ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2014/C 329/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
22.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
2014/C 329/01
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
22.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Satu Mare (Romania) il 25 giugno 2014 — Sergiu Lucian Băbășan/Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare
(Causa C-305/14)
2014/C 329/02
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Satu Mare
Parti
Ricorrente: Sergiu Lucian Băbășan
Convenuto: Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 11, paragrafo 1, e 12, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali siano o meno direttamente applicabili anche sul territorio della Romania nei confronti dei cittadini dell’Unione. |
2) |
Se le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 11, paragrafo 1, e 12, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali debbano essere interpretate nel senso che consentono di imporre ai cittadini dell’Unione l’obbligo di conformarsi a disposizioni del diritto nazionale degli Stati membri, come le norme imperative della legge rumena n. 60/1991, previste al suo articolo 12, paragrafo 1, accompagnate dalle sanzioni di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del medesimo atto normativo, sull’organizzazione e sullo svolgimento delle riunioni pubbliche. |
22.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/2 |
Ricorso proposto il 27 giugno 2014 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-308/14)
2014/C 329/03
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin, M. Wilderspin, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che, introducendo in capo a chi presenta domanda di assegni familiari o di credito d’imposta per figli il requisito di avere diritto a risiedere nel Regno Unito, tale Stato è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 (1); |
— |
condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione sostiene che imponendo a chi presenta domanda di assegni familiari o di credito d’imposta per figli il requisito di avere diritto a risiedere nel Regno Unito per essere trattato come un residente in tale Stato, il Regno Unito ha imposto una condizione non consentita dal regolamento (CE) n. 883/2004.
In subordine la Commissione afferma che imponendo il requisito del diritto a prestazioni di sicurezza sociale, automaticamente soddisfatto dai suoi cittadini, il Regno Unito ha creato una situazione di discriminazione diretta contro i cittadini di altri Stati membri, violando così l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004.
(1) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).
22.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 2 luglio 2014 — Marchon Germany GmbH/Yvonne Karaszkiewicz
(Causa C-315/14)
2014/C 329/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Marchon Germany GmbH
Resistente: Yvonne Karaszkiewicz
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (1), debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di una normativa nazionale ai sensi della quale possono essere «nuovi clienti» anche quelli procurati dall’agente commerciale che in effetti intrattengono già affari con il preponente per quanto riguarda gli articoli da questi commercializzati in una determinata gamma di prodotti, ma non per quelli per i quali il preponente ha conferito all’agente commerciale un incarico di vendita esclusivo.
22.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 9 luglio 2014 — Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR/Finanzamt Krefeld
(Causa C-332/14)
2014/C 329/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Wolfgang e Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR
Resistente: Finanzamt Krefeld
Questioni pregiudiziali
1) |
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che l’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE (1) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, consente agli Stati membri di privilegiare, ai fini del calcolo del prorata di detrazione dell’IVA dovuta a monte per una determinata operazione quale la costruzione di un immobile ad uso promiscuo, un criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva medesima, subordinatamente alla condizione che il metodo accolto garantisca una determinazione più precisa del suddetto prorata di detrazione (sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’8 novembre 2012, C-511/10, BLC Baumarkt, UE:C:2012:689).
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2) |
Se l’articolo 20 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, debba essere interpretato nel senso che la rettifica della detrazione iniziale prevista da tale disposizione trovi parimenti applicazione in una fattispecie in cui un soggetto passivo abbia ripartito l’imposta a monte per la costruzione di un immobile ad uso promiscuo secondo il metodo basato sul volume d’affari, previsto all’articolo 19, paragrafo 1, della sesta direttiva medesima nonché consentito dal diritto nazionale, e, successivamente, uno Stato membro privilegi un altro criterio di ripartizione durante il periodo di rettifica. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla precedente questione: se i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostino all’applicazione dell’articolo 20 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, qualora lo Stato membro, in casi del genere precedentemente illustrato, non prescriva espressamente una rettifica dell’imposta dovuta a monte né adotti una normativa transitoria e qualora la ripartizione dell’imposta a monte secondo il metodo fondato sul volume d’affari applicata dal soggetto passivo sia stata riconosciuta in generale come adeguata dal Bundesfinanzhof. |
(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
22.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 17 luglio 2014 — SIA «Maxima Latvija»/Konkurences padome
(Causa C-345/14)
2014/C 329/06
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa
Parti
Ricorrente in cassazione: SIA «Maxima Latvija»
Resistente: Konkurences padome
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’accordo in discussione nella presente causa, concluso tra un locatore di locali commerciali e un commerciante al dettaglio (locatario di riferimento), che limita il diritto del locatore di decidere unilateralmente, in assenza del consenso del menzionato locatario di riferimento, di concedere in locazione altri locali commerciali a potenziali concorrenti di quest’ultimo, possa essere considerato come un accordo tra imprese il cui oggetto è impedire, restringere o falsare la competenza, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
2) |
Se sia necessario, ai fini della valutazione della compatibilità di tale accordo con quanto disposto dall’articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, effettuare un’analisi della struttura del mercato e quale debba essere il suo oggetto. |
3) |
Se il potere di mercato dei partecipanti all’accordo in esame nella fattispecie e il suo possibile aumento siano circostanze da tenere necessariamente in considerazione ai fini della valutazione della compatibilità di tale accordo con quanto disposto dall’articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
4) |
Se, qualora per accertare la natura dell’accordo e dimostrare che ricorrono gli elementi rilevanti dell’accordo vietato sia necessario valutare la possibilità che esso sia dannoso per il mercato, tale possibilità possa essere parimenti sufficiente per dichiarare che detto accordo configura un accordo vietato, senza verificare se si siano concretamente prodotti effetti sfavorevoli. |
22.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 18 luglio 2014 — New Media Online GmbH/Bundeskommunikationssenat
(Causa C-347/14)
2014/C 329/07
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: New Media Online GmbH
Autorità appellata: Bundeskommunikationssenat
Altra parte: Bundeskanzler
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (1), debba essere interpretato nel senso che è possibile ravvisare la necessaria comparabilità, quanto alla forma e al contenuto, di un servizio esaminato con la radiodiffusione televisiva, se tali servizi sono proposti anche mediante trasmissioni televisive che possono essere considerate mezzi di comunicazione di massa destinate a essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico sulla quale sono idonee ad esercitare un impatto evidente. |
2) |
Se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), debba essere interpretato nel senso che, nel caso delle versioni elettroniche dei quotidiani, è possibile, per quanto attiene alla determinazione dell’obiettivo principale di un servizio offerto, far riferimento a una sezione in cui sono messi a disposizione principalmente dei filmati di breve durata ivi raccolti che, in altre sezioni del sito Internet del mezzo elettronico in parola, sono impiegati soltanto a integrazione dei contributi di testo del quotidiano online. |
22.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Аdministrativen sad — Pleven (Bulgaria) il 21 luglio 2014 — Polihim-SS EOOD/Nachalnik na Mitnitsa — Svishtov
(Causa C-355/14)
2014/C 329/08
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Аdministrativen sad — Pleven
Parti
Ricorrente: Polihim-SS EOOD
Resistente: Nachalnik na Mitnitsa — Svishtov
Questioni pregiudiziali
1. |
Se la nozione di «consumo dei (...) prodotti energetici» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2008/118/CE (1) del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (2), in casi relativi a prodotti energetici che vengono immessi in consumo e svincolati da un deposito fiscale di un depositario autorizzato, venduti nel contesto di una transazione commerciale ad un acquirente che non dispone né di una licenza per la produzione di elettricità né di un certificato quale consumatore finale esente da accise e in cui tale acquirente rivende detti prodotti energetici ad un terzo titolare di una licenza per la produzione di elettricità, di un’autorizzazione delle competenti autorità dello Stato membro a ricevere prodotti energetici esenti da accise e di un certificato in qualità di consumatore finale esentato dalle accise e al quale i prodotti energetici vengono forniti direttamente dal depositario autorizzato senza che tali prodotti passino effettivamente sotto il controllo del loro acquirente, debba essere interpretata nel senso che i prodotti energetici vengono consumati dal loro acquirente diretto, il quale non li impiega concretamente in una determinata operazione, oppure debba essere interpretata nel senso che tali prodotti vengono consumati da un terzo il quale li impiega concretamente in un’operazione che realizza. |
2. |
Se la nozione «utilizzati per produrre elettricità» di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (3), in casi relativi a prodotti energetici immessi in libero consumo e svincolati da un deposito fiscale di un depositario autorizzato, venduti nel contesto di una transazione commerciale ad un acquirente che non dispone di una licenza per la produzione di elettricità, né di un certificato quale consumatore finale esente da accise e in cui tale acquirente rivende detti prodotti ad un terzo titolare di una licenza per la produzione di elettricità, di un’autorizzazione delle competenti autorità dello Stato membro a ricevere prodotti energetici esenti da accisa e di un certificato in qualità di consumatore finale esentato dall’accisa e al quale i prodotti energetici vengono forniti direttamente dal depositario autorizzato senza che tali prodotti passino effettivamente sotto il controllo del loro acquirente, debba essere interpretata nel senso che i prodotti energetici vengono utilizzati dal loro acquirente diretto, il quale non li impiega concretamente in una determinata operazione volta a conseguire un obiettivo esente da accisa, oppure debba essere interpretata nel senso che essi vengono utilizzati da un terzo, che li impiega concretamente in un’operazione che realizza per conseguire un obiettivo esente da accisa, quale il riscaldamento, ad esempio per la produzione di elettricità. |
3. |
Se i prodotti energetici, alla luce dei principi del diritto dell’Unione in materia di accisa, in particolare dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118 e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, siano soggetti ad accisa e, in caso affermativo, secondo quale aliquota, quella applicabile ai prodotti energetici utilizzati per i carburanti oppure quella applicabile ai prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento, laddove sia pacifico che i prodotti energetici in oggetto sono stati forniti a un consumatore finale che è titolare delle necessarie licenze ed autorizzazioni di diritto nazionale per la produzione di elettricità e di un certificato quale consumatore finale esente da accisa e la merce è stata ricevuta direttamente dal depositario autorizzato, ma tale consumatore finale non è il primo acquirente del prodotto. |
4. |
Se i prodotti energetici, alla luce dei principi del diritto dell’Unione in materia di accisa, in particolare dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118 e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, siano soggetti ad accisa, e ciò all’aliquota applicabile per il carburante, quando è pacifico che i prodotti energetici in questione vengono consumati oppure utilizzati per uno scopo esente da accisa, vale a dire la produzione di elettricità da parte di una persona che è titolare delle necessarie licenze ed autorizzazioni ai sensi del diritto nazionale e che ha ricevuto le merci direttamente dal depositario autorizzato, ma non ne è il primo acquirente. |
(2) Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1).
22.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 22 luglio 2014 — Hunland- Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
(Causa C-356/14)
2014/C 329/09
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft.
Resistente: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, ai sensi delle disposizioni del diritto dell’Unione, debba essere considerato di razza pura un bovino riproduttore iscritto, al pari dei suoi ascendenti di primo e secondo grado, nel registro genealogico della razza Holstein Frisona dell’associazione ufficiale di allevatori dello Stato membro, indipendentemente dal grado di purezza genetica in termini di razza dei suoi ascendenti. |
2) |
Se si debba interpretare la citata disposizione della decisione 2005/379 (1) (omissis) nel senso che gli animali riproduttori per i quali si dispone di un certificato di origine genealogica, in cui figura l’espressione contenuta nel suo articolo 2, paragrafo 1, lettera a), devono essere considerati come animali riproduttori di razza pura e, pertanto, determinano il diritto a beneficiare degli aiuti all’esportazione dopo essere stati oggetto di scambio intracomunitario. |
3) |
Tenuto conto di quanto sopra considerato se sia possibile ritenere che, nonostante un esemplare disponga di un certificato di origine genealogico rilasciato da un’associazione di allevatori dello Stato membro, in cui figura la menzionata indicazione, tale esemplare, nel caso sia oggetto di scambio intracomunitario, non determini il diritto a favore del commerciante di beneficiare degli aiuti all’esportazione per il fatto di non essere considerato quale animale riproduttore di razza pura, sebbene si disponga di un documento in cui risulta la summenzionata indicazione. |
(1) Decisione 2005/379/CE della Commissione, del 17 maggio 2005, riguardante i certificati genealogici relativi ai bovini riproduttori di razza pura, al loro sperma, ai loro ovuli ed embrioni nonché le indicazioni che vi devono figurare (GU L 125, pag. 15).
22.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/8 |
Impugnazione proposta il 21 luglio 2014 dalla Dunamenti Erőmű Zrt avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 30 aprile 2014, causa T-179/09, Dunamenti Erőmű Zrt/Commissione europea
(Causa C-357/14 P)
2014/C 329/10
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Dunamenti Erőmű Zrt (rappresentanti: J. Philippe, F.-H. Boret, A.-C. Guyon, avocats)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 30 aprile 2014 nella causa T-179/09, nella parte in cui conferma la decisione 2009/609/EC della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa agli aiuti di Stato C 41/05 concessi dall’Ungheria nel quadro degli accordi a lungo termine per l’acquisto di energia elettrica (1) che dichiarava tali accordi come aiuti di Stato illegittimi e incompatibili; |
— |
statuire in via definitiva e annullare la decisione 2009/609/EC della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa agli aiuti di Stato C 41/2005 concessi dall’Ungheria nel quadro degli accordi a lungo termine per l’acquisto di energia elettrica nella parte in cui essa ha considerato tali accordi come aiuti di Stato illegittimi e incompatibili, o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale; e |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte di Giustizia. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce cinque motivi. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente diretto, in sostanza, all’annullamento della decisione 2009/609/EC della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa agli aiuti di Stato C 41/05 concessi dall’Ungheria nel quadro degli accordi a lungo termine per l’acquisto di energia elettrica e, in subordine, all’annullamento degli articoli 2 e 5 di tale decisione.
Con il primo motivo la ricorrente contesta la valutazione del Tribunale nel concludere che gli accordi a lungo termine per l’acquisto di energia elettrica (Power Purchase Agreement, PPA) potevano essere classificati come nuovi aiuti senza stabilire previamente se i PPA costituissero aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la conclusione del Tribunale secondo la quale la Commissione non era incorsa in errore nel ritenere che il momento dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea fosse il periodo di riferimento appropriato per qualificare una misura come aiuto di Stato in base ai criteri previsti dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel considerare che l’allegato IV stabilisse una regola secondo la quale il periodo di riferimento per valutare se una misura statale costituisse aiuto di Stato fosse il momento dell’adesione dell’Ungheria. Il significato dell’articolo IV è stato, secondo la ricorrente, distorto poiché esso non prevede né suggerisce che l’analisi della questione se una misura costituisca aiuto di Stato debba essere condotta alla data dell’adesione.
Con il terzo motivo la ricorrente osserva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che sia stato conferito un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, senza prendere in considerazione gli elementi esistenti al momento della conclusione del PPA. Il Tribunale sarebbe incorso in errore nel giungere alla conclusione che era stato conferito un vantaggio dal momento che: i) il Magyar Villamos Művek (MVM) aveva agito in qualità di investitore privato nel concludere il PPA come misura preparatoria per facilitare la privatizzazione della Dunamenti, e (ii) in ogni caso anche se il PPA avesse conferito un vantaggio (cosa che la ricorrente contesta), esso sarebbe stato ripagato tramite la vendita della Dunamenti.
Con il quarto motivo la ricorrente contesta la valutazione da parte del Tribunale del rischio derivante dall’obbligo di acquisto minimo della MVM. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel dedurre l’esistenza di un vantaggio derivante dall’obbligo di acquisto minimo della MVM senza provare l’esistenza di un rischio strutturale.
Con il quinto motivo la ricorrente contesta la conferma del Tribunale del metodo applicato dalla Commissione per il calcolo dell’importo dell’aiuto. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel convalidare il metodo prescritto in quanto esso definiva gli importi da recuperare come differenza nelle entrate e non come differenza nei profitti, dato che tale differenza potrebbe mettere in discussione la sussistenza stessa di aiuti di Stato.
22.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas (Lituania) il 23 luglio 2014 — ERGO Insurance SE, agente tramite la sua filiale lituana ERGO Insurance SE/If P&C Insurance AS, agente tramite la sua filiale If P&C Insurance AS
(Causa C-359/14)
2014/C 329/11
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Vilniaus miesto apylinkės teismas
Parti
Ricorrente: ERGO Insurance SE, agente tramite la sua filiale lituana ERGO Insurance SE
Convenuta: If P&C Insurance AS, agente tramite la sua filiale If P&C Insurance AS
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (1), ai sensi del quale «[s]e la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto», debba essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella in esame, si debba applicare il diritto tedesco. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se il principio sancito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (2), debba essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella in esame, la legge da applicare alla controversia tra l’assicuratore della motrice e l’assicuratore del rimorchio debba essere determinata secondo la legge del paese del luogo in cui si è verificato il danno derivante dall’incidente stradale. |
22.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/10 |
Ricorso proposto il 28 luglio 2014 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-363/14)
2014/C 329/12
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A Caiola, M. Pencheva, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la decisione di esecuzione del Consiglio 2014/269/UE del 6 maggio 2014, che modifica la decisione 2009/935/GAI per quanto riguarda l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (1); |
— |
condannare il convenuto all'integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il Parlamento europeo deduce tre motivi:
In primo luogo, il Parlamento europeo contesta al Consiglio di essersi avvalso di un procedimento decisionale errato ai fini dell'adozione della decisione 2014/269/UE. Il Parlamento ne deduce che il Consiglio avrebbe non soltanto commesso una violazione dei Trattati ma anche una violazione delle forme sostanziali.
In secondo luogo, il Parlamento censura il Consiglio per aver utilizzato vuoi una base giuridica abrogata dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, vuoi una base giuridica derivata che sarebbe illegittima in forza della giurisprudenza della Corte di giustizia.
Da ultimo, secondo il Parlamento, l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi costituisce un elemento rilevante in ambito legislativo. Tale elemento dovrebbe essere considerato dal legislatore dell'Unione come elemento essenziale della materia disciplinata. Conseguentemente, il fondamento giuridico nonché il procedimento utilizzato di cui il Consiglio si è avvalso non sarebbero giuridicamente corretti.
22.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 28 luglio 2014 — Brunhilde Liebler, Helmut Liebler/Condor Flugdienst GmbH
(Causa C-365/14)
2014/C 329/13
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Rüsselsheim
Parti
Ricorrente: Brunhilde Liebler, Helmut Liebler
Resistente: Coondor Flugdienst GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se siano da considerare circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (1), gli interventi di terzi, che operano sotto la propria responsabilità e ai quali sono stati affidati compiti che rientrano nell’attività del vettore operativo. |
2) |
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se in sede di decisione sia rilevante da quale soggetto (società aerea, gestore aeroportuale, ecc.) sia stato incaricato il terzo. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.
Tribunale
22.9.2014 |
IT |
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C 329/12 |
Ordinanza del Tribunale del 7 maggio 2014 — Evropaïki Dynamiki/Commissione
(Causa T-511/10) (1)
((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Domande di preventivo - Diniego di accesso - Sostituzione dell’atto impugnato in corso di causa - Mancato adeguamento delle domande di annullamento - Non luogo a statuire»))
2014/C 329/14
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira, E. Manhaeve e C. ten Dam, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione Ares (2010) 508190 della Commissione, del 12 agosto 2010, con cui si nega l’accesso a talune domande di preventivo presentate nell’ambito di taluni contratti quadro gestiti dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE e la Commissione europea sono condannate alle spese. |
22.9.2014 |
IT |
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C 329/12 |
Ordinanza del Tribunale del 4 luglio 2014 — Uspaskich/Parlamento
(Causa T-84/12) (1)
((«Ricorso di annullamento e per risarcimento - Privilegi e immunità - Membro del Parlamento europeo - Decisione di revocare l’immunità - Riesame - Decisione di non difendere l’immunità - Irricevibilità - Irricevibilità manifesta»))
2014/C 329/15
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: Viktor Uspaskich (Kėdainiai, Lituania) (rappresentante: A. Raišutis, avocat)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz, M. Windisch e L. Mašalaitė-Chouteau, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e V. Balčiūnaitė, agenti)
Oggetto
Da una parte, demanda di annullamento della decisione del Parlamento del 1o dicembre 2011 di non difendere l’immunità parlamentare del ricorrente e di respingere la sua domanda di riesame della decisione di revoca dell’immunità e, dall’altra, domanda di risarcimento danni
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte irricevibile. |
2) |
Il sig. Viktor Uspaskich è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo. |
3) |
La Repubblica di Lituania sopporta le proprie spese. |
22.9.2014 |
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C 329/13 |
Ordinanza del Tribunale del 5 giugno 2014 — Stanleybet Malta e Stanley International Betting/Commissione
(Causa T-416/13) (1)
((«Ricorso di annullamento - Concorrenza - Gestione di apparecchi per video-lotteria - Concessione da parte della Grecia di una licenza esclusiva - Decisione di archiviare una denuncia - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))
2014/C 329/16
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Stanleybet Malta Ltd (La Valletta, Malta) e Stanley International Betting Ltd (Liverpool, Regno Unito) (rappresentanti: R. A. Jacchia, I. Picciano, A. Terranova, F. Ferraro, G. Dellis, P. Kakouris e I. Koimitzoglou, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Ronkes Agerbeek e R. Striani, agenti, successivamente F. Ronkes Agerbeek)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione contenente la lettera della Commissione del 10 giugno 2013 con cui quest’ultima ha comunicato alle ricorrenti la sua decisione di archiviare la loro denuncia e di chiudere la pratica relativa al caso COMP/39.981, Stanleybet Group 2/OPAP.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento della Repubblica ellenica e dell’Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP). |
3) |
Stanleybet Malta Ltd e Stanley International Betting Ltd sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
22.9.2014 |
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C 329/14 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 10 giugno 2014 — Stahlwerk Bous/Commissione
(Causa T-172/14 R)
((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili - Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Urgenza - Fumus boni juris»))
2014/C 329/17
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Richiedente: Stahlwerk Bous GmbH (Bous, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione degli effetti giuridici della decisione con la quale la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato concernenti la legge tedesca sulle energie rinnovabili.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
La decisione del 7 aprile 2014, Stahlwerk Bous/Commissione (T-172/14 R) è annullata. |
3) |
Le spese sono riservate. |
22.9.2014 |
IT |
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C 329/14 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 10 giugno 2014 — WeserWind/Commissione
(Causa T-173/14 R)
((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili - Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Urgenza - Fumus boni juris»))
2014/C 329/18
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Richiedente: WeserWind GmbH Offshore Construction Georgsmarienhütte (Bremerhaven, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione degli effetti giuridici della decisione con la quale la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato concernenti la legge tedesca sulle energie rinnovabili.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
La decisione del 7 aprile 2014, WeserWind/Commissione (T-173/14 R) è annullata. |
3) |
Le spese sono riservate. |
22.9.2014 |
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C 329/15 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 10 giugno 2014 — Dieckerhoff Guss/Commissione
(Causa T-174/14 R)
((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili - Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Urgenza - Fumus boni juris»))
2014/C 329/19
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Richiedente: Dieckerhoff Guss GmbH (Gevelsberg, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione degli effetti giuridici della decisione con la quale la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato concernenti la legge tedesca sulle energie rinnovabili
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
La decisione del 7 aprile 2014, Dieckerhoff Guss/Commissione (T-174/14 R) è annullata. |
3) |
Le spese sono riservate. |
22.9.2014 |
IT |
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C 329/15 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 10 giugno 2014 — Georgsmarienhütte/Commissione
(Causa T-176/14 R)
((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili - Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Urgenza - Fumus boni juris»))
2014/C 329/20
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Richiedente: Georgsmarienhütte GmbH (Georgsmarienhütte, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione degli effetti giuridici della decisione con la quale la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato concernenti la legge tedesca sulle energie rinnovabili
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
La decisione del 7 aprile 2014, Georgsmarienhütte/Commissione (T-176/14 R) è annullata. |
3) |
Le spese sono riservate. |
22.9.2014 |
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C 329/16 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 10 giugno 2014 — Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss/Commissione
(Causa T-178/14 R)
((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili - Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Urgenza - Fumus boni juris»))
2014/C 329/21
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Richiedente: Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss GmbH (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione degli effetti giuridici della decisione con la quale la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato concernenti la legge tedesca sulle energie rinnovabili.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
La decisione del 7 aprile 2014, Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss/Commissione (T-178/14 R) è annullata. |
1) |
Le spese sono riservate. |
22.9.2014 |
IT |
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C 329/16 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 10 giugno 2014 — Schmiedewerke Gröditz/Commissione
(Causa T-179/14 R)
((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili - Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Urgenza - Fumus boni juris»))
2014/C 329/22
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Richiedente: Schmiedewerke Gröditz GmbH (Gröditz, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione degli effetti giuridici della decisione con la quale la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato concernenti la legge tedesca sulle energie rinnovabili.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
La decisione del 7 aprile 2014, Schmiedewerke Gröditz/Commissione (T-179/14 R) è annullata. |
3) |
Le spese sono riservate. |
22.9.2014 |
IT |
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C 329/17 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 10 giugno 2014 — Schmiedag/Commissione
(Causa T-183/14 R)
((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili - Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Urgenza - Fumus boni juris»))
2014/C 329/23
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Richiedente: Schmiedag (Hagen, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione degli effetti giuridici della decisione con la quale la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato concernenti la legge tedesca sulle energie rinnovabili.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
La decisione del 7 aprile 2014, Schmiedag/Commissione (T-183/14 R) è annullata. |
3) |
Le spese sono riservate. |
22.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/17 |
Ricorso proposto il 2 giugno 2014 — salesforce.com/UAMI (MARKETINGCLOUD)
(Causa T-388/14)
2014/C 329/24
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: salesforce.com, Inc. (San Francisco, Stati Uniti) (rappresentante: A. Nordemann, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 marzo 2014, procedimento R 1853/2013-1; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MARKETINGCLOUD» per servizi delle classi 35 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 1 0 9 79 417
Decisione dell’esaminatore: dichiarazione di inidoneità del marchio alla registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento sul marchio comunitario.
22.9.2014 |
IT |
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C 329/18 |
Ricorso proposto il 2 giugno 2014 — salesforce.com/UAMI (MARKETINGCLOUD)
(Causa T-389/14)
2014/C 329/25
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: salesforce.com, Inc. (San Francisco, Stati Uniti) (rappresentante: A. Nordemann, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 marzo 2014, procedimento R 1854/2013-1; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MARKETINGCLOUD» per servizi della classe 42 — domanda di marchio comunitario n. 1 0 9 79 441
Decisione dell’esaminatore: dichiarazione di inidoneità del marchio alla registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento sul marchio comunitario.
22.9.2014 |
IT |
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C 329/18 |
Ricorso proposto il 18 giugno 2014 — Messi Cuccittini/UAMI — Pires Freitas Campos (LEO)
(Causa T-459/14)
2014/C 329/26
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. Rivas Zurdo e M. Toro Gordillo, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Maria Leonor Pires Freitas Campos (Setúbal, Portogallo)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’ Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 marzo 2014, procedimento R 1554/2013-1, in quanto respingendo il ricorso del richiedente conferma la decisione della divisione di opposizione, che accoglie l’opposizione B 2009291 e il diniego di registrazione del marchio comunitario n. 1 0 6 13 511«LEO»; |
— |
condannare alle spese la parte o le parti che si oppongano al ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «LEO» per prodotti delle classi 32 y 33 — Domanda di marchio comunitario n. 1 0 6 13 511
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Maria Leonor Pires Freitas Campos
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo «LEO D’HONOR» per prodotti della classe 33
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
22.9.2014 |
IT |
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C 329/19 |
Ricorso proposto il 30 giugno 2014 — Mayer/EFSA
(Causa T-493/14)
2014/C 329/27
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Germania) (rappresentante: avv. T. Mayer)
Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
prorogare il suo distacco fino al 30 giugno 2015; |
— |
constatare l’illegittima cessazione del suo contratto di distacco, più precisamente della disposizione dell’EFSA «Termination of the secondment», del 16 aprile 2014; |
— |
ordinare alla convenuta di non procedere a una nuova elezione per il posto di «Observers» degli esperti nazionali distaccati nel comitato del personale; |
— |
constatare l’illegittima sospensione dalle sue attività nel comitato del personale per la durata di sei mesi; |
— |
ordinare che le venga concesso l’accesso a tutti i messaggi di posta elettronica scambiati tra la direttrice dell’EFSA e un organismo di diritto privato attivo nel settore alimentare; |
— |
in subordine, concedere l’accesso a tali documenti a un terzo designato dal Tribunale al fine di esaminare se sussiste un conflitto di interessi; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
Primo motivo, vertente sul fatto che, secondo la ricorrente, dal principio generale di uguaglianza, dalla Carta dei diritti fondamentali, dal divieto di arbitrarietà e dall’articolo 2 TUE deriverebbe un diritto a una proroga del distacco come esperto nazionale.
A tal riguardo, la ricorrente fa valere che il mancato rinnovo del distacco sarebbe dovuto a una decisione di selezione erronea ovvero alla mancanza di una decisione di selezione.
Inoltre, la ricorrente fa valere che la sua sospensione dal comitato del personale sarebbe illegittima in quanto non sarebbe stata fornita alcuna motivazione, non ci sarebbe stata alcuna audizione né decisione scritta.
Peraltro, la ricorrente deduce un diritto di accesso a taluni messaggi di posta elettronica ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1049/2001 (1). A tal riguardo, essa sostiene che i messaggi di posta elettronica di servizio non rientrano nella tutela dei dati personali.
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
22.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/20 |
Ricorso proposto il 2 luglio 2014 — Deutsche Umwelthilfe/Commissione
(Causa T-498/14)
2014/C 329/28
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Umwelthilfe eV (Radolfzell, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Klinger e R. Geulen)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso il ricorrente deduce quanto segue.
Domanda di accesso alla corrispondenza scritta tra la Commissione europea e le imprese Honeywell e DuPont, ovvero i costruttori di automobili, in merito al nuovo gas refrigerante R1234yf:
— |
Il ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il diritto di informazione che gli deriva dall’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1367/2006 (1). Ai sensi di detta disposizione, occorre consentire l’accesso ai documenti delle istituzioni ogniqualvolta riguardino emissioni nell’ambiente. L’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1367/2006 conterrebbe una presunzione de iure secondo cui l’interesse alla divulgazione delle informazioni prevale su quello alla tutela delle imprese. |
— |
Il ricorrente fa inoltre valere che l’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1367/2006 costituisce una regola di interpretazione espressa dell’articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (2). L’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1367/2006 modificherebbe il tenore del regolamento n. 1049/2001 per il caso che i documenti riguardino emissioni nell’ambiente. I documenti denegati potrebbero contenere informazioni sui gas refrigeranti R1234yf e R134a, nocivi alla salute e al clima, mentre dalle osservazioni, valutazioni e proposte dei costruttori di automobili e dei produttori di gas refrigeranti in merito all’impiego di tali prodotti chimici potrebbe essere ricavata la quantità di emissioni di fluoruro di idrogeno tossico. |
— |
In subordine, il ricorrente fa valere che l’accesso ai documenti richiesti dovrebbe essere accordato sul fondamento già dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001. L’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, di detto regolamento non sarebbe applicabile. Peraltro, sussisterebbe un interesse superiore alla consultazione dei documenti, data l’ampiezza considerevole dei rischi per la salute connessi all’impiego del gas refrigerante. |
(1) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).
(2) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
22.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/21 |
Ricorso proposto il 14 luglio 2014 — Squeeze Life/UAMI — Evolution Fresh (SQUEEZE LIFE)
(Causa T-523/14)
2014/C 329/29
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Squeeze Life, SL (Alicante, Spagna) (rappresentante: J. Devraureix, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Evolution Fresh, Inc. (San Bernardino, Stati Uniti)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare e privare di efficacia la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14 aprile 2014 e, per l’effetto:
|
— |
disporre la sospensione del procedimento di trasformazione n. 8311048 pendente dinanzi alla «Division of recordals» dell’UAMI sino a pronuncia di sentenza definitiva nel presente procedimento, trasmettendo le opportune informazioni alla suddetta «Division of recordals» affinché essa proceda alla sospensione della pratica di trasformazione; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Evolution Fresh, Inc.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «SQUEEZE LIFE» per prodotti e servizi delle classi 32, 35 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 1 1 1 70 966
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchi denominativi comunitario e nazionale «ZUMIT SQUEEZE LIFE» per prodotti e servizi delle classi 29, 31, 32 e 35
Decisione della divisione d'opposizione: parziale rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: constatazione del ritiro del marchio comunitario richiesto e chiusura dei procedimenti di ricorso e opposizione
Motivi dedotti:
— |
violazione dell’articolo 73 del regolamento n. 207/2009; |
— |
violazione dell’articolo 108 e seguenti del regolamento n. 207/2009. |
22.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/22 |
Ricorso proposto l'11 luglio 2014 — Laboratoire NUXE/UAMI — NYX, Los Angeles (NYX)
(Causa T-537/14)
2014/C 329/30
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Laboratoire Nuxe (Parigi, Francia) (rappresentante: M. Antoine-Lalance, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: NYX, Los Angeles Inc. (California, Stati Uniti)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), dell’8 aprile 2014, nel procedimento R 1575/2013-5; |
— |
condannare l’Ufficio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: NYX, Los Angeles Inc.
Marchio comunitario di cui trattasi: registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «NYX», per prodotti della classe 3 — registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 1 0 52 316
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo «NUXE», per prodotti e servizi delle classi 3 e 44
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell’opposizione
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
22.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/22 |
Ricorso proposto il 16 luglio 2014 — Peri/UAMI (Multiprop)
(Causa T-538/14)
2014/C 329/31
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Peri GmbH (Weißenhorn, Germania) (rappresentanti: M. Eck und A. Bognár, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 29 aprile 2014, nel procedimento R 1661/2013-1; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Multiprop» per prodotti e servizi delle classi 6, 19 e 37 — Domanda di marchio comunitario n. 1 1 5 87 219
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009; |
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009; |
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento n. 207/2009. |
22.9.2014 |
IT |
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C 329/23 |
Ricorso proposto il 16 luglio 2014 — Klass/UAMI — F. Smit (PLAYSEAT) (PLAYSEATS)
(Causa T-540/14)
2014/C 329/32
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Oliver Klass (Remscheid, Germania) (rappresentante: U. Bender, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: F. Smit Holding BV (Doetinchem, Paesi Bassi)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
modificare le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 15 maggio 2014, nei procedimenti R 1616/2013-4 e R 1834/2013-4, in modo da accogliere entrambe le domande di nullità del 31 luglio 2012; |
— |
condannare il convenuto e la controinteressata alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchi denominativi «PLAYSEAT» e «PLAYSEATS» per prodotti della classe 9 — marchi comunitari n. 7 5 95 184 e n. 8 8 42 254
Titolare del marchio comunitario: F. Smit Holding BV
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: ricorrente
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: cause di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009
Decisione della divisione di annullamento: Rigetto delle domande di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto dei ricorsi
Motivi dedotti: violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009
22.9.2014 |
IT |
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C 329/24 |
Ricorso proposto il 23 luglio 2014 — Volkswagen/UAMI (COMPETITION)
(Causa T-550/14)
2014/C 329/33
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentante: U. Sander, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 maggio 2014 nel procedimento R 2082/2013-1; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «COMPETITION» per prodotti e servizi delle classi 12, 28, 35 e 37 — domanda di marchio comunitario n. 1 1 7 69 171
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell‘articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.
22.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/24 |
Ordinanza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Monty Program/Commissione
(Causa T-292/10) (1)
2014/C 329/34
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
22.9.2014 |
IT |
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C 329/24 |
Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2014 — Smart Technologies/UAMI (SMART NOTEBOOK)
(Causa T-648/11) (1)
2014/C 329/35
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
22.9.2014 |
IT |
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C 329/25 |
Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — Khwanda/Consiglio
(Causa T-178/12) (1)
2014/C 329/36
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
22.9.2014 |
IT |
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C 329/25 |
Ordinanza del Tribunale del 15 luglio 2014 — Virgin Atlantic Airways/Commissione
(Causa T-344/12) (1)
2014/C 329/37
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
22.9.2014 |
IT |
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C 329/25 |
Ordinanza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Marouf/Consiglio
(Causa T-569/12) (1)
2014/C 329/38
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
22.9.2014 |
IT |
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C 329/25 |
Ordinanza del Tribunale dell'11 luglio 2014 — Eltek/UAMI — Eltec Elektronik (ELTEK)
(Causa T-139/13) (1)
2014/C 329/39
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
22.9.2014 |
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C 329/25 |
Ordinanza del Tribunale dell'8 luglio 2014 — Elmaghraby e El Gazaerly/Consiglio
(Causa T-319/13) (1)
2014/C 329/40
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
22.9.2014 |
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C 329/26 |
Ordinanza del Tribunale del 16 luglio 2014 — ASPA/UAMI — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (ARGENTARIA)
(Causa T-502/13) (1)
2014/C 329/41
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
22.9.2014 |
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C 329/26 |
Ordinanza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Zehnder/UAMI — UAB «Amalva» (komfovent)
(Causa T-577/13) (1)
2014/C 329/42
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
22.9.2014 |
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C 329/26 |
Ordinanza del Tribunale dell'8 luglio 2014 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI — A. Weber (JETROC)
(Causa T-588/13) (1)
2014/C 329/43
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.