ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 420

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
22 novembre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione europea

2014/C 420/01

Parere della Commissione, del 30 ottobre 2014, relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’evacuazione e dalla disattivazione parziale, così come dal parziale trasferimento in una struttura di stoccaggio temporaneo dell’impianto MOX di Sellafield, Regno Unito

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 420/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7406 — Versalis/Lotte Chemical Corporation/Lotte Versalis Elastomers) ( 1 )

3

2014/C 420/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7431 — Mapfre/DL Germany/DL Italy) ( 1 )

3

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2014/C 420/04

Decisione del Consiglio, del 18 novembre 2014, relativa alla nomina di un membro supplente del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per Malta

4

2014/C 420/05

Decisione del Consiglio, del 18 novembre 2014, relativa alla nomina di un membro titolare e di un membro supplente del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per la Lettonia

6

 

Commissione europea

2014/C 420/06

Tassi di cambio dell'euro

7

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2014/C 420/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

8

2014/C 420/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

8

2014/C 420/09

Aggiornamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16; GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9; GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 10; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20; GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7; GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28; GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22; GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 17; GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13; GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17; GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34; GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22; GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12; GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8; GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14; GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30; GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18; GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12; GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3; GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7; GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11; GU C 394 del 20.12.2012, pag. 22; GU C 51 del 22.2.2013, pag. 9; GU C 167 del 13.6.2013, pag. 9; GU C 242 del 23.8.2013, pag. 2; GU C 275 del 24.9.2013, pag. 7; GU C 314 del 29.10.2013, pag. 5; GU C 324 del 9.11.2013, pag. 6; GU C 57 del 28.2.2014, pag. 4; GU C 167 del 4.6.2014, pag. 9; GU C 244 del 26.7.2014, pag. 22; GU C 332 del 24.9.2014, pag. 12)

9

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2014/C 420/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7414 — ReAssure / HSBC Life UK) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

18

2014/C 420/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7405 — Yanfeng/JCI Interiors Business) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

19

2014/C 420/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7424 — CCMP/INEOS/PQ) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

20

2014/C 420/13

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7415 — Värde/Banco Popular/E-Com) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione europea

22.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 420/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2014

relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’evacuazione e dalla disattivazione parziale, così come dal parziale trasferimento in una struttura di stoccaggio temporaneo dell’impianto MOX di Sellafield, Regno Unito

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

2014/C 420/01

La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato (1).

Il 17 dicembre 2013 la Commissione europea ha ricevuto dal governo del Regno Unito, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto MOX di Sellafield.

Sulla base dei dati trasmessi e delle informazioni complementari richieste dalla Commissione il 17 gennaio 2014 e fornite dalle autorità del Regno Unito il 25 giugno 2014, e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1.

La distanza tra il sito e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie l’Irlanda, è di 180 km.

2.

In condizioni operative normali, gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro.

3.

I rifiuti radioattivi solidi saranno temporaneamente immagazzinati nel sito prima di essere trasferiti verso impianti di smaltimento autorizzati, situati sul territorio del Regno Unito.

4.

I rifiuti solidi e i materiali residui non radioattivi che soddisfano i livelli di esenzione saranno esentati dal controllo regolamentare e destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali o al reimpiego o riciclo, nel rispetto dei criteri enunciati nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 96/29/Euratom).

5.

In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell’entità previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero significative sotto il profilo sanitario.

In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dall’impianto MOX di Sellafield (Regno Unito) a seguito dell’evacuazione e della disattivazione parziale così come del parziale trasferimento in una struttura di stoccaggio temporaneo non è tale da comportare, né in normali condizioni operative, né in caso di incidente del tipo e dell’entità di cui ai dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro che sia significativa sotto il profilo sanitario.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2014

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Vicepresidente


(1)  Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione desidera richiamare l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

22.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 420/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7406 — Versalis/Lotte Chemical Corporation/Lotte Versalis Elastomers)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 420/02

Il 13 novembre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7406. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


22.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 420/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7431 — Mapfre/DL Germany/DL Italy)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 420/03

Il 18 novembre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7431. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

22.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 420/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2014

relativa alla nomina di un membro supplente del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per Malta

2014/C 420/04

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l’istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (1), in particolare l’articolo 6,

visti gli elenchi dei candidati presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri e dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio, con decisioni del 2 dicembre 2013 (2) e dell’8 luglio 2014 (3), ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per il periodo che si conclude il 30 novembre 2016, ad eccezione di alcuni membri.

(2)

L’organizzazione dei datori di lavoro BUSINESSEUROPE ha presentato la candidatura per un seggio resosi vacante,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro supplente del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per il periodo che si conclude il 30 novembre 2016:

I.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese

Membro

Membro supplente

Malta

 

sig. Joe FARRUGIA

Articolo 2

Il Consiglio procede in una data successiva alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.

(2)  GU C 358 del 7.12.2013, pag. 5.

(3)  GU L 209 del 16.7.2014, pag. 54.


22.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 420/6


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2014

relativa alla nomina di un membro titolare e di un membro supplente del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per la Lettonia

2014/C 420/05

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (1), in particolare l’articolo 8,

visti gli elenchi dei candidati presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri e dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori,

visti gli elenchi dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisioni del 2 dicembre 2013 (2) e del 12 giugno 2014 (3), il Consiglio ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo che si conclude il 7 novembre 2016.

(2)

L’organizzazione dei datori di lavoro BUSINESSEUROPE ha presentato le candidature per due seggi resisi vacanti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membro titolare e membro supplente del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo che si conclude il 7 novembre 2016:

III.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese

Membro titolare

Membro supplente

Lettonia

sig. Aleksandrs GRIGORJEVS

sig. Andris POMMERS

Articolo 2

Il Consiglio procede in una data successiva alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.

(2)  Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU C 360 del 10.12.2013, pag. 8).

(3)  Decisione del Consiglio, del 12 giugno 2014, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per la Lituania e Malta (GU C 182 del 14.6.2014, pag. 14); decisione del Consiglio, del 12 giugno 2014, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per la Francia (GU C 186 del 18.6.2014, pag. 5).


Commissione europea

22.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 420/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

21 novembre 2014

2014/C 420/06

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2422

JPY

yen giapponesi

146,46

DKK

corone danesi

7,4413

GBP

sterline inglesi

0,79210

SEK

corone svedesi

9,2295

CHF

franchi svizzeri

1,2024

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,4020

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,660

HUF

fiorini ungheresi

304,56

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,2047

RON

leu rumeni

4,4446

TRY

lire turche

2,7595

AUD

dollari australiani

1,4257

CAD

dollari canadesi

1,3987

HKD

dollari di Hong Kong

9,6348

NZD

dollari neozelandesi

1,5681

SGD

dollari di Singapore

1,6113

KRW

won sudcoreani

1 380,64

ZAR

rand sudafricani

13,5636

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6113

HRK

kuna croata

7,6723

IDR

rupia indonesiana

15 003,90

MYR

ringgit malese

4,1463

PHP

peso filippino

55,792

RUB

rublo russo

56,5081

THB

baht thailandese

40,663

BRL

real brasiliano

3,1657

MXN

peso messicano

16,9107

INR

rupia indiana

76,5880


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

22.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 420/8


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2014/C 420/07

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

6.11.2014

Durata

6.11.2014 - 31.12.2014

Stato membro

Spagna

Stock o gruppo di stock

BSF/56712-

Specie

Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

Zona

Acque UE e internazionali delle zone V, VI, VII e XII

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

73/DSS


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


22.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 420/8


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2014/C 420/08

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

10.11.2014

Durata

10.11.2014 - 31.12.2014

Stato membro

Regno Unito

Stock o gruppo di stock

SRX/2AC4-C

Specie

Razze (Rajiformes)

Zona

Acque dell’Unione delle zone IIa e IV

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

75/TQ43


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


22.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 420/9


Aggiornamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16; GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9; GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 10; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20; GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7; GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28; GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22; GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 17; GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13; GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17; GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34; GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22; GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12; GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8; GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14; GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30; GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18; GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12; GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3; GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7; GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11; GU C 394 del 20.12.2012, pag. 22; GU C 51 del 22.2.2013, pag. 9; GU C 167 del 13.6.2013, pag. 9; GU C 242 del 23.8.2013, pag. 2; GU C 275 del 24.9.2013, pag. 7; GU C 314 del 29.10.2013, pag. 5; GU C 324 del 9.11.2013, pag. 6; GU C 57 del 28.2.2014, pag. 4; GU C 167 del 4.6.2014, pag. 9; GU C 244 del 26.7.2014, pag. 22; GU C 332 del 24.9.2014, pag. 12)

2014/C 420/09

La pubblicazione dell’elenco dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento periodico.

AUSTRIA

Modifica l’elenco pubblicato nella GU C 313 del 17.10.2012.

ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA

Aeroporti e aerodromi

AEROPORTI

1.

Graz – Thalerhof

2.

Innsbruck – Kranebitten

3.

Klagenfurt – Wörthersee

4.

Linz – Hörsching

5.

Salzburg – Maxglan

6.

Wien – Schwechat

AERODROMI

1.

Dobersberg

2.

Eferding

3.

Hubschrauberplatz Feldkirch

4.

Feldkirchen–Ossiacher See

5.

Ferlach-Glainach

6.

Freistadt

7.

Friesach-Hirt

8.

Fürstenfeld

9.

Gmunden

10.

Goldeck Talstation

11.

Hofkirchen

12.

Hohenems-Dornbirn

13.

Hubschrauberplatz Glock Ferlach

14.

Kapfenberg

15.

Kirchdorf-Micheldorf

16.

Krems-Langenlois

17.

Kufstein-Langkampfen

18.

Lanzen-Turnau

19.

Leoben-Timmersdorf

20.

Lienz-Nikolsdorf

21.

Mariazell

22.

Mayerhofen

23.

Niederöblarn

24.

Nötsch im Gailtal

25.

Pinkafeld

26.

Pöchlarn-Wörth

27.

Punitz-Güssing

28.

Reutte-Höfen

29.

Ried-Kirchheim

30.

St. Andrä im Lavanttal

31.

St. Donat-Mairist

32.

St. Georgen am Ybbsfeld

33.

St. Johann/Tirol

34.

Scharnstein

35.

Schärding-Suben

36.

Hubschrauberplatz Schruns «Sanatorium Dr. Schenk»

37.

Seitenstetten

38.

Spitzerberg

39.

Stockerau

40.

Trieben

41.

Hubschrauberplatz Villach LKH

42.

Völtendorf

43.

Vöslau

44.

Weiz-Unterfladnitz

45.

Wels

46.

Wiener Neustadt/Ost

47.

Wolfsberg

48.

Zell am See

49.

Hubschrauberflugplatz Zwatzhof

50.

Langenlebarn — limitato a voli di interesse militare

51.

Zeltweg — limitato a voli di interesse militare

ESTONIA

Modifica l’elenco pubblicato nella GU C 271 del 14.9.2011.

ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA

Valichi di frontiera aperti al traffico internazionale nei porti marittimi e nei porti dei corsi d’acqua transfrontalieri

FRONTIERE TERRESTRI

Nome del valico di frontiera (VDF)

Luogo in cui sono effettuati i controlli di frontiera

VDF Koidula

Autostrada Karisilla-Petseri

VDF Luhamaa

Autostrada Riia-Pihkva

VDF Narva-1

Autostrada Tallinn-Narva

VDF ferroviario Koidula

Stazione ferroviaria di Koidula

VDF ferroviario Narva

Stazione ferroviaria di Narva

VDF Narva-2 (1)

Narva

VDF Saatse (1)

Autostrada Saatse-Petseri

FRONTIERE MARITTIME

Nome del valico di frontiera (VDF)

Luogo in cui sono effettuati i controlli di frontiera

VDF Dirhami

Porto di Dirhami

VDF Heltermaa

Porto di Heltermaa

VDF Kuivastu

Porto di Kuivastu

VDF Kunda

Porto di Kunda

VDF Lehtma

Porto di Lehtma

VDF Loksa

Porto di Loksa

VDF Miiduranna

Porto di Miiduranna

VDF Muuga

Porto di Muuda

VDF Mõntu

Mõntu

VDF Narva-Jõesuu

Porto di Narva-Jõesuu

VDF Paldiski-1

Porto Nord di Paldiski

VDF Paldiski-2

Porto Sud di Paldiski

VDF Praaga

Praaga

VDF Pärnu-2

Porto di Pärnu

VDF Rohuküla

Porto di Rohuküla

VDF Roomassaare

Porto di Roomassaare

VDF porto di Saaremaa

Porto di Saaremaa

VDF porto di Sillamäe

Porto di Sillamäe

VDF Tallinn-2

Porto di Meeruse

VDF Tallinn-3

Porto di Bekkeri

VDF Tallinn-4

Porto di Vene-Balti

VDF Tallinn-5

Porto di Paljassaare

VDF Tallinn-6

Porto di Lahesuu

VDF Tallinn-8

Porto di Peetri

VDF Tallinn-10

Patareisadam

VDF Tallinn-11

Vanasadam

VDF Tallinn-12

Porto di Pirita

VDF Veere

Porto di Veere

VDF Vergi

Porto di Veere

VDF Virtsu

Porto di Virtsu

FRONTIERE AEREE

Nome del valico di frontiera (VDF)

Luogo in cui sono effettuati i controlli di frontiera

VDF Kuressaare-2

Aeroporto di Kuressaare

VDF Kärdla

Aeroporto di Kärdla

VDF Pärnu-1

Aeroporto di Pärnu

VDF Tallinn-1

Aeroporto di Tallinn

VDF Tallinn-13

Eliporto di Linnahall

VDF Tartu-1

Aeroporto di Tartu

VDF Ämari

Aeroporto di Ämari

SPAGNA

Modifica l’elenco pubblicato nella GU C 332 del 24.9.2014.

ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA

Frontiere aeree

1.

Albacete

2.

Alicante

3.

Almería

4.

Asturias

5.

Badajoz

6.

Barcelona

7.

Bilbao

8.

Burgos

9.

Castellón

10.

Ciudad Real

11.

Fuerteventura

12.

Gerona

13.

Gran Canaria

14.

Granada

15.

Huesca-Pirineos

16.

Ibiza

17.

Jerez de la Frontera

18.

La Coruña

19.

La Palma

20.

Lanzarote

21.

León

22.

Lleida-Alguaire

23.

Madrid-Barajas

24.

Málaga

25.

Matacán (Salamanca)

26.

Menorca

27.

Murcia

28.

Palma de Mallorca

29.

Pamplona

30.

Reus

31.

San Sebastián

32.

Santander

33.

Santiago

34.

Sevilla

35.

Tenerife North

36.

Tenerife South

37.

Teruel

38.

Valencia

39.

Valladolid

40.

Vigo

41.

Vitoria

42.

Zaragoza

Frontiere marittime

1.

Algeciras (Cádiz)

2.

Alicante

3.

Almería

4.

Arrecife (Lanzarote)

5.

Avilés (Asturie)

6.

Barcelona

7.

Bilbao

8.

Cádiz

9.

Cartagena (Murcia)

10.

Castellón

11.

Ceuta

12.

Ferrol (La Coruña)

13.

Gijón

14.

Huelva

15.

Ibiza

16.

La Coruña

17.

La Línea de la Concepción

18.

La Luz (Las Palmas)

19.

Mahón

20.

Málaga

21.

Melilla

22.

Motril (Granada)

23.

Palma de Mallorca

24.

Puerto del Rosario (Fuerteventura)

25.

Puerto de Santa Cruz de La Palma (La Palma)

26.

Sagunto (Provincia de Valencia)

27.

San Sebastian

28.

Santa Cruz de Tenerife

29.

Santander

30.

Sevilla

31.

Tarifa

32.

Tarragona

33.

Valencia

34.

Vigo

Frontiere terrestri

1.

Ceuta

2.

Melilla

3.

La Seo de Urgel

4.

La Línea de la Concepción (2)

GRECIA

Modifica l’elenco pubblicato nella GU C 275 del 24.9.2013.

ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA

Εναέρια σύνορα  (3)

Aeroporti (frontiere aeree)

1.

Αθήνα

Αthina

2.

Ηράκλειο

Heraklion

3.

Θεσσαλονίκη

Thessaloniki

4.

Ρόδος

Rodos (Rodi)

5.

Κέρκυρα

Kerkira (Corfù)

6.

Αντιμάχεια Κω

Antimachia - Kos

7.

Χανιά

Chania

8.

Πυθαγόρειο Σάμου

Pithagorio - Samos

9.

Μυτιλήνη

Mitilini

10.

Ιωάννινα

Ioannina

11.

Άραξος

Araxos

12.

Σητεία

Sitia

13.

Χίος

Chios

14.

Αργοστόλι

Argostoli

15.

Καλαμάτα

Kalamata

16.

Καβάλα

Kavala

17.

Άκτιο Βόνιτσας

Aktio-Vonitsas

18.

Μήλος

Milos

19.

Ζάκυνθος

Zakinthos

20.

Θήρα

Thira

21.

Σκιάθος

Skiathos

22.

Κάρπαθος

Karpathos

23.

Μύκονος

Mikonos

24.

Αλεξανδρούπολη

Alexandroupoli

25.

Ελευσίνα

Elefsina

26.

Ανδραβίδα

Andravida

27.

Ατσική Λήμνου

Atsiki – Limnos

28.

Νέα Αγχίαλος

Νea Aghialos

29.

Καστοριά

Kastoria


Θαλάσσια σύνορα

Porti (frontiere marittime)

1.

Γύθειο

Ghithio

2.

Σύρος

Siros

3.

Ηγουμενίτσα

Igoymenitsa

4.

Στυλίδα

Stilida

5.

Άγιος Νικόλαος

Agios Nikolaos

6.

Ρέθυμνο

Rethimno

7.

Λευκάδα

Lefkada

8.

Σάμος

Samos

9.

Βόλος

Volos

10.

Κως

Kos

11.

Δάφνη Αγίου Όρους

Dafni, Agiou Oros

12.

Ίβηρα Αγίου Όρους

Ivira, Agiou Oros

13.

Γερακινή

Gerakini

14.

Γλυφάδα

Glifada

15.

Πρέβεζα

Preveza

16.

Πάτρα

Patra

17.

Κέρκυρα

Kerkira

18.

Σητεία

Sitia

19.

Χίος

Chios

20.

Αργοστόλι

Argostoli

21.

Θεσσαλονίκη

Thessaloniki

22.

Κόρινθος

Korinthos

23.

Καλαμάτα

Kalamata

24.

Κάλυμνος

Kalymnos (4)

25.

Καβάλα

Kavala

26.

Ιθάκη

Ithaki

27.

Πύλος

Pilos

28.

Πυθαγόρειο Σάμου

Pithagorio - Samos

29.

Λαύριο

Lavrio

30.

Ηράκλειο

Heraklio

31.

Σάμη Κεφαλληνίας

Sami - Kefalonia

32.

Πειραιάς

Pireas

33.

Μήλος

Milos

34.

Κατάκολο

Katakolo

35.

Σούδα Χανίων

Souda - Chania

36.

Ιτέα

Itea

37.

Ελευσίνα

Elefsina

38.

Μύκονος

Mikonos

39.

Ναύπλιο

Nafplio

40.

Χαλκίδα

Chalkida

41.

Ρόδος

Rodos

42.

Ζάκυνθος

Zakinthos

43.

Θήρα

Thira

44.

Καλοί Λιμένες Ηρακλείου

Kali - Limenes - Herakliou

45.

Μύρινα Λήμνου

Myrina - Limnos

46.

Παξοί

Paxi

47.

Σκιάθος

Skiathos

48.

Αλεξανδρούπολη

Alexandroupoli

49.

Αίγιο

Aighio

50.

Πάτμος

Patmos

51.

Σύμη

Simi

52.

Μυτιλήνη

Mitilini

53.

Χανιά

Chania

54.

Αστακός

Astakos


Χερσαία σύνορα

Frontiere terrestri

με την Αλβανία

con l’Albania

1.

Κακαβιά

1.

Kakavia

2.

Κρυσταλλοπηγή

2.

Kristalopigi

3.

Σαγιάδα

3.

Sagiada

4.

Μερτζάνη

4.

Mertzani

με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

con l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia

1.

Νίκη

1.

Niki

2.

Ειδομένη (σιδηροδρομικό)

2.

Idomeni (ferroviario)

3.

Εύζωνοι

3.

Evzoni

4.

Δοϊράνη

4.

Doirani

με τη Βουλγαρία

con la Bulgaria

1.

Προμαχώνας

1.

Promachonas

2.

Προμαχώνας (σιδηροδρομικό)

2.

Promachon (ferroviario)

3.

Δίκαια (σιδηροδρομικό)

3.

Dikea, Evros (ferroviario)

4.

Ορμένιο

4.

Ormenio, Evros

5.

Εξοχή

5.

Εxohi

6.

Άγιος Κωνσταντίνος (Ξάνθη)

6.

Agios Konstantinos

7.

Κυπρίνος (Έβρου)

7.

Kyprinos (Evros)

8.

Νυμφαία

8.

Nymfaia

με την Τουρκία

con la Turchia

1.

Καστανιές Έβρου

1.

Kastanies

2.

Πύθιο (σιδηροδρομικό)

2.

Pithio (ferroviario)

3.

Κήποι Έβρου

3.

Kipi


(1)  Valico di frontiera aperto solo ai residenti della Repubblica d’Estonia e della Federazione russa.

(2)  Il posto doganale e di controllo di polizia di «La Línea de la Concepción» non coincide con la linea di frontiera quale riconosciuta dalla Spagna conformemente al trattato di Utrecht.

(3)  Nota: Funzionano esclusivamente durante il periodo estivo.

(4)  Nota: a titolo temporaneo dal 23 agosto al 31 ottobre 2013.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

22.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 420/18


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7414 — ReAssure / HSBC Life UK)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 420/10

1.

In data 13 novembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa ReAssure Ltd, controllata indirettamente da Swiss Re Ltd («Swiss Re», Svizzera), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo del comparto pensionistico britannico di HSBC Life (UK) Limited («attività target», Regno Unito) mediante acquisto di attivi.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Swiss Re è una società leader nella fornitura di servizi all’ingrosso di riassicurazione, assicurazione e di altre forme di trasferimento del rischio di tipo assicurativo, sia per i prodotti vita che per quelli non vita,

tra le attività target sono compresi vari piani pensionistici personali britannici, alcuni piani pensionistici per dirigenti e singole polizze «buy-out» con relativo annuity book e alcune altre attività, passività e dipendenti necessari per le attività di sottoscrizione, gestione e amministrazione del portafoglio.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7414 — ReAssure / HSBC Life UK, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


22.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 420/19


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7405 — Yanfeng/JCI Interiors Business)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 420/11

1.

In data 14 novembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd., («Yanfeng», People’s Republic of China), controllata indirettamente da Shanghai Automotive Industry Corporation (Group) («gruppo SAIC», Repubblica Popolare cinese), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo delle attività relative al comparto dei prodotti per l’interno degli autoveicoli di Johnson Controls, Inc. («JCI Interiors Business», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   Yanfeng: costruttore di prodotti automobilistici specializzati, con sede in Cina, che opera nella produzione di prodotti per l’interno e l’esterno degli autoveicoli, come sedili, sistemi elettronici e sistemi di sicurezza;

—   - SAIC Group: holding del settore automobilistico le cui operazioni controllate coprono la catena di valore dell’intera industria automobilistica, ivi compresi lo sviluppo, la produzione, le vendite e la logistica dei veicoli (autovetture e veicoli commerciali) e dei componenti (motori, scatole del cambio, gruppi propulsori, telai, elementi interni ed esterni e componenti elettronici. Il gruppo SAIC offre inoltre servizi commerciali e finanziari connessi ai veicoli;

—   JCI Interiors Business: produzione e fornitura di pannelli per portiere, cruscotti e consolle portaoggetti per i principali costruttori automobilistici.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7405 — Yanfeng/JCI Interiors Business, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


22.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 420/20


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7424 — CCMP/INEOS/PQ)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 420/12

1.

In data 14 novembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione fondi controllati da CCMP Capital, LLC («CCMP», USA) e INEOS Group Limited («INEOS», Svizzera) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di PQ Holdings Inc. («PQ», USA) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   CCMP: impresa di private equity che opera a livello mondiale,

—   INEOS: produttore a livello mondiale di prodotti petrolchimici, specialità chimiche e prodotti petroliferi,

—   PQ: produttore di prodotti chimici inorganici speciali, catalizzatori, vetro ingegnerizzato e adsorbenti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7424 — CCMP/INEOS/PQ, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


22.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 420/21


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7415 — Värde/Banco Popular/E-Com)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 420/13

1.

In data 14 novembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Värde Partners, Inc. («Värde», Stati Uniti) e Banco Popular Español, S.A («Banco Popular», Spagna) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Bancopopular-E, S.A («E-Com», Spagna) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Värde: società d’investimento operante su scala mondiale, che si concentra su strategie di credito e connesse a eventi, con una base di investitori a livello mondiale che comprende fondazioni e fondi di dotazione, piani pensione, imprese di assicurazione e altri investitori istituzionali,

—   Banco Popular: impresa spagnola quotata in borsa, specializzata nei servizi bancari commerciali e al dettaglio,

—   E-Com: fornitore di servizi connessi all’emissione di carte di pagamento e a attività bancarie al dettaglio in Spagna.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7415 — Värde/Banco Popular/E-Com, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.