ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 292

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
1 settembre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2014/C 292/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2014/C 292/02

Causa C-658/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2014 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Decisione 2011/640/PESC — Base giuridica — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Articolo 37 TUE — Accordo internazionale riguardante esclusivamente la PESC — Articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, TFUE — Obbligo di informare immediatamente e pienamente il Parlamento — Articolo 218, paragrafo 10, TFUE — Mantenimento degli effetti)

2

2014/C 292/03

Causa C-350/12 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 luglio 2014 — Consiglio dell'Unione europea/Sophie in 't Veld (Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Articolo 4, paragrafi 1, lettera a), terzo trattino, 2, secondo trattino, e 6 — Parere del servizio giuridico del Consiglio riguardante l’avvio di negoziati in vista della conclusione di un accordo internazionale — Eccezioni al diritto di accesso — Protezione dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali — Tutela dei pareri giuridici — Decisione di diniego parziale di accesso)

3

2014/C 292/04

Causa C-573/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Linköping — Svezia) — Ålands Vindkraft AB/Energimyndigheten (Rinvio pregiudiziale — Regime nazionale di sostegno che prevede la concessione di certificati verdi negoziabili per gli impianti che producono elettricità da fonti di energia rinnovabili — Obbligo per i fornitori di elettricità e per taluni utenti di restituire annualmente all’autorità competente una certa quota di certificati verdi — Rifiuto di concedere certificati verdi per gli impianti di produzione situati fuori dello Stato membro interessato — Direttiva 2009/28/CE — Articoli 2, secondo comma, lettera k), e 3, paragrafo 3 — Libera circolazione delle merci — Articolo 34 TFUE)

4

2014/C 292/05

Causa C-37/13 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 giugno 2014 — Nexans SA, Nexans France/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Procedimento amministrativo — Accertamento — Decisione che ordina un accertamento — Obbligo di motivazione — Indizi sufficientemente seri — Mercato geografico)

5

2014/C 292/06

Causa C-76/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 giugno 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/22/CE — Comunicazioni elettroniche — Reti e servizi — Designazione delle imprese incaricate degli obblighi di servizio universale — Trasposizione non corretta — Sentenza della Corte che accerta un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Somma forfettaria)

5

2014/C 292/07

Causa C-84/13 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 luglio 2014 — Electrabel SA/Commissione europea [Impugnazione — Concentrazione di imprese — Decisione della Commissione — Condanna al pagamento di un’ammenda — Violazione dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4064/89 — Controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese — Articolo 14, paragrafo 3 — Criteri da prendere in considerazione per stabilire l’importo dell’ammenda — Considerazione della durata dell’infrazione — Principio dell’irretroattività della legge — Applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 — Obbligo di motivazione]

6

2014/C 292/08

Cause riunite C-129/13 e C-130/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Kamino International Logistics BV (C-129/13), Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (C-130/13)/Staatssecretaris van Financiën (Riscossione di un’obbligazione doganale — Principio del rispetto dei diritti della difesa — Diritto al contraddittorio — Destinatario della decisione di recupero che non è stato sentito dalle autorità doganali prima dell’adozione di tale decisione, bensì nella successiva fase di reclamo — Violazione dei diritti della difesa — Determinazione delle conseguenze giuridiche del mancato rispetto dei diritti della difesa)

6

2014/C 292/09

Causa C-165/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Stanislav Gross/Hauptzollamt Braunschweig (Fiscalità — Direttiva 92/12/CEE — Articoli da 7 a 9 — Regime generale dei prodotti soggetti ad accisa — Prodotti immessi in consumo in uno Stato membro e detenuti a fini commerciali in un altro Stato membro — Possibilità di riscuotere l’accisa presso un detentore di tali prodotti che li ha acquistati nello Stato membro di destinazione — Acquisto in esito all’operazione di ingresso)

7

2014/C 292/10

Causa C-189/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grand instance de Bayonne — Francia) — Préfet des Pyrénées-Atlantiques/Raquel Gianni da Silva (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2008/115/CE — Norme di procedura comuni in materia di ritorno dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare — Normativa nazionale che prevede la pena della reclusione in caso di ingresso irregolare constatato in flagranza di reato — Risposta della Corte non più necessaria alla soluzione della controversia — Non luogo a statuire)

8

2014/C 292/11

Cause riunite C-362/13, C-363/13 e C-407/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 luglio 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Maurizio Fiamingo (C-362/13), Leonardo Zappalà (C-363/13), Francesco Rotondo e a. (C-407/13)/Rete Ferroviaria Italiana SpA (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Settore marittimo — Traghetti che effettuano un tragitto tra due porti situati nel medesimo Stato membro — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato — Clausola 3, punto 1 — Nozione di contratto di lavoro a tempo determinato — Clausola 5, punto 1 — Misure dirette a prevenire il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato — Sanzioni — Trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato — Presupposti)

9

2014/C 292/12

Causa C-524/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Karlsruhe — Germania) — Eycke Braun/Land Baden-Württemberg (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Articolo 10, lettera c) — Trasformazione di una società di capitali in una società di capitali di tipo diverso che non comporta alcun aumento di capitale — Diritti richiesti per la redazione dell’atto notarile che constata tale trasformazione)

10

2014/C 292/13

Causa C-210/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 25 aprile 2014 — Procedimento penale a carico di Tomassi Daniela

10

2014/C 292/14

Causa C-211/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 25 aprile 2014 — Procedimento penale a carico di Di Adamo Massimiliano

11

2014/C 292/15

Causa C-212/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 25 aprile 2014 — Procedimento penale a carico di De Ciantis Andrea

12

2014/C 292/16

Causa C-213/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 25 aprile 2014 — Procedimento penale a carico di Biolzi Romina

12

2014/C 292/17

Causa C-214/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 25 aprile 2014 — Procedimento penale a carico di Proia Giuseppe

13

2014/C 292/18

Causa C-258/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 26 maggio 2014 — Eugenia Florescu e a./Casa Judeţeană de Pensii Sibiu e a.

13

2014/C 292/19

Causa C-260/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 30 maggio 2014 — Județul Neamț/Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

15

2014/C 292/20

Causa C-261/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 30 maggio 2014 — Județul Bacău/Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

16

2014/C 292/21

Causa C-281/14 P: Impugnazione proposta il 9 giugno 2014 dalla Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 31 marzo 2014, causa T-270/13, Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)/Commissione europea, Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA)

17

2014/C 292/22

Causa C-290/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze (Italia) il 12 giugno 2014 — Procedimento penale a carico di Skerdjan Celaj

18

2014/C 292/23

Causa C-302/14: Ricorso proposto il 24 giugno 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio

19

2014/C 292/24

Causa C-310/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Helsingin hovioikeus (Finlandia) il 30 giugno 2014 — Nike European Operations Netherlands BV/Sportland Oy, in liquidazione

19

2014/C 292/25

Causa C-314/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 1o luglio 2014 — Sanoma Media Finland Oy/Nelonen Media, Helsinki

21

2014/C 292/26

Causa C-329/14: Ricorso proposto il 7 luglio 2014 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia

21

 

Tribunale

2014/C 292/27

Causa T-463/07: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2014 — Italia/Commissione (FEAOG — Sezione Garanzia — Spese escluse dal finanziamento — Premi per i bovini — Olio d’oliva e grassi — Foraggi essiccati — Efficacia dei controlli — Regime sanzionatorio)

23

2014/C 292/28

Causa T-540/08: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2014 — Esso e a./Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato delle cere di paraffina — Mercato della paraffina molle — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Durata dell’infrazione — Parità di trattamento — Proporzionalità — Competenza estesa al merito)

23

2014/C 292/29

Causa T-541/08: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2014 — Sasol e a./Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato delle cere di paraffina — Mercato della paraffina molle — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Responsabilità di una società controllante per le infrazioni alle norme sulla concorrenza commesse dalle sue controllate e da un’impresa comune parzialmente detenuta da essa — Influenza determinante esercitata dalla società controllante — Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione del 100 % — Successione d’imprese — Proporzionalità — Parità di trattamento — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Circostanze aggravanti — Ruolo di impresa leader — Tetto massimo dell’ammenda — Competenza estesa al merito)

24

2014/C 292/30

Causa T-543/08: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2014 — RWE e RWE Dea/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato delle cere di paraffina — Mercato della paraffina molle — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Responsabilità di una società controllante per le infrazioni alle norme sulla concorrenza commesse dalla sua controllata e da un’impresa comune parzialmente detenuta da essa — Influenza determinante esercitata dalla società controllante — Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione del 100 % — Successione — Proporzionalità — Parità di trattamento — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Competenza estesa al merito)

25

2014/C 292/31

Causa T-457/09: Sentenza del Tribunale del 17 luglio 2014 — Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione [Aiuti di Stato — Ristrutturazione della WestLB — Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro — Articolo 87, paragrafo 3, lettera b), CE — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune a determinate condizioni — Ricorso di annullamento — Incidenza individuale — Interesse ad agire — Ricevibilità — Collegialità — Obbligo di motivazione — Orientamenti sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà — Proporzionalità — Principio di non discriminazione — Articolo 295 CE — Articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999]

26

2014/C 292/32

Causa T-533/10: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2014 — DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione (Aiuti di Stato — Servizio pubblico di radiodiffusione — Aiuto previsto dalla Spagna a favore della RTVE — Modifica del regime di finanziamento — Sostituzione dei redditi provenienti dalla pubblicità con nuovi tributi gravanti sugli operatori della televisione e delle telecomunicazioni — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Misura fiscale che costituisce la modalità di finanziamento dell’aiuto — Esistenza di un vincolo di destinazione necessario tra il tributo e l’aiuto — Influenza diretta del gettito tributario sull’importanza dell’aiuto — Proporzionalità)

27

2014/C 292/33

Causa T-59/11: Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Isotis/Commissione (Clausola compromissoria — Sesto programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e dimostrative che contribuiscono alla realizzazione dello spazio europeo di ricerca e innovazione (2002-2006) — Contratti Access-eGOV, EU4ALL, eABILITIES, Emerge, Enable, Ask-It — Programma eTEN, relativo alle reti di telecomunicazioni transeuropee — Contratti Navigabile e Euridice — Programma quadro per l’innovazione e la competitività — Contratto T-Seniority — Pagamento del saldo — Domanda riconvenzionale — Rimborso delle somme anticipate — Indennità forfettaria)

28

2014/C 292/34

Causa T-151/11: Sentenza del Tribunale del 11 luglio 2014 — Telefónica de España e Telefónica Móviles España/Commissione (Aiuti di Stato — Servizio pubblico di radiodiffusione — Aiuto previsto dalla Spagna a favore della RTVE — Modifica del regime di finanziamento — Sostituzione dei redditi provenienti dalla pubblicità con nuovi tributi gravanti sugli operatori della televisione e delle telecomunicazioni — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Diritti procedurali — Aiuto nuovo — Modifica del regime di aiuto esistente — Misura fiscale che costituisce la modalità di finanziamento dell’aiuto — Esistenza di un vincolo di destinazione necessario tra il tributo e l’aiuto — Influenza diretta del gettito tributario sull’importanza dell’aiuto — Proporzionalità — Obbligo di motivazione)

29

2014/C 292/35

Causa T-223/11: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2014 — Siemens/Commissione (Clausola compromissoria — Contratto riguardante il prestito di materiali fissili destinati al sito di Ispra del Centro comune di ricerca — Mancata esecuzione del contratto — Interessi di mora)

30

2014/C 292/36

Causa T-401/11 P: Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2014 — Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Responsabilità extracontrattuale — Danno personale dei familiari del funzionario deceduto — Danno subito dal funzionario prima del suo decesso — Competenze rispettive del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica — Regola di concordanza tra la domanda di risarcimento ed il reclamo diretto contro la decisione di rigetto di tale domanda)

30

2014/C 292/37

Causa T-572/11: Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Hassan/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento di capitali — Ricorso per annullamento — Adattamento delle conclusioni — Tardività — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto alla tutela giurisdizionale effettiva — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà — Proporzionalità — Domanda di risarcimento danni)

31

2014/C 292/38

Causa T-5/12: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2014 — BSH/UAMI (Wash & Coffee) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Wash & Coffee — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esame d’ufficio dei fatti — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009)

32

2014/C 292/39

Causa T-48/12: Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Euroscript — Polska/Parlamento (Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Prestazione di servizi di traduzione verso il polacco — Decisione che modifica la decisione di collocare la ricorrente in prima posizione nell’elenco degli offerenti selezionati — Attribuzione del contratto quadro principale ad un altro offerente — Domanda di rivalutazione — Termine — Sospensione della procedura — Trasparenza — Parità di trattamento)

33

2014/C 292/40

Causa T-52/12: Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Grecia/Commissione (Aiuti di Stato — Pagamenti compensativi versati dall’organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009 — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e che ne ordina il recupero — Nozione di aiuto di Stato — Articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), TFUE — Orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo)

34

2014/C 292/41

Causa T-204/12: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2014 — Vila Vita Hotel und Touristik/UAMI (VIAVITA) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo VIAVITA — Marchi nazionali denominativo anteriore VILA VITA PARC e figurativo anteriore VIAVITA — Assenza di un serio utilizzo dei marchi anteriori — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, e articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009]

34

2014/C 292/42

Causa T-295/12: Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Germania/Commissione (Aiuti di Stato — Servizi di eliminazione di carcasse di animali e di rifiuti di macellazione — Mantenimento di una riserva di capacità in caso di epizoozia — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Vantaggio — Servizio di interesse economico generale — Compensazione relativa all’obbligo di servizio pubblico — Incidenza sugli scambi tra Stati membri e distorsione della concorrenza — Necessità dell’aiuto — Sussidiarietà — Obbligo di motivazione)

35

2014/C 292/43

Causa T-309/12: Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commissione (Aiuti di Stato — Servizi di eliminazione di carcasse di animali e di rifiuti dei macelli — Mantenimento di una riserva di capacità in caso di epizoozie — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Nozione di impresa — Vantaggio — Servizio di interesse economico generale — Compensazione relativa all’obbligo di servizio pubblico — Destinazione degli scambi tra Stati membri e distorsione della concorrenza — Aiuti esistenti o aiuti nuovi — Necessità dell’aiuto — Sussidiarietà — Legittimo affidamento — Certezza del diritto — Proporzionalità)

36

2014/C 292/44

Causa T-376/12: Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2014 — Grecia/Commissione (FEAOG — Sezione Garanzia — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Uve secche — Vino — Spese effettuate dalla Grecia — Rettifica finanziaria puntuale — Metodo di calcolo — Natura della procedura di liquidazione dei conti — Nesso con le spese finanziate dall’Unione)

37

2014/C 292/45

Causa T-425/12: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2014 — Sport Eybl & Sports Experts/UAMI — Elite Licensing (e) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo e — Marchio comunitario figurativo anteriore e — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

37

2014/C 292/46

Causa T-576/12: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2014 — Łaszkiewicz/UAMI — Capital Safety Group EMEA (PROTEKT) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo PROTEKT — Marchi comunitari denominativi anteriori PROTECTA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009)

38

2014/C 292/47

Causa T-578/12: Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — National Iranian Oil Company/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento di capitali — Ricorso di annullamento — Entità infra-statale — Legittimazione e interesse ad agire — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Indicazione e scelta del fondamento normativo — Competenza del Consiglio — Principio di prevedibilità degli atti dell’Unione — Nozione di sostegno apportato alla proliferazione nucleare — Errore manifesto di valutazione — Diritti della difesa e diritto alla tutela giurisdizionale effettiva — Proporzionalità — Diritto di proprietà)

39

2014/C 292/48

Causa T-18/13: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2014 — Łaszkiewicz/UAMI — Cables y Eslingas (PROTEKT) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo PROTEKT — Marchi spagnoli denominativi anteriori PROTEK — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009)

39

2014/C 292/49

Causa T-36/13: Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Erreà Sport/UAMI [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo ANTONIO BACIONE — Marchio comunitario figurativo anteriore erreà e marchio nazionale figurativo anteriore raffigurante due rombi intrecciati — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009]

40

2014/C 292/50

Causa T-66/13: Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Langguth Erben/UAMI [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di una bottiglia per bevanda alcolica — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, articolo 75, articolo 76, paragrafo 1, e articolo 77 del regolamento (CE) n. 207/2009]

41

2014/C 292/51

Causa T-182/13: Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2014 — Moallem Insurance/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento di capitali — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione)

42

2014/C 292/52

Causa T-196/13: Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/UAMI — Stal-Florez Botero (la nana) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Domanda di marchio comunitario figurativo la nana — Marchio nazionale denominativo anteriore NANA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009]

43

2014/C 292/53

Causa T-324/13: Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Endoceutics/UAMI — Merck (FEMIVIA) [Marchio comunitario — Procedimento d’opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo FEMIVIA — Marchio comunitario denominativo anteriore FEMIBION — Registrazione internazionale con effetto nell’Unione europea del marchio figurativo anteriore femibion — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

43

2014/C 292/54

Causa T-404/13: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2014 — NIIT Insurance Technologies/UAMI (SUBSCRIBE) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo SUBSCRIBE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Parità di trattamento — Articolo 56 TFUE]

44

2014/C 292/55

Causa T-38/14: Ricorso proposto il 14 gennaio 2014 — Kafetzakis e a./Repubblica ellenica e a.

45

2014/C 292/56

Causa T-379/14: Ricorso proposto il 3 giugno 2014 — Universal Music/UAMI — Yello Strom (Yellow Lounge)

46

2014/C 292/57

Causa T-404/14: Ricorso proposto il 6 giugno 2014 — Junited Autoglas Deutschland/UAMI — United Vehicles (UNITED VEHICLEs)

46

2014/C 292/58

Causa T-412/14: Ricorso proposto il 6 giugno 2014 — Larko/Commissione

47

2014/C 292/59

Causa T-423/14: Ricorso proposto il 6 giugno 2014 — Larko/Commissione

48

2014/C 292/60

Causa T-454/14: Ricorso proposto il 17 giugno 2014 — Warimex/UAMI (STONE)

49

2014/C 292/61

Causa T-468/14: Ricorso proposto il 24 giugno 2014 — Holistic Innovation Institute/Commissione

50

2014/C 292/62

Causa T-470/14: Ricorso proposto il 24 giugno 2014 — Hewlett Packard Development Company/UAMI (ELITEPAD)

50

2014/C 292/63

Causa T-494/14: Ricorso proposto il 30 giugno 2014 — Klymenko/Consiglio

51

2014/C 292/64

Causa T-495/14: Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Theodorakis e Theodoraki/Consiglio

52

2014/C 292/65

Causa T-496/14: Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Berry Investments/Consiglio

53

2014/C 292/66

Causa T-505/14: Ricorso proposto il 1o luglio 2014 — Seven for all mankind/UAMI — Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND)

54

2014/C 292/67

Causa T-508/14: Ricorso proposto il 6 luglio 2014 — Gas Natural/Commissione

55

2014/C 292/68

Causa T-509/14: Ricorso proposto il 7 luglio 2014 — Decal España/Commissione

56

2014/C 292/69

Causa T-515/14 P: Impugnazione proposta il 9 luglio 2014 da Christodoulos Alexandrou avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 14 maggio 2014, causa F-34/13, Alexandrou/Commissione

56

2014/C 292/70

Causa T-516/14 P: Impugnazione proposta il 9 luglio 2014 da Christodoulos Alexandrou avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 14 maggio 2014, causa F-140/12, Alexandrou/Commissione

57

2014/C 292/71

Causa T-450/04 RENV: Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2014 — Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione

58

2014/C 292/72

Causa T-359/11: Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2014 — Makhlouf/Consiglio

58

2014/C 292/73

Causa T-185/12: Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2014 — HUK-Coburg/Commissione

58

2014/C 292/74

Causa T-302/12: Ordinanza del Tribunale del 20 giugno 2014 — Torrefacção Camelo/UAMI — Lorenzo Pato Hermanos (decorazione di pacchetti da caffè)

59

2014/C 292/75

Causa T-420/12: Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2014 — VHV/Commissione

59

2014/C 292/76

Causa T-421/12: Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2014 — Württembergische Gemeinde-Versicherung/Commissione

59

 

Tribunale della funzione pubblica

2014/C 292/77

Causa F-36/14: Ricorso proposto il 18 aprile 2014 — ZZ/Commissione

60

2014/C 292/78

Causa F-40/14: Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — ZZ/Commissione

60

2014/C 292/79

Causa F-43/14: Ricorso proposto il 14 aprile 2014 — ZZ/Commissione

61

2014/C 292/80

Causa F-49/14: Ricorso proposto il 22 maggio 2014 — ZZ e a./Parlamento

62

2014/C 292/81

Causa F-51/14: Ricorso proposto il 3 giugno 2014 — ZZ/SEAE

62

2014/C 292/82

Causa F-58/14: Ricorso proposto il 23 giugno 2014 — ZZ/EMA

63

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

2014/C 292/01

Ultima pubblicazione

GU C 282 del 25.8.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 261 dell'11.8.2014

GU C 253 del 4.8.2014

GU C 245 del 28.7.2014

GU C 235 del 21.7.2014

GU C 223 del 14.7.2014

GU C 212 del 7.7.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2014 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-658/11) (1)

((Ricorso di annullamento - Decisione 2011/640/PESC - Base giuridica - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Articolo 37 TUE - Accordo internazionale riguardante esclusivamente la PESC - Articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, TFUE - Obbligo di informare immediatamente e pienamente il Parlamento - Articolo 218, paragrafo 10, TFUE - Mantenimento degli effetti))

2014/C 292/02

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos, A. Caiola e M. Allik, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, R. Troosters e L. Gussetti, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Naert, G. Étienne, M. Bishop e G. Marhic, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, E. Ruffer e D. Hadroušek, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, N. Rouam e E. Belliard, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato), Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: L. Christie e A. Robinson, agenti, assistiti da D. Beard, QC, e da G. Facenna, barrister

Dispositivo

1)

La decisione 2011/640/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento, è annullata.

2)

Gli effetti della decisione 2011/640 sono mantenuti in vigore.

3)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

4)

La Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 58 del 25.2.2012.


1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 luglio 2014 — Consiglio dell'Unione europea/Sophie in 't Veld

(Causa C-350/12 P) (1)

((Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 4, paragrafi 1, lettera a), terzo trattino, 2, secondo trattino, e 6 - Parere del servizio giuridico del Consiglio riguardante l’avvio di negoziati in vista della conclusione di un accordo internazionale - Eccezioni al diritto di accesso - Protezione dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali - Tutela dei pareri giuridici - Decisione di diniego parziale di accesso))

2014/C 292/03

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: P. Berman, B. Driessen e C. Fekete, agenti)

Altre parti nel procedimento: Sophie in 't Veld (rappresentanti: O. Brouwer, E. Raedts e J. Blockx, advocaten), Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders e P. Costa de Oliveira, agenti)

Interveniente a sostegno di Sophie in ‘t Veld: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz e N. Görlitz, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

3)

Le spese del Parlamento europeo e della Commissione europea restano a loro carico.


(1)  GU C 303 del 6.10.2012.


1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Linköping — Svezia) — Ålands Vindkraft AB/Energimyndigheten

(Causa C-573/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regime nazionale di sostegno che prevede la concessione di certificati verdi negoziabili per gli impianti che producono elettricità da fonti di energia rinnovabili - Obbligo per i fornitori di elettricità e per taluni utenti di restituire annualmente all’autorità competente una certa quota di certificati verdi - Rifiuto di concedere certificati verdi per gli impianti di produzione situati fuori dello Stato membro interessato - Direttiva 2009/28/CE - Articoli 2, secondo comma, lettera k), e 3, paragrafo 3 - Libera circolazione delle merci - Articolo 34 TFUE))

2014/C 292/04

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Förvaltningsrätten i Linköping

Parti

Ricorrente: Ålands Vindkraft AB

Convenuto: Energimyndigheten

Dispositivo

1)

Le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo comma, lettera k), e 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, devono essere interpretate nel senso che esse consentono a uno Stato membro di istituire un regime di sostegno come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede l’assegnazione di certificati negoziabili ai produttori di elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabili, in considerazione della sola elettricità prodotta a partire da tali fonti sul territorio di detto Stato, e che assoggetta i fornitori e taluni utenti di elettricità all’obbligo di restituire, annualmente, all’autorità competente, un certo quantitativo di tali certificati, corrispondenti a una quota del totale delle loro forniture o del loro uso di elettricità.

2)

L’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede l’assegnazione di certificati negoziabili ai produttori di elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabili in considerazione della sola elettricità prodotta a partire da tali fonti sul territorio dello Stato membro interessato e che assoggetta i fornitori e taluni utenti di elettricità all’obbligo di restituire, annualmente, all’autorità competente, un certo quantitativo di tali certificati corrispondente a una quota del totale delle loro forniture o del loro uso di elettricità, a pena di dover pagare un diritto specifico.

3)

Spetta al giudice nazionale verificare, tenuto conto dell’insieme degli elementi pertinenti tra i quali può figurare, in particolare, il contesto normativo di diritto dell’Unione in cui rientra la normativa di cui trattasi nel procedimento principale, se tale normativa, considerata sotto il profilo del suo ambito d’applicazione territoriale, soddisfi i requisiti derivanti dal principio della certezza del diritto.


(1)  GU C 38 del 9.2.2013.


1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 giugno 2014 — Nexans SA, Nexans France/Commissione europea

(Causa C-37/13 P) (1)

((Impugnazione - Concorrenza - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Procedimento amministrativo - Accertamento - Decisione che ordina un accertamento - Obbligo di motivazione - Indizi sufficientemente seri - Mercato geografico))

2014/C 292/05

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Nexans SA, Nexans France (rappresentanti: M. Powell, solicitor, J.-P. Tran-Thiet, avocat, G. Forwood, barrister, e A. Rogers, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Sauer, J. Bourke e N. von Lingen, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Nexans SA e la Nexans France SAS sono condannate alle spese della presente impugnazione.


(1)  GU C 101 del 6. 4.2013.


1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 giugno 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-76/13) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/22/CE - Comunicazioni elettroniche - Reti e servizi - Designazione delle imprese incaricate degli obblighi di servizio universale - Trasposizione non corretta - Sentenza della Corte che accerta un inadempimento - Mancata esecuzione - Articolo 260, paragrafo 2, TFUE - Sanzioni pecuniarie - Penalità - Somma forfettaria))

2014/C 292/06

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade, G. Braun, L. Nicolae e M. Heller, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, agente, assistito da L. Morais, advogado)

Dispositivo

1)

La Repubblica portoghese, non avendo adottato l’insieme delle misure necessarie che comporta l’esecuzione della sentenza Commissione/Portogallo (C-154/09, EU:C:2010:591), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

2)

La Repubblica portoghese è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», la somma forfettaria di EUR 3 milioni.

3)

La Repubblica portoghese è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità di EUR 10  000 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2010:591), a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza fino all’esecuzione di detta sentenza.

4)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 123 del 27.04.2013.


1.9.2014   

IT

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C 292/6


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 luglio 2014 — Electrabel SA/Commissione europea

(Causa C-84/13 P) (1)

([Impugnazione - Concentrazione di imprese - Decisione della Commissione - Condanna al pagamento di un’ammenda - Violazione dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4064/89 - Controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese - Articolo 14, paragrafo 3 - Criteri da prendere in considerazione per stabilire l’importo dell’ammenda - Considerazione della durata dell’infrazione - Principio dell’irretroattività della legge - Applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 - Obbligo di motivazione])

2014/C 292/07

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Electrabel SA (rappresentanti: avv. M. Pittie e P. Honoré)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, V. Di Bucci e A. Bouquet, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Electrabel SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 129 del 4.5.2013.


1.9.2014   

IT

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C 292/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Kamino International Logistics BV (C-129/13), Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (C-130/13)/Staatssecretaris van Financiën

(Cause riunite C-129/13 e C-130/13) (1)

((Riscossione di un’obbligazione doganale - Principio del rispetto dei diritti della difesa - Diritto al contraddittorio - Destinatario della decisione di recupero che non è stato sentito dalle autorità doganali prima dell’adozione di tale decisione, bensì nella successiva fase di reclamo - Violazione dei diritti della difesa - Determinazione delle conseguenze giuridiche del mancato rispetto dei diritti della difesa))

2014/C 292/08

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: Kamino International Logistics BV (C-129/13), Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (C-130/13)

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

1)

Il principio del rispetto dei diritti della difesa da parte dell’amministrazione e il diritto che ne deriva, per ogni persona, di essere sentita prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, quali si applicano nell’ambito del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, possono essere fatti valere direttamente, dai singoli, dinanzi ai giudici nazionali.

2)

Il principio del rispetto dei diritti della difesa e, segnatamente, il diritto di ogni persona di essere sentita prima dell’adozione di un provvedimento individuale lesivo, devono essere interpretati nel senso che, quando il destinatario di un’intimazione di pagamento adottata a titolo di un procedimento di recupero a posteriori di dazi doganali all’importazione, in applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, non è stato sentito dall’amministrazione prima dell’adozione di tale decisione, i suoi diritti della difesa sono violati quand’anche abbia la possibilità di fare valere la sua posizione nel corso di una fase di reclamo amministrativo ulteriore, se la normativa nazionale non consente ai destinatari di siffatte intimazioni, in mancanza di una previa audizione, di ottenere la sospensione della loro esecuzione fino alla loro eventuale riforma. È quanto avviene, in ogni caso, se la procedura amministrativa nazionale che attua l’articolo 244, secondo comma, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, limita la concessione di siffatta sospensione allorché vi sono motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l’interessato.

3)

Le condizioni in cui deve essere garantito il rispetto dei diritti della difesa e le conseguenze della violazione di tali diritti rientrano nella sfera del diritto nazionale, purché i provvedimenti adottati in tal senso siano dello stesso genere di quelli di cui beneficiano i singoli in situazioni di diritto nazionale comparabili (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività).

Il giudice nazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013.


1.9.2014   

IT

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C 292/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Stanislav Gross/Hauptzollamt Braunschweig

(Causa C-165/13) (1)

((Fiscalità - Direttiva 92/12/CEE - Articoli da 7 a 9 - Regime generale dei prodotti soggetti ad accisa - Prodotti immessi in consumo in uno Stato membro e detenuti a fini commerciali in un altro Stato membro - Possibilità di riscuotere l’accisa presso un detentore di tali prodotti che li ha acquistati nello Stato membro di destinazione - Acquisto in esito all’operazione di ingresso))

2014/C 292/09

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Stanislav Gross

Convenuto: Hauptzollamt Braunschweig

Dispositivo

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, in combinato disposto con l’articolo 7 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione consente ad uno Stato membro di designare come debitore dell’accisa una persona che detiene per scopi commerciali, nel territorio fiscale di tale Stato, prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo in un altro Stato membro in circostanze come quelle del procedimento principale, sebbene tale persona non sia il primo detentore di tali prodotti nello Stato membro di destinazione.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


1.9.2014   

IT

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C 292/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grand instance de Bayonne — Francia) — Préfet des Pyrénées-Atlantiques/Raquel Gianni da Silva

(Causa C-189/13) (1)

((Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2008/115/CE - Norme di procedura comuni in materia di ritorno dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare - Normativa nazionale che prevede la pena della reclusione in caso di ingresso irregolare constatato in flagranza di reato - Risposta della Corte non più necessaria alla soluzione della controversia - Non luogo a statuire))

2014/C 292/10

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Bayonne

Parti

Ricorrente: Préfet des Pyrénées-Atlantiques

Convenuta: Raquel Gianni da Silva

Dispositivo

Non occorre rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne (Francia), con decisione del 9 aprile 2013 (causa C-189/13).


(1)  GU C 164 del 08.06.2013.


1.9.2014   

IT

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C 292/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 luglio 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Maurizio Fiamingo (C-362/13), Leonardo Zappalà (C-363/13), Francesco Rotondo e a. (C-407/13)/Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Cause riunite C-362/13, C-363/13 e C-407/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Settore marittimo - Traghetti che effettuano un tragitto tra due porti situati nel medesimo Stato membro - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Clausola 3, punto 1 - Nozione di «contratto di lavoro a tempo determinato» - Clausola 5, punto 1 - Misure dirette a prevenire il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato - Sanzioni - Trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato - Presupposti))

2014/C 292/11

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrenti: Maurizio Fiamingo (C-362/13), Leonardo Zappalà (C-363/13), Francesco Rotondo e a. (C-407/13)

Convenuta: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Dispositivo

1)

L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, figurante quale allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica a lavoratori, quali i ricorrenti nei procedimenti principali, occupati in qualità di marittimi con contratti di lavoro a tempo determinato su traghetti che effettuano un tragitto marittimo tra due porti situati nel medesimo Stato membro.

2)

Le disposizioni dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale, quale quella in questione nei procedimenti principali, la quale prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato debbono indicare la loro durata, ma non il loro termine.

3)

La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dev’essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, la quale prevede la trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato unicamente nel caso in cui il lavoratore interessato sia stato occupato ininterrottamente in forza di contratti del genere dallo stesso datore di lavoro per una durata superiore a un anno, tenendo presente che il rapporto di lavoro va considerato ininterrotto quando i contratti di lavoro a tempo determinato sono separati da un intervallo inferiore o pari a 60 giorni. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che i presupposti per l’applicazione nonché l’effettiva attuazione di detta normativa costituiscano una misura adeguata per prevenire e punire l’uso abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.

GU C 313 del 26.10.2013.


1.9.2014   

IT

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C 292/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Karlsruhe — Germania) — Eycke Braun/Land Baden-Württemberg

(Causa C-524/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Direttiva 69/335/CEE - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Articolo 10, lettera c) - Trasformazione di una società di capitali in una società di capitali di tipo diverso che non comporta alcun aumento di capitale - Diritti richiesti per la redazione dell’atto notarile che constata tale trasformazione))

2014/C 292/12

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Karlsruhe

Parti

Ricorrente: Eycke Braun

Convenuto: Land Baden-Württemberg

Dispositivo

L’articolo 10, lettera c), della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale preveda che l’Erario riceva una quota dei diritti percepiti da un notaio pubblico ufficiale in occasione dell’autenticazione di un negozio giuridico, avente ad oggetto la trasformazione di una società di capitali in una società di capitali di tipo diverso, che non comporti un aumento del capitale della società subentrante o della società che ha cambiato forma giuridica.


(1)  GU C 367 del 14.12.2013.


1.9.2014   

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C 292/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 25 aprile 2014 — Procedimento penale a carico di Tomassi Daniela

(Causa C-210/14)

2014/C 292/13

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Tomassi Daniela

Questioni pregiudiziali

1)

se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E., come anche letti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16/02/2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta gara sia stata indetta all'affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall'illegittimità dell'esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti;

2)

se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l'esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti;

3)

se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca.


1.9.2014   

IT

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C 292/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 25 aprile 2014 — Procedimento penale a carico di Di Adamo Massimiliano

(Causa C-211/14)

2014/C 292/14

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Di Adamo Massimiliano

Questioni pregiudiziali

1)

se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E., come anche letti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16/02/2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta gara sia stata indetta all'affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall'illegittimità dell'esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti;

2)

se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l'esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti;

3)

se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca.


1.9.2014   

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C 292/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 25 aprile 2014 — Procedimento penale a carico di De Ciantis Andrea

(Causa C-212/14)

2014/C 292/15

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

De Ciantis Andrea

Questioni pregiudiziali

1)

se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E., come anche letti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16/02/2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta gara sia stata indetta all'affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall'illegittimità dell'esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti;

2)

se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l'esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti;

3)

se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca.


1.9.2014   

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C 292/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 25 aprile 2014 — Procedimento penale a carico di Biolzi Romina

(Causa C-213/14)

2014/C 292/16

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Biolzi Romina

Questioni pregiudiziali

1)

se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E., come anche letti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16/02/2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta gara sia stata indetta all'affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall'illegittimità dell'esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti;

2)

se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l'esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti;

3)

se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca.


1.9.2014   

IT

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C 292/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 25 aprile 2014 — Procedimento penale a carico di Proia Giuseppe

(Causa C-214/14)

2014/C 292/17

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Proia Giuseppe

Questioni pregiudiziali

1)

se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E., come anche letti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16/02/2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta gara sia stata indetta all'affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall'illegittimità dell'esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti;

2)

se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l'esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti;

3)

se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca.


1.9.2014   

IT

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C 292/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 26 maggio 2014 — Eugenia Florescu e a./Casa Judeţeană de Pensii Sibiu e a.

(Causa C-258/14)

2014/C 292/18

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Iulia

Parti

Ricorrenti in revocazione: Eugenia Florescu, Ioan Poiană, Cosmina Diaconu (in qualità di erede di Bădilă Mircea), Anca Vidrighin (in qualità di erede di Bădilă Mircea), Eugenia Elena Bădilă (in qualità di erede di Bădilă Mircea)

Convenuti: Casa Județeană de Pensii Sibiu, Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Finanțelor Publice prin D.G.F.P. Sibiu

Questioni pregiudiziali

1)

Se un memorandum come quello d’intesa del 23 giugno 2009 concluso tra la Comunità europea e la Romania, pubblicato nel Monitorul Oficial n. 455 del 1o luglio 2009, possa essere considerato un atto, una decisione, una comunicazione ecc. con valore giuridico ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze del 3 febbraio 1976, 59/75, Flavia Manghera, e del 20 marzo 1997, C-57/95, Francia/Commissione) e possa essere sottoposto all’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea.

2)

In caso affermativo, se il Memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Romania, del 23 giugno 2009, pubblicato nel Monitorul Oficial n. 455 del 1o luglio 2009, debba essere interpretato nel senso che, al fine di ridurre gli effetti della crisi economica mediante la riduzione delle spese per il personale, la Commissione europea possa legittimamente imporre l’adozione di una legge nazionale mediante la quale viene revocato il diritto di una persona di percepire una pensione contributiva maturata nel corso di più di 30 anni, legalmente stabilita e percepita prima della legge, a motivo del fatto che tale persona percepisce uno stipendio per un’attività prestata sulla base di un contratto di lavoro, diversa da quella per la quale è pensionata.

3)

Se il Memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Romania, del 23 giugno 2009, debba essere interpretato nel senso che, al fine di ridurre la crisi economica, la Commissione europea possa legittimamente imporre l’adozione di una legge nazionale mediante la quale viene revocato totalmente e sine die il diritto di una persona di percepire una pensione contributiva maturata nel corso di più di 30 anni, legalmente stabilita e percepita prima della legge, a motivo del fatto che tale persona percepisce uno stipendio per un’attività prestata sulla base di un contratto di lavoro, diversa da quella per la quale è pensionata.

4)

Se il Memorandum in integrum e in particolare il punto 5, lettera d), dello stesso, relativo al riordino e al miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione, debba essere interpretato nel senso che, al fine di ridurre la crisi economica, la Commissione europea abbia legittimamente imposto l’adozione di una legge nazionale che introduce, per i funzionari pensionati dalle pubbliche istituzioni, il divieto di cumulo della pensione con lo stipendio.

5)

Se gli articoli 17, 20, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea (TUE), l’articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il principio della certezza del diritto sancito dal diritto comunitario e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea possano essere interpretati nel senso che ostano ad una norma come l’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004, che prevede, nell’ipotesi di violazione del principio del primato del diritto dell’Unione europea, la possibilità di revocazione delle decisioni giurisdizionali nazionali esclusivamente nell’ambito del contenzioso amministrativo e che non permette la possibilità di revocazione delle decisioni giurisdizionali nazionali pronunciate in ambiti diversi (materia civile, penale, commerciale) nell’ipotesi della violazione, da parte di tali decisioni, dello stesso principio del primato del diritto dell’Unione europea.

6)

Se l’articolo 6 TUE osti a una normativa di uno Stato membro che subordina il pagamento della pensione dei magistrati di carriera, stabilita sulla base della loro contribuzione per più di 30 anni di anzianità in magistratura, alla cessazione del loro contratto di lavoro nell’ambito dell’insegnamento universitario del diritto.

7)

Se l’articolo 6 TUE, l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ostino a una normativa che espropria il titolare dal suo diritto alla pensione, sebbene questa sia stabilita sulla base di una contribuzione di più di 30 anni, mentre per l’attività universitaria i magistrati hanno separatamente versato e continuano a versare contribuiti pensionistici.

8)

Se l’articolo 6 TUE, nonché le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 sulla parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (1), e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ostino a una sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale di uno Stato membro, la quale, in sede di controllo di costituzionalità della legge, stabilisce che il diritto al cumulo della pensione con lo stipendio spetta soltanto alle persone nominate con un mandato, escludendo in tal modo da tale diritto i magistrati di carriera, ai quali è vietato il percepimento della pensione stabilita sulla base della contribuzione personale per più di 30 anni in ragione del fatto che questi ultimi hanno mantenuto l’incarico didattico nell’ambito dell’insegnamento universitario del diritto.

9)

Se l’articolo 6 TUE e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ostino a una normativa che subordina sine die il pagamento della pensione dei magistrati, stabilita sulla base di una contribuzione di più di 30 anni, alla cessazione dell’attività universitaria.

10)

Se l’articolo 6 TUE e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ostino a una normativa che infrange il giusto equilibrio che deve essere salvaguardato tra la tutela della proprietà delle persone e le esigenze di interesse generale, obbligando soltanto una determinata categorie di persone a subire la perdita della pensione di magistrato in ragione del fatto che svolgono un’attività universitaria.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).


1.9.2014   

IT

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C 292/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 30 maggio 2014 — Județul Neamț/Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

(Causa C-260/14)

2014/C 292/19

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrente: Județul Neamț

Convenuto: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’inosservanza, da parte di un’amministrazione aggiudicatrice che è beneficiaria di una sovvenzione dei fondi strutturali, di norme relative all’aggiudicazione di un appalto pubblico con un valore stimato inferiore alla soglia prevista dall’articolo 7, lettera a), della direttiva [2004/18/CEE] (1), in sede di aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto la realizzazione dell’azione sovvenzionata, costituisce una «irregolarità» (in rumeno: «abatere») ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2988/1995 (2), o una «irregolarità» (in rumeno: «neregularitate») ai sensi dell’articolo [2], punto 7, del regolamento (CE) n. 1083/2006 (3).

2)

In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione, si stabilisca se l’articolo 98, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1083/2006 deve essere interpretato nel senso che le rettifiche finanziarie degli Stati membri, nel caso in cui queste siano state applicate alle spese cofinanziate dei fondi strutturali per l’inosservanza di norme in materia di appalti pubblici, siano misure amministrative nell’accezione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2988/1995 oppure siano sanzioni amministrative nell’accezione dell’articolo 5, lettera c), del medesimo regolamento.

3)

Qualora la risposta alla seconda questione fosse nel senso che le rettifiche finanziarie degli Stati membri sono sanzioni amministrative, si stabilisca se risulti applicabile il principio dell’applicazione retroattiva della sanzione meno rigorosa di cui all’articolo 2, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 2988/1995.

4)

Se, nella situazione in cui le rettifiche finanziarie siano state applicate alle spese cofinanziate dei fondi strutturali per l’inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici, l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2988/1995 in combinato disposto con l’articolo 98, paragrafo 2, seconda frase del regolamento (CE) n. 1083/2006, in considerazione anche dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, osti a che uno Stato membro applichi rettifiche finanziarie disciplinate tramite un atto normativo interno entrato in vigore in un momento successivo a quello in cui si sostiene che abbia avuto luogo l’asserita violazione delle norme in materia di appalti pubblici.


(1)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006 , recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).


1.9.2014   

IT

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C 292/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 30 maggio 2014 — Județul Bacău/Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

(Causa C-261/14)

2014/C 292/20

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrente: Județul Bacău

Resistente: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 98, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1083/2006 (1) deve essere interpretato nel senso che le rettifiche finanziarie degli Stati membri, nel caso in cui queste siano state applicate alle spese cofinanziate dei fondi strutturali per l’inosservanza di norme in materia di appalti pubblici, siano misure amministrative nell’accezione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2988/1995 (2) oppure siano sanzioni amministrative nell’accezione dell’articolo 5, lettera c), del medesimo regolamento.

2)

Qualora la risposta alla prima questione fosse nel senso che le rettifiche finanziarie sono sanzioni amministrative, si stabilisca se risulti applicabile il principio dell’applicazione retroattiva della sanzione meno rigorosa di cui all’articolo 2, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 2988/1995.

3)

Qualora la risposta alla prima questione fosse nel senso che le rettifiche finanziarie sono sanzioni amministrative, se, nella situazione in cui le rettifiche finanziarie siano state applicate alle spese cofinanziate dei fondi strutturali per l’inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici, l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2988/1995 in combinato disposto con l’articolo 98, paragrafo 2, seconda frase del regolamento (CE) n. 1083/2006, osti a che uno Stato membro applichi rettifiche finanziarie disciplinate tramite un atto normativo interno entrato in vigore in un momento successivo a quello in cui si sostiene che abbia avuto luogo l’asserita violazione delle norme in materia di appalti pubblici.


(1)  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006 , recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).


1.9.2014   

IT

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C 292/17


Impugnazione proposta il 9 giugno 2014 dalla Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 31 marzo 2014, causa T-270/13, Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)/Commissione europea, Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA)

(Causa C-281/14 P)

2014/C 292/21

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (rappresentanti: M. Muscardini, G. Greco e G. Carullo, avvocati)

Altri parti nel procedimento: Commissione europea, Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA)

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che la Corte di Giustizia voglia:

accertata la legittimazione al ricorso di SACBO e l’impugnabilità del provvedimento del 18 marzo 2013, annullare integralmente l’ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2014 emessa nella causa T-270/13 e così, qualora ritenga che, ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte, lo stato degli atti lo consenta, accogliere totalmente le conclusioni presentate in primo grado, così formulate: accertata l’insussistenza dell’intento elusivo e dell’artificiosa suddivisione delle attività oggetto del cofinanziamento, annullare la determinazione in data 18 marzo 2013 della Ten-T EA nella parte in cui ha considerato inammissibili i costi esterni relativi alle attività 1, 2.1, 4, 5, 6 e 7, riducendo così il cofinanziamento dovuto e chiedendo la restituzione di 1 58  517,54 Euro, con ogni conseguenza di legge.

con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I.

A sostegno dell’impugnazione dell’ordinanza con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso.

I.1-.

In ordine alla pronunciata carenza di legittimazione. Errore in diritto: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 263, par. 4, TFUE; artt. 6 e 13 CEDU; art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE; art. III. 8, par. 2, della Decisione C (2010) 4456; art. 296, par. 2, TFUE, per omessa e/o contraddittoria motivazione e pronuncia; artt. 107 e 108, par. 3, TFUE.

vizio dell’ordinanza al punto in cui non ha considerato che SACBO è cofinanziatore, responsabile dell’intero investimento e soggetto attuatore dello stesso, che subisce perciò tutti gli effetti della decisione impugnata, sia per mancato recupero degli investimenti operati, sia in rapporto alle somme da restituire, sia in relazione agli addebiti ivi formulati, tutti inerenti alla condotta della ricorrente;

violazione degli articoli 107 e 108 TFUE avendo il Tribunale omesso di considerare che la ripetizione da parte di ENAC del cofinanziamento è atto dovuto in forza del diritto UE, costituendo la mancata restituzione un illegittimo aiuto di Stato;

vizio dell’ordinanza al punto in cui non ha considerato il ruolo di SACBO all’interno del procedimento che ha portato all’emanazione del provvedimento gravato;

vizio dell’ordinanza al punto in cui non ha considerato la legittimazione di SACBO in ragione del danno all’immagine subito in conseguenza del provvedimento gravato.

I .2-.

In ordine alla non impugnabilità dell’atto comunicato. Errore in diritto: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 263, par. 4, TFUE e violazione degli art. III. 3.6 e III. 3.9 della decisione di finanziamento; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 296, par. 2, TFUE per contraddittorietà della motivazione.

vizio dell’ordinanza al punto in cui non ha considerato che il provvedimento stabilisce già in modo chiaro e definitivo l’entità del finanziamento e le somme da restituire, sicché costituisce di per sé l’obbligo di restituzione;

vizio dell’ordinanza al punto in cui non ha considerato che il provvedimento gravato costituisce l’atto conclusivo e definitivo della procedura di riduzione del finanziamento, autonoma e distinta dalla successiva fase di recupero effettivo.

II.

Riproduzione dei motivi di gravame di cui al ricorso di primo grado (1) ai fini dell’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte


(1)  GU C 207, pag. 46.


1.9.2014   

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C 292/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze (Italia) il 12 giugno 2014 — Procedimento penale a carico di Skerdjan Celaj

(Causa C-290/14)

2014/C 292/22

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Firenze

Parti nella causa principale

Skerdjan Celaj

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE (1) ostino all'esistenza di norme nazionali degli Stati membri che prevedano la pena della reclusione sino a quattro anni di un cittadino di un paese terzo che, dopo essere stato rimpatriato non a titolo di sanzione penale né in conseguenza di una sanzione penale, abbia fatto nuovamente ingresso nel territorio dello Stato in violazione di un legittimo divieto di reingresso, senza che tale cittadino sia stato previamente sottoposto alle misure coercitive previste dall'art. 8 della Direttiva 2008/115/CE ai fini del suo pronto ed efficace allontanamento.


(1)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ( GU L 348, pag. 98).


1.9.2014   

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C 292/19


Ricorso proposto il 24 giugno 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-302/14)

2014/C 292/23

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, O. Beynet, K. Herrmann, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, per quanto riguarda la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (1), non avendo adottato per talune parti del suo territorio le disposizioni necessaire per trasporre le definizioni contenute all’articolo 2, punti 2, 7 e 9, e i requisiti previsti all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 1, all’articolo 11, paragrafi 2-5, all’articolo 18 e all’allegato Π o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meglio agli obblighi impostigli dall’articolo 28, paragrafo 1, di detta direttiva;

condannare il Regno del Belgio, in forza dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, ad un’ammenda giornaliera di EUR 42  178,50, con effetto a partire dalla data di pronuncia della sentenza della Corte e pagabile sul conto delle risorse proprie dell’Unione europea, per inadempimento del suo obbligo di comunicare le misure di trasposizione di una direttiva adottata in conformità di una procedura legislativa;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva 2010/317UE è scaduto il 9 luglio 2012.


(1)  GU L 153, pag. 13.


1.9.2014   

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C 292/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Helsingin hovioikeus (Finlandia) il 30 giugno 2014 — Nike European Operations Netherlands BV/Sportland Oy, in liquidazione

(Causa C-310/14)

2014/C 292/24

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Helsingin hovioikeus

Parti

Ricorrente: Nike European Operations Netherlands BV

Resistente: Sportland Oy, in liquidazione

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 13 del regolamento relativo alle procedure di insolvenza (1) debba essere interpretato nel senso che con l’espressione «nella fattispecie (…) tale atto» si intenda che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, l’atto non è impugnabile.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, laddove il ricorrente abbia invocato una norma di legge ai sensi dell’articolo 13, primo trattino, secondo cui il pagamento di un debito scaduto è impugnabile solo alle condizioni ivi indicate, non previste dalla legge dello Stato di dichiarazione dello stato di insolvenza:

(i)

se sussistano motivi che vietino di interpretare l’articolo 13 nel senso che il ricorrente, dopo essere venuto a conoscenza di tale norma, debba far valere tali circostanze allorché, sulla base del diritto nazionale dello Stato di apertura del procedimento di insolvenza, sia tenuto ad illustrare tutte le circostanze a fondamento del ricorso, ovvero

(ii)

se il resistente sia tenuto a dimostrare che tali circostanze non sussistessero e che, pertanto, l’azione revocatoria non fosse esperibile sulla base della disposizione in questione, senza che il ricorrente debba specificamente invocare le circostanze medesime.

3)

Indipendentemente dalla risposta alla seconda questione, sub (i):

Se l’articolo 13 debba essere interpretato nel senso che

(i)

sul resistente gravi l’onere della prova che, nel caso concreto, non sussistessero le circostanze previste dalla disposizione di cui trattasi, ovvero

(ii)

se l’onere della prova della sussistenza di tali circostanze possa essere determinato sulla base della legge, applicabile all’atto, di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura del procedimento di insolvenza, secondo cui l’onere della prova grava sul ricorrente, ovvero

(iii)

se l’articolo 13 possa essere interpretato anche nel senso che la questione dell’onere della prova possa essere definita sulla base della normativa nazionale dello Stato del foro competente.

4)

Se l’articolo 13 debba essere interpretato nel senso che l’espressione «non consente (…) di impugnare tale atto con alcun mezzo» comprenda, oltre alle norme in materia di procedure di insolvenza della legge cui l’atto è soggetto, anche le norme e i principi generali di tale legge.

5)

In caso di risposta affermativa alla quarta questione:

(i)

se l’articolo 13 debba essere interpretato nel senso che, a tal riguardo, il resistente debba provare che la legge di cui all’articolo 13 non preveda norme o principi generali o di altro tipo che consentano di impugnare l’atto sulla base dei fatti illustrati, e

(ii)

se, ai sensi dell’articolo 13, un giudice, laddove ritenga che il resistente abbia fornito sufficienti elementi al riguardo, possa chiedere alla controparte di fornire prove in relazione ad una determinata norma, applicabile all’atto, della normativa fallimentare o del diritto generale dello Stato contraente diverso dallo Stato di apertura del procedimento di insolvenza di cui all’articolo 13.


(1)  Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).


1.9.2014   

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C 292/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 1o luglio 2014 — Sanoma Media Finland Oy/Nelonen Media, Helsinki

(Causa C-314/14)

2014/C 292/25

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Sanoma Media Finland Oy/Nelonen Media, Helsinki

Resistente: Viestintävirasto

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE (1) debba essere interpretato nel senso che osta ad un’interpretazione di norme nazionali secondo cui non viene considerato stacco pubblicitario la ripartizione dello schermo televisivo con la quale il programma audiovisivo viene tenuto distinto dalla pubblicità televisiva, allorché una parte dello schermo è riservata ai titoli di coda del programma e un’altra parte alla presentazione in un riquadro del palinsesto delle successive trasmissioni del canale di un’emittente televisiva, e né sullo schermo diviso né successivamente viene trasmesso un segnale acustico o ottico che indichi espressamente l’inizio di un’interruzione pubblicitaria.

2)

Se, tenuto conto del fatto che la direttiva 2010/13 ha il carattere di regolamentazione minima, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’articolo 23, paragrafo 2, della suddetta direttiva debba essere interpretato nel senso che non è compatibile con tale norma classificare come «spot pubblicitari» ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva, segni distintivi di sponsor trasmessi in contemporanea a programmi diversi da quelli sponsorizzati, di cui occorre tener conto nel calcolo della quantità massima di pubblicità consentita.

3)

Se, tenuto conto del fatto che la direttiva 2010/13 ha il carattere di regolamentazione minima, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la nozione di «spot pubblicitari» contenuta all’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, insieme all’espressione che precisa il tempo massimo a disposizione per la pubblicità «la percentuale (…) in una determinata ora d’orologio non deve superare il 20 %», debba essere interpretata nel senso che non è compatibile con tale norma includere nel tempo utilizzato per la pubblicità i «secondi neri» che intercorrono tra i singoli spot pubblicitari e al termine di un’interruzione pubblicitaria.


(1)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010 , relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) GU L 95, pag. 1.


1.9.2014   

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C 292/21


Ricorso proposto il 7 luglio 2014 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia

(Causa C-329/14)

2014/C 292/26

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, K. Herrmann e I. Koskinen)

Convenuta: Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica di Finlandia ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’energia (1), poiché non ha adottato per la Finlandia continentale le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per la trasposizione degli articoli 2, paragrafo 2, e 9, paragrafo 1, della direttiva summenzionata nel diritto interno o, comunque, non le ha comunicate alla Commissione, e per la regione di Åland non ha adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per trasporre la direttiva nel diritto interno o, comunque, non le ha comunicate alla Commissione;

condannare la Repubblica di Finlandia ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, a pagare, a motivo dell’inadempimento dell’obbligo di comunicare tutte le misure di trasposizione della citata direttiva, una penalità dell’ammontare di EUR 19  178,25 al giorno a partire dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa;

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva è scaduto il 9 luglio 2012.


(1)  GU L 153, pag. 13.


Tribunale

1.9.2014   

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C 292/23


Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2014 — Italia/Commissione

(Causa T-463/07) (1)

((«FEAOG - Sezione “Garanzia” - Spese escluse dal finanziamento - Premi per i bovini - Olio d’oliva e grassi - Foraggi essiccati - Efficacia dei controlli - Regime sanzionatorio»))

2014/C 292/27

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. Aiello e F. Bucalo, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga e D. Nardi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2007/647/CE della Commissione, del 3 ottobre 2007, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 261, pag. 28), nella parte in cui tale decisione esclude talune spese eseguite dalla Repubblica italiana.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 51 del 23.2.2008.


1.9.2014   

IT

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C 292/23


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2014 — Esso e a./Commissione

(Causa T-540/08) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato delle cere di paraffina - Mercato della paraffina molle - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Durata dell’infrazione - Parità di trattamento - Proporzionalità - Competenza estesa al merito»))

2014/C 292/28

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Esso Société anonyme française (Courbevoie, Francia); Esso Deutschland GmbH (Amburgo, Germania); ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA (Anversa, Belgio); e Exxon Mobil Corp. (West Trenton, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Subiotto, QC, R. Snelders, L.-P. Rudolf e M. Piergiovanni, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e M. Gray, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 5476 definitivo della Commissione del 1o ottobre 2008, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cere per candela) nonché riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti.

Dispositivo

1)

L’importo dell’ammenda inflitta alla Esso Société anonyme française all’articolo 2 della decisione C(2008) 5476 definitivo della Commissione del 1o ottobre 2008, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cere per candela), è fissato in EUR 6 2 7 12  895.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Esso Société anonyme française.

4)

La Esso Deutschland GmbH, la ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA e la Exxon Mobil Corp. sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


1.9.2014   

IT

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C 292/24


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2014 — Sasol e a./Commissione

(Causa T-541/08) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato delle cere di paraffina - Mercato della paraffina molle - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati - Responsabilità di una società controllante per le infrazioni alle norme sulla concorrenza commesse dalle sue controllate e da un’impresa comune parzialmente detenuta da essa - Influenza determinante esercitata dalla società controllante - Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione del 100 % - Successione d’imprese - Proporzionalità - Parità di trattamento - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Circostanze aggravanti - Ruolo di impresa leader - Tetto massimo dell’ammenda - Competenza estesa al merito»))

2014/C 292/29

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Sasol (Rosebank, Sudafrica); Sasol Holding in Germany GmbH (Amburgo, Germania); Sasol Wax International AG (Amburgo); e Sasol Wax GmbH (Amburgo) (rappresentanti: W. Bosch, U. Denzel e C. von Köckritz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e R. Sauer, agenti, assistiti da M. Gray, avvocato)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 5476 definitivo della Commissione del 1o ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cere per candele) nonché, in subordine, domanda di annullamento dell’ammenda inflitta alle ricorrenti o di riduzione del suo importo.

Dispositivo

1)

L’articolo 1 della decisione C(2008) 5476 definitivo della Commissione del 1o ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cere per candele), è annullata nella parte in cui la Commissione europea ha affermato che la Sasol Holding in Germany GmbH e la Sasol avevano partecipato all’infrazione prima del 1o luglio 2002.

2)

L’importo dell’ammenda inflitta alla Sasol Wax GmbH è ridotto alla somma di EUR 14 9 9 82  197, al cui pagamento sono tenute in solido, da un lato, la Sasol Wax International AG, fino a concorrenza di EUR 11 9 1 22  197, e, dall’altro, la Sasol e la Sasol Holding in Germany, fino a concorrenza di EUR 7 1 0 42  197.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione sopporterà le proprie spese e i due terzi di quelle sostenute dalla Sasol, dalla Sasol Holding in Germany, dalla Sasol Wax International e dalla Sasol Wax.

5)

La Sasol, la Sasol Holding in Germany, la Sasol Wax International e la Sasol Wax sopporteranno un terzo delle loro spese.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/25


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2014 — RWE e RWE Dea/Commissione

(Causa T-543/08) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato delle cere di paraffina - Mercato della paraffina molle - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati - Responsabilità di una società controllante per le infrazioni alle norme sulla concorrenza commesse dalla sua controllata e da un’impresa comune parzialmente detenuta da essa - Influenza determinante esercitata dalla società controllante - Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione del 100 % - Successione - Proporzionalità - Parità di trattamento - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Competenza estesa al merito»))

2014/C 292/30

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: RWE AG (Essen, Germania); e RWE Dea AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: C. Stadler, M. Röhrig e S. Budde, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Antoniadis e R. Sauer, agenti)

Oggetto

In via preliminare, domanda di annullamento degli articoli 1 e 2 della decisione C(2008) 5476 definitivo della Commissione del 1o ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cera per candele), nei limiti in cui riguardano le ricorrenti, nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a queste ultime.

Dispositivo

1)

L’articolo 1 della decisione C(2008) 5476 definitivo della Commissione del 1o ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cera per candele), è annullato nella parte in cui la Commissione ha affermato che la RWE AG e la RWE Dea AG avevano partecipato all’infrazione dopo il 2 gennaio 2002.

2)

L’importo dell’ammenda inflitta alla RWE e alla RWE Dea è fissato in EUR 3 5 8 88  562.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione sopporterà un quinto delle proprie spese e un quinto delle spese sostenute dalla RWE e dalla RWE Dea. La RWE e la RWE Dea sopporteranno quattro quinti delle loro spese e quattro quinti di quelle della Commissione.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


1.9.2014   

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C 292/26


Sentenza del Tribunale del 17 luglio 2014 — Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione

(Causa T-457/09) (1)

([«Aiuti di Stato - Ristrutturazione della WestLB - Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro - Articolo 87, paragrafo 3, lettera b), CE - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune a determinate condizioni - Ricorso di annullamento - Incidenza individuale - Interesse ad agire - Ricevibilità - Collegialità - Obbligo di motivazione - Orientamenti sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà - Proporzionalità - Principio di non discriminazione - Articolo 295 CE - Articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999»])

2014/C 292/31

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband (Münster, Germania) (rappresentanti: inizialmente A. Rosenfeld e I. Liebach, successivamente A. Rosenfeld e O. Corzilius, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Flynn, K. Gross e B. Martenczuk, successivamente L. Flynn, B. Martenczuk e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2009/971/CE della Commissione del 12 maggio 2009 sull’aiuto di Stato C 43/08 (ex N 390/08), al quale la Germania intende dare esecuzione per la ristrutturazione della WestLB AG (GU L 345, pag. 1).

Dispositivo

1)

La domanda di non luogo a statuire presentata dalla Commissione europea è respinta.

2)

Il ricorso è respinto.

3)

La Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, comprese le spese relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 11 del 16.1.2010.


1.9.2014   

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C 292/27


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2014 — DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione

(Causa T-533/10) (1)

((«Aiuti di Stato - Servizio pubblico di radiodiffusione - Aiuto previsto dalla Spagna a favore della RTVE - Modifica del regime di finanziamento - Sostituzione dei redditi provenienti dalla pubblicità con nuovi tributi gravanti sugli operatori della televisione e delle telecomunicazioni - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Misura fiscale che costituisce la modalità di finanziamento dell’aiuto - Esistenza di un vincolo di destinazione necessario tra il tributo e l’aiuto - Influenza diretta del gettito tributario sull’importanza dell’aiuto - Proporzionalità»))

2014/C 292/32

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA (Tres Cantos, Spagna) (rappresentanti: H. Brokelmann e M. Ganino, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana e C. Urraca Caviedes, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Telefónica de España, SA (Madrid, Spagna); e Telefónica Móviles España, SA (Madrid) (rappresentanti: F. González Díaz e F. Salerno, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna, (rappresentanti: inizialmente J. Rodríguez Cárcamo e M. Muñoz Pérez, successivamente M. Muñoz Pérez, poi S. Centeno Huerta e N. Díaz Abad, successivamente N. Díaz Abad e infine M. Sampol Pucurull, abogados del Estado); e Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) (Madrid) (rappresentanti: A. Martínez Sánchez e J. Rodríguez Ordóñez, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/1/UE della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa al regime di aiuti di Stato C 38/09 (ex NN 58/09) che la Spagna ha previsto di concedere a favore della Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) (GU 2011, L 1, pag. 9).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA sopporterà le proprie spese, incluse quelle relative al procedimento sommario, le spese della Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE), comprese quelle attinenti al procedimento sommario, nonché le spese della Commissione europea, incluse quelle inerenti al procedimento sommario, ad esclusione delle spese sostenute da quest’ultima per l’intervento della Telefónica de España, SA e della Telefónica Móviles España, SA.

3)

La Telefónica de España e la Telefónica Móviles España sopporteranno le proprie spese e, congiuntamente, quelle sostenute dalla Commissione per il loro intervento.

4)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese, comprese quelle inerenti al procedimento sommario.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.


1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/28


Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Isotis/Commissione

(Causa T-59/11) (1)

((«Clausola compromissoria - Sesto programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e dimostrative che contribuiscono alla realizzazione dello spazio europeo di ricerca e innovazione (2002-2006) - Contratti Access-eGOV, EU4ALL, eABILITIES, Emerge, Enable, Ask-It - Programma eTEN, relativo alle reti di telecomunicazioni transeuropee - Contratti Navigabile e Euridice - Programma quadro per l’innovazione e la competitività - Contratto T-Seniority - Pagamento del saldo - Domanda riconvenzionale - Rimborso delle somme anticipate - Indennità forfettaria»))

2014/C 292/33

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Koinonia tis Pliroforias Anoichti stis Eidikes Anagkes ISOTIS Isotis (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Condou-Durande e V. Savov, agenti, assistiti da S. Pappas, avvocato)

Oggetto

Domande, fondate sull’articolo 272 TFUE, intese, da una parte, in primo luogo, a far dichiarare infondata la domanda della Commissione volta al rimborso delle sovvenzioni versate alla ricorrente per i contratti n. 027020 «Access to e Government Services Employing Semantic Technologies», n. 035242 «A virtual platform to enhance and organize the coordination among centres for accessibility ressources and support», n. 511298 «Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users», n. 034778 «European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning», n. 045056 «Emergency Monitoring and Prevention», n. 045563 «A wearable system supporting services to enable elderly people to live well, independently and at ease», n. 029255 «NavigAbile: e-inclusion for communication disabilities», n. 517506 «European Recommanded Materials for Distance Learning Courses for Educators» e n. 224988 «T-Seniority: Expanding the benefits of information society to older people through digital TV channels», conclusi tra la Comunità europea e la ricorrente e, in secondo luogo, alla condanna della Commissione al pagamento del saldo delle sovvenzioni per i contratti n. 511298 «Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users» e n. 034778 «European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning» nonché, d’altra parte, domanda riconvenzionale intesa alla condanna della ricorrente al rimborso delle sovvenzioni indebitamente versate nel contest dell’insieme di tali contratti e dell’indennità forfettaria

Dispositivo

1)

Il ricorso proposto dalla Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis è respinto.

2)

La Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis è condannata a versare la somma di EUR 9 99  213,45, oltre interessi a far data dal 15 giugno 2011, al tasso della Banca centrale europea (BCE) maggiorato di 3,5 punti, corrispondente al rimborso del contributo finanziario di cui ha beneficiato, relativamente ai contratti n. 027020 «Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies», n. 035242 «A virtual platform to enhance and organize the coordination among centres for accessibility ressources and support», n. 511298 «Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users», n. 034778 «European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning», n. 045056 «Emergency Monitoring and Prevention», n. 045563 «A wearable system supporting services to enable elderly people to live well, independently and at ease», n. 029255 «NavigAbile: e inclusion for communication disabilities», n. 517506 «European Recommanded Materials for Distance Learning Courses for Educators» e n. 224988 «T-Seniority: Expanding the benefits of information society to older people through digital TV channels».

3)

La Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis è condannata a versare la somma di EUR 70  471,47, oltre interessi al tasso della BCE maggiorato di 3,5 punti a far data dal 5 agosto 2011, corrispondente all’indennità forfettaria dovuta per i contratti n. 027020 «Access to e Government Services Employing Semantic Technologies», n. 035242 «A virtual platform to enhance and organize the coordination among centres for accessibility ressources and support», n. 511298 «Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users», n. 034778 «European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning», n. 045056 «Emergency Monitoring and Prevention», n. 045563 «A wearable system supporting services to enable elderly people to live well, independently and at ease».

4)

La Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 89 del 19.3.2011.


1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/29


Sentenza del Tribunale del 11 luglio 2014 — Telefónica de España e Telefónica Móviles España/Commissione

(Causa T-151/11) (1)

((«Aiuti di Stato - Servizio pubblico di radiodiffusione - Aiuto previsto dalla Spagna a favore della RTVE - Modifica del regime di finanziamento - Sostituzione dei redditi provenienti dalla pubblicità con nuovi tributi gravanti sugli operatori della televisione e delle telecomunicazioni - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Diritti procedurali - Aiuto nuovo - Modifica del regime di aiuto esistente - Misura fiscale che costituisce la modalità di finanziamento dell’aiuto - Esistenza di un vincolo di destinazione necessario tra il tributo e l’aiuto - Influenza diretta del gettito tributario sull’importanza dell’aiuto - Proporzionalità - Obbligo di motivazione»))

2014/C 292/34

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Telefónica de España, SA (Madrid, Spagna); e Telefónica Móviles España, SA (Madrid) (rappresentanti: F. González Díaz e F. Salerno, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana e C. Urraca Caviedes, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Muñoz Pérez, successivamente S. Centeno Huerta e N. Díaz Abad, poi N. Díaz Abad e infine M. Sampol Pucurull, abogados del Estado); e Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) (Madrid) (rappresentanti: A. Martínez Sánchez, A. Vázquez-Guillén Fernández de la Riva e J. Rodríguez Ordóñez, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/1/UE della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa al regime di aiuti di Stato C 38/09 (ex NN 58/09) che la Spagna ha previsto di concedere a favore della Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) (GU 2011, L 1, pag. 9).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Telefónica de España, SA e la Telefónica Móviles España, SA sopporteranno le proprie spese nonché, congiuntamente, le spese della Commissione europea e della Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE).

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 145 del 14.5.2011.


1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/30


Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2014 — Siemens/Commissione

(Causa T-223/11) (1)

((«Clausola compromissoria - Contratto riguardante il prestito di materiali fissili destinati al sito di Ispra del Centro comune di ricerca - Mancata esecuzione del contratto - Interessi di mora»))

2014/C 292/35

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Siemens AG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: J. Risse, R. Harbst e H. Haller, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti, assistiti da R. Van der Hout e A. Krämer, avvocati)

Oggetto

Ricorso fondato su una clausola compromissoria diretto a ottenere la condanna della Commissione al rimborso di tutto o parte delle spese di riciclaggio dei materiali fissili sostenute dalla ricorrente nell’ambito dell’esecuzione del contratto recante il riferimento AG 2052, relativo al prestito di materiali fissili destinati al Centro comune di ricerca del sito di Ispra (Italia), nonché degli interessi di mora

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Siemens AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 194 del 2.7.2011.


1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/30


Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2014 — Missir Mamachi di Lusignano/Commissione

(Causa T-401/11 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Responsabilità extracontrattuale - Danno personale dei familiari del funzionario deceduto - Danno subito dal funzionario prima del suo decesso - Competenze rispettive del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica - Regola di concordanza tra la domanda di risarcimento ed il reclamo diretto contro la decisione di rigetto di tale domanda»))

2014/C 292/36

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Livio Missir Mamachi di Lusignano, che agisce sia in nome proprio sia in qualità di rappresentante legale degli eredi di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, suo figlio, già funzionario della Commissione europea (Kerkhove Avelgem, Belgio) (rappresentanti: inizialmente F. Di Gianni, R. Antonini, G. Coppo e A. Scalini, successivamente F. Di Gianni, G. Coppo e A. Scalini, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin, B. Eggers e L. Pignataro-Nolin, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F-50/09, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F-50/09), è annullata.

2)

La causa F-50/09 è rinviata al Tribunale, affinché esso ne conosca in qualità di giudice di primo grado, ai sensi degli articoli 268 TFUE e 340 TFUE.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/31


Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Hassan/Consiglio

(Causa T-572/11) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento di capitali - Ricorso per annullamento - Adattamento delle conclusioni - Tardività - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto alla tutela giurisdizionale effettiva - Errore manifesto di valutazione - Diritto di proprietà - Proporzionalità - Domanda di risarcimento danni»))

2014/C 292/37

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Samir Hassan (Damasco, Siria) (rappresentanti: É. Morgan de Rivery e E. Lagathu, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e M. Vitsentzatos, agenti)

Oggetto

Da un lato, annullamento parziale della decisione di esecuzione 2011/515/PESC del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 218, pag. 20), del regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, (GU L 218, pag. 1), della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, p. 1), della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782 (GU L 330, pag. 21), della decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739/PESC (GU L 111, pag. 77), del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU L 111, p. 1 ), e della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), ove tali atti riguardano il ricorrente e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito.

Dispositivo

1)

La domanda di annullamento della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782, è respinta in quanto irricevibile.

2)

Sono annullati, nella parte in cui riguardano il sig. Samir Hassan, i seguenti atti:

la decisione di esecuzione 2011/515/PESC del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;

la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC;

il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011;

la decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739/PESC;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento n. 36/2012;

la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.

3)

Gli effetti delle decisioni e dei regolamenti annullati sono mantenuti nei confronti del sig. Hassan, sino alla data di scadenza del termine di impugnazione o, se viene prevista impugnazione entro detto termine, sino all’eventuale rigetto dell’impugnazione stessa.

4)

La domanda di risarcimento danni è respinta.

5)

Il Consiglio dell’unione europea sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dal sig. Hassan nell’ambito del presente grado di giudizio.

6)

Il sig. Hassan sopporterà la metà delle proprie spese nell’ambito del presente grado di giudizio nonché le proprie spese e quelle del Consiglio nel contesto dei procedimenti sommari.


(1)  GU C 25 del 28.1 2012.


1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/32


Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2014 — BSH/UAMI (Wash & Coffee)

(Causa T-5/12) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Wash & Coffee - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Esame d’ufficio dei fatti - Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»))

2014/C 292/38

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: S. Biagosch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 7 novembre 2011, procedimento R 992/2011-4, relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo Wash & Coffee come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012.


1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/33


Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Euroscript — Polska/Parlamento

(Causa T-48/12) (1)

((«Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Prestazione di servizi di traduzione verso il polacco - Decisione che modifica la decisione di collocare la ricorrente in prima posizione nell’elenco degli offerenti selezionati - Attribuzione del contratto quadro principale ad un altro offerente - Domanda di rivalutazione - Termine - Sospensione della procedura - Trasparenza - Parità di trattamento»))

2014/C 292/39

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Euroscript — Polska Sp. z o.o. (Cracovia. Polonia) (rappresentante: J.-F. Steichen, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Darie e P. Biström, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Parlamento, del 9 dicembre 2011, che modifica la decisione del 18 ottobre 2011 di classificare la ricorrente in prima posizione nell’elenco degli offerenti selezionati e di attribuirle il contratto principale nell’ambito della gara d’appalto PL/2011/EU, riguardante la prestazione di servizi di traduzione in polacco (GU 2011/S 56-090361), e, in subordine, la domanda di annullamento di detta gara

Dispositivo

1)

La decisione del Parlamento europeo, del 9 dicembre 2011, che modifica la decisione del 18 ottobre 2011 di classificare l’Euroscript — Polska Sp. z o.o. in prima posizione nell’elenco degli offerenti selezionati e di attribuirle il contratto principale nell’ambito della gara d’appalto PL/2011/EU, riguardante la prestazione di servizi di traduzione in polacco (GU 2011/S 56-090361), è annullata.

2)

Il Parlamento è condannato alle spese.


(1)  GU C 109 del 14.4.2012.


1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/34


Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Grecia/Commissione

(Causa T-52/12) (1)

((«Aiuti di Stato - Pagamenti compensativi versati dall’organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009 - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e che ne ordina il recupero - Nozione di aiuto di Stato - Articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), TFUE - Orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo»))

2014/C 292/40

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Republica ellenica (rappresentanti: inizialmente I. Chalkias e S. Papaïoannou, poi I. Chalkias e A. Vasilopoulou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Triantafyllou e S. Thomas, poi D. Triantafyllou e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2011)7260 def. della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa a pagamenti compensativi versati dall’Organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) durante gli anni 2008 e 2009 (GU 2012, L 78, pag. 21)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 118 del 21.4.2012.


1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/34


Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2014 — Vila Vita Hotel und Touristik/UAMI (VIAVITA)

(Causa T-204/12) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo VIAVITA - Marchi nazionali denominativo anteriore VILA VITA PARC e figurativo anteriore VIAVITA - Assenza di un serio utilizzo dei marchi anteriori - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, e articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

2014/C 292/41

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vila Vita Hotel und Touristik GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Schoenen e V. Töbelmann)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Viavita (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. M.-P. Escande)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 1o marzo 2012 (procedimento R 419/2011-1), relativa ad un’opposizione tra la Vila Vita Hotel und Touristik GmbH e la Viavita.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Vila Vita Hotel und Touristik GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Viavita.


(1)  GU C 217 del 21.07.2012.


1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/35


Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Germania/Commissione

(Causa T-295/12) (1)

((«Aiuti di Stato - Servizi di eliminazione di carcasse di animali e di rifiuti di macellazione - Mantenimento di una riserva di capacità in caso di epizoozia - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno - Vantaggio - Servizio di interesse economico generale - Compensazione relativa all’obbligo di servizio pubblico - Incidenza sugli scambi tra Stati membri e distorsione della concorrenza - Necessità dell’aiuto - Sussidiarietà - Obbligo di motivazione»))

2014/C 292/42

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti, assistiti da T. Lübbig e M. Klasse, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Egerer e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2012/485/UE della Commissione, del 25 aprile 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.25051 (C 19/2010) (ex NN 23/2010) a cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (GU L 236, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 273 dell’8.9.2012.


1.9.2014   

IT

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C 292/36


Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commissione

(Causa T-309/12) (1)

((«Aiuti di Stato - Servizi di eliminazione di carcasse di animali e di rifiuti dei macelli - Mantenimento di una riserva di capacità in caso di epizoozie - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno - Nozione di impresa - Vantaggio - Servizio di interesse economico generale - Compensazione relativa all’obbligo di servizio pubblico - Destinazione degli scambi tra Stati membri e distorsione della concorrenza - Aiuti esistenti o aiuti nuovi - Necessità dell’aiuto - Sussidiarietà - Legittimo affidamento - Certezza del diritto - Proporzionalità»))

2014/C 292/43

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (Rivenich, Germania) (rappresentante: A. Kerkmann, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Kreuschitz e T. Maxian Rusche, poi T. Maxian Rusche e C. Egerer, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Saria Bio-Industries AG & Co. KG (Selm, Germania); SecAnim GmbH (Lünen, Germania); e Knochen- und Fett-Union GmbH (KFU) (Selm) (rappresentanti: U. Karpenstein e C. Johann, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2012/485/UE della Commissione, del 25 aprile 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.25051 (C 19/10) (ex NN 23/10) della Germania a favore della Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (GU L 236, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg sopporterà le proprie spese relative al procedimento principale nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Saria Bio-Industries AG & Co. KG, la SecAnim GmbH e la Knochen- und Fett-Union GmbH (KFU) sopporteranno le proprie spese relative al procedimento principale.

4)

La Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg sopporterà le spese relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 273 dell’8.9.2012.


1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/37


Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2014 — Grecia/Commissione

(Causa T-376/12) (1)

((«FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Uve secche - Vino - Spese effettuate dalla Grecia - Rettifica finanziaria puntuale - Metodo di calcolo - Natura della procedura di liquidazione dei conti - Nesso con le spese finanziate dall’Unione»))

2014/C 292/44

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias, E. Leftheriotou e S. Papaïoannou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e H. Tserepa-Lacombe, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2012/336/UE della Commissione, del 22 giugno 2012, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 165, pag. 83), nella parte riguardante la Repubblica ellenica per il settore delle uve secche, relativamente agli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009, e per il settore del vino.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2012/336/UE della Commissione, del 22 giugno 2012, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui applica nei confronti della Repubblica ellenica una rettifica finanziaria puntuale nel settore del vino.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 331 del 27.10.2012.


1.9.2014   

IT

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C 292/37


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2014 — Sport Eybl & Sports Experts/UAMI — Elite Licensing (e)

(Causa T-425/12) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo e - Marchio comunitario figurativo anteriore e - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

2014/C 292/45

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sport Eybl & Sports Experts GmbH (Wels, Austria) (rappresentante: B. Gumpoldsberger, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Elite Licensing Company SA (Friburgo, Svizzera) (rappresentante: J. Albrecht, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 26 giugno 2012 (procedimento R 881/2011-1), relativa ad un’opposizione tra l’Elite Licensing Company SA e la Sport Eybl & Sports Experts GmbH.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sport Eybl & Sports Experts GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 355 del 17.11.2012.


1.9.2014   

IT

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C 292/38


Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2014 — Łaszkiewicz/UAMI — Capital Safety Group EMEA (PROTEKT)

(Causa T-576/12) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo PROTEKT - Marchi comunitari denominativi anteriori PROTECTA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»))

2014/C 292/46

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Grzegorz Łaszkiewicz (Łódź, Polonia) (rappresentante: J. Gwiazdowska, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Capital Safety Group EMEA SAS (Carros, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 24 ottobre 2012, procedimento R 700/2011-4, relativa ad un procedimento di opposizione tra la Capital Safety Group EMEA SAS e il sig. Grzegorz Łaszkiewicz.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Grzegorz Łaszkiewicz è condannato alle spese.


(1)  GU C 108 del 13.4.2013.


1.9.2014   

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C 292/39


Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — National Iranian Oil Company/Consiglio

(Causa T-578/12) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento di capitali - Ricorso di annullamento - Entità infra-statale - Legittimazione e interesse ad agire - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Indicazione e scelta del fondamento normativo - Competenza del Consiglio - Principio di prevedibilità degli atti dell’Unione - Nozione di sostegno apportato alla proliferazione nucleare - Errore manifesto di valutazione - Diritti della difesa e diritto alla tutela giurisdizionale effettiva - Proporzionalità - Diritto di proprietà»))

2014/C 292/47

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: National Iranian Oil Company (Theran, Iran) (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da una parte, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58) e, dall’altra, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La National Iranian Oil Company sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 79 del 16.3.2013.


1.9.2014   

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C 292/39


Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2014 — Łaszkiewicz/UAMI — Cables y Eslingas (PROTEKT)

(Causa T-18/13) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo PROTEKT - Marchi spagnoli denominativi anteriori PROTEK - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»))

2014/C 292/48

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Grzegorz Łaszkiewicz (Łódź, Polonia) (rappresentante: J. Gwiazdowska, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Cables y Eslingas, SA (Cerdanyola del Valles, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 24 ottobre 2012, procedimento R 701/2011-4, relativa ad un procedimento di opposizione tra la Cables y Eslingas, SA e il sig. Grzegorz Łaszkiewicz.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Grzegorz Łaszkiewicz è condannato alle spese.


(1)  GU C 108 del 13.4.2013.


1.9.2014   

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C 292/40


Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Erreà Sport/UAMI

(Causa T-36/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo ANTONIO BACIONE - Marchio comunitario figurativo anteriore erreà e marchio nazionale figurativo anteriore raffigurante due rombi intrecciati - Impedimenti relativi alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»])

2014/C 292/49

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Erreà Sport SpA (Torrile, Italia) (rappresentanti: D. Caneva e G. Fucci. avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: L. Rampini, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Antonio Facchinelli (Dalang, Cina)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 24 ottobre 2012 (procedimento R 1561/2011-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Erreà Sport SpA e il sig. Antonio Facchinelli

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Erreà Sport SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 79 del 16.3.2013.


1.9.2014   

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C 292/41


Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Langguth Erben/UAMI

(Causa T-66/13) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario tridimensionale - Forma di una bottiglia per bevanda alcolica - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, articolo 75, articolo 76, paragrafo 1, e articolo 77 del regolamento (CE) n. 207/2009»])

2014/C 292/50

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (Traben-Trarbach, Germania) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Marten, G. Schneider e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 22 novembre 2012 (procedimento R 129/2012-1), riguardante una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una bottiglia per bevanda alcolica.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG sosterrà le proprie spese e quelle dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)


(1)  GU C 108 del 13.4.2013.


1.9.2014   

IT

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C 292/42


Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2014 — Moallem Insurance/Consiglio

(Causa T-182/13) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento di capitali - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione»))

2014/C 292/51

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Moallem Insurance Co. (Teheran, Iran) (rappresentante: D. Luff, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e M. Bishop, agenti)

Oggetto

In primo luogo, domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 71), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e, dall’altro lato, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 55), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nonché, in secondo luogo, domanda diretta ad ottenere una dichiarazione d’inapplicabilità alla ricorrente dell’articolo 12 della decisione 2010/413 e dell’articolo 35 del regolamento n. 267/2012.

Dispositivo

1)

La decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della Moallem Insurance Co. nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della Moallem Insurance nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

3)

Gli effetti della decisione 2012/829 e del regolamento di esecuzione n. 1264/2012 sono mantenuti, relativamente alla Moallem Insurance, dalla data della loro entrata in vigore fino allo scadere del termine per l’impugnazione di cui all’articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto.

4)

Il Consiglio dell’Union europea sosterrà, oltre alle proprie spese, quelle della Moallem Insurance.


(1)  GU C 164 dell’8.6.2013.


1.9.2014   

IT

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C 292/43


Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/UAMI — Stal-Florez Botero (la nana)

(Causa T-196/13) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Domanda di marchio comunitario figurativo “la nana” - Marchio nazionale denominativo anteriore NANA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009»])

2014/C 292/52

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentante: T. Boddien, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Lina M. Stal-Florez Botero (Maarsen, Paesi Bassi)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 29 gennaio 2013 (procedimento R 300/2012-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG e Lina M. Stal-Florez Botero.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013.


1.9.2014   

IT

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C 292/43


Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Endoceutics/UAMI — Merck (FEMIVIA)

(Causa T-324/13) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento d’opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo FEMIVIA - Marchio comunitario denominativo anteriore FEMIBION - Registrazione internazionale con effetto nell’Unione europea del marchio figurativo anteriore femibion - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

2014/C 292/53

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Endoceutics, Inc. (Québec, Canada) (rappresentante: M. Wahlin, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Merck KGaA (Darmstadt, Germania) (rappresentanti: M. Best, U. Pfleghar e S. Schäffner, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 aprile 2013 (pratica R 1021/2012-4), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Merck KGaA e la Endoceutics, Inc.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Endoceutics, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 252 del 31.8.2013.


1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/44


Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2014 — NIIT Insurance Technologies/UAMI (SUBSCRIBE)

(Causa T-404/13) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo SUBSCRIBE - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Parità di trattamento - Articolo 56 TFUE»])

2014/C 292/54

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: NIIT Insurance Technologies Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: avv. M. Wirtz)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI, del 4 giugno 2013 (procedimento R 1308/2012-5), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo SUBSCRIBE come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La NIIT Insurance Technologies Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 274 del 21.9.2013.


1.9.2014   

IT

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C 292/45


Ricorso proposto il 14 gennaio 2014 — Kafetzakis e a./Repubblica ellenica e a.

(Causa T-38/14)

2014/C 292/55

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Georgios Kafetzakis (Atene, Grecia), e altri 102 ricorrenti (rappresentante: avv. Ch. Papadimitriou)

Convenuta: Repubblica ellenica, Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea, Eurogroup

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare che i convenuti hanno omesso di adottare i provvedimenti legislativi necessari per escludere espressamente le obbligazioni che la Repubblica ellenica ha assegnato obbligatoriamente ai ricorrenti a seguito del loro licenziamento da parte della ex Olympic Airways, imposto da una decisione della Commissione europea;

attribuire ai ricorrenti, nonché a tutti i dipendenti licenziati dell’ex Olympic Airways, con atto di diritto dell’Unione — direttiva, regolamento o altro atto normativo dell’Unione — avente applicazione diretta, la facoltà di riscuotere il 100 % del valore delle obbligazioni loro assegnate in risarcimento del loro licenziamento-cessazione dall’Olympic Airways, e

disporre un risarcimento del danno pari a EUR 3 00  000 con atto di diritto dell’Unione — direttiva, regolamento o altro atto normativo dell’Unione — avente applicazione diretta, a favore di ciascuno dei ricorrenti per il turbamento, la preoccupazione, la grave violazione di diritti fondamentali e la prematura interruzione della vita lavorativa subiti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo: i provvedimenti normativi e di altra natura che hanno fatto sì che la Grecia facesse partecipare obbligatoriamente al P.S.I. i detentori di obbligazioni di diritto greco emesse dallo Stato greco costituiscono autenticamente atti dell’Unione europea;

2.

Secondo motivo: i provvedimenti adottati dal governo greco per far fronte al debito pubblico greco sono stati sostanzialmente imposti dalle istituzioni dell’Unione europea e, in particolare, dalla BCE e dalla Commissione europea;

3.

Terzo motivo: i convenuti hanno omesso di adottare i provvedimenti legislativi necessari per escludere espressamente le obbligazioni dello Stato greco dei convenuti [sic], loro obbligatoriamente assegnate da detto Stato come risarcimento, con atti del Consiglio dei Ministri, con cui sono state definite le condizioni di applicazione del P.S.I. in Grecia;

4.

Quarto motivo: l’equiparazione dei lavoratori licenziati dell’ex Olympic Airways con i semplici detentori di obbligazioni dello Stato greco e la loro mancata esclusione dal P.S.I. e espresso risarcimento ha arrecato loro un danno diretto, personale e grave e li ha privati del godimento di loro diritti fondamentali;

5.

Quinto motivo: tutti i provvedimenti legislativi del governo greco sono stati adottati su indicazione o, più precisamente, su decisione dell’Eurogroup, dell’ECOFIN, della BCE e della Commissione europea.


1.9.2014   

IT

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C 292/46


Ricorso proposto il 3 giugno 2014 — Universal Music/UAMI — Yello Strom (Yellow Lounge)

(Causa T-379/14)

2014/C 292/56

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Universal Music GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: M. Viefhues, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Yello Strom GmbH (Colonia, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 20 marzo 2014, nel procedimento R 274/2013-4, e

condannare il convenuto e, se del caso, gli altri intervenienti alle spese del procedimento

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Yellow Lounge», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 41, 42 e 45 — domanda di marchio comunitario n. 10 033 421

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Yello Strom GmbH

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo nazionale «Yello», per prodotti e servizi delle classi 4, 7, 9, 16, 35, 38, 41, 42 e 45

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti dinanzi al Tribunale: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


1.9.2014   

IT

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C 292/46


Ricorso proposto il 6 giugno 2014 — Junited Autoglas Deutschland/UAMI — United Vehicles (UNITED VEHICLEs)

(Causa T-404/14)

2014/C 292/57

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti in causa

Ricorrente: Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG (Colonia, Germania) (rappresentante: C. Weil, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: United Vehicles GmbH (Monaco, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 7 aprile 2014, nel procedimento R 859/2013-4;

accogliere il ricorso presentato dinanzi alla commissione di ricorso;

accogliere l’opposizione fondata sul marchio comunitario anteriore n. 6 025 399;

respingere la domanda di marchio denominativo «UNITED VEHICLEs», e

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: United Vehicles GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «UNITED VEHICLEs» per servizi delle classi 35, 36, 38 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 10 330 041

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo «Junited», per prodotti e servizi delle classi 1, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 35, 36, 37 e da 39 a 41

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti dinanzi al Tribunale: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


1.9.2014   

IT

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C 292/47


Ricorso proposto il 6 giugno 2014 — Larko/Commissione

(Causa T-412/14)

2014/C 292/58

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki A.E. (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti I. Drillerakis, E. Triantafillou, G. Psaroudakis, E. Rantos, N. Korogiannakis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere integralmente il presente ricorso;

annullare la decisione della Commissione del 27/3/2014 [SG-Greffe(2014) D/4628/28/03/2014] relativa alla vendita di taluni elementi dell’attivo della ricorrente (n. SA.37954(2013/N), e

condannare la convenuta alle spese processuali sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Il primo motivo riguarda la violazione da parte della Commissione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. La ricorrente afferma che dalla sua mancata previa audizione discende che l’atto impugnato è stato adottato in violazione di forme sostanziali del procedimento di adozione;

2.

Il secondo motivo riguarda la violazione da parte della Commissione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/99 (1). La ricorrente sostiene che la Commissione con errore manifesto di valutazione ha ritenuto che non sussista una continuità economica tra la ricorrente e l’acquirente dei suoi elementi patrimoniali nell’ambito del «piano di privatizzazione».

3.

Il terzo motivo riguarda la violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE. La ricorrente sostiene che l’atto impugnato non è debitamente motivato in merito alla mancanza di continuità economica, in particolare per quanto riguarda a) l’entità degli elementi patrimoniali venduti, b) la mancata cessione dei contratti di lavoro, e c) la logica economica della vendita.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 22, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


1.9.2014   

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C 292/48


Ricorso proposto il 6 giugno 2014 — Larko/Commissione

(Causa T-423/14)

2014/C 292/59

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki A.E. (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti I. Drillerakis, E. Triantafillou, G. Psaroudakis, E. Rantos, N. Korogiannakis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere integralmente il presente ricorso;

annullare la decisione della Commissione del 27/3/2014 [SG-Greffe(2014) D/4621/28/03/2014] relativa all’aiuto di Stato a favore della ricorrente (n. SA.34572 (2013/C) (ex 2013/NN), attuato dalla Repubblica ellenica;

disporre la restituzione, oltre agli interessi, di qualsiasi importo che sia stato eventualmente «recuperato» direttamente o indirettamente presso la ricorrente in esecuzione dell’atto impugnato, e

condannare la convenuta a sopportare le spese processuali della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti sei motivi:

1.

Il primo motivo riguarda la violazione da parte della convenuta degli articoli 107, paragrafo 1, e 296 TFUE, in quanto: a) le misure di aiuto n. 2, 3, 4 e 6 non possono essere considerate aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e b) anche nell’ipotesi in cui alcune tra le misure di aiuto n. 2, 3, 4 e 6 fossero considerate aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, tali aiuti sarebbero compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

2.

Il secondo motivo riguarda l’applicazione erronea e non giustificata dei criteri di notificazione previsti per gli aiuti di Stato e la violazione del principio di proporzionalità nel qualificare le misure n. 2, 4 e 6 come aiuti di Stato e nel quantificare l’elemento dell’aiuto.

3.

Il terzo motivo riguarda la carenza di motivazione e la violazione del principio di buona amministrazione in quanto nella motivazione delle misure n. 3, 4 e 6 non sono stati presi in considerazione i danni arrecati alla ricorrente dagli avvenimenti straordinari del 2009, che soddisfano le condizioni di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

4.

Il quarto motivo riguarda la carenza di motivazione e la violazione del principio di buona amministrazione in quanto non sono state considerate come un evento straordinario ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b, TFUE le ripercussioni della crisi economica greca e la conseguente interruzione dei pagamenti dei debiti che lo Stato greco aveva nei confronti della ricorrente,

5.

Il quinto motivo di annullamento si riferisce agli errori contenuti nel capo 4.5 e nel dispositivo della decisione impugnata, per quanto riguarda gli importi da recuperare: violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 14 del regolamento n. 659/1999, insufficienza di motivazione, violazione del principio di proporzionalità, violazione del diritto di proprietà e carattere punitivo dell’ordine di recupero.


1.9.2014   

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C 292/49


Ricorso proposto il 17 giugno 2014 — Warimex/UAMI (STONE)

(Causa T-454/14)

2014/C 292/60

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Warimex Waren- Import Export Handels-GmbH (Neuried, Germania) (rappresentanti: E. Keller e J. Voogd, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 marzo 2014 nel procedimeno R 1599/2013-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «STONE» per prodotti e servizi delle classi 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 21, 24 e 25 — domanda di marchio comunitario n. 11 464 005

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 75 e dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009


1.9.2014   

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C 292/50


Ricorso proposto il 24 giugno 2014 — Holistic Innovation Institute/Commissione

(Causa T-468/14)

2014/C 292/61

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Holistic Innovation Institute, SLU (Madrid, Spagna) (rappresentante: R. Muñiz García, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione di escludere la società ricorrente dal progetto eDIGIREGION e riconoscere il risarcimento per i danni causati, condannando la convenuta al pagamento dell’importo di EUR 3 0 55  000 o, in subordine, di quello stimato dal perito giudiziario, nonché agli interessi maturati conformemente a quanto esposto nel ricorso, e condannandola inoltre al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è volto contro la decisione di rifiutare la partecipazione della ricorrente — un’impresa che si occupa principalmente di telecomunicazioni, ricerca e sviluppo e servizi di consulenza per telecomunicazioni, ricerca e innovazione — al progetto europeo eDIGIREGION, del Settimo programma quadro.

A tale riguardo si afferma che la ricorrente ha partecipato sin dalla sua creazione all’elaborazione della proposta del progetto eDIGIREGION in stretto rapporto con altri enti, effettuando varie riunioni a Bruxelles e numerose teleconferenze tra luglio 2011 e gennaio 2012, che hanno portato alla formazione di un Consorzio europeo, il quale ha presentato la proposta di progetto eDIGIREGION (Realizing the Digital Agenda Through Transnational Cooperation Between Regions). In tale proposta di progetto la ricorrente è il socio numero 5 del Consorzio con un bilancio di EUR 4 91  400 e un contributo della Commissione di EUR 4 38  165 (il 14,61 % del totale richiesto).

A sostegno del ricorso, la ricorrente asserisce che gli argomenti addotti dalla Commissione europea sono del tutto ingiustificati, in quanto violano il principale requisito necessario affinché detta istituzione possa decidere di sospendere la partecipazione di un’impresa ad un progetto valutato positivamente, e cioé: gli argomenti devono essere chiari, incisivi e ben circostanziati.

In pratica la ricorrente afferma di essere tecnologicamente e operativamente in grado di partecipare al Consorzio eDIGIREGION, di disporre di capacità finanziaria adeguata per far fronte alla parte di cofinanziamento di sua competenza e di avere sufficiente esperienza nella gestione di progetti e nell’amministrazione degli stessi.

A tale riguardo, la ricorrente considera che sussiste una discordanza manifesta tra quanto sottoscritto dal Direttore Generale nel testo della lettera che ha notificato la sospensione della partecipazione al progetto e gli argomenti di cui all’allegato della stessa lettera.


1.9.2014   

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C 292/50


Ricorso proposto il 24 giugno 2014 — Hewlett Packard Development Company/UAMI (ELITEPAD)

(Causa T-470/14)

2014/C 292/62

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hewlett Packard Development Company LP (Houston, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Raab e H. Lauf, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 marzo 2014, procedimento R 884/2013-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ELITEPAD» per prodotti della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. 1 1 3 18  284

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.


1.9.2014   

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C 292/51


Ricorso proposto il 30 giugno 2014 — Klymenko/Consiglio

(Causa T-494/14)

2014/C 292/63

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Oleksandr Klymenko (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: M. Shaw, QC, e I. Quirk, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2014/216 e il regolamento n. 381/2014 con effetti immediati, nella parte in cui si applicano al sig. Klymenko, e

condannare il Consiglio a rifondere le spese sostenute dal sig. Klymenko per il presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e del diritto all’effettiva tutela giurisdizionale, in quanto il ricorrente non era consapevole di essere oggetto di un’inchiesta, a seguito della quale è stato incluso nell’elenco di persone, entità e organismi assoggettati alle misure restrittive contestate, e riguardo alla quale non gli sono stati forniti dettagli né dal Consiglio né dalle autorità ucraine. Il ricorrente deduce altresì di non aver ricevuto comunicazione delle ragioni per le quali è stato incluso nel suddetto elenco né, quindi, di aver avuto la possibilità di presentare osservazioni.

2.

Secondo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione delle prove, in quanto i fatti mostrano che il ricorrente, quando esercitava funzioni pubbliche in Ucraina, ha lottato contro la corruzione e che non è stato coinvolto nella distrazione di fondi dello Stato ucraino.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, mancato rispetto delle condizioni previste all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119 e abuso di potere, in quanto i motivi per l’inclusione del ricorrente nel suddetto elenco sono vaghi e non specifici. Il ricorrente deduce che, pertanto, il Consiglio non ha dimostrato che egli ricadesse nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119, così che il suo inserimento nell’elenco configura un abuso di potere.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità, dato che il congelamento dei fondi del ricorrente costituisce un’ingerenza nel suo diritto di proprietà non necessaria e sproporzionata.


1.9.2014   

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C 292/52


Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Theodorakis e Theodoraki/Consiglio

(Causa T-495/14)

2014/C 292/64

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Georgios Theodorakis (Chania, Grecia) e Maria Theodoraki (Chania, Grecia) (rappresentanti: avv.ti B. Christianos e S. Paliou)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

condannare il convenuto a pagare ai ricorrenti l’importo di EUR 1 4 31  193,58, come risarcimento del danno loro arrecato dagli atti illegittimi del convenuto, oltre agli interessi a partire dalla data della privazione illegittima dei loro depositi (29/03/2013) fino alla pronuncia della sentenza nella presente causa, nonché gli interessi di mora dalla pronuncia della sentenza nella presente controversia fino al saldo completo;

in subordine, condannare il convenuto a pagare ai ricorrenti i 4/5 dell’importo sopra indicato, vale a dire l’importo di EUR 1 1 44  954,86, come risarcimento del danno loro arrecato dagli atti illegittimi del convenuto, oltre agli interessi a partire dalla data della privazione illegittima dei suoi depositi (29/03/2013) fino alla pronuncia della sentenza nella presente causa, nonché gli interessi di mora dalla pronuncia della sentenza nella presente controversia fino al saldo completo;

in ulteriore subordine, stabilire la somma che il convenuto dovrà pagare ai ricorrenti come risarcimento del danno loro arrecato dagli atti illegittimi del convenuto;

condannare il convenuto a pagare ai ricorrenti l’importo di EUR 50  000, come risarcimento del danno morale loro arrecato dalla violazione del principio della parità di trattamento;

condannare il convenuto a pagare ai ricorrenti l’importo di EUR 50  000, come risarcimento del danno morale loro arrecato dalla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, e

condannare il convenuto a sopportare le spese processuali sostenute dai ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso i ricorrenti chiedono, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, che il Tribunale dell’Unione europea, competente in base all’articolo 268 TFUE, disponga il risarcimento del danno che hanno subito a causa del comportamento illegittimo del convenuto.

I ricorrenti affermano che tale danno è sorto allorché il convenuto, oltrepassando i limiti delle proprie competenze e in violazione del diritto derivato e dei principi generali del diritto dell’Unione, ha imposto e, di conseguenza, ha provocato la riduzione dei depositi bancari dei ricorrenti presso la Cyprus Popular Bank Public Co Ltd. (Banca popolare) e, in ogni caso, vi ha contribuito.

In particolare, i ricorrenti affermano che il convenuto è incorso nelle seguenti violazioni di diritti fondamentali e di principi generali del diritto dell’Unione:

in primo luogo, violazione del diritto di proprietà;

in secondo luogo, violazione del principio della parità di trattamento, e

in terzo luogo, violazione del diritto dei ricorrenti alla tutela giurisdizionale e del principio della certezza del diritto.

I ricorrenti sostengono che ricorrono le condizioni che fanno sorgere la responsabilità extracontrattuale del convenuto, come enunciate dalla giurisprudenza, ai fini del risarcimento del danno.


1.9.2014   

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C 292/53


Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Berry Investments/Consiglio

(Causa T-496/14)

2014/C 292/65

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Berry Investments, Inc. (Monrovia, Liberia) (rappresentanti: avv. ti B. Christianos e S. Paliou)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare il convenuto a pagare alla ricorrente l’importo di EUR 4 36  357,19, come risarcimento del danno arrecatole dagli atti illegittimi del convenuto, oltre agli interessi a partire dalla data della privazione illegittima dei suoi depositi (29/03/2013) fino alla pronuncia della sentenza nella presente causa, nonché gli interessi di mora dalla pronuncia della sentenza nella presente controversia fino al saldo completo;

in subordine, condannare il convenuto a pagare alla ricorrente i 4/5 dell’importo sopra indicato, vale a dire l’importo di EUR 3 49  085,75, come risarcimento del danno arrecatole dagli atti illegittimi del convenuto oltre agli interessi a partire dalla data della privazione illegittima dei suoi depositi (29/03/2013) fino alla pronuncia della sentenza nella presente causa, nonché gli interessi di mora dalla pronuncia della sentenza nella presente controversia fino al saldo completo;

in ulteriore subordine, stabilire la somma che il convenuto dovrà pagare alla ricorrente come risarcimento del danno arrecatole dagli atti illegittimi del convenuto;

condannare il convenuto a pagare alla ricorrente l’importo di EUR 50  000, come risarcimento del danno morale arrecatole dalla violazione del principio della parità di trattamento;

condannare il convenuto a pagare alla ricorrente l’importo di EUR 50  000, come risarcimento del danno morale arrecatole dalla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, e

condannare il convenuto a sopportare le spese processuali sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, che il Tribunale dell’Unione europea, competente in base all’articolo 268 TFUE, disponga il risarcimento del danno che essa ha subito a causa del comportamento illegittimo del convenuto.

La ricorrente afferma che tale danno è sorto allorché il convenuto, oltrepassando i limiti delle proprie competenze e in violazione del diritto derivato e dei principi generali del diritto dell’Unione, ha imposto e, di conseguenza, ha provocato la riduzione dei depositi bancari della ricorrente presso la Cyprus Popular Bank Public Co Ltd. (Banca popolare) e, in ogni caso, vi ha contribuito.

In particolare, la ricorrente afferma che il convenuto è incorso nelle seguenti violazioni di diritti fondamentali e di principi generali del diritto dell’Unione:

in primo luogo, violazione del diritto di proprietà;

in secondo luogo, violazione del principio della parità di trattamento, e

in terzo luogo, violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio della certezza del diritto.

La ricorrente sostiene che ricorrono le condizioni che fanno sorgere la responsabilità extracontrattuale del convenuto, come enunciate dalla giurisprudenza, ai fini del risarcimento del danno.


1.9.2014   

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C 292/54


Ricorso proposto il 1o luglio 2014 — Seven for all mankind/UAMI — Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND)

(Causa T-505/14)

2014/C 292/66

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Seven for all mankind LLC (Vernon, Stati Uniti) (rappresentante: A. Gautier-Sauvagnac, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Seven SpA (Leinì, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 9 aprile 2014 pronunciata nel procedimento R 1277/2013-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SEVEN FOR ALL MANKIND» per prodotti delle classi 14 e 18 — domanda di marchio comunitario n. 4 4 43  222

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo comunitario contenente l’elemento denominativo «Seven»

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario


1.9.2014   

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C 292/55


Ricorso proposto il 6 luglio 2014 — Gas Natural/Commissione

(Causa T-508/14)

2014/C 292/67

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Gas Natural SDG, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: F. Seijo Pérez, R. García Gómez de Zamora e M. Troncoso Ferrer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

annullare la decisione impugnata nella parte in cui dispone il recupero degli aiuti; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione europea, del 17 luglio 2013, relativa al regime di tassazione applicabile ad alcuni accordi di locazione finanziaria, anche noto come sistema spagnolo di locazione finanziaria SA.21233 C/2011 (ex NN/2011, ex CP 137/2006).

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli già dedotti nelle cause T-401/14, Duro Felguera/Commissione, T-700/13, Bankia/Commissione e T-500/14, Derivados del Flúor/Commissione.

Si lamenta, nello specifico, la violazione degli articoli 107 e 108 TFUE, non essendo stati provati il carattere selettivo dei presunti aiuti e il loro pregiudizio al commercio tra Stati membri, la violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell’obbligo di motivazione degli atti, in quanto le associazioni di interesse economico e i loro investitori sono stati qualificati come beneficiari del presunto aiuto, la violazione degli articoli 107 e 108 TFUE e del principio di sviamento di potere, in quanto la decisione impugnata si è pronunciata sulla legittimità di contratti tra operatori privati, nonché la violazione dei principi di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di parità di trattamento nonché dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999.


1.9.2014   

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C 292/56


Ricorso proposto il 7 luglio 2014 — Decal España/Commissione

(Causa T-509/14)

2014/C 292/68

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Decal España, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: M. Silva Sánchez, abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nei limiti in cui qualifica l’insieme delle misure che a suo parere costituiscono il regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;

in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano gli investitori del gruppo d’interesse economico (GIE) come i beneficiari dei presunti aiuti e come i soli beneficiari dell’ordine di recupero;

in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti, in violazione di principi generali del diritto dell’Unione;

in ogni caso, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità di contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti, integralmente o in modo da limitare l’assenza di ripercussione alla redditività delle operazioni;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.


1.9.2014   

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C 292/56


Impugnazione proposta il 9 luglio 2014 da Christodoulos Alexandrou avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 14 maggio 2014, causa F-34/13, Alexandrou/Commissione

(Causa T-515/14 P)

2014/C 292/69

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Christodoulos Alexandrou (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo) (rappresentante: R. Duta, avocat)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la presente impugnazione ricevibile nella forma, fondata e giustificata nel merito;

di conseguenza, riformare, se non annullare, per le ragioni enunciate, la sentenza impugnata;

all’occorrenza, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica europea per la prosecuzione del procedimento;

condannare la controinteressata alla totalità delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un’insufficienza di motivazione della decisione impugnata, segnatamente nella parte in cui la Commissione respinge la richiesta del ricorrente di accesso ai sette quesiti sui quali asseritamente si sarebbe arenato.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto, senza accesso ai quesiti sollecitati, il ricorrente non potrebbe efficacemente contestare la decisione di rigetto della sua candidatura.

3.

Terzo motivo, vertente sull’omessa applicazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, dell’articolo 44, paragrafo 2, del suo stesso regolamento di procedura.


1.9.2014   

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C 292/57


Impugnazione proposta il 9 luglio 2014 da Christodoulos Alexandrou avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 14 maggio 2014, causa F-140/12, Alexandrou/Commissione

(Causa T-516/14 P)

2014/C 292/70

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Christodoulos Alexandrou (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo) (rappresentante: R. Duta, avocat)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

con riserva di qualsivoglia motivo di diritto o di fatto e di mezzo di prova presenti o futuri, dichiarare la presente impugnazione ricevibile nella forma e giustificata nel merito;

di conseguenza, riformare, se non annullare, per le ragioni enunciate, la sentenza impugnata;

all’occorrenza, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica per la prosecuzione del procedimento, perché statuisca conformemente all’emananda sentenza;

condannare la controinteressata alla totalità delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe rifiutato di valutare gli argomenti del ricorrente fondati sul regolamento n. 1049/2001 (1), in particolare sul suo articolo 9, paragrafo 4.

2.

Secondo motivo, vertente su un’erronea applicazione della sentenza del 29 giugno 2011, Angioi/Commissione, F-7/07, RaccPI, EU:F:2011:97, in quanto si tratterebbe di una giurisprudenza restrittiva, obsoleta e non orientata ai concorsi che si svolgono (esclusivamente per via telematica) senza supporto cartaceo.

In subordine, per il caso in cui detta sentenza sia giudicata applicabile, il ricorrente ritiene di soddisfare le condizioni definite da tale giurisprudenza.

3.

Terzo motivo, vertente sull’omessa applicazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, dell’articolo 44, paragrafo 2, del suo stesso regolamento di procedura.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


1.9.2014   

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C 292/58


Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2014 — Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione

(Causa T-450/04 RENV) (1)

2014/C 292/71

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Sesta Sezione ampliata ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 31 del 5.2.2005.


1.9.2014   

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C 292/58


Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2014 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-359/11) (1)

2014/C 292/72

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


1.9.2014   

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C 292/58


Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2014 — HUK-Coburg/Commissione

(Causa T-185/12) (1)

2014/C 292/73

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 174 del 16.6.2012.


1.9.2014   

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C 292/59


Ordinanza del Tribunale del 20 giugno 2014 — Torrefacção Camelo/UAMI — Lorenzo Pato Hermanos (decorazione di pacchetti da caffè)

(Causa T-302/12) (1)

2014/C 292/74

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 273 dell’8.9.2012.


1.9.2014   

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C 292/59


Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2014 — VHV/Commissione

(Causa T-420/12) (1)

2014/C 292/75

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 373 del 1.12.2012.


1.9.2014   

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C 292/59


Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2014 — Württembergische Gemeinde-Versicherung/Commissione

(Causa T-421/12) (1)

2014/C 292/76

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 373 del 1.12.2012.


Tribunale della funzione pubblica

1.9.2014   

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C 292/60


Ricorso proposto il 18 aprile 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-36/14)

2014/C 292/77

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: C. Bernard-Glanz e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni della Commissione che hanno, da un lato, respinto la richiesta di proroga di servizio del ricorrente e, dall’altro, confermato il collocamento a riposo d’ufficio di quest’ultimo al 1o giugno 2014.

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione emessa dall’APN il 28 marzo 2014, adottata unitamente alla decisione del direttore generale della DG ENTR del 7 aprile 2014, che hanno respinto la richiesta di proroga di servizio del ricorrente e, pertanto, confermato il collocamento a riposo d’ufficio di quest’ultimo al 1o giugno 2014;

risarcire i danni che sono derivati o che potrebbero derivare dalle decisioni impugnate;

condannare la Commissione alle spese.


1.9.2014   

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C 292/60


Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-40/14)

2014/C 292/78

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di bonificazione dei diritti a pensione del ricorrente nel regime pensionistico dell’Unione in applicazione delle nuove disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni del ricorrente

dichiarare inapplicabile l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione, del 3 marzo 2011, dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari;

annullare le decisioni del 30 settembre 2013 e del 9 dicembre 2013 di bonificazione dei diritti a pensione acquisiti dal ricorrente anteriormente alla sua entrata in servizio, nel contesto del loro trasferimento nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione, del 3 marzo 2011, dell’articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari;

condannare la Commissione alle spese.


1.9.2014   

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C 292/61


Ricorso proposto il 14 aprile 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-43/14)

2014/C 292/79

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di abbuono dei diritti a pensione della ricorrente nel regime pensionistico dell’Unione in applicazione delle nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari nonché della decisione del 19 agosto 2013, con cui si conclude il procedimento riguardante il trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente acquisiti presso la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

Conclusioni della ricorrente

dichiarare illegittimo e, pertanto, inapplicabile l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto;

annullare la decisione del 18 settembre 2013 di abbuono dei diritti a pensione acquisiti dalla ricorrente anteriormente alla sua entrata in servizio, nel contesto del loro trasferimento nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea, in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto, del 3 marzo 2011;

annullare la decisione del 19 agosto 2013 di concludere il procedimento riguardante il trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente acquisiti presso la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

condannare la Commissione alle spese.


1.9.2014   

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C 292/62


Ricorso proposto il 22 maggio 2014 — ZZ e a./Parlamento

(Causa F-49/14)

2014/C 292/80

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: M.C. García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda di annullamento della decisione di nomina del primo valutatore dei ricorrenti per l’esercizio di valutazione relativo all’anno 2013.

Conclusioni dei ricorrenti

annullare la decisione del 4 marzo 2014, confermata con lettera dell’8 aprile 2014, con la quale i ricorrenti sono stati informati della nomina del sig. X. a primo valutatore;

sospendere, se necessario, la procedura dei rapporti informativi del 2013;

sospendere la signora X. da tutte le sue funzioni;

condannare il Parlamento alle spese.


1.9.2014   

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C 292/62


Ricorso proposto il 3 giugno 2014 — ZZ/SEAE

(Causa F-51/14)

2014/C 292/81

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas e J.-N. Louis, avvocati)

Convenuto: SEAE

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 3 per l'esercizio di promozione 2013 e concessione di un risarcimento per il danno morale che egli asserisce di aver subito.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 9 ottobre 2013 in cui è redatto l'elenco dei funzionari promossi a titolo dell'esercizio di promozione 2013;

condannare il SEAE alle spese.


1.9.2014   

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C 292/63


Ricorso proposto il 23 giugno 2014 — ZZ/EMA

(Causa F-58/14)

2014/C 292/82

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Rodrigues, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell’EMA di non rinnovare il contratto di lavoro del ricorrente come agente temporaneo e risarcimento del danno asseritamente subito.

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione dell’EMA del 12 settembre 2013 di non rinnovare il contratto di lavoro del ricorrente;

inoltre, ed ove necessario, annullare la decisione dell’EMA del 13 marzo 2014, che respinge il reclamo del ricorrente del 19 novembre 2013 avverso la summenzionata decisione;

risarcire il danno materiale subito dal ricorrente;

risarcire il danno morale subito dal ricorrente, stimato in EUR 20  000;

condannare l’EMA alle spese sostenute dal ricorrente per il presente ricorso.