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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2014/C 380/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
2014/C 380/01
Ultima pubblicazione
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Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Repubblica slovacca) il 1o agosto 2014 — Provident Financial s.r.o./Zdeněk Sobotka
(Causa C-372/14)
2014/C 380/02
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Krajský súd v Prešove
Parti
Ricorrente: Provident Financial s.r.o.
Convenuto: Zdeněk Sobotka
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la direttiva 2005/29/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali), debba essere interpretata nel senso che costituisce una pratica commerciale sleale il comportamento di un soggetto erogatore di un credito al consumo che presenti al consumatore le condizioni contrattuali in modo tale da dargli l’impressione fittizia di essere libero di scegliere un servizio accessorio di garanzia del rimborso rateale del credito, operando in realtà un indebito condizionamento sul consumatore affinché accetti la prestazione. |
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2) |
Se la direttiva sulle pratiche commerciali sleali debba essere interpretata nel senso che costituisce una pratica commerciale sleale il comportamento del creditore consistente nel presentare al consumatore le condizioni contrattuali in modo da prospettargli un ammontare del tasso annuo effettivo globale (TAEG) che non includa i costi del servizio accessorio in questione. |
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3) |
Se la direttiva sulle pratiche commerciali sleali debba essere interpretata nel senso che costituisce una pratica commerciale sleale il comportamento del creditore consistente nell’applicare ai consumatori, sul mercato dei crediti al consumo, un prezzo considerevolmente più elevato, per il servizio accessorio, rispetto ai costi reali dello stesso, e se, non includendo nel TAEG i costi per il servizio accessorio, si eluda l’obbligo di trasparenza dei costi complessivi effettivi del credito al consumo. |
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4) |
Se la direttiva 93/13/CEE (2) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori [in prosieguo: la «direttiva 93/13»], debba essere interpretata nel senso che il servizio di garanzia del rimborso rateale del credito al consumo, oggetto del quale è la riscossione in contanti dei ratei del credito versati dal consumatore, rappresenta l’oggetto principale della prestazione nel credito al consumo. |
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5) |
Se la direttiva 87/102/CEE (3)del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, come modificata e integrata dalla direttiva 98/7/CE (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, debba essere interpretata nel senso che il TAEG include anche la remunerazione per la riscossione in contanti dei ratei del credito, o una sua parte, qualora la remunerazione ecceda considerevolmente i costi necessari di tale servizio accessorio, e se l’articolo 14 di detta direttiva debba essere interpretato nel senso che le disposizioni relative all’istituto del TAEG sono eluse qualora la remunerazione del servizio accessorio ecceda considerevolmente i costi dello stesso e non sia conteggiata nel TAEG. |
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6) |
Se la [direttiva 93/13] debba essere interpretata nel senso che, per soddisfare il requisito della trasparenza di un servizio accessorio per il quale sono pagati oneri amministrativi, è sufficiente che il prezzo di detto servizio amministrativo sia chiaro e comprensibile (oneri amministrativi), anche se non sia specificato l’oggetto della prestazione corrispondente al servizio medesimo. |
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7) |
Se l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che la mera circostanza che gli oneri amministrativi siano compresi nel calcolo del TAEG osta a un controllo giurisdizionale sugli stessi ai fini di detta direttiva. |
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8) |
Se la [direttiva 93/13] debba essere interpretata nel senso che il mero importo degli oneri amministrativi osta al controllo giurisdizionale ai fini di detta direttiva. |
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9) |
Qualora la risposta alla questione n. 6 sia nel senso che l’oggetto del servizio amministrativo per il quale devono essere pagati gli oneri amministrativi è sufficientemente trasparente, se in tal caso, il servizio amministrativo, con tutti gli adempimenti che esso potenzialmente comporta, rappresenti l’oggetto principale del credito al consumo. |
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10) |
Se l’articolo 4, paragrafo 1, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che, ai fini di tale direttiva, sia rilevante tra l’altro la circostanza che in cambio degli oneri del servizio accessorio il consumatore riceve una prestazione che per lo più non rientra nel suo interesse, bensì in quello del creditore del credito al consumo. |
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/3 |
Ricorso proposto il 20 agosto 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-398/14)
2014/C 380/03
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P Guerra e Andrade e E. Manhaeve, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo garantito un livello adeguato di trattamento delle acque reflue urbane nei 52 agglomerati elencati rispetto ai quali si verifica la violazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4 della direttiva 91/271/CEE (1), concernente il trattamento delle acque reflue urbane. |
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— |
condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
L’articolo 4 della direttiva 91/271/CEE dispone, in particolare, che entro il 31 dicembre 2005 gli scarichi di acque reflue urbane in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2 000 e 10 000 debbano essere sottoposti, prima dello scarico, a trattamento secondario o a trattamento equivalente.
La Commissione ritiene che in Portogallo esista un problema di sistema, dato che lo Stato portoghese non ha adottato, né a livello nazionale né a livello regionale, misure di pianificazione in conformità alle disposizioni della direttiva 91/271/CEE.
(1) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40).
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Athinon (Grecia) il 22 agosto 2014 — Viamar — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia/Elliniko Dimosio
(Causa C-402/14)
2014/C 380/04
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Dioikitiko Efeteio Athinon
Parti
Ricorrente: Viamar — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia
Resistente: Elliniko Dimosio (Stato ellenico)
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la disposizione dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE (1) del 16 dicembre 2008, sia giuridicamente sufficiente e perfetta/incondizionata e sufficientemente chiara sicché, nonostante il mancato recepimento di tale specifica disposizione della direttiva nell’ordinamento giuridico interno dello Stato membro/dello Stato ellenico, essa ha un effetto diretto e può essere invocata da un privato, che ne trae diritti, dinanzi ai giudici nazionali e questi ultimi devono tenerne conto. |
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2) |
In ogni caso, se le disposizioni dell’articolo 130, paragrafo 5, del codice doganale nazionale, in combinato disposto con quelle dell’articolo 128, paragrafo 1, dello stesso codice, secondo cui il certificato di sdoganamento dei veicoli comunitari importati all’interno del territorio nazionale viene rilasciato dopo la riscossione della tassa di immatricolazione, il cui obbligo di pagamento sorge quando tali veicoli entrano nel territorio nazionale, siano conformi alle disposizioni dell’articolo 3, lettera c) del Trattato CEE, che sanciscono l’eliminazione degli ostacoli, tra gli Stati membri, alla libera circolazione delle merci. |
(1) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).
Tribunale
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/5 |
Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2014 — Commissione/ID FOS Research
(Causa T-170/08) (1)
((«Clausola compromissoria - Contratti di contributo finanziario riguardanti progetti nel settore delle tecnologie industriali e dei materiali - Rimborso di una parte delle somme versate - Interessi di mora»))
2014/C 380/05
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal et W. Roels, agenti)
Convenuta: ID Fiber Optic Sensing Research (ID FOS Research) (Mol, Belgio) (rappresentanti: inizialmente P. Walravens e J. De Wachter, successivamente P. Walravens e C. Lebon, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 272 TFUE, diretto ad ottenere il rimborso, più gli interessi di mora, di una parte delle somme versate dalla Commissione in esecuzione del contratto n. BRPR-CT-95-0099, concluso nell’ambito del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico, compresa dimostrazione, nel settore delle tecnologie industriali e dei materiali (Brite-Euram III).
Dispositivo
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1) |
La ID Fiber Optic Sensing Research (ID FOS Research) è condannata a rimborsare alla Commissione europea l’importo di EUR 21 599,26, maggiorato degli interessi di mora:
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2) |
La ID FOS Research è condannata alle spese. |
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/5 |
Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2014 — Grecia/Commissione
(Causa T-425/11) (1)
((«Aiuto di Stato - Casinò in Grecia - Regime che prevede un onere dell’80 % sui diritti d’ingresso di importi diversi - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Nozione di aiuto di Stato - Vantaggio»))
2014/C 380/06
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos e K. Boskovits, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, H. van Vliet e M. Konstantinidis, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2011/716/UE della Commissione, del 24 maggio 2011, sugli aiuti di Stato concessi dalla Grecia a favore di determinati casinò in Grecia C–16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09) (GU L 285, pag. 25).
Dispositivo
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1) |
La decisione 2011/716/UE della Commissione, del 24 maggio 2011, sugli aiuti di Stato concessi dalla Grecia a favore di determinati casinò in Grecia C–16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09) è annullata. |
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2) |
La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese della Repubblica ellenica. |
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/6 |
Sentenza del Tribunale dell'11 settembre 2014 — Gold East Paper e Gold Huasheng Paper/Consiglio
(Causa T-443/11) (1)
((«Dumping - Importazioni di carta fine patinata originaria della Cina - Status di impresa operante in economia di mercato - Termine per l'adozione della decisione relativa a tale status - Esame diligente e imparziale - Diritti della difesa - Manifesto errore di valutazione - Principio di buona amministrazione - Onere della prova - Pregiudizio - Determinazione del margine di profitto - Definizione del prodotto in questione - Industria comunitaria - Nesso di causalità»))
2014/C 380/07
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Cina) e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (rappresentanti: avv.ti V. Akritidis, Y. Melin e F. Crespo)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito inizialmente dagli avv.ti G. Berrisch e A. Polcyn, e da N. Chesaites, barrister, poi da B. O’Connor, solicitor, e dall'avv. S. Gubel)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti); Cepifine AISBL (Bruxelles, Belgio); Sappi Europe SA (Bruxelles); Burgo Group SpA (Altavilla Vicentina, Italia); e Lecta SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti L. Ruessmann e W. Berg)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128, pag. 1), nella parte in cui riguarda le ricorrenti.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd e la Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd sopportano, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, dalla Cepifine AISBL, dalla Sappi Europe SA, dalla Burgo Group SpA e dalla Lecta SA. |
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3) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese. |
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/7 |
Sentenza del Tribunale dell'11 settembre 2014 — Gold East Paper e Gold Huasheng Paper/Consiglio
(Causa T-444/11) (1)
((«Sovvenzioni - Importazioni di carta fine patinata originaria della Cina - Metodologia - Calcolo del vantaggio - Manifesto errore di valutazione - Specificità - Durata dell’ammortamento - Trattamenti fiscali preferenziali - Misure compensative - Pregiudizio - Determinazione del margine di profitto - Definizione del prodotto in questione - Industria comunitaria - Nesso di causalità»))
2014/C 380/08
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Cina) e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (rappresentanti: avv.ti V. Akritidis, Y. Melin e F. Crespo)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito inizialmente dagli avv.ti G. Berrisch e A. Polcyn, e da N. Chesaites, barrister, poi da B. O’Connor, solicitor, e dall'avv. S. Gubel)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J-F. Brakeland, M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti); Cepifine AISBL (Bruxelles, Belgio); Sappi Europe SA (Bruxelles); Burgo Group SpA (Altavilla Vicentina, Italia); e Lecta SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti L. Ruessmann e W. Berg)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128, pag. 18) nella parte in cui riguarda le ricorrenti.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd e la Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd sopportano, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, dalla Cepifine AISBL, dalla Sappi Europe SA, dalla Burgo Group SpA e dalla Lecta SA. |
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3) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese. |
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/8 |
Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2014 — Galileo International Technology/UAMI — ESA e Commissione (GALILEO)
(Causa T-450/11) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo GALILEO - Marchi comunitari denominativi anteriori GALILEO - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di somiglianza tra i prodotti e i servizi in questione»))
2014/C 380/09
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Galileo International Technology LLC (Bridgetown, Barbados) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, M. Blair e K. Gilbert, solicitors)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: Commissione europea (rappresentanti: J. Samnada e F. Wilman, agenti); e Agenzia spaziale europea (ESA) (Parigi, Francia) (rappresentante: M. Buydens, avocat)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 14 aprile 2011 (procedimento R 1423/2005-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Galileo International Technology LLC e l’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Galileo International Technology LLC sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’UAMI. |
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3) |
La Commissione europea e l’Agenzia spaziale europea sopportano le proprie spese. |
(1) GU C 298 dell’8 ottobre 2011.
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/8 |
Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2014 — Aroa Bodegas/UAMI — Bodegas Muga (aroa)
(Causa T-536/12) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di registrazione di marchio comunitario figurativo aroa - Marchio nazionale figurativo anteriore Aro - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Diniego parziale di registrazione»])
2014/C 380/10
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Aroa Bodegas, SL (Zurukoain, Spagna) (rappresentante: S. Alonso Maruri, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Bodegas Muga, SL (Haro, Spagna) (rappresentante: L. Broschat García, avvocato)
Oggetto
Ricorso presentato contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 ottobre 2012 (procedimento R 1845/2010-4), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Bodegas Muga, SL e la Aroa Bodegas, SL.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Aroa Bodegas, SL sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
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3) |
La Bodegas Muga, SL sopporterà le proprie spese. |
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/9 |
Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2014 — El Corte Inglés/UAMI — Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR)
(Causa T-127/13) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo PRO OUTDOOR - Marchio comunitario figurativo anteriore OUTDOOR garden barbecue camping - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso - Articoli 60 e 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»))
2014/C 380/11
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Seijo Veiguela e J. L. Rivas Zurdo)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH (Amburgo, Germania)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, dell’11 dicembre 2012 (procedimento R 1900/2011-2), relativa ad un’opposizione tra la Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH e la El Corte Inglés, SA.
Dispositivo
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1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), dell’11 dicembre 2012 (procedimento R 1900/2011-2), relativa ad un’opposizione tra la Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH e la El Corte Inglés, SA, è annullata nella parte in cui la commissione di ricorso ha omesso di statuire sulle conclusioni della El Corte Inglés, SA per quanto riguarda il rischio di confusione tra i marchi in conflitto per i prodotti di cui trattasi diversi dagli «apparecchi per l’elaborazione di dati ed elaboratori elettronici» della classe 9. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
L’UAMI e la El Corte Inglés, SA sono condannati a sopportare le proprie spese. |
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/10 |
Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2014 — Continental Wind Partners/UAMI — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS)
(Causa T-185/13) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo CONTINENTAL WIND PARTNERS - Marchio internazionale figurativo anteriore Continental - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Diniego parziale di registrazione»))
2014/C 380/12
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Continental Wind Partners LLC (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: O. Bischof, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Continental Reifen Deutschland GmbH (Hannover, Germania) (rappresentanti: S. Gillert, K. Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes e J. Schumacher, avvocati)
Oggetto
Ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 10 gennaio 2013 (causa R 2204/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Continental Reifen Deutschland GmbH e la Continental Wind Partners LLC.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Continental Wind Partners LLC è condannata alle spese. |
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/10 |
Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2014 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Commissione
(Causa T-112/11) (1)
((«Ricorso di annullamento - Registrazione di un’indicazione geografica protetta - “Edam Holland” - Mancanza di interesse ad agire - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»))
2014/C 380/13
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Loschelder e V. Schoene)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente G. von Rintelen e M. Vollkommer, successivamente G. von Rintelen e F. Jimeno Fernández, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, J. Langer, M. Noort, B. Koopman e M. Bulterman, agenti), e Nederlandse Zuivelorganisatie (Zoetermeer, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti P. van Ginneken, F. Gerritzen e C. van Veen)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 1121/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Edam Holland (IGP)] (GU L 317, pag. 14).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
La Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
Il Regno dei Paesi Bassi e la Nederlandse Zuivelorganisatie sopporteranno le proprie spese. |
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/11 |
Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2014 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Commissione
(Causa T-113/11) (1)
((«Ricorso di annullamento - Registrazione di un’indicazione geografica protetta - “Gouda Holland” - Mancanza di interesse ad agire - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»))
2014/C 380/14
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Loschelder e V. Schoene)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente G. von Rintelen e M. Vollkommer, successivamente G. von Rintelen e F. Jimeno Fernández, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, J. Langer, M. Noort, B. Koopman e M. Bulterman, agenti) e Nederlandse Zuivelorganisatie (Zoetermeer, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti P. van Ginneken, F. Gerritzen e C. van Veen)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 1122/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gouda Holland (IGP)] (GU L 317, pag. 22).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
|
2) |
La Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
Il Regno dei Paesi Bassi e la Nederlandse Zuivelorganisatie sopporteranno le proprie spese. |
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/12 |
Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2014 — Diadikasia Symvouli Epicheiriseon/Commissione
(Causa T-261/12) (1)
((«Ricorso per il risarcimento - Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Rafforzamento della capacità istituzionale della Commissione per la tutela della concorrenza in Serbia - Rigetto dell’offerta di un candidato - Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»))
2014/C 380/15
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Diadikasia Symvouli Epicheiriseon AE (Chalandri, Grecia) (rappresentanti: A. Krystallidis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e P. van Nuffel, agenti)
Oggetto
Ricorso per risarcimento diretto ad ottenere la riparazione del danno asseritamente subito dalla ricorrente in seguito alla decisione della delegazione dell’Unione europea nella Repubblica di Serbia di annullare la decisione di aggiudicare l’appalto alla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto EuropeAid/131427/C/SER/RS, relativa al rafforzamento della capacità istituzionale della Commissione per la tutela della concorrenza in Serbia (GU 2011/S 147 243259).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE è condannata alle spese. |
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/12 |
Ordinanza del Tribunale del 2 settembre 2014 — Borghezio/Parlamento
(Causa T-336/13) (1)
((«Ricorso di annullamento - Dichiarazione in seduta plenaria del presidente del Parlamento europeo, con cui l’assemblea viene informata dell'esclusione di un deputato europeo dal gruppo politico al quale è iscritto - Atto non soggetto a ricorso - Ricorso manifestamente irricevibile»))
2014/C 380/16
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mario Borghezio (Torino, Italia) (rappresentanti: H. Laquay, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz, N. Görlitz e M. Windisch, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione del Parlamento, adottata sotto forma di dichiarazione del suo presidente in seduta plenaria, emanata il 10 giugno 2013, secondo cui il ricorrente sedeva a partire dal 3 giugno 2013 in qualità di deputato non iscritto, a causa della sua esclusione dal gruppo politico «Europa, Libertà Democrazia» a decorrere da tale data.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Mario Borghezio sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo, incluse quelle relative al procedimento sommario. |
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/13 |
Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2014 — Kėdainių rajono Okainių e a./Consiglio e Commissione
(Causa T-386/13) (1)
((«Ricorso di annullamento - Politica agricola comune - Regime di sostegno diretto agli agricoltori - Autorizzazione dell’erogazione di pagamenti diretti nazionali integrativi in Lituania per il 2012 - Termine di ricorso - Dies a quo - Irricevibilità - Eccezione d'illegittimità»))
2014/C 380/17
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrenti: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB (Okainiai, Lituania) e gli altri 134 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentante: I. Vėgėlė, avvocato)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. Vaičiukaitė e E. Karlsson, agenti); e Commissione europea (rappresentanti: H. Kranenborg e A. Steiblytė, agenti)
Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, K. Vainienė, A. Karbauskas, R. Makelis e K. Anužis, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento della decisione di esecuzione della Commissione C (2012) 4391 final, del 2 luglio 2012, che autorizza l’erogazione di pagamenti diretti nazionali integrativi in Lituania per il 2012 e, dall’altro, domanda diretta a far dichiarare l'illegittimità parziale del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 , che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Kėdainių rajono Okainių ŽŪB e gli altri 134 altri ricorrenti figuranti in allegato sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea. |
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3) |
La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese. |
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27.10.2014 |
IT |
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C 380/14 |
Ordinanza del Tribunale del 2 settembre 2014 — Verein Natura Havel e Vierhaus/Commissione
(Causa T-538/13) (1)
((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Lettera di diffida nell’ambito di un procedimento per inadempimento in corso riguardante la conformità del diritto aeronautico tedesco al diritto dell’Unione - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di controllo, d’indagine e di audit - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte infondato in diritto»))
2014/C 380/18
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Verein Natura Havel eV (Berlino, Germania); e Hans-Peter Vierhaus (Berlino, Germania) (rappresentante: O. Austilat, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Martenczuk e C. Zadra, successivamente B. Martenczuk e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, della decisione della Commissione del 24 giugno 2013, recante rigetto della domanda iniziale di accesso a una lettera di diffida inviata alla Repubblica federale di Germania in forza dell’articolo 258 TFUE e, dall’altro, della decisione della Commissione del 3 settembre 2013, recante rigetto della domanda confermativa di accesso a detta lettera.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Verein Natura Havel eV e la Hans-Peter Vierhaus sono condannate alle spese. |
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/14 |
Ricorso proposto il 23 giugno 2014 — Ertico — Its Europe/Commissione
(Causa T-499/14)
2014/C 380/19
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — Its Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. Wellinger e K. T'Syen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione del gruppo di esperti di validazione della Commissione europea, del 15 aprile 2014, ai sensi della quale la ricorrente non deve essere considerata rientrante nella categoria delle microimprese, piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124, pag. 36); e |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sulla lettura manifestamente erronea dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, su cui si basa la conclusione del gruppo di esperti di validazione, secondo cui la ricorrente non rientra nella categoria delle microimprese, piccole e medie imprese. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi fondamentali del diritto europeo (i) di buona amministrazione; (ii) della certezza del diritto; (iii) della tutela del legittimo affidamento della ricorrente, da parte del gruppo di esperti di validazione, che ha dichiarato che la ricorrente non rientra nella categoria delle microimprese, piccole e medie imprese, ed ha lasciato alla Commissione la possibilità di chiedere il rimborso dei finanziamenti in passato concessi alla ricorrente nell’ambito del 7o PQ. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte del gruppo di esperti di validazione, del diritto di difesa della ricorrente e del principio di buona amministrazione, in quanto non è stata data alla ricorrente l’opportunità di fare conoscere utilmente il proprio punto di vista. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul mancato rispetto, da parte del gruppo di esperti di validazione, dell’obbligo di adeguata motivazione della propria decisione. |
|
27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/15 |
Ricorso proposto il 28 luglio 2014 — Ahmed Mohamed Saleh Baeshen/UAMI
(Causa T-564/14)
2014/C 380/20
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ahmed Mohamed Saleh Baeshen & Co. (Gedda, Arabia Saudita) (rappresentante: M. Vanhegan, barrister)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 maggio 2014, procedimento R 687/2014-2; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «TEAVANA» per servizi della classe 35 — marchio comunitario n. 4 0 98 588
Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, la Teavana Corporation
Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la ricorrente
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di decadenza del diritto del titolare sul marchio comunitario n. 4 0 98 588 nella sua interezza
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso in quanto irricevibile
Motivi dedotti: violazione degli articoli 51, paragrafo 1, lettera a), 59 e 75 del regolamento sul marchio comunitario.
|
27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/16 |
Ricorso proposto il 22 agosto 2014 — Roland/UAMI — Louboutin (tonalità del colore rosso per suole di scarpa)
(Causa T-631/14)
2014/C 380/21
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Roland SE (Essen, Germania) (rappresentanti: C. Onken e O. Rauscher, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Christian Louboutin (Parigi, Francia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 28 maggio 2014, nel procedimento R 1591/2013-1 nel senso di mantenere integralmente l’opposizione n. B 1 9 22 890 e di respingere la domanda di marchio comunitario n. 008845539; |
|
— |
in subordine, annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: l’altro marchio, consistente in una tonalità del colore rosso, applicato sulla suola di una scarpa, per prodotti della classe 25 — domanda di marchio comunitario n. 8 8 45 539
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione internazionale del marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «my SHOES» per prodotti della classe 25
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
|
— |
violazione dell’articolo 75, secondo periodo, del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
|
27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/16 |
Ricorso proposto il 25 agosto 2014 — Intercon/Commissione
(Causa T-632/14)
2014/C 380/22
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Intercon Sp. Z o.o. (Łódź, Polonia) (rappresentante: B. Eger, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare che la Commissione, ordinando il rimborso dell’importo di EUR 2 58 479,21, ha violato le disposizioni dell’accordo relativo alla concessione del finanziamento n. ARTreat — 224297 nell’ambito del Settimo programma quadro di ricerca (7o PQ); |
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
|
1. |
Primo motivo:
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|
2. |
Secondo motivo:
|
|
3. |
Terzo motivo:
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/17 |
Ricorso proposto il 26 agosto 2014 — Frinsa del Noroeste/UAMI — Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)
(Causa T-638/14)
2014/C 380/23
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Riveira, Spagna) (rappresentante: J. Botella Reyna, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Frisa Frigorífico Rio Doce, SA (Espírito Santo, Brasile)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
negare la registrazione del marchio comunitario n. 1 0 3 29 721 FRISA per prodotti della classe 29 e servizi delle classi 35 e 39. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «FRISA» per prodotti e servizi delle classi 29, 35 e 39 — domanda di marchio comunitario n. 1 0 3 29 721
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «Frinsa» per prodotti della classe 29
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d’opposizione e rigetto integrale dell’opposizione
Motivi dedotti: nella sua decisione del 1o luglio 2014 nei procedimenti riuniti R 1547/2013-4 e R 1851/2013-4, la quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non ha esaminato gli argomenti della ricorrente, in quanto si è limitata a statuire sui ricorsi in maniera identica, esaminando unicamente la prova dell’uso presentata nel corso del procedimento.
|
27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/18 |
Ricorso proposto il 28 agosto 2014 — Dellmeier/UAMI — Dell (LEXDELL)
(Causa T-641/14)
2014/C 380/24
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Alexandra Dellmeier (Monaco, Germania) (rappresentante: J. Khöber, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dell, Inc. (Round Rock, Stati Uniti)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, del 4 giugno 2014, procedimento R 0966/2013-2, relativa al procedimento di opposizione n. B 1 698 2892 diretto contro la domanda di marchio comunitario n. 008114779 «LEXDELL» e respingere integralmente l’opposizione; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale; |
|
— |
fissare la data di un’udienza qualora il Tribunale non possa giungere a una conclusione senza che si svolga tale udienza. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo comunitario «LEXDELL» per prodotti e servizi delle classi 16, 25, 41 e 45 — domanda di marchio comunitario n. 8 1 14 779
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo comunitario contenente l’elemento denominativo «DELL» registrato con il n. 6 4 20 641
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009.
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27.10.2014 |
IT |
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C 380/19 |
Ricorso proposto il 1o settembre 2014 — Red Lemon Incorporation/UAMI — Lidl Stiftung (ABTRONIC)
(Causa T-643/14)
2014/C 380/25
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Red Lemon Incorporation (Hong Kong, Repubblica popolare cinese) (rappresentanti: T. Wieland e S. Müller, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 maggio 2014, procedimento R 1899/2013-1, e respingere l’opposizione; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ABTRONIC» per prodotti della classe 9 — Domanda di marchio comunitario n. 8 1 84 632
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «TRONIC» per prodotti della classe 9, registrazione internazionale
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/19 |
Ricorso proposto il 2 settembre 2014 — Infusion Brands/UAMI (DUALSAW)
(Causa T-647/14)
2014/C 380/26
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Infusion Brands, Inc. (Myer Lake Circle Clearwater, Stati Uniti) (rappresentante: K. Piepenbrink, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1o luglio 2014, procedimento R 397/2014-4; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in bianco, nero e verde contenente l’elemento denominativo «DUALSAW» per prodotti e servizi delle classi 7, 8 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 1 2 0 27 561
Decisione dell’esaminatore: rigetto parziale della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), e 2, del regolamento n. 207/2009.
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/20 |
Ricorso proposto il 2 settembre 2014 — Infusion Brands/UAMI (DUALTOOLS)
(Causa T-648/14)
2014/C 380/27
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Infusion Brands, Inc. (Myer Lake Circle Clearwater, Stati Uniti) (rappresentante: K. Piepenbrink, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1o luglio 2014, procedimento R 398/2014-4; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in bianco, nero e verde contenente l’elemento denominativo «DUALTOOLS» per prodotti e servizi delle classi 7, 8 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 1 2 0 27 496
Decisione dell’esaminatore: rigetto parziale della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/21 |
Ricorso proposto l’8 settembre 2014 — AF Steelcase/UAMI
(Causa T-652/14)
2014/C 380/28
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: AF Steelcase, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: S. Rodríguez Bajón, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione dell’8 luglio 2014 dell’UAMI relativa all’esclusione della AF Steelcase nel procedimento di gara d’appalto di cui trattasi; |
|
— |
annullare tutte le ulteriori decisioni connesse dell’UAMI in relazione alla gara d’appalto in questione, incluse, eventualmente, quelle di aggiudicazione del contratto oggetto del procedimento di cui trattasi, disponendo il ripristino del procedimento di gara d’appalto nella situazione in cui si trovava al momento antecedente all’esclusione della AF Steelcase, affinché la sua offerta sia valutata; |
|
— |
in subordine, nel caso in cui tale ripristino non fosse possibile, condannare l’UAMI a risarcire la ricorrente per l’importo di EUR 20 380, a titolo di danni materiali causati alla AF Steelcase dalla decisione di esclusione. Condannare inoltre l’UAMI a risarcire la ricorrente per l’importo di EUR 24 000 a titolo di danni morali causati alla AF Steelcase dalla decisione di esclusione; e |
|
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro l’esclusione dell’offerta presentata dalla ricorrente nella gara d’appalto pubblica indetta per la fornitura e l’installazione di mobili ed accessori (lotto 1) e segnaletica (lotto 2) presso le sedi dell'UAMI (GU 214/S 023-035020, del 01.02.2014).
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul difetto di motivazione e cambiamento di orientamento nella decisione di esclusione della AF Steelcase dalla gara d’appalto pubblica di cui trattasi.
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione e proporzionalità che disciplinano l’azione dell’amministrazione europea.
|
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione.
|
|
27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/22 |
Ricorso proposto il 12 settembre 2014 — Spagna/Commissione
(Causa T-657/14)
2014/C 380/29
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Gavela Llopis, Abogado del Estado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare la nullità della decisione del 27 giugno 2014, con cui si accorda l’interruzione del termine di pagamento della dichiarazione di spesa e domanda di pagamenti n. 21, relativa al programma operativo di ricerca, sviluppo e innovazione, Fondo per la tecnologia-FESR, inviata dalla Spagna il 26 dicembre 2013, e l’avvio del procedimento di sospensione; e |
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condannare l’istituzione convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione di interruzione e di avvio del procedimento di sospensione violerebbe l’articolo 87, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 91 e 92 del regolamento n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione di interruzione e di avvio del procedimento sarebbe stata adottata oltre il termine fissato dal diritto dell’Unione e violerebbe i principi di certezza del diritto, legittimo affidamento e buona amministrazione, generando un’incidenza di bilancio e finanziaria pregiudizievole per il Regno di Spagna, che confidava lealmente nell’ottenimento del pagamento entro il termine legale. |
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3. |
Terzo motivo, vertente, sulla violazione dell’articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1083/2006, per il mancato rispetto delle condizioni in esso previste per poter adottare validamente tale decisione.
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/23 |
Ricorso proposto il 12 settembre 2014 — Jurašinović/Consiglio
(Causa T-658/14)
2014/C 380/30
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ivan Jurašinović (Angers, Francia) (rappresentante: O. Pfligersdorffer, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione dell’8 luglio 2014 in quanto ha limitato l’accesso del ricorrente ai documenti indicati all’allegato 3 della decisione invocando la tutela delle relazioni internazionali e la tutela delle procedure giurisdizionali e sopprimendo da tale capo i documenti richiesti; |
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condannare il Consiglio a versare al ricorrente l’importo di HT 5 000 ovvero EUR 6 000 a titolo di indennizzo di procedura, con interessi al tasso della BCE alla data di iscrizione a ruolo del ricorso: |
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condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione in merito all’eccezione di tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale prevista all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 (1), in quanto il Tribunale avrebbe già dichiarato, nella sua sentenza Jurašinović/Conseil (T 63/10, EU:T:2012:516) in esecuzione della quale è stata adottata la decisione impugnata, che anche se tale eccezione era applicabile essa non poteva trovare applicazione nella fattispecie. |
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2. |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione in relazione all’eccezione di pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in quanto i documenti di cui trattasi riguarderebbero informazioni provenienti dall’Unione europea e non dal sistema delle Nazioni Unite, per cui non sarebbe in discussione il flusso di informazioni di detto organismo. |
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3. |
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione quanto all’eccezione di un interesse pubblico superiore che consente, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n.. 1049/2001, di derogare alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale, in quanto, da un lato, il processo interessato dai documenti si sarebbe ad oggi definitivamente concluso e, dall’altro, la Repubblica di Croazia sarebbe ora uno Stato membro dell’Unione europea. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/24 |
Ricorso proposto il 15 settembre 2014 — Belgio/Commissione
(Causa T-664/14)
2014/C 380/31
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet e J.-C. Halleux, agenti assistiti da J. Meyers, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare l’articolo 2 , paragrafo 4, della decisione della Commissione europea C(2014) 1021 del 3 luglio 2014 relativa al regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di cooperative finanziarie, nel procedimento SA.33927; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce un motivo unico vertente su una violazione da parte della Commissione degli articoli 107 e 108 TFUE nonché del principio di proporzionalità, in quanto detta decisione imporrebbe al Regno del Belgio, oltre all’obbligo di recupero dell’aiuto dalle società cooperative beneficiarie, il divieto di eseguire qualsiasi pagamento alle persone fisiche tutelate dalla garanzia.
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/24 |
Impugnazione proposta il 17 settembre 2014 da Robert Klar e Francisco Fernandez Fernandez avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 16 luglio 2014, F-114/13, Klar e Fernandez Fernandez/Commissione
(Causa T-665/14 P)
2014/C 380/32
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Robert Klar (Grevenmacher, Lussemburgo) e Francisco Fernandez Fernandez (Steinsel, Lussemburgo) (rappresentante: avv. A. Salerno)
Controinteressata nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 16 luglio 2014; |
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rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché statuisca sul merito; |
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condannare la Commissione europea alla totalità delle spese dell’istanza. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, i ricorrenti deducono un motivo unico basato sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe erroneamente considerato il ricorso manifestamente irricevibile a causa della mancanza di un regolare procedimento precontenzioso, poiché la nota dell’autorità che ha il potere di nomina del mese di ottobre 2012 non costituirebbe, né per i termini in cui è redatta, né riguardo al contesto, né per la sua forma, un atto lesivo la cui notifica avrebbe determinato l’inizio della decorrenza del termine di reclamo.
Tribunale della funzione pubblica
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27.10.2014 |
IT |
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C 380/26 |
Ricorso proposto il 14 luglio 2014 — ZZ/SEAE
(Causa F-65/14)
2014/C 380/33
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avocats)
Convenuto: SEAE
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento delle decisioni di diniego di promuovere il ricorrente al grado AD 13 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2013 nonostante il suo nome fosse incluso nell’elenco dei funzionari promuovibili.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare le decisioni del 9 e del 14 ottobre 2013, recanti diniego di promuovere il ricorrente al grado AD 13 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2013; |
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annullare, per quanto necessario, la decisione del 16 aprile 2014 recante rigetto del reclamo del ricorrente; |
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condannare il SEAE alla totalità delle spese. |
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/26 |
Ricorso proposto il 17 luglio 2014 — ZZ/Consiglio
(Causa F-67/14)
2014/C 380/34
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Velardo, avocat)
Convenuto: Consiglio
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione di licenziare il ricorrente al termine del suo periodo di prova e la domanda di risarcire il danno morale asseritamente subito.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione del 25 giugno 2013 del Segretariato del Consiglio e la decisione dell’APN del Consiglio dell’8 aprile 2014 con le quali il ricorrente è stato licenziato; |
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condannare il convenuto al pagamento di un importo calcolato sulla base dello stipendio mensile del ricorrente quale AST 3 (EUR 3 500) moltiplicato per il numero di mesi che sarebbero trascorsi tra il 1o luglio 2013 e la data della pronuncia della sentenza nella presente causa a titolo di risarcimento dei danni; |
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condannare il convenuto al pagamento di EUR 40 000 per il danno morale subito; |
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condannare il convenuto alle spese sostenute dal ricorrente nel procedimento. |
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/27 |
Ricorso proposto il 19 luglio 2014 — ZZ/Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(Causa F-69/14)
2014/C 380/35
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Pappas, avocat)
Convenuta: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento del rapporto informativo stabilito per il 2013.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare il rapporto informativo impugnato; |
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condannare l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle spese. |
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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/27 |
Ricorso proposto il 24 luglio 2014 — ZZ/Europol
(Causa F-73/14)
2014/C 380/36
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Velardo, avocat)
Convenuto: Europol
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione di non rinnovare il contratto del ricorrente e la domanda di risarcimento del danno morale e materiale asseritamente subito
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione implicita di rigetto della domanda ex articolo 90, paragrafo 1, volta ad ottenere il rinnovo del contratto in qualità di agente temporaneo AD7, presentata il 6 dicembre 2013, nonché la risposta al reclamo del Direttore dell’Europol del 14 aprile 2014; |
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condannare il convenuto al pagamento di un importo pari a EUR 1 5 45 124, a titolo di risarcimento del danno materiale subito; |
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condannare il convenuto al pagamento di EUR 40 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito; |
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condannare l’Europol alle spese del procedimento. |