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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 238 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2014/C 238/01 |
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2014/C 238/02 |
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2014/C 238/03 |
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2014/C 238/04 |
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2014/C 238/05 |
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Commissione europea |
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2014/C 238/06 |
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2014/C 238/07 |
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2014/C 238/08 |
Relazione finale del consigliere-auditore — AT.39922 — Cuscinetti auto |
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2014/C 238/09 |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità di vigilanza EFTA |
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2014/C 238/10 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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23.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 238/1 |
Avviso all’attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
(cfr. l’allegato del regolamento (UE) n. 790/2014 del Consiglio del 22 luglio 2014)
2014/C 238/01
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone, gruppi e entità elencati nel regolamento (UE) n. 790/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014 (1).
Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che restano validi i motivi per l’inclusione nell’elenco summenzionato delle persone, gruppi e entità soggetti alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (2). Pertanto, il Consiglio ha deciso di mantenere tali persone, gruppi e entità nell’elenco.
Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, gruppi e entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.
Si attira l’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell’allegato del regolamento, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento).
Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell’elenco summenzionato (a meno che la motivazione sia già stata loro comunicata) al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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All’attenzione di: CP 931 designations |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell’elenco. Tali richieste saranno esaminate all’atto del ricevimento. Al riguardo si attira l’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità interessati sul periodico riesame dell’elenco da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2014.
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone, gruppi e entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro il regolamento del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 217 del 23.7.2014, pag. 1.
(2) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
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23.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 238/3 |
Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2012/285/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
2014/C 238/02
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano negli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC del Consiglio (1) e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau.
Il Consiglio dell’Unione europea, dopo aver riesaminato l’elenco delle persone designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2012/285/PESC e al regolamento (UE) n. 377/2012 dovrebbero continuare ad applicarsi a tali persone.
Si richiama l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 377/2012, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
Entro il 30 aprile 2015 le persone in questione possono presentare al Consiglio, al seguente indirizzo, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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DG C 1C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2012/285/PESC e dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 377/2012.
(1) GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 36.
(2) GU L 119 dell’4.5.2012, pag. 4.
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23.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 238/4 |
Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
2014/C 238/03
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone ed entità designate nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione 2014/488/PESC del Consiglio (1), e nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2014 del Consiglio (2), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell’elenco delle persone ed entità nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio e nell’allegato II del regolamento (CE) n. 36/2012 del Consiglio. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l’attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II bis del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 16 del regolamento).
Le persone ed entità interessate possono presentare al Consiglio entro il 31 marzo 2015, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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DG C 1C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 217 del 23.7.2014, pag. 49.
(2) GU L 217 del 23.7.2014, pag. 10.
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23.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 238/5 |
Avviso all'attenzione delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
2014/C 238/04
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità designate nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
Il Consiglio intende modificare la motivazione per il sig. Mohammed Dib Zeitoun (elencato al punto 6 nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio).
Si informa la persona in oggetto che può inoltrare al Consiglio, prima del 22 agosto 2014, una richiesta per ottenere la prevista motivazione al seguente indirizzo:
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Consiglio dell'Unione europea |
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Segretariato generale |
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DG C 1C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
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23.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 238/6 |
Avviso all'attenzione delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
2014/C 238/05
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone ed entità attualmente designate nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. I motivi che hanno determinato l'inserimento di queste persone ed entità negli elenchi sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Le persone e le entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo prima del 22 agosto 2014:
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Consiglio dell'Unione europea |
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Segretariato generale |
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DG C 1C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 6, terzo comma, della decisione 2014/145/PESC e dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 269/2014, dell'elenco delle persone ed entità designate.
Commissione europea
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23.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 238/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
22 luglio 2014
2014/C 238/06
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,3481 |
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JPY |
yen giapponesi |
136,93 |
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DKK |
corone danesi |
7,4567 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,79050 |
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SEK |
corone svedesi |
9,2414 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,2151 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
8,3440 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
27,485 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
309,63 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,1473 |
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RON |
leu rumeni |
4,4396 |
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TRY |
lire turche |
2,8574 |
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AUD |
dollari australiani |
1,4368 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4502 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
10,4499 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,5564 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,6730 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 382,35 |
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ZAR |
rand sudafricani |
14,3199 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,3655 |
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HRK |
kuna croata |
7,6170 |
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IDR |
rupia indonesiana |
15 631,21 |
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MYR |
ringgit malese |
4,2805 |
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PHP |
peso filippino |
58,495 |
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RUB |
rublo russo |
47,0830 |
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THB |
baht thailandese |
42,867 |
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BRL |
real brasiliano |
2,9966 |
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MXN |
peso messicano |
17,4926 |
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INR |
rupia indiana |
81,1826 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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23.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 238/8 |
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 17 marzo 2014 in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.39922 — Cuscinetti auto
Relatore: Slovacchia
2014/C 238/07
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1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
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2. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica dell’accordo e/o pratica concordata. |
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3. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
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4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo dell’accordo e/o pratica concordata era di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
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5. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’accordo e/o la pratica concordata sono stati atti ad incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE. |
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6. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell’infrazione. |
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7. |
Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari. |
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8. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione. |
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9. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, inflitte a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003. |
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10. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende. |
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11. |
Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende. |
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12. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che in questo caso non vi sono circostanze aggravanti. |
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13. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulle circostanze attenuanti applicabili al presente caso. |
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14. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole. |
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15. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione del 2008 concernente la transazione. |
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16. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende. |
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17. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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23.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 238/9 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
AT.39922 — Cuscinetti auto
2014/C 238/08
Il 22 gennaio 2013 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2) nei confronti di JTEKT Corporation, JTEKT Europe Bearings B.V., Koyo France SA e Koyo Deutschland GmbH («JTEKT»); NSK Ltd., NSK Europe Ltd. e NSK Deutschland GmbH («NSK»); Nachi-Fujikoshi Corporation e Nachi Europe GmbH («NFC»); AB SKF e SKF GmbH («SKF»); INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG, Schaeffler Holding GmbH & Co. KG, Schaeffler AG, Schaeffler Technologies AG & Co. KG (3) e FAG Kugelfischer GmbH («Schaeffler»); NTN Corporation, NTN Wälzlager (Europa) GmbH e NTN-SNR Roulements SA («NTN») (denominate collettivamente «le parti»).
A seguito delle discussioni e proposte di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (4), il 21 gennaio 2014 la Commissione europea ha adottato una comunicazione degli addebiti destinata alle parti (5), in cui afferma che le parti hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Secondo la comunicazione degli addebiti l’infrazione, che ha interessato l’intero Spazio economico europeo (SEE), è consistita nel coordinamento dei prezzi tra produttori di cuscinetti a scapito dei clienti del settore automobilistico.
Nelle risposte fornite alla comunicazione degli addebiti le parti hanno confermato che tale comunicazione corrispondeva al contenuto delle loro proposte di transazione.
A norma dell’articolo 16 della decisione 2011/695/UE il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse esclusivamente gli addebiti o le obiezioni sui cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.
Stante quanto sopra e considerato che le parti non hanno presentato al consigliere-auditore alcuna richiesta o denuncia (6), egli ritiene che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti del procedimento.
Bruxelles, 17 marzo 2014
Wouter WILS
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).
(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(3) Schaeffler Technologies AG & Co. KG non esiste più dal 1o gennaio 2014. Il suo successore giuridico è Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG.
(4) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
(5) Il 20 febbraio 2014 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti indirizzata a Schaeffler & Technologies GmbH Co. KG.
(6) A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. inoltre il punto 18 della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).
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23.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 238/10 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 19 marzo 2014
(Caso AT.39922 — Cuscinetti auto)
[notificata con il numero C(2014) 1788 final]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
2014/C 238/09
Il 19 marzo 2014 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
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(1) |
La decisione riguarda un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del trattato e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nel settore dei cuscinetti per il settore automobilistico («cuscinetti auto»). I cuscinetti auto sono forniti ai produttori di apparecchiature originali del settore automobilistico (original equipment manufacturers, «OEM»), ovvero i produttori di autovetture, camion e componenti per il settore automobilistico (anche denominati nell’insieme «clienti del settore automobilistico»). La decisione è destinata a 19 entità appartenenti alle sei seguenti imprese: i) JTEKT (2); ii) NSK (3); iii) NFC (4), iv) SKF (5), v) Schaeffler (6) e vi) NTN (7). |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
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(2) |
In seguito alla domanda di trattamento favorevole di JTEKT, NSK e NFC, nel novembre 2011 la Commissione ha effettuato ispezioni mirate presso le sedi dei produttori di cuscinetti in diversi Stati membri. |
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(3) |
Durante e immediatamente dopo le ispezioni la Commissione ha ricevuto altre due richieste di trattamento favorevole da parte di SKF e Schaeffler. |
|
(4) |
Il 22 gennaio 2013 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti delle società destinatarie della decisione al fine di avviare discussioni di transazione con esse. Le riunioni di transazione hanno avuto luogo tra il marzo e il dicembre 2013. Successivamente le parti hanno presentato alla Commissione una richiesta formale di transazione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (8). |
|
(5) |
La Commissione ha adottato la comunicazione degli addebiti il 21 gennaio 2014; tutte le parti hanno confermato in modo inequivocabile che la comunicazione corrispondeva al contenuto delle loro proposte di transazione e hanno ribadito il loro impegno a seguire la procedura di transazione. |
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(6) |
Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso un parere favorevole il 17 marzo 2014. |
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(7) |
La Commissione ha adottato la decisione il 19 marzo 2014. |
2.2. Destinatari e durata
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(8) |
Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 del TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE prendendo parte, nei periodi qui di seguito indicati, ad intese lesive della concorrenza nel settore della fornitura di cuscinetti auto. |
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(9) |
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2.3. Sintesi dell’infrazione
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(10) |
L’obiettivo generale del cartello era di coordinare la politica dei prezzi nei confronti dei clienti del settore automobilistico. Per conseguire tale obiettivo le parti hanno coordinato il trasferimento degli aumenti del prezzo dell’acciaio ai clienti del settore automobilistico, hanno stretto accordi collusivi sulle richieste di prezzi e sulle richieste annuali di riduzione dei prezzi provenienti dagli stessi clienti e si sono scambiate informazioni sensibili dal punto di vista commerciale. Le parti coinvolte hanno adottato un comportamento anticoncorrenziale mediante contatti bilaterali, trilaterali e multilaterali che costituiscono un’infrazione unica e continuata in tutto il SEE. |
2.4. Misure correttive
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(11) |
La decisione applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (9). La decisione infligge ammende a tutte le entità pertinenti delle imprese elencate al punto 1, ad esclusione di JTEKT. |
2.4.1.
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(12) |
Il valore delle vendite per impresa è calcolato sulla base delle vendite annue medie di cuscinetti auto nel SEE durante tutti i sei anni di durata dell’infrazione, ossia dal 2005 al 2010. Nel determinare il valore delle vendite è stato tenuto conto della portata limitata dei contatti nel sottosegmento delle vendite di cuscinetti a produttori di componenti automobilistici e di un periodo di attività limitata del cartello dal gennaio 2008 al luglio 2010. |
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(13) |
L’importo di base dell’ammenda è fissato al 16 % del valore delle vendite come definito al punto (12) moltiplicato per il numero di anni in cui l’impresa ha partecipato all’infrazione, onde tenere pienamente conto della durata della partecipazione di ciascuna impresa. La percentuale per l’importo supplementare è stata fissata al 16 %. |
2.4.2.
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(14) |
La Commissione nel caso di specie non applica circostanze aggravanti. A NFC è stata concessa una riduzione del 15 % per circostanze attenuanti vista la sua limitata partecipazione all’infrazione. |
2.4.3.
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(15) |
La Commissione esercita altresì il proprio margine di discrezionalità, come indicato al punto 37 degli orientamenti sul calcolo delle ammende, per ridurre il livello della parte dell’ammenda per la quale NTN-SNR Roulements è unica responsabile al 10 % del suo fatturato. |
2.4.4.
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(16) |
La Commissione concede la completa immunità dalle ammende a JTEKT e una riduzione dell’ammenda del 40 % a NSK, del 30 % a NFC e del 20 % a SKF e Schaeffler. |
2.4.5.
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(17) |
Le ammende inflitte a JTEKT, NSK, NFC, SKF, Schaeffler e NTN sono state ridotte del 10 % in applicazione della comunicazione concernente la transazione. |
3. CONCLUSIONE
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(18) |
Le ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:
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(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) JTEKT Corporation, JTEKT Europe Bearings B.V., Koyo France SA e Koyo Deutschland GmbH.
(3) NSK Ltd, NSK Europe Ltd. e NSK Deutschland GmbH.
(4) Nachi-Fujikoshi Corporation e Nachi Europe GmbH.
(5) AB SKF e SKF GmbH.
(6) INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG, Schaeffler Holding GmbH & Co. KG, Schaeffler AG, Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG e FAG Kugelfischer GmbH.
(7) NTN Corporation, NTN Waelzlager (Europa) GmbH e NTN-SNR Roulements SA.
(8) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
(9) GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
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23.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 238/13 |
Parere dei rappresentanti degli Stati EFTA e dell’Autorità di vigilanza EFTA presentato nella riunione del Comitato consultivo in materia di intese e/o posizioni dominanti del 17 marzo 2014 in merito ad un progetto preliminare di decisione della Commissione relativo al caso AT.39922 — Cuscinetti auto
Relatore: Slovacchia
2014/C 238/10
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1. |
I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
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2. |
I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica dell’accordo e/o pratica concordata. |
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3. |
I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
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4. |
I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione sul fatto che lo scopo dell’accordo e/o pratica concordata era di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
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5. |
I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione sul fatto che l’accordo e/o la pratica concordata sono stati atti ad incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE. |
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6. |
I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell’infrazione. |
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7. |
I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA concordano con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari. |
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8. |
I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione. |
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9. |
I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione sull’applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, inflitte a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003. |
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10. |
I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende. |
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11. |
I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA concordano in merito alla determinazione della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende. |
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12. |
I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione sul fatto che in questo caso non vi sono circostanze aggravanti. |
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13. |
I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione sulle circostanze attenuanti applicabili al presente caso. |
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14. |
I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole. |
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15. |
I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione del 2008 concernente la transazione. |
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16. |
I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende. |
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17. |
I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA raccomandano la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |