ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 188

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
20 giugno 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Banca centrale europea

2014/C 188/01

Raccomandazione per un regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (BCE/2014/13) (presentata dalla Banca centrale europea)

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 188/02

Comunicazione della Commissione — Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo

4


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 188/03

Tassi di cambio dell'euro

13

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2014/C 188/04

Avviso del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ( 1 )

14

2014/C 188/05

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

16


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2014/C 188/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7242 — Cargill/Copersucar/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

17

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2014/C 188/07

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

18

2014/C 188/08

Pubblicazione, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del documento unico di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica registrata dal regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione a norma dell’articolo 17 del regolamento (CEE) N. 2081/92 del Consiglio

24


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

20.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/1


Raccomandazione per un regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea

(BCE/2014/13)

(presentata dalla Banca centrale europea)

(2014/C 188/01)

RELAZIONE ESPLICATIVA

I.   INTRODUZIONE

Il 23 novembre 1998 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il Regolamento (CE) del Consiglio n. 2533/98 (1). In linea con l’articolo 107, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea, la BCE ha già sottoposto al Consiglio la Raccomandazione BCE/1998/10 (2). Successivamente la BCE ha presentato altresì la Raccomandazione BCE/2008/9 (3) che ha preceduto l’adozione del regolamento del Consiglio (CE) n. 951/2009 (4). È appropriato pertanto seguire la medesima procedura attualmente prevista dall’articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed apportare le modifiche proposte al Regolamento (CE) n. 2533/98.

II.   COMMENTO AGLI ARTICOLI

Utilizzo di informazioni statistiche per l’assolvimento di funzioni di vigilanza

Al fine di minimizzare gli obblighi di segnalazione ed evitare duplicazioni nella raccolta dei dati, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera d, del Regolamento (CE) n. 2533/98 le banche centrali nazionali (BCN) sono attualmente autorizzate a utilizzare informazioni statistiche riservate per l’assolvimento dei propri compiti in materia di vigilanza. È opportuno precisare che la BCE, alla quale il Regolamento del Consiglio n. 1024/2013 (5) ha conferito compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale di enti creditizi, può fare uso di informazioni statistiche riservate per l’assolvimento di dette funzioni allo stesso modo delle BCN alle quali siano state conferite specifiche funzioni in materia di vigilanza prudenziale.

Allo stesso tempo, è opportuno chiarire che è consentita la trasmissione di informazioni statistiche riservate tra i membri del SEBC e altre autorità degli Stati membri e dell’Unione responsabili a) della vigilanza su istituzioni, mercati e infrastrutture finanziari e b) della stabilità del sistema finanziario, al Meccanismo europeo di stabilità (MES) a supporto dei rispettivi compiti. Le autorità possono includere, tra le altre, le autorità di vigilanza e quelle che esercitano la vigilanza macroprudenziale, le autorità europee di vigilanza (6), il Comitato europeo per il rischio sistemico nonché autorità autorizzate alla risoluzione delle crisi di enti creditizi.

Raccomandazione per un:

«REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5.4,

visto la raccomandazione della Banca centrale europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 41 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue

(1)

Il Regolamento (CE) n. 2533/98 (7) rappresenta una componente chiave nel quadro normativo a sostegno dei compiti di raccolta di informazioni statistiche che fanno capo alla Banca centrale europea (BCE) assistita dalle banche centrali nazionali. La BCE ha costantemente fatto leva su tale regolamento per effettuare e controllare la raccolta coordinata di informazioni statistiche necessarie per lo svolgimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), incluso quello di contribuire alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti in relazione alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario, come precisato all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato.

(2)

Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 (8) attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario nell’ambito dell’Unione e dei singoli Stati membri.

(3)

Per minimizzare gli oneri di segnalazione a carico dei soggetti segnalanti e consentire l’esercizio di un’adeguata vigilanza su istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie da parte delle autorità competenti, nonché il puntuale assolvimento dei compiti conferiti alle autorità responsabili della tutela della stabilità del sistema finanziario, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2533/98 per consentire la trasmissione e l’utilizzo delle informazioni statistiche raccolte dal SEBC tra i membri del SEBC e le autorità interessate. Tali autorità dovrebbero comprendere le autorità competenti responsabili della vigilanza su istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie e della vigilanza macroprudenziale, le autorità europee di vigilanza (9), il Comitato europeo per il rischio sistemico, nonché le autorità autorizzate alla risoluzione delle crisi di enti creditizi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo1

Modifiche specifiche

L’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 2533/98 è modificato come segue:

1.

Al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita come segue ed è aggiunta la successiva lettera e):

“d)

per quanto riguarda la BCE e le banche centrali nazionali, se le dette informazioni statistiche sono utilizzate nel campo della vigilanza prudenziale,

e)

per quanto riguarda le banche centrali nazionali, ai sensi dell’articolo 14.4 dello Statuto, per l’esercizio di funzioni diverse da quelle specificate nello Statuto stesso”.

2.

Al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a)

nei limiti e al livello di dettaglio necessari allo svolgimento dei compiti del SEBC ai sensi del trattato o dei compiti in materia di vigilanza prudenziale attribuiti ai membri del SEBC; oppure”

3.

È aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

“4 bis

IL SEBC può trasmettere informazioni statistiche riservate ad autorità od organi degli Stati membri e dell’Unione responsabili della vigilanza di istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie o della stabilità del sistema finanziario ai sensi della legislazione nazionale o dell’Unione ovvero al Meccanismo europeo di stabilità (MES) nei limiti e al livello di dettaglio necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti. Ulteriori successive trasmissioni devono essere esplicitamente autorizzate dal membro del SEBC che ha raccolto le informazioni statistiche riservate”.

Articolo 2

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il [data].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 marzo 2014.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(2)  Raccomandazione BCE/1998/10 per un regolamento (CE) del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU C 246 del 6.8.1998, pag. 12).

(3)  Raccomandazione BCE/2008/9 per un regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU C 251 del 3.10.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 951/2009 del Consiglio, del 9.10.2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 269 del 14.10.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(6)  Le autorità europee di vigilanza sono l’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(7)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(8)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(9)  Le autorità europee di vigilanza sono l’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/4


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo

(2014/C 188/02)

1.   INTRODUZIONE

1.

La presente comunicazione fornisce orientamenti per la valutazione, rispetto alle norme sugli aiuti di Stato, del finanziamento pubblico di importanti progetti di comune interesse europeo.

2.

Considerati i loro effetti di ricaduta positivi sul mercato interno e sulla società dell’Unione, gli importanti progetti di comune interesse europeo possono rappresentare un contributo molto importante alla crescita economica, all’occupazione e alla competitività dell’industria e dell’economia dell’UE.

3.

Gli importanti progetti di comune interesse europeo consentono di riunire conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici di tutta l’Unione, al fine di ovviare ai gravi fallimenti sistemici o del mercato e alle sfide sociali che non potrebbero altrimenti essere affrontati. Essi sono intesi a favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato per intraprendere progetti su larga scala che apportano vantaggi significativi all’Unione e ai suoi cittadini.

4.

Gli importanti progetti di comune interesse europeo possono riguardare tutte le politiche di intervento e le azioni che soddisfano obiettivi comuni europei, in particolare per quanto concerne gli obiettivi della strategia Europa 2020 (1), le iniziative faro dell’Unione e i settori chiave per la crescita economica, quali le tecnologie abilitanti fondamentali (KET, Key Enabling Technologies) (2).

5.

L’iniziativa di modernizzazione degli aiuti di Stato (3) esorta a indirizzare gli aiuti di Stato verso obiettivi di comune interesse europeo, in linea con le priorità del programma della strategia Europa 2020, allo scopo di affrontare i fallimenti del mercato o altri importanti fallimenti sistemici che ostacolano la promozione della crescita e dell’occupazione, nonché lo sviluppo di un mercato interno integrato, dinamico e competitivo. La realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo spesso richiede una partecipazione significativa delle autorità pubbliche poiché altrimenti il mercato non finanzierebbe progetti del genere. Nel caso in cui il finanziamento pubblico di detti progetti costituisca aiuto di Stato, la presente comunicazione stabilisce le regole applicabili al fine di garantire la parità di condizioni nel mercato interno.

6.

Il finanziamento pubblico di importanti progetti di comune interesse europeo è già oggetto di norme stabilite dalla disciplina RSI (4) e dalla disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (5) che forniscono orientamenti sull’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («il trattato»). La modernizzazione degli aiuti di Stato costituisce una buona occasione per aggiornare gli orientamenti esistenti e consolidarli in un unico documento, in modo da allinearli agli obiettivi della strategia Europa 2020 e agli obiettivi della modernizzazione degli aiuti di Stato ed estenderli ad altri settori in cui possono trovare applicazione. La presente comunicazione sostituisce pertanto le attuali disposizioni relative agli importanti progetti di comune interesse europeo e fornisce agli Stati membri orientamenti specifici e interdisciplinari volti a stimolare lo sviluppo di importanti progetti di collaborazione che promuovano i comuni interessi europei.

7.

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo. Di conseguenza la presente comunicazione stabilisce orientamenti relativi ai criteri che la Commissione applicherà per valutare gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo. La comunicazione definisce innanzitutto il proprio ambito di applicazione e in seguito fornisce un elenco di criteri che la Commissione utilizzerà per valutare la natura e l’importanza di tali progetti ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato. Spiega inoltre le modalità con cui la Commissione valuterà la compatibilità del finanziamento pubblico di importanti progetti di comune interesse europeo rispetto alle norme sugli aiuti di Stato.

8.

La presente comunicazione non esclude la possibilità che gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo possano risultare compatibili con il mercato interno anche sulla base di altre disposizioni del trattato, in particolare l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), e relative modalità di esecuzione. La disciplina degli aiuti di Stato è attualmente in fase di modernizzazione al fine di offrire agli Stati membri maggiori possibilità di sovvenzionare progetti importanti che ovviano ai fallimenti del mercato e ai problemi di coesione in vari settori, allo scopo di promuovere la crescita sostenibile e l’occupazione. Tuttavia, dette disposizioni potrebbero non rispecchiare pienamente la pertinenza, le specificità e le caratteristiche degli importanti progetti di comune interesse europeo i quali possono necessitare di specifiche disposizioni riguardo all’ammissibilità, alla compatibilità e alle procedure, che sono stabilite nella presente comunicazione.

2.   AMBITO DI APPLICAZIONE

9.

La presente comunicazione si applica agli importanti progetti di comune interesse europeo in tutti i settori di attività economica.

10.

La presente comunicazione non si applica alle seguenti misure:

a)

misure di aiuto alle imprese in difficoltà quali definite dagli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione (6) o da orientamenti successivi, come modificati o sostituiti;

b)

misure che comportano aiuti a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

c)

misure di aiuto di Stato che di per sé, a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell’Unione europea (7), in particolare:

le misure di aiuto in cui la concessione dell’aiuto è subordinata all’obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato,

le misure di aiuto in cui la concessione dell’aiuto è subordinata all’obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali,

le misure di aiuto che limitano la possibilità per il beneficiario di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione.

3.   CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

11.

Per determinare se un progetto rientra nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, si applicano i seguenti criteri:

3.1.   Definizione di progetto

12.

La proposta di aiuti riguarda un progetto individuale di cui sono chiaramente definiti gli obiettivi, le modalità di esecuzione, i partecipanti e il finanziamento (8).

13.

La Commissione può anche considerare ammissibile un «progetto integrato», cioè un gruppo di progetti individuali integrati in una struttura, in una tabella di marcia o in un programma comuni, finalizzati allo stesso obiettivo e basati su un approccio sistemico coerente. Le singole componenti del progetto integrato possono riferirsi a livelli diversi della catena di approvvigionamento ma devono essere complementari e necessarie al raggiungimento dell’importante obiettivo di interesse europeo (9).

3.2.   Comune interesse europeo

3.2.1.   Criteri generali cumulativi

14.

Il progetto deve contribuire in maniera concreta, chiara e identificabile a uno o più obiettivi dell’Unione e deve avere un impatto significativo sulla competitività dell’Unione e sulla crescita sostenibile, affrontando le sfide sociali o la creazione di valore nell’Unione.

15.

Il progetto deve rappresentare un importante contributo per la realizzazione degli obiettivi dell’Unione, ad esempio in quanto progetto di grande rilievo per la strategia Europa 2020, lo Spazio europeo della ricerca, la strategia europea per le tecnologie abilitanti fondamentali (10), la strategia energetica per l’Europa (11), il quadro 2030 per le politiche del clima e dell’energia (12), la strategia europea in materia di sicurezza energetica (13), la strategia elettronica per l’Europa, le reti transeuropee dei trasporti e dell’energia, le iniziative faro dell’Unione quali l’Unione dell’innovazione (14), un’agenda digitale europea (15), un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (16), una politica industriale integrata per l’era della globalizzazione (17).

16.

Il progetto deve normalmente coinvolgere più di uno Stato membro (18) e i suoi benefici non devono limitarsi agli Stati membri finanziatori, bensì estendersi a un’ampia parte dell’Unione. I benefici del progetto devono essere chiaramente definiti in maniera concreta e identificabile (19).

17.

I vantaggi derivanti dal progetto non devono limitarsi alle imprese o al settore interessati, ma devono trovare più ampia rilevanza e applicazione nell’economia o nella società europee mediante effetti positivi di ricaduta (quali effetti sistemici su molteplici livelli della catena di valore, o su mercati a monte o a valle, usi alternativi in altri settori o nel trasferimento modale) che sono chiaramente definiti in maniera concreta e identificabile.

18.

Il progetto deve comportare il cofinanziamento da parte del beneficiario.

19.

Il progetto deve rispettare il principio dell’eliminazione graduale di sovvenzioni dannose per l’ambiente, ribadito dalla tabella di marcia per un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (20) e in varie conclusioni del Consiglio (21).

3.2.2.   Indicatori generali positivi

20.

Oltre ai criteri cumulativi di cui alla sezione 3.2.1, la Commissione adotterà un approccio più favorevole in caso di:

a)

concezione del progetto tale da consentire la partecipazione di tutti gli Stati membri interessati, tenuto conto del tipo di progetto, dell’obiettivo perseguito e del suo fabbisogno di finanziamento;

b)

partecipazione della Commissione, o di qualsiasi soggetto giuridico cui la Commissione ha delegato i suoi poteri, quale la Banca europea per gli investimenti, alla concezione del progetto;

c)

partecipazione della Commissione, o di qualsiasi soggetto giuridico cui la Commissione ha delegato i suoi poteri, a condizione che agisca come struttura esecutiva, alla selezione del progetto;

d)

partecipazione della Commissione, o di qualsiasi soggetto giuridico cui la Commissione ha delegato i suoi poteri, e di vari Stati membri alla struttura di governance del progetto;

e)

importanti interazioni collaborative previste dal progetto in termini di numero di partner, partecipazione di organizzazioni dei vari settori interessati o di imprese di dimensioni diverse;

f)

il progetto prevede il cofinanziamento da parte di un fondo dell’Unione (22).

3.2.3.   Criteri specifici

21.

I progetti di RSI devono essere fortemente innovativi o costituire un importante valore aggiunto in termini di RSI alla luce dello stato dell’arte nel settore interessato.

22.

I progetti che comportano lo sviluppo industriale devono consentire lo sviluppo di un nuovo prodotto o servizio ad alto contenuto di ricerca e innovazione e/o la diffusione di un processo di produzione radicalmente innovativo. Non sono considerati un importante progetto di comune interesse europeo gli aggiornamenti periodici, privi di dimensione innovativa, delle strutture esistenti e lo sviluppo di nuove versioni di prodotti esistenti.

23.

I progetti nel settore dell’ambiente, dell’energia o dei trasporti devono essere di grande importanza per la strategia ambientale, energetica, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, o dei trasporti dell’Unione o contribuire in misura significativa al mercato interno, in tali settori specifici e oltre.

3.3.   Importanza del progetto

24.

Per qualificarsi come importante progetto di comune interesse europeo, un progetto deve avere rilevanza sotto il profilo quantitativo o qualitativo. È necessario che il progetto abbia dimensioni o portata particolarmente ampie e/o implichi un livello molto significativo di rischio tecnologico o finanziario.

4.   CRITERI DI COMPATIBILITÀ

25.

Nel valutare la compatibilità con il mercato interno degli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la Commissione prenderà in considerazione i criteri descritti nel seguito (23).

26.

La Commissione effettuerà una valutazione comparata per determinare se gli effetti positivi previsti superano gli eventuali effetti negativi, come indicato di seguito.

27.

In considerazione della natura del progetto, la Commissione può presumere la presenza di un fallimento del mercato o di altri importanti fallimenti sistemici, nonché di un contributo a un comune interesse europeo, se il progetto soddisfa i criteri di ammissibilità di cui alla sezione 3.

4.1.   Necessità e proporzionalità dell’aiuto

28.

Gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un progetto che l’impresa sosterrebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica. Senza l’aiuto il progetto non verrebbe realizzato o sarebbe realizzato con dimensione o portata ridotte o in una maniera diversa che limiterebbe significativamente i benefici previsti (24). L’aiuto sarà considerato proporzionato solamente se non è possibile ottenere gli stessi risultati con un aiuto di entità minore.

29.

Lo Stato membro deve trasmettere alla Commissione le opportune informazioni concernenti il progetto sovvenzionato, nonché una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale che corrisponde alla situazione in cui nessuno Stato membro eroga aiuti. Lo scenario controfattuale può consistere nella mancanza di un progetto alternativo o in un progetto alternativo chiaramente definito e sufficientemente prevedibile preso in considerazione dal beneficiario nei suoi processi decisionali interni e può riguardare un progetto alternativo che è interamente o parzialmente realizzato al di fuori dell’Unione.

30.

In mancanza di un progetto alternativo, la Commissione verificherà che l’importo dell’aiuto non superi il minimo necessario affinché il progetto sovvenzionato sia sufficientemente redditizio, ad esempio rendendo possibile l’ottenimento di un tasso di rendimento interno (TRI) corrispondente al tasso di rendimento settoriale o specifico per le imprese. Possono anche essere usati a questo scopo i normali tassi di rendimento richiesti dal beneficiario in altri progetti di investimento di natura simile, il suo costo complessivo del capitale o i rendimenti abitualmente registrati nell’industria in questione. Tutti i costi e i benefici pertinenti previsti devono essere considerati nel corso della durata del progetto.

31.

L’importo massimo di aiuto sarà determinato con riguardo al deficit di finanziamento individuato rispetto ai costi ammissibili. Se giustificato, l’intensità di aiuto può arrivare fino al 100 % dei costi ammissibili. Il deficit di finanziamento si riferisce alla differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell’investimento, attualizzati al loro valore corrente sulla base di un appropriato fattore di attualizzazione, che riflette il tasso di rendimento necessario affinché il beneficiario realizzi il progetto in particolare in considerazione dei rischi connessi. I costi ammissibili sono quelli previsti nell’allegato (25).

32.

Qualora sia dimostrato, per esempio per mezzo di documenti interni dell’impresa, che il beneficiario dell’aiuto si trova a scegliere tra realizzare un progetto sovvenzionato o realizzarne uno alternativo senza aiuti, la Commissione confronterà i valori attuali netti attesi dell’investimento nel progetto sovvenzionato con il progetto controfattuale, tenuto conto della probabilità che si verifichino i vari scenari commerciali.

33.

Nella sua analisi, la Commissione terrà conto dei seguenti elementi:

a)    precisazione del cambiamento perseguito : lo Stato membro deve specificare chiaramente il cambiamento di comportamento che dovrebbe derivare dalla presenza di aiuti di Stato e che potrebbe consistere nell’avvio di un nuovo progetto o nel potenziamento delle dimensioni, della portata o del ritmo di un progetto esistente. Il cambiamento di comportamento deve essere individuato raffrontando il risultato e il livello di attività previsti in presenza e in assenza di aiuti. La differenza tra le due ipotesi dimostra l’impatto della misura di aiuto e ne illustra l’effetto di incentivazione;

b)    livello di redditività : l’effetto di incentivazione è più probabile se l’aiuto è mirato ad un progetto di per sé non sufficientemente redditizio per un’impresa privata ma capace di produrre notevoli effetti positivi per la società.

34.

Per compensare effettive o potenziali distorsioni dirette o indirette degli scambi internazionali, la Commissione può tenere conto del fatto che, direttamente o indirettamente, i concorrenti aventi sede al di fuori dell’Unione hanno ricevuto (nei tre anni precedenti) o riceveranno aiuti di intensità equivalente per progetti analoghi. Tuttavia, se è probabile che si verifichino distorsioni degli scambi internazionali dopo più di tre anni, data la natura particolare del settore interessato, il periodo di riferimento può essere esteso. Ove possibile lo Stato membro interessato fornirà alla Commissione informazioni sufficienti per permetterle di valutare la situazione, in particolare per quanto riguarda la necessità di prendere in considerazione il vantaggio competitivo di cui gode il concorrente di un paese terzo. Se la Commissione non dispone di prove concernenti l’aiuto erogato o prospettato, può anche basare la propria decisione su prove indiziarie.

35.

Per la raccolta di prove, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri investigativi (26).

36.

La scelta dello strumento di aiuto deve essere fatta in funzione del fallimento del mercato o degli altri importanti fallimenti sistemici cui si intende porre rimedio. Ad esempio, se il problema sottostante è la mancanza di finanziamento esterno, gli Stati membri dovrebbero ricorrere ad aiuti sotto forma di sostegno alla liquidità, quali prestiti o garanzie (27). Se è inoltre necessario dotare l’impresa di un certo grado di condivisione dei rischi, lo strumento di aiuto da privilegiare dovrebbe generalmente essere un anticipo rimborsabile. Gli strumenti di aiuto rimborsabili saranno in genere considerati favorevolmente.

37.

Se del caso, l’analisi deve tenere conto degli obiettivi in materia di sicurezza ed efficienza energetica.

38.

La Commissione considererà in modo più favorevole i progetti che prevedono un contributo significativo da parte dei beneficiari o di investitori privati indipendenti. Il contributo degli attivi materiali e immateriali, nonché dei terreni, sono contabilizzati al prezzo di mercato.

39.

La selezione dei beneficiari attraverso una gara competitiva, trasparente e non discriminatoria, sarà considerata un elemento positivo.

4.2.   Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza e valutazione comparata

40.

Lo Stato membro dovrebbe fornire prove del fatto che la misura di aiuto proposta costituisca lo strumento di intervento adeguato per conseguire l’obiettivo del progetto. Una misura d’aiuto non è considerata opportuna se altri strumenti di intervento o altri tipi di strumenti d’aiuto meno distorsivi consentono di ottenere lo stesso risultato.

41.

Perché l’aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell’obiettivo di comune interesse europeo.

42.

Nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la Commissione concentrerà la sua analisi sull’impatto che gli aiuti prevedibilmente avranno sulla concorrenza tra imprese sui mercati del prodotto interessati, compresi i mercati a monte o a valle, e sul rischio di sovraccapacità.

43.

La Commissione valuterà il rischio di preclusione del mercato e di posizione dominante, in particolare in caso di diffusione limitata o assente dei risultati della ricerca. I progetti che prevedono la costruzione di un’infrastruttura (28) devono garantire un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture e prezzi non discriminatori (29).

44.

La Commissione valuterà i potenziali effetti negativi che possono sorgere sugli scambi, compreso il rischio di gare di sovvenzioni fra Stati membri, in particolare, riguardo alla scelta di un luogo.

4.3.   Trasparenza

45.

Gli Stati membri garantiscono la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

a)

il testo della misura di aiuto e le relative disposizioni di esecuzione, o un link che vi dia accesso;

b)

il nome dell’autorità/delle autorità che concede/concedono gli aiuti;

c)

l’identità di ciascun beneficiario, la forma e l’importo dell’aiuto per ciascun beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa); la regione in cui è ubicato il beneficiario (a livello NUTS II); il principale settore economico in cui l’impresa beneficiaria opera (a livello di gruppo NACE) (30).

46.

Tale obbligo può essere soppresso per quanto riguarda le erogazioni di aiuti individuali inferiori a 500 000 EUR. Queste informazioni devono essere pubblicate dopo l’adozione della decisione di concedere l’aiuto, conservate per almeno 10 anni ed essere accessibili al pubblico senza restrizioni (31). Gli Stati membri non saranno tenuti a fornire le informazioni summenzionate prima del 1o luglio 2016.

5.   DISPOSIZIONI FINALI

5.1.   Obbligo di notifica

47.

A norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli Stati membri devono comunicare preventivamente alla Commissione i progetti diretti a istituire o a modificare aiuti di Stato, compresi gli aiuti per un importante progetto di comune interesse europeo.

48.

Gli Stati membri che partecipano allo stesso importante progetto di comune interesse europeo sono invitati, ogniqualvolta possibile, a presentare una notifica comune alla Commissione.

5.2.   Valutazione ex post e relazioni

49.

L’esecuzione del progetto deve essere oggetto di relazioni periodiche. Se del caso, la Commissione può chiedere di svolgere una valutazione ex post.

5.3.   Entrata in vigore, validità e revisione

50.

La presente comunicazione si applicherà dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2020.

51.

La Commissione applicherà i principi di cui alla presente comunicazione a tutti i progetti di aiuto notificati rispetto ai quali sia chiamata ad adottare una decisione dopo la pubblicazione di detta comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, anche nel caso in cui i progetti siano stati notificati prima della pubblicazione.

52.

In linea con la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (32), in caso di aiuti non notificati, la Commissione applicherà la presente comunicazione se gli aiuti sono stati concessi dopo la sua entrata in vigore e le disposizioni in vigore al momento della concessione degli aiuti in tutti gli altri casi.

53.

La Commissione può decidere di modificare la presente comunicazione in qualsiasi momento se ciò è necessario per motivi connessi con la politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche dell’Unione, di impegni internazionali, di sviluppi dei mercati o per qualsiasi altro motivo giustificato.


(1)  Comunicazione della Commissione «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010.

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una strategia europea per le tecnologie abilitanti – Un ponte verso la crescita e l’occupazione», COM(2012) 341 final del 26.6.2012.

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE», COM(2012) 209 final dell’8.5.2012.

(4)  Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1).

(6)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2). Come precisato al punto 20 di detti orientamenti, l’impresa in difficoltà, dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche, fintanto che non ne venga ripristinata la redditività.

(7)  Cfr. ad esempio la causa C-156/98, Germania/Commissione (Raccolta 2000, pag. I-6857, punto 78) e la causa C-333/07, Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne (Raccolta 2008, pag. I-10807, punti 94-116).

(8)  Nell’ambito della ricerca e sviluppo, quando due o più progetti non sono nettamente separabili uno dall’altro e, in particolare, quando non hanno — separatamente — probabilità di successo tecnologico, devono essere considerati un unico progetto. Non saranno considerati compatibili gli aiuti a favore di un progetto che semplicemente modifica l’ubicazione del progetto all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) senza alterarne la natura, le dimensioni o la portata.

(9)  Nel prosieguo per «progetto» si intendono sia progetti individuali sia progetti integrati.

(10)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una strategia europea per le tecnologie abilitanti – Un ponte verso la crescita e l’occupazione», COM(2012) 341 final del 26.6.2012.

(11)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Energia 2020 - Una strategia per un’energia competitiva, sostenibile e sicura», COM(2010) 639 definitivo.

(12)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Quadro per le politiche dell’energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030», COM(2014) 15 final.

(13)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, «Strategia europea di sicurezza energetica», COM(2014) 330 final.

(14)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Iniziativa faro Europa 2020 - L’Unione dell’innovazione», COM(2010) 546 def. del 6.10.2010.

(15)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un’agenda digitale europea», COM(2010) 245 def./2 del 26.8.2010.

(16)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse – Iniziativa faro nell’ambito della strategia Europa 2020», COM(2011) 21 del 26.1.2011.

(17)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una politica industriale integrata per l’era della globalizzazione. Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità», COM(2010) 614 def. del 28.10.2010.

(18)  Ad eccezione delle infrastrutture di ricerca interconnesse e dei progetti TEN-T che hanno fondamentalmente un’importanza transnazionale, in quanto fanno parte di una rete transfrontaliera fisicamente collegata o sono indispensabili per migliorare la gestione del traffico o l’interoperabilità transfrontaliere.

(19)  Il semplice fatto che il progetto venga realizzato da imprese di paesi diversi o che un’infrastruttura di ricerca sia successivamente utilizzata da imprese stabilite in Stati membri diversi non è sufficiente affinché possa qualificarsi come importante progetto di comune interesse europeo. La Corte di giustizia ha confermato l’impostazione della Commissione di considerare un progetto di comune interesse europeo ai fini dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), quando si inserisce in un programma transnazionale europeo cofinanziato dai governi di vari Stati membri o quando scaturisce da un’azione concertata da parte di un certo numero di Stati membri per lottare contro una minaccia comune. Si vedano le cause riunite C-62/87 e 72/87, Exécutif régional wallon e SA Glaverbel/Commissione (Raccolta 1988, pag. 1573, punto 22).

(20)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse», COM(2011) 571 definitivo del 20.9.2011.

(21)  Ad esempio, le conclusioni del Consiglio europeo del 23 maggio 2013 hanno confermato la necessità di eliminare gradualmente sovvenzioni dannose per l’ambiente o per l’economia, tra cui quelle a favore dei combustibili fossili, al fine di agevolare gli investimenti nelle infrastrutture energetiche nuove e intelligenti.

(22)  I finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell’Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato.

(23)  Secondo la Corte di giustizia la Commissione dispone di potere discrezionale nella valutazione della compatibilità di importanti progetti di comune interesse europeo. Si vedano le cause riunite C-62/87 e 72/87, Exécutif régional wallon e SA Glaverbel/Commissione (Raccolta 1988, pag. 1573, punto 21).

(24)  La domanda di aiuto deve precedere l’avvio dei lavori, ovvero la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi preliminari di fattibilità non sono considerati l’inizio dei lavori.

(25)  Nel caso di un progetto integrato i costi ammissibili devono essere dettagliati a livello di progetti individuali.

(26)  Articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 204 del 31.7.2013, pag. 15).

(27)  Gli aiuti sotto forma di garanzia devono essere limitati nel tempo e gli aiuti concessi sotto forma di prestiti devono essere soggetti a periodi di rimborso.

(28)  Per chiarezza, le linee pilota non sono considerate infrastrutture.

(29)  Se prevede un’infrastruttura energetica, il progetto è soggetto alla regolamentazione in materia di tariffe e di accesso e agli obblighi di disaggregazione previsti dalla legislazione sul mercato interno.

(30)  Ad eccezione dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate in casi debitamente giustificati e previo accordo della Commissione [comunicazione della Commissione C(2003) 4582 relativa al segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6)].

(31)  Queste informazioni sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione. In caso di aiuti illegali, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tale informazione sia pubblicata ex post, entro 6 mesi dalla data della decisione della Commissione. Tali informazioni sono pubblicate in un formato che consente la ricerca e l’estrazione dei dati e che sia facilmente pubblicabile su Internet, ad esempio in formato CSV o XML.

(32)  Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22).


ALLEGATO

COSTI AMMISSIBILI

a)

Studi di fattibilità, compresi studi preparatori tecnici, e costi per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto.

b)

Costi relativi a strumentazione e attrezzature (compresi impianti e veicoli di trasporto) nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.

c)

Costi relativi all’acquisto (o alla costruzione) di fabbricati, di infrastrutture e di terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se tali costi vengono determinati in base al valore delle cessioni a condizioni commerciali o alle spese di capitale effettivamente sostenute, invece che in base ai costi di ammortamento, il valore residuo dei terreni, dei fabbricati o delle infrastrutture dovrebbe essere dedotto dal deficit di finanziamento, ex ante o ex post.

d)

Costi di altri materiali, forniture e prodotti analoghi necessari per il progetto.

e)

Costi sostenuti per ottenere, convalidare e difendere i brevetti e altri attivi immateriali. Costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto.

f)

Spese amministrative (comprese le spese generali) e di personale direttamente imputabili alle attività di RSI, comprese le attività di RSI connesse alla prima applicazione industriale (1), o, nel caso di un progetto d’infrastruttura, sostenute durante la costruzione dell’infrastruttura.

g)

Nel caso di un aiuto a favore di un progetto di prima applicazione industriale, le spese in conto capitale (CAPEX) e le spese operative (OPEX), fintantoché l’applicazione industriale deriva da un attività di RSI (2) e contiene di per sé una componente molto importante di RSI che costituisce un elemento integrante e necessario per l’esecuzione efficace del progetto. Le spese operative devono essere connesse a tale componente del progetto.

h)

Altri costi possono essere accettati se giustificati e laddove siano inestricabilmente connessi alla realizzazione del progetto, ad eccezione delle spese operative diverse da quelle di cui alla lettera g).


(1)  Per «prima applicazione industriale» si intende l’ampliamento di impianti pilota o le prime attrezzature e strutture per svolgere le fasi successive alla linea pilota, compresa la fase di test, ma non la produzione di massa, né le attività commerciali.

(2)  La prima applicazione industriale non deve essere necessariamente svolta dallo stesso soggetto che ha svolto l’attività di RSI, purché l’uno acquisisca dall’altro i diritti di utilizzare i risultati della precedente attività di RSI e l’attività di RSI e la prima applicazione industriale siano entrambe oggetto del progetto e vengano notificate congiuntamente.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/13


Tassi di cambio dell'euro (1)

19 giugno 2014

(2014/C 188/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3620

JPY

yen giapponesi

138,82

DKK

corone danesi

7,4564

GBP

sterline inglesi

0,79985

SEK

corone svedesi

9,0885

CHF

franchi svizzeri

1,2170

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,3140

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,435

HUF

fiorini ungheresi

305,31

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,1326

RON

leu rumeni

4,3940

TRY

lire turche

2,9025

AUD

dollari australiani

1,4478

CAD

dollari canadesi

1,4749

HKD

dollari di Hong Kong

10,5566

NZD

dollari neozelandesi

1,5622

SGD

dollari di Singapore

1,7003

KRW

won sudcoreani

1 387,13

ZAR

rand sudafricani

14,5054

CNY

renminbi Yuan cinese

8,4881

HRK

kuna croata

7,5755

IDR

rupia indonesiana

16 254,03

MYR

ringgit malese

4,3813

PHP

peso filippino

59,588

RUB

rublo russo

46,6940

THB

baht thailandese

44,330

BRL

real brasiliano

3,0426

MXN

peso messicano

17,6774

INR

rupia indiana

81,7677


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

20.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/14


Avviso del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 188/04)

Annuncio della 14a tornata di concessione, da parte del Regno Unito, di licenze onshore (a terra) di petrolio e gas

Dipartimento dell'Energia e dei cambiamenti climatici

Legge petrolifera del 1998 (The Petroleum Act 1998)

Tornata di concessione di licenze onshore (a terra)

1.

Il ministro dell’Energia e dei cambiamenti climatici invita le persone interessate a presentare domanda per le licenze di ricerca e sviluppo per una determinata superficie situata nella Gran Bretagna continentale. La presente costituisce la 14a tornata di concessione di licenze a terra.

2.

Tutti i dettagli sull’offerta, ivi compresa una mappa dell’area in questione e le istruzioni riguardanti le licenze, le clausole che figureranno in tali licenze e le modalità di presentazione della domanda, sono disponibili nel sito del governo britannico: https://www.gov.uk/oil-and-gas-licensing-rounds.

3.

Tutte le domande saranno esaminate sulla base del provvedimento Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995 (S.I. 1995, n. 1434) e in funzione della costante necessità di effettuare ricerche rapide, approfondite, efficaci e sicure per individuare le risorse di petrolio e di gas nella Gran Bretagna continentale, tenendo nella dovuta considerazione gli aspetti ambientali.

4.

Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

a)

la solidità finanziaria del richiedente e la sua capacità finanziaria di realizzare le attività autorizzate dalla licenza nel corso del periodo iniziale, ivi compreso il programma di lavoro presentato per valutare il potenziale effettivo dell’area situata nel blocco o nei blocchi oggetto della domanda;

b)

la capacità tecnica del richiedente di realizzare le attività autorizzate dalla licenza nel corso del periodo iniziale, ivi compresa la prospezione di idrocarburi nel blocco o nei blocchi oggetto della domanda. La capacità tecnica sarà valutata in parte sulla base della qualità dell’analisi effettuata del blocco o dei blocchi oggetto della domanda;

c)

le modalità con le quali il richiedente intende svolgere le attività autorizzate dalla licenza, ivi compresa la qualità del programma di lavoro presentato per valutare il potenziale effettivo dell’area oggetto della domanda;

d)

se il richiedente è o è stato titolare di una licenza rilasciata ai sensi del Petroleum Act del 1998 o considerata tale, eventuali inefficienze o carenze del senso di responsabilità da esso dimostrate nel corso delle operazioni svolte nell’ambito di tale licenza.

5.

Il richiedente deve presentare una dichiarazione ambientale (Environmental Awareness Statement) che ne suffraghi la conoscenza della legislazione ambientale britannica in materia di ricerca onshore e delle caratteristiche generali di sensibilità ambientale della superficie oggetto della domanda.

6.

Il ministro rilascia una licenza solo se ritiene di poter approvare contemporaneamente anche l’operatore scelto dal richiedente.

Materiale informativo

7.

Per informazioni più dettagliate in merito al presente bando, consultare l’apposito sito del governo britannico: https://www.gov.uk/oil-and-gas-licensing-rounds.

Licenze

8.

Se il ministro decide di assegnare una licenza a seguito del presente invito, l’offerta ha luogo entro dodici mesi dalla data del presente annuncio.

9.

Il ministro declina qualsiasi responsabilità per le eventuali spese sostenute dal richiedente in relazione alla domanda.

Valutazione ambientale strategica

10.

Il ministro ha svolto una valutazione ambientale strategica (VAS) di tutte le aree oggetto dell’offerta secondo i criteri fissati dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Il risultato della valutazione nonché altri documenti utili possono essere consultati nel sito del governo britannico: https://www.gov.uk/oil-and-gas-licensing-rounds

Sito web del governo britannico: https://www.gov.uk/oil-and-gas-licensing-rounds


20.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/16


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2014/C 188/05)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

22.5.2014

Durata

22.5.2014 - 31.12.2014

Stato membro

Danimarca

Stock o gruppo di stock

SAN/234_2

Specie

Cicerello (Ammodytes spp.)

Zona

Acque dell’Unione della zona di gestione 2 del cicerello

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

06/TQ43


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

20.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/17


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7242 — Cargill/Copersucar/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 188/06)

1.

In data 13 giugno 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Cargill, Incorporated («Cargill», USA) e Copersucar SA («Copersucar», Brasile) intendono acquisire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV», Spagna).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   Cargill: impresa privata che opera a livello internazionale nella produzione e nella commercializzazione di prodotti alimentari e agricoli e nei prodotti e servizi per la gestione del rischio;

—   Copersucar: impresa privata il cui capitale è detenuto da 24 gruppi che operano nella produzione di zucchero e di etanolo in Brasile;

—   JV: combinerà le attività internazionali di commercializzazione dello zucchero di Cargill e Copersucar operando sia nella negoziazione di derivati finanziari collegati allo zucchero che nel commercio fisico dello zucchero.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7242 — Cargill/Copersucar/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

20.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/18


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2014/C 188/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9

«MANTEQUILLA DE SORIA»

Numero CE: ES-PDO-0105-01110 — 19.4.2013

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica

    Denominazione del prodotto

    Descrizione del prodotto

    Zona geografica

    Prova dell’origine

    Metodo di ottenimento

    Legame

    Etichettatura

    Requisiti nazionali

    Altro (da precisare)

2.   Tipo di modifica

    Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

    Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

    Modifica del disciplinare che non comporta alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]

    Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche)

Prova dell’origine

Questa rubrica è stata riscritta per chiarire gli elementi di controllo intesi a garantire la qualità e l’origine del burro tutelato dalla DOP sopprimendo i contenuti superflui.

Sono state soppresse le valutazioni iniziali facenti capo agli operatori al fine di adeguare il disciplinare alle esigenze della direttiva sui servizi.

Sono stati eliminati i riferimenti all’autorizzazione o al controllo effettuati dal Consejo Regulador (consiglio di regolamentazione) al fine di non contribuire a una restrizione della libertà di movimento.

Metodo di ottenimento

Al punto 1 di questo paragrafo è stato inserito un requisito cui devono attenersi gli allevamenti che producono latte destinato alla lavorazione del burro tutelato dalla DOP nel sistema di alimentazione degli animali.

È stata rinvenuta una descrizione errata del procedimento di estrazione della panna che necessita di rettifica. Si è approfittato di tale rettifica per procedere a una revisione approfondita del metodo di ottenimento.

In tal modo, alla consegna del latte presso la latteria, sono eliminate le operazioni che il settore opera a livello di controllo interno in merito alle proprie norme di autocontrollo in quanto inopportune nel disciplinare.

Sono soppressi diversi riferimenti al raffreddamento mediante il ricorso a placche, poiché il metodo di raffreddamento utilizzato è irrilevante, senza limitare gli eventuali progressi tecnologici in tale settore.

Si modificano alcuni intervalli di temperatura che risultavano inutilmente ristretti, per esempio quelli relativi alla conservazione del latte, quello del lavaggio del grasso con acqua ecc. che erano compresi fra 2° e 4°C, mentre gli esperti garantiscono che un intervallo compreso fra 1° e 6 °C è sufficientemente sicuro per mantenere le proprietà del prodotto durante l’intero processo di trasformazione senza incidere sul prodotto finito, adattando in modo più preciso i parametri alla tecnologia e ai macchinari impiegati. È pertanto sufficiente fissare la temperatura massima a 6 °C.

Come indicato in precedenza, il paragrafo ove si illustra il processo di estrazione della panna è sostituito integralmente poiché redatto in modo insoddisfacente. Pertanto, il punto in cui recita:

«Il latte sarà sottoposto a termizzazione (trattamento termico di 15 secondi a temperatura compresa fra 57° e 68 °C) in uno scambiatore a placche e in seguito si procederà alla centrifuga per la scrematura e l’igienizzazione. Questa panna, ottenuta a temperature comprese fra 30° e 40 °C, fino al momento della pastorizzazione dovrà avere un tenore lipidico compreso fra 38 % e 45 % m/m e un grado di acidità inferiore a 13 °Dornic. In seguito sarà sottoposto a raffreddamento a fini di conservazione fra 2° e 4 °C fino al momento della pastorizzazione».

È così modificato:

«Il latte sarà sottoposto a termizzazione a fini di scrematura e igienizzazione. A un punto intermedio di questo processo si estrae la panna mediante centrifugazione a una temperatura compresa fra 40° e 55 °C. Questa panna dovrà avere un tenore lipidico compreso fra 38 % e 45 % m/m e un grado di acidità inferiore a 13 °Dornic. In seguito la panna sarà sottoposta a raffreddamento a fini di conservazione a temperatura non superiore a 6 °C, fino al momento della pastorizzazione».

Questo si giustifica perché la temperatura di termizzazione (57°-68 °C) è quella raggiunta dal latte alla fine del processo, previa estrazione della panna, tale parametro pertanto è irrilevante ai fini dell’estrazione della panna come del processo successivo di lavorazione del burro. D’altra parte la temperatura consueta di estrazione della panna è compresa fra 40° e 55 °C, ossia l’intervallo raccomandato dai fabbricanti dei macchinari in quanto agevola l’estrazione ed evita la rottura dei globuli lipidici per azione meccanica, riducendo in tal modo l’attività delle lipasi e i processi di scissione. Quanto esposto è avallato dalle seguenti pubblicazioni: «Technology of dairy products» di Ralph Early (Blackie Academia & Professional), al capitolo 7 «Cream pasteurization technology» del bollettino IDF n. 271 «Pasteurization of Cream» scritto da T. Bøgh-Sørensen, «Tratamiento específico para diferentes tipos de nata» a cura di Carlos Gandolfo (www.agroterra.es) e il capitolo 8 del «Manual de Industrias Lácteas» (Tetra Pack Processing Systems AB, 2003).

Si lascia in tal modo aperta l’eventualità di determinare il tenore di acidità della panna con altri mezzi ugualmente validi, come la misurazione in unità di pH.

Dalla fase di pastorizzazione della panna si eliminano i relativi parametri poiché sono determinati dalla definizione stessa di tale trattamento termico che costituisce inoltre uno dei punti essenziali di controllo del settore.

Dalla fase di maturazione della panna si elimina l’acidità dell’intervallo 18-28 °Dornic come parametro che determina il momento di interrompere il processo di maturazione poiché il relativo parametro del processo di cui si tiene conto per procedere a tale interruzione non è dato dal valore dell’acidità bensì dal tempo trascorso dall’inizio di essa (12-15 ore) che rappresenta il tempo di azione dei fermenti.

Da questa fase si elimina altresì il riferimento alla permanenza al freddo per quattro ore della panna, in quanto il tempo necessario approssimativo di raffreddamento della panna dipende dal volume della partita e pertanto non ha durata fissa. Inoltre, durante il periodo di permanenza della panna nel contenitore si controlla costantemente la temperatura affinché sia stabile, per evitare il rischio di alterazione associato al tempo di permanenza della panna nel contenitore.

In fase di impastatura si elimina l’obbligo di analizzare il tenore di umidità del burro con la bilancia a infrarossi per avvalersi di altre tecniche analitiche.

Etichettatura

Sono stati eliminati i riferimenti all’autorizzazione o al controllo effettuati dal Consejo Regulador al fine di non contribuire a una restrizione della libertà di movimento.

Si acclude la raffigurazione del logotipo della denominazione in modo da eliminarne l’obbligatorietà dell’uso sull’etichetta.

Condizioni nazionali

Si aggiorna la legislazione vigente che interessa le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche.

Struttura di controllo

L’organismo di controllo è adesso l’Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, in veste di autorità competente.

Il gruppo che ha richiesto le modifiche proposte è il Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Mantequilla de Soria», organo rappresentativo nella provincia di Soria tanto dei produttori quanto dei trasformatori, considerati parti legittimamente interessate alla modifica del disciplinare.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (3)

«MANTEQUILLA DE SORIA»

Numero CE: ES-PDO-0105-01110 — 19.4.2013

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione

«Mantequilla de Soria»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il burro ottenuto a partire dalla materia grassa del latte vaccino di razza frisona, bruna-alpina o dei relativi incroci, proveniente dagli allevamenti lattieri di determinati comuni della provincia di Soria.

La protezione della denominazione «Mantequilla de Soria» interessa le tre varietà di burro tradizionalmente prodotto: naturale, salato e dolce.

In appresso le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche di ciascuna di essa.

1.

Burro naturale

Caratteristiche fisico-chimiche:

—   contenuto di grassi: minimo 82 % m/m

—   estratto secco non grasso: massimo 2 % m/m

—   umidità: massimo 16 % m/m

Caratteristiche organolettiche: colore tra l’avorio e il paglierino. Odore di diacetile di intensità da leggera a media. Sapore impercettibilmente acido. Fusione in bocca moderata. Viscosità media. Aroma di crema fresca. Persistenza finale moderata.

2.

Burro salato

Caratteristiche fisico-chimiche:

—   contenuto di grassi: minimo 80 % m/m

—   estratto secco non grasso: massimo 4 % m/m

—   umidità: massimo 16 % m/m

—   cloruro di sodio: massimo 2,5 % m/m

Caratteristiche organolettiche: colore bianco avorio. Aspetto leggermente granuloso al taglio. Odore di crema leggermente matura. Sapore intensamente salato. Fusione in bocca moderata. Viscosità media. Aroma di crema. Persistenza finale breve.

3.

Burro dolce

Caratteristiche fisico-chimiche:

—   contenuto di grassi: minimo 39 % m/m

—   estratto secco non grasso: massimo 35 % m/m

—   umidità: massimo 25 % m/m

—   saccarosio: 20-35 % m/m

—   additivi: colorante betacarotene e/o estratto di cocciniglia per le decorazioni

Caratteristiche organolettiche: colore bianco avorio, tranne la decorazione che è invece arancione o rosata. Al taglio ha un aspetto spumoso, con bollicine da minuscole a leggermente aperte, ma compatto, con buchetti irregolari di dimensioni variabili da quelle dei granelli di zucchero bianco a quelle dei chicchi di riso. Odore di diacetile con una nota di zucchero caramellato. Sapore intensamente dolce e leggermente acido. Fusione in bocca rapida/moderatamente rapida. Viscosità media. Aroma di crema leggermente vegetale. Persistenza tra moderata e lunga.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il latte impiegato nel processo di burrificazione proviene da allevamenti situati nella zona geografica delimitata che comprende una parte della provincia di Soria, più elevata e più fredda, avente una tradizione di produzione lattiera nonché pascoli duri e secchi, con una flora caratteristica che incide sulle caratteristiche peculiari del latte trasmesse al burro.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Il sistema di alimentazione, condizionato dai fattori climatici e dalla disponibilità delle risorse naturali, è basato sullo sfruttamento dei pascoli nei periodi consueti e il resto dell’alimentazione, che nella misura del possibile avrà origine nella zona delimitata, si basa su insilati, fieno, prodotti della macinazione e/o mangimi.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione lattiera e il processo di burrificazione avvengono nella zona geografica delimitata.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Nelle diciture, fasce o etichette identificative delle confezioni contenenti il burro a denominazione devono trovarsi obbligatoriamente le menzioni «Denominazione di origine protetta» e «Mantequilla de Soria».

I prodotti tutelati dalla DOP destinati al consumo sono muniti del marchio di conformità della denominazione che consiste in una controetichetta a prova di falsificazione e non riutilizzabile, apposta prima della spedizione del prodotto.

Sulle controetichette deve figurare il logo della denominazione ed una chiave alfanumerica che permetta di garantire la tracciabilità del prodotto, collocata su una fascia dorata per il burro naturale, rosa per il burro dolce e azzurra per il burro salato.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona de produzione lattiera e di lavorazione della «Mantequilla de Soria» comprende 169 comuni della provincia di Soria, ossia:

Abejar; Adradas; Ágreda; Alconaba; Alcubilla de Avellaneda; Aldealafuente; Aldealices; Aldealpozo; Aldealseñor; Aldehuela de Periáñez; Aldehuelas, Las; Alentisque; Aliud; Almajano; Almaluez; Almarza; Almazán; Almazul; Almenar de Soria; Arancón; Arcos de Jalón; Arévalo de la Sierra; Ausejo de la Sierra; Barca; Bayubas de Abajo; Bayubas de Arriba; Beratón; Berlanga de Duero; Blacos; Bliecos; Borjabad; Borobia; Buberos; Buitrago; Burgo de Osma-Ciudad de Osma; Cabrejas del Campo; Cabrejas del Pinar; Calatañazor; Caltojar; Candilichera; Cañamaque; Carabantes; Carrascosa de Abajo; Carrascosa de la Sierra; Casarejos; Castilfrío de la Sierra; Castillejo de Robledo; Castilruiz; Centenera de Andaluz; Cerbón; Cidones; Cigudosa; Cihuela; Ciria; Cirujales del Río; Coscurita; Covaleda; Cubilla; Cubo de la Solana; Cueva de Ágreda; Dévanos; Deza; Duruelo de la Sierra; Escobosa de Almazán; Espeja de San Marcelino; Espejón; Estepa de San Juan; Frechilla de Almazán; Fresno de Caracena; Fuentearmegil; Fuentecambrón; Fuentecantos; Fuentelmonge; Fuentelsaz de Soria; Fuentepinilla; Fuentes de Magaña; Fuentestrún; Garray; Golmayo; Gómara; Gormaz; Herrera de Soria; Hinojosa del Campo; Langa de Duero; Losilla, La; Magaña; Maján; Matalebreras; Matamala de Almazán; Medinaceli; Miño de San Esteban; Molinos de Duero; Momblona; Monteagudo de las Vicarías; Montenegro de Cameros; Morón de Almazán; Muriel de la Fuente; Muriel Viejo; Nafría de Ucero; Narros; Navaleno; Nepas; Nolay; Noviercas; Ólvega; Oncala; Pinilla del Campo; Portillo de Soria; Póveda de Soria, La; Pozalmuro; Quintana Redonda; Quintanas de Gormaz; Quiñoneria, La; Rábanos, Los; Rebollar; Recuerda; Renieblas; Reznos; Rioseco de Soria; Rollamienta; Royo, El; Salduero; San Esteban de Gormaz; San Felices; San Leonardo de Yagüe; San Pedro Manrique; Santa Cruz de Yanguas; Santa María de Huerta; Santa María de las Hoyas; Serón de Nájima; Soliedra; Soria; Sotillo del Rincón; Suellacabras; Tajahuerce; Tajueco; Talveila; Tardelcuende; Taroda; Tejado; Torlengua; Torreblacos; Torrubia de Soria; Trévago; Ucero; Vadillo; Valdeavellano de Tera; Valdegeña; Valdelagua del Cerro; Valdemaluque; Valdenebro; Valdeprado; Valderrodilla; Valtajeros; Velamazán; Velilla de La Sierra; Velilla de los Ajos; Viana de Duero; Villaciervos; Villanueva de Gormaz; Villar del Ala; Villar del Campo; Villar del Río; Villares de Soria, Los; Villaseca de Arciel; Vinuesa; Vizmanos; Vozmediano; Yanguas.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Le caratteristiche della «Mantequilla de Soria» sono legate alla sua lavorazione a partire da latte proveniente da vacche alimentate con foraggi ottenuti in condizioni climatiche e di altitudine diverse.

La provincia di Soria è situata a un’altitudine media di 1 026 m s.l.m., è una delle provincie che presenta l’altitudine media più elevata e il profilo più accidentato della meseta, il che contribuisce all’estrema rigidità delle sue condizioni climatiche.

Esistono zone di altitudine massima superiore a 1 500 m, dove predominano i pascoli fruibili nei mesi estivi; zone intermedie con quote di altitudine compresa fra 1 000 e 1 500 m a forte densità forestale anche se fornite di pascoli fruibili dalla primavera all’autunno; zone di transizione di quota compresa fra 900 e 1 000 m a scarsa vocazione agricola in cui i pascoli sono fruibili durante quasi tutto l’anno e infine zone di altitudine inferiore a 900 metri, maggiormente sfruttate a fini di coltura. Le colture più diffuse nelle zone non irrigue sono i cereali e i foraggi, mentre nelle zone irrigue delle valli nella parte più meridionale della provincia si coltiva il mais. Sono state escluse dalla zona delimitata le aree più calde situate al sud della provincia, aventi minore altitudine e prive di tradizione di produzione e lavorazione.

Caratteristica del paesaggio di Soria è la presenza di bovini che pascolano liberamente nei campi.

La composizione dei pascoli, duri, secchi e ricoperti di una flora caratteristica, conferisce infatti al latte qualità particolari che si trasmettono al burro.

L’antica lavorazione artigianale del burro con il ricorso alla penagia e quella attuale effettuata per mezzo della zangola con il metodo discontinuo coincidono nel risultato di amalgamare i globuli lipidici della panna. Nella penagia le particelle di grasso venivano battute manualmente — come si farebbe con un pistone — sino a che non si amalgamavano; la zangola attualmente in uso provoca un effetto analogo grazie alla pressione prodotta dal suo stesso movimento.

5.2.   Specificità del prodotto

La peculiarità della lavorazione di questo burro è data dal fatto di non aggiungere i fermenti lattici all’inizio della fase di maturazione, bensì dopo 3 o 4 ore, al fine di migliorare il prodotto finito e conferirgli un tocco superiore.

Nell’ottenimento dello sciroppo per il burro dolce, invece, ci si attiene tuttora alle ricette di una volta e, anche nella presentazione, il prodotto finito mantiene inalterati l’aspetto e la forma che aveva nei tempi antichi.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La storia della «Mantequilla de Soria» trova numerosi riferimenti storici. Dal 1845 ai giorni nostri troviamo apprezzamenti, notizie, informazioni, dati ecc. che corroborano la tesi secondo la quale il burro in questione ha una tradizione e una storia certe e ricche e quindi la denominazione geografica è sufficientemente nota e conosciuta.

I motivi di questa reputazione, pur trattandosi di una zona scarsamente popolata e quindi a ridotto effetto mediatico sulla notorietà della denominazione geografica, possono essere rinvenuti unicamente nelle caratteristiche precipue del latte e nel processo di burrificazione che si combinano per creare un burro che si distingue presso i consumatori.

L’orografia della zona determina le condizioni estreme del clima che influenzano la tipologia e la composizione dei pascoli e delle colture utilizzate per alimentare il bestiame. Quest’alimentazione conferisce alla materia grassa del latte il suo tenore in acidi grassi e le sue qualità peculiari che si trasmettono al burro.

D’altra parte esistono tradizioni legate alla zona, quali l’uso della penagia e della zangola con il metodo discontinuo che determinano una specifica forma di produzione che incide a sua volta sulle sue qualità.

Esclusiva della zona è anche la tradizione di incorporare nella pasticceria il burro dolce prodotto a partire dal burro naturale.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4)]

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/informacion_al_ciudadano/calidad_alimentaria/4_condiciones_DOP/index.html


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(4)  Cfr. nota 3.


20.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/24


Pubblicazione, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del documento unico di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica registrata dal regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione a norma dell’articolo 17 del regolamento (CEE) N. 2081/92 del Consiglio

(2014/C 188/08)

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (1)

«PROSCIUTTO DI SAN DANIELE»

N.CE: IT-PDO-0117-01149 — 19.08.2013

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione

«Prosciutto di San Daniele»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.2: prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il Prosciutto di San Daniele si caratterizza per la sua forma esteriore a chitarra comprensiva della parte distale (piedino). Il peso del Prosciutto di San Daniele intero con osso è di norma compreso tra gli 8 e i 10 kg e comunque mai inferiore a 7,5 kg. La carne è compatta, tenera ed elastica con la parte grassa perfettamente bianca, in giusta proporzione con la porzione magra di colore rosato e rosso con qualche striatura di grasso. Il gusto è delicatamente dolce con un retrogusto più marcato. L’aroma è fragrante e caratteristico in dipendenza del periodo di stagionatura.

Il Prosciutto di San Daniele è caratterizzato dai seguenti parametri chimici.

Umidità non deve essere inferiore al 57 %, né superiore al 63 %

Il quoziente del rapporto tra la composizione percentuale di cloruro di sodio e l’umidità percentuale non deve essere inferiore a 7,8 né superiore a 11,2

Il quoziente del rapporto tra l’umidità percentuale e la composizione percentuale in proteine totali non deve essere inferiore a 1,9 né superiore a 2,5

L’indice di proteolisi (composizione percentuale delle frazioni azotate solubili in acido tricloroacetato — TCA — riferite al contenuto di azoto totale) non deve essere superiore a 31

I parametri chimici di cui sopra si riferiscono alla composizione centesimale di una frazione del muscolo bicipite femorale e sono rilevati prima dell’apposizione del contrassegno.

Il Prosciutto di San Daniele può essere immesso al consumo anche disossato, porzionato cioè suddiviso in tranci di forma e peso variabile, o affettato. In tutte le tipologie di prodotto è presente il contrassegno.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Animali vivi

Per la produzione del Prosciutto di San Daniele:

Sono ammessi gli animali, in purezza o derivati, delle razze tradizionali di base Large White e Landrace, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano.

Sono altresì ammessi gli animali derivati dalla razza Duroc, così come migliorata dal Libro Genealogico Italiano.

Sono inoltre ammessi gli animali di altre razze, meticci e ibridi, purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.

In osservanza alla tradizione, restano comunque esclusi i portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS).

Sono comunque esclusi gli animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.

È esclusa l’utilizzazione di verri e scrofe.

I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più o meno 10 %.

Cosce fresche

Le cosce di suini impiegate per la preparazione del Prosciutto di San Daniele, provenienti da carcasse di suino pesante appartenenti alle classi «U», «R», «O» della tabella dell’Unione per la classificazione delle carcasse suine, devono essere di peso non inferiore a 11 kg.

Lo spessore del grasso della parte esterna della coscia fresca rifilata, misurato verticalmente in corrispondenza del femore, con la coscia e la relativa faccia esterna poste sul piano orizzontale, non deve essere inferiore a 15 millimetri cotenna compresa, in funzione della pezzatura.

Sono escluse le cosce provenienti da suini con miopatie conclamate PSE, DFD e con postumi evidenti da pregressi processi flogistici e traumatici.

Non è ammessa la lavorazione di cosce suine che risultino ricavate da suini macellati da meno di 24 ore o da oltre 120 ore o che risultino congelate.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Devono essere rispettate dettagliate regole sull’impiego e la composizione della razione alimentare. L’alimentazione dovrà essere preferibilmente presentata in forma liquida (broda o pastone) e per tradizione con siero di latte.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi di lavorazione del Prosciutto di San Daniele a partire dalla rifilatura delle cosce fresche fino al termine del periodo di stagionatura devono avvenire all’interno del Comune di San Daniele del Friuli, in provincia di Udine.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Le operazioni di confezionamento del prodotto affettato vengono effettuate esclusivamente nella area geografica di lavorazione del Prosciutto di San Daniele.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Per il Prosciutto di San Daniele sono disposte norme specifiche relativamente alla identificazione del prodotto, sia nel contesto del circuito produttivo (materia prima) sia al momento della sua preparazione finale, sia al momento della presentazione nella fase commerciale.

Nel contesto del circuito della produzione del Prosciutto di San Daniele è prevista la seguente sequenza di elementi identificativi del prodotto:

timbro/i apposto/i dall’allevatore,

timbro identificativo del macello apposto dal macellatore sulle cosce fresche,

sigillo apposto a cura del produttore sulle cosce fresche,

contrassegno di conformità — marchio a fuoco — apposto sulla cotenna del prosciutto sotto la responsabilità ed in presenza dell’organismo di controllo.

L’etichettatura del prosciutto di San Daniele intero con osso reca le seguenti indicazioni obbligatorie:

«Prosciutto di San Daniele», seguita da «denominazione di origine protetta»,

la sede dello stabilimento di produzione.

L’etichettatura del Prosciutto di San Daniele disossato intero, oppure presentato in tranci ed affettato, reca obbligatoriamente le seguenti indicazioni obbligatorie:

«Prosciutto di San Daniele», seguita da «denominazione di origine protetta»,

la sede dello stabilimento di confezionamento,

la data di produzione (inizio della lavorazione), in tutti i casi in cui il sigillo non risulti più visibile.

Le confezioni di Prosciutto di San Daniele confezionato affettato devono prevedere la riproduzione grafica del contrassegno e l’indicazione del codice numerico identificativo del confezionatore.

Il contrassegno di cui sopra riproduce quello apposto sulla cotenna del prosciutto stagionato ed è il seguente:

Image

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La lavorazione del Prosciutto di San Daniele deve avvenire all’interno del comune di San Daniele del Friuli, in provincia di Udine.

L’area geografica di allevamento e macellazione dei suini destinati alla produzione del Prosciutto di San Daniele coincide con il territorio delle seguenti regioni: Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

L’area di produzione del Prosciutto di San Daniele si posiziona geograficamente nel Friuli centrale in corrispondenza del comune di San Daniele del Friuli, posizionato lungo il corso del fiume Tagliamento, oltre il quale sorgono i primi rilievi montuosi delle Prealpi Carniche.

L’orografia della zona definisce una particolare conformazione del suolo che, estesamente e tipicamente ghiaioso e di origine morenica, ha una forte funzione igroscopica e, conseguentemente, una funzione permanente di drenaggio dell’umidità.

Questo effetto diretto interagisce con le brezze che, lungo l’alveo del fiume Tagliamento, risalgono calde dal Mare Adriatico, raffreddandosi via via ed incontrandosi direttamente con quelle più fredde discendenti dalle Alpi lungo il corso a monte del medesimo fiume, in un collegamento ideale diretto con il Canale del Ferro del Tarvisano. Ne scaturisce un microclima costante che ha come risultato la garbata ventilazione permanente della zona che, unita alla funzione di drenaggio ad opera del suolo, assicura un ambiente scarsamente umido, ideale per la stagionatura del prosciutto. Non a caso infatti grazie alla presenza di questo microclima le attività di produzione del Prosciutto di San Daniele si sono concentrate nel tempo solo ed esclusivamente nell’omonimo comune e contestualmente, si sono sviluppate maestranze specializzate nella lavorazione delle cosce storicamente provenienti da allevamenti localizzati in aree ad alta vocazione suinicola. Tra le operazioni di rilievo condotte dagli operatori specializzati vi è la rifilatura delle cosce. Questa operazione prevede l’eliminazione dalla coscia fresca di porzioni di grasso e muscolo in eccesso e conferisce alla coscia fresca una forma definita, tale da ottenere anche a seguito dell’operazione di pressatura, la caratteristica forma «a chitarra». Inoltre, la pressatura a cui vengono sottoposte le cosce dopo la rifilatura e la salagione, favorisce il processo osmotico che ottimizza la maturazione delle carni.

5.2.   Specificità del prodotto

Il Prosciutto di San Daniele si caratterizza per la presenza del «piedino», ovvero la parte distale della coscia che contrariamente alla maggior parte dei prosciutti presenti sul mercato non viene eliminata. Il mantenimento del «piedino» durante la lavorazione conferisce al Prosciutto di San Daniele intero un’immediata riconoscibilità da parte del consumatore. Inoltre, la particolare forma «a chitarra», il gusto delicato e l’aroma fragrante del Prosciutto di San Daniele sono caratteristici e legati alle specifiche operazioni del processo di preparazione, ovvero alla rifilatura e pressatura della coscia, al solo impiego del sale marino, aggiunto all’inizio della lavorazione, ed alla lunga stagionatura naturale delle carni.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il Prosciutto di San Daniele è originario della zona geografica di San Daniele del Friuli e le sue caratteristiche sono legate essenzialmente all’area geografica di produzione comprensiva delle sue caratteristiche ambientali e umane.

La presenza di un microclima particolare e specifico determinato dalle caratteristiche orografiche e pedologiche dell’area geografica di produzione determinano condizioni normalmente di scarsa umidità e di ventilazione ideali per il processo di stagionatura dei prosciutti e determinanti per il gusto e l’aroma del Prosciutto di San Daniele.

Importante è l’esperienza degli stagionatori che servendosi di saloni di stagionatura dotati di numerose finestre dispongono in posizione trasversale i prosciutti rispetto ai flussi di ingresso dell’aria, per ottenere una graduale stagionatura del Prosciutto di San Daniele nonché la sua caratterizzazione aromatica.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (2))

Il testo del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3339

Oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione prodotti DOP, IGP e STG».


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(2)  Cfr. nota a piè di pagina 1.