ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 242 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2014/C 242/01 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7259 — Carphone Warehouse/Dixons) ( 1 ) |
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2014/C 242/02 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7293 — Allergopharma/Stallergenes/Laboratorios LETI/JV) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2014/C 242/03 |
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Commissione europea |
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2014/C 242/04 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
25.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 242/1 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7259 — Carphone Warehouse/Dixons)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 242/01
Il 25 giugno 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7259. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
25.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 242/1 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7293 — Allergopharma/Stallergenes/Laboratorios LETI/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 242/02
Il 18 luglio 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7293. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
25.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 242/2 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2014
recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche
2014/C 242/03
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 79,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che il Consiglio nomini quali membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (il «consiglio di amministrazione») un rappresentante di ciascuno Stato membro. |
(2) |
Con decisione del 13 maggio 2013 (2) il Consiglio ha nominato 12 membri del consiglio di amministrazione. |
(3) |
Il governo dell’Irlanda ha informato il Consiglio che intende sostituire il rappresentante irlandese del consiglio di amministrazione e ha proposto la nomina di un nuovo rappresentante, il quale dovrebbe essere nominato per il periodo che va fino al 31 maggio 2017, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La sig.ra Sharon Jane MCGUINNESS, di cittadinanza irlandese, nata il 13 luglio 1965, è nominata membro del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, in sostituzione del sig. Martin LYNCH, per il periodo dal 23 luglio 2014 al 31 maggio 2017.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU C 138 del 17.5.2013, pag. 14.
Commissione europea
25.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 242/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
24 luglio 2014
2014/C 242/04
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3472 |
JPY |
yen giapponesi |
136,97 |
DKK |
corone danesi |
7,4573 |
GBP |
sterline inglesi |
0,79215 |
SEK |
corone svedesi |
9,2102 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2152 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,3610 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,480 |
HUF |
fiorini ungheresi |
307,76 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1408 |
RON |
leu rumeni |
4,4068 |
TRY |
lire turche |
2,8194 |
AUD |
dollari australiani |
1,4272 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4449 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,4412 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5679 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6688 |
KRW |
won sudcoreani |
1 385,96 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,1380 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,3464 |
HRK |
kuna croata |
7,6250 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 585,25 |
MYR |
ringgit malese |
4,2827 |
PHP |
peso filippino |
58,349 |
RUB |
rublo russo |
47,1080 |
THB |
baht thailandese |
42,891 |
BRL |
real brasiliano |
2,9884 |
MXN |
peso messicano |
17,4368 |
INR |
rupia indiana |
81,0071 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.