ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 291 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2014/C 291/01 |
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2014/C 291/02 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2014/C 291/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2014/C 291/04 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7341 — MVD/Postcon/ADVO et al.) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2014/C 291/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7376 — Droege/Weltbild) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
30.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 291/1 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (comunicazione «de minimis»)
2014/С 291/01
I.
1. |
L’articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea vieta tutti gli accordi fra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che tale divieto non si applica agli accordi la cui incidenza sul commercio fra Stati membri o sulla concorrenza è trascurabile (1). |
2. |
La Corte di giustizia ha anche precisato che un accordo idoneo a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno costituisce, per sua natura e indipendentemente da qualsiasi suo effetto concreto, una sensibile restrizione del gioco della concorrenza (2). La presente comunicazione non riguarda pertanto gli accordi che abbiano per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno. |
3. |
Nella presente comunicazione, la Commissione, con l’ausilio di soglie basate sulle quote di mercato, indica le circostanze in cui ritiene che accordi che possono avere come effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno non costituiscono una restrizione sensibile della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del trattato. Questa definizione in negativo dell’incidenza sensibile non implica tuttavia che gli accordi tra imprese che superano le soglie definite nella presente comunicazione costituiscano necessariamente restrizioni sensibili della concorrenza. È infatti possibile che anche tali accordi abbiano effetti trascurabili sulla concorrenza e sfuggano quindi al divieto dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato (3). |
4. |
Determinati accordi possono inoltre non ricadere nel campo d’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato in quanto non sono di natura tale da incidere sensibilmente sul commercio tra Stati membri. La presente comunicazione non stabilisce quali fattori determinano un’incidenza sensibile sul commercio. Indicazioni in tal senso sono contenute nella comunicazione della Commissione sulla nozione di pregiudizio al commercio (4), in cui la Commissione, con l’ausilio della combinazione di una soglia basata sulla quota di mercato del 5 % e di una soglia di fatturato di 40 milioni di EUR, stabilisce quali accordi non sono solitamente di natura tale da influenzare sensibilmente il commercio tra Stati membri (5). Tali accordi esulano di norma dal campo dall’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato, anche se hanno per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza. |
5. |
Nei casi contemplati dalla presente comunicazione la Commissione non avvierà alcun procedimento, né a seguito di una denuncia, né d’ufficio. Inoltre, laddove abbia avviato procedimenti, la Commissione non infliggerà ammende se le imprese possono dimostrare di aver ritenuto in buona fede che le quote di mercato di cui ai punti da 8 a 11 non superavano le soglie previste. Sebbene non vincolante nei loro confronti, la presente comunicazione intende inoltre fornire indicazioni ai giudici e alle autorità responsabili della concorrenza degli Stati membri che sono chiamati ad applicare l’articolo 101 del trattato (6). |
6. |
I principi enunciati nella presente comunicazione si applicano anche alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate. |
7. |
La presente comunicazione non pregiudica l’interpretazione dell’articolo 101 del trattato da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
II.
8. |
La Commissione ritiene che gli accordi fra imprese che possono incidere sul commercio tra Stati membri e che hanno per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno non restringono sensibilmente la concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato:
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9. |
Qualora risulti difficile determinare se l’accordo sia concluso tra concorrenti o tra non concorrenti si applica la soglia del 10 %. |
10. |
Quando sul mercato rilevante la concorrenza risulti limitata dall’effetto cumulativo di accordi relativi alla vendita di beni o servizi posti in essere da più fornitori o distributori (effetto cumulativo di preclusione prodotto da reti parallele di accordi aventi effetti simili sul mercato), le soglie in termini di quota di mercato di cui ai punti 8 e 9 sono ridotte al 5 %, sia per gli accordi tra concorrenti, sia per quelli tra non concorrenti. In linea generale, si ritiene che fornitori o distributori individuali la cui quota di mercato non superi il 5 % non contribuiscano in misura significativa all’effetto cumulativo di preclusione (8). È inoltre improbabile che si verifichi un tal effetto qualora meno del 30 % del mercato rilevante sia coperto da (reti di) accordi paralleli aventi effetti simili. |
11. |
La Commissione ritiene inoltre che gli accordi non determinano restrizioni sensibili della concorrenza nel caso in cui le quote di mercato delle parti dell’accordo non superino le soglie rispettivamente del 10 %, 15 % e 5 % di cui ai punti da 8 a 10 durante due anni civili consecutivi in misura superiore a due punti percentuali. |
12. |
Per calcolare la quota di mercato è necessario definire il mercato rilevante. Si tratta del mercato rilevante del prodotto e del mercato geografico rilevante. Nel definire il mercato rilevante va fatto riferimento alla comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante (9). Il calcolo delle quote di mercato deve essere basato su dati relativi al valore delle vendite o, se del caso, su dati relativi al valore degli acquisti. Qualora questi non siano disponibili, possono essere effettuate delle stime basate su altre informazioni di mercato attendibili, compresi i dati relativi ai volumi. |
13. |
Alla luce dell’interpretazione della Corte di giustizia di cui al punto 2, gli accordi che abbiano per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno non rientrano nell’ambito di applicazione della presente comunicazione. La Commissione non applicherà pertanto a tali accordi la «zona di sicurezza» (safe harbour) creata dalle quote basate sulle soglie di mercato di cui ai punti da 8 a 11 (10). Ad esempio, per quanto riguarda gli accordi tra concorrenti, la Commissione non applicherà i principi di cui alla presente comunicazione, nello specifico, agli accordi contenenti restrizioni che, direttamente o indirettamente, hanno come oggetto: a) la fissazione dei prezzi in caso di vendita dei prodotti a terzi; b) la limitazione della produzione o delle vendite; c) la ripartizione dei mercati o della clientela. Analogamente, la Commissione non applicherà la «zona di sicurezza» creata dalle quote basate sulle soglie di mercato agli accordi che contengono restrizioni definite fondamentali o elencate come tali in regolamenti di esenzione per categoria attuali o futuri della Commissione (11); tali restrizioni sono generalmente considerate dalla Commissione restrizioni per oggetto. |
14. |
La «zona di sicurezza» creata dalla soglie basate sulle quote di mercato di cui ai punti da 8 a 11 è particolarmente importante per le categorie di accordi che non rientrano in alcun regolamento di esenzione per categoria della Commissione (12). La «zona di sicurezza» è altresì rilevante per gli accordi che rientrano in un regolamento di esenzione per categoria della Commissione nella misura in cui tali accordi contengono una cosiddetta restrizione esclusa, ovvero una restrizione che, pur non figurando nell’elenco delle restrizioni fondamentali, non è contemplata dal regolamento di esenzione per categoria della Commissione (13). |
15. |
Ai fini della presente comunicazione, i termini «impresa», «parte dell’accordo», «distributore» e «fornitore» includono le imprese a questi rispettivamente collegate. |
16. |
Ai fini della presente comunicazione, per «imprese collegate» si intendono:
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17. |
Ai fini del punto 16, lettera e), la quota di mercato detenuta dalle imprese controllate congiuntamente viene ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati al punto 16, lettera a). |
(1) Cfr. la causa C-226/11 Expedia, non ancora pubblicata nella Raccolta, in particolare i punti 16 e 17.
(2) Cfr. la causa C-226/11 Expedia, in particolare i punti da 35 a 37.
(3) Cfr. ad esempio le cause riunite C-215/96 e C-216/96, Bagnasco e altri (Raccolta 1999, pag. I-135, punti 34 e 35).
(4) Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 81), in particolare i punti da 44 a 57.
(5) Bisogna tuttavia precisare che nemmeno gli accordi fra piccole e medie imprese (PMI), quali definiti nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) o in eventuali altre future raccomandazioni che la vadano a sostituire, sono solitamente di natura tale da influenzare sensibilmente il commercio fra Stati membri. Cfr. in particolare il punto 50 della comunicazione sulla nozione di pregiudizio al commercio.
(6) In particolare, al fine di stabilire il carattere sensibile o meno di una restrizione della concorrenza, le autorità responsabili della concorrenza e i giudici degli Stati membri possono prendere in considerazione le soglie fissate nella presente comunicazione senza per questo essere obbligati ad attenervisi. Cfr. la causa C-226/11, Expedia, punto 31.
(7) Per la definizione di concorrenti effettivi o potenziali, cfr. la comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1, punto 10). Due imprese sono considerate concorrenti effettivi se operano sullo stesso mercato rilevante. Un’impresa è considerata potenziale concorrente di un’altra impresa se, in mancanza di accordo e nell’ipotesi di un incremento modesto ma permanente dei prezzi, è probabile che essa, entro un breve lasso di tempo, effettui investimenti supplementari o sostenga altri costi di conversione necessari al fine di entrare sul mercato rilevante dell’altra impresa.
(8) Cfr. anche le linee direttrici sulle restrizioni verticali (GU C 130 del 19.5.2010, pag. 1, in particolare i punti 76, 134 e 179). Mentre nelle linee direttrici sulle restrizioni verticali si fa riferimento, in relazione a talune restrizioni, non solo alla quota di mercato aggregata ma anche alla quota di mercato vincolata di un fornitore o di un acquirente, le soglie fissate nella presente comunicazione si riferiscono sempre alle quote di mercato aggregate.
(9) Cfr. la comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).
(10) Per questo tipo di accordi la Commissione si avvarrà del proprio potere discrezionale per decidere se avviare o meno procedimenti.
(11) Per gli accordi di fornitura e di distribuzione tra imprese non concorrenti, cfr., in particolare, l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1); per gli accordi di licenza tra imprese non concorrenti, cfr., in particolare, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 17). Per gli accordi tra imprese concorrenti, cfr., in particolare, l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 36) e l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 43) nonché l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 316/2014.
(12) Ad esempio agli accordi di concessione in licenza di un marchio e alla maggior parte degli accordi tra concorrenti, fatti salvi gli accordi in materia di ricerca e sviluppo e gli accordi di specializzazione, non si applica alcun regolamento di esenzione per categoria.
(13) Cfr. in particolare per le restrizione escluse l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 330/2010, l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 316/2014 e l’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1217/2010.
30.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 291/5 |
Comunicazione della Commissione concernente il quantitativo per il quale non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 nell’ambito di taluni contingenti aperti dall’Unione per prodotti del settore delle carni di pollame
2014/C 291/02
Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (1) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame. Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2014 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2014 riguardano, per i contingenti 09.4217, 09.4218, 09.4252 e 09.4256, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (2), i quantitativi per i quali non sono state presentate domande vengono aggiunti al sottoperiodo successivo, dal 1o gennaio al 31 marzo 2015, e figurano in allegato alla presente comunicazione.
(1) GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.
(2) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.
ALLEGATO
Numero del contingente |
Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 (in kg) |
09.4217 |
28 058 400 |
09.4218 |
6 957 600 |
09.4252 |
2 871 503 |
09.4256 |
2 595 003 |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
30.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 291/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
29 agosto 2014
2014/C 291/03
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3188 |
JPY |
yen giapponesi |
137,11 |
DKK |
corone danesi |
7,4520 |
GBP |
sterline inglesi |
0,79530 |
SEK |
corone svedesi |
9,1658 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2061 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,1465 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,725 |
HUF |
fiorini ungheresi |
315,02 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2171 |
RON |
leu rumeni |
4,4065 |
TRY |
lire turche |
2,8506 |
AUD |
dollari australiani |
1,4123 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4314 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,2208 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5752 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6456 |
KRW |
won sudcoreani |
1 337,97 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,0190 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,1018 |
HRK |
kuna croata |
7,6210 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 437,61 |
MYR |
ringgit malese |
4,1648 |
PHP |
peso filippino |
57,583 |
RUB |
rublo russo |
48,7406 |
THB |
baht thailandese |
42,141 |
BRL |
real brasiliano |
2,9600 |
MXN |
peso messicano |
17,2664 |
INR |
rupia indiana |
79,8100 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
30.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 291/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7341 — MVD/Postcon/ADVO et al.)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 291/04
1. |
In data 25 agosto 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Postcon Deutschland B.V. & Co GmbH («Postcon», Germania), un’impresa controllata da PostNL N.V. (Paesi Bassi) e Märkische Verlags- und Druckgesellschaft mbH Potsdam («MVD», Germania), una controllata di Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG (Germania), acquisiscono mediante acquisto di quote, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di ADVO-Sansula GmbH («ADVO», Germania), un’impresa comune controllata da Postcon e Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG (Germania). |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Postcon: impresa facente parte di un gruppo, fornitrice di servizi postali in Germania destinati quasi esclusivamente alle imprese, — MVD: pubblicazione di informazioni su supporto cartaceo e digitale. Fornisce inoltre servizi di distribuzione della corrispondenza tramite la sua filiale MAZMAIL GmbH, — ADVO: holding attiva tramite le sue filiali operative nel settore della distribuzione della corrispondenza a livello regionale. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, o per posta, indicando il riferimento M.7341 — MVD/Postcon/ADVO et al., al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
30.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 291/8 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7376 — Droege/Weltbild)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 291/05
1. |
In data 25 agosto 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Special Purpose Eins Holding GmbH (Germania), controllata in ultima istanza da Droege International Group AG («Droege AG», Germania), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Weltbild Holding GmbH («Weltbild Holding», Germania), attualmente denominata Weltbild Logistik Besitzgesellschaft mbH, mediante acquisto di quote. Prima del trasferimento, il curatore fallimentare Verlagsgruppe Weltbild GmbH i.L. («Weltbild») trasferirà un volume consistente di attivi di Weltbild (esclusa l’unità logistica) a Weltbild Holding. Successivamente, ALSO IS GmbH (Germania), anch’essa controllata in ultima istanza da Droege AG, acquisirà l’unità logistica di Weltbild. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono: — Droege AG: il gruppo Droege, che svolge attività di consulenza e investimento, controlla imprese operanti in settori quali la consulenza, i prodotti farmaceutici, il commercio all’ingrosso e i servizi informatici e di comunicazione, — Weltbild: Verlagsgruppe Weltbild GmbH i.L. è una casa editrice e un rivenditore multicanale. L’impresa opera anche nella vendita di libri tramite ordinazioni su cataloghi online e possiede negozi in Germania, Austria e Svizzera. L’assortimento comprende libri, libri elettronici e altri prodotti come CD, DVD, giocattoli, gioielli e accessori, casalinghi, articoli da regalo e elettronica di consumo. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7376 — Droege/Weltbild, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.