ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 223

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
14 luglio 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2014/C 223/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2014/C 223/02

Causa C-178/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) l’11 aprile 2014 — Vario Tek GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

2

2014/C 223/03

Causa C-182/14 P: Impugnazione proposta l’11 aprile 2014 dalla Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 4 febbraio 2014, cause T-604/11 e T-292/12, Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

3

2014/C 223/04

Causa C-188/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 58 de Madrid (Spagna) il 15 aprile 2014 — Juan Pedro Ludeña Hormigos/Banco de Santander, S.A.

3

2014/C 223/05

Causa C-190/14: Ricorso proposto il 16 aprile 2014 — Commissione europea/Regno di Danimarca

4

2014/C 223/06

Causa C-197/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 aprile 2014 — T.A. van Dijk, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

5

2014/C 223/07

Causa C-201/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 22 aprile 2014 — Smaranda Bara e altri/Presidente della Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

5

2014/C 223/08

Causa C-208/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial Navarra (Spagna) il 25 aprile 2014 — Antonia Valdivia Reche/Banco de Valencia S.A.

6

2014/C 223/09

Causa C-217/14: Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Commissione europea/Irlanda

6

2014/C 223/10

Causa C-218/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 5 maggio 2014 — Kuldip Singh, Denzel Nnjume, Khaled Aly/Minister for Justice and Equality

7

2014/C 223/11

Causa C-219/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Employment Tribunals, Birmingham (Regno Unito) il 6 maggio 2014 — Kathleen Greenfield/The Care Bureau Ltd

8

2014/C 223/12

Causa C-223/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 7 de Las Palmas de Gran Canaria (Spagna) il 7 maggio 2014 — Tecom Mican S.L./Man Diesel & Turbo SE

8

2014/C 223/13

Causa C-225/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Dieppe (Francia) l’8 maggio 2014 — Facet SA/Jean Henri

9

2014/C 223/14

Causa C-239/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de travail de Liège (Belgio) il 14 maggio 2014 — Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d'action sociale de Huy (CPAS di Huy)

10

2014/C 223/15

Causa C-247/14 P: Impugnazione proposta il 22 maggio 2014 dalla HeidelbergCement AG avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2014, causa T-302/11, HeidelbergCement AG/Commissione europea

10

2014/C 223/16

Causa C-248/14 P: Impugnazione proposta il 23 maggio 2014 dalla Schwenk Zement KG avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2014, nella causa T-306/11, Schwenk Zement KG/Commissione europea

11

 

Tribunale

2014/C 223/17

Causa T-167/14: Ricorso proposto il 13 marzo 2014 — Søndagsavisen A/S/Commissione europea

13

2014/C 223/18

Causa T-230/14: Ricorso proposto il 15 aprile 2014 — Deutsche Edelstahlwerke/Commissione

13

2014/C 223/19

Causa T-235/14: Ricorso proposto il 17 aprile 2014 — ArcelorMittal Hamburg e a./Commissione

14

2014/C 223/20

Causa T-236/14: Ricorso proposto il 16 aprile 2014 — Kronotex e a./Commissione

15

2014/C 223/21

Causa T-237/14: Ricorso proposto il 17 aprile 2014 — Steinbeis Papier/Commissione

16

2014/C 223/22

Causa T-240/14 P: Impugnazione proposta il 22 aprile 2014 da Jean-Pierre Bodson e a. avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 12 febbraio 2014, causa F-73/12, Bodson e a./BEI

17

2014/C 223/23

Causa T-241/14P: Impugnazione proposta il 22 aprile 2014 da Jean-Pierre Bodson e a. avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 12 febbraio 2014, causa F-83/12, Bodson e a./BEI

18

2014/C 223/24

Causa T-258/14: Ricorso proposto il 24 aprile 2014 — Lussemburgo/Commissione

20

2014/C 223/25

Causa T-259/14: Ricorso proposto il 24 aprile 2014 — Lussemburgo/Commissione

20

2014/C 223/26

Causa T-260/14: Ricorso proposto il 25 aprile 2014 — Vattenfall Europe Mining e a./Commissione

21

2014/C 223/27

Causa T-263/14: Ricorso proposto il 28 aprile 2014 — Hydro Aluminium Rolled Products e a./Commissione

22

2014/C 223/28

Causa T-265/14: Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Schumacher Packaging/Commissione

23

2014/C 223/29

Causa T-270/14: Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Grupa Azoty ATT Polymers/Commissione

24

2014/C 223/30

Causa T-271/14: Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Styron Deutschland/Commissione

25

2014/C 223/31

Causa T-272/14: Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — P-D Glasseiden e a./Commissione

26

2014/C 223/32

Causa T-274/14: Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Lech-Stahlwerke/Commissione

27

2014/C 223/33

Causa T-275/14: Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Drahtwerk St. Ingbert e a./Commissione

28

2014/C 223/34

Causa T-276/14: Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Flachglas Torgau e a./Commissione

29

2014/C 223/35

Causa T-279/14: Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Sabic Polyolefine/Commissione

30

2014/C 223/36

Causa T-280/14: Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Ineos Manifacturing Deutschland e a./Commissione

31

2014/C 223/37

Causa T-281/14: Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Fels-Werke/Commissione

32

2014/C 223/38

Causa T-282/14: Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Bayer MaterialScience/Commissione

34

2014/C 223/39

Causa T-283/14: Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Advansa e a./Commissione

35

2014/C 223/40

Causa T-285/14: Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Wirtschaftsvereinigung Stahl e a./Commissione

36

2014/C 223/41

Causa T-286/14: Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Röchling Oertl Kunststofftechnik/Commissione

38

2014/C 223/42

Causa T-287/14: Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Schaeffler Technologies/Commissione

39

2014/C 223/43

Causa T-288/14: Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Energiewerke Nord/Commissione

40

2014/C 223/44

Causa T-289/14: Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — H-O-T Servicecenter Nürnberg e a./Commissione

41

2014/C 223/45

Causa T-291/14: Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — egeplast international/Commissione

42

2014/C 223/46

Causa T-294/14: Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Klemme/Commissione

43

2014/C 223/47

Causa T-295/14: Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Autoneum Germany/Commissione

44

2014/C 223/48

Causa T-296/14: Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Erbslöh/Commissione

45

2014/C 223/49

Causa T-297/14: Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Walter Klein/Commissione

46

2014/C 223/50

Causa T-298/14: Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Erbslöh Aluminium/Commissione

47

2014/C 223/51

Causa T-300/14: Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Fricopan Back/Commissione

48

2014/C 223/52

Causa T-301/14: Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Michelin Reifenwerke/Commissione

49

2014/C 223/53

Causa T-302/14: Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Buderus Guss/Commissione

50

2014/C 223/54

Causa T-303/14: Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Polyblend/Commissione

51

2014/C 223/55

Causa T-304/14: Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Sun Alloys Europe/Commissione

52

2014/C 223/56

Causa T-305/14: Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Vestolit/Commissione

54

2014/C 223/57

Causa T-306/14: Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Polymer-Chemie/Commissione

55

2014/C 223/58

Causa T-307/14: Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Techno Compound/Commissione

56

2014/C 223/59

Causa T-308/14: Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Neue Halberg-Guss/Commissione

57

2014/C 223/60

Causa T-309/14: Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Mat Foundries Europe/Commissione

58

2014/C 223/61

Causa T-310/14: Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Fritz Winter Eisengießerei/Commissione

59

2014/C 223/62

Ricorso proposto il 5 maggio 2014 — Christian Dior couture/UAMI (Riproduzione di un motivo ripetuto con effetto rilievo) (Causa T–313/14)

60

2014/C 223/63

Causa T-318/14: Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Vinnolit/Commissione

61

2014/C 223/64

Causa T-331/14: Ricorso proposto il 12 maggio 2014 — Mykola Yanovych Azarov/Consiglio

62

2014/C 223/65

Causa T-332/14: Ricorso proposto il 12 maggio 2014 — Azarov/Consiglio

63

2014/C 223/66

Causa T-355/14: Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — STC/Commissione

64

 

Tribunale della funzione pubblica

2014/C 223/67

Causa F-107/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014 — Guinet/BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Regime pensionistico — Trasferimento dei diritti a pensione — Compensazione degli svantaggi derivanti dal ritardo nel trasferimento dei diritti a pensione — Requisito del trasferimento effettivo dei diritti a pensione in un regime pensionistico diverso da quello della BEI — Principio della parità di trattamento)

66

2014/C 223/68

Causa F-130/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 22 maggio 2014 — CI/Parlamento (Funzione pubblica — Retribuzione — Assegno familiare — Assegno per figlio a carico — Doppio assegno per figlio a carico — Articolo 67, paragrafo 3, dello Statuto — Condizioni per la concessione — Soluzione amichevole tra le parti a seguito dell’intervento del mediatore europeo — Attuazione — Dovere di sollecitudine)

66

2014/C 223/69

Causa F-151/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2014 — Ohrgaard/Commissione (Funzione pubblica — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Condizione della residenza prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto — Esercizio di funzioni in un’organizzazione internazionale — Nozione — Tirocinio di cinque mesi effettuato presso la Commissione — Esclusione)

67

2014/C 223/70

Causa F-60/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 14 gennaio 2014 — Lebedef/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Registrazione delle assenze a causa di malattia — Assenza ingiustificata — Detrazione effettuata dall’APN dal congedo annuale — Presentazione di una domanda mediante posta elettronica — Conoscenza da parte dell’interessato dell’esistenza di una decisione — Omissione di aprire un messaggio di posta elettronica e di informarsi, seguendo un link di rinvio, del contenuto di tale decisione — Ricevibilità — Termini — Determinazione della data a partire della quale l’interessato poteva prendere conoscenza del contenuto della decisione)

68

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

2014/C 223/01

Ultima pubblicazione

GU C 212 del 7.7.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 202 del 30.6.2014

GU C 194 del 24.6.2014

GU C 184 del 16.6.2014

GU C 175 del 10.6.2014

GU C 159 del 26.5.2014

GU C 151 del 19.5.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) l’11 aprile 2014 — Vario Tek GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

(Causa C-178/14)

2014/C 223/02

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Vario Tek GmbH

Resistente: Hauptzollamt Düsseldorf

Questioni pregiudiziali

1)

Se la circostanza che una videocamera non disponga della funzione di zoom escluda la sua classificazione nella sottovoce 8525 80 9 della nomenclatura combinata, nella versione dei regolamenti (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, e n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, entrambi recanti modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1).

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se una videocamera digitale permetta la registrazione del suono o delle immagini riprese dalla telecamera ai sensi della sottovoce 8525 80 91 NC già laddove sul supporto dati intercambiabile necessario per il suo funzionamento possa essere copiato, attraverso un connettore USB della telecamera, un file video o audio da un altro apparecchio senza che tale file possa essere reso visibile o udibile solo con la telecamera.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) nella versione del regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010 e del regolamento n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (GU L 284, pag. 1).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/3


Impugnazione proposta l’11 aprile 2014 dalla Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 4 febbraio 2014, cause T-604/11 e T-292/12, Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-182/14 P)

2014/C 223/03

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug (rappresentanti: A. Nordemann, M.C. Maier, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata del Tribunale, del 4 febbraio 2014, per quanto concerne la causa T-292/12;

rinviare, eventualmente, la causa al Tribunale;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente a sostegno del suo ricorso di impugnazione deduce un motivo unico, fondato sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario.

Precisamente, la ricorrente sostiene che il Tribunale sia incorso in errori di diritto:

1)

per non aver tenuto conto, o neanche menzionato, nell’ambito di una valutazione globale, che il marchio anteriore, MAGNET 4, contiene il numero «4»;

2)

per aver considerato, ai punti 22 e 25 della sua sentenza, l’elemento MAGNET come elemento dominante del marchio anteriore, MAGNET 4;

3)

per aver applicato, al punto 25, diversi criteri nella valutazione delle somiglianze fonetiche e visuali dei segni MAGNET 4 e MAGNEXT;

4)

per non aver tenuto conto, al punto 35, nell’ambito di una valutazione globale del rischio di confusione, dell’interdipendenza dei fattori rilevanti, in particolare il basso livello distintivo del marchio anteriore, MAGNET 4, l’assenza di somiglianza concettuale tra i segni MAGNET 4 e MAGNEXT e il debole grado di somiglianza fonetica e visuale dei segni;

5)

per non aver fornito motivazioni sostanziali, al punto 35, sull’esistenza di un rischio di confusione tra i segni MAGNET 4 e MAGNEXT.


(1)  GU L 78, pag. 1.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 58 de Madrid (Spagna) il 15 aprile 2014 — Juan Pedro Ludeña Hormigos/Banco de Santander, S.A.

(Causa C-188/14)

2014/C 223/04

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n. 58 de Madrid

Parti

Ricorrente: Juan Pedro Ludeña Hormigos

Convenuto: Banco de Santander, S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione l’articolo 22, paragrafo 1, della legge 16/2009 del 13 novembre 2009 relativa ai servizi di pagamento, in quanto consente a un ente bancario di imporre e/o aumentare il costo dei servizi modificando le condizioni inizialmente pattuite.

2)

Se costituisca una protezione sufficiente per l’utente la possibilità di porre termine al contratto senza oneri.

3)

Se siano valide le clausole contrattuali convenute tra le parti che contemplano le possibilità previste dall’articolo citato nella prima questione.

4)

Infine, in caso di risposta affermativa alle questioni precedenti, se il termine di preavviso di due mesi sia compatibile con la normativa dell’Unione.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/4


Ricorso proposto il 16 aprile 2014 — Commissione europea/Regno di Danimarca

(Causa C-190/14)

2014/C 223/05

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, U. Nielsen, agenti)

Convenuto: Regno di Danimarca

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo pubblicato i piani di gestione definitivi dei bacini idrografici entro il 22 dicembre 2009, non avendo inviato copia degli stessi alla Commissione entro il 22 marzo 2010 e, in ogni caso, non avendone informato la Commissione, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (1);

condannare il Regno di Danimarca alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Danimarca ha ammesso in più occasioni, recentemente in risposta al parere motivato complementare della Commissione del 18 dicembre 2013, che nessuno dei suoi quattro bacini idrografici è attualmente contemplato da un piano di gestione, e che non è stata inviata alla Commissione copia dei piani di gestione definitivi dei bacini idrografici per il periodo di sei anni che termina il 22 dicembre 2015.

La Commissione conclude che la Danimarca è tuttora inadempiente agli obblighi di cui all’articolo 13, paragrafi 1, 2 e 6, della direttiva. In base alla risposta della Danimarca dell’8 maggio 2013, la violazione dell’articolo 13 della direttiva proseguirà presumibilmente fino a maggio 2014 (circa 3 e anni e mezzo oltre il termine impartito). Inoltre, secondo la Commissione la Danimarca non ha ancora ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva, ai sensi del quale il termine per informare la Commissione era fissato al 22 marzo 2010.


(1)  GU L 327, pag. 1.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 aprile 2014 — T.A. van Dijk, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-197/14)

2014/C 223/06

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: T.A. van Dijk

Altra parte: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se lo Hoge Raad, quale giudice nazionale supremo, debba essere indotto da una questione pregiudiziale presentata da un giudice nazionale di grado inferiore a presentare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia o debba attendere la risposta alla questione posta dal giudice inferiore, anche qualora ritenga che la corretta applicazione del diritto dell’Unione europea sul punto che deve giudicare sia tanto evidente da non dare adito ad alcun ragionevole dubbio su come detta questione debba essere risolta.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se le autorità olandesi nel settore della previdenza sociale siano vincolate da un modulo E 101, rilasciato da un’autorità di un altro Stato membro, anche nel caso di un navigante del Reno, cosicché non trovano applicazione le regole sulla normativa applicabile, di cui al regolamento n. 1408/71 (1), sulle quali verte detto modulo, in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, parte iniziale e lettera a), del medesimo.


(1)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 22 aprile 2014 — Smaranda Bara e altri/Presidente della Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

(Causa C-201/14)

2014/C 223/07

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrenti in appello: Smaranda Bara e altri

Convenuti in appello: Presidente della Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’autorità tributaria nazionale, in qualità di organo rappresentativo del ministero competente di uno Stato membro, sia un’istituzione finanziaria ai sensi dell’articolo 124 TFUE.

2)

Se sia possibile regolamentare, mediante un atto assimilato agli atti amministrativi, ovverosia un Protocollo stipulato tra l’amministrazione nazionale tributaria e un’altra istituzione dello Stato, il trasferimento della base di dati relativi ai redditi realizzati da cittadini di uno Stato membro dall’amministrazione nazionale tributaria a un’altra istituzione dello Stato membro senza che si configuri un accesso privilegiato, quale definito all’articolo 124 TFUE.

3)

Se il trasferimento della base di dati, finalizzato a porre a carico dei cittadini dello Stato membro obblighi di pagamento a titolo di contributo sociale, all’istituzione dello Stato membro a beneficio della quale si effettua il trasferimento, rientri nella nozione di considerazione prudenziale ai sensi dell’articolo 124 TFUE.

4)

Se i dati personali possano essere oggetto di trattamento da parte dell’autorità a cui tali dati non erano destinati, qualora una tale operazione arrechi, in modo retroattivo, un danno patrimoniale.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial Navarra (Spagna) il 25 aprile 2014 — Antonia Valdivia Reche/Banco de Valencia S.A.

(Causa C-208/14)

2014/C 223/08

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial Navarra

Parti

Ricorrente: Antonia Valdivia Reche

Resistente: Banco de Valencia S.A.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 6 della direttiva 93/13 (1) imponga al giudice nazionale, qualora venga riconosciuto il carattere abusivo della clausola che fissa il tasso degli interessi moratori al 29 %, di dichiarare inefficace tale clausola senza poter diminuire il tasso di interesse pattuito, nemmeno su esplicita richiesta di uno dei consumatori convenuti.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/6


Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-217/14)

2014/C 223/09

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, L. Flynn, K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, per quanto riguarda la direttiva 2009/72/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, l’Irlanda, non avendo adottato entro il 3 marzo 2011 le disposizioni di recepimento delle definizioni di cui all’articolo 2, punti 8, 18, 21, 22, 32, 33 e 34, e dei requisiti previsti al suo articolo 9, paragrafi da 1 a 7 e 12, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 11, all’articolo 16, secondo e terzo periodo, nonché all’articolo 16 paragrafi 2 e 3, all’articolo 38, paragrafo 1, seconda frase, all’articolo 39, paragrafi 1, 4 e 8 e all’articolo 40, paragrafi da 1 a 3, 5 e 7, o in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell’articolo 49, paragrafo 1, di detta direttiva;

condannare l’Irlanda, conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità di mora pari ad un importo giornaliero di EUR 20  358 a decorrere dalla pronuncia della sentenza della Corte e da versare sul conto risorse proprie dell’Unione in ragione dell’inadempimento all’obbligo di comunicare le misure di recepimento di una direttiva adottata in virtù di un procedimento legislativo; e

condannare l’Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 3 marzo 2011.


(1)  GU L 211, pag. 55


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 5 maggio 2014 — Kuldip Singh, Denzel Nnjume, Khaled Aly/Minister for Justice and Equality

(Causa C-218/14)

2014/C 223/10

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrenti: Kuldip Singh, Denzel Nnjume, Khaled Aly

Resistente: Minister for Justice and Equality

Con l’intervento di: The Immigrant Council of Ireland

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ove il matrimonio tra cittadini dell’Unione e cittadini non UE si concluda con un divorzio ottenuto successivamente alla partenza del cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante in cui questi ha esercitato i diritti riconosciutigli dall’Unione Europea, e ove trovino applicazione gli articoli 7 e 13, paragrafo 2), lettera a), della direttiva 2004/38/CE (1), il cittadino non UE conservi il diritto di soggiorno nello Stato Membro ospitante. In caso di risposta negativa, se il cittadino non UE abbia il diritto di soggiornare nello Stato membro ospitante nel periodo precedente al divorzio e successivo alla partenza del cittadino dell’Unione da tale Stato.

2)

Se i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2004/38/CE siano rispettati laddove il coniuge cittadino dell’Unione sostenga di disporre di risorse economiche sufficienti, nel senso di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva, in parte grazie alle risorse economiche proprie del coniuge cittadino non UE.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione, se in base al diritto dell’Unione (a prescindere dalla direttiva) soggetti quali i ricorrenti abbiano il diritto di lavorare nello Stato membro ospitante al fine di fornire o contribuire a procurare le «risorse economiche sufficienti» per lo scopo di cui all’articolo 7 della direttiva?


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Employment Tribunals, Birmingham (Regno Unito) il 6 maggio 2014 — Kathleen Greenfield/The Care Bureau Ltd

(Causa C-219/14)

2014/C 223/11

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Employment Tribunals, Birmingham

Parti

Ricorrente: Kathleen Greenfield

Resistente: The Care Bureau Ltd

Questioni pregiudiziali

i)

Se il principio «pro rata temporis», di cui alla clausola 4, paragrafo 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, debba essere interpretato nel senso che esige che una disposizione di diritto nazionale (come gli articoli 13, 13A e 14 del regolamento sull’orario di lavoro) abbia come effetto che, in caso di incremento dell’orario di lavoro di un lavoratore, la quantità di ferie già accumulate debba essere adeguata proporzionalmente al nuovo orario di lavoro, con il risultato che il lavoratore che incrementi il suo orario di lavoro avrebbe diritto a che le ferie maturate siano ricalcolate sulla base del maggior numero di ore.

ii)

Se la clausola 4, paragrafo 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale o l’articolo 7 della direttiva sull’orario di lavoro (1) debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una disposizione di diritto nazionale (come gli articoli 13, 13A e 14 del regolamento sull’orario di lavoro) abbia come effetto, in caso di incremento dell’orario di lavoro di un lavoratore, che la quantità di ferie già accumulate debba essere adeguata proporzionalmente al nuovo orario di lavoro, con il risultato che il lavoratore che incrementi il suo orario di lavoro avrebbe diritto a che le ferie maturate siano ricalcolate sulla base del nuovo numero di ore.

iii)

In caso di risposta affermativa alle questioni sub i) e/o sub ii), se il ricalcolo si applichi solamente a quella parte dell’anno di riferimento per il calcolo delle ferie durante il quale il lavoratore ha lavorato per un maggior numero di ore o a un altro periodo.

iv)

Nel calcolare il periodo di ferie godute da un lavoratore, se la clausola 4, paragrafo 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale o l’articolo 7 della direttiva sull’orario di lavoro debbano essere interpretati nel senso che impongono che una disposizione di diritto nazionale (come gli articoli 13, 13A e 14 del regolamento sull’orario di lavoro) debba avere l’effetto di adottare un approccio diverso a seconda che si tratti di calcolare un’indennità sostitutiva delle ferie annuali al termine del rapporto di lavoro o di calcolare il diritto del lavoratore alle ferie annuali residue in caso di mantenimento del rapporto di lavoro.

v)

In caso di risposta affermativa alla questione sub iv), quale sia il diverso approccio da adottare.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 7 de Las Palmas de Gran Canaria (Spagna) il 7 maggio 2014 — Tecom Mican S.L./Man Diesel & Turbo SE

(Causa C-223/14)

2014/C 223/12

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n. 7 de Las Palmas de Gran Canaria

Parti

Ricorrente: Tecom Mican S.L.

Altra parte: Man Diesel & Turbo SE

Questioni pregiudiziali

1)

Se un atto puramente privato possa essere considerato un «atto extragiudiziale» ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 (1), a prescindere dalla circostanza che sia stato emanato da un’autorità o da un pubblico ufficiale non giudiziari.

2)

In caso affermativo, se qualsiasi atto privato possa essere considerato quale atto extragiudiziale, ovvero debba presentare caratteristiche specifiche.

3)

Anche qualora l’atto privato presenti tali caratteristiche, se un cittadino dell’Unione possa chiedere la comunicazione e notificazione per mezzo della procedura ex articolo 16 dell’attuale regolamento n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, nel caso in cui abbia già provveduto ad effettuare tale comunicazione per mezzo di un’altra autorità pubblica non giudiziaria, ad esempio un notaio.

4)

Infine, se, ai fini dell’articolo 16 del regolamento n. 1393/2007, occorra tenere conto del fatto che detta cooperazione presenti un’incidenza transfrontaliera e risulti necessaria al buon funzionamento del mercato interno, e in quali circostanze si debba ritenere che la cooperazione «presenti un’incidenza transfrontaliera e risulti necessaria al buon funzionamento del mercato interno».


(1)  Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324, pag. 79).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Dieppe (Francia) l’8 maggio 2014 — Facet SA/Jean Henri

(Causa C-225/14)

2014/C 223/13

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'instance de Dieppe

Parti

Ricorrente: Facet SA

Resistente: Jean Henri

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 22 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (1), interpretata alla luce della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (2), osti alla presenza e all’applicazione di clausole tipo nei contratti di credito, con le quali il consumatore dà atto dell’esecuzione degli obblighi incombenti al creditore.

2)

Se il principio generale di effettività del diritto comunitario e l’articolo 22 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, interpretato alla luce della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, ostino a che il creditore possa fornire la prova dei propri obblighi precontrattuali e contrattuali attraverso le sole clausole tipo inserite nei contratti di credito, con cui il consumatore dà atto dell’esecuzione degli obblighi stessi, senza presentare i documenti da esso emanati e consegnati al debitore.


(1)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133, pag. 66).

(2)  GU L 95, pag. 29.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de travail de Liège (Belgio) il 14 maggio 2014 — Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d'action sociale de Huy (CPAS di Huy)

(Causa C-239/14)

2014/C 223/14

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de travail de Liège

Parti

Ricorrente: Abdoulaye Amadou Tall

Resistente: Centre public d'action sociale de Huy (CPAS di Huy)

Questione pregiudiziale

Ai sensi dell'articolo 39/1, della legge del 15 dicembre 1980 in materia di ingresso nel territorio, soggiorno, stabilimento ed espulsione degli stranieri, in combinato disposto con gli articoli 39/2, § 1, comma 3, 39/76, 39/82, § 4, comma 2, lettera d, e 57/6/2 della medesima legge, avverso un rifiuto di prendere in considerazione una richiesta d’asilo multipla, possono presentarsi soltanto i ricorsi di annullamento e di sospensione di estrema urgenza. In considerazione del fatto che non si tratta né di un ricorso di pieno contenzioso né di un ricorso sospensivo, e che il richiedente non ha diritto né al soggiorno né all'assistenza materiale in pendenza del procedimento, si chiede se questi ricorsi siano compatibili con i requisiti dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 39 della direttiva 2005/85 del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri (1) ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato del 1o dicembre 2005 (…), che prevedono il diritto a un ricorso effettivo.


(1)  GU L 326, pag. 13.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/10


Impugnazione proposta il 22 maggio 2014 dalla HeidelbergCement AG avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2014, causa T-302/11, HeidelbergCement AG/Commissione europea

(Causa C-247/14 P)

2014/C 223/15

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HeidelbergCement AG (rappresentanti: avv.ti U. Denzel, C. von Köckritz, P. Pichler)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

annullare la sentenza impugnata;

2.

dichiarare nulla la decisione della Commissione del 30 marzo 2011 (COMP/39520 — Cemento e prodotti affini, C(2011) 2361) definitivo, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, nella parte in cui riguarda la ricorrente;

3.

in subordine al n. 2, rinviare la causa al Tribunale affinché decida in accordo con la valutazione giuridica contenuta nella sentenza della Corte;

4.

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale del 14 marzo 2014 nella causa T-302/11. La sentenza è stata notificata alla ricorrente il 14 marzo 2014. Nella sentenza il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della Commissione del 30 marzo 2011, caso COMP/39520 — Cemento e prodotti affini, C(2011) 2361 definitivo.

La ricorrente deduce in tutto sette motivi.

In primo luogo, il Tribunale non avrebbe esaminato in maniera sufficiente e avrebbe applicato in modo erroneo i requisiti relativi alla determinazione dello scopo della richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 (1). Esso non avrebbe individuato in maniera sufficiente il senso della decisione di richiesta di informazioni e avrebbe frainteso i requisiti dell’obbligo di motivazione della Commissione.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, avendo presupposto che i requisiti dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE possano essere limitati dall’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003. Per tale motivo il Tribunale avrebbe omesso di esaminare nella fattispecie la censura relativa alla carenza di motivazione per quanto attiene alla scelta della decisione di richiesta di informazioni. Il Tribunale non avrebbe esaminato in modo sufficiente nemmeno la censura relativa alla carenza di motivazione della fissazione del termine. Esso motiverebbe la propria decisione con un testo identico che sarebbe stato concepito per un procedimento parallelo e per una censura, di contenuto diverso, addotta in quest’ultimo.

In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe esaminato in modo sufficiente la «necessità» ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, frase 1, del regolamento n. 1/2003, avendo ritenuto superflua una prova circostanziata dell’insieme degli indizi da parte della Commissione. Esso avrebbe inoltre posto requisiti erronei per la relazione tra il sospetto motivato e la necessità delle informazioni richieste. Avrebbe anche interpretato erroneamente l’articolo 18, paragrafo 3, frase 1, del regolamento n. 1/2003, poiché non avrebbe ritenuto necessario un esame dell’idoneità delle informazioni richieste. Ciò avrebbe inoltre l’effetto di svuotare di contenuto il diritto di presentare ricorso di cui all’articolo 18, paragrafo 3, frase 3, del regolamento n. 1/2003.

In quarto luogo, il Tribunale avrebbe a torto considerato l’articolo 18, paragrafo 3, frase 1, del regolamento n. 1/2003 quale base giuridica per la richiesta della Commissione di preparare, raccogliere ed elaborare informazioni che non sarebbero state disponibili presso la ricorrente nella forma richiesta.

In quinto luogo, il Tribunale avrebbe respinto la censura relativa all’eccessiva brevità del termine per la risposta unicamente a motivo del potere economico della ricorrente considerato in astratto e pertanto con una motivazione insufficiente ed inconsistente.

In sesto luogo, il Tribunale non avrebbe rispettato il grado di determinazione degli atti di diritto dell’Unione, avendo ritenuto sufficientemente determinata la decisione di richiesta di informazioni sebbene esso stesso avesse stabilito che le domande in essa contenute erano formulate in modo vago. Avrebbe inoltre omesso di esaminare le specifiche censure relative alla mancanza di determinazione e svuotato di contenuto il diritto di presentare ricorso (cfr. articolo 18, paragrafo 3, frase 3, del regolamento n. 1/2003).

In settimo luogo, il Tribunale avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente, avendo ritenuto che quest’ultima fosse tenuta a realizzare valutazioni che potessero essere utilizzate dalla Commissione nell’ambito di un’analisi economica per provare una presunta infrazione contro la normativa antitrust dell’Unione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/11


Impugnazione proposta il 23 maggio 2014 dalla Schwenk Zement KG avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2014, nella causa T-306/11, Schwenk Zement KG/Commissione europea

(Causa C-248/14 P)

2014/C 223/16

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schwenk Zement KG (rappresentanti: M. Raible e S. Merz, Rechtsanwälte

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2014 nella causa T-306/11, nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente;

2.

annullare in toto la decisione C (2011) 2367 def. della Commissione, del 30 marzo 2011, nel procedimento COMP/39520 — Cemento e prodotti collegati ai sensi dell‘articolo 263, paragrafo 4, TFUE, nella parte relativa alla ricorrente;

3.

in subordine rispetto alla domanda di cui al punto 2, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci conformemente alla valutazione giuridica contenuta nella sentenza della Corte;

4.

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese sopportate dalla ricorrente per i procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione è proposta avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (in prosieguo: il «Tribunale») del 14 marzo 2014 nella causa T-306/11, nella parte in cui non accoglie le domande della ricorrente. La sentenza è stata notificata alla SCHWENK Zement AG il 14 marzo 2014. Nella sentenza il Tribunale ha accolto parzialmente e parzialmente respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione C (2011) 2367 def. della Commissione, del 30 marzo 2011 relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 (1) del Consiglio (Caso 39520 — Cemento e prodotti collegati) .

La ricorrente fa valere tre motivi:

In primo luogo, la ricorrente lamenta che il Tribunale, nel valutare l‘intervento della Commissione, ha violato il principio di proporzionalità. Il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione in quanto non ha rispettato la gerarchia intrinseca al principio di proporzionalità, consistente nell'adottare la misura più clemente, in caso di dubbio tra due misure a disposizione. Il Tribunale avrebbe ritenuto ricevibile un’azione diretta nei confronti della ricorrente in vista di una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 solo sulla base della migliore garanzia di ottenere informazioni. Tale circostanza non soddisfa il principio di proporzionalità.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe effettuato solo un’analisi insufficiente del caso singolo e non avrebbe perciò preso in considerazione gli elementi dedotti dalla ricorrente. Il Tribunale non avrebbe valutato il caso singolo e non avrebbe tenuto conto delle specifiche circostanze relative alla ricorrente. Inoltre, il Tribunale si riferirebbe a una pluralità di produttori di cemento.

In terzo luogo, la ricorrente contesta che il Tribunale abbia ritenuto sufficienti, in contrasto con l’obbligo di motivazione, le spiegazioni formali della Commissione. Il Tribunale violerebbe l’obbligo di motivazione da due punti di vista. In primo luogo, avrebbe disconosciuto i requisiti dell’obbligo di motivazione degli atti della Commissione risultanti dall’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 18, del regolamento n. 1/2003. In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe rispettato le prescrizioni sull’obbligo di motivazione da esso stesso enunciate. Infine, tale valutazione del Tribunale condurrebbe ad una mancanza di possibilità di controllo del rispetto del principio di proporzionalità. Se la sentenza del Tribunale avesse una tale consistenza, del principio di proporzionalità con riguardo alle misure d’indagine ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, resterebbe solo un involucro vuoto.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003, del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato; GU L 1, pag. 1.


Tribunale

14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/13


Ricorso proposto il 13 marzo 2014 — Søndagsavisen A/S/Commissione europea

(Causa T-167/14)

2014/C 223/17

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Søndagsavisen A/S (Søborg, Danimarca) (rappresentanti: M. Honoré e C. Fornø)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 20 novembre 2013 di non sollevare obiezioni al regime di aiuti previsto dalla Danimarca per la produzione e l’innovazione nel settore della stampa scritta (SA.36366);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, un’impresa concorrente dei beneficiari degli aiuti, sostiene che la Commissione avrebbe dovuto accertare che sussistevano dubbi quanto alla compatibilità della misura di aiuto notificata con il mercato interno e che essa avrebbe dovuto quindi decidere di avviare il procedimento d’indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di procedura (1). Omettendo di agire in tal senso, la Commissione ha violato i diritti procedurali della ricorrente ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

A sostegno dell’argomento incentrato sull’esistenza di seri dubbi quanto alla compatibilità del regime di aiuti con il mercato interno, la ricorrente deduce tre motivi:

la Commissione ha totalmente omesso di esaminare l’idoneità del regime di aiuti a garantire la diffusione di contenuti informativi al pubblico danese, sostenendo così il processo democratico;

la decisione impugnata è in ogni caso carente di motivazione con riguardo alla sua adeguatezza;

la Commissione non ha esaminato gli effetti distorsivi della concorrenza provocati dal regime di aiuti nel rapporto tra i quotidiani gratuiti e i quotidiani a pagamento.


(1)  – Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 83, pag. 1).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/13


Ricorso proposto il 15 aprile 2014 — Deutsche Edelstahlwerke/Commissione

(Causa T-230/14)

2014/C 223/18

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Edelstahlwerke GmbH (Witten, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e H. Janssen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel procedimento relativo all’aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché la sovrattassa prevista nella legge sulla priorità alle fonti di energia rinnovabili (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: l’«EEG») e il regime di compensazione speciale non costituiscono una concessione di risorse statali o controllate dallo Stato. Tutte le circostanze pertinenti ai fini della qualificazione di tali misure sono state accertate nel corso del procedimento precontenzioso tra la Commissione e la Repubblica federale di Germania. Non era rimasto alcun dubbio ulteriore che la Commissione avrebbe dovuto verificare in un procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (1).

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e del principio della certezza del diritto

A tale proposito, la ricorrente fa valere che la Commissione ha violato l’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e il principio della certezza del diritto, poiché essa, per riesaminare la propria qualificazione preliminare come aiuto attribuita all’EEG, ha applicato il procedimento per nuovi aiuti ex articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999, anziché quello per aiuti esistenti di cui agli articoli 17 e seguenti del medesimo regolamento. Al riguardo, essa deduce segnatamente che la Commissione, con decisione del 22 maggio 2002, ha ritenuto che l’EEG 2000 non costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a causa dell’insussistenza di trasferimenti di risorse statali. Le modifiche apportate all’EEG 2000 dall’EEG 2012 non hanno rilevanza rispetto alla decisione della Commissione del 22 maggio 2002. La Commissione poteva quindi adottare una diversa posizione giuridica in un procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE senza coinvolgere la ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio del contraddittorio

La ricorrente afferma altresì che la convenuta ha adottato la decisione impugnata senza averle prima dato la possibilità di prendere posizione.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/14


Ricorso proposto il 17 aprile 2014 — ArcelorMittal Hamburg e a./Commissione

(Causa T-235/14)

2014/C 223/19

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: ArcelorMittal Hamburg GmbH (Amburgo, Germania), Bregal Bremer Galvanisierungs GmbH (Brema, Germania), ArcelorMittal Hochfeld GmbH (Duisburg, Germania) e ArcelorMittal Ruhrort GmbH (Duisburg) (rappresentanti: H. Janssen e G. Engel, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel caso in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché la sovrattassa EEG prevista dalla legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: la «EEG») e il regime speciale di compensazione non rappresentano alcuna concessione di risorse statali o controllate dallo Stato. A loro giudizio nell’ambito del procedimento precontenzioso tra la Commissione e la Repubblica federale di Germania sono stati accertati tutti i fatti rilevanti ai fini di una qualifica di tali misure. Non vi sarebbero più stati dubbi che la Commissione avrebbe dovuto chiarire in un procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (1).

2.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e del principio della certezza del diritto

Nell’ambito di tale motivo le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e il principio della certezza del diritto, avendo applicato il procedimento relativo a nuovi aiuti a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999, anziché il procedimento riguardante gli aiuti esistenti di cui all’articolo 17 e seguenti del regolamento n. 659/1999 per verificare la propria valutazione preliminare della EEG come aiuto. Al riguardo, esse affermano in particolare che la Commissione, con la decisione del 22 maggio 2002, non ha classificato la EEG 2000 come aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto non si era verificato alcun trasferimento di risorse statali. Non sarebbero intervenute modifiche sostanziali nel passaggio dalla EEG 2000 alla EEG 2012 rispetto alla decisione della Commissione del 22 maggio 2002. Pertanto, la Commissione avrebbe potuto far valere in un procedimento ex articolo 108, paragrafo 1, TFUE una sua interpretazione giuridica modificata senza accusare le ricorrenti.

3.

Terzo motivo: violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio del contraddittorio

Inoltre, le ricorrenti sostengono che la convenuta avrebbe adottato la decisione impugnata senza prima dare loro la possibilità di formulare osservazioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/15


Ricorso proposto il 16 aprile 2014 — Kronotex e a./Commissione

(Causa T-236/14)

2014/C 223/20

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Kronotex GmbH & Co. KG (Heiligengrabe, Germania), Kronoply GmbH (Heiligengrabe) e K Face GmbH (Heiligengrabe) (rappresentanti: H. Janssen e G. Engel, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel caso in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché la sovrattassa EEG prevista dalla legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: la «EEG») e il regime speciale di compensazione non rappresentano alcuna concessione di risorse statali o controllate dallo Stato. A loro giudizio nell’ambito del procedimento precontenzioso tra la Commissione e la Repubblica federale di Germania sono stati accertati tutti i fatti rilevanti ai fini di una qualifica di tali misure. Non vi sarebbero più stati dubbi che la Commissione avrebbe dovuto chiarire in un procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (1).

2.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e del principio della certezza del diritto

Nell’ambito di tale motivo le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e il principio della certezza del diritto, avendo applicato il procedimento relativo a nuovi aiuti a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999, anziché il procedimento riguardante gli aiuti esistenti di cui all’articolo 17 e seguenti del regolamento n. 659/1999 per verificare la propria valutazione preliminare della EEG come aiuto. Al riguardo, esse affermano in particolare che la Commissione, con la decisione del 22 maggio 2002, non ha classificato la EEG 2000 come aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto non si era verificato alcun trasferimento di risorse statali. Non sarebbero intervenute modifiche sostanziali nel passaggio dalla EEG 2000 alla EEG 2012 rispetto alla decisione della Commissione del 22 maggio 2002. Pertanto, la Commissione avrebbe potuto far valere in un procedimento ex articolo 108, paragrafo 1, TFUE una sua interpretazione giuridica modificata senza accusare le ricorrenti.

3.

Terzo motivo: violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio del contraddittorio

Inoltre, le ricorrenti sostengono che la convenuta avrebbe adottato la decisione impugnata senza prima dare loro la possibilità di formulare osservazioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/16


Ricorso proposto il 17 aprile 2014 — Steinbeis Papier/Commissione

(Causa T-237/14)

2014/C 223/21

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Steinbeis Papier GmbH (Glückstadt, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e G. Engel, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel caso in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) — Promozione dell’energia elettrica da energie rinnovabili e delimitazione della legge sulla promozione delle energie rinnovabili per le imprese a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché i contributi previsti dalla legge sulla promozione delle energie rinnovabili (Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: la «EEG») e il regime speciale di compensazione non rappresentano alcuna concessione di risorse statali o controllate dallo Stato. A suo giudizio nell’ambito del procedimento precontenzioso tra la Commissione e la Repubblica federale di Germania sono stati accertati tutti i fatti rilevanti ai fini di una qualifica di tali misure. Non vi sarebbero più stati dubbi che la Commissione avrebbe dovuto chiarire in una procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (1).

2.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e del principio della certezza del diritto

Nell’ambito di tale motivo la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e il principio della certezza del diritto, avendo applicato il procedimento relativo a nuovi aiuti a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999, anziché il procedimento riguardante gli aiuti esistenti di cui all’articolo 17 e seguenti del regolamento n. 659/1999 per verificare la propria valutazione preliminare della EEG come aiuto. Al riguardo, essa afferma in particolare che la Commissione, con la decisione del 22 maggio 2002, non ha classificato la EEG 2000 come aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto non si era verificato alcun trasferimento di risorse statali. Non sarebbero intervenute modifiche sostanziali nel passaggio dalla EEG 2000 alla EEG 2012 rispetto alla decisione della Commissione del 22 maggio 2002. Pertanto, la Commissione avrebbe potuto far valere in un procedimento ex articolo 108, paragrafo 1, TFUE una sua interpretazione giuridica modificata senza accusare la ricorrente.

3.

Terzo motivo: violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio del contraddittorio

Inoltre, la ricorrente sostiene che la convenuta avrebbe adottato la decisione impugnata senza prima dare alla ricorrente la possibilità di formulare osservazioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/17


Impugnazione proposta il 22 aprile 2014 da Jean-Pierre Bodson e a. avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 12 febbraio 2014, causa F-73/12, Bodson e a./BEI

(Causa T-240/14 P)

2014/C 223/22

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Jean-Pierre Bodson (Lussemburgo, Lussemburgo); Dalila Bundy (Cosnes-et-Romain, Francia); Didier Dulieu (Roussy-le-Village, Francia); Marie-Christel Heger (Nospelt, Lussemburgo); Evangelos Kourgias (Senningerberg, Lussemburgo); Manuel Sutil (Lussemburgo); Patrick Vanhoudt (Gonderange, Lussemburgo); e Henry von Blumenthal (Bergem, Lussemburgo) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 12 febbraio 2014 nella causa F-73/12;

di conseguenza, accogliere le domande presentate dai ricorrenti in primo grado e, pertanto,

annullare le decisioni, contenute nei fogli paga dell’aprile 2012, del consiglio di amministrazione della BEI del 13 dicembre 2011 che stabilisce un incremento salariale limitato al 2,8 % e la decisione del comitato direttivo della BEI del 14 febbraio 2014 che stabilisce una griglia di merito che comporta la perdita dell’1 % dello stipendio e annullare, nella medesima misura, tutte le decisioni contenute nei fogli paga successivi;

quindi,

condannare la convenuta al pagamento della differenza di retribuzione risultante dalle citate decisioni del consiglio di amministrazione della BEI del 13 dicembre 2011 e del comitato direttivo della BEI del 14 febbraio 2012 rispetto all’applicazione del precedente sistema retributivo; a tale differenza di retribuzione vanno sommati gli interessi di mora a decorrere dal 12 aprile 2012 e, successivamente, il 12 di ogni mese fino a liquidazione, al tasso della BCE aumentato di 3 punti;

condannare la convenuta al pagamento di danni e interessi per il danno subito a causa della perdita del potere d’acquisto, valutato ex aequo et bono, in via provvisoria, all’1,5 % della retribuzione mensile di ogni ricorrente;

condannare la convenuta alle spese;

condannare la convenuta alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione della diversa natura tra il rapporto di lavoro contrattuale e il rapporto di lavoro statutario, una violazione delle condizioni fondamentali del rapporto di lavoro, una violazione della qualificazione giuridica del protocollo d'intesa.

2.

Secondo motivo, vertente su una contraddizione nella sentenza del Tribunale della funzione pubblica e su uno snaturamento del fascicolo.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione dei principi di certezza del diritto, di irretroattività e di prevedibilità, nonché uno snaturamento del fascicolo.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione del controllo del manifesto errore di valutazione e dell’obbligo di motivazione.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/18


Impugnazione proposta il 22 aprile 2014 da Jean-Pierre Bodson e a. avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 12 febbraio 2014, causa F-83/12, Bodson e a./BEI

(Causa T-241/14P)

2014/C 223/23

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Pierre Bodson (Lussemburgo, Lussemburgo); Dalila Bundy (Cosnes-et-Romain, Francia); Didier Dulieu (Roussy-le-Village, Francia); Marie-Christel Heger (Nospelt, Lussemburgo); Evangelos Kourgias (Senningerberg, Lussemburgo); Manuel Sutil (Lussemburgo); Patrick Vanhoudt (Gonderange, Lussemburgo); e Henry von Blumenthal (Bergem, Lussemburgo) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 12 febbraio 2014 nella causa F-83/12;

di conseguenza, accogliere le domande presentate dai ricorrenti in primo grado e, pertanto,

annullare le decisioni di attribuire ai ricorrenti un premio in applicazione del nuovo sistema di valutazione delle prestazioni come derivante dalla decisione del consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2010 e dalle decisioni del comitato direttivo del 9 novembre 2010 e del 16 novembre 2011, atteso che le decisioni individuali di applicazione erano contenute nei fogli paga di aprile 2012, dei quali gli interessati sono venuti a conoscenza non prima del 22 aprile 2012;

quindi,

condannare la convenuta a versare la differenza di retribuzione, risultante dalla decisione del consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2010 e dalle decisioni del 9 novembre 2010 e del 16 novembre 2011, rispetto all'applicazione del precedente sistema di premi; a tale differenza di retribuzione si devono sommare gli interessi di mora calcolati a decorrere dal 22 aprile 2012 fino a completa liquidazione, al tasso della BCE aumentato di 3 punti;

condannare la convenuta al pagamento di danni e interessi per il danno subito a causa della perdita del potere d’acquisto, valutato ex aequo et bono, in via provvisoria, all’1,5 % della retribuzione mensile di ogni ricorrente;

nel caso in cui la convenuta non li produca spontaneamente, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, invitare la convenuta a produrre i documenti seguenti:

il verbale della riunione del consiglio di amministrazione della BEI del 13 dicembre 2011;

i progetti redatti dal dipartimento delle risorse umane in date 22 giugno 2011 (RH/P&O/2011-119), 20 ottobre 2011 (RH/P&O/2011-74) e 25 gennaio 2012;

condannare la convenuta alle spese;

condannare la convenuta alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una irregolarità del procedimento in quanto il Tribunale della funzione pubblica si è rifiutato di procedere alle misure di organizzazione richieste dai ricorrenti.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione della diversa natura tra il rapporto di lavoro contrattuale e il rapporto di lavoro statutario, una violazione delle condizioni fondamentali del rapporto di lavoro, una violazione della qualificazione giuridica del protocollo d'intesa, uno snaturamento del fascicolo e una violazione da parte del giudice del suo obbligo di motivazione.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione dei diritti acquisiti e del legittimo affidamento, nonché una violazione dell’obbligo di motivazione.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione dei principi di certezza del diritto, di irretroattività e di prevedibilità, nonché una violazione del dovere di sollecitudine e dell’obbligo di motivazione.

5.

Quinto motivo, vertente su una violazione del controllo del manifesto errore di valutazione e dello snaturamento del fascicolo.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/20


Ricorso proposto il 24 aprile 2014 — Lussemburgo/Commissione

(Causa T-258/14)

2014/C 223/24

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: L. Delvaux, agente, assistito da P.-E. Partsch, A. Steichen, D. Waelbroeck, avvocati, e D. Slater, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione della Commissione del 24 marzo 2014, che ingiunge al Lussemburgo di fornire informazioni relative alla prassi delle decisioni anticipative in ambito tributario;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione C (2014) 1986 final della Commissione, mediante la quale quest'ultima gli ha ingiunto, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999 (1), di fornire l'elenco completo delle decisioni anticipative concesse nel 2010, 2011 e 2012 alle imprese lussemburghesi appartenenti a un gruppo o a una struttura legale comprendente una o più imprese con sede fuori del Granducato di Lussemburgo.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 10 del regolamento n. 659/1999 e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione non disporrebbe del minimo di informazioni richieste per giustificare le domande di delucidazioni contenute nell'ingiunzione, mentre i suoi poteri di indagine sarebbero subordinati alla previa detenzione di informazioni sostanziali e obiettive sufficienti, idonee a far sorgere una ragionevole suspicione quanto all'esistenza di una violazione. Il ricorrente afferma che la Commissione procede così ad una vera «domanda di informazioni esplorativa» incompatibile con i diritti della difesa.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto i) non vi sarebbe alcun rapporto tra le informazioni che la Commissione ha già in suo possesso e la natura e la portata delle informazioni richieste presso il ricorrente e in quanto ii) l'ingiunzione di fornire informazioni eccederebbe i limiti di quanto adatto e necessario alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla Commissione.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di sufficiente motivazione, poiché la Commissione non ha esposto le ragioni che giustificano l'ingiunzione impugnata, né ha chiaramente indicato le presunzioni che intende verificare.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione degli articoli 4 e 5 TUE e sul mancato rispetto della competenza degli Stati membri in materia di fiscalità diretta.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (GU L 83, pag. 1).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/20


Ricorso proposto il 24 aprile 2014 — Lussemburgo/Commissione

(Causa T-259/14)

2014/C 223/25

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: L. Delvaux, agente, assistito da P.-E. Partsch, A. Steichen, D. Waelbroeck, avvocati, e D. Slater, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione della Commissione del 24 marzo 2014, che ingiunge al Lussemburgo di fornire informazioni relative al regime impositivo dei redditi da proprietà intellettuale;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione C (2014) 1987 final della Commissione, mediante la quale quest'ultima gli ha ingiunto, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999 (1), di fornire informazioni relative alle regime impositivo dei redditi da proprietà intellettuale.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono, nella parte essenziale, identici o simili a quelli invocati nel contesto della causa T-258/14, Lussemburgo/Commissione.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (GU L 83, pag. 1).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/21


Ricorso proposto il 25 aprile 2014 — Vattenfall Europe Mining e a./Commissione

(Causa T-260/14)

2014/C 223/26

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Vattenfall Europe Mining AG (Cottbus, Germania), Vattenfall Europe Sales GmbH (Amburgo, Germania) e Vattenfall GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: R. Karpenstein e C. Johann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 264 TFUE, la decisione C (2013) 4424 final della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Germania, Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo: insussistenza di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Con il loro primo motivo, le ricorrenti fanno valere che a torto la Commissione ha ritenuto sussistere un intervento «di risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in relazione ai flussi finanziari operati sulla base della Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità delle energie rinnovabili; in prosieguo: «EEG»).

La previsione per legge di un vantaggio senza l’intervento di risorse statali non è sufficiente perché sussista un aiuto. Il presupposto dell’intervento di risorse statali non è soddisfatto con riferimento alla sovrattassa EEG, poiché questa è pagata solo dai privati e le risorse raccolte non possono essere imputate allo Stato in quanto esso non dispone di un potere di controllo costante e della connessa possibilità di accesso.

Un controllo dello Stato sulla sovrattassa EEG deve essere di per sé escluso per il solo fatto che il suo importo non è determinato dalle autorità statali, bensì dal prezzo dell’energia nella borsa elettrica e dalla quantità dell’energia da fonte rinnovabile immessa. Inoltre, lo Stato non ha alcuna possibilità di influenzare il rapporto tra il fornitore di energia e l’utente finale al quinto livello del meccanismo di compensazione EEG. Il trasferimento dei costi avviene qui nell’ambito di un rapporto di mero diritto privato.

Stante il nesso imprescindibile tra la qualificazione della sovrattassa EEG e la limitazione della sovrattassa per gli utenti a forte consumo di energia, il requisito del necessario controllo dello Stato non sussiste neppure con riferimento al cosiddetto regime speciale di compensazione dell’EEG. Né tale requisito potrebbe fondarsi sul fatto che la decisione relativa al controllo viene adottata dal Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Ufficio federale per l’economia e il controllo delle esportazioni), avendo quest’ultimo compiti di mera presa d’atto e/o di accertamento.

Inoltre, attraverso la riduzione della sovrattassa in favore degli utenti a forte consumo di energia, lo Stato non rinuncia ad entrate che avrebbe normalmente potuto raccogliere. Data la particolare configurazione del meccanismo di compensazione EEG, la riduzione della sovrattassa non implica alcuna diminuzione dell’importo totale delle entrate derivanti dalla sovrattassa EEG. La riduzione della sovrattassa per gli utenti a forte consumo di energia viene invece compensata attraverso sovrattasse più elevate per ogni kilowatt-ora di elettricità consegnata ad utenti non privilegiati.

2.

Secondo motivo: inesistenza di un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il cosiddetto regime speciale di compensazione dell’EEG non prevede alcun vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La differenziazione tra utenti a forte consumo di energia e utenti che non hanno un forte consumo di energia è insita nella logica del sistema della sovrattassa dell’EEG e, pertanto, non è selettiva a priori. La limitazione della sovrattassa in favore degli utenti a forte consumo di energia si limiterebbe a compensare i particolari svantaggi che deriverebbero a tali utenti dalla sovrattassa EEG calcolata sulla base del consumo.

3.

Terzo motivo: nessuna (minaccia) di distorsione della concorrenza o di effetto pregiudizievole sugli scambi

Con il terzo motivo, le ricorrenti deducono che il regime speciale di compensazione non distorce né rischia di distorcere la concorrenza e che non sussiste alcun pregiudizio per gli scambi fra gli Stati membri.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/22


Ricorso proposto il 28 aprile 2014 — Hydro Aluminium Rolled Products e a./Commissione

(Causa T-263/14)

2014/C 223/27

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Hydro Aluminium Rolled Products GmbH (Grevenbroich, Germania), Aluminium Norf GmbH (Neuss, Germania) und Trimet Aluminium SE (Essen, Germania) (rappresentanti: U. Karpenstein e C. Johann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 264 TFUE, la decisione la decisione C (2013) 4424 final della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Germania, Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia,

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’insussistenza di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Con il loro primo motivo, le ricorrenti fanno valere che a torto la Commissione ha ritenuto sussistere un intervento «di risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in relazione ai flussi finanziari operati sulla base della Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità delle energie rinnovabili; in prosieguo: «EEG»).

A torto la Commissione ha affermato che i flussi finanziari operati sulla base dell’EEG sono avvenuti con l’intervento «di risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

La sovrattassa EEG viene pagata solo dai privati. Le risorse raccolte non possono essere imputate allo Stato. Mancano il necessario controllo costante dello Stato e la connessa effettiva possibilità di accesso delle autorità sia riguardo alla sovrattassa EEG che riguardo alla sua riduzione in favore degli utenti a forte consumo di energia.

In ogni caso, la riduzione della sovrattassa in favore degli utenti a forte consumo di energia non conduce a una rinuncia alle entrate che lo Stato avrebbe normalmente potuto raccogliere. Tale riduzione è finanziata unicamente con risorse private, segnatamente attraverso una sovrattassa più elevata per ogni kilowatt-ora di elettricità consegnata ad utenti non privilegiati. Il cosiddetto regime di speciale compensazione dell’EEG non influisce dunque sull’importo totale delle entrate derivanti dalla sovrattassa EEG, bensì unicamente sulla ripartizione interna degli oneri fiscali.

2.

Secondo motivo, vertente sull’inesistenza di un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il cosiddetto regime speciale di compensazione dell’EEG non prevede alcun vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La differenziazione tra utenti a forte consumo di energia e utenti che non hanno un forte consumo di energia è insita nella logica del sistema della sovrattassa dell’EEG e, pertanto, non è selettiva a priori.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/23


Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Schumacher Packaging/Commissione

(Causa T-265/14)

2014/C 223/28

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schumacher Packaging GmbH (Schwarzenberg, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e G. Engel, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel caso in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché la sovrattassa EEG prevista dalla legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: la «EEG») e il regime speciale di compensazione non rappresentano alcuna concessione di risorse statali o controllate dallo Stato. A suo giudizio nell’ambito del procedimento precontenzioso tra la Commissione e la Repubblica federale di Germania sono stati accertati tutti i fatti rilevanti ai fini di una qualifica di tali misure. Non vi sarebbero più stati dubbi che la Commissione avrebbe dovuto chiarire in una procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (1).

2.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e del principio della certezza del diritto

Nell’ambito di tale motivo la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e il principio della certezza del diritto, avendo applicato il procedimento relativo a nuovi aiuti a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999, anziché il procedimento riguardante gli aiuti esistenti di cui all’articolo 17 e seguenti del regolamento n. 659/1999 per verificare la propria valutazione preliminare della EEG come aiuto. Al riguardo, essa afferma in particolare che la Commissione, con la decisione del 22 maggio 2002, non ha classificato la EEG 2000 come aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto non si era verificato alcun trasferimento di risorse statali. Non sarebbero intervenute modifiche sostanziali nel passaggio dalla EEG 2000 alla EEG 2012 rispetto alla decisione della Commissione del 22 maggio 2002. Pertanto, la Commissione avrebbe potuto far valere in un procedimento ex articolo 108, paragrafo 1, TFUE una sua interpretazione giuridica modificata senza accusare la ricorrente.

3.

Terzo motivo: violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio del contraddittorio

Inoltre, la ricorrente sostiene che la convenuta avrebbe adottato la decisione impugnata senza prima dare alla ricorrente la possibilità di formulare osservazioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/24


Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Grupa Azoty ATT Polymers/Commissione

(Causa T-270/14)

2014/C 223/29

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Grupa Azoty ATT Polymers GmbH (Guben, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e S. Kobes, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel caso in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché la sovrattassa EEG prevista dalla legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: la «EEG») e il regime speciale di compensazione non rappresentano alcuna concessione di risorse statali o controllate dallo Stato. A suo giudizio nell’ambito del procedimento precontenzioso tra la Commissione e la Repubblica federale di Germania sono stati accertati tutti i fatti rilevanti ai fini di una qualifica di tali misure. Non vi sarebbero più stati dubbi che la Commissione avrebbe dovuto chiarire in una procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (1).

2.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e del principio della certezza del diritto

Nell’ambito di tale motivo la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e il principio della certezza del diritto, avendo applicato il procedimento relativo a nuovi aiuti a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999, anziché il procedimento riguardante gli aiuti esistenti di cui all’articolo 17 e seguenti del regolamento n. 659/1999 per verificare la propria valutazione preliminare della EEG come aiuto. Al riguardo, essa afferma in particolare che la Commissione, con la decisione del 22 maggio 2002, non ha classificato la EEG 2000 come aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto non si era verificato alcun trasferimento di risorse statali. Non sarebbero intervenute modifiche sostanziali nel passaggio dalla EEG 2000 alla EEG 2012 rispetto alla decisione della Commissione del 22 maggio 2002. Pertanto, la Commissione avrebbe potuto far valere in un procedimento ex articolo 108, paragrafo 1, TFUE una sua interpretazione giuridica modificata senza accusare la ricorrente.

3.

Terzo motivo: violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio del contraddittorio

Inoltre, la ricorrente sostiene che la convenuta avrebbe adottato la decisione impugnata senza prima dare alla ricorrente la possibilità di formulare osservazioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/25


Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Styron Deutschland/Commissione

(Causa T-271/14)

2014/C 223/30

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Styron Deutschland GmbH (Schkopau, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e S. Kobes, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel caso in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché la sovrattassa EEG prevista dalla legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: la «EEG») e il regime speciale di compensazione non rappresentano alcuna concessione di risorse statali o controllate dallo Stato. A suo giudizio nell’ambito del procedimento precontenzioso tra la Commissione e la Repubblica federale di Germania sono stati accertati tutti i fatti rilevanti ai fini di una qualifica di tali misure. Non vi sarebbero più stati dubbi che la Commissione avrebbe dovuto chiarire in una procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (1).

2.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e del principio della certezza del diritto

Nell’ambito di tale motivo la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e il principio della certezza del diritto, avendo applicato il procedimento relativo a nuovi aiuti a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999, anziché il procedimento riguardante gli aiuti esistenti di cui all’articolo 17 e seguenti del regolamento n. 659/1999 per verificare la propria valutazione preliminare della EEG come aiuto. Al riguardo, essa afferma in particolare che la Commissione, con la decisione del 22 maggio 2002, non ha classificato la EEG 2000 come aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto non si era verificato alcun trasferimento di risorse statali. Non sarebbero intervenute modifiche sostanziali nel passaggio dalla EEG 2000 alla EEG 2012 rispetto alla decisione della Commissione del 22 maggio 2002. Pertanto, la Commissione avrebbe potuto far valere in un procedimento ex articolo 108, paragrafo 1, TFUE una sua interpretazione giuridica modificata senza accusare la ricorrente.

3.

Terzo motivo: violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio del contraddittorio

Inoltre, la ricorrente sostiene che la convenuta avrebbe adottato la decisione impugnata senza prima dare alla ricorrente la possibilità di formulare osservazioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/26


Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — P-D Glasseiden e a./Commissione

(Causa T-272/14)

2014/C 223/31

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: P-D Glasseiden GmbH Oschatz (Oschatz, Germania), P-D Interglas Technologies GmbH (Erbach, Germania), P-D Industriegesellschalt mbH, Glasfaser Brattendorf (Wilsdruff STT Grumbach, Germania) e Glashütte Freital GmbH (Freital, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e G. Engel, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel caso in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché la sovrattassa EEG prevista dalla legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: la «EEG») e il regime speciale di compensazione non rappresentano alcuna concessione di risorse statali o controllate dallo Stato. A loro giudizio nell’ambito del procedimento precontenzioso tra la Commissione e la Repubblica federale di Germania sono stati accertati tutti i fatti rilevanti ai fini di una qualifica di tali misure. Non vi sarebbero più stati dubbi che la Commissione avrebbe dovuto chiarire in un procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (1).

2.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e del principio della certezza del diritto

Nell’ambito di tale motivo le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e il principio della certezza del diritto, avendo applicato il procedimento relativo a nuovi aiuti a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999, anziché il procedimento riguardante gli aiuti esistenti di cui all’articolo 17 e seguenti del regolamento n. 659/1999 per verificare la propria valutazione preliminare della EEG come aiuto. Al riguardo, esse affermano in particolare che la Commissione, con la decisione del 22 maggio 2002, non ha classificato la EEG 2000 come aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto non si era verificato alcun trasferimento di risorse statali. Non sarebbero intervenute modifiche sostanziali nel passaggio dalla EEG 2000 alla EEG 2012 rispetto alla decisione della Commissione del 22 maggio 2002. Pertanto, la Commissione avrebbe potuto far valere in un procedimento ex articolo 108, paragrafo 1, TFUE una sua interpretazione giuridica modificata senza accusare le ricorrenti.

3.

Terzo motivo: violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio del contraddittorio

Inoltre, le ricorrenti sostengono che la convenuta avrebbe adottato la decisione impugnata senza prima dare loro la possibilità di formulare osservazioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/27


Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Lech-Stahlwerke/Commissione

(Causa T-274/14)

2014/C 223/32

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lech-Stahlwerke GmbH (Meitingen, Germania) (rappresentanti: I. Zenke e T. Heymann)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione 2014/C 37/07 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativa all’avvio del procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione al sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e da grisù secondo la legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien) nella versione del 25 ottobre 2008, modificata dall’articolo 5 della legge del 20 dicembre 2012, e ridurre la sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, nella parte in cui tale riduzione per gli utenti come la ricorrente è qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e dichiarata provvisoriamente incompatibile con il mercato interno;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE — nessun aiuto di Stato

La ricorrente fa valere che il meccanismo di sostegno della legge sulla priorità delle energie rinnovabili (in prosieguo: la «EEG») nel suo insieme e il regime speciale di compensazione per gli utenti a forte consumo di energia non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché non esiste alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali. Il sostegno è finanziato esclusivamente da risorse private, i cui flussi finanziari non sono controllati da alcuna autorità statale.

2.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE — nessun vantaggio selettivo per gli utenti a forte consumo di energia

La ricorrente fa inoltre valere che il regime speciale di compensazione non prevede alcun vantaggio selettivo per gli utenti a forte consumo di energia. Da un lato, gli utenti non hanno ricevuto alcun vantaggio che essi non avrebbero ottenuto in condizioni normali di mercato, in quanto, in forza di tali circostanze, gli operatori EEG devono vendere la loro elettricità a prezzo di mercato e non esiste alcuna sovrattassa EEG. Dall’altro, il regime speciale di compensazione si applica in seno al gruppo di utenti a forte consumo di energia, che sono esposti unicamente al rischio di perdita di competitività internazionale a causa della sovrattassa EEG, a tutti i settori produttivi in modo non discriminatorio.

3.

Terzo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE — in ogni caso, compatibilità con il mercato interno

Tuttavia, anche se il regime speciale di compensazione dovesse costituire un aiuto di Stato, esso, in ogni caso, è manifestamente compatibile con il mercato interno conformemente alle disposizioni relative agli aiuti di Stato dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), in considerazione dell’obiettivo d’interesse comunitario di tutela dell’ambiente e del clima, garantendo al contempo un’economia europea sostenibile e stabile.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/28


Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Drahtwerk St. Ingbert e a./Commissione

(Causa T-275/14)

2014/C 223/33

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Drahtwerk St. Ingbert GmbH (St. Ingbert, Germania), DWK Drahtwerk Köln GmbH (Colonia, Germania), Kalksteingrube Auersmacher GmbH (Völklingen, Germania), Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Germania), Stahlguss Saar GmbH (St. Ingbert) e Zentralkokerei Saar GmbH (Dillingen) (rappresentanti: S. Altenschmidt e H. Janssen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel caso in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché la sovrattassa EEG prevista dalla legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: la «EEG») e il regime speciale di compensazione non rappresentano alcuna concessione di risorse statali o controllate dallo Stato. A loro giudizio nell’ambito del procedimento precontenzioso tra la Commissione e la Repubblica federale di Germania sono stati accertati tutti i fatti rilevanti ai fini di una qualifica di tali misure. Non vi sarebbero più stati dubbi che la Commissione avrebbe dovuto chiarire in un procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (1).

2.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e del principio della certezza del diritto

Nell’ambito di tale motivo le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e il principio della certezza del diritto, avendo applicato il procedimento relativo a nuovi aiuti a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999, anziché il procedimento riguardante gli aiuti esistenti di cui all’articolo 17 e seguenti del regolamento n. 659/1999 per verificare la propria valutazione preliminare della EEG come aiuto. Al riguardo, esse affermano in particolare che la Commissione, con la decisione del 22 maggio 2002, non ha classificato la EEG 2000 come aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto non si era verificato alcun trasferimento di risorse statali. Non sarebbero intervenute modifiche sostanziali nel passaggio dalla EEG 2000 alla EEG 2012 rispetto alla decisione della Commissione del 22 maggio 2002. Pertanto, la Commissione avrebbe potuto far valere in un procedimento ex articolo 108, paragrafo 1, TFUE una sua interpretazione giuridica modificata senza accusare le ricorrenti.

3.

Terzo motivo: violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio del contraddittorio

Inoltre, le ricorrenti sostengono che la convenuta avrebbe adottato la decisione impugnata senza prima dare loro la possibilità di formulare osservazioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/29


Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Flachglas Torgau e a./Commissione

(Causa T-276/14)

2014/C 223/34

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Flachglas Torgau GmbH (Torgau, Germania), Saint-Gobain Isover G+H AG (Ludwigshafen am Rhein, Germania) e Saint-Gobain Oberland AG (Bad Wurzach, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e H. Janssen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel caso in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché la sovrattassa EEG prevista dalla legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: la «EEG») e il regime speciale di compensazione non rappresentano alcuna concessione di risorse statali o controllate dallo Stato. A loro giudizio nell’ambito del procedimento precontenzioso tra la Commissione e la Repubblica federale di Germania sono stati accertati tutti i fatti rilevanti ai fini di una qualifica di tali misure. Non vi sarebbero più stati dubbi che la Commissione avrebbe dovuto chiarire in un procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (1).

2.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e del principio della certezza del diritto

Nell’ambito di tale motivo le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e il principio della certezza del diritto, avendo applicato il procedimento relativo a nuovi aiuti a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999, anziché il procedimento riguardante gli aiuti esistenti di cui all’articolo 17 e seguenti del regolamento n. 659/1999 per verificare la propria valutazione preliminare della EEG come aiuto. Al riguardo, esse affermano in particolare che la Commissione, con la decisione del 22 maggio 2002, non ha classificato la EEG 2000 come aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto non si era verificato alcun trasferimento di risorse statali. Non sarebbero intervenute modifiche sostanziali nel passaggio dalla EEG 2000 alla EEG 2012 rispetto alla decisione della Commissione del 22 maggio 2002. Pertanto, la Commissione avrebbe potuto far valere in un procedimento ex articolo 108, paragrafo 1, TFUE una sua interpretazione giuridica modificata senza accusare le ricorrenti.

3.

Terzo motivo: violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio del contraddittorio

Inoltre, le ricorrenti sostengono che la convenuta avrebbe adottato la decisione impugnata senza prima dare loro la possibilità di formulare osservazioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/30


Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Sabic Polyolefine/Commissione

(Causa T-279/14)

2014/C 223/35

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sabic Polyolefine GmbH (Gelsenkirchen, Germania) (rappresentanti: C. Arhold, N. Wimmer, F. Wesche, L. Petersen e T. Woltering, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108 TFUE tramite l’erronea classificazione del regime speciale di compensazione

La ricorrente sostiene che la decisione di avvio del procedimento viola gli articoli 107, paragrafo 1, e 108 TFUE, nonché l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1), in quanto la sovrattassa EEG prevista dalla Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: «EEG») non costituirebbe alcuna concessione di risorse statali e la riduzione della medesima sovrattassa per gli utenti a forte consumo di energia non configurerebbe alcuna rinuncia a risorse statali.

Essa rileva a tale proposito che la Commissione avrebbe fondato il suo esame su nuovi parametri di delimitazione incompatibili con i principi elaborati finora dalla giurisprudenza. In particolare essa avrebbe completamente omesso di considerare il criterio del potere di disposizione concreto di autorità statali, necessario, secondo giurisprudenza costante, per la classificazione come risorse statali, e avrebbe ritenuto sufficiente che il legislatore statale influisca sui flussi di pagamento tra privati e che le autorità di regolamentazione vigilino sul rispetto da parte dei privati degli obblighi di legge.

La Commissione sarebbe, inoltre, vincolata dalla sua decisione con la quale aveva ritenuto che la EEG 2000 non costituisse aiuto ai sensi dell’articolo 107 comma 1 TFUE in quanto non vi era stato alcun trasferimento di risorse statali e pertanto avrebbe erroneamente classificato la EEG 2012 come nuovo regime di aiuti introdotto illegittimamente.

Inoltre la Commissione non avrebbe sufficientemente esaminato e pertanto neanche riconosciuto che le eccezioni per le imprese a forte consumo di energia sarebbero giustificate dallo scopo, dalla natura, nonché dalla struttura intrinseca della EEG 2012 e quindi non comporterebbero vantaggi selettivi.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e degli articoli 18 e 19 del regolamento n. 659/1999 per aver omesso di proporre opportune misure

La ricorrente sostiene a tale riguardo che la Commissione, in occasione dell’esame della EEG 2012, avrebbe dovuto comunque applicare la procedura relativa ad aiuti esistenti, di cui all’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e agli articoli dal 17 al 19 del regolamento n. 659/1999 e, prima dell’avvio del procedimento formale d’indagine, avrebbe dovuto proporre alla Germania opportune misure, invece di esporre gli operatori del mercato a considerevoli rischi economici tramite la classificazione della EEG 2012 come nuovo aiuto, non notificato.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentiti

La ricorrente rileva inoltre che la Commissione sarebbe stata in ogni caso tenuta a consultarla prima dell’adozione di una decisione con siffatti rilevanti effetti giuridici.

4.

Quarto motivo, vertente sulla motivazione insufficiente

Infine, la ricorrente asserisce che la decisione di avvio del procedimento è, nei suoi punti essenziali, carente nella motivazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83, pag. 1.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/31


Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Ineos Manifacturing Deutschland e a./Commissione

(Causa T-280/14)

2014/C 223/36

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Ineos Manufacturing Deutschland GmbH (Colonia, Germania), Ineos Phenol GmbH (Gladbeck, Germania) e Ineos Vinyls Deutschland GmbH (Wilhelmshaven, Germania) (rappresentanti: C. Arhold, N. Wimmer, F. Wesche, L. Petersen e T. Woltering, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108 TFUE tramite l’erronea classificazione del regime speciale di compensazione

Le ricorrenti sostengono che la decisione di avvio del procedimento viola gli articoli 107, paragrafo 1, e 108 TFUE, nonché l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1), in quanto la sovrattassa EEG prevista dalla Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: «EEG») non costituirebbe alcuna concessione di risorse statali e la riduzione della medesima sovrattassa per gli utenti a forte consumo di energia non configurerebbe alcuna rinuncia a risorse statali.

Esse rilevano a tale proposito che la Commissione avrebbe fondato il suo esame su nuovi parametri di delimitazione incompatibili con i principi elaborati finora dalla giurisprudenza. In particolare essa avrebbe completamente omesso di considerare il criterio del potere di disposizione concreto di autorità statali, necessario, secondo giurisprudenza costante, per la classificazione come risorse statali, e avrebbe ritenuto sufficiente che il legislatore statale influisca sui flussi di pagamento tra privati e che le autorità di regolamentazione vigilino sul rispetto da parte dei privati degli obblighi di legge.

La Commissione sarebbe, inoltre, vincolata dalla sua decisione con la quale aveva ritenuto che la EEG 2000 non costituisse aiuto ai sensi dell’articolo 107 comma 1 TFUE in quanto non vi era stato alcun trasferimento di risorse statali e pertanto avrebbe erroneamente classificato la EEG 2012 come nuovo regime di aiuti introdotto illegittimamente.

Inoltre la Commissione non avrebbe sufficientemente esaminato e pertanto neanche riconosciuto che le eccezioni per le imprese a forte consumo di energia sarebbero giustificate dallo scopo, dalla natura, nonché dalla struttura intrinseca della EEG 2012 e quindi non comporterebbero vantaggi selettivi.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e degli articoli 18 e 19 del regolamento n. 659/1999 per aver omesso di proporre opportune misure

Le ricorrenti sostengono a tale riguardo che la Commissione, in occasione dell’esame della EEG 2012, avrebbe dovuto comunque applicare la procedura relativa ad aiuti esistenti, di cui all’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e agli articoli dal 17 al 19 del regolamento n. 659/1999 e, prima dell’avvio del procedimento formale d’indagine, avrebbe dovuto proporre alla Germania opportune misure, invece di esporre gli operatori del mercato a considerevoli rischi economici tramite la classificazione della EEG 2012 come nuovo aiuto, non notificato.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentiti

Le ricorrenti rilevano inoltre che la Commissione sarebbe stata in ogni caso tenuta a consultarle prima dell’adozione di una decisione con siffatti rilevanti effetti giuridici.

4.

Quarto motivo, vertente sulla motivazione insufficiente

Infine, le ricorrenti asseriscono che la decisione di avvio del procedimento è, nei suoi punti essenziali, carente nella motivazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83, pag. 1.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/32


Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Fels-Werke/Commissione

(Causa T-281/14)

2014/C 223/37

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fels-Werke GmbH (Goslar, Germania) (rappresentanti: C. Arhold, N. Wimmer, F. Wesche, L. Petersen e T. Woltering, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108 TFUE tramite l’erronea classificazione del regime speciale di compensazione

La ricorrente sostiene che la decisione di avvio del procedimento viola gli articoli 107, paragrafo 1, e 108 TFUE, nonché l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1), in quanto la sovrattassa EEG prevista dalla Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: «EEG») non costituirebbe alcuna concessione di risorse statali e la riduzione della medesima sovrattassa per gli utenti a forte consumo di energia non configurerebbe alcuna rinuncia a risorse statali.

Essa rileva a tale proposito che la Commissione avrebbe fondato il suo esame su nuovi parametri di delimitazione incompatibili con i principi elaborati finora dalla giurisprudenza. In particolare essa avrebbe completamente omesso di considerare il criterio del potere di disposizione concreto di autorità statali, necessario, secondo giurisprudenza costante, per la classificazione come risorse statali, e avrebbe ritenuto sufficiente che il legislatore statale influisca sui flussi di pagamento tra privati e che le autorità di regolamentazione vigilino sul rispetto da parte dei privati degli obblighi di legge.

La Commissione sarebbe, inoltre, vincolata dalla sua decisione con la quale aveva ritenuto che la EEG 2000 non costituisse aiuto ai sensi dell’articolo 107 comma 1 TFUE in quanto non vi era stato alcun trasferimento di risorse statali e pertanto avrebbe erroneamente classificato la EEG 2012 come nuovo regime di aiuti introdotto illegittimamente.

Inoltre la Commissione non avrebbe sufficientemente esaminato e pertanto neanche riconosciuto che le eccezioni per le imprese a forte consumo di energia sarebbero giustificate dallo scopo, dalla natura, nonché dalla struttura intrinseca della EEG 2012 e quindi non comporterebbero vantaggi selettivi.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e degli articoli 18 e 19 del regolamento n. 659/1999 per aver omesso di proporre opportune misure

La ricorrente sostiene a tale riguardo che la Commissione, in occasione dell’esame della EEG 2012, avrebbe dovuto comunque applicare la procedura relativa ad aiuti esistenti, di cui all’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e agli articoli dal 17 al 19 del regolamento n. 659/1999 e, prima dell’avvio del procedimento formale d’indagine, avrebbe dovuto proporre alla Germania opportune misure, invece di esporre gli operatori del mercato a considerevoli rischi economici tramite la classificazione della EEG 2012 come nuovo aiuto, non notificato.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentiti

La ricorrente rileva inoltre che la Commissione sarebbe stata in ogni caso tenuta a consultarla prima dell’adozione di una decisione con siffatti rilevanti effetti giuridici.

4.

Quarto motivo, vertente sulla motivazione insufficiente

Infine, la ricorrente asserisce che la decisione di avvio del procedimento è, nei suoi punti essenziali, carente nella motivazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83, pag. 1.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/34


Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Bayer MaterialScience/Commissione

(Causa T-282/14)

2014/C 223/38

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bayer MaterialScience AG (Leverkusen, Germania) (rappresentanti: C. Arhold, N. Wimmer, F. Wesche, L. Petersen e T. Woltering, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108 TFUE tramite l’erronea classificazione del regime speciale di compensazione

La ricorrente sostiene che la decisione di avvio del procedimento viola gli articoli 107, paragrafo 1, e 108 TFUE, nonché l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1), in quanto la sovrattassa EEG prevista dalla Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: «EEG») non costituirebbe alcuna concessione di risorse statali e la riduzione della medesima sovrattassa per gli utenti a forte consumo di energia non configurerebbe alcuna rinuncia a risorse statali.

Essa rileva a tale proposito che la Commissione avrebbe fondato il suo esame su nuovi parametri di delimitazione incompatibili con i principi elaborati finora dalla giurisprudenza. In particolare essa avrebbe completamente omesso di considerare il criterio del potere di disposizione concreto di autorità statali, necessario, secondo giurisprudenza costante, per la classificazione come risorse statali, e avrebbe ritenuto sufficiente che il legislatore statale influisca sui flussi di pagamento tra privati e che le autorità di regolamentazione vigilino sul rispetto da parte dei privati degli obblighi di legge.

La Commissione sarebbe, inoltre, vincolata dalla sua decisione con la quale aveva ritenuto che la EEG 2000 non costituisse aiuto ai sensi dell’articolo 107 comma 1 TFUE in quanto non vi era stato alcun trasferimento di risorse statali e pertanto avrebbe erroneamente classificato la EEG 2012 come nuovo regime di aiuti introdotto illegittimamente.

Inoltre la Commissione non avrebbe sufficientemente esaminato e pertanto neanche riconosciuto che le eccezioni per le imprese a forte consumo di energia sarebbero giustificate dallo scopo, dalla natura, nonché dalla struttura intrinseca della EEG 2012 e quindi non comporterebbero vantaggi selettivi.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e degli articoli 18 e 19 del regolamento n. 659/1999 per aver omesso di proporre opportune misure

La ricorrente sostiene a tale riguardo che la Commissione, in occasione dell’esame della EEG 2012, avrebbe dovuto comunque applicare la procedura relativa ad aiuti esistenti, di cui all’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e agli articoli dal 17 al 19 del regolamento n. 659/1999 e, prima dell’avvio del procedimento formale d’indagine, avrebbe dovuto proporre alla Germania opportune misure, invece di esporre gli operatori del mercato a considerevoli rischi economici tramite la classificazione della EEG 2012 come nuovo aiuto, non notificato.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentiti

La ricorrente rileva inoltre che la Commissione sarebbe stata in ogni caso tenuta a consultarla prima dell’adozione di una decisione con siffatti rilevanti effetti giuridici.

4.

Quarto motivo, vertente sulla motivazione insufficiente

Infine, la ricorrente asserisce che la decisione di avvio del procedimento è, nei suoi punti essenziali, carente nella motivazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83, pag. 1.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/35


Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Advansa e a./Commissione

(Causa T-283/14)

2014/C 223/39

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Advansa GmbH (Hamm, Germania), Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH (Ibbenbüren, Germania), Aurubis AG (Amburgo, Germania), CABB GmbH (Gersthofen, Germania), CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen (Bitterfeld-Wolfen, Germania), CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG (Bitterfeld-Wolfen), Clariant Produkte (Deutschland) GmbH (Francoforte sul Meno, Germania), Dow Olefinverbund GmbH (Schkopau, Germania), Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (Stade, Germania), Dralon GmbH (Dormagen, Germania), Ems-Chemie (Neumünster) GmbH & Co. KG (Neumünster, Germania), Hahl Filaments GmbH (Munderkingen, Germania), ISP Marl GmbH (Marl, Germania), Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen (Bad Soden am Taunus, Germania), Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter (Bad Soden am Taunus), Nabaltec AG (Schwandorf, Germania), Siltronic AG (Monaco, Germania), Trevira GmbH (Bobingen, Germania), Wacker Chemie AG (Monaco, Germania) e Westfalen Industriegase GmbH (Münster, Germania) (rappresentanti: C. Arhold, N. Wimmer, F. Wesche, L. Petersen e T. Woltering, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, di avvio del procedimento d’indagine formale nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108 TFUE tramite l’erronea classificazione del regime speciale di compensazione

Le ricorrenti sostengono che la decisione di avvio del procedimento viola gli articoli 107, paragrafo 1, e 108 TFUE, nonché l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1), in quanto la sovrattassa EEG prevista dalla Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: «EEG») non costituirebbe alcuna concessione di risorse statali e la riduzione della medesima sovrattassa per gli utenti a forte consumo di energia non configurerebbe alcuna rinuncia a risorse statali.

Esse rilevano a tale proposito che la Commissione avrebbe fondato il suo esame su nuovi parametri di delimitazione incompatibili con i principi elaborati finora dalla giurisprudenza. In particolare essa avrebbe completamente omesso di considerare il criterio del potere di disposizione concreto di autorità statali, necessario, secondo giurisprudenza costante, per la classificazione come risorse statali, e avrebbe ritenuto sufficiente che il legislatore statale influisca sui flussi di pagamento tra privati e che le autorità di regolamentazione vigilino sul rispetto da parte dei privati degli obblighi di legge.

La Commissione sarebbe, inoltre, vincolata dalla sua decisione con la quale aveva ritenuto che la EEG 2000 non costituisse aiuto ai sensi dell’articolo 107 comma 1 TFUE in quanto non vi era stato alcun trasferimento di risorse statali e pertanto avrebbe erroneamente classificato la EEG 2012 come nuovo regime di aiuti introdotto illegittimamente.

Inoltre la Commissione non avrebbe sufficientemente esaminato e pertanto neanche riconosciuto che le eccezioni per le imprese a forte consumo di energia sarebbero giustificate dallo scopo, dalla natura, nonché dalla struttura intrinseca della EEG 2012 e quindi non comporterebbero vantaggi selettivi.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e degli articoli 18 e 19 del regolamento n. 659/1999 per aver omesso di proporre opportune misure

Le ricorrenti sostengono a tale riguardo che la Commissione, in occasione dell’esame della EEG 2012, avrebbe dovuto comunque applicare la procedura relativa ad aiuti esistenti, di cui all’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e agli articoli dal 17 al 19 del regolamento n. 659/1999 e, prima dell’avvio del procedimento formale d’indagine, avrebbe dovuto proporre alla Germania opportune misure, invece di esporre gli operatori del mercato a considerevoli rischi economici tramite la classificazione della EEG 2012 come nuovo aiuto, non notificato.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentiti

Le ricorrenti rilevano inoltre che la Commissione sarebbe stata in ogni caso tenuta a consultarle prima dell’adozione di una decisione con siffatti rilevanti effetti giuridici.

4.

Quarto motivo, vertente sulla motivazione insufficiente

Infine, le ricorrenti asseriscono che la decisione di avvio del procedimento è, nei suoi punti essenziali, carente nella motivazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83, pag. 1.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/36


Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Wirtschaftsvereinigung Stahl e a./Commissione

(Causa T-285/14)

2014/C 223/40

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Wirtschaftsvereinigung Stahl (Düsseldorf, Germania), Benteler Steel/Tube GmbH (Paderborn), BGH Edelstahl Freital GmbH (Freital), BGH Edelstahl Siegen GmbH (Siegen), BGH Edelstahl Lippendorf GmbH (Lippendorf), Buderus Edelstahl Schmiedetechnik GmbH (Wetzlar), ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH (Riesa), Friedr. Lohmann GmbH Werk für Spezial- & Edelstähle (Witten), Outokumpu Nirosta GmbH (Krefeld), Peiner Träger GmbH (Peine), ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg), ThyssenKrupp Rasselstein GmbH (Andernach), ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH (Gelsenkirchen), Pruna Betreiber GmbH (Grünwald), ThyssenKrupp Gerlach GmbH (Homburg), ThyssenKrupp Federn und Stabilisatoren GmbH (Hagen), Salzgitter Mannesmann Rohr Sachsen GmbH (Zeithain), HSP Hoesch Spundwand und Profil GmbH (Dortmund), Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH (Mülheim an der Ruhr), Mülheim Pipecoatings GmbH (Mülheim an der Ruhr), Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Deutschland GmbH (Remscheid), Salzgitter Hydroforming GmbH & Co. KG (Crimmitschau), Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH (Siegen), Ilsenburger Grobblech GmbH (Ilsenburg) (rappresentanti: A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F. A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler e T. Woltering, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione della convenuta del 18 dicembre 2013, con la quale quest’ultima ha avviato il procedimento d’indagine formale nella causa «Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia» (GU C 37/73 del 7 febbraio 2014);

unire il presente procedimento a quello relativo al ricorso proposto dalla Germania dinanzi al Tribunale per ottenere la dichiarazione di nullità della decisione impugnata (presentazione del ricorso il 21 marzo 2014);

in subordine: far inserire nel fascicolo gli atti di detto procedimento relativo al ricorso della Germania;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

1.

Primo motivo: nessun vantaggio

Le ricorrenti fanno valere che il regime speciale di compensazione previsto dalla legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: la «EEG») non comporta alcun vantaggio per gli utenti a forte consumo di energia nell’industria siderurgica in generale e per le ricorrenti dal n. 2 al n. 24 in particolare.

2.

Secondo motivo: nessun vantaggio selettivo

Inoltre, le ricorrenti sostengono che, per esse, non esiste a fortiori alcun vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nel regime speciale di compensazione.

3.

Terzo motivo: nessun utilizzo di risorse statali

Le ricorrenti fanno valere, per di più, che il regime speciale di compensazione non costituisce un aiuto «concesso dagli Stati ovvero mediante risorse statali» a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

4.

Quarto motivo: nessuna distorsione della concorrenza

Le ricorrenti sostengono che il regime speciale di compensazione non falsa la concorrenza in seno all’Unione europea.

5.

Quinto motivo: assenza di pregiudizio al commercio tra gli Stati membri

Le ricorrenti fanno valere inoltre che il regime speciale di compensazione non pregiudica nemmeno il commercio tra gli Stati membri.

6.

Sesto motivo: una cessazione o una riduzione sostanziale del regime speciale di compensazione viola i diritti fondamentali delle ricorrenti

Le ricorrenti sostengono che il fatto di qualificare il regime speciale di compensazione come aiuto o di ridurlo in maniera sostanziale violerebbe non solo i limiti dell’articolo 107 TFUE, chiaramente definiti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, ma anche il requisito fondamentale dell’equità sostanziale nella ripartizione degli oneri. Una soppressione o una riduzione sostanziale del regime speciale di compensazione violerebbe quindi altresì i diritti fondamentali delle ricorrenti, in particolare quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

7.

Settimo motivo: il regime speciale di compensazione rientra nell’ambito della decisione della Commissione del 22 maggio 2002

Le ricorrenti affermano altresì che la Commissione, nella propria decisione del 22 maggio 2002, ha constatato espressamente che la EEG e i suoi «regimi di compensazione» non configurano la fattispecie di un aiuto (1). Tale decisione copre altresì il regime speciale di compensazione.

8.

Ottavo motivo: errore manifesto di valutazione ed esame preliminare insufficiente

Inoltre, secondo le ricorrenti, la Commissione non ha esaminato sufficientemente e, pertanto, non ha neanche realizzato che le eccezioni previste per gli utenti a forte consumo di energia sono giustificate dall’obiettivo, dalla natura e dalla struttura interna della EEG e non costituiscono quindi un vantaggio selettivo.

9.

Nono motivo: violazione del diritto al contraddittorio

Inoltre, le ricorrenti fanno valere che la Commissione le avrebbe dovute comunque consultare prima dell’adozione di una decisione avente tali effetti giuridici gravi.


(1)  Lettera della Commissione del 22 maggio 2002, C (2002) 1887 def./Aiuto di Stato NN 27/2000-Germania


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/38


Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Röchling Oertl Kunststofftechnik/Commissione

(Causa T-286/14)

2014/C 223/41

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Röchling Oertl Kunststofftechnik GmbH (Brensbach, Germania) (rappresentanti: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania per il sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: nessun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente sostiene che la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, prevista dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG), non costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa rileva a tale riguardo che le imprese a forte consumo di energia non sono assolutamente avvantaggiate dalla normativa. Il regime speciale di compensazione sarebbe, piuttosto, una compensazione per oneri straordinari che incidono in modo particolare sulla ricorrente e su imprese analoghe nell’ambito del sostegno alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili e servirebbe al ripristino della competitività delle imprese a forte consumo di energia, che sarebbero in primo luogo considerevolmente colpite dalla sovrattassa EEG.

2.

Secondo motivo: nessuna risorsa statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente inoltre afferma che il regime speciale di compensazione non costituisce alcuna misura concessa «dagli Stati, ovvero mediante risorse statali». Essa rileva a tale riguardo che la sovrattassa EEG non è, di per sé, risorsa statale e, di conseguenza, anche una rinuncia a tale risorsa tramite il regime speciale di compensazione non può costituire una misura concessa mediante risorse statali.

La sovrattassa EEG non è, secondo la ricorrente, riscossa, gestita, né ridistribuita dallo Stato o da un ente pubblico o privato nominato o istituito dallo Stato. La sovrattassa EEG può, piuttosto, a suo avviso, essere riscossa direttamente dai gestori dei sistemi di trasmissione in base ad un’apposita azione civile. La sovrattassa EEG non andrebbe a favore del bilancio dello Stato e di conseguenza il regime speciale di compensazione non ridurrebbe in alcun modo, direttamente o indirettamente le entrate dello Stato.

Le risorse della EEG non starebbero neanche nella disponibilità di autorità statali. Non ci sarebbe inoltre alcun controllo pubblico sulle risorse della EEG, ad esempio attraverso il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni, BAFA) o la Bundesnetzagentur (autorità nazionale tedesca di regolamentazione delle telecomunicazioni).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/39


Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Schaeffler Technologies/Commissione

(Causa T-287/14)

2014/C 223/42

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania per il sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: nessun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente sostiene che la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, prevista dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG), non costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa rileva a tale riguardo che le imprese a forte consumo di energia non sono assolutamente avvantaggiate dalla normativa. Il regime speciale di compensazione sarebbe, piuttosto, una compensazione per oneri straordinari che incidono in modo particolare sulla ricorrente e su imprese analoghe nell’ambito del sostegno alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili e servirebbe al ripristino della competitività delle imprese a forte consumo di energia, che sarebbero in primo luogo considerevolmente colpite dalla sovrattassa EEG.

2.

Secondo motivo: nessuna risorsa statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente inoltre afferma che il regime speciale di compensazione non costituisce alcuna misura concessa «dagli Stati, ovvero mediante risorse statali». Essa rileva a tale riguardo che la sovrattassa EEG non è, di per sé, risorsa statale e, di conseguenza, anche una rinuncia a tale risorsa tramite il regime speciale di compensazione non può costituire una misura concessa mediante risorse statali.

La sovrattassa EEG non è, secondo la ricorrente, riscossa, gestita, né ridistribuita dallo Stato o da un ente pubblico o privato nominato o istituito dallo Stato. La sovrattassa EEG può, piuttosto, a suo avviso, essere riscossa direttamente dai gestori dei sistemi di trasmissione in base ad un’apposita azione civile. La sovrattassa EEG non andrebbe a favore del bilancio dello Stato e di conseguenza il regime speciale di compensazione non ridurrebbe in alcun modo, direttamente o indirettamente le entrate dello Stato.

Le risorse della EEG non starebbero neanche nella disponibilità di autorità statali. Non ci sarebbe inoltre alcun controllo pubblico sulle risorse della EEG, ad esempio attraverso il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni, BAFA) o la Bundesnetzagentur (autorità nazionale tedesca di regolamentazione delle telecomunicazioni).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/40


Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Energiewerke Nord/Commissione

(Causa T-288/14)

2014/C 223/43

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Energiewerke Nord GmbH (Rubenow, Germania) (rappresentanti: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania per il sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: nessun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente sostiene che la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, prevista dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG), non costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa rileva a tale riguardo che le imprese a forte consumo di energia non sono assolutamente avvantaggiate dalla normativa. Il regime speciale di compensazione sarebbe, piuttosto, una compensazione per oneri straordinari che incidono in modo particolare sulla ricorrente e su imprese analoghe nell’ambito del sostegno alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili e servirebbe al ripristino della competitività delle imprese a forte consumo di energia, che sarebbero in primo luogo considerevolmente colpite dalla sovrattassa EEG.

2.

Secondo motivo: nessuna risorsa statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente inoltre afferma che il regime speciale di compensazione non costituisce alcuna misura concessa «dagli Stati, ovvero mediante risorse statali». Essa rileva a tale riguardo che la sovrattassa EEG non è, di per sé, risorsa statale e, di conseguenza, anche una rinuncia a tale risorsa tramite il regime speciale di compensazione non può costituire una misura concessa mediante risorse statali.

La sovrattassa EEG non è, secondo la ricorrente, riscossa, gestita, né ridistribuita dallo Stato o da un ente pubblico o privato nominato o istituito dallo Stato. La sovrattassa EEG può, piuttosto, a suo avviso, essere riscossa direttamente dai gestori dei sistemi di trasmissione in base ad un’apposita azione civile. La sovrattassa EEG non andrebbe a favore del bilancio dello Stato e di conseguenza il regime speciale di compensazione non ridurrebbe in alcun modo, direttamente o indirettamente le entrate dello Stato.

Le risorse della EEG non starebbero neanche nella disponibilità di autorità statali. Non ci sarebbe inoltre alcun controllo pubblico sulle risorse della EEG, ad esempio attraverso il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni, BAFA) o la Bundesnetzagentur (autorità nazionale tedesca di regolamentazione delle telecomunicazioni).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/41


Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — H-O-T Servicecenter Nürnberg e a./Commissione

(Causa T-289/14)

2014/C 223/44

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: H-O-T Servicecenter Nürnberg GmbH (Norimberga, Germania), H-O-T Servicecenter Schmölln GmbH & Co. KG (Schmölln), H-O-T Servicecenter Allgäu GmbH & Co. KG (Memmingerberg), EB Härtetechnik GmbH & Co. KG (Norimberga) (rappresentanti: A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F. A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler e T. Woltering, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione della convenuta del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nella causa in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; (GU C 37/73 del 7 febbraio 2014)

unire il presente procedimento a quello relativo al ricorso proposto dalla Germania dinanzi al Tribunale per ottenere la dichiarazione di nullità della decisione impugnata (presentazione del ricorso il 21 marzo 2014);

in subordine: far inserire nel fascicolo gli atti di detto procedimento relativo al ricorso della Germania;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono dieci motivi.

1.

Primo motivo: nessun vantaggio

Le ricorrenti fanno valere che il regime speciale di compensazione previsto dalla legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: la «EEG») non comporta alcun vantaggio per gli utenti a forte consumo di energia del settore dell’indurimento e dell’industria del rivestimento in generale e per le ricorrenti in particolare.

2.

Secondo motivo: nessun vantaggio selettivo

Inoltre, le ricorrenti sostengono che, per esse, non esiste a fortiori alcun vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nell’ambito del regime speciale di compensazione.

3.

Terzo motivo: nessun utilizzo di risorse statali

Le ricorrenti fanno valere, per di più, che il regime speciale di compensazione non costituisce un aiuto «concesso dagli Stati ovvero mediante risorse statali» a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

4.

Quarto motivo: nessuna distorsione della concorrenza

Le ricorrenti sostengono che il regime speciale di compensazione non falsa la concorrenza in seno all’Unione europea.

5.

Quinto motivo: assenza di pregiudizio al commercio tra gli Stati membri

Le ricorrenti fanno valere inoltre che il regime speciale di compensazione non pregiudica nemmeno il commercio tra gli Stati membri.

6.

Sesto motivo: una cessazione o una riduzione sostanziale del regime speciale di compensazione viola i diritti fondamentali delle ricorrenti

Le ricorrenti sostengono che il fatto di qualificare il regime speciale di compensazione come aiuto o di ridurlo in maniera sostanziale violerebbe non solo i limiti dell’articolo 107 TFUE, chiaramente definiti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, ma anche il requisito fondamentale dell’equità sostanziale nella ripartizione degli oneri. Una soppressione o una riduzione sostanziale del regime speciale di compensazione violerebbe quindi altresì i diritti fondamentali delle ricorrenti, in particolare quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

7.

Settimo motivo: il regime speciale di compensazione rientra nell’ambito della decisione della Commissione del 22 maggio 2002

Le ricorrenti affermano altresì che la Commissione, nella propria decisione del 22 maggio 2002, ha constatato espressamente che la EEG e i suoi «regimi di compensazione» non configurano la fattispecie di un aiuto (1). Tale decisione copre altresì il regime speciale di compensazione.

8.

Ottavo motivo: errore manifesto di valutazione ed esame preliminare insufficiente

Inoltre, secondo le ricorrenti, la Commissione non ha sufficientemente esaminato e pertanto neanche riconosciuto che le eccezioni previste per gli utenti a forte consumo di energia sono giustificate dall’obiettivo, dalla natura e dalla struttura interna della EEG e non costituiscono quindi un vantaggio selettivo.

9.

Nono motivo: violazione del diritto al contraddittorio

Inoltre, le ricorrenti fanno valere che la Commissione le avrebbe dovute comunque consultare prima dell’adozione di una decisione avente tali effetti giuridici gravi.

10.

Decimo motivo: motivazione insufficiente

Infine, le ricorrenti sostengono che le parti essenziali della decisione di avviare il procedimento non sono sufficientemente motivate.


(1)  Lettera della Commissione del 22 maggio 2002, C (2002) 1887 def./Aiuto di Stato NN 27/2000-Germania


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/42


Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — egeplast international/Commissione

(Causa T-291/14)

2014/C 223/45

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: egeplast international GmbH (Greven, Germania) (rappresentante: A. Rosenfeld, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione C (2013) 4424 def. della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sull’Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Germania, Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce essenzialmente quanto segue.

1.

Nessun favore ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente afferma che il regime speciale di compensazione della legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: la «EEG») non le apporta alcun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma riduce semplicemente un onere che incide gravemente sulla sua competitività, il quale le è stato imposto solo in seguito all’introduzione della sovrattassa EEG. Detto regime ha l’obiettivo di compensare in parte uno svantaggio ma non di fornire un vantaggio.

2.

Nessuna selettività

La ricorrente sostiene altresì che il regime speciale di compensazione non è selettivo, non essendo limitato a determinati utenti o settori produttivi. Anche nella pratica, la gamma di utenti che ha beneficiato del regime di compensazione è altrettanto diversificata. Il regime è pienamente compatibile con la EEG 2012 e consente un sistema di oneri coerente con il sistema EEG.

3.

Nessuna risorsa statale o imputabile allo Stato

La ricorrente afferma inoltre che le entrate provenienti dalla sovrattassa EEG non sono risorse statali o imputabili allo Stato. La sovrattassa EEG ha l’obiettivo di soddisfare il diritto degli operatori dei sistemi di trasmissione (in prosieguo: gli «OST») in base al diritto civile contro i fornitori di elettricità per il rimborso delle spese sostenute nella commercializzazione di energia elettrica. L’importo della sovrattassa è determinato dagli OST senza alcun coinvolgimento statale. I poteri conferiti alla Bundesnetzagentur (agenzia federale della rete) avevano il solo scopo di riesaminare la determinazione adeguata dell’importo della sovrattassa da parte degli OST. Tuttavia, essi non hanno ottenuto dalla Bundesnetzagentur alcun controllo permanente o potere dispositivo sulle entrate provenienti dalla sovrattassa.

4.

Nessuna distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi

Al riguardo, la ricorrente fa valere che dal carattere non statale delle entrate provenienti dalla sovrattassa risulta che le riduzioni della sovrattassa EEG non hanno costituito una rinuncia alle entrate statali. Di conseguenza, non esiste alcuna rinuncia perché qualunque minor entrata proveniente dal conto della sovrattassa è stata controfinanziata da risorse private sotto forma di un importo maggiore della sovrattassa per i consumatori finali non privilegiati.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/43


Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Klemme/Commissione

(Causa T-294/14)

2014/C 223/46

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Klemme AG (Lutherstadt Eisleben, Germania) (rappresentanti: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania per il sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: nessun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente sostiene che la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, prevista dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG), non costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa rileva a tale riguardo che le imprese a forte consumo di energia non sono assolutamente avvantaggiate dalla normativa. Il regime speciale di compensazione sarebbe, piuttosto, una compensazione per oneri straordinari che incidono in modo particolare sulla ricorrente e su imprese analoghe nell’ambito del sostegno alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili e servirebbe al ripristino della competitività delle imprese a forte consumo di energia, che sarebbero in primo luogo considerevolmente colpite dalla sovrattassa EEG.

2.

Secondo motivo: nessuna risorsa statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente inoltre afferma che il regime speciale di compensazione non costituisce alcuna misura concessa «dagli Stati, ovvero mediante risorse statali». Essa rileva a tale riguardo che la sovrattassa EEG non è, di per sé, risorsa statale e, di conseguenza, anche una rinuncia a tale risorsa tramite il regime speciale di compensazione non può costituire una misura concessa mediante risorse statali.

La sovrattassa EEG non è, secondo la ricorrente, riscossa, gestita, né ridistribuita dallo Stato o da un ente pubblico o privato nominato o istituito dallo Stato. La sovrattassa EEG può, piuttosto, a suo avviso, essere riscossa direttamente dai gestori dei sistemi di trasmissione in base ad un’apposita azione civile. La sovrattassa EEG non andrebbe a favore del bilancio dello Stato e di conseguenza il regime speciale di compensazione non ridurrebbe in alcun modo, direttamente o indirettamente le entrate dello Stato.

Le risorse della EEG non starebbero neanche nella disponibilità di autorità statali. Non ci sarebbe inoltre alcun controllo pubblico sulle risorse della EEG, ad esempio attraverso il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni, BAFA) o la Bundesnetzagentur (autorità nazionale tedesca di regolamentazione delle telecomunicazioni).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/44


Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Autoneum Germany/Commissione

(Causa T-295/14)

2014/C 223/47

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Autoneum Germany GmbH (Roßdorf, Germania) (rappresentanti: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2 TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania per il sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: nessun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente sostiene che la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, prevista dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG), non costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa rileva a tale riguardo che le imprese a forte consumo di energia non sono assolutamente avvantaggiate dalla normativa. Il regime speciale di compensazione è, a suo avviso, piuttosto una compensazione per oneri straordinari che incidono in modo particolare sulla ricorrente e su imprese analoghe nell’ambito del sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed è finalizzato al ripristino della competitività delle imprese a forte consumo di energia, che sono in primo luogo significativamente penalizzate dalla sovrattassa EEG.

2.

Secondo motivo: nessuna risorsa statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente inoltre afferma che il regime speciale di compensazione non costituisce alcuna misura concessa «dagli Stati, ovvero mediante risorse statali». Essa rileva a tale riguardo che la sovrattassa EEG non è, di per sé, risorsa statale e, di conseguenza, anche una rinuncia a tale risorsa tramite il regime speciale di compensazione non può costituire una misura concessa mediante risorse statali.

La sovrattassa EEG non è, secondo la ricorrente, riscossa, gestita, né ridistribuita dallo Stato o da un ente pubblico o privato nominato o istituito dallo Stato. La sovrattassa EEG può, piuttosto, a suo avviso, essere riscossa direttamente dai gestori dei sistemi di trasmissione in base ad un’apposita azione civile. La sovrattassa EEG non andrebbe a favore del bilancio dello Stato e di conseguenza il regime speciale di compensazione non ridurrebbe in alcun modo, direttamente o indirettamente, le entrate dello Stato.

Le risorse della EEG non si troverebbero neppure nella disponibilità di autorità statali. Non ci sarebbe inoltre alcun controllo pubblico sulle risorse della EEG, ad esempio attraverso il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni, BAFA) o la Bundesnetzagentur (autorità nazionale tedesca di regolamentazione delle telecomunicazioni).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/45


Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Erbslöh/Commissione

(Causa T-296/14)

2014/C 223/48

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Erbslöh AG (Velbert, Germania) (rappresentanti: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania per il sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: nessun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente sostiene che la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, prevista dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG), non costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa rileva a tale riguardo che le imprese a forte consumo di energia non sono assolutamente avvantaggiate dalla normativa. Il regime speciale di compensazione sarebbe, piuttosto, una compensazione per oneri straordinari che incidono in modo particolare sulla ricorrente e su imprese analoghe nell’ambito del sostegno alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili e servirebbe al ripristino della competitività delle imprese a forte consumo di energia, che sarebbero in primo luogo considerevolmente colpite dalla sovrattassa EEG.

2.

Secondo motivo: nessuna risorsa statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente inoltre afferma che il regime speciale di compensazione non costituisce alcuna misura concessa «dagli Stati, ovvero mediante risorse statali». Essa rileva a tale riguardo che la sovrattassa EEG non è, di per sé, risorsa statale e, di conseguenza, anche una rinuncia a tale risorsa tramite il regime speciale di compensazione non può costituire una misura concessa mediante risorse statali.

La sovrattassa EEG non è, secondo la ricorrente, riscossa, gestita, né ridistribuita dallo Stato o da un ente pubblico o privato nominato o istituito dallo Stato. La sovrattassa EEG può, piuttosto, a suo avviso, essere riscossa direttamente dai gestori dei sistemi di trasmissione in base ad un’apposita azione civile. La sovrattassa EEG non andrebbe a favore del bilancio dello Stato e di conseguenza il regime speciale di compensazione non ridurrebbe in alcun modo, direttamente o indirettamente le entrate dello Stato.

Le risorse della EEG non starebbero neanche nella disponibilità di autorità statali. Non ci sarebbe inoltre alcun controllo pubblico sulle risorse della EEG, ad esempio attraverso il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni, BAFA) o la Bundesnetzagentur (autorità nazionale tedesca di regolamentazione delle telecomunicazioni).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/46


Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Walter Klein/Commissione

(Causa T-297/14)

2014/C 223/49

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Walter Klein GmbH & Co. KG (Wuppertal, Germania) (rappresentanti: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania per il sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: nessun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente sostiene che la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, prevista dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG), non costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa rileva a tale riguardo che le imprese a forte consumo di energia non sono assolutamente avvantaggiate dalla normativa. Il regime speciale di compensazione sarebbe, piuttosto, una compensazione per oneri straordinari che incidono in modo particolare sulla ricorrente e su imprese analoghe nell’ambito del sostegno alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili e servirebbe al ripristino della competitività delle imprese a forte consumo di energia, che sarebbero in primo luogo considerevolmente colpite dalla sovrattassa EEG.

2.

Secondo motivo: nessuna risorsa statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente inoltre afferma che il regime speciale di compensazione non costituisce alcuna misura concessa «dagli Stati, ovvero mediante risorse statali». Essa rileva a tale riguardo che la sovrattassa EEG non è, di per sé, risorsa statale e, di conseguenza, anche una rinuncia a tale risorsa tramite il regime speciale di compensazione non può costituire una misura concessa mediante risorse statali.

La sovrattassa EEG non è, secondo la ricorrente, riscossa, gestita, né ridistribuita dallo Stato o da un ente pubblico o privato nominato o istituito dallo Stato. La sovrattassa EEG può, piuttosto, a suo avviso, essere riscossa direttamente dai gestori dei sistemi di trasmissione in base ad un’apposita azione civile. La sovrattassa EEG non andrebbe a favore del bilancio dello Stato e di conseguenza il regime speciale di compensazione non ridurrebbe in alcun modo, direttamente o indirettamente le entrate dello Stato.

Le risorse della EEG non starebbero neanche nella disponibilità di autorità statali. Non ci sarebbe inoltre alcun controllo pubblico sulle risorse della EEG, ad esempio attraverso il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni, BAFA) o la Bundesnetzagentur (autorità nazionale tedesca di regolamentazione delle telecomunicazioni).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/47


Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Erbslöh Aluminium/Commissione

(Causa T-298/14)

2014/C 223/50

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Erbslöh Aluminium GmbH (Velpert, Germania) (rappresentanti: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania per il sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: nessun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente sostiene che la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, prevista dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG), non costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa rileva a tale riguardo che le imprese a forte consumo di energia non sono assolutamente avvantaggiate dalla normativa. Il regime speciale di compensazione sarebbe, piuttosto, una compensazione per oneri straordinari che incidono in modo particolare sulla ricorrente e su imprese analoghe nell’ambito del sostegno alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili e servirebbe al ripristino della competitività delle imprese a forte consumo di energia, che sarebbero in primo luogo considerevolmente colpite dalla sovrattassa EEG.

2.

Secondo motivo: nessuna risorsa statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente inoltre afferma che il regime speciale di compensazione non costituisce alcuna misura concessa «dagli Stati, ovvero mediante risorse statali». Essa rileva a tale riguardo che la sovrattassa EEG non è, di per sé, risorsa statale e, di conseguenza, anche una rinuncia a tale risorsa tramite il regime speciale di compensazione non può costituire una misura concessa mediante risorse statali.

La sovrattassa EEG non è, secondo la ricorrente, riscossa, gestita, né ridistribuita dallo Stato o da un ente pubblico o privato nominato o istituito dallo Stato. La sovrattassa EEG può, piuttosto, a suo avviso, essere riscossa direttamente dai gestori dei sistemi di trasmissione in base ad un’apposita azione civile. La sovrattassa EEG non andrebbe a favore del bilancio dello Stato e di conseguenza il regime speciale di compensazione non ridurrebbe in alcun modo, direttamente o indirettamente le entrate dello Stato.

Le risorse della EEG non starebbero neanche nella disponibilità di autorità statali. Non ci sarebbe inoltre alcun controllo pubblico sulle risorse della EEG, ad esempio attraverso il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni, BAFA) o la Bundesnetzagentur (autorità nazionale tedesca di regolamentazione delle telecomunicazioni).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/48


Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Fricopan Back/Commissione

(Causa T-300/14)

2014/C 223/51

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fricopan Back GmbH Immekath (Klötze, Germania) (rappresentanti: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania per il sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: nessun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente sostiene che la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, prevista dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG), non costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa rileva a tale riguardo che le imprese a forte consumo di energia non sono assolutamente avvantaggiate dalla normativa. Il regime speciale di compensazione sarebbe, piuttosto, una compensazione per oneri straordinari che incidono in modo particolare sulla ricorrente e su imprese analoghe nell’ambito del sostegno alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili e servirebbe al ripristino della competitività delle imprese a forte consumo di energia, che sarebbero in primo luogo considerevolmente colpite dalla sovrattassa EEG.

2.

Secondo motivo: nessuna risorsa statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente inoltre afferma che il regime speciale di compensazione non costituisce alcuna misura concessa «dagli Stati, ovvero mediante risorse statali». Essa rileva a tale riguardo che la sovrattassa EEG non è, di per sé, risorsa statale e, di conseguenza, anche una rinuncia a tale risorsa tramite il regime speciale di compensazione non può costituire una misura concessa mediante risorse statali.

La sovrattassa EEG non è, secondo la ricorrente, riscossa, gestita, né ridistribuita dallo Stato o da un ente pubblico o privato nominato o istituito dallo Stato. La sovrattassa EEG può, piuttosto, a suo avviso, essere riscossa direttamente dai gestori dei sistemi di trasmissione in base ad un’apposita azione civile. La sovrattassa EEG non andrebbe a favore del bilancio dello Stato e di conseguenza il regime speciale di compensazione non ridurrebbe in alcun modo, direttamente o indirettamente le entrate dello Stato.

Le risorse della EEG non starebbero neanche nella disponibilità di autorità statali. Non ci sarebbe inoltre alcun controllo pubblico sulle risorse della EEG, ad esempio attraverso il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni, BAFA) o la Bundesnetzagentur (autorità nazionale tedesca di regolamentazione delle telecomunicazioni).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/49


Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Michelin Reifenwerke/Commissione

(Causa T-301/14)

2014/C 223/52

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania per il sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: nessun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente sostiene che la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, prevista dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG), non costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa rileva a tale riguardo che le imprese a forte consumo di energia non sono assolutamente avvantaggiate dalla normativa. Il regime speciale di compensazione sarebbe, piuttosto, una compensazione per oneri straordinari che incidono in modo particolare sulla ricorrente e su imprese analoghe nell’ambito del sostegno alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili e servirebbe al ripristino della competitività delle imprese a forte consumo di energia, che sarebbero in primo luogo considerevolmente colpite dalla sovrattassa EEG.

2.

Secondo motivo: nessuna risorsa statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente inoltre afferma che il regime speciale di compensazione non costituisce alcuna misura concessa «dagli Stati, ovvero mediante risorse statali». Essa rileva a tale riguardo che la sovrattassa EEG non è, di per sé, risorsa statale e, di conseguenza, anche una rinuncia a tale risorsa tramite il regime speciale di compensazione non può costituire una misura concessa mediante risorse statali.

La sovrattassa EEG non è, secondo la ricorrente, riscossa, gestita, né ridistribuita dallo Stato o da un ente pubblico o privato nominato o istituito dallo Stato. La sovrattassa EEG può, piuttosto, a suo avviso, essere riscossa direttamente dai gestori dei sistemi di trasmissione in base ad un’apposita azione civile. La sovrattassa EEG non andrebbe a favore del bilancio dello Stato e di conseguenza il regime speciale di compensazione non ridurrebbe in alcun modo, direttamente o indirettamente le entrate dello Stato.

Le risorse della EEG non starebbero neanche nella disponibilità di autorità statali. Non ci sarebbe inoltre alcun controllo pubblico sulle risorse della EEG, ad esempio attraverso il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni, BAFA) o la Bundesnetzagentur (autorità nazionale tedesca di regolamentazione delle telecomunicazioni).


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/50


Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Buderus Guss/Commissione

(Causa T-302/14)

2014/C 223/53

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Buderus Guss GmbH (Breidenbach, Germania) (rappresentanti: D. Greinacher, J. Martin e B. Scholtka, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE, la decisione della Commissione del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nei confronti della Repubblica federale di Germania con riferimento al sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e da gas da estrazione previsto dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG) — Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (GU del 7.02.2014, C 37, pag. 73), nella parte in cui la Commissione ha qualificato il regime speciale di compensazione di cui agli articoli 40 e 41 EEG come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE;

condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 107 TFUE

La ricorrente sostiene che a torto la Commissione ha qualificato come aiuti il sostegno alle energie rinnovabili mediante il sistema della sovrattassa nonché il regime speciale di compensazione della riduzione della sovrattassa EEG, e che, di conseguenza, essa non avrebbe potuto legittimamente avviare il procedimento di indagine formale.

La ricorrente espone a tal riguardo che la Commissione, in sede di valutazione provvisoria della questione se il regime speciale di compensazione costituisca un aiuto, è incorsa in un manifesto errore di valutazione, dato che il regime speciale di compensazione, in quanto eccezione nel sistema della sovrattassa EEG, non comporterebbe per le imprese a forte consumo di energia alcun vantaggio che esse non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato.

La ricorrente afferma inoltre che non sarebbe coinvolta alcuna risorsa statale. Per il semplice fatto che la sovrattassa EEG non costituisce di per sé una risorsa statale, nessuna risorsa statale può essere coinvolta dall’eccezione prevista per le imprese a forte consumo di energia.

La ricorrente deduce poi che il regime speciale di compensazione non pregiudica la concorrenza. Esso mira, piuttosto, a ristabilire le condizioni di concorrenza che esisterebbero in assenza della sovrattassa EEG.

2.

Secondo motivo: violazione del principio della certezza del diritto

La ricorrente ritiene che la Commissione, quando ha adottato la decisione in oggetto, avrebbe violato il principio della certezza del diritto. La normativa tedesca sul sostegno alle energie rinnovabili sarebbe già stata sottoposta a un’indagine approfondita sotto il profilo degli aiuti di Stato. In quella sede, la Commissione sarebbe giunta nel 2002 alla conclusione che la suddetta normativa non avesse comportato un trasferimento di risorse statali. Poiché l’EEG 2012 non avrebbe introdotto, sotto tale profilo, modifiche sostanziali rispetto alla normativa a quell’epoca vigente, gli operatori economici interessati avrebbero nutrito la legittima aspettativa che non vi sarebbe stato un nuovo esame e che anzi potevano contare sulla continuità del sistema.

3.

Terzo motivo: sviamento di potere

Infine, la ricorrente deduce uno sviamento di potere da parte della Commissione con riferimento ai poteri discrezionali alla stessa riconosciuti dagli articoli 107 e 108 TFUE. Mediante l’avvio del procedimento di indagine, la Commissione mirerebbe prevalentemente all’armonizzazione dei principi in materia di sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Tale obiettivo fondamentale risulterebbe manifesto anche nel nuovo progetto di disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia, in cui la Commissione per la prima volta stabilisce regole dettagliate per il sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Orbene, per procedere a un’armonizzazione, la Commissione dovrebbe tuttavia avvalersi della procedura di ravvicinamento delle legislazioni a tal uopo prevista dagli articoli 116 e 117 TFUE.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/51


Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Polyblend/Commissione

(Causa T-303/14)

2014/C 223/54

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Polyblend GmbH (Bad Sobernheim, Germania) (rappresentanti: D. Greinacher, J. Martin e B. Scholtka, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE, la decisione della Commissione del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nei confronti della Repubblica federale di Germania con riferimento al sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e da gas da estrazione previsto dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG) — Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (GU del 7.02.2014, C 37, pag. 73), nella parte in cui la Commissione ha qualificato il regime speciale di compensazione di cui agli articoli 40 e 41 EEG come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE;

condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 107 TFUE

La ricorrente sostiene che a torto la Commissione ha qualificato come aiuti il sostegno alle energie rinnovabili mediante il sistema della sovrattassa nonché il regime speciale di compensazione della riduzione della sovrattassa EEG, e che, di conseguenza, essa non avrebbe potuto legittimamente avviare il procedimento di indagine formale.

La ricorrente espone a tal riguardo che la Commissione, in sede di valutazione provvisoria della questione se il regime speciale di compensazione costituisca un aiuto, è incorsa in un manifesto errore di valutazione, dato che il regime speciale di compensazione, in quanto eccezione nel sistema della sovrattassa EEG, non comporterebbe per le imprese a forte consumo di energia alcun vantaggio che esse non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato.

La ricorrente afferma inoltre che non sarebbe coinvolta alcuna risorsa statale. Per il semplice fatto che la sovrattassa EEG non costituisce di per sé una risorsa statale, nessuna risorsa statale può essere coinvolta dall’eccezione prevista per le imprese a forte consumo di energia.

La ricorrente deduce poi che il regime speciale di compensazione non pregiudica la concorrenza. Esso mira, piuttosto, a ristabilire le condizioni di concorrenza che esisterebbero in assenza della sovrattassa EEG.

2.

Secondo motivo: violazione del principio della certezza del diritto

La ricorrente ritiene che la Commissione, quando ha adottato la decisione in oggetto, avrebbe violato il principio della certezza del diritto. La normativa tedesca sul sostegno alle energie rinnovabili sarebbe già stata sottoposta a un’indagine approfondita sotto il profilo degli aiuti di Stato. In quella sede, la Commissione sarebbe giunta nel 2002 alla conclusione che la suddetta normativa non avesse comportato un trasferimento di risorse statali. Poiché l’EEG 2012 non avrebbe introdotto, sotto tale profilo, modifiche sostanziali rispetto alla normativa a quell’epoca vigente, gli operatori economici interessati avrebbero nutrito la legittima aspettativa che non vi sarebbe stato un nuovo esame e che anzi potevano contare sulla continuità del sistema.

3.

Terzo motivo: sviamento di potere

Infine, la ricorrente deduce uno sviamento di potere da parte della Commissione con riferimento ai poteri discrezionali alla stessa riconosciuti dagli articoli 107 e 108 TFUE. Mediante l’avvio del procedimento di indagine, la Commissione mirerebbe prevalentemente all’armonizzazione dei principi in materia di sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Tale obiettivo fondamentale risulterebbe manifesto anche nel nuovo progetto di disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia, in cui la Commissione per la prima volta stabilisce regole dettagliate per il sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Orbene, per procedere a un’armonizzazione, la Commissione dovrebbe tuttavia avvalersi della procedura di ravvicinamento delle legislazioni a tal uopo prevista dagli articoli 116 e 117 TFUE.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/52


Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Sun Alloys Europe/Commissione

(Causa T-304/14)

2014/C 223/55

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sun Alloys Europe GmbH (Bad Sobernheim, Germania) (rappresentanti: D. Greinacher, J. Martin e B. Scholtka, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE, la decisione della Commissione del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nei confronti della Repubblica federale di Germania con riferimento al sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e da gas da estrazione previsto dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG) — Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (GU del 7.02.2014, C 37, pag. 73), nella parte in cui la Commissione ha qualificato il regime speciale di compensazione di cui agli articoli 40 e 41 EEG come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE;

condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 107 TFUE

La ricorrente sostiene che a torto la Commissione ha qualificato come aiuti il sostegno alle energie rinnovabili mediante il sistema della sovrattassa nonché il regime speciale di compensazione della riduzione della sovrattassa EEG, e che, di conseguenza, essa non avrebbe potuto legittimamente avviare il procedimento di indagine formale.

La ricorrente espone a tal riguardo che la Commissione, in sede di valutazione provvisoria della questione se il regime speciale di compensazione costituisca un aiuto, è incorsa in un manifesto errore di valutazione, dato che il regime speciale di compensazione, in quanto eccezione nel sistema della sovrattassa EEG, non comporterebbe per le imprese a forte consumo di energia alcun vantaggio che esse non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato.

La ricorrente afferma inoltre che non sarebbe coinvolta alcuna risorsa statale. Per il semplice fatto che la sovrattassa EEG non costituisce di per sé una risorsa statale, nessuna risorsa statale può essere coinvolta dall’eccezione prevista per le imprese a forte consumo di energia.

La ricorrente deduce poi che il regime speciale di compensazione non pregiudica la concorrenza. Esso mira, piuttosto, a ristabilire le condizioni di concorrenza che esisterebbero in assenza della sovrattassa EEG.

2.

Secondo motivo: violazione del principio della certezza del diritto

La ricorrente ritiene che la Commissione, quando ha adottato la decisione in oggetto, avrebbe violato il principio della certezza del diritto. La normativa tedesca sul sostegno alle energie rinnovabili sarebbe già stata sottoposta a un’indagine approfondita sotto il profilo degli aiuti di Stato. In quella sede, la Commissione sarebbe giunta nel 2002 alla conclusione che la suddetta normativa non avesse comportato un trasferimento di risorse statali. Poiché l’EEG 2012 non avrebbe introdotto, sotto tale profilo, modifiche sostanziali rispetto alla normativa a quell’epoca vigente, gli operatori economici interessati avrebbero nutrito la legittima aspettativa che non vi sarebbe stato un nuovo esame e che anzi potevano contare sulla continuità del sistema.

3.

Terzo motivo: sviamento di potere

Infine, la ricorrente deduce uno sviamento di potere da parte della Commissione con riferimento ai poteri discrezionali alla stessa riconosciuti dagli articoli 107 e 108 TFUE. Mediante l’avvio del procedimento di indagine, la Commissione mirerebbe prevalentemente all’armonizzazione dei principi in materia di sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Tale obiettivo fondamentale risulterebbe manifesto anche nel nuovo progetto di disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia, in cui la Commissione per la prima volta stabilisce regole dettagliate per il sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Orbene, per procedere a un’armonizzazione, la Commissione dovrebbe tuttavia avvalersi della procedura di ravvicinamento delle legislazioni a tal uopo prevista dagli articoli 116 e 117 TFUE.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/54


Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Vestolit/Commissione

(Causa T-305/14)

2014/C 223/56

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vestolit GmbH (Marl, Germania) (rappresentanti: D. Greinacher, J. Martin e B. Scholtka, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE, la decisione della Commissione del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nei confronti della Repubblica federale di Germania con riferimento al sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e da gas da estrazione previsto dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG) — Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (GU del 7.02.2014, C 37, pag. 73), nella parte in cui la Commissione ha qualificato il regime speciale di compensazione di cui agli articoli 40 e 41 EEG come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE;

condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 107 TFUE

La ricorrente sostiene che a torto la Commissione ha qualificato come aiuti il sostegno alle energie rinnovabili mediante il sistema della sovrattassa nonché il regime speciale di compensazione della riduzione della sovrattassa EEG, e che, di conseguenza, essa non avrebbe potuto legittimamente avviare il procedimento di indagine formale.

La ricorrente espone a tal riguardo che la Commissione, in sede di valutazione provvisoria della questione se il regime speciale di compensazione costituisca un aiuto, è incorsa in un manifesto errore di valutazione, dato che il regime speciale di compensazione, in quanto eccezione nel sistema della sovrattassa EEG, non comporterebbe per le imprese a forte consumo di energia alcun vantaggio che esse non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato.

La ricorrente afferma inoltre che non sarebbe coinvolta alcuna risorsa statale. Per il semplice fatto che la sovrattassa EEG non costituisce di per sé una risorsa statale, nessuna risorsa statale può essere coinvolta dall’eccezione prevista per le imprese a forte consumo di energia.

La ricorrente deduce poi che il regime speciale di compensazione non pregiudica la concorrenza. Esso mira, piuttosto, a ristabilire le condizioni di concorrenza che esisterebbero in assenza della sovrattassa EEG.

2.

Secondo motivo: violazione del principio della certezza del diritto

La ricorrente ritiene che la Commissione, quando ha adottato la decisione in oggetto, avrebbe violato il principio della certezza del diritto. La normativa tedesca sul sostegno alle energie rinnovabili sarebbe già stata sottoposta a un’indagine approfondita sotto il profilo degli aiuti di Stato. In quella sede, la Commissione sarebbe giunta nel 2002 alla conclusione che la suddetta normativa non avesse comportato un trasferimento di risorse statali. Poiché l’EEG 2012 non avrebbe introdotto, sotto tale profilo, modifiche sostanziali rispetto alla normativa a quell’epoca vigente, gli operatori economici interessati avrebbero nutrito la legittima aspettativa che non vi sarebbe stato un nuovo esame e che anzi potevano contare sulla continuità del sistema.

3.

Terzo motivo: sviamento di potere

Infine, la ricorrente deduce uno sviamento di potere da parte della Commissione con riferimento ai poteri discrezionali alla stessa riconosciuti dagli articoli 107 e 108 TFUE. Mediante l’avvio del procedimento di indagine, la Commissione mirerebbe prevalentemente all’armonizzazione dei principi in materia di sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Tale obiettivo fondamentale risulterebbe manifesto anche nel nuovo progetto di disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia, in cui la Commissione per la prima volta stabilisce regole dettagliate per il sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Orbene, per procedere a un’armonizzazione, la Commissione dovrebbe tuttavia avvalersi della procedura di ravvicinamento delle legislazioni a tal uopo prevista dagli articoli 116 e 117 TFUE.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/55


Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Polymer-Chemie/Commissione

(Causa T-306/14)

2014/C 223/57

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Polymer-Chemie GmbH (Sobernheim, Germania) (rappresentanti: D. Greinacher, J. Martin e B. Scholtka, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE, la decisione della Commissione del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nei confronti della Repubblica federale di Germania con riferimento al sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e da gas da estrazione previsto dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG) — Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (GU del 7.02.2014, C 37, pag. 73), nella parte in cui la Commissione ha qualificato il regime speciale di compensazione di cui agli articoli 40 e 41 EEG come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE;

condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 107 TFUE

La ricorrente sostiene che a torto la Commissione ha qualificato come aiuti il sostegno alle energie rinnovabili mediante il sistema della sovrattassa nonché il regime speciale di compensazione della riduzione della sovrattassa EEG, e che, di conseguenza, essa non avrebbe potuto legittimamente avviare il procedimento di indagine formale.

La ricorrente espone a tal riguardo che la Commissione, in sede di valutazione provvisoria della questione se il regime speciale di compensazione costituisca un aiuto, è incorsa in un manifesto errore di valutazione, dato che il regime speciale di compensazione, in quanto eccezione nel sistema della sovrattassa EEG, non comporterebbe per le imprese a forte consumo di energia alcun vantaggio che esse non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato.

La ricorrente afferma inoltre che non sarebbe coinvolta alcuna risorsa statale. Per il semplice fatto che la sovrattassa EEG non costituisce di per sé una risorsa statale, nessuna risorsa statale può essere coinvolta dall’eccezione prevista per le imprese a forte consumo di energia.

La ricorrente deduce poi che il regime speciale di compensazione non pregiudica la concorrenza. Esso mira, piuttosto, a ristabilire le condizioni di concorrenza che esisterebbero in assenza della sovrattassa EEG.

2.

Secondo motivo: violazione del principio della certezza del diritto

La ricorrente ritiene che la Commissione, quando ha adottato la decisione in oggetto, avrebbe violato il principio della certezza del diritto. La normativa tedesca sul sostegno alle energie rinnovabili sarebbe già stata sottoposta a un’indagine approfondita sotto il profilo degli aiuti di Stato. In quella sede, la Commissione sarebbe giunta nel 2002 alla conclusione che la suddetta normativa non avesse comportato un trasferimento di risorse statali. Poiché l’EEG 2012 non avrebbe introdotto, sotto tale profilo, modifiche sostanziali rispetto alla normativa a quell’epoca vigente, gli operatori economici interessati avrebbero nutrito la legittima aspettativa che non vi sarebbe stato un nuovo esame e che anzi potevano contare sulla continuità del sistema.

3.

Terzo motivo: sviamento di potere

Infine, la ricorrente deduce uno sviamento di potere da parte della Commissione con riferimento ai poteri discrezionali alla stessa riconosciuti dagli articoli 107 e 108 TFUE. Mediante l’avvio del procedimento di indagine, la Commissione mirerebbe prevalentemente all’armonizzazione dei principi in materia di sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Tale obiettivo fondamentale risulterebbe manifesto anche nel nuovo progetto di disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia, in cui la Commissione per la prima volta stabilisce regole dettagliate per il sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Orbene, per procedere a un’armonizzazione, la Commissione dovrebbe tuttavia avvalersi della procedura di ravvicinamento delle legislazioni a tal uopo prevista dagli articoli 116 e 117 TFUE.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/56


Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Techno Compound/Commissione

(Causa T-307/14)

2014/C 223/58

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Techno Compound GmbH (Bad Sobernheim, Germania) (rappresentanti: D. Greinacher, J. Martin e B. Scholtka, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE, la decisione della Commissione del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nei confronti della Repubblica federale di Germania con riferimento al sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e da gas da estrazione previsto dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG) — Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (GU del 7.02.2014, C 37, pag. 73), nella parte in cui la Commissione ha qualificato il regime speciale di compensazione di cui agli articoli 40 e 41 EEG come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE;

condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 107 TFUE

La ricorrente sostiene che a torto la Commissione ha qualificato come aiuti il sostegno alle energie rinnovabili mediante il sistema della sovrattassa nonché il regime speciale di compensazione della riduzione della sovrattassa EEG, e che, di conseguenza, essa non avrebbe potuto legittimamente avviare il procedimento di indagine formale.

La ricorrente espone a tal riguardo che la Commissione, in sede di valutazione provvisoria della questione se il regime speciale di compensazione costituisca un aiuto, è incorsa in un manifesto errore di valutazione, dato che il regime speciale di compensazione, in quanto eccezione nel sistema della sovrattassa EEG, non comporterebbe per le imprese a forte consumo di energia alcun vantaggio che esse non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato.

La ricorrente afferma inoltre che non sarebbe coinvolta alcuna risorsa statale. Per il semplice fatto che la sovrattassa EEG non costituisce di per sé una risorsa statale, nessuna risorsa statale può essere coinvolta dall’eccezione prevista per le imprese a forte consumo di energia.

La ricorrente deduce poi che il regime speciale di compensazione non pregiudica la concorrenza. Esso mira, piuttosto, a ristabilire le condizioni di concorrenza che esisterebbero in assenza della sovrattassa EEG.

2.

Secondo motivo: violazione del principio della certezza del diritto

La ricorrente ritiene che la Commissione, quando ha adottato la decisione in oggetto, avrebbe violato il principio della certezza del diritto. La normativa tedesca sul sostegno alle energie rinnovabili sarebbe già stata sottoposta a un’indagine approfondita sotto il profilo degli aiuti di Stato. In quella sede, la Commissione sarebbe giunta nel 2002 alla conclusione che la suddetta normativa non avesse comportato un trasferimento di risorse statali. Poiché l’EEG 2012 non avrebbe introdotto, sotto tale profilo, modifiche sostanziali rispetto alla normativa a quell’epoca vigente, gli operatori economici interessati avrebbero nutrito la legittima aspettativa che non vi sarebbe stato un nuovo esame e che anzi potevano contare sulla continuità del sistema.

3.

Terzo motivo: sviamento di potere

Infine, la ricorrente deduce uno sviamento di potere da parte della Commissione con riferimento ai poteri discrezionali alla stessa riconosciuti dagli articoli 107 e 108 TFUE. Mediante l’avvio del procedimento di indagine, la Commissione mirerebbe prevalentemente all’armonizzazione dei principi in materia di sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Tale obiettivo fondamentale risulterebbe manifesto anche nel nuovo progetto di disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia, in cui la Commissione per la prima volta stabilisce regole dettagliate per il sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Orbene, per procedere a un’armonizzazione, la Commissione dovrebbe tuttavia avvalersi della procedura di ravvicinamento delle legislazioni a tal uopo prevista dagli articoli 116 e 117 TFUE.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/57


Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Neue Halberg-Guss/Commissione

(Causa T-308/14)

2014/C 223/59

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Neue Halberg-Guss GmbH (Saarbrücken, Germania) (rappresentanti: D. Greinacher, J. Martin e B. Scholtka, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE, la decisione della Commissione del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nei confronti della Repubblica federale di Germania con riferimento al sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e da gas da estrazione previsto dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG) — Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (GU del 7.02.2014, C 37, pag. 73), nella parte in cui la Commissione ha qualificato il regime speciale di compensazione di cui agli articoli 40 e 41 EEG come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE;

condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 107 TFUE

La ricorrente sostiene che a torto la Commissione ha qualificato come aiuti il sostegno alle energie rinnovabili mediante il sistema della sovrattassa nonché il regime speciale di compensazione della riduzione della sovrattassa EEG, e che, di conseguenza, essa non avrebbe potuto legittimamente avviare il procedimento di indagine formale.

La ricorrente espone a tal riguardo che la Commissione, in sede di valutazione provvisoria della questione se il regime speciale di compensazione costituisca un aiuto, è incorsa in un manifesto errore di valutazione, dato che il regime speciale di compensazione, in quanto eccezione nel sistema della sovrattassa EEG, non comporterebbe per le imprese a forte consumo di energia alcun vantaggio che esse non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato.

La ricorrente afferma inoltre che non sarebbe coinvolta alcuna risorsa statale. Per il semplice fatto che la sovrattassa EEG non costituisce di per sé una risorsa statale, nessuna risorsa statale può essere coinvolta dall’eccezione prevista per le imprese a forte consumo di energia.

La ricorrente deduce poi che il regime speciale di compensazione non pregiudica la concorrenza. Esso mira, piuttosto, a ristabilire le condizioni di concorrenza che esisterebbero in assenza della sovrattassa EEG.

2.

Secondo motivo: violazione del principio della certezza del diritto

La ricorrente ritiene che la Commissione, quando ha adottato la decisione in oggetto, avrebbe violato il principio della certezza del diritto. La normativa tedesca sul sostegno alle energie rinnovabili sarebbe già stata sottoposta a un’indagine approfondita sotto il profilo degli aiuti di Stato. In quella sede, la Commissione sarebbe giunta nel 2002 alla conclusione che la suddetta normativa non avesse comportato un trasferimento di risorse statali. Poiché l’EEG 2012 non avrebbe introdotto, sotto tale profilo, modifiche sostanziali rispetto alla normativa a quell’epoca vigente, gli operatori economici interessati avrebbero nutrito la legittima aspettativa che non vi sarebbe stato un nuovo esame e che anzi potevano contare sulla continuità del sistema.

3.

Terzo motivo: sviamento di potere

Infine, la ricorrente deduce uno sviamento di potere da parte della Commissione con riferimento ai poteri discrezionali alla stessa riconosciuti dagli articoli 107 e 108 TFUE. Mediante l’avvio del procedimento di indagine, la Commissione mirerebbe prevalentemente all’armonizzazione dei principi in materia di sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Tale obiettivo fondamentale risulterebbe manifesto anche nel nuovo progetto di disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia, in cui la Commissione per la prima volta stabilisce regole dettagliate per il sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Orbene, per procedere a un’armonizzazione, la Commissione dovrebbe tuttavia avvalersi della procedura di ravvicinamento delle legislazioni a tal uopo prevista dagli articoli 116 e 117 TFUE.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/58


Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Mat Foundries Europe/Commissione

(Causa T-309/14)

2014/C 223/60

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mat Foundries Europe GmbH (Neunkirchen, Germania) (rappresentanti: D. Greinacher, J. Martin e B. Scholtka, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE, la decisione della Commissione del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nei confronti della Repubblica federale di Germania con riferimento al sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e da gas da estrazione previsto dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG) — Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (GU del 7.02.2014, C 37, pag. 73), nella parte in cui la Commissione ha qualificato il regime speciale di compensazione di cui agli articoli 40 e 41 EEG come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE;

condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 107 TFUE

La ricorrente sostiene che a torto la Commissione ha qualificato come aiuti il sostegno alle energie rinnovabili mediante il sistema della sovrattassa nonché il regime speciale di compensazione della riduzione della sovrattassa EEG, e che, di conseguenza, essa non avrebbe potuto legittimamente avviare il procedimento di indagine formale.

La ricorrente espone a tal riguardo che la Commissione, in sede di valutazione provvisoria della questione se il regime speciale di compensazione costituisca un aiuto, è incorsa in un manifesto errore di valutazione, dato che il regime speciale di compensazione, in quanto eccezione nel sistema della sovrattassa EEG, non comporterebbe per le imprese a forte consumo di energia alcun vantaggio che esse non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato.

La ricorrente afferma inoltre che non sarebbe coinvolta alcuna risorsa statale. Per il semplice fatto che la sovrattassa EEG non costituisce di per sé una risorsa statale, nessuna risorsa statale può essere coinvolta dall’eccezione prevista per le imprese a forte consumo di energia.

La ricorrente deduce poi che il regime speciale di compensazione non pregiudica la concorrenza. Esso mira, piuttosto, a ristabilire le condizioni di concorrenza che esisterebbero in assenza della sovrattassa EEG.

2.

Secondo motivo: violazione del principio della certezza del diritto

La ricorrente ritiene che la Commissione, quando ha adottato la decisione in oggetto, avrebbe violato il principio della certezza del diritto. La normativa tedesca sul sostegno alle energie rinnovabili sarebbe già stata sottoposta a un’indagine approfondita sotto il profilo degli aiuti di Stato. In quella sede, la Commissione sarebbe giunta nel 2002 alla conclusione che la suddetta normativa non avesse comportato un trasferimento di risorse statali. Poiché l’EEG 2012 non avrebbe introdotto, sotto tale profilo, modifiche sostanziali rispetto alla normativa a quell’epoca vigente, gli operatori economici interessati avrebbero nutrito la legittima aspettativa che non vi sarebbe stato un nuovo esame e che anzi potevano contare sulla continuità del sistema.

3.

Terzo motivo: sviamento di potere

Infine, la ricorrente deduce uno sviamento di potere da parte della Commissione con riferimento ai poteri discrezionali alla stessa riconosciuti dagli articoli 107 e 108 TFUE. Mediante l’avvio del procedimento di indagine, la Commissione mirerebbe prevalentemente all’armonizzazione dei principi in materia di sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Tale obiettivo fondamentale risulterebbe manifesto anche nel nuovo progetto di disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia, in cui la Commissione per la prima volta stabilisce regole dettagliate per il sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Orbene, per procedere a un’armonizzazione, la Commissione dovrebbe tuttavia avvalersi della procedura di ravvicinamento delle legislazioni a tal uopo prevista dagli articoli 116 e 117 TFUE.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/59


Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Fritz Winter Eisengießerei/Commissione

(Causa T-310/14)

2014/C 223/61

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fritz Winter Eisengießerei GmbH & Co. KG (Stadallendorf, Germania) (rappresentanti: D. Greinacher, J. Martin e B. Scholtka, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE, la decisione della Commissione del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nei confronti della Repubblica federale di Germania con riferimento al sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e da gas da estrazione previsto dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG) — Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (GU del 7.02.2014, C 37, pag. 73), nella parte in cui la Commissione ha qualificato il regime speciale di compensazione di cui agli articoli 40 e 41 EEG come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE;

condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 107 TFUE

La ricorrente sostiene che a torto la Commissione ha qualificato come aiuti il sostegno alle energie rinnovabili mediante il sistema della sovrattassa nonché il regime speciale di compensazione della riduzione della sovrattassa EEG, e che, di conseguenza, essa non avrebbe potuto legittimamente avviare il procedimento di indagine formale.

La ricorrente espone a tal riguardo che la Commissione, in sede di valutazione provvisoria della questione se il regime speciale di compensazione costituisca un aiuto, è incorsa in un manifesto errore di valutazione, dato che il regime speciale di compensazione, in quanto eccezione nel sistema della sovrattassa EEG, non comporterebbe per le imprese a forte consumo di energia alcun vantaggio che esse non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato.

La ricorrente afferma inoltre che non sarebbe coinvolta alcuna risorsa statale. Per il semplice fatto che la sovrattassa EEG non costituisce di per sé una risorsa statale, nessuna risorsa statale può essere coinvolta dall’eccezione prevista per le imprese a forte consumo di energia.

La ricorrente deduce poi che il regime speciale di compensazione non pregiudica la concorrenza. Esso mira, piuttosto, a ristabilire le condizioni di concorrenza che esisterebbero in assenza della sovrattassa EEG.

2.

Secondo motivo: violazione del principio della certezza del diritto

La ricorrente ritiene che la Commissione, quando ha adottato la decisione in oggetto, avrebbe violato il principio della certezza del diritto. La normativa tedesca sul sostegno alle energie rinnovabili sarebbe già stata sottoposta a un’indagine approfondita sotto il profilo degli aiuti di Stato. In quella sede, la Commissione sarebbe giunta nel 2002 alla conclusione che la suddetta normativa non avesse comportato un trasferimento di risorse statali. Poiché l’EEG 2012 non avrebbe introdotto, sotto tale profilo, modifiche sostanziali rispetto alla normativa a quell’epoca vigente, gli operatori economici interessati avrebbero nutrito la legittima aspettativa che non vi sarebbe stato un nuovo esame e che anzi potevano contare sulla continuità del sistema.

3.

Terzo motivo: sviamento di potere

Infine, la ricorrente deduce uno sviamento di potere da parte della Commissione con riferimento ai poteri discrezionali alla stessa riconosciuti dagli articoli 107 e 108 TFUE. Mediante l’avvio del procedimento di indagine, la Commissione mirerebbe prevalentemente all’armonizzazione dei principi in materia di sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Tale obiettivo fondamentale risulterebbe manifesto anche nel nuovo progetto di disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia, in cui la Commissione per la prima volta stabilisce regole dettagliate per il sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Orbene, per procedere a un’armonizzazione, la Commissione dovrebbe tuttavia avvalersi della procedura di ravvicinamento delle legislazioni a tal uopo prevista dagli articoli 116 e 117 TFUE.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/60


Ricorso proposto il 5 maggio 2014 — Christian Dior couture/UAMI (Riproduzione di un motivo ripetuto con effetto rilievo)

(Causa T–313/14)

2014/C 223/62

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Christian Dior couture SA (Parigi, Francia) (rappresentante: M. Sabatier, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 4 marzo 2014, procedimento R 459/2013-4, con cui ha respinto il ricorso avverso la decisione dell’esaminatore, che nega la tutela del sistema del marchio comunitario alla registrazione internazionale riguardante l’Unione europea del marchio figurativo n. 1 1 00  187 per designare taluni prodotti delle classi 9, 14, 18 e 25;

Autorizzare la registrazione del marchio figurativo n. 1 1 00  187 per designare tutti i prodotti contraddistinti nelle classi 9, 14, 18 e 25, e in subordine per i prodotti di cui è espressamente dimostrato l’uso;

condannare l’UAMI alle spese della ricorrente sostenute nel procedimento dinanzi all’UAMI e nell’ambito del presente ricorso, in applicazione dell’articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo che riproduce un motivo ripetuto con effetto rilievo per i prodotti delle classi 9, 14, 18 e 25

Decisione dell’esaminatore: Parziale rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 3 del regolamento n. 207/2009


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/61


Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Vinnolit/Commissione

(Causa T-318/14)

2014/C 223/63

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vinnolit GmbH & Co. KG (Ismaning, Germania) (rappresentante: M. Geipel, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel procedimento SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo: nessun aiuto ai sensi dell’articolo 107 TFUE

La ricorrente sostiene che la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, prevista dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG) costituisce una modifica di un sistema di compensazione di diritto civile. Non sussiste alcun vantaggio concesso mediante risorse statali o mediante risorse controllate dallo Stato.

2.

Secondo motivo: in ogni caso, nessun nuovo aiuto

La ricorrente sostiene inoltre che la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia non costituisce un nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 108 TFUE, dato che in passato la Commissione europea ha dichiarato il sistema di finanziamento per il sostegno delle energie rinnovabili nella Repubblica federale di Germania compatibile con la normativa in materia di aiuti e da allora detto sistema non è stato sostanzialmente modificato.

3.

Terzo motivo. violazione di diritti fondamentali e del principio di proporzionalità

La ricorrente afferma a tal riguardo che la Commissione europea non ha esercitato, oppure non ha correttamente esercitato, il proprio potere discrezionale, in quanto, da un lato, non ha preso in considerazione le notevoli ripercussioni per le imprese interessate derivanti dall’avvio del procedimento d’indagine formale, e, dall’altro, ha avviato il procedimento di indagine in un momento in cui lo stesso non era ancora necessario.

4.

Quarto motivo: violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

La ricorrente sostiene che la Commissione europea, quando ha adottato la decisione in oggetto, ha violato il legittimo affidamento delle imprese interessate, dato che in passato la stessa ha dichiarato il sistema di finanziamento per il sostegno delle energie rinnovabili nella Repubblica federale di Germania compatibile con la normativa in materia di aiuti e, da allora, detto sistema non è stato sostanzialmente modificato.

5.

Quinto motivo: eccesso di potere

Infine, la ricorrente deduce un eccesso di potere da parte della Commissione europea nell’adozione della decisione in oggetto, avendo indebitamente ridotto il margine discrezionale spettante alla Repubblica federale di Germania ai sensi del diritto primario e secondario riguardo alla determinazione delle modalità di sostegno delle energie rinnovabili.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/62


Ricorso proposto il 12 maggio 2014 — Mykola Yanovych Azarov/Consiglio

(Causa T-331/14)

2014/C 223/64

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26) nonché il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1), nella parte in cui riguarda il ricorrente,

adottare, ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale misure di organizzazione del procedimento,

condannare il Consiglio, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2 del regolamento di procedura, a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

A tale proposito, il ricorrente deduce, fra l’altro, che, la motivazione degli atti impugnati non consente né al ricorrente di impugnarli dinanzi al Tribunale né al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla loro legittimità.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali

Nell’ambito di tale motivo, il ricorrente fa valere una violazione del diritto di proprietà e una violazione del diritto ad un’attività economica. Egli contesta il carattere sproporzionato delle misure restrittive adottate. Infine egli ritiene che siano stati violati i suoi diritti della difesa.

3.

Terzo motivo, vertente su uno sviamento di potere

Il ricorrente fa valere a tale proposito, fra l’altro che il Consiglio sarebbe incorso in uno sviamento di potere, poiché, con l’introduzione di misure restrittive nei confronti del ricorrente, sarebbero stati perseguiti altri scopi, quali consolidare e sostenere lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione

Nell’ambito di tale motivo il ricorrente contesta in particolare la violazione del diritto ad un trattamento imparziale, la violazione del diritto ad un giusto e equo trattamento e la violazione del diritto ad un’accurata indagine dei fatti.

5.

Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/63


Ricorso proposto il 12 maggio 2014 — Azarov/Consiglio

(Causa T-332/14)

2014/C 223/65

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Oleksii Mykolayovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26), la decisione di esecuzione 2014/216/PESC, del Consiglio, del 14 aprile 2014 che attua la decisione 2014/119/PESC concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 91) nonché il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014, del Consiglio, del 14 aprile 2014 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 33), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

adottare, ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale misure di organizzazione del procedimento;

condannare il Consiglio, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2 del regolamento di procedura, a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

A tale proposito, il ricorrente deduce, fra l’altro, che, la motivazione degli atti impugnati non consente né al ricorrente di impugnarli dinanzi al Tribunale né al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla loro legittimità.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali

Nell’ambito di tale motivo, il ricorrente fa valere una violazione del diritto di proprietà e una violazione del diritto ad un’attività economica. Egli contesta il carattere sproporzionato delle misure restrittive adottate. Infine egli ritiene che sia stato violato i suoi diritti della difesa.

3.

Terzo motivo, vertente su uno sviamento di potere

Il ricorrente fa valere a tale proposito, fra l’altro che il Consiglio sarebbe incorso in uno sviamento di potere, poiché, con l’introduzione di misure restrittive nei confronti del ricorrente, sarebbero stati perseguiti altri scopi, quali consolidare e sostenere lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione

Nell’ambito di tale motivo il ricorrente contesta in particolare la violazione del diritto ad un trattamento imparziale, la violazione del diritto ad un giusto e equo trattamento e la violazione del diritto ad un’accurata indagine dei fatti.

5.

Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/64


Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — STC/Commissione

(Causa T-355/14)

2014/C 223/66

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: STC SpA (Forlì, Italia) (rappresentanti: A. Marelli e G. Delucca, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare i provvedimenti impugnati con ogni conseguenza di diritto e di legge, e, in particolare, a tale effetto:

Condannare l’Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento del danno arrecato per l’effetto degli illegittimi provvedimenti assunti, o in forma specifica, tramite il rinnovo dell’aggiudicazione in favore della ricorrente, o per equivalente e, in tale ultimo caso, a ristoro del danno da perdita di utile impresa e del danno cd. curriculare nella complessiva misura del 15 % del prezzo indicato in offerta dalla ricorrente o, in subordine, nella complessiva misura del 15 % del valore di gara, o altrimenti, nella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta in giustizia, se del caso, con valutazione equitativa; in ogni caso con aggiunta di interessi compensativi a titolo di risarcimento dal danno da ritardo; ed inoltre:

Condannare la parte resistente al pagamento delle spese processuali a tutte di causa, ivi inclusi accessori, spese vive e quant’altro dovuto per legge, con riserva di quantificazione.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro il provvedimento di valutazione negativa dell’offerta formulata dalla ricorrente, nella procedura di gara JRC IPR 2013 C04 0031 OC, assunto dalla Commissione Europea, Direzione Generale, Centro Comune di Ricerca, Direzione Gestione del Sito di Ispra, Unità Manutenzione e Servizi e comunicato con nota in data 3.4.2014 Ref. Ares(2014)1041060; contro il provvedimento dell’aggiudicazione dell’appalto ad un’altra ditta; nonché contro il provvedimento di diniego della richiesta di accesso ai documenti di gara.

L’oggetto della gara in questione consisteva nella progettazione esecutiva, nella fornitura di apparecchiature e nella costruzione di un nuovo impianto di tri-generazione a turbogas, con la previsione di un contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di 6 anni, di cui i primi 2 in garanzia.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul mancato riconoscimento del diritto della ricorrente di accedere agli atti di gara. La ricorrente fa valere a questo riguardo la violazione:

Degli articoli 42 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;

Del diritto di accesso agli atti di gara sotto i profili del mancato accesso alla graduatoria di gara ed ai punteggi ottenuti dagli altri concorrenti ed al testo integrale del rapporto di valutazione relativo alla ricorrente.

Del diritto di difesa e ad un ricorso effettivo.

2.

Secondo motivo, vertente sull’offerta economica formulata dalla ricorrente. La ricorrente fa valere a questo riguardo la violazione:

Dell’articolo 296 TFUE per motivazione contradittoria e carente.

Del diritto ad una buona amministrazione di cui all’articolo 41, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Dell’articolo 112, primo comma, del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).

Dell’articolo 160, terzo comma, del Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1).

Violazione del principio della parità di trattamento e di trasparenza nella fase della valutazione delle offerte ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, e del riconoscimento delle pari opportunità di tutti gli offerenti.

3.

Terzo motivo, vertente sull’offerta tecnica formulata dalla ricorrente. Essa fa valere a questo riguardo la violazione:

Dell’articolo 296 TFUE per motivazione contradittoria e carente.

Del diritto ad una buona amministrazione di cui all’articolo 41, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Dell’articolo 112, primo comma, del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).

Degli articoli 139, primo comma, e160, terzo comma, del Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1).

Del principio di trasparenza e dell’articolo 16 della carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

La ricorrente fa anche valere un travisamento delle risultanze documentali.


Tribunale della funzione pubblica

14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/66


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014 — Guinet/BEI

(Causa F-107/12) (1)

((Funzione pubblica - Personale della BEI - Regime pensionistico - Trasferimento dei diritti a pensione - Compensazione degli svantaggi derivanti dal ritardo nel trasferimento dei diritti a pensione - Requisito del trasferimento effettivo dei diritti a pensione in un regime pensionistico diverso da quello della BEI - Principio della parità di trattamento))

2014/C 223/67

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe Guinet (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: T. Gilliams, G. Nuvoli, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Annullamento della decisione di rigetto implicita della BEI della domanda del ricorrente di calcolare le annualità di pensione rivalutate e della domanda di risarcimento

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Guinet sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare i tre quarti delle spese sostenute dalla Banca europea per gli investimenti.

3)

La Banca europea per gli investimenti sopporterà un quarto delle proprie spese.


(1)  GU C 366 del 24.11.2012, pag. 41.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/66


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 22 maggio 2014 — CI/Parlamento

(Causa F-130/12) (1)

((Funzione pubblica - Retribuzione - Assegno familiare - Assegno per figlio a carico - Doppio assegno per figlio a carico - Articolo 67, paragrafo 3, dello Statuto - Condizioni per la concessione - Soluzione amichevole tra le parti a seguito dell’intervento del mediatore europeo - Attuazione - Dovere di sollecitudine))

2014/C 223/68

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CI (rappresentanti: B. Cortese e A. Salerno, avocats)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Despotopoulou e M. Ecker, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che nega la concessione del doppio assegno per figlio a carico in applicazione dell’articolo 67, paragrafo 67, dello Statuto

Dispositivo

1)

La decisione del Parlamento europeo del 5 dicembre 2011, recante diniego di rinnovo, a partire dal 1o giugno 2008, del doppio assegno per figlio a carico, nonché la decisione del 20 luglio 2012, recante rigetto del reclamo, sono annullate.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Il Parlamento europeo deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da CI.


(1)  GU C 71 del 9.3.2013, pag. 29.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/67


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2014 — Ohrgaard/Commissione

(Causa F-151/12) (1)

((Funzione pubblica - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Condizione della residenza prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto - Esercizio di funzioni in un’organizzazione internazionale - Nozione - Tirocinio di cinque mesi effettuato presso la Commissione - Esclusione))

2014/C 223/69

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jakob Ohrgaard (Frederiksberg, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, D. de Abreu Caldas)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e V. Joris, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di diniego al ricorrente del beneficio dell’indennità di dislocazione.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 6 marzo 2012, con cui è negato al sig. Ohrgaard il beneficio dell’indennità di dislocazione, quale modificata dalla decisione del 31 agosto 2012 recante rigetto del reclamo, è annullata.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Ohrgaard.


(1)  GU C 55 del 23/02/2013, pag. 26.


14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/68


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 14 gennaio 2014 — Lebedef/Commissione

(Causa F-60/13) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Registrazione delle assenze a causa di malattia - Assenza ingiustificata - Detrazione effettuata dall’APN dal congedo annuale - Presentazione di una domanda mediante posta elettronica - Conoscenza da parte dell’interessato dell’esistenza di una decisione - Omissione di aprire un messaggio di posta elettronica e di informarsi, seguendo un link di rinvio, del contenuto di tale decisione - Ricevibilità - Termini - Determinazione della data a partire della quale l’interessato poteva prendere conoscenza del contenuto della decisione))

2014/C 223/70

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione implicita di rigetto della domanda, presentata dal ricorrente in base all’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, riguardante la correzione delle registrazioni delle sue assenze per malattia nell’applicazione SysPer2.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Lebedef sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese della Commissione europea.


(1)  GU C 274 del 21/09/2013, pag. 29.