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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2014/C 282/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
2014/C 282/01
Ultima pubblicazione
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Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 giugno 2014 — Deltafina SpA/Commissione europea
(Causa C-578/11 P) (1)
((Impugnazione - Intese - Mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Immunità dalle ammende - Obbligo di cooperazione - Diritti della difesa - Limiti del sindacato giurisdizionale - Diritto ad un processo equo - Audizione di testimoni o di parti - Termine ragionevole - Principio della parità di trattamento))
2014/C 282/02
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Deltafina SpA (rappresentanti: J.-F. Bellis, F. Di Gianni e G. Coppo, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e L. Malferrari)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Deltafina SpA è condannata alle spese. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 giugno 2014 — FLS Plast A/S/Commissione europea
(Causa C-243/12 P) (1)
((Impugnazione - Concorrenza - Intese - Settore dei sacchi industriali di plastica - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Competenza del Tribunale estesa al merito - Obbligo di motivazione - Imputabilità alla società controllante dell’infrazione commessa dalla controllata - Responsabilità della società controllante per il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata - Proporzionalità - Procedimento dinanzi al Tribunale - Durata ragionevole del giudizio))
2014/C 282/03
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: FLS Plast A/S (rappresentanti: M. Thill-Tayara e Y. Anselin, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e V. Bottka, agenti, assistiti da M. Gray, barrister)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La FLS Plast A/S è condannata alle spese. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 giugno 2014 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-377/12) (1)
((Ricorso di annullamento - Decisione 2012/272/UE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea, e la Repubblica delle Filippine - Scelta della base giuridica - Articoli 79 TFUE, 91 TFUE, 100 TFUE, 191 TFUE e 209 TFUE - Riammissione dei cittadini di paesi terzi - Trasporti - Ambiente - Cooperazione allo sviluppo))
2014/C 282/04
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Bartelt, G. Valero Jordana e F. Erlbacher, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e J.-P. Hix, agenti)
sostenuto da: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, D. Hadroušek e E. Ruffer), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller e N. Graf Vitzthum, agenti), Irlanda (rappresentanti: E. Creedon e A. Joyce, agenti, assistiti da A. Carroll, barrister), Repubblica ellenica (rappresentanti: da S. Chala e G. Papagianni, agenti), Repubblica d’Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente da A. Robinson, successivamente da E. Jenkinson e M. Holt, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)
Dispositivo
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1) |
La decisione 2012/272/UE del Consiglio, del 14 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall’altra, è annullata nei limiti in cui il Consiglio dell’Unione europea vi ha aggiunto le basi giuridiche relative alla riammissione dei cittadini dei paesi terzi, ai trasporti e all’ambiente. |
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2) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
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3) |
La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, la Repubblica d’Austria nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/4 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — Granton Advertising BV/Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag
(Causa C-461/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5 - Nozioni di «altri titoli» e di «altri effetti commerciali» - Sistema di promozione delle vendite - Carta di sconto - Base imponibile))
2014/C 282/05
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te 's-Hertogenbosch
Parti
Ricorrente: Granton Advertising BV
Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag
Dispositivo
L’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che la vendita di una carta di sconto, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non costituisce un’operazione riguardante «altri titoli» o «altri effetti commerciali», ai sensi, rispettivamente, dei punti 5 e 3 della medesima disposizione, che contempla determinate operazioni che gli Stati membri devono esonerare dall’imposta sul valore aggiunto.
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Thomas Specht (C-501/12), Jens Schombera (C-502/12), Alexander Wieland (C-503/12), Uwe Schönefeld (C-504/12), Antje Wilke (C-505/12), Gerd Schini (C-506/12), Rena Schmeel (C-540/12), Ralf Schuster (C-541/12)/Land Berlin, Bundesrepublik Deutschland
(Cause riunite da C-501/12 a C-506/12, C-540/12 e C-541/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafo 1 - Discriminazione diretta basata sull’età - Stipendio di base dei dipendenti pubblici determinato in base all’età - Regime transitorio - Perpetuazione della disparità di trattamento - Giustificazioni - Diritto al risarcimento - Responsabilità dello Stato membro - Principi di equivalenza e di effettività))
2014/C 282/06
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Berlin
Parti
Ricorrenti: Thomas Specht (C-501/12), Jens Schombera (C-502/12), Alexander Wieland (C-503/12), Uwe Schönefeld (C-504/12), Antje Wilke (C-505/12), Gerd Schini (C-506/12), Rena Schmeel (C-540/12), Ralf Schuster (C-541/12)
Convenuti: Land Berlin, Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
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1) |
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che le condizioni attinenti alle retribuzioni dei dipendenti pubblici rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva. |
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2) |
Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che ostano a una misura nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale, nell’ambito di ciascuna categoria di funzioni, il livello dello stipendio di base di un dipendente pubblico è determinato, al momento dell’assunzione, in base all’età di quest’ultimo. |
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3) |
Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, con cui sono definite le modalità di reinquadramento, nell’ambito di un nuovo sistema retributivo, di dipendenti pubblici in servizio prima dell’entrata in vigore di tale normativa, e che prevede, da un lato, che il livello retributivo in cui questi ultimi sono da quel momento inquadrati sia determinato sulla sola base dell’importo dello stipendio di base che essi percepivano in applicazione del previgente sistema retributivo, pur essendo quest’ultimo fondato su una discriminazione basata sull’età del dipendente, e, dall’altro, che il successivo avanzamento nella nuova scala retributiva sia da quel momento determinato esclusivamente in base all’esperienza professionale acquisita a partire dall’entrata in vigore di detta normativa. |
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4) |
In circostanze come quelle proprie dei procedimenti principali, il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 17 della direttiva 2000/78, non impone di concedere retroattivamente ai dipendenti pubblici discriminati un importo corrispondente alla differenza tra la retribuzione effettivamente percepita e la retribuzione corrispondente al livello più elevato della loro categoria. Spetta al giudice del rinvio verificare se sussistano tutti i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea affinché, ai sensi del diritto dell’Unione, possa sorgere la responsabilità della Repubblica federale di Germania. |
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5) |
Il diritto dell’Unione non osta a una norma nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, che prevede l’obbligo per il dipendente pubblico di far valere un diritto a prestazioni pecuniarie che non discendono direttamente dalla legge entro un termine relativamente breve, ossia prima della fine dell’esercizio finanziario in corso, a condizione che tale norma rispetti i principi di equivalenza e di effettività. Spetta al giudice del rinvio verificare che tali condizioni siano soddisfatte nei procedimenti principali. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Jessy Saint Prix/Secretary of State for Work and Pensions
(Causa C-507/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 45 TFUE - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 7 - Nozione di «lavoratore» - Cittadina dell’Unione europea che ha rinunciato a lavorare a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto))
2014/C 282/07
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court of the United Kingdom
Parti
Ricorrente: Jessy Saint Prix
Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions
con l’intervento di: AIRE Centre
Dispositivo
L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che una donna, che smetta di lavorare o di cercare un impiego a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto, conserva la qualità di «lavoratore» ai sensi di tale articolo, purché essa riprenda il suo lavoro o trovi un altro impiego entro un ragionevole periodo di tempo dopo la nascita di suo figlio.
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 giugno 2014 — Commune de Millau, Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (SEMEA)/Commissione europea
(Causa C-531/12 P) (1)
((Impugnazione - Clausola compromissoria - Contratto di sovvenzione relativo a un’azione di sviluppo locale - Rimborso di una parte degli anticipi versati - Accollo del debito - Competenza del Tribunale - Prescrizione - Responsabilità della Commissione))
2014/C 282/08
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Commune de Millau, Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (SEMEA) (rappresentanti: L. Hincker e F. Bleykasten, avocats)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Lejeune e D. Calciu, agenti, assistite da E. Bouttier, avocat)
Dispositivo
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1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Commissione/SEMEA e commune de Millau (T 168/10 e T 572/10) è annullata nella parte in cui ha accertato, in ordine alla domanda riconvenzionale della commune de Millau e della Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA), che non esiste un nesso di causalità diretto tra il comportamento della Commissione europea e il danno asseritamente subito in conseguenza della condanna al pagamento degli interessi di mora. |
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2) |
La domanda riconvenzionale della commune de Millau e della Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA) è accolta in parte e la Commissione europea è condannata a sopportare i tre quarti dell’importo corrispondente agli interessi di mora al tasso legale annuo applicato in Francia maturati tra il 27 aprile 1993 e il 18 novembre 2005. |
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3) |
L’impugnazione è respinta quanto al resto. |
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4) |
La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado che all’impugnazione, un quarto delle spese sostenute dalla commune de Millau e dalla Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA) nei due gradi di giudizio. |
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5) |
La commune de Millau e la Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA) sopportano i tre quarti delle proprie spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/7 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre Landsret — Danimarca) — TDC A/S/Teleklagenævnet
(Causa C-556/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/19/CE - Articolo 2, lettera a) - Accesso e uso di elementi di rete specifici e risorse correlate - Articoli 5, 8, 12 e 13 - Competenza delle autorità nazionali di regolamentazione - Obbligo relativo all’accesso e uso di elementi di rete specifici e risorse correlate - Impresa che dispone di un potere significativo su un determinato mercato - Allacciamento privato fra il punto di distribuzione della rete di accesso e il punto terminale di rete presso l’utilizzatore finale - Proporzionalità dell’obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di autorizzare l’uso di elementi di rete specifici e risorse correlate - Direttiva 2002/21/CE - Articolo 8 - Obiettivi generali per lo svolgimento delle funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione))
2014/C 282/09
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: TDC A/S
Convenuto: Teleklagenævnet
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 2, lettera a), 8 e 12 della direttiva 2009/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, devono essere interpretati nel senso che l’autorità nazionale di regolamentazione può imporre ad un operatore di comunicazioni elettroniche che disponga di un potere significativo su un determinato mercato, a titolo di obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di autorizzare l’uso di elementi di rete specifici e risorse correlate, un obbligo di installare, su richiesta di operatori concorrenti, un allacciamento privato di lunghezza non superiore ai 30 metri a partire dal punto di distribuzione della rete di accesso fino al punto terminale di rete presso l’utilizzatore finale, qualora tale obbligo si basi sul tipo di problema evidenziato e sia proporzionato e giustificato alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare. |
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2) |
Gli articoli 8 e 12 della direttiva 2002/19, come modificata dalla direttiva 2009/140, letti in combinato disposto con l’articolo 13 della medesima, devono essere interpretati nel senso che un’autorità nazionale di regolamentazione, laddove intenda imporre ad un operatore di comunicazioni elettroniche, che disponga di un potere significativo su un determinato mercato, la realizzazione di allacciamenti privati per collegare l’utilizzatore finale alla rete, deve tenere conto degli investimenti iniziali effettuati da siffatto operatore e dell’esistenza di un controllo dei prezzi che permetta di recuperare i costi d’installazione. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/8 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Centro Hospitalar de Setúbal, EPE, Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH)/Eurest Portugal — Sociedade Europeia de Restaurantes Lda
(Causa C-574/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di servizi - Direttiva 2004/18/CE - Affidamento dell’appalto senza procedura di gara (affidamento cosiddetto «in house») - Soggetto aggiudicatario giuridicamente distinto dall’amministrazione aggiudicatrice - Centro di prestazioni di servizi di assistenza e di sostegno ospedaliero - Associazione di pubblica utilità e senza scopo di lucro - Maggioranza dei membri costituita da amministrazioni aggiudicatrici - Minoranza dei membri costituita da enti di diritto privato, associazioni caritative senza scopo di lucro - Attività svolta almeno per l’80 % del fatturato annuale a favore dei membri))
2014/C 282/10
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti
Ricorrenti: Centro Hospitalar de Setúbal, EPE, Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH)
Convenuta: Eurest Portugal — Sociedade Europeia de Restaurantes Lda
Dispositivo
Qualora l’aggiudicatario di un appalto pubblico sia un’associazione di pubblica utilità senza scopo di lucro che, al momento dell’affidamento di tale appalto, comprende tra i suoi membri non solo enti che fanno parte del settore pubblico, ma anche istituzioni caritative private che svolgono attività senza scopo di lucro, la condizione relativa al «controllo analogo», dettata dalla giurisprudenza della Corte affinché l’affidamento di un appalto pubblico possa essere considerato come un’operazione «in house», non è soddisfatta e pertanto la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2014, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, è applicabile.
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/8 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Bayer CropScience AG/Deutsches Patent- und Markenamt
(Causa C-11/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Diritto dei brevetti - Prodotti fitosanitari - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 1610/96 - Articoli 1 e 3 - Nozioni di «prodotto» e di «sostanze attive» - Fitoprotettore))
2014/C 282/11
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundespatentgericht
Parti
Ricorrente: Bayer CropScience AG
Convenuto: Deutsches Patent- und Markenamt
Dispositivo
La nozione di «prodotto», di cui all’articolo 1, punto 8, e all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, nonché la nozione di «sostanze attive», di cui all’articolo 1, punto 3, di tale regolamento, devono essere interpretate nel senso che può essere compresa in tali nozioni una sostanza destinata ad un uso fitoprotettore, nei limiti in cui essa svolge un’azione tossica, fitotossica o fitosanitaria propria.
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/9 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen/SCA Group Holding BV (C-39/13), X AG e.a./Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam (C-40/13), Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam/MSA International Holdings BV, MSA Nederland BV (C-41/13),
(Cause riunite da C-39/13 a C-41/13) (1)
((Libertà di stabilimento - Imposta sulle società - Entità fiscale unica tra le società di uno stesso gruppo - Domanda - Motivi di diniego - Collocazione della sede di una o più società intermedie o della società controllante in un altro Stato membro - Assenza di sede stabile nello Stato d’imposizione))
2014/C 282/12
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te Amsterdam
Parti
Ricorrenti: Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen (C-39/13), X AG, X1 Holding GmbH, X2 Holding GmbH, X3 Holding GmbH, D1 BV, D2 BV, D3 BV (C-40/13), Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam (C-41/13)
Convenute: SCA Group Holding BV (C-39/13), Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam (C-40/13), MSA International Holdings BV, MSA Nederland BV (C-41/13),
Dispositivo
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1) |
Nelle cause C-39/13 e C-41/13, gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale una società controllante residente può costituire un’entità fiscale unica con una controllata di secondo livello residente qualora la detenga tramite una o più società residenti, ma non può costituire tale entità qualora detenga detta controllata tramite società non residenti che non dispongono di una sede stabile in detto Stato membro. |
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2) |
Nella causa C-40/13, gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un regime di entità fiscale unica viene concesso a una società controllante residente che detiene controllate residenti, ma viene escluso per società sorelle residenti la cui società controllante comune non abbia la sua sede in tale Stato membro e non disponga ivi di una sede stabile. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/10 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě, Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Strojírny Prostějov a.s. (C-53/13), ACO Industries Tábor s.r.o. (C-80/13)/Odvolací finanční ředitelství
(Cause riunite C-53/13 e C-80/13) (1)
((Libera prestazione di servizi - Agenzia di lavoro interinale - Distacco di lavoratori da parte di un’agenzia stabilita in un altro Stato membro - Restrizione - Impresa utilizzatrice di manodopera - Ritenuta alla fonte dell’imposta sul reddito di tali lavoratori - Obbligo - Versamento al bilancio nazionale - Obbligo - Caso dei lavoratori distaccati da un’agenzia nazionale - Assenza di tali obblighi))
2014/C 282/13
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Krajský soud v Ostravě, Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrenti: Strojírny Prostějov a.s. (C-53/13), ACO Industries Tábor s.r.o. (C-80/13)
Convenuto: Odvolací finanční ředitelství
Dispositivo
L’articolo 56 TFUE osta ad una normativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in virtù della quale le società stabilite in un primo Stato membro che si avvalgono di lavoratori impiegati e distaccati da agenzie di lavoro interinale stabilite in un secondo Stato membro, ma operanti nel primo Stato tramite una succursale, sono tenute a trattenere alla fonte e a versare al primo Stato un acconto sull’imposta sul reddito dovuta da detti lavoratori, laddove il medesimo obbligo non è previsto per le società stabilite nel primo Stato che utilizzano i servizi di agenzie di lavoro interinale stabilite in tale medesimo Stato.
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/10 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — SEK Zollagentur GmbH/Hauptzollamt Gießen
(Causa C-75/13) (1)
((Unione doganale e tariffa doganale comune - Sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi doganali all’importazione - Nascita dell’obbligazione doganale))
2014/C 282/14
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: SEK Zollagentur GmbH
Convenuto: Hauptzollamt Gießen
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 50 e 203 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, devono essere interpretati nel senso che una merce posta in custodia temporanea deve considerarsi sottratta al controllo doganale se essa è dichiarata in regime di transito comunitario esterno, ma non lascia il deposito e non è presentata all’ufficio doganale di destinazione, mentre i documenti di transito sono presentati a quest’ultimo. |
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2) |
L’articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, in caso di sottrazione di una merce al controllo doganale, la persona che, in quanto speditore autorizzato, ha vincolato tale merce al regime doganale del transito comunitario esterno è un debitore ai sensi della disposizione in parola. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Hamm — Germania) — Gülay Bollacke/K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG
(Causa C-118/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2003/88/CE - Organizzazione dell’orario di lavoro - Ferie annuali retribuite - Indennità finanziaria in caso di decesso))
2014/C 282/15
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesarbeitsgericht Hamm
Parti
Ricorrente: Gülay Bollacke
Convenuta: K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG
Dispositivo
L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a legislazioni o prassi nazionali, quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue senza dare diritto ad un’indennità finanziaria a titolo delle ferie non godute, quando il rapporto di lavoro termina per decesso del lavoratore. Il beneficio di una tale indennità non può dipendere da una previa domanda dell’interessato.
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25.8.2014 |
IT |
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C 282/12 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Digibet Ltd, Gert Albers/Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG
(Causa C-156/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione dei servizi - Articolo 56 TFUE - Giochi d’azzardo - Normativa recante divieti relativi ai giochi d’azzardo tramite Internet che non sono stati applicati, per un periodo di tempo limitato, all’interno di un ente federato di uno Stato membro - Coerenza - Proporzionalità))
2014/C 282/16
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Digibet Ltd, Gert Albers
Convenuta: Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG
Dispositivo
L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa comune alla maggioranza degli enti federati di uno Stato membro costituito come Stato federale, la quale vieti, in linea di principio, l’organizzazione e l’intermediazione dei giochi d’azzardo tramite Internet, mentre invece, durante un periodo limitato, una sola entità federata abbia mantenuto in vigore un testo di legge più permissivo coesistente con la normativa, restrittiva, delle altre entità federate, purché tale normativa risulti rispondente alle condizioni di proporzionalità elaborate dalla giurisprudenza della Corte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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25.8.2014 |
IT |
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C 282/12 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Oberbank AG C-217/13), Banco Santander SA (C-218/13), Santander Consumer Bank AG (C-218/13)/Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV
(Cause riunite C-217/13 e C-218/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 3, paragrafi 1 e 3 - Marchio di colore rosso senza contorni, registrato per servizi bancari - Domanda di dichiarazione di nullità - Carattere distintivo acquisito con l’uso - Prova - Sondaggio d’opinione - Momento in cui deve essere acquisito il carattere distintivo con l’uso - Onere della prova))
2014/C 282/17
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundespatentgericht
Parti
Ricorrenti: Oberbank AG (C-217/13), Banco Santander SA (C-218/13), Santander Consumer Bank AG (C-218/13)
Convenuta: Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV
Dispositivo
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1) |
L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad un’interpretazione del diritto nazionale secondo cui, in procedimenti che sollevano la questione se un marchio di colore senza contorni abbia acquisito carattere distintivo con l’uso, è sempre e comunque necessario che da un sondaggio d’opinione risulti un grado di riconoscibilità di tale marchio di almeno il 70 %. |
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2) |
Qualora uno Stato membro non si sia avvalso della facoltà prevista all’articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/95, l’articolo 3, paragrafo 3, primo periodo, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità riguardante un marchio privo di carattere distintivo intrinseco, occorre esaminare, al fine di valutare se tale marchio abbia acquisito carattere distintivo con l’uso, se tale carattere sia stato acquisito prima della data di deposito della domanda di registrazione di detto marchio. Al riguardo è irrilevante che il titolare del marchio contestato faccia valere che quest’ultimo ha acquisito comunque carattere distintivo con l’uso successivamente al deposito della domanda di registrazione, ma prima della registrazione del marchio stesso. |
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3) |
Qualora uno Stato membro non si sia avvalso della facoltà prevista all’articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/95, l’articolo 3, paragrafo 3, primo periodo, di detta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, il marchio contestato sia dichiarato nullo se privo di carattere distintivo intrinseco e il titolare di tale marchio non riesca a dimostrare che quest’ultimo aveva acquisito, prima della data di deposito della domanda di registrazione, carattere distintivo con l’uso che ne era stato fatto. |
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25.8.2014 |
IT |
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C 282/13 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Užsienio reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba/Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-pari ZAO, BT Telecommunications PUE
(Causa C-314/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Bielorussia - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Deroghe - Pagamento di onorari per servizi legali - Potere discrezionale dell’autorità nazionale competente - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Incidenza dell’origine illegale dei fondi - Insussistenza))
2014/C 282/18
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti
Ricorrenti: Užsienio reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Convenuti: Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-pari ZAO, BT Telecommunications PUE
Dispositivo
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1) |
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia, come modificato dal regolamento d’esecuzione (UE) n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011 e dal regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011, deve essere interpretato nel senso che, quando l’autorità nazionale competente si pronuncia su una domanda di deroga presentata conformemente a tale disposizione ai fini di proporre un ricorso per contestare la legalità di misure restrittive inflitte dall’Unione europea, essa non dispone di un potere discrezionale assoluto, ma deve esercitare le sue competenze nel rispetto dei diritti sanciti dall’articolo 47, secondo comma, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del carattere indispensabile della rappresentanza da parte di un avvocato per proporre un siffatto ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. L’autorità nazionale competente ha il diritto di verificare che i fondi di cui si chiede lo svincolo siano destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali. Essa può inoltre fissare le condizioni che ritiene adeguate per garantire, in particolare, che l’obiettivo della sanzione inflitta non sia mancato e che non si abusi della deroga concessa. |
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2) |
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006, come modificato dal regolamento d’esecuzione n. 84/2011 e dal regolamento n. 588/2011, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, in cui un congelamento di fondi e di risorse economiche è fondato su detto regolamento, una deroga del congelamento dei fondi e delle risorse economiche nella prospettiva di retribuire servizi legali deve essere valutata in conformità a tale disposizione, che non contiene alcuna allusione all’origine dei fondi e alla loro eventuale acquisizione illegale. |
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25.8.2014 |
IT |
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C 282/14 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Аdministrativen sad — Burgas — Bulgaria) — Lukoyl Neftohim Burgas AD/Nachalnik na Mitnicheski punkt «Pristanishte Burgas Tsentar» pri Mitnitsa Burgas
(Causa C-330/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione delle merci - Merce descritta come «olio pesante, olio lubrificante o altro olio destinato a subire un trattamento definito» - Voci 2707 e 2710 - Costituenti aromatici e costituenti non aromatici - Relazione tra la nomenclatura combinata e il sistema armonizzato))
2014/C 282/19
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Аdministrativen sad — Burgas
Parti
Ricorrente: Lukoyl Neftohim Burgas AD
Convenuto: Nachalnik na Mitnicheski punkt «Pristanishte Burgas Tsentar» pri Mitnitsa Burgas
Dispositivo
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1) |
Il criterio da prendere in considerazione per classificare un prodotto con caratteristiche quali quelle del prodotto di cui trattasi nel procedimento principale nella voce 2707 o nella voce 2710 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, è il tenore in peso dei costituenti aromatici rispetto ai costituenti non aromatici. |
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2) |
I termini «costituenti aromatici» che figurano nel capitolo 27 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1006/2011, devono essere interpretati come aventi un significato più ampio rispetto ai termini «idrocarburi aromatici». |
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3) |
Spetta, in linea di principio, ai giudici nazionali stabilire quale sia il metodo più appropriato per determinare il tenore di costituenti aromatici in un dato prodotto allo scopo di classificarlo nella voce 2707 o nella voce 2710 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1006/2011. |
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4) |
Il punto 1 delle note esplicative della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1006/2011, relative alle sottovoci 2707 99 91 e 2707 99 99 di tale nomenclatura deve essere interpretato come non esaustivo, di modo che un prodotto rientrante nella voce 2707 di detta nomenclatura combinata, ma che non può essere classificato in una sottovoce precisa, dovrà essere classificato nella sottovoce 2707 99 99 della nomenclatura medesima. |
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25.8.2014 |
IT |
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C 282/15 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Karen Millen Fashions Ltd/Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd
(Causa C-345/13) (1)
((Regolamento (CE) n. 6/2002 - Disegno o modello comunitario - Articolo 6 - Carattere individuale - Impressione generale diversa - Articolo 85, paragrafo 2 - Disegno o modello comunitario non registrato - Validità - Requisiti - Onere della prova))
2014/C 282/20
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti
Ricorrente: Karen Millen Fashions Ltd
Convenute: Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd
Dispositivo
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1) |
L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che, affinché un disegno o modello possa essere considerato dotato di un carattere individuale, l’impressione generale da esso prodotta sull’utilizzatore informato deve essere diversa da quella prodotta su tale utilizzatore non da una combinazione di elementi isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori, bensì da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati singolarmente. |
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2) |
L’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, affinché un tribunale dei disegni e modelli comunitari consideri valido un disegno o modello comunitario non registrato, il titolare di tale disegno o modello non è tenuto a provare che esso presenta un carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento medesimo, ma deve unicamente indicare in cosa tale disegno o modello presenti tale carattere, ossia identificare l’elemento o gli elementi del disegno o modello interessato che, a giudizio del suo titolare, conferiscono ad esso tale carattere. |
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25.8.2014 |
IT |
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C 282/16 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-377/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Nozione di «giurisdizione di uno Stato membro» - Tribunal Arbitral Tributário - Direttiva 69/335/CEE - Articoli 4 e 7 - Aumento del capitale sociale di una società di capitali - Imposta di bollo in vigore alla data del 1o luglio 1984 - Successiva abolizione di tale imposta di bollo e sua reintroduzione in seguito))
2014/C 282/21
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parti
Ricorrente: Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, SA
Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositivo
Gli articoli 4, paragrafo 1, lettera c), e 7, paragrafi 1 et 2, della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, devono essere interpretati nel senso che essi si oppongono alla reintroduzione, da parte di uno Stato membro, di un’imposta sui conferimenti sulle operazioni di aumento del capitale sociale di cui alla prima di tali disposizioni, che erano assoggettate ad un’imposta siffatta alla data del 1o luglio 1984, ma successivamente sono state esentate da tale imposta.
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 7 aprile 2014 — Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH/Bundesvergabeamt
(Causa C-166/14)
2014/C 282/22
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: MedEval — Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH
Resistente: Bundesvergabeamt
Altre parti: Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft; Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich
Questione pregiudiziale
Se il diritto dell’Unione — in particolare i principi generali dell’equivalenza e dell’effettività, nonché la direttiva 89/665/CEE (1) del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, nel testo di cui alla direttiva 2007/66/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive [Or. 2] 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici — debba essere interpretato nel senso che esso osti ad una normativa nazionale per effetto della quale una domanda diretta all’accertamento di violazioni della disciplina di aggiudicazione degli appalti pubblici deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto, laddove l’accertamento della violazione costituisca il presupposto non solo per la declaratoria di nullità del contratto, bensì anche ai fini della proposizione dell’azione risarcitoria.
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/17 |
Impugnazione proposta il 7 maggio 2014 dalla Lidl Stiftung & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 27 febbraio 2014, causa T-226/12, Lidl Stiftung & Co. KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-224/14 P)
2014/C 282/23
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (rappresentanti: M. Wolter, M. Kefferpütz, A. K. Marx, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 (causa T-226/12); |
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— |
qualora l’impugnazione fosse dichiarata fondata, annullare la decisione della prima commissione di ricorso del 21 marzo 2012 (R 2380/2010-1) conformemente alle conclusioni del ricorso dinanzi al Tribunale; |
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— |
condannare l’UAMI, in quanto convenuto dinanzi al Tribunale, alle spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale e del procedimento d’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Con la sua impugnazione, la Lidl Stiftung & Co. KG deduce tre motivi diretti contro la sentenza impugnata:
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1) |
violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento sul marchio comunitario (1) e della regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (2), in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario, in quanto il Tribunale ha interpretato erroneamente le condizioni per la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore ai sensi di tali disposizioni; |
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2) |
violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento sul marchio comunitario, in quanto il Tribunale ha interpretato erroneamente le condizioni che consentono di considerare che l’uso del marchio anteriore in una forma diversa da quella con cui il marchio è stato registrato costituisce un uso effettivo ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario; |
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3) |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario, in quanto il Tribunale ha interpretato erroneamente le condizioni per valutare il rischio di confusione. |
I principali argomenti possono essere riassunti come segue.
Per quanto riguarda il primo motivo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la commissione di ricorso aveva correttamente considerato tre fotografie prive di data e alcune fatture come elementi di prova concreti e oggettivi, sufficienti a dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore, in particolare per quanto attiene alla natura dell’uso.
Per quanto riguarda il secondo motivo, il Tribunale ha trascurato la natura di eccezione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario, che richiede, per ragioni di certezza del diritto e di prevedibilità, un’interpretazione rigorosa e restrittiva e una valutazione di tutti gli elementi del marchio nella forma con cui è stato registrato. Il Tribunale ha quindi commesso un errore di diritto confermando l’accertamento della commissione di ricorso secondo la quale la forma utilizzata dal marchio costituiva un uso effettivo poiché essa non modificava il carattere distintivo del marchio anteriore nella forma con cui esso è stato registrato, in quanto la commissione di ricorso non ha preso in considerazione tutti gli elementi del marchio anteriore.
Per quanto concerne il terzo motivo, il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario, in quanto, nel valutare le conclusioni della commissione di ricorso per quanto concerne la somiglianza tra i segni e il rischio di confusione, non ha preso adeguatamente in considerazione il fatto che, in primo luogo, il grado di attenzione del pubblico di riferimento è piuttosto elevato, in secondo luogo, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutto e non procede ad analizzarne i vari dettagli e, in terzo luogo, solo se tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili la valutazione della somiglianza può essere effettuata sulla sola base dell’elemento dominante. Se questi aspetti fossero stati correttamente presi in considerazione, il Tribunale non avrebbe potuto concludere nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione.
Poiché la sentenza impugnata non è quindi conforme alle disposizioni del regolamento sul marchio comunitario, la Lidl Stiftung & Co. KG ne chiede l’annullamento.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/18 |
Impugnazione proposta il 13 maggio 2014 dalla Lidl Stiftung & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 27 febbraio 2014, causa T-225/12, Lidl Stiftung & Co. KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-237/14 P)
2014/C 282/24
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (rappresentanti: M. Wolter, M. Kefferpütz, A. K. Marx, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 (causa T-225/12); |
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— |
qualora l’impugnazione fosse dichiarata fondata, annullare la decisione della prima commissione di ricorso del 21 marzo 2012 (R 2379/2010-1) conformemente alle conclusioni del ricorso dinanzi al Tribunale; |
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— |
condannare l’UAMI, in quanto convenuto dinanzi al Tribunale, alle spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale e del procedimento d’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Con la sua impugnazione, la Lidl Stiftung & Co. KG deduce tre motivi diretti contro la sentenza impugnata:
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1) |
violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento sul marchio comunitario (1) e della regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (2), in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario, in quanto il Tribunale ha interpretato erroneamente le condizioni per la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore ai sensi di tali disposizioni; |
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2) |
violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento sul marchio comunitario, in quanto il Tribunale ha interpretato erroneamente le condizioni che consentono di considerare che l’uso del marchio anteriore in una forma diversa da quella con cui il marchio è stato registrato costituisce un uso effettivo ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario; |
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3) |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario, in quanto il Tribunale ha interpretato erroneamente le condizioni per valutare il rischio di confusione. |
I principali argomenti possono essere riassunti come segue.
Per quanto riguarda il primo motivo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la commissione di ricorso aveva correttamente considerato tre fotografie prive di data e alcune fatture come elementi di prova concreti e oggettivi, sufficienti a dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore, in particolare per quanto attiene alla natura dell’uso.
Per quanto riguarda il secondo motivo, il Tribunale ha trascurato la natura di eccezione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario, che richiede, per ragioni di certezza del diritto e di prevedibilità, un’interpretazione rigorosa e restrittiva e una valutazione di tutti gli elementi del marchio nella forma con cui è stato registrato. Il Tribunale ha quindi commesso un errore di diritto confermando l’accertamento della commissione di ricorso secondo la quale la forma utilizzata dal marchio costituiva un uso effettivo poiché essa non modificava il carattere distintivo del marchio anteriore nella forma con cui esso è stato registrato, in quanto la commissione di ricorso non ha preso in considerazione tutti gli elementi del marchio anteriore.
Per quanto concerne il terzo motivo, il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario, in quanto, nel valutare le conclusioni della commissione di ricorso per quanto concerne la somiglianza tra i segni e il rischio di confusione, non ha preso adeguatamente in considerazione il fatto che, in primo luogo, il grado di attenzione del pubblico di riferimento è piuttosto elevato, in secondo luogo, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutto e non procede ad analizzarne i vari dettagli e, in terzo luogo, solo se tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili la valutazione della somiglianza può essere effettuata sulla sola base dell’elemento dominante. Se questi aspetti fossero stati correttamente presi in considerazione, il Tribunale non avrebbe potuto concludere nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione.
Poiché la sentenza impugnata non è quindi conforme alle disposizioni del regolamento sul marchio comunitario, la Lidl Stiftung & Co. KG ne chiede l’annullamento.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).
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25.8.2014 |
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C 282/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional (Spagna) il 2 giugno 2014 — Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)/Tyco Integrated Security S.L. y Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.
(Causa C-266/14)
2014/C 282/25
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Nacional — Sala de lo Social
Parti
Ricorrente: Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)
Resistenti: Tyco Integrated Security S.L. e Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE (1) debba essere interpretato nel senso che il tempo impiegato per il trasferimento, all’inizio e alla fine della giornata, da un lavoratore che non sia assegnato a un luogo di lavoro fisso, ma debba spostarsi quotidianamente dal proprio domicilio alla sede di un cliente dell’impresa, ogni giorno diverso, facendo ritorno al proprio domicilio dal luogo di un altro cliente, anch’esso diverso (in base a una tabella di viaggio o a un elenco stabiliti dall’impresa il giorno precedente), sempre nell’ambito di un’area geografica più o meno estesa, nelle condizioni di cui alla controversia principale illustrate nella motivazione della presente questione, rientri nell’«orario di lavoro» secondo la definizione data a tale nozione dal menzionato articolo della direttiva, o debba, invece, essere considerato come «periodo di riposo».
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/20 |
Impugnazione proposta il 30 maggio 2014 da Buzzi Unicem SpA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2014, causa T-297/11, Buzzi Unicem SpA/Commissione europea
(Causa C-267/14 P)
2014/C 282/26
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Buzzi Unicem SpA (rappresentanti: C. Osti, A. Prastaro e A. Sodano, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Annullare in tutto o in parte la sentenza impugnata e conseguentemente:
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— |
annullare interamente la decisione impugnata per assenza o insufficienza della motivazione e conseguente violazione del diritto di difesa della Società nonché del principio di buona amministrazione; |
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— |
annullare interamente la decisione impugnata per eccesso e sviamento di potere con conseguente inversione dell'onere della prova; |
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— |
annullare interamente o parzialmente la decisione impugnata per eccesso dei poteri conferiti dall'art. 18 alla Commissione, violazione dei principi di proporzionalità e buona amministrazione, mancanza di previo contraddittorio, in violazione delle Best Practices della Commissione; |
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— |
annullare la sentenza impugnata con riferimento all'addebito a Buzzi Unicem delle spese di causa relative al primo grado; |
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— |
condannare la Commissione a sopportare le spese del presente giudizio nonché quelle relative alla causa T-297/11. |
Motivi e principali argomenti
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A. |
Primo Motivo — Errore di diritto, motivazione assente o insufficiente sulle contestazioni di violazione dei diritti di difesa e del principio di buona amministrazione Con il primo motivo, Buzzi Unicem eccepisce che la sentenza impugnata è viziata da errore di diritto e da assenza o carenza di motivazione laddove essa conclude che il generico riferimento a presunte infrazioni contenuto nel provvedimento di avvio costituirebbe una sufficiente motivazione della richiesta di informazioni ex art. 18, comma 3, integrando il «grado minimo di chiarezza» richiesto da tale disposizione quanto all' oggetto e allo scopo della richiesta. |
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B. |
Secondo Motivo — Errore manifesto di valutazione ed errore di diritto in relazione al lamentato eccesso e sviamento di potere della Commissione ed alla conseguente inversione dell'onere della prova Con il secondo motivo, Buzzi Unicem fa valere che il Tribunale ha commesso un manifesto errore di valutazione e di diritto nel rigettare la censura relativa allo sviamento di potere della Commissione, dovuto all'uso della richiesta di informazioni ex art. 18 del Regolamento n. 1/2003 (1) pur in assenza di indizi di una violazione, laddove il Tribunale sostiene che Buzzi Unicem non avrebbe proposto una domanda esplicita e motivata tale da consentire una verifica dell' esistenza di sufficienti indizi e laddove rigetta la lamentata inversione dell' onere della prova senza fornire alcuna motivazione. |
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C. |
Terzo Motivo — Errore di fatto e di diritto, illogicità della motivazione in relazione al lamentato eccesso di potere rispetto all'art. 18 del Regolamento n. 1/2003 Con il terzo motivo, Buzzi Unicem ha denunciato l'erronea applicazione dei principi relativi agli obblighi di cooperazione delle imprese, per aver ritenuto che la Commissione avesse lecitamente imposto alle imprese di rispondere a quesiti non di mero fatto, a informazioni che la Commissione sapeva non essere nella disponibilità dell'impresa e ad ulteriori informazioni che la Commissione avrebbe potuto ottenere autonomamente. |
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D. |
Quarto Motivo — Errore di diritto e difetto di motivazione in relazione alle contestazioni di violazione del principio di proporzionalità e di eccesso di potere in riferimento all'art. 18 Con il quarto motivo la Ricorrente contesta che la sentenza impugnata e viziata da assenza o carenza di motivazione e errore di diritto in relazione alla lesione del principio di proporzionalità e conseguente onere eccessivo per le parti derivante dalle richieste di informazioni, dalla loro reiterazione e riformulazione, dalla proposizione di nuove variabili e domande, dal diniego di limitare le informazioni da produrre, dalla scelta di chiedere con decisione anche informazioni già fornite in precedenza. |
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E. |
Quinto Motivo — Errore di diritto e assenza di motivazione sulla violazione delle Best practices della Commissione e sulla violazione del principio di buona amministrazione Con il quinto motivo Buzzi Unicem fa valere l’errore di diritto nell’avere il Tribunale ritenuto che le Best Practices della Commissione non siano per essa vincolanti quando, avendo deciso di chiedere alle imprese di commentare la bozza di una decisione ex art. 18, comma 3, essa non tenga poi in alcun conto i commenti ricevuti e modifichi significativamente il testo della decisione finale. Viene anche contestata l'assenza di motivazione in merito alla violazione del principio di buona amministrazione da parte della Commissione per le modalità con le quali essa aveva esercitato il potere di chiedere informazioni. |
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1, pag. 1).
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/21 |
Impugnazione proposta il 30 maggio 2014 da Italmobiliare SpA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2014, causa T-305/11, Italmobiliare SpA/Commissione europea
(Causa C-268/14 P)
2014/C 282/27
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Italmobiliare SpA (rappresentanti: M. Siragusa, F. Moretti e L. Nascimbene, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
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— |
Annullare in toto la sentenza con ogni conseguenza sulla decisione impugnata, incluso il suo annullamento; |
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— |
Ove ritenute opportune e necessarie, disporre le misure di organizzazione del procedimento e/o le misure istruttorie previste rispettivamente dagli articoli 62 e 64 del Regolamento di Procedura della Corte; |
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— |
Condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio, compreso di quello svoltosi dinanzi al Tribunale e |
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— |
In subordine, ove quanto sopra non sia possibile, rinviare la causa al Tribunale, anche all’eventuale fine di espletare le misure istruttorie o di organizzazione del procedimento non già disposte dalla Corte. |
Motivi e principali argomenti
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1 |
Primo motivo: erronea identificazione del destinatario della decisione impugnata Con il primo motivo Italmobiliare contesta la tesi avallata dal Tribunale secondo cui le informazioni richieste potessero fondatamente ritenersi nella disponibilità di Italmobiliare. Il Tribunale è incorso anche in un grave travisamento dei fatti e in un’erronea applicazione del principio del legittimo affidamento non considerando che i comportamenti pregressi della Commissione, nonché le sue stesse assicurazioni scritte, erano idonei a infondere il legittimo affidamento che Italmobiliare non sarebbe stata gravata dalla decisione impugnata. Infine, la sentenza del Tribunale è viziata da carenza assoluta di motivazione con riferimento alla lamentata violazione del principio di non discriminazione poiché non considera la censura della ricorrente volta a dimostrare come Italmobiliare fosse l’unica holding finanziaria chiamata in causa in qualità di destinatario della richiesta di informazioni ex art. 18 (3) del Reg. 1/2003 (1) |
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2 |
Secondo motivo: contraddittorietà e illogicità della motivazione sull’esame della censura concernente la violazione da parte della Commissione dell’art. 296 TFUE Con il secondo motivo Italmobiliare fa valere la contraddittorietà e illogicità della motivazione del Tribunale laddove quest’ultimo, pur riconoscendo che la motivazione della Commissione è insufficiente sotto il profilo dell’oggetto e dello scopo della richiesta, la considera esaustiva se posta in relazione a quanto enunciato nella decisione di avvio, pur non aggiungendo quest’ultima nulla sotto il profilo sostanziale al contenuto della decisione impugnata. La motivazione della decisione impugnata prima, e della sentenza poi, è altresì carente con riferimento al requisito della necessità delle informazioni richieste, nonché con riferimento alla scelta di utilizzare lo strumento della decisione ex art. 18(3) del Reg. 1/2003. |
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3 |
Terzo motivo: erronea applicazione degli articoli 101 TFUE e 18(1) e 18(3) del Reg. 1/2003 per non avere il Tribunale riconosciuto la natura di atto ultra vires della decisione impugnata Con il terzo motivo Italmobiliare contesta l’analisi svolta dal Tribunale con riferimento alla lamentata carenza di potere della Commissione di adottare la decisione impugnata. Il Tribunale ha sostanzialmente omesso di prendere in esame gli elementi forniti dalla ricorrente a sostegno della propria censura, e non si è attivato mediante l’adozione di misure di organizzazione del procedimento per la verifica degli indizi che a dire della Commissione avrebbero giustificato l’adozione della richiesta di informazioni. |
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4 |
Quarto motivo: carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento all’esame della censura concernente la violazione del principio di proporzionalità Con il quarto motivo Italmobiliare censura la carenza e/o la contraddittorietà della motivazione rispetto alla lamentata violazione da parte della Commissione del principio di proporzionalità, evidenziata sotti i seguenti profili: i) l’inidoneità della richiesta di informazioni a conseguire nel caso di specie lo scopo prefissato; ii) l’eccessiva onerosità degli sforzi richiesti all’impresa ai fini della predisposizione della risposta alla richiesta di informazioni e iii) la violazione del criterio del mezzo più mite il quale in ogni caso impone che gli obiettivi preposti all’indagine siano conseguiti tramite l’adozione di misure che comportano un minore sacrificio per la sfera giuridica dei destinatari delle stesse. |
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5 |
Quinto motivo: carenza di motivazione rispetto alla lamentata violazione del diritto al contraddittorio Con il quinto motivo Italmobiliare censura la carenza di motivazione della sentenza rispetto alla lamentata violazione del diritto al contraddittorio. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che le «modalità» con cui la Commissione conduce una consultazione possano essere sottratte al controllo giurisdizionale per la semplice circostanza che la Commissione stessa non avrebbe avuto «alcun obbligo» di procedere in tal senso. |
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1, pag. 1)..
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 4 giugno 2014 — LFB Biomédicaments, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-France)/Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
(Causa C-271/14)
2014/C 282/28
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: LFB Biomédicaments, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-France)
Convenuti: Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni del punto 5 dell’articolo 6 della direttiva 89/105/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (1) impongano la motivazione di una decisione di cancellazione di una specialità dall’elenco dei medicinali, dispensati ai pazienti ricoverati negli istituti sanitari, che possono essere presi in carico dai regimi obbligatori di assicurazione malattia in aggiunta alle prestazioni di ricovero prese in carico nel quadro di prezzi forfettari di degenza e di cure stabiliti per gruppo omogeneo di pazienti.
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 5 giugno 2014 — Pierre Fabre Médicament/Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, Ministre des affaires sociales et de la santé
(Causa C-273/14)
2014/C 282/29
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Pierre Fabre Médicament
Resistente: Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, Ministre des affaires sociales et de la santé
Questioni pregiudiziali
Se le disposizioni dei punti 3 e 5 dell'articolo 6 della direttiva 89/105/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (1) siano applicabili alle decisioni di cancellazione di una specialità dall'elenco dei medicinali, dispensati ai pazienti ricoverati negli istituti sanitari, che possono essere presi in carico dai regimi obbligatori di assicurazione malattia in aggiunta alle prestazioni di ricovero prese in carico nel quadro di prezzi forfettari di degenza e di cure stabiliti per gruppo omogeneo di pazienti
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 13 giugno 2014 — Repubblica ellenica/Stefanos Stroumpoulis e altri
(Causa C-292/14)
2014/C 282/30
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica
Resistenti: Stefanos Stroumpoulis, Nicolaos Koumpanos, Panagiotis Renieris, Charalampos Renieris, Ioannis Zacharias, Dimitrios Lazarou e Apostolos Chatzisotiriou
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, ai sensi delle disposizioni della direttiva 80/987/CEE (1) del Consiglio, i marinai di uno Stato membro che abbiano prestato servizio su nave battente bandiera di un paese terzo rispetto all’Unione europea beneficino, per i diritti non pagati che vantino nei confronti della compagnia di navigazione — la quale abbia sede statutaria sul territorio del paese terzo, ma sede operativa sul territorio dello Stato membro in questione e che, tenuto conto di quest’ultima sede, sia stata dichiarata fallita dal Tribunale di tale Stato membro, secondo il diritto dello stesso –, della tutela offerta dalla medesima direttiva, in considerazione dello scopo che essa persegue e indipendentemente dal fatto che i contratti di lavoro siano disciplinati dal diritto del paese terzo e che lo Stato membro non possa richiedere all’armatore proprietario della nave, non soggetto al proprio ordinamento giuridico, un contributo per il finanziamento dell’organismo di garanzia. |
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2) |
Se, ai sensi delle disposizioni della direttiva 80/987/CEE del Consiglio, sia da considerare tutela equivalente il pagamento, istituito all’articolo 29 della legge n. 1220/1981, a carico del Naftiko Apomachiko Tameio [Fondo Previdenza Marinara] (NAT), per un massimo di tre mesi, delle retribuzioni di base e delle indennità stabilite dai pertinenti contratti collettivi a favore di marinai greci in servizio su nave battente bandiera greca o su nave straniera convenzionata con il NAT, pagamento previsto da detto articolo solo per l’ipotesi che i medesimi marinai siano stati abbandonati all’estero. |
(1) Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 35).
Tribunale
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/25 |
Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2014 — Nike International/UAMI — Muñoz Molina (R 10)
(Causa T-137/09 RENV) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo R 10 - Marchio nazionale denominativo anteriore R 10 non registrato - Cessione del marchio nazionale - Prova del possesso del marchio anteriore»))
2014/C 282/31
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Nike International Ltd (Beaverton, Oregon, Stati Uniti) (rappresentante: M. de Justo Bailey, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Aurelio Muñoz Molina (Petrer, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 21 gennaio 2009 (procedimento R 551/2008-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la DL Sports & Marketing Ltda e il sig. Aurelio Muñoz Molina.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Nike International Ltd è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dinanzi alla Corte e al Tribunale. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/25 |
Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2014 — Paesi Bassi/Commissione
(Causa T-16/11) (1)
((«FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese effettuate nell’ambito del regime europeo di contingentamento per la produzione di fecola di patate - Diritti della difesa»))
2014/C 282/32
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, M. de Ree. M. Noort, M. Bulterman e J. Langer, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Kranenborg. F. Wilman e P. Rossi, agenti)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2010/668/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 288, pag. 24), nella parte in cui applica una rettifica finanziaria al Regno dei Paesi Bassi nell’ambito del regime europeo di contingentamento per la produzione di fecola di patate per gli anni dal 2003 al 2008 di un importo totale pari a EUR 2 8 9 47 149,31.
Dispositivo
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1) |
La decisione 2010/668/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui applica una rettifica finanziaria al Regno dei Paesi Bassi nell’ambito del regime europeo di contingentamento per la produzione di fecola di patate per gli anni dal 2003 al 2008. |
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2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
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3) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/26 |
Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2014 — Kimman/Commissione
(Causa T-644/11 P) (1)
((«Impugnazione - Impugnazione incidentale - Funzione pubblica - Funzionari - Valutazione - Rapporto informativo - Esercizio di valutazione 2009 - Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo - Articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari - Parere del gruppo ad hoc - Snaturamento - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione»))
2014/C 282/33
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Eugène Emile Marie Kimman (Overijse, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011, Kimman/Commissione (F-74/10, non ancora pubblicata nella Raccolta).
Dispositivo
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1) |
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011, Kimman/Commissione (F-74/10), è annullata, da un lato, nella parte in cui dichiara ricevibili il secondo motivo, le prime sei parti del terzo motivo e il quarto motivo, ad eccezione della censura secondo la quale il lavoro realizzato dal ricorrente nell’interesse dell’istituzione non sarebbe stato preso in considerazione, dedotti dal ricorrente nell’ambito del procedimento in primo grado e, dall’altro, nella parte in cui condanna la Commissione europea a sopportare, oltre alle proprie spese, un quarto delle spese del ricorrente relative a detto procedimento. |
|
2) |
L’impugnazione principale è respinta. |
|
3) |
Il ricorso proposto dal sig. Eugène Emile Marie Kimman dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è respinto. |
|
4) |
Il sig. Kimman è condannato a sostenere integralmente le spese relative sia al primo grado di giudizio sia all’impugnazione principale. |
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5) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese in sede d’impugnazione incidentale. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/27 |
Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2014 — Moonich Produktkonzepte & Realisierung/UAMI — Thermofilm Australia (HEATSTRIP)
(Causa T-184/12) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo HEATSTRIP - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009»))
2014/C 282/34
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Moonich Produktkonzepte & Realisierung GmbH (Sauerlach b. München, Germania) (rappresentante: H. Pannen, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Thermofilm Australia Pty Ltd (Melbourne, Australia) (rappresentanti: J. Kroher e K. Bach, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 26 gennaio 2012 (procedimento R 1956/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Thermofilm Australia Pty Ltd e la Moonich Produktkonzepte & Realisierung GmbH.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Moonich Produktkonzepte & Realisierung GmbH sopporterà le proprie spese nonché le spese dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e le spese della Thermofilm Australia Pty Ltd. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/27 |
Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2014 — Alchaar/Consiglio
(Causa T-203/12) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Iscrizione di un privato negli elenchi dei destinatari delle misure - Legami con il regime - Diritti della difesa - Diritto ad un processo equo - Obbligo di motivazione - Onere della prova - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Proporzionalità - Diritto di proprietà - Diritto alla vita privata»))
2014/C 282/35
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mohamad Nedal Alchaar (Aleppo, Siria) (rappresentanti: A. Korkmaz, D. Amaudruz e A. Boesch, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e M. Vitsentzatos, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: É. Cujo e S. Pardo Quintillán, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale, da un lato, della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1244/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 319, pag. 8) e del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), nella parte in cui tali atti contengono misure restrittive riguardanti il ricorrente nonché di qualsiasi atto futuro che modifichi tale decisione o tale regolamento e, dall’altro, della comunicazione del Consiglio del 16 marzo 2012 con cui si informava il ricorrente del mantenimento dell’iscrizione del suo nome nell’elenco dei destinatari delle misure restrittive.
Dispositivo
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1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, è annullato nei limiti in cui riguarda il sig. Mohamad Nedal Alchaar. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare le proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dal sig. Alchaar. |
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4) |
Il sig. Alchaar è condannato a sopportare un terzo delle proprie spese. |
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5) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/28 |
Sentenza del Tribunale del 1o luglio 2014 — Jyoti Ceramic Industries/UAMI — DeguDent (ZIECON)
(Causa T-239/12) (1)
([«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo ZIECON - Marchio comunitario denominativo anteriore CERCON - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Esame d’ufficio dei fatti - Articolo 76 del regolamento n. 207/2009»])
2014/C 282/36
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Jyoti Ceramic Industries PVT. Ltd (Nashik, India) (rappresentanti: avv.ti R. Egerer, D. Jochim e A. Kolb)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: DeguDent GmbH (Hanau, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. Blau, T. Hertl e P. Winkler)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 2 marzo 2012 (procedimento R 2546/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la DeguDent GmbH e la Jyoti Ceramic Industries PVT. Ltd.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Jyoti Ceramic Industries PVT. Ltd sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno(marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla DeguDent GmbH. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/29 |
Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2014 — Spagna/Commissione
(Cause riunite T-319/12 e T-321/12) (1)
((«Aiuti di Stato - Cinematografo - Aiuto per la costruzione e gestione di un complesso cinematografico - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune - Criterio dell’investitore privato in economia di mercato - Aiuto di Stato a finalità regionale - Aiuto destinati a promuovere la cultura - Obbligo di motivazione»))
2014/C 282/37
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, avvocato di Stato); Ciudad de la Luz, SAU (Alicante, Spagna); e Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU (Alicante) (rappresentanti: inizialmente J. Buendía Sierra, N. Ruiz García, J. Belenguer Mula e M. Muñoz de Juan, successivamente, J. Buendía Sierra e J. Belenguer Mula, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, P. Němečková e B. Stromsky, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione (2012) 3025 def., della Commissione europea, dell’8 maggio 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.22668 [C 8/2008 (NN 4/2008)], che la Spagna ha eseguito in favore della Ciudad de la Luz, SA.
Dispositivo
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1) |
I ricorsi sono respinti. |
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2) |
La Ciudad de la Luz, SA, la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA e il Regno di Spagna sopporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/29 |
Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2014 — Al-Tabbaa/Consiglio
(Cause riunite T-329/12 e T-74/13) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Diritti della difesa - Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione»))
2014/C 282/38
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mazen Al-Tabbaa (Beirut, Libano) (rappresentanti: M. Lester, barrister, e G. Martin, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento di atti del Consiglio contenenti misure restrittive riguardanti il ricorrente, ossia, inizialmente, la decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 126, pag. 9), nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 126, pag. 3).
Dispositivo
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1) |
La decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati, nella parte in cui riguardano il sig. Mazen Al-Tabbaa. |
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2) |
La decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2012 del Consiglio, del 29 novembre 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012, sono annullati, nelle parti in cui riguardano il sig. Al-Tabbaa. |
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3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento n. 36/2012, nonché la decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739, sono annullati, nella parte in cui riguardano il sig. Al-Tabbaa. |
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4) |
La decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, è annullata, nella parte in cui riguarda il sig. Al-Tabbaa. |
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5) |
Gli effetti della decisione 2013/255 sono mantenuti per quanto riguarda il sig. Al-Tabbaa fino alla produzione di effetti dell’annullamento parziale del regolamento di esecuzione n. 363/2013, che attua il regolamento n. 36/2012. |
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6) |
Non vi è luogo a statuire sul ricorso nella causa T-74/13. |
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7) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal ricorrente nella causa T-329/12 e i tre quarti delle spese sostenute da quest’ultimo nella causa T-74/13. |
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8) |
Il ricorrente sopporterà un quarto delle proprie spese nella causa T-74/13. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/30 |
Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2014 — Pågen Trademark/UAMI (gifflar)
(Causa T-520/12) (1)
([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo gifflar - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Assenza di carattere distintivo acquisito con l'uso - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»])
2014/C 282/39
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Pågen Trademark AB (Malmö, Svezia) (rappresentante: J. Norderyd, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: D. Leffler e P. Geroulakos, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 18 settembre 2012 (procedimento R 46/2012-2), riguardante una domanda di registrazione del marchio figurativo gifflar come marchio comunitario.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Pågen Trademark AB è condannata alle spese. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/31 |
Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2014 — National Iranian Tanker Company/Consiglio
(Causa T-565/12) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»))
2014/C 282/40
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: National Iranian Tanker Company (Teheran, Iran) (rappresentanti: R. Chandrasekera, S. Ashley, C. Murphy, solicitors, M. Lester, barrister, e D. Wyatt, QC)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e M. Bishop, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58), nella parte in cui il nome della ricorrente è stato iscritto nell’elenco riportato nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16), nella parte in cui tale regolamento coinvolge la ricorrente.
Dispositivo
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1) |
La decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della National Iranian Tanker Company nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC. |
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2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della National Iranian Tanker Company nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010. |
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3) |
Gli effetti della decisione 2012/635 e del regolamento di esecuzione n. 945/2012 sono mantenuti, per quanto riguarda la National Iranian Tanker Company, fino alla scadenza del termine di impugnazione di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea oppure, in caso di proposizione di impugnazione entro detto termine, fino al rigetto della stessa. |
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4) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla National Iranian Tanker Company. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/32 |
Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2014 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Montres Tudor (GLAMOUR)
(Causa T-1/13) (1)
((«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo GLAMOUR - Marchio internazionale anteriore TUDOR GLAMOUR - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
2014/C 282/41
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Raab, H. Lauf e V. Ahmann, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Montres Tudor SA (Ginevra, Svizzera) (rappresentanti: J.P. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa e C. Sueiras Villalobos, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 10 ottobre 2012 (procedimento R 213/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Montres Tudor SA e l’Advance Magazine Publishers, Inc.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Advance Magazine Publishers, Inc. è condannata alle spese. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/32 |
Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2014 — Marcuccio/Commissione
(Causa T-20/13 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni e indennità di invalidità - Collocamento a riposo per invalidità - Commissione di invalidità - Composizione - Designazione dei medici - Carenza del funzionario interessato a designare il secondo medico - Designazione del secondo medico da parte del presidente della Corte - Designazione del terzo medico d’intesa tra il primo e il secondo medico designati - Articolo 7 dell’allegato II dello Statuto - Rigetto del ricorso in primo grado a seguito di rinvio del Tribunale»))
2014/C 282/42
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentanti: G. Cipressa, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall, C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (F-41/06 RENV, non ancora pubblicata nella Raccolta)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio. |
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25.8.2014 |
IT |
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C 282/33 |
Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2014 — Zanjani/Consiglio
(Causa T-155/13) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento di capitali - Restrizioni in materia di ingresso - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»))
2014/C 282/43
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Babak Zanjani (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: L. Defalque e C. Malherbe, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e M. Bishop, agenti)
Oggetto
In primo luogo, da un lato, annullamento della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 71), nella parte in cui ha iscritto il nome del ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 55), nella parte in cui ha iscritto il nome del ricorrente nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e, in secondo luogo, domanda diretta ad ottenere una dichiarazione d’inapplicabilità della decisione 2012/829 e del regolamento di esecuzione n. 1264/2012 nella misura in cui l’articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione 2010/413 è applicabile al ricorrente.
Dispositivo
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1) |
La decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui iscrive il nome del sig. Babak Zanjani nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. |
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2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome del sig. Zanjani nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010. |
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3) |
Gli effetti della decisione 2012/829 e del regolamento di esecuzione n. 1264/2012 sono mantenuti relativamente al sig. Zanjani, fino allo scadere del termine per l’impugnazione di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, o, se entro tale termine viene proposta impugnazione, fino al rigetto della stessa. |
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4) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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5) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Zanjani. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/34 |
Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2014 — Sorinet Commercial Trust Bankers/Consiglio
(Causa T-157/13) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive assunte nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento di capitali - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Termine per l’adeguamento delle conclusioni - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»))
2014/C 282/44
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sorinet Commercial Trust Bankers (Kish Island, Iran) (rappresentanti: L. Defalque e C. Malherbe, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. De Elera, M. Bishop e A. Vitro, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e, dall’altro lato, della decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 156, pag. 10), nella parte in cui ha mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU L 156, pag. 3), nella parte in cui ha mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento n. 267/2012.
Dispositivo
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1) |
La decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC. |
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2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della Sorinet Commercial Trust Bankers nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010. |
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3) |
La decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413, è annullata nella parte in cui ha mantenuto il nome della Sorinet Commercial Trust Bankers nell’allegato II della decisione 2010/413. |
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4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento n. 267/2012, è annullato nella parte in cui ha mantenuto il nome della Sorinet Commercial Trust Bankers nell’allegato IX del regolamento n. 267/2012. |
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5) |
Gli effetti dell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2013/270, e dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, come modificato dal regolamento di esecuzione n. 522/2013, nella parte in cui riguardano la Sorinet Commercial Trust Bankers, sono mantenuti fino allo scadere del termine per l’impugnazione di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, o, se entro tale termine viene proposta impugnazione, fino al rigetto della stessa. |
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6) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Sorinet Commercial Trust Bankers. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/35 |
Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2014 — Sharif University of Technology/Consiglio
(Causa T-181/13) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione»))
2014/C 282/45
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sharif University of Technology (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Happold, barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco figurante nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39) e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco figurante nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
La decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della Sharif University of Technology nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC. |
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2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della Sharif University of Technology nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010. |
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3) |
Gli effetti della decisione 2012/829 e del regolamento di esecuzione n. 1264/2012 sono mantenuti, nei confronti della Sharif University of Technology, per una durata di due mesi dalla data della pronuncia della presente sentenza. |
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4) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Sharif University of Technology. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/36 |
Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2014 — Construcción, Promociones e Instalaciones/UAMI — Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL)
(Causa T-345/13) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo CPI COPISA INDUSTRIAL - Marchio spagnolo figurativo anteriore Cpi construcción promociones e instalaciones, s.a. e nome commerciale anteriore Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A.-C.P.I. - Impedimenti relativi alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b, e paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Assenza di prova dell’utilizzo negli affari del nome commerciale anteriore»))
2014/C 282/46
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Construcción, Promociones e Instalaciones, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: E. Seijo Veiguela e J. L. Rivas Zurdo, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, SA (L’Hospitalet de Llobregat, Spagna) (rappresentante: T. González Martínez, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 10 aprile 2013 (procedimento R 1935/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Construcción, Promociones e Instalaciones, SA, e la Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, SA
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Construcción, Promociones e Instalaciones, SA, è condannata alle spese. |
|
25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/36 |
Sentenza del Tribunale del 1o luglio 2014 — You-View.tv/UAMI — YouView TV (YouView+)
(Causa T-480/13) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo YouView+ - Marchio Benelux figurativo anteriore You View You-View.tv - Produzione tardiva di documenti - Potere discrezionale conferito dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Nozione di “disposizione contraria” - Regola 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95»])
2014/C 282/47
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente You-View.tv (Anversa, Belgio) (rappresentante: S. Criel, avvocato).
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock et N. Bambara, agenti
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: YouView TV Ltd (Londra, Regno Unito)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 18 giugno 2013 (procedimento R 2112/2012-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la You-View.tv e la YouView TV Ltd
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 18 giugno 2013 (procedimento R 2112/2012-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la You-View.tv e la YouView TV Ltd, è annullata. |
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2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
|
3) |
L’UAMI è condannato alle spese. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/37 |
Ricorso proposto il 17 aprile 2014 — The Smiley Company/UAMI (Forma di un viso)
(Causa T-242/14)
2014/C 282/48
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. A.Freitag)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 16 gennaio 2014, procedimento R 836/2013-1; |
|
— |
ordinare al convenuto di sopportare le spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio tridimensionale che rappresenta la forma di un viso per prodotti rientranti nelle classi 29 e 30 — Domanda di marchio comunitario n. 1 1 1 68 762;
Decisione dell’esaminatore: il marchio è escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell’appello;
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
|
25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/38 |
Ricorso proposto il 17 aprile 2014 — The Smiley Company SPRL/UAMI (Forma di un viso)
(Causa T-243/14)
2014/C 282/49
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. A. Freitag)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 16 gennaio 2014, procedimento R 837/2013-1; |
|
— |
ordinare al convenuto di sopportare le spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio tridimensionale che rappresenta la forma di un viso per prodotti rientranti nelle classi 29 e 30 — Domanda di marchio comunitario n. 1 1 1 68 861;
Decisione dell’esaminatore: il marchio è escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell’appello;
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
|
25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/38 |
Ricorso proposto il 17 aprile 2014 –The Smiley Company/UAMI (Forma di un viso rappresentato come una stella)
(Causa T-244/14)
2014/C 282/50
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. A. Freitag)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 16 gennaio 2014, procedimento R 836/2013-1; |
|
— |
ordinare al convenuto di pagare le spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio tridimensionale che rappresenta la forma di un viso rappresentato come una stella per prodotti rientranti nelle classi 29 e 30 — Domanda di marchio comunitario n. 1 1 1 68 937;
Decisione dell’esaminatore: il marchio è escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell’appello
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/39 |
Ricorso proposto il 19 maggio 2014 — Rintisch/UAMI — Compagnie laitière européenne (PROTICURD)
(Causa T-382/14)
2014/C 282/51
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bernhard Rintisch (Bottrop, Germania) (rappresentante: A. Dreyer, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Compagnie laitière européenne SA (Conde Sur Vire, Francia)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14 marzo 2014, procedimento R 609/2011-4; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PROTICURD» per prodotti delle classi 5 e 29 — Registrazione internazionale n. 9 81 041 che designa l’Unione europea.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il ricorrente.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi tedeschi nn. 3 9 7 02 429, 3 9 5 49 559 e 3 9 6 08 644.
Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.
|
25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/39 |
Ricorso proposto il 10 giugno 2014 — Coca-Cola/UAMI (Forma di una bottiglia)
(Causa T-411/14)
2014/C 282/52
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: The Coca-Cola Company (Atlanta, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Stone e A. Dykes, Solicitors, e S. Malynicz, Barrister)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 marzo 2014, procedimento R 540/2013-2; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio tridimensionale rappresentante una bottiglia per prodotti delle classi 6, 21, 32 — Domanda di marchio comunitario n. 1 0 5 32 687.
Decisione dell’esaminatore: il marchio non può essere ammesso alla registrazione per una parte dei prodotti oggetto della relativa domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/40 |
Ricorso proposto il 25 maggio 2014 — Sina Bank/Consiglio
(Causa T-418/14)
2014/C 282/53
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sina Bank (Tehran, Iran) (rappresentanti: B. Mettetal e C. Wucher-North, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione del Consiglio in seguito a riesame contenuta nell’Avviso del 15 marzo 2014 all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2010/413/PESC (1) del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 267/2012 (2) del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU C 77, pag. 1), che stabilisce che la decisione 2010/413/PESC del Consiglio e il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio continuano a riguardare direttamente la ricorrente; |
|
— |
annullare l’allegato IX, punto I.B.8 del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, in quanto continua a riguardare direttamente la ricorrente, come stabilito nell’Avviso del 15 March 2014; |
|
— |
condannare il Consiglio a pagare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione del Consiglio in seguito a riesame contenuta nell’Avviso del 15 marzo 2014 ha violato i requisiti procedurali di fornire motivazioni adeguate nonché di rispettare i diritti della difesa e il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Banca non è legata agli interessi della «Daftar» e non contribuisce al finanziamento dei cosiddetti interessi strategici dello Stato né al suo programma nucleare. Di conseguenza, i criteri sostanziali per la designazione di cui ai provvedimenti impugnati non sono soddisfatti nei confronti della Banca e/o il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare se tali criteri fossero soddisfatti. Inoltre, il Consiglio non ha applicato il criterio corretto. |
(1) Decisione del Consiglio del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39)
(2) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1)
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/41 |
Ricorso proposto il 12 giugno 2014 — The Goldman Sachs Group/Commissione
(Causa T-419/14)
2014/C 282/54
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: The Goldman Sachs Group, Inc (New York, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: W. Deselaers, J. Koponen e A. Mangiaracina, lawyers)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare, in tutto o in parte, gli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione della Commissione C(2014) 2139 final del 2 aprile 2014, caso AT.39610 — Power Cables, nella parte in cui riguarda il ricorrente; e/o |
|
— |
ridurre l’ammenda inflitta al ricorrente dall’articolo 2 della decisione; |
|
— |
condannare la Commissione alle spese |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.
|
1. |
Primo motivo, secondo cui la decisione impugnata viola l’articolo 101 TFUE e l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1) laddove dichiara che il GS Group è responsabile in solido per la presunta violazione commessa dalla Prysmian. |
|
2. |
Secondo motivo, secondo cui la decisione impugnata viola l'articolo 2 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 e l'articolo 296 TFUE, in quanto non dimostra in maniera giuridicamente soddisfacente che il GS Group abbia effettivamente esercitato un'influenza decisiva sulla Prysmian nel periodo rilevante. |
|
3. |
Terzo motivo, secondo cui la decisione impugnata viola l'articolo 101 TFUE e l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003, in quanto viola il principio della responsabilità personale e la presunzione di innocenza. |
|
4. |
Quarto motivo, secondo cui la decisione impugnata viola l'articolo 101 TFUE e l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003, in quanto viola il principio della certezza del diritto e il principio che la pena deve essere specifica per colui che ha commesso l'infrazione, in quanto la Commissione ha omesso di suddividere l'ammenda. |
|
5. |
Quinto motivo, secondo cui la Commissione ha violato i diritti della difesa del ricorrente (violazione di requisiti procedurali sostanziali), in quanto la Commissione ha omesso di concedere tempestivamente l'accesso a documenti fondamentali. |
|
6. |
Sesto motivo, con cui si richiede che il Tribunale riconosca al GS Group la stessa riduzione dell'ammenda inflitta che venga eventualmente riconosciuta alla Prysmian. |
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
|
25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/42 |
Ricorso proposto il 12 giugno 2014 — Volkswagen/UAMI (CHOICE)
(Causa T-431/14)
2014/C 282/55
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentante: U. Sander, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 3 aprile 2014, nel procedimento R 2019/2013-1; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «CHOICE», per prodotti e servizi delle classi 12, 28, 35 e 37 — domanda di marchio comunitario n. 1 1 7 69 163
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/42 |
Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — Arbuzov/Consiglio
(Causa T-434/14)
2014/C 282/56
Lingua processuale: ceco
Parti
Ricorrente: Sergej Arbuzov Arbuzov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: M. Machytková, P. Radošovský, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare, nella parte che riguarda il ricorrente, la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26), nonché la decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014 , che attua la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 91), e |
|
— |
condannare il Consiglio a sopportare, oltre alle proprie spese, l’integralità delle spese del ricorrente per il procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione della presunzione di innocenza, del diritto ad un processo equo e dei diritti della difesa
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha oltrepassato le sue competenze
|
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà
|
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto all’integrità della persona e al rispetto della vita privata e familiare, nonché sulla violazione del divieto di discriminazione
|
|
25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/43 |
Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — Regno Unito/Commissione
(Causa T-437/14)
2014/C 282/57
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Wakefield, Barrister, e M. Holt, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare nove voci (segnatamente l’ottava, la nona e la decima voce a pag. 51; e le prime sei voci a pag. 52) dell’allegato alla decisione di esecuzione della Commissione, del 4 aprile 2014, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C (2014) 2008] (GU L 104, pag. 43); |
|
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dal Regno Unito. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso il ricorrente deduce tre motivi, tutti inerenti all’interpretazione da parte della Commissione del criterio di gestione obbligatorio 8 (in prosieguo: il «CGO 8») nel regolamento del Consiglio (CE) n. 1782/2003 (1), nel regolamento del Consiglio (CE) n. 73/2009 (2) e nel regolamento del Consiglio (CE) n. 21/2004 (3).
|
1. |
Con il primo motivo il ricorrente afferma che la Commissione ha erroneamente interpretato il CGO 8. Di seguito i tre principali argomenti a sostegno di tale motivo:
|
|
2. |
Con il secondo motivo il ricorrente afferma che nella sua interpretazione del CGO 8 la Commissione ha violato il principio della certezza del diritto, che si applica in modo particolare quando una misura comporta conseguenze finanziarie e/o l’irrogazione di una sanzione, e secondo il quale eventuali incertezze devono essere risolte a favore dell’agricoltore. |
|
3. |
Con il terzo motivo il ricorrente afferma che nella sua interpretazione del CGO 8 la Commissione ha violato i principi di non discriminazione e di parità di trattamento, secondo i quali un agricoltore che non ha osservato un obbligo derivante da un articolo del regolamento 21/2004 non elencato nel CGO 8 non dovrebbe ricevere lo stesso trattamento di un agricoltore che non ha osservato un obbligo derivante da un articolo del regolamento 21/2004 elencato nel CGO 8. |
(1) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).
(3) Regolamento (CE) n. 1/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5, pag. 8).
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/44 |
Ricorso proposto il 13 giugno 2014 — Silec Cable e General Cable/Commissione
(Causa T-438/14)
2014/C 282/58
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Silec Cable (Montereau Fault Yonne, Francia); e General Cable Corp. (Wilmington, Stati Uniti d’America) (rappresentante: I. Sinan, Barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione C (2014) 2139 final del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, caso COMP/AT.39610 — Power Cables (la «decisione») per quanto riguarda la Silec Cable e la General Cable; |
|
— |
in subordine, modificare l’articolo 2 della decisione e ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla Silec Cable e alla General Cable, alla luce degli argomenti dedotti in giudizio a sostegno del ricorso; |
|
— |
condannare la Commissione europea a tutte le spese del procedimento |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, secondo cui la Commissione ha commesso un errore di diritto e non ha soddisfatto il suo onere della prova ai sensi dell’articolo 2 del regolamento del Consiglio n. 1/2003. |
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2. |
Secondo motivo, secondo cui la Commissione ha commesso un errore di diritto e ha violato i principi dell’onere della prova e della presunzione d’innocenza affermando che la Silec Cable era tenuta a prendere pubblicamente le distanze dal presunto cartello. |
|
3. |
Terzo motivo, secondo cui la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha violato il principio della parità di trattamento quando ha dichiarato che la Silec Cable ha partecipato direttamente al presunto cartello a partire dal 30 novembre 2005. |
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4. |
Quarto motivo, secondo cui la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha violato il principio della parità di trattamento laddove ha trattato la Silec Cable in modo differente e non coerente con il modo in cui ha trattato gli altri destinatari della decisione. |
|
5. |
Quinto motivo, secondo cui, perlomeno, la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha violato il principio della parità di trattamento e della proporzionalità in quanto non ha considerato la Silec Cable un operatore marginale. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/45 |
Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — LS Cable & System/Commissione
(Causa T-439/14)
2014/C 282/59
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: LS Cable & System Ltd (Anyang, Repubblica di Corea) (rappresentanti: S. Kinsella e S. Spinks, Solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare l’articolo 1, paragrafo 11, e 2, lettera t), della decisione della Commissione C(2014) 2139 del 2 aprile 2014, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, caso AT.39610 — Power Cables (la «decisione»), nella parte in cui tale decisione è rivolta alla ricorrente; |
|
— |
in subordine, ridurre sensibilmente l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente all’articolo 2, lettera t), della decisione; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo, secondo cui la decisione non fornisce prove idonee a dimostrare in maniera giuridicamente soddisfacente che la ricorrente ha partecipato all’infrazione unica continuata, poiché la decisione si fonda su un ragionamento errato e indica prove insufficienti quanto alla partecipazione della ricorrente all’infrazione in violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 nonché del principio della presunzione di innocenza. |
|
2. |
Secondo motivo, secondo cui l’applicazione del punto 18 degli orientamenti per il calcolo delle ammende viola gli orientamenti per il calcolo delle ammende e lede i principi della proporzionalità, della parità di trattamento e della tutela del legittimo affidamento, in quanto:
|
|
3. |
Terzo motivo, secondo cui la decisione viola l’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003, il punto 20 degli orientamenti per il calcolo delle ammende e i principi della proporzionalità, in quanto non considera adeguatamente la gravità dell’infrazione quando stabilisce l’importo dell’ammenda a carico della ricorrente, dato che non prende in considerazione:
|
|
4. |
Quarto motivo, secondo cui la decisione viola i principi della proporzionalità e della parità di trattamento in quanto non riconoscere alla ricorrente una riduzione superiore all’11 % per le circostanze attenuanti. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/46 |
Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — Taihan Electric Wire/Commissione
(Causa T-446/14)
2014/C 282/60
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Taihan Electric Wire Co. Ltd (Anyang-Si, Repubblica di Corea) (rappresentanti: R. Antonini e E. Monard, lawyers)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione C(2014) 2139 final del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, caso AT.39610 — Power Cables (la «decisione») per quanto riguarda la ricorrente; |
|
— |
in subordine, ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente, e |
|
— |
condannare la Commissione europea a tutte le spese del procedimento |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
|
1. |
Primo motivo, secondo cui la Commissione non poteva affermare la propria competenza sul comportamento della ricorrente e non ha dimostrato che la ricorrente avesse partecipato ad una infrazione che essa può sanzionare ai sensi dell’articolo 101 del TFUE, dato che l’oggetto di tale presunto comportamento anticoncorrenziale non riguardava il mercato del SEE e il suo presunto coinvolgimento nel comportamento anticoncorrenziale non poteva avere, e non ha avuto, alcun effetto sugli scambi nel mercato SEE. |
|
2. |
Secondo motivo, secondo cui la Commissione si è erroneamente basata su prove ottenute in occasione delle ispezioni svolte presso talune società, alla luce dell’illegittimità delle decisioni relative all’ispezione. |
|
3. |
Terzo motivo, secondo cui la Commissione non ha correttamente individuato la durata della presunta infrazione per quanto riguarda la parte ricorrente, violando in tal modo, tra l’altro, il principio in dubio pro reo e il divieto di discriminazione e che essa non ha fornito i relativi elementi probatori. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il diverso modo di procedere seguito dalla Commissione nei confronti della parte ricorrente rispetto ad altre società, nonostante la somiglianza degli elementi probatori disponibili nel fascicolo, viola il divieto di discriminazione e il principio di proporzionalità nei confronti della parte ricorrente. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la determinazione, ad opera della Commissione, dell’importo dell’ammenda da infliggere alla parte ricorrente viola il divieto di discriminazione, il principio di proporzionalità sancito, in particolare, dall’articolo 5 TUE e dall’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dall’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, gli orientamenti (compresi i punti 18 e 37 di questi ultimi), e il principio del legittimo affidamento. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/47 |
Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — nkt cables and NKT Holding/Commissione
(Causa T-447/14)
2014/C 282/61
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: nkt cables GmbH (Colonia, Germania) e NKT Holding A/S (Brøndby, Danimarca) (rappresentanti: M. Kofmann e B. Creve, lawyers)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione C(2014) 2139 final del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, caso AT.39610 — Power Cables (la «decisione») |
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— |
in subordine, annullare parzialmente la decisione e ridurre sensibilmente l’ammenda inflittagli; |
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— |
condannare la Commissione alle spese; |
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— |
adottare qualsiasi altro provvedimento che ritenga opportuno |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, secondo cui la Commissione ha violato i diritti della difesa delle ricorrenti e il principio generale della parità delle armi quando si è rifiutata di concedere loro l’accesso a prove che, potenzialmente, avrebbero potuto scagionarle, ricevute dalla Commissione dopo la notifica della sua comunicazione degli addebiti. |
|
2. |
Secondo motivo, secondo cui la Commissione ha definito in modo errato l’ambito territoriale della violazione unica e continuata e ha applicato in modo errato il criterio dell’incidenza. |
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3. |
Terzo motivo, secondo cui la decisione contiene errori manifesti di valutazione quanto al comportamento cui la NKT Cables avrebbe partecipato e quanto alla conclusione secondo cui tale comportamento dimostrava che la NKT Cables aveva partecipato o era consapevole di tutte le attività che costituivano la violazione unica e continuata. |
|
4. |
Quarto motivo, secondo cui la Commissione ha commesso un errore nel determinare la durata della partecipazione della NKT Cables all’infrazione unica e continuata. |
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5. |
Quinto motivo, secondo cui il livello dell’ammenda inflitta alle ricorrenti era ingiustificatamente e sproporzionatamente elevato. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/48 |
Ricorso proposto il 17 giugno 2014 — Hitachi Metals/Commissione
(Causa T-448/14)
2014/C 282/62
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Hitachi Metals Ltd (Tokio, Giappone) (rappresentanti: P. Crowther e C. Drew, Solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione C(2014) 2139 del 2 aprile 2014, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, caso AT.39610 — Power Cables (la «decisione»); |
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— |
in subordine, annullare parzialmente la decisione e ridurre significativamente l’importo dell’ammenda inflitta alla J-Power System e alla ricorrente; e |
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— |
condannare la Commissione alle spese |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, a tenore del quale la decisione deve essere annullata in quanto la Commissione non è stata in grado di dimostrare la sussistenza di un’infrazione unica, complessa e continua che comportasse un accordo tra i produttori asiatici e quelli europei nel senso di astenersi dall’intervenire nelle rispettive reciproche zone di riferimento e che comportasse un accordo nel senso di ripartire i progetti all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) tra società europee. |
|
2. |
Secondo motivo, a tenore del quale la Commissione è incorsa in errori in fatto e in diritto nell’applicare l’articolo 101 TFUE, poiché la decisione non dimostra in maniera giuridicamente adeguata il coinvolgimento della J-Power Systems Corporation per l’intera durata dell’infrazione. |
|
3. |
Terzo motivo, a tenore del quale la Commissione ha commesso errori di diritto e di valutazione nel calcolare l’ammenda inflitta alla J-Power Systems Corporation, dato che tale ammenda non riflette la gravità dell’infrazione e il ruolo sostanzialmente limitato della J-Power Systems Corporation per un significativo periodo dell’infrazione stessa. |
|
4. |
Quarto motivo, a tenore del quale la decisione deve essere annullata in toto poiché si fonda in maniera decisiva su prove ottenute illegalmente dalla Commissione durante ispezioni presso gli stabilimenti della Nexans. Siffatte prove sono fondamentali ai fini delle valutazioni su cui si fonda decisione della Commissione e in particolare per dimostrare che l’infrazione è unica e continua e che i progetti all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) sono stati ripartiti tra società europee. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/49 |
Ricorso proposto il 17 giugno 2014 — Nexans France e Nexans/Commissione
(Causa T-449/14)
2014/C 282/63
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Nexans France e Nexans (Clichy, Francia) (rappresentanti: M. Powell, Solicitor, G. Forwood, Barrister, e A. Rogers, Solicitor.)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione C(2014) 2139 del 2 aprile 2014, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, caso AT.39610 — Power Cables (la «decisione»); |
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— |
annullare parte della decisione impugnata laddove essa ha dichiarato che la Nexans France ha partecipato all’infrazione prima del 22 febbraio 2001; |
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— |
ridurre le ammende inflitte alle ricorrenti di un importo corrispondente all’inferiore durata e ad un fattore di gravità ridotto; e |
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— |
condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti in questo procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
|
1. |
Primo motivo, secondo cui la Commissione, sequestrando taluni dati nel corso di un’ispezione non annunciata presso gli stabilimenti della Nexans France, ha agito eccedendo i poteri conferitile dal regolamento n. 1/2003 e ha violato il diritto alla riservatezza delle ricorrenti. |
|
2. |
Secondo motivo, secondo cui la Commissione ha commesso un errore nel determinare la durata dell’infrazione. |
|
3. |
Terzo motivo, secondo cui la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione in quanto ha omesso di tener conto dell’asserita mancata attuazione dell’infrazione nonché dei mancati effetti dell’infrazione sui clienti, non ha fornito una motivazione adeguata e ha violato il principio della parità di trattamento. |
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/49 |
Ricorso proposto il 27 giugno 2014 — CHEMK e KF/Commissione
(Causa T-487/14)
2014/C 282/64
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) (Chelyabinsk, Russia) e Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (Novokuznetsk, Russia) (rappresentanti: B. Evtimov e M. Krestiyanova, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (1) del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese e della Russia (GU L 107, pag. 13); |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto derivante da un’erronea interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base e/o da un errore manifesto di valutazione nella conclusione della Commissione secondo cui un’unica entità economica è irrilevante per il calcolo di un prezzo all’esportazione costruito (ivi compresi gli adeguamenti al prezzo di esportazione) conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, nonché nella conseguente conclusione che era giustificata una detrazione integrale di tutte le SGAV (spese generali, amministrative e di vendita) e del profitto della RFA International dal prezzo all’esportazione della CHEMK Group. Nei limiti in cui la Commissione possa essersi fondata su tali conclusioni per respingere la tesi dell’esistenza di un’unica entità economica addotta dalle ricorrenti, queste ultime affermano che un tale rigetto è del pari inficiato da un errore di diritto e/o da un errore manifesto di valutazione. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base nonché sulla violazione, ad essa correlata, dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, per aver la Commissione detratto i dazi antidumping dal prezzo all’esportazione costruito dalle ricorrenti. La violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base deriva dall’applicazione da parte della Commissione di un nuovo metodo per valutare se i dazi fossero debitamente traslati nei prezzi di rivendita, metodo che risultava essere diverso da quello utilizzato nell’ultimo riesame intermedio conclusosi con l’istituzione del dazio in vigore nei confronti delle ricorrenti. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che le conclusioni della Commissione riguardo a un presunto rischio di reiterazione di un dumping pregiudizievole in relazione con le importazioni russe sono affette da una serie di errori manifesti di valutazione dei fatti e delle prove. |
(1) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (regolamento di base; GU L 343, pag. 51).
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/50 |
Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Mdr Inversiones/Commissione
(Causa T-488/14)
2014/C 282/65
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Mdr Inversiones, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: M. Linares Gil, abogado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata, nella parte in cui qualifica l’insieme di misure che asseritamente costituiscono il regime spagnolo di tax lease (SEAF, sistema español de arrendamiento financiero) come un aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno; |
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— |
in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che identificano gli investitori dei gruppi spagnoli di interesse economico (GIE) come beneficiari degli asseriti aiuti e come unici destinatari dell’ordine di riscossione; |
|
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina la riscossione degli asseriti aiuti in flagrante violazione del principio della certezza del diritto, e |
|
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli già dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.
Si deducono, in particolare, un errore nella qualificazione come aiuto di Stato del cosiddetto regime spagnolo di tax lease (SEAF) nel suo insieme, nonché delle misure individuali, un errore nell’identificazione del beneficiario delle misure e la violazione del principio della certezza del diritto.
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/51 |
Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Espacio Activos Financieros/Commissione
(Causa T-489/14)
2014/C 282/66
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Espacio Activos Financieros, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: A. De Zunzunegui Ruano, abogado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata nei limiti in cui qualifica l’insieme delle misure che costituiscono asseritamente il regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno; |
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— |
in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano gli investitori del gruppo d’interesse economico (GIE) come i beneficiari dei presunti aiuti e come i soli beneficiari dell’ordine di recupero; |
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— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti in flagrante violazione del principio della certezza del diritto; |
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— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.
Si deduce in particolare un errore nella qualificazione come aiuto di Stato del cosiddetto regime spagnolo di tax lease nel suo insieme e delle singole misure, un errore nell’individuazione del beneficiario delle misure e la violazione del principio della certezza del diritto.
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/51 |
Ricorso proposto il 30 giugno 2014 — Bodegas Muga/Commissione
(Causa T-491/14)
2014/C 282/67
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Bodegas Muga, SL (Haro, Spagna) (rappresentanti: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, abogados)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata nei limiti in cui qualifica l’insieme delle misure che a suo parere costituiscono il regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno; |
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— |
in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano gli investitori del gruppo d’interesse economico (GIE) come i beneficiari dei presunti aiuti e come i soli beneficiari dell’ordine di recupero; |
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— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti in violazione di principi generali del diritto dell’Unione; |
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— |
in ogni caso, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità dei contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti; |
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— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/52 |
Ricorso proposto il 30 giugno 2014 — La Perla/UAMI — Alva Management (LA PERLA)
(Causa T-492/14)
2014/C 282/68
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: La Perla sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: avv. M. Siciarek)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Alva Management GmbH (Icking, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) del 28 aprile 2014, procedimento R 636/2013-4; |
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— |
ordinare al convenuto e alla controparte, in caso di intervento di quest’ultima, di sopportare le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.
Marchio comunitario richiesto: il marchio denominativo «LA PERLA» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 5 e 44 — Domanda di marchio comunitario n. 9 8 54 225.
Titolare del marchio o del segno citato nel procedimento di opposizione: la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo «PERLAMAR» registrato come marchio comunitario e nazionale
Decisione della divisione di opposizione: rigetto parziale dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione impugnata.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/53 |
Ricorso proposto il 2 luglio 2014 — Derivados del Flúor/Commissione
(Causa T-500/14)
2014/C 282/69
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Derivados del Flúor, SA (Bilbao, Spagna) (rappresentante: J. De Juan Casadevall, abogado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
in subordine, nel caso in cui il regime spagnolo di tax lease fosse considerato come un aiuto di Stato illegale, concedere il recupero unicamente fino alla data di pubblicazione nella GUUE della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, il 21 settembre 2011; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione europea del 17 luglio 2013, relativa al regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria, noto anche come regime spagnolo di tax lease. SA. 21233 C/2011 (ex NN/2011, ex CP 137/2006).
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli già dedotti nelle cause T-401/14, Duro Felguera/Commissione, e T-700/13, Bankia/Commissione.
In concreto si deduce l’erronea applicazione, nella presente causa, degli articoli 17, 18 e 19 del regolamento CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’assenza di vantaggi fiscali competitivi, la determinazione inadeguata del beneficiario dell’aiuto di Stato, la compatibilità dell’aiuto di Stato con il mercato interno, lo sviamento di potere commesso dall’istituzione convenuta e la violazione dei principi di uguaglianza e del legittimo affidamento.
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/53 |
Ricorso proposto il 2 luglio 2014 — Fami-Cuatro de Inversiones/Commissione
(Causa T-501/14)
2014/C 282/70
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Fami-Cuatro de Inversiones, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. De Juan Casadevall, abogado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
in subordine, nel caso in cui il regime spagnolo di tax lease fosse considerato come un aiuto di Stato illegale, concedere il recupero unicamente fino alla data di pubblicazione nella GUUE della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, il 21 settembre 2011; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-500/14, Derivados del Flúor/Commissione.
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/54 |
Ricorso proposto il 2 luglio 2014 — Torrevisa/Commissione
(Causa T-502/14)
2014/C 282/71
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Torrevisa, SA (Torrevieja, Spagna) (rappresentante: J. De Juan Casadevall, abogado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
in subordine, nel caso in cui il regime spagnolo di tax lease fosse considerato come un aiuto di Stato illegale, concedere il recupero unicamente fino alla data di pubblicazione nella GUUE della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, il 21 settembre 2011; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono gli stessi già dedotti nella causa T-500/14, Derivados del Flúor/Commissione.
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/54 |
Ricorso proposto il 2 luglio 2014 — Euroways/Commissione
(Causa T-503/14)
2014/C 282/72
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Euroways, SL (Hospitalet de Llobregat, Spagna) (rappresentante: J. De Juan Casadevall, abogado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
in subordine, nel caso in cui il regime spagnolo di tax lease fosse considerato come un aiuto di Stato illegale, concedere il recupero unicamente fino alla data di pubblicazione nella GUUE della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, il 21 settembre 2011; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono gli stessi già dedotti nella causa T-500/14, Derivados del Flúor/Commissione.
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/55 |
Ricorso proposto il 2 luglio 2014 — Sertrans Catalunya/Commissione
(Causa T-504/14)
2014/C 282/73
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Sertrans Catalunya, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. De Juan Casadevall, abogado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
in subordine, nel caso in cui il regime spagnolo di tax lease fosse considerato come un aiuto di Stato illegale, concedere il recupero unicamente fino alla data di pubblicazione nella GUUE della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, il 21 settembre 2011; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono gli stessi già dedotti nella causa T-500/14, Derivados del Flúor/Commissione.
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25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/55 |
Ricorso proposto il 27 giugno 2014 — Grandi Navi Veloci/Commissione
(Causa T-506/14)
2014/C 282/74
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Grandi Navi Veloci SpA (Palermo, Italia) (rappresentanti: S. Grassani, S. Ravenna e A. Franchi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione europea C (2013) 9101 final del 22 gennaio 2014 nella parte in cui la Commissione ha ritenuto che la sovvenzione concessa a Saremar per lo svolgimento di attività promozionali e le garanzie (fidi bancari e lettere di patronage) concesse dalla Regione Sardegna non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’Articolo 107(1) TFUE; |
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condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione europea C (2013) 9101 final del 22 gennaio 2014 relativa alle misure di aiuto cui la Regione autonoma della Sardegna ha dato esecuzione a favore di Saremar [casi SA.32014 (2011/C), SA32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C)]. Con tale decisione la Commissione ha stabilito, inter alia, che la sovvenzione concessa a Saremar per lo svolgimento di attività promozionali e le garanzie (fidi bancari e lettere di patronage) concesse dalla Regione Sardegna non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’Articolo 107(1) TFUE.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi:
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1. |
Con il primo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’Articolo 107(1) TFUE, Grandi Navi Veloci denuncia il vizio della decisione in relazione all’asserita insussistenza di un vantaggio economico in capo a Saremar con riferimento al corrispettivo versato dalla Regione Sardegna per supposte attività promozionali. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe violato l’Articolo 107(1) TFUE nella parte in cui ha ritenuto che il prezzo pagato dalla Regione Sardegna quale corrispettivo per le attività promozionali affidate a Saremar a fronte del corrispettivo di € 3 0 00 000 fosse in linea con i valori di mercato e che non sussistesse il requisito del vantaggio economico in capo al beneficiario. |
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2. |
Con il secondo motivo, Grandi Navi Veloci denuncia, in primo luogo, l’errore manifesto di valutazione, da parte della Commissione, in merito all’asserita inadeguatezza del metodo usato dal perito incaricato dal Tribunale di Genova; e, in secondo luogo, la condotta della Commissione sotto il profilo della carenza di istruttoria e la violazione del principio di buona amministrazione. |
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3. |
Con il terzo motivo, Grandi Navi Veloci fa valere la contraddittorietà e insufficienza di motivazione della decisione ai sensi dell’Articolo 296 TFUE in relazione alla qualificazione come non aiuto della misura connessa alle supposte attività promozionali. |
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4. |
Con il quarto motivo, Grandi Navi Veloci denuncia, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell’Articolo 107(1) TFUE in relazione all’asserita inesistenza dell’aiuto di Stato rappresentato dai fidi bancari e dalle lettere di patronage; e, in secondo luogo, la connessa violazione dell’obbligo di motivazione della decisione ai sensi dell’Articolo 296 TFUE. |