ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2014/C 223/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea
2014/C 223/01
Ultima pubblicazione
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) l’11 aprile 2014 — Vario Tek GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf
(Causa C-178/14)
2014/C 223/02
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Vario Tek GmbH
Resistente: Hauptzollamt Düsseldorf
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la circostanza che una videocamera non disponga della funzione di zoom escluda la sua classificazione nella sottovoce 8525 80 9 della nomenclatura combinata, nella versione dei regolamenti (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, e n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, entrambi recanti modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1). |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se una videocamera digitale permetta la registrazione del suono o delle immagini riprese dalla telecamera ai sensi della sottovoce 8525 80 91 NC già laddove sul supporto dati intercambiabile necessario per il suo funzionamento possa essere copiato, attraverso un connettore USB della telecamera, un file video o audio da un altro apparecchio senza che tale file possa essere reso visibile o udibile solo con la telecamera. |
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) nella versione del regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010 e del regolamento n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (GU L 284, pag. 1).
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/3 |
Impugnazione proposta l’11 aprile 2014 dalla Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 4 febbraio 2014, cause T-604/11 e T-292/12, Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-182/14 P)
2014/C 223/03
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug (rappresentanti: A. Nordemann, M.C. Maier, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata del Tribunale, del 4 febbraio 2014, per quanto concerne la causa T-292/12; |
— |
rinviare, eventualmente, la causa al Tribunale; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente a sostegno del suo ricorso di impugnazione deduce un motivo unico, fondato sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario.
Precisamente, la ricorrente sostiene che il Tribunale sia incorso in errori di diritto:
1) |
per non aver tenuto conto, o neanche menzionato, nell’ambito di una valutazione globale, che il marchio anteriore, MAGNET 4, contiene il numero «4»; |
2) |
per aver considerato, ai punti 22 e 25 della sua sentenza, l’elemento MAGNET come elemento dominante del marchio anteriore, MAGNET 4; |
3) |
per aver applicato, al punto 25, diversi criteri nella valutazione delle somiglianze fonetiche e visuali dei segni MAGNET 4 e MAGNEXT; |
4) |
per non aver tenuto conto, al punto 35, nell’ambito di una valutazione globale del rischio di confusione, dell’interdipendenza dei fattori rilevanti, in particolare il basso livello distintivo del marchio anteriore, MAGNET 4, l’assenza di somiglianza concettuale tra i segni MAGNET 4 e MAGNEXT e il debole grado di somiglianza fonetica e visuale dei segni; |
5) |
per non aver fornito motivazioni sostanziali, al punto 35, sull’esistenza di un rischio di confusione tra i segni MAGNET 4 e MAGNEXT. |
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 58 de Madrid (Spagna) il 15 aprile 2014 — Juan Pedro Ludeña Hormigos/Banco de Santander, S.A.
(Causa C-188/14)
2014/C 223/04
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia n. 58 de Madrid
Parti
Ricorrente: Juan Pedro Ludeña Hormigos
Convenuto: Banco de Santander, S.A.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia compatibile con il diritto dell’Unione l’articolo 22, paragrafo 1, della legge 16/2009 del 13 novembre 2009 relativa ai servizi di pagamento, in quanto consente a un ente bancario di imporre e/o aumentare il costo dei servizi modificando le condizioni inizialmente pattuite. |
2) |
Se costituisca una protezione sufficiente per l’utente la possibilità di porre termine al contratto senza oneri. |
3) |
Se siano valide le clausole contrattuali convenute tra le parti che contemplano le possibilità previste dall’articolo citato nella prima questione. |
4) |
Infine, in caso di risposta affermativa alle questioni precedenti, se il termine di preavviso di due mesi sia compatibile con la normativa dell’Unione. |
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/4 |
Ricorso proposto il 16 aprile 2014 — Commissione europea/Regno di Danimarca
(Causa C-190/14)
2014/C 223/05
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, U. Nielsen, agenti)
Convenuto: Regno di Danimarca
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che, non avendo pubblicato i piani di gestione definitivi dei bacini idrografici entro il 22 dicembre 2009, non avendo inviato copia degli stessi alla Commissione entro il 22 marzo 2010 e, in ogni caso, non avendone informato la Commissione, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (1); |
— |
condannare il Regno di Danimarca alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Danimarca ha ammesso in più occasioni, recentemente in risposta al parere motivato complementare della Commissione del 18 dicembre 2013, che nessuno dei suoi quattro bacini idrografici è attualmente contemplato da un piano di gestione, e che non è stata inviata alla Commissione copia dei piani di gestione definitivi dei bacini idrografici per il periodo di sei anni che termina il 22 dicembre 2015.
La Commissione conclude che la Danimarca è tuttora inadempiente agli obblighi di cui all’articolo 13, paragrafi 1, 2 e 6, della direttiva. In base alla risposta della Danimarca dell’8 maggio 2013, la violazione dell’articolo 13 della direttiva proseguirà presumibilmente fino a maggio 2014 (circa 3 e anni e mezzo oltre il termine impartito). Inoltre, secondo la Commissione la Danimarca non ha ancora ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva, ai sensi del quale il termine per informare la Commissione era fissato al 22 marzo 2010.
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 aprile 2014 — T.A. van Dijk, altra parte: Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-197/14)
2014/C 223/06
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: T.A. van Dijk
Altra parte: Staatssecretaris van Financiën
Questioni pregiudiziali
1) |
Se lo Hoge Raad, quale giudice nazionale supremo, debba essere indotto da una questione pregiudiziale presentata da un giudice nazionale di grado inferiore a presentare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia o debba attendere la risposta alla questione posta dal giudice inferiore, anche qualora ritenga che la corretta applicazione del diritto dell’Unione europea sul punto che deve giudicare sia tanto evidente da non dare adito ad alcun ragionevole dubbio su come detta questione debba essere risolta. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se le autorità olandesi nel settore della previdenza sociale siano vincolate da un modulo E 101, rilasciato da un’autorità di un altro Stato membro, anche nel caso di un navigante del Reno, cosicché non trovano applicazione le regole sulla normativa applicabile, di cui al regolamento n. 1408/71 (1), sulle quali verte detto modulo, in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, parte iniziale e lettera a), del medesimo. |
(1) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 22 aprile 2014 — Smaranda Bara e altri/Presidente della Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)
(Causa C-201/14)
2014/C 223/07
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Cluj
Parti
Ricorrenti in appello: Smaranda Bara e altri
Convenuti in appello: Presidente della Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’autorità tributaria nazionale, in qualità di organo rappresentativo del ministero competente di uno Stato membro, sia un’istituzione finanziaria ai sensi dell’articolo 124 TFUE. |
2) |
Se sia possibile regolamentare, mediante un atto assimilato agli atti amministrativi, ovverosia un Protocollo stipulato tra l’amministrazione nazionale tributaria e un’altra istituzione dello Stato, il trasferimento della base di dati relativi ai redditi realizzati da cittadini di uno Stato membro dall’amministrazione nazionale tributaria a un’altra istituzione dello Stato membro senza che si configuri un accesso privilegiato, quale definito all’articolo 124 TFUE. |
3) |
Se il trasferimento della base di dati, finalizzato a porre a carico dei cittadini dello Stato membro obblighi di pagamento a titolo di contributo sociale, all’istituzione dello Stato membro a beneficio della quale si effettua il trasferimento, rientri nella nozione di considerazione prudenziale ai sensi dell’articolo 124 TFUE. |
4) |
Se i dati personali possano essere oggetto di trattamento da parte dell’autorità a cui tali dati non erano destinati, qualora una tale operazione arrechi, in modo retroattivo, un danno patrimoniale. |
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial Navarra (Spagna) il 25 aprile 2014 — Antonia Valdivia Reche/Banco de Valencia S.A.
(Causa C-208/14)
2014/C 223/08
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial Navarra
Parti
Ricorrente: Antonia Valdivia Reche
Resistente: Banco de Valencia S.A.
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 6 della direttiva 93/13 (1) imponga al giudice nazionale, qualora venga riconosciuto il carattere abusivo della clausola che fissa il tasso degli interessi moratori al 29 %, di dichiarare inefficace tale clausola senza poter diminuire il tasso di interesse pattuito, nemmeno su esplicita richiesta di uno dei consumatori convenuti.
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/6 |
Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Commissione europea/Irlanda
(Causa C-217/14)
2014/C 223/09
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, L. Flynn, K. Herrmann, agenti)
Convenuta: Irlanda
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che, per quanto riguarda la direttiva 2009/72/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, l’Irlanda, non avendo adottato entro il 3 marzo 2011 le disposizioni di recepimento delle definizioni di cui all’articolo 2, punti 8, 18, 21, 22, 32, 33 e 34, e dei requisiti previsti al suo articolo 9, paragrafi da 1 a 7 e 12, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 11, all’articolo 16, secondo e terzo periodo, nonché all’articolo 16 paragrafi 2 e 3, all’articolo 38, paragrafo 1, seconda frase, all’articolo 39, paragrafi 1, 4 e 8 e all’articolo 40, paragrafi da 1 a 3, 5 e 7, o in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell’articolo 49, paragrafo 1, di detta direttiva; |
— |
condannare l’Irlanda, conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità di mora pari ad un importo giornaliero di EUR 20 358 a decorrere dalla pronuncia della sentenza della Corte e da versare sul conto risorse proprie dell’Unione in ragione dell’inadempimento all’obbligo di comunicare le misure di recepimento di una direttiva adottata in virtù di un procedimento legislativo; e |
— |
condannare l’Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 3 marzo 2011.
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 5 maggio 2014 — Kuldip Singh, Denzel Nnjume, Khaled Aly/Minister for Justice and Equality
(Causa C-218/14)
2014/C 223/10
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Ireland
Parti
Ricorrenti: Kuldip Singh, Denzel Nnjume, Khaled Aly
Resistente: Minister for Justice and Equality
Con l’intervento di: The Immigrant Council of Ireland
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, ove il matrimonio tra cittadini dell’Unione e cittadini non UE si concluda con un divorzio ottenuto successivamente alla partenza del cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante in cui questi ha esercitato i diritti riconosciutigli dall’Unione Europea, e ove trovino applicazione gli articoli 7 e 13, paragrafo 2), lettera a), della direttiva 2004/38/CE (1), il cittadino non UE conservi il diritto di soggiorno nello Stato Membro ospitante. In caso di risposta negativa, se il cittadino non UE abbia il diritto di soggiornare nello Stato membro ospitante nel periodo precedente al divorzio e successivo alla partenza del cittadino dell’Unione da tale Stato. |
2) |
Se i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2004/38/CE siano rispettati laddove il coniuge cittadino dell’Unione sostenga di disporre di risorse economiche sufficienti, nel senso di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva, in parte grazie alle risorse economiche proprie del coniuge cittadino non UE. |
3) |
In caso di risposta negativa alla seconda questione, se in base al diritto dell’Unione (a prescindere dalla direttiva) soggetti quali i ricorrenti abbiano il diritto di lavorare nello Stato membro ospitante al fine di fornire o contribuire a procurare le «risorse economiche sufficienti» per lo scopo di cui all’articolo 7 della direttiva? |
(1) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Employment Tribunals, Birmingham (Regno Unito) il 6 maggio 2014 — Kathleen Greenfield/The Care Bureau Ltd
(Causa C-219/14)
2014/C 223/11
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Employment Tribunals, Birmingham
Parti
Ricorrente: Kathleen Greenfield
Resistente: The Care Bureau Ltd
Questioni pregiudiziali
i) |
Se il principio «pro rata temporis», di cui alla clausola 4, paragrafo 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, debba essere interpretato nel senso che esige che una disposizione di diritto nazionale (come gli articoli 13, 13A e 14 del regolamento sull’orario di lavoro) abbia come effetto che, in caso di incremento dell’orario di lavoro di un lavoratore, la quantità di ferie già accumulate debba essere adeguata proporzionalmente al nuovo orario di lavoro, con il risultato che il lavoratore che incrementi il suo orario di lavoro avrebbe diritto a che le ferie maturate siano ricalcolate sulla base del maggior numero di ore. |
ii) |
Se la clausola 4, paragrafo 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale o l’articolo 7 della direttiva sull’orario di lavoro (1) debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una disposizione di diritto nazionale (come gli articoli 13, 13A e 14 del regolamento sull’orario di lavoro) abbia come effetto, in caso di incremento dell’orario di lavoro di un lavoratore, che la quantità di ferie già accumulate debba essere adeguata proporzionalmente al nuovo orario di lavoro, con il risultato che il lavoratore che incrementi il suo orario di lavoro avrebbe diritto a che le ferie maturate siano ricalcolate sulla base del nuovo numero di ore. |
iii) |
In caso di risposta affermativa alle questioni sub i) e/o sub ii), se il ricalcolo si applichi solamente a quella parte dell’anno di riferimento per il calcolo delle ferie durante il quale il lavoratore ha lavorato per un maggior numero di ore o a un altro periodo. |
iv) |
Nel calcolare il periodo di ferie godute da un lavoratore, se la clausola 4, paragrafo 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale o l’articolo 7 della direttiva sull’orario di lavoro debbano essere interpretati nel senso che impongono che una disposizione di diritto nazionale (come gli articoli 13, 13A e 14 del regolamento sull’orario di lavoro) debba avere l’effetto di adottare un approccio diverso a seconda che si tratti di calcolare un’indennità sostitutiva delle ferie annuali al termine del rapporto di lavoro o di calcolare il diritto del lavoratore alle ferie annuali residue in caso di mantenimento del rapporto di lavoro. |
v) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub iv), quale sia il diverso approccio da adottare. |
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 7 de Las Palmas de Gran Canaria (Spagna) il 7 maggio 2014 — Tecom Mican S.L./Man Diesel & Turbo SE
(Causa C-223/14)
2014/C 223/12
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia n. 7 de Las Palmas de Gran Canaria
Parti
Ricorrente: Tecom Mican S.L.
Altra parte: Man Diesel & Turbo SE
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un atto puramente privato possa essere considerato un «atto extragiudiziale» ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 (1), a prescindere dalla circostanza che sia stato emanato da un’autorità o da un pubblico ufficiale non giudiziari. |
2) |
In caso affermativo, se qualsiasi atto privato possa essere considerato quale atto extragiudiziale, ovvero debba presentare caratteristiche specifiche. |
3) |
Anche qualora l’atto privato presenti tali caratteristiche, se un cittadino dell’Unione possa chiedere la comunicazione e notificazione per mezzo della procedura ex articolo 16 dell’attuale regolamento n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, nel caso in cui abbia già provveduto ad effettuare tale comunicazione per mezzo di un’altra autorità pubblica non giudiziaria, ad esempio un notaio. |
4) |
Infine, se, ai fini dell’articolo 16 del regolamento n. 1393/2007, occorra tenere conto del fatto che detta cooperazione presenti un’incidenza transfrontaliera e risulti necessaria al buon funzionamento del mercato interno, e in quali circostanze si debba ritenere che la cooperazione «presenti un’incidenza transfrontaliera e risulti necessaria al buon funzionamento del mercato interno». |
(1) Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324, pag. 79).
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Dieppe (Francia) l’8 maggio 2014 — Facet SA/Jean Henri
(Causa C-225/14)
2014/C 223/13
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal d'instance de Dieppe
Parti
Ricorrente: Facet SA
Resistente: Jean Henri
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 22 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (1), interpretata alla luce della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (2), osti alla presenza e all’applicazione di clausole tipo nei contratti di credito, con le quali il consumatore dà atto dell’esecuzione degli obblighi incombenti al creditore. |
2) |
Se il principio generale di effettività del diritto comunitario e l’articolo 22 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, interpretato alla luce della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, ostino a che il creditore possa fornire la prova dei propri obblighi precontrattuali e contrattuali attraverso le sole clausole tipo inserite nei contratti di credito, con cui il consumatore dà atto dell’esecuzione degli obblighi stessi, senza presentare i documenti da esso emanati e consegnati al debitore. |
(1) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133, pag. 66).
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de travail de Liège (Belgio) il 14 maggio 2014 — Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d'action sociale de Huy (CPAS di Huy)
(Causa C-239/14)
2014/C 223/14
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de travail de Liège
Parti
Ricorrente: Abdoulaye Amadou Tall
Resistente: Centre public d'action sociale de Huy (CPAS di Huy)
Questione pregiudiziale
Ai sensi dell'articolo 39/1, della legge del 15 dicembre 1980 in materia di ingresso nel territorio, soggiorno, stabilimento ed espulsione degli stranieri, in combinato disposto con gli articoli 39/2, § 1, comma 3, 39/76, 39/82, § 4, comma 2, lettera d, e 57/6/2 della medesima legge, avverso un rifiuto di prendere in considerazione una richiesta d’asilo multipla, possono presentarsi soltanto i ricorsi di annullamento e di sospensione di estrema urgenza. In considerazione del fatto che non si tratta né di un ricorso di pieno contenzioso né di un ricorso sospensivo, e che il richiedente non ha diritto né al soggiorno né all'assistenza materiale in pendenza del procedimento, si chiede se questi ricorsi siano compatibili con i requisiti dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 39 della direttiva 2005/85 del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri (1) ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato del 1o dicembre 2005 (…), che prevedono il diritto a un ricorso effettivo.
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/10 |
Impugnazione proposta il 22 maggio 2014 dalla HeidelbergCement AG avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2014, causa T-302/11, HeidelbergCement AG/Commissione europea
(Causa C-247/14 P)
2014/C 223/15
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: HeidelbergCement AG (rappresentanti: avv.ti U. Denzel, C. von Köckritz, P. Pichler)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1. |
annullare la sentenza impugnata; |
2. |
dichiarare nulla la decisione della Commissione del 30 marzo 2011 (COMP/39520 — Cemento e prodotti affini, C(2011) 2361) definitivo, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, nella parte in cui riguarda la ricorrente; |
3. |
in subordine al n. 2, rinviare la causa al Tribunale affinché decida in accordo con la valutazione giuridica contenuta nella sentenza della Corte; |
4. |
in ogni caso, condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte. |
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale del 14 marzo 2014 nella causa T-302/11. La sentenza è stata notificata alla ricorrente il 14 marzo 2014. Nella sentenza il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della Commissione del 30 marzo 2011, caso COMP/39520 — Cemento e prodotti affini, C(2011) 2361 definitivo.
La ricorrente deduce in tutto sette motivi.
In primo luogo, il Tribunale non avrebbe esaminato in maniera sufficiente e avrebbe applicato in modo erroneo i requisiti relativi alla determinazione dello scopo della richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 (1). Esso non avrebbe individuato in maniera sufficiente il senso della decisione di richiesta di informazioni e avrebbe frainteso i requisiti dell’obbligo di motivazione della Commissione.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, avendo presupposto che i requisiti dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE possano essere limitati dall’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003. Per tale motivo il Tribunale avrebbe omesso di esaminare nella fattispecie la censura relativa alla carenza di motivazione per quanto attiene alla scelta della decisione di richiesta di informazioni. Il Tribunale non avrebbe esaminato in modo sufficiente nemmeno la censura relativa alla carenza di motivazione della fissazione del termine. Esso motiverebbe la propria decisione con un testo identico che sarebbe stato concepito per un procedimento parallelo e per una censura, di contenuto diverso, addotta in quest’ultimo.
In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe esaminato in modo sufficiente la «necessità» ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, frase 1, del regolamento n. 1/2003, avendo ritenuto superflua una prova circostanziata dell’insieme degli indizi da parte della Commissione. Esso avrebbe inoltre posto requisiti erronei per la relazione tra il sospetto motivato e la necessità delle informazioni richieste. Avrebbe anche interpretato erroneamente l’articolo 18, paragrafo 3, frase 1, del regolamento n. 1/2003, poiché non avrebbe ritenuto necessario un esame dell’idoneità delle informazioni richieste. Ciò avrebbe inoltre l’effetto di svuotare di contenuto il diritto di presentare ricorso di cui all’articolo 18, paragrafo 3, frase 3, del regolamento n. 1/2003.
In quarto luogo, il Tribunale avrebbe a torto considerato l’articolo 18, paragrafo 3, frase 1, del regolamento n. 1/2003 quale base giuridica per la richiesta della Commissione di preparare, raccogliere ed elaborare informazioni che non sarebbero state disponibili presso la ricorrente nella forma richiesta.
In quinto luogo, il Tribunale avrebbe respinto la censura relativa all’eccessiva brevità del termine per la risposta unicamente a motivo del potere economico della ricorrente considerato in astratto e pertanto con una motivazione insufficiente ed inconsistente.
In sesto luogo, il Tribunale non avrebbe rispettato il grado di determinazione degli atti di diritto dell’Unione, avendo ritenuto sufficientemente determinata la decisione di richiesta di informazioni sebbene esso stesso avesse stabilito che le domande in essa contenute erano formulate in modo vago. Avrebbe inoltre omesso di esaminare le specifiche censure relative alla mancanza di determinazione e svuotato di contenuto il diritto di presentare ricorso (cfr. articolo 18, paragrafo 3, frase 3, del regolamento n. 1/2003).
In settimo luogo, il Tribunale avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente, avendo ritenuto che quest’ultima fosse tenuta a realizzare valutazioni che potessero essere utilizzate dalla Commissione nell’ambito di un’analisi economica per provare una presunta infrazione contro la normativa antitrust dell’Unione.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/11 |
Impugnazione proposta il 23 maggio 2014 dalla Schwenk Zement KG avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2014, nella causa T-306/11, Schwenk Zement KG/Commissione europea
(Causa C-248/14 P)
2014/C 223/16
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Schwenk Zement KG (rappresentanti: M. Raible e S. Merz, Rechtsanwälte
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1. |
annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2014 nella causa T-306/11, nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente; |
2. |
annullare in toto la decisione C (2011) 2367 def. della Commissione, del 30 marzo 2011, nel procedimento COMP/39520 — Cemento e prodotti collegati ai sensi dell‘articolo 263, paragrafo 4, TFUE, nella parte relativa alla ricorrente; |
3. |
in subordine rispetto alla domanda di cui al punto 2, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci conformemente alla valutazione giuridica contenuta nella sentenza della Corte; |
4. |
in ogni caso, condannare la Commissione alle spese sopportate dalla ricorrente per i procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte. |
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione è proposta avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (in prosieguo: il «Tribunale») del 14 marzo 2014 nella causa T-306/11, nella parte in cui non accoglie le domande della ricorrente. La sentenza è stata notificata alla SCHWENK Zement AG il 14 marzo 2014. Nella sentenza il Tribunale ha accolto parzialmente e parzialmente respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione C (2011) 2367 def. della Commissione, del 30 marzo 2011 relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 (1) del Consiglio (Caso 39520 — Cemento e prodotti collegati) .
La ricorrente fa valere tre motivi:
In primo luogo, la ricorrente lamenta che il Tribunale, nel valutare l‘intervento della Commissione, ha violato il principio di proporzionalità. Il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione in quanto non ha rispettato la gerarchia intrinseca al principio di proporzionalità, consistente nell'adottare la misura più clemente, in caso di dubbio tra due misure a disposizione. Il Tribunale avrebbe ritenuto ricevibile un’azione diretta nei confronti della ricorrente in vista di una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 solo sulla base della migliore garanzia di ottenere informazioni. Tale circostanza non soddisfa il principio di proporzionalità.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe effettuato solo un’analisi insufficiente del caso singolo e non avrebbe perciò preso in considerazione gli elementi dedotti dalla ricorrente. Il Tribunale non avrebbe valutato il caso singolo e non avrebbe tenuto conto delle specifiche circostanze relative alla ricorrente. Inoltre, il Tribunale si riferirebbe a una pluralità di produttori di cemento.
In terzo luogo, la ricorrente contesta che il Tribunale abbia ritenuto sufficienti, in contrasto con l’obbligo di motivazione, le spiegazioni formali della Commissione. Il Tribunale violerebbe l’obbligo di motivazione da due punti di vista. In primo luogo, avrebbe disconosciuto i requisiti dell’obbligo di motivazione degli atti della Commissione risultanti dall’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 18, del regolamento n. 1/2003. In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe rispettato le prescrizioni sull’obbligo di motivazione da esso stesso enunciate. Infine, tale valutazione del Tribunale condurrebbe ad una mancanza di possibilità di controllo del rispetto del principio di proporzionalità. Se la sentenza del Tribunale avesse una tale consistenza, del principio di proporzionalità con riguardo alle misure d’indagine ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, resterebbe solo un involucro vuoto.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003, del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato; GU L 1, pag. 1.
Tribunale
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/13 |
Ricorso proposto il 13 marzo 2014 — Søndagsavisen A/S/Commissione europea
(Causa T-167/14)
2014/C 223/17
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: Søndagsavisen A/S (Søborg, Danimarca) (rappresentanti: M. Honoré e C. Fornø)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione del 20 novembre 2013 di non sollevare obiezioni al regime di aiuti previsto dalla Danimarca per la produzione e l’innovazione nel settore della stampa scritta (SA.36366); |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente, un’impresa concorrente dei beneficiari degli aiuti, sostiene che la Commissione avrebbe dovuto accertare che sussistevano dubbi quanto alla compatibilità della misura di aiuto notificata con il mercato interno e che essa avrebbe dovuto quindi decidere di avviare il procedimento d’indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di procedura (1). Omettendo di agire in tal senso, la Commissione ha violato i diritti procedurali della ricorrente ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
A sostegno dell’argomento incentrato sull’esistenza di seri dubbi quanto alla compatibilità del regime di aiuti con il mercato interno, la ricorrente deduce tre motivi:
— |
la Commissione ha totalmente omesso di esaminare l’idoneità del regime di aiuti a garantire la diffusione di contenuti informativi al pubblico danese, sostenendo così il processo democratico; |
— |
la decisione impugnata è in ogni caso carente di motivazione con riguardo alla sua adeguatezza; |
— |
la Commissione non ha esaminato gli effetti distorsivi della concorrenza provocati dal regime di aiuti nel rapporto tra i quotidiani gratuiti e i quotidiani a pagamento. |
(1) – Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 83, pag. 1).
14.7.2014 |
IT |
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C 223/13 |
Ricorso proposto il 15 aprile 2014 — Deutsche Edelstahlwerke/Commissione
(Causa T-230/14)
2014/C 223/18
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Edelstahlwerke GmbH (Witten, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e H. Janssen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel procedimento relativo all’aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e del principio della certezza del diritto
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio del contraddittorio
|
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/14 |
Ricorso proposto il 17 aprile 2014 — ArcelorMittal Hamburg e a./Commissione
(Causa T-235/14)
2014/C 223/19
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: ArcelorMittal Hamburg GmbH (Amburgo, Germania), Bregal Bremer Galvanisierungs GmbH (Brema, Germania), ArcelorMittal Hochfeld GmbH (Duisburg, Germania) e ArcelorMittal Ruhrort GmbH (Duisburg) (rappresentanti: H. Janssen e G. Engel, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la nullità della decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel caso in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
2. |
Secondo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e del principio della certezza del diritto
|
3. |
Terzo motivo: violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio del contraddittorio
|
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/15 |
Ricorso proposto il 16 aprile 2014 — Kronotex e a./Commissione
(Causa T-236/14)
2014/C 223/20
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Kronotex GmbH & Co. KG (Heiligengrabe, Germania), Kronoply GmbH (Heiligengrabe) e K Face GmbH (Heiligengrabe) (rappresentanti: H. Janssen e G. Engel, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la nullità della decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel caso in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
2. |
Secondo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e del principio della certezza del diritto
|
3. |
Terzo motivo: violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio del contraddittorio
|
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/16 |
Ricorso proposto il 17 aprile 2014 — Steinbeis Papier/Commissione
(Causa T-237/14)
2014/C 223/21
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Steinbeis Papier GmbH (Glückstadt, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e G. Engel, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la nullità della decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel caso in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) — Promozione dell’energia elettrica da energie rinnovabili e delimitazione della legge sulla promozione delle energie rinnovabili per le imprese a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
2. |
Secondo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e del principio della certezza del diritto
|
3. |
Terzo motivo: violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio del contraddittorio
|
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/17 |
Impugnazione proposta il 22 aprile 2014 da Jean-Pierre Bodson e a. avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 12 febbraio 2014, causa F-73/12, Bodson e a./BEI
(Causa T-240/14 P)
2014/C 223/22
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Jean-Pierre Bodson (Lussemburgo, Lussemburgo); Dalila Bundy (Cosnes-et-Romain, Francia); Didier Dulieu (Roussy-le-Village, Francia); Marie-Christel Heger (Nospelt, Lussemburgo); Evangelos Kourgias (Senningerberg, Lussemburgo); Manuel Sutil (Lussemburgo); Patrick Vanhoudt (Gonderange, Lussemburgo); e Henry von Blumenthal (Bergem, Lussemburgo) (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 12 febbraio 2014 nella causa F-73/12; |
— |
di conseguenza, accogliere le domande presentate dai ricorrenti in primo grado e, pertanto,
|
— |
condannare la convenuta alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione della diversa natura tra il rapporto di lavoro contrattuale e il rapporto di lavoro statutario, una violazione delle condizioni fondamentali del rapporto di lavoro, una violazione della qualificazione giuridica del protocollo d'intesa. |
2. |
Secondo motivo, vertente su una contraddizione nella sentenza del Tribunale della funzione pubblica e su uno snaturamento del fascicolo. |
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione dei principi di certezza del diritto, di irretroattività e di prevedibilità, nonché uno snaturamento del fascicolo. |
4. |
Quarto motivo, vertente su una violazione del controllo del manifesto errore di valutazione e dell’obbligo di motivazione. |
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/18 |
Impugnazione proposta il 22 aprile 2014 da Jean-Pierre Bodson e a. avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 12 febbraio 2014, causa F-83/12, Bodson e a./BEI
(Causa T-241/14P)
2014/C 223/23
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jean-Pierre Bodson (Lussemburgo, Lussemburgo); Dalila Bundy (Cosnes-et-Romain, Francia); Didier Dulieu (Roussy-le-Village, Francia); Marie-Christel Heger (Nospelt, Lussemburgo); Evangelos Kourgias (Senningerberg, Lussemburgo); Manuel Sutil (Lussemburgo); Patrick Vanhoudt (Gonderange, Lussemburgo); e Henry von Blumenthal (Bergem, Lussemburgo) (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 12 febbraio 2014 nella causa F-83/12; |
— |
di conseguenza, accogliere le domande presentate dai ricorrenti in primo grado e, pertanto,
|
— |
condannare la convenuta alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una irregolarità del procedimento in quanto il Tribunale della funzione pubblica si è rifiutato di procedere alle misure di organizzazione richieste dai ricorrenti. |
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione della diversa natura tra il rapporto di lavoro contrattuale e il rapporto di lavoro statutario, una violazione delle condizioni fondamentali del rapporto di lavoro, una violazione della qualificazione giuridica del protocollo d'intesa, uno snaturamento del fascicolo e una violazione da parte del giudice del suo obbligo di motivazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione dei diritti acquisiti e del legittimo affidamento, nonché una violazione dell’obbligo di motivazione. |
4. |
Quarto motivo, vertente su una violazione dei principi di certezza del diritto, di irretroattività e di prevedibilità, nonché una violazione del dovere di sollecitudine e dell’obbligo di motivazione. |
5. |
Quinto motivo, vertente su una violazione del controllo del manifesto errore di valutazione e dello snaturamento del fascicolo. |
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/20 |
Ricorso proposto il 24 aprile 2014 — Lussemburgo/Commissione
(Causa T-258/14)
2014/C 223/24
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: L. Delvaux, agente, assistito da P.-E. Partsch, A. Steichen, D. Waelbroeck, avvocati, e D. Slater, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
— |
annullare la decisione della Commissione del 24 marzo 2014, che ingiunge al Lussemburgo di fornire informazioni relative alla prassi delle decisioni anticipative in ambito tributario; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione C (2014) 1986 final della Commissione, mediante la quale quest'ultima gli ha ingiunto, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999 (1), di fornire l'elenco completo delle decisioni anticipative concesse nel 2010, 2011 e 2012 alle imprese lussemburghesi appartenenti a un gruppo o a una struttura legale comprendente una o più imprese con sede fuori del Granducato di Lussemburgo.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 10 del regolamento n. 659/1999 e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione non disporrebbe del minimo di informazioni richieste per giustificare le domande di delucidazioni contenute nell'ingiunzione, mentre i suoi poteri di indagine sarebbero subordinati alla previa detenzione di informazioni sostanziali e obiettive sufficienti, idonee a far sorgere una ragionevole suspicione quanto all'esistenza di una violazione. Il ricorrente afferma che la Commissione procede così ad una vera «domanda di informazioni esplorativa» incompatibile con i diritti della difesa. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto i) non vi sarebbe alcun rapporto tra le informazioni che la Commissione ha già in suo possesso e la natura e la portata delle informazioni richieste presso il ricorrente e in quanto ii) l'ingiunzione di fornire informazioni eccederebbe i limiti di quanto adatto e necessario alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla Commissione. |
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di sufficiente motivazione, poiché la Commissione non ha esposto le ragioni che giustificano l'ingiunzione impugnata, né ha chiaramente indicato le presunzioni che intende verificare. |
4. |
Quarto motivo, vertente su una violazione degli articoli 4 e 5 TUE e sul mancato rispetto della competenza degli Stati membri in materia di fiscalità diretta. |
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (GU L 83, pag. 1).
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/20 |
Ricorso proposto il 24 aprile 2014 — Lussemburgo/Commissione
(Causa T-259/14)
2014/C 223/25
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: L. Delvaux, agente, assistito da P.-E. Partsch, A. Steichen, D. Waelbroeck, avvocati, e D. Slater, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
— |
annullare la decisione della Commissione del 24 marzo 2014, che ingiunge al Lussemburgo di fornire informazioni relative al regime impositivo dei redditi da proprietà intellettuale; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione C (2014) 1987 final della Commissione, mediante la quale quest'ultima gli ha ingiunto, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999 (1), di fornire informazioni relative alle regime impositivo dei redditi da proprietà intellettuale.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono, nella parte essenziale, identici o simili a quelli invocati nel contesto della causa T-258/14, Lussemburgo/Commissione.
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (GU L 83, pag. 1).
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/21 |
Ricorso proposto il 25 aprile 2014 — Vattenfall Europe Mining e a./Commissione
(Causa T-260/14)
2014/C 223/26
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Vattenfall Europe Mining AG (Cottbus, Germania), Vattenfall Europe Sales GmbH (Amburgo, Germania) e Vattenfall GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: R. Karpenstein e C. Johann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 264 TFUE, la decisione C (2013) 4424 final della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Germania, Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo: insussistenza di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE Con il loro primo motivo, le ricorrenti fanno valere che a torto la Commissione ha ritenuto sussistere un intervento «di risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in relazione ai flussi finanziari operati sulla base della Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità delle energie rinnovabili; in prosieguo: «EEG»).
|
2. |
Secondo motivo: inesistenza di un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il cosiddetto regime speciale di compensazione dell’EEG non prevede alcun vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La differenziazione tra utenti a forte consumo di energia e utenti che non hanno un forte consumo di energia è insita nella logica del sistema della sovrattassa dell’EEG e, pertanto, non è selettiva a priori. La limitazione della sovrattassa in favore degli utenti a forte consumo di energia si limiterebbe a compensare i particolari svantaggi che deriverebbero a tali utenti dalla sovrattassa EEG calcolata sulla base del consumo. |
3. |
Terzo motivo: nessuna (minaccia) di distorsione della concorrenza o di effetto pregiudizievole sugli scambi Con il terzo motivo, le ricorrenti deducono che il regime speciale di compensazione non distorce né rischia di distorcere la concorrenza e che non sussiste alcun pregiudizio per gli scambi fra gli Stati membri. |
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/22 |
Ricorso proposto il 28 aprile 2014 — Hydro Aluminium Rolled Products e a./Commissione
(Causa T-263/14)
2014/C 223/27
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Hydro Aluminium Rolled Products GmbH (Grevenbroich, Germania), Aluminium Norf GmbH (Neuss, Germania) und Trimet Aluminium SE (Essen, Germania) (rappresentanti: U. Karpenstein e C. Johann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 264 TFUE, la decisione la decisione C (2013) 4424 final della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Germania, Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’insussistenza di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE Con il loro primo motivo, le ricorrenti fanno valere che a torto la Commissione ha ritenuto sussistere un intervento «di risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in relazione ai flussi finanziari operati sulla base della Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità delle energie rinnovabili; in prosieguo: «EEG»).
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’inesistenza di un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il cosiddetto regime speciale di compensazione dell’EEG non prevede alcun vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La differenziazione tra utenti a forte consumo di energia e utenti che non hanno un forte consumo di energia è insita nella logica del sistema della sovrattassa dell’EEG e, pertanto, non è selettiva a priori. |
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/23 |
Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Schumacher Packaging/Commissione
(Causa T-265/14)
2014/C 223/28
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Schumacher Packaging GmbH (Schwarzenberg, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e G. Engel, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la nullità della decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel caso in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
2. |
Secondo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e del principio della certezza del diritto
|
3. |
Terzo motivo: violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio del contraddittorio
|
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/24 |
Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Grupa Azoty ATT Polymers/Commissione
(Causa T-270/14)
2014/C 223/29
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Grupa Azoty ATT Polymers GmbH (Guben, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e S. Kobes, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la nullità della decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel caso in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
2. |
Secondo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e del principio della certezza del diritto
|
3. |
Terzo motivo: violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio del contraddittorio
|
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/25 |
Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Styron Deutschland/Commissione
(Causa T-271/14)
2014/C 223/30
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Styron Deutschland GmbH (Schkopau, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e S. Kobes, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la nullità della decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel caso in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
2. |
Secondo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e del principio della certezza del diritto
|
3. |
Terzo motivo: violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio del contraddittorio
|
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/26 |
Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — P-D Glasseiden e a./Commissione
(Causa T-272/14)
2014/C 223/31
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: P-D Glasseiden GmbH Oschatz (Oschatz, Germania), P-D Interglas Technologies GmbH (Erbach, Germania), P-D Industriegesellschalt mbH, Glasfaser Brattendorf (Wilsdruff STT Grumbach, Germania) e Glashütte Freital GmbH (Freital, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e G. Engel, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la nullità della decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel caso in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
2. |
Secondo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e del principio della certezza del diritto
|
3. |
Terzo motivo: violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio del contraddittorio
|
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/27 |
Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Lech-Stahlwerke/Commissione
(Causa T-274/14)
2014/C 223/32
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Lech-Stahlwerke GmbH (Meitingen, Germania) (rappresentanti: I. Zenke e T. Heymann)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la nullità della decisione 2014/C 37/07 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativa all’avvio del procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione al sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e da grisù secondo la legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien) nella versione del 25 ottobre 2008, modificata dall’articolo 5 della legge del 20 dicembre 2012, e ridurre la sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, nella parte in cui tale riduzione per gli utenti come la ricorrente è qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e dichiarata provvisoriamente incompatibile con il mercato interno; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE — nessun aiuto di Stato
|
2. |
Secondo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE — nessun vantaggio selettivo per gli utenti a forte consumo di energia
|
3. |
Terzo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE — in ogni caso, compatibilità con il mercato interno
|
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/28 |
Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Drahtwerk St. Ingbert e a./Commissione
(Causa T-275/14)
2014/C 223/33
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Drahtwerk St. Ingbert GmbH (St. Ingbert, Germania), DWK Drahtwerk Köln GmbH (Colonia, Germania), Kalksteingrube Auersmacher GmbH (Völklingen, Germania), Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Germania), Stahlguss Saar GmbH (St. Ingbert) e Zentralkokerei Saar GmbH (Dillingen) (rappresentanti: S. Altenschmidt e H. Janssen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la nullità della decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel caso in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
2. |
Secondo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e del principio della certezza del diritto
|
3. |
Terzo motivo: violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio del contraddittorio
|
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/29 |
Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Flachglas Torgau e a./Commissione
(Causa T-276/14)
2014/C 223/34
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Flachglas Torgau GmbH (Torgau, Germania), Saint-Gobain Isover G+H AG (Ludwigshafen am Rhein, Germania) e Saint-Gobain Oberland AG (Bad Wurzach, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e H. Janssen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la nullità della decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel caso in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
2. |
Secondo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e del principio della certezza del diritto
|
3. |
Terzo motivo: violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio del contraddittorio
|
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/30 |
Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Sabic Polyolefine/Commissione
(Causa T-279/14)
2014/C 223/35
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sabic Polyolefine GmbH (Gelsenkirchen, Germania) (rappresentanti: C. Arhold, N. Wimmer, F. Wesche, L. Petersen e T. Woltering, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108 TFUE tramite l’erronea classificazione del regime speciale di compensazione
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e degli articoli 18 e 19 del regolamento n. 659/1999 per aver omesso di proporre opportune misure
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentiti
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla motivazione insufficiente
|
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83, pag. 1.
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/31 |
Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Ineos Manifacturing Deutschland e a./Commissione
(Causa T-280/14)
2014/C 223/36
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Ineos Manufacturing Deutschland GmbH (Colonia, Germania), Ineos Phenol GmbH (Gladbeck, Germania) e Ineos Vinyls Deutschland GmbH (Wilhelmshaven, Germania) (rappresentanti: C. Arhold, N. Wimmer, F. Wesche, L. Petersen e T. Woltering, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108 TFUE tramite l’erronea classificazione del regime speciale di compensazione
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e degli articoli 18 e 19 del regolamento n. 659/1999 per aver omesso di proporre opportune misure
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentiti
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla motivazione insufficiente
|
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83, pag. 1.
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/32 |
Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Fels-Werke/Commissione
(Causa T-281/14)
2014/C 223/37
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Fels-Werke GmbH (Goslar, Germania) (rappresentanti: C. Arhold, N. Wimmer, F. Wesche, L. Petersen e T. Woltering, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108 TFUE tramite l’erronea classificazione del regime speciale di compensazione
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e degli articoli 18 e 19 del regolamento n. 659/1999 per aver omesso di proporre opportune misure
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentiti
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla motivazione insufficiente
|
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83, pag. 1.
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/34 |
Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Bayer MaterialScience/Commissione
(Causa T-282/14)
2014/C 223/38
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Bayer MaterialScience AG (Leverkusen, Germania) (rappresentanti: C. Arhold, N. Wimmer, F. Wesche, L. Petersen e T. Woltering, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108 TFUE tramite l’erronea classificazione del regime speciale di compensazione
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e degli articoli 18 e 19 del regolamento n. 659/1999 per aver omesso di proporre opportune misure
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentiti
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla motivazione insufficiente
|
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83, pag. 1.
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/35 |
Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Advansa e a./Commissione
(Causa T-283/14)
2014/C 223/39
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Advansa GmbH (Hamm, Germania), Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH (Ibbenbüren, Germania), Aurubis AG (Amburgo, Germania), CABB GmbH (Gersthofen, Germania), CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen (Bitterfeld-Wolfen, Germania), CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG (Bitterfeld-Wolfen), Clariant Produkte (Deutschland) GmbH (Francoforte sul Meno, Germania), Dow Olefinverbund GmbH (Schkopau, Germania), Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (Stade, Germania), Dralon GmbH (Dormagen, Germania), Ems-Chemie (Neumünster) GmbH & Co. KG (Neumünster, Germania), Hahl Filaments GmbH (Munderkingen, Germania), ISP Marl GmbH (Marl, Germania), Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen (Bad Soden am Taunus, Germania), Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter (Bad Soden am Taunus), Nabaltec AG (Schwandorf, Germania), Siltronic AG (Monaco, Germania), Trevira GmbH (Bobingen, Germania), Wacker Chemie AG (Monaco, Germania) e Westfalen Industriegase GmbH (Münster, Germania) (rappresentanti: C. Arhold, N. Wimmer, F. Wesche, L. Petersen e T. Woltering, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, di avvio del procedimento d’indagine formale nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108 TFUE tramite l’erronea classificazione del regime speciale di compensazione
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e degli articoli 18 e 19 del regolamento n. 659/1999 per aver omesso di proporre opportune misure
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentiti
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla motivazione insufficiente
|
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83, pag. 1.
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/36 |
Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Wirtschaftsvereinigung Stahl e a./Commissione
(Causa T-285/14)
2014/C 223/40
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Wirtschaftsvereinigung Stahl (Düsseldorf, Germania), Benteler Steel/Tube GmbH (Paderborn), BGH Edelstahl Freital GmbH (Freital), BGH Edelstahl Siegen GmbH (Siegen), BGH Edelstahl Lippendorf GmbH (Lippendorf), Buderus Edelstahl Schmiedetechnik GmbH (Wetzlar), ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH (Riesa), Friedr. Lohmann GmbH Werk für Spezial- & Edelstähle (Witten), Outokumpu Nirosta GmbH (Krefeld), Peiner Träger GmbH (Peine), ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg), ThyssenKrupp Rasselstein GmbH (Andernach), ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH (Gelsenkirchen), Pruna Betreiber GmbH (Grünwald), ThyssenKrupp Gerlach GmbH (Homburg), ThyssenKrupp Federn und Stabilisatoren GmbH (Hagen), Salzgitter Mannesmann Rohr Sachsen GmbH (Zeithain), HSP Hoesch Spundwand und Profil GmbH (Dortmund), Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH (Mülheim an der Ruhr), Mülheim Pipecoatings GmbH (Mülheim an der Ruhr), Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Deutschland GmbH (Remscheid), Salzgitter Hydroforming GmbH & Co. KG (Crimmitschau), Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH (Siegen), Ilsenburger Grobblech GmbH (Ilsenburg) (rappresentanti: A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F. A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler e T. Woltering, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la nullità della decisione della convenuta del 18 dicembre 2013, con la quale quest’ultima ha avviato il procedimento d’indagine formale nella causa «Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia» (GU C 37/73 del 7 febbraio 2014); |
— |
unire il presente procedimento a quello relativo al ricorso proposto dalla Germania dinanzi al Tribunale per ottenere la dichiarazione di nullità della decisione impugnata (presentazione del ricorso il 21 marzo 2014); |
— |
in subordine: far inserire nel fascicolo gli atti di detto procedimento relativo al ricorso della Germania; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.
1. |
Primo motivo: nessun vantaggio
|
2. |
Secondo motivo: nessun vantaggio selettivo
|
3. |
Terzo motivo: nessun utilizzo di risorse statali
|
4. |
Quarto motivo: nessuna distorsione della concorrenza
|
5. |
Quinto motivo: assenza di pregiudizio al commercio tra gli Stati membri
|
6. |
Sesto motivo: una cessazione o una riduzione sostanziale del regime speciale di compensazione viola i diritti fondamentali delle ricorrenti
|
7. |
Settimo motivo: il regime speciale di compensazione rientra nell’ambito della decisione della Commissione del 22 maggio 2002
|
8. |
Ottavo motivo: errore manifesto di valutazione ed esame preliminare insufficiente
|
9. |
Nono motivo: violazione del diritto al contraddittorio
|
(1) Lettera della Commissione del 22 maggio 2002, C (2002) 1887 def./Aiuto di Stato NN 27/2000-Germania
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/38 |
Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Röchling Oertl Kunststofftechnik/Commissione
(Causa T-286/14)
2014/C 223/41
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Röchling Oertl Kunststofftechnik GmbH (Brensbach, Germania) (rappresentanti: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania per il sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo: nessun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
2. |
Secondo motivo: nessuna risorsa statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/39 |
Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Schaeffler Technologies/Commissione
(Causa T-287/14)
2014/C 223/42
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania per il sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo: nessun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
2. |
Secondo motivo: nessuna risorsa statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/40 |
Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Energiewerke Nord/Commissione
(Causa T-288/14)
2014/C 223/43
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Energiewerke Nord GmbH (Rubenow, Germania) (rappresentanti: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania per il sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo: nessun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
2. |
Secondo motivo: nessuna risorsa statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/41 |
Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — H-O-T Servicecenter Nürnberg e a./Commissione
(Causa T-289/14)
2014/C 223/44
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: H-O-T Servicecenter Nürnberg GmbH (Norimberga, Germania), H-O-T Servicecenter Schmölln GmbH & Co. KG (Schmölln), H-O-T Servicecenter Allgäu GmbH & Co. KG (Memmingerberg), EB Härtetechnik GmbH & Co. KG (Norimberga) (rappresentanti: A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F. A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler e T. Woltering, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la nullità della decisione della convenuta del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nella causa in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; (GU C 37/73 del 7 febbraio 2014) |
— |
unire il presente procedimento a quello relativo al ricorso proposto dalla Germania dinanzi al Tribunale per ottenere la dichiarazione di nullità della decisione impugnata (presentazione del ricorso il 21 marzo 2014); |
— |
in subordine: far inserire nel fascicolo gli atti di detto procedimento relativo al ricorso della Germania; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono dieci motivi.
1. |
Primo motivo: nessun vantaggio
|
2. |
Secondo motivo: nessun vantaggio selettivo
|
3. |
Terzo motivo: nessun utilizzo di risorse statali
|
4. |
Quarto motivo: nessuna distorsione della concorrenza
|
5. |
Quinto motivo: assenza di pregiudizio al commercio tra gli Stati membri
|
6. |
Sesto motivo: una cessazione o una riduzione sostanziale del regime speciale di compensazione viola i diritti fondamentali delle ricorrenti
|
7. |
Settimo motivo: il regime speciale di compensazione rientra nell’ambito della decisione della Commissione del 22 maggio 2002
|
8. |
Ottavo motivo: errore manifesto di valutazione ed esame preliminare insufficiente
|
9. |
Nono motivo: violazione del diritto al contraddittorio
|
10. |
Decimo motivo: motivazione insufficiente
|
(1) Lettera della Commissione del 22 maggio 2002, C (2002) 1887 def./Aiuto di Stato NN 27/2000-Germania
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/42 |
Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — egeplast international/Commissione
(Causa T-291/14)
2014/C 223/45
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: egeplast international GmbH (Greven, Germania) (rappresentante: A. Rosenfeld, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la nullità della decisione C (2013) 4424 def. della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sull’Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Germania, Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce essenzialmente quanto segue.
1. |
Nessun favore ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
2. |
Nessuna selettività
|
3. |
Nessuna risorsa statale o imputabile allo Stato
|
4. |
Nessuna distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi
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14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/43 |
Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Klemme/Commissione
(Causa T-294/14)
2014/C 223/46
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Klemme AG (Lutherstadt Eisleben, Germania) (rappresentanti: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania per il sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo: nessun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
2. |
Secondo motivo: nessuna risorsa statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/44 |
Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Autoneum Germany/Commissione
(Causa T-295/14)
2014/C 223/47
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Autoneum Germany GmbH (Roßdorf, Germania) (rappresentanti: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2 TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania per il sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo: nessun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
2. |
Secondo motivo: nessuna risorsa statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/45 |
Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Erbslöh/Commissione
(Causa T-296/14)
2014/C 223/48
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Erbslöh AG (Velbert, Germania) (rappresentanti: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania per il sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo: nessun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
2. |
Secondo motivo: nessuna risorsa statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
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14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/46 |
Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Walter Klein/Commissione
(Causa T-297/14)
2014/C 223/49
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Walter Klein GmbH & Co. KG (Wuppertal, Germania) (rappresentanti: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania per il sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo: nessun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
2. |
Secondo motivo: nessuna risorsa statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/47 |
Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Erbslöh Aluminium/Commissione
(Causa T-298/14)
2014/C 223/50
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Erbslöh Aluminium GmbH (Velpert, Germania) (rappresentanti: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania per il sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo: nessun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
2. |
Secondo motivo: nessuna risorsa statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/48 |
Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Fricopan Back/Commissione
(Causa T-300/14)
2014/C 223/51
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Fricopan Back GmbH Immekath (Klötze, Germania) (rappresentanti: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania per il sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo: nessun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
2. |
Secondo motivo: nessuna risorsa statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/49 |
Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Michelin Reifenwerke/Commissione
(Causa T-301/14)
2014/C 223/52
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania per il sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo: nessun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
2. |
Secondo motivo: nessuna risorsa statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/50 |
Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Buderus Guss/Commissione
(Causa T-302/14)
2014/C 223/53
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Buderus Guss GmbH (Breidenbach, Germania) (rappresentanti: D. Greinacher, J. Martin e B. Scholtka, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE, la decisione della Commissione del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nei confronti della Repubblica federale di Germania con riferimento al sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e da gas da estrazione previsto dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG) — Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (GU del 7.02.2014, C 37, pag. 73), nella parte in cui la Commissione ha qualificato il regime speciale di compensazione di cui agli articoli 40 e 41 EEG come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE; |
— |
condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 107 TFUE La ricorrente sostiene che a torto la Commissione ha qualificato come aiuti il sostegno alle energie rinnovabili mediante il sistema della sovrattassa nonché il regime speciale di compensazione della riduzione della sovrattassa EEG, e che, di conseguenza, essa non avrebbe potuto legittimamente avviare il procedimento di indagine formale.
|
2. |
Secondo motivo: violazione del principio della certezza del diritto La ricorrente ritiene che la Commissione, quando ha adottato la decisione in oggetto, avrebbe violato il principio della certezza del diritto. La normativa tedesca sul sostegno alle energie rinnovabili sarebbe già stata sottoposta a un’indagine approfondita sotto il profilo degli aiuti di Stato. In quella sede, la Commissione sarebbe giunta nel 2002 alla conclusione che la suddetta normativa non avesse comportato un trasferimento di risorse statali. Poiché l’EEG 2012 non avrebbe introdotto, sotto tale profilo, modifiche sostanziali rispetto alla normativa a quell’epoca vigente, gli operatori economici interessati avrebbero nutrito la legittima aspettativa che non vi sarebbe stato un nuovo esame e che anzi potevano contare sulla continuità del sistema. |
3. |
Terzo motivo: sviamento di potere Infine, la ricorrente deduce uno sviamento di potere da parte della Commissione con riferimento ai poteri discrezionali alla stessa riconosciuti dagli articoli 107 e 108 TFUE. Mediante l’avvio del procedimento di indagine, la Commissione mirerebbe prevalentemente all’armonizzazione dei principi in materia di sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Tale obiettivo fondamentale risulterebbe manifesto anche nel nuovo progetto di disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia, in cui la Commissione per la prima volta stabilisce regole dettagliate per il sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Orbene, per procedere a un’armonizzazione, la Commissione dovrebbe tuttavia avvalersi della procedura di ravvicinamento delle legislazioni a tal uopo prevista dagli articoli 116 e 117 TFUE. |
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/51 |
Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Polyblend/Commissione
(Causa T-303/14)
2014/C 223/54
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Polyblend GmbH (Bad Sobernheim, Germania) (rappresentanti: D. Greinacher, J. Martin e B. Scholtka, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE, la decisione della Commissione del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nei confronti della Repubblica federale di Germania con riferimento al sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e da gas da estrazione previsto dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG) — Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (GU del 7.02.2014, C 37, pag. 73), nella parte in cui la Commissione ha qualificato il regime speciale di compensazione di cui agli articoli 40 e 41 EEG come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE; |
— |
condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 107 TFUE La ricorrente sostiene che a torto la Commissione ha qualificato come aiuti il sostegno alle energie rinnovabili mediante il sistema della sovrattassa nonché il regime speciale di compensazione della riduzione della sovrattassa EEG, e che, di conseguenza, essa non avrebbe potuto legittimamente avviare il procedimento di indagine formale.
|
2. |
Secondo motivo: violazione del principio della certezza del diritto La ricorrente ritiene che la Commissione, quando ha adottato la decisione in oggetto, avrebbe violato il principio della certezza del diritto. La normativa tedesca sul sostegno alle energie rinnovabili sarebbe già stata sottoposta a un’indagine approfondita sotto il profilo degli aiuti di Stato. In quella sede, la Commissione sarebbe giunta nel 2002 alla conclusione che la suddetta normativa non avesse comportato un trasferimento di risorse statali. Poiché l’EEG 2012 non avrebbe introdotto, sotto tale profilo, modifiche sostanziali rispetto alla normativa a quell’epoca vigente, gli operatori economici interessati avrebbero nutrito la legittima aspettativa che non vi sarebbe stato un nuovo esame e che anzi potevano contare sulla continuità del sistema. |
3. |
Terzo motivo: sviamento di potere Infine, la ricorrente deduce uno sviamento di potere da parte della Commissione con riferimento ai poteri discrezionali alla stessa riconosciuti dagli articoli 107 e 108 TFUE. Mediante l’avvio del procedimento di indagine, la Commissione mirerebbe prevalentemente all’armonizzazione dei principi in materia di sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Tale obiettivo fondamentale risulterebbe manifesto anche nel nuovo progetto di disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia, in cui la Commissione per la prima volta stabilisce regole dettagliate per il sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Orbene, per procedere a un’armonizzazione, la Commissione dovrebbe tuttavia avvalersi della procedura di ravvicinamento delle legislazioni a tal uopo prevista dagli articoli 116 e 117 TFUE. |
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/52 |
Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Sun Alloys Europe/Commissione
(Causa T-304/14)
2014/C 223/55
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sun Alloys Europe GmbH (Bad Sobernheim, Germania) (rappresentanti: D. Greinacher, J. Martin e B. Scholtka, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE, la decisione della Commissione del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nei confronti della Repubblica federale di Germania con riferimento al sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e da gas da estrazione previsto dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG) — Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (GU del 7.02.2014, C 37, pag. 73), nella parte in cui la Commissione ha qualificato il regime speciale di compensazione di cui agli articoli 40 e 41 EEG come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE; |
— |
condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 107 TFUE La ricorrente sostiene che a torto la Commissione ha qualificato come aiuti il sostegno alle energie rinnovabili mediante il sistema della sovrattassa nonché il regime speciale di compensazione della riduzione della sovrattassa EEG, e che, di conseguenza, essa non avrebbe potuto legittimamente avviare il procedimento di indagine formale.
|
2. |
Secondo motivo: violazione del principio della certezza del diritto La ricorrente ritiene che la Commissione, quando ha adottato la decisione in oggetto, avrebbe violato il principio della certezza del diritto. La normativa tedesca sul sostegno alle energie rinnovabili sarebbe già stata sottoposta a un’indagine approfondita sotto il profilo degli aiuti di Stato. In quella sede, la Commissione sarebbe giunta nel 2002 alla conclusione che la suddetta normativa non avesse comportato un trasferimento di risorse statali. Poiché l’EEG 2012 non avrebbe introdotto, sotto tale profilo, modifiche sostanziali rispetto alla normativa a quell’epoca vigente, gli operatori economici interessati avrebbero nutrito la legittima aspettativa che non vi sarebbe stato un nuovo esame e che anzi potevano contare sulla continuità del sistema. |
3. |
Terzo motivo: sviamento di potere Infine, la ricorrente deduce uno sviamento di potere da parte della Commissione con riferimento ai poteri discrezionali alla stessa riconosciuti dagli articoli 107 e 108 TFUE. Mediante l’avvio del procedimento di indagine, la Commissione mirerebbe prevalentemente all’armonizzazione dei principi in materia di sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Tale obiettivo fondamentale risulterebbe manifesto anche nel nuovo progetto di disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia, in cui la Commissione per la prima volta stabilisce regole dettagliate per il sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Orbene, per procedere a un’armonizzazione, la Commissione dovrebbe tuttavia avvalersi della procedura di ravvicinamento delle legislazioni a tal uopo prevista dagli articoli 116 e 117 TFUE. |
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/54 |
Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Vestolit/Commissione
(Causa T-305/14)
2014/C 223/56
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Vestolit GmbH (Marl, Germania) (rappresentanti: D. Greinacher, J. Martin e B. Scholtka, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE, la decisione della Commissione del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nei confronti della Repubblica federale di Germania con riferimento al sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e da gas da estrazione previsto dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG) — Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (GU del 7.02.2014, C 37, pag. 73), nella parte in cui la Commissione ha qualificato il regime speciale di compensazione di cui agli articoli 40 e 41 EEG come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE; |
— |
condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 107 TFUE La ricorrente sostiene che a torto la Commissione ha qualificato come aiuti il sostegno alle energie rinnovabili mediante il sistema della sovrattassa nonché il regime speciale di compensazione della riduzione della sovrattassa EEG, e che, di conseguenza, essa non avrebbe potuto legittimamente avviare il procedimento di indagine formale.
|
2. |
Secondo motivo: violazione del principio della certezza del diritto La ricorrente ritiene che la Commissione, quando ha adottato la decisione in oggetto, avrebbe violato il principio della certezza del diritto. La normativa tedesca sul sostegno alle energie rinnovabili sarebbe già stata sottoposta a un’indagine approfondita sotto il profilo degli aiuti di Stato. In quella sede, la Commissione sarebbe giunta nel 2002 alla conclusione che la suddetta normativa non avesse comportato un trasferimento di risorse statali. Poiché l’EEG 2012 non avrebbe introdotto, sotto tale profilo, modifiche sostanziali rispetto alla normativa a quell’epoca vigente, gli operatori economici interessati avrebbero nutrito la legittima aspettativa che non vi sarebbe stato un nuovo esame e che anzi potevano contare sulla continuità del sistema. |
3. |
Terzo motivo: sviamento di potere Infine, la ricorrente deduce uno sviamento di potere da parte della Commissione con riferimento ai poteri discrezionali alla stessa riconosciuti dagli articoli 107 e 108 TFUE. Mediante l’avvio del procedimento di indagine, la Commissione mirerebbe prevalentemente all’armonizzazione dei principi in materia di sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Tale obiettivo fondamentale risulterebbe manifesto anche nel nuovo progetto di disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia, in cui la Commissione per la prima volta stabilisce regole dettagliate per il sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Orbene, per procedere a un’armonizzazione, la Commissione dovrebbe tuttavia avvalersi della procedura di ravvicinamento delle legislazioni a tal uopo prevista dagli articoli 116 e 117 TFUE. |
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/55 |
Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Polymer-Chemie/Commissione
(Causa T-306/14)
2014/C 223/57
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Polymer-Chemie GmbH (Sobernheim, Germania) (rappresentanti: D. Greinacher, J. Martin e B. Scholtka, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE, la decisione della Commissione del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nei confronti della Repubblica federale di Germania con riferimento al sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e da gas da estrazione previsto dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG) — Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (GU del 7.02.2014, C 37, pag. 73), nella parte in cui la Commissione ha qualificato il regime speciale di compensazione di cui agli articoli 40 e 41 EEG come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE; |
— |
condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 107 TFUE La ricorrente sostiene che a torto la Commissione ha qualificato come aiuti il sostegno alle energie rinnovabili mediante il sistema della sovrattassa nonché il regime speciale di compensazione della riduzione della sovrattassa EEG, e che, di conseguenza, essa non avrebbe potuto legittimamente avviare il procedimento di indagine formale.
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2. |
Secondo motivo: violazione del principio della certezza del diritto La ricorrente ritiene che la Commissione, quando ha adottato la decisione in oggetto, avrebbe violato il principio della certezza del diritto. La normativa tedesca sul sostegno alle energie rinnovabili sarebbe già stata sottoposta a un’indagine approfondita sotto il profilo degli aiuti di Stato. In quella sede, la Commissione sarebbe giunta nel 2002 alla conclusione che la suddetta normativa non avesse comportato un trasferimento di risorse statali. Poiché l’EEG 2012 non avrebbe introdotto, sotto tale profilo, modifiche sostanziali rispetto alla normativa a quell’epoca vigente, gli operatori economici interessati avrebbero nutrito la legittima aspettativa che non vi sarebbe stato un nuovo esame e che anzi potevano contare sulla continuità del sistema. |
3. |
Terzo motivo: sviamento di potere Infine, la ricorrente deduce uno sviamento di potere da parte della Commissione con riferimento ai poteri discrezionali alla stessa riconosciuti dagli articoli 107 e 108 TFUE. Mediante l’avvio del procedimento di indagine, la Commissione mirerebbe prevalentemente all’armonizzazione dei principi in materia di sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Tale obiettivo fondamentale risulterebbe manifesto anche nel nuovo progetto di disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia, in cui la Commissione per la prima volta stabilisce regole dettagliate per il sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Orbene, per procedere a un’armonizzazione, la Commissione dovrebbe tuttavia avvalersi della procedura di ravvicinamento delle legislazioni a tal uopo prevista dagli articoli 116 e 117 TFUE. |
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/56 |
Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Techno Compound/Commissione
(Causa T-307/14)
2014/C 223/58
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Techno Compound GmbH (Bad Sobernheim, Germania) (rappresentanti: D. Greinacher, J. Martin e B. Scholtka, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE, la decisione della Commissione del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nei confronti della Repubblica federale di Germania con riferimento al sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e da gas da estrazione previsto dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG) — Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (GU del 7.02.2014, C 37, pag. 73), nella parte in cui la Commissione ha qualificato il regime speciale di compensazione di cui agli articoli 40 e 41 EEG come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE; |
— |
condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 107 TFUE La ricorrente sostiene che a torto la Commissione ha qualificato come aiuti il sostegno alle energie rinnovabili mediante il sistema della sovrattassa nonché il regime speciale di compensazione della riduzione della sovrattassa EEG, e che, di conseguenza, essa non avrebbe potuto legittimamente avviare il procedimento di indagine formale.
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2. |
Secondo motivo: violazione del principio della certezza del diritto La ricorrente ritiene che la Commissione, quando ha adottato la decisione in oggetto, avrebbe violato il principio della certezza del diritto. La normativa tedesca sul sostegno alle energie rinnovabili sarebbe già stata sottoposta a un’indagine approfondita sotto il profilo degli aiuti di Stato. In quella sede, la Commissione sarebbe giunta nel 2002 alla conclusione che la suddetta normativa non avesse comportato un trasferimento di risorse statali. Poiché l’EEG 2012 non avrebbe introdotto, sotto tale profilo, modifiche sostanziali rispetto alla normativa a quell’epoca vigente, gli operatori economici interessati avrebbero nutrito la legittima aspettativa che non vi sarebbe stato un nuovo esame e che anzi potevano contare sulla continuità del sistema. |
3. |
Terzo motivo: sviamento di potere Infine, la ricorrente deduce uno sviamento di potere da parte della Commissione con riferimento ai poteri discrezionali alla stessa riconosciuti dagli articoli 107 e 108 TFUE. Mediante l’avvio del procedimento di indagine, la Commissione mirerebbe prevalentemente all’armonizzazione dei principi in materia di sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Tale obiettivo fondamentale risulterebbe manifesto anche nel nuovo progetto di disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia, in cui la Commissione per la prima volta stabilisce regole dettagliate per il sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Orbene, per procedere a un’armonizzazione, la Commissione dovrebbe tuttavia avvalersi della procedura di ravvicinamento delle legislazioni a tal uopo prevista dagli articoli 116 e 117 TFUE. |
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/57 |
Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Neue Halberg-Guss/Commissione
(Causa T-308/14)
2014/C 223/59
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Neue Halberg-Guss GmbH (Saarbrücken, Germania) (rappresentanti: D. Greinacher, J. Martin e B. Scholtka, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE, la decisione della Commissione del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nei confronti della Repubblica federale di Germania con riferimento al sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e da gas da estrazione previsto dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG) — Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (GU del 7.02.2014, C 37, pag. 73), nella parte in cui la Commissione ha qualificato il regime speciale di compensazione di cui agli articoli 40 e 41 EEG come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE; |
— |
condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 107 TFUE La ricorrente sostiene che a torto la Commissione ha qualificato come aiuti il sostegno alle energie rinnovabili mediante il sistema della sovrattassa nonché il regime speciale di compensazione della riduzione della sovrattassa EEG, e che, di conseguenza, essa non avrebbe potuto legittimamente avviare il procedimento di indagine formale.
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2. |
Secondo motivo: violazione del principio della certezza del diritto La ricorrente ritiene che la Commissione, quando ha adottato la decisione in oggetto, avrebbe violato il principio della certezza del diritto. La normativa tedesca sul sostegno alle energie rinnovabili sarebbe già stata sottoposta a un’indagine approfondita sotto il profilo degli aiuti di Stato. In quella sede, la Commissione sarebbe giunta nel 2002 alla conclusione che la suddetta normativa non avesse comportato un trasferimento di risorse statali. Poiché l’EEG 2012 non avrebbe introdotto, sotto tale profilo, modifiche sostanziali rispetto alla normativa a quell’epoca vigente, gli operatori economici interessati avrebbero nutrito la legittima aspettativa che non vi sarebbe stato un nuovo esame e che anzi potevano contare sulla continuità del sistema. |
3. |
Terzo motivo: sviamento di potere Infine, la ricorrente deduce uno sviamento di potere da parte della Commissione con riferimento ai poteri discrezionali alla stessa riconosciuti dagli articoli 107 e 108 TFUE. Mediante l’avvio del procedimento di indagine, la Commissione mirerebbe prevalentemente all’armonizzazione dei principi in materia di sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Tale obiettivo fondamentale risulterebbe manifesto anche nel nuovo progetto di disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia, in cui la Commissione per la prima volta stabilisce regole dettagliate per il sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Orbene, per procedere a un’armonizzazione, la Commissione dovrebbe tuttavia avvalersi della procedura di ravvicinamento delle legislazioni a tal uopo prevista dagli articoli 116 e 117 TFUE. |
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/58 |
Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Mat Foundries Europe/Commissione
(Causa T-309/14)
2014/C 223/60
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mat Foundries Europe GmbH (Neunkirchen, Germania) (rappresentanti: D. Greinacher, J. Martin e B. Scholtka, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE, la decisione della Commissione del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nei confronti della Repubblica federale di Germania con riferimento al sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e da gas da estrazione previsto dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG) — Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (GU del 7.02.2014, C 37, pag. 73), nella parte in cui la Commissione ha qualificato il regime speciale di compensazione di cui agli articoli 40 e 41 EEG come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE; |
— |
condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 107 TFUE La ricorrente sostiene che a torto la Commissione ha qualificato come aiuti il sostegno alle energie rinnovabili mediante il sistema della sovrattassa nonché il regime speciale di compensazione della riduzione della sovrattassa EEG, e che, di conseguenza, essa non avrebbe potuto legittimamente avviare il procedimento di indagine formale.
|
2. |
Secondo motivo: violazione del principio della certezza del diritto La ricorrente ritiene che la Commissione, quando ha adottato la decisione in oggetto, avrebbe violato il principio della certezza del diritto. La normativa tedesca sul sostegno alle energie rinnovabili sarebbe già stata sottoposta a un’indagine approfondita sotto il profilo degli aiuti di Stato. In quella sede, la Commissione sarebbe giunta nel 2002 alla conclusione che la suddetta normativa non avesse comportato un trasferimento di risorse statali. Poiché l’EEG 2012 non avrebbe introdotto, sotto tale profilo, modifiche sostanziali rispetto alla normativa a quell’epoca vigente, gli operatori economici interessati avrebbero nutrito la legittima aspettativa che non vi sarebbe stato un nuovo esame e che anzi potevano contare sulla continuità del sistema. |
3. |
Terzo motivo: sviamento di potere Infine, la ricorrente deduce uno sviamento di potere da parte della Commissione con riferimento ai poteri discrezionali alla stessa riconosciuti dagli articoli 107 e 108 TFUE. Mediante l’avvio del procedimento di indagine, la Commissione mirerebbe prevalentemente all’armonizzazione dei principi in materia di sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Tale obiettivo fondamentale risulterebbe manifesto anche nel nuovo progetto di disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia, in cui la Commissione per la prima volta stabilisce regole dettagliate per il sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Orbene, per procedere a un’armonizzazione, la Commissione dovrebbe tuttavia avvalersi della procedura di ravvicinamento delle legislazioni a tal uopo prevista dagli articoli 116 e 117 TFUE. |
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/59 |
Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Fritz Winter Eisengießerei/Commissione
(Causa T-310/14)
2014/C 223/61
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Fritz Winter Eisengießerei GmbH & Co. KG (Stadallendorf, Germania) (rappresentanti: D. Greinacher, J. Martin e B. Scholtka, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE, la decisione della Commissione del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nei confronti della Repubblica federale di Germania con riferimento al sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e da gas da estrazione previsto dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG) — Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (GU del 7.02.2014, C 37, pag. 73), nella parte in cui la Commissione ha qualificato il regime speciale di compensazione di cui agli articoli 40 e 41 EEG come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE; |
— |
condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 107 TFUE La ricorrente sostiene che a torto la Commissione ha qualificato come aiuti il sostegno alle energie rinnovabili mediante il sistema della sovrattassa nonché il regime speciale di compensazione della riduzione della sovrattassa EEG, e che, di conseguenza, essa non avrebbe potuto legittimamente avviare il procedimento di indagine formale.
|
2. |
Secondo motivo: violazione del principio della certezza del diritto La ricorrente ritiene che la Commissione, quando ha adottato la decisione in oggetto, avrebbe violato il principio della certezza del diritto. La normativa tedesca sul sostegno alle energie rinnovabili sarebbe già stata sottoposta a un’indagine approfondita sotto il profilo degli aiuti di Stato. In quella sede, la Commissione sarebbe giunta nel 2002 alla conclusione che la suddetta normativa non avesse comportato un trasferimento di risorse statali. Poiché l’EEG 2012 non avrebbe introdotto, sotto tale profilo, modifiche sostanziali rispetto alla normativa a quell’epoca vigente, gli operatori economici interessati avrebbero nutrito la legittima aspettativa che non vi sarebbe stato un nuovo esame e che anzi potevano contare sulla continuità del sistema. |
3. |
Terzo motivo: sviamento di potere Infine, la ricorrente deduce uno sviamento di potere da parte della Commissione con riferimento ai poteri discrezionali alla stessa riconosciuti dagli articoli 107 e 108 TFUE. Mediante l’avvio del procedimento di indagine, la Commissione mirerebbe prevalentemente all’armonizzazione dei principi in materia di sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Tale obiettivo fondamentale risulterebbe manifesto anche nel nuovo progetto di disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia, in cui la Commissione per la prima volta stabilisce regole dettagliate per il sostegno all’energia da fonti rinnovabili. Orbene, per procedere a un’armonizzazione, la Commissione dovrebbe tuttavia avvalersi della procedura di ravvicinamento delle legislazioni a tal uopo prevista dagli articoli 116 e 117 TFUE. |
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/60 |
Ricorso proposto il 5 maggio 2014 — Christian Dior couture/UAMI (Riproduzione di un motivo ripetuto con effetto rilievo)
(Causa T–313/14)
2014/C 223/62
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Christian Dior couture SA (Parigi, Francia) (rappresentante: M. Sabatier, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 4 marzo 2014, procedimento R 459/2013-4, con cui ha respinto il ricorso avverso la decisione dell’esaminatore, che nega la tutela del sistema del marchio comunitario alla registrazione internazionale riguardante l’Unione europea del marchio figurativo n. 1 1 00 187 per designare taluni prodotti delle classi 9, 14, 18 e 25; |
— |
Autorizzare la registrazione del marchio figurativo n. 1 1 00 187 per designare tutti i prodotti contraddistinti nelle classi 9, 14, 18 e 25, e in subordine per i prodotti di cui è espressamente dimostrato l’uso; |
— |
condannare l’UAMI alle spese della ricorrente sostenute nel procedimento dinanzi all’UAMI e nell’ambito del presente ricorso, in applicazione dell’articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo che riproduce un motivo ripetuto con effetto rilievo per i prodotti delle classi 9, 14, 18 e 25
Decisione dell’esaminatore: Parziale rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 3 del regolamento n. 207/2009
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/61 |
Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Vinnolit/Commissione
(Causa T-318/14)
2014/C 223/63
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Vinnolit GmbH & Co. KG (Ismaning, Germania) (rappresentante: M. Geipel, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel procedimento SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; |
— |
condannare la convenuta a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo: nessun aiuto ai sensi dell’articolo 107 TFUE
|
2. |
Secondo motivo: in ogni caso, nessun nuovo aiuto
|
3. |
Terzo motivo. violazione di diritti fondamentali e del principio di proporzionalità
|
4. |
Quarto motivo: violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
|
5. |
Quinto motivo: eccesso di potere
|
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/62 |
Ricorso proposto il 12 maggio 2014 — Mykola Yanovych Azarov/Consiglio
(Causa T-331/14)
2014/C 223/64
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26) nonché il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1), nella parte in cui riguarda il ricorrente, |
— |
adottare, ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale misure di organizzazione del procedimento, |
— |
condannare il Consiglio, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2 del regolamento di procedura, a sopportare le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione
|
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali
|
3. |
Terzo motivo, vertente su uno sviamento di potere Il ricorrente fa valere a tale proposito, fra l’altro che il Consiglio sarebbe incorso in uno sviamento di potere, poiché, con l’introduzione di misure restrittive nei confronti del ricorrente, sarebbero stati perseguiti altri scopi, quali consolidare e sostenere lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione Nell’ambito di tale motivo il ricorrente contesta in particolare la violazione del diritto ad un trattamento imparziale, la violazione del diritto ad un giusto e equo trattamento e la violazione del diritto ad un’accurata indagine dei fatti. |
5. |
Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione |
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/63 |
Ricorso proposto il 12 maggio 2014 — Azarov/Consiglio
(Causa T-332/14)
2014/C 223/65
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Oleksii Mykolayovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26), la decisione di esecuzione 2014/216/PESC, del Consiglio, del 14 aprile 2014 che attua la decisione 2014/119/PESC concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 91) nonché il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014, del Consiglio, del 14 aprile 2014 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 33), nella parte in cui riguarda il ricorrente; |
— |
adottare, ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale misure di organizzazione del procedimento; |
— |
condannare il Consiglio, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2 del regolamento di procedura, a sopportare le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione
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2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali
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3. |
Terzo motivo, vertente su uno sviamento di potere Il ricorrente fa valere a tale proposito, fra l’altro che il Consiglio sarebbe incorso in uno sviamento di potere, poiché, con l’introduzione di misure restrittive nei confronti del ricorrente, sarebbero stati perseguiti altri scopi, quali consolidare e sostenere lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione Nell’ambito di tale motivo il ricorrente contesta in particolare la violazione del diritto ad un trattamento imparziale, la violazione del diritto ad un giusto e equo trattamento e la violazione del diritto ad un’accurata indagine dei fatti. |
5. |
Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione |
14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/64 |
Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — STC/Commissione
(Causa T-355/14)
2014/C 223/66
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: STC SpA (Forlì, Italia) (rappresentanti: A. Marelli e G. Delucca, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare i provvedimenti impugnati con ogni conseguenza di diritto e di legge, e, in particolare, a tale effetto: |
— |
Condannare l’Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento del danno arrecato per l’effetto degli illegittimi provvedimenti assunti, o in forma specifica, tramite il rinnovo dell’aggiudicazione in favore della ricorrente, o per equivalente e, in tale ultimo caso, a ristoro del danno da perdita di utile impresa e del danno cd. curriculare nella complessiva misura del 15 % del prezzo indicato in offerta dalla ricorrente o, in subordine, nella complessiva misura del 15 % del valore di gara, o altrimenti, nella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta in giustizia, se del caso, con valutazione equitativa; in ogni caso con aggiunta di interessi compensativi a titolo di risarcimento dal danno da ritardo; ed inoltre: |
— |
Condannare la parte resistente al pagamento delle spese processuali a tutte di causa, ivi inclusi accessori, spese vive e quant’altro dovuto per legge, con riserva di quantificazione. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro il provvedimento di valutazione negativa dell’offerta formulata dalla ricorrente, nella procedura di gara JRC IPR 2013 C04 0031 OC, assunto dalla Commissione Europea, Direzione Generale, Centro Comune di Ricerca, Direzione Gestione del Sito di Ispra, Unità Manutenzione e Servizi e comunicato con nota in data 3.4.2014 Ref. Ares(2014)1041060; contro il provvedimento dell’aggiudicazione dell’appalto ad un’altra ditta; nonché contro il provvedimento di diniego della richiesta di accesso ai documenti di gara.
L’oggetto della gara in questione consisteva nella progettazione esecutiva, nella fornitura di apparecchiature e nella costruzione di un nuovo impianto di tri-generazione a turbogas, con la previsione di un contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di 6 anni, di cui i primi 2 in garanzia.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul mancato riconoscimento del diritto della ricorrente di accedere agli atti di gara. La ricorrente fa valere a questo riguardo la violazione:
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’offerta economica formulata dalla ricorrente. La ricorrente fa valere a questo riguardo la violazione:
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3. |
Terzo motivo, vertente sull’offerta tecnica formulata dalla ricorrente. Essa fa valere a questo riguardo la violazione:
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La ricorrente fa anche valere un travisamento delle risultanze documentali.
Tribunale della funzione pubblica
14.7.2014 |
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C 223/66 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014 — Guinet/BEI
(Causa F-107/12) (1)
((Funzione pubblica - Personale della BEI - Regime pensionistico - Trasferimento dei diritti a pensione - Compensazione degli svantaggi derivanti dal ritardo nel trasferimento dei diritti a pensione - Requisito del trasferimento effettivo dei diritti a pensione in un regime pensionistico diverso da quello della BEI - Principio della parità di trattamento))
2014/C 223/67
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Philippe Guinet (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: T. Gilliams, G. Nuvoli, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Oggetto
Annullamento della decisione di rigetto implicita della BEI della domanda del ricorrente di calcolare le annualità di pensione rivalutate e della domanda di risarcimento
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Guinet sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare i tre quarti delle spese sostenute dalla Banca europea per gli investimenti. |
3) |
La Banca europea per gli investimenti sopporterà un quarto delle proprie spese. |
(1) GU C 366 del 24.11.2012, pag. 41.
14.7.2014 |
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C 223/66 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 22 maggio 2014 — CI/Parlamento
(Causa F-130/12) (1)
((Funzione pubblica - Retribuzione - Assegno familiare - Assegno per figlio a carico - Doppio assegno per figlio a carico - Articolo 67, paragrafo 3, dello Statuto - Condizioni per la concessione - Soluzione amichevole tra le parti a seguito dell’intervento del mediatore europeo - Attuazione - Dovere di sollecitudine))
2014/C 223/68
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CI (rappresentanti: B. Cortese e A. Salerno, avocats)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Despotopoulou e M. Ecker, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione che nega la concessione del doppio assegno per figlio a carico in applicazione dell’articolo 67, paragrafo 67, dello Statuto
Dispositivo
1) |
La decisione del Parlamento europeo del 5 dicembre 2011, recante diniego di rinnovo, a partire dal 1o giugno 2008, del doppio assegno per figlio a carico, nonché la decisione del 20 luglio 2012, recante rigetto del reclamo, sono annullate. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
Il Parlamento europeo deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da CI. |
(1) GU C 71 del 9.3.2013, pag. 29.
14.7.2014 |
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C 223/67 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2014 — Ohrgaard/Commissione
(Causa F-151/12) (1)
((Funzione pubblica - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Condizione della residenza prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto - Esercizio di funzioni in un’organizzazione internazionale - Nozione - Tirocinio di cinque mesi effettuato presso la Commissione - Esclusione))
2014/C 223/69
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jakob Ohrgaard (Frederiksberg, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, D. de Abreu Caldas)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e V. Joris, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione di diniego al ricorrente del beneficio dell’indennità di dislocazione.
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione europea del 6 marzo 2012, con cui è negato al sig. Ohrgaard il beneficio dell’indennità di dislocazione, quale modificata dalla decisione del 31 agosto 2012 recante rigetto del reclamo, è annullata. |
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Ohrgaard. |
(1) GU C 55 del 23/02/2013, pag. 26.
14.7.2014 |
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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 14 gennaio 2014 — Lebedef/Commissione
(Causa F-60/13) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari - Registrazione delle assenze a causa di malattia - Assenza ingiustificata - Detrazione effettuata dall’APN dal congedo annuale - Presentazione di una domanda mediante posta elettronica - Conoscenza da parte dell’interessato dell’esistenza di una decisione - Omissione di aprire un messaggio di posta elettronica e di informarsi, seguendo un link di rinvio, del contenuto di tale decisione - Ricevibilità - Termini - Determinazione della data a partire della quale l’interessato poteva prendere conoscenza del contenuto della decisione))
2014/C 223/70
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione implicita di rigetto della domanda, presentata dal ricorrente in base all’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, riguardante la correzione delle registrazioni delle sue assenze per malattia nell’applicazione SysPer2.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
Il sig. Lebedef sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese della Commissione europea. |
(1) GU C 274 del 21/09/2013, pag. 29.