ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2014/C 267/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7261 — Goldman Sachs/Blackstone/Ipreo) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2014/C 267/02 |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità di vigilanza EFTA |
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2014/C 267/03 |
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2014/C 267/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2014/C 267/05 |
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2014/C 267/06 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2014/C 267/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7332 — BSkyB/Sky Deutschland/Sky Italia) ( 1 ) |
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2014/C 267/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7340 — Ferrero International/Oltan Group) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
14.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7261 — Goldman Sachs/Blackstone/Ipreo)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 267/01)
Il 30 luglio 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7261. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
14.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
13 agosto 2014
(2014/C 267/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3360 |
JPY |
yen giapponesi |
136,89 |
DKK |
corone danesi |
7,4556 |
GBP |
sterline inglesi |
0,79970 |
SEK |
corone svedesi |
9,1884 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2135 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,2375 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,839 |
HUF |
fiorini ungheresi |
314,08 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1945 |
RON |
leu rumeni |
4,4361 |
TRY |
lire turche |
2,8830 |
AUD |
dollari australiani |
1,4375 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4593 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,3555 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5825 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6701 |
KRW |
won sudcoreani |
1 376,14 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,1787 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,2216 |
HRK |
kuna croata |
7,6320 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 621,81 |
MYR |
ringgit malese |
4,2658 |
PHP |
peso filippino |
58,690 |
RUB |
rublo russo |
48,4324 |
THB |
baht thailandese |
42,749 |
BRL |
real brasiliano |
3,0374 |
MXN |
peso messicano |
17,5363 |
INR |
rupia indiana |
81,8300 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
14.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/3 |
Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell’atto di cui al punto 1 j dell’allegato XV dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]
(2014/C 267/03)
PARTE I
Riferimento dell’aiuto |
GBER 4/2014/R&D |
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Stato EFTA |
Norvegia |
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Autorità che concede l’aiuto |
Denominazione |
Buskerud fylkeskommune (Autorità della contea di Buskerud) |
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Indirizzo postale |
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Indirizzo Internet |
www.bfk.no |
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Titolo della misura di aiuto |
Aiuti a favore del polo regionale per la diffusione delle conoscenze in materia di osteoporosi e alle imprese coinvolte |
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Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale) |
Lettera di impegni dell’autorità di contea nei confronti di Papirbredden Innovasjon AS del 20.3.2014. |
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Link al testo integrale della misura di aiuto |
Verbale di riunione U.27.11.2013, PS 13/81 (Caso 2013/871) — Assegnazione di fondi di sviluppo regionale alla regione di Drammen nel 2013 — Ulteriori contatti con la regione di Drammen (1) http://www.bfk.no/Politikk-1/Motekalender/Fylkesutvalget/#moter/2013/569 |
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Tipo di misura |
Aiuto ad hoc |
Papirbredden Innovasjon AS |
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Data di concessione |
Aiuto ad hoc |
20.3.2014 |
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Settori economici interessati |
Limitato a settori specifici — Specificare ai sensi della NACE Rev. 2. |
NACE 70.220 |
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Tipo di beneficiario |
PMI |
X |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell’aiuto ad hoc concesso all’impresa |
0,150 milioni di NOK |
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Strumento di aiuto (articolo 5) |
Sovvenzione |
X |
PARTE II
Obiettivi generali (elenco) |
Obiettivi (elenco) |
Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell’aiuto in NOK |
Maggiorazione PMI in % |
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Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 30-37) |
Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (articolo 31) |
Ricerca fondamentale [articolo 31, paragrafo 2, lettera a)] |
… % |
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Ricerca industriale [articolo 31, paragrafo 2, lettera b)] |
… % |
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Sviluppo sperimentale [articolo 31, paragrafo 2, lettera c)] |
25 % |
35 % |
(1) In norvegese: «Møteprotokoll U 27.11.2013, PS 13/81 (Arkivsak 2013/871) — Tildeling av regionale utviklingsmidler til Drammensregionen 2013 — Videre samhandling med Drammensregionen»
14.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/5 |
Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell’atto di cui al punto 1 j dell’allegato XV dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]
(2014/C 267/04)
PARTE I
Riferimento dell’aiuto |
GBER 5/2014/R&D |
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Stato EFTA |
Norvegia |
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Autorità che concede l’aiuto |
Denominazione |
Buskerud fylkeskommune (Autorità della contea di Buskerud) |
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Indirizzo postale |
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Indirizzo Internet |
www.bfk.no |
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Titolo della misura di aiuto |
Creazione di poli aziendali per le imprese creative |
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Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale) |
Lettera di impegni dell’autorità di contea di Buskerud nei confronti di Papirbredden Innovasjon AS del 21.2.2014. |
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Link al testo integrale della misura di aiuto |
http://www.bfk.no/Politikk-1/Motekalender/Hovedutvalget-for-regionalutvikling-og-kultur/#moter/2013/530 «PS 13/97 (09/300) Domanda di aiuto per un progetto volto alla creazione di un polo di imprese creative» (1) |
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Tipo di misura |
Aiuto ad hoc |
Papirbredden Innovasjon AS |
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Data di concessione |
Aiuto ad hoc |
21.2.2014 |
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Settori economici interessati |
Limitato a settori specifici — Specificare ai sensi della NACE Rev. 2. |
NACE 70.220 |
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Tipo di beneficiario |
PMI |
X |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell’aiuto ad hoc concesso all’impresa |
0,4 milioni di NOK |
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Strumento di aiuto (articolo 5) |
Sovvenzione |
X |
PARTE II
Obiettivi generali (elenco) |
Obiettivi (elenco) |
Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell’aiuto in NOK |
Maggiorazione PMI in % |
|
Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 30-37) |
Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (articolo 31) |
Sviluppo sperimentale [articolo 31, paragrafo 2, lettera c)] |
25 % |
20 % |
(1) In norvegese: «PS 13/97 (09/300) Søknad om prosjektstøtte til etablering av næringsklynge for kreative næringer».
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
14.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/6 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Russia e degli Stati Uniti d'America
(2014/C 267/05)
La Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Russia e degli Stati Uniti d'America sono oggetto di dumping e causano pertanto un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 30 giugno 2014 dalla European Steel Association (EUROFER) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati.
2. Prodotto in esame
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati, di spessore superiore a 0,16 mm («il prodotto in esame»).
3. Asserzione di dumping
Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Russia e degli Stati Uniti d'America («i paesi interessati»), attualmente classificato con i codici NC ex 7225 11 00 ed ex 7226 11 00. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.
In assenza di dati attendibili sui prezzi praticati sul mercato nazionale del Giappone, della Repubblica di Corea, della Russia e degli Stati Uniti d'America, la denuncia di dumping si basa su un confronto tra il valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell'Unione.
Dato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese è considerata un paese non retto da un'economia di mercato, il denunciante ha stabilito un valore normale per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese in base a un valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] in un paese terzo a economia di mercato, in questo caso la Repubblica di Corea. La denuncia di dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell'Unione.
I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi interessati.
4. Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità
Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati sono aumentate complessivamente in termini assoluti e sono aumentate in termini di quota di mercato.
Gli elementi di prova addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, che hanno compromesso gravemente l'andamento generale, la situazione finanziaria e la situazione occupazionale di quest'ultima.
5. Procedura
Avendo stabilito, sentiti gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.
L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario dei paesi interessati sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso affermativo l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.
5.1. Procedura di determinazione del dumping
I produttori esportatori (2) del prodotto in esame dei paesi interessati sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta
5.1.1.1.
a) Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori dei paesi interessati oggetto del presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato I del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità dei paesi interessati ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l'Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità dei paesi interessati.
I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito alla lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione.
b) Margine di dumping individuale per le società non inserite nel campione
I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale. I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine dovranno richiedere un questionario e gli altri moduli di domanda e restituirlo debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse. La Commissione esaminerà se può essere concesso loro un dazio individuale in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. I produttori esportatori dei paesi non retti da un'economia di mercato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la fabbricazione e la vendita del prodotto in esame, possono presentare una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM») e restituirla debitamente compilata entro i termini specificati al punto 5.1.2.2.
Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
5.1.2. Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato
5.1.2.1.
Fatte salve le disposizioni del punto 5.1.2.2 e in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo la Commissione selezionerà un idoneo paese terzo ad economia di mercato. Il paese provvisoriamente prescelto è la Repubblica di Corea. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In base alle informazioni a disposizione della Commissione altri fornitori dell'Unione a economia di mercato sono, tra gli altri, il Giappone, la Russia e gli Stati Uniti d'America. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo a economia di mercato, la Commissione esaminerà se il prodotto in esame venga prodotto e venduto in questi e in altri paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto in esame.
5.1.2.2.
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, i singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la fabbricazione e la vendita del prodotto in esame, possono presentare una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM»). Il trattamento sarà accordato se dalla valutazione della richiesta risulterà che sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (3). Il margine di dumping dei produttori esportatori ai quali è accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e facendo uso dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base
La Commissione invierà moduli di richiesta TEM ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inseriti nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che intendono chiedere un margine di dumping individuale, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese. La Commissione valuterà esclusivamente i moduli di richiesta TEM presentanti dai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inseriti nel campione e dai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione la cui richiesta di margine di dumping individuale è stata accolta.
I produttori esportatori che chiedono il TEM dovranno presentare un modulo di richiesta TEM, debitamente compilato, entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo disposizioni diverse.
5.1.3. Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta (4) (5)
Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto in esame dai paesi interessati sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato II del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Le parti interessate che intendono fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.2. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta
La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell'Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori dell'Unione ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dell'Unione o ai produttori rappresentativi dell'Unione e alle associazioni note di produttori dell'Unione, vale a dire a: ArcelorMittalFrýdek-Mistek a.s., Stalprodukt S.A., Tata steel UK Limited, ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH, ThyssenKrupp Electrical Steel UGO S.A.S. ed EUROFER.
I produttori dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione sopraindicati dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse.
I produttori dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione non elencati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse, per manifestarsi e chiedere un questionario.
5.3. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione
Qualora venga accertata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.
Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all'atto della presentazione.
5.4. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.6. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (6).
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le scansioni di deleghe e certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che vanno fornite su CD-ROM o DVD a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro che è controllato quotidianamente. Una volta forniti i recapiti, la Commissione comunica con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: N105 08/020 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail pregiudizio: Trade-AD608-Injury@ec.europa.eu |
E-mail dumping: Trade-AD608-Dumping@ec.europa.eu |
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata una mancanza di collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere auditore
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso causale e l'interesse dell'Unione. Tale audizione si terrà di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/
8. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del/i paese/i interessato/i che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.
(3) I produttori esportatori devono dimostrare in particolare che: i) le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato; ii) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente secondo le norme internazionali in materia di contabilità e che sono applicati in ogni caso; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.
(4) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.
(5) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(6) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009 pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(7) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
ALLEGATO II
14.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/17 |
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese
(2014/C 267/06)
La Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, originari della Repubblica popolare cinese, sono oggetto di sovvenzioni e arrecano pertanto un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 1o luglio 2014 da Eurofer («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.
2. Prodotto in esame
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo («il prodotto in esame»).
3. Asserzione di sovvenzioni
Il prodotto che, secondo la denuncia, è oggetto di sovvenzioni è il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificato con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89. Questi codici NC sono forniti a titolo puramente informativo.
Gli elementi di prova prima facie addotti dal denunciante indicano che i produttori del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dal governo della Repubblica popolare cinese.
Le sovvenzioni sono costituite da quanto segue:
— |
trasferimento diretto di fondi ed eventuale trasferimento diretto di fondi o di obbligazioni, ad esempio prestiti all’industria dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo; programmi di intervento sui titoli (2): ad esempio, conversione di debiti in capitale azionario, conferimento di capitale, rinuncia al versamento dei dividendi per le imprese di Stato (IdS); programmi fondati su sussidi: ad esempio, il programma «Marchio cinese d’eccellenza nel mondo» (China World Top Brand), i programmi «Marchi famosi» (Famous Brands)/i programmi ai livelli amministrativi subcentrali volti alla promozione di marchi da esportazione famosi (ad esempio, Chongqing; Hubei; Ma'anshan; Wuhan Famous Brands e il programma Shandong Province Top Brands), i programmi destinati a ridurre le spese legali antidumping, il fondo di Stato per progetti basati su tecnologie chiave (State Key Technology Project Fund), sussidi all’esportazione; programmi regionali (3): ad esempio, il programma di rilancio dell’area nordorientale (Northeast Revitalization Programme), sovvenzionamento degli interessi all’esportazione, prestiti all’esportazione, sussidi nell’ambito del programma per la scienza e la tecnologia della provincia di Jiangsu, sussidi della provincia di Liaoning – il programma «Cinque punti, una linea» (Five Point One Line Programme), sovvenzioni concesse nella Tianjin Binhai New Area (TBNA) e nella Tianjin Economic and Technological Development Area: fondo per la scienza e la tecnologia (Science and Technology Fund), |
— |
entrate pubbliche non altrimenti dovute o non riscosse, ad esempio prestiti e cancellazione di interessi per le IdS; programmi relativi all’imposta sul reddito e ad altre imposte dirette: ad esempio, credito d’imposta sul reddito per l’acquisto di attrezzature di produzione nazionale, regimi fiscali preferenziali per società riconosciute quali imprese operanti nei settori dell’alta tecnologia e delle nuove tecnologie, politiche fiscali tese a detrarre le spese di ricerca e sviluppo, sgravi fiscali sui redditi delle imprese che impiegano risorse globali («materie prime speciali»), credito d’imposta per l’acquisto di apparecchiature speciali, regime agevolato per le imposte sul reddito per le imprese situate nella regione nordorientale, sconti fiscali locali di vario tipo, come quelli della provincia dello Shandong; della città di Chongqing, della regione autonoma Guangxi Zhuang e le agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle regioni centrali e occidentali, esenzione dei dividendi distribuiti tra società residenti qualificate; programmi relativi alle imposte indirette e all’esenzione tariffaria [ad esempio, esenzioni dai dazi all’importazione e dall’IVA per le società a partecipazione estera (foreign invested enterprises - FIE) e talune altre imprese nazionali che utilizzano apparecchiature importate in settori industriali incoraggiati, rimborsi IVA alle FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione nazionale, detrazione dell’IVA sulle immobilizzazioni nella regione centrale]; programmi regionali: ad esempio, sovvenzioni concesse nella Tianjin Binhai New Area (TBNA) e nella Tianjin Economic and Technological Development Area - programma di ammortamento accelerato («Accelerated Depreciation Programme»), |
— |
fornitura di beni e servizi ad un prezzo inferiore a quello adeguato, ad esempio la fornitura di materie prime costituite da prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo (come ferrocromo, nichel e ghise gregge di ferro, molibdeno e rottami di acciaio inossidabile) ad un prezzo inferiore a quello adeguato; fornitura di fattori di produzione ad un prezzo inferiore a quello adeguato: ad esempio, prodotti laminati a caldo e lastre in acciaio inossidabile, diritti fondiari, acqua ed elettricità, erogazione di elettricità e di acqua nella provincia di Jiangsu. |
La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre sovvenzioni connesse alle pratiche in precedenza illustrate, qualora dette pratiche vengano accertate nel corso dell’inchiesta.
Secondo quanto asserito nella denuncia, i regimi di cui sopra costituiscono sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo della Repubblica popolare cinese o di altre amministrazioni regionali o locali (compresi gli enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai beneficiari. Secondo quanto asserito, tali sovvenzioni sarebbero specifiche e compensabili in quanto subordinate all’utilizzo di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o subordinate all’andamento delle esportazioni, nonché eventualmente limitate a determinate imprese o gruppi di imprese e/o a prodotti e/o regioni.
4. Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità
Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini assoluti e in termini di quota di mercato.
Gli elementi di prova prima facie addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, che hanno compromesso gravemente l’andamento generale, la situazione finanziaria e la situazione occupazione di quest’ultima.
5. Procedura
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 10 del regolamento di base.
L’inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di sovvenzioni e se le importazioni sovvenzionate abbiano arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. In caso affermativo, l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure non sia contraria all’interesse dell’Unione.
Il governo della Repubblica popolare cinese è stato invitato a prendere parte alle consultazioni.
5.1. Procedura di determinazione delle sovvenzioni
Si invitano i produttori esportatori (4) del prodotto in esame originario del paese interessato e le autorità del paese interessato a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta
5.1.1.1.
a) Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al volume massimo rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità della Repubblica popolare cinese e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità della Repubblica popolare cinese, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese.
I produttori esportatori selezionati per costituire il campione e le autorità del paese interessato dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito alla lettera b), il dazio compensativo applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non supererà la media ponderata del margine di sovvenzione stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (5).
b) Margine di sovvenzione individuale per le società non inserite nel campione
I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di sovvenzione individuale. I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine devono richiedere un questionario e restituirlo, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
Si informano tuttavia i produttori esportatori che chiedono un margine di sovvenzione individuale che la Commissione può comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.
5.1.2. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (6) (7)
Si invitano a partecipare alla presente inchiesta gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese.
Visto il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al maggior volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame che possa essere ragionevolmente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.2. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un grave pregiudizio, si invitano i produttori dell’Unione del prodotto in esame a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
La Commissione informerà i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.3. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga accertata l’esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio si deciderà, in conformità all’articolo 31 del regolamento di base, se l’adozione di misure antisovvenzioni non sia contraria all’interesse dell’Unione. Si invitano i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, che esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.
Le parti che si manifestino entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni sull’esistenza di un interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.4. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, si invitano le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.6. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (8).
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Si invitano le parti interessate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le copie di deleghe e certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, consegnato a mano o inviato per posta raccomandata. Se si utilizza la posta elettronica, le parti interessate esprimono il loro accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDANCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono e un indirizzo e-mail valido e garantire che l’indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, controllato quotidianamente. Una volta forniti i recapiti, la Commissione comunica con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda il ricorso all’invio per posta raccomandata. Per ulteriori norme e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi validi per le comunicazioni mediante posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le sopraindicate istruzioni per le comunicazioni con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: CHAR 04/034 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: TRADE-AS609-SSCR-SUBSIDY@ec.europa.eu |
6. Non collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell’articolo 28 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili a norma dell’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, sempre che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata deve contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere-auditore
Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere-auditore offrirà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, l’esistenza delle sovvenzioni, il pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse dell’Unione. Tale audizione si terrà di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/
8. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(2) Va notato che alcuni aspetti relativi a tali programmi di intervento sui titoli potrebbero anche costituire un contributo finanziario a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base (rinuncia o non riscossione di entrate della pubblica amministrazione).
(3) Va notato che alcuni aspetti relativi a tali programmi regionali, quali le esenzioni fiscali, potrebbero anche costituire un contributo finanziario a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base (rinuncia o non riscossione di entrate della pubblica amministrazione).
(4) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto dell’inchiesta e lo esporti sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.
(5) In conformità all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, non si terrà conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi determinati nelle circostanze di cui all’articolo 28 del regolamento di base.
(6) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l’applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllare da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.
(7) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione delle sovvenzioni.
(8) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell’articolo 12 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(9) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
ALLEGATO II
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
14.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/27 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7332 — BSkyB/Sky Deutschland/Sky Italia)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 267/07)
1. |
In data 6 agosto 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Sky Broadcasting Group plc («BSkyB», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Sky Deutschland AG («Sky Deutschland», Germania) e di Sky Italia S.r.l. («Sky Italia», Italia) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — BskyB (che opera in particolare nel Regno Unito e in Irlanda): acquisizione e concessione di licenze per programmi audiovisivi, fornitura all'ingrosso di canali televisivi, distribuzione al dettaglio di programmi audiovisivi, fornitura di servizi per piattaforme tecniche, vendita di spazi pubblicitari televisivi e fornitura di altri servizi quali servizi di telefonia al dettaglio da postazione fissa e servizi a banda larga, — Sky Deutschland (che opera in particolare in Germania): acquisizione e concessione di licenze per programmi audiovisivi, distribuzione al dettaglio di programmi audiovisivi in particolare in Germania, fornitura di servizi per piattaforme tecniche e vendita di spazi pubblicitari televisivi, — Sky Italia (che opera in particolare in Italia): acquisizione e concessione di licenze per programmi audiovisivi, distribuzione al dettaglio di programmi audiovisivi in particolare in Italia e vendita di spazi pubblicitari televisivi. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione europea invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione europea entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7332 — BSkyB/Sky Deutschland/Sky Italia, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
14.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/28 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7340 — Ferrero International/Oltan Group)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 267/08)
1. |
In data 7 agosto 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Ferrero International SA («Ferrero International», Lussemburgo) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Oltan Gida Maddeleri İhracat İthalat ve Ticaret Anonim Şirketi, di Oltan Fındık İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, di Oltan Fındık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, the undertaking Oltan Boyer SAS e di Oltan Grout Limited (collettivamente «il gruppo Oltan») mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Ferrero International: holding del gruppo Ferrero, produttore alimentare, che opera a livello mondiale nella produzione e nella vendita di dolciumi e altri prodotti dolciari (ad esempio, cioccolato, caramelle, snack e prodotti spalmabili dolci) e nell’acquisto e nella commercializzazione di frutta a guscio commestibile, in particolare di nocciole, in tutto il mondo, — il gruppo Oltan: un gruppo di imprese che operano nei settori dell’acquisto, della lavorazione e della commercializzazione di frutta a guscio commestibile, in particolare di nocciole, in tutto il mondo. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione europea invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione europea entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7340 — Ferrero International/Oltan Group al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).