ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 372

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
20 ottobre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2014/C 372/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2014/C 372/02

Causa C-150/14 P: Impugnazione proposta il 31 marzo 2014 dalla Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 29 gennaio 2014, causa T-47/13, Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Christin Vieweg

2

2014/C 372/03

Causa C-339/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Nürnberg (Germania) il 14 luglio 2014 — Procedimento penale a carico di Andreas Wittmann

2

2014/C 372/04

Causa C-342/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 16 luglio 2014 — X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord

3

2014/C 372/05

Causa C-371/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 1o agosto 2014 — APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

3

2014/C 372/06

Causa C-375/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Frosinone (Italia) il 6 agosto 2014 — Procedimento penale a carico di Laezza Rosaria

4

2014/C 372/07

Causa C-386/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Versailles (Francia) il 13 agosto 2014 — Groupe Steria SCA/Ministère des finances et des comptes publics

4

2014/C 372/08

Causa C-388/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 14 agosto 2014 — Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin

5

2014/C 372/09

Causa C-389/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 18 agosto 2014 — Esso Italiana srl e a.,/Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e. a.

5

2014/C 372/10

Causa C-390/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cipro) il 18 agosto 2014 — Astinomikos Diefthindis Larnakas/Masoud Mehrabipari

7

2014/C 372/11

Causa C-391/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 18 agosto 2014 — Api Raffineria di Ancona SpA/Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e a.

7

2014/C 372/12

Causa C-392/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 18 agosto 2014 — Lucchini in Amministrazione straordinaria SpA/Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e a.

9

2014/C 372/13

Causa C-393/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 18 agosto 2014 — Dalmine SpA/Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e a.

10

2014/C 372/14

Causa C-394/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 18 agosto 2014 — Sandy Siewert e a./Condor Flugdienst GmbH

11

2014/C 372/15

Causa C-395/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 19 agosto 2014 — Vodafone GmbH/Repubblica federale di Germania

12

 

Tribunale

2014/C 372/16

Causa T-471/11: Sentenza del Tribunale del 5 settembre 2014 — Éditions Odile Jacob/Commissione (Concorrenza — Concentrazioni — Mercato dell’edizione di libri — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune a condizione di retrocessioni di elementi dell’attivo — Decisione di autorizzazione dell’acquirente degli elementi dell’attivo ceduti — Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale riguardante lo stesso procedimento — Interesse ad agire — Violazione dell’articolo 266 TFUE — Non rispetto degli impegni imposti dalla decisione di autorizzazione condizionata — Differenza tra condizioni e obblighi — Principio di irretroattività — Valutazione della candidatura del cessionario — Indipendenza del cessionario rispetto al cedente — Sviamento di potere — Obbligo di motivazione)

13

2014/C 372/17

Causa T-516/11: Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2014 — MasterCard e a./Commissione (Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti concernenti uno studio relativo ai costi e vantaggi per i commercianti di accettare differenti mezzi di pagamento — Documenti provenienti da un terzo — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo)

13

2014/C 372/18

Causa T-218/12: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2014 — Micrus Endovascular/UAMI — Laboratórios Delta (DELTA) [Marchio comunitario — Procedimento d’opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo DELTA — Marchi internazionale e nazionale figurativi anteriori DELTA PORTUGAL e denominazione sociale LABORATORIOS DELTA — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009]

14

2014/C 372/19

Causa T-461/12: Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2014 — Hansestadt Lübeck/Commissione [Aiuti di Stato — Tasse aeroportuali — Aeroporto di Lubecca — Decisione di avviare il procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Errore manifesto di valutazione — Articolo 10 del regolamento (CE) n. 659/1999]

15

2014/C 372/20

Causa T-494/12: Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2014 — Biscuits Poult/UAMI — Banketbakkerij Merba (Biscuit) [Disegno o modello comunitario — Procedimento di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un biscotto spezzato — Motivo di nullità — Assenza di carattere individuale — Articoli 4, 6 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002]

16

2014/C 372/21

Causa T-199/13: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2014 — DTM Ricambi/UAMI — STAR (STAR) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo STAR — Marchio internazionale figurativo anteriore STAR LODI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

16

2014/C 372/22

Causa T-555/14: Ricorso proposto il 25 luglio 2014 — Estonia/Commissione

17

2014/C 372/23

Causa T-567/14: Ricorso proposto il 1o agosto 2014 — Group OOD/HABM — Kosta Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL)

18

2014/C 372/24

Causa T-585/14: Ricorso proposto il 4 agosto 2014 — Slovenia/Commissione

19

2014/C 372/25

Causa T-586/14: Ricorso proposto il 7 agosto 2014 — Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione

20

2014/C 372/26

Causa T-597/14: Ricorso proposto l'11 agosto2014 — Cham e Bena Properties/Consiglio

21

2014/C 372/27

Causa T-602/14: Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Bena Properties/Consiglio

22

2014/C 372/28

Causa T-615/14: Ricorso proposto il 14 agosto 2014 — Fútbol Club Barcelona/UAMI (Raffigurazione di uno scudo)

22

2014/C 372/29

Causa T-165/14: Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2014 — ANKO/Commissione e AER

23

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

20.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 372/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

2014/C 372/01

Ultima pubblicazione

GU C 361 del 13.10.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 351 del 6.10.2014

GU C 339 del 29.9.2014

GU C 329 del 22.9.2014

GU C 315 del 15.9.2014

GU C 303 dell'8.9.2014

GU C 292 dell'1.9.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

20.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 372/2


Impugnazione proposta il 31 marzo 2014 dalla Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 29 gennaio 2014, causa T-47/13, Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Christin Vieweg

(Causa C-150/14 P)

2014/C 372/02

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH (rappresentante: S. Biagosch, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Christin Vieweg

Con le decisione del 4 settembre 2014, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Nona Sezione) ha respinto l’impugnazione e condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.


20.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 372/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Nürnberg (Germania) il 14 luglio 2014 — Procedimento penale a carico di Andreas Wittmann

(Causa C-339/14)

2014/C 372/03

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Nürnberg

Imputato nella causa principale

Andreas Wittmann

Altra parte nel procedimento: Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) debba essere interpretato nel senso che esso equipara al ritiro di una patente di guida il caso in cui al conducente di un veicolo il permesso di guida non è ritirato solo perché tale documento gli è stato già ritirato in precedenza ed egli non ne è pertanto più in possesso e contemporaneamente è disposto che, per un certo periodo, al soggetto in parola non sia in ogni caso rilasciato un nuovo permesso di guida.


(1)  Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403, pag. 18).


20.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 372/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 16 luglio 2014 — X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord

(Causa C-342/14)

2014/C 372/04

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: X-Steuerberatungsgesellschaft

Resistente: Finanzamt Hannover-Nord

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 5 della direttiva 2005/36/CE (1) osti a una restrizione alla libera prestazione dei servizi nel caso in cui una società di consulenza fiscale, costituita in base alle disposizioni di uno Stato membro, provveda, nel proprio Stato membro di stabilimento in cui l’attività di consulenza fiscale non sia regolamentata, a predisporre le dichiarazioni dei redditi per un destinatario stabilito in un altro Stato membro ed a trasmetterle all’amministrazione finanziaria, laddove in detto altro Stato membro la normativa nazionale preveda che una società di consulenza fiscale debba, ai fini dell’abilitazione alla prestazione di assistenza in materia fiscale a titolo professionale, essere riconosciuta e gestita in maniera responsabile da commercialisti;

2)

Se una società di consulenza fiscale possa, nelle circostanze indicate nella prima questione, legittimamente richiamarsi all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE (2) a prescindere dalla questione in quale dei due Stati membri essa effettui la prestazione dei servizi;

3)

Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle indicate nella prima questione, osti ad una restrizione alla libera prestazione dei servizi per effetto della normativa vigente nello Stato membro del destinatario della prestazione, ove la società di consulenza fiscale non sia stabilita nello Stato membro medesimo.


(1)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).

(2)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).


20.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 372/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 1o agosto 2014 — APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Causa C-371/14)

2014/C 372/05

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: APEX GmbH Internationale Spedition

Resistente: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento di esecuzione (UE) n. 260/2013 (1) del Consiglio, del 18 marzo 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dalla Repubblica socialista del Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarati originari della Repubblica socialista del Vietnam (GU L 82 del 22.3.2013, pagg. 10-17; in prosieguo: il «regolamento n. 260/2013») sia invalido, poiché al momento della sua adozione, il dazio antidumping imposto dal regolamento n. 1458/2007, di cui si trattava di disporre l’estensione non era già più in vigore.

In caso di soluzione negativa della prima questione:

2)

Se il regolamento n. 260/2013 sia invalido, poiché non si può constatare alcuna elusione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009, delle misure imposte dal regolamento n. 1458/2007 (2).


(1)  GU L 82, pag. 10.

(2)  Regolamento (CE) n. 1458/2007 del Consiglio, del 10 dicembre 2007 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan e sulle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan (GU L 326, pag. 1).


20.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 372/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Frosinone (Italia) il 6 agosto 2014 — Procedimento penale a carico di Laezza Rosaria

(Causa C-375/14)

2014/C 372/06

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Frosinone

Parti nella causa principale

Laezza Rosaria

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 49 e seg. e 56 e seg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, per come anche integrati alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte di giustizia C-72/10 del 16.02.12, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino ad una disposizione nazionale che preveda la cessione obbligatoria a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca.


20.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 372/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Versailles (Francia) il 13 agosto 2014 — Groupe Steria SCA/Ministère des finances et des comptes publics

(Causa C-386/14)

2014/C 372/07

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative d'appel de Versailles

Parti

Ricorrente: Groupe Steria SCA

Resistente: Ministère des finances et des comptes publics

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 43 del Trattato CE, divenuto articolo 49 TFUE, relativo alla libertà di stabilimento, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la normativa relativa al regime francese dell’integrazione fiscale accordi a una società controllante integrante il beneficio della neutralizzazione della reintegrazione della quota per le spese ed oneri fissata forfettariamente al 5 % dell’importo netto dei dividendi che essa percepisce unicamente dalle società residenti parti dell’integrazione, mentre un siffatto diritto le è negato, in forza di tale normativa, per i dividendi che le sono distribuiti dalle sue società controllate stabilite in un altro Stato membro, le quali, se fossero state residenti, sarebbero state, previa opzione in tal senso, oggettivamente ammissibili al regime dell’integrazione.


20.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 372/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 14 agosto 2014 — Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin

(Causa C-388/14)

2014/C 372/08

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti

Ricorrente: Timac Agro Deutschland GmbH

Convenuto: Finanzamt Sankt Augustin

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 49 TFUE (articolo 43 CE) debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa, quale il articolo 52, paragrafo 3, EStG (legge relativa all’imposta sul reddito), nei limiti in cui la causa della circostanza che nel calcolo della base imponibile venga incluso un importo pari alle perdite precedentemente considerate ai fine di deduzione di una stabile organizzazione estera è la vendita di tale stabile organizzazione ad un’altra società di capitali, appartenente al medesimo gruppo societario della venditrice, e non il conseguimento di profitti;

2)

Se l’articolo 49 TFUE (articolo 43 CE) debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa, quale l’articolo 23, paragrafo 1a, del DBA Deutschland/Österreich 2000 (convenzione Germania/Austria del 2000 diretta ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio), in base a cui sono escluse dalla base imponibile ai fini della tassazione tedesca redditi provenienti dall’Austria se detti redditi possono essere tassati in Austria, allorché le perdite subite in una stabile organizzazione austriaca di una società di capitali tedesca non possono quindi più essere prese in considerazione in Austria, poiché la stabile organizzazione è venduta ad una società di capitali austriaca, appartenente al medesimo gruppo societario della società di capitali tedesca.


20.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 372/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 18 agosto 2014 — Esso Italiana srl e a.,/Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e. a.

(Causa C-389/14)

2014/C 372/09

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Esso Italiana srl, Eni SpA, Linde Gas Italia srl

Convenuti: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Questioni pregiudiziali

1)

Dica la Corte se la decisione della Commissione Europea 2013/448/UE (1) del 5 settembre 2013 sia invalida per non aver tenuto conto, nel calcolo delle quote da assegnare a titolo gratuito, della percentuale di emissioni associate alla combustione di gas di scarico — o gas siderurgici di processo — né di quelle associate al calore prodotto dalla cogenerazione, con ciò incorrendo nella violazione dell'art. 290 del TFUE e dell'art. 10 bis, commi 1, 4 e 5 della direttiva 2003/87/CE (2), travalicando i limiti della delega conferita dalla Direttiva medesima e ponendosi in contrasto con le finalità della Direttiva (incentivazione di tecnologie energetiche più efficienti e salvaguardia delle esigenze dello sviluppo economico e dell'occupazione);

2)

Dica la Corte se la decisione della Commissione Europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida, alla luce dell'art. 6 TUE, per contrasto con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ECHR) nonché dell'art. 17 della Convenzione medesima, avendo indebitamente determinato una lesione della legittima aspettativa delle società ricorrenti a mantenere il bene consistente nel quantitativo di quote assegnato in via preliminare e ad esse spettante sulla base delle previsioni della Direttiva, con ciò determinando una privazione dell'utilità economica connessa al predetto bene;

3)

Dica, altresì, la Corte se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, considerato che la decisione viola l'art. 296, comma 2, TFUE e l'art. 41 della Carta di Nizza, in quanto è priva di idonea motivazione;

4)

Dica la Corte se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, considerato che la decisione viola l'art. 10 bis comma 5 della Direttiva 2003/87/CE, il principio di proporzionalità sancito dall' art. 5 paragrafo 4 del TUE, ed inoltre sia viziata per carenza di istruttoria ed errore di valutazione, in considerazione del fatto che il calcolo del quantitativo massimo delle quote da assegnare a titolo gratuito (dato rilevante ai fini della definizione del fattore di correzione transettoriale uniforme) non ha tenuto conto degli effetti delle modifiche interpretative intervenute rispetto alla nozione di «impianto di combustione» tra la prima (2005-2007) e la seconda fase (2008-2012) di attuazione della Direttiva 2003/87/CE;

5)

Dica la Corte se la decisione della Commissione europea n. 448/2013/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, per violazione dell'art. 10 bis comma 5 della Direttiva 2003/87/CE, dell'art. 9 bis comma 2 della Direttiva 2003/87/CE, nonché per carenza di istruttoria ed errore di valutazione in considerazione del fatto che il calcolo del quantitativo massimo delle quote da assegnare a titolo gratuito (dato rilevante ai fini della definizione del fattore di correzione transettoriale uniforme) è stato effettuato sulla base di dati forniti dagli Stati membri tra loro incoerenti perché basati su una differente interpretazione dell'art. 9 bis comma 2 della Direttiva 2003/87/CE;

6)

Dica infine la Corte se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, per violazione delle norme sul procedimento di cui all'art. 10 bis comma 1, e 23 comma 3 della Direttiva 2003/87/CE.


(1)  Decisione della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27).

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 275, pag. 32).


20.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 372/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cipro) il 18 agosto 2014 — Astinomikos Diefthindis Larnakas/Masoud Mehrabipari

(Causa C-390/14)

2014/C 372/10

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Parti

Autorità procedente: Astinomikos Diefthindis Larnakas

Imputato: Masoud Mehrabipari

Questioni pregiudiziali

1)

Se, tenuto conto dei principi di leale cooperazione, di effetto utile in vista del conseguimento delle finalità delle direttive, nonché di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle pene, gli articoli 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE (1) possano essere interpretati nel senso che consentono l’esercizio dell’azione penale sulla base di una normativa nazionale, precedente la trasposizione (articolo 19, paragrafo1, lettere f) e i), della legge sugli stranieri e sull’immigrazione, denominata «capo 105»), nei confronti del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare al quale siano state infruttuosamente applicate misure coercitive di allontanamento e che sia rimasto in stato di trattenimento per un periodo superiore a 18 mesi, per non essere in possesso di un passaporto e per non aver collaborato con le autorità ai fini del rilascio di tale passaporto tramite la sua ambasciata, adducendo il timore di persecuzioni da parte delle autorità dell’Iran;

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se detta azione penale possa essere esercitata subito dopo la scadenza del periodo massimo di trattenimento di 18 mesi ai fini dell’espulsione, con la conseguenza che il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare non viene rilasciato e il suo trattenimento, se il Tribunale lo ritiene necessario a causa del pericolo di contumacia, si protrae in pendenza del procedimento penale;

3)

Che cosa si intenda per la «mancata di cooperazione» del cittadino di un paese terzo, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 6, lettera a) della direttiva 2008/115 e, in particolare, se tale nozione possa coincidere con quanto previsto dalle disposizioni di diritto nazionale (articolo 19, [paragrafo 1, lettere f) e i), della legge sugli stranieri e sull’immigrazione, denominata «capo 105»]), che sanzionano penalmente qualunque rifiuto di «esibire al Direttore qualunque documento che egli abbia richiesto», nonché qualunque «resistenza o impedimento, attivo o passivo, opposto a qualunque Direttore nell’esecuzione delle sue funzioni» per mancata esibizione del passaporto, mentre, al contempo, non sono dedotti elementi relativi ad azioni che siano state intraprese dalle autorità nei confronti delle autorità del paese d’origine per portare a buon fine l’allontanamento del cittadino del paese terzo.


(1)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).


20.10.2014   

IT

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C 372/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 18 agosto 2014 — Api Raffineria di Ancona SpA/Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e a.

(Causa C-391/14)

2014/C 372/11

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Api Raffineria di Ancona SpA

Convenuti: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico

Questioni pregiudiziali

1)

Dica la Corte se la decisione della Commissione Europea 2013/448/UE (1) del 5 settembre 2013 sia invalida per non aver tenuto conto, nel calcolo delle quote da assegnare a titolo gratuito, della percentuale di emissioni associate alla combustione di gas di scarico — o gas siderurgici di processo — né di quelle associate al calore prodotto dalla cogenerazione, con ciò incorrendo nella violazione dell'art. 290 del TFUE e dell'art. 10 bis, commi 1, 4 e 5 della direttiva 2003/87/CE (2), travalicando i limiti della delega conferita dalla Direttiva medesima e ponendosi in contrasto con le finalità della Direttiva (incentivazione di tecnologie energetiche più efficienti e salvaguardia delle esigenze dello sviluppo economico e dell'occupazione);

2)

Dica la Corte se la decisione della Commissione Europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida, alla luce dell'art. 6 TUE, per contrasto con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ECHR) nonché dell'art. 17 della Convenzione medesima, avendo indebitamente determinato una lesione della legittima aspettativa delle società ricorrenti a mantenere il bene consistente nel quantitativo di quote assegnato in via preliminare e ad esse spettante sulla base delle previsioni della Direttiva, con ciò determinando una privazione dell'utilità economica connessa al predetto bene;

3)

Dica, altresì, la Corte se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, considerato che la decisione viola l'art. 296, comma 2, TFUE e l'art. 41 della Carta di Nizza, in quanto è priva di idonea motivazione;

4)

Dica la Corte se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, considerato che la decisione viola l'art. 10 bis comma 5 della Direttiva 2003/87/CE, il principio di proporzionalità sancito dall' art. 5 paragrafo 4 del TUE, ed inoltre sia viziata per carenza di istruttoria ed errore di valutazione, in considerazione del fatto che il calcolo del quantitativo massimo delle quote da assegnare a titolo gratuito (dato rilevante ai fini della definizione del fattore di correzione transettoriale uniforme) non ha tenuto conto degli effetti delle modifiche interpretative intervenute rispetto alla nozione di «impianto di combustione» tra la prima (2005-2007) e la seconda fase (2008-2012) di attuazione della Direttiva 2003/87/CE;

5)

Dica la Corte se la decisione della Commissione europea n. 448/2013/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, per violazione dell'art. 10 bis comma 5 della Direttiva 2003/87/CE, dell'art. 9 bis comma 2 della Direttiva 2003/87/CE, nonché per carenza di istruttoria ed errore di valutazione in considerazione del fatto che il calcolo del quantitativo massimo delle quote da assegnare a titolo gratuito (dato rilevante ai fini della definizione del fattore di correzione transettoriale uniforme) è stato effettuato sulla base di dati forniti dagli Stati membri tra loro incoerenti perché basati su una differente interpretazione dell'art. 9 bis comma 2 della Direttiva 2003/87/CE;

6)

Dica infine la Corte se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, per violazione delle norme sul procedimento di cui all'art. 10 bis comma 1, e 23 comma 3 della Direttiva 2003/87/CE.


(1)  Decisione della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27).

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 275, pag. 32).


20.10.2014   

IT

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C 372/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 18 agosto 2014 — Lucchini in Amministrazione straordinaria SpA/Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e a.

(Causa C-392/14)

2014/C 372/12

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Lucchini in Amministrazione Straordinaria SpA

Convenuti: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico

Questioni pregiudiziali

1)

Dica la Corte se la decisione della Commissione Europea 2013/448/UE (1) del 5 settembre 2013 sia invalida per non aver tenuto conto, nel calcolo delle quote da assegnare a titolo gratuito, della percentuale di emissioni associate alla combustione di gas di scarico — o gas siderurgici di processo — né di quelle associate al calore prodotto dalla cogenerazione, con ciò incorrendo nella violazione dell'art. 290 del TFUE e dell'art. 10 bis, commi 1, 4 e 5 della direttiva 2003/87/CE (2), travalicando i limiti della delega conferita dalla Direttiva medesima e ponendosi in contrasto con le finalità della Direttiva (incentivazione di tecnologie energetiche più efficienti e salvaguardia delle esigenze dello sviluppo economico e dell'occupazione);

2)

Dica la Corte se la decisione della Commissione Europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida, alla luce dell'art. 6 TUE, per contrasto con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ECHR) nonché dell'art. 17 della Convenzione medesima, avendo indebitamente determinato una lesione della legittima aspettativa delle società ricorrenti a mantenere il bene consistente nel quantitativo di quote assegnato in via preliminare e ad esse spettante sulla base delle previsioni della Direttiva, con ciò determinando una privazione dell'utilità economica connessa al predetto bene;

3)

Dica, altresì, la Corte se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, considerato che la decisione viola l'art. 296, comma 2, TFUE e l'art. 41 della Carta di Nizza, in quanto è priva di idonea motivazione;

4)

Dica la Corte se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, considerato che la decisione viola l'art. 10 bis comma 5 della Direttiva 2003/87/CE, il principio di proporzionalità sancito dall' art. 5 paragrafo 4 del TUE, ed inoltre sia viziata per carenza di istruttoria ed errore di valutazione, in considerazione del fatto che il calcolo del quantitativo massimo delle quote da assegnare a titolo gratuito (dato rilevante ai fini della definizione del fattore di correzione transettoriale uniforme) non ha tenuto conto degli effetti delle modifiche interpretative intervenute rispetto alla nozione di «impianto di combustione» tra la prima (2005-2007) e la seconda fase (2008-2012) di attuazione della Direttiva 2003/87/CE;

5)

Dica la Corte se la decisione della Commissione europea n. 448/2013/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, per violazione dell'art. 10 bis comma 5 della Direttiva 2003/87/CE, dell'art. 9 bis comma 2 della Direttiva 2003/87/CE, nonché per carenza di istruttoria ed errore di valutazione in considerazione del fatto che il calcolo del quantitativo massimo delle quote da assegnare a titolo gratuito (dato rilevante ai fini della definizione del fattore di correzione transettoriale uniforme) è stato effettuato sulla base di dati forniti dagli Stati membri tra loro incoerenti perché basati su una differente interpretazione dell'art. 9 bis comma 2 della Direttiva 2003/87/CE;

6)

Dica infine la Corte se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, per violazione delle norme sul procedimento di cui all'art. 10 bis comma 1, e 23 comma 3 della Direttiva 2003/87/CE.


(1)  Decisione della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27).

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 275, pag. 32).


20.10.2014   

IT

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C 372/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 18 agosto 2014 — Dalmine SpA/Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e a.

(Causa C-393/14)

2014/C 372/13

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Dalmine SpA

Convenuti: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico

Questioni pregiudiziali

1)

Dica la Corte se la decisione della Commissione Europea 2013/448/UE (1) del 5 settembre 2013 sia invalida per non aver tenuto conto, nel calcolo delle quote da assegnare a titolo gratuito, della percentuale di emissioni associate alla combustione di gas di scarico — o gas siderurgici di processo — né di quelle associate al calore prodotto dalla cogenerazione, con ciò incorrendo nella violazione dell'art. 290 del TFUE e dell'art. 10 bis, commi 1, 4 e 5 della direttiva 2003/87/CE (2), travalicando i limiti della delega conferita dalla Direttiva medesima e ponendosi in contrasto con le finalità della Direttiva (incentivazione di tecnologie energetiche più efficienti e salvaguardia delle esigenze dello sviluppo economico e dell'occupazione);

2)

Dica la Corte se la decisione della Commissione Europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida, alla luce dell'art. 6 TUE, per contrasto con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ECHR) nonché dell'art. 17 della Convenzione medesima, avendo indebitamente determinato una lesione della legittima aspettativa delle società ricorrenti a mantenere il bene consistente nel quantitativo di quote assegnato in via preliminare e ad esse spettante sulla base delle previsioni della Direttiva, con ciò determinando una privazione dell'utilità economica connessa al predetto bene;

3)

Dica, altresì, la Corte se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, considerato che la decisione viola l'art. 296, comma 2, TFUE e l'art. 41 della Carta di Nizza, in quanto è priva di idonea motivazione;

4)

Dica la Corte se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, considerato che la decisione viola l'art. 10 bis comma 5 della Direttiva 2003/87/CE, il principio di proporzionalità sancito dall' art. 5 paragrafo 4 del TUE, ed inoltre sia viziata per carenza di istruttoria ed errore di valutazione, in considerazione del fatto che il calcolo del quantitativo massimo delle quote da assegnare a titolo gratuito (dato rilevante ai fini della definizione del fattore di correzione transettoriale uniforme) non ha tenuto conto degli effetti delle modifiche interpretative intervenute rispetto alla nozione di «impianto di combustione» tra la prima (2005-2007) e la seconda fase (2008-2012) di attuazione della Direttiva 2003/87/CE;

5)

Dica la Corte se la decisione della Commissione europea n. 448/2013/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, per violazione dell'art. 10 bis comma 5 della Direttiva 2003/87/CE, dell'art. 9 bis comma 2 della Direttiva 2003/87/CE, nonché per carenza di istruttoria ed errore di valutazione in considerazione del fatto che il calcolo del quantitativo massimo delle quote da assegnare a titolo gratuito (dato rilevante ai fini della definizione del fattore di correzione transettoriale uniforme) è stato effettuato sulla base di dati forniti dagli Stati membri tra loro incoerenti perché basati su una differente interpretazione dell'art. 9 bis comma 2 della Direttiva 2003/87/CE;

6)

Dica infine la Corte se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, per violazione delle norme sul procedimento di cui all'art. 10 bis comma 1, e 23 comma 3 della Direttiva 2003/87/CE.


(1)  Decisione della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27).

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 275, pag. 32).


20.10.2014   

IT

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C 372/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 18 agosto 2014 — Sandy Siewert e a./Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-394/14)

2014/C 372/14

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Rüsselsheim

Parti

Ricorrente: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Resistente: Condor Flugdienst GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se la circostanza eccezionale di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba riguardare in modo diretto e immediato il volo prenotato.

2)

Nell’ipotesi in cui anche circostanze eccezionali sorte nell’ambito di voli precedentemente effettuati presentino rilevanza ai fini di un volo successivo, se le misure ragionevolmente esigibili che il vettore aereo operativo è tenuto ad adottare ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento debbano mirare soltanto ad impedire il verificarsi della circostanza eccezionale oppure anche ad evitare un maggior ritardo.

3)

Se siano da considerare circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, gli interventi di terzi che operano sotto la propria responsabilità e ai quali sono stati affidati compiti che rientrano nell’attività del vettore operativo.

4)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 3), se in sede di decisione sia rilevante da quale soggetto (società aerea, gestore aeroportuale, ecc.) sia stato incaricato il terzo.


(1)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91; GU L 46, pag. 1.


20.10.2014   

IT

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C 372/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 19 agosto 2014 — Vodafone GmbH/Repubblica federale di Germania

(Causa C-395/14)

2014/C 372/15

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Vodafone GmbH

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), (GU L 108, pag. 33), debba essere interpretata nel senso che un’autorità di regolamentazione nazionale, laddove imponga ad un operatore detentore di un significativo potere di mercato di fornire servizi di terminazione di chiamate di telefonia vocale mobile ed abbia assoggettato ad autorizzazione le tariffe di tali servizi secondo la procedura prevista dalla menzionata disposizione della direttiva, sia tenuta, ogniqualvolta intenda autorizzare tariffe concretamente richieste, a reiterare la procedura prevista all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE.


(1)  GU L 108, pag. 33.


Tribunale

20.10.2014   

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C 372/13


Sentenza del Tribunale del 5 settembre 2014 — Éditions Odile Jacob/Commissione

(Causa T-471/11) (1)

((«Concorrenza - Concentrazioni - Mercato dell’edizione di libri - Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune a condizione di retrocessioni di elementi dell’attivo - Decisione di autorizzazione dell’acquirente degli elementi dell’attivo ceduti - Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale riguardante lo stesso procedimento - Interesse ad agire - Violazione dell’articolo 266 TFUE - Non rispetto degli impegni imposti dalla decisione di autorizzazione condizionata - Differenza tra condizioni e obblighi - Principio di irretroattività - Valutazione della candidatura del cessionario - Indipendenza del cessionario rispetto al cedente - Sviamento di potere - Obbligo di motivazione»))

2014/C 372/16

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Éditions Odile Jacob SAS (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente, O. Fréget, M. Struys e L. Eskenazi, successivamente O. Fréget, L. Eskenazi e D. Béranger e infine O. Fréget e L. Eskenazi, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, O. Beynet e S. Noë, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Lagardère SCA (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Winckler, F. de Bure, J.-B. Pinçon e L.Bary, avocats); e Wendel (Parigi) (rappresentanti: M. Trabucchi, F. Gordon e A. Gosset-Grainville, avocats)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione C (2011) 3503, del 13 maggio 2011, adottata nel caso COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP, successivamente alla sentenza del 13 settembre 2010, Éditions Odile Jacob/Commissione (T-452/04, Racc., EU:T:2010:385), mediante la quale la Commissione ha autorizzato ancora una volta la Wendel come acquirente degli attivi ceduti, a norma degli obblighi collegati alla decisione della Commissione 7 gennaio 2004, che autorizza l’operazione di concentrazione Lagardère/Natexis/VUP

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Le Éditions Odile Jacob SAS sono condannate alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 305 del 15.10.2011.


20.10.2014   

IT

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C 372/13


Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2014 — MasterCard e a./Commissione

(Causa T-516/11) (1)

((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti concernenti uno studio relativo ai costi e vantaggi per i commercianti di accettare differenti mezzi di pagamento - Documenti provenienti da un terzo - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo»))

2014/C 372/17

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: MasterCard Inc (Wilmington, Delaware, Stati Uniti); MasterCard International, Inc. (New York, Stati Uniti); e MasterCard Europe (Waterloo, Belgio) (rappresentanti: inizialmente B. Amory, V. Brophy et S. McInnes, poi B. Amory e V. Brophy, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 12 luglio 2011, che nega alle ricorrenti l’acceso a taluni documenti redatti da un terzo, relativi ad uno studio in merito ai costi e ai vantaggi per i commercianti di accettare diversi mezzi di pagamento

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 12 luglio 2011, che nega a MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc. e MasterCard Europe l’accesso a taluni documenti redatti da un terzo relativi ad uno studio in merito ai costi e ai vantaggi per i commercianti di accettare diversi mezzi di pagamento, è annullata nei limiti in cui riguarda il diniego di acceso ai documenti relativi a:

costi e vantaggi per i commercianti per l’accettazione di diversi mezzi di pagamento (relazione iniziale del 2 giugno 2009);

costi e vantaggi per i commercianti per l’accettazione di diversi mezzi di pagamento — parte 1 della relazione metodologica del 28 settembre 2009 [versione rivista contenente le osservazioni trasmesse dalle parti interessate e dalla Direzione generale (DG) «Concorrenza» della Commissione];

risultanze delle interviste approfondite sui costi dei pagamenti: le analisi delle interviste approfondite tenute in Ungheria, nei Peasi Bassi e nel Regno Unito del 15 gennaio 2010 (versione fornita il 9 marzo 2010);

progetto di questionario in linea dell’8 marzo 2010;

risultati e conclusioni del test di fattibilità su Internet: progetto di relazione del 24 maggio 2010.

2)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011.


20.10.2014   

IT

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C 372/14


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2014 — Micrus Endovascular/UAMI — Laboratórios Delta (DELTA)

(Causa T-218/12) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento d’opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo DELTA - Marchi internazionale e nazionale figurativi anteriori DELTA PORTUGAL e denominazione sociale LABORATORIOS DELTA - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009»])

2014/C 372/18

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Micrus Endovascular LLC (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentante: B. Brandreth, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Laboratórios Delta Lda (Queluz, Portogallo) (rappresentante: J. Sena Mioludo, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 6 marzo 2012 (pratica R 244/2011-2), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Laboratórios Delta Lda e la Micrus Endovascular Corp.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Micrus Endovascular LLC è condannata alle spese.


(1)  GU C 217 del 21.7.2012.


20.10.2014   

IT

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C 372/15


Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2014 — Hansestadt Lübeck/Commissione

(Causa T-461/12) (1)

([«Aiuti di Stato - Tasse aeroportuali - Aeroporto di Lubecca - Decisione di avviare il procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Errore manifesto di valutazione - Articolo 10 del regolamento (CE) n. 659/1999»])

2014/C 372/19

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hansestadt Lübeck (Germania) subentrante nei diritti di Flughafen Lübeck GmbH (rappresentanti: M. Núñez Müller, J. Dammann de Chapto e T. Becker, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di parziale annullamento della decisione C (2012) 1012 def. della Commissione, del 22 febbraio 2012, riguardante gli aiuti di Stato SA. 27585 e SA. 31149 (2012/C) (ex NN/2012, ex CP 31/2009 e CP 162/2010) — Germania, nei limiti in cui tale decisione concerne il regolamento relativo alle tasse aeroportuali dell'aeroporto di Lubecca (Germania) adottato nel 2006.

Dispositivo

1)

La decisione C (2012) 1012 def. della Commissione, del 22 febbraio 2012, riguardante gli aiuti di Stato SA. 27585 e SA. 31149 (2012/C) (ex NN/2012, ex CP 31/2009 e CP 162/2010) — Germania, è annullata nei limiti in cui concerne il regolamento relativo alle tasse aeroportuali applicabile all'aeroporto di Lubecca, adottato nel 2006.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese, nonché la metà delle spese sostenute dalla Hansestadt Lübeck.


(1)  GU C 379 dell’8.12.2012.


20.10.2014   

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C 372/16


Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2014 — Biscuits Poult/UAMI — Banketbakkerij Merba (Biscuit)

(Causa T-494/12) (1)

([«Disegno o modello comunitario - Procedimento di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un biscotto spezzato - Motivo di nullità - Assenza di carattere individuale - Articoli 4, 6 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»])

2014/C 372/20

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Biscuits Poult SAS (Montauban, Francia) (rappresentante: C. Chapoullié, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Banketbakkerij Merba BV (Oosterhout, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Abello, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI del 2 agosto 2012 (procedimento R 914/2011-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Banketbakkerij Merba BV e la Biscuits Poult SAS.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Biscuits Poult SAS sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Banketbakkerij Merba BV.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


20.10.2014   

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C 372/16


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2014 — DTM Ricambi/UAMI — STAR (STAR)

(Causa T-199/13) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo STAR - Marchio internazionale figurativo anteriore STAR LODI - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

2014/C 372/21

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: DTM Ricambi Srl (Bologna, Italia) (rappresentanti: V. Catelli e A. Loffredo, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: L. Rampini e P. Bullock, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Società trasporti automobilistici regionali SpA (STAR) (Lodi, Italia) (rappresentante: F. Caricato, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 24 gennaio 2013 (procedimento R 0124/2012-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Società trasporti automobilistici regionali SpA (STAR) e la DTM Ricambi Srl

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La DTM Ricambi Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 156 dell’1.6.2013.


20.10.2014   

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C 372/17


Ricorso proposto il 25 luglio 2014 — Estonia/Commissione

(Causa T-555/14)

2014/C 372/22

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: N. Grünberg)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea C(2014)3271 final del 14 maggio 2014, che riguarda la sospensione dei pagamenti intermedi alla Repubblica di Estonia da parte del Fondo europeo per la pesca (FEP) nell’ambito del programma di sostegno operativo per il periodo 2007-2013;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi

1.

Primo motivo, vertente sull’erronea applicazione degli articoli 25, paragrafo 2 e 89 del regolamento n. 1198/2006 (1).

L’interpretazione dell’articolo 25 da parte della Commissione, secondo cui il sostegno agli investimenti è giustificato solo se mediante gli investimenti corrispondenti le caratteristiche tecniche interessate di un peschereccio siano state ulteriormente migliorate al di là del ripristino dello stato originario del veicolo, non corrisponderebbe alla formulazione letterale, allo scopo e agli obiettivi di tale disposizione. La formulazione letterale dell’articolo 25, paragrafo 2 concederebbe un ampio margine discrezionale in merito alla decisione quali investimenti possano essere sostenuti nell’ambito del FEP. Poiché la ricorrente avrebbe osservato le disposizioni dell’articolo 25, paragrafo 2, sarebbe inappropriata anche l’applicazione dell’articolo 89 e la sospensione dei pagamenti intermedi da versare per il sostegno al primo asse prioritario del programma operativo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 88 del regolamento n. 1198/2006

La ricorrente rimprovera alla Commissione di non aver adottato una decisione in merito alla sospensione dei pagamenti entro sei mesi dalla comunicazione sull’interruzione del termine per i pagamenti intermedi. Essa avrebbe cosi violato l’articolo 88 del regolamento n. 1198/2006 e non avrebbe osservato i propri orientamenti per l’interruzione del termine per il pagamento, per la sospensione dei pagamenti e per le rettifiche finanziarie.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio di buona amministrazione

La Commissione, con l’adozione della decisione impugnata avrebbe violato il principio di buona amministrazione in quanto, innanzitutto, non avrebbe valutato e tenuto in considerazione accuratamente tutti i dati presentati dalla ricorrente, in secondo luogo, non avrebbe controllato se fossero soddisfatti tutti i presupposti fatti valere per l’adozione della sua decisione, in terzo luogo, avrebbe contato automaticamente tutti gli investimenti effettuati per apportare migliorie ai pescherecci ammortati tra le spese di manutenzione correnti e, in quarto luogo, avrebbe erroneamente ritenuto che detti investimenti non abbiano contribuito al raggiungimento degli obiettivi indicati all’articolo 25, paragrafo 2.

4.

Quarto motivo di ricorso vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio della tutela del legittimo affidamento

Senza tener conto della posizione espressa in maniera chiara e precisa, e quindi suscettibile di far insorgere aspettative legittime, nella lettera della Commissione, secondo cui le spese per il rinnovo/messa a punto di un motore potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 1198/2006 quando in tal modo non venga aumentata la capacità di cattura di un peschereccio, la Commissione avrebbe successivamente deciso che spese di tale tipo non contribuiscono al miglioramento delle caratteristiche tecniche del veicolo ma piuttosto al rispristino o alla conservazione del suo stato originario e non sono quindi ammissibili. La ricorrente non sarebbe stata a conoscenza di un tale approccio e quest’ultimo non potrebbe desumersi dall’articolo 25 del regolamento n. 1198/2006 e nemmeno dalla lettera di risposta della Commissione ad una domanda in tal senso della ricorrente.

5.

Quinto motivo di ricorso vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio della certezza del diritto

Il fatto che la Commissione prenda una decisione definitiva in merito alla sospensione di un pagamento intermedio richiesto oltre tre anni dopo l’interruzione del termine per la prima domanda di pagamento intermedio, e non osservi pertanto il termine semestrale previsto dall’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento violerebbe chiaramente il principio della certezza del diritto. Detto comportamento della Commissione non sarebbe stato prevedibile per il destinatario di aiuti finanziati dal FEP.


(1)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223, pag. 1).


20.10.2014   

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C 372/18


Ricorso proposto il 1o agosto 2014 — Group OOD/HABM — Kosta Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL)

(Causa T-567/14)

2014/C 372/23

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Group OOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: avv.ti Dragia Dragiev e Andrey Andreev)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Kosta Iliev, Sofia, Bulgaria (rappresentante: Ufficio brevetti e marchi «Zlatarevi»)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione R 1587/2013-4 della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 2 giugno 2014 sul fondamento dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009;

condannare l’Ufficio e la parte interessata, nel caso di suo intervento dinanzi al Tribunale, alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Kosta Iliev.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio comunitario figurativo a colori contenente gli elementi denominativi «GROUP Company TOURISM & TRAVEL», per prodotti e servizi rientranti nelle classi 35, 39 e 43.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Group OOD.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio non registrato, consistente in un segno contenente gli elementi denominativi «group company» cui sono ricondotti diritti sostanziali.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso in quanto infondato.

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto il contenuto della legge bulgara sarebbe stato determinato d’ufficio erroneamente;

violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché non avrebbe avuto luogo una valutazione completa e corretta degli elementi di prova forniti);

violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto i mezzi di prova forniti e gli argomenti di diritto dedotti non sarebbero stati esaminati alla luce dei requisiti di tale disposizione.


20.10.2014   

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C 372/19


Ricorso proposto il 4 agosto 2014 — Slovenia/Commissione

(Causa T-585/14)

2014/C 372/24

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: L. Bembič, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione contenuta nella lettera della Commissione europea, Direzione generale del Bilancio, n. BUDG/B/03MV D (2014) 1782918, del 2 giugno 2014, in cui, da un lato, si dichiara la responsabilità finanziaria della ricorrente per la perdita di risorse proprie dell’Unione, in quanto un quantitativo di zucchero è stato importato al di fuori del sistema dei contingenti tariffari per l’importazione e non sono state determinate le risorse relative a tale importazione e, dall’altro, si ordina alla ricorrente di mettere a disposizione del bilancio dell’Unione un importo pari alle risorse proprie perdute, le quali, nel caso in questione, in cui il titolo di importazione è stato interamente utilizzato, ammontano a EUR 1 2 57  000,00;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione

Nella lettera di cui trattasi, la Commissione avrebbe erroneamente considerato che la perdita di risorse proprie è derivata da un errore commesso dall’importatore nella propria domanda di rilascio del titolo di importazione e non regolarmente corretto dalle autorità slovene.

Piuttosto, l’importatore ha completato e corretto la propria domanda entro i termini, mentre l’errore si sarebbe in realtà verificato nella fase di iscrizione dei dati nell’ambito dell’invio alla Commissione, da parte dell’agenzia della Repubblica di Slovenia per il mercato agricolo e per lo sviluppo agrario, delle domande di titoli di importazione per l’applicazione delle quote AMIS, e ciò esclusivamente a causa delle carenze del sistema delle quote AMIS.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione delle norme sul procedimento decisionale della Commissione

La lettera di cui trattasi sarebbe stata firmata dal direttore della direzione generale del bilancio, sebbene nelle questioni relative alla responsabilità finanziaria della ricorrente per la perdita delle risorse proprie dell’Unione, su cui verte la suddetta lettera, la competenza spetterebbe alla Commissione in quanto organo collegiale.

3.

Terzo motivo, vertente su un’insufficienza della motivazione e su un’erronea base giuridica

La Commissione avrebbe insufficientemente motivato la lettera di cui trattasi, che contiene la decisione sulla responsabilità finanziaria della ricorrente, al punto che non sarebbe stato possibile valutare se tale lettera fosse legittima e conforme al diritto sostanziale, con conseguente violazione dell’articolo 296 TFUE e del regolamento interno della Commissione.

Inoltre, la Commissione non avrebbe comunicato gli appropriati fondamenti normativi alla base della propria decisione secondo la quale nel caso di specie si è verificata una perdita delle risorse e che la ricorrente è di per sé responsabile.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione del diritto di difesa e del diritto di essere sentiti

La Commissione non ha informato la ricorrente, prima della redazione della lettera di cui trattasi, degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la sua decisione, il che costituirebbe una violazione del diritto di difesa e del diritto di essere sentiti.

5.

Quinto motivo, vertente su un controllo carente da parte della Commissione

L’errore della ricorrente nel trattamento della domanda di rilascio del titolo per l’importazione sarebbe una conseguenza delle carenze del sistema informatico ed elettronico del sistema delle quote AMIS, istituito e gestito dalla Commissione; di conseguenza, la ricorrente non sarebbe responsabile dell’errore commesso.

6.

Sesto motivo, vertente su una violazione dei principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di divieto di arricchimento senza causa

Secondo la ricorrente, alla luce del fatto che non si è verificata una perdita di risorse proprie, l’attribuzione di una responsabilità finanziaria per l’errore nella fase di registrazione dei dati nel carente sistema informatico della Commissione costituisce un arricchimento senza causa a favore dell’Unione.

Sarebbe stato violato anche il principio della certezza del diritto, in quanto non è previsto un procedimento di correzione dell’errore per le situazioni in cui si potrebbero realizzare arricchimenti senza causa.

Secondo la ricorrente, inoltre, una regolamentazione nel cui ambito non sia possibile correggere errori amministrativi commessi nel procedimento di rilascio di titoli per l’importazione, sebbene per nessuno degli interessati sul mercato emerga un danno derivante dall’errore amministrativo — e di conseguenza sussista necessariamente una responsabilità finanziaria dello Stato membro — sarebbe contraria anche al principio di proporzionalità.

La Commissione, infine, non avendo portato a termine il procedimento di accertamento della responsabilità finanziaria entro un termine ragionevole, avrebbe violato anche il principio del legittimo affidamento.


20.10.2014   

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C 372/20


Ricorso proposto il 7 agosto 2014 — Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione

(Causa T-586/14)

2014/C 372/25

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (Anhui, Repubblica popolare cinese) (rappresentanti: Y. Melin e V. Akritidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (1), nei limiti in cui è applicabile alla Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd; e

condannare la Commissione ed ogni eventuale interveniente ammesso nel corso del procedimento a sostegno della Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione dei fatti e del diritto commesso dalla Commissione, in quanto essa ritiene che i costi di produzione e la situazione finanziaria della ricorrente siano oggetto di distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, in violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione della Commissione e sull’insufficienza di prove presentate da quest’ultima per il fatto di aver dedotto dal prezzo all’esportazione della ricorrente una commissione di agente di vendita di importo equivalente al margine commerciale fatturato alla ricorrente da parte di una società collegata con sede ad Hong Kong, senza provare adeguatamente che tale società collegata operasse effettivamente in qualità di agente operante su commissione, in violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha calcolato il prezzo all’esportazione della ricorrente basandosi sul prezzo realmente pagato o da pagare per il prodotto allorché esso sia venduto nell’Unione europea, né basandosi sul prezzo a cui il prodotto esportato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nell’Unione, in violazione dell’articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha reso noti i fatti e le prove essenziali che consentono di comprendere le modalità di calcolo dei margini di dumping e di pregiudizio della ricorrente, in violazione dell’articolo 20 del regolamento di base e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  GU L 142, pag. 1.


20.10.2014   

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C 372/21


Ricorso proposto l'11 agosto2014 — Cham e Bena Properties/Consiglio

(Causa T-597/14)

2014/C 372/26

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Cham Holding Co. SA e Bena Properties Co. SA (Damasco, Siria) (rappresentanti: E. Ruchat e C. Cornet d'Elzius, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso delle ricorrenti ricevibile e fondato;

condannare, di conseguenza, l’Unione europea al risarcimento del danno subito dalle ricorrenti relativo alla sospensione del progetto «Yasmeen Rotana», pari a EUR 4 3 0 00  000;

ordinare la nomina di un perito al fine di stabilire la portata totale del danno subito dalle ricorrenti;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi, che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-592/14, Makhlouf/Consiglio.


20.10.2014   

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C 372/22


Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Bena Properties/Consiglio

(Causa T-602/14)

2014/C 372/27

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bena Properties Co. SA (Damasco, Siria) (rappresentanti: E. Ruchat e C. Cornet d’Elzius, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso della ricorrente ricevibile e fondato;

annullare, di conseguenza, la decisione 2014/309/PESC del 28 maggio 2014 ed i suoi conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano la ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-432/14, Makhlouf/Consiglio (1).


(1)  GU C 290, pag. 13.


20.10.2014   

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C 372/22


Ricorso proposto il 14 agosto 2014 — Fútbol Club Barcelona/UAMI (Raffigurazione di uno scudo)

(Causa T-615/14)

2014/C 372/28

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fútbol Club Barcelona (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare le decisioni della prima commissione di ricorso del 23 maggio 2014 e dell’esaminatore del 23 maggio 2013, in conformità dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, per violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3 del regolamento n. 207/2009, riconoscendo: i) il carattere distintivo del marchio figurativo oggetto della domanda n. 1 1 7 64  354 e, di conseguenza, l’inapplicabilità del divieto assoluto di registrazione previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, e ordinando ii) la pubblicazione di detta domanda di marchio affinché si possa procedere, una volta espletate le restanti formalità, alla sua registrazione;

condannare il convenuto alle spese del procedimento, in conformità dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo raffigurante uno scudo per prodotti e servizi delle classi 16, 25 e 41 — Domanda di marchio comunitario n. 1 1 7 64  354

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.


20.10.2014   

IT

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C 372/23


Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2014 — ANKO/Commissione e AER

(Causa T-165/14) (1)

2014/C 372/29

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 175 del 10.6.2014.