ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 417

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
21 novembre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 417/01

Comunicazione della Commissione che dichiara formalmente obsoleti alcuni atti del diritto unionale nel settore dell’agricoltura

1

2014/C 417/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7217 — Facebook/WhatsApp) ( 1 )

4

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 417/03

Tassi di cambio dell'euro

5

2014/C 417/04

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

6

2014/C 417/05

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

7

 

Garante europeo della protezione dei dati

2014/C 417/06

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario

8

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2014/C 417/07

Comunicazione della Commissione ai sensi dell’articolo 16(4) del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Abrogazione degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea ( 1 )

10

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2014/C 417/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7437 — Blackstone/TPG/Kensington) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

2014/C 417/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7270 — Český Aeroholding/Travel Service/České aerolinie) ( 1 )

12

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2014/C 417/10

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

21.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 417/1


Comunicazione della Commissione che dichiara formalmente obsoleti alcuni atti del diritto unionale nel settore dell’agricoltura

2014/C 417/01

Elenco degli atti da eliminare dall’acquis in vigore

Carni bovine

Regolamento (CEE) n. 2721/81 della Commissione

(GU L 265 del 19.9.1981, pag. 17).

Regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione

(GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 859/2012 della Commissione

(GU L 255 del 21.9.2012, pag. 21).

Cereali e riso

Regolamento (CEE) n. 675/88 della Commissione

(GU L 70 del 16.3.1988, pag. 12).

Regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione

(GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 314/2005 della Commissione

(GU L 52 del 25.2.2005, pag. 26).

Regolamento (CE) n. 1116/2007 della Commissione

(GU L 253 del 28.9.2007, pag. 18).

Regolamento (CE) n. 1129/2007 della Commissione

(GU L 255 del 29.9.2007, pag. 27).

Regolamento (CE) n. 1130/2007 della Commissione

(GU L 255 del 29.9.2007, pag. 29).

Regolamento (CE) n. 1131/2007 della Commissione

(GU L 255 del 29.9.2007, pag. 31).

Regolamento (CE) n. 1374/2007 della Commissione

(GU L 307 del 24.11.2007, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 1555/2007 della Commissione

(GU L 337 del 21.12.2007, pag. 91).

Regolamento (CE) n. 187/2008 della Commissione

(GU L 56 del 29.2.2008, pag. 22).

Regolamento (CE) n. 491/2008 della Commissione

(GU L 144 del 4.4.2008, pag. 3).

Regolamento (UE) n. 1274/2009 della Commissione

(GU L 344 del 23.12.2009, pag. 3).

Uova e carni di pollame

Regolamento (CE) n. 701/2003 della Commissione

(GU L 99 del 17.4.2003, pag. 32).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1199/2012 della Commissione

(GU L 342 del 14.12.2012, pag. 33).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2012 della Commissione

(GU L 342 del 14.12.2012, pag. 40).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione

(GU L 196 del 19.7.2013, pag. 13).

Fiori e piante

Regolamento (CEE) n. 1767/68

(GU L 271 del 7.11.1968, pag. 7).

Ortofrutticoli

Regolamento (CEE) n. 2123/75

(GU L 216 del 14.8.1975, pag. 5).

Olio d’oliva

Regolamento (CEE) n. 1963/79 della Commissione

(GU L 227 del 7.9.1979, pag. 10).

Latte e prodotti lattiero-caseari

Regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione

(GU L 279 dell’11.10.1990, pag. 22).

Regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione

(GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione

(GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 760/2008 della Commissione

(GU L 205 dell’1.8.2008, pag. 22).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2011 della Commissione

(GU L 276 del 21.10.2011, pag. 27).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2011 della Commissione

(GU L 276 del 21.10.2011, pag. 41).

Carni suine

Regolamento (CEE) n. 391/68

(GU L 80 del 2.4.1968, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 462/2003 della Commissione

(GU L 70 del 14.3.2003, pag. 8).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 342/2012 della Commissione

(GU L 108 del 20.4.2012, pag. 24).

Zucchero

Regolamento (CE) n. 947/2008 della Commissione

(GU L 258 del 26.9.2008, pag. 60).

Regolamento (CE) n. 948/2008 della Commissione

(GU L 258 del 26.9.2008, pag. 61).

Regolamento (CE) n. 951/2008 della Commissione

(GU L 258 del 26.9.2008, pag. 66).

Misure di informazione

Regolamento (CE) n. 2208/2002 della Commissione

(GU L 337 del 13.12.2002, pag. 21).


21.11.2014   

IT

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C 417/4


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7217 — Facebook/WhatsApp)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 417/02

Il 3 ottobre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7217. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

21.11.2014   

IT

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C 417/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

20 novembre 2014

2014/C 417/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2539

JPY

yen giapponesi

148,25

DKK

corone danesi

7,4437

GBP

sterline inglesi

0,79890

SEK

corone svedesi

9,2790

CHF

franchi svizzeri

1,2014

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,4920

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,657

HUF

fiorini ungheresi

304,62

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,2140

RON

leu rumeni

4,4426

TRY

lire turche

2,7954

AUD

dollari australiani

1,4565

CAD

dollari canadesi

1,4200

HKD

dollari di Hong Kong

9,7247

NZD

dollari neozelandesi

1,5964

SGD

dollari di Singapore

1,6327

KRW

won sudcoreani

1 396,94

ZAR

rand sudafricani

13,7811

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6824

HRK

kuna croata

7,6755

IDR

rupia indonesiana

15 234,24

MYR

ringgit malese

4,2218

PHP

peso filippino

56,510

RUB

rublo russo

58,2030

THB

baht thailandese

41,147

BRL

real brasiliano

3,2002

MXN

peso messicano

17,0584

INR

rupia indiana

77,6540


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


21.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 417/6


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

2014/C 417/04

Image

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Germania e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione : Germania

Oggetto della commemorazione : Bassa Sassonia, dalla serie dedicata ai Länder

Descrizione del disegno : Il disegno raffigura la chiesa di San Michele a Hildesheim (Bassa Sassonia), che dal 1985 è iscritta nel registro del patrimonio culturale dell’umanità dell’Unesco. Il disegno riporta: in alto, l’anno di emissione «2014» e, sulla sinistra, il marchio della zecca (A, D, F, G, J); in basso, l’iscrizione «NIEDERSACHSEN», con sotto l’indicazione del paese di emissione «D»; in alto a destra, le iniziali dell’incisore OE (Ott Erich).

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura : 30 milioni

Data di emissione : gennaio 2014


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


21.11.2014   

IT

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C 417/7


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

2014/C 417/05

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Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Germania e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione : Germania

Oggetto della commemorazione : 25o anniversario dell’unità tedesca

Descrizione del disegno : Al gruppo di persone raffigurato in piedi in primo piano, incarnazione di un nuovo inizio e dell’avanzamento verso un futuro migliore, fa da sfondo la Porta di Brandeburgo, simbolo dell’unità tedesca. Il proclama Wir sind ein Volk («siamo un unico popolo»), espressione collettiva di volontà dei cittadini tedeschi, è riprodotto in modo da evocare il cammino che ha condotto alla riunificazione tedesca. Il cerchio interno riporta inoltre il marchio della zecca di conio (rappresentato dalla lettera «A», «D», «F», «G» o «J»), il codice del paese di emissione «D» e il marchio dell’incisore (ossia le iniziali «BW» di Bernd Wendhut).

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura : 30 milioni

Data di emissione :


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


Garante europeo della protezione dei dati

21.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 417/8


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario

(Il testo completo del presente parere è reperibile in francese, inglese e tedesco sul sito web del GEPD (www.edps.europa.eu))

2014/C 417/06

1.   Introduzione

1.1.   Consultazione del GEPD

1.

Il 9 aprile 2014 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario («la proposta») (1). Il giorno seguente la proposta è stata trasmessa dalla Commissione al GEPD per consultazione.

2.

Il GEPD si compiace di essere stato consultato sulla proposta prima della sua adozione e di aver avuto la possibilità di formulare osservazioni informali alla Commissione, che ne ha prese in considerazione alcune. Di conseguenza, le garanzie per la protezione dei dati contenute nella proposta di direttiva sono state rafforzate. Si compiace altresì del fatto che nel preambolo della proposta sia stato inserito un riferimento alla consultazione del GEPD.

1.2.   Contesto, obiettivo e ambito di applicazione della proposta

3.

Nel 2012, il «Piano d’azione: diritto europeo delle società e governo societario – Una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili» (2) della Commissione aveva fornito la tabella di marcia della Commissione in quest’ambito, basata sugli obiettivi del rafforzamento della trasparenza e del coinvolgimento degli azionisti.

4.

Nella lettera inviata il 27 marzo 2013 alla Commissione (3), il GEPD aveva formulato osservazioni su punti pertinenti riguardanti il piano d’azione. In particolare, il GEPD aveva fornito orientamenti preliminari riguardo alle preoccupazioni in materia di protezione dei dati e di tutela della vita privata sollevate da aspetti quali «l’identificazione degli azionisti» e «la sorveglianza della politica retributiva da parte degli azionisti».

5.

L’obiettivo generale della proposta in esame è, in sostanza, modificare la direttiva 2007/36/CE («la direttiva sui diritti degli azionisti») (4), che aveva introdotto norme minime volte a permettere agli azionisti di accedere tempestivamente alle informazioni pertinenti prima dell’assemblea e a prevedere semplici modalità di voto a distanza, fissando inoltre una serie di altri requisiti comuni riguardo ai diritti degli azionisti.

3.   Conclusioni

34.

Il GEPD si compiace di essere stato consultato in merito alla proposta ed è lieto che la Commissione abbia preso in considerazione alcune delle osservazioni formulate. Di conseguenza, le garanzie per la protezione dei dati contenute nella proposta di direttiva sono state rafforzate.

35.

Nel presente parere il GEPD raccomanda di migliorare ulteriormente la proposta apportando le seguenti modifiche:

deve essere aggiunta una disposizione generale, sostanziale, che faccia riferimento alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, comprese le «disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE»;

la proposta deve inoltre specificare le finalità del trattamento e stabilire chiaramente che né le informazioni riguardanti l’identità degli azionisti né i dati sulla remunerazione dei singoli amministratori devono essere utilizzati per scopi non compatibili con tali finalità;

la proposta deve altresì prescrivere alle società di garantire che siano attuate misure tecniche e organizzative volte a limitare l’accessibilità delle informazioni personali (riguardanti ad esempio gli azionisti e i singoli amministratori) dopo un certo periodo di tempo;

infine, la proposta deve stabilire che, qualora la pubblicazione delle informazioni del pacchetto retributivo di un singolo amministratore riveli dati sanitari o altre categorie particolari di dati tutelati ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 95/46/CE, dette informazioni devono essere redatte in modo da escludere qualsiasi riferimento a tali informazioni «più sensibili».

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2014

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  COM(2014) 213 final.

(2)  COM(2012) 740 final.

(3)  Disponibile sul sito web del GEPD al seguente indirizzo: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Comments/2013/13-03-27_Letter_Company_Law_EN.pdf

(4)  Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

21.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 417/10


Comunicazione della Commissione ai sensi dell’articolo 16(4) del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Abrogazione degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 417/07

Stato membro

Italia

Rotte interessate

Crotone-Milano Linate e viceversa

Crotone-Roma Fiumicino e viceversa.

Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

30 giugno 2014

Data di abrogazione

22 ottobre 2014

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsivoglia informazione e/o documentazione relativa agli oneri di servizio pubblico

Testo di riferimento

GU C 56 del 27.2.2014, pag. 4.

Per ulteriori informazioni mettersi in contatto con:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo

Viale dell’Arte, 16

00144 Roma (RM)

ITALIA

Tel. +39 0659084908/4041/4350

Fax +39 0659083280

E-mail: segreteria_dgata@mit.gov.it

Internet: http://www.mit.gov.it


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

21.11.2014   

IT

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C 417/11


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7437 — Blackstone/TPG/Kensington)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 417/08

1.

In data 11 novembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Blackstone Group L.P. («Blackstone», Stati Uniti) e Koala HoldCo, LLC, collegata a TPG Global, LLC e TPG Special Situations Partners, LLC («TPG», Stati Uniti), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Kensington Group plc e di certi attivi di Investec Bank plc («Kensington», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   Blackstone: società che opera nella gestione alternativa degli attivi e nella prestazione di servizi di consulenza finanziaria a livello mondiale;

—   TPG: società di investimento di capitali privati a livello mondiale;

—   Kensington: erogatore di prestiti ipotecari residenziali con sede nel Regno Unito.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7437 — Blackstone/TPG/Kensington, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


21.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 417/12


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7270 — Český Aeroholding/Travel Service/České aerolinie)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 417/09

1.

In data 14 novembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Travel Service, a.s. («Travel Service») e Český Aeroholding, a.s. («CAH») acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di České aerolinie a.s. («CSA») mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Travel Service: Travel Service è un vettore aereo ceco che fornisce servizi di linea di trasporto passeggeri e servizi di trasporto di merci con il marchio «Smart Wings»;

—   CAH: Český Aeroholding è una holding pubblica che detiene quote in determinate imprese operanti nel settore del trasporto aereo e relativi servizi a terra;

—   CSA: České aerolinie è il vettore aereo nazionale ceco e fornisce principalmente servizi di linea di trasporto passeggeri e servizi di trasporto di merci.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7270 — Český Aeroholding/Travel Service/České aerolinie, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

21.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 417/13


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

2014/C 417/10

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

«TRADITIONAL AYRSHIRE DUNLOP»

No CE: UK-PGI-0005-0889-30.8.2011

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione

«Traditional Ayrshire Dunlop»

2.   Stato membro o paese terzo

Regno Unito

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3: Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Traditional Ayrshire Dunlop» è un formaggio a pasta dura ottenuto a partire da latte vaccino intero, crudo o pastorizzato, di vacche della razza Ayrshire. Presenta un colore naturale giallo pallido. Al taglio presenta una superficie liscia, senza occhiature, umida al tatto. Possiede forma cilindrica ed ha una crosta dura, sottile e dorata, con screziature molto lievi.

Inizialmente, il «Traditional Ayrshire Dunlop» ha un gusto molto leggero di nocciola ed una consistenza liscia e senza occhiature. Man mano che invecchia, si sviluppano sapori sottili di nocciola, cremosi e la consistenza diventa più liscia e leggermente elastica. Quanto più breve è il periodo di stagionatura tanto più dolce è il formaggio — aromi più accentuati si sprigionano nei formaggi stagionati più a lungo.

Il periodo minimo di stagionatura del formaggio è di sei mesi. Il periodo di stagionatura può andare da sei mesi per i formaggi più giovani a 18 mesi per quelli più stagionati, ma la stagionatura più popolare si colloca fra 10 e 12 mesi.

I formaggi sono classificati come segue:

dolci (6-10 mesi),

stagionati (10-12 mesi),

extra-stagionati (12-18 mesi).

I formaggi più stagionati saranno più secchi in quanto, con il passare del tempo, l’umidità si va parzialmente perdendo.

Il tasso medio di umidità del formaggio varia dal 39 % al 44 %. Il tasso di materia grassa del latte può variare dal 3,9 % al 4,4 %. I globuli grassi più piccoli del latte delle vacche Ayrshire facilitano l’incorporazione di umidità nella cagliata.

Questo formaggio è tradizionalmente prodotto in tre formati: 3,5 pollici (8,89 cm) di diametro per 3 pollici (7,62 cm) di altezza ed un peso di 350 g; 7 pollici (17,78 cm) di diametro per 4,5 pollici (11,43 cm) di altezza, per un peso approssimativo di 3 kg; oppure 13-15 pollici (33-38 cm) di diametro per 9 pollici (22,86 cm) di altezza, per un peso approssimativo di 20 kg. Tuttavia, altre dimensioni possono essere prodotte per venire incontro alle esigenze dei clienti.

Caratteristiche del formaggio:

—   consistenza: pasta relativamente soda,

—   colore: giallo-pallido naturale,

—   aroma: puro, senza colorazioni né odori,

—   sapore: leggero gusto di nocciola; man mano che il formaggio invecchia si sviluppano aromi e sapori più cremosi e il gusto di nocciola si accentua,

—   aspetto: bianco latte con piccole occhiature,

—   consistenza: liscia e compatta, leggermente elastica nei formaggi giovani. Il formaggio diventa più liscio man mano che invecchia.

Caratteristiche fisico-chimiche:

—   pH: 5,2-5,4

—   Materia secca: 31,3 %

—   Tasso di materia grassa su estratto secco: 52,1 %

—   Cloruro di sodio: 1,6-1,8 %

—   Limiti microbiologici:

Enterobatteriacee

10-100

E. Coli

< 10

Lieviti

100-1 000

Muffe

100-1 000

Stafilococco dorato

20-100

Listeria monocitogenica

Assente

Salmonella

Assente.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Latte intero crudo pastorizzato di vacche della razza Ayrshire.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Le vacche pascolano durante i mesi estivi (generalmente da maggio a settembre) e ricevono un apporto supplementare di alimenti, se necessario, all’epoca della mungitura. Durante i mesi invernali di permanenza nelle stalle, l’alimentazione delle vacche si compone di una combinazione di erbe conservate (fieno, fieno-silo o insilati) nonché, se necessario, di tutti gli alimenti composti.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della preparazione e della produzione del «Traditional Ayrshire Dunlop» devono avere luogo nella zona geografica, inclusivamente:

la pastorizzazione del latte (allorché si utilizza latte pastorizzato per la produzione del formaggio),

il riscaldamento e il raffreddamento del latte,

la preparazione e il mescolamento degli ingredienti,

l’aggiunta di sale,

la stagionatura del formaggio.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Senza oggetto.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Senza oggetto.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Il formaggio è prodotto in una zona sita attorno al tradizionale comune di Dunlop. I confini della zona geografica sono i seguenti:

Confine ad ovest – Da Neilston la A736 fino a Lugton, quindi la B777 fino a Beith. Da Beith la strada A737, fino a Dalry.

Confine a sud – Da Dalry la B707 fino all’incrocio con la A736, verso sud, un piccolo tratto della A736, quindi ad est la B778 fino a Stewarton.

Confine ad est – La B769 da Stewarton fino all’incrocio con Glanderston Road a nord.

Confine a nord – Ad ovest lungo la Glanderston Road fino all’incrocio con la Springhill Road. A sud per un breve tratto lungo la Springfield Road fino all’incrocio con la Kirkton Road, poi ad ovest lungo la Kingston Road fino alla Kingston Road a Neilston. A nord lungo la Kingston Road verso Main Street, poi a sud su Main Street fino all’incrocio con Holehouse Brae. Lungo Holehouse Brae fino ad arrivare alla A736.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La ricetta per la lavorazione del «Dunlop cheese» è attribuita a Barbara Gilmour, un’abitante del posto esiliata per motivi religiosi verso il 1660 in Irlanda, dove apprese l’arte di fabbricare formaggi di latte intero. Di ritorno a Dunlop, dopo la «Glorious Revolution» del 1688, sposò John Dunlop, un agricoltore del posto. Si pensa che, mediante una combinazione dei metodi di fabbricazione irlandesi e scozzesi, Barbara Gilmour iniziò a fabbricare il proprio formaggio e ad insegnarne le tecniche ad altri agricoltori locali. Il formaggio preparato secondo la ricetta e le tecniche di Barbara Gilmour con il latte delle vacche di razza Ayrshire, prodotto nella zona geografica, ottenne rapidamente una grande popolarità, diventando pian piano conosciuto con il nome di Dunlop.

Il «Traditional Ayrshire Dunlop cheese» viene elaborato con latte intero delle vacche di razza Ayrshire secondo la ricetta tradizionale, le tecniche e le conoscenze artigianali che si trasmettono di generazione in generazione dall’epoca di Barbara Gilmour. Da molti secoli ormai, la zona geografica è tradizionalmente dedita all’allevamento del bestiame da latte a causa del suo clima mite e umido, dei suoi pesanti suoli argillosi e limosi, che producono un’erba ricca e abbondante nonché una vegetazione naturale con molti trifogli che fornisce pascoli propizi al bestiame da latte della razza Ayrshire. Inoltre, il clima umido della regione fornisce un’elevata igrometria che favorisce la stagionatura del formaggio pur consentendo di mantenere un elevato tasso di umidità che contribuisce allo sviluppo della superficie liscia, leggermente elastica, ed all’aroma cremoso, di nocciola, del formaggio.

Le caratteristiche geografiche di questa parte della Scozia, dalla pluviometria elevata e dal clima relativamente clemente grazie all’influsso della Corrente del Golfo, rendono la zona un luogo adatto ai pascoli destinati ai bovini ed alla produzione di latte. Tuttavia, la variabilità delle condizioni meteorologiche altera la composizione del latte nel corso dell’anno. Queste sottili alterazioni incidono sul processo di lavorazione del latte e sta al formaggiaio comprenderle e reagire onde produrre un formaggio di qualità costante. L’abbinamento delle competenze e delle conoscenze messe a punto da Barbara Gilmour e trasmesse di generazione in generazione con una buona comprensione delle condizioni climatiche locali consente al formaggiaio di produrre il «Traditional Ayrshire Dunlop».

5.2.   Specificità del prodotto

Il «Traditional Ayrshire Dunlop» si contraddistingue dagli altri formaggi Dunlop per il suo metodo di produzione tradizionale, per il latte ricco e cremoso delle vacche di razza Ayrshire e per il clima umido della zona geografica. Il suo caratteristico colore giallo pallido naturale è ascrivibile al latte delle vacche Ayrshire che contiene piccoli globuli grassi e conferisce al formaggio la propria gamma di sapori pieni e la sua superficie liscia, compatta e umida al tatto.

Il formaggio si basa sul recupero di un’antica ricetta originale, che adopera metodi tradizionali; il successo della produzione di formaggi dipende dalla competenza e dalla capacità di valutazione del maestro formaggiaio. Il «Traditional Ayrshire Dunlop» è prodotto in vasche aperte, la cagliata è tagliata e mescolata delicatamente a mano fino ad acquistare la consistenza desiderata. Durante la fase della mescolatura e della cottura alla temperatura adeguata, l’acidità è controllata mediante un apposito misuratore. L’abilità e il discernimento dei formaggiai permettono loro di decidere quale debba essere il momento opportuno per smettere di mescolare, una volta che la cagliata abbia raggiunto la consistenza desiderata. Se la cagliata è troppo soda il formaggio sarà asciutto; se invece è troppo morbida il formaggio sarà umido.

Una volta ottenuta la consistenza desiderata, si fa sgocciolare il siero. La rimanente cagliata deve avere un aspetto brillante. La cagliata è quindi premuta contro i bordi della vasca per poter continuare lo sgocciolamento e permettere lo svilupparsi di acidità e consistenza. Si parla spesso di una consistenza simile a quella di un «petto di pollo» – la superficie della cagliata è liscia e, quando la si spezza, rivela una consistenza umida e fibrosa. Il formaggiaio deve far ricorso alle proprie capacità di valutazione per determinare il momento in cui si raggiunge il livello ottimale di acidità (in linea di massima attorno allo 0,55 di acidità titolabile), fase in cui la cagliata viene inserita in un apposito mulino in cui essa viene spezzata; si aggiunge poi il sale e lo si amalgama mescolando uniformemente la cagliata. In seguito, la cagliata viene collocata negli stampi e pressata durante una notte.

Dopo la pressatura effettuata durante la notte i formaggi vengono scottati in acqua calda – i formaggi più piccoli mediante immersione nell’acqua utilizzata per la scottatura, quelli di dimensioni maggiori, invece, versando su di loro l’acqua calda. Le forme vengono quindi avvolte in appositi teli che sono stati anch’essi immersi in acqua molto calda. Questa procedura di scottatura contribuisce alla formazione di una crosta omogenea sul formaggio mentre la tela contribuisce a mantenere la forma del formaggio, a ridurre lo spessore della crosta e conferisce un aspetto più pulito al formaggio una volta rimossa la tela, a stagionatura conclusa. I formaggi vengono poi nuovamente introdotti negli stampi in modo da comprimere le tele. Il giorno seguente i formaggi sono estratti dagli stampi e lasciati asciugare prima di essere collocati su scaffali di legno nell’apposito magazzino. I formaggi sono sottoposti a controllo costante; la capacità di valutazione del livello di stagionatura e della qualità del prodotto sono competenze che vanno apprese e sviluppate con l’esperienza.

Il formaggio è lavorato in vasche aperte e la cagliata è tagliata a mano – si tratta degli stessi metodi adoperati cinquant’anni fa. Il formaggio è avvolto in tele e lasciato stagionare su scaffali lignei; ciò dà luogo alla formazione di una crosta che non sarebbe possibile ottenere se si facesse ricorso a metodi più moderni.

L’abilità e le conoscenze del formaggiaio sono indispensabili per valutare il prodotto durante l’intero processo di produzione, tenendo in considerazione i cambiamenti stagionali nelle specifiche del latte e la temperatura e il tasso di umidità dell’aria ambiente durante le stagioni. Forti di tali capacità, i formaggiai sono in grado di garantire l’umidità e l’acidità desiderate nel prodotto finale, ossia formaggi che siano coerenti in termini di aspetto, gusto e consistenza.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il «Traditional Ayrshire Dunlop» è nato intorno al 1690 grazie a Barbara Gilmour che portò con sé la ricetta dall’Irlanda, dove era stata temporaneamente esiliata. Barbara Gilmour si stabilì nel paesino di Dunlop dove mise a punto ed insegnò le tecniche di lavorazione del formaggio che finì per essere conosciuto con il nome di «Dunlop».

Il latte adoperato nel formaggio originale di Barbara Gilmour proveniva dalle stesse vacche Dunlop di sua proprietà, le quali producevano un latte cremoso, derivato dai pascoli lussureggianti esistenti grazie alle piogge copiose della zona. La produzione del «Traditional Ayrshire Dunlop» è stata recuperata nella località di Dunlop nel 1989 adoperando la ricetta originale e tenendo in considerazione le esigenze della normativa moderna in termini di igiene.

Tuttavia, la maggior parte delle tradizionali tecniche di produzione e lavorazione sono state preservate, inclusi i seguenti metodi:

il metodo di lavorazione artigianale «fatto a mano»; le capacità e le conoscenze dei formaggiai nel determinare l’acidità e nell’aggiungere la quantità corretta di sale,

la scottatura dei formaggi e l’utilizzo di tele per controllare lo spessore della crosta e contribuire a mantenere la forma,

il lento processo di stagionatura del formaggio e il discernimento necessario per identificare il grado di stagionatura di ogni singola forma di formaggio.

Questo formaggio ha costantemente vinto premi nel corso degli anni ed è particolarmente popolare nei marcati agricoli e nei negozi specializzati nella vendita di prodotti gastronomici e di formaggi. Fra i vari premi vinti basti ricordare il primo e il secondo posto ottenuti nel Royal Highland Show fra il 1991 e il 1996; il British Cheese Awards nel 1999 (argento), nel 2001 (oro) e nel 2004 (bronzo) e la fiera dei formaggi Nantwich International Cheese show 1992 (1o) e nel 2005 (oro).

Il «Traditional Ayrshire Dunlop» è venduto dalla Clarks Specialty Foods, nei pressi di Edimburgo, da oltre vent’anni, ed il direttore di questo spazio, Alastair Clark, ha descritto questo prodotto «un formaggio dal sapore unico e dalla consistenza cremosa, senza pari fra altri formaggi che recano il nome “Dunlop” fabbricati al di fuori di Ayrshire.»

Malcolm Webster, chef dello Sheraton Grand Hotel di Edimburgo dichiara che il Traditional Ayrshire Dunlop «è un formaggio di qualità persistente che uso da quando vivo in Scozia, ovvero da sette anni; possiede un sapore unico ed una consistenza senza pari, impossibile da trovare in tutti gli altri formaggi Dunlop; è un formaggio che raccomando senz’altro a tutti».

La domanda di registrazione del «Traditional Ayrshire Dunlop» come Indicazione Geografica Protetta si basa sul fatto che la zona geografica è tradizionalmente considerata il luogo in cui il formaggio «Dunlop» è nato e dal quale prende il nome.

Inoltre, sebbene anche a formaggi fabbricati in altre zone della Scozia venga dato il nome «Dunlop», è il latte delle vacche di razza Ayrshire, originarie della zona e, di conseguenza, meglio adattate alle particolari condizioni climatiche e geografiche della regione, che contribuisce alla produzione di questo formaggio artigianale che ha una reputazione che lo contraddistingue e lo rende unico per la sua alta qualità.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (3)]

https://whitehall-admin.production.alphagov.co.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/289149/traditional-ayrshire-dunlop-pgi-140312.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  Cfr. nota 2.