ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 272

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
20 agosto 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 272/01

Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7272 — Fortum Corporation/OAO Gazprom/AS Eesti Gaas/AS Vörguteenus Valdus) ( 1 )

1

2014/C 272/02

Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7196 — Kuwait Petroleum BV/Kuwait Petroleum Italia/Shell Italia/Shell Aviazione) ( 1 )

1

2014/C 272/03

Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7010 — Bolton/Tri-Marine/JV) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 272/04

Tassi di cambio dell'euro

3

2014/C 272/05

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

4

2014/C 272/06

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere e del regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)  ( 1 )

5


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2014/C 272/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7314 — Nordic Capital/Gina Tricot) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8

2014/C 272/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7282 — Liberty Global/Discovery/All3Media) ( 1 )

9

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2014/C 272/09

Denuncia n. CHAP/2012/03180 — Informazioni relative all’archiviazione prevista

10


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 272/1


Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7272 — Fortum Corporation/OAO Gazprom/AS Eesti Gaas/AS Vörguteenus Valdus)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 272/01)

Il 7 agosto 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7272. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


20.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 272/1


Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7196 — Kuwait Petroleum BV/Kuwait Petroleum Italia/Shell Italia/Shell Aviazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 272/02)

L'11 giugno 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7196. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


20.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 272/2


Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7010 — Bolton/Tri-Marine/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 272/03)

Il 9 dicembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M7010. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.8.2014   

IT

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C 272/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

19 agosto 2014

(2014/C 272/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3354

JPY

yen giapponesi

137,12

DKK

corone danesi

7,4561

GBP

sterline inglesi

0,80265

SEK

corone svedesi

9,1529

CHF

franchi svizzeri

1,2104

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,1975

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

28,004

HUF

fiorini ungheresi

313,48

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,1893

RON

leu rumeni

4,4313

TRY

lire turche

2,8929

AUD

dollari australiani

1,4298

CAD

dollari canadesi

1,4568

HKD

dollari di Hong Kong

10,3499

NZD

dollari neozelandesi

1,5787

SGD

dollari di Singapore

1,6628

KRW

won sudcoreani

1 359,96

ZAR

rand sudafricani

14,1996

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2022

HRK

kuna croata

7,6076

IDR

rupia indonesiana

15 596,14

MYR

ringgit malese

4,2165

PHP

peso filippino

58,259

RUB

rublo russo

48,3057

THB

baht thailandese

42,546

BRL

real brasiliano

3,0211

MXN

peso messicano

17,4323

INR

rupia indiana

81,1032


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


20.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 272/4


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2014/C 272/05)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

a pagina 308 la nota esplicativa della sottovoce NC «8302 20 00 Rotelle» è sostituita dal testo seguente:

«8302 20 00

Rotelle

Ai fini della presente sottovoce, il termine “rotelle” indica ruote con montatura di metalli comuni. La montatura serve a fissare la ruota al relativo prodotto senza un ulteriore trattamento e senza l’aggiunta di componenti.

Le parti di metalli comuni che sono parti della ruota stessa (ad esempio, il cerchione o il cuscinetto a sfera) non sono considerate “montature di metalli comuni” della voce 8302.

Le rotelle di questa sottovoce possono essere girevoli o fisse. Solitamente presentano il seguente aspetto:

Image

Le rotelle sprovviste di montatura di metalli comuni o che non soddisfano i requisiti di cui alla nota 2 del capitolo 83 possono essere classificate come parti o accessori o in base al loro materiale costitutivo.»


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU C 137 del 6.5.2011, pag. 1.


20.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 272/5


Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere e del regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 272/06)

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma

(Documento di riferimento)

Prima pubblicazione GU

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1

Cenelec

EN 60312-1:2013

Aspirapolvere per uso domestico e similare - Parte 1: Aspirapolvere a secco - Metodi per la verifica delle prestazioni

IEC 60312-1:2010 (Modificata)#IEC 60312-1:2010/A1:2011 (Modificata)

Questa è la prima pubblicazione

 

 

Questa norma deve essere completata per precisare le prescrizioni giuridiche cui intende riferirsi. Le clausole 5.9, 6.15, 6Z1.2.3, 6Z1.2.4, 6.Z1.2.5 e 6.Z2.3 non fanno parte della presente citazione. Alla clausola 7.2.2.5 leggasi «polvere di prova fine A2» anziché «polvere di prova». Alla clausola 7.3.2 leggasi «inserto in alluminio» anziché «inserto in pino o materiale ligneo equivalente».

Cenelec

EN 60335-2-2:2010

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per aspirapolvere ed apparecchi per pulizia ad aspirazione d'acqua

IEC 60335-2-2:2009

Questa è la prima pubblicazione

 

 

 

EN 60335-2-2:2010/A11:2012

Questa è la prima pubblicazione

Nota 3

1.2.2015

 

EN 60335-2-2:2010/A1:2013

IEC 60335-2-2:2009/A1:2012

Questa è la prima pubblicazione

Nota 3

20.12.2015

Questa norma deve essere completata per precisare le prescrizioni giuridiche cui intende riferirsi.

Cenelec

EN 60335-2-69:2012

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per la pulizia a secco o umida, incluse le spazzole a motore, per uso commerciale

IEC 60335-2-69:2012 (Modificata)

Questa è la prima pubblicazione

 

 

Questa norma deve essere completata per precisare le prescrizioni giuridiche cui intende riferirsi.

Cenelec

EN 60704-2-1:2001

Apparecchi elettrici per uso domestico e similare - Codice di prova per la determinazione del rumore aereo - Parte 2: Norme particolari per aspirapolvere

IEC 60704-2-1:2000

Questa è la prima pubblicazione

 

 

Questa norma deve essere completata per precisare le prescrizioni giuridiche cui intende riferirsi.

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

NOTA:

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (2).

Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «… /AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.

Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  OEN: Organzzazione europea di normazione:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25500811, fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25196871, fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tel. +33 492944200, fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

20.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 272/8


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7314 — Nordic Capital/Gina Tricot)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 272/07)

1.

In data 7 agosto 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Nordic Capital VIII Limited («Nordic Capital», Jersey) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’impresa Gina Tricot AB («Gina Tricot», Svezia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   Nordic Capital: fondo di private equity;

—   Gina Tricot: società madre del gruppo Gina Tricot, che opera nella vendita di capi di abbigliamento, accessori e cosmetici per donna, principalmente nell’Europa settentrionale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione europea invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione europea entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7314 — Nordic Capital/Gina Tricot, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


20.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 272/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7282 — Liberty Global/Discovery/All3Media)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 272/08)

1.

In data 11 agosto 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Liberty Global plc («Liberty Global», Regno Unito) e Discovery Communications, Inc. («Discovery», Regno Unito) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme dell’impresa All3Media Holdings Limited («All3Media», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   Liberty Global: fornitura di servizi televisivi, di servizi di telefonia vocale e di servizi Internet a banda larga attraverso la sua rete via cavo in 12 paesi europei e in alcuni paesi extra-europei;

—   Discovery: distribuzione di canali televisivi e intrattenimento mediale nel settore non-fiction su scala mondiale;

—   All3Media: produzione e distribuzione di programmi televisivi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7282 — Liberty Global/Discovery/All3Media, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

20.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 272/10


Denuncia n. CHAP/2012/03180 — Informazioni relative all’archiviazione prevista

(2014/C 272/09)

La Commissione europea ha ricevuto un elevato numero di denunce contro la decisione n. 33 del 14 settembre 2012 dell’autorità bulgara di regolamentazione dell’energia («la decisione»), che stabilisce le tariffe di accesso alla rete solo per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Tutte le denunce sono state protocollate con il n. CHAP/2012/03180. L’avviso di ricevimento delle denunce è stato pubblicato nella GU C 50 del 21.2.2013, pag. 10.

I servizi della Commissione hanno valutato le informazioni fornite dai denuncianti e hanno contattato le autorità bulgare competenti al fine di affrontare le questioni sollevate nelle denunce. Le autorità bulgare hanno risposto in modo esauriente alle nostre domande.

Nel 2012 un gran numero di investitori del settore delle energie rinnovabili ha contestato la decisione dell’autorità bulgara di regolamentazione dell’energia dinanzi ai giudici nazionali. Il 13 giugno 2013 un collegio composto da tre giudici della Corte suprema amministrativa bulgara ha annullato la decisione, sentenza successivamente confermata da una decisione finale di un collegio composto da cinque giudici. Le autorità bulgare hanno informato i servizi della Commissione che la decisione è stata annullata principalmente per difetto di motivazione o di indicazione della base materiale specifica per stabilire una «tariffa temporanea» per l’accesso alla rete dei produttori di elettricità da energie rinnovabili.

Alla luce di quanto esposto, i servizi della Commissione ritengono la questione risolta e intendono archiviare la denuncia CHAP/2012/03180. Qualora i denuncianti disponessero di nuove informazioni suscettibili di indurre i servizi della Commissione a riesaminare l’archiviazione proposta del fascicolo, essi sono invitati a informarne la Commissione entro quattro settimane dalla pubblicazione del presente avviso. In caso contrario, il fascicolo sarà archiviato.