ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 400

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
13 novembre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2014/C 400/01

Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2014, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per Cipro, l’Ungheria e il Portogallo

1

 

Commissione europea

2014/C 400/02

Tassi di cambio dell'euro

3

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2014/C 400/03

Avviso del governo della Repubblica ellenica concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

4

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2014/C 400/04

Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE

12

2014/C 400/05

Aiuti di Stato — Decisione di chiudere un caso di aiuto esistente in seguito all’accettazione di opportune misure da parte di uno Stato EFTA

13

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2014/C 400/06

Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dall’Oslo tingrett in data 16 giugno 2014 nella causa Pharmaq AS contro Intervet International BV (Causa E-16/14)

14

2014/C 400/07

Ricorso proposto il 23 settembre 2014 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia (Causa E-19/14)

16

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2014/C 400/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7369 — Santander/PSA/JVs) ( 1 )

17

2014/C 400/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7396 — Saudi Aramco / S-Oil) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

18

2014/C 400/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7399 — Anglo American/BHP Billiton/Samancor) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

13.11.2014   

IT

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C 400/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2014

relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per Cipro, l’Ungheria e il Portogallo

2014/C 400/01

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (1), in particolare gli articoli 23 e 24,

visti gli elenchi delle candidature presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 25 settembre 2014 (2) il Consiglio ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori («comitato») per il periodo dal 25 settembre 2014 al 24 settembre 2016.

(2)

I governi di Cipro, Ungheria e Portogallo hanno presentato candidature per vari seggi resisi vacanti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri titolari e membri supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il periodo dal 25 settembre 2014 al 24 settembre 2016:

I.   RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Paese

Membri titolari

Membri supplenti

Cipro

sig. Demetris MICHAELIDES

sig. Andreas CONSTANTINOU

sig. Andreas CHRISTOU

Ungheria

sig.ra Katalin KISSNÉ BENCZE

sig.ra Judit KATONA

sig.ra Orsolya KISGYÖRGY

Portogallo

sig.ra Patrícia BORGES

sig. Eduardo da FONSECA QUÁ

sig. João ATAÍDE


II.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Paese

Membri titolari

Membri supplenti

Cipro

Sig. Nicos GREGORIOU

sig. Andreas MATSAS

sig. Diomedes DIOMEDOUS

Ungheria

sig.ra Judit CZUGLERNÉ IVÁNYI

sig.ra Melinda KELEMEN

sig.ra Andrea AGÓCS

Portogallo

sig. Carlos Manuel ALVES TRINDADE

sig.ra Catarina Maria BRANCO TAVARES

sig. Georges CASULA


III.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese

Membri titolari

Membri supplenti

Cipro

sig.ra Lena PANAYIOTOU

sig. Emilios MICHAEL

sig. Michael ANTONIOU

Ungheria

sig.ra Terézia BOROSNÉ BARTHA

sig. István KOMORÓCZKI

sig.ra Adrienn BÁLINT

Portogallo

sig.ra Cristina NAGY MORAIS

sig. Nuno BERNARDO

sig. Manuel Marcelino PENA COSTA

Articolo 2

Il Consiglio procederà successivamente alla nomina dei membri non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.

(2)  GU C 338 del 27.9.2014, pag. 21.


Commissione europea

13.11.2014   

IT

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C 400/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

12 novembre 2014

2014/C 400/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2467

JPY

yen giapponesi

143,63

DKK

corone danesi

7,4416

GBP

sterline inglesi

0,78800

SEK

corone svedesi

9,2283

CHF

franchi svizzeri

1,2023

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,4415

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,603

HUF

fiorini ungheresi

307,36

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,2192

RON

leu rumeni

4,4323

TRY

lire turche

2,8180

AUD

dollari australiani

1,4318

CAD

dollari canadesi

1,4109

HKD

dollari di Hong Kong

9,6677

NZD

dollari neozelandesi

1,5857

SGD

dollari di Singapore

1,6080

KRW

won sudcoreani

1 365,32

ZAR

rand sudafricani

14,0105

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6382

HRK

kuna croata

7,6676

IDR

rupia indonesiana

15 190,50

MYR

ringgit malese

4,1526

PHP

peso filippino

55,930

RUB

rublo russo

57,7180

THB

baht thailandese

40,944

BRL

real brasiliano

3,1936

MXN

peso messicano

16,9676

INR

rupia indiana

76,5848


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

13.11.2014   

IT

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C 400/4


Avviso del governo della Repubblica ellenica concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

2014/C 400/03

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la Repubblica ellenica tramite la propria autorità competente, il ministero dell’Ambiente, dell’energia e dei cambiamenti climatici, annuncia la 2a tornata di concessione di autorizzazioni e invita tutte le persone fisiche o giuridiche interessate a presentare domanda di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla ricerca e allo sfruttamento di idrocarburi per quanto riguarda talune aree in mare nella Grecia occidentale e a sud di Creta.

Il presente invito si riferisce alle zone disponibili conformemente alle disposizioni della legge n. 2289/1995 «Prospezione, ricerca e sfruttamento di idrocarburi e altre disposizioni», quale in vigore, nella parte in mare della Grecia occidentale e a sud di Creta, facenti parte della piattaforma continentale della Repubblica ellenica.

I blocchi disponibili figurano nella mappa 1 e sono delimitati dalle seguenti coordinate geografiche:

N. Blocco

Longitudine

Latitudine

Blocco 1*

18° 55′ 00″ Ε

39° 55′ 00″ N

19° 10′ 00″ Ε

39° 55′ 00″ N

19° 10′ 00″ Ε

39° 50′ 00″ N

19° 15′ 00″ Ε

39° 50′ 00″ N

19° 15′ 00″ Ε

39° 45′ 00″ N

19° 25′ 00″ Ε

39° 45′ 00″ N

19° 25′ 00″ Ε

39° 40′ 00″ N

19° 35′ 00″ Ε

39° 40′ 00″ N

19° 35′ 00″ Ε

39° 50′ 00″ N

19° 45′ 00″ Ε

39° 50′ 00″ N

19° 45′ 00″ Ε

40° 00′ 00″ N

Blocco 2*

18° 55′ 00″ Ε

39° 55′ 00″ N

19° 10′ 00″ Ε

39° 55′ 00″ N

19° 10′ 00″ Ε

39° 50′ 00″ N

19° 15′ 00″ Ε

39° 50′ 00″ N

19° 15′ 00″ Ε

39° 45′ 00″ N

19° 25′ 00″ Ε

39° 45′ 00″ N

19° 25′ 00″ Ε

39° 20′ 00″ N

18° 55′ 00″ Ε

39° 20′ 00″ N

Blocco 3

19° 25′ 00″ Ε

39° 40′ 00″ N

19° 35′ 00″ Ε

39° 40′ 00″ N

19° 35′ 00″ Ε

39° 35′ 00″ N

19° 40′ 00″ Ε

39° 35′ 00″ N

19° 40′ 00″ Ε

39° 30′ 00″ N

19° 45′ 00″ Ε

39° 30′ 00″ N

19° 45′ 00″ Ε

39° 25′ 00″ N

19° 50′ 00″ Ε

39° 25′ 00″ N

19° 50′ 00″ Ε

39° 20′ 00″ N

20° 05′ 00″ Ε

39° 20′ 00″ N

20° 05′ 00″ Ε

39° 05′ 00″ N

20° 00′ 00″ Ε

39° 05′ 00″ N

20° 00′ 00″ Ε

38° 50′ 00″ N

19° 35′ 00″ Ε

38° 50′ 00″ N

19° 35′ 00″ Ε

39° 05′ 00″ N

19° 30′ 00″ Ε

39° 05′ 00″ N

19° 30′ 00″ Ε

39° 15′ 00″ N

19° 25′ 00″ Ε

39° 15′ 00″ N

Blocco 4*

18° 55′ 00″ Ε

39° 20′ 00″ N

19° 25′ 00″ Ε

39° 20′ 00″ N

19° 25′ 00″ Ε

39° 15′ 00″ N

19° 30′ 00″ Ε

39° 15′ 00″ N

19° 30′ 00″ Ε

39° 05′ 00″ N

19° 35′ 00″ Ε

39° 05′ 00″ N

19° 35′ 00″ Ε

38° 50′ 00″ N

18° 50′ 00″ Ε

38° 50′ 00″ N

Blocco 5*

18° 50′ 00″ Ε

38° 50′ 00″ N

19° 35′ 00″ Ε

38° 50′ 00″ N

19° 35′ 00″ Ε

38° 15′ 00″ N

19° 20′ 00″ Ε

38° 15′ 00″ N

19° 20′ 00″ Ε

38° 25′ 00″ N

19° 00′ 00″ Ε

38° 25′ 00″ N

19° 00′ 00″ Ε

38° 35′ 00″ N

18° 50′ 00″ Ε

38° 35′ 00″ N

18° 50′ 00″ Ε

38° 50′ 00″ N

Blocco 6

19° 35′ 00″ Ε

38° 50′ 00″ N

20° 00′ 00″ Ε

38° 50′ 00″ N

20° 00′ 00″ Ε

38° 30′ 00″ N

20° 15′ 00″ Ε

38° 30′ 00″ N

20° 15′ 00″ Ε

38° 05′ 00″ N

19° 35′ 00″ Ε

38° 05′ 00″ N

Blocco 7

20° 00′ 00″ Ε

39° 05′ 00″ N

20° 30′ 00″ Ε

39° 05′ 00″ N

20° 30′ 00″ Ε

39° 00′ 00″ N

20° 35′ 00″ Ε

39° 00′ 00″ N

20° 35′ 00″ Ε

38° 50′ 00″ N

20° 30′ 00″ Ε

38° 50′ 00″ N

20° 30′ 00″ Ε

38° 25′ 00″ N

20° 15′ 00″ Ε

38° 25′ 00″ N

20° 15′ 00″ Ε

38° 30′ 00″ N

20° 00′ 00″ Ε

38° 30′ 00″ N

Blocco 8

19° 50′ 00″ Ε

38° 05′ 00″ N

20° 25′ 00″ Ε

38° 05′ 00″ N

20° 25′ 00″ Ε

38° 00′ 00″ N

20° 35′ 00″ Ε

38° 00′ 00″ N

20° 35′ 00″ Ε

37° 25′ 00″ N

20° 00′ 00″ Ε

37° 25′ 00″ N

20° 00′ 00″ Ε

37° 30′ 00″ N

19° 50′ 00″ Ε

37° 30′ 00″ N

Blocco 9

20° 35′ 00″ Ε

37° 35′ 00″ N

20° 55′ 00″ Ε

37° 35′ 00″ N

20° 55′ 00″ Ε

37° 10′ 00″ N

21° 00′ 00″ Ε

37° 10′ 00″ N

21° 00′ 00″ Ε

36° 50′ 00″ N

20° 10′ 00″ Ε

36° 50′ 00″ N

20° 10′ 00″ Ε

37° 25′ 00″ N

20° 35′ 00″ Ε

37° 25′ 00″ N

Blocco 10

20° 55′ 00″ Ε

37° 30′ 00″ N

21° 30′ 00″ Ε

37° 30′ 00″ N

21° 30′ 00″ Ε

37° 10′ 00″ N

21° 25′ 00″ Ε

37° 10′ 00″ N

21° 25′ 00″ Ε

37° 00′ 00″ N

21° 30′ 00″ Ε

37° 00′ 00″ N

21° 30′ 00″ Ε

36° 50′ 00″ N

21° 00′ 00″ Ε

36° 50′ 00″ N

21° 00′ 00″ Ε

37° 10′ 00″ N

20° 55′ 00″ Ε

37° 10′ 00″ N

Blocco 11

21° 35′ 00″ Ε

36° 40′ 00″ N

22° 00′ 00″ Ε

36° 40′ 00″ N

22° 00′ 00″ Ε

36° 50′ 00″ N

22° 10′ 00″ Ε

36° 50′ 00″ N

22° 10′ 00″ Ε

36° 40′ 00″ N

22° 15′ 00″ Ε

36° 40′ 00″ N

22° 15′ 00″ Ε

36° 20′ 00″ N

22° 35′ 00″ Ε

36° 20′ 00″ N

22° 35′ 00″ Ε

36° 35′ 00″ N

22° 50′ 00″ Ε

36° 35′ 00″ N

22° 50′ 00″ Ε

36° 05′ 00″ N

23° 00′ 00″ Ε

36° 05′ 00″ N

23° 00′ 00″ Ε

35° 55′ 00″ N

22° 50′ 00″ Ε

35° 55′ 00″ N

22° 50′ 00″ Ε

35° 50′ 00″ N

22° 20′ 00″ Ε

35° 50′ 00″ N

22° 20′ 00″ Ε

36° 00′ 00″ N

22° 10′ 00″ Ε

36° 00′ 00″ N

22° 10′ 00″ Ε

36° 10′ 00″ N

22° 00′ 00″ Ε

36° 10′ 00″ N

22° 00′ 00″ Ε

36° 20′ 00″ N

21° 45′ 00″ Ε

36° 20′ 00″ N

21° 45′ 00″ Ε

36° 25′ 00″ N

21° 35′ 00″ Ε

36° 25′ 00″ N

Blocco 12

22° 55′ 00″ Ε

35° 40′ 00″ N

23° 25′ 00″ Ε

35° 40′ 00″ N

23° 25′ 00″ Ε

35° 10′ 00″ N

23° 40′ 00″ Ε

35° 10′ 00″ N

23° 40′ 00″ Ε

34° 40′ 00″ N

22° 50′ 00″ Ε

34° 40′ 00″ N

22° 50′ 00″ Ε

35° 35′ 00″ N

22° 55′ 00″ Ε

35° 35′ 00″ N

Blocco 13

23° 40′ 00″ Ε

35° 10′ 00″ N

23° 55′ 00″ Ε

35° 10′ 00″ N

23° 55′ 00″ Ε

35° 05′ 00″ N

24° 30′ 00″ Ε

35° 05′ 00″ N

24° 30′ 00″ Ε

35° 00′ 00″ N

24° 35′ 00″ Ε

35° 00′ 00″ N

24° 35′ 00″ Ε

34° 25′ 00″ N

23° 40′ 00″ Ε

34° 25′ 00″ N

 

 

Parte interna esclusa del blocco 13

24° 00′ 00″ Ε

34° 55′ 00″ N

24° 10′ 00″ Ε

34° 55′ 00″ N

24° 10′ 00″ Ε

34° 45′ 00″ N

24° 00′ 00″ Ε

34° 45′ 00″ N

 

 

Blocco 14

24° 35′ 00″ Ε

35° 00′ 00″ N

24° 40′ 00″ Ε

35° 00′ 00″ N

24° 40′ 00″ Ε

34° 50′ 00″ N

25° 15′ 00″ Ε

34° 50′ 00″ N

25° 15′ 00″ Ε

34° 55′ 00″ N

25° 25′ 00″ Ε

34° 55′ 00″ N

25° 25′ 00″ Ε

34° 10′ 00″ N

24° 35′ 00″ Ε

34° 10′ 00″ N

Blocco 15

25° 25′ 00″ Ε

34° 55′ 00″ N

25° 35′ 00″ Ε

34° 55′ 00″ N

25° 35′ 00″ Ε

34° 50′ 00″ N

25° 50′ 00″ Ε

34° 50′ 00″ N

25° 50′ 00″ Ε

34° 55′ 00″ N

26° 15′ 00″ Ε

34° 55′ 00″ N

26° 15′ 00″ Ε

34° 10′ 00″ N

25° 25′ 00″ Ε

34° 10′ 00″ N

Blocco 16*

21° 20′ 00″ Ε

34° 45′ 00″ N

22° 10′ 00″ Ε

34° 45′ 00″ N

22° 10′ 00″ Ε

35° 00′ 00″ N

22° 50′ 00″ Ε

35° 00′ 00″ N

22° 50′ 00″ Ε

34° 00′ 00″ N

Blocco 17*

22° 50′ 00″ Ε

34° 00′ 00″ N

22° 50′ 00″ Ε

34° 40′ 00″ N

23° 40′ 00″ Ε

34° 40′ 00″ N

23° 40′ 00″ Ε

34° 15′ 00″ N

23° 30′ 00″ Ε

34° 15′ 00″ N

23° 30′ 00″ Ε

34° 05′ 00″ N

23° 20′ 00″ Ε

34° 05′ 00″ N

23° 20′ 00″ Ε

33° 45′ 00″ N

Blocco 18*

23° 20′ 00″ Ε

33° 45′ 00″ N

23° 20′ 00″ Ε

34° 05′ 00″ N

23° 30′ 00″ Ε

34° 05′ 00″ N

23° 30′ 00″ Ε

34° 15′ 00″ N

23° 40′ 00″ Ε

34° 15′ 00″ N

23° 40′ 00″ Ε

34° 25′ 00″ N

24° 35′ 00″ Ε

34° 25′ 00″ N

24° 35′ 00″ Ε

33° 25′ 00″ N

Blocco 19*

24° 35′ 00″ Ε

33° 25′ 00″ N

24° 35′ 00″ Ε

34° 10′ 00″ N

25° 25′ 00″ Ε

34° 10′ 00″ N

25° 25′ 00″ Ε

33° 20′ 00″ N

Blocco 20*

25° 25′ 00″ Ε

33° 20′ 00″ N

25° 25′ 00″ Ε

34° 10′ 00″ N

26° 15′ 00″ Ε

34° 10′ 00″ N

26° 15′ 00″ Ε

33° 15′ 00″ N

I confini esterni dei blocchi contrassegnati con un asterisco* sono delimitati conformemente agli accordi bilaterali di delimitazione esistenti e, in caso di assenza di tali accordi, dalla linea mediana di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della legge n. 2289/1995, modificata dall’articolo 156, paragrafo 2, della legge n. 4001/2011 (FEK Α'179/22.8.2011)

Tutte le domande saranno esaminate sulla base delle disposizioni della legge n. 2289/1995, quale in vigore, e del diritto greco, nonché in funzione della costante necessità di effettuare ricerche rapide, approfondite, efficienti e sicure per individuare le risorse di petrolio e gas della Grecia e per sfruttarle tenendo in debito conto gli aspetti ambientali.

Il ministero stipulerà accordi separati per ogni blocco con il richiedente selezionato sulla base di diritti di licenza/regime fiscale (contratto di locazione).

Il termine per la presentazione delle domande è il primo giorno feriale dopo sei (6) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le domande che perverranno al ministero dell’Ambiente, dell’energia e dei cambiamenti climatici dopo tale data non saranno prese in considerazione.

Le domande devono essere inviate a:

Ministero dell’Ambiente, dell’energia e dei cambiamenti climatici

Segreteria generale dell’Ambiente, dell’energia e dei cambiamenti climatici

Direzione generale dell’Energia

Direzione delle Politiche petrolifere

119 Mesogion Ave.

10192 Atene

GRECIA

Le domande saranno esaminate sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

i)

capacità finanziaria del richiedente a condurre attività di ricerca e, se del caso, coltivazione di idrocarburi dalle zone in questione;

ii)

capacità e competenze tecniche comprovate del richiedente;

iii)

comprovata esperienza dell’operatore nello svolgere operazioni di ricerca, sviluppo e coltivazione (sfruttamento) soprattutto nelle zone di acque profonde e ultraprofonde;

iv)

qualità del programma di lavoro e calendario presentati per valutare tutto il potenziale della zona oggetto della domanda;

v)

cfr. conoscenza delle caratteristiche geologiche della zona geografica in questione e metodo proposto dal richiedente per eseguire, se selezionato, attività di ricerca di idrocarburi che siano efficienti e sicure;

vi)

esperienza nell’esecuzione di lavori di trivellazione in presenza di solfuro di idrogeno;

vii)

capacità di attuare una gestione ambientale conforme alle prescrizioni normative e di ottenere le massime prestazioni possibili dal punto di vista ambientale, nonché esperienza nella gestione di zone sensibili dal punto di vista ambientale e nel mantenimento di un elevato livello di sicurezza e protezione ambientale nelle zone in cui il turismo è diffuso e riveste un’importanza economica significativa;

viii)

eventuali carenze di efficienza e di affidabilità o l’inadempimento di obblighi da parte del richiedente nell’ambito di licenze concesse in precedenza saranno tenute nella dovuta considerazione.

ix)

Voci appaltabili

Programma di ricerca minimo

Garanzia finanziaria

Diritti di licenza

Ammortamento del capitale (%)

Bonus di firma e bonus di produzione

Sostegno alla formazione e alle strutture

Abbandono della zona di contratto (%)

I candidati tecnicamente e finanziariamente qualificati saranno invitati ad avviare un dialogo competitivo per la superficie offerta, che sarà condotto sulla base delle voci appaltabili. Per un determinato blocco possono essere invitati a partecipare diversi richiedenti.

L’autorizzazione è rilasciata dal ministero dell’Ambiente, dell’energia e dei cambiamenti climatici nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 94/22/CE.

Informazioni dettagliate e tutti i documenti pertinenti saranno disponibili alla data di pubblicazione del presente avviso di bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nel sito web del ministero: www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=765

Mappa 1

MAPPA E CELLE ELEMENTARI CHE COSTITUISCONO I BLOCCHI

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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

13.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 400/12


Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE

2014/C 400/04

L’Autorità di vigilanza EFTA ritiene che la misura seguente non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE:

Data di adozione della decisione

:

9 luglio 2014

Numero dell’aiuto

:

72806

Numero della decisione

:

272/14/COL

Stato EFTA

:

Islanda

Titolo (e/o nome del beneficiario)

:

Icelandair ehf.

Tipo di misura

:

Acquisto di biglietti aerei da parte dello Stato islandese mediante diversi accordi quadro con Icelandair

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto

:

Ríkiskaup (State Trading Centre)

Borgartúni 7

P.O. Box 5100

125 Reykjavík

ISLANDA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


13.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 400/13


Aiuti di Stato — Decisione di chiudere un caso di aiuto esistente in seguito all’accettazione di opportune misure da parte di uno Stato EFTA

2014/C 400/05

L’Autorità di vigilanza EFTA ha proposto opportune misure, che sono state accolte dall’Islanda, in merito alla seguente misura di aiuto:

Data di adozione della decisione

:

16 luglio 2014

Numero dell’aiuto

:

70382

Numero della decisione

:

298/14/COL

Stato EFTA

:

Islanda

Titolo

:

Aiuti esistenti al Fondo islandese per il finanziamento degli alloggi

Base giuridica

:

Legge n. 84/2012 che modifica la legge sugli alloggi (Housing Act) n. 44/1998

Obiettivo

:

n.a.

Settore economico

:

Servizi finanziari

Altre informazioni

:

Sulla base delle misure prese e degli ulteriori impegni assunti dalle autorità islandesi per la modifica delle norme che disciplinano la missione di servizio di interesse generale affidata al Fondo islandese per il finanziamento degli alloggi, le riserve espresse dall’Autorità in merito all’incompatibilità del regime esistente a favore di tale Fondo sono state sciolte e il caso è stato chiuso

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

13.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 400/14


Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dall’Oslo tingrett in data 16 giugno 2014 nella causa Pharmaq AS contro Intervet International BV

(Causa E-16/14)

2014/C 400/06

Con lettera del 17 luglio 2014, l’Oslo tingrett (il Tribunale distrettuale di Oslo) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, protocollata presso la Cancelleria della Corte EFTA il 23 luglio 2014, concernente la causa Pharmaq AS contro Intervet International BV e relativa ai seguenti quesiti:

1.

In merito all’articolo 2 del regolamento CPC: se un prodotto è immesso in commercio nel SEE come medicinale prima che sia stata concessa l’autorizzazione di immissione in commercio ai sensi della procedura di autorizzazione amministrativa di cui alla direttiva 81/851/CEE (o direttiva 2001/82/CE), è esso ritenuto un medicinale al momento della consegna

i)

ai sensi di «esenzioni di approvazione speciali» concesse dall’Agenzia nazionale per i medicinali ai veterinari e ai biologi specializzati nella salute dei pesci a norma della sezione 3-6 o 3-7 del regolamento norvegese del 22 dicembre 1999 oppure delle sezioni 2-6 o 2-7 del regolamento norvegese del 18 dicembre 2009, oppure

ii)

conformemente alle cosiddette «16 licenze AR» concesse dal ministero irlandese dell’Agricoltura, dell’alimentazione e della marina a norma del regolamento irlandese n. 144/2007, European Communities (Animal Remedies) Regulations 2007 (parte III «autorizzazione straordinaria»), punto 16?

2.

In caso di risposta affermativa alla domanda 1: un prodotto siffatto esula dall’ambito di applicazione del regolamento CPC e un certificato CPC rilasciato su tale base non è pertanto valido?

3.

In merito all’interpretazione dell’articolo 2 del regolamento CPC: se è concessa un’autorizzazione di immissione in commercio per un medicinale veterinario a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2001/82/CE, tale autorizzazione è ritenuta costituire l’autorizzazione amministrativa di cui alla direttiva 81/851/CEE (o alla direttiva 2001/82/CE) ai sensi dell’articolo 2?

4.

a)

Le esenzioni di approvazione speciali a norma della sezione 3-6 o 3-7 del regolamento norvegese sui medicinali del 1999 (FOR-1999-12-22-1559) o della sezione 2-6 o 2-7 del regolamento norvegese sui medicinali del 2009 (FOR-2009-12-18-1839) costituiscono un’autorizzazione in corso di validità di immissione in commercio per il prodotto in quanto medicinale ai sensi dell’articolo 3, lettera b)?

b)

Le esenzioni di approvazione speciali a norma della sezione 3-6 o 3-7 del regolamento norvegese sui medicinali del 1999 (FOR-1999-12-22-1559) o della sezione 2-6 o 2-7 del regolamento norvegese sui medicinali del 2009 (FOR-2009-12-18-1839) costituiscono la prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto in quanto medicinale in Norvegia ai sensi dell’articolo 3, lettera d)?

5.

Quando il medicinale è un vaccino antivirale, l’ambito di applicazione della protezione prevista dal regolamento CPC può coprire non soltanto il ceppo virale specifico del virus contenuto nel medicinale e coperto dal brevetto di base, ma anche altri ceppi virali coperti dal brevetto di base?

Per rispondere a questa domanda, ha rilevanza il fatto che

a)

tali altri ceppi abbiano un effetto terapeutico equivalente al ceppo virale contenuto nel medicinale o non abbiano un effetto terapeutico immediatamente equivalente?

b)

un medicinale basato su un siffatto altro ceppo debba essere oggetto di un’autorizzazione di immissione in commercio distinta completata dalla necessaria documentazione relativa alla sicurezza e agli effetti?

6.

Se è rilasciato un certificato CPC con una definizione del prodotto non strettamente limitata allo specifico ceppo virale oggetto dell’autorizzazione di immissione in commercio come medicinale,

a)

tale CPC è valido, o

b)

tale CPC è valido a condizione che l’oggetto della protezione a norma dell’articolo 4 non vada oltre il ceppo virale specifico oggetto di immissione in commercio in quanto medicinale?


13.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 400/16


Ricorso proposto il 23 settembre 2014 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia

(Causa E-19/14)

2014/C 400/07

In data 23 settembre 2014 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro il Regno di Norvegia l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Xavier Lewis, Markus Schneider e Gjermund Mathisen, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard, 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1)

dichiarare che, omettendo di adottare, entro i termini prescritti nel parere motivato inviato al Regno di Norvegia dall’Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte del 16 luglio 2012 nella causa E-9/11 Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia (Raccolta Corte EFTA 2012, pag. 442), il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi di cui all’articolo 33 dell’accordo stesso.

2)

condannare il Regno di Norvegia al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

Il ricorso riguarda la mancata ottemperanza da parte del Regno di Norvegia, entro il 26 agosto 2013, al parere motivato emesso dall’Autorità di vigilanza EFTA il 26 giugno 2013 concernente l’inadempimento di quello Stato degli obblighi, derivanti dall’articolo 33 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte del 16 luglio 2012 nella causa E-9/11 Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia (Raccolta Corte EFTA 2012, pag. 442).

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare, entro il termine prescritto nel parere motivato, le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nella causa E-9/11, il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi di cui all’articolo 33 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia quale interpretato dalla Corte nella causa E-18/10 (Raccolta Corte EFTA 2011, pag. 202, punti 29-30).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

13.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 400/17


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7369 — Santander/PSA/JVs)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 400/08

1.

In data 5 novembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Santander Consumer Finance, SA, («SCF», Spagna), controllata al 100 % di Banco Santander S.A («Santander», Spagna), e Banque PSA Finance SA («Banque PSA», Francia), controllata al 100 % di Peugeot SA («Peugeot», Francia), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di diverse società di nuova costituzione che si configurano come imprese comuni («JV») mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

SCF è la componente «Credito al consumo» del gruppo spagnolo Santander, che offre servizi finanziari in diversi Stati membri dell’UE;

Banque PSA offre prestiti e leasing auto;

le JV offriranno soluzioni di finanziamento auto, ad esempio prestiti e leasing, e servizi collegati come le assicurazioni.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7369 — Santander/PSA/JVs, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


13.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 400/18


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7396 — Saudi Aramco / S-Oil)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 400/09

1.

In data 6 novembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Aramco Overseas Company B.V. («AOC», Paesi Bassi), controllata indiretta al 100 % di Saudi Arabian Oil Company («Saudi Aramco», Arabia Saudita), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di S-Oil Corporation («S-Oil», Corea del Sud), attualmente sotto il controllo congiunto di Saudi Aramco e Hanjin Energy Co Ltd (Corea del Sud), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   Saudi Aramco: opera nella prospezione, nella produzione e nella commercializzazione di petrolio greggio nonché nella produzione e nella commercializzazione di prodotti raffinati,

—   S-Oil: produzione e commercializzazione di prodotti raffinati.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7396 — Saudi Aramco / S-Oil, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


13.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 400/19


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7399 — Anglo American/BHP Billiton/Samancor)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 400/10

1.

In data 6 novembre 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Anglo American plc («Anglo American», Regno Unito) e BHP Billiton (Australia e Regno Unito) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune delle imprese Samancor Holdings Proprietary Limited (Sudafrica), Groote Eylandt Mining Company Pty (Australia) e Samancor AG (collettivamente «Samancor») mediante altri mezzi. Attualmente Samancor è sotto il controllo esclusivo di BHP Billiton.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   Anglo American: prospezione, estrazione, lavorazione e fornitura di varie risorse naturali quali i metalli del gruppo del platino, i diamanti, il rame, il minerale di ferro, il carbone metallurgico, il niobio, il nichel e il carbone termico;

—   BHP Billiton: impresa con risorse diversificate che opera a livello mondiale nella produzione di minerale di ferro, carbone, alluminio, manganese e nichel, rame (estrazione di rame, argento, piombo, zinco, molibdeno, uranio e oro, petrolio e potassa;

—   Samancor: produzione e fornitura di minerale e leghe di manganese.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione europea invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione europea entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7399 — Anglo American/BHP Billiton/Samancor, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.