ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 362

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
14 ottobre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione europea

2014/C 362/01

Parere della Commissione, del 13 ottobre 2014, relativo alla raccomandazione della Banca centrale europea per un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (BCE/2014/13)

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 362/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7380 — EQT Infrastructure/Immomutua/ACVIL JV) ( 1 )

4

2014/C 362/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7311 — MOL/ENI Česká/ENI Romania/ENI Slovensko) ( 1 )

4

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 362/04

Tassi di cambio dell'euro

5

2014/C 362/05

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 31 marzo 2014 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.39792 abrasivi in acciaio — Relatore: Romania

6

2014/C 362/06

Relazione finale del consigliere-auditore — Abrasivi in acciaio (AT.39792)

7

2014/C 362/07

Sintesi della decisione della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39792 — Abrasivi in acciaio) [notificata con il numero C(2014) 2074 final]

8

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2014/C 362/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

11

2014/C 362/09

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

11

2014/C 362/10

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

12

2014/C 362/11

Comunicazione del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Avviso relativo alle domande di concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi, denominate Permis d’Europa Maritime e Permis d’Europa Maritime Profond)  ( 1 )

13

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2014/C 362/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7428 — Iridium/DIF/concession businesses) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione europea

14.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 362/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2014

relativo alla raccomandazione della Banca centrale europea per un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (BCE/2014/13)

2014/C 362/01

1.   Introduzione

1.1.

Il 20 giugno 2014 la Banca centrale europea (BCE) ha presentato una raccomandazione in merito a un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (BCE/2014/13). Il 15 luglio 2014 il Consiglio ha deciso di consultare la Commissione europea in merito a tale proposta.

1.2.

Poiché tale raccomandazione è di rilevanza specifica non solo per la vigilanza su istituzioni, mercati e infrastrutture finanziari e per la stabilità del sistema finanziario ma anche per le statistiche europee, la Commissione accoglie con favore la consultazione.

1.3.

La BCE raccomanda che la BCE, alla quale sono state conferite funzioni specifiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi a norma del regolamento del Consiglio n. 1024/2013, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), possa fare uso di informazioni statistiche riservate per l’assolvimento di dette funzioni. Essa raccomanda inoltre che sia consentita la trasmissione di informazioni statistiche riservate tra i membri del SEBC e le altre autorità degli Stati membri e dell’Unione responsabili a) della vigilanza su istituzioni, mercati e infrastrutture finanziari e b) della stabilità del sistema finanziario al Meccanismo europeo di stabilità (MES), a supporto dei rispettivi compiti. Le autorità possono includere, tra le altre, le autorità di vigilanza e quelle che esercitano la vigilanza macroprudenziale, le autorità europee di vigilanza, il Comitato europeo per il rischio sistemico nonché autorità autorizzate alla risoluzione delle crisi di enti creditizi.

2.   Osservazioni specifiche

2.1.

La modifica oggetto della raccomandazione prevede, tra l’altro, l’aggiunta di un paragrafo 4 bis all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98 (2), al fine di consentire la trasmissione e l’utilizzo delle informazioni statistiche raccolte dal SEBC tra il SEBC e le autorità competenti.

2.2.

La Commissione sostiene gli obiettivi della raccomandazione della BCE di minimizzare gli oneri di segnalazione a carico dei soggetti dichiaranti, garantire che i dati siano raccolti una sola volta e consentire inoltre alle autorità degli Stati membri e dell’UE responsabili della vigilanza su istituzioni, mercati e infrastrutture finanziari e della stabilità del sistema finanziario l’accesso alle informazioni necessarie all’assolvimento dei loro compiti.

2.3.

Tuttavia, la Commissione non può esimersi dal sottolineare l’importanza di tutelare il segreto statistico in sede di produzione delle statistiche europee.

2.4.

La Commissione auspica pertanto l’inclusione diretta nel regolamento (CE) n. 2533/98 di definizioni chiare e restrittive circa le informazioni interessate e il potenziale uso che può esserne fatto. Per quanto riguarda le autorità riceventi, occorre chiarire che esse sono soggette a rigorosi obblighi di riservatezza, che includono restrizioni temporali e misure di protezione fisica e logica. Questo non avviene attualmente, in quanto tali obblighi sono limitati ai membri del SEBC (articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2533/98).

2.5.

Il principio del segreto statistico è essenziale per conservare la fiducia dei cittadini e delle imprese. Esso è pertanto sancito in entrambi i sistemi responsabili della produzione di statistiche europee, ossia il sistema statistico europeo (SSE) e il SEBC. Tale principio trova applicazione nel quadro giuridico di base dell’SSE – il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (3) – che vieta chiaramente l’utilizzo per qualsiasi altro scopo dei dati ottenuti a fini statistici, salvo in pochi casi eccezionali ben definiti; diversamente, il quadro giuridico di base del SEBC – il regolamento (CE) n. 2533/98 – stabilisce un elenco di eccezioni piuttosto esteso e non altrettanto chiaramente definito (4).

2.6.

La BCE raccomanda ora che il suddetto elenco di eccezioni sia ulteriormente ampliato includendo l’utilizzo dei dati da parte di soggetti esterni al SEBC che svolgono compiti di vigilanza su istituzioni, mercati e infrastrutture finanziari nonché di vigilanza macroprudenziale.

2.7.

La non inclusione di norme chiare e rigorose nel contesto dell’attuale raccomandazione di ampliare l’elenco di eccezioni costituirebbe per la Commissione motivo di preoccupazione sotto diversi aspetti. In primo luogo, in quanto tale ampliamento consentirebbe l’accesso a soggetti che non fanno parte del SEBC e non sono produttori di statistiche. Tali soggetti non sono vincolati dai principi professionali applicabili alle autorità statistiche a norma dei già citati regolamenti di base e del codice delle statistiche europee ad essi correlato. In secondo luogo, a causa della natura delle informazioni a cui avrebbero accesso e del loro impiego previsto a fini di vigilanza finanziaria. Dati estremamente sensibili dal punto di vista commerciale per gli interessati verrebbero utilizzati a fini di monitoraggio e verifica. Benché i dati amministrativi possano essere utilizzati a fini statistici, l’utilizzo di informazioni statistiche riservate a fini amministrativi non sarebbe in linea con i consueti principi statistici. In terzo luogo, perché il SEBC può non essere in grado di garantire che i soggetti riceventi esterni al SEBC proteggano i dati nella piena misura necessaria. Tale eventualità potrebbe indebolire la fiducia dei cittadini nelle autorità statistiche e, di conseguenza, influenzare i tassi di risposta e la qualità dei dati trasmessi.

2.8.

Le informazioni trasmesse dall’SSE al SEBC sono soggette a norme specifiche (in particolare l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 2533/98). Tali norme non sono direttamente interessate dalle modifiche proposte. Tuttavia, la Commissione ritiene che siano necessarie misure di sicurezza supplementari. Tali misure di sicurezza dovrebbero essere specificate nel regolamento (CE) n. 2533/98, e non solo in una fase successiva in accordi bilaterali rispettivamente tra la BCE e la Commissione europea (Eurostat) (5) oppure tra altri membri del SEBC e dell’SSE.

3.   Conclusioni

3.1.

La Commissione sostiene gli obiettivi della raccomandazione della BCE di minimizzare gli oneri di segnalazione a carico dei soggetti dichiaranti, garantire che i dati siano raccolti una sola volta e consentire inoltre alle autorità degli Stati membri e dell’UE responsabili della vigilanza su istituzioni, mercati e infrastrutture finanziari e della stabilità del sistema finanziario l’accesso alle informazioni necessarie all’assolvimento dei loro compiti.

3.2.

Tuttavia, la Commissione non può esimersi dal sottolineare l’importanza di tutelare il segreto statistico in sede di produzione delle statistiche europee. Al fine di garantire la massima tutela possibile di tale principio, il regolamento dovrebbe fornire definizioni chiare e restrittive dei dati interessati e del potenziale utilizzo che può esserne fatto. Per quanto riguarda le autorità riceventi, occorre chiarire che esse sono soggette a rigorosi obblighi di riservatezza, che includono restrizioni temporali e misure di protezione fisica e logica.

3.3.

Di conseguenza, la Commissione è del parere che le preoccupazioni espresse sopra debbano essere affrontate dal regolamento (CE) n. 2533/98.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2014

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(3)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(4)  Cfr. l’articolo 20, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 223/2009 ai fini dell’SSE, e l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98 ai fini del SEBC.

(5)  In quanto Eurostat è l’autorità statistica dell’Unione responsabile dell’elaborazione, della produzione e della diffusione di statistiche europee.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

14.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 362/4


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7380 — EQT Infrastructure/Immomutua/ACVIL JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 362/02

Il 7 ottobre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua spagnola e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7380. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


14.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 362/4


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7311 — MOL/ENI Česká/ENI Romania/ENI Slovensko)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 362/03

Il 24 settembre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7311. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

14.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 362/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 ottobre 2014

2014/C 362/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2679

JPY

yen giapponesi

135,95

DKK

corone danesi

7,4439

GBP

sterline inglesi

0,78800

SEK

corone svedesi

9,1103

CHF

franchi svizzeri

1,2077

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,2295

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,545

HUF

fiorini ungheresi

305,51

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,1916

RON

leu rumeni

4,4008

TRY

lire turche

2,8822

AUD

dollari australiani

1,4480

CAD

dollari canadesi

1,4216

HKD

dollari di Hong Kong

9,8371

NZD

dollari neozelandesi

1,6107

SGD

dollari di Singapore

1,6115

KRW

won sudcoreani

1 352,15

ZAR

rand sudafricani

14,0093

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7684

HRK

kuna croata

7,6515

IDR

rupia indonesiana

15 460,12

MYR

ringgit malese

4,1356

PHP

peso filippino

56,741

RUB

rublo russo

51,3027

THB

baht thailandese

41,113

BRL

real brasiliano

3,0303

MXN

peso messicano

17,0317

INR

rupia indiana

77,3356


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


14.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 362/6


Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 31 marzo 2014 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.39792 abrasivi in acciaio

Relatore: Romania

2014/C 362/05

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che le imprese di cui al progetto di decisione hanno partecipato ad un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che lo scopo dell’accordo e/o pratica concordata era restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’accordo e/o la pratica concordata sono stati atti ad incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE e del SEE.

5.

Il comitato consultivo condivide la valutazione della Commissione riguardante la durata dell’infrazione in relazione a ogni singolo destinatario.

6.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea per quanto riguarda i destinatari della decisione.

7.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione.

8.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende.

9.

Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende.

10.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che in questo caso non vi sono circostanze aggravanti.

11.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alle riduzioni basate sulle circostanze attenuanti.

12.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’adeguamento delle ammende in applicazione del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006.

13.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006.

14.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione del 2008 concernente la transazione.

15.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla mancanza di capacità contributiva.

16.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende.

17.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


14.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 362/7


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Abrasivi in acciaio

(AT.39792)

2014/C 362/06

Il 16 gennaio 2013 la Commissione europea ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2) nei confronti di Ervin (3), MTS (4), [un’altra impresa] (5), Winoa (6) e Würth (7).

A seguito delle discussioni e proposte di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (8), il 13 febbraio 2014 la Commissione europea ha adottato una comunicazione degli addebiti, destinata a Ervin, MTS, Winoa e Würth («le parti del procedimento di transazione») (9), in cui afferma che queste ultime avevano partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Secondo la comunicazione degli addebiti, attraverso contatti bilaterali e multilaterali, le parti del procedimento di transazione avevano coordinato il loro comportamento riguardo ai prezzi degli abrasivi in acciaio nel SEE istituendo un modello di calcolo uniforme per una maggiorazione comune dei rottami, introducendo una maggiorazione per l’energia e limitando la concorrenza relativamente ai singoli clienti.

Nelle risposte fornite alla comunicazione degli addebiti le parti del procedimento di transazione hanno confermato che tale comunicazione corrispondeva al contenuto delle loro proposte di transazione.

A norma dell’articolo 16 della decisione 2011/695/UE il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse esclusivamente gli addebiti o le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

Stante quanto sopra e considerato che le parti del procedimento di transazione non hanno presentato al consigliere-auditore alcuna richiesta o denuncia (10), egli ritiene che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti del procedimento.

Bruxelles, 31 marzo 2014

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(3)  Ervin Industries Inc. e Ervin Amasteel.

(4)  Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG.

(5)  […].

(6)  WHA Holding SAS e Winoa SA.

(7)  Eisenwerk Würth GmbH.

(8)  Regolamento (CE) n. 773/2004 del Consiglio, del 7 aprile 2004, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

(9)  [L’altra impresa] non ha presentato alla Commissione una richiesta formale di transazione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004. Il procedimento amministrativo di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti di [quest’altra impresa] è ancora in corso.

(10)  A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. inoltre il punto 18 della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).


14.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 362/8


Sintesi della decisione della Commissione

del 2 aprile 2014

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso AT.39792 — Abrasivi in acciaio)

[notificata con il numero C(2014) 2074 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

2014/C 362/07

Il 2 aprile 2014 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

La decisione riguarda un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del trattato e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nel settore dei prodotti abrasivi in acciaio. Gli abrasivi in acciaio sono particelle di acciaio sfuse, in forma di graniglia sia sferica che angolosa, principalmente utilizzati nei settori siderurgico, automobilistico, metallurgico, petrolchimico e della lavorazione della pietra. Vengono prodotti per atomizzazione dell’acciaio fuso ottenuto dalla fusione di rottami di acciaio, seguita da una serie di trattamenti termici e meccanici per conferire loro caratteristiche finali. Il comportamento anticoncorrenziale individuato nel caso di specie riguarda la graniglia di acciaio sferica e angolosa in tutti i gradi. La decisione è destinata alle seguenti entità: i) Ervin Industries Inc. e Ervin Amasteel (Ervin); ii) WHA Holding SAS e Winoa SA (Winoa); iii) Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG (MTS) e iv) Eisenwerk Würth GmbH (Würth).

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

(2)

A seguito della domanda di immunità presentata da Ervin, tra il 15 e il 17 giugno 2010, la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso nei locali di vari produttori di abrasivi in acciaio.

(3)

Nel corso dell’indagine, la Commissione ha inoltre inviato varie richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(4)

Il 16 gennaio 2013 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti delle società destinatarie della decisione e di un’altra parte, al fine di avviare discussioni di transazione con esse. Le riunioni in vista della transazione hanno avuto luogo tra il febbraio e il dicembre 2013. Successivamente Ervin, Winoa, MTS e Würth hanno presentato alla Commissione richieste formali di transazione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (2).

(5)

Il 13 febbraio 2014 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di Ervin, Winoa, MTS e Würth. Tutte le parti hanno confermato che la comunicazione corrispondeva al contenuto delle loro proposte e hanno pertanto ribadito l’impegno a seguire la procedura di transazione. Il 31 marzo 2014 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole e il 2 aprile 2014 la Commissione ha adottato la decisione.

2.2.   Destinatari e durata

(6)

I destinatari della decisione hanno partecipato a un cartello e/o hanno responsabilità ad esso connesse, violando pertanto l’articolo 101 del trattato, durante i periodi indicati di seguito:

Entità

Durata

Ervin Industries Inc.

Ervin Amasteel

3 ottobre 2003 - 30 marzo 2010

Winoa SA

WHA Holding SAS

3 ottobre 2003 - 15 giugno 2010

6 ottobre 2005 - 15 giugno 2010

Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG

15 ottobre 2003 - 15 giugno 2010

Eisenwerk Würth GmbH

19 gennaio 2004 - 15 giugno 2010

(7)

In qualità di società madre, Ervin Industries Inc. è responsabile in solido per la partecipazione della sua controllata Ervin Amasteel. WHA Holding SAS e Winoa SA sono inoltre responsabili per il comportamento delle loro controllate al 100 %, dirette o indirette, implicate nel caso e WHA Holding SAS è altresì responsabile in solido per il comportamento di Winoa SA.

2.3.   Sintesi dell’infrazione

(8)

La decisione riguarda un’intesa, il cui obiettivo ultimo era coordinare i prezzi degli abrasivi in acciaio e limitare la concorrenza sui prezzi. Al fine di realizzare il loro obiettivo le parti hanno intrattenuto frequenti contatti anticoncorrenziali, su base bilaterale e multilaterale. In occasione di tali contatti le parti discutevano i principali componenti del prezzo applicabile a tutte le loro vendite di abrasivi in acciaio nel SEE e in particolare:

a)

hanno coordinato l’introduzione di un modello di calcolo uniforme per un supplemento comune per costo dei rottami — una maggiorazione variabile da applicare al prezzo di tutti gli abrasivi in acciaio nel SEE; la maggiorazione comune è stata applicata durante l’intero periodo dell’infrazione;

b)

hanno introdotto un supplemento energetico;

c)

hanno coordinato il loro comportamento in relazione a singoli clienti; le parti discutevano (soprattutto mediante contatti bilaterali) quali parametri della concorrenza far valere fra di loro in relazione ai singoli clienti: in linea di principio la concorrenza sui prezzi era limitata, il che lasciava solo una concorrenza in termini di qualità e servizi. Con l’obiettivo ultimo di limitare la concorrenza sui prezzi, talvolta le parti si sono inoltre ripartite i clienti.

(9)

La portata geografica del comportamento è stata pari all’intero SEE per tutte le parti durante l’intero periodo della loro partecipazione.

2.4.   Misure correttive

(10)

La decisione relativa al presente caso applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (3). La decisione infligge ammende a tutte le entità pertinenti delle imprese elencate al punto 6, ad esclusione di Ervin.

2.4.1.   Importo di base dell’ammenda

(11)

Nel determinare le ammende, la Commissione ha tenuto conto delle vendite da parte delle entità partecipanti sui mercati in questione nell’ultimo anno prima della cessazione delle attività dell’intesa, del fatto che gli accordi di coordinamento dei prezzi rientrano tra le più gravi restrizioni della concorrenza, della durata dell’intesa e di un importo supplementare atto a dissuadere le imprese dall’adottare pratiche di coordinamento dei prezzi.

2.4.2.   Adeguamenti dell’importo di base

(12)

La Commissione non ha applicato circostanze aggravanti. La Commissione ha tuttavia ritenuto che si applicassero circostanze attenuanti per MTS e Würth, dal momento che gli elementi di prova dimostravano che queste hanno contribuito in misura minore rispetto ad altre parti ad alcuni degli accordi per mantenere in essere l’intesa.

2.4.3.   Modifiche all’importo di base

(13)

Alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie, la Commissione ha esercitato il suo potere discrezionale a norma del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 e ha adeguato le ammende in modo tale da tener conto della proporzione delle vendite dei prodotti oggetto del cartello rispetto al fatturato totale, nonché delle differenze tra le parti in vista della loro partecipazione individuale all’infrazione.

2.4.4.   Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

(14)

Nel caso di specie, nessuna ammenda è stata superiore al 10 % del fatturato totale di ciascuna impresa per il 2012.

2.4.5.   Applicazione della Comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole: riduzione dell’importo delle ammende

(15)

La Commissione ha concesso la completa immunità dalle ammende a Ervin.

2.4.6.   Applicazione della comunicazione concernente la transazione

(16)

Le ammende inflitte a tutti i destinatari della decisione sono state ridotte del 10 % in applicazione della comunicazione concernente la transazione.

3.   CONCLUSIONE

(17)

Le ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:

a)   Ervin Industries Inc. e Ervin Amasteel, responsabili in solido: 0 EUR;

b)   Winoa SA: 8 046 000 EUR;

c)   Winoa SA e WHA Holding SAS, responsabili in solido: 19 519 000 EUR;

d)   Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG: 2 079 000 EUR;

e)   Eisenwerk Würth GmbH: 1 063 000 EUR.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

(3)  GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

14.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 362/11


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2014/C 362/08

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

13.9.2014

Durata

13.9.2014 - 31.12.2014

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

SOL/8AB.

Specie

Sogliola (solea solea)

Zona

VIIIa e VIIIb

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

45/TQ43


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


14.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 362/11


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2014/C 362/09

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

13.9.2014

Durata

13.9.2014 - 31.12.2014

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

SRX/07D.

Specie

Razze (Rajiformes)

Zona

Acque dell’Unione della zona VIId

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

46/TQ43


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


14.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 362/12


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2014/C 362/10

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

13.9.2014

Durata

13.9.2014 - 31.12.2014

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

SRX/89-C.

Specie

Razze (Rajiformes)

Zona

Acque dell’Unione delle zone VIII e IX

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

47/TQ43


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


14.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 362/13


Comunicazione del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1)

(Avviso relativo alle domande di concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi, denominate «Permis d’Europa Maritime» e «Permis d’Europa Maritime Profond»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 362/11

Con domanda presentata il 12 dicembre 2013, le società MAREX EU INC. e SOUTH ATLANTIC PETROLEUM UN SAS, rappresentate in Francia dallo studio legale BONNA-AUZAS, con sede all’indirizzo 6, rue Paul Valéry, 75116 Parigi, hanno chiesto una concessione esclusiva per la ricerca di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi denominata «Permis d’Europa Maritime», per una durata di cinque anni.

Con domanda presentata il 28 febbraio 2014, la società GEOTECH HONGKONG Ltd, rappresentata in Francia da YB CONSEIL EURL, con sede all’indirizzo 1897, route de Montjoly, RDL Résidence Man CIA - ADC DOM, 97354 Rémire-Montjoly, Cayenne, ha chiesto una concessione esclusiva per la ricerca di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi denominata «Permis d’Europa Maritime Profond», per una durata di cinque anni.

Il perimetro delle concessioni oggetto delle domande, che riguardano la zona economica esclusiva dell’isola di Europa, situata nella parte sud del canale del Mozambico e parte dell’insieme denominato «Isole sparse dell’Oceano indiano», si iscrive nella superficie delimitata dai segmenti di retta che collegano successivamente i vertici definiti qui di seguito dalle rispettive coordinate geografiche WGS84 espresse in gradi sessagesimali. Il meridiano assunto come riferimento è quello di Greenwich.

Vertice

Longitudine

Latitudine

A

40° 55′ 00″ E

19° 03′ 00″ S

B

41° 06′ 00″ E

19° 08′ 00″ S

C

Intersezione del parallelo 23° 08′ 26″ S con le zone economiche esclusive francese e malgascia, da stabilire

D

Intersezione del parallelo 23° 12′ 05″ S con le zone economiche esclusive francese e mozambicana, da stabilire

da B a C: limite delle zone economiche esclusive francese e malgascia, da stabilire;

da D ad A: limite delle zone economiche esclusive francese e mozambicana, da stabilire.

Presentazione delle domande e criteri di assegnazione del titolo

I primi richiedenti e i richiedenti in concorrenza devono dimostrare di soddisfare le condizioni necessarie per la concessione del titolo, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto francese n. 2006-648, del 2 giugno 2006, e successive modifiche, relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).

Le imprese interessate possono presentare domande in concorrenza entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, seguendo la procedura indicata nell’«Avviso relativo al rilascio di titoli minerari per idrocarburi in Francia», pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 374, del 30 dicembre 1994, pag. 11, e sancita dal decreto francese n. 2006-648 modificato, del 2 giugno 2006, relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo e successive modifiche (Journal officiel de la République française, del 3 giugno 2006).

Le domande in concorrenza devono essere indirizzate al ministero dell’Ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell’energia all’indirizzo sotto indicato. Le decisioni sulla domanda iniziale e sulle domande in concorrenza saranno adottate entro due anni a decorrere dalla data in cui le autorità francesi hanno ricevuto la domanda iniziale, ossia entro il 18 aprile 2016.

Condizioni e requisiti concernenti l’esercizio e la cessazione dell’attività

I richiedenti sono invitati a fare riferimento agli articoli 79 e 79.1 del codice minerario e al decreto n. 2006-649 del 2 giugno 2006, e successive modifiche, relativo alle attività minerarie, alle attività di deposito sotterraneo e alla polizia delle miniere e degli stoccaggi sotterranei (Journal officiel de la République française, del 3 giugno 2006).

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi al ministero dell’Ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell’energia:

Direction générale de l’énergie et du climat – Direction de l’énergie

Bureau exploration et production des hydrocarbures

Tour Séquoia

1 place Carpeaux

92800 Puteaux

FRANCIA

Tel. +33 140819527

Le disposizioni regolamentari summenzionate sono reperibili nel sito Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

14.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 362/15


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7428 — Iridium/DIF/concession businesses)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 362/12

1.

In data 6 ottobre 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Iridium Concesiones de infraestructuras SA («Iridium», Spagna), controllata del gruppo ACS (Spagna), e DIF Management B.V. («DIF», Paesi Bassi) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di un certo numero di concessioni mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune e mediante contratto di gestione.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

Iridium opera su scala mondiale nello sviluppo, nella gestione e nella manutenzione di concessioni infrastrutturali nei settori dei trasporti e dei lavori pubblici;

DIF gestisce fondi di investimento operanti nel settore delle infrastrutture di elevata qualità, tra cui progetti di partenariato pubblico-privato relativi a infrastrutture sociali e progetti nel campo dell’energia rinnovabile, in Europa e nell’America settentrionale;

concessioni che attualmente sono sotto il controllo esclusivo o comune di Iridium, nel settore delle infrastrutture ospedaliere e di trasporto in Spagna.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7428 — Iridium/DIF/concession businesses, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.