ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 390

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
5 novembre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 390/01

Tassi di cambio dell'euro

1

 

Garante europeo della protezione dei dati

2014/C 390/02

Sintesi del parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle società private a responsabilità limitata con un unico socio

2

2014/C 390/03

Sintesi del parere del garante europeo della protezione dei dati concernente la decisione della Commissione europea relativa alla protezione dei dati personali sul Portale europeo della giustizia elettronica

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2014/C 390/04

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

6

2014/C 390/05

Avviso del governo della Repubblica ellenica concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

7

2014/C 390/06

Aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ( GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1 ; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5 ; GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11 ; GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14 ; GU C 57 dell’1.3.2008, pag. 31 ; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14 ; GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12 ; GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13 ; GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 5 ; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15 ; GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9 ; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2 ; GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 15 ; GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20 ; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5 ; GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26 ; GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8 ; GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6 ; GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5 ; GU C 201 dell’8.7.2011, pag. 1 ; GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26 ; GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7 ; GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5 ; GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7 ; GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4 ; GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6 ; GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8 ; GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4 ; GU C 118 del 17.4.2014, pag. 9 ; GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59 ; GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3 )

12


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 390/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

4 novembre 2014

(2014/C 390/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2514

JPY

yen giapponesi

141,96

DKK

corone danesi

7,4429

GBP

sterline inglesi

0,78190

SEK

corone svedesi

9,2623

CHF

franchi svizzeri

1,2055

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,5775

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,788

HUF

fiorini ungheresi

309,08

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,2248

RON

leu rumeni

4,4198

TRY

lire turche

2,7866

AUD

dollari australiani

1,4342

CAD

dollari canadesi

1,4286

HKD

dollari di Hong Kong

9,7014

NZD

dollari neozelandesi

1,6144

SGD

dollari di Singapore

1,6143

KRW

won sudcoreani

1 348,77

ZAR

rand sudafricani

13,8300

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6538

HRK

kuna croata

7,6635

IDR

rupia indonesiana

15 160,11

MYR

ringgit malese

4,1659

PHP

peso filippino

56,270

RUB

rublo russo

54,6375

THB

baht thailandese

40,883

BRL

real brasiliano

3,1589

MXN

peso messicano

17,0810

INR

rupia indiana

76,8422


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Garante europeo della protezione dei dati

5.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 390/2


Sintesi del parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle società private a responsabilità limitata con un unico socio

(La versione integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 390/02)

1.   Introduzione

1.1.   Consultazione del GEPD

1.

Il 9 aprile 2014 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (in prosieguo: «la proposta») (1). Lo stesso giorno la Commissione ha inviato la proposta al GEPD per consultazione.

1.2.   Obiettivo e scopo della proposta

2.

L’obiettivo generale della proposta è quello di «dare a qualsiasi potenziale fondatore di società, in particolare di PMI, la possibilità di creare più facilmente una società all’estero». A tal fine, la proposta mira ad «armonizzare le condizioni per la costituzione e il funzionamento delle società a responsabilità limitata con un unico socio». La proposta prevede «la possibilità di registrazione online con il modello standard per l’atto costitutivo e un capitale minimo di 1 EUR, accompagnato da un test di bilancio e da una dichiarazione di solvibilità». Per contribuire a garantire la trasparenza impone l’obbligo di divulgare talune informazioni relative alle società unipersonali in un registro accessibile al pubblico (2).

3.   Conclusioni

Accogliamo con favore la consultazione del GEPD relativa alla presente proposta e il fatto che quest’ultima limita la raccolta di dati ai requisiti di idoneità attualmente validi e specifica che gli scambi di informazioni potrebbero essere condotti nell’ambito del sistema IMI.

Nel presente parere raccomandiamo le seguenti ulteriori modifiche:

occorrerebbe aggiungere una disposizione sostanziale, o perlomeno un considerando, che faccia riferimento alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, tra cui «disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE»;

il preambolo dovrebbe fare riferimento al fatto che il GEPD è stato consultato;

la proposta dovrebbe essere più esplicita riguardo a quali dati personali possono essere scambiati attraverso l’IMI, specificando quali informazioni aggiuntive possono essere raccolte in riferimento ai requisiti di idoneità;

la proposta, in una disposizione sostanziale, dovrebbe specificare con maggior chiarezza i documenti da mettere pubblicamente a disposizione, previa attenta valutazione della proporzionalità, e dovrebbe specificare altresì che qualsiasi pubblicazione sarà soggetta alle garanzie in materia di protezione dei dati previste dal diritto nazionale;

inoltre, la proposta dovrebbe specificare che i dati personali messi pubblicamente a disposizione nell’ambito della proposta stessa possono essere usati a scopo di trasparenza e attendibilità, e non saranno impiegati per finalità incompatibili;

infine, la proposta dovrebbe imporre ai registri/alle società l’obbligo di garantire che siano messe in atto misure tecniche e organizzative per limitare l’accessibilità delle informazioni concernenti i privati (tra cui soci unici o rappresentanti di società) dopo un determinato periodo di tempo.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  COM(2014) 212 final.

(2)  Relazione, sezioni 1, 2 e 3.


5.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 390/4


Sintesi del parere del garante europeo della protezione dei dati concernente la decisione della Commissione europea relativa alla protezione dei dati personali sul Portale europeo della giustizia elettronica

(La versione integrale del presente parere è disponibile in francese, inglese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2014/C 390/03)

1.   Introduzione

1.1.   Consultazione del GEPD

1.

Il 5 giugno 2014 la Commissione ha adottato una decisione della Commissione europea relativa alla protezione dei dati personali sul Portale europeo della giustizia elettronica (in prosieguo «la decisione») (1).

2.

Accogliamo positivamente il fatto di essere stati consultati in relazione a tale decisione prima della sua adozione e di aver avuto la possibilità di trasmettere osservazioni informali alla Commissione. La Commissione ha tenuto conto di alcune di tali osservazioni. Di conseguenza, le garanzie in materia di protezione dei dati nella decisione sono state rafforzate. Apprezziamo inoltre il fatto che nel preambolo si faccia riferimento alla consultazione del GEPD.

1.2.   Contesto, obiettivo e scopo della decisione

3.

Come riportato ai considerando 1-3 della decisione, nella sua comunicazione del maggio 2008 (2) la Commissione annunciava di voler progettare e creare il Portale europeo della giustizia elettronica (in prosieguo: «il Portale»), da gestire in stretta collaborazione con gli Stati membri. Il Portale è stato lanciato il 16 luglio 2010 e attualmente è pronto per la prima interconnessione dei registri nazionali con conseguente trattamento di dati personali. L’obiettivo del Portale è contribuire al raggiungimento dello spazio giudiziario europeo facilitando e ottimizzando l’accesso alla giustizia e sfruttando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per agevolare i procedimenti giudiziari elettronici transfrontalieri e la cooperazione giudiziaria.

4.

I considerando 4-5 della decisione sottolineano l’importanza della protezione dei dati e stabiliscono che, poiché i vari compiti e funzioni correlati al Portale della Commissione e degli Stati membri comporteranno responsabilità e obblighi diversi in termini di protezione dei dati, tali responsabilità e obblighi devono essere chiaramente delimitati. Di conseguenza, la decisione mira a fornire maggior chiarezza e certezza giuridica per quanto riguarda il ruolo della Commissione quale responsabile del trattamento in relazione alle sue attività connesse al funzionamento del Portale.

3.   Conclusioni

30.

Apprezziamo il fatto di essere stati consultati in relazione alla presente decisione prima della sua adozione e che la Commissione abbia tenuto conto di alcune nostre osservazioni.

31.

Con il presente parere si incoraggia la Commissione a intensificare i suoi sforzi affinché il futuro regolamento sulla giustizia elettronica sia adottato in tempi rapidi. Il presente parere contiene orientamenti preliminari per la stesura di tale futuro regolamento e fornisce un elenco non esaustivo di aspetti che dovrebbero essere trattati in detto futuro regolamento, tra cui:

campo di applicazione del Portale

basi giuridiche per il trattamento dei dati nel Portale

responsabilità della Commissione e di varie altre parti coinvolte come responsabili del trattamento, anche con riferimento alla sicurezza e alla protezione dei dati

limitazione delle finalità e, se del caso, restrizioni sulla combinazione dei dati.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2014

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto per la protezione dei dati personali


(1)  2014/333/UE.

(2)  COM(2008) 328 final del 30 maggio 2008.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

5.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 390/6


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2014/C 390/04)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

16.10.2014

Durata

16.10.2014 - 31.12.2014

Stato membro

Paesi Bassi

Stock o gruppo di stock

HAD/3A/BCD

Specie

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

Zona

IIIa, acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

70/TQ43


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


5.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 390/7


Avviso del governo della Repubblica ellenica concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2014/C 390/05)

AVVISO DI BANDO DI GARA INTERNAZIONALE PER IL RILASCIO E L’ESERCIZIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA RICERCA E ALLO SFRUTTAMENTO DI IDROCARBURI A TERRA NELLA GRECIA OCCIDENTALE

Il 14 aprile 2014, a norma dell’articolo 2, paragrafo 17, lettera b) della legge n. 2289/1995 «Prospezione, ricerca e sfruttamento di idrocarburi e altre disposizioni», quale in vigore, la società ENEL TRADE SpA ha presentato al ministero una manifestazione di interesse nei confronti del rilascio e dell’esercizio delle autorizzazioni alla ricerca e allo sfruttamento di idrocarburi all’interno di tre (3) zone a terra della Grecia occidentale: Arta-Prevesa, Etoila-Acarnania e Peloponneso nord-occidentale.

Con la decisione n. D1/Α/οικ.9167/22.5.2014, il ministero dell’Ambiente, dell’energia e dei cambiamenti climatici, a seguito della presentazione, il 9 maggio 2014, di una raccomandazione della direzione delle Politiche petrolifere, ha accettato la summenzionata manifestazione di interesse e ha avviato la procedura di gara, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 17, lettera b, della legge n. 2289/1995.

La Repubblica ellenica, tramite il ministero dell’Ambiente, dell’energia e dei cambiamenti climatici, estende l’invito ad altre eventuali parti interessate a partecipare alla presente procedura di gara.

I blocchi disponibili figurano nella mappa 1 e sono delimitati dalle seguenti coordinate geografiche:

Blocco

Longitudine

Latitudine

1.

Arta-Prevesa

20° 15′ 00″ E

39° 25′ 00″ N

20° 30′ 00″ E

39° 25′ 00″ N

20° 30′ 00″ E

39° 30′ 00″ N

20° 50′ 00″ E

39° 30′ 00″ N

20° 50′ 00″ E

39° 35′ 00″ N

21° 15′ 00″ E

39° 35′ 00″ N

21° 15′ 00″ E

39° 25′ 00″ N

21° 25′ 00″ E

39° 25′ 00″ N

21° 25′ 00″ E

39° 15′ 00″ N

21° 35′ 00″ E

39° 15′ 00″ N

21° 35′ 00″ E

39° 00′ 00″ N

20° 10′ 00″ E

39° 00′ 00″ N

20° 05′ 00″ E

39° 05′ 00″ N

20° 50′ 00″ E

39° 05′ 00″ N

20° 50′ 00″ E

39° 10′ 00″ N

20° 45′ 00″ E

39° 10′ 00″ N

20° 45′ 00″ E

39° 05′ 00″ N

20° 30′ 00″ E

39° 05′ 00″ N

20° 30′ 00″ E

39° 17′ 30″ N

20° 25′ 00″ E

39° 17′ 30″ N

20° 25′ 00″ E

39° 15′ 00″ N

20° 15′ 00″ E

39° 15′ 00″ N

2.

Etoila-Acarnania

21° 10′ 00″ E

39° 00′ 00″ N

21° 35′ 00″ E

39° 00′ 00″ N

21° 35′ 00″ E

38° 45′ 00″ N

21° 40′ 00″ E

38° 45′ 00″ N

21° 40′ 00″ E

38° 35′ 00″ N

21° 50′ 00″ E

38° 35′ 00″ N

21° 50′ 00″ E

38° 20′ 00″ N

21° 35′ 00″ E

38° 20′ 00″ N

21° 35′ 00″ E

38° 15′ 00″ N

21° 30′ 00″ E

38° 15′ 00″ N

21° 30′ 00″ E

38° 20′ 00″ N

21° 25′ 00″ E

38° 25′ 00″ N

21° 20′ 00″ E

38° 30′ 00″ N

21° 20′ 00″ E

38° 25′ 00″ N

21° 15′ 00″ E

38° 20′ 00″ N

21° 10′ 00″ E

38° 20′ 00″ N

21° 10′ 00″ E

38° 25′ 00″ N

21° 05′ 00″ E

38° 30′ 00″ N

21° 00′ 00″ E

38° 30′ 00″ N

21° 00′ 00″ E

38° 40′ 00″ N

20° 50′ 00″ E

38° 40′ 00″ N

20° 50′ 00″ E

38° 45′ 00″ N

20° 45′ 00″ E

38° 45′ 00″ N

20° 45′ 00″ E

38° 55′ 00″ N

21° 10′ 00″ E

38° 55′ 00″ N

3.

Peloponneso nordoccidentale

21° 55′ 00″ E

38° 20′ 00″ N

21° 55′ 00″ E

37° 30′ 00″ N

21° 40′ 00″ E

37° 30′ 00″ N

21° 35′ 00″ E

37° 35′ 00″ N

21° 25′ 00″ E

37° 35′ 00″ N

21° 25′ 00″ E

37° 45′ 00″ N

21° 15′ 00″ E

37° 45′ 00″ N

21° 15′ 00″ E

37° 50′ 00″ N

21° 05′ 00″ E

37° 50′ 00″ N

21° 05′ 00″ E

38° 00′ 00″ N

21° 20′ 00″ E

38° 00′ 00″ N

21° 25′ 00″ E

38° 05′ 00″ N

21° 25′ 00″ E

38° 15′ 00″ N

21° 30′ 00″ E

38° 15′ 00″ N

21° 30′ 00″ E

38° 10′ 00″ N

21° 45′ 00″ E

38° 10′ 00″ N

21° 50′ 00″ E

38° 15′ 00″ N

21° 50′ 00″ E

38° 20′ 00″ N

Le eventuali parti in mare dei blocchi sopra descritti non costituiscono oggetto della presente procedura di gara

Tutte le domande saranno esaminate sulla base delle disposizioni della legge n. 2289/1995, quale in vigore, e del diritto greco, nonché in funzione della costante necessità di effettuare ricerche rapide, approfondite, efficienti e sicure per individuare le risorse di petrolio e gas della Grecia e per sfruttarle tenendo in debito conto gli aspetti ambientali.

Il ministero stipulerà accordi separati per ogni blocco con il richiedente selezionato sulla base di diritti di licenza/regime fiscale (contratto di locazione).

Il termine per la presentazione delle domande è il primo giorno feriale dopo tre (3) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le domande che perverranno al ministero dell’Ambiente, dell’energia e dei cambiamenti climatici dopo tale data non saranno prese in considerazione.

Le domande devono essere inviate a:

Ministero dell’Ambiente, dell’energia e dei cambiamenti climatici

Segreteria generale dell’Ambiente, dell’energia e dei cambiamenti climatici

Direzione generale dell’Energia

Direzione delle Politiche petrolifere

119 Mesogion Ave.

10192 Atene

GRECIA

Le domande saranno esaminate sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

i)

capacità finanziaria del richiedente a condurre attività di ricerca e, se del caso, coltivazione di idrocarburi nelle zone in questione;

ii)

capacità e competenze tecniche comprovate del richiedente;

iii)

comprovata esperienza dell’operatore nello svolgere operazioni di ricerca, sviluppo e coltivazione (sfruttamento);

iv)

qualità del programma di lavoro e calendario presentati per valutare il potenziale completo della zona oggetto della domanda;

v)

conoscenza delle caratteristiche geologiche della zona geografica in questione e metodo proposto dal richiedente per eseguire, se selezionato, attività di ricerca di idrocarburi che siano efficienti e sicure;

vi)

esperienza nell’esecuzione di lavori di trivellazione in presenza di solfuro di idrogeno;

vii)

capacità di attuare una gestione ambientale conforme alle prescrizioni normative e di ottenere le massime prestazioni possibili dal punto di vista ambientale, nonché esperienza nella gestione di zone sensibili dal punto di vista ambientale e nel mantenimento di un elevato livello di sicurezza e protezione ambientale nelle zone in cui il turismo è diffuso e riveste un’importanza economica significativa;

viii)

eventuali carenze di efficienza e di affidabilità o l’inadempimento di obblighi da parte del richiedente nell’ambito di licenze concesse in precedenza saranno tenute nella dovuta considerazione.

ix)

Voci appaltabili

Programma di ricerca minimo

Garanzia finanziaria

Diritti di licenza

Ammortamento del capitale (%)

Bonus di firma e bonus di produzione

Sostegno alla formazione e alle strutture

Abbandono della zona di contratto (%)

I candidati tecnicamente e finanziariamente qualificati saranno invitati ad avviare un dialogo competitivo per la superficie offerta, che sarà condotto sulla base delle voci appaltabili. Per un determinato blocco possono essere invitati a partecipare diversi richiedenti.

L’autorizzazione è rilasciata dal ministero dell’Ambiente, dell’energia e dei cambiamenti climatici nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 94/22/CE.

Informazioni dettagliate e tutti i documenti pertinenti saranno disponibili alla data di pubblicazione del presente avviso di bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nel sito web del ministero: www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=765

Mappa 1

MAPPA E CELLE ELEMENTARI CHE COSTITUISCONO I BLOCCHI

Image

5.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 390/12


Aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5; GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11; GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14; GU C 57 dell’1.3.2008, pag. 31; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14; GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12; GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 5; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15; GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2; GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 15; GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5; GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26; GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8; GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6; GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5; GU C 201 dell’8.7.2011, pag. 1; GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26; GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7; GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5; GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7; GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4; GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6; GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8; GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4; GU C 118 del 17.4.2014, pag. 9; GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59; GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3)

(2014/C 390/06)

La pubblicazione dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è possibile consultare l’aggiornamento mensile sul sito web della direzione generale Affari interni.

ESTONIA

Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 207 del 14.8.2008

1.   Documenti in formato uniforme rilasciati ai cittadini di paesi terzi come prova del possesso di un permesso di soggiorno o del diritto di soggiorno

1.1.   Permessi di soggiorno in forma di tessera (rilasciati dal 1o gennaio 2011):

1.1.1.   Tähtajaline elamisluba kuni pp.kk.aaaa

(Permesso di soggiorno temporaneo valido fino al gg.mm.aa)

1.1.2.   Pikaajaline elanik EÜ

(Soggiornante di lungo periodo — UE)

1.1.3.   Tähtajaline elamisõigus kuni pp.kk.aaaa (pereliige)

[Diritto di soggiorno temporaneo valido fino al gg.mm.aa (familiare)]

NB: I permessi di soggiorno contenenti queste indicazioni sono rilasciati ai familiari di cittadini dell’UE

1.1.4.   Alaline elamisõigus (pereliige)

[Diritto di soggiorno permanente (familiare)]

NB: I permessi di soggiorno contenenti queste indicazioni sono rilasciati ai familiari di cittadini dell’UE

A fini dell’espatrio, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi devono essere presentati insieme al passaporto in corso di validità.

1.2.   Permessi di soggiorno in forma di autoadesivo (rilasciati fino al 31 dicembre 2010)

1.2.1.   Tähtajaline elamisluba

(Permesso di soggiorno temporaneo)

1.2.2.   Pikaajalise elaniku elamisluba

(Soggiornante di lungo periodo — CE)

1.2.3.   Alaline elamisluba

(Permesso di soggiorno permanente)

NB: I permessi di soggiorno permanenti sono stati rilasciati fino al 31 maggio 2006.

2.   Altri documenti rilasciati ai cittadini di paesi terzi e ai cittadini dell’UE

2.1.   Carte di identità come prova del possesso di un permesso di soggiorno o del diritto di soggiorno (rilasciate dal 28 febbraio 2002):

2.1.1.   Tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa

(Permesso di soggiorno temporaneo valido fino al gg.mm.aa)

NB: Fino al 31 dicembre 2010 sono stati rilasciati permessi di soggiorno temporanei dello stesso formato della carta d’identità nazionale.

2.1.2.   Pikaajaline elanik EÜ

(Soggiornante di lungo periodo — UE)

NB: Fino al 31 dicembre 2010 sono stati rilasciati permessi di soggiorno di lunga durata dello stesso formato della carta d’identità nazionale.

2.1.3.   Alaline elamisluba

(Permesso di soggiorno permanente)

NB: I permessi di soggiorno permanenti sono stati rilasciati fino al 31 maggio 2006.

2.1.4.   Tähtajaline elamisõigus kuni pp.kk.aaaa

(Diritto di soggiorno temporaneo fino al gg.mm.aa)

NB: Le carte di identità contenenti queste indicazioni sono rilasciate ai cittadini dell’UE e ai loro familiari.

2.1.5.   Alaline elamisõigus

(Diritto di soggiorno permanente)

NB: Le carte di identità contenenti queste indicazioni sono rilasciate ai cittadini dell’UE e ai loro familiari.

2.1.6.   EL kodanik, Kaitseministri luba kuni pp.kk.aaaa [ülalpeetav (2)]

(Cittadino UE, permesso del ministro della Difesa fino al gg.mm.aa) (a carico)

NB: Le carte di identità contenenti queste indicazioni sono rilasciate ai cittadini dell’UE e ai loro familiari che soggiornano in Estonia in base all’Atto di cooperazione militare internazionale.

2.2.   Permessi indicanti il diritto di soggiorno nella Repubblica di Estonia conformemente all’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1030/2002 (rilasciati fino al 1o gennaio 2012):

2.2.1.   Kaitseministri luba kuni pp.kk.aaaa (ülalpeetav/dependant)

(Permesso del ministro della Difesa fino al gg.mm.aa)

NB: I documenti contenenti queste indicazioni sono rilasciati ai cittadini di paesi terzi e ai familiari di cittadini dell’UE aventi la cittadinanza di un paese terzo.

Ai fini dell’espatrio, le carte di identità rilasciate ai cittadini di paesi terzi devono essere presentate insieme al passaporto in corso di validità.

A decorrere dal 1o gennaio 2011, i documenti attestanti che i cittadini di paesi terzi e i familiari di cittadini dell’UE (con cittadinanza di un paese terzo) sono titolari di un permesso di soggiorno o hanno il diritto di soggiorno sono rilasciati solo come permessi di soggiorno in forma di tessera. Fino al 31 dicembre 2010 erano rilasciati in forma di carte di identità nazionali.

2.3.   Tessere diplomatiche e di servizio rilasciate dal ministero degli affari esteri (si veda allegato 20)


(1)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(2)  L’indicazione «a carico» è aggiunta quando l’interessato è un familiare di una persona che soggiorna in Estonia in base all’Atto di cooperazione militare internazionale.