ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 347

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
3 ottobre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione europea

2014/C 347/01

Parere della Commissione, del 2 ottobre 2014, relativo al piano di smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dal deposito nazionale di rifiuti radioattivi, ubicato nelle adiacenze del sito della centrale nucleare di Mochovce, nella Repubblica slovacca

1

2014/C 347/02

Parere della Commissione, del 2 ottobre 2014, relativo al piano di smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto di stoccaggio di rifiuti radioattivi IRAW-CRAM, ubicato nelle adiacenze del deposito nazionale di rifiuti radioattivi nella Repubblica slovacca

3


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 347/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7363 — Areva Énergies Renouvelables / Gamesa Energía / JV) ( 1 )

4

2014/C 347/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7340 — Ferrero International/Oltan Group) ( 1 )

4


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 347/05

Tassi di cambio dell'euro

5


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2014/C 347/06

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese

6

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2014/C 347/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7297 — Dolby/Doremi/Highlands) ( 1 )

16

2014/C 347/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7397 — CD&R/CHC Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

17

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2014/C 347/09

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

18


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione europea

3.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2014

relativo al piano di smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dal deposito nazionale di rifiuti radioattivi, ubicato nelle adiacenze del sito della centrale nucleare di Mochovce, nella Repubblica slovacca

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(2014/C 347/01)

La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato (1).

Il 24 marzo 2014 la Commissione europea ha ricevuto dal governo slovacco, conformemente all’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di Mochovce.

Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni richieste dalla Commissione il 29 aprile 2014 e fornite dalle autorità slovacche il 5 giugno 2014, e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1.

La distanza tra il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e il punto più vicino situato nel territorio di un altro Stato membro, nella fattispecie l’Ungheria, è di circa 40 km.

2.

Durante il periodo di operatività del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi:

I rifiuti radioattivi vi saranno collocati senza l’intenzione di recuperarli.

Il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi sarà oggetto esclusivamente di un’autorizzazione per lo scarico di effluenti radioattivi liquidi. In condizioni operative normali, il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi non rilascerà effluenti radioattivi aeriformi e gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi non sono tali da comportare un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro.

In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e della portata previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero significative sotto il profilo sanitario.

3.

Dopo il periodo di operatività del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi:

le misure previste per la chiusura definitiva del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, descritte nei dati generali, offrono l’assicurazione che le conclusioni di cui al punto 2 supra resteranno valide nel lungo termine.

In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento di rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dal deposito nazionale dei rifiuti radioattivi ubicato nelle adiacenze del sito della centrale nucleare di Mochovce, nella Repubblica slovacca, non è tale da comportare, né durante la sua normale vita operativa né dopo la sua chiusura definitiva e nemmeno in caso di incidente del tipo e della portata contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2014

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Vicepresidente


(1)  Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione desidera richiamare l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.


3.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/3


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2014

relativo al piano di smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto di stoccaggio di rifiuti radioattivi IRAW-CRAM, ubicato nelle adiacenze del deposito nazionale di rifiuti radioattivi nella Repubblica slovacca

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(2014/C 347/02)

La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato (1).

Il 24 marzo 2014 la Commissione europea ha ricevuto dal governo slovacco, conformemente all’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il piano di smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto di stoccaggio di rifiuti radioattivi IRAW-CRAM di Mochovce.

Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni richieste dalla Commissione il 29 aprile 2014 e fornite dalle autorità slovacche il 5 giugno 2014, e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1.

La distanza tra l’impianto di stoccaggio di rifiuti radioattivi IRAW-CRAM e il punto più vicino situato nel territorio di un altro Stato membro, nella fattispecie l’Ungheria, è di circa 40 km.

2.

L’impianto non sarà oggetto di un’autorizzazione per lo scarico di effluenti radioattivi liquidi e gassosi. In condizioni operative normali, l’impianto non rilascerà effluenti radioattivi liquidi e gassosi e pertanto non comporterà un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro.

3.

I rifiuti radioattivi solidi secondari saranno trasferiti negli impianti di trattamento o smaltimento autorizzati, situati nella Repubblica slovacca.

4.

In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e della portata previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero significative sotto il profilo sanitario.

In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento di rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dall’impianto di stoccaggio di rifiuti radioattivi IRAW-CRAM, ubicato nelle adiacenze del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di Mochovce, nella Repubblica slovacca, non è tale da comportare, né in normali condizioni operative, né in caso di incidente del tipo e della portata di cui ai dati generali, una contaminazione radioattiva significativa sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2014

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Vicepresidente


(1)  Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione desidera richiamare l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

3.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/4


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7363 — Areva Énergies Renouvelables / Gamesa Energía / JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 347/03)

Il 29 settembre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7363. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


3.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/4


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7340 — Ferrero International/Oltan Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 347/04)

Il 12 settembre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7340. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

3.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

2 ottobre 2014

(2014/C 347/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2631

JPY

yen giapponesi

137,47

DKK

corone danesi

7,4439

GBP

sterline inglesi

0,78240

SEK

corone svedesi

9,0894

CHF

franchi svizzeri

1,2085

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,1475

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,495

HUF

fiorini ungheresi

309,71

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,1761

RON

leu rumeni

4,4109

TRY

lire turche

2,8749

AUD

dollari australiani

1,4393

CAD

dollari canadesi

1,4067

HKD

dollari di Hong Kong

9,8052

NZD

dollari neozelandesi

1,6051

SGD

dollari di Singapore

1,6081

KRW

won sudcoreani

1 341,70

ZAR

rand sudafricani

14,1616

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7557

HRK

kuna croata

7,6396

IDR

rupia indonesiana

15 347,27

MYR

ringgit malese

4,1080

PHP

peso filippino

56,654

RUB

rublo russo

50,0340

THB

baht thailandese

40,976

BRL

real brasiliano

3,1273

MXN

peso messicano

16,9540

INR

rupia indiana

78,0804


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

3.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/6


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese

(2014/C 347/06)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 27 giugno 2014 dal Comitato di difesa dell’industria dei tubi di acciaio senza saldatura dell’Unione europea (di seguito «il richiedente») per conto di produttori rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale nell’Unione di determinati tubi senza saldatura.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto in oggetto del riesame consiste in determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore di carbonio equivalente (Carbon Equivalent Value-CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l’analisi chimica dell’Istituto Internazionale della Saldatura (International Institute of Welding - IIW) (3), originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), normalmente dichiarati nei codici NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 e ex 7304 59 93.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio (4).

4.   Motivazione del riesame

La richiesta è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere del dumping e il persistere o la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza del dumping

Dato che, alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese è considerata un paese non retto da un’economia di mercato, i richiedenti hanno determinato il valore normale per le sue in base al prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato, cioè gli Stati Uniti d’America. L’asserzione del rischio di persistenza del dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto all’esportazione nell’Unione.

In base al confronto di cui sopra, che dimostra il dumping, il richiedente sostiene che sussiste un rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte del paese interessato.

4.2    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

I candidati hanno fornito elementi di prova prima facie del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento del livello attuale di importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, a causa dell’esistenza di capacità inutilizzate e della potenzialità degli impianti di produzione dei produttori esportatori del paese interessato. Altri fattori importanti sono l’esistenza di barriere commerciali nei confronti del paese interessato in altri mercati di paesi terzi nonché il grado di attrattiva del mercato dell’Unione. Infine, il livello attuale dei prezzi delle esportazioni cinesi del prodotto oggetto del riesame nell’Unione ha causato una significativa sotto quotazione dei prezzi dell’industria dell’Unione europea.

Il richiedente sostiene inoltre che, se le misure dovessero scadere, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure comporti il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e della persistenza o della reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

5.1.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

I produttori esportatori (5) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nella Repubblica popolare cinese

Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nella RPC coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro i termini previsti la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta scegliendone un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento verrà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che può ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per costituire il campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese.

Tutti i produttori esportatori selezionati per costituire il campione, le associazioni note di produttori esportatori e le autorità della Repubblica popolare cinese dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.1.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un’economia di mercato

Selezione di un paese terzo a economia di mercato

In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese, il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato.

Nell’inchiesta precedente gli Stati Uniti d’America sono stati utilizzati come paese terzo ad economia di mercato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Ai fini della presente inchiesta la Commissione intende utilizzare nuovamente gli Stati Uniti d’America. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all’adeguatezza di tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In base alle informazioni a disposizione della Commissione, altri fornitori dell’Unione che sperano in un’economia di mercato possono aver sede, tra l’altro, in Ucraina, Russia e Giappone. La Commissione esaminerà se il prodotto oggetto del riesame sia prodotto e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato, per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto oggetto del riesame.

5.1.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (6)  (7)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionandone un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento verrà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diversa disposizione, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Tutte le parti interessate che intendono fornire altre informazioni relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che può ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.2    Procedura di determinazione del rischio di reiterazione del pregiudizio – produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

Al fine di stabilire se esiste un rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

In vista del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nel riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionandone un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Queste ultime sono invitate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti forniti al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Qualora ritengano che esistono motivi per essere inseriti nel campione, gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta o alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.3.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà a norma dell’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia o no contraria all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Ad ogni modo, le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte da parte degli interessati, tra cui le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è chiesto un trattamento riservato, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (8).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti la dicitura «Limited» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le scansioni di deleghe e certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che vanno fornite su CD-ROM o DVD e consegnate a mano o spedite per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro che viene controllato quotidianamente. Una volta forniti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: concernente il dumping e l’allegato I: TRADE-SPT-R606-DUMPING@ec.europa.eu

E-mail: concernente tutte le altre questioni e l’allegato II: TRADE-SPT-R606-INJURY@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere meno favorevole a tale parte di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata una mancanza di collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa di tutte le parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione che consenta di esporre le diverse posizioni e le contro argomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il rischio della persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è stato avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata che ritenga opportuno rivedere le misure al fine di modificarle può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela dell’individuo in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).


(1)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 49 del 21.2.2014, pag. 6).

(2)  Regolamento (CE) n 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(3)  Il CEV va determinato secondo le norme di cui alla relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW).

(4)  Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 19).

(5)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(6)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato a tali produttori esportatori. Per la definizione delle parti collegate, cfr. l’allegato I, nota 5, o l’allegato II, nota 8.

(7)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(8)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

Image Image

ALLEGATO II

Image Image

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

3.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/16


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7297 — Dolby/Doremi/Highlands)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 347/07)

1.

In data 25 settembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Dolby Laboratories, Inc. («Dolby», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme delle imprese Doremi Technologies LLC e Doremi Labs, Inc (collettivamente «Doremi», Stati Uniti) e Highlands Technologies Solutions S.A.S. («Highlands», Francia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   Dolby: produzione di tecnologie audio, video e vocali,

—   Doremi: produzione di server per il cinema digitale,

—   Highlands: produzione e rivendita di server per il cinema digitale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7297 —- Dolby/Doremi/Highlands, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


3.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/17


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7397 — CD&R/CHC Group)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 347/08)

1.

In data 26 settembre 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Clayton, Dubilier & Rice Fund IX, L.P., un fondo gestito da un’affiliata di Clayton, Dubilier & Rice («CD&R», USA), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’impresa CHC Group Ltd. («CHC», Isole Cayman) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

CD&R è un gruppo d’investimento di private equity;

CHC è un operatore commerciale di elicotteri.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7397 — CD&R/CHC Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

3.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/18


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2014/C 347/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9

«AGLIO BIANCO POLESANO»

N. CE: IT-PDO-0105-01163 – 3.10.2013

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica

    Denominazione del prodotto

    Descrizione del prodotto

    Zona geografica

    Prova dell’origine

    Metodo di produzione

    Legame

    Etichettatura

    Requisiti nazionali

    Altro: Confezionamento – Aggiornamenti Normativi

2.   Tipo di modifica

    Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

    Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

    Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato (articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006)

    Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche (articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006)

3.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

A seguito dell’abrogazione delle norme di commercializzazione dell’aglio, il riferimento dell’articolo 2 del disciplinare di produzione alle «norme di qualità» è stato eliminato. I requisiti di calibro non sono stati modificati.

Sono state introdotte due tipologie tradizionali di presentazione del prodotto: i canestrini e il mazzo. Il canestrino rappresenta una lavorazione tradizionale che sta riscuotendo molto consenso tra i consumatori, sia per la sua gradevolezza sia per la praticità di gestione considerati l’ingombro ed il peso limitato; il mazzo è il risultato della lavorazione primaria fatta sul campo e ben si addice sia per la vendita diretta sia per la vendita «self service» al consumatore che potrà acquistare il numero di bulbi desiderato.

Metodo di ottenimento

Èstata introdotta la possibilità di procedere all’essicazione del prodotto mediante ventilazione con aria calda che migliora l’essicazione e la qualità del prodotto. Si tratta di una pratica esistente prima della registrazione della denominazione e che i produttori desiderano introdurre nel disciplinare di produzione dell’«Aglio Bianco Polesano» per poterla utilizzare quando le condizioni ambientali non permettono un’essiccazione naturale ottimale del prodotto.

Per esigenze commerciali è stato allungato il periodo di commercializzazione del prodotto raccolto nell’anno precedente; questo nell’interesse dei produttori al fine di ridurre al minimo il rischio di «vuoti» nelle forniture ai clienti. Tale modifica non influenza le caratteristiche del prodotto, poiché esso ha una notevole serbevolezza, garantita ulteriormente dalla frigoconservazione.

Si è provveduto ad indicare nel disciplinare di produzione che è consentita l’operazione di frigoconservazione. Quest’operazione mai vietata dal disciplinare di produzione viene di norma praticata per mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto nella fase di stoccaggio.

Etichettatura

Sono state definite norme relative all’etichettatura per le tipologie canestrino e mazzo.

Per ragioni di sintesi del documento unico, si è ritenuto opportuno eliminare la descrizione del logo del prodotto e i relativi riferimenti tecnici per la sua riproduzione. La raffigurazione del logo del prodotto tutt’ora presente rimane immutata rispetto a quella riportata nel documento unico pubblicato sulla G.U.U.E serie C104/16 del 6.5.2009.

Confezionamento

Sono state definite norme relative al confezionamento dei canestrini e del mazzo.

Il confezionamento del prodotto nella tipologia in «sacchi» e «confezioni» può essere effettuato fuori dalla zona di produzione, mentre per tutti gli altri formati va effettuato all’interno dell’area di produzione dell’Aglio Bianco Polesano DOP. Il confezionamento dei formati treccia, treccione, grappolo, grappolone e canestrino avvengono esclusivamente a mano e derivano dalla creatività affinatasi nel tempo dei produttori e dei confezionatori residenti nella zona di produzione dell’Aglio Bianco Polesano.

Nella confezione a treccia, è stato abbassato il numero minimo di bulbi da 8 a 5 e il relativo peso per andare incontro alle esigenze del consumatore che predilige confezioni monodose oppure costituite da un numero ridotto di pezzi.

Si prevede una modifica del colore dei sacchetti di rete utilizzati per il confezionamento dell’Aglio Bianco Polesano da «bianco» a «chiara». La modifica tiene conto di possibili lievi variazioni della colorazione del sacchetto che possono avvenire nei magazzini.

Il paragrafo relativo agli imballi e alle confezioni è stato semplificato per dare la possibilità ai confezionatori di avere una gamma più ampia di materiali tra cui scegliere anche nell’eventualità di dover far fronte ad esigenze particolari di presentazione del prodotto o di esposizione dello stesso nei punti vendita.

Aggiornamenti normativi

Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (3)

«AGLIO BIANCO POLESANO»

N. CE: IT-PDO-0105-01163 – 3.10.2013

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione

«Aglio Bianco Polesano»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’Aglio Bianco Polesano viene venduto allo stato secco. Questo aglio è ottenuto a partire da ecotipi locali nonché dalla varietà Avorio che è stata selezionata partendo dagli stessi ecotipi.

Si tratta di un aglio con bulbo di forma rotondeggiante regolare con un leggero appiattimento della parte basale, di colore bianco lucente. Il bulbo è costituito da un numero di bulbilli variabile che risultano tra loro uniti in maniera compatta e con una caratteristica curvatura della parte esterna. I bulbilli che lo compongono devono essere perfettamente adiacenti l’uno con l’altro. Le tuniche che li avvolgono hanno colorazione rosata di varia intensità nella parte concava, bianca in quella convessa.

L’Aglio Bianco Polesano, una volta essiccato per la conservazione, risulta composto da almeno il 35 % di sostanza secca e da almeno il 20 % di carboidrati. Inoltre, i bulbi freschi contengono oli essenziali a base di zolfo e composti volatili solforati che caratterizzano il forte profumo di questo tipo di aglio.

All’atto dell’immissione al consumo l’Aglio Bianco Polesano dovrà avere i seguenti requisiti di calibro:

«Extra» calibro minimo di 45 mm.

«Prima» calibro minimo di 30 mm.

L’Aglio Bianco Polesano è immesso sul mercato nelle tradizionali composizioni in canestrini (intreccio a manichetto di almeno tre bulbi), trecce, treccioni, grappoli e grappoloni, in confezioni retinate, in sacchi e in mazzi.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Le fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona di produzione sono: la produzione del materiale da seminare, la coltivazione dell’aglio, le operazioni di essiccazione, le tradizionali lavorazioni. L’ottenimento dei bulbilli per la semina caratterizza la tecnica di produzione dato che la riproduzione avviene per via vegetativa. I produttori selezionano manualmente la quota di prodotto necessaria per produrre «il seme».

Il ciclo di coltivazione è annuale con semina autunno/invernale e deve essere effettuata dal 1o ottobre al 31 dicembre.

Le operazioni di essiccazione naturale in pieno campo e/o in azienda o mediante sistemi con ventilazione di aria riscaldata, sono fondamentali sia per il mantenimento delle caratteristiche del prodotto che per la successiva lavorazione.

La valutazione del giusto grado di umidità è fondamentale per le tradizionali lavorazioni eseguite a mano: della treccia detta «resta», del treccione, del grappolo, del grappolone, del canestrino e del mazzo, in cui è fondamentale l’esperienza e l’abilità tramandata da generazioni.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

L’Aglio Bianco Polesano deve essere commercializzato per un anno a decorrere dal 10 luglio fino al 9 luglio dell’anno successivo.

L’Aglio Bianco Polesano può essere commercializzato nei seguenti formati:

CANESTRINI: composti da un numero di bulbi compreso tra 3 e 5 e del peso tra 0,15 e 0,30 kg;

MAZZI: composti da un numero variabile di bulbi e del peso compreso tra 0,5 e 2 kg;

TRECCE: composte da un numero di bulbi compreso tra 5 e 22 e del peso tra 0,35 e 1,2 kg;

TRECCIONI: bulbi tra i 30 e 40 e il peso tra i 2 e 4 kg;

GRAPPOLI: bulbi tra 20 e 40 e peso tra 1 e 4 kg;

GRAPPOLONI: bulbi tra i 70 e i 120 ed il peso tra 5 e 10 kg.

CONFEZIONI: bulbi in numero variabile; peso tra 50 g e 1 000 g;

SACCHI: bulbi in numero variabile; peso tra 1 e 20 kg.

Il confezionamento del prodotto commercializzato nelle tipologie «sacchi» e «confezioni» di cui sopra può essere effettuato fuori della zona di produzione, purché il trasporto e le eccessive manipolazioni non provochino la rottura delle teste e soprattutto la frammentazione delle cuticole, generando il rischio di muffe e deterioramento del prodotto, mentre va mantenuto all’interno della sola area di produzione dell’Aglio Bianco Polesano DOP il confezionamento degli altri formati. I formati tradizionali (trecce, treccioni, grappoli, grappoloni e canestrini) sono confezionati tradizionalmente a mano e derivano dalla creatività affinatasi nel tempo dei produttori e dei confezionatori residenti nella zona di produzione dell’Aglio Bianco Polesano.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Ogni singolo formato deve essere accompagnato da un cartellino riportante la denominazione, il nome del produttore, il logo identificativo della DOP.

Sugli imballaggi dovrà essere indicata la denominazione «Aglio Bianco Polesano» nonché «Denominazione di Origine Protetta» oppure l’acronimo «DOP» in caratteri superiori a qualunque altra indicazione presente.

Il logo potrà avere dimensioni diverse a seconda delle tipologie di confezione.

Image

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione dell’Aglio Bianco Polesano comprende i seguenti comuni del Polesine, situati in provincia di Rovigo: Adria, Arquà Polesine, Bosaro, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, San Bellino, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Fattori Ambientali

Le caratteristiche dei terreni ed il clima temperato sono i fattori principali che condizionano e caratterizzano la produzione in questo territorio dell’Aglio Bianco Polesano. Il Polesine è un territorio attraversato dai due maggiori fiumi italiani, il Po e l’Adige, che, prima delle attuali arginature che ne fissano il corso, spesso hanno alluvionato la pianura. Le caratteristiche pedologiche peculiari di questi territori sono proprio frutto delle numerose inondazioni ed esondazioni avutesi nei secoli dei fiumi Po e l’Adige che delimitano a sud ed a nord la zona di produzione: in particolare, il fiume Po ha contribuito agli apporti di un limo contenente una elevata percentuale di argilla mentre l’Adige con gli apporti di sabbia silicea.

L’opera dei suddetti fiumi ha dunque portato alla creazione di suoli di medio impasto, argilloso/limosi, ben drenati, porosi e fertili che permettono all’Aglio Bianco Polesano di ottenere le proprie caratteristiche peculiari. Inoltre l’elevata presenza di fosforo e potassio scambiabili, di calcio e di magnesio costituiscono la composizione chimica tipica di questi terreni. Il clima temperato e asciutto della zona favorisce sia l’essiccazione del prodotto, sia la lavorazione nei formati tradizionali.

Fattore umano

Esso va ad aggiungersi alle potenzialità dei terreni con due elementi: — la capacità, affinata con gli anni e trasmessa da padre in figlio, di selezionare a mano i bulbi «teste» migliori da cui ricavare il materiale da seminare, — le particolari lavorazioni eseguite a mano, la treccia detta «resta», il treccione, il grappolo, il grappolone, fanno sì che tale coltura sia intrinsecamente connessa con il territorio, le sue tradizioni e la sua storia.

5.2.   Specificità del prodotto

Le caratteristiche principali dell’Aglio Bianco Polesano sono il suo colore bianco lucente, la forma del bulbo, nonché l’elevata resa in sostanza secca, che lo caratterizza e che incide positivamente sull’elevata conservabilità del prodotto. Il peculiare profilo aromatico dell’Aglio Bianco Polesano, dovuto alla particolare combinazione dei composti volatili solforati e delle sostanze aromatiche, permette di distinguerlo da quello di altre zone di produzione; l’analisi sensoriale, infatti, evidenzia che il profumo risulta meno pungente e più persistente rispetto ad altre varietà ottenute in altre zone, qualità questa molto appezzate dal consumatore. In particolare l’Aglio Bianco Polesano è risultato ricco di composti aromatici solforati, ma ancor più, di sostanze aromatiche appartenenti alle altre classi chimiche (aldeidi), responsabili di note gradevoli (erba tagliata di fresco, fruttato dolce) che aumentano durante la fase di conservazione e determinano il profumo meno pungente e più persistente.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La buona dotazione in termini di sostanze minerali e la natura dei terreni argilloso/limosi, ben drenati, porosi e fertili, con elevata dotazione di potassio, permettono di ottenere bulbilli perfettamente adiacenti e compatti, caratterizzati da un’elevata resa in sostanza secca che aumenta la conservabilità del prodotto.

L’elevata presenza del potassio e fosforo scambiabili, determinano anche il tipico colore bianco lucente dell’Aglio Bianco Polesano.

Anche il peculiare profilo aromatico dell’aglio è fortemente condizionato dagli aspetti ambientali in quanto i componenti aromatici riflettono i livelli e l’attività degli enzimi preposti alla loro biosintesi e questi, a loro volta, sono influenzati dallo stato fisiologico della pianta, dalle condizioni pedoclimatiche e dai processi tipici di conservazione e lavorazione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4)]

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della DOP «Aglio Bianco Polesano» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 166 del 17 luglio 2013.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su Qualità e sicurezza (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(4)  Cfr. nota 3.