ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2014/C 212/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea
2014/C 212/01
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 maggio 2014 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-184/11) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Sentenza della Corte che constata un inadempimento - Omessa esecuzione - Articolo 260 TFUE - Aiuti di Stato - Recupero - Regime di aiuti illegittimo e incompatibile con il mercato interno - Aiuti individuali concessi nel quadro di detto regime - Sanzione pecuniaria))
2014/C 212/02
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Urraca Caviedes e B. Stromsky, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Articolo 260 TFUE — Mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 14 dicembre 2006, cause riunite da C-485/03 a C-490/03, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-11887) — Domanda di fissazione di una sanzione pecuniaria
Dispositivo
1) |
Il Regno di Spagna, non avendo adottato, alla data di scadenza del termine stabilito nel parere motivato emesso il 26 giugno 2008 dalla Commissione europea, tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della sentenza Commissione/Spagna (da C-485/03 a C-490/03, EU:C:2006:777), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una somma forfettaria pari a EUR 30 milioni. |
3) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/3 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 maggio 2014 — Louis Vuitton Malletier/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Friis Group International ApS
(Causa C-97/12 P) (1)
((Impugnazione - Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio figurativo che rappresenta un dispositivo di chiusura - Assenza di carattere distintivo - Nullità parziale - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)))
2014/C 212/03
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Louis Vuitton Malletier (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto, E. Gavuzzi e N. Parrotta, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Friis Group International (rappresentante: C. Type Jardorf, advokat)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 14 dicembre 2011, Vuitton Malletier/UAMI e Friis Group International (Rappresentazione di un dispositivo di chiusura) (T-237/10), con la quale il Tribunale ha accolto in parte il ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio figurativo comunitario che rappresenta un dispositivo di chiusura, per prodotti delle classi 9, 14, 18 e 25, contro la decisione R 1590/2008-1 della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 24 febbraio 2010, recante annullamento parziale della decisione della divisione di annullamento che respinge la domanda di dichiarazione di nullità di detto marchio.
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
L’impugnazione incidentale è respinta. |
3) |
Louis Vuitton Malletier, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e la Friis Group International ApS sopportano le proprie spese. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional — Spagna) — Google Spain SL, Google Inc./Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González
(Causa C-131/12) (1)
((Dati personali - Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati - Direttiva 95/46/CE - Articoli 2, 4, 12 e 14 - Ambito di applicazione materiale e territoriale - Motori di ricerca su Internet - Trattamento dei dati contenuti in siti web - Ricerca, indicizzazione e memorizzazione di tali dati - Responsabilità del gestore del motore di ricerca - Stabilimento nel territorio di uno Stato membro - Portata degli obblighi di tale gestore e dei diritti della persona interessata - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 7 e 8))
2014/C 212/04
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Nacional
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Google Spain SL, Google Inc.
Convenuti: Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Nacional (Spagna) — Interpretazione degli articoli 2, lettere b) e d), 4, paragrafo 1, lettere a) e c), 12, lettera b), e 14, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), nonché dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2000, C 364, pag. 1) — Nozione di stabilimento nel territorio di uno Stato membro — Criteri pertinenti — Nozione di «ricorso a strumenti situati nel territorio di uno Stato membro» — Memorizzazione temporanea delle informazioni indicizzate dai motori di ricerca — Diritti di cancellazione e di congelamento dei dati
Dispositivo
1) |
L’articolo 2, lettere b) e d), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, l’attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell’indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come «trattamento di dati personali», ai sensi del citato articolo 2, lettera b), qualora tali informazioni contengano dati personali, e che, dall’altro lato, il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il «responsabile» del trattamento summenzionato, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), di cui sopra. |
2) |
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che un trattamento di dati personali viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro, ai sensi della disposizione suddetta, qualora il gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato membro una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e l’attività della quale si dirige agli abitanti di detto Stato membro. |
3) |
Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita. |
4) |
Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, nel valutare i presupposti di applicazione di tali disposizioni, si deve verificare in particolare se l’interessato abbia diritto a che l’informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che l’inclusione dell’informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato. Dato che l’interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l’informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse di tale pubblico ad accedere all’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell’inclusione summenzionata, all’informazione di cui trattasi. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien — Austria) — Michael Timmel/Aviso Zeta AG
(Causa C-359/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2003/71/CE - Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) - Regolamento (CE) n. 809/2004 - Articoli 22, paragrafo 2, e 29, paragrafo 1 - Prospetto di base - Supplementi al prospetto - Condizioni definitive - Data e modalità di pubblicazione di informazioni richieste - Condizioni di pubblicazione in forma elettronica))
2014/C 212/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Handelsgericht Wien
Parti
Ricorrente: Michael Timmel
Convenuta: Aviso Zeta AG
con l’intervento di: Lore Tinhofer
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Handelsgericht Wien — Interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345, pag. 64) — Interpretazione degli articoli 22, paragrafo 2, e 29, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149, pag. 1) — Pubblicazione di elementi di informazione ignoti al momento dell’approvazione del prospetto di base — Portata dell’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il prospetto in forma stampata — Condizioni della pubblicazione del prospetto in forma elettronica — Società per azioni che ha fornito, in un prospetto intitolato «condizioni definitive», elementi di informazione ignoti al momento dell’approvazione di tale prospetto — Assenza di regolare pubblicazione — Accesso a tale prospetto subordinato ad una procedura di registrazione e al pagamento di un corrispettivo
Dispositivo
1) |
L’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari, dev’essere interpretato nel senso che informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, le quali, sebbene ignote al momento della pubblicazione del prospetto di base, fossero invece note al momento della pubblicazione di un supplemento a tale prospetto, devono essere incluse in tale supplemento se tali informazioni costituiscono un fatto nuovo significativo, un errore o un’imprecisione sostanziali atti ad influire sulla valutazione degli strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, circostanza che dev’essere valutata dal giudice del rinvio. |
2) |
Non soddisfa i requisiti dell’articolo 22 del regolamento n. 809/2004 la pubblicazione di un prospetto di base che non contenga le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, in particolare quelle di cui all’allegato V del regolamento in esame, qualora tale pubblicazione non sia stata integrata dalla pubblicazione delle condizioni definitive. Affinché le informazioni che devono essere contenute nel prospetto di base, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 809/2004, possano essere inserite nelle condizioni definitive, è necessario che il prospetto di base indichi le informazioni che saranno contenute in dette condizioni definitive e che tali informazioni soddisfino i requisiti previsti all’articolo 22, paragrafo 4, del suddetto regolamento. |
3) |
L’articolo 29, paragrafo 1, punto 1, del regolamento n. 809/2004 dev’essere interpretato nel senso che il requisito ai sensi del quale un prospetto dev’essere facilmente accessibile sul sito Internet su cui è messo a disposizione del pubblico non è soddisfatto qualora sussista un obbligo di registrazione su tale sito Internet, accompagnato da una clausola di esclusione della responsabilità e dall’obbligo di comunicare un indirizzo di posta elettronica, o qualora tale accesso elettronico sia a pagamento, o ancora quando la consultazione gratuita di elementi del prospetto sia limitata a due documenti al mese. |
4) |
L’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/71 dev’essere interpretato nel senso che il prospetto di base dev’essere messo a disposizione del pubblico sia nella sede legale dell’emittente sia presso gli uffici degli intermediari finanziari. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Minister van Financiën/X BV
(Causa C-480/12) (1)
((Codice doganale comunitario - Ambito di applicazione degli articoli 203 e 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Regime di transito esterno - Sorgere dell’obbligazione doganale a causa dell’inadempienza di un obbligo - Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione - Sesta direttiva IVA - Articolo 10, paragrafo 3 - Connessione tra il sorgere dell’obbligazione doganale e quello dell’IVA - Nozione di operazioni imponibili))
2014/C 212/06
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Minister van Financiën
Convenuta: X BV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi — Interpretazione degli articoli 203 e 204 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), degli articoli 356, paragrafo 1, e 859, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) e dell’articolo 7 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Superamento della data limite, stabilita dall’ufficio di partenza, al fine di presentare le merci all’ufficio di destinazione, il quale comporta che sorga in modo condizionale un dazio doganale all’importazione e non in modo automatico — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Nozione d’importazione
Dispositivo
1) |
Gli articoli 203 e 204 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, in combinato disposto con l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione, dell’11 marzo 2002, devono essere interpretati nel senso che il mero superamento del termine di presentazione, fissato in conformità dell’articolo 356, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, non conduce ad un’obbligazione doganale per sottrazione delle merci considerate al controllo doganale ai sensi dell’articolo 203 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, bensì ad un’obbligazione doganale che trova fondamento nell’articolo 204 di quest’ultimo regolamento e nel senso che non è necessario, per il sorgere di un’obbligazione doganale ai sensi del predetto articolo 204, che gli interessati forniscano alle autorità doganali informazioni riguardo alle cause del superamento del termine fissato conformemente all’articolo 356 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, o al luogo in cui si trovavano le merci considerate durante il periodo che è trascorso tra la scadenza del predetto termine e l’effettiva presentazione di tali merci all’ufficio doganale di destinazione. |
2) |
L’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto è dovuta allorché le merci considerate sono svincolate dai regimi doganali previsti da tale articolo, anche se tale obbligazione doganale sia sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/7 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — T.C. Briels e a./Minister van Infrastructuur en Milieu
(Causa C-521/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Articolo 6, paragrafi 3 e 4 - Conservazione degli habitat naturali - Zone speciali di conservazione - Valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto - Autorizzazione di un piano o di un progetto su un sito protetto - Misure compensative - Sito Natura 2000 «Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek» - Progetto sul tracciato dell’autostrada A2 «’s-Hertogenbosch-Eindhoven»))
2014/C 212/07
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrenti: T.C. Briels, M. Briels-Loermans, R.L.P. Buchholtz, Stichting A2-Platform Boxtel e o. e a., H.W.G. Cox, G.P.A. Damman, P.A.M. Goevaers e a., J.H. van Haaren, L.S.P. Dijkman, R.A.H.M. Janssen, M.M. van Lanschot, J.E.A.M. Lelijveld e a., A. Mes e a., A.J.J. Michels, VOF Isphording e a., M. Peijnenborg, S. Peijnenborg-van Oers, G. Oude Elferink, W. Punte, P.M. Punte-Cammaert, Stichting Reinier van Arkel, E. de Ridder, W.C.M.A.J.G. van Rijckevorsel, M. van Rijckevorsel-van Asch van Wijck, Vereniging tot Behoud van het Groene Hart van Brabant, Stichting Boom en Bosch, Stichting Overlast A2 Vught e.o., Streekraad Het Groene Woud en De Meijerij, A.C.M.W. Teulings, Stichting Bleijendijk, M. Tilman, Vereniging van Eigenaars Appartementengebouw De Heun I e.a., M.C.T. Veroude, E.J.A.M. Widlak, Van Roosmalen Sales BV e a., M.A.A. van Kessel, Bricorama BV e a..
Convenuto: Minister van Infrastructuur en Milieu
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Autorizzazione di un piano o di un progetto in un sito protetto — Presupposti — Espressione «non pregiudicherà l’integrità del sito in causa»
Dispositivo
L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito di importanza comunitaria, che abbia incidenze negative su un tipo di habitat naturale in esso presente e che preveda misure per lo sviluppo di un’area di superficie uguale o maggiore di tale tipo di habitat in detto sito, pregiudica l’integrità di tale sito. Siffatte misure potrebbero essere eventualmente considerate «misure compensative» ai sensi del paragrafo 4 di detto articolo, solo nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite.
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/8 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 maggio 2014 — 1. garantovaná a.s./Commissione europea
(Causa C-90/13 P) (1)
((Impugnazione - Concorrenza - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Intese - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Fatturato totale realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente))
2014/C 212/08
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: 1. garantovaná a.s. (rappresentante: K. Lasok QC, J. Holmes e B. Hartnett, barristers, O. Geiss, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. Vecchi e N. Khan, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 dicembre 2012, 1. garantovaná/Commissione (T-392/09), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto al parziale annullamento della decisione C (2009) 5791 def. della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l’industria dell’acciaio), concernente un’intesa sul mercato della polvere e del granulato di carburo di calcio e sul mercato del granulato di magnesio in una parte importante del SEE, vertente sulla fissazione dei prezzi, sulla spartizione dei mercati e sullo scambio d’informazioni, nonché, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente — Calcolo dell’ammenda — Massimale del 10 % del fatturato — Fatturato pertinente
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La 1. garantovaná a.s. è condannata alle spese. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/9 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Szatmári Malom kft/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
(Causa C-135/13) (1)
((Agricoltura - FEASR - Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Articoli 20, 26 e 28 - Aiuti per l’ammodernamento delle aziende agricole e aiuti per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - Requisiti di ammissibilità - Competenza degli Stati membri - Aiuti in favore dell’ammodernamento delle capacità esistenti di impianti molitori - Impianti molitori sostituiti da un nuovo impianto molitorio unico senza aumento di capacità - Esclusione - Principio della parità di trattamento))
2014/C 212/09
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrente: Szatmári Malom kft
Convenuto: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Kúria — Interpretazione dell’articolo 20, lettera b), punto iii), nonché degli articoli 26, paragrafo 1, lettera a), e 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag. 1) — Aiuto a favore della competitività dei settori agricolo e forestale — Misure dirette a ristrutturare e a sviluppare il capitale fisico nonché a promuovere l’innovazione — Creazione da parte di una società, la cui principale attività sia costituita dalla produzione di farina, di un nuovo impianto molitorio mediante la messa in comune delle capacità produttive dei suoi tre impianti molitori già esistenti di cui è prevista la chiusura — Modernizzazione delle aziende agricole o incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
Dispositivo
1) |
L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), deve essere interpretato nel senso che la nozione di miglioramento del rendimento globale dell’azienda agricola, ai sensi di detta disposizione, non può includere un’operazione attraverso la quale un’impresa che eserciti un’attività di gestione di stabilimenti molitori chiuda stabilimenti esistenti per sostituirli con un nuovo stabilimento, senza accrescimento della capacità esistente. |
2) |
Gli articoli 20, lettera b), punto iii) e 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005 devono essere interpretati nel senso che un’operazione consistente nella chiusura di stabilimenti molitori esistenti e nella loro sostituzione con un nuovo stabilimento, senza accrescimento della capacità esistente, è idonea a migliorare il rendimento globale dell’impresa ai sensi della seconda di dette disposizioni. |
3) |
L’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005 deve essere interpretato nel senso che non osta, in via di principio, all’adozione di una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che istituisce un sostegno all’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli che, nell’ipotesi di imprese che gestiscono stabilimenti molitori, può essere concesso unicamente ad operazioni volte a modernizzare le capacità esistenti di detti stabilimenti e non a quelle che comportano la creazione di nuove capacità. Tuttavia, in presenza di una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui uno o più stabilimenti molitori sono chiusi per essere sostituiti da un nuovo impianto senza aumento delle capacità, spetta al giudice nazionale verificare che una tale normativa sia applicata in modo tale da garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/10 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Data I/O GmbH/Hauptzollamt München
(Causa C-297/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Classificazione doganale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Sezione XVI, nota 2 - Voci 8422, 8456, 8473, 8501, 8504, 8543, 8544 e 8473 - Nozioni di «parti» e di «oggetti» - Parti e accessori (motori, alimentatori, laser, generatori, cavi e sigillatori a caldo) destinati al funzionamento di sistemi di programmazione - Assenza di classificazione prioritaria nella voce 8473 rispetto alle altre voci dei capitoli 84 e 85))
2014/C 212/10
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht München
Parti
Ricorrente: Data I/O GmbH
Convenuto: Hauptzollamt München
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht München — Interpretazione del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione n. 2031/2001, del 6 agosto 2001 (GU L 279, pag. 1), n. 1832/2002, del 1o agosto 2002 (GU L 290, pag. 1), n. 1789/2003, dell'11 settembre 2003 (GU L 281, pag. 1), nonché n. 1810/2004, del 7 settembre 2004 (GU L 327, pag. 1) e, segnatamente, della sua sezione XVI, nota 2, lettere a) e b) — Classificazione delle parti e degli accessori (motori, generatori, laser, cavi e heat sealers) destinati ai sistemi di programmazione nella voce 8473 — Eventuale priorità di tale voce rispetto alle voci dei capitoli 84 e 85
Dispositivo
La nota 2, lettera a), della sezione XVI della nomenclatura combinata di cui all’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni risultanti successivamente dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1o agosto 2002, dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell’11 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, deve essere interpretata nel senso che un prodotto, classificabile sia nella voce 8473 di tale nomenclatura come parte di una macchina ricompresa nella precedente voce 8471, sia in una delle voci 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 e 8544 della nomenclatura medesima come oggetto autonomo, deve essere classificato, in quanto tale, in una di queste ultime voci in funzione delle proprie caratteristiche.
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/11 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 15 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Almos Agrárkülkereskedelmi kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
(Causa C-337/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 90 - Riduzione della base imponibile - Portata degli obblighi degli Stati membri - Effetto diretto))
2014/C 212/11
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrente: Almos Agrárkülkereskedelmi kft
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Kúria — Interpretazione dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Compatibilità con la direttiva di una normativa nazionale che non prevede la possibilità di rettifiche della base imponibile in caso di inadempimento di un contratto
Dispositivo
1) |
Le disposizioni di cui all’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una norma nazionale che non preveda la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto in caso di mancato pagamento del prezzo qualora venga applicata la deroga prevista al paragrafo 2 di detto articolo. Tuttavia, tale disposizione deve allora contemplare tutte le altre situazioni in cui, in forza del paragrafo 1 di detto articolo, successivamente alla conclusione di un’operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non viene percepita dal soggetto d’imposta, cosa che spetta al giudice nazionale verificare. |
2) |
I soggetti passivi possono far valere l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro per ottenere la riduzione della loro base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto. Anche se gli Stati membri possono prevedere che l’esercizio del diritto alla riduzione di tale base imponibile sia subordinato al compimento di talune formalità che consentono di giustificare in particolare che, successivamente alla conclusione dell’operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non è stata definitivamente percepita dal soggetto passivo e che quest’ultimo poteva invocare una delle situazioni previste all’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, le misure così adottate non devono eccedere quanto necessario a tale giustificazione, cosa che spetta al giudice nazionale verificare. |
7.7.2014 |
IT |
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C 212/11 |
Impugnazione proposta il 24 marzo 2014 dalla The Sunrider Corporation avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 gennaio 2014, causa T-221/12, The Sunrider Corporation/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-142/14 P)
2014/C 212/12
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: The Sunrider Corporation (rappresentanti: N. Dontas, K. Markakis, Δικηγόροι)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare ricevibile la presente impugnazione; |
— |
annullare parzialmente la sentenza impugnata pronunciata dal Tribunale dell’Unione europea (Terza Sezione) il 23 gennaio 2014 nella causa T-221/12, nella parte in cui ha respinto il secondo motivo (violazione dell’articolo 75, seconda frase e dell’articolo 76, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 (1) sul marchio comunitario) e il terzo motivo (violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario) dedotti dalla ricorrente nel suo ricorso del 25 maggio 2012; |
— |
rinviare la causa al Tribunale ai fini del riesame per quanto concerne il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto dalla ricorrente il 25 maggio 2012 e per una nuova applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario; |
— |
condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente nel corso del presente procedimento d’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea; |
— |
condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente nel corso del procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale; |
— |
condannare l’UAMI alle spese necessarie sostenute dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo R 2401/2010-4 dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo: il Tribunale ha violato l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE (2) e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 (3) per quanto concerne la definizione e la portata del termine «medico». Il Tribunale ha ecceduto le sue competenze creando nuove definizioni giuridiche, in particolare prodotti «per uso medico nel senso ampio del termine», e ha disatteso le pertinenti definizioni di legge adottate dal legislatore dell’Unione.
Secondo motivo: il Tribunale ha violato il diritto della ricorrente a essere sentita, fondandosi ingiustificatamente su un «fatto notorio» cruciale per l’esito della controversia. Il Tribunale ha violato il diritto della ricorrente ad essere sentita concludendo, al punto 77 della sentenza impugnata, che un determinato fatto rientrava nella nozione di «fatto notorio», senza fare riferimento ad alcun elemento di prova versato agli atti a sostegno della sua conclusione e senza giustificazione quanto al motivo per cui tale fatto era stato giuridicamente qualificato come «notorio».
Terzo motivo: il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario in quanto: a) ha effettuato un esame e una valutazione limitati riguardo alla somiglianza degli integratori nutrizionali a base di erbe rispetto ai soli i prodotti testualmente citati nel titolo della classe 32, omettendo di esaminare in concreto se sussistesse una qualche somiglianza tra gli integratori nutrizionali a base di erbe e i restanti prodotti appartenenti alla classe 32; b) ha snaturato il contenuto della decisione impugnata sostituendo le proprie conclusioni e la propria motivazione a quelle della commissione di ricorso per quanto concerne il «pubblico di riferimento»; c) ha commesso un errore di diritto nell’esame e nella valutazione dei singoli fattori/criteri di somiglianza dei prodotti in questione, in particolare per quanto concerne (i) l’interpretazione e l’applicazione del termine «medico» rispetto alla destinazione principale degli integratori nutrizionali a base di erbe, (ii) il requisito di legge per cui la «gran parte» dei fabbricanti dei prodotti in questione debbano essere gli stessi, (iii) il criterio/standard giuridico utilizzato per la comparazione dei prodotti, (iv) il rigetto del secondo motivo del ricorso in quanto inconferente, (v) il mancato esame del fattore della «sostituibilità» e (vi) il mancato esame della natura dei prodotti oggetto della comparazione.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
(2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).
(3) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1).
7.7.2014 |
IT |
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C 212/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Maramureș (Romania) il 26 marzo 2014 — Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca tramite l’Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș
(Causa C-144/14)
2014/C 212/13
Lingua processuale: il romeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Maramureș
Parti
Ricorrente: Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei
Convenuto: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca tramite l’Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș
Chiamata in garanzia: Direcția Sanitar-Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Maramureș
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 273 e l’articolo 287, punto 18, della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), debbano essere interpretati nel senso che l’autorità tributaria nazionale aveva l’obbligo di registrare ai fini IVA un soggetto passivo di imposta e di porre a suo carico l’obbligo di pagamento dell’imposta ed i relativi obblighi accessori in ragione del superamento della soglia per l’esenzione dall’imposta, a partire dalla data in cui il soggetto passivo ha presentato dichiarazioni di imposta alla competente autorità tributaria dalle quali risulta il superamento della soglia di esenzione dal pagamento dell’IVA. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il principio di certezza del diritto osti ad una prassi nazionale sul cui fondamento l’autorità tributaria ha stabilito retroattivamente a carico di un soggetto passivo l’obbligo di pagamento dell’IVA per il motivo che le prestazioni medico-veterinarie non sono esenti dal pagamento dell’IVA, e la soglia di esenzione è stata superata in una situazione in cui:
|
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
7.7.2014 |
IT |
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C 212/14 |
Ricorso proposto il 4 aprile 2014 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-161/14)
2014/C 212/14
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Soulay, M. Clausen, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Conclusioni della ricorrente
1 |
Dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 98, letto in combinato disposto con l’allegato III della direttiva IVA (1),
|
2 |
Condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A mente dell’articolo 96 della direttiva IVA l'aliquota IVA normale fissata da ciascuno Stato membro, che non può essere inferiore al 15 %, si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi. Un’aliquota diversa dall’aliquota normale può essere applicata solo se consentito da altre disposizioni della direttiva. L'articolo 98 dispone che gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell’allegato III della direttiva.
La Commissione sostiene che il sistema delle aliquote ridotte che si applica alle operazioni di fornitura di materiali che consentono un risparmio energetico e alla loro installazione, definito dalla legge sull’IVA del 1994 all’articolo 29, come precisato nell’allegato 7A di tale legge, eccede le possibilità offerte agli Stati membri dalle categorie 10 e 10a dell’allegato III della direttiva sull’IVA, che rispettivamente riguardano la «cessione, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale» e la «riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso».
Il sistema delle aliquote ridotte del Regno Unito delineato nell’allegato 7A, parte 2, gruppo 2, della legge sull’IVA del 1994 non può essere direttamente rapportato all’ambito delle abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale e, pertanto, va oltre l’ambito di applicazione della categoria 10 dell’allegato III della direttiva sull’IVA.
L’allegato 7, parte 2, gruppo 2, della legge sull’IVA del 1994, prevedendo l’applicazione di un’aliquota ridotta alle prestazioni di servizi di installazione di «materiali che consentono un risparmio energetico» da parte di un individuo che li installa in immobili residenziali, quando tali operazioni includono la cessione, costruzione e trasformazione di abitazioni private e indipendentemente dalla proporzione tra il valore di tali materiali e il valore totale del servizio fornito, va oltre la condizione richiesta dalla categoria 10a, in base alla quale un’aliquota ridotta può essere applicata soltanto in caso di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso.
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) il 7 aprile 2014 — ING Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA/Consiliul Concurenței
(Causa C-172/14)
2014/C 212/15
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Parti
Ricorrente: ING Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Convenuto: Consiliul Concurenței
Questione pregiudiziale
Se, in presenza di una pratica di ripartizione dei clienti, il numero concreto, definitivo degli stessi sia rilevante per ritenere che sussista la condizione di una notevole distorsione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo l, lettera c), TFUE.
7.7.2014 |
IT |
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C 212/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 9 aprile 2014 — Saudaçor — Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos de Saúde dos Açores SA/Fazenda Pública
(Causa C-174/14)
2014/C 212/16
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti
Attore: Saudaçor — Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos de Saúde dos Açores SA
Resistente: Fazenda Pública.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nozione di ente di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, possa essere definita dal giudice nazionale facendo riferimento alla nozione normativa di ente di diritto pubblico di cui all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004. |
2) |
Se un ente costituito in forma di società per azioni, con capitale esclusivamente pubblico, detenuta al 100 % dalla Regione autonoma delle Azzorre, e il cui oggetto sociale consiste nel praticare attività di consulenza e gestione dell’area del sistema regionale sanitario, ai fini della sua promozione e razionalizzazione, che sono eseguite in adempimento di contratti programma stipulati con la Regione autonoma delle Azzorre, e che detiene, per delega, i poteri autoritativi di cui dispone in detta area la Regione autonoma — e alla quale incombe originariamente l’obbligo di offrire il servizio pubblico sanitario — possa rientrare nella nozione di ente di diritto pubblico che agisce come pubblica autorità, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. |
3) |
Se alla luce di quanto disposto nella medesima direttiva, la contropartita ricevuta da tale società, consistente nel mettere a disposizione i mezzi finanziari necessari per eseguire tali contratti programma, possa considerarsi come retribuzione dei servizi prestati agli effetti dell’assoggettamento all’Iva. |
4) |
In caso affermativo, se tale società integri i requisiti necessari per beneficiare della norma di non assoggettamento all’imposta di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag 1).
(2) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
7.7.2014 |
IT |
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C 212/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 aprile 2014 — Procedimento penale a carico di G
(Causa C-181/14)
2014/C 212/17
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Imputato nella causa principale
G
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE, del 6 novembre 2001 (1), come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del 31 marzo 2004 (2), debba essere interpretato nel senso che sostanze o associazioni di sostanze ai sensi di tale disposizione, che modificano semplicemente le funzioni fisiologiche — quindi senza ripristinarle o correggerle –, debbano essere considerate quali medicinali solamente qualora apportino un beneficio terapeutico o, comunque, producano effetti positivi sulle funzioni fisiologiche. Se, dunque, non rientrino nella definizione di medicinale di cui alla direttiva le sostanze o associazioni di sostanze consumate solamente per i loro effetti psicoattivi — produttivi di uno stato euforico — e che comportino comunque effetti dannosi per la salute.
(1) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).
(2) Direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU L 136, pag. 34).
7.7.2014 |
IT |
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C 212/16 |
Impugnazione proposta il 14 aprile 2014 dall’ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e altri avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 29 gennaio 2014, causa T-528/09, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-186/14 P)
2014/C 212/18
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Deutschland GmbH, già Benteler Stahl//Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, TMK-Artrom SA, Silcotub SA, Dalmine SpA, Tubos Reunidos, SA, Vallourec Oil and Gas France, già Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, Vallourec Tubes France, già V & M France, Vallourec Deutschland GmbH, già V & M Deutschland GmbH, voestalpine Tubulars GmbH, Železiarne Podbrezová a.s. (rappresentanti: Dr G. Berrisch, Rechtsanwalt, B. Byrne, Solicitor)
Altre parti nel procedimento: Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014 nella causa T-528/09; |
— |
respingere la prima parte del terzo motivo di ricorso in primo grado; |
— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale per la restante parte del ricorso; |
— |
ordinare alla Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd di pagare i costi sostenuti dalle ricorrenti per la presente impugnazione e per il procedimento nella causa T-528/09 dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso tre errori di diritto.
In primo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base (1) nel ritenere che le istituzioni non fossero autorizzate a tenere conto del fatto che la situazione della domanda insolitamente elevata sarebbe probabilmente cessata e che in una situazione di domanda «normale» i concreti effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping sarebbero emersi, nonché nel ritenere che le istituzioni avrebbero attribuito gli effetti di una contrazione della domanda alle importazioni oggetto di dumping.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe applicato erroneamente l’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e violato l’articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento, annullando il regolamento impugnato (2) in ragione del fatto che le previsioni della Commissione nel regolamento provvisorio sul probabile sviluppo dei volumi e dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping non sarebbero state pienamente in linea con i dati successivi al periodo dell’inchiesta.
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che le conclusioni delle istituzioni fossero viziate da un errore manifesto di valutazione e non avrebbe rispettato i limiti del sindacato giurisdizionale.
(1) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, GU L 56, pag. 1; sostituito dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (versione codificata), GU L 343, pag. 51
(2) Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, GU L 262, pag. 19
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/17 |
Impugnazione proposta il 15 aprile 2014 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 29 gennaio 2014, causa T-528/09, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-193/14 P)
2014/C 212/19
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, B. O'Connor, Solicitor, S. Gubel, avocat)
Altre parti nel procedimento: Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, Commissione Europea, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Deutschland GmbH, già Benteler Stahl//Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK-Artrom SA, Tubos Reunidos, SA, Vallourec Oil and Gas France, già Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, Vallourec Tubes France, già V & M France, Vallourec Deutschland GmbH, già V & M Deutschland GmbH, voestalpine Tubulars GmbH, Železiarne Podbrezová a.s.
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 gennaio 2014 nella causa T-528/09, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea; |
— |
respingere la prima parte del terzo motivo di ricorso addotto dalle ricorrenti in primo grado, in quanto infondata in diritto; |
— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini del riesame dei restanti motivi di ricorso in primo grado nei limiti in cui i fatti non sono stati accertati dal Tribunale; |
— |
ordinare alla Hubei di pagare i costi sostenuti dal Consiglio in primo grado e in appello. |
Motivi e principali argomenti
Il Consiglio sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:
— |
in primo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base (1) e distorto il senso evidente degli elementi di prova dinanzi a sé, in quanto avrebbe effettuato una valutazione selettiva e incompleta dei fattori richiesti dalla legge per stabilire che l’industria dell’Unione si trovava in una situazione di vulnerabilità alla fine del PI; |
— |
in secondo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato e poi applicato erroneamente l’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base in relazione al previsto crollo della domanda; |
— |
in terzo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base relativamente all’analisi della minaccia di pregiudizio; |
— |
in quarto luogo, il Tribunale avrebbe ecceduto le sue competenze, in quanto avrebbe sostituito la propria valutazione dei fattori economici in esame a quella delle istituzioni dell’Unione. |
(1) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, GU L 56, pag. 1; sostituito dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (versione codificata), GU L 343, pag. 51
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/18 |
Ricorso proposto il 24 aprile 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-205/14)
2014/C 212/20
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra, Andrade e F. Wilman, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che la Repubblica portoghese, non garantendo l’indipendenza funzionale e finanziaria dell’ente coordinatore delle bande orarie, è venuta meno agli obblighi cui è soggetta ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 95/93 (1); |
— |
condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
In Portogallo l’ente coordinatore delle bande orarie è l’ANA, la quale, essendo una società commerciale privata di gestione aeroportuale, non soddisfa i requisiti di indipendenza previsti dal regolamento (CEE) n. 95/93.
Poiché la divisione di coordinamento nazionale Slots fa parte dell’ANA, in quanto dipende esclusivamente da questa, non si configura l’indipendenza funzionale e finanziaria richiesta dalla normativa dell’Unione.
(1) Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità
7.7.2014 |
IT |
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C 212/19 |
Ricorso proposto il 24 aprile 2014 — Commissione europea/Repubblica di Estonia
(Causa C-206/14)
2014/C 212/21
Lingua processuale: l'estone
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e E. Randvere)
Convenuta: Repubblica di Estonia
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che la Repubblica di Estonia, non avendo attuato l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma e l’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, secondo periodo, della direttiva 2003/4/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE (2) del Consiglio, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva; |
— |
condannare Repubblica di Estonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Repubblica di Estonia non avrebbe adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, in quanto non avrebbe adottato o non avrebbe adottato correttamente le disposizioni necessarie per attuare detta direttiva.
7.7.2014 |
IT |
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C 212/19 |
Impugnazione proposta il 7 maggio 2014 da LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 febbraio 2014, causa T-128/11, LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd/Commissione europea
(Causa C-227/14 P)
2014/C 212/22
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd (rappresentanti: avv.ti A. Winckler e F.-C. Laprévote)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare parzialmente la sentenza del Tribunale nella causa T-128/11 nella parte in cui respinge la loro domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione dell’8 dicembre 2010, nel caso COMP/39.309; |
— |
alla luce degli elementi di cui dispone, annullare parzialmente la decisione della Commissione, e ridurre l’importo delle ammende fissato in tale decisione; a sostegno di tale domanda, la LG Display produce nell’allegato A.2. una tabella con il calcolo dell’ammenda in varie fattispecie. La LG Display indica, rispettosamente, che la Corte dispone di sufficienti informazioni al riguardo per esercitare la sua competenza estesa al merito; |
— |
condannare la Commissione all’insieme delle spese sostenute dalla LG Display nell’ambito del presente procedimento; e |
— |
adottare ogni altra misura che la Corte ritenga opportuna. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo primo motivo, la LG Display contesta la conclusione del Tribunale secondo cui la Commissione ha legittimamente incluso le vendite della LG Display alle sue società controllanti LGE e Philips nel valore delle vendite per calcolare l’ammenda della LG Display. Tale motivo è suddiviso in due parti. In primo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto, non ha fornito una motivazione adeguata, ha manifestamente travisato gli elementi probatori, ha violato i diritti della difesa della LG Display e non ha esercitato la sua competenza estesa al merito, ritenendo che la Commissione possa includere le vendite interne nel valore delle vendite al fine di calcolare l’importo dell’ammenda, semplicemente in quanto tali vendite hanno avuto luogo su un mercato interessato dal cartello al quale ha partecipato la LG Display. In secondo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, non ha fornito una motivazione adeguata, ha manifestamente travisato gli elementi di prova e ha violato i diritti della difesa della LG Display confermando la constatazione della Commissione secondo cui il cartello ha effettivamente inciso sulle vendite interne.
Con il suo secondo motivo, la LG Display contesta la conclusione del Tribunale secondo cui la Commissione ha giustamente rifiutato di concedere alla LG Display un’immunità parziale dalle ammende per l’anno 2005. Tale motivo è suddiviso in due parti. In primo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto sostanziale e non ha fornito una motivazione adeguata concedendo al richiedente la piena immunità una posizione privilegiata per quanto attiene all’immunità parziale. In secondo luogo, il Tribunale ha manifestamente snaturato gli elementi probatori e ha commesso un errore di diritto sostanziale rifiutando di concedere un’immunità parziale dalle ammende alla LG Display per il periodo a partire dal 26 agosto 2005, data dopo la quale la Commissione non disponeva di elementi probatori, forniti dal richiedente l’immunità, a dimostrazione della partecipazione ininterrotta della LG Display al cartello.
7.7.2014 |
IT |
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C 212/20 |
Impugnazione proposta l’8 maggio 2014 da InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp., avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 febbraio 2014, causa T-91/11, dall’InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp/Commissione europea
(Causa C-231/14 P)
2014/C 212/23
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp. (rappresentanti: J.-F. Bellis, avvocato, R. Burton, solicitor)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata nella parte in cui conferma l’ammenda inflitta alla InnoLux dalla decisione controversa sulla base del valore delle vendite infra-gruppo di LCD tra le fabbriche della ricorrente in Cina e in Taiwan; |
— |
annullare la decisione della Commissione nella parte in cui infligge alla Innolux un’ammenda sulla base del valore delle vendite infra-gruppo di LCD tra le fabbriche della ricorrente in Cina e in Taiwan; |
— |
per l’effetto, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla Innolux a EUR 173 milioni; e |
— |
condannare la Commissione a sostenere tutte le spese processuali, incluse quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Primo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha dichiarato che le vendite infra-gruppo di LCD tra le fabbriche della ricorrente in Cina e in Taiwan rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 SEE per il solo fatto che gli schermi di computer nei quali detti LCD sono incorporati come componenti nelle fabbriche in questione sono venduti all’interno del SEE dalla ricorrente. Tale motivo è fondato sui seguenti argomenti:
|
2. |
Secondo motivo: il Tribunale ha errato in diritto dichiarando che la Commissione ha valutato l’applicabilità della categoria delle cosiddette «vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati» alle vendite infra-gruppo di LCD di ciascuno dei destinatari della sua decisione «sulla base degli stessi criteri oggettivi», contestualmente respingendo in quanto inammissibili tutti i motivi sollevati dall’appellante avverso la rilevanza, l’obiettività e la coerenza del criterio utilizzato, vale a dire la circostanza che essi costituissero un’unica impresa insieme ai relativi acquirenti oppure no. Tale motivo d’impugnazione è fondato sui seguenti argomenti:
|
7.7.2014 |
IT |
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C 212/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Repubblica di Lettonia) il 12 maggio 2014 — SIA «Ostas celtnieks»/Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs
(Causa C-234/14)
2014/C 212/24
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa
Parti
Ricorrente: SIA «Ostas celtnieks»
Convenuti: Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni della direttiva 2004/18/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, debbano essere interpretate nel senso che non ostano a che, al fine di ridurre il rischio di mancata esecuzione dell’appalto, venga stabilito nel capitolato d’oneri il requisito in base al quale, qualora l’appalto sia aggiudicato a un offerente che si avvale delle capacità di altri imprenditori, detto offerente deve concludere con i suddetti imprenditori, prima dell’aggiudicazione dell’appalto, un accordo di partenariato (includendo in detto accordo i punti specificati nel capitolato d’oneri) o costituire con questi una società in nome collettivo.
7.7.2014 |
IT |
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C 212/22 |
Ricorso proposto il 12 maggio 2014 — Commissione europea/Irlanda
(Causa C-236/14)
2014/C 212/25
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, K. Herrmann, L. Armati, agenti)
Convenuta: Irlanda
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che l’Irlanda, non avendo provveduto all’emanazione di disposizioni di trasposizione delle definizioni di cui all’articolo 2, lettere f), h), m), n) e o), e dei requisiti di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 4, all’articolo 5, all’articolo 13, paragrafo 1, lettere da a) a e), all’articolo 15, paragrafo 6, lettera e), all’articolo 16, paragrafi 1,3, 5, 6, 7, seconda frase, e 8, all’articolo 17, paragrafi da 1 a 5, all’articolo 17, paragrafo 6, relativamente ai bioliquidi, all’articolo 17, paragrafo 8, all’articolo 18, paragrafi 1 e 3, relativamente ai bioliquidi, all’articolo 18, paragrafo 7, all’articolo 19, paragrafi 1 e 3, all’articolo 21, paragrafo 1, seconda frase, e agli allegati da II a V e VII della direttiva 2009/28/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE o, in ogni caso, non avendo provveduto a notificare tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva; |
— |
infliggere all’Irlanda ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE una penalità di importo pari a EUR 25 447,50 al giorno, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza della Corte, da versare sul conto delle risorse proprie dell’Unione, per non aver adempiuto l’obbligo di notificare le misure di trasposizione di una direttiva adottate mediante una procedura legislativa; e |
— |
condannare l’Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 5 dicembre 2010.
Tribunale
7.7.2014 |
IT |
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C 212/23 |
Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2014 — Toshiba/Commissione
(Causa T-519/09) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato dei trasformatori di potenza - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Accordo di ripartizione di mercato - Prova del distanziamento dall’intesa - Restrizione della concorrenza - Pregiudizio al commercio - Barriere all’entrata - Ammende - Importo di base - Anno di riferimento - Punto 18 degli Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Utilizzo di una quota di mercato fittizia nel mercato del SEE»))
2014/C 212/26
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Toshiba Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: J. F. MacLennan, solicitor, A. Schulz, J. Jourdan e P. Berghe, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Bourke e K. Mojzesowicz, successivamente K. Mojzesowicz e F. Ronkes Agerbeek, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione del 7 ottobre 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.129 — trasformatori di potenza), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente nella medesima decisione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Toshiba Corp. è condannata alle spese. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/23 |
Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2014 — Catinis/Comissione
(Causa T-447/11) (1)
([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi ad un’indagine dell’OLAF attinente alla realizzazione di un progetto di modernizzazione dell’infrastruttura in Siria - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile»])
2014/C 212/27
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Lian Catinis (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. S. Pappas)
Convenuta: Comissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), del 10 giugno 2011, di diniego, da un lato, di accogliere favorevolmente l’asserita domanda diretta alla chiusura dell’indagine dell’OLAF attinente alla realizzazione di un progetto di modernizzazione dell’infrastruttura in Siria e, dall’altro, di dare accesso a determinati documenti del fascicolo di tale indagine.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Lian Catinis è condannato alle spese. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/24 |
Sentenza del Tribunale del 23 maggio 2014 — European Dynamics Luxembourg/BCE
(Causa T-553/11) (1)
((«Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Prestazione di servizi nel settore delle infrastrutture e delle applicazioni informatiche a favore della BCE - Rigetto della candidatura - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Ricevibilità - Criteri di selezione - Conformità di una candidatura alle condizioni previste dall’invito a presentare candidature - Obbligo di motivazione - Mancato esercizio del potere di chiedere precisazioni concernenti una candidatura - Errori manifesti di valutazione - Sviamento di potere - Ricorso per risarcimento danni»))
2014/C 212/28
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avocats)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: F. von Lindeiner e P. Pfeifhofer, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda diretta all’annullamento della decisione della BCE di respingere la candidatura di un raggruppamento temporaneo di imprese, che comprende la ricorrente, a una gara d’appalto relativa a servizi informatici, della decisione dell’autorità di vigilanza sugli appalti pubblici della BCE di respingere il ricorso proposto contro tale decisione di rigetto, nonché di tutte le decisioni connesse della BCE e, dall’altro, domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La European Dynamics Luxembourg SA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE). |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/25 |
Ordinanza del Tribunale del 21 maggio 2014 — Eni/UAMI — Emi (IP) (ENI)
(Causa T-599/11) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ENI - Marchio comunitario figurativo anteriore EMI - Rischio di confusione - Somiglianza dei prodotti e dei servizi - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Diniego parziale di registrazione»])
2014/C 212/29
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Eni SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: D. De Simone e G. Orsoni, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: C. Negro e D. Botis, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Emi (IP) Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, barrister)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 settembre 2011 (procedimento R 2439/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Emi (IP) Ltd e la Eni SpA.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Eni SpA è condannata alle spese. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/25 |
Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2014 — Guangdong Kito Ceramics e a./Consiglio
(Causa T-633/11) (1)
([«Dumping - Importazioni di piastrelle di ceramica dalla Cina - Dazio antidumping definitivo - Mancata collaborazione - Informazioni necessarie - Termini previsti - Dati disponibili - Articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009»])
2014/C 212/30
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Guangdong Kito Ceramics Co. Ltd (Foshan, Cina); Jingdezhen Kito Ceramic Co. Ltd (Jingdezhen, Cina); Jingdezhen Lehua Ceramic Sanitary Ware Co. Ltd (Jingdezhen); Zhaoqing Lehua Ceramic Sanitary Ware Co. Ltd (Sihui, Cina) (rappresentante: M. Sánchez Rydelski, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito inizialmente da G. Berrisch, avvocato, e da N. Chesaites, barrister, successivamente da D. Geradin, avvocato)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti); Cerame-Unie AISBL (Bruxelles, Belgio); Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) (Castellón de la Plana, Spagna); Confindustria Ceramica (Sassuolo, Italia); Casalgrande Padana SpA (Casalgrande, Italia) e Etruria Design Srl (Modena, Italia) (rappresentanti: V. Akritidis e Y. Melin, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 238, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
4) |
La Cerame-Unie AISBL, l’Associación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), la Confindustria Ceramica, la Casalgrande Padana SpA e la Etruria Design Srl sopporteranno le proprie spese. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/26 |
Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2014 — Mocová/Commissione
(Causa T-347/12 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo determinato - Decisione di non rinnovo - Rigetto del reclamo - Obbligo di motivazione - Motivazione presentata nella decisione recante rigetto del reclamo»))
2014/C 212/31
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Dana Mocová (Praga, Repubblica ceca) (Rappresentanti: D. de Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 13 giugno 2012, Mocová/Commissione (F-41/11, non ancora pubblicata nella Raccolta).
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La sig. Dana Mocová sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/27 |
Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2014 — Commissione/Macchia
(Causa T-368/12 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo determinato - Decisione di non rinnovo - Competenza del Tribunale della funzione pubblica - Articolo 8, primo comma, del RAA - Dovere di sollecitudine - Nozione di interesse del servizio - Divieto di statuire ultra petita - Principio del contraddittorio»))
2014/C 212/32
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)
Controinteressato nel procedimento: Luigi Macchia (Varese, Italia) (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz, avvocati)
Oggetto
Impugnazione intesa all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione), del 13 giugno 2012, nella causa F-63/11, Macchia/Commissione (F-63/11, non ancora pubblicata nella Raccolta).
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 13 giugno 2012, Macchia/Commissione (F-63/11) è annullata nella parte in cui ha annullato la decisione del direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) del 12 agosto 2010 recante rigetto della domanda di proroga del contratto di agente temporaneo del sig. Luigi Macchia e ha respinto, conseguentemente, la domanda di reintegrazione del sig. Macchia in seno all’OLAF e la domanda di risarcimento del danno materiale subito, in quanto premature. |
2) |
L’impugnazione è respinta quanto al resto. |
3) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. |
4) |
Le spese sono riservate. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/27 |
Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2014 — BG/Mediatore
(Causa T-406/12 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Regime disciplinare - Sanzione della destituzione senza perdita di diritti pensionistici - Indagine preliminare pendente dinanzi a un giudice nazionale al momento dell’adozione della decisione di destituzione - Parità di trattamento - Divieto di licenziamento durante un congedo di maternità»))
2014/C 212/33
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: BG (Strasburgo, Francia) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Blot)
Altra parte nel procedimento: Mediatore europeo (rappresentanti: J. Sant’Anna, agente, assistita dagli avv.ti D. Waelbroeck e A. Duron)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 17 luglio 2012, BG/Mediatore (F–54/11, non ancora pubblicata nella Raccolta).
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta |
2) |
BG sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal Mediatore europeo nell’ambito del presente procedimento. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/28 |
Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2014 — Bateaux mouches/UAMI (BATEAUX MOUCHES)
(Causa T-553/12) (1)
((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo BATEAUX MOUCHES - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 - Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009»))
2014/C 212/34
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Compagnie des bateaux mouches SA (Parigi, Francia) (rappresentante: G. Barbaut, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 9 ottobre 2012 (procedimento R 1709/2011-2), concernente una domanda di registrazione del segno figurativo BATEAUX MOUCHES come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Compagnie des bateaux mouches SA è condannata alle spese. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/29 |
Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2014 — Melt Water/UAMI (NUEVA)
(Causa T-61/13) (1)
([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo NUEVA - Articolo 60 del regolamento (CE) n. 207/2009 - Inosservanza dell’obbligo di tempestivo pagamento della tassa di ricorso - Ambiguità in una versione linguistica - Interpretazione uniforme - Caso fortuito o di forza maggiore - Errore scusabile - Obbligo di vigilanza e di diligenza»])
2014/C 212/35
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: Research and Production Company «Melt Water» UAB (Klaipėda, Lituania) (rappresentanti: V. Viešūnaitė e J. Stucka, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: V. Melgar e J. Ivanauskas, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della Quarta Sezione di ricorso dell’UAMI del 3 dicembre 2012 (procedimento R 1794/2012-4), avente ad oggetto la domanda di registrazione del segno figurativo NUEVA come marchio comunitario
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Research and Production Company «Melt Water» UAB. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/29 |
Sentenza del Tribunale 22 maggio 2014 — Walcher Meßtechnik/UAMI (HIPERDRIVE)
(Causa T-95/13) (1)
([«Marchio comunitario - domanda di marchio comunitario denominativo HIPERDRIVE - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, para 1 lettera c),del regolamento (CE) n. 207/2009»])
2014/C 212/36
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Walcher Meßtechnik GmbH (Kirchzarten, Germania) (rappresentante: S. Walter, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 13 dicembre 2012 (procedimento R 1779/2012-1), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo HIPERDRIVE come marchio comunitario
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto |
2) |
La Walcher Meßtechnik GmbH è condannata alle spese. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/30 |
Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2014 — NIIT Insurance Technologies/UAMI (EXACT)
(Causa T-228/13) (1)
([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo EXACT - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Articolo 56 TFUE»])
2014/C 212/37
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: NIIT Insurance Technologies Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: avv. M. Wirtz)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 18 febbraio 2013 (procedimento R 1307/2012-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo EXACT come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La NIIT Insurance Technologies Ltd è condannata alle spese. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/30 |
Ordinanza del Tribunale del 12 maggio 2014 — Marcuccio/Commissione
(Causa T-207/12) (1)
([«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Atto che fa seguito a una domanda di acquisizione di un documento al fascicolo costituito al fine di istruire la domanda di riconoscimento dell’origine infortunistica di un incidente subìto dal ricorrente - Insussistenza di atto lesivo - Atto preparatorio - Atto informativo - Articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»])
2014/C 212/38
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser, J. Currall e G. Gattinara, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 29 febbraio 2012, Marcuccio/Commissione (F-3/11, non ancora pubblicata nella Raccolta)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/31 |
Ordinanza del Tribunale del 7 maggio 2014 — Spain Doce 13/UAMI — Ovejero Jiménez e Becerra Guibert (VICTORIA DELEF)
(Causa T-359/13) (1)
((«Marchio comunitario - Diniego parziale di registrazione - Non luogo a statuire»))
2014/C 212/39
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Spain Doce 13, SL (Crevillente, Spagna) (rappresentante: avv. S. Rizzo)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso, intervenienti dinanzi al Tribunale: Gregorio Ovejero Jiménez (Alicante, Spagna) e María Luisa Cristina Becerra Guibert (Alicante) (rappresentante: avv. M. Veiga Serrano)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 10 aprile 2013 (procedimento R 1046/2012-5), relativa a un procedimento di opposizione tra Gregorio Ovejero Jiménez e María Luisa Cristina Becerra Guibert, da un lato, e Spain Doce 13, dall’altro.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e la metà delle spese del convenuto. |
3) |
Gli intervenienti sono condannati a sopportare le proprie spese e la metà delle spese del convenuto. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/32 |
Ordinanza del Tribunale del 7 maggio 2014 — Sharp/UAMI (BIG PAD)
(Causa T-567/13) (1)
([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo BIG PAD - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»])
2014/C 212/40
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sharp KK (Osaka, Giappone) (rappresentanti: avv.ti G. Macias Bonilla, G. Marín Raigal, P. López Ronda e E. Armero)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 5 agosto 2013 (procedimento R 2131/2012-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo BIG PAD come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Sharp KK è condannata alle spese. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/32 |
Ricorso proposto il 31 marzo 2014 — Mo Industries/UAMI
(Causa T-203/14)
2014/C 212/41
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mo Industries LLC (Los Angeles, Stati Uniti) (rappresentante: avv. P. González-Bueno Catalán de Ocón)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 7 gennaio 2014, procedimento R 1542/2013-1; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo comprendente l’elemento denominativo «Splendid» per prodotti delle classi 18 e 25 — domanda di marchio n. 1 1 6 13 131
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento sul marchio comunitario
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/33 |
Ricorso proposto il 27 marzo 2014 — Schroeder/Consiglio e Commissione
(Causa T-205/14)
2014/C 212/42
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: I. Schroeder KG (GmbH & Co.) (Amburgo, Germania) (rappresentante: K. Landry, Rechtsanwalt)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
condannare i convenuti a versare alla ricorrente un risarcimento pari a EUR 3 45 644 oltre gli interessi al tasso annuale dell’8 % a decorrere dalla pronuncia della sentenza o dichiarare che sussiste un diritto al risarcimento nei confronti dei convenuti; |
— |
condannare i convenuti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede un risarcimento a causa dell’adozione del regolamento (CE) n. 1355/2008 (1), che è stato dichiarato invalido con la sentenza della Corte del 22 marzo 2012, nella causa GLS (C-338/10).
La ricorrente fa valere che le autorità doganali nazionali le hanno certo restituito i dazi antidumping riscossi a torto sulla base di detto regolamento. Tuttavia essa avrebbe subito un danno economico in quanto a causa della perdita di liquidità si sarebbe vista costretta a ricorrere a ulteriori crediti bancari, remunerati al normale tasso di mercato. Essa chiede quindi il rimborso della differenza tra gli interessi versati sul credito bancario e gli interessi inferiori che avrebbe dovuto pagare se non fossero stati riscossi i dazi antidumping. La ricorrente fa valere a tal proposito che i convenuti, adottando illegittimamente il regolamento n. 1355/2008, hanno violato il loro obbligo di diligenza e di buona amministrazione in modo sufficientemente qualificato, per cui le è stato arrecato un danno non altrimenti risarcibile in quanto le disposizioni nazionali pertinenti in materia di dazi all’importazione non prevedrebbero la corresponsione di interessi sulla differenza tra i capitali a favore del contribuente a decorrere dal giorno del pagamento.
(1) Regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350, pag. 35).
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/33 |
Ricorso proposto il 27 marzo 2014 — Hüpeden/Consiglio e Commissione
(Causa T-206/14)
2014/C 212/43
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG (Amburgo, Germania) (rappresentante: K. Landry, Rechtsanwalt)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
condannare i convenuti a versarle il risarcimento danni per un importo pari a EUR 1 18 762,57, maggiorato degli interessi al tasso dell’8 % annuo a decorrere dalla pronuncia della sentenza, ovvero constatare la sussistenza di un diritto al risarcimento dei danni nei confronti dei convenuti |
— |
condannare i convenuti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede il risarcimento dei danni da essa subiti a causa dell’adozione del regolamento (CE) n. 1355/2008 (1), dichiarato invalido con sentenza della Corte del 22 marzo 2012, nella causa Grünwald Logistik Service GmbG (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-338/10).
La ricorrente sostiene che è vero che i dazi antidumping indebitamente percepiti sulla base di tale regolamento sono stati rimborsati dalle autorità doganali nazionali, ma che essa ha subito un pregiudizio finanziario, giacché è stata costretta, in conseguenza della perdita di liquidità, a ricorrere a crediti bancari supplementari al tasso di interesse di mercato, nonché a crediti a tasso fisso a breve termine. Essa chiede pertanto il rimborso della differenza tra gli interessi dalla stessa pagati sui suoi crediti bancari e gli inferiori interessi che avrebbe dovuto pagare se non le fossero stati imposti dazi antidumping. La ricorrente afferma a tal riguardo che, adottando illegittimamente il regolamento n. 1355/2008, i convenuti hanno violato il suo obbligo di diligenza e il principio di buona amministrazione in modo sufficientemente qualificato, causando in tal modo alla ricorrente un pregiudizio non altrimenti risarcibile, in quanto il pagamento degli interessi sulla differenza degli importi in favore dei contribuenti a decorrere dal giorno del pagamento non è previsto dalle disposizioni nazionali pertinenti per i dazi all’importazione.
(1) Regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350, pag. 35).
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/34 |
Ricorso proposto il 15 aprile 2014 — Commissione/McCarron Poultry
(Causa T-226/14)
2014/C 212/44
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Van der Hout, avvocato, e L. Cappelletti e F. Moro, agenti)
Convenuta: McCarron Poultry Ltd (Killacorn Emyvale, Irlanda)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
condannare la convenuta a pagare alla Commissione europea la somma dovuta di EUR 9 76 663,34, corrispondente all’importo principale di EUR 9 00 662,25 maggiorato dell’importo di EUR 76 001,09 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso del 2,50 % a decorrere dal 1o dicembre 2010 e fino al 15 aprile 2014; |
— |
condannare la convenuta a pagare alla Commissione europea la somma di EUR 61,690 al giorno a titolo di interesse dal 16 aprile 2014 fino alla data di completo pagamento del debito; e |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è presentato ai sensi dell’articolo 272 del TFUE ed è volto ad ottenere una decisione da parte del Tribunale che condanni la convenuta a rimborsare alla Commissione europea l’importo principale di EUR 9 00 662,25, maggiorato degli interessi, in riferimento al contratto n. NNE5/1999/20229 per «Azioni comunitarie nell’ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico (RST) e di dimostrazione intitolato “Energia, ambiente e sviluppo sostenibile — parte B: programma sull’energia”».
A sostegno del proprio ricorso, la Commissione europea deduce un unico motivo: la Commissione afferma che la convenuta ha violato le proprie obbligazioni contrattuali in quanto non ha rimborsato alla Commissione la differenza tra il contributo finanziario dell’Unione dovuto alla convenuta e l’importo totale del finanziamento già ricevuto da quest’ultima. Il contributo finanziario dovuto alla convenuta è inferiore all’importo totale versato a titolo di anticipo e di pagamento intermedio. La Commissione sostiene pertanto che la convenuta è debitrice, in virtù del contratto, per la somma dovuta.
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/35 |
Ricorso proposto l’11 aprile 2014 — EGBA e RGA/Commissione
(Causa T-238/14)
2014/C 212/45
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: European Gaming and Betting Association (EGBA) (Bruxelles, Belgio) e The Remote Gambling Association (RGA) (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Brankin, solicitor, T. De Meese, E. Wijckmans e M. Mudrony, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione del 19 giugno 2013 relativa all’aiuto di Stato SA.30753 (C 34/10) (ex N 140/10) cui la Francia intende dare esecuzione in favore di società di corse dei cavalli (GU L 14, del 18 gennaio 2014, pag. 17); e |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata di forme sostanziali previste dall’articolo 108, paragrafo 2, o che da esso discendono, del principio di buona amministrazione e degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e del principio di buona amministrazione in quanto:
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha adeguatamente motivato vari aspetti della misura controversa. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/36 |
Ricorso proposto il 20 aprile 2014 — Monard/Commissione
(Causa T-239/14)
2014/C 212/46
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Eva Monard (Kessel-Lo, Belgio) (rappresentante: R. Antonini, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea Ares(2014) 321920 (n. SG.B.4/RH/rc-sg.dsg2.b.4(2014) 285433), adottata il 10 febbraio dal segretario generale ai sensi dell’articolo 4 delle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativa alla domanda di conferma di Eva Monard per l’accesso ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 (GESTDEM 4641/2011); |
— |
condannare la Commissione europea alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, con cui si sostiene che la Commissione aveva l’obbligo di consentire alla ricorrente l’accesso ai documenti, conformemente all’articolo 1 del Trattato sull’Unione europea («TUE»), agli articoli 15 e 298 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), al diritto fondamentale d’accesso ai documenti, al combinato disposto degli articoli 6, paragrafo 1, TUE e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo (la «Carta») e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione («regolamento n. 1049/2001»). Ciò risulta altresì dall’applicazione a contrario dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001. Omettendo di agire in tal modo e basandosi (erroneamente) sulle eccezioni previste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino e dall’articolo 4, paragrafo 2, secondo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, la Commissione ha applicato in maniera errata le disposizioni pertinenti ed è incorsa in uno sviamento di potere. La Commissione non ha altresì applicato correttamente l’articolo 4, paragrafi 6 e 7, ed è incorsa in uno sviamento di potere nell’applicazione di tali disposizioni. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 1 TUE, degli articoli 15 e 298 TFUE, del diritto fondamentale d’accesso ai documenti, del combinato disposto degli articoli 6, paragrafo 1, TUE, 42 della Carta e 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1049/2001, non avendo essa trattato con tempestività la domanda di conferma della ricorrente e avendo prolungato il termine ultimo per dar riscontro a tale domanda di conferma in un caso che non rivestiva carattere di eccezionalità. Così agendo, la Commissione è incorsa in uno sviamento di potere e non ha applicato correttamente le disposizioni pertinenti, rinviando ingiustificatamente l’adozione di una decisione sulla domanda di conferma della ricorrente. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/36 |
Ricorso proposto il 22 aprile 2014 — Promarc Technics/UAMI– PIS (Parti di porte)
(Causa T-251/14)
2014/C 212/47
Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco
Parti
Ricorrente: Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski (Zabierzów, Polonia) (rappresentanti: J. Radłowski, consulente giuridico)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Petrycki i Sorys sp.j. (PIS) (Jasło, Polonia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 29 gennaio 2014, procedimento R 1464/2012-3; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: disegno o modello comunitario n. 1608365-0001
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: mancanza di novità e di carattere individuale del disegno o modello comunitario registrato
Decisione della divisione di annullamento: nullità del disegno o modello comunitario
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione degli articoli da 4 a 9 del regolamento sui disegni o modelli comunitari.
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/37 |
Ricorso proposto il 5 maggio 2014 — Hipp/UAMI — Nestlé Nutrition (Praebiotik)
(Causa T-315/14)
2014/C 212/48
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hipp & Co. (Sachseln, Svizzera) (rappresentanti: M. Kinkeldey, A. Wagner e S. Brandstätter, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nestlé Nutrition GmbH (Francoforte sul Meno, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 26 febbraio 2014, nei procedimenti R 1171/2012-4 e R 1326/2012-4; |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: marchio denominativo «Praebiotik» per prodotti delle classi 5, 29 e 32 — marchio comunitario n. 3 83 919
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: Nestlé Nutrition GmbH
Decisione della divisione di annullamento: accoglimento parziale della domanda di cancellazione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione impugnata e, per l’effetto, dichiarazione di decadenza in toto del marchio contestato. Rigetto del ricorso della Hipp & Co.
Motivi dedotti:
— |
Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 78 del regolamento n. 207/2009 |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/38 |
Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Drogenhilfe Köln Projekt/UAMI (Rauschbrille)
(Causa T-319/14)
2014/C 212/49
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Drogenhilfe Köln Projekt gGmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: V. Schoene, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 29 gennaio 2014, nel procedimento R 1356/2013-1 e il rinvio della causa all’Ufficio per il riesame.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Rauschbrille» per prodotti e servizi delle classi 9, 41 e 44
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/38 |
Ricorso proposto il 5 maggio 2014 — Sephora/UAMI — Mayfield Trading (Rappresentazione di due linee verticali)
(Causa T-320/14)
2014/C 212/50
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Sephora (Boulogne Billancourt, Francia) (rappresentante: H. Delabarre, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mayfield Trading Ltd (Las Vegas, Stati Uniti d’America)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 24 febbraio 2014 nel procedimento R 1577/2013-4; |
— |
accogliere l’opposizione e respingere la domanda di marchio comunitario n. 1 0 2 14 773 depositata il 24 agosto 2011 dalla società Mayfield Trading Ltd, per prodotti della classe 03 «Prodotti di profumeria; Cera depilatoria; Olii essenziali; Saponi; Cosmetici; Creme cosmetiche; Astucci pieni di cosmetici; Prodotti depilatori; Acqua depilatoria; Gel depilatorio; Lozioni per capelli; Dentifrici» e i servizi delle classi 35 «Commercio di saponi, Articoli di profumeria, Creme, Oli essenziali, Prodotti per la bellezza e la cosmesi, Cera per depilare, Acqua depilatoria, gel depilatori e altri prodotti analoghi» e 44 «Cure d’igiene e di bellezza per l’uomo o per gli animali; Depilazione e Trattamenti estetici»; |
— |
condannare l’UAMI alle spese comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Mayfield Trading Ltd
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo che raffigura due linee verticali per prodotti e servizi delle classi 3, 35 et 44 — Domanda di marchio comunitario n. 1 0 2 14 773
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio figurativo nazionale e internazionale che raffigura una linea verticale per prodotti della classe 3
Decisione della divisione d’opposizione: Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 75 e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/39 |
Ricorso proposto il 12 maggio 2014 — Volkswagen/UAMI (STREET)
(Causa T-321/14)
2014/C 212/51
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentante: U. Sander, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 13 marzo 2014, nel procedimento R 2025/2013-1; |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «STREET» per prodotti delle classi 12, 28 e 35
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/40 |
Ricorso proposto il 13 maggio 2014 — Jannatian/Consiglio
(Causa T-328/14)
2014/C 212/52
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mahmoud Jannatian (Tehran, Iran) (rappresentanti: I. Smith Monnerville e S. Monnerville, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare nei limiti in cui riguardano il ricorrente: (i) la decisione del Consiglio del 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39); (ii) la decisione del Consiglio del 25 ottobre 2010, 2010/644/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 281, pag. 81); (iii) il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1); (iv) il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1); (v) il regolamento di esecuzione (UE) n. 350/2012 del Consiglio, del 23 aprile 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 110, pag. 17); (vi) il regolamento di esecuzione (UE) n. 709/2012 del Consiglio, del 2 agosto 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 208, pag. 2); (vii) il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16); (viii) il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55); (ix) il regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 156, pag. 3); (x) il regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2013 del Consiglio, del 26 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 316, pag. 1); (xi) il regolamento di esecuzione (UE) n. 397/2014 del Consiglio, del 16 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 1); |
— |
condannare il Consiglio a risarcire i danni per le perdite subite a causa dell’erronea iscrizione del ricorrente nell’elenco, per un importo di EUR 40 000; |
— |
condannare il Consiglio alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’incompetenza del Consiglio
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla mancanza di elementi di prova nei confronti del ricorrente
|
5. |
Quinto motivo, vertente su un errore di fatto
|
6. |
Sesto motivo, vertente su un errore di diritto
|
7. |
Settimo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti e sulla violazione del principio di proporzionalità
|
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/41 |
Ricorso proposto il 19 maggio 2014 — UNIC/Commissione
(Causa T-338/14)
2014/C 212/53
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC) (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Fratini, avvocato, M. Bottino, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Accogliere il ricorso e per l’effetto annullare la decisione impugnata; |
— |
Condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione europea, del 19 marzo 2014, che rigetta la richiesta di apertura della procedura di revoca dei regimi tariffari preferenziali accordati a favore di India, Pakistan ed Etiopia sulle pelli grezze e semilavorate di cui alle sezioni S-8a, S-8b e S-12a del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303, pag. 1).
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
|
2. |
Secondo motivo, relativo a un errore manifesto di valutazione
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione di cui all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
|
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/42 |
Impugnazione proposta il 19 maggio 2014 da CR avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 12 marzo 2014, causa F-128/12, CR/Parlamento
(Causa T-324/14P)
2014/C 212/54
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CR (Malling, Francia) (rappresentante: A. Salerno, avvocato)
Controinteressati nel procedimento: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la sentenza del TFP del 12 marzo 2014; |
— |
decidere direttamente la controversia tra il medesimo e il Parlamento europeo, annullando la decisione che ha impugnato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, nella parte in cui essa gli impone il rimborso della totalità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegni familiari; o |
— |
in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica; |
— |
porre le spese di entrambi i procedimenti a carico del Parlamento europeo. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente contesta il rigetto dell’eccezione di illegittimità dell’articolo 85, secondo comma, ultima frase, dello Statuto dei funzionari. A sostegno del ricorso, il ricorrente invoca due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’omessa risposta all’argomentazione del ricorrente quanto al carattere sproporzionato dell’assenza di qualsivoglia prescrizione nell’ipotesi in cui l’APN sia in grado di stabilire che l’interessato ha deliberatamente indotto l’amministrazione in errore al fine di conseguire il versamento della somma considerata. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/43 |
Ricorso proposto il 23 maggio 2014 — Italia/Commissione
(Causa T-353/14)
2014/C 212/55
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: P. Gentili, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare il bando di concorso generale EPSO/AD/276/14 amministratori (AD 5) per la formazione di un elenco di riserva di 137 posti per la copertura di posti vacanti di Amministratori (AD 5), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 13 marzo 2014 n. C 74 A; |
— |
Condannare la Commissione alle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti invocati sono quelli fatti valere nella causa T-275/13, Italia/Commissione (GU 2014 C 74 A, pag 4).
Tribunale della funzione pubblica
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/44 |
Ricorso proposto il 1 febbraio 2014 — ZZ/BEI
(Causa F-9/14)
2014/C 212/56
Lingua processuale:l'italiano
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Isola e G. Isola, avvocati)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento del rapporto di notazione del ricorrente per l’anno 2012, nella parte in cui non gli attribuisce la nota «exceptional performance» o «very good performance» e non lo propone per la promozione alla funzione D e nella parte in cui fissa i suoi obiettivi per l’anno 2013, l’annullamento delle linee guida per il rapporto di notazione 2012 e, infine, la condanna della BEI al risarcimento dei danni morali e materiali che il ricorrente pretende aver subito.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare,
|
— |
in subordine annullare,
|
— |
in ogni caso, condannare la BEI, al risarcimento dei conseguenti danni morali e materiali (nei termini specificati), oltre che al pagamento delle spese di lite, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sul credito riconosciuto ed alle spese. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/45 |
Ricorso proposto il 21 aprile 2014 — ZZ/Consiglio
(Causa F-38/14)
2014/C 212/57
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Funzione pubblica — Domanda di annullamento della decisione del Segretario Generale del Consiglio di infliggere la sanzione della destituzione con riduzione della prestazione di invalidità del 15 % fino all’età pensionabile
Conclusioni del ricorrente
— |
Dichiarare ricevibile il presente ricorso; |
— |
Annullare la decisione impugnata e, se del caso, la decisione di rigetto del reclamo; |
— |
Condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/45 |
Ricorso proposto il 6 maggio 2014 — ZZ/Commissione
(Causa F-42/14)
2014/C 212/58
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione che infligge al ricorrente la sanzione della retrocessione di tre scatti per violazione della norma contro il cumulo di prestazioni familiari, nazionali e statutarie
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione adottata dall’APN il 24 giugno 2013, che infligge al ricorrente la sanzione della retrocessione di tre scatti; |
— |
annullare, se necessario, la decisione adottata dall’APN il 24 gennaio 2014 e notificata al ricorrente il 27 gennaio 2014, di rigetto del reclamo di quest’ultimo; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/46 |
Ricorso proposto il 16 maggio 2014 — ZZ/Consiglio
(Causa F-44/14)
2014/C 212/59
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Velardo, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione del Consiglio di non promuovere la ricorrente al grado AD13 e, d’altro lato, concessione del risarcimento dell’asserito danno morale subito.
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione di non promuoverla al grado AD 13 quale risulta dall’elenco pubblicato in data 26 settembre 2013 nonché dalla risposta dell’APN al reclamo del 7 febbraio 2014; |
— |
concedere un importo di EUR 10 000 a titolo del danno morale subito; |
— |
condannare il Consiglio alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/46 |
Ricorso proposto il 19 maggio 2014 — ZZ/Commissione
(Causa F-45/14)
2014/C 212/60
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas, J.-N. Louis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente nel regime pensionistico dell'Unione che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione del 25 settembre 2013 recante il calcolo dell’abbuono dei suoi diritti a pensione maturati prima della sua entrata in servizio presso la Commissione; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/47 |
Ricorso proposto il 20 maggio 2014 — ZZ/Commissione
(Causa F-46/14)
2014/C 212/61
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: J-N. Louis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente nel regime pensionistico dell'Unione che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione dell’8 novembre 2013 recante il calcolo dell’abbuono dei diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio del ricorrente presso la Commissione; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/47 |
Ricorso proposto il 20 maggio 2014 — ZZ e ZZ/Commissione
(Causa F-47/14)
2014/C 212/62
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: ZZ e ZZ (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento delle decisioni relative al trasferimento dei diritti a pensione dei ricorrenti nel regime pensionistico dell’Unione che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari e condannare la Commissione a risarcire ai ricorrenti il pregiudizio causato loro dal trattamento tardivo delle loro domande di trasferimento dei loro diritti a pensione derivante dall’applicazione delle DGE dell’articolo 11 dell’allegato VIII dello Statuto del 2 marzo 2011 invece di quelle del 28 aprile 2004;
Conclusioni dei ricorrenti
— |
Dichiarare illegittimo e inapplicabile l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto; |
— |
annullare le decisioni del 15 e 24 ottobre 2013 di liquidare i diritti a pensione maturati dai ricorrenti anteriormente alla loro entrata in servizio, nell’ambito del trasferimento di tali diritti nel regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea, facendo applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011; |
— |
condannare la Commissione a risarcire ai ricorrenti il pregiudizio loro causato dal trattamento tardivo delle loro domande di trasferimento dei diritti a pensione, derivante dall’applicazione delle DGE dell’articolo 11 dell’allegato VIII dello Statuto del 2 marzo 2011 invece di quelle del 28 aprile 2004; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |