ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 261

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
11 agosto 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2014/C 261/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2014/C 261/02

Causa C-511/12: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 10 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Norte — Portogallo) — Joaquim Fernando Macedo Maia e a./Fundo de Garantia Salarial, IP (Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Rinvio pregiudiziale — Direttiva 80/987/CEE — Direttiva 2002/74/CE — Tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro — Istituti di garanzia — Limite all’obbligo di pagamento degli istituti di garanzia — Crediti salariali divenuti esigibili oltre sei mesi prima della proposizione di un’azione giudiziale diretta a far dichiarare l’insolvenza del datore di lavoro)

2

2014/C 261/03

Causa C-608/12: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 maggio 2014 — Greinwald GmbH/Nicolas Wessang, Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Articolo 169, paragrafo 2 del medesimo regolamento — Contenuto obbligatorio del ricorso d’impugnazione)

3

2014/C 261/04

Causa C-27/13: Ordinanza della Corte (Grande Sezione) del 4 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht — Germania) — Flughafen Lübeck GmbH/Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG (Articolo 99 del regolamento di procedura — Aiuti di Stato — Articoli 107 TFUE e 108 TFUE — Vantaggi concessi da un’impresa pubblica che gestisce un aeroporto ad una compagnia aerea a basso costo — Decisione di avviare il procedimento di indagine formale — Obbligo dei giudici degli Stati membri di conformarsi alla valutazione operata dalla Commissione in tale decisione in merito all’esistenza di un aiuto)

3

2014/C 261/05

Causa C-89/13: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli) — Luigi D’Aniello e a./Poste Italiane SpA (Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Principio di non discriminazione — Normativa nazionale che prevede un regime di risarcimento del danno in caso di illecita apposizione di un termine al contratto di lavoro diverso da quello applicabile all’illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato — Conseguenze economiche — Comparabilità delle domande)

4

2014/C 261/06

Causa C-153/13: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Bardejov — Slovacchia) — Pohotovost' s.r.o./ Ján Soroka (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Applicazione ratione temporis — Fatti precedenti all’adesione della Repubblica slovacca all’Unione europea — Manifesta incompetenza della Corte)

5

2014/C 261/07

Causa C-285/13 P: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 giugno 2014 — Bimbo, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) [Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8 — Domanda di marchio comunitario figurativo Caffè KIMBO — Opposizione — Marchio denominativo anteriore BIMBO — Marchio notoriamente conosciuto — Parziale rigetto dell’opposizione — Impugnazione manifestamente irricevibile]

5

2014/C 261/08

Causa C-287/13 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 22 maggio 2014 — Bilbaína de Alquitranes, SA e a./Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) [Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Articolo 59 e allegato XIII — Identificazione della pece, catrame di carbone, alta temperatura come sostanza ad altissimo rischio, da assoggettare alla procedura di autorizzazione — Parità di trattamento]

6

2014/C 261/09

Causa C-329/13: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’8 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Austria) — Ferdinand Stefan/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Articolo 99 del regolamento di procedura — Direttiva 2003/4/CE — Validità — Accesso del pubblico all’informazione ambientale — Eccezione all’obbligo di divulgare informazioni ambientali qualora la divulgazione possa recare pregiudizio alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo — Carattere facoltativo di tale eccezione per gli Stati membri — Articolo 6 TUE — Articolo 47, secondo comma, della Carta)

6

2014/C 261/10

Causa C-350/13: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (già Augstākās tiesas Senāts) — Lettonia) — Antonio Gramsci Shipping Corp. e a./Aivars Lembergs (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti provvisori e cautelari — Annullamento della decisione iniziale — Conferma della domanda di pronuncia pregiudiziale — Non luogo a statuire)

7

2014/C 261/11

Causa C-374/13 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2014 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Domanda di registrazione del marchio denominativo METROINVEST — Opposizione del titolare del marchio figurativo nazionale e richiedente il marchio figurativo comunitario contenente l’elemento denominativo METRO, di colore blu e giallo — Rifiuto di registrazione)

7

2014/C 261/12

Causa C-411/13 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 maggio 2014 — Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)/Sanco, SA (Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio figurativo che rappresenta un pollo — Opposizione del titolare di un marchio figurativo nazionale che rappresenta un pollo — Rigetto parziale dell’opposizione)

8

2014/C 261/13

Causa C-412/13 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2014 — Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) no 207/2009 — Articoli 34, paragrafo 1, 75 e 77, paragrafo 1 — Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori MEDINET — Rivendicazione di preesistenza — Diniego)

8

2014/C 261/14

Causa C-414/13 P: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 20 maggio 2014 — Reber Holding GmbH & Co. KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Anna Klusmeier (Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio denominativo Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM — Opposizione del titolare dei marchi nazionali figurativi anteriori W. Amadeus Mozart)

9

2014/C 261/15

Causa C-448/13 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 giugno 2014 — Delphi Technologies, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) — Marchio denominativo INNOVATION FOR THE REAL WORLD — Slogan pubblicitario — Diniego di registrazione — Assenza di carattere distintivo)

9

2014/C 261/16

Causa C-500/13: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Gmina Międzyzdroje/Minister Finansów (Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Deduzione dell’imposta pagata a monte — Beni di investimento — Beni immobiliari — Rettifica delle detrazioni — Normativa nazionale che prevede un periodo di rettifica di dieci anni)

10

2014/C 261/17

Causa C-600/13: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Matera — Italia) — Intelcom Service Ltd/Vincenzo Mario Marvulli (Rinvio pregiudiziale — Articoli 34 TFUE, 35 TFUE, 37 TFUE, 56 TFUE e 60 TFUE — Direttiva 2006/123/CE — Normativa nazionale che riserva ai notai l’attività di redazione ed autenticazione degli atti di compravendita immobiliare — Irricevibilità manifesta)

10

2014/C 261/18

Causa C-683/13: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 19 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho da Covilhã — Portogallo) — Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA e a./Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT) (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Articolo 2 — Nozione di dati personali — Articoli 6 e 7 — Principi relativi alla qualità dei dati e alla legittimazione ai trattamenti di dati — Articolo 17 — Sicurezza dei trattamenti — Orario di lavoro dei lavoratori — Registro dell’orario di lavoro — Accesso dell'autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro — Obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione il registro dell’orario di lavoro in modo da consentirne l’immediata consultazione)

11

2014/C 261/19

Causa C-13/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 15 gennaio 2014 — Municipiul Piatra Neamț/Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

12

2014/C 261/20

Causa C-167/14: Ricorso proposto il 7 aprile 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica

12

2014/C 261/21

Causa C-240/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 12 maggio 2014 — Eleonore Prüller-Frey/Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG

14

2014/C 261/22

Causa C-269/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 30 maggio 2014 — Kansaneläkelaitos, Suomen Palvelutaksit ry, Oulun Taksipalvelut Oy

15

2014/C 261/23

Causa C-285/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) l’11 giugno 2014 — Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne/Brasserie Bouquet SA

16

2014/C 261/24

Causa C-289/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 12 giugno 2014 — Brit Air SA/Ministère des finances et des comptes publics

16

2014/C 261/25

Causa C-8/13: Ordinanza del presidente della Corte del 7 maggio 2014 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia, intervenienti: Regno del Belgio e Regno dei Paesi Bassi

17

2014/C 261/26

Causa C-9/13: Ordinanza del presidente della Corte del 7 maggio 2014 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia, intervenienti: Regno del Belgio e Regno dei Paesi Bassi

17

2014/C 261/27

Causa C-46/13: Ordinanza del presidente della Corte del 27 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Datenschutzbehörde (già Datenschutzkommission) — Austria — H/E

17

2014/C 261/28

Causa C-121/13: Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte del 7 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Wedding — Germania) — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft/Xceed Holding Ltd

18

2014/C 261/29

Causa C-207/13: Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte del 13 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Wagenborg Passagiersdiensten BV, Eigen Veerdienst Terschelling BV, MPS Stortemelk BV, MPS Willem Barentsz BV, MS Spathoek NV, GAF Lakeman operante con il nome commerciale Rederij Waddentransport/Minister van Infrastructuur en Milieu, con l’intervento di: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Terschellinger Stoombootmaatschappij BV

18

2014/C 261/30

Causa C-284/13 P: Ordinanza del presidente della Corte del 3 aprile 2014 — Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France/Commissione europea

18

2014/C 261/31

Causa C-292/13 P: Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte del 21 maggio 2014 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Impexmetal S.A.

18

2014/C 261/32

Causa C-415/13 P: Ordinanza del presidente della Corte del 22 maggio 2014 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Impexmetal S.A.

19

2014/C 261/33

Causa C-458/13: Ordinanza del presidente della Corte del 7 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Andreas Grund, in qualità di curatore nella procedura di insolvenza relativa al patrimonio della SR-Tronic GmbH, Jürgen Reiser, Dirk Seidler/Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc.

19

2014/C 261/34

Cause riunite C-475/13 e C-476/13: Ordinanza del presidente della Corte del 21 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Walter Jubin (C-475/13), Heidemarie Retzlaff (C-476/13)/easyJet Airline Co. Ltd

19

2014/C 261/35

Causa C-493/13: Ordinanza del presidente della Corte del 4 aprile 2014 — Commissione europea/Repubblica d'Estonia

19

2014/C 261/36

Causa C-558/13: Ordinanza del presidente della Corte del 4 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Slovacchia) — CD Consulting s. r. o./Marián Vasko

20

2014/C 261/37

Causa C-571/13: Ordinanza del presidente della Corte del 14 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Annegret Weitkämper-Krug/NRW Bank — Anstalt des öffentlichen Rechts

20

2014/C 261/38

Causa C-629/13: Ordinanza del presidente della Corte del 30 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gliwicach — Polonia) — Adarco Invest sp. z o.o. w Petrosani w Rumunii Oddział w Polsce w Tarnowskich Górach

20

2014/C 261/39

Causa C-658/13: Ordinanza del presidente della Corte del 13 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover — Germania) — Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner/TUIfly GmbH

20

2014/C 261/40

Causa C-661/13: Ordinanza del presidente della Corte del 7 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Astellas Pharma Inc./Polpharma SA Pharmaceutical Works

21

2014/C 261/41

Causa C-680/13: Ordinanza del presidente della Corte del 16 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — Condor Flugdienst GmbH/Andreas Plakolm

21

2014/C 261/42

Causa C-46/14: Ordinanza del presidente della Corte del 6 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim — Germania) — Jürgen Kaiser/Condor Flugdienst GmbH

21

 

Tribunale

2014/C 261/43

Causa T-564/10: Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2014 — Quimitécnica.com e de Mello/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei fosfati per mangimi — Ammende — Pagamento scaglionato — Decisione della Commissione che ordina la costituzione di una garanzia bancaria — Obbligo di motivazione — Proporzionalità)

22

2014/C 261/44

Causa T-372/11: Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2014 — Basic/UAMI — Repsol YPF (basic) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo basic — Marchio comunitario figurativo anteriore BASIC — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza dei servizi — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

22

2014/C 261/45

Causa T-541/11: Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2014 — Fundação Calouste Gulbenkian/UAMI — Gulbenkian (GULBENKIAN) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo GULBENKIAN — Marchio nazionale notorio, nome commerciale e loghi nazionali anteriori Fundação Calouste Gulbenkian — Impedimenti relativi alla registrazione — Prova dell’esistenza dei diritti anteriori — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 90, lettera a), del regolamento di procedura]

23

2014/C 261/46

Causa T-314/14: Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Borde e Carbonium/Commissione

24

2014/C 261/47

Causa T-317/14: Ricorso proposto il 7 maggio 2014 — Klement/UAMI — Bullerjan (Forma di un forno)

24

2014/C 261/48

Causa T-323/14: Ricorso proposto il 7 maggio 2014 — Bankia/UAMI — Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia)

25

2014/C 261/49

Causa T-334/14: Ricorso proposto il 14 maggio 2014 — Roca Sanitario/UAMI — Villeroy & Boch (Rubinetto)

26

2014/C 261/50

Causa T-336/14: Ricorso proposto il 15 maggio 2014 — Société des produits Nestlé/UAMI (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

27

2014/C 261/51

Causa T-340/14: Ricorso proposto il 15 maggio 2014 — Klyuyev/Consiglio

27

2014/C 261/52

Causa T-341/14: Ricorso proposto il 15 maggio 2014 — Klyuyev/Consiglio

29

2014/C 261/53

Causa T-343/14: Ricorso proposto il 19 maggio 2014 — Cipriani/UAMI — Hotel Cipriani (CIPRIANI)

29

2014/C 261/54

Causa T-351/14: Ricorso proposto il 20 maggio 2014 — Construlink/UAMI — Wit-Software (GATEWIT)

30

2014/C 261/55

Causa T-362/14: Ricorso proposto il 27 maggio 2014 — REWE-Zentral/UAMI — Vicente Gandia Pla (MY PLANET)

31

2014/C 261/56

Causa T-364/14: Ricorso proposto il 23 maggio 2014 — Penny-Markt/UAMI — Boquoi Handels (B! O)

32

2014/C 261/57

Causa T-367/14: Ricorso proposto il 28 maggio 2014 — August Storck/UAMI — Chiquita Brands (Fruitfuls)

33

2014/C 261/58

Causa T-370/14: Ricorso proposto il 23 maggio 2014 — Petropars e a./Consiglio

33

2014/C 261/59

Causa T-371/14: Ricorso proposto il 26 maggio 2014 –NICO/Consiglio

34

2014/C 261/60

Causa T-372/14: Ricorso proposto il 26 maggio 2014 — HK Intertrade/Consiglio

35

2014/C 261/61

Causa T-373/14: Ricorso proposto il 26 maggio 2014 — Petro Suisse Intertrade/Consiglio

36

2014/C 261/62

Causa T-380/14: Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Pshonka/Consiglio

37

2014/C 261/63

Causa T-381/14: Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Pshonka/Consiglio

38

2014/C 261/64

Causa T-387/14: Ricorso proposto il 2 giugno 2014 — salesforce.com/UAMI (MARKETINGCLOUD)

39

2014/C 261/65

Causa T-400/14: Ricorso proposto il 4 giugno 2014 — Premo/UAMI — Prema Semiconductor (PREMO)

39

2014/C 261/66

Causa T-402/14: Ricorso proposto il 6 giugno 2014 — FCC Aqualia/UAMI — Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)

40

2014/C 261/67

Causa T-405/14: Ricorso proposto il 31 maggio 2014 — Yavorskaya/Consiglio e altri

41

2014/C 261/68

Causa T-455/14: Ricorso proposto il 17 giugno 2014 — Pirelli & C./Commissione

42

2014/C 261/69

Causa T-456/14: Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — TAO/AFI e SFIE/Parlamento e Consiglio

43

2014/C 261/70

Causa T-457/14 P: Impugnazione proposta il 18 giugno 2014 da Thierry Rouffaud avverso la sentenza pronunciata il 9 aprile 2014 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-59/13, Rouffard/SEAE

44

2014/C 261/71

Causa T-464/14 P: Impugnazione proposta il 20 giugno 2014 da Risto Nieminen avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica il 10 aprile 2014, causa F-81/12, Nieminen/Consiglio

45

2014/C 261/72

Causa T-466/14: Ricorso proposto il 24 giugno 2014 — Spagna/Commissione

45

2014/C 261/73

Causa T-471/14: Ricorso proposto il 25 giugno 2014 — Ibercaja Banco e altri/Commissione

46

2014/C 261/74

Causa T-472/14: Ricorso proposto il 25 giugno 2014 — Joyería Tous/Commissione

47

2014/C 261/75

Causa T-473/14: Ricorso proposto il 25 giugno 2014 — Corporación Alimentaria Guissona e Naviera Muriola/Commissione

47

2014/C 261/76

Causa T-474/14: Ricorso proposto il 25 giugno 2014 — Cesáreo Martín-Sanz e altri/Commissione

48

2014/C 261/77

Causa T-476/14: Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Poal Investments XXI e altri/Commissione

49

2014/C 261/78

Causa T-477/14: Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Caamaño Sistemas Metálicos e altri/Commissione

50

2014/C 261/79

Causa T-478/14: Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Industrias Espadafor e altri/Commissione

50

2014/C 261/80

Causa T-482/14: Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria/Commissione

51

2014/C 261/81

Causa T-483/14: Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Banco de Albacete/Commissione

52

2014/C 261/82

Causa T-484/14: Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Monthisa Residencial/Commissione

52

2014/C 261/83

Causa T-485/14: Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Bon Net/UAMI — Aldi (Bon Appétit!)

53

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

11.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 261/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

2014/C 261/01

Ultima pubblicazione

GU C 253 del 04.8.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 245 del 28.7.2014

GU C 235 del 21.7.2014

GU C 223 del 14.7.2014

GU C 212 del 7.7.2014

GU C 202 del 30.6.2014

GU C 194 del 24.6.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

11.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 261/2


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 10 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Norte — Portogallo) — Joaquim Fernando Macedo Maia e a./Fundo de Garantia Salarial, IP

(Causa C-511/12) (1)

((Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Rinvio pregiudiziale - Direttiva 80/987/CEE - Direttiva 2002/74/CE - Tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro - Istituti di garanzia - Limite all’obbligo di pagamento degli istituti di garanzia - Crediti salariali divenuti esigibili oltre sei mesi prima della proposizione di un’azione giudiziale diretta a far dichiarare l’insolvenza del datore di lavoro))

2014/C 261/02

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Central Administrativo Norte

Parti

Ricorrenti: Joaquim Fernando Macedo Maia, António Pereira Teixeira, António Joaquim Moreira David, Joaquim Albino Moreira David

Convenuto: Fundo de Garantia Salarial, IP

Dispositivo

La direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro come modificata dalla direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale la quale non garantisca i crediti salariali divenuti esigibili oltre sei mesi prima della proposizione di un ricorso diretto a far dichiarare l’insolvenza del datore di lavoro, anche qualora i lavoratori abbiamo avviato, prima che iniziasse tale periodo, un procedimento giudiziario contro il datore di lavoro al fine di ottenere la fissazione dell’importo di tali crediti e il loro recupero forzato.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


11.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 261/3


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 maggio 2014 — Greinwald GmbH/Nicolas Wessang, Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-608/12) (1)

((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Articolo 169, paragrafo 2 del medesimo regolamento - Contenuto obbligatorio del ricorso d’impugnazione))

2014/C 261/03

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Greinwald GmbH (rappresentante: C. Onken, Rechtsanwältin)

Altre parti del procedimento: Nicolas Wessang (rappresentante: A. Grolée, avvocato), Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte.

2)

La Greinwald GmbH è condannata alle spese afferenti all’impugnazione principale.

3)

Il sig. Nicolas Wessang è condannato alle spese afferenti all’impugnazione incidentale.


(1)  GU C 63 del 2.3.2013.


11.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 261/3


Ordinanza della Corte (Grande Sezione) del 4 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht — Germania) — Flughafen Lübeck GmbH/Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG

(Causa C-27/13) (1)

((Articolo 99 del regolamento di procedura - Aiuti di Stato - Articoli 107 TFUE e 108 TFUE - Vantaggi concessi da un’impresa pubblica che gestisce un aeroporto ad una compagnia aerea a basso costo - Decisione di avviare il procedimento di indagine formale - Obbligo dei giudici degli Stati membri di conformarsi alla valutazione operata dalla Commissione in tale decisione in merito all’esistenza di un aiuto))

2014/C 261/04

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht

Parti

Ricorrente: Flughafen Lübeck GmbH

Convenuta: Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG

Dispositivo

1)

Qualora, a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la Commissione europea abbia avviato il procedimento di indagine formale previsto al paragrafo 2 del suddetto articolo nei confronti di una misura non notificata in corso di esecuzione, il giudice nazionale, investito di una domanda volta a ottenere la cessazione dell’esecuzione di tale misura e il recupero delle somme già versate, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di trarre le conseguenze di un’eventuale violazione dell’obbligo di sospensione dell’esecuzione della suddetta misura.

A tal fine, il giudice nazionale può decidere vuoi di sospendere l’esecuzione della misura di cui trattasi e di ingiungere il recupero delle somme già versate, vuoi di ordinare misure provvisorie al fine di salvaguardare, da un lato, gli interessi delle parti coinvolte e, dall’altro, l’effetto utile della decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale.

2)

Il giudice nazionale, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, non può sospendere il procedimento fino alla chiusura del procedimento formale di esame.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013.


11.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 261/4


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli) — Luigi D’Aniello e a./Poste Italiane SpA

(Causa C-89/13) (1)

((Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Principio di non discriminazione - Normativa nazionale che prevede un regime di risarcimento del danno in caso di illecita apposizione di un termine al contratto di lavoro diverso da quello applicabile all’illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato - Conseguenze economiche - Comparabilità delle domande))

2014/C 261/05

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti

Ricorrente: Luigi D’Aniello, Ester Di Vaio, Anna Di Benedetto, Antonella Camelio, Angela Leva, Alessia Romano, Emilia Aloia, Cira Oligo, Ottavio Russo, Giuseppe D’Ambra, Stefano Caputo, Ilaria Pappagallo, Maurizio De Rosa, Gianluca Liguori, Dario Puzone, Vincenzo De Luca, Guido Gorbari, Raffaella D’Ambrosio

Convenuta: Poste Italiane SpA

Dispositivo

Salvo la facoltà offerta agli Stati membri in forza della clausola 8 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, inserito in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, la clausola 4, punto 1, di tale accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non impone di trattare in maniera identica le conseguenze economiche riconosciute in caso di illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro e quelle versate in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.


(1)  GU C 156 del 1.6.2013.


11.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 261/5


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Bardejov — Slovacchia) — Pohotovost' s.r.o./ Ján Soroka

(Causa C-153/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Applicazione ratione temporis - Fatti precedenti all’adesione della Repubblica slovacca all’Unione europea - Manifesta incompetenza della Corte))

2014/C 261/06

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Bardejov

Parti

Ricorrente: Pohotovost' s.r.o.

Convenuto: Ján Soroka

con l’intervento di: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dall’Okresný súd Bardejov (Slovacchia) con decisione del 15 febbraio 2013.


(1)  GU C 178 del 22.6.2013.


11.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 261/5


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 giugno 2014 — Bimbo, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-285/13 P) (1)

([Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 8 - Domanda di marchio comunitario figurativo Caffè KIMBO - Opposizione - Marchio denominativo anteriore BIMBO - Marchio notoriamente conosciuto - Parziale rigetto dell’opposizione - Impugnazione manifestamente irricevibile])

2014/C 261/07

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bimbo, SA (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Café do Brasil SpA (rappresentanti: M. Mostardini e F. Mellucci, avvocati)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Bimbo SA è condannata alle spese.


(1)  GU 252 del 31.8.2013.


11.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 261/6


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 22 maggio 2014 — Bilbaína de Alquitranes, SA e a./Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

(Causa C-287/13 P) (1)

([Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) - Articolo 59 e allegato XIII - Identificazione della pece, catrame di carbone, alta temperatura come sostanza ad altissimo rischio, da assoggettare alla procedura di autorizzazione - Parità di trattamento])

2014/C 261/08

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Bilbaína de Alquitranes, SA, Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o (rappresentante: K. Van Maldegem, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e T. Zbihlej, agenti, assistiti da J. Stuyck e A.-M. Vandromme, avvocati)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Bilbaína de Alquitranes SA, la Cindu Chemicals BV, la Deza a.s., l’Industrial Química del Nalón SA, la Koppers Denmark A/S, la Koppers UK Ltd, la Rütgers Germany GmbH, la Rütgers Belgium NV e la Rütgers Poland sp. z o.o. sono condannate alle spese.


(1)  GU C 252 del 31.8.2013.


11.8.2014   

IT

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C 261/6


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’8 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Austria) — Ferdinand Stefan/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Causa C-329/13) (1)

((Articolo 99 del regolamento di procedura - Direttiva 2003/4/CE - Validità - Accesso del pubblico all’informazione ambientale - Eccezione all’obbligo di divulgare informazioni ambientali qualora la divulgazione possa recare pregiudizio alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo - Carattere facoltativo di tale eccezione per gli Stati membri - Articolo 6 TUE - Articolo 47, secondo comma, della Carta))

2014/C 261/09

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Parti

Ricorrente: Ferdinand Stefan

Convenuto: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Dispositivo

L’esame delle questioni sottoposte non ha evidenziato alcun elemento atto a inficiare la validità della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio.


(1)  GU C 274 del 21.9.2013.


11.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 261/7


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (già Augstākās tiesas Senāts) — Lettonia) — Antonio Gramsci Shipping Corp. e a./Aivars Lembergs

(Causa C-350/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti provvisori e cautelari - Annullamento della decisione iniziale - Conferma della domanda di pronuncia pregiudiziale - Non luogo a statuire))

2014/C 261/10

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (già Augstākās tiesas Senāts)

Parti

Ricorrenti: Antonio Gramsci Shipping Corp., Apollo Holdings Corp., Arctic Seal Shipping Co. Ltd, Atlantic Leader Shipping Co. Ltd, Cape Wind Trading Co.Ltd, Clipstone Navigation SA, Dawnlight Shipping Co. Ltd, Dzons Rids Shipping Co., Faroship Navigation Co. Ltd, Gaida Shipping Co., Gevostar Shipping Co. Ltd, Hose Marti Shipping Co., Imanta Shipping Co. Ltd, Kemeri Navigation Co., Klements Gotvalds Shipping Co., Latgale Shipping Co. Ltd, Limetree Shipping Co. Ltd, Majori Shipping Co. Ltd, Noella Marītime Co. Ltd, Razna Shipping Co., Sagewood Trading Inc., Samburga Shipping Co. Ltd, Saturn Trading Co., Taganroga Shipping Co., Talava Shipping Co. Ltd, Tangent Shipping Co. Ltd, Viktorio Shipping Co., Wilcox Holding Ltd, Zemgale Shipping Co. Ltd, Zoja Shipping Co. Ltd.

Convenuta: Aivars Lembergs

Dispositivo

Non vi è luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall’Augstākās tiesas Senāts (Lettonia), con decisione del 12 giugno 2013.


(1)  GU C 252 del 31.8.2013.


11.8.2014   

IT

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C 261/7


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2014 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

(Causa C-374/13 P) (1)

((Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Domanda di registrazione del marchio denominativo METROINVEST - Opposizione del titolare del marchio figurativo nazionale e richiedente il marchio figurativo comunitario contenente l’elemento denominativo «METRO», di colore blu e giallo - Rifiuto di registrazione))

2014/C 261/11

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (rappresentante: J. Carbonell Callicó, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. (rappresentante: J.-C. Plate, Rechtsanwalt)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 252 del 31.8.2013.


11.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 261/8


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 maggio 2014 — Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)/Sanco, SA

(Causa C-411/13 P) (1)

((Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio figurativo che rappresenta un pollo - Opposizione del titolare di un marchio figurativo nazionale che rappresenta un pollo - Rigetto parziale dell’opposizione))

2014/C 261/12

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Altra parte nel procedimento: Sanco, SA (rappresentante: A. Segura Roda, abogado)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese.


(1)  GU C 260 del 7. 9. 2013.


11.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 261/8


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2014 — Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-412/13 P) (1)

((Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) no 207/2009 - Articoli 34, paragrafo 1, 75 e 77, paragrafo 1 - Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori MEDINET - Rivendicazione di preesistenza - Diniego))

2014/C 261/13

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, Rechtsanwälte)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 298 del 12.10.2013.


11.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 261/9


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 20 maggio 2014 — Reber Holding GmbH & Co. KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Anna Klusmeier

(Causa C-414/13 P) (1)

((Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Marchio denominativo Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM - Opposizione del titolare dei marchi nazionali figurativi anteriori W. Amadeus Mozart))

2014/C 261/14

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Reber Holding GmbH & Co. KG (rappresentante: M. Geitz, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: D. Walicka, agente), Anna Klusmeier (rappresentante: G. Schmitt-Gaedke, Rechtsanwalt)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Reber Holding GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 298 del 12.10.2013.


11.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 261/9


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 giugno 2014 — Delphi Technologies, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-448/13 P) (1)

((Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) - Marchio denominativo INNOVATION FOR THE REAL WORLD - Slogan pubblicitario - Diniego di registrazione - Assenza di carattere distintivo))

2014/C 261/15

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Delphi Technologies, Inc. (rappresentanti: C. Albrecht e J. Heumann, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La Delphi Technologies Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 313 del 26.10.2013.


11.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 261/10


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Gmina Międzyzdroje/Minister Finansów

(Causa C-500/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Deduzione dell’imposta pagata a monte - Beni di investimento - Beni immobiliari - Rettifica delle detrazioni - Normativa nazionale che prevede un periodo di rettifica di dieci anni))

2014/C 261/16

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Gmina Międzyzdroje

Convenuto: Minister Finansów

Dispositivo

Gli articoli 167, 187 e 189 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità devono essere interpretati nel senso che non ostano a disposizioni del diritto nazionale, come quelle di cui trattasi nella causa principale che, nel caso in cui la destinazione di un bene di investimento immobiliare sia modificata, e tale bene sia destinato, in un primo tempo, ad un uso che non attribuisce un diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e, in un secondo tempo, ad un uso che attribuisce tale diritto, prevedono un periodo di rettifica di dieci anni a partire dal momento in cui si è cominciato ad utilizzare tale bene e, di conseguenza, escludono una rettifica unica nel corso di un solo esercizio fiscale.


(1)  GU C 367 del 14.12.2013.


11.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 261/10


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Matera — Italia) — Intelcom Service Ltd/Vincenzo Mario Marvulli

(Causa C-600/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articoli 34 TFUE, 35 TFUE, 37 TFUE, 56 TFUE e 60 TFUE - Direttiva 2006/123/CE - Normativa nazionale che riserva ai notai l’attività di redazione ed autenticazione degli atti di compravendita immobiliare - Irricevibilità manifesta))

2014/C 261/17

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Matera

Parti

Ricorrente: Intelcom Service Ltd

Convenuto: Vincenzo Mario Marvulli

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Giudice di pace di Matera (Italia) con ordinanza del 22 aprile 2013 è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014.


11.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 261/11


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 19 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho da Covilhã — Portogallo) — Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA e a./Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT)

(Causa C-683/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Trattamento dei dati personali - Direttiva 95/46/CE - Articolo 2 - Nozione di «dati personali» - Articoli 6 e 7 - Principi relativi alla qualità dei dati e alla legittimazione ai trattamenti di dati - Articolo 17 - Sicurezza dei trattamenti - Orario di lavoro dei lavoratori - Registro dell’orario di lavoro - Accesso dell'autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro - Obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione il registro dell’orario di lavoro in modo da consentirne l’immediata consultazione))

2014/C 261/18

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal do Trabalho da Covilhã

Parti

Ricorrenti: Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA, Domingos Sequeira de Almeida, Luis Mesquita Soares Moutinho, Rui Teixeira Soares de Almeida, André de Carvalho e Sousa

Convenuta: Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT)

Dispositivo

1)

L'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev’essere interpretata nel senso che un registro dell’orario di lavoro, quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, il quale contiene l'indicazione, per ciascun lavoratore, delle ore di inizio e di fine del lavoro nonché delle corrispondenti interruzioni o pause, rientra nella nozione di «dati personali», ai sensi di tale disposizione.

2)

Gli articoli 6, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché 7, lettere c) ed e), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso di non ostare a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che imponga al datore di lavoro l'obbligo di mettere a disposizione dell’autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro il registro dell’orario di lavoro per consentirne la consultazione immediata, purché tale obbligo sia necessario affinché detta autorità possa esercitare il suo compito di vigilare sull’applicazione della normativa in materia di condizioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’orario di lavoro.

3)

Spetta al giudice del rinvio valutare se l’obbligo, per il datore di lavoro, di fornire all’autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro l’accesso al registro dell’orario di lavoro in modo da consentirne l’immediata consultazione possa essere considerato necessario affinché detta autorità possa esercitare il suo compito di vigilanza, contribuendo a una più efficiente applicazione della normativa in materia di condizioni di lavoro, e, in caso affermativo, se le sanzioni irrogate per garantire l’efficace applicazione delle prescrizioni imposte dalla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, rispettino il principio di proporzionalità.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014.


11.8.2014   

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C 261/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 15 gennaio 2014 — Municipiul Piatra Neamț/Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

(Causa C-13/14)

2014/C 261/19

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrente: Municipiul Piatra Neamț

Convenuto: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Con ordinanza del 12 giugno 2014, la Corte (Ottava Sezione) ha dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile.


11.8.2014   

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C 261/12


Ricorso proposto il 7 aprile 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-167/14)

2014/C 261/20

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos e E. Manhaeve)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Constatare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 25 ottobre 2007, nella causa C-440/06, Commissione/Repubblica ellenica non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE;

ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione una penalità indicata nell’importo di EUR 47  462,40 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-440/06 a decorrere dal giorno in cui sarà emessa una sentenza nella presente causa fino al giorno dell’esecuzione della sentenza nella causa C-440/06;

ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione un importo forfettario giornaliero di EUR 5  191,20 a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza nella causa C-440/06 fino al giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa oppure fino al giorno dell’esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-440/06, qualora essa si verificasse ad una data anteriore

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Per quanto riguarda le modalità di calcolo della penalità, la Commissione richiama:

A —

L’importanza delle disposizioni normative oggetto dell’infrazione, come gli articoli 3 e 4 della direttiva del Consiglio del 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (1), la quale riguarda la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai suddetti scarichi di acque reflue.

La Commissione sostiene che lo scarico di acque reflue non trattate (vale a dire che non sono state sottoposte ad alcun trattamento, in assenza di reti integrate di raccolta e/o di stazioni di depurazione) nelle acque di superficie comporta un inquinamento caratterizzato da uno squilibrio dell’ossigeno, mentre l’apporto di sostanze nutritive (in particolare composti azotati e fosforici) incide significativamente sulla qualità di tali masse d’acqua e degli ecosistemi ad esse relative (mettendo in pericolo, ad esempio, le popolazioni ittiche).

Inoltre, per quanto riguarda le acque reflue urbane che sono state sottoposte ad un trattamento insufficiente (impianti di trattamento che non attuano un trattamento secondario, ovvero che attuano un trattamento secondario non conforme), il solo ricorso ad un trattamento primario non è sufficiente per evitare tutti i rischi di inquinamento e di deterioramento della qualità dell’acqua e degli ecosistemi contigui. Infatti, l’eccessivo scarico di sostanze nutritive (composti fosforici e azotati) nelle acque di superficie costituisce un fattore essenziale dell’aumento del fenomeno di eutrofizzazione (proliferazione di alghe e di piante acquatiche), che aumenta il rischio di squilibrio di ossigeno nell’acqua, di scomparsa delle popolazioni ittiche e di altri organismi acquatici e di danni sofferti dagli ecosistemi terrestri contigui. È esattamente questa la ragione per cui l’articolo 4 della direttiva 91/271/CEE prevede che le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 15  000 abitanti equivalenti (a.e.) possano essere scaricate solo dopo essere state sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente.

Ad avviso della Commissione, la raccolta ed il trattamento di tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati greci aventi oltre 15  000 e.a. sono di importanza vitale per la conservazione ed il miglioramento della qualità delle acque di superficie, degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente dalle masse d’acqua di cui trattasi, ma anche per garantire l’applicazione integrale e corretta delle altre direttive dell’Unione europea.

Tuttavia, malgrado gli sforzi compiuti e le misure adottate dalle autorità greche negli ultimi anni, è chiaro che, fino ad oggi, sui 23 agglomerati oggetto della sentenza del 25 ottobre 2007, sei agglomerati con più di 15  000 e.a. (cinque dei quali nella regione dell’Attica orientale, una delle regioni greche a maggiore densità demografica) non sono conformi a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE. L’equivalente abitativo di tali sei agglomerati è pari a 1 24  000 (16  000 a Lefkimmi, 25  000 a Nea Makri, 17  000 a Markopoulo, 20  000 a Koropi, 18  000 a Rafina e 28  000 a Artemida).

B —

Le conseguenze dell’infrazione sugli interessi a carattere generale e particolare: L’incompleta esecuzione della sentenza della Corte nella causa C-440/06 presenta rischi rilevanti di inquinamento ambientale e ha conseguenze sulla salute umana. Secondo la Commissione, l’incompleta esecuzione della sentenza della Corte nella causa C-440/06 conduce ad un’eutrofizzazione delle acque di superficie che potrebbe mettere a repentaglio, tra l’altro, la buona situazione ecologica e chimica, nonché la conservazione dell’ecosistema acquatico e di quello terrestre. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l’incompleta esecuzione della sentenza possa incidere sull’attuazione delle altre direttive dell’Unione europea, tra le quali la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2), la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (3) e la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (4).

Inoltre, la Commissione sostiene che l’incompleta esecuzione della sentenza della Corte pregiudica la possibilità dei cittadini di beneficiare di acque di superficie sufficientemente pulite da consentire la pratica di attività di svago (pesca, balneazione, vela, escursioni, ecc.). È anche probabile che l’incompleta esecuzione della sentenza incida tanto sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano quanto sulla stessa salute umana.


(1)  GU L 135, pag. 40.

(2)  GU L 327, pag. 1.

(3)  GU L 64, pag. 37.

(4)  GU L 206, pag. 7.


11.8.2014   

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C 261/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 12 maggio 2014 — Eleonore Prüller-Frey/Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG

(Causa C-240/14)

2014/C 261/21

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti

Ricorrente: Eleonore Prüller-Frey

Convenuti: Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (1), l’articolo 3, lettere c) e g), del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (2), e l’articolo 1, paragrafo 1, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999 (3), debbano essere interpretati nel senso che le domande di risarcimento proposte da una danneggiata che

era a bordo come passeggera di un aeromobile il cui luogo di decollo e di atterraggio si trovava nella medesima località di uno Stato membro,

è stata trasportata dal pilota a titolo gratuito

per un volo il cui obiettivo era l’osservazione dall’alto di una proprietà immobiliare nel quadro di una prevista operazione immobiliare con il pilota e

che è stata ferita in occasione della caduta dell’aeromobile,

devono essere valutate unicamente sulla base dell’articolo 17 della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999, mentre non trova applicazione il diritto nazionale.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)

Se l’articolo 33 della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999, e l’articolo 67 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale debbano essere interpretati nel senso che la competenza a trattare e decidere delle domande di risarcimento del danno indicate nella prima questione deve essere valutata esclusivamente sulla base dell’articolo 33 della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

3)

Se l’articolo 29 della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999, e l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali che ammettono un’azione diretta della danneggiata indicata nella prima questione nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile del danneggiante.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

4)

Se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), della seconda direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE, e l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali debbano essere interpretati nel senso che i presupposti per l’azione diretta proposta dalla danneggiata indicata nella prima questione contro l’assicuratore della responsabilità civile del danneggiante devono essere valutati in base al diritto di uno Stato terzo quando

la legislazione applicabile in base alla qualificazione come atto illecito prevede l’azione diretta nella sua legge sui contratti di assicurazione,

le parti del contratto di assicurazione optano per l’applicazione della legislazione di uno Stato terzo,

in base al quale trova applicazione il diritto dello Stato in cui l’assicuratore ha la propria sede e

la legislazione di tale Stato contempla anch’essa l’azione diretta nella propria legge sui contratti di assicurazione.


(1)  GU L 285, pag. 1.

(2)  GU L 138, pag. 1.

(3)  GU 2001, L 194, pag. 39.


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C 261/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 30 maggio 2014 — Kansaneläkelaitos, Suomen Palvelutaksit ry, Oulun Taksipalvelut Oy

(Causa C-269/14)

2014/C 261/22

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrenti: Kansaneläkelaitos, Suomen Palvelutaksit ry, Oulun Taksipalvelut Oy

Altre parti: Suomen Taksiliitto ry, Turun Seudun Invataksit ry, Hämeen Taksi Oy, Itä-Suomen Maakunnallinen Taksi Oy, Kainuun Taksivälitys Oy, Keski-Suomen Taksi Oy, Lounais-Suomen Taxidata Oy, Pohjois-Suomen Taksi Oy

Questioni pregiudiziali

1)

Se la giurisprudenza della Corte relativa alla concessione di servizi debba essere interpretata nel senso che esula dal suo ambito di applicazione una normativa globale la quale comprende il pagamento di rimborsi facenti capo alla responsabilità organizzativa dell’autorità, quale sistema di rimborso diretto, ed al tempo stesso un sistema di prenotazione di trasporti che non rientra nella responsabilità dell’autorità.

2)

Quale rilevanza debba annettersi alla conseguenza indiretta, derivante dalla normativa, secondo cui scopo del sistema di prenotazioni è quello di ridurre i futuri costi di trasporto che il Kansaneläkelaitos deve pagare a carico delle pubbliche finanze.


11.8.2014   

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C 261/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) l’11 giugno 2014 — Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne/Brasserie Bouquet SA

(Causa C-285/14)

2014/C 261/23

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne

Resistente: Brasserie Bouquet SA

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (1), debba essere interpretato nel senso che la produzione sotto licenza s’intende esclusivamente come produzione sotto licenza di sfruttamento di un brevetto o di un marchio ovvero possa essere interpretato nel senso che la produzione sotto licenza s’intende come produzione secondo un procedimento di fabbricazione appartenente a un terzo e autorizzato da quest’ultimo.


(1)  GU L 316, pag. 21.


11.8.2014   

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C 261/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 12 giugno 2014 — Brit Air SA/Ministère des finances et des comptes publics

(Causa C-289/14)

2014/C 261/24

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Brit Air SA

Resistente: Ministère des finances et des comptes publics

Questioni pregiudiziali

1)

se le disposizioni dell’articolo 2, [paragrafo] 1, e 10, [paragrafo] 2, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (1), debbano essere interpretate nel senso che la somma forfettaria calcolata in percentuale del fatturato annuale realizzato sulle linee gestite in franchising e trasferito da una compagnia aerea che ha emesso per conto di un'altra biglietti che scadono costituisce un'indennità non imponibile versata a quest'ultima, che ripara il danno risarcibile subito a causa dell’inutile mobilitazione da parte di questa dei suoi mezzi di trasporto, o una somma corrispondente agli introiti dei biglietti emessi e scaduti;

2)

nel caso in cui tale somma dovesse essere considerata corrispondente ai prezzi dei biglietti emessi e scaduti, se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che l’emissione del biglietto può essere assimilata all’esecuzione effettiva della prestazione di trasporto e che le somme trattenute da una compagnia aerea, qualora il titolare del biglietto aereo non abbia utilizzato il suo biglietto e qualora questo sia scaduto, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto;

3)

in tale ipotesi, se l’imposta percepita debba essere versata all’Erario da parte della società Air France o della società Brit Air a partire dal momento dell’incasso del prezzo, benché il viaggio possa non aver luogo per fatto del cliente.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


11.8.2014   

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C 261/17


Ordinanza del presidente della Corte del 7 maggio 2014 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia, intervenienti: Regno del Belgio e Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-8/13) (1)

2014/C 261/25

Lingua processuale: lo sloveno

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 63 del 2.3.2013.


11.8.2014   

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C 261/17


Ordinanza del presidente della Corte del 7 maggio 2014 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia, intervenienti: Regno del Belgio e Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-9/13) (1)

2014/C 261/26

Lingua processuale: lo sloveno

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 63 del 2.3.2013.


11.8.2014   

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C 261/17


Ordinanza del presidente della Corte del 27 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Datenschutzbehörde (già Datenschutzkommission) — Austria — H/E

(Causa C-46/13) (1)

2014/C 261/27

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 147 del 25.5.2013.


11.8.2014   

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C 261/18


Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte del 7 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Wedding — Germania) — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft/Xceed Holding Ltd

(Causa C-121/13) (1)

2014/C 261/28

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 164 dell’8.6.2013.


11.8.2014   

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C 261/18


Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte del 13 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Wagenborg Passagiersdiensten BV, Eigen Veerdienst Terschelling BV, MPS Stortemelk BV, MPS Willem Barentsz BV, MS Spathoek NV, GAF Lakeman operante con il nome commerciale Rederij Waddentransport/Minister van Infrastructuur en Milieu, con l’intervento di: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Terschellinger Stoombootmaatschappij BV

(Causa C-207/13) (1)

2014/C 261/29

Lingua processuale: il neerlandese

Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 189 del 29.6.2013.


11.8.2014   

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C 261/18


Ordinanza del presidente della Corte del 3 aprile 2014 — Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France/Commissione europea

(Causa C-284/13 P) (1)

2014/C 261/30

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 215 del 27.7.2013.


11.8.2014   

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C 261/18


Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte del 21 maggio 2014 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Impexmetal S.A.

(Causa C-292/13 P) (1)

2014/C 261/31

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Sesta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 215 del 27.7.2013.


11.8.2014   

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C 261/19


Ordinanza del presidente della Corte del 22 maggio 2014 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Impexmetal S.A.

(Causa C-415/13 P) (1)

2014/C 261/32

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 274 del 21.9.2013.


11.8.2014   

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C 261/19


Ordinanza del presidente della Corte del 7 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Andreas Grund, in qualità di curatore nella procedura di insolvenza relativa al patrimonio della SR-Tronic GmbH, Jürgen Reiser, Dirk Seidler/Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc.

(Causa C-458/13) (1)

2014/C 261/33

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 344 del 23.11.2013.


11.8.2014   

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C 261/19


Ordinanza del presidente della Corte del 21 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Walter Jubin (C-475/13), Heidemarie Retzlaff (C-476/13)/easyJet Airline Co. Ltd

(Cause riunite C-475/13 e C-476/13) (1)

2014/C 261/34

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 359 del 7.12.2013.


11.8.2014   

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C 261/19


Ordinanza del presidente della Corte del 4 aprile 2014 — Commissione europea/Repubblica d'Estonia

(Causa C-493/13) (1)

2014/C 261/35

Lingua processuale: l'estone

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 344 del 23.11.2013.


11.8.2014   

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C 261/20


Ordinanza del presidente della Corte del 4 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Slovacchia) — CD Consulting s. r. o./Marián Vasko

(Causa C-558/13) (1)

2014/C 261/36

Lingua processuale: lo slovacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 45 del 15.2.2014.


11.8.2014   

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C 261/20


Ordinanza del presidente della Corte del 14 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Annegret Weitkämper-Krug/NRW Bank — Anstalt des öffentlichen Rechts

(Causa C-571/13) (1)

2014/C 261/37

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014.


11.8.2014   

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C 261/20


Ordinanza del presidente della Corte del 30 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gliwicach — Polonia) — Adarco Invest sp. z o.o. w Petrosani w Rumunii Oddział w Polsce w Tarnowskich Górach

(Causa C-629/13) (1)

2014/C 261/38

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 71 dell’8.3.2014.


11.8.2014   

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C 261/20


Ordinanza del presidente della Corte del 13 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover — Germania) — Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner/TUIfly GmbH

(Causa C-658/13) (1)

2014/C 261/39

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 85 del 22.3.2014.


11.8.2014   

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C 261/21


Ordinanza del presidente della Corte del 7 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Astellas Pharma Inc./Polpharma SA Pharmaceutical Works

(Causa C-661/13) (1)

2014/C 261/40

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 129 del 28.4.2014.


11.8.2014   

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C 261/21


Ordinanza del presidente della Corte del 16 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — Condor Flugdienst GmbH/Andreas Plakolm

(Causa C-680/13) (1)

2014/C 261/41

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 85 del 22.3.2014.


11.8.2014   

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C 261/21


Ordinanza del presidente della Corte del 6 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim — Germania) — Jürgen Kaiser/Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-46/14) (1)

2014/C 261/42

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 142 del 12.5.2014.


Tribunale

11.8.2014   

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C 261/22


Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2014 — Quimitécnica.com e de Mello/Commissione

(Causa T-564/10) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei fosfati per mangimi - Ammende - Pagamento scaglionato - Decisione della Commissione che ordina la costituzione di una garanzia bancaria - Obbligo di motivazione - Proporzionalità»))

2014/C 261/43

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química, SA (Lordelo, Portogallo); e José de Mello — Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: J. Calheiros e A. de Albuquerque, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin, V. Bottka e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da M. Marques Mendes, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione asseritamente contenuta nella lettera del contabile della Commissione dell’8 ottobre 2010 relativa al pagamento dell’ammenda inflitta ai ricorrenti con la decisione C (2010) 5004 def. della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.886 — Fosfati per mangimi), nella parte in cui tale lettera impone la costituzione di una garanzia bancaria presso una banca con un rating «AA» di lungo termine al fine di accogliere la richiesta di pagamento scaglionato dell’ammenda.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química, SA e José de Mello — Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA sosterranno le proprie spese e quelle della Commissione europea.


(1)  GU C 55 del 19.2.2011.


11.8.2014   

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C 261/22


Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2014 — Basic/UAMI — Repsol YPF (basic)

(Causa T-372/11) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo basic - Marchio comunitario figurativo anteriore BASIC - Impedimento relativo alla registrazione - Somiglianza dei servizi - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

2014/C 261/44

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Basic AG Lebensmittelhandel (Monaco, Germania) (rappresentanti: D. Altenburg e H. Bickel, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Repsol YPF, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J.-B. Devaureix, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 31 marzo 2011 (procedimento R 1440/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Repsol YPF, SA e la Basic AG Lebensmittelhandel

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Basic AG Lebensmittelhandel è condannata alle spese.


(1)  GU C 269 del 10.9.2011.


11.8.2014   

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C 261/23


Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2014 — Fundação Calouste Gulbenkian/UAMI — Gulbenkian (GULBENKIAN)

(Causa T-541/11) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo GULBENKIAN - Marchio nazionale notorio, nome commerciale e loghi nazionali anteriori Fundação Calouste Gulbenkian - Impedimenti relativi alla registrazione - Prova dell’esistenza dei diritti anteriori - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 90, lettera a), del regolamento di procedura»])

2014/C 261/45

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fundação Calouste Gulbenkian (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: G. Marín Raigal, P. López Ronda e G. Macias Bonilla, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Micael Gulbenkian (Oeiras, Portogallo) (rappresentanti: J. Pimenta e A. Sebastião, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 15 luglio 2011 (procedimento R 1436/2010-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Fundação Calouste Gulbenkian e il sig. Micael Gulbenkian

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Fundação Calouste Gulbenkian è condannata alle spese.

3)

Il sig. Micael Gulbenkian è condannato a rimborsare alla Corte di giustizia dell’Unione europea un importo di EUR 1  807,48, ai sensi dell’articolo 90, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale.


(1)  GU C 362 del 10.12.2011.


11.8.2014   

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C 261/24


Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Borde e Carbonium/Commissione

(Causa T-314/14)

2014/C 261/46

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alexandre Borde (Parigi, Francia) e Carbonium (Parigi) (rappresentante: avv. A. Herzberg,)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni della convenuta in data 19 e 20 febbraio 2014 di porre fine all’incarico n. 1 del ricorrente in relazione ai programmi di valutazione dell’AMCC globale e dell’Intra-ACP GCCA;

condannare la convenuta a sopportare le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione di requisiti processuali sostanziali, compreso il diritto dei ricorrenti di essere sentiti e l’obbligo di motivare le decisioni.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del Trattato sull’Unione europea, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in quanto la convenuta ha violato il diritto dei ricorrenti ad essere trattati in modo giusto, equo e non arbitrario e i diritto dei ricorrenti alla tutela della loro reputazione.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate costituiscono un abuso dei poteri della convenuta.


11.8.2014   

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C 261/24


Ricorso proposto il 7 maggio 2014 — Klement/UAMI — Bullerjan (Forma di un forno)

(Causa T-317/14)

2014/C 261/47

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Toni Klement (Dippoldiswalde, Germania) (rappresentante: J. Weiser, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Germania)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione della prima commissione di ricorso del 27 febbraio 2014, nel procedimento R 1656/2013-1 in modo da accogliere il ricorso proposto dal ricorrente e dichiarare la decadenza in toto del marchio comunitario n. 4 0 87  731;

in subordine, annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI e, a seconda del caso, il titolare del marchio comunitario/l’eventuale interveniente alle spese del presente procedimento e a quelle del procedimento di ricorso dinanzi all’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: marchio tridimensionale raffigurante un forno, per prodotti della classe 11 — registrazione di marchio comunitario n. 4 0 87  731

Titolare del marchio comunitario: Bullerjan GmbH

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: il ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di decadenza

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 15 del regolamento n. 207/2009


11.8.2014   

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C 261/25


Ricorso proposto il 7 maggio 2014 — Bankia/UAMI — Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia)

(Causa T-323/14)

2014/C 261/48

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bankia, SA (Valencia, Spagna) (rappresentante: avv. F. De Barba)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Banco ActivoBank (Portugal), SA (Lisbona, Portogallo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso del 14 febbraio 2014 nei procedimenti R 649/2013-2 e R 744/2013-2, disponendo che la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 1 0 1 25  284«BANKIA» sia accolta per tutti i prodotti e servizi;

condannare l’opponente e/o l’UAMI a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l’elemento verbale «Bankia» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 45 — Domanda di registrazione di marchio comunitario no1 0 1 25  284

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Banco ActivoBank (Portugal), SA

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio nazionale denominativo «BANKY» per servizi della classe 36

Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è stata parzialmente accolta

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso di BANKIA S.A. è stato respinto e il ricorso del Banco ActivoBank (Portugal), SA parzialmente accolto, negando la registrazione del marchio controverso per una più ampia gamma di servizi

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


11.8.2014   

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C 261/26


Ricorso proposto il 14 maggio 2014 — Roca Sanitario/UAMI — Villeroy & Boch (Rubinetto)

(Causa T-334/14)

2014/C 261/49

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Roca Sanitario, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: R. Guerras Mazón, abogado)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Villeroy & Boch AG (Mettlach, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 21 febbraio 2014, nel procedimento R 812/2012-3;

condannare l’UAMI alle spese e, se del caso, l’interveniente, qualora dovesse opporsi al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Disegno comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: disegno di un rubinetto — disegno comunitario registrato n. 1 264 568-0004

Titolare del disegno comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno comunitario: Villeroy & Boch AG

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: mancanza di novità è di individualità rispetto al proprio disegno di un rubinetto (no 00 584 560-0004)

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.


11.8.2014   

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C 261/27


Ricorso proposto il 15 maggio 2014 — Société des produits Nestlé/UAMI (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

(Causa T-336/14)

2014/C 261/50

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht e S. Cobet-Nüse, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 marzo 2014, resa nel procedimento R 149/2013-4;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: registrazione internazionale del marchio denominativo «NOURISHING PERSONAL HEALTH», per prodotti e servizi delle classi 5, 10, 41, 42 e 44 — domanda di marchio comunitario n. 0 1 1 02  735

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 76, paragrafo1, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.


11.8.2014   

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C 261/27


Ricorso proposto il 15 maggio 2014 — Klyuyev/Consiglio

(Causa T-340/14)

2014/C 261/51

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentante: R. Gherson, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare, nei limiti in cui si applicano al ricorrente:

la decisione del Consiglio 2014/119/PESC del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina; e

il regolamento del Consiglio (UE) n. 208/2014 del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina.

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce in giudizio sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’articolo 29 TUE non costituiva un fondamento normativo pertinente per la decisione impugnata in quanto la denuncia depositata a carico del ricorrente non lo ha identificato in qualità di individuo che abbia arrecato pregiudizio allo Stato di diritto o ai diritti dell’uomo in Ucraina ai sensi degli articoli 21, paragrafo 2, TUE e 23 TUE. Il ricorrente afferma che, dal momento che la decisione impugnata era invalida, il Consiglio non poteva basarsi sull’articolo 215, paragrafo 2, TFUE per emanare il regolamento impugnato. All’epoca in cui le misure restrittive sono state inflitte, secondo il ricorrente non sussisteva alcun capo d’accusa o denuncia a suo carico secondo cui le sue attività minacciavano di pregiudicare lo Stato di diritto o violavano i diritti dell’uomo in Ucraina.

2.

Secondo motivo, con cui si lamenta che il Consiglio ha violato i diritti della difesa del ricorrente nonché il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, poiché le basi su cui è fondato l’inserimento del ricorrente nell’elenco equivalgono ad una pubblica proclamazione di colpevolezza precedente a qualsiasi decisione giudiziaria della questione e poiché al ricorrente non è stata comunicata alcuna specifica informazione in merito alle ragioni indicate negli atti impugnati che giustificano il suo inserimento nell’elenco delle persone, entità e organismi colpiti dalle misure restrittive, e ciò nonostante egli abbia rivolto al Consiglio una richiesta di informazioni.

3.

Terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta che il Consiglio ha omesso di fornirgli una motivazione sufficiente del suo inserimento nell’elenco. Il ricorrente asserisce che non è stato informato di alcun dettaglio in merito alla natura del comportamento addebitatogli che ha condotto al suo inserimento nell’elenco. Egli afferma inoltre che non gli è stato trasmesso alcun dettaglio quanto all’entità responsabile del procedimento penale che sarebbe aperto a suo carico né quanto alla data in cui tale procedimento è stato avviato nei suoi confronti.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato, in modo ingiustificato e sproporzionato, i diritti fondamentali del ricorrente alla proprietà e alla reputazione, poiché le misure restrittive non sono state disposte con legge e sono state inflitte senza garanzie adeguate che consentissero al ricorrente di sottoporre in maniera efficace il proprio caso all’attenzione del Consiglio.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio si è basato su fatti materialmente inesatti ed è incorso in un manifesto errore di valutazione. Il ricorrente asserisce che, secondo le informazioni a sua disposizione, nei suoi confronti non è stato avviato alcun procedimento penale o alcuna indagine per sviamento di fondi pubblici dello Stato ucraino o per un trasferimento illegittimo di tali fondi fuori dall’Ucraina.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non si è assicurato della rilevanza e della validità delle prove sottese all’inserimento del ricorrente nell’elenco, in quanto non ha considerato se la persona che svolge attualmente la funzione di Procuratore generale d’Ucraina possieda l’autorità ai sensi della Costituzione Ucraina di avviare indagini a carico del ricorrente e non ha preso in considerazione la circostanza che un’indagine a carico del ricorrente in Austria è stata archiviata per insufficienza di prove idonee a corroborare le accuse di sviamento di fondi dello Stato nei suoi confronti.


11.8.2014   

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C 261/29


Ricorso proposto il 15 maggio 2014 — Klyuyev/Consiglio

(Causa T-341/14)

2014/C 261/52

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentante: R. Gherson, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare, nei limiti in cui si applicano al ricorrente

la decisione del Consiglio 2014/119/PESC del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina; e

il regolamento del Consiglio (UE) n. 208/2014 del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina.

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi, sei dei quali sono sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nella causa T-340/14, Klyuyev/Consiglio.

In aggiunta, il ricorrente deduce in giudizio un motivo in forza del quale lamenta che il consiglio non ha soddisfatto il criterio per inserire il ricorrente nell’elenco delle persone, entità e organismi colpiti dalle misure restrittive, nello specifico che tale persona sia stata identificata come responsabile dell’appropriazione di fondi di Stato ucraini o di violazioni di diritti dell’uomo in Ucraina, dato che l’unico motivo fornito per l’inserimento del ricorrente nell’elenco consiste nella circostanza che egli è asseritamente oggetto di indagini in Ucraina per un suo coinvolgimento in crimini relativi allo sviamento di fondi di Stato ucraini e il loro illegale trasferimento al di fuori dell’Ucraina.


11.8.2014   

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C 261/29


Ricorso proposto il 19 maggio 2014 — Cipriani/UAMI — Hotel Cipriani (CIPRIANI)

(Causa T-343/14)

2014/C 261/53

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Arrigo Cipriani (Venezia, Italia) (rappresentanti: A. Vanzetti, S. Bergia, e G. Sironi, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Hotel Cipriani (Venezia, Italia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 14 marzo 2014, nel procedimento R 224/2012-4 e dichiarare la nullità, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 8, terzo comma, del codice italiano della proprietà industriale, del marchio «Cipriani» n. 115824 detenuto dall’Hotel Cipriani per tutti i prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato, oppure;

in subordine, per tutti i prodotti o servizi diversi da servizi di «alberghi, prenotazione d'alberghi», oppure;

in subordine in relazione a servizi di «ristoranti, caffetterie, posti pubblici di ristorazione, bar, approvvigionamento; consegna di bevande per il consumo immediato», oppure;

rinviare il procedimento dinanzi all’UAMI in modo che questo possa emettere tale dichiarazione di nullità;

ordinare che siano interamente rimborsate al sig. Arrigo Cipriani le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «CIPRIANI», per prodotti e servizi delle classi 16, 35 e 42 — marchio comunitario n. 115 824

Titolare del marchio comunitario: Hotel Cipriani

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: il ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il marchio è stato registrato in malafede e in violazione del diritto a un nome di persona notorio «CIPRIANI»

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

Violazione dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 8, terzo comma, del codice italiano della proprietà industriale;

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


11.8.2014   

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C 261/30


Ricorso proposto il 20 maggio 2014 — Construlink/UAMI — Wit-Software (GATEWIT)

(Causa T-351/14)

2014/C 261/54

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Construlink — Tenologias de Informação, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: avv. M. Lopes Rocha)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA (Coimbra, Portogallo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 marzo 2014, caso R 1059/2013-1;

considerare in tutto e per tutto ammissibile la domanda di marchio n. 10 128 262 GATEWIT;

ordinare all’UAMI e all’opponente di sopportare le spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio verbale «GATEWIT» per servizi rientranti nella classe 42 — domanda di marchio comunitario n. 10 128 262.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Il marchio figurativo che contiene gli elementi verbali «wit software» per beni e servizi rientranti nelle classi 9, 38 e 42, nonché la registrazione nazionale della denominazione sociale «Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA».

Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è stata respinta.

Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione di opposizione è stata annullata e la richiesta di registrazione del marchio respinta.

Motivi dedotti:

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/009;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.


11.8.2014   

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C 261/31


Ricorso proposto il 27 maggio 2014 — REWE-Zentral/UAMI — Vicente Gandia Pla (MY PLANET)

(Causa T-362/14)

2014/C 261/55

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: REWE-Zentral AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv. M. Kinkeldey, S. Brandstätter e A. Wagner)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Vicente Gandia Pla, SA (Chiva, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 marzo 2014, caso R 201/2013-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo che contiene gli elementi verbali «MY PLANET» per prodotti delle classi 25, 32 e 33 — domanda di marchio comunitario n. 8 5 66  515

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Vicente Gandia Pla, SA

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio verbale «EL MIRACLE PLANET» per prodotti rientranti nelle classi 25, 32 e 33

Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è stata ammessa

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.


11.8.2014   

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C 261/32


Ricorso proposto il 23 maggio 2014 — Penny-Markt/UAMI — Boquoi Handels (B! O)

(Causa T-364/14)

2014/C 261/56

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Penny-Markt GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Kinkeldey, S. Brandstätter e A. Wagner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Boquoi Handels OHG (Straelen, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 marzo 2014 nel procedimento R 1201/2013-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo, che contiene l’elemento verbale «B! O», per prodotti delle classi 29, 30, 31 e 32 — registrazione di marchio comunitario n. 10 038 008

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Boquoi Handels OHG

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i marchi denominativi nazionale e comunitario «bo» per prodotti e servizi delle classi 5, 16, 21, 29, 31, 32, 33 e 35

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009


11.8.2014   

IT

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C 261/33


Ricorso proposto il 28 maggio 2014 — August Storck/UAMI — Chiquita Brands (Fruitfuls)

(Causa T-367/14)

2014/C 261/57

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: August Storck KG (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum e T. Melchert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Chiquita Brands LLC (Charlotte, Stati Uniti d’America)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 marzo 2014 nel procedimento R 1580/2013-5;

condannare il convenuto a sostenere le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente, e, qualora la Chiquita Brands LLC intervenisse in giudizio, condannare quest’ultima a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «Fruitfuls» per prodotti della classe 30 — Registrazione di marchio comunitario No 5 014 519

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: Chiquita Brands LLC

Decisione della divisione di annullamento: il marchio è dichiarato decaduto

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è respinto

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.


11.8.2014   

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C 261/33


Ricorso proposto il 23 maggio 2014 — Petropars e a./Consiglio

(Causa T-370/14)

2014/C 261/58

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Petropars Ltd (Teheran, Iran); Petropars International FZE (Dubai, Emirati arabi uniti); e Petropars UK Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy e Z. Burbeza, Solicitors, e R. Blakeley, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del marzo 2014;

annullare il parere del marzo 2014 nella parte in cui si applica ai ricorrenti; e

ordinare al Consiglio di sopportare le spese collegate al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Il primo motivo riguarda il fatto che i criteri per essere inseriti nell’elenco stabiliti nell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 (1) o nell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 (2) non risultano soddisfatti e che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione laddove ha dichiarato che i criteri erano e continuavano ad essere soddisfatti, giacché le società ricorrenti non sono possedute o controllate dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

2.

Il secondo motivo riguarda il fatto che i criteri per essere inseriti nell’elenco non risultano soddisfatti dal momento che il Consiglio non ha provato che il NIOC sostenesse finanziariamente il governo iraniano.

3.

Il terzo motivo riguarda il fatto che il mantenimento dei nomi delle ricorrenti nell’elenco è comunque in violazione dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali, compresi il diritto a commerciare, a svolgere attività di impresa e a godere pacificamente delle loro proprietà e/o è in violazione del principio di proporzionalità. Le ricorrenti affermano inoltre che il fatto che il loro nome continui a comparire nell’elenco rappresenta una violazione del principio di precauzione e dei principi di protezione dell’ambiente e di tutela della salute umana e della sicurezza, poiché probabilmente causerà danni significativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori iraniani ordinari e all’ambiente.

4.

Il quarto motivo riguarda il fatto che il Consiglio ha violato il diritto di difesa delle ricorrenti poiché ha omesso di attuare una completa ed adeguata revisione dell’inserimento del loro nome nell’elenco e di considerare attentamente le osservazioni da esse presentate.


(1)  Regolamento del Consiglio (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

(2)  Decisione del Consiglio 2010/413/PESC del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).


11.8.2014   

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C 261/34


Ricorso proposto il 26 maggio 2014 –NICO/Consiglio

(Causa T-371/14)

2014/C 261/59

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Svizzera) (rappresentanti: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey e D. Rovetta, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Consiglio contenuta nella lettera del 14 marzo 2014, inviata ai legali della ricorrente, riguardante la revisione della lista delle persone ed entità designate nell’allegato II della decisione del Consiglio 2010/413/PESC, contenente misure restrittive nei confronti dell’Iran, come modificata dalla decisione del Consiglio 2012/635/PESC del 15 ottobre 2012, e nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, contenente misure restrittive nei confronti dell’Iran, come attuato dal regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 945/2012 del 15 ottobre 2012, nella parte in cui la decisione impugnata costituisce un rifiuto di togliere la ricorrente dall’elenco di persone ed entità soggette alle misure restrittive;

riunire il presente procedimento con quello di cui alla causa T-6/13 in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di procedura;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, affermando che la motivazione era insufficiente e che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione.

La ricorrente afferma di non essere una controllata della Naftiram Intertrade Company (NICO) Limited, in quanto tale società non esiste più in Jersey, e sostiene in ogni caso che il Consiglio non ha dimostrato che anche se la ricorrente fosse una controllata della Naftiran Intertrade Company (NICO) Limited, ciò comporterebbe un beneficio economico per lo Stato iraniano che sarebbe contrario all’obiettivo perseguito con le misure controverse.


11.8.2014   

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C 261/35


Ricorso proposto il 26 maggio 2014 — HK Intertrade/Consiglio

(Causa T-372/14)

2014/C 261/60

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: HK Intertrade Co. Ltd (Wanchai, Hong-Kong) (rappresentanti: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, D. Sellers e N. Pilkington, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Consiglio contenuta nella lettera del 14 marzo 2014, inviata ai legali della ricorrente, riguardante la revisione della lista delle persone ed entità designate nell’allegato II della decisione del Consiglio 2010/413/PESC, contenente misure restrittive nei confronti dell’Iran, come modificata dalla decisione del Consiglio 2012/829/PESC del 21 dicembre 2012, e nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, contenente misure restrittive nei confronti dell’Iran, come attuato dal regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 1264/2012 del 21 dicembre 2012, nella parte in cui la decisione impugnata costituisce un rifiuto di togliere la ricorrente dall’elenco di persone ed entità soggette alle misure restrittive;

riunire il presente procedimento con quello di cui alla causa T-159/13 in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di procedura;

ordinare al Consiglio di sopportare le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, affermando che la motivazione era insufficiente e che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione.

La ricorrente afferma che sebbene sia una controllata della società National Iranian Oil Company (NIOC), figurante nell’elenco, il Consiglio non ha dimostrato che ciò comporti un qualche beneficio economico per lo Stato iraniano che sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dalle misure controverse. Inoltre, la ricorrente afferma che il Consiglio non l’ha mai menzionata e che a questo errore non si può rimediare con un corrigendum come ha fatto il Consiglio.


11.8.2014   

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C 261/36


Ricorso proposto il 26 maggio 2014 — Petro Suisse Intertrade/Consiglio

(Causa T-373/14)

2014/C 261/61

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Svizzera) (rappresentanti: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, D. Sellers e N. Pilkington, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Consiglio contenuta nella lettera del 14 marzo 2014, inviata ai legali della ricorrente, riguardante la revisione della lista delle persone ed entità designate nell’allegato II della decisione del Consiglio 2010/413/PESC, contenente misure restrittive nei confronti dell’Iran, come modificata dalla decisione del Consiglio 2012/829/PESC del 21 dicembre 2012, e nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, contenente misure restrittive nei confronti dell’Iran, come attuato dal regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 1264/2012 del 21 dicembre 2012, nella parte in cui la decisione impugnata costituisce un rifiuto di togliere la ricorrente dall’elenco di persone ed entità soggette alle misure restrittive;

riunire il presente procedimento con quello di cui alla causa T-156/13 in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

ordinare al Consiglio di sopportare le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, affermando che la motivazione era insufficiente e che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione.

La ricorrente afferma che sebbene sia una controllata della società National Iranian Oil Company (NIOC), figurante nell’elenco, il Consiglio non ha dimostrato che ciò comporti un qualche beneficio economico per lo Stato iraniano che sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dalle misure controverse.


11.8.2014   

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C 261/37


Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Pshonka/Consiglio

(Causa T-380/14)

2014/C 261/62

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Artem Viktorovych Pshonka (Mosca, Russia) (rappresentanti: C. Constantina e J.-M. Reymond, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente, ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014 e il regolamento n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, nella parte in cui riguardano il ricorrente e, in particolare, disporre:

la rimozione del nome del ricorrente dall’allegato I del regolamento n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014;

la rimozione del nome del ricorrente dall’allegato I della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014;

annullare parzialmente, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014 e il regolamento n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, in quanto non rispettano la proposta congiunta;

condannare il Consiglio alle proprie spese e a quelle del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul difetto di competenza del Consiglio e sulla violazione delle competenze del giudice naturale nei seguenti termini:

l’adozione del regolamento controverso violerebbe la procedura di cui all’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, poiché il regolamento ha ampliato l’obiettivo delle misure restrittive rispetto alla proposta congiunta dell’alto commissario per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, su cui si basava il regolamento.

il fatto di aver incluso il ricorrente nell’elenco ha messo alla berlina una persona che non ha beneficiato di un equo processo e che non è stata condannata da un giudice competente.

2.

Secondo motivo, vertente su manifesti errori di valutazione dei fatti. Il ricorrente sostiene che non è stata condotta nessuna indagine nei suoi confronti in relazione alla distrazione di fondi statali ucraini e/o al loro trasferimento illegale al di fuori dall’Ucraina prima o all’epoca dell’adozione delle misure contestate. Inoltre, il ricorrente afferma che quand’anche tale indagine fosse stata condotta, essa non avrebbe avuto alcuna base fattuale o giuridica ma si sarebbe fondata esclusivamente su motivazioni di ordine politico.

1.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente. Il ricorrente sostiene quanto segue:

il Consiglio ha violato l’articolo 296 TFUE non avendo fornito al ricorrente le motivazioni individuali e specifiche sotto il profilo giuridico e fattuale;

al ricorrente non è stato garantito il diritto di comunicare le proprie osservazioni al Consiglio;

le misure contestate identificano il ricorrente come responsabile dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini senza che vi sia stato alcun giudizio o prova del fatto, il che costituisce una violazione del diritto del ricorrente alla presunzione d’innocenza fino alla prova della colpevolezza;

al ricorrente non è stata comunicata alcuna prova addotta contro di lui, rendendogli impossibile qualsiasi contestazione dinanzi al giudice, il che rappresenta una violazione del suo diritto a una difesa effettiva;

il ricorrente è direttamente privato dei suoi diritti di proprietà;

le sanzioni contestate sono sproporzionate rispetto alle circostanze della fattispecie e alle prove a disposizione e

il modo in cui è ritratto il ricorrente nelle misure contestate nuoce gravemente alla sua reputazione.


11.8.2014   

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C 261/38


Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Pshonka/Consiglio

(Causa T-381/14)

2014/C 261/63

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Viktor Pavlovych Pshonka (Mosca, Russia) (rappresentanti: C. Constantina e J.-M. Reymond, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente, ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014 e il regolamento n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, nella parte in cui riguardano il ricorrente e, in particolare, disporre:

la rimozione del nome del ricorrente dall’allegato I del regolamento n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014;

la rimozione del nome del ricorrente dall’allegato I della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014;

annullare parzialmente, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014 e il regolamento n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, in quanto non rispettano la proposta congiunta;

condannare il Consiglio alle proprie spese e a quelle del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi che sono sostanzialmente identici o simili a quelli sollevati nella causa T-380/14, Pshonka/Consiglio.


11.8.2014   

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C 261/39


Ricorso proposto il 2 giugno 2014 — salesforce.com/UAMI (MARKETINGCLOUD)

(Causa T-387/14)

2014/C 261/64

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: salesforce.com (San Francisco, Stati Uniti) (rappresentante: A. Nordemann, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 marzo 2014, procedimento R 1852/2013-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MARKETINGCLOUD», per prodotti e servizi delle classi 9, 41 e 45 — domanda di marchio comunitario n. 1 0 9 79  359

Decisione dell’esaminatore: dichiarazione di inidoneità del marchio alla registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento sul marchio comunitario.


11.8.2014   

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C 261/39


Ricorso proposto il 4 giugno 2014 — Premo/UAMI — Prema Semiconductor (PREMO)

(Causa T-400/14)

2014/C 261/65

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Premo, SL (Campanillas, Spagna) (rappresentanti: E. Cornu, F. de Visscher e E. De Gryse, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Prema Semiconductor GmbH (Magonza, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 1o aprile 2014, nel procedimento R 1000/2013-5;

in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha accolto l’opposizione con riferimento a «induttori», «trasformatori» e «filtri antirumore»;

condannare l’UAMI, e, se necessario, l’interveniente, alle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: la registrazione internazionale che designa l’Unione europea per il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «PREMO», per prodotti della classe 9 — registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 9 73  341

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Prema Semiconductor GmbH

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo nazionale «PREMA», per prodotti della classe 9

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso

Motivi dedotti:

violazione della regola 22, paragrafo 6, del regolamento della Commissione n. 2868/95 e dei diritti di difesa della ricorrente;

violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


11.8.2014   

IT

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C 261/40


Ricorso proposto il 6 giugno 2014 — FCC Aqualia/UAMI — Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)

(Causa T-402/14)

2014/C 261/66

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: FCC Aqualia, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa e N. González-Alberto Rodríguez, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 13 marzo 2014 procedimento R 1209/2013-1, e negare la registrazione del marchio comunitario n. 1 0 1 22  976«AQUALOGY» per i servizi appartenenti alle classi 35, 37, 39, 40 e 42 a causa dell’impedimento relativo alla registrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

in subordine, qualora la domanda di cui sopra sia respinta, annullare parzialmente, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, la decisione impugnata nella misura in cui essa ha confermato il rigetto dell’opposizione al marchio comunitario n. 1 0 1 22  976«AQUALOGY» per i servizi delle classi 35, 37, 39, 40 e 42, e rinviare il ricorso alla commissione di ricorso affinché lo riesamini integralmente per quanto riguarda il divieto di cui al citato articolo;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «AQUALOGY» per prodotti e servizi delle classi 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 27, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 — Domanda di marchio comunitario n. 1 0 1 22  976

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo «AQUALIA» e marchio nazionale figurativo contenente l’elemento denominativo «AQUALIA» per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 32, 35, 36, 37, 39, 40 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009


11.8.2014   

IT

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C 261/41


Ricorso proposto il 31 maggio 2014 — Yavorskaya/Consiglio e altri

(Causa T-405/14)

2014/C 261/67

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Elena Yavorskaya (Mosca, Russia) (rappresentanti: avv.ti D. Grisay, C. Hartman e Y. G. Georgiades)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea ed Eurogruppo, rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il presente ricorso per responsabilità extracontrattuale fondato sull’articolo 340 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

dichiarare il ricorso fondato in quanto le misure imposte dalle diverse Istituzioni dell’Unione europea alla Repubblica di Cipro in materia di sequestro conservativo di depositi bancari violano in maniera sufficientemente grave principi fondamentali del diritto dell’Unione europea, che conferisce diritti ai singoli, il che integra un’infrazione alla luce dell’articolo 340 del TFUE;

dichiarare che il comportamento dell’Unione europea costituisce un errore grave e manifesto, che implica un danno alla ricorrente stimato, con tutte le riserve, nella somma di EUR 3 2 99  855,45 EUR, fatta salva la diminuzione o l’aumento nel corso del procedimento, in particolare alla luce degli interessi e delle spese che, all’occorrenza, saranno dovuti;

condannare l’Unione europea al pagamento delle suddette somme;

condannare inoltre l’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente su un errore di carattere extracontrattuale da parte dell’Unione europea e, più precisamente, su una violazione del diritto di proprietà e del divieto di discriminazione.

Le misure imposte dall’Unione Europea alla Repubblica di Cipro, infatti, avrebbero comportato il blocco dei depositi della ricorrente presso la Laïki Bank, senza che le sia stata previamente versata alcuna equa indennità.

In tal modo, l’Unione europea avrebbe violato in maniera manifesta e irragionevole il diritto di proprietà della ricorrente e, dato che solo i depositi inferiori a 1 00  000 EUR presso la Laïki Bank sono stati garantiti in forza delle misure europee imposte alle autorità cipriote, il divieto di discriminazione.


11.8.2014   

IT

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C 261/42


Ricorso proposto il 17 giugno 2014 — Pirelli & C./Commissione

(Causa T-455/14)

2014/C 261/68

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Pirelli & C. SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, F. Moretti, G. Rizza e P. Ferrari, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

 

in via principale

annullare la Decisione nella parte concernente la Ricorrente, e precisamente: il suo art. 1, n. 5, lett. (d); il suo art. 2, lett. (g); e il suo art. 4, limitatamente all’inclusione della Ricorrente nella lista dei destinatari del provvedimento;

 

in via subordinata

disporre un beneficio d’ordine o d’escussione a favore della Ricorrente;

in caso di eventuale pronuncia favorevole a Prysmian nel separato giudizio in ipotesi promosso dalla detta società con ricorso per annullamento della Decisione

annullare la Decisione o modificare il suo art. 2, lett. (g), riducendo l’ammenda inflitta in solido a Prysmian e alla Ricorrente;

 

in ogni caso

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la Decisione della Commissione europea del 2 aprile 2014, C(2014) 2139 final, relativa a un procedimento a norma dell’art. 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici).

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente invoca i seguenti 6 motivi.

1.

Primo motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione

Con il Primo Motivo, Pirelli deduce che, nella Decisione, le dettagliate argomentazioni relative all’inapplicabilità della Parental Liability Presumption («PLP») alla relazione Pirelli-Prysmian non sono state discusse, e neanche richiamate. La Decisione sarebbe dunque viziata da difetto assoluto di motivazione e verrebbe annullata.

2.

Secondo motivo relativo alla violazione dei principi generali e dei diritti fondamentali mediante l’applicazione della presunzione d’influenza determinante

Con il Secondo Motivo, la Ricorrente contesta che la Decisione abbia violato i diritti fondamentali della Ricorrente tutelati dagli artt. 48 e 49 Carta di Nizza e 6(2) e 7(1) Convenzione. Inoltre, l’imputazione di responsabilità a Pirelli configura una violazione del diritto di proprietà (art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione e art. 14 Convenzione, nonché artt. 17 e 21 Carta di Nizza) e risulta in contrasto con il principio di neutralità di cui all’art. 345 TFUE. Infine, la Commissione avrebbe commesso una chiara violazione del diritto di difesa di Pirelli, sancito dall’art. 6 Convenzione e dall’art. 48(2) Carta di Nizza, poiché la Ricorrente non ha potuto difendersi in merito all’infrazione contestata, non disponendo di alcun elemento utile al fine di confutare gli addebiti mossi a Prysmian.

3.

Terzo motivo relativo all’inapplicabilità della parental liability presumption in assenza dei presupposti che la giustificano e violazione dell’articolo 101 TFUE

Con il Terzo Motivo, la Ricorrente deduce che la Commissione ha erroneamente applicato la PLP nel caso di specie, in violazione dell’art. 101 TFUE, non tenendo nella dovuta considerazione le peculiari caratteristiche della relazione di controllo Pirelli-Prysmian.

4.

Quarto motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità

Con il Quarto Motivo, la Ricorrente deduce che l’applicazione della PLP nel caso di specie viola il principio di proporzionalità, come sancito dall’art. 5(4) TUE, poiché non è volta ad attuare nessuna delle finalità cui la Commissione tende mediante il suo utilizzo. Non vi era dunque nessun motivo di estendere la responsabilità di Prysmian anche a Pirelli.

5.

Quinto motivo relativo alla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento per erronea applicazione del principio di solidarietà in capo a Pirelli e Prysmian in relazione all’obbligo di pagamento dell’ammenda nei confronti della Commissione e, in subordine, per la mancata previsione di un idoneo correttivo a tale principio

Con il Quinto Motivo, la Ricorrente deduce che l’imposizione a Pirelli di una responsabilità in solido con Prysmian non solo non realizzi, ma addirittura contrasti con, gli obiettivi che la Commissione mira a perseguire in materia di sanzioni. In subordine, per tenere conto della distinta responsabilità riconosciuta in capo a Prysmian e Pirelli, la Commissione avrebbe dovuto perlomeno prevedere un beneficio d’ordine o d’escussione a favore di Pirelli. Infine, omettendo di riflettere in maniera adeguata la diversa posizione della Ricorrente rispetto a quella di Prysmian, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità e quello di parità di trattamento. La Decisione deve quindi essere annullata nella parte concernente l’ammenda o, in via subordinata, riformata dal Giudice adito, nell’esercizio della sua giurisdizione estesa al merito, con la previsione di un beneficio d’ordine o d’escussione a favore di Pirelli.

6.

Sesto motivo relativo all’illegittimità della Decisione per violazione dell’art. 101 TFUE e degli artt. 2 e 23 del reg. (CE) n. 1/2003, nella parte concernente Prysmian

Con il Sesto Motivo, la Ricorrente argomenta a favore del proprio diritto a beneficiare di un eventuale annullamento (parziale o totale) della Decisione o comunque riduzione di ammenda ottenuti da Prysmian in sede d’impugnazione avverso la Decisione, i cui argomenti, con esclusione di quelli sfavorevoli alla Ricorrente, sono richiamati dal presente ricorso.


11.8.2014   

IT

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C 261/43


Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — TAO/AFI e SFIE/Parlamento e Consiglio

(Causa T-456/14)

2014/C 261/69

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Association des Fonctionnaires Indépendants pour la Défense de la Fonction Publique Européenne (TAO/AFI) (Bruxelles, Belgio), nonché Syndicat des Fonctionnaires Internationaux et Européens (SFIE) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Parlamento europeo

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il presente ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale;

annullare i regolamenti impugnati con tutte le conseguenze di diritto;

condannare i convenuti all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo vertente su una violazione delle prerogative che esse vantano in quanto organizzazioni sindacali e professionali, cioè il diritto alla consultazione e il diritto di negoziazione.

In effetti, le ricorrenti non sono state consultate né nel corso della fase di preparazione delle proposte, né durante la fase di negoziazione dei regolamenti impugnati.


11.8.2014   

IT

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C 261/44


Impugnazione proposta il 18 giugno 2014 da Thierry Rouffaud avverso la sentenza pronunciata il 9 aprile 2014 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-59/13, Rouffard/SEAE

(Causa T-457/14 P)

2014/C 261/70

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Thierry Rouffaud (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Calds e J.-N. Louis)

Controinteressato nel procedimento: Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione), del 9 aprile 2014, nella causa F-59/13 (Thierry Rouffaud/Servizio europeo per l’azione esterna);

condannare il SEAE alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, poiché il Tribunale (TFP) avrebbe attirato l’attenzione delle parti sulla questione della ricevibilità del ricorso solo poco prima dell’ultimo atto di un lungo procedimento, non consentendo al ricorrente di preparare un’adeguata argomentazione.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto per quanto riguarda l’applicazione della regola della concordanza, in quanto l’oggetto e la causa sarebbero assolutamente identici tra il reclamo e il ricorso di annullamento.

3.

Terzo motivo, vertente sullo snaturamento degli elementi di prova e dei fatti, poiché il TFP nella sua sentenza avrebbe ripreso solo una parte limitata del contenuto delle memorie del ricorrente che non rifletterebbe la situazione reale esistente al termine della fase scritta del procedimento.


11.8.2014   

IT

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C 261/45


Impugnazione proposta il 20 giugno 2014 da Risto Nieminen avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica il 10 aprile 2014, causa F-81/12, Nieminen/Consiglio

(Causa T-464/14 P)

2014/C 261/71

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Risto Nieminen (Kraainem, Belgio) (rappresentanti: M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas e J.-N. Louis, avvocati)

Controinteressato nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione), del 10 aprile 2014, nella causa F-81/12 (Risto Nieminen/Consiglio);

condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa, in quanto il Tribunale della funzione pubblica avrebbe contestato al ricorrente di non aver fornito sufficienti elementi probatori atti a dimostrare un errore manifesto di valutazione, pur sapendo che esso non disponeva di reali possibilità di dimostrare tale errore e rifiutando che il convenuto fosse costretto a produrre tutti i documenti pertinenti ai fini della valutazione della fondatezza di tale motivo.

2.

Secondo motivo, vertente su uno snaturamento degli elementi di prova e dei fatti.


11.8.2014   

IT

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C 261/45


Ricorso proposto il 24 giugno 2014 — Spagna/Commissione

(Causa T-466/14)

2014/C 261/72

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, Abogado del Estado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione della Commissione del 14 aprile 2014, che accerta che lo sgravio dei dazi all’importazione in forza dell’articolo 236, in combinato disposto con l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale comunitario [regolamento (CEE) n. 2913/92] è giustificato, e che lo sgravio dei dazi all’importazione per un altro importo non è giustificato in un caso particolare (REM 02/2013), nella parte in cui rifiuta lo sgravio di taluni dazi all’importazione indebitamente ritenuto ingiustificato; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, in combinazione con l’articolo 872 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

A tale proposito, il ricorrente afferma che, nell’ambito di un procedimento come quello dello sgravio dei dazi, nel corso del quale la Commissione può richiedere tutte le informazioni supplementari che ritenga opportune e deve comunicare i motivi che l’hanno condotta ad adottare una decisione sfavorevole, una decisione di diniego fondata su motivi non previamente comunicati viola l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

A parere del ricorrente, sono soddisfatte le condizioni elaborate dalla giurisprudenza consolidata e sulle quali si sono fondate, in passato, numerose decisioni della Commissione favorevoli allo sgravio nel settore del tonno. In particolare, sono soddisfatte le condizioni relative alla complessità della normativa, all’assenza di presentazione errata dei fatti da parte dell’esportatore, alla diversa interpretazione della normativa sulla base di informazioni corrette, alla responsabilità parziale della Commissione e al fatto che le autorità competenti abbiano commesso nel corso del tempo lo stesso errore senza mai applicare correttamente la normativa.


11.8.2014   

IT

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C 261/46


Ricorso proposto il 25 giugno 2014 — Ibercaja Banco e altri/Commissione

(Causa T-471/14)

2014/C 261/73

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Ibercaja Banco, SA (Saragozza, Spagna), Banco Grupo Cajatres SA (Saragozza) e Naviera Bósforo, AIE (Las Palmas de Gran Canaria, Spagna) (rappresentanti: J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nei limiti in cui qualifica l’insieme delle misure che a loro parere costituiscono il cosiddetto regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;

in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano gli investitori del gruppo d’interesse economico (GIE) come i beneficiari dei presunti aiuti e come i soli beneficiari dell’ordine di recupero;

in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti;

annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità dei contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.


11.8.2014   

IT

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C 261/47


Ricorso proposto il 25 giugno 2014 — Joyería Tous/Commissione

(Causa T-472/14)

2014/C 261/74

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Joyería Tous, SA (Lleida, Spagna) (rappresentanti: J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nei limiti in cui qualifica l’insieme delle misure che a suo parere costituiscono il cosiddetto regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;

in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano gli investitori del gruppo d’interesse economico (GIE) come i beneficiari dei presunti aiuti e come i soli beneficiari dell’ordine di recupero;

in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti;

annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità dei contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.


11.8.2014   

IT

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C 261/47


Ricorso proposto il 25 giugno 2014 — Corporación Alimentaria Guissona e Naviera Muriola/Commissione

(Causa T-473/14)

2014/C 261/75

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Corporación Alimentaria Guissona, SA (Lleida, Spagna) e Naviera Muriola, AIE (rappresentanti: J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nei limiti in cui qualifica l’insieme delle misure che a loro parere costituiscono il cosiddetto regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;

in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano gli investitori del gruppo d’interesse economico (GIE) come i beneficiari dei presunti aiuti e come i soli beneficiari dell’ordine di recupero;

in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti;

annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità dei contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.


11.8.2014   

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C 261/48


Ricorso proposto il 25 giugno 2014 — Cesáreo Martín-Sanz e altri/Commissione

(Causa T-474/14)

2014/C 261/76

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Cesáreo Martín-Sanz, SA Transportes (Madrid, Spagna), Transportes y Servicios de Minería, SA (Madrid, Spagna), Inauto, Industrias del Automóvil, SA (Madrid), Premium Quality Investments, SL (Madrid) e Naviera Ispaster, AIE (Madrid) (rappresentanti: J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nei limiti in cui qualifica l’insieme delle misure che a loro parere costituiscono il cosiddetto regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;

in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano gli investitori del gruppo d’interesse economico (GIE) come i beneficiari dei presunti aiuti e come i soli beneficiari dell’ordine di recupero;

in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti;

annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità dei contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.


11.8.2014   

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C 261/49


Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Poal Investments XXI e altri/Commissione

(Causa T-476/14)

2014/C 261/77

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Poal Investments XXI, SL (Madrid, Spagna), Poal Investments XXII, SL (Madrid), Naviera Cabo Vilaboa C-1658, AIE (Madrid) e Naviera Cabo Domaio C-1659, AIE (Madrid) (rappresentanti: J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nei limiti in cui qualifica l’insieme delle misure che a loro parere costituiscono il cosiddetto regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;

in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano gli investitori del gruppo d’interesse economico (GIE) come i beneficiari dei presunti aiuti e come i soli beneficiari dell’ordine di recupero;

in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti;

annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità dei contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.


11.8.2014   

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C 261/50


Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Caamaño Sistemas Metálicos e altri/Commissione

(Causa T-477/14)

2014/C 261/78

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Caamaño Sistemas Metálicos, SL (Coruña, Spagna), Blumaq, SA (Castellón, Spagna), Grupo Ibérica de Congelados, SA (Vigo, Spagna) e Inversiones Rentaragon, SA (Saragozza, Spagna) (rappresentanti: J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nei limiti in cui qualifica l’insieme delle misure che a loro parere costituiscono il cosiddetto regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;

in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano gli investitori del gruppo d’interesse economico (GIE) come i beneficiari dei presunti aiuti e come i soli beneficiari dell’ordine di recupero;

in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti;

annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità dei contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.


11.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 261/50


Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Industrias Espadafor e altri/Commissione

(Causa T-478/14)

2014/C 261/79

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Industrias Espadafor, SA (Granada, Spagna), Tutichip, SAU (Barcellona, Spagna), Locales, Actividades y Exclusivas Comerciales, SA (Vigo, Spagna), RNB, SL (La Pobla de Vallbona, Spagna) e Inversiones Antaviana, SA (Valenza, Spagna) (rappresentanti: J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nei limiti in cui qualifica l’insieme delle misure che a loro parere costituiscono il cosiddetto regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;

in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano gli investitori del gruppo d’interesse economico (GIE) come i beneficiari dei presunti aiuti e come i soli beneficiari dell’ordine di recupero;

in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti;

annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità dei contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.


11.8.2014   

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C 261/51


Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria/Commissione

(Causa T-482/14)

2014/C 261/80

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero, A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nei limiti in cui qualifica l’insieme delle misure che a suo parere costituiscono il cosiddetto regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;

in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano gli investitori del gruppo d’interesse economico (GIE) come i beneficiari dei presunti aiuti e come i soli beneficiari dell’ordine di recupero;

in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti;

annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità dei contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.


11.8.2014   

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C 261/52


Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Banco de Albacete/Commissione

(Causa T-483/14)

2014/C 261/81

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Banco de Albacete, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero, A. Lamadrid de Pablo e A. Biondi, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nei limiti in cui qualifica l’insieme delle misure che a suo parere costituiscono il cosiddetto regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;

in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano gli investitori del gruppo d’interesse economico (GIE) come i beneficiari dei presunti aiuti e come i soli beneficiari dell’ordine di recupero;

in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti;

annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità dei contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.


11.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 261/52


Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Monthisa Residencial/Commissione

(Causa T-484/14)

2014/C 261/82

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Monthisa Residencial, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: F. de Artíñano Rodríguez de Torres e J. Martínez Muro, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nei limiti in cui qualifica l’insieme delle misure che a suo parere costituiscono il cosiddetto regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;

in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano gli investitori del gruppo d’interesse economico (GIE) come i beneficiari dei presunti aiuti e come i soli beneficiari dell’ordine di recupero;

in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti in violazione dei principi generali del diritto dell’Unione europea;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.

In particolare si deduce la violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e del principio generale di diritto dell’Unione del legittimo affidamento.


11.8.2014   

IT

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C 261/53


Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Bon Net/UAMI — Aldi (Bon Appétit!)

(Causa T-485/14)

2014/C 261/83

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bon Net OOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: A. Ivanova, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim/Ruhr, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14 aprile 2014, procedimento R 1199/2013-2.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo di colore rosso, bianco e blu contenente gli elementi denominativi «Bon Appétit!» per prodotti della classe 29 — domanda di marchio comunitario n. 8 6 93  764

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazioni di marchi nazionali

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.