ISSN 1977-0944 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 217 |
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
II Comunicazioni |
|
|
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
Commissione europea |
|
2014/C 217/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7226 — Carlyle/Traxys) ( 1 ) |
|
IV Informazioni |
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
Consiglio |
|
2014/C 217/02 |
Conclusioni del Consiglio sulla crisi economica e l’assistenza sanitaria |
|
|
Commissione europea |
|
2014/C 217/03 |
||
|
Corte dei conti |
|
2014/C 217/04 |
||
|
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
|
|
Autorità di vigilanza EFTA |
|
2014/C 217/05 |
||
2014/C 217/06 |
||
2014/C 217/07 |
||
2014/C 217/08 |
||
2014/C 217/09 |
|
V Avvisi |
|
|
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
|
|
Commissione europea |
|
2014/C 217/10 |
||
2014/C 217/11 |
||
|
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
|
|
Commissione europea |
|
2014/C 217/12 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7309 — Bridgepoint/EdRCP) ( 1 ) |
|
2014/C 217/13 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7298 — UNIQA Insurance Group/UNIQA LIFE) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
|
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
10.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 217/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7226 — Carlyle/Traxys)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 217/01)
Il 2 luglio 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7226. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
10.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 217/2 |
Conclusioni del Consiglio sulla crisi economica e l’assistenza sanitaria
(2014/C 217/02)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
1. |
RAMMENTA che, ai sensi dell’articolo 168 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana e che l’azione dell’Unione, destinata a completare le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, nonché incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nel settore della sanità pubblica e, ove necessario, appoggia la loro azione, nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica; |
2. |
RICORDA le conclusioni del Consiglio sui valori e i principi comuni dei sistemi sanitari dell’UE, adottate il 2 giugno 2006 (1), e in particolare i valori generali di universalità, accesso a un’assistenza di buona qualità, equità e solidarietà; |
3. |
RAMMENTA gli obiettivi concordati in occasione del Consiglio europeo del marzo 2006 nell’ambito del metodo di coordinamento aperto in relazione alla protezione sociale e all’integrazione sociale allo scopo di garantire un’assistenza sanitaria e un’assistenza a lungo termine accessibili, sostenibili e di qualità elevata (2); |
4. |
RICORDA la Carta di Tallinn sui sistemi sanitari per la salute e la prosperità, firmata il 27 giugno 2008 sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale della sanità (3); |
5. |
RAMMENTA le conclusioni del Consiglio su «Equità e salute in tutte le politiche: solidarietà in materia di salute», dell’8 giugno 2010 (4); |
6. |
RICORDA la direttiva 2011/24/UE del 9 marzo 2011 concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (5), compreso il capo IV relativo alla cooperazione in materia di assistenza sanitaria; |
7. |
RAMMENTA le conclusioni del Consiglio dal titolo «Verso sistemi sanitari moderni, adeguati e sostenibili», adottate il 6 giugno 2011 (6); |
8. |
RAMMENTA le conclusioni del Consiglio sul tema «Processo di riflessione su sistemi sanitari moderni, adeguati e sostenibili», adottate il 10 dicembre 2013 (7); |
9. |
PRENDE ATTO della comunicazione della Commissione del 20 febbraio 2013 intitolata «Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020», e più specialmente del documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna, dal titolo «Investing in Health» (Investire nella salute), che sottolinea i diversi modi in cui gli investimenti nel settore sanitario possono aiutare ad affrontare le sfide presenti e future cui sono confrontati i sistemi sanitari e, più in generale, in campo sociale (8); |
10. |
PRENDE ATTO del fatto che l’analisi annuale della crescita 2014 (9) sottolinea la necessità di rafforzare l’efficienza e la sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari, potenziandone nel contempo l’efficienza e la capacità di soddisfare i bisogni sociali e garantire reti di sicurezza sociale essenziali. Detta analisi raccomanda inoltre di elaborare strategie di inclusione sociale attiva, comprendenti un ampio accesso a servizi sanitari economicamente abbordabili e di qualità; |
11. |
RICONOSCE che la salute è un valore in sé nonché un prerequisito per la crescita economica e che investire in campo sanitario contribuisce a una salute migliore, alla prosperità economica e alla coesione sociale; |
12. |
RITIENE che i sistemi sanitari siano uno degli elementi essenziali dell’alto livello di protezione sociale in Europa e contribuiscano notevolmente alla coesione sociale, alla giustizia sociale e alla crescita economica; |
13. |
RICONOSCE che le sfide per i sistemi sanitari, come l’invecchiamento demografico connesso a un aumento delle malattie croniche e della multimorbilità, la rapida diffusione della tecnologia, la carenza e la ripartizione non omogenea degli operatori sanitari, le maggiori aspettative dei cittadini e l’aumento dei costi dell’assistenza sanitaria in un contesto di restrizioni di bilancio dovute in particolare alla crisi economica, richiedono l’attuazione di politiche e di misure intese ad aumentare l’efficacia dei costi e a migliorarne il contenimento garantendo, nel contempo, la sostenibilità dei sistemi sanitari, la sicurezza dei pazienti e un equo accesso a un’assistenza sanitaria di qualità elevata; |
14. |
PRENDE ATTO del fatto che l’invecchiamento demografico, l’aumento del ricorso all’assistenza e l’incremento dei costi in un contesto di restrizioni di bilancio hanno un impatto sulla domanda e l’offerta di personale sanitario e che pertanto un’efficace programmazione di detto personale costituisce un elemento importante di un sistema sanitario sostenibile; |
15. |
RICONOSCE che l’accesso universale all’assistenza sanitaria è della massima importanza per risolvere le disuguaglianze a livello sanitario; |
16. |
RITIENE che la promozione della salute e la prevenzione delle malattie siano fattori centrali per migliorare la salute e RICONOSCE quanto sia importante investire nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie per migliorare la salute della popolazione; |
17. |
RICONOSCE che modelli integrati di assistenza tra cure primarie, cure secondarie e cure ospedaliere e tra l’assistenza sanitaria e quella sociale, unitamente all’attuazione delle innovazioni relative alle TIC e delle soluzioni di assistenza sanitaria on line, possono migliorare la resilienza dei sistemi sanitari tenendo conto, nel contempo, della sicurezza del paziente e dell’elevata qualità dell’assistenza sanitaria; |
18. |
RILEVA CON PREOCCUPAZIONE che la crisi finanziaria e le restrizioni di bilancio hanno un forte impatto sui principali indicatori economici come il reddito e la disoccupazione, che sono determinanti sociali della salute, e che gli ampi tagli apportati alla prestazione di assistenza sanitaria possono incidere sull’accesso alle cure e possono avere conseguenze economiche e sanitarie a lungo termine, in particolare per i gruppi più vulnerabili della società; |
19. |
CONSTATA CON PREOCCUPAZIONE che la spesa sociale è diminuita in alcuni Stati membri e che il numero di persone a rischio di povertà e di persone che vivono in nuclei familiari senza reddito o con un reddito basso è aumentato, il che contribuisce all’incremento delle disuguaglianze a livello sanitario e compromette la coesione sociale; |
20. |
RILEVA CON PREOCCUPAZIONE che dal 2009 la spesa sanitaria pubblica è stata ridotta in numerosi Stati membri e RICORDA che gli investimenti nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie, con un’attenzione particolare rivolta ai gruppi svantaggiati, dovrebbero essere preservati, specie in tempi di crisi economica, in quanto contribuiscono positivamente a breve e a lungo termine al miglioramento della salute della popolazione e alla riduzione delle disuguaglianze a livello sanitario; |
21. |
CONSTATA CON PREOCCUPAZIONE che i prezzi di molti nuovi medicinali innovativi sono elevatissimi rispetto alle capacità di spesa sanitaria pubblica della maggior parte degli Stati membri e che tale situazione in materia di prezzi potrebbe destabilizzare i sistemi sanitari degli Stati membri già indeboliti dalla crisi finanziaria; |
22. |
OSSERVA CON PREOCCUPAZIONE che, sebbene la maggior parte degli Stati membri abbia una copertura universale, molte persone incontrano di fatto problemi di accesso ai servizi di assistenza sanitaria quando ne hanno bisogno (10) e che la percentuale di persone che segnala un fabbisogno insoddisfatto di assistenza sanitaria per motivi di costo, di lontananza da tale assistenza o di tempi di attesa è aumentata in vari Stati membri durante la crisi economica (11); |
23. |
RICONOSCE che le crisi economiche hanno un impatto sullo stato di salute della popolazione, con particolare riguardo alla salute mentale, e |
24. |
RILEVA che gli effetti della crisi economica e della riduzione della spesa sanitaria pubblica sulla salute si potranno misurare appieno solo nei prossimi anni; |
25. |
ACCOGLIE CON FAVORE la comunicazione della Commissione, adottata il 4 aprile 2014, relativa a sistemi sanitari efficaci, accessibili e resilienti (12); |
26. |
RAMMENTA le discussioni svoltesi nella riunione informale dei ministri della salute, tenutasi ad Atene il 28 e 29 aprile 2014 sul tema «Crisi economica e assistenza sanitaria», che hanno evidenziato l’importanza delle riforme in campo sanitario per superare la crisi e dello scambio di migliori prassi nonché della condivisione di informazioni tra Stati membri nei settori di interesse comune, compresi il costo dell’assistenza sanitaria, la gamma dei servizi di assistenza sanitaria, i prodotti farmaceutici, la valutazione delle prestazioni dei sistemi sanitari e gli investimenti nella prevenzione al fine di assicurare la resilienza dei sistemi sanitari; è emerso un ampio consenso sul fatto di migliorare ulteriormente l’accesso all’assistenza sanitaria, in particolare per le popolazioni più vulnerabili, ed è stata sollevata altresì la questione del coinvolgimento dei ministri della salute nel quadro del semestre europeo; |
INVITA GLI STATI MEMBRI A:
27. |
continuare a migliorare l’accesso per tutti a servizi di assistenza sanitaria di qualità elevata, prestando particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili; |
28. |
rafforzare ulteriormente le politiche e strategie di promozione della salute e di prevenzione delle malattie intese a migliorare la salute delle persone e a ridurre così la necessità di trattamento curativo; |
29. |
esaminare modi innovativi di integrazione tra cure primarie e cure ospedaliere e tra assistenza sanitaria e assistenza sociale; |
30. |
promuovere l’attuazione di innovazioni relative alle TIC e di soluzioni di assistenza sanitaria on line per garantire la qualità dell’assistenza e l’alfabetizzazione sanitaria e migliorare l’efficienza e l’efficacia dei sistemi sanitari nonché il controllo delle spese; |
31. |
fare un uso migliore della valutazione delle prestazioni dei sistemi sanitari ai fini della definizione delle politiche e migliorare la trasparenza e l’assunzione di responsabilità a livello nazionale; |
32. |
intensificare la cooperazione in materia di condivisione delle informazioni su strategie per la gestione efficace delle spese per prodotti farmaceutici e dispositivi medici, garantendo nel contempo un equo accesso a medicinali efficaci nell’ambito di sistemi di assistenza sanitaria nazionali sostenibili, e proseguire le discussioni, ricorrendo se del caso ai gruppi esistenti, su questioni legate all’accessibilità dei prezzi, all’uso di medicinali generici, ai medicinali orfani, ai dispositivi medici e ai mercati di piccole dimensioni; |
33. |
trarre insegnamento dalla crisi e promuovere l’accesso universale ad un’assistenza sanitaria di qualità elevata tenendo conto, nel contempo, delle sue varie componenti, di modo che le necessarie riforme nel settore sanitario possano essere realizzate senza compromettere il funzionamento dei sistemi sanitari come parte della rete di sicurezza sociale; |
34. |
scambiare informazioni sui servizi di assistenza sanitaria coperti dai sistemi di assistenza sanitaria degli Stati membri, tra l’altro nel contesto del gruppo «Sanità pubblica» a livello di alti funzionari; |
INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE A:
35. |
sostenere l’effettiva realizzazione dell’obiettivo dell’UE di garantire un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione; |
36. |
proseguire il dialogo volto a migliorare l’uso effettivo dei fondi strutturali e d’investimento europei (fondi ESI) per gli investimenti sanitari nelle regioni ammissibili degli Stati membri e compiere ulteriori sforzi per promuovere il ricorso agli strumenti finanziari dell’Unione, compresi i fondi ESI, per investire nel settore sanitario allo scopo di conseguire, in particolare, gli obiettivi delle presenti conclusioni; |
37. |
analizzare le informazioni esistenti per valutare il ruolo svolto dalle prestazioni sanitarie nel ridurre le disuguaglianze a livello sanitario e il rischio che la popolazione cada in povertà; |
38. |
puntare a pervenire ad una comprensione comune dei fattori di resilienza più efficaci, compresi quelli proposti dalla Commissione nella recente comunicazione su sistemi sanitari efficaci, accessibili e resilienti, e chiedere al gruppo «Sanità pubblica» a livello di alti funzionari di illustrare le migliori prassi per applicarli nei vari sistemi sanitari; |
39. |
intensificare la cooperazione nei seguenti settori convenuti nella direttiva concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera: cooperazione transfrontaliera a livello regionale, reti di riferimento europee, assistenza sanitaria on line e valutazione delle tecnologie sanitarie; |
40. |
sulla scorta dei risultati del piano d’azione per il personale sanitario dell’UE e prestando particolare attenzione alle raccomandazioni dell’azione comune relativa alla programmazione e previsione del personale sanitario, cooperare ulteriormente su modi per rafforzare le politiche relative al personale sanitario negli Stati membri con l’obiettivo di aiutare questi ultimi ad assicurare un personale sanitario sostenibile dotato delle necessarie competenze per garantire l’accessibilità, la sicurezza e la qualità dell’assistenza; |
41. |
continuare a rafforzare l’efficacia dei sistemi sanitari individuando strumenti e metodologie per la valutazione delle prestazioni dei sistemi sanitari, lo scambio di migliori prassi e un uso migliore dei dati esistenti, quali le statistiche di Eurostat e dell’OCSE; |
42. |
rafforzare la cooperazione e migliorare il coordinamento tra il Comitato per la protezione sociale e il gruppo «Sanità pubblica» a livello di alti funzionari, di modo che i ministeri della sanità possano contribuire attivamente nel quadro del semestre europeo; |
INVITA LA COMMISSIONE A:
43. |
promuovere lo scambio di informazioni e migliori prassi nel settore dell’accessibilità tenendo conto delle sue varie componenti e sostenere progetti volti a promuovere e sviluppare la raccolta periodica di informazioni e a produrre conoscenze scientifiche sull’accesso equo all’assistenza al fine di risolvere i problemi incontrati nel realizzare un accesso universale ed equo; |
44. |
sostenere, se del caso, lo scambio di informazioni tra Stati membri sulle politiche in materia di prodotti farmaceutici e dispositivi medici, prestando particolare attenzione ai mercati di piccole dimensioni; |
45. |
incoraggiare la cooperazione al fine di migliorare la complementarità dei servizi sanitari per le persone residenti in prossimità delle frontiere degli Stati membri che possono aver bisogno di accedere all’assistenza sanitaria transfrontaliera; |
46. |
fornire informazioni sui servizi di assistenza sanitaria coperti dai sistemi di assistenza sanitaria degli Stati membri, utilizzando le informazioni comunicate dai punti di contatto nazionali istituiti a norma della direttiva concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera. |
(1) GU C 146 del 22.6.2006, pag. 1.
(2) Parere comune del Comitato per la protezione sociale e del Comitato di politica economica sulla comunicazione della Commissione «Lavorare insieme, lavorare meglio: un nuovo quadro per il coordinamento aperto delle politiche di protezione sociale e di integrazione nell’Unione europea», approvato dal Consiglio EPSCO il 10 marzo 2006.
(3) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/88613/E91438.pdf?ua=1
(4) Doc. 9663/10.
(5) Direttiva 2011/24/UE, GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.
(6) GU C 202 dell’8.7.2011, pag. 10.
(7) GU C 376 del 21.12.2013, pag. 3.
(8) COM(2013) 83 final
(9) COM(2013) 800
(10) Eurofound (2013) «Impacts of the crisis on access to healthcare services in the EU» (Impatto della crisi sull’accesso ai servizi di assistenza sanitaria nell’UE), Dublino.
(11) http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_silc_03&lang=en
(12) COM(2014) 215
Commissione europea
10.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 217/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
9 luglio 2014
(2014/C 217/03)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3603 |
JPY |
yen giapponesi |
138,38 |
DKK |
corone danesi |
7,4552 |
GBP |
sterline inglesi |
0,79555 |
SEK |
corone svedesi |
9,2585 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2158 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,4035 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,433 |
HUF |
fiorini ungheresi |
309,13 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1284 |
RON |
leu rumeni |
4,3903 |
TRY |
lire turche |
2,8927 |
AUD |
dollari australiani |
1,4486 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4506 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,5426 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5466 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6906 |
KRW |
won sudcoreani |
1 377,32 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,5620 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,4343 |
HRK |
kuna croata |
7,6068 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 816,01 |
MYR |
ringgit malese |
4,3180 |
PHP |
peso filippino |
58,945 |
RUB |
rublo russo |
46,4030 |
THB |
baht thailandese |
43,844 |
BRL |
real brasiliano |
3,0133 |
MXN |
peso messicano |
17,6839 |
INR |
rupia indiana |
81,2983 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Corte dei conti
10.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 217/8 |
Relazione speciale n. 8/2014 «La Commissione ha gestito in maniera efficace l’integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico?»
(2014/C 217/04)
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 8/2014 «La Commissione ha gestito in maniera efficace l’integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico?».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu
La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:
Cour des comptes européenne |
Publications (PUB) |
12, rue Alcide De Gasperi |
1615 Luxembourg |
LUXEMBOURG |
Tel. +352 4398-1 |
E-mail: eca-info@eca.europa.eu |
oppure compilando un buono d’ordine elettronico su EU-Bookshop.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
10.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 217/9 |
Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni
(2014/C 217/05)
L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:
Data di adozione della decisione |
: |
19 marzo 2014 |
|||||
Numero dell’aiuto |
: |
74977 |
|||||
Numero della decisione |
: |
123/14/COL |
|||||
Stato EFTA |
: |
Norvegia |
|||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
: |
Polo di innovazione NCE per le micro e nanotecnologie NCE |
|||||
Base giuridica |
: |
articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE |
|||||
Tipo di misura |
: |
Aiuti individuali per l’animazione di un polo |
|||||
Obiettivo |
: |
Promozione dell’innovazione |
|||||
Forma dell’aiuto |
: |
Sovvenzione |
|||||
Dotazione di bilancio |
: |
Dotazione complessiva: 60 milioni di NOK |
|||||
Durata |
: |
Fino a luglio 2016 |
|||||
Settore economico |
: |
Industria manifatturiera, apparecchiature elettriche e ottiche |
|||||
Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto |
: |
|
Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
10.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 217/10 |
Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni
(2014/C 217/06)
L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:
Data di adozione della decisione |
: |
19 marzo 2014 |
|||||
Numero dell’aiuto |
: |
74978 |
|||||
Numero della decisione |
: |
124/14/COL |
|||||
Stato EFTA |
: |
Norvegia |
|||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
: |
Polo di innovazione NCE per la strumentazione |
|||||
Base giuridica |
: |
articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE |
|||||
Tipo di misura |
: |
Aiuto individuale per l’animazione di un polo |
|||||
Obiettivo |
: |
Promozione dell’innovazione |
|||||
Forma dell’aiuto |
: |
Sovvenzione |
|||||
Dotazione di bilancio |
: |
Dotazione complessiva: 60 milioni di NOK |
|||||
Durata |
: |
Fino al luglio 2016 |
|||||
Settore economico |
: |
Industria manifatturiera; strumentazione elettrica e ottica |
|||||
Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto |
: |
|
Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
10.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 217/11 |
Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni
(2014/C 217/07)
L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:
Data di adozione della decisione |
: |
19 marzo 2014 |
|||||
Numero dell’aiuto |
: |
74979 |
|||||
Numero della decisione |
: |
125/14/COL |
|||||
Stato EFTA |
: |
Norvegia |
|||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
: |
Polo di innovazione NCE per l’acquacoltura |
|||||
Base giuridica |
: |
Articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE |
|||||
Tipo di misura |
: |
Aiuto individuale per l’animazione di un polo |
|||||
Obiettivo |
: |
Promozione dell’innovazione |
|||||
Forma dell’aiuto |
: |
Sovvenzione |
|||||
Dotazione di bilancio |
: |
Dotazione complessiva: 60 milioni di NOK |
|||||
Durata |
: |
Fino al luglio 2017 |
|||||
Settore economico |
: |
Piscicoltura, lavorazione del pesce, produzione di mangimi, tecnologie e impianti di acquacoltura |
|||||
Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto |
: |
|
Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
10.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 217/12 |
Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni
(2014/C 217/08)
L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:
Data di adozione della decisione |
: |
19 marzo 2014 |
|||||
Numero dell’aiuto |
: |
74980 |
|||||
Numero della decisione |
: |
126/14/COL |
|||||
Stato EFTA |
: |
Norvegia |
|||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
: |
Polo di innovazione NCE per le attività sottomarine |
|||||
Base giuridica |
: |
Articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE |
|||||
Tipo di misura |
: |
Aiuto individuale per l’animazione di un polo |
|||||
Obiettivo |
: |
Promozione dell’innovazione |
|||||
Forma dell’aiuto |
: |
Sovvenzione |
|||||
Dotazione di bilancio |
: |
Dotazione complessiva: 60 milioni di NOK |
|||||
Durata |
: |
Fino al luglio 2016 |
|||||
Settore economico |
: |
Attrezzature per la produzione sottomarina di petrolio e di gas |
|||||
Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto |
: |
|
Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
10.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 217/13 |
Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni
(2014/C 217/09)
L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:
Data di adozione della decisione |
: |
19 marzo 2014 |
|||||
Numero dell’aiuto |
: |
74981 |
|||||
Numero della decisione |
: |
127/14/COL |
|||||
Stato EFTA |
: |
Norvegia |
|||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
: |
Polo di innovazione NCE Raufoss |
|||||
Base giuridica |
: |
Articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE |
|||||
Tipo di misura |
: |
Aiuto individuale per l’animazione di un polo |
|||||
Obiettivo |
: |
Promozione dell’innovazione |
|||||
Forma dell’aiuto |
: |
Sovvenzione |
|||||
Dotazione di bilancio |
: |
Dotazione complessiva: 60 milioni di NOK |
|||||
Durata |
: |
Fino al luglio 2016 |
|||||
Settore economico |
: |
Macchinari industriali. Strumentazione elettrica e ottica |
|||||
Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto |
: |
|
Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
10.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 217/14 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America
(2014/C 217/10)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, la Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 9 aprile 2014 da European Biodiesel Board («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell’Unione di biodiesel.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90.
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento n. 599/2009 del Consiglio (3) ed esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio (4) alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America.
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
4.1. Asserzione del rischio di reiterazione del dumping
L’asserzione del rischio di reiterazione del dumping da parte degli Stati Uniti d’America («il paese interessato») si basa su un confronto tra il valore normale sul mercato nazionale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto in paesi terzi, dato che attualmente i volumi delle importazioni nell’Unione dagli Stati Uniti d’America non sono significativi
In base al confronto di cui sopra, che dimostra il dumping, il richiedente sostiene che sussiste un rischio di reiterazione del dumping da parte del paese interessato.
4.2. Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio
Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito egli ha fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento a livelli di prezzo pregiudizievoli dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, dato che gli impianti di produzione dei produttori esportatori degli Stati Uniti d’America dispongono di potenzialità e capacità inutilizzate. Inoltre, il mercato dell’Unione è attraente in termini di volume poiché l’UE è il maggiore consumatore mondiale di biodiesel e in altri paesi terzi sono in vigore misure di difesa commerciale nei confronti del prodotto oggetto del riesame, il che aumenta il rischio che i produttori esportatori degli Stati Uniti d’America si concentrino sul mercato dell’Unione.
Il richiedente sostiene infine che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all’esistenza delle misure e che se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
5.1. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping
I produttori esportatori (5) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta
5.1.1.1.
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori degli Stati Uniti d’America oggetto del presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo le informazioni sulle/a loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità degli Stati Uniti d’America ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori nonché alle autorità degli Stati Uniti d’America.
Tutti i produttori esportatori selezionati per costituire il campione, le associazioni note di produttori esportatori e le autorità degli Stati Uniti d’America dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).
5.1.2. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (6) (7)
Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dagli Stati Uniti d’America sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo le informazioni sulle/a loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.2. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta — Campionamento
In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione, dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
La Commissione informerà i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.3. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.4. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.6. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (8).
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le scansioni di deleghe e certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il loro accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDANCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale) pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo e-mail valido e assicurarsi che l’indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro che è controllato quotidianamente. Una volta forniti i recapiti, la Commissione comunica con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
|||
Direzione generale del Commercio |
|||
Direzione H |
|||
Ufficio: N105 08/020 |
|||
1049 Bruxelles/Brussel |
|||
BELGIQUE/BELGIË |
|||
|
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata una mancanza di collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere auditore
Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il rischio della persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, il nesso causale e l’interesse dell’Unione.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/
8. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
9. Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, ma l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.
Qualsiasi parte interessata che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (aumentarlo o ridurlo), può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.
10. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).
(1) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 289 del 4.10.2013, pag. 12).
(2) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).
(3) Regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 12).
(5) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.
(6) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. Per la definizione delle parti collegate, cfr. la nota 5 dell’allegato I o la nota 8 dell’allegato II.
(7) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(8) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(9) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
ALLEGATO II
10.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 217/25 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America
(2014/C 217/11)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure compensative in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, la Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 9 aprile 2014 da European Biodiesel Board («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell’Unione di biodiesel.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90.
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento n. 598/2009 del Consiglio (3) ed esteso alle importazioni spedite dal Canada, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarate originarie del Canada, e alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America dal regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio (4).
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
4.1. Asserzione del rischio di reiterazione delle sovvenzioni
Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che i produttori del prodotto oggetto del riesame negli Stati Uniti d’America hanno beneficiato e continueranno probabilmente a beneficiare di diverse sovvenzioni federali concesse dal governo degli Stati Uniti d’America e di diverse sovvenzioni statali concesse dai governi di alcuni Stati degli Stati Uniti d’America.
Le sovvenzioni consistono, tra l’altro, nella rinuncia o non riscossione di entrate della pubblica amministrazione, ad esempio in crediti d’imposta o rimborsi fiscali per la produzione di biodiesel, e nel trasferimento diretto di fondi e potenziale trasferimento diretto di fondi, ad esempio in sovvenzioni, prestiti agevolati e le garanzie sui prestiti. La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre pratiche di sovvenzione eventualmente riscontrate nel corso dell’inchiesta.
I richiedenti sostengono che i regimi di cui sopra costituiscono sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo degli Stati Uniti d’America o di altri governi statali e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori di biodiesel. Secondo la denuncia, tali regimi sono limitati a società specifiche e, di conseguenza, sono specifici e compensabili.
4.2. Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio
Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito egli ha fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento a livelli di prezzo pregiudizievoli dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato dato che gli impianti di produzione dei produttori esportatori degli Stati Uniti d’America dispongono di potenzialità e capacità inutilizzate. Inoltre, il mercato dell’Unione è attraente in termini di volume poiché l’UE è il maggiore consumatore mondiale di biodiesel e in altri paesi terzi sono in vigore misure di difesa commerciale nei confronti del prodotto oggetto del riesame, il che aumenta il rischio che i produttori esportatori degli Stati Uniti d’America si concentrino sul mercato dell’Unione.
Il richiedente sostiene infine che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all’esistenza delle misure e che se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi sovvenzionati dal paese interessato potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni relative al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
5.1 Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni
I produttori esportatori (5) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta
5.1.1.1.
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori degli Stati Uniti d’America oggetto del presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo le informazioni sulle/a loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità degli Stati Uniti d’America ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori nonché alle autorità degli Stati Uniti d’America.
Tutti i produttori esportatori selezionati per costituire il campione, le associazioni note di produttori esportatori e le autorità degli Stati Uniti d’America dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).
5.1.2. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (6) (7)
Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dagli Stati Uniti d’America sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo le informazioni sulle/a loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.2 Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta — Campionamento
In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione, dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
La Commissione informerà i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.3. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione della sovvenzione e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 31 del regolamento di base, se la proroga delle misure compensative sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.4. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.6. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (8).
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le scansioni di deleghe e certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il loro accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDANCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale) pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo e-mail valido e assicurarsi che l’indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro che è controllato quotidianamente. Una volta forniti i recapiti, la Commissione comunica con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
Commissione europea |
|||
Direzione generale del Commercio |
|||
Direzione H |
|||
Ufficio: N105 08/020 |
|||
1049 Bruxelles/Brussel |
|||
BELGIQUE/BELGIË |
|||
|
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata una mancanza di collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere auditore
Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il rischio della persistenza o reiterazione della sovvenzione e del pregiudizio, il nesso causale e l’interesse dell’Unione.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/.
8. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
9. Domande di riesame a norma dell’articolo 19 del regolamento di base
Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, ma l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di base.
Qualsiasi parte interessata che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (aumentarlo o ridurlo), può chiedere un riesame a norma dell’articolo 19 del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.
10. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).
(1) Avviso di imminente scadenza di alcune misure compensative (GU C 289 del 4.10.2013, pag. 11).
(2) Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).
(3) Regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) N. 443/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 1).
(5) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.
(6) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. Per la definizione delle parti collegate, cfr. la nota 5 dell’allegato I o la nota 8 dell’allegato II.
(7) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione della sovvenzione.
(8) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell’articolo 12 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(9) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
ALLEGATO II
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
10.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 217/35 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7309 — Bridgepoint/EdRCP)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 217/12)
1. |
In data 27 giugno 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Bridgepoint Advisers Group Limited («Bridgepoint», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Edmond de Rothschild Capital Partners («EdRCP», Francia) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono: — Bridgepoint: fondo di private equity che controlla una serie di entità operanti in tutto il SEE in una vasta gamma di settori, tra cui servizi finanziari, media e sanità (compresa la prestazione di servizi di chirurgia oftalmica e dentale negli ospedali), — EdRCP: fondo di private equity che detiene partecipazioni in diverse società in portafoglio operanti nel SEE in settori quali gli imballaggi e i prodotti sanitari (compresa la fornitura di prodotti per la chirurgia oftalmica, apparecchiature per dentisti, prodotti odontoiatrici, prodotti per radiologia dentale e dispositivi medici). |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7309 — Bridgepoint/EdRCP, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
10.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 217/36 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7298 — UNIQA Insurance Group/UNIQA LIFE)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 217/13)
1. |
In data 1o luglio 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa UNIQA Previdenza SpA («UNIQA Previdenza», Italia), controllata da UNIQA Insurance Group AG («UNIQA», Austria), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa UNIQA Life SpA («UNIQA LIFE», Italia), che attualmente è controllata congiuntamente da UNIQA Previdenza e Veneto Banca Holding S.C.p.A., mediante modifica delle norme relative alla governance di UNIQA LIFE. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono: — UNIQA: servizi e prodotti di assicurazione vita, non vita e riassicurazione; — UNIQA LIFE: servizi e prodotti di assicurazione vita. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7298 — UNIQA Insurance Group/UNIQA LIFE, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.