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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2014/C 339/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2014/C 339/02 |
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2014/C 339/03 |
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2014/C 339/04 |
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2014/C 339/05 |
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2014/C 339/06 |
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2014/C 339/07 |
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2014/C 339/08 |
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2014/C 339/09 |
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2014/C 339/10 |
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2014/C 339/11 |
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2014/C 339/12 |
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2014/C 339/13 |
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2014/C 339/14 |
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2014/C 339/15 |
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2014/C 339/16 |
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2014/C 339/17 |
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2014/C 339/18 |
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Tribunale |
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2014/C 339/19 |
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2014/C 339/20 |
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2014/C 339/21 |
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2014/C 339/22 |
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2014/C 339/23 |
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2014/C 339/24 |
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2014/C 339/25 |
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2014/C 339/26 |
Causa T-543/14: Ricorso proposto il 22 luglio 2014 — provima Warenhandels/UAMI — Renfro (HOT SOX) |
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2014/C 339/27 |
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2014/C 339/28 |
Causa T-545/14: Ricorso proposto il 18 luglio 2014 — GEA Group/UAMI (engineering for a better world) |
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2014/C 339/29 |
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2014/C 339/30 |
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2014/C 339/31 |
Causa T-578/14: Ricorso proposto il 1o agosto 2014 — VSM Geneesmiddelen/Commissione |
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2014/C 339/32 |
Causa T-584/14: Ricorso proposto il 29 luglio 2014 — Inditex/UAMI — Ansell (ZARA) |
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2014/C 339/33 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
2014/C 339/01
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 30 giugno 2014 — Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze
(Causa C-309/14)
2014/C 339/02
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL),
Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)
Convenuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero dell'Interno,
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Questione pregiudiziale
Se i principi fissati dalla Direttiva del Consiglio 2003/109/CE (1) e successive modifiche ed integrazioni, ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dall'art. 5, comma 2 ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 nella parte in cui prescrive che «la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento (...)», fissando in tal modo un importo minimo del contributo pari ad 8 volte circa il costo per il rilascio di una carta d'identità nazionale.
(1) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16, pag. 44).
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajowa Izba Odwoławcza (Polonia) il 7 luglio 2014 — PARTNER Apelski Dariusz/Zarząd Oczyszczania Miasta
(Causa C-324/14)
2014/C 339/03
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Krajowa Izba Odwoławcza
Parti
Ricorrente: PARTNER Apelski Dariusz
Convenuto: Zarząd Oczyszczania Miasta
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 48, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1) (in prosieguo: la «direttiva 2004/18/CE»), possa essere interpretato nel senso che la locuzione «se del caso», riferita all’ipotesi in cui un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, comprende tutte le situazioni in cui un determinato operatore economico non è in possesso delle qualifiche richieste dall’amministrazione aggiudicatrice e decide di avvalersi di tali capacità di altri soggetti; o se invece l’indicazione secondo cui un operatore economico può fare affidamento sulle risorse di altri soggetti soltanto «se del caso» debba essere considerata una limitazione indicante che una siffatta possibilità di avvalersi può configurarsi solo quale eccezione, e non come regola, nella selezione degli operatori economici nella procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico. |
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2) |
Se l’articolo 48, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE, possa essere interpretato nel senso che fare affidamento, da parte di un operatore economico, sulle capacità di altri soggetti relativamente alle loro conoscenze ed esperienza, «a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi» nonché «disporre delle risorse» di tali soggetti significa che nel corso di esecuzione di un appalto l’operatore economico non è tenuto ad avere alcun rapporto con tali soggetti o può avere rapporti molto informali ed indefiniti, vale a dire, può eseguire da solo l’appalto (senza la partecipazione di un altro soggetto) oppure tale partecipazione può consistere nella «consulenza», «consultazione», «formazione», ecc.; o se l’articolo 48, paragrafo 3, debba essere interpretato nel senso che il soggetto delle cui capacità si avvale un operatore economico deve effettivamente e personalmente eseguire l’appalto nella misura in relazione alla quale sono state dichiarate le sue capacità. |
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3) |
Se l’articolo 48, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE, possa essere interpretato nel senso che un operatore economico che possiede una propria esperienza, ma in un ambito più ristretto rispetto a quanto vorrebbe dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice (ad esempio insufficiente per presentare l’offerta per tutti i lotti), può avvalersi, a titolo accessorio, delle capacità di altri soggetti al fine di migliorare la propria situazione nella procedura. |
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4) |
Se l’articolo 48, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE, possa essere interpretato nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, può (o addirittura deve) determinare i principi in base ai quali un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, ad esempio, con quali modalità l’altro soggetto debba partecipare all’esecuzione dell’appalto, in che modo si possano unire le capacità dell’operatore economico e dell’altro soggetto, se l’altro soggetto sarà responsabile in solido con l’operatore economico per la corretta esecuzione dell’appalto nella misura in cui l’operatore economico si è avvalso delle sue capacità. |
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5) |
Se il principio di parità di trattamento e di non discriminazione degli operatori economici, espresso all’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE, consenta di avvalersi delle capacità di un altro soggetto di cui all’articolo 48, paragrafo 3, in modo tale che vengono sommate le capacità di due o più soggetti che non possiedono le capacità nell’ambito delle conoscenze e dell’esperienza richieste dall’amministrazione aggiudicatrice. |
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6) |
Pertanto, se il principio di parità di trattamento e di non discriminazione degli operatori economici, espresso all’articolo 2, della direttiva 2004/18/CE, consenta un’interpretazione degli articoli 44 e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE secondo la quale l’osservanza delle condizioni di partecipazione alla procedura stabilite dall’amministrazione aggiudicatrice, ai fini della partecipazione alla procedura, può essere soltanto formale e indipendente dalle effettive qualificazioni dell’operatore economico. |
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7) |
Se il principio di parità di trattamento e di non discriminazione degli operatori economici, espresso all’articolo 2, della direttiva 2004/18/CE consenta a che, qualora sia ammissibile presentare l’offerta per un lotto dell’appalto, l’operatore economico, dopo la presentazione delle offerte, ad esempio nel completare o chiarire i documenti, dichiari a quale dei lotti dell’appalto debbano essere imputate le risorse da esso indicate volte a dimostrare il soddisfacimento delle condizioni di partecipazione alla procedura. |
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8) |
Se il principio di parità di trattamento e di non discriminazione degli operatori economici nonché il principio di trasparenza, espressi all’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE, consentano l’annullamento di un’asta già espletata e la ripetizione di un’asta elettronica qualora essa sia stata effettuata in modo sostanzialmente errato, ad esempio, laddove non vi siano stati invitati tutti gli operatori economici che avevano presentato le offerte ammissibili. |
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9) |
Se il principio di parità di trattamento e di non discriminazione degli operatori economici nonché il principio di trasparenza, espressi all’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE, consentano l’aggiudicazione di un appalto all’operatore economico la cui offerta è stata scelta in seguito ad una tale asta, senza che quest’ultima venisse ripetuta, qualora non sia possibile accertare se la partecipazione dell’operatore economico che non sia stato preso in considerazione avrebbe modificato il risultato dell’asta. |
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10) |
Se, nell’interpretare le disposizioni della direttiva 2004/18/CE, sia consentita l’applicazione, come base interpretativa, del contenuto delle disposizioni e del preambolo della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, anche se non è scaduto il termine per la sua attuazione, nella misura in cui esso chiarisce alcuni principi ed intenzioni del legislatore dell’Unione, e non è in contrasto con le disposizioni della direttiva 2004/18/CE. |
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 7 luglio 2014 — Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG
(Causa C-326/14)
2014/C 339/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation
Resistente: A1 Telekom Austria AG
Questioni pregiudiziali
Se il diritto di recedere dal contratto, senza penali, «all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali» conferito all’abbonato dall’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva servizio universale (1) debba essere riconosciuto anche nel caso in cui un adeguamento delle tariffe discenda dalle condizioni contrattuali le quali prevedono, già al momento della conclusione del contratto, che possa verificarsi in futuro un adeguamento delle tariffe (in aumento o in diminuzione) in misura corrispondente alle variazioni di un indice oggettivo dei prezzi al consumo, che rappresenta l’andamento del valore monetario.
(1) Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU L 337, pag. 11).
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session, Scozia (Regno Unito) l’8 luglio 2014 — The Scotch Whisky Association e altri/The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland
(Causa C-333/14)
2014/C 339/05
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Session, Scozia
Parti
Ricorrente: The Scotch Whisky Association e altri
Resistenti: The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, sulla base di un’adeguata interpretazione del diritto dell’Unione relativo all’organizzazione comune del mercato del vino, in particolare del regolamento n. 1308/2013 (1), sia legittimo che uno Stato membro promulghi una misura nazionale che prescrive un prezzo minimo di vendita al dettaglio per il vino in funzione della quantità di alcool contenuta nel prodotto venduto e che pertanto si discosti dal principio della libera formazione del prezzo secondo le forze di mercato che altrimenti fonderebbe il mercato del vino. |
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2) |
Nel contesto di una giustificazione richiesta ai sensi dell’articolo 36 TFUE, qualora
se, e a quali condizioni, ad uno Stato membro sia consentito evitare tali misure fiscali che implicano l’aumento del prezzo per i consumatori in favore di misure normative di fissazione di un prezzo minimo di vendita al dettaglio che crea distorsioni al commercio e alla concorrenza all’interno dell’Unione. |
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3) |
Qualora un giudice di uno Stato membro sia chiamato a decidere se una misura normativa che costituisce una restrizione quantitativa al commercio incompatibile con l’articolo 34 TFUE possa tuttavia essere giustificata ai sensi dell’articolo 36 TFUE, sulla base della tutela della salute umana, se tale giudice nazionale debba limitarsi ad esaminare solo le informazioni, gli elementi di prova o altri documenti a disposizione del legislatore e da esso considerati al momento in cui la normativa è stata promulgata. In caso di risposta negativa, quali altre limitazioni possano applicarsi alla capacità del giudice nazionale di valutare tutto i documenti o gli elementi di prova disponibili e offerti dalle parti al momento della sua decisione. |
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4) |
Qualora ad un giudice di uno Stato membro sia richiesto, nella sua interpretazione e applicazione del diritto dell’Unione, di valutare un’asserzione delle autorità nazionali relativa al fatto che una misura, che altrimenti costituirebbe una restrizione quantitativa ai sensi dell’articolo 34 TFUE, sia giustificata in quanto deroga, nell’interesse della tutela della salute umana, ai sensi dell’articolo 36 TFUE, in quale misura il giudice debba o possa elaborare — sulla base degli elementi a sua disposizione — un’opinione oggettiva sull’efficacia della misura nel raggiungere lo scopo inteso, sulla disponibilità di misure alternative, almeno di pari efficacia, che hanno un effetto meno perturbativo per la concorrenza interna all’Unione e sulla generale proporzionalità della misura. |
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5) |
Se, nel considerare (nell’ambito di una controversia relativa alla questione se una misura sia giustificata sulla base della tutela della salute umana ai sensi dell’articolo 36 TFUE) l’esistenza di una misura alternativa, che non abbia un effetto perturbativo per il commercio e la concorrenza interna all’Unione, o almeno in minor misura, sia un motivo legittimo per escludere tale misura alternativa il fatto che gli effetti di quest’ultima possano non essere precisamente equivalenti a quelli della misura contestata ai sensi dell’articolo 34 TFUE ma possano comportare benefici aggiuntivi e soddisfare uno scopo più ampio e più generale. |
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6) |
Per esaminare una misura nazionale, di cui si sia riconosciuto o accertato il carattere di restrizione quantitativa ai sensi dell’articolo 34 TFUE e in relazione alla quale viene invocata una giustificazione ai sensi dell’articolo 36 TFUE, e in particolare al fine di valutarne la proporzionalità, in che misura un giudice incaricato di tale compito possa prendere in considerazione la propria valutazione della natura e della portata della violazione determinata da tale misura, in quanto restrizione quantitativa contraria all’articolo 34 TFUE. |
(1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347, pag. 671).
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons (Belgio) l’11 luglio 2014 — Les Jardins de Jouvence SCRL/État belge
(Causa C-335/14)
2014/C 339/06
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Mons
Parti
Appellante: Les Jardins de Jouvence SCRL
Appellato: État belge
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se un pensionato, ai sensi della legge regionale del Consiglio della Regione vallona, del 5 giugno 1997, relativa alle case di riposo, ai pensionati e ai centri di accoglienza diurni per anziani di almeno 60 anni di età, [che mette a disposizione] a scopo di lucro, alloggi privati concepiti per una o due persone, comprendenti una cucina attrezzata, un soggiorno, una camera e un bagno attrezzato, che consentono loro di condurre una vita indipendente, nonché vari servizi facoltativi forniti a titolo oneroso, a fini di lucro, non riservati ai soli occupanti del pensionato ((omissis) ristorante bar, (omissis) parrucchiere ed estetista, (omissis) sala di kinesiterapia, (omissis) attività di ergoterapia, (omissis) lavanderia, (omissis) ambulatorio e sala prelievi, (omissis) studio medico), sia un organismo avente, essenzialmente, carattere sociale che fornisce «le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale» ai sensi dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, «in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1)» (divenuto articolo 132, [paragrafo] 1, [lettera] g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2)). |
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2) |
Se, ai fini della risposta alla precedente questione, faccia differenza se il pensionato di cui trattasi ottenga, per la fornitura dei servizi in parola, sovvenzioni o qualsiasi altra forma di vantaggio o di intervento finanziario da parte delle autorità pubbliche. |
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Sonthofen (Germania) l’11 luglio 2014 — Procedimento penale a carico di Sebat Ince
(Causa C-336/14)
2014/C 339/07
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Sonthofen
Parti nel procedimento principale
Sebat Ince
Altra parte: Staatsanwaltschaft Kempten
Questioni pregiudiziali
I. Sul primo capo di accusa (gennaio 2012) e sul secondo capo di accusa, fino a fine giugno 2012
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1. a) |
Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che è vietato alle autorità giudiziarie sanzionare penalmente l’attività di intermediazione per la raccolta, effettuata senza autorizzazione tedesca, di scommesse su competizioni sportive per conto di un organizzatore di scommesse dotato di licenza in un altro Stato membro dell’Unione europea, quando l’esercizio di tale attività di intermediazione presupponga che anche detto organizzatore sia in possesso di un’autorizzazione tedesca, ma alle autorità nazionali non sia consentito concedere autorizzazioni ad operatori non statali, in forza di una situazione normativa in contrasto con il diritto dell’Unione («monopolio in materia di scommesse sulle competizioni sportive»). |
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1. b) |
Se la risposta alla lettera a) della prima questione sia diversa qualora, in uno dei quindici Länder tedeschi che insieme hanno istituito e insieme attuano il monopolio pubblico in materia di scommesse sulle competizioni sportive, autorità pubbliche sostengano, nell’ambito di procedimenti penali o repressivi, che il divieto legislativo di concedere autorizzazioni ad operatori privati non si applica nell’ipotesi di una domanda di autorizzazione per l’esercizio di un’attività di organizzazione o intermediazione in quello stesso Land. |
|
1. c) |
Se i principi del diritto dell’Unione, in particolare la libera prestazione dei servizi, e la sentenza della Corte nella causa C-186/11 debbano essere interpretati nel senso che ostano ad un permanente divieto o sanzionamento, definito come «preventivo», dell’attività di intermediazione transfrontaliera di scommesse su competizioni sportive, se questo viene motivato con il fatto che, al momento della decisione, per l’autorità competente non è «evidente, ovvero riconoscibile senza ulteriore esame», che l’attività di intermediazione soddisfi tutti i requisiti sostanziali per l’autorizzazione, salvo per quanto riguarda la riserva di monopolio dello Stato. |
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2) |
Se la direttiva 98/34/CE (1) debba essere interpretata nel senso che osta al sanzionamento dell’attività d’intermediazione nella raccolta di scommesse su competizioni sportive, effettuata senza autorizzazione tedesca, attraverso distributori automatici per conto di un organizzatore di scommesse dotato di licenza in un altro Stato membro, qualora gli interventi statali si fondano sulla legge di un singolo Land non notificata alla Commissione europea e corrispondente, nel contenuto, allo Staatsvertrag zum Glücksspielwesen (Trattato statale sui giochi d’azzardo; in prosieguo: il «GlüStV»), non più in vigore. |
II. Sul secondo capo di accusa (periodo successivo al luglio 2012)
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3) |
Se l’articolo 56 TFUE, nonché il principio di trasparenza, il principio di uguaglianza e il divieto di favoritismo sancito dal diritto dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che ostano al sanzionamento dell’attività di intermediazione nella raccolta di scommesse su competizioni sportive, effettuata senza autorizzazione tedesca, per conto di un organizzatore di scommesse dotato di licenza in un altro Stato membro, in una situazione che, in virtù del Glücksspieländerungsstaatsvertrag (trattato statale che modifica il trattato sui giochi d’azzardo, in prosieguo: il «GlüÄndStV») istituito per una durata di nove anni, è caratterizzata da una «clausola sperimentale per le scommesse sulle competizioni sportive», che prevede per un periodo di sette anni, con effetto di legalizzazione per tutti i Länder tedeschi quale condizione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni per l’attività di intermediazione, la possibilità teorica di assegnare un numero massimo di 20 concessioni anche a operatori non statali, allorché:
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(1) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37).
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Bruxelles (Belgio) il 14 luglio 2014 — Quenon K. SPRL/Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA
(Causa C-338/14)
2014/C 339/08
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Bruxelles
Parti
Appellante: Quenon K. SPRL
Appellate: Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (1), debba essere interpretato nel senso che è consentito al legislatore nazionale stabilire che, in seguito all’estinzione del contratto, l'agente commerciale abbia diritto a un'indennità di clientela di importo non superiore a quello della retribuzione annua nonché, nel caso in cui l'indennità in questione non copra la totalità del danno effettivamente subito, a un risarcimento fino a concorrenza della differenza fra l'importo del danno effettivamente subito e quello dell'indennità di cui trattasi. |
|
2) |
Se, in particolare, l'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva debba essere interpretato nel senso che esso subordina la concessione di un risarcimento ulteriore rispetto all'indennità di clientela all'esistenza di un illecito contrattuale o extracontrattuale da parte del preponente che presenti un nesso causale con il danno invocato, nonché all'esistenza di un pregiudizio distinto da quello risarcito attraverso l'indennità forfettaria di clientela. |
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3) |
In caso di risposta affermativa a quest'ultima questione, se l'illecito debba consistere in qualcosa di diverso da una risoluzione unilaterale del contratto, come ad esempio in un preavviso insufficiente, nella concessione di indennità sostitutiva del preavviso e di clientela insufficienti, nell'esistenza di gravi motivi imputabili al preponente, in un abuso del diritto di risoluzione o in qualsiasi altro inadempimento, in particolare sotto il profilo delle pratiche commerciali. |
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 14 luglio 2014 — R.L. Trijber, imprenditore con denominazione sociale Amstelboats, altra parte: College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
(Causa C-340/14)
2014/C 339/09
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: R.L. Trijber, imprenditore con denominazione sociale Amstelboats
Altra parte nel procedimento: College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il trasporto di passeggeri con un’imbarcazione a motore senza cabina (open sloep) per le vie navigabili di Amsterdam, con l’obiettivo principale di offrire dietro pagamento escursioni in barca e la locazione della stessa per feste, come avviene nella fattispecie, configuri un servizio al quale si applicano le disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), in considerazione della deroga prevista all’articolo 2, paragrafo 2, parte iniziale e lettera d), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), con riferimento ai servizi nel settore dei trasporti. |
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2) |
In caso di soluzione affermativa della questione 1): Se il capo III della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), sia applicabile a situazioni puramente interne o se, al fine di rispondere alla questione se detto capo sia applicabile, sia rilevante la giurisprudenza della Corte di giustizia vertente sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione dei servizi in situazioni puramente interne. |
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3) |
Qualora la seconda questione sia risolta nel senso che la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle disposizioni del trattato sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione dei servizi risulta applicabile in una situazione puramente interna al fine di valutare se trovi applicazione il capo III della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36):
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4) |
Se dall’articolo 11, paragrafo 1, parte iniziale e lettera b), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), discenda che, se il numero delle autorizzazioni è limitato per motivi imperativi di interesse generale, debba essere parimenti limitata la durata delle autorizzazioni, anche in considerazione della finalità della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), di realizzare il libero accesso al mercato, oppure se detta valutazione spetti all’autorità competente dello Stato membro. |
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29.9.2014 |
IT |
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C 339/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 14 luglio 2014 — J. Harmsen, altra parte: Burgemeester van Amsterdam
(Causa C-341/14)
2014/C 339/10
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: J. Harmsen
Altra parte nel procedimento: Burgemeester van Amsterdam
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il capo III della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), sia applicabile a situazioni puramente interne o se, al fine di rispondere alla questione se detto capo sia applicabile, sia rilevante la giurisprudenza della Corte di giustizia vertente sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione dei servizi in situazioni puramente interne. |
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2) |
Qualora la prima questione sia risolta nel senso che la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle disposizioni del trattato sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione dei servizi risulta applicabile in una situazione puramente interna al fine di valutare se trovi applicazione il capo III della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36):
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3) |
Qualora il prestatore possa invocare le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, (GU 2006, L 376/36), se l’articolo 10, paragrafo 2, parte iniziale e lettera c), di detta direttiva osti ad una misura come quella controversa, che consente ad un gestore di imprese di prostituzione in vetrina di affittare camere ad ore soltanto a prostitute che possono farsi comprendere dal gestore in una lingua per lui comprensibile. |
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29.9.2014 |
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C 339/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 17 luglio 2014 — Kyowa Hakko Europe GmbH/Hauptzollamt Hannover
(Causa C-344/14)
2014/C 339/11
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Kyowa Hakko Europe GmbH
Convenuto: Hauptzollamt Hannover
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se i miscugli di amminoacidi come quelli di cui al procedimento principale (rispettivamente RM0630e RM0789), con i quali ([Or. 2] unitamente a carboidrati e grassi) si produce un alimento che sostituisce una sostanza presente nella normale alimentazione, fondamentalmente necessaria alle funzioni vitali, ma che in casi specifici provoca una reazione allergica, ed in tal modo si evitano danni alla salute derivanti da allergie, rendendo possibile lenire o persino guarire lesioni già verificatesi, costituiscano medicamenti costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici ai sensi della voce 3003 della nomenclatura combinata (1). In caso di risposta negativa alla questione sub 1: |
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2) |
Se i miscugli di amminoacidi costituiscano preparazioni nutritive ai sensi della voce 2106 della nomenclatura combinata, che secondo la nota 1, lettera a), al capitolo 30 della nomenclatura combinata sono esclusi da quest’ultimo capitolo in quanto, oltre l’apporto nutritivo, non hanno un effetto terapeutico o profilattico. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 290, pag. 1).
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29.9.2014 |
IT |
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C 339/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 21 luglio 2014 — Ministre délégué, chargé du budget/Marlène Pazdziej
(Causa C-349/14)
2014/C 339/12
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Ministre délégué, chargé du budget
Resistente: Marlène Pazdziej
Questione pregiudiziale
Se il disposto dell’articolo [13], secondo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea osti a qualsiasi presa in considerazione, ai fini del calcolo del reddito teorico di un nucleo fiscale, della retribuzione percepita da un funzionario o altro agente dell’Unione europea, membro di tale nucleo fiscale, qualora tale presa in considerazione possa influire sull’importo dell’imposta dovuta dal nucleo fiscale di cui trattasi, oppure se occorra continuare a trarre conseguenze dalla sentenza della Corte del 14 ottobre 1999 (causa C-229/98) (1) nei casi in cui la presa in considerazione di una siffatta retribuzione sia solamente finalizzata, in vista dell’eventuale applicazione di una misura sociale volta all’esenzione dal pagamento di una tassa, alla concessione di una riduzione della sua base imponibile o, più in generale, ad una agevolazione fiscale, alla verifica se il reddito teorico del nucleo fiscale sia inferiore o meno alla soglia definita dal diritto tributario nazionale per la concessione del beneficio — eventualmente modulato in funzione del reddito teorico — della misura sociale di cui trattasi.
(1) EU:C:1999:501.
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29.9.2014 |
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C 339/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona (Spagna) il 22 luglio 2014 — Estrella Rodríguez Sanchez/Consum Sociedad Cooperativa Valenciana
(Causa C-351/14)
2014/C 339/13
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona
Parti
Ricorrente: Estrella Rodríguez Sanchez
Convenuta: Consum Sociedad Cooperativa Valenciana
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se rientri nel campo di applicazione della direttiva 2010/18 relativa all’«accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale» (1), quale definito dalla clausola 1.2, [di detto accordo], il rapporto tra un socio lavoratore e una cooperativa di lavoro associato ai sensi dell’articolo 80 della legge spagnola n. 27/99 sulle cooperative e dell’articolo 89 della legge spagnola n. 8/2003 sulle cooperative della Comunità autonoma di Valencia che, pur essendo qualificato dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionali come «societario», potrebbe essere considerato un «contratto di lavoro» nell’ambito del diritto comunitario. In caso di risposta negativa alla prima questione, viene posta una seconda questione in subordine: |
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2) |
Se la clausola 8.2 dell’«accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale» (direttiva 2010/18), più precisamente nella parte in cui dispone che «l’attuazione delle disposizioni del presente accordo non costituisce una giustificazione valida per la riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nel settore disciplinato dal presente accordo», debba essere interpretata nel senso che, in mancanza di trasposizione esplicita della direttiva 2010/18 da parte dello Stato membro, non è possibile ridurre la portata della tutela definita da detto Stato nella trasposizione della precedente direttiva 96/34 (2). Solo in caso di risposta affermativa ad almeno una di queste due questioni, e supponendo che la direttiva 2010/18 sia applicabile a un rapporto di lavoro associato come quello della ricorrente, sarebbero giustificate — per i motivi che si esporranno in prosieguo — le ulteriori questioni seguenti. |
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3) |
Se la clausola 6 del nuovo «accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale» di cui alla direttiva 2010/18 debba essere interpretata nel senso che la norma o l’accordo nazionale interno di trasposizione deve includere ed esplicitare l’obbligo dei datori di lavoro di «prendere in considerazione» e «rispondere» alle richieste dei lavoratori che tornano dal congedo parentale relative alle «modifiche dell’orario lavorativo e/o dell’organizzazione della vita professionale», alla luce delle proprie esigenze e di quelle dei lavoratori, senza che l’obbligo di trasposizione possa essere considerato assolto mediante una norma interna, legislativa o societaria, secondo cui l’effettività di tale diritto dipende esclusivamente dalla mera discrezionalità del datore di lavoro di accogliere o meno siffatte richieste. |
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4) |
Se, in mancanza di trasposizione, si debba ritenere che la clausola 6 dell’«accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale», sia dotata, alla luce dell’articolo 3 della direttiva [2010/18] e delle «disposizioni finali» di cui alla clausola 8 di detto accordo, di efficacia «diretta orizzontale» in quanto norma minima comunitaria. |
(1) Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU L 68, pag. 13).
(2) Direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4).
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29.9.2014 |
IT |
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C 339/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 2 de Terrassa (Spagna) il 22 luglio 2014 — Juan Miguel Iglesias Gutiérrez/Bankia, S.A. e altri
(Causa C-352/14)
2014/C 339/14
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social n. 2 de Terrassa
Parti
Ricorrente: Juan Miguel Iglesias Gutiérrez
Convenuti: Bankia, S.A., Sección Sindical UGT, Sección Sindical CCOO, Sección Sindical ACCAM, Sección Sindical CSICA, Sección Sindical SATE e Fondo de Garantía Salarial
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 56 dello Statuto dei lavoratori — regio decreto legislativo n. 1/1995 del 24 marzo 1995 —, la quinta disposizione transitoria della legge n. 3/2012, del 6 luglio 2012, recante misure urgenti per la riforma del mercato del lavoro e gli articoli 123 e 124.13 della legge n. 36/2011, del 10 ottobre 2011, recante disciplina della giurisdizione sociale (Ley Reguladora de la Jurisdicción Social — Ley 36/2011 de 10 de octubre) (per implicito rinvio alle disposizioni anteriori) siano contrari agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nella sua versione consolidata, in quanto aumentano sostanzialmente gli indennizzi autorizzati dalla decisione della Commissione europea nel caso «State aid SA.35253 (2012/N) Spain. Restructuring and Recapitalisation of the BFA Group». |
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2) |
Se sia contraria al diritto dell’Unione citato e alla decisione della Commissione europea nel caso «State aid SA.35253 (2012/N) Spain. Restructuring and Recapitalisation of the BFA Group» un’interpretazione di dette disposizioni che consenta al giudice, nel caso in cui il licenziamento sia dichiarato legittimo, di modulare gli indennizzi in base al minimo legale stabilito nella normativa interna. |
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3) |
Se sia contraria al diritto dell’Unione citato e alla decisione della Commissione europea nel caso «State aid SA.35253 (2012/N) Spain. Restructuring and Recapitalisation of the BFA Group» un’interpretazione di dette disposizioni che consenta al giudice, nel caso in cui il licenziamento sia dichiarato illegittimo, di modulare gli indennizzi in base alle somme pattuite nell’accordo raggiunto durante il periodo di consultazioni, purché siano superiori al minimo legale, ma inferiori al massimo consentito dalla legge. |
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 2 de Terrassa (Spagna) il 22 luglio 2014 — Elisabet Rion Bea/Bankia S.A. e altri
(Causa C-353/14)
2014/C 339/15
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social n. 2 de Terrassa
Parti
Ricorrente: Elisabet Rion Bea
Convenuti: Bankia S.A., Sección Sindical UGT, Sección Sindical CCOO, Sección Sindical ACCAM, Sección Sindical CSICA, Sección Sindical SATE e Fondo de Garantía Salarial
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 56 dello Statuto dei lavoratori — regio decreto legislativo n. 1/1995 del 24 marzo 1995 —, la quinta disposizione transitoria della legge n. 3/2012, del 6 luglio 2012, recante misure urgenti per la riforma del mercato del lavoro e gli articoli 123 e 124.13 della legge n. 36/2011, del 10 ottobre 2011, recante disciplina della giurisdizione sociale (Ley Reguladora de la Jurisdicción Social — Ley 36/2011 de 10 de octubre) (per implicito rinvio alle disposizioni anteriori) siano contrari agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nella sua versione consolidata, in quanto aumentano sostanzialmente gli indennizzi autorizzati dalla decisione della Commissione europea nel caso «State aid SA.35253 (2012/N) Spain. Restructuring and Recapitalisation of the BFA Group». |
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2) |
Se sia contraria al diritto dell’Unione citato e alla decisione della Commissione europea nel caso «State aid SA.35253 (2012/N) Spain. Restructuring and Recapitalisation of the BFA Group» un’interpretazione di dette disposizioni che consenta al giudice, nel caso in cui il licenziamento sia dichiarato legittimo, di modulare gli indennizzi in base al minimo legale stabilito nella normativa interna. |
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3) |
Se sia contraria al diritto dell’Unione citato e alla decisione della Commissione europea nel caso «State aid SA.35253 (2012/N) Spain. Restructuring and Recapitalisation of the BFA Group» un’interpretazione di dette disposizioni che consenta al giudice, nel caso in cui il licenziamento sia dichiarato illegittimo, di modulare gli indennizzi in base alle somme pattuite nell’accordo raggiunto durante il periodo di consultazioni, purché siano superiori al minimo legale, ma inferiori al massimo consentito dalla legge. |
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29.9.2014 |
IT |
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C 339/14 |
Impugnazione proposta il 25 luglio 2014 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 maggio 2010, cause da T-458/10 a T-467/10 e T-471/10, Peter McBride e a./Commissione europea
(Causa C-361/14 P)
2014/C 339/16
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, A. Szmytkowska, agenti, B. Doherty, Barrister)
Altre parti nel procedimento: Peter McBride, Hugh McBride, Mullglen Ltd, Cathal Boyle, Thomas Flaherty, Ocean Trawlers Ltd, Patrick Fitzpatrick, Eamon McHugh, Eugene Hugennigan, Larry Murphy e Brendan Gill
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Settima Sezione) pronunciata il 13 maggio 2014 nelle cause riunite da T-458/10 a T-467/10 e T-471/10 Peter McBride e a./Commissione europea, |
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— |
rigettare il ricorso di annullamento e, in ogni caso, il primo motivo, |
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— |
o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sui motivi dedotti dinanzi ad esso su cui la Corte di giustizia dell’Unione europea non si è pronunciata, e |
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— |
condannare i ricorrenti in primo grado a pagare le spese del procedimento di impugnazione e del procedimento in primo grado. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:
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In primo luogo, il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente il combinato disposto dell’articolo 266 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE») e dell’articolo 263 TFUE e il principio di efficacia, il principio di attribuzione delle competenze, il principio di certezza del diritto, il principio di continuità dell’ordinamento giuridico, l'applicazione della legge nel tempo, il principio della tutela del legittimo affidamento e i principi che disciplinano la successione delle leggi nel tempo, in quanto ha annullato talune decisioni della Commissione dirette ad eseguire gli obblighi della Commissioni derivanti dalle cause riunite da T-218/03 a T-241/03, Boyle e a./Commissione e dalle cause riunite da C-373/06 P, C-379/06 P e C-382/06 P, Flaherty e a./Commissione. La sentenza contestata accerta che la Commissione era tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per adeguarsi alle suddette sentenze ma non aveva la competenza per farlo. |
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In secondo luogo, il Tribunale ha omesso di motivare adeguatamente la propria sentenza e di rispondere all’argomento centrale della Commissione (nonché ad una questione di ricevibilità in un caso). Esso ha così violato l’articolo 36 dello Statuto della Corte e l’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale. |
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29.9.2014 |
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C 339/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 28 luglio 2014 — Annette Lorch, Kurt Lorch/Condor Flugdienst GmbH
(Causa C-364/14)
2014/C 339/17
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Rüsselsheim
Parti
Ricorrente: Annette Lorch, Kurt Lorch
Resistente: Condor Flugdienst GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la circostanza eccezionale di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (1) debba riguardare in modo diretto e immediato il volo prenotato. |
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2) |
In caso di soluzione negativa della questione sub 1), quanti voli precedentemente effettuati con l’aeromobile impiegato per il volo in programma siano rilevanti ai fini della valutazione dell’esistenza di una circostanza eccezionale; se, per valutare l’esistenza di circostanze eccezionali riguardanti voli precedentemente effettuati, possa risalirsi nel tempo soltanto fino ad un certo limite. In caso affermativo, come debba essere calcolato tale limite temporale. |
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3) |
Nell’ipotesi in cui anche circostanze eccezionali sorte nell’ambito di voli precedentemente effettuati presentino rilevanza ai fini di un volo successivo, se le misure ragionevolmente esigibili che il vettore aereo operativo è tenuto ad adottare ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento debbano mirare soltanto ad impedire il verificarsi della circostanza eccezionale oppure anche ad evitare un maggior ritardo. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
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29.9.2014 |
IT |
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C 339/15 |
Impugnazione proposta il 31 luglio 2014 dalla Toshiba Corporation avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 21 maggio 2014, causa T-519/09, Toshiba Corporation/Commissione europea
(Causa C-373/14 P)
2014/C 339/18
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Toshiba Corporation (rappresentanti: J. F. MacLennan, solicitor, A. Schulz, Rechtsanwalt, J. Jourdan e P. Berghe, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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— |
annullare la sentenza del Tribunale del 21 maggio 2014, causa T-519/09, Toshiba Corporation/Commissione europea nella parte in cui respinge la domanda della Toshiba volta all’annullamento degli articoli 1 e 2 della decisione della Commissione europea nel procedimento COMP/39.129 — Power Transformers e annullare la decisione di cui trattasi; |
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— |
in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca conformemente alla valutazione giuridica effettuata nella sentenza della Corte e, ad ogni modo; |
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— |
condannare la convenuta alle spese sostenute dalla Toshiba, comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente impugna la sentenza del Tribunale del 21 maggio 2014, causa T-519/09, Toshiba Corporation/Commissione europea (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), in cui la Toshiba Corporation (in prosieguo: la «Toshiba») ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione europea nel procedimento COMP/39.129 — Power Transformers. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso della Toshiba in ordine a tutti i motivi dedotti e ha condannato la Toshiba alle spese. Nel presente ricorso di impugnazione, la Toshiba sostiene che il Tribunale è incorso nei seguenti errori di diritto:
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— |
Primo motivo: la Toshiba sostiene che il Tribunale ha applicato un criterio erroneo nel considerare i produttori giapponesi di trasformatori di potenza come potenziali concorrenti sul mercato SEE (1) con la motivazione che le barriere all’accesso al mercato SEE non erano insormontabili e (2) in base all’esistenza di un Gentlemen’s agreement, mentre avrebbe dovuto verificare se i produttori giapponesi avessero effettive e concrete possibilità di accedere al mercato SEE e se tale accesso fosse una strategia economicamente realizzabile. In mancanza di una potenziale concorrenza tra produttori giapponesi e produttori europei, il Gentlemen’s agreement non poteva violare l’articolo 81 CE e la Commissione non era competente a perseguire il caso. La sentenza impugnata e la decisione contestata dovrebbero quindi essere annullate per quanto riguarda la Toshiba. |
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— |
Secondo motivo: La Toshiba sostiene che il Tribunale ha travisato il contenuto della lettera in cui un’altra parte del procedimento ha sostenuto che non avrebbe contestato le conclusioni della Commissione. La Commissione ha ritenuto che la lettera sostituisse le precedenti dichiarazioni della suddetta parte in cui questa conferma di non aver effettuato alcuna vendita nel SEE. Tuttavia, ciò costituisce una distorsione della prova su cui il Tribunale si basa per concludere che le barriere all’accesso al mercato SEE non erano insormontabili. La Toshiba sostiene quindi che la sentenza impugnata e la decisione contestata dovrebbero essere annullate. |
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— |
Terzo motivo: la Toshiba sostiene che il Tribunale ha fornito una motivazione contraddittoria, ha applicato un criterio giuridico erroneo per la pubblica presa di distanze e ha violato il principio della responsabilità personale nel considerare che l’argomento della Toshiba relativo alla sua mancata partecipazione alla riunione di Zurigo fosse «priva di effetti». La sentenza impugnata e la decisione contestata dovrebbero quindi essere annullate nella parte in cui giungono alla conclusione che la Toshiba ha continuato a partecipare al Gentlemen’s agreement fino al maggio 2003. |
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— |
Quarto motivo: la Toshiba sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente il punto 18 degli orientamenti sul calcolo delle ammende usando le quote sul mercato globale come parametro per il peso delle parti nella violazione. La sentenza impugnata e la decisione contestata dovrebbero quindi essere annullate nei limiti in cui l’ammenda della Toshiba viene in esse calcolata in base alla quota della Toshiba sul mercato mondiale e l’ammenda della Toshiba dovrebbe essere ridotta di conseguenza. |
Tribunale
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/17 |
Ordinanza del Tribunale del 5 maggio 2014 — BTL Diffusion/UAMI — dm-drogerie markt (babyTOlove)
(Causa T-518/11) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»))
2014/C 339/19
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: BTL Diffusion (St Cloud, Francia) (rappresentante: A. Berendes, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: K. Klüpfel e D. Botis, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: C. Mellein e B. Beinert, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 luglio 2011 (procedimento R 883/2010-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la dm-drogerie markt GmbH & Co. KG e la BTL Diffusion.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese del convenuto. |
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/17 |
Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2014 — Stance/UAMI — Pokarna (STANCE)
(Causa T-206/13) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»))
2014/C 339/20
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Stance, Inc. (San Clemente, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Pokarna Ltd (Secundrabad Andhra Pradesh, India)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI, del 1o febbraio 2013 (procedimento R 885/2012-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Pokarna Ltd e la Stance, Inc.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla convenuta. |
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29.9.2014 |
IT |
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C 339/18 |
Ordinanza del Tribunale del 18 giugno 2014 — NumberFour/UAMI — Inaer Helicópteros (ENFORE)
(Causa T-478/13) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»))
2014/C 339/21
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: NumberFour AG (Berlino, Germania) (rappresentante: C. Götz, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Inaer Helicópteros, SA (Mutxamel, Spagna) (rappresentanti: C. Giner Mas e R. Rodriguez Zaragoza, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 23 maggio 2013 (procedimento R 1000/2012-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la NumberFour AG e l’Inaer Helicópteros, SA.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese del convenuto. |
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/19 |
Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2014 — The Directv Group/UAMI — Bolloré (DIRECTV)
(Causa T-718/13) (1)
((«Marchio comunitario - Domanda di decadenza - Ritiro della domanda di decadenza - Non luogo a statuire»))
2014/C 339/22
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: The Directv Group (El Segundo, Stati Uniti) (rappresentante: F. Valentin, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Bolloré (Ergué Gabéric, Francia) (rappresentante: S. Legrand, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 ottobre 2013 (procedimento R 1812/2012-2), relativa a un procedimento di annullamento tra la Bolloré e la The Directv Group, Inc.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
La ricorrente è condannata a sopportare le spese, comprese quelle sostenute dal convenuto e dall’interveniente. |
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/19 |
Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2014 — The Directv Group/UAMI — Bolloré (DIRECTV)
(Causa T-721/13) (1)
((«Marchio comunitario - Domanda di decadenza - Ritiro di una domanda di decadenza - Non luogo a provvedere»))
2014/C 339/23
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: The Directv Group, Inc. (El Segundo, Stati Uniti) (rappresentante: F. Valentin, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Bolloré (Ergué Gabéric, France) (rappresentante: S. Legrand, avvocato)
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 10 ottobre 2013 (procedimento R 1961/2912 2), relativa ad un procedimento di annullamento tra la Bolloré e la The Directv Group, Inc.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
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2) |
La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese comprese quelle sostenute dal convenuto e dall’interveniente. |
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/20 |
Ricorso proposto il 16 luglio 2014 — Sheraton International IP/UAMI — Staywell Hospitality Group (PARK REGIS)
(Causa T-536/14)
2014/C 339/24
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sheraton International IP LLC (Stamford, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. E. Armijo Chávarri)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (Sydney, Australia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 30 aprile 2014, procedimenti riuniti R 240/2013-5 e R 303/2013-5; |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «PARK REGIS» per servizi delle classi 35, 36 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 9 4 88 933
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio comunitario, registrazione di marchio internazionale e di marchio notorio «ST REGIS»
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/21 |
Ricorso proposto il 21 luglio 2014 — Grupo Bimbo/UAMI (Forma di pane per sandwich rotondo)
(Causa T-542/14)
2014/C 339/25
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Grupo Bimbo, SAB de CV (Città del Messico, Messico) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 maggio 2014, procedimento R 1911/2013-4, in quanto illegittima e non conforme alla normativa vigente sul marchio comunitario, e pronunciare una sentenza in conformità delle presenti conclusioni, in ragione vuoi del carattere distintivo intrinseco del marchio tridimensionale di cui trattasi vuoi del carattere distintivo conseguito con l’uso, accogliendo il presente ricorso e ordinando la registrazione della domanda di marchio comunitario tridimensionale n. 1 1 7 47 987 nella classe 30 della classificazione internazionale perché legittimo e ammissibile; |
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— |
dopo aver accolto il presente ricorso e registrato detto marchio, condannare chiunque di opponga a tale richiesta alle spese del procedimento e al rimborso delle spese sostenute per il ricorso dinanzi all’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio tridimensionale con forma di pane per sandwich rotondo per prodotti della classe 30 — domanda di marchio comunitario n. 1 1 7 47 987
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/21 |
Ricorso proposto il 22 luglio 2014 — provima Warenhandels/UAMI — Renfro (HOT SOX)
(Causa T-543/14)
2014/C 339/26
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: provima Warenhandels GmbH (Bielefeld, Germania) (rappresentanti: J. Croll e H. Prange, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Renfro Corp. (Mount Airy, Stati Uniti)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 13 maggio 2014, procedimento R 1859/2013-2, relativa al marchio internazionale nell’Unione europea n. 0962191, e modificarla nel senso di ritenere fondato il ricorso e accolta la domanda di dichiarazione di nullità; |
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condannare il convenuto e, se del caso, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: registrazione internazionale del marchio denominativo «HOT SOX» — registrazione internazionale n. 962 191
Titolare del marchio comunitario: Renfro Corp.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: motivi di nullità assoluta ai sensi del combinato disposto degli articoli 52, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
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violazione del combinato disposto degli articoli 158, 52, paragrafo 1, lettera a), e 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 |
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— |
violazione del combinato disposto degli articoli 158, 52, paragrafo 1, lettera a), e 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/22 |
Ricorso proposto il 18 luglio 2014 — Société des Produits Nestlé/UAMI — Terapia (ALETE)
(Causa T-544/14)
2014/C 339/27
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Société des Produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht e S. Cobet-Nüse, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Terapia SA (Cluj Napoca, Romania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 19 maggio 2014, nel procedimento R 1128/2013-4, in modo che l’opposizione sia respinta; |
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in subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 19 maggio 2014, nel procedimento R 1128/2013-4; |
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condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «ALETE» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32 — Domanda di marchio comunitario n. 1 0 3 88 379
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo nazionale «ALETA» per prodotti e servizi delle classi 5 e 35
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
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violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 |
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violazione dell’articolo 63, in combinato disposto con la regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 2868/95 |
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violazione dell’articolo 63, paragrafo 2, dell’articolo 75 e dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009. |
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/23 |
Ricorso proposto il 18 luglio 2014 — GEA Group/UAMI (engineering for a better world)
(Causa T-545/14)
2014/C 339/28
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: GEA Group AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: J. Schneiders, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 2 giugno 2014, procedimento R 303/2014-4; |
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condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «engineering for a better world» per prodotti e servizi delle classi 6, 7, 9, 11, 35, 37, 39, 41 e 42 — Domanda di marchio comunitario n. 12 034 807
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/24 |
Ricorso proposto il 25 luglio 2014 — Messi Cuccittini/UAMI — J.M.-E.V. e hijos (MESSI)
(Causa T-554/14)
2014/C 339/29
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. L. Rivas Zurdo e M. Toro Gordillo, abogados)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: J.M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Spagna)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 23 aprile 2014, procedimento R 1553/2013-1, nella parte in cui, nel respingere il ricorso del richiedente, conferma la decisione della divisione di opposizione di accogliere l’opposizione B 1 9 38 458 e di respingere parte del marchio comunitario n. 10 181 154 «MESSI» (figurativo); |
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condannare alle spese la controparte o le controparti che si oppongano al ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «MESSI» per prodotti delle classi 3, 9, 14, 16, 25 e 28 — Domanda di marchio comunitario n. 10 181 154
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi denominativi comunitari «MASSI» per prodotti delle classi 9, 25 e 28
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/25 |
Ricorso proposto il 28 luglio 2014 — BrandGroup/UAMI — Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX)
(Causa T-557/14)
2014/C 339/30
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: BrandGroup GmbH (Bechtsrieth, Germania) (rappresentante: T. Raible)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele KG (Augsburg, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 maggio 2014, procedimento R 941/2013-1; |
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condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e la Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele KG alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SPEZOOMIX» per prodotti delle classi 32 e 33 — Domanda di marchio comunitario n. 9 913 617
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi denominativi internazionale e comunitario «Spezi», i marchi figurativi internazionale e comunitario contenenti la parola «Spezi», nonché il marchio denominativo nazionale «Ein Spezi muß dabei sein» per prodotti della classe 32
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto integrale del marchio richiesto
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/26 |
Ricorso proposto il 1o agosto 2014 — VSM Geneesmiddelen/Commissione
(Causa T-578/14)
2014/C 339/31
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: VSM Geneesmiddelen (Alkmaar, Paesi Bassi) (rappresentante: U. Grundmann, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare che la Commissione, a partire dal 1o agosto 2014, ha illegittimamente omesso di avviare la valutazione di indicazioni sulla salute su sostanze botaniche attraverso l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo: l’ «EFSA») secondo la procedura prevista dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1924/2006 (1); e |
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— |
in subordine, annullare la decisione, asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 29 giugno 2014, di non avviare, attraverso l’EFSA, la valutazione delle indicazioni sulla salute sulle sostanze botaniche mediante la procedura prevista all’articolo 13 prima del 1o agosto 2014. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce che ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 (in prosieguo: il «regolamento sulle indicazioni sulla salute»), la Commissione europea era tenuta ad adottare un elenco delle indicazioni nutrizionali consentite entro il 31 gennaio 2010. In preparazione dell’adozione di tale elenco l’EFSA è stata incaricata di valutare indicazioni presentate dagli Stati membri. Tuttavia, nel settembre 2010, la Commissione ha annunciato la sospensione ed il riesame della procedura di valutazione per quanto riguarda le indicazioni sulle sostanze botaniche, per cui l’EFSA ha cessato di esaminare tali indicazioni. La Commissione ha sospeso solo la procedura di valutazione relativa alle sostanze botaniche, ma non la procedura relative ad altre sostanze, come quelle chimiche.
La ricorrente, con lettera del 23 aprile 2014 ha invitato la Commissione europea ad ordinare all’EFSA di riprendere immediatamente la valutazione delle indicazioni sulla salute sulle sostanze botaniche usate negli alimenti, in quanto essa subisce un forte pregiudizio dall’attuale ritardo giuridico e incertezza del diritto nel settore delle indicazioni sulla salute su sostanze botaniche usate negli alimenti.
La Commissione, con la sua lettera del 19 giugno 2014, ha informato la ricorrente che le sono state espresse diverse preoccupazioni da parte di Stati membri e parti interessate e che essa non avvierà in questa fase valutazioni di indicazioni sulla salute su sostanze botaniche. La ricorrente ha spedito una lettera ulteriore alla Commissione, datata 8 luglio 2014, in cui fissava un termine per l’avvio, da parte dell’EFSA, della valutazione delle indicazioni sulla salute su prodotti botanici, ovvero il 31 luglio 2014. La Commissione non ha risposto a tale lettera.
Si può pertanto concludere che la Commissione europea ha omesso di redigere un elenco completo di indicazioni sulla salute usate negli alimenti come richiesto dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento sulle indicazioni sulla salute. L’articolo 13 di detto regolamento non solo prevede tempi chiari ma anche procedure chiaramente definite per l’adozione dell’elenco delle indicazioni sulla salute sulle sostanze usate negli alimenti. Il regolamento non prevede alcuna discrezionalità per la Commissione europea di alterare le fasi procedurali né di allungare i tempi.
Inoltre, ai sensi del considerando 9, il regolamento sulle indicazioni sulla salute mira a «stabilire principi generali applicabili a tutte le indicazioni». Ciò mostra chiaramente che il legislatore non intendeva introdurre diversi tipi di valutazione di tipi specifici di sostanze. Pertanto, tutte le considerazioni effettuate dalla Commissione europea con riferimento ad un regime separato per la valutazione delle indicazioni su sostanze botaniche sarebbe non solo priva di fondamento giuridico ma contraddirebbe anche gli obiettivi generali del regolamento.
(1) Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/27 |
Ricorso proposto il 29 luglio 2014 — Inditex/UAMI — Ansell (ZARA)
(Causa T-584/14)
2014/C 339/32
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Industria de Diseño Texil, SA (Inditex) (Arteixo, Spagna) (rappresentante: C. Duch, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Zainab Ansell e Roger Ansell (Moshi, Tanzania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 maggio 2014, procedimento R 1118/2013-2, nei limiti in cui essa ha confermato la decadenza per il mancato uso del marchio comunitario «ZARA» n. 1 12 755 per i seguenti servizi della classe 39: «servizi di trasporto, distribuzione (consegna) di prodotti, in particolare di articoli di abbigliamento, calzature e accessori, profumeria e cosmetici», ritenendosi che la commissione di ricorso abbia violato l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, commettendo i seguenti errori: |
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— |
un errore di diritto, in quanto essa ha ritenuto che i concessionari dell’Inditex fossero parte integrante dell’organizzazione interna della società, laddove in realtà si tratta di soggetti giuridici indipendenti dal Grupo Indetex; |
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un errore nella valutazione delle prove, in quanto essa contesta al ricorrente di non aver addotto prove sul volume di affari generato dall’offerta dei servizi di trasporto ai fini della dimostrazione dell’uso esterno del marchio, malgrado dette prove siano state in realtà addotte nel ricorso; |
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condannare l’UAMI e, se del caso, il controinteressato alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «ZARA» per servizi delle classi 39 e 42 — marchio comunitario n. 1 12 755
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedenti la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: Zainab Ansell e Roger Ansell
Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di decadenza
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/27 |
Ricorso proposto il 14 agosto 2014 — Industrias Tomás Morcillo/UAMI — Aucar Trailer (Polycart A Whole Cart Full of Benefits)
(Causa T-613/14)
2014/C 339/33
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Industrias Tomás Morcillo, SL (Albuixech, Spagna) (rappresentante: A. Sanz-Bermell y Martínez, abogado)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aucar Trailer, SL (Premia de Mar, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 7 maggio 2014, procedimento R 1735/2012-1, e di conseguenza respingere l’opposizione presentata dalla Aucar Trailer S.L., dichiarando legittima la concessione del marchio comunitario n. 9 690 314 «Polycart A Whole Cart Full of Benefits» per i prodotti richiesti ai sensi della restrizione del 16 novembre 2012, e respingendo l’opposizione formulata contro la medesima; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «Polycart A Whole Cart Full of Benefits» per prodotti delle classi 12, 17 e 20 — Domanda di marchio comunitario n. 9 690 314
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «POLICAR» per prodotti e servizi delle classi 12, 35 e 37
Decisione della divisione d’opposizione: l’opposizione è stata accolta
Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 207/2009.