ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 409

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
17 novembre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2014/C 409/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2014/C 409/02

Causa C-47/12: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Kronos International Inc./Finanzamt Leverkusen (Rinvio pregiudiziale — Articoli 49 TFUE e 54 TFUE — Libertà di stabilimento — Articoli 63 TFUE e 65 TFUE — Libera circolazione dei capitali — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Normativa di uno Stato membro volta all’eliminazione della doppia imposizione dei dividendi distribuiti — Regime di imputazione applicato ai dividendi distribuiti da società residenti nello stesso Stato membro della società beneficiaria — Regime di esenzione applicato ai dividendi distribuiti dalle società residenti in uno Stato membro diverso da quello della società beneficiaria o in uno Stato terzo — Differente trattamento delle perdite della società beneficiaria dei dividendi)

2

2014/C 409/03

Cause riunite da C-204/12 a C-208/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (Rinvio pregiudiziale — Regime regionale di sostegno che prevede il rilascio di certificati verdi negoziabili per gli impianti siti nella regione interessata che producono elettricità da fonti energetiche rinnovabili — Obbligo dei fornitori di elettricità di presentare annualmente all’autorità competente una certa quota di certificati — Rifiuto di tener conto delle garanzie di origine provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea e da Stati contraenti dell’accordo SEE — Ammenda amministrativa in caso di mancata presentazione di certificati — Direttiva 2001/77/CE — Articolo 5 — Libera circolazione delle merci — Articolo 28 CE — Articoli 11 e 13 dell’accordo SEE — Direttiva 2003/54/CE — Articolo 3)

3

2014/C 409/04

Causa C-382/12 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 settembre 2014 — MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc., MasterCard Europe/Commissione europea, Banco Santander, SA, Royal Bank of Scotland plc, HSBC Bank plc, Bank of Scotland plc, Lloyds TSB Bank plc, MBNA Europe Bank Ltd, British Retail Consortium, EuroCommerce AISBL, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Impugnazione — Impugnazioni incidentali — Ricevibilità — Articolo 81 CE — Sistema di pagamento aperto mediante carte di debito, ad addebito differito e di credito — Commissioni interbancarie multilaterali standard — Associazione di imprese — Restrizioni della concorrenza per effetto — Criterio di controllo giurisdizionale — Nozione di restrizione accessoria — Carattere oggettivamente necessario e proporzionato — Ipotesi controfattuali adeguate — Sistemi bifacciali — Trattamento di allegati all’atto introduttivo del ricorso in primo grado)

4

2014/C 409/05

Causa C-525/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 settembre 2014 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2000/60/CE — Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque — Recupero dei costi dei servizi idrici — Nozione di servizi idrici)

5

2014/C 409/06

Causa C-527/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 settembre 2014 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno — Obbligo di recupero — Articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 14, paragrafo 3 — Decisione della Commissione — Provvedimenti che gli Stati membri devono adottare)

5

2014/C 409/07

Causa C-602/12 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 settembre 2014 — Gem-Year Industrial Co. Ltd, Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Impugnazione — Dumping — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino — Regolamento (CE) n. 2026/97 — Regolamento (CE) n. 91/2009 — Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o in acciaio originari della Repubblica popolare di Cina — Status di impresa operante in economia di mercato — Costi dei principali fattori produttivi che riflettono sostanzialmente i valori di mercato — Aiuti statali a vantaggio del settore dell’acciaio in generale — Effetto)

6

2014/C 409/08

Causa C-19/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero dell'Interno/Fastweb SpA (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 89/665/CEE — Articolo 2 quinquies, paragrafo 4 — Interpretazione e validità — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici — Privazione di effetti del contratto — Esclusione)

6

2014/C 409/09

Causa C-34/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Slovacchia) — Monika Kušionová/SMART Capital a.s. (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive — Contratto di credito al consumo — Articolo 1, paragrafo 2 — Clausola che riflette una disposizione legislativa di carattere imperativo — Ambito di applicazione della direttiva — Articoli 3, paragrafo 1, 4, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1 — Credito garantito attraverso un diritto reale costituito su un bene immobile — Possibilità di realizzare tale garanzia tramite una vendita all’asta — Sindacato giurisdizionale)

7

2014/C 409/10

Causa C-67/13 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 settembre 2014 — Groupement des cartes bancaires (CB)/Commissione europea, BNP Paribas, BPCE, già Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prevoyance (CNCEP), Société générale SA (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Articolo 81, paragrafo 1, CE — Sistema di carte di pagamento in Francia — Decisione di associazione di imprese — Mercato dell’emissione — Misure tariffarie applicabili ai nuovi operatori — Quota di adesione e meccanismi cosiddetti di regolazione della funzione acquirente e di risveglio dei dormienti — Nozione di restrizione della concorrenza per oggetto — Esame del grado di dannosità per la concorrenza)

8

2014/C 409/11

Causa C-88/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Philippe Gruslin/Beobank SA, già Citibank Belgium SA (Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) — Direttiva 85/611/CEE — Articolo 45 — Nozione di pagamenti ai partecipanti — Consegna dei certificati di quote nominative ai partecipanti)

8

2014/C 409/12

Causa C-91/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Essent Energie Productie BV/Minister van Sociale Zaken en Werkelegenheid (Accordo di associazione CEE-Turchia — Articoli 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale e 13 della decisione n. 1/80 — Ambito di applicazione — Introduzione di nuove restrizioni alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione di servizi e alle condizioni d’accesso all’occupazione — Divieto — Libera prestazione dei servizi — Articoli 56 TFUE e 57 TFUE — Distacco di lavoratori — Cittadini di Stati terzi — Obbligo del permesso di lavoro per la messa a disposizione di manodopera)

9

2014/C 409/13

Causa C-92/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Gemeente ’s-Hertogenbosch/Staatssecretaris van Financiën (Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Articolo 5, paragrafo 7, lettera a) — Operazioni imponibili — Nozione di cessione a titolo oneroso — Prima occupazione, da parte di un comune, di un bene immobile costruito per suo conto su un terreno di sua proprietà — Attività esercitate in qualità di pubblica autorità e in qualità di soggetto passivo)

10

2014/C 409/14

Causa C-112/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — A/B e altri (Articolo 267 TFUE — Costituzione nazionale — Procedimento incidentale di controllo di legittimità costituzionale obbligatorio — Esame della conformità di una legge nazionale sia con il diritto dell’Unione sia con la Costituzione nazionale — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Mancanza di un domicilio o di una residenza conosciuti del convenuto sul territorio di uno Stato membro — Proroga di competenza in caso di comparizione del convenuto — Curatore del convenuto in absentia)

10

2014/C 409/15

Causa C-117/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/29/CE — Diritto d’autore e diritti connessi — Eccezioni e limitazioni — Articolo 5, paragrafo 3, lettera n) — Utilizzo a scopo di ricerca o di attività privata di studio di opere o altri materiali protetti — Libro messo a disposizione di singoli individui su terminali dedicati situati in una biblioteca accessibile al pubblico — Nozione di opera non soggetta a vincoli di vendita o di licenza — Diritto della biblioteca di digitalizzare un’opera contenuta nella propria collezione ai fini della sua messa a disposizione degli utenti su terminali dedicati — Messa a disposizione dell’opera su terminali dedicati che ne consentano la stampa su carta o la memorizzazione su chiave USB)

11

2014/C 409/16

Causa C-152/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Münster (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Eccezioni — Prodotti energetici contenuti nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali e destinati ad essere utilizzati come carburante da tali veicoli — Nozione di serbatoi normali ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, di detta direttiva — Serbatoi installati da un carrozziere o da un concessionario del costruttore)

12

2014/C 409/17

Causa C-219/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento promosso da K Oy (Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 98, paragrafo 2 — Allegato III, punto 6 — Aliquota IVA ridotta applicabile ai soli libri stampati su carta — Libri pubblicati su supporti fisici diversi dalla carta soggetti all’aliquota IVA normale — Neutralità fiscale)

13

2014/C 409/18

Causa C-270/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Iraklis Haralambidis/Calogero Casilli (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei lavoratori — Articolo 45, paragrafi 1 e 4, TFUE — Nozione di lavoratore — Impieghi nella pubblica amministrazione — Carica di presidente di un’autorità portuale — Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri — Requisito della nazionalità)

13

2014/C 409/19

Causa C-277/13: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 settembre 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/67/CE — Articolo 11 — Trasporto aereo — Servizio di assistenza a terra — Selezione dei prestatori)

14

2014/C 409/20

Causa C-291/13: Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eparchiako Dikastirio Lefkosias — Cipro) — Sotiris Papasavvas/O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, Takis Kounnafi, Giorgios Sertis (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2000/31/CE — Ambito di applicazione — Causa per diffamazione)

14

2014/C 409/21

Causa C-328/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Österreichischer Gewerkschaftsbund/Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/23/CE — Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti — Obbligo del cessionario di mantenere le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo sino all’entrata in vigore di un altro contratto collettivo — Nozione di contratto collettivo — Normativa nazionale ai sensi della quale un contratto collettivo risolto continua a produrre effetti sino all’entrata in vigore di un altro contratto)

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2014/C 409/22

Causa C-394/13: Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Ministerstvo práce a sociálních věcí/B. (Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004 — Legislazione nazionale applicabile — Determinazione dello Stato membro competente per la concessione di una prestazione familiare — Situazione in cui il lavoratore migrante nonché la sua famiglia vivono in uno Stato membro in cui hanno il loro centro di interessi e in cui è stata percepita una prestazione familiare — Domanda di prestazione familiare nello Stato membro di origine dopo l’estinzione del diritto alle prestazioni nello Stato membro di residenza — Normativa nazionale dello Stato membro di origine che prevede la concessione di siffatte prestazioni a chiunque abbia un domicilio registrato in tale Stato)

16

2014/C 409/23

Causa C-423/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Vilniaus energija UAB/Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equivalente — Direttiva 2004/22/CE — Verifiche metrologiche dei sistemi di misurazione — Contatore dell’acqua calda conforme a tutti i requisiti imposti da tale direttiva, connesso ad un dispositivo di trasmissione remota (telemetrica) di dati — Divieto di utilizzare tale contatore in assenza di una previa verifica metrologica del sistema)

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2014/C 409/24

Causa C-489/13: Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Ronny Verest, Gaby Gerards/Belgische Staat (Rinvio pregiudiziale — Imposta sul reddito — Legislazione contro la doppia imposizione — Imposizione dei redditi immobiliari percepiti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza — Metodo dell’esenzione con riserva di progressività nello Stato membro di residenza — Differenza di trattamento tra beni immobili situati nello Stato membro di residenza e in un altro Stato membro)

17

2014/C 409/25

Causa C-491/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Mohamed Ali Ben Alaya/Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2004/114/CE — Articoli 6, 7 e 12 — Requisiti di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio — Diniego di ammissione di una persona che soddisfa i requisiti previsti da tale direttiva — Margine di discrezionalità delle autorità competenti)

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2014/C 409/26

Cause riunite C-94/13 P, C-95/13 P, C-136/13 P, C-174/13 P, C-180/13 P, C-191/13 P e C-246/13 P: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 4 settembre 2014 — Cooperativa tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Pellestrina Soc. coop. arl e a. (C-94/13 P), Alfier Costruzioni Srl e a. (C-95/13 P), Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, già Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. arl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl (C-136/13 P), Axitea SpA, già La Vigile San Marco SpA (C-174/13 P), Vetrai 28 Srl, già Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl e a. (C-180/13 P), Confindustria Venezia, già Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria) e a. (C-191/13 P), Manutencoop Società Cooperativa, già Manutencoop Soc. coop. arl e Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, (Italia) (C-246/13 P)/Cooperativa Pescatori di San Pietro in Volta Soc. coop. arl e a., Repubblica italiana, Commissione europea (Impugnazione — Aiuti di Stato — Aiuti in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte)

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2014/C 409/27

Causa C-145/13P: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 4 settembre 2014 — Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C./Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, già Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. arl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl, Commissione europea (Impugnazione — Aiuti di Stato — Aiuti in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte)

20

2014/C 409/28

Cause riunite da C-227/13 P a C-239/13 PP: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 4 settembre 2014 — Albergo Quattro Fontane Snc, (C-227/13 P), Hotel Gabrielli Srl, già Hotel Gabrielli Sandwirth SpA, (C-228/13 P), GE.AL.VE. Srl, (C-229/13 P), Metropolitan SpA, già Metropolitan Srl, (C-230/13 P), Hotel Concordia Srl, già Hotel Concordia Snc, (C-231/13 P), Società per l’industria alberghiera (SPLIA), (C-232/13 P), Principessa Srl, in liquidazione, (C-233/13 P), Albergo Saturnia Internazionale SpA, (C-234/13 P), Savoia e Jolanda Srl, (C-235/13 P), Biasutti Hotels Srl, giàt Hotels Biasutti Snc, (C-236/13 P), Ge.A.P. Srl, (C-237/13 P), Rialto Inn Srl, (C-238/13 P), Bonvecchiati Srl, (C-239/13 P)/Comitato Venezia vuole vivere, Manutencoop Società Cooperativa, già Manutencoop Soc. coop. arl e Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, Albergo ristorante All’Angelo Snc, Commissione europea (Impugnazione — Aiuti di Stato — Aiuti in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte)

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2014/C 409/29

Causa C-288/13 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 settembre 2014 — Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s Industrial Química del Nalón, SA, Bilbaína de Alquitranes, SA/Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Articolo 59 e allegato XIII — Identificazione dell’olio di antracene come sostanza estremamente problematica, da assoggettare alla procedura di autorizzazione — Parità di trattamento)

21

2014/C 409/30

Causa C-289/13 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 settembre 2014 — Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd/Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Articolo 59 e allegato XIII — Identificazione dell’olio di antracene a basso contenuto di antracene come sostanza estremamente problematica, da assoggettare alla procedura di autorizzazione — Parità di trattamento)

22

2014/C 409/31

Causa C-290/13 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 settembre 2014 — Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd/Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Articolo 59 e allegato XIII — Identificazione dell’olio di antracene (pasta di antracene) come sostanza estremamente problematica, da assoggettare alla procedura di autorizzazione — Parità di trattamento)

22

2014/C 409/32

Cause riunite da C-379/13 P a C-381/13 P: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 10 luglio 2014 — Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Commissione europea (Impugnazione — Decisione 83/673/CEE — Regolamento (CEE) n. 2950/83 — Fondo sociale europeo — Azioni di formazione — Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee)

23

2014/C 409/33

Causa C-435/13 P: Ordinanza della Corte (Seconda sezione) del 17 luglio 2014 — Erich Kastenholz/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Qwatchme A/S (Impugnazione — Regolamento (CE) n. 6/2002 — Disegni o modelli comunitari — Articoli da 4 a 6, 25, paragrafo 1, lettere b) e f), nonché 52 — Disegno o modello comunitario registrato rappresentante dei quadranti — Disegno o modello comunitario anteriore — Domanda di dichiarazione di nullità)

23

2014/C 409/34

Causa C-490/13 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 17 luglio 2014 — Cytochroma Development, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Marchio comunitario — Opposizione — Articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura — Impugnazione che non verte sul dispositivo della sentenza impugnata — Impugnazione manifestamente irricevibile)

24

2014/C 409/35

Causa C-505/13: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Levent Redzheb Yumer/Direktor na Teritoriyalna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite — Varna (Imposta sul reddito — Articolo 2 TUE — Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Principi di certezza del diritto, di effettività e di proporzionalità — Diritto alla riduzione d’imposta sul reddito degli agricoltori — Esclusione delle persone fisiche che esercitano l’attività di agricoltore — Attuazione del diritto dell’Unione — Insussistenza — Incompetenza manifesta della Corte)

24

2014/C 409/36

Causa C-509/13 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 4 settembre 2014 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Domanda di registrazione del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo METRO, di colore blu e giallo — Opposizione del titolare del marchio figurativo comunitario a colori contenente l’elemento denominativo GRUPOMETROPOLIS — Rigetto dell’opposizione)

25

2014/C 409/37

Causa C-535/13: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomelos Protodikeio Athinon — Grecia) — Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha/Maria Patmanidi AE (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Marchi — Diritto del titolare di un marchio a opporsi alla prima immissione in commercio nello Spazio economico europeo (SEE) , senza il suo consenso, di prodotti contrassegnati da detto marchio)

25

2014/C 409/38

Causa C-152/14: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autorità per l’energia elettrica e il gas /Antonella Bertazzi e a. (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Procedura di stabilizzazione — Assunzione in ruolo senza concorso pubblico di lavoratori a tempo determinato — Determinazione dell’anzianità — Omessa considerazione dei periodi di servizio svolti nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato — Principio di non discriminazione)

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2014/C 409/39

Causa C-303/14: Ricorso proposto il 24 giugno 2014 — Commissione europea contro Repubblica di Polonia

27

2014/C 409/40

Causa C-407/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba (Spagna) il 27 agosto 2014 — María Auxiliadora Arjona Camacho/Securitas Seguridad España, S.A.

28

2014/C 409/41

Causa C-410/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 29 agosto 2014 — Dr. Falk Pharma GmbH/DAK-Gesundheit

29

2014/C 409/42

Causa C-446/14 P: Impugnazione proposta il 25 settembre 2014 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 luglio 2014, causa T-295/12, Repubblica federale di Germania/Commissione europea

29

2014/C 409/43

Causa C-240/13: Ordinanza del presidente della Corte del 18 agosto 2014 — Commissione europea/Repubblica di Estonia, sostenuta da: Repubblica federale di Germania, Regno del Belgio, Regno dei Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica di Polonia, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia

31

2014/C 409/44

Causa C-241/13: Ordinanza del presidente della Corte del 18 agosto 2014 — Commissione europea/Repubblica di Estonia, sostenuta da: Repubblica federale di Germania, Regno del Belgio, Regno dei Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica di Polonia, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia

31

2014/C 409/45

Causa C-118/14: Ordinanza del presidente della Corte dell’8 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim — Germania) — Peggy Kieck/Condor Flugdienst GmbH

31

2014/C 409/46

Causa C-119/14: Ordinanza del presidente della Corte del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim — Germania) — Henricus Cornelis Maria Niessen, Angelique Francisca Niessen Steeghs, Melissa Alexandra Johanna Niessen, Kenneth Gerardus Henricus Niessen/Condor Flugdienst GmbH

32

 

Tribunale

2014/C 409/47

Causa T-534/11: Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2014 — Schenker/Commissione (Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Fascicolo amministrativo e decisione definitiva della Commissione relativa a un’intesa, versione non riservata di tale decisione — Rifiuto di accesso — Obbligo di procedere ad un esame concreto e specifico — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine — Interesse pubblico prevalente)

33

2014/C 409/48

Causa T-300/12: Sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2014 — Lidl Stiftung/UAMI — A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo FAIRGLOBE — Marchi nazionali denominativi anteriori GLOBO — Impedimento relativo alla registrazione — Mancato uso effettivo dei marchi anteriori — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2868/95)

34

2014/C 409/49

Causa T-531/12: Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2014 — Tifosi Optics/UAMI — Tom Tailor (T) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo T — Marchio comunitario figurativo anteriore T — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

34

2014/C 409/50

Causa T-39/13: Sentenza del Tribunale del 3 ottobre 2014 — Cezar/UAMI — Poli-Eco (Insert) (Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che raffigura un inserto — Disegno o modello anteriore — Novità — Carattere individuale — Caratteristiche visibili della componente di un prodotto complesso — Valutazione del disegno o modello anteriore — Articoli 3, 4, 5, 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002)

35

2014/C 409/51

Causa T-77/13: Sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2014 — Laboratoires Polive/UAMI — Arbora & Ausonia (DODIE) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo DODIE — Marchio nazionale denominativo anteriore DODOT — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Potere di riforma]

36

2014/C 409/52

Cause T-122/13 e T-123/13: Sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2014 — Laboratoires Polive/UAMI — Arbora & Ausonia (dodie) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo dodie — Marchi nazionali denominativi anteriori DODOT — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

36

2014/C 409/53

Causa T-333/10: Ordinanza del Tribunale del 17 settembre 2014 — ATC e a./Commissione (Responsabilità extracontrattuale — Importazione di volatili — Accordo sugli importi numerici del risarcimento del danno — Non luogo a statuire)

37

2014/C 409/54

Causa T-34/11: Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2014 — Canon Europa/Commissione (Ricorso di annullamento — Unione doganale — Tariffa doganale comune — Nomenclatura doganale e statistica — Classificazione nella nomenclatura combinata — Sottovoci doganali — Dazi doganali applicabili alle merci classificate in tali sottovoci doganali — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità)

38

2014/C 409/55

Causa T-35/11: Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2014 — Kyocera Mita Europe/Commissione (Ricorso di annullamento — Unione doganale — Tariffa doganale comune — Nomenclatura doganale e statistica — Classificazione nella nomenclatura combinata — Sottovoci doganali — Dazi doganali applicabili alle merci classificate in tali sottovoci doganali — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità)

38

2014/C 409/56

Causa T-519/12: Ordinanza del Tribunale del 10 settembre 2014 — mobile.international/UAMI- Commissione (PL mobile.eu) (Marchio comunitario — Domanda di dichiarazione di nullità — Revoca della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a provvedere)

39

2014/C 409/57

Causa T-3/13: Ordinanza del Tribunale del 29 settembre 2014 — Ronja/Commissione [Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti scambiati nell’ambito di una denuncia relativa al recepimento della direttiva 2001/37/CE — Documenti provenienti da uno Stato membro — Opposizione manifestata dallo Stato membro — Diniego parziale di accesso — Decisione che concede l’accesso integrale in seguito ad una misura di organizzazione del procedimento — Non luogo a provvedere — Documenti provenienti dalla Commissione — Decisione che concede un accesso integrale- Mancato avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento nei confronti dell’Austria — Irricevibilità]

40

2014/C 409/58

Causa T-178/13: Ordinanza del Tribunale del 23 settembre 2014 –Jaczewski/Commissione (Ricorso di annullamento — Agricoltura — Interesse ad agire — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità)

41

2014/C 409/59

Causa T-354/13: Ordinanza del Tribunale del 10 settembre 2014 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Commissione (Ricorso di annullamento — Indicazione geografica protetta Kołocz śląski’ o ‘Kołacz śląski — Rigetto della domanda di annullamento della registrazione — Atto non impugnabile — Irricevibilità)

41

2014/C 409/60

Causa T-650/13: Ordinanza del Tribunale del 10 settembre 2014 — Lomnici/Parlamento (Ricorso di annullamento — Petizione sottoposta al Parlamento europeo avente ad oggetto la nuova legge sulla cittadinanza slovacca — Petizione dichiarata ricevibile — Decisione di archiviare la procedura — Atto non impugnabile — Irricevibilità)

42

2014/C 409/61

Causa T-698/13 P: Ordinanza del Tribunale del 18 settembre 2014 — Marcuccio/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rigetto del ricorso di primo grado per manifesta irricevibilità — Mancanza di identità tra l’atto introduttivo presentato via telefax e l’originale successivamente depositato — Termine di ricorso — Tardività — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

42

2014/C 409/62

Causa T-699/13 P: Ordinanza del Tribunale del 18 settembre 2014 — Marcuccio/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rigetto del ricorso di primo grado per manifesta irricevibilità — Mancanza di identità tra l’atto introduttivo presentato via telefax e l’originale successivamente depositato — Termine di ricorso — Tardività — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

43

2014/C 409/63

Causa T-103/14 R II: Ordinanza del presidente del Tribunale del 18 settembre 2014 — Frucona Košice/Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Alcool e alcoolici — Remissione di un debito fiscale nell'ambito di un concordato — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Nuova domanda — Assenza di fatti nuovi — assenza del fumus boni juris — Insussistenza dell’urgenza)

44

2014/C 409/64

Causa T-361/14: Ricorso proposto il 23 luglio 2014 — H.B. e a./Commissione

44

2014/C 409/65

Causa T-561/14: Ricorso proposto il 25 luglio 2014 –One of us e a./Parlamento e a.

45

2014/C 409/66

Causa T-573/14: Ricorso proposto il 31 luglio 2014 — Polyelectrolyte Producers Group e SNF/Commissione

45

2014/C 409/67

Causa T-574/14: Ricorso proposto il 1o agosto 2014 — EAEPC/Commissione

47

2014/C 409/68

Causa T-617/14: Ricorso proposto il 10 agosto 2014 — Pro Asyl/EASO

48

2014/C 409/69

Causa T-619/14: Ricorso proposto il 14 agosto 2014 — Bionorica/Commissione

48

2014/C 409/70

Causa T-620/14: Ricorso proposto il 15 agosto 2014 — Diapharm/Commissione

49

2014/C 409/71

Causa T-640/14: Ricorso proposto il 20 agosto 2014 — Beul/Parlamento e Consiglio

50

2014/C 409/72

Causa T-669/14: Ricorso proposto il 15 settembre 2014 — Trioplast Industrie/Commissione

50

2014/C 409/73

Causa T-673/14: Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Italia/Commissione

52

2014/C 409/74

Causa T-679/14: Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Teva UK e a./Commissione

54

2014/C 409/75

Causa T-687/14: Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Novomatic/UAMI — Simba Toys (African SIMBA)

55

2014/C 409/76

Causa T-692/14: Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Puma/UAMI – Sinda Poland (Raffigurazione di un animale immaginario)

55

2014/C 409/77

Causa T-694/14: Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — EREF/Commissione

56

2014/C 409/78

Causa T-695/14: Ricorso proposto il 26 settembre 2014 — Omega/UAMI (Raffigurazione di un disegno in bianco e nero)

57

2014/C 409/79

Causa T-696/14 P: Impugnazione proposta il 22 settembre 2014 da Bernat Montagut Viladot avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 15 luglio 2014, causa F-160/12, Montagut/Commissione

58

2014/C 409/80

Causa T-697/14: Ricorso proposto il 29 settembre 2014 — MIP Metro/UAMI — Associated Newspapers (METRO)

59

2014/C 409/81

Causa T-700/14: Ricorso proposto il 24 settembre 2014 — TV1/Commissione

60

2014/C 409/82

Causa T-704/14: Ricorso proposto il 3 ottobre 2014 — Marine Harvest/Commissione

61

2014/C 409/83

Causa T-707/14: Ricorso proposto il 2 ottobre 2014 — Grundig Multimedia/UAMI (DetergentOptimiser)

62

2014/C 409/84

Causa T-710/14: Ricorso proposto il 6 ottobre 2014 — Herbert Smith Freehills/Consiglio

63

2014/C 409/85

Causa T-711/14: Ricorso proposto il 7 ottobre 2014 — Arcofin e a./Commissione

63

2014/C 409/86

Causa T-509/13: Ordinanza del Tribunale del 1o ottobre 2014 — Ratioparts-Ersatzteile/UAMI — IIC (NORTHWOOD)

65

2014/C 409/87

Causa T-678/13: Ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2014 — AEMN/Parlamento

65

2014/C 409/88

Causa T-679/13: Ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2014 — AEMN/Parlamento

65

 

Tribunale della funzione pubblica

2014/C 409/89

Causa F-122/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 10 settembre 2014 — Carneiro/Europol (Funzione pubblica — Personale di Europol — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato — Conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

66

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

17.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 409/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

2014/C 409/01

Ultima pubblicazione

GU C 395 del 10.11.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 388 del 3.11.2014

GU C 380 del 27.10.2014

GU C 372 del 20.10.2014

GU C 361 del 13.10.2014

GU C 351 del 6.10.2014

GU C 339 del 29.9.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

17.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 409/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Kronos International Inc./Finanzamt Leverkusen

(Causa C-47/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articoli 49 TFUE e 54 TFUE - Libertà di stabilimento - Articoli 63 TFUE e 65 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Normativa tributaria - Imposta sulle società - Normativa di uno Stato membro volta all’eliminazione della doppia imposizione dei dividendi distribuiti - Regime di imputazione applicato ai dividendi distribuiti da società residenti nello stesso Stato membro della società beneficiaria - Regime di esenzione applicato ai dividendi distribuiti dalle società residenti in uno Stato membro diverso da quello della società beneficiaria o in uno Stato terzo - Differente trattamento delle perdite della società beneficiaria dei dividendi))

2014/C 409/02

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti

Ricorrente: Kronos International Inc.

Resistente: Finanzamt Leverkusen

Dispositivo

1)

La compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale — ai sensi della quale una società con sede in uno Stato membro non può imputare le imposte sulle società assolte in un altro Stato membro o in uno Stato terzo da società di capitali distributrici di dividendi, per effetto dell’esenzione dall’imposta dei dividendi medesimi nel primo Stato membro qualora siano il risultato di partecipazioni pari ad almeno il 10 % del capitale della società distributrice e, nel caso di specie, la partecipazione effettiva della società di capitali beneficiaria dei dividendi sia superiore al 90 % e la società beneficiaria sia stata creata ai sensi della legislazione di uno Stato terzo — deve essere valutata alla luce degli articoli 63 TFUE e 65 TFUE.

2)

L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione del regime di esenzione ai dividendi distribuiti da società residenti in altri Stati membri e in Stati terzi, laddove il regime di imputazione sia applicato ai dividendi distribuiti da società con sede nello stesso Stato membro della società beneficiaria e, nell’ipotesi in cui la società beneficiaria medesima registri perdite, il regime di imputazione faccia sì che l’imposta versata dalla società distributrice residente venga in tutto o in parte rimborsata.


(1)  GU C 98 del 31.3.2012.


17.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 409/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

(Cause riunite da C-204/12 a C-208/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regime regionale di sostegno che prevede il rilascio di certificati verdi negoziabili per gli impianti siti nella regione interessata che producono elettricità da fonti energetiche rinnovabili - Obbligo dei fornitori di elettricità di presentare annualmente all’autorità competente una certa quota di certificati - Rifiuto di tener conto delle garanzie di origine provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea e da Stati contraenti dell’accordo SEE - Ammenda amministrativa in caso di mancata presentazione di certificati - Direttiva 2001/77/CE - Articolo 5 - Libera circolazione delle merci - Articolo 28 CE - Articoli 11 e 13 dell’accordo SEE - Direttiva 2003/54/CE - Articolo 3))

2014/C 409/03

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parti

Ricorrente: Essent Belgium NV

Convenuta: Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Con l’intervento di: Vlaams Gewest, Vlaamse Gemeenschap (C-204/12, C-206/12 e C-208/12)

Dispositivo

1)

L’articolo 5 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che non osta ad un regime nazionale di sostegno, come quello in discussione nei procedimenti principali, il quale preveda l’attribuzione, da parte dell’autorità di regolamentazione regionale competente, di certificati negoziabili in considerazione dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul territorio della regione interessata e assoggetti i fornitori di elettricità all’obbligo di consegnare, ogni anno, alla menzionata autorità, a pena di un’ammenda amministrativa, una certa quantità di siffatti certificati corrispondente a una quota del totale delle loro forniture di elettricità in tale regione, senza che detti fornitori siano autorizzati ad adempiere l’obbligo menzionato utilizzando garanzie di origine provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea o da Stati terzi membri dello Spazio economico europeo.

2)

Gli articoli 28 CE e 30 CE nonché gli articoli 11 e 13 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 devono essere interpretati nel senso che non ostano ad un regime nazionale di sostegno, come quello descritto al punto 1 del presente dispositivo, purché:

siano istituiti meccanismi che garantiscono l’attuazione di un vero e proprio mercato dei certificati in cui l’offerta e la domanda possano incontrarsi e tendere verso l’equilibrio, di modo che sia possibile per i fornitori interessati approvvigionarsi effettivamente di certificati su tale mercato a condizioni eque;

le modalità di calcolo e l’importo dell’ammenda amministrativa che devono pagare i fornitori che non abbiano adempiuto l’obbligo menzionato al punto 1 del presente dispositivo siano stabiliti in modo che non eccedano quanto è necessario per indurre i produttori ad aumentare effettivamente la produzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e i fornitori soggetti a detto obbligo a procedere all’acquisto effettivo dei certificati richiesti, evitando segnatamente di penalizzare i fornitori di cui trattasi in un modo che risulti eccessivo.

3)

Le norme di non discriminazione di cui, rispettivamente, all’articolo 18 TFUE, all’articolo 4 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, devono essere interpretate nel senso che non ostano ad un regime nazionale di sostegno come quello descritto al punto 1 del presente dispositivo.


(1)  GU C 227 del 28.7.2012.


17.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 409/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 settembre 2014 — MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc., MasterCard Europe/Commissione europea, Banco Santander, SA, Royal Bank of Scotland plc, HSBC Bank plc, Bank of Scotland plc, Lloyds TSB Bank plc, MBNA Europe Bank Ltd, British Retail Consortium, EuroCommerce AISBL, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-382/12 P) (1)

((Impugnazione - Impugnazioni incidentali - Ricevibilità - Articolo 81 CE - Sistema di pagamento aperto mediante carte di debito, ad addebito differito e di credito - Commissioni interbancarie multilaterali standard - Associazione di imprese - Restrizioni della concorrenza per effetto - Criterio di controllo giurisdizionale - Nozione di «restrizione accessoria» - Carattere oggettivamente necessario e proporzionato - «Ipotesi controfattuali» adeguate - Sistemi bifacciali - Trattamento di allegati all’atto introduttivo del ricorso in primo grado))

2014/C 409/04

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc., MasterCard Europe SPRL (rappresentanti: E. Barbier de La Serre, V. Brophy e B. Amory, avocats e T. Sharpe QC)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e N. Khan, agenti), Banco Santander SA, Royal Bank of Scotland plc (rappresentanti: D. Liddell, solicitor, e M. M. Hoskins, barrister), HSBC Bank plc (rappresentante: R. Thompson, QC), Bank of Scotland plc, Lloyds TSB Bank plc (rappresentanti: K. Fountoukakos-Kyriakakos e S. Wisking, solicitors, e J. Flynn, QC), MBNA Europe Bank Ltd (rappresentante: A. Davis, solicitor), British Retail Consortium (rappresentanti: R. Marchini, advocate, e A. Robertson, barrister), EuroCommerce AISBL (rappresentante: J. Stuyck, advocaat), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti:: M. Holt e C. Murrell, agenti, assistiti da M. J. Turner, QC, e de M. J. Holmes, barrister)

Dispositivo

1)

L’impugnazione principale e le impugnazioni incidentali sono respinte.

2)

La MasterCard Inc., la MasterCard International Inc. e la MasterCard Europe SPRL sono condannate a sopportare, oltre alle loro proprie spese relative all’impugnazione principale e alle impugnazioni incidentali, quelle della Commissione europea relative all’impugnazione principale.

3)

La Royal Bank of Scotland plc, la Bank of Scotland plc e la Lloyds TSB Bank plc sono condannate a sopportare, oltre alle loro proprie spese, quelle della Commissione europea relative alle loro rispettive impugnazioni incidentali.

4)

La HSBC Bank plc, la MBNA Europe Bank Ltd, il British Retail Consortium, l’EuroCommerce AISBL ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 319 del 20.10.2012.


17.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 409/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 settembre 2014 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-525/12) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2000/60/CE - Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque - Recupero dei costi dei servizi idrici - Nozione di «servizi idrici»))

2014/C 409/05

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e G. Wilms, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)

Parti intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: M. Wolff e V. Pasternak Jørgensen, agenti), Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, agenti), Repubblica d’Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski e H. Leppo, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson e S. Johannesson, agenti) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Behzadi-Spencer e J. Beeko, agenti)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

Il Regno di Danimarca, l’Ungheria, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


17.11.2014   

IT

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C 409/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 settembre 2014 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-527/12) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno - Obbligo di recupero - Articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 14, paragrafo 3 - Decisione della Commissione - Provvedimenti che gli Stati membri devono adottare))

2014/C 409/06

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e F. Erlbacher, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e K. Petersen, agenti)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato tutte le misure necessarie per recuperare, nei confronti del suo beneficiario, l’aiuto di Stato oggetto della decisione 2011/471/UE della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativa all’aiuto di Stato C 38/05 (ex NN 52/04) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del gruppo Biria, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 108, paragrafo 2, TFUE e 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE], nonché degli articoli da 1 a 3 della suddetta decisione.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


17.11.2014   

IT

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C 409/6


Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 settembre 2014 — Gem-Year Industrial Co. Ltd, Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)

(Causa C-602/12 P) (1)

((Impugnazione - Dumping - Regolamento (CE) n. 384/96 - Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino - Regolamento (CE) n. 2026/97 - Regolamento (CE) n. 91/2009 - Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o in acciaio originari della Repubblica popolare di Cina - Status di impresa operante in economia di mercato - Costi dei principali fattori produttivi che riflettono sostanzialmente i valori di mercato - Aiuti statali a vantaggio del settore dell’acciaio in generale - Effetto))

2014/C 409/07

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Gem-Year Industrial Co. Ltd, Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd (rappresentanti: Y. Melin e V. Akritidis, avocats)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e S. Boelaert, agenti, assistiti da G. Berrisch, Rechtsanwalt), Commissione europea (rappresentanti: M. França e T. Maxian Rusche, agenti), European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (rappresentanti: J. Bourgeois, avocat)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Gem-Year Industrial Co. Ltd e la Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd sono condannate alle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dall’European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) nell’ambito del presente procedimento.

3)

La Commissione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 101 del 6.4.2013.


17.11.2014   

IT

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C 409/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero dell'Interno/Fastweb SpA

(Causa C-19/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 2 quinquies, paragrafo 4 - Interpretazione e validità - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici - Privazione di effetti del contratto - Esclusione))

2014/C 409/08

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Ministero dell'Interno

Convenuta: Fastweb SpA

Nei confronti di: Telecom Italia SpA

Dispositivo

1)

L’articolo 2 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che, qualora un appalto pubblico sia aggiudicato senza previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea quando ciò non era consentito a norma della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, tale disposizione esclude che il corrispondente contratto sia dichiarato privo di effetti laddove ricorrano le condizioni che essa stessa pone, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

Dall’esame della seconda questione non sono emersi elementi atti a inficiare la validità dell’articolo 2 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66.


(1)  GU C 86 del 23.3.2013.


17.11.2014   

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C 409/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Slovacchia) — Monika Kušionová/SMART Capital a.s.

(Causa C-34/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive - Contratto di credito al consumo - Articolo 1, paragrafo 2 - Clausola che riflette una disposizione legislativa di carattere imperativo - Ambito di applicazione della direttiva - Articoli 3, paragrafo 1, 4, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1 - Credito garantito attraverso un diritto reale costituito su un bene immobile - Possibilità di realizzare tale garanzia tramite una vendita all’asta - Sindacato giurisdizionale))

2014/C 409/09

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Ricorrente: Monika Kušionová

Convenuta: SMART Capital a.s.

Dispositivo

1)

Le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente il recupero di un credito, fondato su clausole contrattuali eventualmente abusive, attraverso la realizzazione stragiudiziale di una garanzia costituita sul bene immobile dato in garanzia dal consumatore, qualora tale normativa non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile la salvaguardia dei diritti che tale direttiva conferisce al consumatore, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

2)

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale, inserita in un contratto concluso da un professionista con un consumatore, è esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva solamente se detta clausola contrattuale richiama il contenuto di una disposizione legislativa o regolamentare imperativa, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.


(1)  GU C 141 del 18.5.2013.


17.11.2014   

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C 409/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 settembre 2014 — Groupement des cartes bancaires (CB)/Commissione europea, BNP Paribas, BPCE, già Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prevoyance (CNCEP), Société générale SA

(Causa C-67/13 P) (1)

((Impugnazione - Concorrenza - Intese - Articolo 81, paragrafo 1, CE - Sistema di carte di pagamento in Francia - Decisione di associazione di imprese - Mercato dell’emissione - Misure tariffarie applicabili ai «nuovi operatori» - Quota di adesione e meccanismi cosiddetti di «regolazione della funzione acquirente» e di «risveglio dei dormienti» - Nozione di restrizione della concorrenza «per oggetto» - Esame del grado di dannosità per la concorrenza))

2014/C 409/10

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Groupement des cartes bancaires (CB) (rappresentanti: F. Pradelles, O. Fauré, C. Ornellas-Chancerelle, avocats, e J. Ruiz Calzado, abogado)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, V. Bottka e B. Mongin, agenti), BNP Paribas (rappresentanti: O. de Juvigny, D. Berg e M.P.Heusse, avocats), BPCE, già Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prevoyance (CNCEP) (rappresentanti: A. Choffel, S. Hautbourg, L. Laidi e R. Eid, avocats), Société générale SA (rappresentanti: P. Guibert e P. Patat, avocats)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 novembre 2012, CB/Commissione (T-491/07), è annullata.

2)

La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 114 del 20.4.2013.


17.11.2014   

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C 409/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Philippe Gruslin/Beobank SA, già Citibank Belgium SA

(Causa C-88/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) - Direttiva 85/611/CEE - Articolo 45 - Nozione di «pagamenti ai partecipanti» - Consegna dei certificati di quote nominative ai partecipanti))

2014/C 409/11

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Philippe Gruslin

Convenuta: Beobank SA, già Citibank Belgium SA

Dispositivo

L’obbligo previsto dall’articolo 45 della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, secondo il quale un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari che commercializza le sue quote nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è situato è tenuto ad assicurare i pagamenti ai partecipanti nello Stato membro di commercializzazione, dev’essere interpretato nel senso che non ricomprende la consegna ai partecipanti di certificati rappresentativi di quote che si trovino iscritte a loro nome nel registro dei detentori delle quote tenuto dall’emittente.


(1)  GU C 147 del 25.5.2013.


17.11.2014   

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C 409/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Essent Energie Productie BV/Minister van Sociale Zaken en Werkelegenheid

(Causa C-91/13) (1)

((Accordo di associazione CEE-Turchia - Articoli 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale e 13 della decisione n. 1/80 - Ambito di applicazione - Introduzione di nuove restrizioni alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione di servizi e alle condizioni d’accesso all’occupazione - Divieto - Libera prestazione dei servizi - Articoli 56 TFUE e 57 TFUE - Distacco di lavoratori - Cittadini di Stati terzi - Obbligo del permesso di lavoro per la messa a disposizione di manodopera))

2014/C 409/12

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Essent Energie Productie BV

Convenuto: Minister van Sociale Zaken en Werkelegenheid

Dispositivo

Gli articoli 56 TFUE e 57 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, in forza della quale, quando i lavoratori cittadini di Stati terzi sono messi a disposizione — da un’impresa stabilita in un altro Stato membro — di un’impresa utilizzatrice stabilita nel primo Stato membro, che li impiega al fine di svolgere lavori per conto di un’altra impresa stabilita nel medesimo Stato membro, tale messa a disposizione è subordinata alla condizione che detti lavoratori possiedano un permesso di lavoro.


(1)  GU C 147 del 25.5.2013.


17.11.2014   

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C 409/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Gemeente ’s-Hertogenbosch/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-92/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Articolo 5, paragrafo 7, lettera a) - Operazioni imponibili - Nozione di «cessione a titolo oneroso» - Prima occupazione, da parte di un comune, di un bene immobile costruito per suo conto su un terreno di sua proprietà - Attività esercitate in qualità di pubblica autorità e in qualità di soggetto passivo))

2014/C 409/13

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Gemeente ’s-Hertogenbosch

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che si applica ad una situazione, come quella di cui al procedimento principale, nella quale un comune occupa per la prima volta un edificio che ha fatto costruire sul suo terreno e della cui superficie utilizzerà il 94 % per le sue attività svolte in qualità di pubblica amministrazione e il 6 % per le sue attività svolte in qualità di soggetto passivo, di cui l’1 % per prestazioni esenti che non danno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, l’utilizzo successivo dell’immobile per le attività del comune può dare diritto alla detrazione dell’imposta pagata per l’impiego previsto da tale disposizione soltanto nella misura corrispondente al suo utilizzo ai fini delle operazioni imponibili, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva.


(1)  GU C 147 del 25.5.2013.


17.11.2014   

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C 409/10


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — A/B e altri

(Causa C-112/13) (1)

((Articolo 267 TFUE - Costituzione nazionale - Procedimento incidentale di controllo di legittimità costituzionale obbligatorio - Esame della conformità di una legge nazionale sia con il diritto dell’Unione sia con la Costituzione nazionale - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Mancanza di un domicilio o di una residenza conosciuti del convenuto sul territorio di uno Stato membro - Proroga di competenza in caso di comparizione del convenuto - Curatore del convenuto in absentia))

2014/C 409/14

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: A

Convenuti: B, C, D, E, F, G, H

Dispositivo

1)

Il diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i giudici ordinari d’appello o di ultima istanza, qualora ritengano che una legge nazionale sia contraria all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sono obbligati ad adire, nel corso del procedimento, la Corte costituzionale con una domanda di annullamento erga omnes della legge, anziché limitarsi a disapplicarla nel caso di specie, nei limiti in cui il carattere prioritario di siffatta procedura abbia per effetto di impedire a tali giudici ordinari — tanto prima della proposizione di una siffatta domanda al giudice nazionale competente per l’esercizio del controllo di costituzionalità delle leggi, quanto, eventualmente, dopo la decisione di tale giudice sulla suddetta domanda — di esercitare la loro facoltà o di adempiere al loro obbligo di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali. Per contro, il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una siffatta normativa nazionale se i suddetti giudici ordinari restano liberi:

di sottoporre alla Corte, in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata, e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria;

di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, e

di disapplicare, al termine di un siffatto procedimento incidentale, la disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano contraria al diritto dell’Unione.

Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale possa essere interpretata conformemente a tali precetti del diritto dell’Unione.

2)

L’articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, quando, in forza della legislazione nazionale, un giudice nazionale nomina un curatore in absentia per un convenuto a cui l’atto introduttivo del ricorso non è stato notificato perché la sua residenza era sconosciuta, la comparizione di detto curatore del convenuto in absentia non equivale alla comparizione dello stesso convenuto ai sensi dell’articolo 24 del suddetto regolamento, che determina la competenza internazionale di tale giudice.


(1)  GU C 226 del 3.8.2013.


17.11.2014   

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C 409/11


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG

(Causa C-117/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/29/CE - Diritto d’autore e diritti connessi - Eccezioni e limitazioni - Articolo 5, paragrafo 3, lettera n) - Utilizzo a scopo di ricerca o di attività privata di studio di opere o altri materiali protetti - Libro messo a disposizione di singoli individui su terminali dedicati situati in una biblioteca accessibile al pubblico - Nozione di opera non soggetta a «vincoli di vendita o di licenza» - Diritto della biblioteca di digitalizzare un’opera contenuta nella propria collezione ai fini della sua messa a disposizione degli utenti su terminali dedicati - Messa a disposizione dell’opera su terminali dedicati che ne consentano la stampa su carta o la memorizzazione su chiave USB))

2014/C 409/15

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Technische Universität Darmstadt

Convenuta: Eugen Ulmer KG

Dispositivo

1)

La nozione di «vincoli di vendita o di licenza», di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretata nel senso che il titolare dei diritti e un’istituzione menzionata in tale disposizione, quale una biblioteca accessibile al pubblico, devono aver concluso un contratto di licenza o di utilizzo dell’opera in questione che indichi le condizioni alle quali tale istituzione possa utilizzarla.

2)

L’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con il paragrafo 2, lettera c), del medesimo articolo 5, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro conceda alle biblioteche accessibili al pubblico, menzionate in tale disposizione, il diritto di digitalizzare le opere contenute nelle proprie collezioni, qualora tale atto di riproduzione risulti necessario ai fini della messa a disposizione degli utenti di tali opere, su terminali dedicati, nei locali delle istituzioni stesse.

3)

L’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che esso non riguarda atti quali la stampa di opere su carta o la loro memorizzazione su chiave USB, realizzate da utenti a partire da terminali dedicati situati in biblioteche accessibili al pubblico, menzionate in tale disposizione. Tali atti possono però, eventualmente, essere autorizzati sulla base della legislazione nazionale di trasposizione delle eccezioni o limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) o b), della direttiva medesima, purché, in ciascun singolo caso, le condizioni imposte da tali disposizioni siano soddisfatte.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013.


17.11.2014   

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C 409/12


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Münster

(Causa C-152/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Eccezioni - Prodotti energetici contenuti nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali e destinati ad essere utilizzati come carburante da tali veicoli - Nozione di «serbatoi normali» ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, di detta direttiva - Serbatoi installati da un carrozziere o da un concessionario del costruttore))

2014/C 409/16

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. KG

Convenuto: Hauptzollamt Münster

Dispositivo

La nozione di «serbatoi normali» di cui all’articolo 24, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretata nel senso che essa non esclude i serbatoi installati permanentemente sugli autoveicoli commerciali e destinati a rifornirli direttamente di carburante che siano stati montati da una persona diversa dal costruttore, purché detti serbatoi consentano l’utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione di tali veicoli che, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi.


(1)  GU C 189 del 29.6.2013


17.11.2014   

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C 409/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento promosso da K Oy

(Causa C-219/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 98, paragrafo 2 - Allegato III, punto 6 - Aliquota IVA ridotta applicabile ai soli libri stampati su carta - Libri pubblicati su supporti fisici diversi dalla carta soggetti all’aliquota IVA normale - Neutralità fiscale))

2014/C 409/17

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parte nel procedimento principale

K Oy

Dispositivo

L’articolo 98, paragrafo 2, primo comma, e l’allegato III, punto 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, devono essere interpretati nel senso che, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta i libri pubblicati in formato cartaceo a un’aliquota IVA ridotta e quelli che sono pubblicati su altri supporti fisici, come CD, CD-ROM o chiavette USB, all’aliquota normale di tale imposta.


(1)  GU C 178 del 22.6.2013.


17.11.2014   

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C 409/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Iraklis Haralambidis/Calogero Casilli

(Causa C-270/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei lavoratori - Articolo 45, paragrafi 1 e 4, TFUE - Nozione di lavoratore - Impieghi nella pubblica amministrazione - Carica di presidente di un’autorità portuale - Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri - Requisito della nazionalità))

2014/C 409/18

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Iraklis Haralambidis

Convenuto: Calogero Casilli

nei confronti di: Autorità Portuale di Brindisi, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Brindisi

Dispositivo

In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’articolo 45, paragrafo 4, TFUE dev’essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di riservare ai propri cittadini l’esercizio delle funzioni di presidente di un’autorità portuale.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


17.11.2014   

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C 409/14


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 settembre 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-277/13) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/67/CE - Articolo 11 - Trasporto aereo - Servizio di assistenza a terra - Selezione dei prestatori))

2014/C 409/19

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e F.W. Bulst, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: Inez Fernandes, T. Falcão e V. Moura Ramos, agenti)

Dispositivo

1)

La Repubblica portoghese, non avendo adottato le misure necessarie perché sia istituita una procedura di selezione dei prestatori autorizzati a fornire servizi di assistenza a terra per le categorie «bagagli», «operazioni in pista» nonché «merci e posta» negli aeroporti di Lisbona, Porto e Faro, conformemente all’articolo 11 della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272, pag. 36), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale articolo.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 233 del 10.8.2013


17.11.2014   

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C 409/14


Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eparchiako Dikastirio Lefkosias — Cipro) — Sotiris Papasavvas/O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, Takis Kounnafi, Giorgios Sertis

(Causa C-291/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2000/31/CE - Ambito di applicazione - Causa per diffamazione))

2014/C 409/20

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Eparchiako Dikastirio Lefkosias

Parti

Ricorrente: Sotiris Papasavvas

Convenuti: O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, Takis Kounnafi, Giorgios Sertis

Dispositivo

1)

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che la nozione di «servizi della società dell’informazione», ai sensi di tale disposizione, ricomprende servizi che forniscano informazioni on line per i quali il prestatore è remunerato non dal destinatario, bensì grazie ai proventi derivanti dalle pubblicità commerciali che appaiono su un sito Internet.

2)

La direttiva 2000/31 non osta, in un procedimento come quello principale, all’applicazione di un regime di responsabilità civile per diffamazione.

3)

I limiti alla responsabilità civile previsti agli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 non riguardano il caso di una casa editrice che disponga di un sito Internet sul quale venga pubblicata la versione on line di un giornale, ove detta casa editrice sia peraltro retribuita con i proventi derivanti da pubblicità commerciali diffuse su tale sito, qualora sia a conoscenza delle informazioni pubblicate ed eserciti un controllo sulle stesse, a prescindere dal fatto che l’accesso a detto sito sia gratuito o a pagamento.

4)

I limiti alla responsabilità civile previsti agli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 sono applicabili nel contesto di una controversia tra privati vertente sulla responsabilità civile per diffamazione, ove ricorrano le condizioni previste da detti articoli.

5)

Gli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 non consentono al prestatore di un servizio della società dell’informazione di opporsi alla proposizione di un’azione giudiziaria di responsabilità civile nei suoi confronti e, conseguentemente, all’adozione di misure provvisorie da parte di un giudice nazionale. I limiti alla responsabilità previsti da tali articoli possono essere invocati dal prestatore conformemente alle disposizioni di diritto nazionale che ne garantiscono la trasposizione o, in loro assenza, ai fini della sua interpretazione conforme. Di contro, nel contesto di una controversia come quella oggetto del procedimento principale, la direttiva 2000/31 non può, di per sé, istituire obblighi in capo a un singolo e non può pertanto essere invocata, di per sé, nei suoi confronti.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


17.11.2014   

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C 409/15


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Österreichischer Gewerkschaftsbund/Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen

(Causa C-328/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/23/CE - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti - Obbligo del cessionario di mantenere le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo sino all’entrata in vigore di un altro contratto collettivo - Nozione di contratto collettivo - Normativa nazionale ai sensi della quale un contratto collettivo risolto continua a produrre effetti sino all’entrata in vigore di un altro contratto))

2014/C 409/21

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Österreichischer Gewerkschaftsbund

Convenuto: Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, va interpretato nel senso che costituiscono «condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo», ai sensi di detta disposizione, le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo che, ai sensi del diritto di uno Stato membro, malgrado la risoluzione del contratto medesimo, continuano ad avere efficacia sui rapporti di lavoro che vi ricadevano direttamente precedentemente alla risoluzione del contratto, fino alla disciplina di tali rapporti di lavoro ad opera di un altro contratto collettivo o alla conclusione di nuovi accordi individuali con i lavoratori interessati.


(1)  GU C 274 del 21.9.2013.


17.11.2014   

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C 409/16


Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Ministerstvo práce a sociálních věcí/B.

(Causa C-394/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004 - Legislazione nazionale applicabile - Determinazione dello Stato membro competente per la concessione di una prestazione familiare - Situazione in cui il lavoratore migrante nonché la sua famiglia vivono in uno Stato membro in cui hanno il loro centro di interessi e in cui è stata percepita una prestazione familiare - Domanda di prestazione familiare nello Stato membro di origine dopo l’estinzione del diritto alle prestazioni nello Stato membro di residenza - Normativa nazionale dello Stato membro di origine che prevede la concessione di siffatte prestazioni a chiunque abbia un domicilio registrato in tale Stato))

2014/C 409/22

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Convenuto: B

Dispositivo

1)

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, e segnatamente il suo articolo 13, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente a concedere una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest’ultima ha un domicilio registrato nel territorio di detto Stato membro, senza che la medesima e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro. L’articolo 13 del regolamento in parola deve essere interpretato nel senso che essa osta anche a che uno Stato membro, che non sia lo Stato competente nei confronti della persona di cui trattasi, conceda prestazioni familiari a quest’ultima, a meno che non sussista un collegamento preciso e particolarmente stretto tra la situazione in esame e il territorio di tale primo Stato membro.

2)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e segnatamente il suo articolo 11, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest’ultima ha un domicilio registrato nel territorio di tale Stato membro senza che essa e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013


17.11.2014   

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C 409/17


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — «Vilniaus energija» UAB/Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius

(Causa C-423/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle merci - Misure di effetto equivalente - Direttiva 2004/22/CE - Verifiche metrologiche dei sistemi di misurazione - Contatore dell’acqua calda conforme a tutti i requisiti imposti da tale direttiva, connesso ad un dispositivo di trasmissione remota (telemetrica) di dati - Divieto di utilizzare tale contatore in assenza di una previa verifica metrologica del sistema))

2014/C 409/23

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente:«Vilniaus energija» UAB

Convenuto: Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius

Dispositivo

L’articolo 34 TFUE e la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa e ad una prassi nazionali secondo le quali un contatore dell’acqua calda, conforme a tutti i requisiti imposti da tale direttiva, connesso ad un dispositivo di trasmissione remota (telemetrica) di dati è da considerarsi un sistema di misurazione e per tale motivo non può essere usato conformemente alla sua destinazione fintantoché, assieme a tale dispositivo, non è stato sottoposto a verifica metrologica in quanto sistema di misurazione.


(1)  GU C 304 del 19.10.2013.


17.11.2014   

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C 409/17


Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Ronny Verest, Gaby Gerards/Belgische Staat

(Causa C-489/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul reddito - Legislazione contro la doppia imposizione - Imposizione dei redditi immobiliari percepiti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza - Metodo dell’esenzione con riserva di progressività nello Stato membro di residenza - Differenza di trattamento tra beni immobili situati nello Stato membro di residenza e in un altro Stato membro))

2014/C 409/24

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrenti: Ronny Verest, Gaby Gerards

Convenuto: Belgische Staat

Dispositivo

L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in esame nel procedimento principale, nei limiti in cui essa è idonea a dar luogo, in sede di applicazione di una clausola di progressività contenuta in una convenzione contro la doppia imposizione, a un’aliquota dell’imposta sui redditi più elevata per la sola ragione che il metodo di determinazione dei redditi dei beni immobili fa sì che i redditi derivanti da beni immobili non concessi in locazione situati in un altro Stato membro siano valutati ad un importo superiore a quelli derivanti da beni del genere situati nel primo Stato membro. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale sia l’effetto della normativa in esame nel procedimento principale.


(1)  GU C 352 del 30.11.2013


17.11.2014   

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C 409/18


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Mohamed Ali Ben Alaya/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-491/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2004/114/CE - Articoli 6, 7 e 12 - Requisiti di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio - Diniego di ammissione di una persona che soddisfa i requisiti previsti da tale direttiva - Margine di discrezionalità delle autorità competenti))

2014/C 409/25

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Mohamed Ali Ben Alaya

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

L’articolo 12 della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro interessato è tenuto ad ammettere nel suo territorio un cittadino di paesi terzi che manifesti l’intenzione di soggiornare per più di tre mesi in tale territorio per motivi di studio, laddove tale cittadino soddisfi i requisiti di ammissione previsti in modo esaustivo dagli articoli 6 e 7 di detta direttiva e tale Stato membro non faccia valere nei suoi confronti uno dei motivi espressamente indicati dalla suddetta direttiva idonei a giustificare il diniego di un permesso di soggiorno.


(1)  GU C 344 del 23.11.2013


17.11.2014   

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C 409/19


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 4 settembre 2014 — Cooperativa tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Pellestrina Soc. coop. arl e a. (C-94/13 P), Alfier Costruzioni Srl e a. (C-95/13 P), Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, già Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. arl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl (C-136/13 P), Axitea SpA, già La Vigile San Marco SpA (C-174/13 P), Vetrai 28 Srl, già Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl e a. (C-180/13 P), Confindustria Venezia, già Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria) e a. (C-191/13 P), Manutencoop Società Cooperativa, già Manutencoop Soc. coop. arl e Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, (Italia) (C-246/13 P)/Cooperativa Pescatori di San Pietro in Volta Soc. coop. arl e a., Repubblica italiana, Commissione europea

(Cause riunite C-94/13 P, C-95/13 P, C-136/13 P, C-174/13 P, C-180/13 P, C-191/13 P e C-246/13 P) (1)

((Impugnazione - Aiuti di Stato - Aiuti in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte))

2014/C 409/26

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Cooperativa tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Pellestrina Soc. coop. arl, Cooperativa Coopesca — Organizzazione tra Produttori e Lavoratori della Pesca — Chioggia Soc. coop. arl, Cooperativa San Marco fra Lavoratori della Piccola Pesca — Burano Soc. coop. arl (C-94/13 P), Alfier Costruzioni Srl, Azin Asfalti Srl, Barbato Srl, Group Srl, già Impresa Costruzioni Civili e Montaggi Srl (ICCEM), Rossi Renzo Costruzioni Srl, Vettore Costruzioni Srl (C-95/13 P), Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, già Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. arl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl (C-136/13 P), Axitea SpA, già La Vigile San Marco SpA (C-174/13 P), Vetrai 28 Srl, già Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl, Carlo Moretti Srl, Ferro & Lazzarini Srl, Fornace Mian Srl, già Formia International Srl, Amelio Cenedese, già Gino Cenedese & Figlio, La Murrina SpA, Nason & Moretti Srl, in liquidazione, Venini SpA, De Majo Illuminazione Srl, già Vetreria De Majo Srl (C-180/13 P), Confindustria Venezia, già Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria), Comitato «Venezia vuole vivere», Fiorital Srl, Ellemme Sas, già Jesurum di M. e A. Levi Morenos Sas, Grafiche Veneziane Soc. coop. arl, già Grafiche Veneziane Srl, Cantiere navale De Poli SpA, Capgemini BST SpA, già Aive Srl, Tessuti Artistici Fortuny SpA, Rubelli SpA, già Lorenzo Rubelli SpA, Tecnomare SpA (C-191/13 P), Manutencoop Società Cooperativa, già Manutencoop Soc. coop. arl e Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl (C-246/13 P) (rappresentanti: A. Vianello, A. Bortoluzzi e A. Veronese, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Cooperativa Pescatori di San Pietro in Volta Soc. coop. arl, Murazzo — Piccola Soc. coop. arl, RAM — Società Cooperativa fra Lavoratori della Pesca, Raccoglitori ed Allevatori di Molluschi, Confcooperative — Unione Provinciale di Venezia, Sacaim SpA, Camata Costruzioni Sas, Dal Carlo Mario & C. Srl, ACEA — Associazione dei Costruttori Edili ed Affini di Venezia e Provincia, Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C., Alfredo Barbini Srl, Aureliano Toso Srl, AVMazzega Srl, Effetre SpA, Mazzuccato International Srl, Tfz Internazionale Srl, V. Nason & C. Srl, Vetreria LAG Srl, Siram SpA, Bortoli Ettore Srl, Arsenale Venezia SpA, Albergo Quattro Fontane Snc, Hotel Gabrielli Srl, già Hotel Gabrielli Sandwirth SpA, GE.AL.VE. Srl, Metropolitan SpA, già Metropolitan Srl, Hotel Concordia Srl, gà Hotel Concordia Snc, Società per l’industria alberghiera (SPLIA), Principessa Srl, in liquidazione, Albergo ristorante «All’Angelo» Snc, Albergo Saturnia Internazionale SpA, Savoia e Jolanda Srl, Hotels Biasutti Srl, già Hotels Biasutti Snc, Ge.A.P. Srl, Rialto Inn Srl, Bonvecchiati Srl, Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, G. Conte e D. Grespan, agenti), Repubblica italiana

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

Le società e associazioni Cooperativa tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Pellestrina Soc. coop. arl, Cooperativa Coopesca — Organizzazione tra Produttori e Lavoratori della Pesca — Chioggia Soc. coop. arl, Cooperativa San Marco fra Lavoratori della Piccola Pesca — Burano Soc. coop. arl, Alfier Costruzioni Srl, Azin Asfalti Srl, Barbato Srl, Group Srl, Rossi Renzo Costruzioni Srl, Vettore Costruzioni Srl, Cooperativa Mare Azzuro Socialpesca Soc. coop. arl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl, Axitea SpA, Vetrai 28 Srl, Carlo Moretti Srl, Ferro & Lazzarini Srl, Fornace Mian Srl, Amelio Cenedese, La Murrina SpA, Nason & Moretti Srl, Venini SpA, De Majo Illuminazione Srl, Confindustria Venezia, Comitato «Venezia vuole vivere», Fiorital Srl, Ellemme Sas, Grafiche Veneziane Soc. coop. arl, Cantiere navale De Poli SpA, Capgemini BST SpA, Tessuti Artistici Fortuny SpA, Rubelli SpA, Tecnomare SpA e Manutencoop Società Cooperativa sono condannate alle spese.


(1)  GU C 129 del 4.5.2013.

GU C 147 del 25.5.2013.

GU C 207 del 20.7.2013.


17.11.2014   

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C 409/20


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 4 settembre 2014 — Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C./Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, già Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. arl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl, Commissione europea

(Causa C-145/13P) (1)

((Impugnazione - Aiuti di Stato - Aiuti in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte))

2014/C 409/27

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. (rappresentanti: R. Volpe e C. Montagner, avvocatesse)

Altre parti nel procedimento: Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, già Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. arl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl, Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, G. Conte e D. Grespan, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. è condannata alle spese.


(1)  GU C 207 del 20.07.2013.


17.11.2014   

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C 409/21


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 4 settembre 2014 — Albergo Quattro Fontane Snc, (C-227/13 P), Hotel Gabrielli Srl, già Hotel Gabrielli Sandwirth SpA, (C-228/13 P), GE.AL.VE. Srl, (C-229/13 P), Metropolitan SpA, già Metropolitan Srl, (C-230/13 P), Hotel Concordia Srl, già Hotel Concordia Snc, (C-231/13 P), Società per l’industria alberghiera (SPLIA), (C-232/13 P), Principessa Srl, in liquidazione, (C-233/13 P), Albergo Saturnia Internazionale SpA, (C-234/13 P), Savoia e Jolanda Srl, (C-235/13 P), Biasutti Hotels Srl, giàt Hotels Biasutti Snc, (C-236/13 P), Ge.A.P. Srl, (C-237/13 P), Rialto Inn Srl, (C-238/13 P), Bonvecchiati Srl, (C-239/13 P)/Comitato «Venezia vuole vivere», Manutencoop Società Cooperativa, già Manutencoop Soc. coop. arl e Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, Albergo ristorante «All’Angelo» Snc, Commissione europea

(Cause riunite da C-227/13 P a C-239/13 PP) (1)

((Impugnazione - Aiuti di Stato - Aiuti in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte))

2014/C 409/28

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Albergo Quattro Fontane Snc, (C-227/13 P), Hotel Gabrielli Srl, già Hotel Gabrielli Sandwirth SpA, (C-228/13 P), GE.AL.VE. Srl, (C-229/13 P), Metropolitan SpA, già Metropolitan Srl, (C-230/13 P), Hotel Concordia Srl, già Hotel Concordia Snc, (C-231/13 P), Società per l’industria alberghiera (SPLIA), (C-232/13 P), Principessa Srl, in liquidazione, (C-233/13 P), Albergo Saturnia Internazionale SpA, (C-234/13 P), Savoia e Jolanda Srl, (C-235/13 P), Biasutti Hotels Srl, già Hotels Biasutti Snc, (C-236/13 P), Ge.A.P. Srl, (C-237/13 P), Rialto Inn Srl, (C-238/13 P), Bonvecchiati Srl, (C-239/13 P) (rappresentanti: A. Bianchini e F. Busetto, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Comitato «Venezia vuole vivere», Manutencoop Società Cooperativa, già Manutencoop Soc. coop. arl e Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, Albergo ristorante «All’Angelo» Snc, Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, G. Conte e D. Grespan, agenti)

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

Le società Albergo Quattro Fontane Snc, Hotel Gabrielli Srl, GE.AL.VE. Srl, Metropolitan SpA, Hotel Concordia Srl, Società per l’industria alberghiera (SPLIA), Principessa Srl, Albergo Saturnia Internazionale SpA, Savoia e Jolanda Srl, Biasutti Hotels Srl, Ge.A.P. Srl, Rialto Inn Srl e Bonvecchiati Srl sono condannate alle spese.


(1)  GU C 207 del 20.07.2013.


17.11.2014   

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C 409/21


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 settembre 2014 — Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s Industrial Química del Nalón, SA, Bilbaína de Alquitranes, SA/Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)

(Causa C-288/13 P) (1)

((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) - Articolo 59 e allegato XIII - Identificazione dell’olio di antracene come sostanza estremamente problematica, da assoggettare alla procedura di autorizzazione - Parità di trattamento))

2014/C 409/29

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Industrial Química del Nalón, SA, Bilbaína de Alquitranes, SA (rappresentante: K. Van Maldegem, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) (rappresntanti: M. Heikkilä, W. Broere e T. Zbihlej, agenti, J. Stuyck e A.-M. Vandromme, avvocati)

Dispositivo

1.

L’impugnazione è respinta.

2.

La Rütgers Germany GmbH, la Rütgers Belgium NV, la Deza, a.s, e la Industrial Química del Nalón, SA, Bilbaína de Alquitranes, SA sono condannate alle spese.


(1)  GU C 252 del 31.08.2013.


17.11.2014   

IT

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C 409/22


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 settembre 2014 — Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd/Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)

(Causa C-289/13 P) (1)

((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) - Articolo 59 e allegato XIII - Identificazione dell’olio di antracene a basso contenuto di antracene come sostanza estremamente problematica, da assoggettare alla procedura di autorizzazione - Parità di trattamento))

2014/C 409/30

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd (rappresentante: K. Van Maldegem, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) (rappresntanti: M. Heikkilä, W. Broere e T. Zbihlej, agenti, J. Stuyck e A.-M. Vandromme, avvocati) Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e P. Oliver, agenti)

Dispositivo

1.

L’impugnazione è respinta.

2.

La Cindu Chemicals BV, la Deza a.s., la Koppers Denmark A/S e la Koppers UK Ltd sono condannate alle spese.


(1)  GU C 252 del 31.08.2013.


17.11.2014   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 409/22


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 settembre 2014 — Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd/Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)

(Causa C-290/13 P) (1)

((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) - Articolo 59 e allegato XIII - Identificazione dell’olio di antracene (pasta di antracene) come sostanza estremamente problematica, da assoggettare alla procedura di autorizzazione - Parità di trattamento))

2014/C 409/31

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd (rappresentante: K. Van Maldegem, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) (rappresntanti: M. Heikkilä, W. Broere e T. Zbihlej, agenti, J. Stuyck e A.-M. Vandromme, avvocati)

Dispositivo

1.

L’impugnazione è respinta.

2.

La Rütgers Germany GmbH, la Rütgers Belgium NV, la Deza a.s., la Koppers Denmark A/S e la Koppers UK Ltd sono condannate alle spese.


(1)  GU C 252 del 31.08.2013.


17.11.2014   

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C 409/23


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 10 luglio 2014 — Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Commissione europea

(Cause riunite da C-379/13 P a C-381/13 P) (1)

((Impugnazione - Decisione 83/673/CEE - Regolamento (CEE) n. 2950/83 - Fondo sociale europeo - Azioni di formazione - Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee))

2014/C 409/32

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (rappresentanti: L. Pinto Monteiro e N. Morais Sarmento, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e P. Guerra e Andrade, agenti)

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

L’Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) è condannata alle spese.


(1)  GU C 260 del 07.09.2013.


17.11.2014   

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C 409/23


Ordinanza della Corte (Seconda sezione) del 17 luglio 2014 — Erich Kastenholz/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Qwatchme A/S

(Causa C-435/13 P) (1)

((Impugnazione - Regolamento (CE) n. 6/2002 - Disegni o modelli comunitari - Articoli da 4 a 6, 25, paragrafo 1, lettere b) e f), nonché 52 - Disegno o modello comunitario registrato rappresentante dei quadranti - Disegno o modello comunitario anteriore - Domanda di dichiarazione di nullità))

2014/C 409/33

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Erich Kastenholz (rappresentante: L. Acker, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente), Qwatchme A/S (rappresentante: M. Zöbisch, avvocato)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Kastenholz è condannato alle spese.


(1)  GU C 304 del 19.10.2013.


17.11.2014   

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C 409/24


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 17 luglio 2014 — Cytochroma Development, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-490/13 P) (1)

((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Marchio comunitario - Opposizione - Articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura - Impugnazione che non verte sul dispositivo della sentenza impugnata - Impugnazione manifestamente irricevibile))

2014/C 409/34

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cytochroma Development, Inc (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister, A. Smith, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Cytochroma Development Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 352 del 30.11.2013.


17.11.2014   

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C 409/24


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Levent Redzheb Yumer/Direktor na Teritoriyalna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite — Varna

(Causa C-505/13) (1)

((Imposta sul reddito - Articolo 2 TUE - Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Principi di certezza del diritto, di effettività e di proporzionalità - Diritto alla riduzione d’imposta sul reddito degli agricoltori - Esclusione delle persone fisiche che esercitano l’attività di agricoltore - Attuazione del diritto dell’Unione - Insussistenza - Incompetenza manifesta della Corte))

2014/C 409/35

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: Levent Redzheb Yumer

Convenuto: Direktor na Teritoriyalna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite — Varna

Dispositivo

1)

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente per rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria), con decisione del 5 settembre 2013.

2)

Le prime due questioni sollevate sono manifestamente irricevibili nella parte in cui vertono sull’interpretazione dell’articolo 2 TUE.


(1)  GU C 344 del 23.11.2013.


17.11.2014   

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C 409/25


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 4 settembre 2014 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

(Causa C-509/13 P) (1)

((Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Domanda di registrazione del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «METRO», di colore blu e giallo - Opposizione del titolare del marchio figurativo comunitario a colori contenente l’elemento denominativo «GRUPOMETROPOLIS» - Rigetto dell’opposizione))

2014/C 409/36

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (rappresentante: J.-C. Plate, avvocato)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 336 del 16.11.2013.


17.11.2014   

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C 409/25


Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomelos Protodikeio Athinon — Grecia) — Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha/Maria Patmanidi AE

(Causa C-535/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Marchi - Diritto del titolare di un marchio a opporsi alla prima immissione in commercio nello Spazio economico europeo (SEE) , senza il suo consenso, di prodotti contrassegnati da detto marchio))

2014/C 409/37

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Monomelos Protodikeio Athinon

Parti

Ricorrente: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha

Convenuta: Maria Patmanidi AE

Dispositivo

Gli articoli 5 e 7 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, come modificata dall’accordo sullo Spazio economico europeo, del 20 dicembre 199, nonché gli articoli 9 e 13 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può opporsi alla prima immissione in commercio nello Spazio economico europeo o nell’Unione europea, senza il suo consenso, di prodotti di origine contrassegnati da detto marchio.


(1)  GU C 377 del 21.12.2013.


17.11.2014   

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C 409/26


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autorità per l’energia elettrica e il gas /Antonella Bertazzi e a.

(Causa C-152/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Procedura di stabilizzazione - Assunzione in ruolo senza concorso pubblico di lavoratori a tempo determinato - Determinazione dell’anzianità - Omessa considerazione dei periodi di servizio svolti nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato - Principio di non discriminazione))

2014/C 409/38

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Autorità per l’energia elettrica e il gas

Convenuti: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Guissani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio

Dispositivo

1)

La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità di quest’ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell’ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell’espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.

2)

L’obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico non può costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro quando, come nel procedimento principale, la normativa nazionale controversa esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione.


(1)  GU C 194 del 24.6.2014.


17.11.2014   

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C 409/27


Ricorso proposto il 24 giugno 2014 — Commissione europea contro Repubblica di Polonia

(Causa C-303/14)

2014/C 409/39

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (Rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente:

dichiarare che, non avendo notificato alla Commissione i nomi degli organismi di certificazione per il personale e per le imprese, né i titoli dei certificati per il personale e le imprese addetti alle attività riguardanti taluni gas fluorurati ad effetto serra, costituenti oggetto dei regolamenti di esecuzione della Commissione, nonché non avendo emanato le norme sulle sanzioni da applicare alle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas [fluorurati] ad effetto serra (1), e non avendole notificate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione (2), 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione (3), 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione (4), 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione (5), 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione (6), 1 del regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione (7) nonché ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento in questione;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 842/2006 impone agli Stati membri l’obbligo di notificare alla Commissione i rispettivi programmi di formazione e certificazione per le società e per il personale che intervengono nell’installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui al suo articolo 3, paragrafo 1, nonché nel recupero dei gas fluorurati ad effetto serra. Tale obbligo è stato precisato dai regolamenti di esecuzione della Commissione adottati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 842/2006.

Il primo motivo del ricorso concerne quindi il fatto che la Repubblica di Polonia non ha, fino ad ora, notificato alla Commissione i nomi degli organismi di certificazione per il personale e per le imprese addetti al controllo delle perdite, all’installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e di pompe di calore, dei sistemi di protezione antincendio e degli estintori nonché al recupero di tali gas fluorurati ad effetto serra e nemmeno i titoli dei certificati per il personale e le imprese che soddisfano i requisiti di certificazione stabiliti nei regolamenti di esecuzione della Commissione. Inoltre, non sono stati notificati i nomi degli organismi di certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione e di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature e nemmeno i titoli dei certificati per il personale che soddisfa i requisiti di certificazione stabiliti nei regolamenti di esecuzione della Commissione. Le autorità polacche hanno altresì omesso di notificare alla Commissione, secondo le modalità stabilite dal regolamento n. 308/2008 della Commissione, i nomi degli organismi che rilasciano gli attestati di formazione nonché i titoli degli attestati di formazione che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 2 ed all’allegato del regolamento n. 307/2008 della Commissione.

Il secondo motivo del ricorso concerne l’omessa notifica alla Commissione delle disposizioni nazionali in materia di sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento n. 842/2006. L’obbligo di prevedere sanzioni e la loro notifica alla Commissione è particolarmente importante al fine di assicurare la piena efficacia degli obblighi imposti dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento n. 842/2006 agli operatori delle applicazioni fisse. Inoltre, adottare tali sanzioni e notificarle alla Commissione è essenziale per garantire l’assolvimento degli obblighi imposti ai fabbricanti di prodotti ed apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra stabiliti all’articolo 7. Anche l’inosservanza dei divieti sanciti dagli articoli 8 e 9 del regolamento n. 842/2006 deve essere, ai sensi del suo articolo 13, paragrafo 1, sanzionata dalle norme nazionali, le quali avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione.


(1)  GU L 161, pag. 1

(2)  GU L 92, pag. 3; regolamento n. 303/2008 della Commissione che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

(3)  GU L 92, pag. 12; regolamento n. 304/2008 della Commissione che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

(4)  GU L 92, pag. 17; regolamento n. 305/2008 della Commissione che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione.

(5)  GU L 92, pag. 21; regolamento n. 306/2008 della Commissione che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature.

(6)  GU L 92, pag. 25; regolamento n. 307/2008 della Commissione che stabilisce i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

(7)  GU L 92, pag. 28; regolamento n. 308/2008 della Commissione che stabilisce il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri.


17.11.2014   

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C 409/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba (Spagna) il 27 agosto 2014 — María Auxiliadora Arjona Camacho/Securitas Seguridad España, S.A.

(Causa C-407/14)

2014/C 409/40

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n. 1 de Córdoba

Parti

Ricorrente: María Auxiliadora Arjona Camacho

Convenuta: Securitas Seguridad España, S.A.

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 18 della direttiva 2006/54/CE (1), nella parte in cui prevede il carattere dissuasivo (oltre che reale, effettivo e proporzionato al danno subito) dell’indennizzo alla vittima di una discriminazione fondata sul sesso, possa essere interpretato nel senso che autorizza il giudice nazionale a pronunciare una condanna veramente addizionale per danni punitivi ragionevoli: vale a dire, per un importo addizionale che, pur essendo superiore alla riparazione integrale dei reali danni subiti dalla vittima, serva come esempio per altri (oltre che per l’autore stesso del danno), mantenendosi tuttavia entro i limiti della proporzionalità; e ciò anche qualora tale figura dei danni punitivi sia estranea alla stessa tradizione giuridica del giudice nazionale.


(1)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).


17.11.2014   

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C 409/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 29 agosto 2014 — Dr. Falk Pharma GmbH/DAK-Gesundheit

(Causa C-410/14)

2014/C 409/41

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Dr. Falk Pharma GmbH

Resistente: DAK-Gesundheit

Interveniente: Kohlpharma GmbH

Questioni pregiudiziali

Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali relative all’interpretazione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1) (in prosieguo: la «direttiva») ai sensi dell’articolo 267 TFUE:

1)

Se la nozione di appalto pubblico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE non sia più soddisfatta quando le amministrazioni aggiudicatrici seguano procedure di ammissione con cui aggiudicano un appalto senza scegliere uno o più operatori economici (cd.«modello Open-House»);

2)

Qualora alla prima questione occorra rispondere che un appalto pubblico sia caratterizzato dalla scelta di uno o più operatori economici si pone la seguente questione: se l’elemento caratteristico della scelta di operatori economici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE alla luce dell’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE vada interpretato nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici possano evitare di scegliere uno o più operatori economici durante la procedura di ammissione solo ove siano soddisfatti seguenti presupposti:

lo svolgimento di una procedura di ammissione viene pubblicata a livello europeo,

vengono stabilite regole univoche in merito alla stipula del contratto e all’adesione al contratto,

le condizioni contrattuali vengono stabilite in precedenza in modo tale che nessun operatore economico possa influenzare il contenuto del contratto,

agli operatori economici viene concesso il diritto di aderire al contatto in qualsiasi momento; e

le stipule dei contratti vengano pubblicate a livello europeo.


(1)  GU L 134, pag. 114.


17.11.2014   

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C 409/29


Impugnazione proposta il 25 settembre 2014 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 luglio 2014, causa T-295/12, Repubblica federale di Germania/Commissione europea

(Causa C-446/14 P)

2014/C 409/42

Lingua processuale: il tedesco

Parti del procedimento

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti, Prof. Dr. T. Lübbig e Dr. M. Klasse, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente l’impugnata sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 luglio 2014 nella causa T-295/12;

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Sono mantenute, inoltre, integralmente, le conclusioni formulate in primo grado dalla Repubblica federale di Germania.

Motivi e principali argomenti

Oggetto della presente impugnazione è la sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 nella causa T-295/12, Repubblica federale di Germania contro Commissione europea, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla Repubblica federale di Germania contro la decisione della Commissione europea del 25 aprile 2012 relativa alla misura di aiuto SA.25051 (C 19/2010) (ex NN 23/2010) a cui la Germania ha dato esecuzione a favore dello Zweckverband Tierkörperbeseitigung nel Rheinland-Pfalz, nel Saarland, nel circondario del Rheingau-Taunus e nel circondario di Limburg-Weilburg (numero C(2012) 2557 final).

Con la sua impugnazione la Repubblica federale di Germania contesta l’erronea definizione dei criteri probatori che il Tribunale ha adottato ai fini della constatazione di un «errore manifesto di valutazione» nel caso in cui uno Stato membro definisca un servizio di interesse economico generale (SIEG) in un settore non armonizzato dal diritto dell’Unione. Il (presunto) beneficiario dell’aiuto nel procedimento amministrativo sottostante sarebbe lo Zweckverband Tierkörperbeseitigung nel Land Rheinland-Pfalz, un’istituzione che ha ricevuto dallo Stato compensazioni finanziarie per lo svolgimento del compito, connesso con la prevenzione delle epizoozie, di mantenere le capacità di smaltimento di carcasse animali in caso di epidemia. Secondo la ricorrente, decisiva ai fini della qualificazione come aiuto di tali compensazioni finanziarie nella sentenza impugnata sarebbe stato, in sostanza, il fatto che il Tribunale non ha considerato come SIEG i compiti connessi con la prevenzione delle epizoozie affidati allo Zweckverband.

A sostegno della sua impugnazione, la Repubblica federale di Germania deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, TFUE e 106, paragrafo 2, TFUE, in quanto tali disposizioni sono state erroneamente interpretate nella sentenza impugnata nel senso che le autorità tedesche avrebbero commesso errori talmente gravi nel qualificare la riserva per epizoozie come SIEG da essere considerati dal Tribunale «manifesti». La Repubblica federale di Germania sostiene che la sentenza impugnata incide sul margine di discrezionalità che spetta agli Stati membri nella definizione di un SIEG. Secondo detto Stato membro, non sussisterebbe, comunque, alcun «errore manifesto di valutazione» nella definizione di SIEG. La Repubblica federale di Germania sottolinea che incontestabilmente la Commissione nella decisione sottostante non ha assolutamente fatto menzione di tale parametro di valutazione, che tale istituzione anche nel procedimento dinanzi al Tribunale ha dichiarato che non era obbligata a dimostrare la sussistenza di un «errore manifesto di valutazione», e che né dalle considerazioni della Commissione nella decisione, né tantomeno dalle argomentazioni del Tribunale nella sentenza impugnata, emergerebbero elementi che suffraghino in senso sostanziale la presunta sussistenza di un «errore manifesto di valutazione».

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a motivo dell’erronea constatazione di un vantaggio economico sulla scorta di un’errata valutazione dei criteri Altmark (1). La Repubblica federale di Germania deduce in particolare errori del Tribunale nella valutazione del terzo criterio Altmark (necessità della compensazione). Il Tribunale non avrebbe riconosciuto l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Commissione, avendo questa omesso di valutare se le compensazioni per la riserva per epizoozie eccedessero i costi aggiuntivi netti del mantenimento di tale riserva. Invece, la Commissione e, sulle sue orme, il Tribunale avrebbero escluso a priori la necessità di tali costi riferendosi a un’asserita superfluità di una separata riserva per epizoozie.

Terzo motivo, vertente sul difetto di motivazione della sentenza impugnata, in particolare in ordine al fatto che gli errori asseritamente commessi dalle autorità tedesche dovrebbero essere qualificati come particolarmente gravi ai fini del «carattere manifesto». Del pari non è stato chiarito perché la tesi delle autorità tedesche non sarebbe accettabile da nessun punto di vista immaginabile.


(1)  Sentenza Altmark, C-280/00, EU:2003:415.


17.11.2014   

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C 409/31


Ordinanza del presidente della Corte del 18 agosto 2014 — Commissione europea/Repubblica di Estonia, sostenuta da: Repubblica federale di Germania, Regno del Belgio, Regno dei Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica di Polonia, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia

(Causa C-240/13) (1)

2014/C 409/43

Lingua processuale: l’estone

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 189 del 29.6.2013


17.11.2014   

IT

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C 409/31


Ordinanza del presidente della Corte del 18 agosto 2014 — Commissione europea/Repubblica di Estonia, sostenuta da: Repubblica federale di Germania, Regno del Belgio, Regno dei Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica di Polonia, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia

(Causa C-241/13) (1)

2014/C 409/44

Lingua processuale: l’estone

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 189 del 29.6.2013


17.11.2014   

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C 409/31


Ordinanza del presidente della Corte dell’8 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim — Germania) — Peggy Kieck/Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-118/14) (1)

2014/C 409/45

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 184 del 16.6.2014


17.11.2014   

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C 409/32


Ordinanza del presidente della Corte del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim — Germania) — Henricus Cornelis Maria Niessen, Angelique Francisca Niessen Steeghs, Melissa Alexandra Johanna Niessen, Kenneth Gerardus Henricus Niessen/Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-119/14) (1)

2014/C 409/46

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 159 del 26.5.2014


Tribunale

17.11.2014   

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C 409/33


Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2014 — Schenker/Commissione

(Causa T-534/11) (1)

((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Fascicolo amministrativo e decisione definitiva della Commissione relativa a un’intesa, versione non riservata di tale decisione - Rifiuto di accesso - Obbligo di procedere ad un esame concreto e specifico - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine - Interesse pubblico prevalente»))

2014/C 409/47

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schenker AG (Essen, Germania) (rappresentanti: C. von Hammerstein, B. Beckmann e C.-D. Munding, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialemente M. Kellerbauer, C. ten Dam e P. Costa de Oliveira, successivamente M. Kellerbauer, P. Costa de Oliveira e H. Leupold, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Smeets, avvocato); Martinair Holland NV (Haarlemmermeer, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Wesseling e M. Bredenoord-Spoek, avvocati); Société Air France SA (Roissy-en-France, Francia) (rappresentanti: A. Wachsmann e S. Thibault-Liger, avvocati); Cathay Pacific Airways Ltd (Queensway, Hong Kong, Cina) (rappresentanti: inizialmente B. Bär-Bouyssière, avvocato, M. Rees, solicitor, D. Vaughan, QC, e R. Kreisberger, barrister, successivamente M. Rees, D. Vaughan e R. Kreisberger); Air Canada (Québec, Canada) (rappresentanti: J. Pheasant, solicitor, e C. Wünschmann, avvocato); Lufthansa Cargo AG (Francoforte sul Meno, Germania) e Swiss International Air Lines AG (Basilea, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente S. Völcker e E. Arsenidou, successivamente S. Völcker e J. Orologas, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 3 agosto 2011, che rifiuta l’accesso al fascicolo amministrativo della decisione C (2010) 7694 definitiva (caso COMP/F/39.258 — Carichi aerei), alla versione integrale di tale decisione e alla sua versione non riservata.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione del 3 agosto 2011, che rifiuta l’accesso al fascicolo amministrativo della decisione C (2010) 7694 definitiva (caso COMP/F/39.258 — Carichi aerei), alla versione integrale di tale decisione e alla sua versione non riservata è annullata, nella parte in cui la Commissione ha rifiutato l’accesso alla parte della versione non riservata della decisione in esame, di cui le società interessate da essa non avevano invocato, o non continuavano a invocare, la riservatezza.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Schenker AG è condannata a sopportare le proprie spese, nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, la Martinair Holland NV, la Société Air France SA, la Cathay Pacific Airways Ltd, la Air Canada, la Lufthansa Cargo AG et la Swiss International Air Lines AG sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 355 del 3.12.2011.


17.11.2014   

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C 409/34


Sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2014 — Lidl Stiftung/UAMI — A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE)

(Causa T-300/12) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo FAIRGLOBE - Marchi nazionali denominativi anteriori GLOBO - Impedimento relativo alla registrazione - Mancato uso effettivo dei marchi anteriori - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2868/95»))

2014/C 409/48

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: M. Wolter e A. Berger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: A Colmeia do Minho Lda (Aldeia de Paio Pires, Portogallo)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 2 aprile 2012 (procedimento R 1981/2010-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la A Colmeia do Minho Lda e la Lidl Stiftung & Co. KG.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 2 aprile 2012 (procedimento R 1981/2010-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la A Colmeia do Minho Lda e la Lidl Stiftung & Co. KG è annullata, in quanto ha dichiarato che l’uso effettivo dei marchi anteriori era stato adeguatamente dimostrato.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Lidl Stiftung & Co. KG.


(1)  GU C 273 dell’8.9.2012.


17.11.2014   

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C 409/34


Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2014 — Tifosi Optics/UAMI — Tom Tailor (T)

(Causa T-531/12) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo T - Marchio comunitario figurativo anteriore T - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

2014/C 409/49

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tifosi Optics, Inc. (Watkinsville, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente A. Tornato e D. Hazan, successivamente R. Gilbey, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Tom Tailor GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: O. Gillert, K. Vanden Bossche e B. Köln-Gerdes, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 17 settembre 2012 (procedimento R 729/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Tom Tailor GmbH e la Tifosi Optics, Inc.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tifosi Optics, Inc. sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Tom Tailor GmbH.


(1)  GU C 46 del 16.2.2013.


17.11.2014   

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C 409/35


Sentenza del Tribunale del 3 ottobre 2014 — Cezar/UAMI — Poli-Eco (Insert)

(Causa T-39/13) (1)

((«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che raffigura un inserto - Disegno o modello anteriore - Novità - Carattere individuale - Caratteristiche visibili della componente di un prodotto complesso - Valutazione del disegno o modello anteriore - Articoli 3, 4, 5, 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»))

2014/C 409/50

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński (Ełk, Polonia) (rappresentanti: inizialemente M. Nentwig e G. Becker, successivamente M. Nentwig, avocats)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente F. Mattina, successivamente P. Bullock, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Poli-Eco Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. (Szprotawa, Polonia) (rappresentanti: inizialemente B. Rokicki, successivamente D. Rzazewska, avocats)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI, dell’8 novembre 2012 (procedimento R 1512/2010-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Poli-Eco Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. e la Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński.

Dispositivo

1)

La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)(UAMI) dell’8 novembre 2012 (procedimento R 1512/2010-3) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà, unitamente alle proprie spese, quelle sostenute dalla Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński.

3)

La Poli-Eco Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 101 del 6.4.2013.


17.11.2014   

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C 409/36


Sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2014 — Laboratoires Polive/UAMI — Arbora & Ausonia (DODIE)

(Causa T-77/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo DODIE - Marchio nazionale denominativo anteriore DODOT - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Potere di riforma»])

2014/C 409/51

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Laboratoires Polive (Levallois-Perret, Francia) (rappresentante: A. Sion, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Arbora & Ausonia, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: R. Guerras Mazón, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 31 ottobre 2012 (procedimento R 1949/2011-2), relativa a un’opposizione tra la Arbora & Ausonia, SLU e i Laboratoires Polive.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 31 ottobre 2012 (procedimento R 1949/2011-2) è annullata.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dai Laboratoires Polive.

4)

La Arbora & Ausonia, SLU sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 108 del 13.4.2013.


17.11.2014   

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C 409/36


Sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2014 — Laboratoires Polive/UAMI — Arbora & Ausonia (dodie)

(Cause T-122/13 e T-123/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo dodie - Marchi nazionali denominativi anteriori DODOT - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

2014/C 409/52

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Laboratoires Polive (Levallois-Perret, Francia) (rappresentante: A. Sion, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Arbora & Ausonia, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: R. Guerras Mazón, avvocato)

Oggetto

Due ricorsi proposti avverso due decisioni della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 28 novembre 2012 (procedimenti, rispettivamente, R 2324/2011-2 e R 2325/2011-2), relative a due opposizioni tra la Arbora & Ausonia, SLU e i Laboratoires Polive.

Dispositivo

1)

Le cause T-122/13 e T-123/13 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

Le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 28 novembre 2012 (procedimenti R 2324/2011-2 e R 2325/2011-2) sono annullate.

3)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dai Laboratoires Polive.

4)

La Arbora & Ausonia, SLU sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 123 del 27.4.2013.


17.11.2014   

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C 409/37


Ordinanza del Tribunale del 17 settembre 2014 — ATC e a./Commissione

(Causa T-333/10) (1)

((«Responsabilità extracontrattuale - Importazione di volatili - Accordo sugli importi numerici del risarcimento del danno - Non luogo a statuire»))

2014/C 409/53

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Animal Trading Company (ATC) BV (Loon op Zand, Paesi Bassi); Avicentra NV (Malle, Belgio); Borgstein Birds and Zoofood Trading vof (Wamel, Paesi Bassi); Bird Trading Company Van der Stappen BV (Dongen, Paesi Bassi); New Little Birds Srl (Anagni, Italia); Vogelhuis Kloeg (Zevenbergen, Paesi Bassi); e Giovanni Pistone (Westerlo, Belgio) (rappresentanti: M. Osse e J. Houdijk, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Jimeno Fernández e B. Burggraaf, successivamente F. Jimeno Fernández e H. Kranenborg, agenti)

Oggetto

Ricorso diretto a ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero subito in seguito all’adozione, anzitutto, della decisione 2005/760/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l'importazione di volatili in cattività (GU L 285, pag. 60), come prorogata, e del regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 84, pag. 7).

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2)

La Animal Trading Company (ATC) BV, la Avicentra NV, la Borgstein Birds and Zoofood Trading vof, la Bird Trading Company Van der Stappen BV, la New Little Birds Srl, la Vogelhuis Kloeg e il sig. Giovanni Pistone sopporteranno le proprie spese.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 274 del 9.10.2010.


17.11.2014   

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C 409/38


Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2014 — Canon Europa/Commissione

(Causa T-34/11) (1)

((«Ricorso di annullamento - Unione doganale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura doganale e statistica - Classificazione nella nomenclatura combinata - Sottovoci doganali - Dazi doganali applicabili alle merci classificate in tali sottovoci doganali - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Irricevibilità»))

2014/C 409/54

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Canon Europa NV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. De Baere e P. Muñiz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e L. Keppenne, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale dell’allegato del regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a provvedere sulle domande di intervento presentate dalla Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH e dalla Olivetti SpA.

3)

La Canon Europe NV è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 80 del 12.3.2011.


17.11.2014   

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C 409/38


Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2014 — Kyocera Mita Europe/Commissione

(Causa T-35/11) (1)

((«Ricorso di annullamento - Unione doganale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura doganale e statistica - Classificazione nella nomenclatura combinata - Sottovoci doganali - Dazi doganali applicabili alle merci classificate in tali sottovoci doganali - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Irricevibilità»))

2014/C 409/55

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kyocera Mita Europe BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. De Baere e P. Muñiz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e L. Keppenne, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale dell’allegato del regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a provvedere sulle domande di intervento presentate dalla Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH e dalla Olivetti SpA.

3)

La Kyocera Mita Europe BV è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 80 del 12.3.2011.


17.11.2014   

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C 409/39


Ordinanza del Tribunale del 10 settembre 2014 — mobile.international/UAMI- Commissione (PL mobile.eu)

(Causa T-519/12) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di dichiarazione di nullità - Revoca della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a provvedere»))

2014/C 409/56

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Germania) (rappresentante: T. Lührig, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Commissione europea

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 settembre 2012 (caso R-1401/2011-1) relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Commissione europea e la mobile.international GmbH.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal convenuto.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


17.11.2014   

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C 409/40


Ordinanza del Tribunale del 29 settembre 2014 — Ronja/Commissione

(Causa T-3/13) (1)

([«Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti scambiati nell’ambito di una denuncia relativa al recepimento della direttiva 2001/37/CE - Documenti provenienti da uno Stato membro - Opposizione manifestata dallo Stato membro - Diniego parziale di accesso - Decisione che concede l’accesso integrale in seguito ad una misura di organizzazione del procedimento - Non luogo a provvedere - Documenti provenienti dalla Commissione - Decisione che concede un accesso integrale- Mancato avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento nei confronti dell’Austria - Irricevibilità»])

2014/C 409/57

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ronja s.r.o (Znojmo, Repubblica ceca) (rappresentante: E. Engin-Deniz, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers e C. Zadra, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni della Commissione del 6 settembre e 8 novembre 2012, che negano l’accesso integrale alle lettere scambiate tra la Commissione e la Repubblica d’Austria nell’ambito della denuncia 2008/4340 presentata dalla ricorrente, riguardante il recepimento della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194, pag. 26) e, dall’altro, domanda di constatare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal proporre un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica d’Austria per violazione dell’articolo 13 della direttiva 2001/37 e dell’articolo 34 TFUE.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul secondo capo delle conclusioni della Ronja s.r.o., in quanto mira all’annullamento della decisione della Commissione europea dell’8 novembre 2012, che nega l’accesso integrale alle lettere della Repubblica d’Austria del 19 febbraio e 8 maggio 2009, inviate alla Commissione, e oggetto di scambi con la medesima nell’ambito della denuncia 2008/4340, presentata dalla ricorrente, riguardante il recepimento della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco(GU L 194, pag. 26).

2)

Per il resto, il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

3)

La Ronja è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione per quanto riguarda le domande di annullamento nei limiti in cui sono dirette contro la decisione della Commissione del 6 settembre 2012, con cui la Commissione ha concesso l’accesso alle lettere del 23 dicembre 2008 e del 18 marzo 2009, trasmesse alla Repubblica d’Austria ed oggetto di scambio con la medesima nell’ambito della denuncia 2008/4340, le domande volte alla concessione di un accesso integrale alla documentazione richiesta, nonché quelle volte a constatare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal promuovere un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica d’Austria.

4)

La Commissione è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla Ronja per quanto riguarda le richieste di annullamento, nei limiti in cui sono dirette contro la sua decisione dell’8 novembre 2012.


(1)  GU C 79 del 16.3.2013.


17.11.2014   

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C 409/41


Ordinanza del Tribunale del 23 settembre 2014 –Jaczewski/Commissione

(Causa T-178/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Agricoltura - Interesse ad agire - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»))

2014/C 409/58

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Grzegorz Jaczewski (Bielany, Polonia) (rappresentante: M. Goss, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e A. Szmytkowska, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione della Commissione C (2012) 5049 final, del 24 luglio 2012, che autorizza la concessione di pagamenti diretti nazionali integrativi in Polonia per l’anno 2012.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Grzegorz Jaczewski è condannato alle spese.


(1)  GU C 156 del 1.6.2013


17.11.2014   

IT

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C 409/41


Ordinanza del Tribunale del 10 settembre 2014 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Commissione

(Causa T-354/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Indicazione geografica protetta “Kołocz śląski’ o ‘Kołacz śląski” - Rigetto della domanda di annullamento della registrazione - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))

2014/C 409/59

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: I. Jung, M. Teworte-Vey, A. Renvert e J. Saatkamp, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e G. von Rintelen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell’asserita decisione della Commissione contenuta nella lettera dell’8 aprile 2013 del Direttore generale della Direzione generale «Agricoltura e sviluppo rurale» della Commissione, secondo cui la domanda della ricorrente di annullamento della registrazione dell’indicazione geografica protetta «Kołocz śląski» o «Kołacz śląski» era irricevibile.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV è condannata alle spese.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


17.11.2014   

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C 409/42


Ordinanza del Tribunale del 10 settembre 2014 — Lomnici/Parlamento

(Causa T-650/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Petizione sottoposta al Parlamento europeo avente ad oggetto la nuova legge sulla cittadinanza slovacca - Petizione dichiarata ricevibile - Decisione di archiviare la procedura - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))

2014/C 409/60

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Zoltán Lomnici (Budapest, Ungheria) (rappresentante: Z. Lomnici, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Pospíšilová Padowska e T. Lukácsi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione delle Petizioni del Parlamento, del 17 ottobre 2013, di archiviare la petizione n. 1298/2013.

Dispositivo

1)

La domanda di non luogo a provvedere del Parlamento europeo è respinta.

2)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

3)

Non vi è luogo a provvedere sulle domande di intervento presentate dalla Repubblica slovacca e dall’Ungheria.

4)

Il sig. Zoltán Lomnici sosterrà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Parlamento.

5)

La Repubblica slovacca e l’Ungheria sosterranno le proprie spese.


(1)  GU C 71 del 8.3.2014.


17.11.2014   

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C 409/42


Ordinanza del Tribunale del 18 settembre 2014 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-698/13 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Rigetto del ricorso di primo grado per manifesta irricevibilità - Mancanza di identità tra l’atto introduttivo presentato via telefax e l’originale successivamente depositato - Termine di ricorso - Tardività - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»))

2014/C 409/61

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013, Marcuccio/Commissione (F-127/12, Racc. FP, EU:F:2013:161)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.

3)

Il sig. Marcuccio è condannato a rimborsare al Tribunale la somma di EUR 2  000 ai sensi dell’articolo 90 del suo regolamento di procedura.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014.


17.11.2014   

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C 409/43


Ordinanza del Tribunale del 18 settembre 2014 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-699/13 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Rigetto del ricorso di primo grado per manifesta irricevibilità - Mancanza di identità tra l’atto introduttivo presentato via telefax e l’originale successivamente depositato - Termine di ricorso - Tardività - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»))

2014/C 409/62

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013, Marcuccio/Commissione (F-145/12, Racc. FP, EU:F:2013:162)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.

3)

Il sig. Marcuccio è condannato a rimborsare al Tribunale la somma di EUR 2  000 ai sensi dell’articolo 90 del suo regolamento di procedura.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014.


17.11.2014   

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C 409/44


Ordinanza del presidente del Tribunale del 18 settembre 2014 — Frucona Košice/Commissione

(Causa T-103/14 R II)

((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Alcool e alcoolici - Remissione di un debito fiscale nell'ambito di un concordato - Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Nuova domanda - Assenza di fatti nuovi - assenza del fumus boni juris - Insussistenza dell’urgenza»))

2014/C 409/63

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Frucona Košice a.s. (Košice, Slovacchia) (rappresentanti: K. Lasok, QC, BC Hartnett, J. Holmes e O. Geiss avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, P.-J. Loewenthal e K. Walkerová, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione 2014/342/UE della Commissione, del 16 ottobre 2013, relativa all’aiuto di Stato n. SA.18211 (C 25/2005) (ex NN 21/2005), concesso dalla Repubblica slovacca a favore della Frucona Košice a. s., nella parte in cui ordina alla Repubblica slovacca di procedere al recupero dell’aiuto.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti sommari è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


17.11.2014   

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C 409/44


Ricorso proposto il 23 luglio 2014 — H.B. e a./Commissione

(Causa T-361/14)

2014/C 409/64

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: H.B. (Linz, Austria); Hans Joachim Richter (Brema, Germania); Carmen Arsene (Pitesti, Romania); Robert Coates Smith (Glatton, Regno Unito); Magdalena Anna Kuropatwinska (Varsavia, Polonia); Nathalie Louise Klinge (Zuidbroek, Paesi Bassi) e Christos Yiapanis (Paphos, Cipro) (rappresentante: C. Kolar, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 26 marzo 2014, con la quale è stata rifiutata la registrazione della proposta di iniziativa popolare dal titolo «Ethics for Animals and Kids».

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti fanno valere, in sostanza, che la Commissione con la decisione con la quale è stata rifiutata la registrazione della proposta di iniziativa popolare dal titolo «Ethics for Animals and Kids», ha oltrepassato i limiti della propria competenza e violato il suo obbligo di tutela, il divieto generale di decisioni arbitrarie e gli articoli 11 e 13 TFUE.


17.11.2014   

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C 409/45


Ricorso proposto il 25 luglio 2014 –One of us e a./Parlamento e a.

(Causa T-561/14)

2014/C 409/65

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Iniziativa dei cittadini europei One of us e altri (rappresentanti: C. de La Hougue, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo, Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la comunicazione della Commissione COM (2014) 355 final;

in subordine, annullare l’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 211/2011;

condannare i convenuti a pagare i costi sostenuti dai ricorrenti per il presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che, secondo i ricorrenti, la risposta della Commissione alla loro proposta legislativa e alle questioni da essi sollevate nell’ambito dell’iniziativa dei cittadini «Uno di noi» è insoddisfacente, giacché la Commissione i) non si esprime sul fatto che l’embrione umano sia un essere umano e ii) non affronta evidenti contraddizioni.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del processo democratico, in quanto, ad avviso dei ricorrenti, la Commissione:

non fornisce i motivi in diritto per il suo rifiuto di trasmettere la loro proposta al Parlamento;

interpreta erroneamente i requisiti del regolamento n. 211/2011 (1) e mantiene un monopolio sul processo legislativo in contrasto con le disposizioni dei Trattati sul dialogo istituzionale;

non presenta le proprie conclusioni giuridiche e politiche separatamente, come richiesto dal regolamento n. 211/2011.

3.

Terzo motivo, vertente sulla non conformità del regolamento n. 211/2011 ai Trattati. I ricorrenti affermano che:

gli obiettivi del Trattato di Lisbona tesi a rafforzare la legittimazione democratica delle istituzioni e incoraggiare la partecipazione dei cittadini europei al processo democratico sono vanificati se un’iniziativa dei cittadini può essere respinta dalla Commissione per motivi soggettivi ed arbitrari senza essere esaminata dal Parlamento;

il principio dello Stato di diritto è violato se la decisione della Commissione non è soggetta al sindacato di legittimità.


(1)  Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU 2011 L 65, pag. 1).


17.11.2014   

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C 409/45


Ricorso proposto il 31 luglio 2014 — Polyelectrolyte Producers Group e SNF/Commissione

(Causa T-573/14)

2014/C 409/66

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group (Bruxelles, Belgio) e SNF SAS (Andrézieux Bouthéon, Francia) (rappresentanti: R. Cana e A. Patsa, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

annullare l’atto impugnato in quanto stabilisce un limite di concentrazione invariabile di 100 ppm per i monomeri residui;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, i ricorrenti chiedono l’annullamento parziale della decisione della Commissione 2014/256/UE, del 2 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata (1).

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento sul marchio Ecolabel UE (2), in quanto la Commissione ha stabilito, alla lettera e) del criterio 1 (B) (B3), dell’allegato alla decisione impugnata, un limite di concentrazione invariabile di 100 ppm per i monomeri residui. I ricorrenti sostengono che i requisiti stabiliti da detta decisione:

violano l’articolo 6, paragrafo 3, e l’allegato I, del regolamento sul marchio Ecolabel UE, in quanto non sono determinati sulla base di dati scientifici;

violano l’articolo 6, paragrafo 1, e l’allegato I, del regolamento sul marchio Ecolabel UE, in quanto non tengono conto dei più recenti obiettivi strategici della UE in ambito ambientale;

violano l’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento sul marchio Ecolabel UE, in quanto la loro fattibilità non è stata presa in considerazione dalla Commissione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dei principi di uguaglianza e proporzionalità, in quanto la decisione impugnata:

non contiene alcuna indicazione o spiegazione circa i requisiti stabiliti alla lettera e) del criterio 1 (B) (B3);

tratta situazioni diverse in maniera analoga e situazioni analoghe in maniera diversa, senza che tale discriminazione venga obiettivamente giustificata;

non è necessaria per il raggiungimento degli obietti perseguiti ed esistono misure meno onerose.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di buona amministrazione da parte della Commissione, in quanto quest’ultima, nell’adottare la decisione impugnata, non ha esaminato attentamente ed imparzialmente l’insieme dei fattori e delle circostanze rilevanti.


(1)  GU L 135, pag. 24. Notificata con il numero C(2014) 2774.

(2)  Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GU 2010, L 27, pag. 1).


17.11.2014   

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C 409/47


Ricorso proposto il 1o agosto 2014 — EAEPC/Commissione

(Causa T-574/14)

2014/C 409/67

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, L. Ortiz Blanco, Á. Givaja Sanz e M. Araujo Boyd, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ammissibile il ricorso di annullamento;

annullare la decisione della Commissione europea del 27 maggio 2014 nel procedimento n. COMP/AT.36957 Glaxo Wellcome;

condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle che possono derivare per la EAEPC in relazione a tali procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione C(2014) 3654 final del 27 maggio 2014 nel procedimento COMP/AT.36957 — Glaxo Wellcome, con la quale la Commissione respinge gli addebiti della ricorrente negando un’indagine supplementare sull’asserita violazione da parte della Glaxo Wellcome SA, ora GlaxoSmithKline SA, dell’articolo 101 TFUE alla luce delle sentenze del 27 settembre 2006, GlaxoSmithKline Services/Commissione (T-168/01, ECR, EU:T:2006:265) e del 6 ottobre 2009, GlaxoSmithKline Services/Commissione (C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P, ECR, EU:C:2009:610).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione della Commissione in violazione degli articoli 101, 105 e 266 TFUE e dell’articolo 7 del regolamento n. 1/2003 (1) per aver considerato che in esito alla sentenza GlaxoSmithKline Services/Commissione (EU:C:2009:610) la decisione iniziale del 2001 era nulla e priva di oggetto e che la situazione doveva essere considerata come se la Commissione non avesse mai adottato la decisione del 2001. La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha violato il dovere di fornire motivazioni sufficienti e l’obbligo di sentire la ricorrente in proposito prima dell’adozione di una decisione definitiva.

2.

Secondo motivo, secondo il quale la decisione contestata viola l’articolo 101 TFUE o la Commissione ha mancato al suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE nel valutare la sussistenza di un interesse dell’Unione europea nel caso. La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha violato il diritto fondamentale della ricorrente al contraddittorio.

3.

Terzo motivo, secondo il quale nella decisione contestata non sono state analizzate tutte le questioni di fatto e di diritto.


(1)  Regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU L 1, pag. 1).


17.11.2014   

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C 409/48


Ricorso proposto il 10 agosto 2014 — Pro Asyl/EASO

(Causa T-617/14)

2014/C 409/68

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Pro Asyl Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V. (Francofote sul Meno, Germania) (rappresentante: S. Hilbrans, avvocato)

Convenuto: Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del convenuto del 10 giugno 2014 — EASO/ED/2014/134, nella parte in cui nega l’accesso al Piano operativo per l’invio in Bulgaria di squadre dell’Unione europea di sostegno per l’asilo («Operating Plan on Bulgaria») e non concede l’accesso al registro dei documenti del ricorrente ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 1049/2001.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto all’accesso alle informazioni del ricorrente

Il ricorrente afferma che non sussiste un motivo che giustifichi una deroga al diritto generale di accesso all’informazione del ricorrente ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) con riferimento al controverso «Operating Plan on Bulgaria».

A tal riguardo il ricorrente sostiene che il diniego di accesso all’informazione non possa essere giustificato, in particolare, adducendo la protezione delle consultazioni per l’elaborazione del documento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, dal momento che l’«Operating Plan» sarebbe ultimato.

Inoltre, l’«Operating Plan on Bulgaria» non sarebbe un documento di un terzo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001, poiché il convenuto e la Bulgaria avrebbero elaborato il piano insieme. Di conseguenza, l’«Operating Plan» non proverrebbe neppure da tale Stato membro ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto d’accesso al registro

Il ricorrente afferma inoltre che la decisione impugnata debba essere annullata anche nella parte in cui essa nega al ricorrente l’accesso al registro elettronico dei documenti ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 1049/2001 o dell’articolo 11 della Decisione n. 6 del Consiglio di amministrazione dell’EASO.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


17.11.2014   

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C 409/48


Ricorso proposto il 14 agosto 2014 — Bionorica/Commissione

(Causa T-619/14)

2014/C 409/69

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bionorica SE (Neumarkt, Germania) (rappresentanti: M. Weidner, T. Guttau e N. Hußmann, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la convenuta ha violato l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9), per aver omesso di incaricare l’Autorità europea per la sicurezza alimentare di effettuare la valutazione scientifica delle indicazioni sulla salute delle sostanze vegetali ai fini dell’adozione di un elenco comunitario delle indicazioni consentite per le sostanze vegetali, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, e di tutte le condizioni necessarie per il loro impiego.

Condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

Motivo: Violazione dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 (1)

Ad avviso della ricorrente, l’omissione della Commissione viola l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, che pone come termine ultimo per la trasposizione il 31 gennaio 2010. La ricorrente adduce che la Commissione ha lasciato scadere tale termine. A tal riguardo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha la facoltà di rinviare a tempo indefinito la valutazione scientifica delle indicazioni sulla salute delle sostanze vegetali. A suo avviso, l’omissione della convenuta favorisce la frammentazione del regime giuridico applicabile nell’Unione ed è contraria all’obiettivo fondamentale del regolamento di creare un sistema di norme comuni a livello europeo.


(1)  Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 , relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).


17.11.2014   

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C 409/49


Ricorso proposto il 15 agosto 2014 — Diapharm/Commissione

(Causa T-620/14)

2014/C 409/70

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Diapharm GmbH & Co. KG (Münster, Germania) (rappresentanti: M. Weidner, N. Hußmann e T. Guttau)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la convenuta, in violazione dell’articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9), ha omesso di incaricare l’Autorità europea per la sicurezza alimentare della valutazione scientifica delle indicazioni sulla salute concernenti le sostanze vegetali ai fini dell’adozione di un elenco comunitario delle indicazioni consentite per le sostanze vegetali, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, nonché di tutte le condizioni necessarie per l’impiego di tali indicazioni;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1924/2006 (1).

Ad avviso della ricorrente l’inerzia della Commissione viola l’articolo 13, paragrafo 3 del regolamento n. 1924/2006, il quale impone come termine fisso per l’attuazione il 31 gennaio 2010. La ricorrente rileva che la Commissione non ha rispettato tale termine. In tale contesto, la stessa sostiene che la Commissione non è autorizzata a sospendere a tempo indeterminato la valutazione scientifica delle indicazioni sulla salute per le sostanze vegetali. Secondo la ricorrente l’inerzia della Commissione comporta una frammentazione della normativa dell’Unione ed è in contrasto con la ratio del regolamento volta a creare a livello europeo norme uniformi.


(1)  Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9)


17.11.2014   

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C 409/50


Ricorso proposto il 20 agosto 2014 — Beul/Parlamento e Consiglio

(Causa T-640/14)

2014/C 409/71

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Carsten René Beul (Neuwied, Germania) (rappresentanti: H. Pott e T. Eckhold, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce essenzialmente i seguenti motivi.

Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che il regolamento (UE) n. 537/2014 (1) è sprovvisto di fondamento autorizzativo.

Inoltre, il ricorrente ravvisa nelle disposizioni del regolamento n. 537/2014 un’ingerenza inammissibile nella libertà professionale garantita dal combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, UE e dell’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il ricorrente rileva che l’ingerenza nella libertà professionale è ingiustificata, in particolare per il suo carattere sproporzionato, e denuncia altresì una violazione del principio di sussidiarietà.


(1)  Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158, pag. 77).


17.11.2014   

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C 409/50


Ricorso proposto il 15 settembre 2014 — Trioplast Industrie/Commissione

(Causa T-669/14)

2014/C 409/72

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Trioplast Industrier AB (Smålandsstenar, Svezia) (rappresentante: T. Pettersson, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)

relativamente all’annullamento:

a)

annullare la lettera della Commissione europea, del 3 luglio 2014, nella causa COMP/38354 — Sacchi industriali — Trioplast Industrier AB;

b)

cancellare, o ridurre, l’importo degli interessi di mora, pari a EUR 6 74  033,32, imposti alla ricorrente dalla lettera della Commissione;

c)

condannare la Commissione a rimborsare alla ricorrente le spese, per l’importo di EUR 4  686,64, sostenute per fornire la garanzia del pagamento degli interessi di mora.

2)

In via subordinata, condannare al risarcimento dei danni, ex articolo 340, paragrafo 2, TFUE, risultanti dalle violazioni del diritto della UE esposte nel ricorso, e consistenti:

a)

nell’importo totale corrispondente agli interessi di mora, o in parte di tale importo; e

b)

nelle spese, di EUR 4  686,64, sostenute per fornire la garanzia del pagamento degli interessi di mora.

3)

Condannare al risarcimento dei danni, ex articolo 340, paragrafo 2, TFUE, risultanti dalle violazioni del diritto della UE nel periodo in cui la Commissione non ha consentito di svincolare o di ridurre l’ammontare della garanzia bancaria a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-40/06, e relativi alle spese sostenute per fornire garanzie per la somma di EUR 22  783,90, o parte della stessa.

4)

Condannare al pagamento degli interessi sull’importo accertato come dovuto.

5)

Condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di fondamento giuridico della lettera della Commissione:

la decisione della Commissione del 30 novembre 2005, come modificata dalla decisione della Commissione del 7 dicembre 2005, nella causa COMP/38354 — Sacchi industriali — Trioplast Industrier AB (in prosieguo: la «decisione del 2005»), non ha mai costituito un valido fondamento giuridico per la richiesta, nei confronti della ricorrente, del pagamento degli interessi di mora, in quanto non ha specificato l’ammontare esatto ed incondizionato dell’ammenda irrogata alla ricorrente. Inoltre, la decisione è stata annullata dal Tribunale con sentenza del 13 settembre 2010, Trioplast Industrier AB/Commissione (T-40/06, Racc. pag. II-4893, in prosieguo: la «sentenza del 2010»), nella parte in cui infliggeva un’ammenda alla ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali e sull’incompetenza:

la lettera della Commissione costituisce una decisione illecitamente adottata da un membro della DG Bilancio, privo della legittimazione necessaria per vincolare la Commissione all’adozione di tale provvedimento. La lettera della Commissione non può essere considerata come meramente attuativa di una decisione anteriore e, pertanto, una misura accessoria di gestione. Al contrario, poiché né la decisione del 2005, né la sentenza del 2010, determinano la somma che deve essere pagata dalla ricorrente, è la lettera della Commissione a costituire la decisione che determina l’ammontare effettivo dell’ammenda. Una tale decisione, per avere efficacia giuridica vincolante, può essere adottata soltanto dal collegio dei commissari.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto e dei principi della personalità delle pene e delle sanzioni:

intimando alla ricorrente il pagamento della controversa somma di interessi, la Commissione ha di fatto sanzionato la ricorrente per una situazione creata dalla propria violazione del principio della certezza del diritto e dei principi della personalità delle pene e delle sanzioni. La Commissione non ha ancora rimediato a tale violazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE:

la Commissione ha violato l’articolo 266 TFUE in quanto non si è conformata alla sentenza del 2010. La lettera della Commissione dimostra la sua scelta definitiva di non adottare una nuova decisione formale in cui venga specificato l’esatta somma che la ricorrente è tenuta a pagare, nonostante l’obbligo di agire in tal senso in seguito alla sentenza del 2010. La lettera costituisce pertanto una dichiarazione precisa e definitiva che testimonia la volontà della Commissione di non adempiere agli obblighi ad essa derivanti ex articolo 266 TFUE.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità:

la Commissione non ha rispettato il principio di proporzionalità, in quanto ha condannato la ricorrente al pagamento degli interessi di mora su un’ammenda il cui ammontare non è mai risultato chiaro ed è stato annullato nella sua totalità, senza che la Commissione abbia adottato una nuova decisione definitiva sulla somma che la ricorrente è tenuta a pagare a titolo di ammenda. Le finalità delle norme che in altri casi conferiscono alla Commissione il diritto di richiedere il pagamento degli interessi di mora non ricorrono nel caso di specie. In subordine, risulta quantomeno sproporzionato infliggere un tasso di interesse che ha carattere punitivo, in quanto alla ricorrente è stato impedito, dal comportamento della stessa Commissione, di evitare tale onere.

6.

Sesto motivo, vertente sull’errore di diritto commesso dalla Commissione nel non consentire, in seguito alla sentenza del 2010, lo svincolo della garanzia bancaria costituita dalla ricorrente:

con detta sentenza, il Tribunale ha annullato la decisione del 2005, che originariamente condannava al pagamento di ammende, lasciando la Commissione priva di qualsiasi pretesa giuridica nei confronti della ricorrente fino all’adozione di una nuova decisione. Negando lo svincolo della garanzia bancaria in seguito alla sentenza del 2010, la Commissione non ha rispettato la pronuncia del Tribunale. Tale errore di diritto ha direttamente causato ulteriori oneri per la ricorrente, che ha dovuto mantenere la garanzia bancaria. In subordine, in seguito alla pronuncia della sentenza, la Commissione avrebbe immediatamente dovuto quantomeno ridurre l’ammontare della garanzia bancaria all’importo massimo stabilito dal Tribunale.


17.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 409/52


Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Italia/Commissione

(Causa T-673/14)

2014/C 409/73

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: A. De Stefano, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il governo italiano ha impugnato davanti al Tribunale dell’Unione europea la decisione della Commissione europea n. C (2014) 4537 final del 9 luglio 2014, notificata in data 10 luglio 2014, relativa alla costituzione, da parte della società SEA S.p.A., della società Airport Handling S.p.A..

Con tale provvedimento, la Commissione europea, ha aperto un’indagine formale nei confronti della Repubblica italiana, ritenendo in via preliminare che:

la costituzione, da parte di SEA S.P.A. della società Airport Handling S.p.A. e il conseguente conferimento di capitale per un importo di € 25 milioni costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno;

la società Airport Handling S.p.A. può essere considerata come successore della società SEA Handling S.p.A., continuando, così, a beneficiare degli aiuti percepiti da tale società e oggetto della decisione C (2012) 9448 final del 19 dicembre 2012, con la conseguenza che Airport Handling S.p.A. sarebbe subentrata a SEA Handling S.p.A. nell’obbligo di restituzione di tali aiuti.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione del principio di leale collaborazione e degli articoli 10 e 13 del Reg (CE) n. 659 del 22 marzo 1999.

La decisione impugnata sarebbe stata adottata senza tenere conto degli elementi di prova e di giudizio forniti dalle autorità italiane nella fase pre-istruttoria e in violazione del principio, più volte affermato dalla Corte di giustizia, secondo il quale la Commissione e gli Stati membri hanno il dovere di collaborare lealmente al fine di superare le difficoltà che insorgono nella fase di esecuzione di una decisione di recupero di un aiuto di Stato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione del principio di diligenza e di imparzialità dell’azione amministrativa.

La Commissione non avrebbe esaminato con la dovuta diligenza le informazioni fornite dalle autorità italiane nel corso della fase pre-istruttoria e avrebbe, così, finito per fondare la decisione impugnata su un’erronea ricostruzione dei fatti.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione del principio di prudenza e di proporzionalità dell’azione ammnistrativa.

La decisione impugnata avrebbe violato tali principi, che avrebbero imposto di attendere quanto meno l’esito dei giudizi di primo grado di impugnazione della decisione C (2012) final del 19 dicembre 2012 e ha, così, finito per interferire prematuramente su un’operazione d’impresa in fase di avvio.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione degli articoli 108, 120, 145 e 146 del TFUE.

La decisione impugnata, sulla base di una presunta travisata ricostruzione dei fatti, ha l’effetto di impedire a SEA S.p.A. di operare sul mercato dell’handling negli aeroporti di Milano e di garantire, quale gestore di tali aeroporti, la continuità del servizio.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione dell’articolo 108 del TFUE, con riferimento alla dedotta continuità tra le attività d’impresa di SEA Handling e Airport Handling.

La decisione impugnata errerebbe nel ritenere che sussista continuità tra SEA Handling S.p.A. e Airport Handling S.p.A..

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione dell’articolo 108 del TFUE, con riferimento alla dedotta imputabilità allo Stato del presunto aiuto.

La decisione impugnata errerebbe nel ritenere imputabile alle autorità pubbliche la decisione di SEA S.p.A. di costituire Airport Handling S.p.A. e di dotarla del capitale sociale iniziale.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione dell’articolo 108 del TFUE, con riferimento alla presunta mancanza di razionalità economica.

La decisione impugnata errerebbe nel ritenere che la decisione di SEA S.p.A. di costituire Airport Handling S.p.A. non corrisponda alla condotta di un operatore economico prudente che opera in un’economia di mercato.


17.11.2014   

IT

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C 409/54


Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Teva UK e a./Commissione

(Causa T-679/14)

2014/C 409/74

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Teva UK Ltd (West Yorkshire, Regno Unito), Teva Pharmaceuticals Europe BV (Utrecht, Paesi Bassi) e Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Gerusalemme, Israele) (rappresentanti: D. Tayar e A. Richard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

registrare la presente domanda e dichiarare ammissibile il ricorso;

annullare l’articolo 3 della decisione COMP/AT.39612 «Perindopril (Servier)» del 9 luglio 2014 nella parte in cui accerta che la Teva UK limited, la TEVA Pharmaceuticals Europe B.V. e la Teva Pharmaceutical Industries Limited hanno violato l’articolo 101 del Trattato;

cancellare l’ammenda irrogata alla Teva UK limited, alla Teva Pharmaceuticals Europe B.V. e alla Teva Pharmaceutical Industries Limited all’articolo 7 della decisione COMP/AT.39612 «Perindopril (Servier)» del 9 luglio 2014;

nel caso in cui non annulli l’articolo 3 della decisione o non cancelli integralmente l’ammenda, ridurre sostanzialmente quest’ultima; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha errato in fatto e in diritto qualificando l’accordo cui hanno aderito Teva e Servier il 13 giugno 2006 (in prosieguo: l’«accordo») come una restrizione per oggetto. Da un punto di vista giuridico, la Commissione ha erroneamente qualificato come restrizioni per oggetto tutti gli accordi idonei a limitare la concorrenza invece che solo gli accordi che evidenziano, per loro natura, un grado sufficiente del danno alla concorrenza. Da un punto di vista fattuale, le circostanze esistenti quando è stato negoziato l’accordo, in particolare i rischi concreti per la proprietà intellettuale che la Teva affrontava, dimostrano che la Teva ha aderito all’accordo per garantirsi un ingresso tempestivo nel mercato e non per ricevere un incentivo in cambio di un ingresso tardivo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha commesso un errore di fatto e di diritto qualificando l’accordo come una restrizione per effetto, in quanto la decisione non dimostra il livello richiesto di restrizione alla concorrenza rispetto all’ipotesi rilevante.

3.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che anche qualora il Tribunale accerti che l’accordo rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, esso dovrebbe concludere che la Commissione non ha adeguatamente esaminato gli argomenti e le prove prodotte dalle ricorrenti a sostegno dell’esistenza di efficienze e della conformità dell’accordo alle condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

4.

Quarto motivo vertente sulla circostanza che l’ammenda irrogata alle ricorrenti dovrebbe essere annullata o almeno significativamente ridotta. Innanzitutto, la decisione ha violato i principi della certezza del diritto, di irretroattività e di tutela del legittimo affidamento irrogando un’ammenda sostanziosa alla Teva. In secondo luogo, la Commissione ha errato discostandosi dai suoi orientamenti sul metodo di calcolo delle ammende e ha violato i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità e di parità di trattamento irrogando un’ammenda eccessiva alla Teva.

5.

Quinto motivo vertente sulla circostanza che la Commissione ha commesso errori procedurali significativi.


17.11.2014   

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C 409/55


Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Novomatic/UAMI — Simba Toys (African SIMBA)

(Causa T-687/14)

2014/C 409/75

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Novomatic (Gumpoldskirchen, Austria) (rappresentante: W. Mosing, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell’11 luglio 2014, procedimento R-2098/2013-4, con l’effetto che l’UAMI rigetti l’opposizione per il difetto di somiglianza tra i marchi o segni e di rischio di confusione globale e accolga la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 009752271 «African SIMBA»;

condannare l’UAMI, e, in caso d’intervento scritto, l’opponente, a sostenere le proprie spese e a rifondere le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento di opposizione dinanzi all’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «African SIMBA» per prodotti della classe 28 — Domanda di marchio comunitario n. 9752 271

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo nazionale contenente l’elemento denominativo «Simba» nonché la registrazione internazionale del marchio denominativo «SIMBA» per prodotti della classe 28

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.


17.11.2014   

IT

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C 409/55


Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Puma/UAMI – Sinda Poland (Raffigurazione di un animale immaginario)

(Causa T-692/14)

2014/C 409/76

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sinda Poland Corporation Sp. z o.o. (Varsavia, Polonia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 14 settembre 2012 (procedimento R 2214/2013-5) a motivo dell’erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario, da cui è conseguito l’erroneo accertamento secondo cui i marchi in conflitto non erano simili sul piano visivo e concettuale;

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e la Sinda Poland Corporation Sp. z o.o. alle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e all’Ufficio.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente la raffigurazione di un animale immaginario, per prodotti della classe 25 — domanda di marchio comunitario n. 1 1 1 42  395

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: le registrazioni internazionali n. 3 69  075 e n. 4 80  105 per prodotti delle classi 18, 25 e 28, e la registrazione n. 5 93  987 per prodotti e servizi di tutte le classi

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


17.11.2014   

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C 409/56


Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — EREF/Commissione

(Causa T-694/14)

2014/C 409/77

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Renewable Energies Federation (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: U. Prall, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le disposizioni della comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, del 28 giugno 2014 (GU C 200, pag. 1; in prosieguo: la «disciplina»), riguardanti la valutazione di compatibilità ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, contenuto nel capo 3.3.2. sulla previsione di regimi di sostegno per energie rinnovabili intitolato «Aiuti al funzionamento a favore dell’energia da fonti rinnovabili»;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese, ivi comprese quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza.

La Commissione non era competente ad adottare la disciplina, poiché il legislatore europeo ha limitato la competenza nel settore dell’energia. Ai sensi dell’articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non possono essere imposti agli Stati membri dei regimi di sostegno per energie rinnovabili a neutralità tecnologica, poiché essi comprimono i loro diritti sovrani in materia di energia. La Commissione europea non è il legislatore europeo e non può usare degli orientamenti per adottare una «quasi-normativa» al fine di contrastare le disposizioni del diritto secondario dell’Unione europea, vale a dire la direttiva 2009/28/CE sull’energia rinnovabile.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione.

Con l’adozione della disciplina, la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione e, quindi, un requisito di forma essenziale. Né nella stessa disciplina né nella valutazione d’impatto è possibile trovare una sufficiente giustificazione della scelta strategica di imporre a tutti gli Stati membri in linea generale di adottare una procedura di gara competitiva a neutralità tecnologica per sostenere l’energia rinnovabile.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità.

Con la disciplina la Commissione viola altresì il principio di proporzionalità, poiché la Disciplina propone strumenti non adatti ai dichiarati scopi di promuovere gli obiettivi dell’Unione europea sull’energia rinnovabile riducendo gli effetti distorsivi. Tali strumenti non sono nemmeno proporzionati, in quanto arrecano un onere eccessivo sia agli Stati membri, i quali dovranno quasi tutti riformare i loro regimi di sostegno per energie rinnovabili, sia ai cittadini, che saranno tenuti ad accollarsi l’ulteriore onere amministrativo dato dalla partecipazione a procedure di gara competitive.

4.

Quarto motivo, vertente su uno sviamento di potere.

La disciplina risulta in uno sviamento di potere da parte della Commissione. Con la disciplina la Commissione sembra cercare di legiferare in settori in cui il legislatore europeo è privo di competenza, e lascia intendere che provvedimenti intrinsecamente diretti all’armonizzazione del sostegno per energie rinnovabili nell’Unione europea risponderebbero agli obiettivi di assicurare la compatibilità di determinate misure di aiuto di Stato con il mercato interno.


17.11.2014   

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C 409/57


Ricorso proposto il 26 settembre 2014 — Omega/UAMI (Raffigurazione di un disegno in bianco e nero)

(Causa T-695/14)

2014/C 409/78

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Omega International GmbH (Bad Oldesloe, Germania (rappresentante: J. Becker, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 18 luglio 2014, procedimento R-1037/2014-5, e accogliere la domanda di registrazione del marchio n. 1 2 1 74  215;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo, che raffigura un disegno un bianco e nero, per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 32 e 33 — domanda di marchio comunitario n. 1 2 1 74  215

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: il segno è idoneo a far riconoscere il prodotto al consumatore mediamente informato


17.11.2014   

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C 409/58


Impugnazione proposta il 22 settembre 2014 da Bernat Montagut Viladot avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 15 luglio 2014, causa F-160/12, Montagut/Commissione

(Causa T-696/14 P)

2014/C 409/79

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bernat Montagut Viladot (Schaerbeek, Belgio) (rappresentanti: F. Rodríguez-Gigirey Pérez e J. Simón Sánchez, avvocati)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 15 luglio 2014, pronunciata nella causa F-160/12, Montagut/Commissione;

accogliere il ricorso proposto dal sig. Montagut Viladot nella causa F-160/12, dichiarandolo ricevibile e fondato;

accogliere le conclusioni del ricorrente presentate in primo grado conformemente all’articolo 139 del regolamento di procedura, annullando la decisione dell’8 febbraio 2012, con la quale il sig. Montagut è stato escluso dall’accesso all’elenco di riserva di candidati selezionati, e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è proposta avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica il 15 luglio 2014, nella causa F-160/12, Montagut Viladot/Commissione, con la quale è stato respinto il ricorso presentato dal ricorrente contro la decisione della commissione del concorso EPSO/AD/206/11 (AD 5) di non includere il suo nome nell’elenco di riserva stabilito mediante tale concorso.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla sussistenza di un errore di diritto derivante dall’interpretazione, fatta dal giudice di primo grado, delle norme di cui al titolo 3, punto 2, dell’allegato al bando di concorso e dall’interpretazione della normativa spagnola sui titoli universitari.

Si afferma a tale riguardo che il Tribunale si è incentrato esclusivamente sul fatto, non contestato, né negato dal ricorrente, che il titolo universitario del sig. Montagut non è un «titolo ufficiale», senza considerare, contrariamente alla sua stessa giurisprudenza, il fatto che il titolo del sig. Montagut è un titolo universitario, condizione richiesta dal bando, ossia «[u]n livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno tre anni, certificato da un diploma».

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto

Si afferma riguardo a tale punto che il Tribunale nella sua sentenza non ha valutato adeguatamente e correttamente la normativa spagnola — Ley de Universidades 6/2001 (legge sulle università 6/2001) — in relazione al titolo universitario del sig. Montagut ai fini dell’inclusione nell’elenco di riserva, né ha rispettato la sua stessa giurisprudenza in casi analoghi (Thomé/Commissione, F-97/12), né ha rispettato i criteri del bando conformemente alle norme di cui al titolo 3, punto 2, dell’allegato al bando di concorso.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Si afferma a tale riguardo che il Tribunale nella sua sentenza non ha valutato correttamente l’aspettativa legittima del sig. Montagut di essere incluso nell’elenco di riserva in seguito alla comunicazione del 12 agosto 2011, riferendosi il contenuto della sentenza unicamente al rispetto delle norme applicabili.


17.11.2014   

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C 409/59


Ricorso proposto il 29 settembre 2014 — MIP Metro/UAMI — Associated Newspapers (METRO)

(Causa T-697/14)

2014/C 409/80

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: J. Plate e R. Kaase, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Associated Newspapers Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 29 luglio 2014, procedimento R-606/2013-5, nella misura in cui annulla la decisione della divisione d’opposizione del 4 marzo 2013, nell‘opposizione avverso la domanda di registrazione di marco comunitario n. 7 79  116«METRO», e rinvia il procedimento ai fini della valutazione e della decisione alla divisione d‘opposizione;

condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse le spese del procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente l’elemento denominativo «METRO», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 e 42 — domanda di marchio comunitario Nr. 7 79  116

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo nazionale «METRO»

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d’opposizione e rinvio del procedimento alla divisione d‘opposizione

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94


17.11.2014   

IT

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C 409/60


Ricorso proposto il 24 settembre 2014 — TV1/Commissione

(Causa T-700/14)

2014/C 409/81

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TV1 GmbH (Unterföhring, Germania) (rappresentanti: C. Scherer-Leydecker, J. Mey e A. Rausch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare nulla la decisione di aggiudicazione della Commissione europea relativa al lotto IV del bando di gara PO/2014-03/A4 e annullare le decisioni della convenuta di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto a favore della ricorrente, comunicate il 25 luglio 2014, nonché la decisione della convenuta di assegnare l’appalto per il lotto IV a un’altra impresa, comunicata il 1o agosto 2014;

annullare il contratto di prestazione di servizi stipulato con l’aggiudicazione o in seguito ad essa;

condannare la convenuta alle spese, comprese le eventuali spese giudiziarie, i compensi eventualmente dovuti ai periti e le spese indispensabili sostenute dalla ricorrente per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno nonché il compenso dell’avvocato;

chiedere alla ricorrente, mediante una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, di produrre i documenti relativi all’aggiudicazione ed altri documenti pertinenti e consentire alla ricorrente il pieno accesso agli atti in precedenza negatole.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’offerta anormalmente bassa dell’impresa aggiudicataria

La ricorrente addebita alla Commissione di non aver effettuato un attento esame dell’offerta dell’impresa aggiudicataria, la quale, a suo avviso, si presenta in modo manifesto come anormalmente bassa, e di non aver escluso tale offerta o l’offerente dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto. Così facendo, la Commissione avrebbe violato l’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento n. 966/2012 (1) in combinato disposto con l’articolo 151 del regolamento n. 1268/2012 (2), nonché il dovere di buona amministrazione derivante dall’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che i documenti di gara sarebbero viziati da errori

La ricorrente addebita inoltre alla Commissione di non aver rispettato i principi in materia di appalti, in particolare il principio della parità di trattamento e il principio di non discriminazione, di non aver garantito una concorrenza leale e di aver violato l’articolo 102 del regolamento finanziario dell’Unione europea.

A tal riguardo la ricorrente sostiene che la Commissione non ha rispettato i requisiti previsti dall’articolo 105 del regolamento finanziario dell’Unione europea in base al quale i documenti di gara devono essere completi, chiari e precisi.

3.

Terzo motivo, vertente sull’erronea valutazione dell’offerta dell’impresa aggiudicataria

A tal riguardo la ricorrente afferma che la valutazione dell’offerta dell’impresa aggiudicataria non soddisfa l’obbligo di motivazione, è fondata su fatti erroneamente accertati nonché su manifesti errori di valutazione e su uno sviamento di potere.

4.

Quarto motivo, vertente sull’erronea valutazione dell’offerta della ricorrente

La ricorrente afferma inoltre che le informazioni della Commissione riguardanti l’offerta della ricorrente non soddisfano l’obbligo di motivazione e che la Commissione nel valutare l’offerta della ricorrente è incorsa in errori manifesti di valutazione.


(1)  Regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1).


17.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 409/61


Ricorso proposto il 3 ottobre 2014 — Marine Harvest/Commissione

(Causa T-704/14)

2014/C 409/82

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Marine Harvest ASA (Bergen, Norvegia) (rappresentante: R. Subiotto, QC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 23 luglio 2014, nel caso COMP/M.7184 — Marine Harvest/Morpol (articolo 14, paragrafo 2, proc.);

in subordine, annullare le ammende inflitte alla Marine Harvest con tale decisione;

in ulteriore subordine, ridurre considerevolmente le ammende inflitte alla Marine Harvest con tale decisione;

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese legali e alle altre spese sostenute dalla Marine Harvest relative al procedimento e adottare ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione è inficiata da errori di diritto e di fatto, in quanto vi si afferma che la Marine Harvest avrebbe dovuto notificare la sua acquisizione di una partecipazione del 48,5 % nella Morpol nel dicembre 2012 (in prosieguo: l’«acquisizione di dicembre 2012»), ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, e non avrebbe dovuto acquisire la titolarità del 48,5 % delle azioni della Morpol senza prima aver ricevuto l’autorizzazione rispetto a tale elemento dell’operazione globale; vengono con ciò negati il carattere di unitarietà dell’acquisizione di dicembre 2012 e della successiva offerta al pubblico prevista da detta acquisizione, conformemente alla normativa norvegese sulle acquisizioni pubbliche, e l’applicabilità alle stesse dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, operazioni che la Marine Harvest ha sempre inteso effettuare rapidamente in modo da acquisire il pieno controllo della Morpol.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione è inficiata da errori di diritto e di fatto, in quanto vi si afferma che la Marine Harvest ha commesso la negligenza di non rispettare l’obbligo di notifica dell’acquisizione di dicembre 2012 e di acquisire la titolarità del 48,5 % delle azioni della Morpol senza prima aver ricevuto l’autorizzazione per tale elemento dell’operazione globale, non tenendo in conto così che la Marine Harvest non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che l’acquisizione di dicembre 2012 e la successiva offerta al pubblico, da un punto di vista oggettivo o soggettivo, non rientravano nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio secondo cui nessuno dovrebbe essere punito due volte per la stessa violazione, avendo la decisione inflitto alla Marine Harvest un’ammenda per i) non aver notificato l’acquisizione di dicembre 2012 prima di ii) effettuarla acquisendo la titolarità del 48,5 % delle azioni della Morpol.

4.

Quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sul fatto che, infliggendo l’ammenda alla Marine Harvest, la decisione viola i principi della certezza del diritto, del «nullum crimen, nulla poena sine lege» e della parità di trattamento, attesa la novità delle questioni di diritto e di fatto rispetto al caso di specie e il recente trattamento da parte della Commissione di un caso simile in cui essa non ha i) avviato un’indagine, ii) raggiunto una conclusione definitiva e vincolante sulla portata dell’articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e iii) inflitto un’ammenda.

5.

Quinto motivo, dedotto in ulteriore subordine, vertente sul rilievo che la decisione è inficiata da errori manifesti di diritto e di fatto e non fornisce un’adeguata motivazione in merito alla fissazione dei livelli dell’ammenda nel caso di specie, in quanto i) non indica il metodo di calcolo delle ammende, ii) enfatizza la gravità delle presunte violazioni facendo riferimento a fattori che non comprovano detta gravità, iii) include nella durata dell’infrazione periodi esclusi in altri casi, sulla base della motivazione errata secondo cui la Marine Harvest non ha collaborato a sufficienza nel periodo antecedente alla notifica, iv) fissa le ammende ad un livello sproporzionato rispetto alla durata e alla gravità della presunta violazione e agli obiettivi da perseguire, e v) non tiene conto di circostanze attenuanti, quali il trasparente e cooperativo sistema di controllo della concentrazioni, la mancanza di precedenti rilevanti e l’errore scusabile nella commissione della presunta violazione.


17.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 409/62


Ricorso proposto il 2 ottobre 2014 — Grundig Multimedia/UAMI (DetergentOptimiser)

(Causa T-707/14)

2014/C 409/83

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Grundig Multimedia AG (Stansstad, Svizzera) (rappresentanti: S. Walter e M. Neuner, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 9 luglio 2014, procedimento R 172/2014-1;

condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi all’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «DetergentOptimiser» per prodotti della classe 7 — domanda di marchio comunitario n. 1 1 9 49  559

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), e 2, del regolamento n. 207/2009.


17.11.2014   

IT

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C 409/63


Ricorso proposto il 6 ottobre 2014 — Herbert Smith Freehills/Consiglio

(Causa T-710/14)

2014/C 409/84

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Herbert Smith Freehills LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentante: avv.P. Wytinck)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 18/c/01/14 del Consiglio dell’Unione europea del 23 luglio 2014; e

condannare il Consiglio alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione del Consiglio 18/c/01/14, del 24 luglio 2014, nella quale il Consiglio ha respinto la sua domanda di conferma relativa all’accesso, ai sensi del regolamento n. 1049/2001 (1), ad alcuni documenti riguardanti l’adozione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 , sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (2).

A sostegno dell’azione, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in quanto i) non tutti i documenti identificati dal Consiglio rientrano nell’ambito dell’eccezione relativa alla tutela della consulenza legale; e ii) sussiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti identificati secondo la domanda di accesso ai documenti presentata dalla ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 quando non ha assentito all’accesso parziale ai documenti richiesti.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione per quanto riguarda la portata della richiesta di accesso ai documenti presentata dalla ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).

(2)  GU 2014 L 127, pag. 1.


17.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 409/63


Ricorso proposto il 7 ottobre 2014 — Arcofin e a./Commissione

(Causa T-711/14)

2014/C 409/85

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Arcofin SCRL (Schaerbeek, Belgio); Arcopar SCRL (Schaerbeek); e Arcoplus (Schaerbeek) (rappresentanti: R. B. Martens, A. Verlinden, e C. Maczkovics, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare, nella sua integralità, la decisione impugnata;

in subordine, annullare, nella sua integralità, la decisione impugnata, nella parte in cui dichiara incompatibile con il mercato interno la misura d’aiuto, ordina allo Stato belga di recuperare l’aiuto e di astenersi dall’effettuare qualsiasi pagamento della garanzia alle persone fisiche socie delle ricorrenti;

in ulteriore subordine, annullare gli articoli 2, 3 e 4 della decisione impugnata in quanto tali articoli ordinano allo Stato belga di recuperare l’aiuto e di astenersi dall’effettuare qualsiasi pagamento della garanzia alle persone fisiche socie delle ricorrenti.

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione 2014/686/UE della Commissione, del 3 luglio 2014 [notificata con il numero C (2014) 1021 finale], relativa all’aiuto di Stato al quale il Belgio ha dato esecuzione sotto forma di regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di cooperative finanziarie [aiuto di Stato SA.33927 (2012/C) (ex 2011/NN)] (GU L 284, pag. 53).

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione degli articoli 107, paragrafo 1, 108 e 296, secondo comma, TFUE, dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 (1), del principio di motivazione degli atti giuridici e delle regole di procedura che disciplinano l’onere e la produzione della prova, nella misura in cui la Commissione avrebbe erroneamente dichiarato e senza fornirne i motivi che le ricorrenti erano i soli veri beneficiari dell’aiuto.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 296, secondo comma, TFUE e del principio di motivazione degli atti giuridici nonché su un errore di valutazione nei fatti, nella misura in cui la Commissione avrebbe erroneamente dichiarato e senza fornirne i motivi che il regime di garanzia era idoneo a falsare la concorrenza di altre cooperative e di fornitori di prodotti d’investimento nonché a incidere sugli scambi tra Stati membri.

3.

Terzo motivo, invocato in subordine, vertente su una violazione degli articoli 107, paragrafo 3, lettera b), e 108, paragrafo 2, TFUE e su un errore manifesto di valutazione, nella misura in cui la Commissione avrebbe erroneamente affermato che il regime di garanzia era incompatibile con il mercato interno.

Le ricorrenti sostengono che, se vi è stato aiuto di Stato, questo avrebbe dovuto essere dichiarato compatibile con il mercato interno in quanto aiuto destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia belga ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

4.

Quarto motivo, invocato in ulteriore subordine, vertente su una violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 e del principio del legittimo affidamento, nella misura in cui l’affidamento che le ricorrenti potevano legittimamente nutrire nella legalità della misura osterebbe a che la Commissione esiga il recupero dell’aiuto.

5.

Quinto motivo, invocato in ulteriore subordine, vertente su una violazione degli articoli 107 e 108 TFUE e del regolamento (CE) n. 659/1999, su un eccesso di potere o, quanto meno, una violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui la decisione con la quale la Commissione ingiunge a uno Stato membro di adottare una misura particolare per eliminare l’aiuto, come nella fattispecie di astenersi da qualsiasi versamento alle persone fisiche socie dei ricorrenti, eccederebbe manifestamente i poteri della Commissione o sarebbe, quanto meno, manifestamente sproporzionata.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. (GU L 83, pag. 1).


17.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 409/65


Ordinanza del Tribunale del 1o ottobre 2014 — Ratioparts-Ersatzteile/UAMI — IIC (NORTHWOOD)

(Causa T-509/13) (1)

2014/C 409/86

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 344 del 23.11.2013.


17.11.2014   

IT

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C 409/65


Ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2014 — AEMN/Parlamento

(Causa T-678/13) (1)

2014/C 409/87

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 85 del 22.3.2014.


17.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 409/65


Ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2014 — AEMN/Parlamento

(Causa T-679/13) (1)

2014/C 409/88

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 85 del 22.3.2014.


Tribunale della funzione pubblica

17.11.2014   

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C 409/66


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 10 settembre 2014 — Carneiro/Europol

(Causa F-122/13) (1)

((Funzione pubblica - Personale di Europol - Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato - Conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto))

2014/C 409/89

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maria José Carneiro (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Kempeners e M. Itani, avvocati)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (rappresentanti: D. Neumann e J. Arnould, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione dell’Europol di non rinnovare il contratto della ricorrente per un periodo indeterminato e la domanda di condannare l’Europol al pagamento della differenza tra la retribuzione che avrebbe potuto continuare a percepire presso l’Europol e qualsiasi diversa compensazione che lei avrà effettivamente percepito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.

2)

La Sig.ra Carneiro sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio europeo di polizia.


(1)  GU C 52 del 22. 2.2014, pag. 53.