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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 376 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2014/C 376/01 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2014/C 376/02 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2014/C 376/03 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2014/C 376/04 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità di vigilanza EFTA |
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2014/C 376/05 |
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2014/C 376/06 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2014/C 376/07 |
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Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) |
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2014/C 376/08 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2014/C 376/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7421 — Orange / Jazztel) ( 1 ) |
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2014/C 376/10 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7411 — TDR Capital/Lakeside 1 Limited) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2014/C 376/11 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 376/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
22 ottobre 2014
2014/C 376/01
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,2693 |
|
JPY |
yen giapponesi |
135,79 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4468 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,79090 |
|
SEK |
corone svedesi |
9,2118 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,2062 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
8,3815 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
27,683 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
306,17 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,2246 |
|
RON |
leu rumeni |
4,4175 |
|
TRY |
lire turche |
2,8489 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,4430 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4242 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,8452 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5916 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,6114 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 334,58 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
14,0090 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7672 |
|
HRK |
kuna croata |
7,6698 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
15 235,87 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,1411 |
|
PHP |
peso filippino |
56,821 |
|
RUB |
rublo russo |
52,1430 |
|
THB |
baht thailandese |
41,017 |
|
BRL |
real brasiliano |
3,1532 |
|
MXN |
peso messicano |
17,1803 |
|
INR |
rupia indiana |
77,7142 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
|
23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 376/2 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
2014/C 376/02
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
|
Data e ora della chiusura |
26.9.2014 |
|
Durata |
26.9.2014 – 31.12.2014 |
|
Stato membro |
Spagna |
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Stock o gruppo di stock |
WHM/ATLANT |
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Specie |
Marlin bianco (Tetrapturus albidus) |
|
Zona |
Oceano Atlantico |
|
Tipo(i) di pescherecci |
— |
|
Numero di riferimento |
57/TQ43 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
|
23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 376/2 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
2014/C 376/03
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
|
Data e ora della chiusura |
16.9.2014 |
|
Durata |
16.9.2014 – 31.12.2014 |
|
Stato membro |
Spagna |
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Stock o gruppo di stock |
SOL/8AB. |
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Specie |
Sogliola (Solea solea) |
|
Zona |
VIIIa e VIIIb |
|
Tipo(i) di pescherecci |
— |
|
Numero di riferimento |
53/TQ43 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
|
23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 376/3 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
2014/C 376/04
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
|
Data e ora della chiusura |
16.9.2014 |
|
Durata |
16.9.2014 - 31.12.2014 |
|
Stato membro |
Spagna |
|
Stock o gruppo di stock |
WHG/7X7A-C |
|
Specie |
Merlano (Merlangius merlangus) |
|
Zona |
VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk |
|
Tipo(i) di pescherecci |
— |
|
Numero di riferimento |
52/TQ43 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
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23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 376/4 |
Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell’atto di cui al punto 1 j dell’allegato XV dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]
2014/C 376/05
PARTE I
|
Riferimento dell’aiuto |
GBER 7/2014/R&D |
|||
|
Stato EFTA |
Norvegia |
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|
Autorità che concede l’aiuto |
Denominazione |
Ministero degli Esteri della Norvegia |
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|
Indirizzo postale |
|
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|
Indirizzo Internet |
www.regjeringen.no/ud |
|||
|
Titolo della misura di aiuto |
Iniziative commerciali nel quadro del programma «Barents 2020» |
|||
|
Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale) |
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/prop/2013-2014/prop-1-s-20132014-/9/2/4.html?id=741644 |
|||
|
Link al testo integrale della misura di aiuto |
www.innovasjonnorge.no/barentsrussland |
|||
|
Tipo di misura |
Regime |
Sì |
||
|
Durata |
Regime |
dal 4.4.2014 al 31.12.2019 |
||
|
Settori economici interessati |
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti |
Tutti i settori |
||
|
Tipo di beneficiario |
PMI |
Sì |
||
|
Grandi imprese |
Sì |
|||
|
Dotazione di bilancio |
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime |
Complessivamente 62 800 000 NOK (2014-2019) Piano di esborso previsto: 2014: 6 040 000 NOK 2015: 12 415 000 NOK 2016: 12 750 000 NOK 2017: 12 750 000 NOK 2018: 12 610 000 NOK 2019: 6 235 000 NOK |
||
|
Strumento di aiuto (articolo 5) |
Sovvenzione |
Sì |
||
PARTE II
|
Obiettivi generali (elenco) |
Obiettivi (elenco) |
Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell’aiuto in NOK |
Maggiorazione PMI in % |
|
|
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere (artt. 26-27) |
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (articolo 26) |
50 % |
N.A. |
|
|
Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere (articolo 27) |
50 % |
N.A. |
||
|
Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 30-37) |
Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (articolo 31) |
Ricerca industriale [articolo 31, paragrafo 2, lettera b)] |
50 %/65 % [articolo 31, paragrafo 4, lettera b)] |
Se l’aiuto è concesso alle PMI, l’intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e può essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali, fino a un’intensità massima dell’80 % dei costi ammissibili |
|
Sviluppo sperimentale [articolo 31, paragrafo 2, lettera c)] |
25 % |
|||
|
Aiuti per studi di fattibilità tecnica (articolo 32) |
40 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale/65 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale |
10 % |
||
|
|
Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale (articolo 33) |
45 % per lo sviluppo sperimentale/65 % per la ricerca industriale (articolo 33, paragrafo 2 + articolo 31, paragrafo 3 e 4) |
N.A. |
|
|
|
Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione (articolo 36) |
1 600 000 NOK per beneficiario su un periodo di tre anni |
|
|
|
|
Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato (articolo 37) |
50 % |
N.A. |
|
|
Aiuti alla formazione (artt. 38-39) |
Formazione specifica (articolo 38, paragrafo 1) |
25 % |
10 % per le piccole imprese e 20 % per le medie imprese |
|
|
Formazione generale (articolo 38, paragrafo 2) |
60 % |
10 % per le piccole imprese e 20 % per le medie imprese |
||
|
23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 376/6 |
Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell’atto di cui al punto 1 j dell’allegato XV dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]
2014/C 376/06
PARTE I
|
Riferimento dell’aiuto |
GBER 8/2014/R&D |
|||
|
Stato EFTA |
Norvegia |
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Autorità che concede l’aiuto |
Denominazione |
Ministero degli Esteri della Norvegia |
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|
Indirizzo postale |
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|||
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Indirizzo Internet |
www.regjeringen.no/ud |
|||
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Titolo della misura di aiuto |
Iniziative commerciali nel quadro del progetto di cooperazione con la Russia (Prosjektsamarbeidet med Russland) |
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Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale) |
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/prop/2013-2014/prop-1-s-20132014-/9/2/4.html?id=741644 |
|||
|
Link al testo integrale della misura di aiuto |
www.innovasjonnorge.no/barentsrussland |
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|
Tipo di misura |
Regime |
Sì |
||
|
Durata |
Regime |
dal 4.4.2014 al 31.12.2019 |
||
|
Settori economici interessati |
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti |
Tutti i settori |
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|
Tipo di beneficiario |
PMI |
Sì |
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|
|
Grandi imprese |
Sì |
||
|
Dotazione di bilancio |
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime |
Complessivamente 62 800 000 NOK (2014-2019) Piano di esborso previsto: 2014: 6 040 000 NOK 2015: 12 415 000 NOK 2016: 12 750 000 NOK 2017: 12 750 000 NOK 2018: 12 610 000 NOK 2019: 6 235 000 NOK |
||
|
Strumento di aiuto (articolo 5) |
Sovvenzione |
Sì |
||
PARTE II
|
Obiettivi generali (elenco) |
Obiettivi (elenco) |
Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell’aiuto in NOK |
PMI — maggiorazione in % |
|
|
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere (artt. 26-27) |
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (articolo 26) |
50 % |
N.A. |
|
|
Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere (articolo 27) |
50 % |
N.A. |
||
|
Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 30-37) |
Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (articolo 31) |
Ricerca industriale [articolo 31, paragrafo 2, lettera b)] |
50 %/65 % [articolo 31, paragrafo 4, lettera b)] |
Se l’aiuto è concesso alle PMI, l’intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e può essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali, fino a un’intensità massima dell’80 % dei costi ammissibili |
|
Sviluppo sperimentale [articolo 31, paragrafo 2, lettera c)] |
25 % |
|||
|
Aiuti per studi di fattibilità tecnica (articolo 32) |
40 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale/65 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale |
10 % |
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|
Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale (articolo 33) |
45 % per lo sviluppo sperimentale/65 % per la ricerca industriale (articolo 33, paragrafo 2 + articolo 31, paragrafo 3 e 4) |
N.A. |
||
|
Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione (articolo 36) |
1 600 000 NOK per beneficiario su un periodo di tre anni |
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||
|
Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato (articolo 37) |
50 % |
N.A. |
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|
Aiuti alla formazione (artt. 38-39) |
Formazione specifica (articolo 38, paragrafo 1) |
25 % |
10 % per le piccole imprese e 20 % per le medie imprese |
|
|
Formazione generale (articolo 38, paragrafo 2) |
60 % |
10 % per le piccole imprese e 20 % per le medie imprese |
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V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
|
23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 376/8 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2015 — EAC/A04/2014
Programma Erasmus+: modifica del termine per la presentazione delle domande (Azione chiave 2 — Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 344 del 2 ottobre 2014 )
2014/C 376/07
Per quanto riguarda l’azione chiave 2 — Partenariati strategici, il punto 5, «Temine per la presentazione delle domande», è stato modificato come segue:
«Azione chiave 2
|
Partenariati strategici nel settore della gioventù |
4 febbraio 2015 |
|
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione |
31 marzo 2015 |
|
Partenariati strategici nel settore della gioventù |
30 aprile 2015 |
|
Partenariati strategici nel settore della gioventù |
1o ottobre 2015» |
Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)
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23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 376/9 |
BANDO DI CONCORSO GENERALE
2014/C 376/08
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale:
EPSO/AD/293/14 — Amministratori (AD 7)
Nei seguenti settori:
|
1. |
Diritto della concorrenza |
|
2. |
Finanza d’impresa |
|
3. |
Economia finanziaria |
|
4. |
Economia industriale |
|
5. |
Macroeconomia |
Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale C 376 A del 23 ottobre 2014.
Per maggiori informazioni consultare il sito dell’EPSO http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
|
23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 376/10 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7421 — Orange / Jazztel)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 376/09
|
1. |
In data 16 ottobre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Orange SA (France) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Jazztel plc (Regno Unito) mediante offerta pubblica annunciata il 16 settembre 2014. |
|
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono: — Orange SA: fornitura di servizi di telecomunicazione all’ingrosso e al dettaglio (telefonia fissa e mobile, collegamenti Internet fissi a banda larga) in più di 30 paesi, — Jazztel plc: fornitura di servizi di telecomunicazione al dettaglio (telefonia fissa e mobile, collegamenti Internet fissi a banda larga) a privati e imprese in Spagna. |
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7421 — Orange / Jazztel, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 376/11 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7411 — TDR Capital/Lakeside 1 Limited)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 376/10
|
1. |
In data 16 ottobre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Keystone Bidco Limited (Regno Unito), controllata da TDR Capital LLP, acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Lakeside 1 Limited (Regno Unito) mediante acquisto di quote. |
|
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono: — TDR Capital LLP: società di private equity che investe in imprese operanti in diversi settori tra cui i servizi per le abitazioni non occupate e le costruzioni modulari, — Lakeside 1 Limited: fornitore di servizi integrati per la costruzione di abitazioni e la ricostituzione delle comunità nel Regno Unito sotto le denominazioni commerciali «Keepmoat» e «Keepmoat Homes». |
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7411 — TDR Capital/Lakeside 1 Limited, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 376/12 |
Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativamente al caso COMP/39964 — Air France-KLM/Alitalia/Delta
2014/C 376/11
1. INTRODUZIONE
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle riserve espresse dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e stabilire che l’intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un’esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. I terzi interessati possono presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione. |
2. SINTESI DEL CASO
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(2) |
Il 20 maggio 2009, Air France, Delta, KLM e Northwest (2) hanno stipulato un accordo di impresa comune (joint venture) transatlantica che copre tutti i loro servizi di trasporto di passeggeri sulle rotte transatlantiche («accordo TAJV»). L’accordo TAJV è stato attuato il 20 giugno 2009 (con effetto retroattivo dal 1o aprile 2009). Il 5 luglio 2010, il suddetto accordo è stato ampliato al fine di includervi Alitalia (3). L’accordo TAJV prevede la cooperazione tra le parti in tutti i principali parametri di concorrenza, tra cui fissazione di prezzi, capacità, orari e commercializzazione. |
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(3) |
Il 23 gennaio 2012 la Commissione ha avviato d’ufficio un’inchiesta sull’accordo TAJV. |
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(4) |
Il 26 settembre 2014 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui ha espresso riserve preliminari circa la compatibilità dell’accordo TAJV con l’articolo 101 del trattato. Nella valutazione preliminare, la Commissione ritiene che l’accordo TAJV abbia probabilmente per oggetto una restrizione di concorrenza. |
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(5) |
Sebbene l’accordo TAJV riguardi tutte le rotte transatlantiche operate dalle parti, la valutazione preliminare si concentra su tre rotte in merito alle quali la Commissione ha ritenuto che sia estremamente probabile che le condizioni previste all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato non vengano rispettate. Tali rotte sono Amsterdam-New York, Roma-New York e Parigi-New York. Inoltre, la Commissione ritiene che, dato lo stretto rapporto esistente sotto il profilo della concorrenza tra le parti, nonché la loro importante posizione di mercato combinata, l’accordo TAJV sia probabilmente in grado di produrre notevoli effetti anticoncorrenziali sulle rotte in questione. |
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(6) |
In particolare, nella sua valutazione preliminare, la Commissione ritiene che l’accordo TAJV abbia eliminato la concorrenza che sussisteva tra le parti, per quanto riguarda le tre rotte in questione, prima dell’avvio della loro cooperazione. È improbabile che tale concorrenza possa essere sostituita da quella esercitata da concorrenti attualmente esistenti o dalla loro espansione o da nuovi ingressi sul mercato, che possano essere considerati probabili, tempestivi e sufficienti, in quanto sussistono notevoli barriere all’ingresso e all’espansione su tali mercati. Tali ostacoli comprendono, in particolare, l’assegnazione di bande orarie (slot) negli aeroporti interessati, il vantaggio conferito alle parti in termini di frequenze e la posizione dominante di cui esse godono nei principali nodi aeroportuali (hub), nonché gli effetti di fidelizzazione derivanti dai programmi Frequent Flyer delle parti. |
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(7) |
Sulla rotta Parigi-New York, le riserve della Commissione si limitano al mercato passeggeri premium (che comprende i servizi passeggeri in tutte le classi di cabina e di prezzo, tranne quelli relativi alla classe economica con restrizioni), mentre sulle rotte Amsterdam-New York e Roma-New York, i dubbi in materia di concorrenza riguardano entrambi i mercati premium e non premium. |
3. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI
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(8) |
Le parti hanno proposto di assumere impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di rispondere alle riserve della Commissione in materia di concorrenza. Le parti hanno sottolineato che ciò non deve essere interpretato come un riconoscimento da parte loro di una infrazione alle norme di concorrenza dell’UE o dell’incompatibilità dell’accordo TAJV con l’articolo 101 del TFUE. |
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(9) |
Gli impegni sono esposti sinteticamente in appresso e sono integralmente pubblicati in lingua inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html |
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(10) |
Le parti propongono degli impegni relativi a tre rotte, ossia Amsterdam-New York, Roma-New York e Parigi-New York (in appresso «le coppie di città individuate»). |
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(11) |
Esse propongono:
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Le parti propongono inoltre di affidare a un amministratore fiduciario il controllo dell’adempimento degli impegni. In caso di disaccordo tra un nuovo concorrente e le parti in merito agli impegni, le parti propongono un sistema di risoluzione della vertenza in base al quale la decisione finale spetterebbe a un tribunale arbitrale. |
4. INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI
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(13) |
La Commissione, previo un opportuno test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza. |
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(14) |
A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni contenenti informazioni che i terzi interessati ritengono segreti aziendali o di natura riservata vanno inviate anche in una versione non riservata in cui le parti non pubblicabili sono omesse e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato». |
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(15) |
Si prega di argomentare le risposte e le osservazioni e di esporre i fatti salienti. Nel caso siano individuati problemi relativi ad aspetti degli impegni proposti, la Commissione invita a proporre una possibile soluzione. |
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(16) |
Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento caso COMP/39964 — Air France-KLM/Alitalia/Delta, per posta elettronica all’indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax al numero (+32 22950128) o per posta al seguente indirizzo:
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(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, ove necessario.
(2) Nel 2008, Delta si è fusa con Northwest Airlines (cfr. decisione della Commissione nel caso COMP/M.5181 Delta Air Lines/Northwest Airlines). Dal febbraio 2010, dopo la piena integrazione di Northwest in Delta, il marchio distinto e i numeri di volo di Northwest hanno cessato di esistere. http://news.delta.com/index.php?s=43&item=911
(3) Nella presente comunicazione, Air France, Delta, KLM e Alitalia sono denominate collettivamente «le parti».