ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 314

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
13 settembre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 314/01

Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7323 — Nordic Capital/GHD Verwaltung) ( 1 )

1

2014/C 314/02

Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7327 — AdP/BBI/IFC/Marguerite/TAV/ZAIC) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2014/C 314/03

Elenco delle nomine effettuate dal Consiglio — Gennaio - giugno 2014 (settore sociale)

2

 

Commissione europea

2014/C 314/04

Tassi di cambio dell'euro

4

2014/C 314/05

Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella riunione del 24 febbraio 2014 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.39984 OPCOM/Borsa dell’energia elettrica rumena — Relatore: Ungheria

5

2014/C 314/06

Relazione finale del consigliere-auditore — OPCOM/Borsa dell’energia rumena (AT.39984)

6

2014/C 314/07

Sintesi della decisione della Commissione del 5 marzo 2014 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Caso AT.39984 — OPCOM/Borsa dell’energia elettrica in Romania) [notificato con il numero C(2014) 1342 final]

7

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 314/1


Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7323 — Nordic Capital/GHD Verwaltung)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 314/01

Il 14 agosto 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7323. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


13.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 314/1


Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7327 — AdP/BBI/IFC/Marguerite/TAV/ZAIC)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 314/02

L'8 settembre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7327. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

13.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 314/2


Elenco delle nomine effettuate dal Consiglio

Gennaio - giugno 2014 (settore sociale)

2014/C 314/03

Comitato

Scadenza del mandato

Pubblicazione nella GU

Persona sostituita

Dimissioni/Nomina

Membro titolare/supplente

Categoria

Paese

Persona nominata

Appartenenza

Data della decisione del Consiglio

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

24.9.2014

C 302, 6.10.2012

Sig. Torbjörn WALLIN

Dimissioni

Supplente

Governo

Svezia

Sig.ra Kristina EKBERG

Arbetsförmedlingen

14.4.2014

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

24.9.2014

C 302, 6.10.2012

Sig.ra Concepción ROJO

Dimissioni

Titolare

Sindacati

Spagna

Sig. Francisco GONZALEZ MORENO

CCOO

14.4.2014

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

24.9.2014

C 302, 6.10.2012

Sig.ra Katri NISKANEN

Dimissioni

Titolare

Governo

Finlandia

Sig. Juhani RUUTU

Ministry of the Interior, Migration Department

14.4.2014

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

24.9.2014

C 302, 6.10.2012

Sig.ra Annelies LAGAE

Dimissioni

Titolare

Governo

Belgio

Sig.ra Sylvie GUELLUY

FOD Binnenlandse Zaken

6.5.2014

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

28.2.2016

C 120, 26.4.2013

Sig.ra Carla ANTONUCCI

Dimissioni

Supplente

Governo

Italia

Sig.ra Emanuela PROCOLI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

14.4.2014

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

28.2.2016

C 120, 26.4.2013

Sig. Sven-Peter NYGAARD

Dimissioni

Supplente

Datori di lavoro

Danimarca

Sig.ra Maja BEJBRO ANDERSEN

The Confederation of Danish Employers

14.4.2014

Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

19.10.2015

C 290, 27.10.2010

Sig. José de la CAVADA HOYO

Dimissioni

Supplente

Datori di lavoro

Spagna

Sig. Jordi GARCÍA VIÑA

CEOE

14.4.2014

Consiglio di amministrazione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere

31.5.2016

C 151, 30.5.2013

Sig.ra Marion PAJUMETS

Dimissioni

Titolare

Governo

Estonia

Sig.ra Käthlin SANDER

Ministry of Social Affairs

10.3.2014

Consiglio di amministrazione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere

31.5.2016

C 151, 30.5.2013

Sig.ra Aleksandra DUDA

Dimissioni

Supplente

Governo

Polonia

Sig.ra Anna KIERSNOWSKA

Ministry of Labour and Social Policy

5.6.2014

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

30.11.2016

C 358, 7.12.2013

Sig.ra Stephanie MATTES

Dimissioni

Titolare

Governo

Austria

Sig. Harald FUGGER

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

24.3.2014

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

30.11.2016

C 358, 7.12.2013

Sig. Martin BORG

Dimissioni

Titolare

Datori di lavoro

Malta

Sig. David G. CURMI

MSV LIFE p.l.c

14.4.2014

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

30.11.2016

C 358, 7.12.2013

Sig.ra Veronika ŽIDLÍKOVÁ

Dimissioni

Supplente

Governo

Repubblica ceca

Sig. Matěj GREGÁREK

Ministry of Labour and Social Affairs

8.7.2014

Consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

7.11.2016

C 358, 7.12.2013

Sig.ra Carla ANTONUCCI

Dimissioni

Supplente

Governo

Italia

Sig.ra Emanuela PROCOLI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

14.4.2014


Commissione europea

13.9.2014   

IT

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C 314/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

12 settembre 2014

2014/C 314/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2931

JPY

yen giapponesi

138,72

DKK

corone danesi

7,4437

GBP

sterline inglesi

0,79660

SEK

corone svedesi

9,2308

CHF

franchi svizzeri

1,2089

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,2405

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,600

HUF

fiorini ungheresi

314,88

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,1977

RON

leu rumeni

4,4248

TRY

lire turche

2,8507

AUD

dollari australiani

1,4283

CAD

dollari canadesi

1,4300

HKD

dollari di Hong Kong

10,0223

NZD

dollari neozelandesi

1,5835

SGD

dollari di Singapore

1,6314

KRW

won sudcoreani

1 338,42

ZAR

rand sudafricani

14,1961

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9312

HRK

kuna croata

7,6248

IDR

rupia indonesiana

15 304,21

MYR

ringgit malese

4,1308

PHP

peso filippino

56,897

RUB

rublo russo

49,0034

THB

baht thailandese

41,631

BRL

real brasiliano

2,9828

MXN

peso messicano

17,1271

INR

rupia indiana

78,5970


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


13.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 314/5


Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella riunione del 24 febbraio 2014 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.39984 OPCOM/Borsa dell’energia elettrica rumena

Relatore: Ungheria

2014/C 314/05

1.

Il comitato consultivo condivide le riserve espresse dalla Commissione nel progetto di decisione trasmesso al comitato consultivo.

La maggioranza concorda e una minoranza dissente.

2.

Il comitato consultivo condivide la definizione della Commissione del mercato del prodotto rilevante come il mercato dei servizi che agevolano la commercializzazione dell’energia elettrica a breve termine.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il mercato geografico rilevante corrisponde all’intero territorio della Romania.

La maggioranza concorda e una minoranza dissente.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che OPCOM ha abusato della sua posizione dominante sul mercato rilevante, discriminando i partecipanti al mercato in base alla nazionalità/al luogo di stabilimento senza giustificazione oggettiva.

La maggioranza concorda e una minoranza dissente.

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di considerare Transelectrica responsabile in solido dell’infrazione della sua controllata.

La maggioranza concorda e una minoranza dissente.

6.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda a OPCOM e alla sua società madre Transelectrica.

La maggioranza concorda e una minoranza dissente.

7.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla durata dell’infrazione da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda.

La maggioranza concorda e una minoranza dissente.

8.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che non esiste alcuna circostanza attenuante o aggravante di cui tenere conto.

La maggioranza concorda e una minoranza dissente.

9.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all’importo definitivo dell’ammenda.

La maggioranza concorda e una minoranza dissente.

10.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


13.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 314/6


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

OPCOM/Borsa dell’energia rumena

(AT.39984)

2014/C 314/06

(1)

Il 6 dicembre 2012 la Commissione europea ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2) e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (3) nei confronti di SC OPCOM SA («OPCOM») e della sua società madre C.N.T.E.E. Transelectrica SA («Transelectrica») per un presunto abuso di posizione dominante sul mercato dei servizi che agevolano gli scambi di energia in Romania.

(2)

La comunicazione degli addebiti è stata adottata il 29 maggio 2013. Secondo la comunicazione degli addebiti, il fatto che OPCOM imponga agli operatori stranieri di ottenere un numero di partita IVA in Romania inibisce la concorrenza sul mercato rumeno dell’energia elettrica.

(3)

Il 7 giugno 2013 OPCOM e Transelectrica hanno avuto accesso al fascicolo e il 5 e 7 agosto 2013 hanno rispettivamente replicato alla comunicazione degli addebiti, dopo che il termine iniziale di 6 settimane impartito dalla DG Concorrenza per rispondere a detta comunicazione era stato prorogato di 2 settimane. Nella risposta scritta alla comunicazione degli addebiti, sia OPCOM che Transelectrica hanno chiesto un’audizione.

(4)

L’audizione si è svolta il 19 settembre 2013 e sia OPCOM che Transelectrica vi hanno partecipato. Era presente anche la Federazione europea dei rivenditori di energia (European Federation of Energy Traders — EFET), che era stata sollecitata dalla Commissione a esprimere il proprio punto di vista in occasione dell’audizione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004 e dell’articolo 12, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE.

(5)

Il 28 novembre 2013 la DG Concorrenza ha trasmesso a OPCOM e a Transelectrica una lettera di esposizione dei fatti. A seguito di una proroga del termine per la risposta originariamente fissato al 9 dicembre 2013, Transelectrica e OPCOM hanno replicato alla lettera di esposizione dei fatti rispettivamente il 13 dicembre 2013 e il 6 gennaio 2014.

(6)

A norma dell’articolo 16 della decisione 2011/695/UE il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse esclusivamente gli addebiti o le obiezioni sui cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

(7)

Il consigliere-auditore ritiene pertanto che nel caso in esame sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti.

Bruxelles, 26 febbraio 2014

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (decisione 2011/695/UE) (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).


13.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 314/7


Sintesi della decisione della Commissione

del 5 marzo 2014

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

(Caso AT.39984 — OPCOM/Borsa dell’energia elettrica in Romania)

[notificato con il numero C(2014) 1342 final]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

2014/C 314/07

Il 5 marzo 2014 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

La presente decisione concerne una violazione unica e continuata dell’articolo 102 del trattato sotto forma di discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento esercitata contro le società che desiderano operare sui mercati rumeni dell’energia elettrica a breve termine. Sono destinatarie della presente decisione: OPCOM SA (in appresso «OPCOM») e la sua controllata, l’impresa C.N.T.E.E. Transelectrica SA (in appresso «Transelectrica»).

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

(2)

Il 6 dicembre 2012 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione e dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, in relazione al caso in esame.

(3)

Nel corso dell’indagine, la Commissione ha inviato diverse richieste di informazioni a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 a OPCOM, alle parti che potrebbero offrire servizi sostituibili (broker), nonché agli operatori di mercato che abbiano acquistato o siano interessati ad acquistare energia elettrica con consegna in Romania.

(4)

Il 29 maggio 2013 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti a OPCOM e alla sua controllata Transelectrica. La Commissione ha ritenuto, in via preliminare, che OPCOM detenesse una posizione dominante sul mercato dei servizi di facilitazione della compravendita di elettricità all’ingrosso in Romania e abusasse della sua posizione dominante imponendo requisiti discriminatori agli operatori dell’UE per poter partecipare ai suoi mercati del giorno prima (Day Ahead) e infragiornalieri (Intraday). OPCOM e Transelectrica hanno trasmesso le loro risposte alla comunicazione degli addebiti, rispettivamente il 5 agosto 2013 e il 7 agosto 2013.

(5)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, Transelectrica e OPCOM hanno chiesto di essere sentite sulle questioni in merito a cui la Commissione ha formulato gli addebiti. Il 19 settembre 2013 si è svolta un’audizione orale.

(6)

Il 28 novembre 2013, la Commissione ha inviato alle parti una lettera contenente ulteriori elementi di fatto relativi ai propri addebiti e ha fatto presente che potrebbe eventualmente servirsene in un’eventuale decisione finale («lettera di esposizione dei fatti»). Transelectrica e OPCOM hanno trasmesso le loro risposte scritte alla lettera di esposizione dei fatti, rispettivamente il 13 dicembre 2013 e il 6 gennaio 2014.

(7)

Il Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti ha emesso parere favorevole il 24 febbraio 2014.

2.2.   Il mercato rilevante

(8)

OPCOM gestisce la Borsa dell’energia elettrica in Romania, vale a dire un mercato organizzato per agevolare gli scambi di energia elettrica con consegna in Romania.

(9)

Sulla base dell’analisi della sostituibilità della domanda e dell’offerta e dei vincoli concorrenziali relativa al caso in oggetto, la Commissione ha ritenuto che il mercato rilevante fosse il mercato dei servizi di facilitazione della compravendita di elettricità a breve termine («a pronti») (mercati del giorno prima e infragiornalieri).

(10)

Il mercato geografico rilevante corrisponde alla Romania.

2.3.   Posizione dominante

(11)

Per gestire una borsa dell’energia elettrica in Romania è necessaria una licenza e, per il periodo in questione, tale licenza è stata rilasciata ad una sola società, OPCOM.

(12)

OPCOM offre servizi che agevolano la compravendita di elettricità a breve termine in Romania. Fino al luglio 2012 servizi analoghi sono stati offerti anche da broker che svolgevano attività di intermediazione per la vendita di energia elettrica tra venditori e compratori. Tuttavia, i broker sono stati attivi soltanto in misura molto limitata. Dal luglio 2012 la legislazione nazionale prevede che l’energia elettrica prodotta in Romania possa essere commercializzata soltanto sulla borsa dell’energia elettrica. A partire da tale data, OPCOM ha un monopolio legale essendo l’unico fornitore di servizi di agevolazione della compravendita di energia elettrica in Romania.

2.4.   Sintesi dell’infrazione

(13)

In base alla decisione OPCOM avrebbe abusato della propria posizione dominante sul mercato dei servizi di facilitazione della compravendita di energia elettrica a breve termine in Romania dal 30 giugno 2008 almeno fino al 16 settembre 2013, discriminando imprese attive nel commercio all’ingrosso dell’elettricità sulla base della loro nazionalità o luogo di stabilimento.

(14)

In particolare, nei suoi accordi standard con i commercianti, OPCOM chiedeva che gli operatori dell’UE fossero in possesso di un numero di partita IVA rumeno al fine di consentire loro di essere ammessi ai mercati a pronti sulla borsa dell’energia e ciò anche quando i broker dell’UE possedevano già un numero di partita IVA nel proprio paese. Pertanto gli operatori dell’UE dovevano avere due partite IVA per svolgere un ruolo attivo nell’ambito della piattaforma commerciale dell’OPCOM, mentre per i commercianti rumeni era sufficiente una partita IVA. L’obbligo di partita IVA per gli operatori dell’UE non è previsto dalla legislazione rumena ma è stato introdotto dagli accordi standard dell’OPCOM. Ai sensi della normativa dell’Unione europea e di quella rumena, i commercianti di elettricità in possesso di un numero di partita IVA in uno Stato membro dell’Unione europea possono operare in qualsiasi altro Stato membro dell’UE senza dover ottenere un ulteriore numero di partita IVA.

(15)

Gli operatori dell’UE possono ottenere una partita IVA rumena ma ciò comporta notevoli costi aggiuntivi. Inoltre, ciò compromette l’efficacia del modello aziendale spesso utilizzato da operatori commerciali consistente nel centralizzare le attività di negoziazione sui mercati in un unico luogo. Infine, tale disposizione ha il probabile effetto di impedire ad alcuni operatori l’accesso al mercato all’ingrosso dell’elettricità della Romania.

2.5.   Mancanza di giustificazioni oggettive e vantaggi

(16)

OPCOM ha sostenuto che l’obbligo di partita IVA era giustificato in quanto, senza di esso, OPCOM avrebbe dovuto finanziare lo sfasamento dei flussi di cassa relativi ai versamenti dell’IVA derivanti da operazioni con gli operatori dell’UE.

(17)

L’eventuale sfasamento temporaneo dei flussi di cassa potrebbe sorgere in relazione a transazioni cui partecipino operatori dell’UE che non siano tenuti a pagare l’IVA in Romania, se OPCOM dovesse provvedere a finanziare l’IVA per operazioni cui partecipano venditori rumeni e acquirenti dell’UE fino al rimborso del credito IVA da parte delle autorità fiscali rumene. Lo sfasamento si verifica perché, nell’ambito della sua funzione di controparte centrale, OPCOM acquista elettricità dai venditori e vende elettricità ad acquirenti sul mercato a pronti.

(18)

Nella decisione vengono esaminate le argomentazioni di OPCOM e si giunge alla conclusione che accollare l’onere finanziario derivante da un eventuale sfasamento dell’IVA agli operatori dell’Unione europea è una misura che non era né commisurata né necessaria e che non può essere giustificata. Erano disponibili altri mezzi, come dimostra tra l’altro il fatto che altre borse dell’energia in Europa si trovano in una situazione analoga per quanto riguarda i pagamenti IVA nelle transazioni internazionali. Nessuna di esse ha scelto di risolvere tale problema imponendo l’obbligo di partita IVA per gli operatori dell’UE.

2.6.   Conclusione

(19)

La condizione imposta da OPCOM agli operatori dell’UE che intendono partecipare al mercato del giorno prima e infragiornaliero in Romania, e consistente nel dover ottenere il rilascio di una partita IVA rumena, costituisce una discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento. Tale condizione poteva avere effetti restrittivi dal momento che escludeva gli operatori dell’UE o rendeva loro più difficile partecipare ai mercati rumeni a pronti dell’elettricità. Pertanto, OPCOM ha abusato della sua posizione dominante sul mercato dei servizi di agevolazione della compravendita di energia elettrica a breve termine in Romania e violato l’articolo 102 del TFUE.

2.7.   Calcolo dell’ammenda

(20)

L’ammenda è stata calcolata conformemente agli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende e si basa sul valore delle vendite di OPCOM relative all’ultimo anno completo dell’infrazione (ossia il 2012) sul mercato a pronti.

(21)

Nel fissare l’importo dell’ammenda, la Commissione ha preso in considerazione la gravità e la durata dell’infrazione. La Commissione ha tenuto conto del fatto che l’abuso era una chiara discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento e che OPCOM deteneva quote di mercato molto elevate, che si sono mantenute costantemente al di sopra del 99 % e che ammontavano al 100 % nel luglio 2012 quando OPCOM ha ottenuto il monopolio legale. La Commissione ha tenuto conto del fatto che l’infrazione è durata dal 30 giugno 2008 (per il mercato del giorno prima) e dal 14 luglio 2011 (per il mercato infragiornaliero) fino al 16 settembre 2013.

(22)

Non sono state individuate circostanze attenuanti o aggravanti nel caso in oggetto.

(23)

La decisione prevede l’imposizione di un’ammenda a OPCOM e alla sua controllata al 100 % Transelectrica, responsabili in solido.

3.   DISPOSITIVO DELLA DECISIONE

(24)

La decisione stabilisce che l’obbligo di partita IVA costituiva un’infrazione unica e continuata dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, commessa dal 30 giugno 2008 almeno fino al 16 settembre 2013 sotto forma di discriminazione.

(25)

Un’ammenda di 1 031 000 EUR è inflitta congiuntamente e solidalmente a OPCOM e a Transelectrica, sua controllata al 100 %.

(26)

A Transelectrica e OPCOM viene ingiunto di porre immediatamente fine all’infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Inoltre, Transelectrica e OPCOM devono astenersi dal ripetere qualsiasi atto o comportamento che abbia oggetto o effetto identico o equivalente.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.