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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2014/C 252/01 |
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Commissione europea |
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2014/C 252/02 |
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2014/C 252/03 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2014/C 252/04 |
Comunicazione del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Avviso relativo alla richiesta di concessione esclusiva per la ricerca di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi detta Permis des Trois Évêchés) ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2014/C 252/05 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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2.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/1 |
Avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2012/642/PESC del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti della Bielorussia
(2014/C 252/01)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e delle entità attualmente designate nell’allegato della decisione 2012/642/PESC (1) del Consiglio e nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 (2) del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti della Bielorussia. I motivi che hanno determinato l’inserimento di queste persone ed entità negli elenchi sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Le persone e le entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo prima del 1o settembre 2014:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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DG C 1C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu. |
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2012/642/PESC e dell’articolo 8 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 765/2006, dell’elenco delle persone ed entità designate.
Il Consiglio intende altresì modificare le motivazioni per le seguenti persone: sig. Bakhmatau, sig. Charnyshou, sig.ra Chatviartkova, sig. Dysko, sig. Dzemiantsei, sig. Dziadkou, sig. Guseu, sig. Hureeu, sig. Iauseev, sig. Kakunin, sig. Kanapliou, sig. Kastsian, sig. Kavaliou, sig. Khmaruk, sig. Kisialiou, sig.ra Kisialiova, sig. Konan, sig. Kornau, sig. Korzh, sig. Krasheuski, sig. Kuzniatsou, sig. Liabedzik, sig. Liaskouski, sig. Lomats, sig. Lopatko, sig. Lukashenka (Dzimitry Aliaksandravich), sig. Maltsau, sig. Navumau, sig. Paulichenka, sig. Piakarski, sig.ra Pykina, sig.ra Rakhmanava, sig. Rubinau, sig. Rusak, sig. Sauko, sig. Shaeu, sig. Shchurok, sig. Sirenka, sig. Sivakau, sig. Skurat, sig. Traulka, sig. Trutka, sig.ra Tsitsiankova, sig. Volkau, sig. Zaharouski, sig Zaitsau, sig. Zakharau, sig. Zhadobin, sig. Zhuk, sig. Zhuk, sig. Zhukouski (di cui ai numeri 12, 33, 35, 40, 41, 42, 46, 55, 62, 68, 73, 76, 78, 85, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 105, 115, 116, 117, 118, 120, 126, 137, 146, 148, 155, 157, 160, 161, 166, 167, 171, 184, 185, 186, 201, 202, 205, 217, 221, 222, 224, 226, 227, 228 e 230 nell’allegato della decisione 2012/642/PESC del Consiglio e nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio).
Si informano le persone interessate che possono inoltrare al Consiglio, prima del 15 agosto 2014, una richiesta per ottenere la prevista motivazione all’indirizzo summenzionato.
(1) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.
(2) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.
Commissione europea
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2.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/3 |
Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):
0,15 % al 1o agosto 2014
Tassi di cambio dell'euro (2)
1o agosto 2014
(2014/C 252/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,3395 |
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JPY |
yen giapponesi |
137,92 |
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DKK |
corone danesi |
7,4557 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,79610 |
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SEK |
corone svedesi |
9,2205 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,2163 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
8,4390 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
27,638 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
314,49 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,1888 |
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RON |
leu rumeni |
4,4378 |
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TRY |
lire turche |
2,8795 |
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AUD |
dollari australiani |
1,4431 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4635 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
10,3811 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,5801 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,6721 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 389,24 |
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ZAR |
rand sudafricani |
14,4015 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,2774 |
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HRK |
kuna croata |
7,6400 |
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IDR |
rupia indonesiana |
15 822,45 |
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MYR |
ringgit malese |
4,3025 |
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PHP |
peso filippino |
58,780 |
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RUB |
rublo russo |
47,9648 |
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THB |
baht thailandese |
43,200 |
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BRL |
real brasiliano |
3,0546 |
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MXN |
peso messicano |
17,7517 |
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INR |
rupia indiana |
82,0250 |
(1) Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.
(2) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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2.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/4 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2014/C 252/03)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Paesi Bassi.
Oggetto della commemorazione : L’addio ufficiale alla ex Regina Beatrice.
Descrizione del disegno : Nella parte interna della moneta sono raffigurate le effigi del Re Guglielmo-Alessandro e della ex Regina Beatrice. A sinistra, in semicerchio, figura l’iscrizione «WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN» e a destra, in semicerchio, l’iscrizione «BEATRIX PRINSES DER NEDERLANDEN». Tra le due iscrizioni, in alto figura il simbolo della corona e in basso, tra il marchio del direttore della zecca e il marchio della zecca, figura l’anno di emissione «2014».
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura : 1 milione.
Data di emissione : maggio 2014.
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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2.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/5 |
Comunicazione del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
(Avviso relativo alla richiesta di concessione esclusiva per la ricerca di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi detta «Permis des Trois Évêchés»)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 252/04)
Con domanda presentata il 3 marzo 2014, la società EG Lorraine SAS, con sede sociale in avenue Saint-Rémy 1, Espace Pierrard, 57600 Forbach (Francia), ha richiesto, per una durata di cinque anni, una concessione esclusiva per la ricerca di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi; la richiesta, detta «Permis des Trois Évêchés», riguarda parte dei dipartimenti della Meurthe-et-Moselle e della Moselle.
La superficie interessata presenta una parte in comune con quella delle richieste di concessione dette «de l’Albe» e «de la Seille», il cui avviso di indizione di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 354 del 4 dicembre 2013, e delle parti esterne.
Il presente avviso riguarda esclusivamente le parti esterne, che si estendono su una superficie di circa 1 250 km2.
Il perimetro di questa concessione è delimitato dai segmenti di retta che collegano i vertici definiti qui di seguito:
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Vertice |
NTF meridiano origine Parigi |
RGF93 meridiano origine Greenwich |
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Longitudine |
Latitudine |
Longitudine |
Latitudine |
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1 |
4,00 gr E |
54,70 gr N |
5° 56′ 12″ |
49° 13′ 48″ |
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2 |
4,30 gr E |
54,70 gr N |
6° 12′ 24″ |
49° 13′ 48″ |
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3 |
4,30 gr E |
54,80 gr N |
6° 12′ 24″ |
49° 19′ 12″ |
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4 |
4,70 gr E |
54,80 gr N |
6° 34′ 00″ |
49° 19′ 12″ |
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5 |
4,70 gr E |
54,50 gr N |
6° 34′ 00″ |
49° 03′ 00″ |
|
6 |
4,10 gr E |
54,50 gr N |
6° 01′ 36″ |
48° 46′ 48″ |
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7 |
4,10 gr E |
54,40 gr N |
6° 01′ 36″ |
48° 57′ 36″ |
|
8 |
4,00 gr E |
54,40 gr N |
5° 56′ 12″ |
48° 57′ 36″ |
Presentazione delle domande e criteri di assegnazione del titolo
I primi richiedenti e i richiedenti in concorrenza devono dimostrare di soddisfare le condizioni necessarie per la concessione del titolo, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto francese n. 2006-648 del 2 giugno 2006 e successive modifiche, relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).
Le imprese interessate possono presentare domande in concorrenza entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, seguendo la procedura indicata nell’«Avviso relativo al rilascio di titoli minerari per idrocarburi in Francia», pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 374 del 30 dicembre 1994, pag. 11, e sancita dal decreto francese n. 2006-648 del 2 giugno 2006, e successive modifiche, relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).
Le domande in concorrenza devono essere indirizzate al ministero dell’Ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell’energia all’indirizzo sotto indicato. Le decisioni sulla domanda iniziale e sulle domande in concorrenza saranno adottate entro due anni a decorrere dalla data in cui le autorità francesi hanno ricevuto la domanda iniziale, ossia entro il 4 marzo 2016.
Condizioni e requisiti concernenti l’esercizio e la cessazione dell’attività
I richiedenti sono invitati a fare riferimento agli articoli 79 e 79.1 del codice minerario e al decreto n. 2006-649 del 2 giugno 2006, e successive modifiche, relativo alle attività minerarie, alle attività di deposito sotterraneo e alla polizia delle miniere e degli stoccaggi sotterranei (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi al ministero dell’Ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell’energia al seguente indirizzo:
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Direction générale de l’énergie et du climat – Direction de l’énergie |
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Bureau exploration et production des hydrocarbures |
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Tour Séquoïa |
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1 Place Carpeaux |
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92800 Puteaux |
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FRANCIA |
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Tel. +33 140819527 |
Le disposizioni regolamentari summenzionate sono reperibili nel sito Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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2.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/7 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese
(2014/C 252/05)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese, la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 29 aprile 2014 dalla European Steel Association («Eurofer») («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di vergelle.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da vergelle o bordioni laminati a caldo, arrotolati in matasse a spire irregolari, di ferro, di acciai non legati o di acciai legati diversi dall’acciaio inossidabile, originari della RPC («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificato con i codici NC 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 e 7227 90 95.
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 703/2009 del Consiglio (3).
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
4.1 Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping
Dato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese («il paese interessato») è considerato un paese non retto da un’economia di mercato, il richiedente ha stabilito il valore normale per le importazioni dal paese interessato in base al prezzo praticato in un paese terzo a economia di mercato, in questo caso il Brasile. L’asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale, stabilito come indicato sopra, e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto nell’Unione, ma anche in altri mercati di paesi terzi, visto che attualmente i volumi delle importazioni nell’Unione dal paese interessato non sono significativi.
In base al confronto di cui sopra, che dimostra il dumping, il richiedente sostiene che sussiste un rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte del paese interessato.
4.2 Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio
Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio.
A tale proposito egli ha fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento ad un livello di prezzo pregiudizievole dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, dato che gli impianti di produzione dei produttori esportatori del paese interessato dispongono di potenzialità e capacità inutilizzate. Altri fattori importanti sono l’esistenza di barriere commerciali nei confronti del paese interessato in altri mercati di paesi terzi nonché il grado di attrattiva del mercato dell’Unione.
Il richiedente sostiene infine che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie alle misure in vigore e che, se queste dovessero scadere, qualsiasi altro incremento significativo delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
5.1 Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping
I produttori esportatori (4) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.1.1.
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori del paese interessato oggetto del presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo le informazioni sulle/a loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.
Tutte le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori nonché alle autorità del paese interessato.
I produttori esportatori selezionati per costituire il campione, le associazioni note di produttori esportatori e le autorità del paese interessato dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).
5.1.2.
In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dal paese interessato, il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato.
Nell’inchiesta precedente i prezzi effettivamente pagati o pagabili nell’Unione per il prodotto simile sono stati utilizzati per stabilire il valore normale in relazione al paese interessato. Ai fini della presente inchiesta la Commissione intende tuttavia utilizzare il Brasile quale paese terzo ad economia di mercato. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all’adeguatezza di tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In base alle informazioni in possesso della Commissione altri fornitori dell’Unione che operano in un’economia di mercato possono essere, tra l’altro, situati in Svizzera, Norvegia, Giappone e Turchia. La Commissione esaminerà se il prodotto oggetto del riesame sia prodotto e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato, per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto oggetto del riesame.
Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulle/a loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Tutte le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.2 Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio - produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
Al fine di stabilire se esista un rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tutte le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
La Commissione informerà tutti i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.3. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contrario o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.4. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni riguardanti la fase iniziale dell’inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.6. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (7).
A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le scansioni di deleghe e certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, consegnato a mano o inviato per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il loro accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDANCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale) pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono e un indirizzo e-mail valido e devono garantire che l’indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, controllato quotidianamente. Una volta forniti i recapiti, la Commissione comunica con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda il ricorso all’invio per posta raccomandata. Per ulteriori norme e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi validi per le comunicazioni mediante posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate per le comunicazioni con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H-Greffe |
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CHAR |
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Rue de la Loi/Wetstraat 170 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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E-mail: per casi di dumping: TRADE-WIRE-ROD-DUMPING@ec.europa.eu |
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E-mail: per casi di pregiudizio: TRADE-WIRE-ROD-INJURY@ec.europa.eu |
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Le informazioni fornite da una parte interessata che risultino false o fuorvianti possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, sempre che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata deve contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere-auditore
Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il rischio della persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio e l’interesse dell’Unione.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/
8. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
9. Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, ma l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.
Qualsiasi parte interessata che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (aumentarlo o ridurlo), può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.
10. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).
(1) GU C 318 dell’1.11.2013, pag. 6.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(3) GU L 203 del 5.8.2009, pag. 1.
(4) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.
(5) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. Per la definizione delle parti collegate, cfr. le note 5 e 8 degli allegati rispettivamente I e II del presente avviso.
(6) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(7) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(8) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
ALLEGATO II