ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 227

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
17 luglio 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Consiglio

2014/C 227/01

Raccomandazione del Consiglio di associazione UE-Libano, del 20 giugno 2014, sull’esecuzione del secondo piano d’azione UE-Libano della politica europea di vicinato

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2014/C 227/02

Decisione del Consiglio, del 14 luglio 2014, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell’Unione europea per l’esercizio 2014

3

 

Commissione europea

2014/C 227/03

Tassi di cambio dell'euro

4

2014/C 227/04

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

5

 

Garante europeo della protezione dei dati

2014/C 227/05

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nel comitato misto di cooperazione doganale UE-Cina per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato, nell’Unione europea, e le misure del programma di gestione classificata delle imprese, nella Repubblica popolare cinese

6

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2014/C 227/06

Soglie di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, modificate dal regolamento (UE) n. 1336/2013, espresse nella valuta nazionale degli Stati EFTA

9

2014/C 227/07

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

10

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2014/C 227/08

Hercule III — Invito a presentare proposte — 2014 — Assistenza tecnica alla lotta contro le frodi nell’Unione europea

11

2014/C 227/09

Hercule III — Invito a presentare proposte — 2014 — Formazione antifrode

14

2014/C 227/10

Hercule III — Invito a presentare proposte — 2014 — Formazione e studi in campo giuridico

16

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2014/C 227/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7315 — Carlson/CWT) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

18

2014/C 227/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7305 — TDR Capital/Delek Europe) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

19

2014/C 227/13

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7295 — Parkwind/Aspiravi Offshore/Summit Renewable Energy Northwind/Northwind) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

20

2014/C 227/14

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7323 — Nordic Capital/GHD Verwaltung) ( 1 )

21

2014/C 227/15

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7266 — D’Ieteren/Continental/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Consiglio

17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/1


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LIBANO

del 20 giugno 2014

sull’esecuzione del secondo piano d’azione UE-Libano della politica europea di vicinato

2014/C 227/01

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LIBANO,

visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall’altra (l’«accordo»), in particolare l’articolo 76, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 86 dell’accordo, le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l’adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell’accordo e adoperarsi per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.

(2)

Le parti dell’accordo hanno concordato il testo del secondo piano d’azione UE-Libano della politica europea di vicinato («piano d’azione UE-Libano»).

(3)

Il piano d’azione UE-Libano contribuirà all’attuazione dell’accordo grazie all’elaborazione e all’accordo tra le parti di concrete misure, che daranno indicazioni pratiche ai fini dell’attuazione dell’accordo.

(4)

Il piano d’azione UE-Libano persegue il duplice scopo di fissare misure concrete verso l’adempimento degli obblighi derivanti alle parti dall’accordo e definire un quadro più ampio entro cui intensificare le relazioni UE-Libano, al fine di intraprendere un livello di integrazione economica più elevato e di approfondire la cooperazione politica, conformemente agli obiettivi generali dell’accordo euromediterraneo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo unico

Il Consiglio di associazione raccomanda che le parti diano esecuzione all’allegato piano d’azione UE-Libano (1), nella misura in cui la suddetta esecuzione miri a realizzare gli obiettivi dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall’altra.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014

Per il Consiglio di associazione

La presidente

C. ASHTON


(1)  Documento ST 17588/13 in http://register.consilium.europa.eu


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 luglio 2014

che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell’Unione europea per l’esercizio 2014

2014/C 227/02

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1), in particolare l’articolo 41,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell’Unione europea per l’esercizio 2014 è stata adottata il 14 luglio 2014.

Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: http://www.consilium.europa.eu/

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. MARTINA


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 51 del 20.2.2014, pag. 1, con rettifiche nella GU L 111 del 15.4.2014, pag. 96, e nella GU L 124 del 25.4.2014, pag. 30.


Commissione europea

17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

16 luglio 2014

2014/C 227/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3532

JPY

yen giapponesi

137,73

DKK

corone danesi

7,4566

GBP

sterline inglesi

0,79030

SEK

corone svedesi

9,2495

CHF

franchi svizzeri

1,2156

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,3850

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,446

HUF

fiorini ungheresi

309,13

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,1373

RON

leu rumeni

4,4361

TRY

lire turche

2,8711

AUD

dollari australiani

1,4480

CAD

dollari canadesi

1,4564

HKD

dollari di Hong Kong

10,4881

NZD

dollari neozelandesi

1,5548

SGD

dollari di Singapore

1,6816

KRW

won sudcoreani

1 393,23

ZAR

rand sudafricani

14,4569

CNY

renminbi Yuan cinese

8,3976

HRK

kuna croata

7,6220

IDR

rupia indonesiana

15 832,67

MYR

ringgit malese

4,3154

PHP

peso filippino

59,010

RUB

rublo russo

46,5510

THB

baht thailandese

43,453

BRL

real brasiliano

3,0047

MXN

peso messicano

17,5179

INR

rupia indiana

81,3003


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/5


Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

2014/C 227/04

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (2) sono così modificate:

1)

a pagina 31, il terzo paragrafo della nota esplicativa del codice NC « 0304 11 10 Filetti » è soppresso;

2)

a pagina 31, il terzo paragrafo della nota esplicativa dei codici NC « da 0304 19 01 a 0304 19 39 Filetti » è soppresso.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 137 del 6.5.2011, pag. 1.


Garante europeo della protezione dei dati

17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/6


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nel comitato misto di cooperazione doganale UE-Cina per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato, nell’Unione europea, e le misure del programma di gestione classificata delle imprese, nella Repubblica popolare cinese

(Il testo completo del presente parere è reperibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

2014/C 227/05

I.   Introduzione

I.1.   Consultazione del GEPD e obiettivo del parere

1.

Il 26 febbraio 2014 la Commissione ha pubblicato la sua proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nel comitato misto di cooperazione doganale UE-Cina per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato, nell’Unione europea, e le misure del programma di gestione classificata delle imprese, nella Repubblica popolare cinese (di seguito «la proposta»). Alla proposta è allegato un progetto di decisione del comitato misto di cooperazione doganale (CMCD) istituito ai sensi dell’accordo di cooperazione e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra l’UE e la Cina (di seguito «il progetto di decisione»).

2.

In precedenza il GEPD era stato informalmente consultato e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni alla Commissione. Obiettivo del presente parere è integrare tali osservazioni alla luce della proposta in esame e rendere accessibile al pubblico la posizione del GEPD.

3.

Nel presente parere il GEPD analizzerà gli aspetti relativi alla protezione dei dati del progetto di decisione, prevalentemente sulla base delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001, tenendo conto dell’interpretazione delle principali disposizioni sul trasferimento dei dati personali che è stata fornita nel documento di lavoro del gruppo di lavoro «articolo 29», del 25 novembre 2005, su un’interpretazione comune dell’articolo 26, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE (1) e nel suo documento di lavoro, del 24 luglio 1998, sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi (2).

I.2   Contesto della proposta

4.

La normativa dell’UE riguardante l’operatore economico autorizzato è stata introdotta tramite una modifica del codice doganale comunitario (regolamento (CE) n. 648/2005 adottato nell’aprile 2005). Tale modifica è entrata in vigore nel gennaio 2008.

5.

Le relazioni UE-Cina in materia doganale si basano sull’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra l’UE e la Cina (di seguito «l’accordo») dell’8 dicembre 2004. A norma di tale accordo, le autorità doganali delle parti si impegnano a sviluppare la cooperazione su tutte le questioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale.

6.

Secondo la proposta, il riconoscimento reciproco dovrebbe consentire all’UE e alla Cina di concedere agevolazioni vantaggiose agli operatori economici che hanno investito per essere conformi alle norme e garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento e sono stati certificati nell’ambito dei rispettivi programmi di partenariato commerciale.

7.

Nel giugno 2012 il CMCD ha acconsentito ad avviare negoziati formali sul riconoscimento reciproco dei programmi. Da allora si sono tenute tre tornate di negoziati (la prima nel gennaio 2013, la seconda nel marzo 2013 e la terza nell’ottobre 2013) al fine di portare a termine il progetto di decisione del comitato misto di cooperazione doganale sul riconoscimento reciproco degli AEO.

8.

La proposta invita il Consiglio ad adottare la posizione dell’Unione su un progetto di decisione del CMCD a norma dell’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). La base giuridica per il progetto di decisione del CMCD è costituita dall’articolo 21 dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

IV.   Conclusioni

43.

Il GEPD accoglie con favore il fatto che nel progetto di decisione sia stata inclusa una serie di garanzie di protezione dei dati. Ciononostante, tali garanzie non soddisfano tutti i requisiti necessari per essere considerate «garanzie sufficienti» alla luce dell’articolo 9, paragrafo 7.

44.

Inoltre, il GEPD è preoccupato riguardo sia all’effettiva applicabilità di tali garanzie sia all’assenza di un’autorità di vigilanza indipendente per la protezione dei dati nella Repubblica popolare cinese.

45.

In particolare, il GEPD raccomanda quanto segue:

confermare che il progetto di decisione è vincolante per entrambe le parti e prevarrà sulle leggi nazionali cinesi;

specificare nel progetto di decisione le categorie di dati da scambiare;

specificare chi sarà il responsabile del trattamento per quanto riguarda l’UE;

che la Commissione informi il GEPD e il responsabile della protezione dei dati (RPD) conformemente agli articoli 25 e 27 del regolamento (CE) n. 45/2001 (controllo preventivo);

sottoporre all’autorizzazione del GEPD le garanzie sufficienti offerte, conformemente all’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 45/2001;

interpretare pertanto l’articolo 17, paragrafo 4, dell’accordo alla luce dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001;

specificare che i dati devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono trasferiti o successivamente trattati;

stabilire un periodo massimo di conservazione;

specificare che i dati personali possono essere ulteriormente trasferiti solo se il destinatario garantisce un livello di protezione che è equivalente a quello richiesto nel progetto di decisione;

specificare che gli interessati devono essere informati prima del trasferimento riguardo alla finalità del trattamento, all’identità del responsabile del trattamento nel paese terzo, alla possibilità di trasferimenti successivi, ai loro diritti di accesso, rettifica e opposizione nonché al loro diritto di ricorso e risarcimento;

includere garanzie supplementari, quali il diritto dell’interessato di conoscere la logica alla base della decisione, in caso di decisioni automatizzate;

includere sanzioni dissuasive per l’eventuale inosservanza degli obblighi stabiliti dal progetto di decisione;

includere nel progetto di decisione o almeno nelle lettere scambiate tra le parti o nei documenti che accompagnano il progetto di decisione informazioni pratiche relative alle vie di ricorso esistenti;

specificare i mezzi per garantire la riparazione degli eventuali danni derivanti dagli atti e dalle omissioni delle autorità cinesi;

disporre che le parti del progetto di decisione verifichino congiuntamente l’attuazione degli aspetti relativi alla protezione dei dati del progetto di decisione, o nel quadro del CMCD o come processo separato, e prevedere il coinvolgimento delle autorità nazionali dell’UE competenti in materia di protezione dei dati, se del caso;

specificare in particolare che il controllo e la verifica delle rispettive autorità competenti delle parti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 9, si applicano a tutti i trattamenti di dati personali contemplati dal progetto di decisione;

specificare i mezzi per garantire la riparazione dei danni derivanti dagli atti e dalle omissioni delle autorità cinesi;

specificare che le autorità cinesi responsabili dell’attuazione del progetto di decisione devono fornire, su richiesta, sufficienti prove di conformità e assicurare l’accesso del gruppo di verifica dell’UE alla documentazione e ai sistemi pertinenti e al personale competente;

dichiarare che, dopo un anno dall’entrata in vigore del progetto di decisione, la Commissione deve presentare una relazione sull’attuazione dei principi di protezione dei dati.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  WP 114, disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_it.pdf

(2)  «Applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva europea sulla tutela dei dati» (WP 12), disponibile all’indirizzo

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/1998/wp12_it.pdf


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/9


Soglie di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, modificate dal regolamento (UE) n. 1336/2013, espresse nella valuta nazionale degli Stati EFTA

2014/C 227/06

Soglie in EUR

Soglie in NOK

Soglie in CHF

Soglie in ISK

134 000

1 014 608

163 038

21 571 317

207 000

1 567 342

251 857

33 322 856

414 000

3 134 684

503 714

66 645 712

5 186 000

39 266 836

6 309 806

834 842 176


17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/10


Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

2014/C 227/07

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

:

24 aprile 2014

Numero dell’aiuto

:

74432

Numero della decisione

:

171/14/COL

Stato EFTA

:

Liechtenstein

Regione

:

Balzers

Titolo (e/o nome del beneficiario)

:

Bürgergenossenschaft Balzers (Citizens’ Co-operative Balzers)

Base giuridica

:

articolo 61(3)(c) dell’accordo SEE

Tipo di misura

:

Sostegno alla produzione e alle infrastrutture nel settore del teleriscaldamento

Obiettivo

:

Aiuti ambientali

Forma dell’aiuto

:

Sovvenzione

Dotazione

:

CHF 2 546 143

Intensità

:

produzione: 25 % infrastrutture: 75 %

Settore economico

:

Produzione e distribuzione di energia

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto

:

EEA Coordination Unit

Europark/Austrasse 79

FL-9490 Vaduz

LIECHTENSTEIN

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

17.7.2014   

IT

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C 227/11


HERCULE III

Invito a presentare proposte — 2014

Assistenza tecnica alla lotta contro le frodi nell’Unione europea

2014/C 227/08

1.   Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 che istituisce il programma Hercule III (1), in particolare l’articolo 8, lettera a) («Azioni ammissibili») e la decisione di finanziamento 2014 recante adozione del piano di lavoro annuale (2) per l’attuazione del programma Hercule III nel 2014, in particolare la sezione 6.1, azioni: 1, 2, 3 e 6 («Azioni specifiche di assistenza tecnica»).

La decisione di finanziamento 2014 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte di assistenza tecnica «Sigarette e sostegno alle indagini».

2.   Richiedenti ammissibili

Gli organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma sono le amministrazioni nazionali o regionali («i richiedenti») di uno Stato membro o di un paese non appartenente all’Unione europea che promuovano il rafforzamento dell’azione dell’Unione europea volta a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea.

3.   Azioni ammissibili

Nell’ambito del presente invito a presentare proposte sono ammissibili le seguenti azioni:

1)

l’acquisto e la manutenzione di strumenti e metodi investigativi da utilizzare nella lotta contro le irregolarità, la frode e la corruzione perpetrate contro gli interessi finanziari dell’Unione, compresa la formazione specializzata necessaria per l’utilizzo di tali strumenti. Gli strumenti investigativi comprendono:

apparecchiature tecniche per la sorveglianza elettronica e mobile, incluso l’acquisto e l’adattamento delle autovetture necessarie a tale scopo,

apparecchiature tecniche per l’analisi di prove digitali,

apparecchiature tecniche per comunicazioni cifrate;

2)

l’acquisto e la manutenzione dei dispositivi necessari per le ispezioni di container, autocarri, vagoni ferroviari e veicoli alle frontiere esterne dell’Unione e all’interno della stessa allo scopo di individuare merci contraffatte o di contrabbando importate nell’Unione aventi come obiettivo o conseguenza l’evasione di dazi e accise doganali. Tali dispositivi includono:

l’acquisto di scanner (raggi x) mobili e fissi, nonché i costi legati alla loro installazione e manutenzione (3), utilizzati dalle dogane per controllare container, autocarri e autovetture alle frontiere esterne dell’Unione europea o in transito sul territorio di uno Stato membro per rilevare la presenza di merci illecite, in particolare sigarette e tabacco contraffatti o di contrabbando,

la formazione del personale doganale all’impiego di scanner e alla corretta interpretazione delle immagini generate da questi apparecchi,

software e hardware per lo scambio, all’interno e tra i servizi doganali dell’Unione europea, di immagini generate da diversi tipi di scanner;

3)

l’acquisto, il trasporto, l’addestramento, l’alimentazione e gli alloggiamenti per gli animali impiegati per individuare merci illegali e di contrabbando, sulla base delle caratteristiche olfattive delle merci, come, ad esempio, cani da fiuto ma anche altri animali quali ratti, suini o api, purché il richiedente sia in grado di dimostrare che l’utilità dell’impiego di detti animali per i fini previsti sia scientificamente provata. Le attività di ricerca e sviluppo finalizzate all’obiettivo di cui sopra sono escluse dall’ambito di applicazione del presente invito;

4)

l’acquisto, la manutenzione e l’interconnessione di sistemi per il riconoscimento dei numeri di targa dei veicoli (Sistemi automatizzati per il riconoscimento dei numeri di targa — ANPRS) o dei codici dei container per fini relativi alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione, purché tali sistemi non vengano a costituire un doppione di sistemi esistenti finanziati dall’UE, quali la rete EUCARIS (4) o i sistemi ERRU e RESPER (5). Deve essere compresa la formazione specializzata necessaria per l’utilizzo di tali sistemi;

5)

l’acquisito di servizi a supporto della capacità degli Stati membri di immagazzinare e distruggere le sigarette e il tabacco confiscati.

4.   Criteri di aggiudicazione

Le proposte ammissibili sono valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

valore aggiunto dell’applicazione per la protezione degli interessi finanziari dell’Unione,

conformità agli obiettivi operativi del programma,

qualità,

rapporto costi/efficacia.

5.   Bilancio

La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 7 450 000 EUR. Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione. Il contributo finanziario concesso non può superare l’80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il contributo finanziario può essere aumentato fino a coprire un massimo del 90 % dei costi ammissibili. L’invito elenca i criteri che saranno applicati per determinare detti casi eccezionali e debitamente giustificati.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

6.   Ulteriori informazioni

Tutti i documenti relativi all’invito a presentare proposte possono essere scaricati dal seguente sito Internet:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm

Domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere inviate per e-mail al seguente indirizzo:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le domande e le risposte possono essere pubblicate in forma anonima sul sito web dell’OLAF nella guida alla compilazione del modulo di richiesta.

7.   Termine ultimo per la presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro e non oltre: lunedì 1o settembre 2014.


(1)  Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 6).

(2)  Decisione della Commissione relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2014 e al finanziamento dell’attuazione del programma Hercule III, C(2014)3391 del 26 maggio 2014.

(3)  Costi di manutenzione non coperti da garanzia;

(4)  Cfr.: https://joinup.ec.europa.eu/community/eucaris/description

(5)  Cfr. ad esempio: http://ec.europa.eu/transport/modes/road/access/erru_en.htm


17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/14


HERCULE III

Invito a presentare proposte — 2014

Formazione antifrode

2014/C 227/09

1.   Introduzione e obiettivi

Il programma Hercule III ha l’obiettivo generale di proteggere gli interessi finanziari dell’Unione, incrementando così la competitività dell’economia dell’Unione e garantendo la protezione del denaro dei contribuenti, come definito all’articolo 3 del programma.

Il presente invito ha l’obiettivo di concedere sovvenzioni per l’organizzazione di seminari di formazione mirata sull’analisi specialistica e l’analisi del rischio, come pure di conferenze mirate alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione, e, allo stesso tempo, di conseguire un livello equivalente di protezione in tutta l’Unione.

La Commissione (OLAF) intende concedere sovvenzioni per azioni che abbiano come obiettivo:

scambio di esperienze e di migliori pratiche tra le autorità competenti dei paesi partecipanti, inclusi i servizi di contrasto specializzati, e tra i rappresentanti di organizzazioni internazionali,

diffusione delle conoscenze, in particolare sulle migliori modalità di individuazione del rischio a scopo investigativo.

Le azioni possono essere realizzate mediante l’organizzazione di: conferenze, seminari, colloqui, corsi, apprendimento a distanza (e-learning), convegni, workshop, formazioni pratiche, scambi di personale e di migliori pratiche (tra cui sulla valutazione del rischio di frodi).

2.   Richiedenti ammissibili

Come stabilito all’articolo 6 del programma, i richiedenti devono essere:

le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro e di un paese partecipante che promuovono il rafforzamento dell’azione dell’Unione europea volta a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione,

oppure

gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in uno Stato membro o in paese partecipante, e promuovano il rafforzamento dell’azione dell’Unione europea volta a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.

L’articolo 7, paragrafo 2, del programma riporta i paesi partecipanti diversi dagli Stati membri.

3.   Bilancio e durata dei progetti

Lo stanziamento complessivo destinato al presente invito è stimato a 900 000 EUR.

Il cofinanziamento UE sarà erogato fino a un massimo dell’80 % dei costi ammissibili totali.

La formazione deve riferirsi a progetti che abbiano inizio non prima del 13 aprile 2015 e termine non oltre il 31 dicembre 2015.

4.   Termine

Le domande devono essere presentate alla Commissione entro e non oltre:

lunedì 15 settembre 2014.

5.   Ulteriori informazioni

Il testo integrale dell’invito a presentare proposte, i moduli di domanda e i documenti relativi sono disponibili al seguente indirizzo web:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/hercule-iii/index_en.htm

Le domande devono essere conformi ai requisiti di cui ai testi sopramenzionati e presentate utilizzando i moduli forniti.


17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/16


HERCULE III

Invito a presentare proposte — 2014

Formazione e studi in campo giuridico

2014/C 227/10

1.   Introduzione e obiettivi

Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 che istituisce il programma Hercule III (1), in particolare l’articolo 8, lettera b) («Azioni ammissibili») e la decisione di finanziamento 2014 recante adozione del piano di lavoro annuale (2) per l’attuazione del programma Hercule III nel 2014, in particolare la sezione 7.2 (Formazione e studi in campo giuridico).

Il programma Hercule III ha l’obiettivo generale di proteggere gli interessi finanziari dell’Unione, incrementando così la competitività dell’economia dell’Unione e garantendo la protezione del denaro dei contribuenti, come definito all’articolo 3 del programma.

Il presente invito ha l’obiettivo di concedere sovvenzioni, in particolare per migliorare il grado di sviluppo della tutela giuridica e giudiziaria specifica degli interessi finanziari dell’Unione contro la frode tramite la promozione di analisi di diritto comparato.

La Commissione (OLAF) intende concedere sovvenzioni per azioni che abbiano come obiettivo:

sviluppare attività di ricerca di alto profilo, compresi gli studi di diritto comparato,

migliorare la cooperazione tra professionisti e accademici (mediante azioni quali conferenze, seminari e workshop), compresa l’organizzazione della riunione annuale dei presidenti delle associazioni per il diritto penale europeo e per la tutela degli interessi finanziari dell’UE,

sensibilizzare i giudici, i magistrati e altri professionisti del settore legale alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, anche mediante la pubblicazione delle conoscenze scientifiche in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Le azioni possono essere realizzate mediante l’organizzazione di: studi di diritto comparato, conferenze, seminari, workshop, pubblicazioni periodiche ecc.

2.   Richiedenti ammissibili

Come stabilito all’articolo 6 del programma, i richiedenti devono essere:

le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro e di un paese partecipante che promuovono il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione,

oppure

gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in uno Stato membro o in un paese partecipante, e promuovano il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

L’articolo 7, paragrafo 2, del programma riporta i paesi partecipanti diversi dagli Stati membri.

3.   Bilancio e durata dei progetti

Lo stanziamento complessivo destinato al presente invito è stimato a 550 000 EUR. Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione. Il contributo finanziario concesso non può superare l’80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il contributo finanziario può essere aumentato fino a coprire un massimo del 90 % dei costi ammissibili. L’invito elenca i criteri che saranno applicati per determinare detti casi eccezionali e debitamente giustificati.

La domanda deve riferirsi a progetti che abbiano inizio non prima del 1o dicembre 2014 e termine non oltre il 1o dicembre 2015.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

4.   Termine

Le domande devono essere presentate alla Commissione entro e non oltre:

lunedì 8 settembre 2014.

5.   Ulteriori informazioni

Il testo integrale dell’invito a presentare proposte, i moduli di domanda e i documenti relativi sono disponibili al seguente indirizzo web:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm

Le domande devono essere conformi ai requisiti di cui ai testi sopramenzionati e presentate utilizzando i moduli forniti.

Domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere inviate per e-mail al seguente indirizzo:

OLAF-FMB-HERCULE-LEGAL@ec.europa.eu

Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le domande e le risposte possono essere pubblicate in forma anonima sul sito web dell’OLAF nella guida alla compilazione del modulo di richiesta.


(1)  Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 6).

(2)  Decisione della Commissione relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2014 e al finanziamento dell’attuazione del programma Hercule III, C(2014)3391 del 26 maggio 2014.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/18


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7315 — Carlson/CWT)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 227/11

1.

In data 9 luglio 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Carlson, Inc. (USA) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di CWT B.V. (Paesi Bassi), che attualmente è controllata congiuntamente da Carlson, Inc. e J.P. Morgan Chase & Co (USA), mediante acquisto di quote

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

Carlson, Inc opera prevalentemente nei settori dei viaggi e della ristorazione,

CWT B.V. opera nella gestione di viaggi privati.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7315 — Carlson/CWT, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/19


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7305 — TDR Capital/Delek Europe)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 227/12

1.

In data 9 luglio 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa TDR Capital LLP («TDR», Regno Unito), attraverso la società di nuova costituzione DEL Acquisitions B.V. («DEL», Paesi Bassi), acquisirà il controllo esclusivo dell’impresa Delek Europe B.V. («Delek Europe», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

TDR è un’impresa di private equity che investe, principalmente nel Regno Unito, in diversi settori quali club sportivi, centri benessere, servizi per le abitazioni non occupate, costruzioni modulari, bar e ristoranti, acquisto di debiti, logistica di ritorno dei pallet e assicurazione vita,

Delek Europe è l’impresa madre di una serie di controllate attraverso cui opera nella commercializzazione di carburanti in Belgio, in Francia, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi. Fornisce anche carburanti alla rinfusa e lubrificanti a grossisti, clienti industriali e aziende di trasporto nella regione del Benelux.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7305 — TDR Capital/Delek Europe, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/20


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7295 — Parkwind/Aspiravi Offshore/Summit Renewable Energy Northwind/Northwind)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 227/13

1.

In data 10 luglio 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Parkwind NV («Parkwind», Belgio), Aspiravi Offshore («Aspiravi», Belgio) e Summit Renewable Energy Northwind («Summit», Regno Unito) acquisiranno, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Northwind NV («Northwind», Belgio), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

Parkwind è un veicolo di investimento e di sviluppo del gruppo Korys/Colruyt e di PMV. L’attività principale del gruppo Korys/Colruyt è la vendita al dettaglio di beni di consumo correnti. PMV è una società di investimento indipendente controllata dal governo regionale fiammingo.

Aspiravi è una controllata al 100 % di Aspiravi Holding. Attualmente l’unica attività di Aspiravi Offshore è la detenzione di una partecipazione in Northwind. Aspiravi Holding è controllata indirettamente da comuni belgi.

Summit è stata costituita come società veicolo ai fini della concentrazione proposta ed è una controllata indiretta al 100 % di Sumitomo Corporation. Sumitomo Corporation opera nella gestione e nella costruzione di impianti eolici in Giappone, in Cina, negli Stati Uniti e in Sudafrica.

Northwind detiene una concessione e le licenze necessarie per la gestione di un impianto eolico offshore di 216 MW nella zona economica esclusiva belga del Mare del Nord.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7295 — Parkwind/Aspiravi Offshore/Summit Renewable Energy Northwind/Northwind, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/21


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7323 — Nordic Capital/GHD Verwaltung)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 227/14

1.

In data 10.7.2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Nordic Capital VIII Limited («Nordic Capital», Jersey), che fa parte dei Nordic Capital Funds, in qualità di socio accomandatario in nome e per conto di Nordic Capital VIII Alpha, L.P. e Nordic Capital VIII Beta L.P., acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme dell’impresa GHD Verwaltung GesundHeits GmbH Deutschland («GHD» Germania) e relative controllate, dirette e indirette, mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   Nordic Capital Funds: società di private equity con un portafoglio di imprese operanti in Europa in un gran numero di settori, tra cui la produzione e vendita di prodotti per la stomia e il trattamento delle lesioni;

—   GHD: opera in Europa nella produzione di prodotti per la stomia e composti farmaceutici, nella prestazione di servizi logistici, nella vendita all’ingrosso di dispositivi medici e prodotti farmaceutici e nella fornitura di dispositivi medici e di certi prodotti farmaceutici a pazienti non ricoverati in Germania.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7323 — Nordic Capital/GHD Verwaltung, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/22


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7266 — D’Ieteren/Continental/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 227/15

1.

In data 10 luglio 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione SA D’Ieteren N.V. («D’Ieteren», Belgio), controllata dalla famiglia D’Ieteren, e Continental Automotive Holding Netherlands BV (Paesi Bassi), controllata da Continental AG («Continental», Germania), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV») mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   D’Ieteren: in Belgio, distribuzione di veicoli, pezzi di ricambio e accessori Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti e Yamaha e prestazione di servizi post-vendita per le stesse marche; vendita di veicoli usati; servizi finanziari nel settore automobilistico; servizi di leasing operativo e leasing finanziario; in diversi paesi del SEE, fornitura di sistemi di chiavi virtuali per soluzioni di car sharing; su scala internazionale, riparazione e sostituzione di vetri di veicoli;

—   Continental: su scala internazionale, fornitura di diversi componenti auto, tra cui sistemi di frenatura, sensori, pneumatici e prodotti e sistemi elettrici ed elettronici;

—   JV: in diversi paesi del SEE, sistemi di chiavi per consentire l’accesso alle auto ai fini del car sharing; prestazione di servizi (tramite applicazioni smartphone, siti Internet e software) connessi a soluzioni di car sharing, tra cui servizi di prenotazione e scelta delle auto, servizi di fatturazione, servizi di rendicontazione e servizi di gestione del parco auto.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione europea invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione europea entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7266 — D’Ieteren/Continental/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.