ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 373

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
21 ottobre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 373/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7372 — AXA/Hammerson/The Real Estate Portfolio) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2014/C 373/02

Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2011/137/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

2

2014/C 373/03

Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2014/728/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

4

2014/C 373/04

Avviso all’attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/231/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio

5

2014/C 373/05

Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

7

2014/C 373/06

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di: Dr. Emad Abdul-Ghani Sabouni (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni), Eng. Bassam Hanna, Dr. Mahmoud Ibraheem (alias Ibrahim) Sàiid (alias Said, Sàeed, Saeed), Dr. Lubana (alias Lubanah) Mushaweh (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh), Dr. Abdul-Salam Al Nayef, Hassan Hijazi, Dr. Khodr Orfali (alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly), Samir Izzat Qadi Amin, Dr Malek Ali a cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

8

 

Commissione europea

2014/C 373/07

Tassi di cambio dell'euro

10

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2014/C 373/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

11

2014/C 373/09

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

11

2014/C 373/10

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

12

2014/C 373/11

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

13


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2014/C 373/12

Invito a manifestare interesse — Comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) Partecipazione durante il sesto mandato del comitato

14


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

21.10.2014   

IT

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C 373/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7372 — AXA/Hammerson/The Real Estate Portfolio)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 373/01)

Il 15 ottobre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7372. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

21.10.2014   

IT

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C 373/2


Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2011/137/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

(2014/C 373/02)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone designate negli allegati I e III della decisione 2011/137/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2014/727/PESC del Consiglio (1), e nell’allegato II del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1103/2014 del Consiglio (2) che attua l’articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 204/2011, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

Il comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi del paragrafo 24 dell’UNSCR 1970 (2011) ha aggiornato le informazioni relative a talune persone soggette alle misure restrittive.

Le persone in questione possono in qualsiasi momento presentare al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 24 dell’UNSCR 1970 (2011), unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

United Nations – Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

In seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2011/137/PESC e al regolamento (UE) n. 204/2011 debbano continuare ad applicarsi a tali persone.

Si richiama l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 204/2011, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2 della decisione 2011/137/PESC e dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 204/2011, dell’elenco delle persone ed entità designate.


(1)  GU L 301 del 21.10.2014, pag. 30.

(2)  GU L 301 del 21.10.2014, pag. 3.


21.10.2014   

IT

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C 373/4


Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2014/728/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

(2014/C 373/03)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato della decisione 2010/638/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2014/728/PESC del Consiglio (1) e nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio.

Il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che le persone figuranti nei summenzionati allegati continuano a soddisfare i criteri di cui alla decisione 2010/638/PESC e al regolamento (UE) n. 1284/2009 concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea e dovrebbero pertanto restare soggette alle misure prorogate dalla decisione 2014/728/PESC.

Si attira l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 1284/2009, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 8 del regolamento).

Le persone in questione possono presentare al Consiglio, al seguente indirizzo, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 301 del 21.10.2014, pag. 33.


21.10.2014   

IT

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C 373/5


Avviso all’attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/231/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio

(2014/C 373/04)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone ed entità che figurano nell’allegato della decisione 2010/231/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione 2014/729/PESC del Consiglio (1) e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, attuato dal regolamento (UE) n. 1104/2014 del Consiglio (2).

Il comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 751 (1992) relativa alla Somalia ha adottato, il 12 aprile 2010, l’elenco delle persone e delle entità cui si applicano le disposizioni dei punti 1, 3 e 7 dell’UNSCR 1844 (2008).

Le persone ed entità interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato delle Nazioni Unite, unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell’elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

STATI UNITI D’AMERICA

Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse negli elenchi delle persone ed entità che sono oggetto della misura restrittiva di cui al regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio.

Si richiama l’attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 356/2010, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 5 del regolamento).

Le persone ed entità interessate possono presentare una richiesta per ottenere la motivazione dell’inserimento nell’elenco predisposto dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite, al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Le persone e le entità interessate possono presentare al Consiglio, all’indirizzo precedentemente menzionato, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati.

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 301 del 21.10.2014, pag. 34.

(2)  GU L 301 del 21.10.2014, pag. 5.


21.10.2014   

IT

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C 373/7


Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2014/C 373/05)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone ed entità designate nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio (1), e nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio (2), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell’elenco delle persone ed entità nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC e nell’allegato II del regolamento (CE) n. 36/2012. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l’attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II bis del regolamento (UE) n. 36/2012, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 16 del regolamento).

Le persone ed entità interessate possono presentare al Consiglio entro il 31 marzo 2015, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 301 del 21.10.2014, pag. 36.

(2)  GU L 301 del 21.10.2014, pag. 7.


21.10.2014   

IT

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C 373/8


Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di: Dr. Emad Abdul-Ghani Sabouni (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni), Eng. Bassam Hanna, Dr. Mahmoud Ibraheem (alias Ibrahim) Sàiid (alias Said, Sàeed, Saeed), Dr. Lubana (alias Lubanah) Mushaweh (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh), Dr. Abdul-Salam Al Nayef, Hassan Hijazi, Dr. Khodr Orfali (alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly), Samir Izzat Qadi Amin, Dr Malek Ali a cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2014/C 373/06)

Il Consiglio intende modificare le motivazioni dell’inserimento in elenco delle suddette persone riportate di seguito:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

114

Dr. Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (alias: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Data di nascita: 1964

Luogo di nascita: Damasco

Ex ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

27.2.2012

157

Eng. Bassam (

Image

) Hanna (

Image

)

 

Ex ministro delle risorse idriche. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

162

Dr. Mahmoud (

Image

) Ibraheem (

Image

) (alias Ibrahim) Sàiid (

Image

) (alias Said, Sàeed, Saeed)

 

Ex ministro dei trasporti. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

166

Dr. Lubana (

Image

) (alias Lubanah) Mushaweh (

Image

) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Data di nascita: 1955

Luogo di nascita: Damasco

Ex ministro della cultura. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

171

Dr. Abdul-Salam (

Image

) Al Nayef (

Image

)

 

Ex ministro della sanità. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

184

Hassan Hijazi

Data di nascita: 1964

Ex ministro del lavoro. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

24.6.2014

186

Dr. Khodr Orfali

(alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Data di nascita: 1956

Ex ministro dell’economia e del commercio estero. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

24.6.2014

187

Samir Izzat Qadi Amin

Data di nascita: 1966

Ex ministro del commercio interno e della tutela del consumatore. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

24.6.2014

189

Dr. Malek Ali

(alias Malik)

Data di nascita: 1956

Ex ministro dell’istruzione superiore. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

24.6.2014

Le osservazioni delle persone in questione dovrebbero essere presentate entro 3 settimane dalla data di pubblicazione del presente avviso al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi, 175

1048 Bruxelles

BELGIO

indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Le persone in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include e mantiene nell’elenco.


Commissione europea

21.10.2014   

IT

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C 373/10


Tassi di cambio dell'euro (1)

20 ottobre 2014

(2014/C 373/07)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2773

JPY

yen giapponesi

136,62

DKK

corone danesi

7,4470

GBP

sterline inglesi

0,79140

SEK

corone svedesi

9,1969

CHF

franchi svizzeri

1,2064

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,3900

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,562

HUF

fiorini ungheresi

306,37

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,2227

RON

leu rumeni

4,4173

TRY

lire turche

2,8730

AUD

dollari australiani

1,4560

CAD

dollari canadesi

1,4381

HKD

dollari di Hong Kong

9,9090

NZD

dollari neozelandesi

1,6053

SGD

dollari di Singapore

1,6238

KRW

won sudcoreani

1 352,67

ZAR

rand sudafricani

14,1028

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8210

HRK

kuna croata

7,6663

IDR

rupia indonesiana

15 347,29

MYR

ringgit malese

4,1774

PHP

peso filippino

57,306

RUB

rublo russo

52,4198

THB

baht thailandese

41,263

BRL

real brasiliano

3,1318

MXN

peso messicano

17,2710

INR

rupia indiana

78,2921


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

21.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/11


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2014/C 373/08)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

13.9.2014

Durata

13.9.2014 - 31.12.2014

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

NEP/8ABDE.

Specie

Scampo (Nephrops norvegicus)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

51/TQ43


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


21.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/11


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2014/C 373/09)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

22.9.2014

Durata

22.9.2014 - 31.12.2014

Stato membro

Francia

Stock o gruppo di stock

HER/5B6ANB

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

56/TQ43


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


21.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/12


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 373/10)

Stato membro

Francia

Rotta interessata

Aurillac - Parigi (Orly)

Periodo di validità del contratto

dal 1o giugno 2015 al 31 maggio 2019

Termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte

15 gennaio 2015 entro le ore 17.30, ora di Parigi (Francia)

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e agli oneri di servizio pubblico

Département du Cantal

Service des Marchés

28 Avenue Gambetta

15015 Aurillac Cedex

FRANCIA

Contatti:

Marc-Antoine Le-Minh-Triet

Pôle Déplacements et Infrastructures

Telefono: +33 471462249

Fax +33 471465982

E-mail: servicetransports@cg15.fr

Olivier Brieda

Service des Marchés

Telefono: +33 471462257

Fax +33 471465954

E-mail: marchespublics@cg15.fr


21.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/13


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 373/11)

Stato membro

Francia

Rotta interessata

Castres - Parigi (Orly)

Periodo di validità del contratto

dal 1o giugno 2015 al 31 maggio 2019

Termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte

Per le candidature: 5 dicembre 2014 entro le ore 12, ora di Parigi (Francia)

Per le offerte: 15 gennaio 2015, entro le ore 12, ora di Parigi (Francia)

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e agli oneri di servizio pubblico

Chambre de commerce et d’industrie du Tarn

BP 30217

40, allées Alphonse Juin

81101 Castres Cedex

FRANCIA

Telefono: +33 567466000

Fax +33 563514699

E-mail: f.chambert@tarn.cci.fr


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

21.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/14


Invito a manifestare interesse

Comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) Partecipazione durante il sesto mandato del comitato

(2014/C 373/12)

1.   Oggetto dell’invito

A norma della decisione 2014/113/UE (1) della Commissione, la Commissione lancia un invito a manifestare interesse rivolto agli esperti in campo scientifico che intendano far parte del comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) durante il suo sesto mandato.

I membri dello SCOEL saranno nominati a titolo personale per un mandato di tre anni.

Il sesto mandato dello SCOEL dovrebbe prendere avvio all’inizio del 2015.

2.   Missione dello SCOEL

Lo SCOEL è stato inizialmente istituito con la decisione 95/320/CE della Commissione (2) al fine di valutare gli effetti sulla salute dell’esposizione professionale agli agenti chimici. Tale decisione è stata recentemente abrogata dalla decisione 2014/113/UE, con la quale i metodi di lavoro dello SCOEL sono resi più conformi alle norme comuni della Commissione sui gruppi di esperti. A tal fine la nuova decisione prevede una nuova procedura di selezione dei membri, attraverso un invito a manifestare interesse, al fine di garantire la trasparenza e le pari opportunità tra gli esperti scientifici altamente qualificati e specializzati. La nuova decisione sottolinea inoltre l’importanza dei principi etici di eccellenza, indipendenza e imparzialità quali base dei lavori dello SCOEL.

A norma dell’articolo 3 della direttiva 98/24/CE del Consiglio (3), lo SCOEL ha il compito di fornire alla Commissione raccomandazioni e pareri a livello scientifico su una serie di sostanze chimiche prioritarie. Tali raccomandazioni e pareri sono utilizzati dalla Commissione nell’elaborazione della politica dell’UE sulla protezione della salute dei lavoratori, in particolare per fissare limiti di esposizione professionale (LEP) per gli agenti chimici a livello dell’Unione, a norma della direttiva 98/24/CE e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Lo SCOEL valuta il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici pericolosi e il livello di esposizione professionale in base ad una valutazione scientifica indipendente dei più aggiornati dati scientifici disponibili.

Le raccomandazioni dello SCOEL devono essere scientificamente valide e affidabili, innovative, adeguatamente documentate, comprensibili e chiare, elaborate in un processo equilibrato, equo e ben definito.

Il principale compito dello SCOEL è quello di raccomandare LEP fondati su considerazioni sanitarie, valutando gli effetti dell’esposizione nell’aria. I limiti raccomandati devono essere fissati in modo da garantire che anche un’esposizione ripetuta durante la vita lavorativa non comporti effetti negativi sulla salute delle persone che sono state esposte agli agenti chimici e/o dei loro discendenti, in qualsiasi momento (per quanto questo possa essere attualmente previsto). Per alcuni effetti negativi (in particolare la genotossicità, la cancerogenicità e la sensibilizzazione delle vie respiratorie) sulla base delle conoscenze attuali potrebbe essere impossibile individuare una soglia di sicurezza per l’esposizione. In questi casi lo SCOEL può calcolare una serie di livelli d’esposizione associati ai rischi stimati.

Oltre alle raccomandazioni relative ai LEP, lo SCOEL è tenuto anche a formulare raccomandazioni per i valori limite biologici o valori guida biologici e ad integrare le raccomandazioni sui LEP con ulteriori precisazioni quali l’assorbimento cutaneo, il potenziale sensibilizzante e le proprietà cancerogene, a seconda dei casi.

I pareri scientifici sulle questioni relative alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori devono essere organizzati conformemente ai principi delle migliori pratiche di valutazione dei rischi e devono basarsi sui principi etici di eccellenza, indipendenza, imparzialità e trasparenza. Questi ultimi sono fissati nella comunicazione della Commissione sulla «raccolta e l’utilizzazione dei pareri degli esperti da parte della Commissione: principi ed orientamenti - Una migliore base di conoscenze per delle politiche migliori» (5).

Informazioni sulle attività dello SCOEL e, in particolare, sulla metodologia per la determinazione dei LEP, e l’elenco delle raccomandazioni adottate sono disponibili al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&langId=it&intPageId=684

3.   Ruolo dei membri dello SCOEL

I membri dello SCOEL sono esperti altamente qualificati e specializzati, indipendenti, con competenze in vari settori connessi agli agenti chimici tra cui, in particolare, il settore della chimica, della tossicologia, dell’epidemiologia, della medicina del lavoro e dell’igiene industriale. Essi devono inoltre possedere competenze generali in materia di fissazione dei LEP.

I membri dello SCOEL sono tenuti a presenziare alle sue riunioni, che si tengono almeno quattro volte l’anno, e a contribuire attivamente a discussioni scientifiche, a esaminare documenti, a commentarli, e a fungere da «presidente» e/o «relatore» (persona di riferimento per un determinato fascicolo).

I membri dello SCOEL sono tenuti a svolgere i compiti seguenti:

contribuire all’elaborazione, alla discussione e all’adozione di raccomandazioni scientifiche in materia di LEP, come «relatore» o a sostegno del «relatore»,

contribuire ai pareri scientifici su questioni relative agli agenti chimici, come richiesto dalla Commissione,

fornire consulenza sullo svolgimento e sull’organizzazione delle attività scientifiche dello SCOEL.

I documenti di lavoro dello SCOEL sono redatti in inglese e anche le riunioni si svolgono in questa lingua. Le riunioni implicano un lavoro approfondito di preparazione, compresa la lettura preventiva, la valutazione critica e la redazione di documenti.

I candidati sono tenuti ad assumere l’impegno a partecipare attivamente alle attività dello SCOEL in caso di nomina.

I membri dello SCOEL hanno diritto a un’indennità speciale, a norma della decisione 2014/113/UE, pari a un importo massimo di 450 EUR per ogni giornata intera di lavoro dedicata ad attività relative alla loro partecipazione alle riunioni. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività dello SCOEL, in base alle disposizioni applicabili (6).

4.   Composizione dello SCOEL

Come indicato all’articolo 3 della decisione 2014/113/UE, lo SCOEL è composto da un massimo di 21 esperti individuali, selezionati da un elenco di candidati idonei compilato dopo la valutazione delle domande ammissibili trasmesse in risposta al presente invito a manifestare interesse.

5.   Procedura di selezione

La procedura di selezione si svolge in due fasi:

i.

verifica dell’ammissibilità delle domande;

ii.

valutazione volta a stabilire re se i candidati soddisfano i criteri di selezione e redazione di un elenco dei candidati idonei.

Il comitato di selezione è composto da rappresentanti dei servizi della Commissione interessati.

Ogni manifestazione d’interesse è valutata da almeno due membri del comitato di selezione sulla base dei criteri di ammissibilità e di selezione. Durante il processo di selezione la Commissione prende in considerazione anche l’indipendenza degli esperti (in particolare, ogni potenziale conflitto di interesse) e garantisce una distribuzione geografica e di genere equilibrata dei membri dello SCOEL.

Requisiti

A.   Criteri di ammissibilità

Tutte le candidature sono esaminate sulla base dei seguenti criteri di ammissibilità:

i.

diploma universitario in ambito scientifico pertinente alle attività dello SCOEL;

ii.

esperienza professionale almeno decennale (10 anni), in un settore pertinente alle attività dello SCOEL, acquisita dopo il conseguimento del diploma di cui al punto i);

iii.

cittadinanza dell’UE;

iv.

capacità di lavorare in inglese: i candidati devono essere in grado di leggere testi in inglese e di usare tale lingua nella rapportistica scritta e orale (7), dato che la maggior parte dei documenti scientifici pertinenti sono redatti in inglese in ambito internazionale.

B.   Criteri di selezione

Le candidature che rispettano i criteri di ammissibilità sono valutate sulla base dei seguenti criteri di selezione.

i.   Settori specifici di competenze scientifiche

Nel selezionare i candidati, la Commissione cerca di conseguire il migliore equilibrio possibile di competenze scientifiche nei settori seguenti:

chimica, tossicologia, epidemiologia, medicina del lavoro, ambiente e salute, scienze dell’esposizione, medicina respiratoria, dermatologia, sistema nervoso, tossicità per la riproduzione, genotossicità/cancerogenicità, patologia, igiene del lavoro, monitoraggio biologico, metodologie analitiche ed esperienza in materia di fissazione dei LEP per gli agenti chimici, o altre discipline scientifiche pertinenti per i lavori dello SCOEL.

ii.   Settori di esperienza e competenze pertinenti

I candidati sono valutati sui seguenti settori di esperienza e di competenza:

valutazione degli effetti dell’esposizione professionale ad agenti chimici sulla salute umana;

esperienza professionale in un ambiente scientifico multidisciplinare, di preferenza in ambito internazionale;

documenti scientifici pubblicati, riguardanti tematiche pertinenti per l’elaborazione di proposte scientifiche relative ai LEP;

appartenenza a comitati scientifici nazionali o internazionali, preposti all’elaborazione di raccomandazioni scientifiche o alla fissazione di LEP per gli agenti chimici;

partecipazione, in un ruolo di sostegno, alle attività di comitati scientifici nazionali o internazionali preposti all’elaborazione di raccomandazioni scientifiche o alla fissazione di LEP per gli agenti chimici;

gestione di progetti riguardanti tematiche scientifiche.

Possono essere presi in considerazione anche i candidati con esperienza nella valutazione degli effetti dell’esposizione ad agenti chimici sulla salute umana in altri ambiti, quali l’alimentazione, l’ambiente o la protezione dei consumatori.

6.   Nomina dei membri

La Commissione nomina i membri sulla base dei risultati della procedura di selezione, garantendo una distribuzione geografica equilibrata dei membri del comitato, in conformità all’articolo 3 della decisione 2014/113/UE.

I nominativi dei membri nominati sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei dati personali avvengono in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

Prima della nomina la Commissione si riserva il diritto di verificare i documenti e i certificati, al fine di confermarne l’esattezza e accertare l’ammissibilità della candidatura.

La durata del mandato dei membri dello SCOEL è di tre anni.

I nominativi dei candidati che, pur soddisfacendo i requisiti per la designazione quali membri dello SCOEL non sono nominati, figurano in un elenco come indicato all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2014/113/UE.

7.   Principi etici

Come previsto dall’articolo 9 della decisione 2014/113/UE, i pareri scientifici dello SCOEL devono essere fondati sui principi etici di indipendenza, trasparenza e riservatezza.

1.   Indipendenza

I membri dello SCOEL si impegnano ad agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna. Essi non possono delegare le loro responsabilità ad altri.

Essi devono rendere una dichiarazione con la quale si impegnano ad agire nell’interesse pubblico e a dichiarare l’assenza o l’esistenza di interessi diretti o indiretti che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli alla loro indipendenza.

I servizi della Commissione prendono atto degli interessi dichiarati e si pronunciano sulla loro rilevanza.

2.   Trasparenza

Lo SCOEL deve garantire che le sue raccomandazioni e i suoi pareri presentino in modo chiaro la ratio seguita nel processo decisionale, secondo quanto delineato nella sua metodologia.

3.   Riservatezza

I membri dello SCOEL sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito dei lavori dello SCOEL, di seminari tematici, gruppi di lavoro o altre attività collegate alla decisione 2014/113/UE. Tale obbligo si aggiunge a quelli di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 12 della decisione 2014/113/UE.

All’inizio di ogni mandato i membri dello SCOEL devono sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza.

8.   Pari opportunità

La Commissione si impegna ad applicare i principi della parità di trattamento nelle sue procedure.

9.   Presentazione delle domande

Gli esperti scientifici interessati a fornire tali servizi sono invitati a compilare e presentare il modulo di candidatura online, disponibile al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SCOEL

I candidati sono invitati a compilare il modulo di candidatura in inglese, in modo da agevolare la procedura di selezione.

Sono considerate ammissibili solo le candidature comprendenti:

un modulo di candidatura debitamente compilato;

un curriculum vitae, preferibilmente di non oltre tre pagine (da allegare al modulo di candidatura al punto pertinente);

un elenco delle pubblicazioni scientifiche del candidato su tematiche pertinenti per le attività dello SCOEL (da allegare al modulo di candidatura al punto pertinente);

una dichiarazione sull’onore del candidato, una dichiarazione d’impegno e una dichiarazione in merito a potenziali conflitti di interesse (incluse alla fine del modulo di candidatura).

I documenti giustificativi potranno essere richiesti successivamente.

La Commissione comunicherà ai candidati i risultati della procedura di selezione il più presto possibile.

10.   Termine ultimo per l’invio delle candidature

Il termine per la presentazione delle candidature per divenire membri dello SCOEL è il 15.12.2014 (ora GMT + 1). Saranno presi in considerazione solo i moduli online debitamente compilati e trasmessi attraverso il sito sopraindicato.

Si raccomanda vivamente ai candidati di non attendere gli ultimi giorni prima del termine ultimo, dato che una congestione della rete o un problema nella connessione Internet potrebbero impedire loro di presentare la candidatura in tempo utile. Non saranno accettate candidature dopo la scadenza del termine.


(1)  GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18.

(2)  GU L 188 del 9.8.1995, pag. 14.

(3)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(4)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

(5)  COM(2002) 713 def. dell’11 dicembre 2002.

(6)  Decisione C(2007) 5858 della Commissione. Norme sul rimborso delle spese sostenute da persone estranee alla Commissione invitate a partecipare a riunioni in veste di esperti.

(7)  A titolo indicativo, «capacità di lavorare in inglese» corrisponde al livello B2 o superiore, come indicato nel documento di riferimento del Consiglio d’Europa per il portfolio europeo delle lingue («quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione»). Per ulteriori informazioni si consulti http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.