ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 376

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
23 ottobre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 376/01

Tassi di cambio dell'euro

1

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2014/C 376/02

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2

2014/C 376/03

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2

2014/C 376/04

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

3

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2014/C 376/05

Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell’atto di cui al punto 1 j dell’allegato XV dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]

4

2014/C 376/06

Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell’atto di cui al punto 1 j dell’allegato XV dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]

6

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2014/C 376/07

Invito a presentare proposte 2015 — EAC/A04/2014 — Programma Erasmus+: modifica del termine per la presentazione delle domande (Azione chiave 2 — Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione)

8

 

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2014/C 376/08

Bando di concorso generale

9

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2014/C 376/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7421 — Orange / Jazztel) ( 1 )

10

2014/C 376/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7411 — TDR Capital/Lakeside 1 Limited) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

2014/C 376/11

Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativamente al caso COMP/39964 — Air France-KLM/Alitalia/Delta

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

22 ottobre 2014

2014/C 376/01

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2693

JPY

yen giapponesi

135,79

DKK

corone danesi

7,4468

GBP

sterline inglesi

0,79090

SEK

corone svedesi

9,2118

CHF

franchi svizzeri

1,2062

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,3815

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,683

HUF

fiorini ungheresi

306,17

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,2246

RON

leu rumeni

4,4175

TRY

lire turche

2,8489

AUD

dollari australiani

1,4430

CAD

dollari canadesi

1,4242

HKD

dollari di Hong Kong

9,8452

NZD

dollari neozelandesi

1,5916

SGD

dollari di Singapore

1,6114

KRW

won sudcoreani

1 334,58

ZAR

rand sudafricani

14,0090

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7672

HRK

kuna croata

7,6698

IDR

rupia indonesiana

15 235,87

MYR

ringgit malese

4,1411

PHP

peso filippino

56,821

RUB

rublo russo

52,1430

THB

baht thailandese

41,017

BRL

real brasiliano

3,1532

MXN

peso messicano

17,1803

INR

rupia indiana

77,7142


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/2


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2014/C 376/02

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

26.9.2014

Durata

26.9.2014 – 31.12.2014

Stato membro

Spagna

Stock o gruppo di stock

WHM/ATLANT

Specie

Marlin bianco (Tetrapturus albidus)

Zona

Oceano Atlantico

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

57/TQ43


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/2


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2014/C 376/03

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

16.9.2014

Durata

16.9.2014 – 31.12.2014

Stato membro

Spagna

Stock o gruppo di stock

SOL/8AB.

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

VIIIa e VIIIb

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

53/TQ43


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/3


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2014/C 376/04

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

16.9.2014

Durata

16.9.2014 - 31.12.2014

Stato membro

Spagna

Stock o gruppo di stock

WHG/7X7A-C

Specie

Merlano (Merlangius merlangus)

Zona

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

52/TQ43


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/4


Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell’atto di cui al punto 1 j dell’allegato XV dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]

2014/C 376/05

PARTE I

Riferimento dell’aiuto

GBER 7/2014/R&D

Stato EFTA

Norvegia

Autorità che concede l’aiuto

Denominazione

Ministero degli Esteri della Norvegia

Indirizzo postale

PO Box 8114 Dep

N-0032 Oslo

NORVEGIA

Indirizzo Internet

www.regjeringen.no/ud

Titolo della misura di aiuto

Iniziative commerciali nel quadro del programma «Barents 2020»

Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/prop/2013-2014/prop-1-s-20132014-/9/2/4.html?id=741644

Link al testo integrale della misura di aiuto

www.innovasjonnorge.no/barentsrussland

Tipo di misura

Regime

Durata

Regime

dal 4.4.2014 al 31.12.2019

Settori economici interessati

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tutti i settori

Tipo di beneficiario

PMI

Grandi imprese

Dotazione di bilancio

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

Complessivamente 62 800 000 NOK (2014-2019)

Piano di esborso previsto:

2014: 6 040 000 NOK

2015: 12 415 000 NOK

2016: 12 750 000 NOK

2017: 12 750 000 NOK

2018: 12 610 000 NOK

2019: 6 235 000 NOK

Strumento di aiuto

(articolo 5)

Sovvenzione

PARTE II

Obiettivi generali (elenco)

Obiettivi (elenco)

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell’aiuto in NOK

Maggiorazione PMI in %

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere

(artt. 26-27)

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza

(articolo 26)

50 %

N.A.

Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere

(articolo 27)

50 %

N.A.

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

(artt. 30-37)

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

(articolo 31)

Ricerca industriale

[articolo 31, paragrafo 2, lettera b)]

50 %/65 %

[articolo 31, paragrafo 4, lettera b)]

Se l’aiuto è concesso alle PMI, l’intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e può essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali, fino a un’intensità massima dell’80 % dei costi ammissibili

Sviluppo sperimentale

[articolo 31, paragrafo 2, lettera c)]

25 %

Aiuti per studi di fattibilità tecnica

(articolo 32)

40 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale/65 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale

10 %

 

Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale

(articolo 33)

45 % per lo sviluppo sperimentale/65 % per la ricerca industriale

(articolo 33, paragrafo 2 + articolo 31, paragrafo 3 e 4)

N.A.

 

Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione

(articolo 36)

1 600 000 NOK per beneficiario su un periodo di tre anni

 

 

Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato

(articolo 37)

50 %

N.A.

Aiuti alla formazione

(artt. 38-39)

Formazione specifica

(articolo 38, paragrafo 1)

25 %

10 % per le piccole imprese e 20 % per le medie imprese

Formazione generale

(articolo 38, paragrafo 2)

60 %

10 % per le piccole imprese e 20 % per le medie imprese


23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/6


Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell’atto di cui al punto 1 j dell’allegato XV dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]

2014/C 376/06

PARTE I

Riferimento dell’aiuto

GBER 8/2014/R&D

Stato EFTA

Norvegia

Autorità che concede l’aiuto

Denominazione

Ministero degli Esteri della Norvegia

Indirizzo postale

PO Box 8114 Dep

N-0032 Oslo

NORVEGIA

Indirizzo Internet

www.regjeringen.no/ud

Titolo della misura di aiuto

Iniziative commerciali nel quadro del progetto di cooperazione con la Russia (Prosjektsamarbeidet med Russland)

Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/prop/2013-2014/prop-1-s-20132014-/9/2/4.html?id=741644

Link al testo integrale della misura di aiuto

www.innovasjonnorge.no/barentsrussland

Tipo di misura

Regime

Durata

Regime

dal 4.4.2014 al 31.12.2019

Settori economici interessati

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tutti i settori

Tipo di beneficiario

PMI

 

Grandi imprese

Dotazione di bilancio

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

Complessivamente 62 800 000 NOK (2014-2019)

Piano di esborso previsto:

2014: 6 040 000 NOK

2015: 12 415 000 NOK

2016: 12 750 000 NOK

2017: 12 750 000 NOK

2018: 12 610 000 NOK

2019: 6 235 000 NOK

Strumento di aiuto

(articolo 5)

Sovvenzione

PARTE II

Obiettivi generali (elenco)

Obiettivi (elenco)

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell’aiuto in NOK

PMI — maggiorazione in %

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere

(artt. 26-27)

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza

(articolo 26)

50 %

N.A.

Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere

(articolo 27)

50 %

N.A.

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

(artt. 30-37)

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

(articolo 31)

Ricerca industriale

[articolo 31, paragrafo 2, lettera b)]

50 %/65 %

[articolo 31, paragrafo 4, lettera b)]

Se l’aiuto è concesso alle PMI, l’intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e può essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali, fino a un’intensità massima dell’80 % dei costi ammissibili

Sviluppo sperimentale

[articolo 31, paragrafo 2, lettera c)]

25 %

Aiuti per studi di fattibilità tecnica

(articolo 32)

40 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale/65 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale

10 %

Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale

(articolo 33)

45 % per lo sviluppo sperimentale/65 % per la ricerca industriale

(articolo 33, paragrafo 2 + articolo 31, paragrafo 3 e 4)

N.A.

Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione

(articolo 36)

1 600 000 NOK per beneficiario su un periodo di tre anni

 

Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato

(articolo 37)

50 %

N.A.

Aiuti alla formazione

(artt. 38-39)

Formazione specifica

(articolo 38, paragrafo 1)

25 %

10 % per le piccole imprese e 20 % per le medie imprese

Formazione generale

(articolo 38, paragrafo 2)

60 %

10 % per le piccole imprese e 20 % per le medie imprese


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/8


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2015 — EAC/A04/2014

Programma Erasmus+: modifica del termine per la presentazione delle domande (Azione chiave 2 — Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 344 del 2 ottobre 2014 )

2014/C 376/07

Per quanto riguarda l’azione chiave 2 — Partenariati strategici, il punto 5, «Temine per la presentazione delle domande», è stato modificato come segue:

«Azione chiave 2

Partenariati strategici nel settore della gioventù

4 febbraio 2015

Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione

31 marzo 2015

Partenariati strategici nel settore della gioventù

30 aprile 2015

Partenariati strategici nel settore della gioventù

1o ottobre 2015»


Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/9


BANDO DI CONCORSO GENERALE

2014/C 376/08

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale:

EPSO/AD/293/14 — Amministratori (AD 7)

Nei seguenti settori:

1.

Diritto della concorrenza

2.

Finanza d’impresa

3.

Economia finanziaria

4.

Economia industriale

5.

Macroeconomia

Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale C 376 A del 23 ottobre 2014.

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’EPSO http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/10


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7421 — Orange / Jazztel)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 376/09

1.

In data 16 ottobre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Orange SA (France) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Jazztel plc (Regno Unito) mediante offerta pubblica annunciata il 16 settembre 2014.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   Orange SA: fornitura di servizi di telecomunicazione all’ingrosso e al dettaglio (telefonia fissa e mobile, collegamenti Internet fissi a banda larga) in più di 30 paesi,

—   Jazztel plc: fornitura di servizi di telecomunicazione al dettaglio (telefonia fissa e mobile, collegamenti Internet fissi a banda larga) a privati e imprese in Spagna.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7421 — Orange / Jazztel, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/11


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7411 — TDR Capital/Lakeside 1 Limited)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 376/10

1.

In data 16 ottobre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Keystone Bidco Limited (Regno Unito), controllata da TDR Capital LLP, acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Lakeside 1 Limited (Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   TDR Capital LLP: società di private equity che investe in imprese operanti in diversi settori tra cui i servizi per le abitazioni non occupate e le costruzioni modulari,

—   Lakeside 1 Limited: fornitore di servizi integrati per la costruzione di abitazioni e la ricostituzione delle comunità nel Regno Unito sotto le denominazioni commerciali «Keepmoat» e «Keepmoat Homes».

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7411 — TDR Capital/Lakeside 1 Limited, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/12


Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativamente al caso COMP/39964 — Air France-KLM/Alitalia/Delta

2014/C 376/11

1.   INTRODUZIONE

(1)

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle riserve espresse dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e stabilire che l’intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un’esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. I terzi interessati possono presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione.

2.   SINTESI DEL CASO

(2)

Il 20 maggio 2009, Air France, Delta, KLM e Northwest (2) hanno stipulato un accordo di impresa comune (joint venture) transatlantica che copre tutti i loro servizi di trasporto di passeggeri sulle rotte transatlantiche («accordo TAJV»). L’accordo TAJV è stato attuato il 20 giugno 2009 (con effetto retroattivo dal 1o aprile 2009). Il 5 luglio 2010, il suddetto accordo è stato ampliato al fine di includervi Alitalia (3). L’accordo TAJV prevede la cooperazione tra le parti in tutti i principali parametri di concorrenza, tra cui fissazione di prezzi, capacità, orari e commercializzazione.

(3)

Il 23 gennaio 2012 la Commissione ha avviato d’ufficio un’inchiesta sull’accordo TAJV.

(4)

Il 26 settembre 2014 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui ha espresso riserve preliminari circa la compatibilità dell’accordo TAJV con l’articolo 101 del trattato. Nella valutazione preliminare, la Commissione ritiene che l’accordo TAJV abbia probabilmente per oggetto una restrizione di concorrenza.

(5)

Sebbene l’accordo TAJV riguardi tutte le rotte transatlantiche operate dalle parti, la valutazione preliminare si concentra su tre rotte in merito alle quali la Commissione ha ritenuto che sia estremamente probabile che le condizioni previste all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato non vengano rispettate. Tali rotte sono Amsterdam-New York, Roma-New York e Parigi-New York. Inoltre, la Commissione ritiene che, dato lo stretto rapporto esistente sotto il profilo della concorrenza tra le parti, nonché la loro importante posizione di mercato combinata, l’accordo TAJV sia probabilmente in grado di produrre notevoli effetti anticoncorrenziali sulle rotte in questione.

(6)

In particolare, nella sua valutazione preliminare, la Commissione ritiene che l’accordo TAJV abbia eliminato la concorrenza che sussisteva tra le parti, per quanto riguarda le tre rotte in questione, prima dell’avvio della loro cooperazione. È improbabile che tale concorrenza possa essere sostituita da quella esercitata da concorrenti attualmente esistenti o dalla loro espansione o da nuovi ingressi sul mercato, che possano essere considerati probabili, tempestivi e sufficienti, in quanto sussistono notevoli barriere all’ingresso e all’espansione su tali mercati. Tali ostacoli comprendono, in particolare, l’assegnazione di bande orarie (slot) negli aeroporti interessati, il vantaggio conferito alle parti in termini di frequenze e la posizione dominante di cui esse godono nei principali nodi aeroportuali (hub), nonché gli effetti di fidelizzazione derivanti dai programmi Frequent Flyer delle parti.

(7)

Sulla rotta Parigi-New York, le riserve della Commissione si limitano al mercato passeggeri premium (che comprende i servizi passeggeri in tutte le classi di cabina e di prezzo, tranne quelli relativi alla classe economica con restrizioni), mentre sulle rotte Amsterdam-New York e Roma-New York, i dubbi in materia di concorrenza riguardano entrambi i mercati premium e non premium.

3.   CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

(8)

Le parti hanno proposto di assumere impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di rispondere alle riserve della Commissione in materia di concorrenza. Le parti hanno sottolineato che ciò non deve essere interpretato come un riconoscimento da parte loro di una infrazione alle norme di concorrenza dell’UE o dell’incompatibilità dell’accordo TAJV con l’articolo 101 del TFUE.

(9)

Gli impegni sono esposti sinteticamente in appresso e sono integralmente pubblicati in lingua inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(10)

Le parti propongono degli impegni relativi a tre rotte, ossia Amsterdam-New York, Roma-New York e Parigi-New York (in appresso «le coppie di città individuate»).

(11)

Esse propongono:

a)

di rendere disponibili coppie di bande orarie di arrivo e di partenza negli aeroporti di Amsterdam e/o New York JFK/Newark Liberty, nonché presso l’aeroporto di Roma e/o negli aeroporti New York JFK/Newark Liberty, a scelta del potenziale concorrente, per consentire ad uno o più potenziali concorrenti di operare o aumentare fino a sette (7) nuove o ulteriori frequenze settimanali su ciascuna delle rotte Amsterdam-New York e Roma-New York.

L’offerta è subordinata a determinate condizioni, fra le quali a) che il potenziale concorrente abbia espletato tutti i mezzi ragionevoli per ottenere le bande orarie necessarie attraverso la procedura generale di assegnazione degli slot e b) che per quanto riguarda la destinazione New York, il possesso aggregato congiunto di bande orarie detenute negli aeroporti New York JFK/Newark Liberty da i) il potenziale concorrente, ii) le sue filiali regionali e iii) qualsiasi altro vettore con il quale esiste un’impresa comune transatlantica alla quale è stata concessa dal DOT l’immunità rispetto alle norme antitrust e le filiali regionali di tale vettore, non sia superiore a 200 bande orarie giornaliere;

b)

di concludere accordi di combinabilità delle tariffe, come segue:

i.

con un fornitore di servizi aerei diretti ammissibile che, successivamente alla data alla quale gli impegni prendono effetto, abbia iniziato ad operare un servizio aereo concorrenziale nuovo o incrementato su una coppia di città individuate; nonché

ii.

con un fornitore di servizi aerei diretti ammissibile che già opera un servizio aereo concorrenziale sulla rotta Parigi-New York,

a condizione in ogni caso che il fornitore di servizi aerei diretti ammissibile o i suoi partner di alleanza non operino un hub ai due estremi della coppia di città individuate.

Tali accordi di combinabilità delle tariffe sono disponibili per tutte le categorie di passeggeri, ad eccezione della rotta Parigi-New York, laddove esse riguardano solo passeggeri premium (secondo la definizione che figura nel paragrafo 7 di cui sopra);

c)

di concludere accordi speciali prorata per il traffico avente origine e destinazione effettive in Europa e in Nord America/Caraibi/America centrale, come segue:

i.

con un nuovo fornitore di servizi aerei diretti che, successivamente alla data alla quale gli impegni prendono effetto, abbia iniziato ad operare un servizio aereo concorrenziale nuovo o incrementato su una coppia di città individuate, indipendentemente dalla circostanza che tale servizio aereo concorrenziale sia iniziato sulla base di bande orarie ottenute dalle parti nell’ambito della proposta di impegni; nonché

ii.

con un fornitore di servizi aerei diretti ammissibile che già opera un servizio aereo concorrenziale sulla rotta Parigi-New York,

Tali accordi speciali prorata saranno disponibili per tutte le categorie di passeggeri, ad eccezione della rotta Parigi-New York, laddove riguardano solo passeggeri premium (secondo la definizione che figura nel paragrafo 7 di cui sopra). Le parti non avranno l’obbligo di concludere un accordo speciale prorata concernente una qualsiasi delle coppie di città individuate con un eventuale fornitore di servizi aerei richiedente che, da solo o in combinazione con i suoi partner di alleanza, operi un hub ai due estremi della coppia di città individuate;

d)

di aprire i propri programmi frequent flyer a qualsiasi nuovo fornitore di servizi aerei diretti che, successivamente alla data alla quale gli impegni prendono effetto, avvii o incrementi un servizio sulla coppia di città individuate, a condizione che tale nuovo fornitore di servizi aerei diretti non disponga di un proprio programma analogo e non partecipi già a nessuno dei programmi frequent flyer delle parti.

(12)

Le parti propongono inoltre di affidare a un amministratore fiduciario il controllo dell’adempimento degli impegni. In caso di disaccordo tra un nuovo concorrente e le parti in merito agli impegni, le parti propongono un sistema di risoluzione della vertenza in base al quale la decisione finale spetterebbe a un tribunale arbitrale.

4.   INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

(13)

La Commissione, previo un opportuno test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza.

(14)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni contenenti informazioni che i terzi interessati ritengono segreti aziendali o di natura riservata vanno inviate anche in una versione non riservata in cui le parti non pubblicabili sono omesse e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».

(15)

Si prega di argomentare le risposte e le osservazioni e di esporre i fatti salienti. Nel caso siano individuati problemi relativi ad aspetti degli impegni proposti, la Commissione invita a proporre una possibile soluzione.

(16)

Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento caso COMP/39964 — Air France-KLM/Alitalia/Delta, per posta elettronica all’indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax al numero (+32 22950128) o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Antitrust

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, ove necessario.

(2)  Nel 2008, Delta si è fusa con Northwest Airlines (cfr. decisione della Commissione nel caso COMP/M.5181 Delta Air Lines/Northwest Airlines). Dal febbraio 2010, dopo la piena integrazione di Northwest in Delta, il marchio distinto e i numeri di volo di Northwest hanno cessato di esistere. http://news.delta.com/index.php?s=43&item=911

(3)  Nella presente comunicazione, Air France, Delta, KLM e Alitalia sono denominate collettivamente «le parti».