ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RACCOMANDAZIONI |
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Consiglio |
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2014/C 227/01 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2014/C 227/02 |
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Commissione europea |
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2014/C 227/03 |
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2014/C 227/04 |
Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea |
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Garante europeo della protezione dei dati |
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2014/C 227/05 |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità di vigilanza EFTA |
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2014/C 227/06 |
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2014/C 227/07 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RACCOMANDAZIONI
Consiglio
17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/1 |
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LIBANO
del 20 giugno 2014
sull’esecuzione del secondo piano d’azione UE-Libano della politica europea di vicinato
2014/C 227/01
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LIBANO,
visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall’altra (l’«accordo»), in particolare l’articolo 76, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 86 dell’accordo, le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l’adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell’accordo e adoperarsi per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati. |
(2) |
Le parti dell’accordo hanno concordato il testo del secondo piano d’azione UE-Libano della politica europea di vicinato («piano d’azione UE-Libano»). |
(3) |
Il piano d’azione UE-Libano contribuirà all’attuazione dell’accordo grazie all’elaborazione e all’accordo tra le parti di concrete misure, che daranno indicazioni pratiche ai fini dell’attuazione dell’accordo. |
(4) |
Il piano d’azione UE-Libano persegue il duplice scopo di fissare misure concrete verso l’adempimento degli obblighi derivanti alle parti dall’accordo e definire un quadro più ampio entro cui intensificare le relazioni UE-Libano, al fine di intraprendere un livello di integrazione economica più elevato e di approfondire la cooperazione politica, conformemente agli obiettivi generali dell’accordo euromediterraneo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Articolo unico
Il Consiglio di associazione raccomanda che le parti diano esecuzione all’allegato piano d’azione UE-Libano (1), nella misura in cui la suddetta esecuzione miri a realizzare gli obiettivi dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall’altra.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014
Per il Consiglio di associazione
La presidente
C. ASHTON
(1) Documento ST 17588/13 in http://register.consilium.europa.eu
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 luglio 2014
che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell’Unione europea per l’esercizio 2014
2014/C 227/02
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1), in particolare l’articolo 41,
considerando quanto segue:
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell’Unione europea per l’esercizio 2014 è stata adottata il 14 luglio 2014.
Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: http://www.consilium.europa.eu/
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
M. MARTINA
(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(2) GU L 51 del 20.2.2014, pag. 1, con rettifiche nella GU L 111 del 15.4.2014, pag. 96, e nella GU L 124 del 25.4.2014, pag. 30.
Commissione europea
17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
16 luglio 2014
2014/C 227/03
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3532 |
JPY |
yen giapponesi |
137,73 |
DKK |
corone danesi |
7,4566 |
GBP |
sterline inglesi |
0,79030 |
SEK |
corone svedesi |
9,2495 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2156 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,3850 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,446 |
HUF |
fiorini ungheresi |
309,13 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1373 |
RON |
leu rumeni |
4,4361 |
TRY |
lire turche |
2,8711 |
AUD |
dollari australiani |
1,4480 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4564 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,4881 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5548 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6816 |
KRW |
won sudcoreani |
1 393,23 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,4569 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,3976 |
HRK |
kuna croata |
7,6220 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 832,67 |
MYR |
ringgit malese |
4,3154 |
PHP |
peso filippino |
59,010 |
RUB |
rublo russo |
46,5510 |
THB |
baht thailandese |
43,453 |
BRL |
real brasiliano |
3,0047 |
MXN |
peso messicano |
17,5179 |
INR |
rupia indiana |
81,3003 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/5 |
Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea
2014/C 227/04
A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (2) sono così modificate:
1) |
a pagina 31, il terzo paragrafo della nota esplicativa del codice NC « 0304 11 10 Filetti » è soppresso; |
2) |
a pagina 31, il terzo paragrafo della nota esplicativa dei codici NC « da 0304 19 01 a 0304 19 39 Filetti » è soppresso. |
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(2) GU C 137 del 6.5.2011, pag. 1.
Garante europeo della protezione dei dati
17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/6 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nel comitato misto di cooperazione doganale UE-Cina per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato, nell’Unione europea, e le misure del programma di gestione classificata delle imprese, nella Repubblica popolare cinese
(Il testo completo del presente parere è reperibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)
2014/C 227/05
I. Introduzione
I.1. Consultazione del GEPD e obiettivo del parere
1. |
Il 26 febbraio 2014 la Commissione ha pubblicato la sua proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nel comitato misto di cooperazione doganale UE-Cina per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato, nell’Unione europea, e le misure del programma di gestione classificata delle imprese, nella Repubblica popolare cinese (di seguito «la proposta»). Alla proposta è allegato un progetto di decisione del comitato misto di cooperazione doganale (CMCD) istituito ai sensi dell’accordo di cooperazione e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra l’UE e la Cina (di seguito «il progetto di decisione»). |
2. |
In precedenza il GEPD era stato informalmente consultato e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni alla Commissione. Obiettivo del presente parere è integrare tali osservazioni alla luce della proposta in esame e rendere accessibile al pubblico la posizione del GEPD. |
3. |
Nel presente parere il GEPD analizzerà gli aspetti relativi alla protezione dei dati del progetto di decisione, prevalentemente sulla base delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001, tenendo conto dell’interpretazione delle principali disposizioni sul trasferimento dei dati personali che è stata fornita nel documento di lavoro del gruppo di lavoro «articolo 29», del 25 novembre 2005, su un’interpretazione comune dell’articolo 26, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE (1) e nel suo documento di lavoro, del 24 luglio 1998, sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi (2). |
I.2 Contesto della proposta
4. |
La normativa dell’UE riguardante l’operatore economico autorizzato è stata introdotta tramite una modifica del codice doganale comunitario (regolamento (CE) n. 648/2005 adottato nell’aprile 2005). Tale modifica è entrata in vigore nel gennaio 2008. |
5. |
Le relazioni UE-Cina in materia doganale si basano sull’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra l’UE e la Cina (di seguito «l’accordo») dell’8 dicembre 2004. A norma di tale accordo, le autorità doganali delle parti si impegnano a sviluppare la cooperazione su tutte le questioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale. |
6. |
Secondo la proposta, il riconoscimento reciproco dovrebbe consentire all’UE e alla Cina di concedere agevolazioni vantaggiose agli operatori economici che hanno investito per essere conformi alle norme e garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento e sono stati certificati nell’ambito dei rispettivi programmi di partenariato commerciale. |
7. |
Nel giugno 2012 il CMCD ha acconsentito ad avviare negoziati formali sul riconoscimento reciproco dei programmi. Da allora si sono tenute tre tornate di negoziati (la prima nel gennaio 2013, la seconda nel marzo 2013 e la terza nell’ottobre 2013) al fine di portare a termine il progetto di decisione del comitato misto di cooperazione doganale sul riconoscimento reciproco degli AEO. |
8. |
La proposta invita il Consiglio ad adottare la posizione dell’Unione su un progetto di decisione del CMCD a norma dell’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). La base giuridica per il progetto di decisione del CMCD è costituita dall’articolo 21 dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. |
IV. Conclusioni
43. |
Il GEPD accoglie con favore il fatto che nel progetto di decisione sia stata inclusa una serie di garanzie di protezione dei dati. Ciononostante, tali garanzie non soddisfano tutti i requisiti necessari per essere considerate «garanzie sufficienti» alla luce dell’articolo 9, paragrafo 7. |
44. |
Inoltre, il GEPD è preoccupato riguardo sia all’effettiva applicabilità di tali garanzie sia all’assenza di un’autorità di vigilanza indipendente per la protezione dei dati nella Repubblica popolare cinese. |
45. |
In particolare, il GEPD raccomanda quanto segue:
|
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014
Peter HUSTINX
Garante europeo della protezione dei dati
(1) WP 114, disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_it.pdf
(2) «Applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva europea sulla tutela dei dati» (WP 12), disponibile all’indirizzo
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/1998/wp12_it.pdf
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/9 |
Soglie di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, modificate dal regolamento (UE) n. 1336/2013, espresse nella valuta nazionale degli Stati EFTA
2014/C 227/06
Soglie in EUR |
Soglie in NOK |
Soglie in CHF |
Soglie in ISK |
134 000 |
1 014 608 |
163 038 |
21 571 317 |
207 000 |
1 567 342 |
251 857 |
33 322 856 |
414 000 |
3 134 684 |
503 714 |
66 645 712 |
5 186 000 |
39 266 836 |
6 309 806 |
834 842 176 |
17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/10 |
Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni
2014/C 227/07
L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:
Data di adozione della decisione |
: |
24 aprile 2014 |
||||
Numero dell’aiuto |
: |
74432 |
||||
Numero della decisione |
: |
171/14/COL |
||||
Stato EFTA |
: |
Liechtenstein |
||||
Regione |
: |
Balzers |
||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
: |
Bürgergenossenschaft Balzers (Citizens’ Co-operative Balzers) |
||||
Base giuridica |
: |
articolo 61(3)(c) dell’accordo SEE |
||||
Tipo di misura |
: |
Sostegno alla produzione e alle infrastrutture nel settore del teleriscaldamento |
||||
Obiettivo |
: |
Aiuti ambientali |
||||
Forma dell’aiuto |
: |
Sovvenzione |
||||
Dotazione |
: |
CHF 2 546 143 |
||||
Intensità |
: |
produzione: 25 % infrastrutture: 75 % |
||||
Settore economico |
: |
Produzione e distribuzione di energia |
||||
Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto |
: |
|
Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/11 |
HERCULE III
Invito a presentare proposte — 2014
Assistenza tecnica alla lotta contro le frodi nell’Unione europea
2014/C 227/08
1. Obiettivi e descrizione
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 che istituisce il programma Hercule III (1), in particolare l’articolo 8, lettera a) («Azioni ammissibili») e la decisione di finanziamento 2014 recante adozione del piano di lavoro annuale (2) per l’attuazione del programma Hercule III nel 2014, in particolare la sezione 6.1, azioni: 1, 2, 3 e 6 («Azioni specifiche di assistenza tecnica»).
La decisione di finanziamento 2014 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte di assistenza tecnica «Sigarette e sostegno alle indagini».
2. Richiedenti ammissibili
Gli organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma sono le amministrazioni nazionali o regionali («i richiedenti») di uno Stato membro o di un paese non appartenente all’Unione europea che promuovano il rafforzamento dell’azione dell’Unione europea volta a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea.
3. Azioni ammissibili
Nell’ambito del presente invito a presentare proposte sono ammissibili le seguenti azioni:
1) |
l’acquisto e la manutenzione di strumenti e metodi investigativi da utilizzare nella lotta contro le irregolarità, la frode e la corruzione perpetrate contro gli interessi finanziari dell’Unione, compresa la formazione specializzata necessaria per l’utilizzo di tali strumenti. Gli strumenti investigativi comprendono:
|
2) |
l’acquisto e la manutenzione dei dispositivi necessari per le ispezioni di container, autocarri, vagoni ferroviari e veicoli alle frontiere esterne dell’Unione e all’interno della stessa allo scopo di individuare merci contraffatte o di contrabbando importate nell’Unione aventi come obiettivo o conseguenza l’evasione di dazi e accise doganali. Tali dispositivi includono:
|
3) |
l’acquisto, il trasporto, l’addestramento, l’alimentazione e gli alloggiamenti per gli animali impiegati per individuare merci illegali e di contrabbando, sulla base delle caratteristiche olfattive delle merci, come, ad esempio, cani da fiuto ma anche altri animali quali ratti, suini o api, purché il richiedente sia in grado di dimostrare che l’utilità dell’impiego di detti animali per i fini previsti sia scientificamente provata. Le attività di ricerca e sviluppo finalizzate all’obiettivo di cui sopra sono escluse dall’ambito di applicazione del presente invito; |
4) |
l’acquisto, la manutenzione e l’interconnessione di sistemi per il riconoscimento dei numeri di targa dei veicoli (Sistemi automatizzati per il riconoscimento dei numeri di targa — ANPRS) o dei codici dei container per fini relativi alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione, purché tali sistemi non vengano a costituire un doppione di sistemi esistenti finanziati dall’UE, quali la rete EUCARIS (4) o i sistemi ERRU e RESPER (5). Deve essere compresa la formazione specializzata necessaria per l’utilizzo di tali sistemi; |
5) |
l’acquisito di servizi a supporto della capacità degli Stati membri di immagazzinare e distruggere le sigarette e il tabacco confiscati. |
4. Criteri di aggiudicazione
Le proposte ammissibili sono valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:
— |
valore aggiunto dell’applicazione per la protezione degli interessi finanziari dell’Unione, |
— |
conformità agli obiettivi operativi del programma, |
— |
qualità, |
— |
rapporto costi/efficacia. |
5. Bilancio
La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 7 450 000 EUR. Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione. Il contributo finanziario concesso non può superare l’80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il contributo finanziario può essere aumentato fino a coprire un massimo del 90 % dei costi ammissibili. L’invito elenca i criteri che saranno applicati per determinare detti casi eccezionali e debitamente giustificati.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
6. Ulteriori informazioni
Tutti i documenti relativi all’invito a presentare proposte possono essere scaricati dal seguente sito Internet:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm
Domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere inviate per e-mail al seguente indirizzo:
OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu
Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le domande e le risposte possono essere pubblicate in forma anonima sul sito web dell’OLAF nella guida alla compilazione del modulo di richiesta.
7. Termine ultimo per la presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate entro e non oltre: lunedì 1o settembre 2014.
(1) Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 6).
(2) Decisione della Commissione relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2014 e al finanziamento dell’attuazione del programma Hercule III, C(2014)3391 del 26 maggio 2014.
(3) Costi di manutenzione non coperti da garanzia;
(4) Cfr.: https://joinup.ec.europa.eu/community/eucaris/description
(5) Cfr. ad esempio: http://ec.europa.eu/transport/modes/road/access/erru_en.htm
17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/14 |
HERCULE III
Invito a presentare proposte — 2014
Formazione antifrode
2014/C 227/09
1. Introduzione e obiettivi
Il programma Hercule III ha l’obiettivo generale di proteggere gli interessi finanziari dell’Unione, incrementando così la competitività dell’economia dell’Unione e garantendo la protezione del denaro dei contribuenti, come definito all’articolo 3 del programma.
Il presente invito ha l’obiettivo di concedere sovvenzioni per l’organizzazione di seminari di formazione mirata sull’analisi specialistica e l’analisi del rischio, come pure di conferenze mirate alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione, e, allo stesso tempo, di conseguire un livello equivalente di protezione in tutta l’Unione.
La Commissione (OLAF) intende concedere sovvenzioni per azioni che abbiano come obiettivo:
— |
scambio di esperienze e di migliori pratiche tra le autorità competenti dei paesi partecipanti, inclusi i servizi di contrasto specializzati, e tra i rappresentanti di organizzazioni internazionali, |
— |
diffusione delle conoscenze, in particolare sulle migliori modalità di individuazione del rischio a scopo investigativo. |
Le azioni possono essere realizzate mediante l’organizzazione di: conferenze, seminari, colloqui, corsi, apprendimento a distanza (e-learning), convegni, workshop, formazioni pratiche, scambi di personale e di migliori pratiche (tra cui sulla valutazione del rischio di frodi).
2. Richiedenti ammissibili
Come stabilito all’articolo 6 del programma, i richiedenti devono essere:
— |
le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro e di un paese partecipante che promuovono il rafforzamento dell’azione dell’Unione europea volta a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, oppure |
— |
gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in uno Stato membro o in paese partecipante, e promuovano il rafforzamento dell’azione dell’Unione europea volta a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. L’articolo 7, paragrafo 2, del programma riporta i paesi partecipanti diversi dagli Stati membri. |
3. Bilancio e durata dei progetti
Lo stanziamento complessivo destinato al presente invito è stimato a 900 000 EUR.
Il cofinanziamento UE sarà erogato fino a un massimo dell’80 % dei costi ammissibili totali.
La formazione deve riferirsi a progetti che abbiano inizio non prima del 13 aprile 2015 e termine non oltre il 31 dicembre 2015.
4. Termine
Le domande devono essere presentate alla Commissione entro e non oltre:
lunedì 15 settembre 2014.
5. Ulteriori informazioni
Il testo integrale dell’invito a presentare proposte, i moduli di domanda e i documenti relativi sono disponibili al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/hercule-iii/index_en.htm
Le domande devono essere conformi ai requisiti di cui ai testi sopramenzionati e presentate utilizzando i moduli forniti.
17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/16 |
HERCULE III
Invito a presentare proposte — 2014
Formazione e studi in campo giuridico
2014/C 227/10
1. Introduzione e obiettivi
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 che istituisce il programma Hercule III (1), in particolare l’articolo 8, lettera b) («Azioni ammissibili») e la decisione di finanziamento 2014 recante adozione del piano di lavoro annuale (2) per l’attuazione del programma Hercule III nel 2014, in particolare la sezione 7.2 (Formazione e studi in campo giuridico).
Il programma Hercule III ha l’obiettivo generale di proteggere gli interessi finanziari dell’Unione, incrementando così la competitività dell’economia dell’Unione e garantendo la protezione del denaro dei contribuenti, come definito all’articolo 3 del programma.
Il presente invito ha l’obiettivo di concedere sovvenzioni, in particolare per migliorare il grado di sviluppo della tutela giuridica e giudiziaria specifica degli interessi finanziari dell’Unione contro la frode tramite la promozione di analisi di diritto comparato.
La Commissione (OLAF) intende concedere sovvenzioni per azioni che abbiano come obiettivo:
— |
sviluppare attività di ricerca di alto profilo, compresi gli studi di diritto comparato, |
— |
migliorare la cooperazione tra professionisti e accademici (mediante azioni quali conferenze, seminari e workshop), compresa l’organizzazione della riunione annuale dei presidenti delle associazioni per il diritto penale europeo e per la tutela degli interessi finanziari dell’UE, |
— |
sensibilizzare i giudici, i magistrati e altri professionisti del settore legale alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, anche mediante la pubblicazione delle conoscenze scientifiche in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. |
Le azioni possono essere realizzate mediante l’organizzazione di: studi di diritto comparato, conferenze, seminari, workshop, pubblicazioni periodiche ecc.
2. Richiedenti ammissibili
Come stabilito all’articolo 6 del programma, i richiedenti devono essere:
— |
le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro e di un paese partecipante che promuovono il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, oppure |
— |
gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in uno Stato membro o in un paese partecipante, e promuovano il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione. L’articolo 7, paragrafo 2, del programma riporta i paesi partecipanti diversi dagli Stati membri. |
3. Bilancio e durata dei progetti
Lo stanziamento complessivo destinato al presente invito è stimato a 550 000 EUR. Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione. Il contributo finanziario concesso non può superare l’80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il contributo finanziario può essere aumentato fino a coprire un massimo del 90 % dei costi ammissibili. L’invito elenca i criteri che saranno applicati per determinare detti casi eccezionali e debitamente giustificati.
La domanda deve riferirsi a progetti che abbiano inizio non prima del 1o dicembre 2014 e termine non oltre il 1o dicembre 2015.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
4. Termine
Le domande devono essere presentate alla Commissione entro e non oltre:
lunedì 8 settembre 2014.
5. Ulteriori informazioni
Il testo integrale dell’invito a presentare proposte, i moduli di domanda e i documenti relativi sono disponibili al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm
Le domande devono essere conformi ai requisiti di cui ai testi sopramenzionati e presentate utilizzando i moduli forniti.
Domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere inviate per e-mail al seguente indirizzo:
OLAF-FMB-HERCULE-LEGAL@ec.europa.eu
Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le domande e le risposte possono essere pubblicate in forma anonima sul sito web dell’OLAF nella guida alla compilazione del modulo di richiesta.
(1) Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 6).
(2) Decisione della Commissione relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2014 e al finanziamento dell’attuazione del programma Hercule III, C(2014)3391 del 26 maggio 2014.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/18 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7315 — Carlson/CWT)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 227/11
1. |
In data 9 luglio 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Carlson, Inc. (USA) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di CWT B.V. (Paesi Bassi), che attualmente è controllata congiuntamente da Carlson, Inc. e J.P. Morgan Chase & Co (USA), mediante acquisto di quote |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7315 — Carlson/CWT, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/19 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7305 — TDR Capital/Delek Europe)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 227/12
1. |
In data 9 luglio 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa TDR Capital LLP («TDR», Regno Unito), attraverso la società di nuova costituzione DEL Acquisitions B.V. («DEL», Paesi Bassi), acquisirà il controllo esclusivo dell’impresa Delek Europe B.V. («Delek Europe», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7305 — TDR Capital/Delek Europe, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/20 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7295 — Parkwind/Aspiravi Offshore/Summit Renewable Energy Northwind/Northwind)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 227/13
1. |
In data 10 luglio 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Parkwind NV («Parkwind», Belgio), Aspiravi Offshore («Aspiravi», Belgio) e Summit Renewable Energy Northwind («Summit», Regno Unito) acquisiranno, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Northwind NV («Northwind», Belgio), mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7295 — Parkwind/Aspiravi Offshore/Summit Renewable Energy Northwind/Northwind, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/21 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7323 — Nordic Capital/GHD Verwaltung)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 227/14
1. |
In data 10.7.2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Nordic Capital VIII Limited («Nordic Capital», Jersey), che fa parte dei Nordic Capital Funds, in qualità di socio accomandatario in nome e per conto di Nordic Capital VIII Alpha, L.P. e Nordic Capital VIII Beta L.P., acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme dell’impresa GHD Verwaltung GesundHeits GmbH Deutschland («GHD» Germania) e relative controllate, dirette e indirette, mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono: — Nordic Capital Funds: società di private equity con un portafoglio di imprese operanti in Europa in un gran numero di settori, tra cui la produzione e vendita di prodotti per la stomia e il trattamento delle lesioni; — GHD: opera in Europa nella produzione di prodotti per la stomia e composti farmaceutici, nella prestazione di servizi logistici, nella vendita all’ingrosso di dispositivi medici e prodotti farmaceutici e nella fornitura di dispositivi medici e di certi prodotti farmaceutici a pazienti non ricoverati in Germania. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7323 — Nordic Capital/GHD Verwaltung, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/22 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7266 — D’Ieteren/Continental/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 227/15
1. |
In data 10 luglio 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione SA D’Ieteren N.V. («D’Ieteren», Belgio), controllata dalla famiglia D’Ieteren, e Continental Automotive Holding Netherlands BV (Paesi Bassi), controllata da Continental AG («Continental», Germania), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV») mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono: — D’Ieteren: in Belgio, distribuzione di veicoli, pezzi di ricambio e accessori Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti e Yamaha e prestazione di servizi post-vendita per le stesse marche; vendita di veicoli usati; servizi finanziari nel settore automobilistico; servizi di leasing operativo e leasing finanziario; in diversi paesi del SEE, fornitura di sistemi di chiavi virtuali per soluzioni di car sharing; su scala internazionale, riparazione e sostituzione di vetri di veicoli; — Continental: su scala internazionale, fornitura di diversi componenti auto, tra cui sistemi di frenatura, sensori, pneumatici e prodotti e sistemi elettrici ed elettronici; — JV: in diversi paesi del SEE, sistemi di chiavi per consentire l’accesso alle auto ai fini del car sharing; prestazione di servizi (tramite applicazioni smartphone, siti Internet e software) connessi a soluzioni di car sharing, tra cui servizi di prenotazione e scelta delle auto, servizi di fatturazione, servizi di rendicontazione e servizi di gestione del parco auto. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione europea invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione europea entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7266 — D’Ieteren/Continental/JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.