ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 196

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
26 giugno 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 196/01

Tassi di cambio dell'euro

1

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2014/C 196/02

Provvedimenti di risanamento — Decisione sull’adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti dell’impresa Carpatica Asig S.A.

2

2014/C 196/03

Misure di riorganizzazione — Decisione relativa a una misura di riorganizzazione di DIRECT Pojišťovny, a.s. in liquidazione

3

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2014/C 196/04

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

4

2014/C 196/05

Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell’atto di cui al punto 1-j dell’allegato XV dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]

5

2014/C 196/06

Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell’atto di cui al punto 1 j dell’allegato XV dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]

7


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2014/C 196/07

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

9

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2014/C 196/08

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

20


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

26.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 196/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

25 giugno 2014

(2014/C 196/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3615

JPY

yen giapponesi

138,73

DKK

corone danesi

7,4550

GBP

sterline inglesi

0,80225

SEK

corone svedesi

9,1734

CHF

franchi svizzeri

1,2168

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,3585

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,435

HUF

fiorini ungheresi

307,23

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,1504

RON

leu rumeni

4,3925

TRY

lire turche

2,9135

AUD

dollari australiani

1,4539

CAD

dollari canadesi

1,4620

HKD

dollari di Hong Kong

10,5537

NZD

dollari neozelandesi

1,5652

SGD

dollari di Singapore

1,7028

KRW

won sudcoreani

1 387,97

ZAR

rand sudafricani

14,4494

CNY

renminbi Yuan cinese

8,4884

HRK

kuna croata

7,5765

IDR

rupia indonesiana

16 458,09

MYR

ringgit malese

4,3902

PHP

peso filippino

59,714

RUB

rublo russo

45,9875

THB

baht thailandese

44,208

BRL

real brasiliano

3,0133

MXN

peso messicano

17,7689

INR

rupia indiana

81,8704


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

26.6.2014   

IT

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C 196/2


Provvedimenti di risanamento

Decisione sull’adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti dell’impresa Carpatica Asig S.A.

(2014/C 196/02)

Avviso pubblicato ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/17/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materiadi risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione

Impresa di assicurazione

Impresa Carpatica Asig SA, con sede a: Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr. 5 Turnul A, et.3-6, Centrul de Afaceri Sibiu jud. Sibiu, Romania registrata presso il Registro delle Imprese (Oficiul Registrul Comerțului) con il: n. J32/1053/29.11.1996, codice fiscale 8990884

Data, entrata in vigore e natura della decisione

Decisione n. 183 del 16 maggio 2014

relativa all’avvio del procedimento di risanamento finanziario, basato su un piano di risanamento, dell’impresa Carpatica Asig SA.

Autorità competenti

Autorità di vigilanza dei mercati finanziari, con sede a: Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, Bucarest, Romania

Autorità di vigilanza

Autorità di vigilanza dei mercati finanziari, con sede a: Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, Bucarest, Romania

Amministratore nominato

Diritto applicabile

Romania

OUG n. 93/2012 relativo alla creazione, all’organizzazione e al funzionamento dell’autorità di vigilanza dei mercati finanziari, approvato, con modifiche e integrazioni, con Legge n. 113/2013, e ulteriori modifiche e integrazioni

Legge n. 503/2004 relativa al risanamento finanziario e alle procedure di fallimento, scioglimento e liquidazione volontaria nel campo delle assicurazioni, ripubblicata

Legge n. 32/2000 relativa alle attività assicurative e alla vigilanza delle imprese di assicurazione e successive modifiche e integrazioni.


26.6.2014   

IT

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C 196/3


Misure di riorganizzazione

Decisione relativa a una misura di riorganizzazione di DIRECT Pojišťovny, a.s. in liquidazione

(2014/C 196/03)

Notifica ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.

Impresa di assicurazione

DIRECT Pojišťovna, a.s. in liquidazione

Sede:

Jankovcova 1566/2b

170 00 Praha 7

ČESKÁ REPUBLIKA

Data, entrata in vigore e natura della decisione

Decisione della Banca nazionale ceca n. 2014/2850/570 del 18.3.2014, fascicolo n. Sp/2014/41/571, che ritira l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività assicurativa, entrata in vigore il 1o aprile 2014

Autorità competenti

Banca nazionale ceca

Sede:

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Autorità di vigilanza

Banca nazionale ceca

Sede:

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Amministratore nominato

Con decisione n. 2014/2738/570 del 18 marzo 2014, fascicolo n. Sp/2014/33/573, la Banca nazionale ceca ha nominato liquidatore Roman Fink (nato il 24.3.1978), Dolní Bělá – Líté 48, codice postale: 331 52

Diritto applicabile

Diritto della Repubblica ceca e, segnatamente, le disposizioni rilevanti del codice civile (legge n. 89/2002 e successive modifiche), della legge sulle società commerciali (legge n. 90/2012 e successive modifiche) e della legge sulle assicurazioni (legge n. 277/2009 e successive modifiche)


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

26.6.2014   

IT

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C 196/4


Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2014/C 196/04)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

:

26 febbraio 2014

Numero dell’aiuto

:

73992

Numero della decisione

:

90/14/COL

Stato EFTA

:

Islanda

Titolo (e/o nome del beneficiario)

:

Fondo per il porto di Norðurþing

Base giuridica

:

articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE

Tipo di misura

:

Aiuto individuale

Obiettivo

:

Finanziamento di infrastrutture per lo sviluppo regionale

Forma dell’aiuto

:

Capitale proprio, prestito del comune e prestito subordinato

Dotazione di bilancio

:

969 milioni di ISK

Durata

:

15 anni per il prestito del comune e 25 anni per il prestito subordinato

Settore economico

:

Infrastruttura portuale

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto

:

Tesoro, ministero dell’Industria e dell’Innovazione

Skúlagata 4

150 Reykjavík

ISLANDA

e

Bureau of Norðurþing

Ketilsbraut 7-9

640 Húsavík

ISLANDA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


26.6.2014   

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C 196/5


Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell’atto di cui al punto 1-j dell’allegato XV dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]

(2014/C 196/05)

PARTE I

Riferimento dell’aiuto

GBER 2/2014/R&D

Stato EFTA

Norvegia

Regione

Oslo e Akershus

Autorità che concede l’aiuto

Denominazione

Città di Oslo

 

Indirizzo postale

City Hall

N-0037 Oslo

NORVEGIA

Indirizzo Internet

www.oslo.kommune.no

Titolo della misura di aiuto

Programma di innovazione regionale 2014

Base giuridica nazionale

(riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale)

Prop. 1 S (2012-2013)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-1-s-20122013--20122013.html?id=703367

Link al testo integrale della misura di aiuto

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/neringsutvikling/innovasjon%20og%20nettverk/regionalt-innovasjonsprogram/

Tipo di misura

Regime

Durata

Regime

1.1.2014 - 31.12.2014

Settori economici interessati

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tutti i settori

Tipo di beneficiario

PMI

 

Grandi imprese

Dotazione di bilancio

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

Importo totale (2014)

1 351 250 EUR

Strumento di aiuto

(articolo 5)

Sovvenzione


PARTE II

Obiettivi generali (elenco)

Obiettivi (elenco)

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell’aiuto in NOK

Maggiorazione PMI in %

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere

(artt. 26-27)

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza

(articolo 26)

50 %

 

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

(artt. 30-37)

Aiuti a nuove imprese innovative

(articolo 35)

1 milione di EUR

 

 

Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione

(articolo 36)

200 000 EUR per beneficiario entro un periodo di tre anni

 

Aiuti alla formazione

(artt. 38-39)

Formazione specifica

(articolo 38, paragrafo 1)

25 %

 

 

Formazione generale

(articolo 38, paragrafo 2)

60 %

 


26.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 196/7


Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell’atto di cui al punto 1 j dell’allegato XV dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]

(2014/C 196/06)

PARTE I

Riferimento dell’aiuto

GBER 3/2014/TRA

Stato EFTA

Norvegia

Autorità che concede l’aiuto

Denominazione

Innovation Norway

Indirizzo postale

PO Box 448 Sentrum

N-0104 Oslo

Norvegia

Indirizzo Internet

www.innovationnorway.com

Titolo della misura di aiuto

Programma di bioenergia

Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale)

Bilancio dello Stato, Libro verde 1 S (2013-2014) Proposta al Parlamento (proposta di risoluzione parlamentare) Cap. 1150 punto 50, pag. 115 e cap. 1149 punto 73, pag. 110 (1)

http://www.regjeringen.no/pages/38489957/PDFS/PRP201320140001LMDDDDPDFS.pdf

Link al testo integrale della misura di aiuto

http://www.innovasjonnorge.no/Landbruk/Tjenester/Bioenergi/Bioenergiprogrammet/

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Il regime notificato è scaduto

Il regime GBER 3/2009/TRA è scaduto l’1.1.2014

Durata

Regime di aiuti

1.2.2014 - 31.12.2014

Settori economici interessati

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI

Grandi imprese

Dotazione di bilancio

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

2 milioni di NOK l’anno

Strumento di aiuto

(articolo 5)

Sovvenzione


PARTE II

Obiettivi generali (elenco)

Obiettivi (elenco)

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell’aiuto in NOK

Maggiorazione PMI in %

Aiuti alla formazione

(artt. 38-39)

Formazione specifica

(articolo 38, paragrafo 1)

25 %

 

Formazione generale

(articolo 38, paragrafo 2)

60 %

 


(1)  Prop. 1 S (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kap. 1150 post 50, side 115 og Kap 1149 post 73, side 110.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

26.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 196/9


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

(2014/C 196/07)

La Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan sono oggetto di dumping e causano pertanto un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 13 maggio 2014 da EUROFER («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo («il prodotto in esame»).

3.   Asserzione di dumping

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese e di Taiwan («i paesi interessati»), attualmente classificato con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89. I codici NC sono forniti a titolo puramente indicativo.

Dato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese è considerata un paese non retto da un’economia di mercato, il denunciante ha stabilito un valore normale per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese terzo a economia di mercato, in questo caso gli Stati Uniti d’America. L’asserzione di dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell’Unione.

In assenza di dati attendibili sui prezzi praticati sul mercato interno di Taiwan, la denuncia di dumping si basa su un confronto tra un valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell’Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per entrambi i paesi interessati.

4.   Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati sono aumentate complessivamente in termini assoluti e sono aumentate in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, che hanno compromesso gravemente l’andamento generale, la situazione finanziaria e la situazione occupazionale di quest’ultima.

5.   Procedura

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.

L’inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario dei paesi interessati sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure non sia contraria all’interesse dell’Unione.

5.1.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (2) del prodotto in esame dei paesi interessati sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

5.1.1.1   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nei paesi interessati

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nei paesi interessati oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità dei paesi interessati ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità dei paesi interessati.

Tutti i produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito alla lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (3).

b)   Margine di dumping individuale per le società non inserite nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine dovranno richiedere un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse. La Commissione esaminerà se può essere loro concesso un dazio individuale in conformità dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. I produttori esportatori del paese non retto da un’economia di mercato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto in esame possono presentare una domanda di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») e restituirla debitamente compilata entro i termini specificati al punto 5.1.1.2, lettera b).

Si informano tuttavia i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

5.1.1.2   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un’economia di mercato

a)   Selezione di un paese terzo a economia di mercato

Fatte salve le disposizioni del punto 5.1.2.2 e in conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese, il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo la Commissione selezionerà un idoneo paese terzo ad economia di mercato ed ha prescelto provvisoriamente gli Stati Uniti d’America. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all’adeguatezza di tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In base alle informazioni a disposizione della Commissione altri fornitori dell’Unione a economia di mercato sono, tra gli altri, l’India, il Sudafrica, la Corea del Sud e Taiwan. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo a economia di mercato, la Commissione esaminerà se il prodotto in riesame venga prodotto e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto in riesame.

b)   Trattamento dei produttori esportatori del paese interessato non retto da un’economia di mercato

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, i singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la fabbricazione e la vendita del prodotto in esame possono presentare a tal fine una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM»). Il TEM sarà accordato se dalla valutazione della richiesta risulterà che sono soddisfatti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (4). Il margine di dumping dei produttori esportatori ai quali è accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e facendo uso dei dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

La Commissione invierà moduli di richiesta TEM ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inseriti nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che intendono chiedere un margine di dumping individuale, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese. La Commissione valuterà esclusivamente i moduli di richiesta TEM presentati dai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inseriti nel campione e dai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione la cui richiesta di margine di dumping individuale è stata accolta.

I produttori esportatori che chiedono il TEM dovranno presentare un modulo di richiesta TEM, debitamente compilato, entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo disposizioni diverse.

5.1.2.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (5)  (6)

Sono invitati a partecipare alla presente inchiesta gli importatori indipendenti che importano il prodotto in esame dai paesi interessati nell’Unione.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

5.2.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un grave pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato dei produttori dell’Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

La Commissione informerà i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

5.3.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venisse accertata l’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità dell’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa richiesta, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (7).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le scansioni di procure e certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose, le quali dovranno pervenire su CD-ROM o DVD, consegnato a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale) pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo, telefono ed un indirizzo valido di posta elettronica e accertarsi che l’indirizzo comunicato corrisponda ad una casella di posta elettronica di lavoro, ufficiale e funzionante, controllata quotidianamente. Ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate solo per posta elettronica, a meno che tali parti richiedano esplicitamente di ricevere tutti i documenti dalla Commissione mediante un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da spedire imponga l’uso della posta raccomandata. Per ulteriori norme e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni mediante posta elettronica, le parti interessate possono consultare le istruzioni per le comunicazioni con le parti interessate menzionate sopra.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo e-mail:

a)

TRADE-AD607-SSCR-DUMPING@ec.europa.eu (destinato ai produttori esportatori, alle loro associazioni e ai loro rappresentanti e agli importatori collegati a produttori esportatori, alle loro associazioni e ai loro rappresentanti dei paesi interessati)

b)

TRADE-AD607-SSCR-INJURY@ec.europa.eu (destinato ai produttori dell’Unione, agli importatori indipendenti, ai fornitori, agli utilizzatori e ai consumatori, nonché alle loro associazioni rappresentative all’interno dell’Unione)

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata omessa collaborazione, sempre che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata deve contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso causale e l’interesse dell’Unione. Tale audizione si terrà di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/.

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca il prodotto in esame e lo esporti sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.

(3)  A norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base.

(4)  I produttori esportatori devono dimostrare in particolare che: i) le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato; ii) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente secondo le norme internazionali in materia di contabilità e che sono applicati in ogni caso; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto; e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(5)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l’applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(6)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(7)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALTRI ATTI

Commissione europea

26.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 196/20


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2014/C 196/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine  (2)

«WESTFÄLISCHER PUMPERNICKEL»

N. CE: DE-PGI-0005-01095 – 22.02.2013

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione

«Westfälischer Pumpernickel»

2.   Stato membro o paese terzo

Germania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 2.4. Prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Descrizione esterna del prodotto: pane di farina integrale, nero o molto scuro, prodotto con farina di segale, senza crosta. La struttura del chicco di segale si può distinguere nettamente nelle briciole. Il pane ha un sapore molto tipico, agro-dolce.

I formati sono due: quadrato o tondo. La consistenza, molto densa ed umida della pasta nonché i tipi di zuccheri che vengono a formarsi durante il tempo di cottura estremamente lungo a seguito della scomposizione dell’amido contenuto nella segale fanno sì che le singole fette del «Westfälischer Pumpernickel» una volta tagliato aderiscano leggermente le une alle altre.

Composizione: pane di farina integrale composto almeno al 90 % di farina di segale macinata grossolanamente e/o di chicchi di segale, acqua, sale, lievito e pane «Westfälischer Pumpernickel» precedentemente cotto; è possibile aggiungere: altri ingredienti a base di cereali (ad esempio malto) e/o barbabietola da zucchero (ad esempio foglie di barbabietola (= sciroppo) od altri prodotti della lavorazione). È vietata l’aggiunta di conservanti.

Proprietà chimiche/microbiologiche

Dal punto di vista della composizione chimica il «Westfälischer Pumpernickel» si contraddistingue dagli altri tipi di pane integrale in quanto i tempi lunghi di cottura fanno sì che l’amido (Polisaccaride) si scomponga, dal punto di vista enzimatico, in notevoli quantità di Mono-, Di- ed Oligosaccaridi.

Il fatto che il «Westfälischer Pumpernickel» sia un tipo di pane prodotto esclusivamente con segale (pura segale) lo contraddistingue nettamente dalla maggior parte delle altre varietà di pane. Le sue proprietà, quindi, sono anch’esse diverse da quelle degli altri tipi di pane. Il livello di pentosani nella pasta di farina di segale (dal 6 fino all’8 % nella segale contro il 2 — 3 % nel grano) fa sì che il glutine non possa formare una struttura adesiva. Pertanto, la pasta di farina di segale contiene minore quantità di gas rispetto a quella di frumento, il che a sua volta comporta che il pane di segale sia più denso rispetto al pane di frumento ed abbia una crosta più spessa. In considerazione di queste peculiarità di cottura della segale, spesso indesiderabili, il pane di frumento/segale è ampiamente diffuso mentre il pane di pura segale è raro.

Il «Westfälischer Pumpernickel» è caratterizzato dal fatto che si mantiene fresco a lungo. Se perfettamente sigillato si può conservare per molti mesi o addirittura fino a due anni in appositi recipienti metallici ermeticamente chiusi.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Almeno il 90 % di farina di segale macinata grossolanamente e/o di chicchi di segale, acqua, sale, lievito, e «Westfälischer Pumpernickel» precedentemente cotto e conforme alle specifiche; è possibile aggiungere: altri ingredienti a base di cereali (ad esempio malto) e/o barbabietola da zucchero (ad esempio foglie di barbabietole (= sciroppo) od altri prodotti della lavorazione).

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica delimitata

Il processo di produzione dalla miscela dell’impasto fino alla cottura in forno deve avere luogo nella zona geografica delimitata. Se si aggiunge come ingrediente il «Westfälischer Pumpernickel» precedentemente cotto, quest’ultimo deve essere anch’esso elaborato secondo le specifiche del disciplinare e deve essere prodotto nella zona geografica delimitata. L’aggiunta del Pumpernickel cotto in precedenza accresce la capacità del prodotto di mantenersi fresco a lungo e ne rende più intenso il sapore. Questo ingrediente deve provenire dalla regione geografica in quanto il «Westfälischer Pumpernickel» è sempre stato, per tradizione, fabbricato con «Westfälischer Pumpernickel» cotto in precedenza ed i clienti considererebbero fraudolento un tipo di preparazione a base di un’altra varietà di pane: in realtà questo ingrediente altro non è se non un «Rework» che può essere costituito da resti di pane tagliati, oppure da pezzetti o addirittura briciole avanzate dalla produzione del Pumpernickel o ancora da Pumpernickel rimasto invenduto ma ancora perfettamente commerciabile.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento ecc.

Se il «Westfälischer Pumpernickel» deve essere commercializzato come prodotto affettato e preconfezionato, le operazioni di affettatura e confezionamento devono avere luogo nei locali dell’azienda produttrice. Il «Westfälischer Pumpernickel», in quanto privo di crosta, è particolarmente sensibile agli attacchi microbiologici, quali le spore di muffe. Un trasporto dall’azienda produttrice ad un’altra località per sottoporre il prodotto ad ulteriore lavorazione costituirebbe pertanto un inaccettabile rischio di contaminazione.

3.7.   Norme specifiche relative all’etichettatura

4.   Definizione concisa della zona geografica

La zona di produzione fa parte del Land Renania settentrionale-Vestfalia, ovvero il territorio del Landschaftsverband Westfalen-Lippe senza il distretto Lippe.

5.   Legame con la zona geografica

Il prodotto gode di una particolare reputazione, basata sulla sua origine. Grazie alla lunga tradizione di produzione, che risale addirittura al 1570, i produttori locali dispongono inoltre di straordinarie capacità le quali contribuiscono anch’esse alla straordinaria reputazione del prodotto.

5.1.   Specificità della zona geografica

Esclusa la parte meridionale della Vestfalia, che, insieme al Sauerland fa ancora parte della regione di altipiani della Germania centrale, la Vestfalia appartiene già alla Germania settentrionale. A causa del clima prevalentemente marittimo, influenzato dal mare del Nord, predominante nella Vestfalia, (sufficienti precipitazioni distribuite su molti giorni di pioggia, estati non molto calde ed inverni piuttosto miti) la coltivazione della segale in questa regione è tradizionalmente diffusa. La segale possiede proprietà di cottura diverse rispetto al frumento. Pertanto, la diffusa coltivazione di segale nella Vestfalia è sfociata molto presto nella produzione di varietà speciali di pane, fra le quali il «Westfälischer Pumpernickel».

5.2.   Specificità del prodotto

Il «Westfälischer Pumpernickel» ha una lunga storia ed una reputazione particolare, basata, per l’appunto, sulla storia del prodotto. La straordinaria reputazione del «Westfälischer Pumpernickel» si è mantenuta inalterata fino ai giorni nostri. L’esistenza di opere quali «Pumpernickel — Das schwarze Brot der Westfalen» o «Kulinarische Randgebiete neu entdeckt — Band 1 Pumpernickel» mostra quanto sia alta la considerazione di cui gode ancor oggi il «Westfälischer Pumpernickel» nella regione della Vestfalia. Lo dimostra anche il fatto che il «Westfälischer Pumpernickel» fa parte dell’assortimento di quasi tutte le catene di supermercati tedeschi.

Le spiccate peculiarità obiettive del «Westfälischer Pumpernickel» sono le seguenti: 1) esso è preparato interamente con la segale e, già per questa ragione, si distingue da tutti gli altri tipi di pane; 2) viene cotto per almeno sedici ore in forni a vapore oppure in forni multipli all’interno di appositi recipienti da forno chiusi. Per l’appunto in Germania esiste una grande molteplicità di tipi di pane, fra cui anche molte varietà di pane nero. La durata estremamente lunga della cottura per almeno sedici ore è tuttavia tipica soltanto del «Westfälischer Pumpernickel». Non esiste alcun altro tipo di pane con tempi di cottura così lunghi. Le temperature della cottura attivano gli enzimi contenuti nei cereali; tale attivazione viene poi arrestata in una fase successiva, al termine del processo di cottura di sedici ore. In questo caso si tratta principalmente delle amilasi che danno origine all’amilosio (amido), anch’esso presente nei cereali, e si scompongono soprattutto in diversi monosaccaridi e disaccaridi (diversi tipi di zucchero), i quali danno origine al sapore tipico. Durante il successivo processo di cottura gli zuccheri prodotti diventano caramellizzati. Il colore scuro è attribuibile alla cosiddetta «reazione Maillard». Questa «scomposizione» degli amidi fa sì che non rimanga abbastanza amido per la gelatinizzazione dell’impasto (per il tipo di leggerezza dell’impasto che si desidera ottenere in tutti gli altri tipi di pane). Tutti gli altri processi di produzione di varietà di pane sono finalizzati ad inibire gli enzimi di cui sopra. Una simile combinazione di attivazione e di inibizione degli enzimi contenuti nei cereali mediante il processo di cottura in forno per un periodo di tempo così lungo è davvero unica. Abbiamo a che fare quindi con un metodo di produzione completamente sui generis. La cottura del «Westfälischer Pumpernickel» non ha niente a che vedere con le modalità tradizionali di cuocere altri tipi di pane nero.

Da questo processo del tutto singolare scaturisce il tipico sapore agro-dolce del pane nonché il colore della crosta, marrone scuro, quasi nero. Questo sapore unico, che è al tempo stesso leggermente dolce, talvolta un po’ aspro con una punta di acidità eppure alquanto aromatico, è la principale caratteristica di questa specialità.

Queste caratteristiche obiettive, precipue della zona e dovute al particolare metodo di produzione, incidono a loro volta sulla straordinaria reputazione di cui gode il «Westfälischer Pumpernickel» che, a sua volta, è il frutto delle particolari competenze dei panettieri locali. Controllare la temperatura durante un periodo di cottura di almeno sedici ore richiede infatti una grande esperienza, esperienza che i produttori della regione hanno acquisito nel corso dei lunghi anni della tradizione della panetteria locale. Questi tempi di cottura sono tipici della regione; qui, infatti, il Pumpernickel, se mai viene prodotto, è lasciato cuocere in forno per 12 — 16 ore; ciò tuttavia non dà origine alle speciali caratteristiche che contraddistinguono il «Westfälischer Pumpernickel».

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La particolare reputazione, l’aspetto così speciale e il sapore caratteristico del prodotto si basano sullo speciale metodo di produzione il quale è profondamente radicato nella zona di produzione e si è sviluppato nel corso della lunga tradizione della coltivazione della segale. La cottura del «Westfälischer Pumpernickel» per ben sedici ore è un processo davvero atipico che incide in modo significativo sulle proprietà chimiche e fisiche del pane. Questo metodo di produrre il Pumpernickel è estremamente raro al di fuori della Vestfalia; esso affonda le sue radici ed è diffuso per l’appunto in Vestfalia. Ciò fa sì che questo processo ed il prodotto che ne deriva — il «Westfälischer Pumpernickel» — siano, agli occhi dei consumatori, tipici della Vestfalia. Uno slogan pubblicitario molto popolare sulle cartoline delle città della Vestfalia nel 1900 recitava infatti:

«Seht Ihr von fern Westfalen’s Pforte winken, [vedete in lontananza le porte della Vestfalia,]

das Land der Pumpernickel und der Schinken? [La terra del Pumpernickel e del prosciutto?]

Seid froh willkommen Hier auf Eurer Reise, [Siate i benvenuti durante il vostro viaggio,]

und esst mit uns des schönen Landes Speise! [e mangiate con noi il cibo di questa bella terra!]»

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (3)]

https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/38550


(1)  GU L 343, del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93, del 31.3.2006, pag. 12, sostituita dal Regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  Cfr. nota 2.