ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 383

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
29 ottobre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione europea

2014/C 383/01

Parere della Commissione, del 24 ottobre 2014, concernente il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal deposito intermedio dell’impianto di condizionamento dei fanghi n. 1 di Sellafield, Regno Unito

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 383/02

Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7360 — 21st Century Fox/Apollo/JV) ( 1 )

2

2014/C 383/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7423 — Vinci / Imtech ICT) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 383/04

Tassi di cambio dell'euro

3

2014/C 383/05

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

4


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2014/C 383/06

Invito a presentare proposte — Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC) per il 2015

5

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2014/C 383/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7401 — Blackstone/Alliance BV/Alliance Automotive Group) ( 1 )

18


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione europea

29.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2014

concernente il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal deposito intermedio dell’impianto di condizionamento dei fanghi n. 1 di Sellafield, Regno Unito

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2014/C 383/01)

La valutazione che segue è stata condotta in conformità delle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate a norma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né gli obblighi che discendono da detto trattato e dal diritto derivato (1).

Il 16 giugno 2014 la Commissione europea ha ricevuto dal governo del Regno Unito, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal deposito intermedio dell’impianto di condizionamento dei fanghi n. 1 di Sellafield.

Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni richieste dalla Commissione il 15 luglio 2014 e fornite dalle autorità del Regno Unito il 26 agosto 2014, e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1.

La distanza del sito dal più vicino confine con un altro Stato membro, nella fattispecie l’Irlanda, è di 180 km.

2.

In condizioni normali di funzionamento, gli scarichi di effluenti radioattivi gassosi e liquidi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro.

3.

I rifiuti radioattivi solidi saranno temporaneamente immagazzinati nel sito prima del trasferimento verso impianti di smaltimento autorizzati all’interno del Regno Unito.

4.

In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell’entità previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero significative sotto il profilo sanitario.

In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del progetto relativo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dal deposito intermedio dell’impianto di condizionamento dei fanghi n. 1 di Sellafield, ubicato nel Regno Unito, non è tale da comportare, né in condizioni normali di funzionamento né in caso di incidenti del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro che sia significativa dal punto di vista sanitario.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2014

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Vicepresidente


(1)  Ad esempio, a norma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali dovrebbero essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione desidera richiamare l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

29.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/2


Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7360 — 21st Century Fox/Apollo/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 383/02)

Il 9 ottobre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7360. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


29.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7423 — Vinci / Imtech ICT)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 383/03)

Il 23 ottobre 2014, la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7423. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

29.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

28 ottobre 2014

(2014/C 383/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2748

JPY

yen giapponesi

137,45

DKK

corone danesi

7,4440

GBP

sterline inglesi

0,78810

SEK

corone svedesi

9,3630

CHF

franchi svizzeri

1,2056

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,4415

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,749

HUF

fiorini ungheresi

309,26

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,2318

RON

leu rumeni

4,4233

TRY

lire turche

2,8261

AUD

dollari australiani

1,4370

CAD

dollari canadesi

1,4287

HKD

dollari di Hong Kong

9,8893

NZD

dollari neozelandesi

1,6039

SGD

dollari di Singapore

1,6227

KRW

won sudcoreani

1 336,25

ZAR

rand sudafricani

13,8886

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7935

HRK

kuna croata

7,6630

IDR

rupia indonesiana

15 457,56

MYR

ringgit malese

4,1716

PHP

peso filippino

57,080

RUB

rublo russo

54,1490

THB

baht thailandese

41,348

BRL

real brasiliano

3,1687

MXN

peso messicano

17,2117

INR

rupia indiana

78,0592


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


29.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/4


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2014/C 383/05)

Image

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione : Malta

Oggetto della commemorazione : Indipendenza di Malta — 1964

Descrizione del disegno : La moneta commemorativa della Costituzione d'Indipendenza di Malta è la quarta di una serie di cinque monete che ricordano importanti tappe costituzionali della storia maltese. Con la Costituzione del 1964, Malta è divenuta una nazione indipendente per la prima volta dopo secoli di dominazione straniera. Il lato nazionale della moneta rappresenta un dettaglio del monumento in bronzo che commemora l'indipendenza, opera del 1989 dell'artista Gianni Bonnici. La giovane donna ivi raffigurata rappresenta Malta e sventola la bandiera maltese. A destra, in un semicerchio, è riportata l'iscrizione «MALTA – Indipendenza 1964» e in basso l'anno di emissione «2014».

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura :

Data di emissione : ottobre 2014


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

29.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/5


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

«Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC)» per il 2015

(2014/C 383/06)

1.   INTRODUZIONE — CONTESTO

Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1).

Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte riguardanti il finanziamento di azioni di informazione ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nel quadro degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio 2015. Il presente invito a presentare proposte riguarda azioni di informazione da realizzare (compresi la preparazione, l'attuazione, il follow up e la valutazione) tra il 1° maggio 2015 e il 30 aprile 2016.

Un'azione di informazione è un insieme autonomo e coerente di attività di informazione, organizzato sulla base di un unico bilancio.

Il presente invito a presentare proposte è inoltre disciplinato dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (2) (di seguito: regolamento finanziario) e dal regolamento delegato (UE, Euratom) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (3) (di seguito: regolamento di procedura).

2.   OBIETTIVI, TEMI E PUBBLICO DESTINATARIO

Obiettivo delle azioni di informazione è, in particolare, contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare l'opinione pubblica sui suoi contenuti e obiettivi.

2.1.   Tema

Tema prioritario

La PAC dopo il 2013

Temi specifici in funzione del pubblico

Per i cittadini, i temi prioritari riguarderanno argomenti generali relativi alla PAC e dovrebbero concentrarsi sui suoi tre elementi centrali: sicurezza alimentare, gestione sostenibile delle risorse naturali e sviluppo delle zone rurali. Queste azioni sono volte a informare un gran numero di persone sui temi fondamentali della nuova PAC.

Le azioni destinate agli operatori rurali dovrebbero concentrarsi sull'esecuzione delle misure introdotte nel quadro della recente riforma della PAC e sulle questioni specifiche riguardanti le iniziative strategiche avviate dopo la riforma della PAC, come «l'agricoltura biologica».

Nella sezione 6.2 figurano alcuni esempi di proposte sul tipo di strumenti di informazione destinati a integrare le campagne di informazione.

2.2.   Pubblico destinatario

Destinatari sono il grande pubblico (con particolare attenzione ai giovani nelle aree urbane) e gli operatori rurali in particolare. L'impatto della misura sarà valutato in base al tipo di azione prevista e al tipo di pubblico a cui è destinata.

3.   CALENDARIO INDICATIVO

 

Fasi

Data e ora o periodo indicativo

a)

Pubblicazione dell'invito a presentare proposte

1a metà di ottobre 2014

b)

Termine per la presentazione delle domande

5.1.2015

c)

Periodo di valutazione

12.1.2015-31.3.2015

d)

Informazione ai richiedenti

1a metà di aprile 2015

e)

Firma delle convenzioni di sovvenzione

2a metà di aprile 2015

f)

Data d'inizio dell'azione

1.5.2015

4.   BILANCIO DISPONIBILE

Il bilancio totale riservato al cofinanziamento delle azioni ammonta, secondo le stime, a 3 000 000 EUR.

Tale importo è subordinato alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 2015 in seguito all'adozione del bilancio 2015 da parte dell'autorità di bilancio o in base alle disposizioni del regime dei dodicesimi provvisori.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

5.   CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le domande devono essere inviate per posta (raccomandata, fa fede il timbro postale o la data della ricevuta rilasciata come prova della data di invio) o per servizio di corriere (come prova della data di invio fa fede la data di ricevimento da parte del servizio di corriere) entro e non oltre il 5 gennaio 2015.

Le domande devono essere presentate per iscritto (cfr. sezione 14) mediante il modulo di domanda e i moduli finanziari accessibili alla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Le domande devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'UE. Tuttavia, per facilitare il rapido spoglio delle proposte, si invitano i richiedenti a redigerle in inglese, francese o tedesco. Qualora ciò non sia possibile, si dovrebbe almeno accludere una traduzione in inglese della descrizione dettagliata della proposta (Modulo 3).

Con riguardo al presente invito a presentare proposte i richiedenti possono presentare una sola domanda.

Il mancato rispetto di tali condizioni comporterà il rigetto della domanda.

6.   CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

6.1.   Richiedenti ammissibili

Il richiedente e le eventuali entità affiliate devono essere soggetti giuridici costituiti in uno Stato membro dell'Unione.

I soggetti che non hanno personalità giuridica a norma del pertinente diritto nazionale possono essere richiedenti ammissibili, a condizione che i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in loro nome, offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche e forniscano la prova che dispongono di capacità finanziarie e operative equivalenti a quelle delle persone giuridiche.

Al modulo di domanda devono essere allegati i documenti giustificativi.

Non sono richiedenti ammissibili le persone fisiche né gli enti costituiti al solo fine di attuare un'azione nell'ambito del presente invito a presentare proposte.

Esempi di organizzazioni ammissibili:

organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche);

autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali);

associazioni europee;

università;

istituti di insegnamento;

centri di ricerca;

società (ad esempio, società di mezzi di comunicazione).

I soggetti giuridici aventi un rapporto giuridico o di capitale con i richiedenti, che non è limitato all'azione né instaurato al solo scopo della sua attuazione (ad es., aderenti a reti, federazioni, sindacati), possono partecipare all'azione in qualità di entità affiliate e possono dichiarare costi ammissibili secondo quanto specificato alla sezione 11.2.

Il rapporto giuridico e di capitale non deve essere né limitato all'azione né instaurato al solo scopo della sua attuazione. Ciò significa che il rapporto deve esistere indipendentemente dalla concessione della sovvenzione; deve esistere prima dell'invito a presentare proposte e restare valido dopo la data di conclusione dell'azione.

Il rapporto giuridico e di capitale che definisce l'affiliazione comprende tre concetti:

i)

il controllo, quale definito nella direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

Le entità affiliate a un beneficiario possono quindi essere:

entità controllate direttamente o indirettamente dal beneficiario (società figlie o controllate di primo livello). Possono anche essere entità controllate da un'entità controllata dal beneficiario (società «nipoti» o controllate di secondo livello) e lo stesso dicasi per ulteriori livelli di controllo;

entità che, direttamente o indirettamente, controllano il beneficiario (società madri). Analogamente, possono essere entità che controllano un'entità che controlla il beneficiario;

entità sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il beneficiario (società consorelle);

ii)

la partecipazione, ossia il beneficiario è giuridicamente definito come, ad esempio, una rete, una federazione, un'associazione cui partecipano anche le entità affiliate proposte oppure il beneficiario partecipa alla stessa entità (ad esempio rete, federazione, associazione) delle entità affiliate proposte;

iii)

il caso specifico degli organismi pubblici e degli enti pubblici.

Gli enti pubblici e gli organismi pubblici (enti istituiti a norma del diritto nazionale, europeo o internazionale) non sono sempre considerati entità affiliate (è il caso, ad esempio, di università pubbliche o centri di ricerca).

La nozione di affiliazione nella sfera pubblica copre:

i diversi livelli della struttura amministrativa in caso di gestione decentrata, ad esempio ministeri nazionali, regionali o locali (nel caso di persone giuridiche distinte) possono essere considerati affiliati allo Stato;

un organismo pubblico istituito da un’autorità pubblica per fini amministrativi e che è soggetto alla vigilanza dell’autorità pubblica. Questa condizione deve essere verificata sulla base degli statuti o altri atti che istituiscono l’organismo pubblico. Non significa necessariamente che l’organismo pubblico sia finanziato, in tutto o in parte, mediante il bilancio statale (ad es. scuole nazionali affiliate allo Stato).

Le seguenti non sono entità affiliate a un beneficiario:

entità che hanno stipulato un contratto o un subcontratto (di appalto) con il beneficiario, agiscono in qualità di concessionari o delegati per i servizi pubblici per il beneficiario,

entità che ricevono sostegno finanziario dal beneficiario,

entità che cooperano regolarmente con il beneficiario sulla base di un memorandum d'intesa o condividono alcuni attivi,

entità che hanno firmato un accordo consortile ai sensi della convenzione di sovvenzione.

Qualora partecipino all'azione entità affiliate, la domanda:

identifica nel modulo le suddette entità affiliate;

contiene l'accordo scritto delle entità affiliate;

è corredata dei documenti giustificativi che consentono la verifica della loro conformità ai criteri di ammissibilità e di non esclusione.

Al fine di valutare l'ammissibilità dei richiedenti, questi ultimi e le rispettive entità affiliate devono presentare i documenti seguenti:

Documento

Descrizione

Osservazioni

Documento A

Una copia dello statuto/atto costitutivo o equivalente

 

Documento B

Una copia del certificato di registrazione ufficiale o di un altro documento ufficiale attestante la costituzione dell'entità

 

Documento C

(ove pertinente)

Un documento attestante il rapporto giuridico o di capitale con il richiedente

Per le entità affiliate

Le entità prive di personalità giuridica devono presentare i documenti di cui sopra. Se i documenti di cui sopra non possono essere forniti, devono presentare altri documenti pertinenti.

Devono inoltre fornire un documento attestante che i loro rappresentanti legali hanno la capacità di assumere impegni giuridici in loro nome.

6.2.   Attività ammissibili nell'ambito del presente invito a presentare proposte

Nell'ambito del presente invito sono ammissibili due tipi di azioni integrate di comunicazione pubblica:

1.

a livello nazionale (non sono ammissibili le azioni aventi un impatto esclusivamente a livello regionale)

2.

a livello europeo (aventi un impatto in diversi Stati membri).

Le azioni devono comprendere varie attività o strumenti di comunicazione tra quelli elencati qui di seguito (l'elenco non è esaustivo):

produzione e distribuzione di materiale multimediale o audiovisivo;

produzione e distribuzione di materiale stampato (pubblicazioni, manifesti, ecc);

creazione di strumenti per le reti sociali e su internet;

eventi mediatici;

conferenze, seminari, gruppi di lavoro e studi su questioni inerenti alla PAC;

eventi del tipo «fattoria in città» che aiutano a illustrare l'importanza dell'agricoltura agli abitanti delle città;

eventi del tipo «porte aperte» per spiegare ai cittadini il ruolo dell'agricoltura;

mostre fisse o itineranti o sportelli d'informazione.

Non sono ammissibili le seguenti azioni:

le azioni previste per legge;

le azioni che usufruiscono di un finanziamento dell'Unione europea da un'altra linea di bilancio;

le assemblee generali o le riunioni statutarie.

Periodo di esecuzione:

le attività non possono avere inizio anteriormente al 1° maggio 2015;

le attività devono essere completate entro il 30 aprile 2016.

7.   CRITERI DI ESCLUSIONE

7.1.   Esclusione dalla partecipazione

Saranno esclusi dalla partecipazione al presente invito a presentare proposte i richiedenti:

(a)

che sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, ovvero se a loro carico è in corso un procedimento di tal genere;

(b)

nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato di un'autorità competente di uno Stato membro, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, anche qualora tale condanna sia stata pronunziata nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;

(c)

che hanno commesso un errore grave in materia professionale, accertato dalle amministrazioni aggiudicatrici con qualsiasi elemento documentabile, comprese le decisioni della BEI e delle organizzazioni internazionali;

(d)

che non hanno ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabiliti, del paese dell'ordinatore responsabile o del paese dove deve essere eseguita la convenzione di sovvenzione;

(e)

nei cui confronti è stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione, anche qualora tale sentenza sia stata emessa nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui richiedenti in questione;

(f)

che sono attualmente soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 109, paragrafo 1.

7.2.   Esclusione dalla concessione della sovvenzione

I richiedenti non riceveranno alcun aiuto finanziario se, nel corso della procedura di concessione delle sovvenzioni, si verifica una delle seguenti circostanze:

(a)

si trovano in una situazione di conflitto di interessi;

(b)

hanno dichiarato il falso fornendo le informazioni richieste dalla Commissione come condizione di partecipazione alla procedura di concessione delle sovvenzioni, oppure non hanno fornito tali informazioni;

(c)

rientrano in uno dei casi di esclusione di cui alla sezione 7.1.

Gli stessi criteri di esclusione dalla partecipazione si applicano alle entità affiliate.

Ai richiedenti, o se del caso ad entità ad essi collegate, colpevoli di false dichiarazioni possono essere irrogate sanzioni amministrative e pecuniarie.

7.3.   Documenti giustificativi

I richiedenti e le entità affiliate sono tenuti a dichiarare sull'onore di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, e agli articoli da 107 a 109 del regolamento finanziario, mediante la compilazione del relativo modulo allegato alla domanda che accompagna l'invito a presentare proposte, disponibile sul sito web http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

8.   CRITERI DI SELEZIONE

8.1.   Capacità finanziaria

I richiedenti devono disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere le loro attività durante il periodo di realizzazione dell'azione o l'esercizio finanziario sovvenzionato e per compartecipare al finanziamento. La capacità finanziaria dei richiedenti deve essere valutata sulla base dei seguenti documenti giustificativi, da presentare unitamente alla domanda:

una dichiarazione sull'onore e

il conto profitti e perdite, lo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio finanziario per il quale siano stati chiusi i conti,

per le entità di nuova costituzione, il piano economico in sostituzione dei documenti succitati.

Le entità prive di personalità giuridica devono dimostrare di avere una capacità finanziaria equivalente a quella delle persone giuridiche.

La verifica della capacità finanziaria non si applica agli enti pubblici. Il richiedente che sia un ente pubblico non è pertanto tenuto a fornire i documenti sopra menzionati.

Qualora, sulla base dei documenti trasmessi, ritenga che la capacità finanziaria non sia provata in modo soddisfacente, l'ordinatore sottodelegato può:

chiedere ulteriori informazioni;

respingere la domanda.

8.2.   Capacità operativa

I richiedenti devono possedere le competenze professionali e le qualifiche necessarie a portare a termine l'azione proposta.

Al riguardo essi devono presentare una dichiarazione sull'onore, unitamente ai seguenti documenti:

curriculum vitae o descrizione del profilo delle persone principalmente responsabili della gestione e attuazione dell'azione;

le relazioni d'attività dell'organizzazione;

un elenco dei progetti precedenti e delle attività realizzate e connesse al settore dell'invito a presentare proposte, o alle azioni da realizzare.

Le entità prive di personalità giuridica devono dimostrare di avere una capacità operativa equivalente a quella delle persone giuridiche.

9.   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I diversi strumenti e le diverse attività di comunicazione devono essere collegati tra loro e chiari sotto il profilo dell'impostazione concettuale e dei risultati perseguiti. Essi devono inoltre avere un impatto significativo misurabile mediante indicatori oggettivamente verificabili (a livello interno ed esterno) che è opportuno stabilire tenendo conto dei criteri SMART (specifici, misurabili, conseguibili, pertinenti e corredati di un termine). Gli indicatori esterni sono indicatori prodotti al di fuori dell'organizzazione beneficiaria e/o dell'azione. Gli indicatori interni sono indicatori prodotti dall'organizzazione beneficiaria e/o nell'ambito dell'azione.

Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

pertinenza dell'azione e risultati previsti con riguardo ai temi e ai destinatari di cui alla sezione 2 del presente invito (10 punti);

efficacia, razionalità e coerenza della metodologia e dell'organizzazione proposte (inclusi i tempi, il programma e il coinvolgimento di una rete nazionale/europea, ecc.) (20 punti);

pertinenza e qualità dei mezzi di attuazione e delle risorse messe in atto con riguardo agli obiettivi previsti (in particolare in termini di costi-efficacia) (10 punti);

copertura geografica dell'azione (15 punti);

natura innovativa dell'azione e strumenti di comunicazione utilizzati (10 punti);

impatto e diffusione dei risultati previsti (destinatari, numero di beneficiari diretti e indiretti, effetto moltiplicatore atteso) (15 punti);

trasferibilità e sostenibilità dei risultati previsti (10 punti);

valutazione ex ante ed ex post e attività di sorveglianza previste nella proposta (10 punti).

10.   IMPEGNI GIURIDICI

Qualora la Commissione conceda una sovvenzione, al beneficiario viene trasmessa una convenzione di sovvenzione, espressa in euro e recante nel dettaglio le condizioni e il livello di finanziamento, unitamente alla procedura intesa a formalizzare gli obblighi delle parti.

Le due copie della convenzione di sovvenzione originale devono essere firmate in primo luogo dal beneficiario ed essere immediatamente ritrasmesse alla Commissione. La Commissione firma per ultima.

Si prega di osservare che la concessione di una sovvenzione non conferisce alcun diritto per gli anni successivi.

11.   DISPOSIZIONI FINANZIARIE

11.1.   Principi generali

a)   Divieto di cumulo

Una singola azione può ricevere un'unica sovvenzione a carico del bilancio dell'Unione.

In nessun caso il bilancio dell'Unione finanzia due volte i medesimi costi. Per garantire ciò i richiedenti indicano le fonti e gli importi dei finanziamenti dell'Unione ricevuti o chiesti per la stessa azione o parte di azione ovvero per il suo funzionamento nel corso dello stesso esercizio, nonché ogni altro finanziamento ricevuto o chiesto per la stessa azione.

b)   Non retroattività

È esclusa la concessione retroattiva di sovvenzioni per azioni già concluse.

c)   Cofinanziamento

La formula del cofinanziamento implica che le risorse necessarie per svolgere l'azione potrebbero non provenire interamente dalla sovvenzione dell'Unione.

Il cofinanziamento dell'azione può avvenire sotto forma di:

risorse proprie del beneficiario;

entrate generate dall'azione;

contributi finanziari provenienti da terzi.

d)   Bilancio in pareggio

Il bilancio stimato dell'azione deve essere allegato al modulo di domanda. Esso deve:

essere espresso in euro. I richiedenti che prevedono di sostenere spese in valute diverse dall'euro sono tenuti ad utilizzare il tasso di cambio pubblicato sul sito InforEuro al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

presentare una situazione di pareggio tra entrate e spese;

essere elaborato sulla base di una stima dettagliata dei costi, con menzione delle relative spiegazioni nella colonna «Osservazioni»; non sono ammessi importi forfettari (tranne quelli indicati alla sezione 11.2);

rispettare gli importi massimi stabiliti dalla Commissione per determinati tipi di spesa (cfr. i documenti pertinenti accessibili alla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/);

essere presentato al netto dell'IVA qualora il richiedente sia soggetto all'IVA e abbia diritto alla relativa detrazione o qualora sia un organismo di diritto pubblico;

includere, nella parte relativa alle entrate, il contributo diretto del richiedente, il finanziamento richiesto alla Commissione e, se del caso, un'indicazione dettagliata di eventuali contributi di altri finanziatori nonché ogni tipo di reddito generato dal progetto, comprese, se del caso, le tasse di iscrizione di partecipanti.

e)   Esecuzione dei contratti/subappalti

Laddove l'esecuzione dell'azione richieda l'aggiudicazione di appalti (appalti di esecuzione), il beneficiario deve aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa o con il prezzo più basso (a seconda dei casi), evitando conflitti di interesse e conservando la documentazione ai fini di un eventuale audit.

Nel caso di un appalto di valore superiore a 60 000 EUR, il beneficiario deve attenersi a norme particolari, secondo quanto previsto dalla convenzione di sovvenzione allegata all'invito a presentare proposte. Il beneficiario è inoltre tenuto a documentare in modo chiaro la procedura di appalto e a conservare la documentazione ai fini di un eventuale audit.

Le entità che agiscono in qualità di amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o in qualità di enti aggiudicatori ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) si attengono alle norme nazionali applicabili in materia di appalti pubblici.

Il subappalto, ossia l'esternalizzazione di compiti o attività specifiche che formano parte dell'azione quale descritta nella proposta, deve soddisfare, in aggiunta alle condizioni applicabili a tutti gli appalti di esecuzione (secondo quanto sopra specificato), le condizioni seguenti:

può riguardare soltanto l'esecuzione di una parte limitata dell'azione;

deve essere giustificato tenuto conto della natura dell'azione e degli elementi necessari alla sua esecuzione;

deve essere chiaramente indicato nella proposta.

f)   Sostegno finanziario a terzi

Le domande non possono prevedere un sostegno finanziario a terzi.

11.2.   Finanziamento

Il finanziamento avviene sotto forma di finanziamento misto composto da:

un rimborso del 50 % dei costi diretti ammissibili effettivamente sostenuti;

un contributo forfettario pari al 7 % del totale dei costi diretti ammissibili dell'azione, ammissibile a titolo dei costi indiretti poiché rappresenta le spese amministrative generali del beneficiario che possono essere considerate imputabili all'azione.

Nel caso di organizzazioni che ricevono una sovvenzione di funzionamento per il periodo di esecuzione dell'azione di informazione, i costi indiretti non sono ammissibili.

Lo stesso vale per i costi del personale già coperti da una sovvenzione di funzionamento.

Importo della sovvenzione

L'importo della sovvenzione (comprensivo del finanziamento a tasso fisso per i costi indiretti) sarà compreso fra 75 000 EUR e 300 000 EUR.

Ne consegue che una parte dell'azione di informazione deve essere sostenuta dal beneficiario o coperta da contributi diversi da quelli dell'UE.

(vedi sezione 11.1c).

Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario di una sovvenzione che soddisfino tutti i seguenti criteri:

sono sostenuti nel corso della durata dell'azione, ad eccezione dei costi relativi alle relazioni finali;

sono indicati nel bilancio stimato dell'azione;

sono necessari per l'esecuzione dell'azione oggetto della sovvenzione;

sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei registri contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato nel quale risiede il beneficiario e secondo le consuete pratiche contabili del beneficiario stesso;

soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;

sono ragionevoli, giustificati e conformi ai requisiti della sana gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda l'efficienza e l'economicità.

Le procedure di contabilità e di controllo interno del beneficiario devono permettere un raffronto diretto dei costi e delle entrate dichiarati in relazione all'azione con i conti e i documenti giustificativi corrispondenti.

Gli stessi criteri si applicano alle entità affiliate.

Costi diretti ammissibili

I costi diretti ammissibili dell'azione sono i costi che, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità sopraindicate, possono essere identificati come costi specifici direttamente legati alla realizzazione dell'azione e che possono essere direttamente imputati ad essa, quali:

i costi relativi al personale impegnato nell'azione in forza di un contratto di lavoro subordinato con il beneficiario o di un atto di nomina equivalente, corrispondenti alle retribuzioni reali più gli oneri sociali e gli altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della remunerazione, purché tali costi corrispondano alla normale prassi retributiva del beneficiario. Tali costi possono includere remunerazioni aggiuntive, inclusi i pagamenti sulla base di contratti supplementari a prescindere dalla loro natura, a condizione che tali pagamenti vengano effettuati in modo coerente ogniqualvolta venga richiesto lo stesso tipo di attività o di competenza e indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata. Anche i costi del personale delle amministrazioni nazionali sono ammissibili nella misura in cui sono connessi al costo delle attività che l'autorità pubblica non eseguirebbe se non fosse intrapresa l'azione in oggetto;

le spese di viaggio (per riunioni, incluse ove del caso le riunioni di avviamento, conferenze, ecc.), purché tali spese corrispondano alle prassi consuete del beneficiario per i costi di trasferta;

i costi derivanti da altri appalti di esecuzione aggiudicati dai beneficiari ai fini dell'esecuzione dell'azione, purché vengano rispettate le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione;

i costi derivanti direttamente da obblighi imposti dall'esecuzione dell'azione (diffusione delle informazioni, valutazione specifica dell'azione, traduzione, riproduzione).

L'allegato V del progetto di convenzione di sovvenzione allegato al presente invito a presentare proposte fornisce un elenco dei documenti giustificativi inerenti ai costi ammissibili nonché i documenti giustificativi da presentare unitamente alla relazione finale.

Costi indiretti ammissibili (spese generali)

Un importo forfettario pari al 7 % del totale dei costi diretti ammissibili dell'azione è ammissibile a titolo dei costi indiretti, poiché rappresenta le spese amministrative generali del beneficiario che possono essere considerate imputabili all'azione.

I costi indiretti non possono comprendere i costi iscritti in un'altra rubrica del bilancio.

Costi non ammissibili

I seguenti costi non sono considerati ammissibili:

contributi in natura;

spese per l'acquisto di attrezzature nuove o di seconda mano;

ammortamento di attrezzature;

IVA, tranne qualora il beneficiario dimostri di non poterla recuperare in base alla normativa nazionale vigente; l'IVA versata da enti pubblici non è ammissibile;

rendimento del capitale;

debiti e relativi oneri;

accantonamento per perdite o debiti;

interessi passivi;

crediti dubbi;

costi dei bonifici della Commissione addebitati dalla banca al beneficiario;

perdite dovute a operazioni di cambio;

costi dichiarati dal beneficiario e coperti da un'altra azione che beneficia di una sovvenzione dell'Unione europea;

spese eccessive o sconsiderate.

Calcolo della sovvenzione finale

L'importo finale della sovvenzione da concedere al beneficiario è stabilito successivamente al completamento dell'azione, previa approvazione della domanda di pagamento contenente i seguenti documenti, inclusi ove del caso i documenti giustificativi pertinenti:

una relazione tecnica finale contenente i particolari dell'esecuzione e i risultati dell'azione con i relativi documenti giustificativi;

il rendiconto finanziario finale delle spese effettivamente sostenute con i relativi documenti giustificativi (cfr. l'allegato V del progetto di convenzione allegato al presente invito).

Le sovvenzioni dell'Unione non hanno come oggetto o per effetto un profitto nel quadro dell'azione del beneficiario. Il profitto è definito come un surplus di entrate rispetto ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario al momento di chiedere il pagamento del saldo. Qualora si ottenga un profitto, la Commissione ha il diritto di recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario per realizzare l'azione.

11.3.   Periodi di riferimento e modalità di pagamento

Per quanto riguarda i periodi di riferimento e le modalità di pagamento si applicano le seguenti opzioni.

Opzione 1 (da confermare prima della firma della convenzione di sovvenzione)

Primo periodo di riferimento dall'entrata in vigore fino alla fine del sesto mese di attuazione dell'azione:

al beneficiario è versato un pagamento intermedio che non può superare il 40 % dell'importo massimo di cui all'articolo I. 3 della convenzione di sovvenzione.

Ultimo periodo di riferimento dal settimo mese di attuazione dell'azione al termine della stessa:

al beneficiario è versato il saldo del pagamento.

Opzione 2 (da confermare prima della firma della convenzione di sovvenzione)

Periodo di riferimento unico dall'entrata in vigore della convenzione alla fine del periodo indicato all'articolo I.2.2 della convenzione di sovvenzione:

al beneficiario è versato il saldo del pagamento.

12.   PUBBLICITÀ

12.1.   Da parte dei beneficiari

I beneficiari sono tenuti ad indicare chiaramente il contributo dell'Unione europea in tutte le pubblicazioni o nell'ambito delle attività per le quali è impiegata la sovvenzione. Essi devono inoltre utilizzare un'avvertenza che informi che l'Unione non è responsabile delle opinioni espresse nelle pubblicazioni e/o in relazione alle azioni per le quali la sovvenzione viene concessa.

A questo proposito, i beneficiari provvedono inoltre a far comparire il nome e l'emblema dell'Unione europea su tutte le pubblicazioni, i manifesti, i programmi e gli altri prodotti realizzati nel quadro dell'azione cofinanziata.

A tal fine essi devono far uso del testo e dell'emblema dell'Unione europea e dell'avvertenza, tutti disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Qualora detta condizione non sia rispettata, la sovvenzione concessa potrà essere ridotta conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione.

12.2.   Da parte della Commissione

Tutte le informazioni relative alle sovvenzioni concesse nel corso di un esercizio finanziario sono pubblicate su un sito web delle istituzioni dell'Unione europea entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario a titolo del quale le sovvenzioni sono state attribuite.

La Commissione pubblicherà le seguenti informazioni:

nome del beneficiario

indirizzo del beneficiario,

oggetto della sovvenzione,

importo concesso.

Su richiesta motivata e debitamente documentata del beneficiario, la Commissione può rinunciare alla pubblicazione se la divulgazione rischia di ledere i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, protetti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, o gli interessi commerciali dei beneficiari.

13.   PROTEZIONE DEI DATI

La risposta ad un invito a presentare proposte comporta la registrazione e il trattamento di dati personali (quali nome, indirizzo e curriculum vitae). Tali dati saranno trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001, del 18 dicembre 2000, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7). Salvo se diversamente indicato, i quesiti posti e i dati personali richiesti sono necessari a valutare la domanda conformemente alle specifiche dell'invito a presentare proposte e saranno soggetti a trattamento esclusivamente a detto fine da parte dell'unità E5 della Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea. Per informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia alla dichiarazione sulla privacy reperibile sul sito: http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf

Il contabile della Commissione può registrare i dati personali nel sistema di allarme rapido (SAR), oppure sia nel SAR che nella base centrale di dati sull'esclusione qualora il richiedente si trovi in una delle situazioni di cui:

alla decisione 2008/969/CE, Euratom della Commissione, del 16 dicembre 2008, sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive (8) (per maggiori informazioni cfr. la dichiarazione sulla privacy:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm),

o

al regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, riguardante la base centrale di dati sull'esclusione (9) (per maggiori informazioni si rinvia alla dichiarazione sulla privacy all'indirizzo

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm)

14.   PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte devono essere presentate conformemente ai requisiti formali ed entro il termine fissato nella sezione 5.

Non è consentita alcuna modifica della domanda una volta trascorso il termine di presentazione. Qualora, a causa di un evidente errore amministrativo da parte del richiedente, quest'ultimo ometta di presentare prove o effettuare dichiarazioni, la Commissione chiede al richiedente di fornire le informazioni mancanti o di chiarire i documenti giustificativi nel corso della procedura di valutazione. Tali informazioni o chiarimenti non apportano modifiche sostanziali alla proposta.

I richiedenti sono informati per iscritto in merito ai risultati della procedura di valutazione relativa alla loro domanda.

Invio su supporto cartaceo

I moduli di domanda sono accessibili alla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Le domande devono essere presentate sul formulario corretto, debitamente compilate, datate, corredate di un bilancio in pareggio (entrate/uscite) e firmate dalla persona autorizzata ad assumere obblighi giuridicamente vincolanti a nome dell'organizzazione richiedente.

Ove del caso, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie dal richiedente possono essere incluse su fogli separati.

Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

Unità AGRI. E.5

Invito a presentare proposte 2014/C 383/06

All'attenzione del Capo unità

L130 4/148A

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

per posta, fa fede il timbro postale;

tramite un servizio di corriere privato (fa fede la data di ricevimento da parte del corriere).

Per facilitare il trattamento delle domande i richiedenti sono inoltre pregati di inviare una copia elettronica della domanda all'indirizzo agri-grants-applications-only@ec.europa.eu (NON a agri-grants@ec.europa.eu). Il termine per l'invio della copia elettronica è il 5 gennaio 2015 alle ore 24.00.

L'ammissibilità delle domande sarà valutata sulla base della presentazione su supporto cartaceo.

Si prega di notare che la presentazione delle domande unicamente per posta elettronica non sarà ammessa.

Contatti

Eventuali quesiti relativi al presente invito possono essere inviati per posta elettronica all'indirizzo agri-grants@ec.europa.eu Il termine per l'invio dei quesiti è il 15 dicembre 2014 alle ore 24.00.

I quesiti più pertinenti e le relative risposte saranno pubblicati sulla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

15.   PROCEDURA DI VALUTAZIONE

Le domande conformi ai criteri di ammissibilità saranno esaminate alla luce dei diversi criteri nella sequenza che segue:

1.

il comitato di valutazione esamina dapprima le domande alla luce dei criteri di esclusione (cfr. sezione 7 dell'invito a presentare proposte);

2.

il comitato di valutazione esamina quindi le domande alla luce dei criteri di selezione (cfr. sezione 8 dell'invito a presentare proposte);

3.

il comitato di valutazione esamina poi le domande che hanno superato le fasi precedenti alla luce dei criteri di aggiudicazione (cfr. sezione 9 dell'invito a presentare proposte);

4.

il comitato di valutazione esamina infine le domande alla luce dei criteri di ammissibilità (cfr. sezione 6 dell'invito a presentare proposte).

Le domande devono ottenere un punteggio minimo del 50 % per ciascun criterio di aggiudicazione e almeno il 60 % in totale. Le domande che non raggiungono le soglie minime di qualità saranno respinte.

A seguito della valutazione delle domande, la Commissione stilerà un elenco comprendente tutte le domande con un voto di abilitazione.

Sulla base dell'elenco di cui sopra la Commissione redigerà un elenco delle domande che possono beneficiare di un finanziamento in funzione del bilancio disponibile per il presente invito.

16.   ALLEGATI

Modulo di domanda (con l'elenco dei documenti da fornire), accessibile alla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Modello di convenzione di sovvenzione, accessibile alla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(3)  GU L 362 del 31.12.2012, pag 1.

(4)  GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.

(5)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(6)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 125.

(9)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 12.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

29.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/18


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7401 — Blackstone/Alliance BV/Alliance Automotive Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 383/07)

1.

In data 22 ottobre 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese The Blackstone Group L.P. («Blackstone», Stati Uniti) e Alliance Industries B.V. («Alliance BV», Lussemburgo) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Alliance Automotive Group («AAG», Francia), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Blackstone è un'impresa di gestione alternativa degli attivi e prestazione di servizi di consulenza finanziaria che opera a livello mondiale nella gestione degli investimenti. Detiene varie partecipazioni in diversi settori. Una delle imprese del suo portafoglio è Gates, che produce e fornisce, tra l'altro, pezzi di ricambio per il settore automobilistico,

Alliance BV è un'impresa di holding. Oltre a detenere una partecipazione in AAG, ha partecipazioni in altre imprese operanti nella distribuzione di pezzi di ricambio per barche e vari prodotti e servizi per cantieri nautici,

AAG è un distributore all'ingrosso di pezzi di ricambio per il settore automobilistico, con attività sia di trading che di distribuzione. L'attività di trading comprende la fornitura di pezzi di ricambio attraverso entità di vendita. L'attività di distribuzione consiste nella vendita di pezzi di ricambio a livello sia di ingrosso che di dettaglio.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione europea invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione europea entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7401 — Blackstone/Alliance BV/Alliance Automotive Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).