ISSN 1977-0944 | ||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 277 | |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni | |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA | |
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Commissione europea | |
2014/C 277/01 |
Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7255 — BSPIH/KFG/FLINT) ( 1 ) | |
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IV Informazioni | |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA | |
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Commissione europea | |
2014/C 277/02 | ||
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V Avvisi | |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA | |
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Commissione europea | |
2014/C 277/03 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7327 — AdP/BBI/IFC/Marguerite/TAV/ZAIC) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) | |
2014/C 277/04 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7011 — SNCF/SNCB/Thalys JV) ( 1 ) | |
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ALTRI ATTI | |
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Commissione europea | |
2014/C 277/05 | ||
2014/C 277/06 | ||
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Rettifiche | |
2014/C 277/07 | ||
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
22.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 277/1 |
Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7255 — BSPIH/KFG/FLINT)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 277/01
Il 14 luglio 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7255. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
22.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 277/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
21 agosto 2014
2014/C 277/02
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3262 |
JPY |
yen giapponesi |
137,71 |
DKK |
corone danesi |
7,4556 |
GBP |
sterline inglesi |
0,79925 |
SEK |
corone svedesi |
9,1695 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2109 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,1630 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,814 |
HUF |
fiorini ungheresi |
314,18 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1891 |
RON |
leu rumeni |
4,4130 |
TRY |
lire turche |
2,8910 |
AUD |
dollari australiani |
1,4283 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4540 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,2781 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5829 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6581 |
KRW |
won sudcoreani |
1 356,31 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,1937 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,1613 |
HRK |
kuna croata |
7,6243 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 499,54 |
MYR |
ringgit malese |
4,2064 |
PHP |
peso filippino |
58,137 |
RUB |
rublo russo |
48,1708 |
THB |
baht thailandese |
42,412 |
BRL |
real brasiliano |
2,9979 |
MXN |
peso messicano |
17,3845 |
INR |
rupia indiana |
80,4619 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
22.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 277/3 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7327 — AdP/BBI/IFC/Marguerite/TAV/ZAIC)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 277/03
1. |
In data 12 agosto 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Aéroports de Paris Management (AdP, Francia), appartenente al gruppo Aéroports de Paris, Bouygues Bâtiment International (BBI, Francia), appartenente al gruppo Bouygues, International Finance Corporation (IFC, Stati Uniti d'America), Marguerite Airport Croatia (Marguerite, Francia), appartenente al Fondo Marguerite, e Aviator Netherlands (Aviator Netherlands, Paesi Bassi), appartenente al gruppo TAV Airports Holding, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Zagreb Airport International Corporation (ZAIC, Regno Unito) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7327 — AdP/BBI/IFC/Marguerite/TAV/ZAIC, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
22.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 277/5 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7011 — SNCF/SNCB/Thalys JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 277/04
1. |
In data 14 agosto 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione la Société Nationale des Chemins de fer Français («SNCF», Francia) e la Société Nationale des Chemins de fer Belges («SNCB», Belgio) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune della Nouvelle Entreprise Ferroviaire («NEF» o «Thalys JV», Belgio) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7011 — SNCF/SNCB/Thalys JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
22.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 277/6 |
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
2014/C 277/05
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOMANDA DI MODIFICA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9
«ARROZ DE VALENCIA» / «ARRÒS DE VALÈNCIA»
N. CE: ES-PDO-0105-01162 — 30.09.2013
IGP ( ) DOP ( X )
1. Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica
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—
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—
—
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—
2. Tipo di modifica
—
—
—
—
3. Modifica (modifiche)
3.1. In merito alla descrizione
Si chiede l'inserimento di nuove varietà di riso, in particolare: J. Sendra, Montsianell, Gleva, Sarçet e Albufera.
Il riso è una pianta che si ibrida molto facilmente. Tale peculiarità fa sì che, nonostante i lavori di miglioramento genetico realizzati sia dalle imprese addette alla riproduzione che dai selezionatori di varietà vegetali, nel tempo la varietà perda talune caratteristiche agronomiche, quali l'aumento dell'altezza, la capacità di accestimento, ecc. Per questo motivo, a intervalli regolari, è necessario rinnovare le varietà al fine di sviluppare nuove varietà con miglioramenti agronomici.
L'Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias come pure le imprese private specializzate nella produzione di sementi ottengono ogni anno nuove varietà. Tra tutte si è deciso di inserire le varietà J. Sendra, Montsianell, Gleva, Sarçet e Albufera la cui coltivazione, una volta verificato che si sono perfettamente adattate alla zona, è quella più sostenibile e che inoltre rispettano la tipicità organolettica delle varietà esistenti.
Poiché la quasi totalità del riso tutelato dalla denominazione d'origine «Arroz de Valencia» è coltivata in parchi naturali, è necessario prestare particolare attenzione all'ambiente e assumere la responsabilità di accettare nuove varietà la cui coltivazione sia più rispettosa dell'ambiente e più sostenibile. Pertanto, si possono coltivare nella zona tutelata dalla DOP «Arroz de Valencia» soltanto le varietà che si adattano alle condizioni particolari di questa regione. In pratica, tali varietà sono state inserite per i seguenti motivi:
1) |
sono più resistenti alle malattie crittogamiche e riducono quindi la necessità di ricorrere ai fungicidi; |
2) |
sono più resistenti all'attacco del Chilo suppresalis; |
3) |
presentano uno stelo più basso e richiedono livelli inferiori di fertilizzazione relativa; |
4) |
sono più resistenti all'allettamento, poiché hanno capacità di resistenza naturali all'impeto del vento e non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari; |
5) |
presentano uno stelo più basso e quindi lasciano sul terreno minori quantità di stoppie. Poiché rimane al suolo una minor quantità di paglia, questa si decompone più facilmente nel terreno e rende superflua la bruciatura o la rimozione delle stoppie (entrambi procedimenti aggressivi per l'ambiente); |
6) |
mantengono le caratteristiche organolettiche e di compatibilità agronomica e ambientale con la zona tutelata dalla DOP. |
Il riso della DOP «Arroz de Valencia» condizionato deve soddisfare i seguenti requisiti:
Grani medi |
4 % |
Grani gialli e ambrati |
0,20 % |
Grani rossi e striati rossi |
0,50 % |
Grani gessati e verdi |
2 % |
Grani maculati e vaiolati |
0,50 % |
Materie estranee |
0,10 % |
Quantitativo minimo esente da difetti |
92,70 % |
La modifica riguarda essenzialmente il fatto che, in passato, si distinguevano le diverse dimensioni di grani medi, cosa che non avviene più attualmente poiché tutti i grani medi si considerano sfavorevoli per la qualità del prodotto indipendentemente dalle dimensioni.
Inoltre sono stati modificati alcuni parametri utilizzati per la descrizione del prodotto. Gli aspetti morfologici sono stati soppressi in quanto non rientrano nelle caratteristiche organolettiche e sono implicitamente connessi alle varietà tutelate.
3.2. In merito alla zona geografica
Si è modificata la zona coperta dalla DOP aggiungendo i comuni di Rafelbuñol, Alcira, Chilches e La Llosa.
Il comune di Rafelbuñol è confinante con i territori di altri comuni della denominazione d'origine, quali Massamagrell e La Pobla de Farnals, appartenenti alla stessa zona umida con lo stesso tipo di suolo e di clima.
D'altro canto la tradizione della regione risicola di Rafelbuñol è attestata negli scritti di Antonio José Cavanilles (Osservazioni sulla storia naturale, geografica, agricola, la popolazione e i prodotti del regno di Valencia, 1795), in cui l'autore descrive la coltivazione del riso e la sua influenza sulla salute pubblica, nonché nel Dizionario geografico, statistico e storico della Spagna e dei suoi possedimenti d'oltremare (1850), in cui si afferma che il canale di Moncada alimentava i mulini per la farina e per il riso a Rafelbuñol.
Il comune di Alcira confina con Algemesí, Corbera, Favareta, Llaurí, Polinyà del Xúquer e Tabernes del Valldigna, tutti comuni della DOP.
I comuni di Chilches e di La Llosa costituiscono una zona acquitrinosa unica e indivisibile con Almenara che fa già parte della zona protetta. Inoltre, la tradizione della regione risicola di Alcira, Chilches e la Llosa è attestata negli scritti citati di Antonio José Cavanilles (Osservazioni sulla storia naturale, geografica, agricola, la popolazione e i prodotti del regno di Valencia, 1795), in cui l'autore descrive la coltivazione del riso e la sua influenza sulla salute pubblica, nonché nel Dizionario geografico, statistico e storico della Spagna e dei suoi possedimenti d'oltremare (1850).
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (3)
«ARROZ DE VALENCIA» / «ARRÒS DE VALÈNCIA»
N. CE: ES-PDO-0105-01162 — 30.09.2013
IGP ( ) DOP ( X )
1. Denominazione
«Arroz de Valencia» / «Arròs de València»
2. Stato membro o paese terzo
Spagna
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6. Ortofrutticoli (freschi e trasformati)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Riso (Oryza sativa) delle varietà Senia, Bahía, Bomba, J.Sendra, Montsianell, Gleva, Sarçet e Albufera. È commercializzato sotto forma di riso bianco o riso integrale con i seguenti parametri (valori medi):
Grani medi |
4 % |
Grani gialli e ambrati |
0,20 % |
Grani rossi e striati rossi |
0,50 % |
Grani gessati e verdi |
2 % |
Grani maculati e vaiolati |
0,50 % |
Materie estranee |
0,10 % |
Quantitativo minimo esente da difetti |
92,70 % |
Caratteristiche del grano crudo lavorato (valori medi)
Varietà |
Lunghezza (mm) |
Lunghezza/larghezza |
Grani perlati (%) |
Bahía |
5,6 |
1,8 |
99 |
Senia |
5,6 |
1,8 |
99 |
Bomba |
5,2 |
1,8 |
99 |
J. Sendra |
5,7 |
1,8 |
99 |
Montsianell |
5,7 |
1,8 |
99 |
Gleva |
5,7 |
1,8 |
99 |
Sarçet |
6 |
1,8 |
99 |
Albufera |
5,2 |
1,7 |
99 |
Analogamente, il riso DOP «Arroz de Valencia» presenta le seguenti caratteristiche di composizione (valori medi):
Varietà |
Amilosio (%) |
Bahía |
19,1 |
Senia |
16,3 |
Bomba |
24,9 |
J. Sendra |
17,5 |
Montsianell |
18,1 |
Gleva |
17,7 |
Sarçet |
16,3 |
Albufera |
25,6 |
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
—
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi, dalla semina fino alla raccolta, all'asciugatura e alla preparazione per il condizionamento.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.
È necessario che il condizionamento avvenga nella zona di produzione al fine di garantire le caratteristiche organolettiche del prodotto e assicurare la tracciabilità di quest'ultimo nell'ambito dello stesso sistema di controllo.
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
Il riso che gode della protezione DOP si può commercializzare soltanto in imballaggi muniti di una controetichetta numerata. Sia sull'etichetta che sulla controetichetta deve figurare obbligatoriamente la dicitura «Denominación de Origen “Arroz de Valencia”», corredata, se del caso, dell'equivalente in valenzano «Denominació d'Orige “Arròs de València”».
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La coltivazione avviene in zone umide naturali delle province di Alicante, Castellón e Valenza, situate nella Comunidad Valenciana. Si tratta principalmente di comuni situati nella zona di influenza del parco naturale di Albufera de Valencia e del parco naturale del Marjal de Pego-Oliva e del Marjal de Almenara (paludi di Pego-Oliva e di Almenara). Sono, tutti questi, spazi di grande valore ecologico e il riso svolge un ruolo fondamentale ai fini della sostenibilità dell'ecosistema.
Comuni appartenenti alla zona in questione:
zona di influenza del parco naturale di Albufera de Valencia (provincia di Valenza): Albal, Albalat de la Ribera, Alfafar, Algemesí, Beniparrell, Catarroja, Cullera, Massanassa, Sedaví, Silla, Sollana, Sueca e Valencia
Altri comuni della provincia di Valenza: Alginet, Almacera, Almusafes, Alquería de la Condesa, La Alcudia, Alcira, Benifayó, Corbera, Favareta, Fortaleny, Llaurí, Masamagrell, Oliva, La Pobla de Farnals, Polinya del Xuquer, Puzol, Rafelbuñol, Riola, Sagunto e Tavernes deValldigna.
Comuni della provincia di Alicante: Pego
Comuni della provincia di Castellón: Almenara, Castellón, Chilches e La Llosa.
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
La zona di produzione della DOP «Arroz de Valencia» si estende su aree acquitrinose con particolari condizioni di inondabilità. Si tratta di suoli di tipo calcareo (30-50 % di carbonati), argillosi, poveri di materia organica e alcalini (pH da 8 a 8,3). Sono terreni forti e poco permeabili.
Per quanto riguarda il clima, poiché la zona è situata sulle rive del Mar Mediterraneo, le temperature sono miti tutto l'anno con precipitazioni scarse e concentrate nel periodo autunnale e primaverile.
È proprio la prossimità del mare, responsabile delle brezze che soffiano in questa zona, ad evitare che soffino venti freddi diurni. Nei mesi estivi la zona è battuta dal vento di ponente, molto secco e caldo, che proviene dalla Meseta.
Una parte importante della zona coperta dalla DOP è situata nel parco naturale di Albufera de Valencia, di grande valore paesaggistico. In quest'area, a causa delle sue particolari caratteristiche, l'unica coltura possibile è quella del riso, coltura peraltro indispensabile alla salvaguardia dell'equilibrio ecologico del parco naturale.
Le risaie occupano il 65 % della superficie del parco naturale di Albufera de Valencia, che ha una superficie di 21 120 ettari.
Nell'area protetta dalla DOP la coltura del riso si pratica da secoli. Esistono documenti che attestano che il riso si coltivava nell'antico Regno di Valencia prima che fosse conquistato da Jaime I, nel 1238. Il «Llibre dels repartiments», che riguardava la ripartizione dei terreni del Regno recentemente conquistato, descriveva già le risaie.
Nel regolamento del re Fernando VI, del 1753, sono delimitate le zone destinate a riso della località.
Tra gli altri documenti che tracciano il percorso storico della coltura del riso nella Comunità di Valenza, vanno citati «El arroz» (1939) di Rafael Font de Mora y Llorens e il «Compendio arrocero (Compendio sul riso)» (1952) di José María Carrasco García.
Nel corso di questi lunghi anni di coltura si sono sviluppate pratiche di coltivazione tipiche della regione, ad esempio i cosiddetti «eixugons» (in castigliano: risciacqui), che consistono nel privare la coltivazione di acqua per diversi giorni per lottare contro le alghe. Gli «eixugons» si eseguono verso la fine di giugno, quando le piantine di riso sono già sbocciate.
Un'altra pratica colturale tipica della zona è l'inondazione durante il riposo invernale. Tale consuetudine ha come conseguenza di interrompere i cicli biologici di taluni organismi presenti nel terreno, agendo come un disinfettante. Nel contempo si verifica un aumento della biodiversità acquatica (funghi, alghe e piccoli artropodi) che facilita la decomposizione dei residui del raccolto, rigenerando il suolo con i resti e gli apporti di macro e micronutrienti.
5.2. Specificità del prodotto
La DOP «Arroz de Valencia» presenta una grande capacità di assorbimento del sapore dovuta al tenore di amilosio delle varietà coltivate nella zona. Oltre ad un'elevata percentuale di grani perlati, l'omogeneità delle dimensioni dei grani è un fattore molto importante che garantisce un punto di cottura ben omogeneo e costante.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
La zona tutelata dalla DOP è situata tra la costa e le catene montuose costiere. Questa posizione geografica peculiare fa sì che i campi beneficino durante la notte di una brezza marina che garantisce una maturazione del chicco lenta e graduale, che consente di evitare le fessurazioni e minimizzare le rotture dei chicchi sia nel corso della macinazione che durante la cottura.
La zona coperta dalla DOP, costituita in gran parte dal parco naturale dell'Albufera de Valencia, è composta da paludi naturali molto antiche, con suoli calcarei e argillosi, poveri di materia organica e alcalini. Queste caratteristiche rendono i terreni pesanti, molto forti e impermeabili, il che consente di inondare le colture con una quantità minima d'acqua e sfruttare al meglio le risorse nutritive. Tali pratiche hanno un'influenza molto favorevole sul contenuto dei grani situati alla base di ciascuna pannocchia poiché riducono la presenza di chicchi malformati o amorfi.
Nella zona protetta dalla DOP sono assenti i venti freddi diurni e le acque sono temperate, fattori che favoriscono il costituirsi di grani perlati e consentono la semina di varietà di ciclo lungo senza rischiare perdite e rendendo possibile la coltura di varietà tutelate, la cui produzione nella zona geografica delimitata conferisce loro la caratteristica distintiva, ossia il tenore di amilosio. Questo elemento determina successivamente una qualità culinaria apprezzata, da cui dipende l'adeguato equilibrio, nel riso, tra la capacità di assorbimento del sapore e il grado di consistenza.
La tradizione agricola del riso di Valenza è strettamente connessa alla tradizione gastronomica. Valenza vanta un'ampia gastronomia del riso, basata sulla paella, i piatti di riso in brodo e quelli di riso al forno. Tale gastronomia del riso istituisce un nesso causa-effetto con le varietà tipiche della zona: si tratta infatti di varietà che assorbono molto bene i sapori del brodo e si trasformano in buoni conduttori del sapore, dando luogo a modalità culinarie molto particolari se confrontate con quelle della cucina a base di riso nel resto del mondo.
Il vento di ponente contrasta la diffusione delle spore dei funghi, quali la pyricularia e l'hemiltosporium, favorendo l'assenza di chicchi difettosi.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4)]
http://www.agricultura.gva.es/pc_arrozdevalencia
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(3) Cfr. nota 2.
(4) Cfr. nota 2.
22.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 277/12 |
Avviso destinato a Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi al Jahani, Hajjaj Bin Fahd al Ajni, Abou Mohamed al Adnani, Said Arif, Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Charekh e Hamid Hamad Hamid al-’Ali, che sono stati aggiunti all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) n. 914/2014 della Commissione
2014/C 277/06
1. |
La posizione comune 2002/402/PESC (1) invita l’Unione a congelare i capitali e le risorse economiche dei membri dell’organizzazione Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essa associati, quali figurano nell’elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999). L’elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:
Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un’impresa o un’entità è «associata/o a» Al-Qaeda consistono, tra l’altro, nel:
|
2. |
Il 15 agosto 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l’aggiunta di Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi al Jahani, Hajjaj Bin Fahd al Ajni, Abou Mohamed al Adnani, Said Arif, Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Charekh e Hamid Hamad Hamid al-’Ali all’elenco del Comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda. Gli interessati possono presentare in qualsiasi momento al Mediatore dell’ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirli nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Per ulteriori informazioni consultare http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml |
3. |
Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 914/2014 (2), recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi al Jahani, Hajjaj Bin Fahd al Ajni, Abou Mohamed al Adnani, Said Arif, Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Charekh e Hamid Hamad Hamid al-’Ali all’elenco dell’allegato I del regolamento («allegato I»). Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell’allegato I:
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4. |
L’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell’elenco formuli osservazioni circa i motivi dell’inserimento. Le persone e le entità aggiunte all’allegato I con il regolamento (UE) n. 914/2014 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
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5. |
Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) n. 914/2014 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
6. |
Per completezza, si richiama l’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 2 bis del medesimo regolamento. |
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.
(2) GU L 248 del 22.8.2014, pag. 7.
(3) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
Rettifiche
22.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 277/14 |
Rettifica alla comunicazione del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 252 del 2 agosto 2014 )
2014/C 277/07
A pagina 5, nella tabella, punto 6, colonna «RGF93 meridiano origine Greenwich», «Latitudine»:
anziché:
«48° 46′ 48″»
leggi:
«49° 03′ 00″».