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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2014/C 184/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea
2014/C 184/01
Ultima pubblicazione
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/2 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 6 marzo 2014 — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione europea
(Causa C-248/12 P) (1)
((Impugnazione - FEAOG, FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea - Ricevibilità del ricorso di annullamento - Situazione del ricorrente sulla quale la decisione impugnata non incide direttamente))
2014/C 184/02
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (rappresentante: K. Brown, solicitor)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: N. Donnelly e P. Rossi, agenti)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione, del 6 marzo 2012, T-453/10, con cui il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile un ricorso diretto al parziale annullamento della decisione della Commissione 2010/399/EU [notificata con il numero C (2010) 4894], del 15 luglio 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 184, pag. 6)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development è condannato a sopportare le spese relative alla presente impugnazione. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/2 |
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 6 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Gent — Belgio) — Bloomsbury NV/Belgische Staat
(Causa C-510/12) (1)
((Articolo 99 del regolamento di procedura - Quarta direttiva 78/660/CEE - Articolo 2, paragrafo 3 - Principio del quadro fedele - Articolo 2, paragrafo 4 - Obbligo di informazione - Articolo 2, paragrafo 5 - Obbligo di deroga - Articolo 32 - Metodo di valutazione in base al costo storico - Acquisto da parte di una società di un attivo a titolo gratuito))
2014/C 184/03
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van Beroep te Gent
Parti
Ricorrente: Bloomsbury NV
Convenuto: Belgische Staat
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Beroep te Gent — Belgio — Interpretazione dell’articolo 2, paragrafi 3, 4 e 5, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11) — Principio del quadro fedele — Acquisto da parte di una società di un attivo rilevante a titolo gratuito — Impossibilità di iscriverne il valore d’acquisto nella sua contabilità, dando così un’immagine falsata del patrimonio, della situazione finanziaria e del risultato della società
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [44, paragrafo 2, lettera g), CE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, deve essere interpretato nel senso che esso non impone a una società che effettua l’acquisto di un attivo a titolo gratuito di iscriverlo nei suoi conti annuali in base al suo valore effettivo.
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/3 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 20 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Gmina Wrocław/Minister Finansów
(Causa C-72/13) (1)
((IVA - Direttiva 2006/112/CE - Cessione effettuata da un comune di elementi del suo patrimonio))
2014/C 184/04
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Gmina Wrocław
Convenuto: Minister Finansów
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Assoggettamento ad imposta delle operazioni di un comune — Vendita di beni acquisiti in forza della legge o per via di successione o di donazione — Conferimento di tali beni ad una società
Dispositivo
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che siano assoggettate all’imposta sul valore aggiunto operazioni come quelle previste dalla gmina Wrocław (comune di Wrocław), purché il giudice del rinvio accerti che tali operazioni costituiscono un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva e che siffatte operazioni non siano svolte da tale comune in quanto pubblica autorità ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della medesima direttiva. Tuttavia, qualora tali operazioni dovessero essere considerate come svolte da detto comune in quanto pubblica autorità, le disposizioni della direttiva 2006/112 non osterebbero al loro assoggettamento, purché il giudice del rinvio accerti che la loro esenzione è atta a provocare distorsioni di concorrenza di una certa importanza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di tale direttiva.
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16.6.2014 |
IT |
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C 184/4 |
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 27 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Bright Service SA/Repsol Comercial de Produtos Petrolíferos SA
(Causa C-142/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Intese - Articolo 81 CE - Accordo di acquisto esclusivo - Esenzione - Regolamento (CEE) n. 1984/83 - Accordo esente - Regolamento (CE) n. 2790/1999 - Accordo non esente - Effetti dell’esenzione nel tempo))
2014/C 184/05
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Barcelona
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Bright Service SA
Convenuta: Repsol Comercial de Produtos Petrolíferos SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Barcelona — Interpretazione del regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5) e degli articoli 3, paragrafo 1, 5, lettera a), e 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21) — Efficacia nel tempo — Accordo per la distribuzione esclusiva di carburanti e combustibili tra un fornitore e un gestore di una stazione di servizio — Accordo concluso nella vigenza del regolamento n. 1984/83 e che produce i suoi effetti successivamente all’entrata in vigore del regolamento n. 2790/1999 — Accordo che non soddisfa le condizioni di questi due regolamenti.
Dispositivo
L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve essere interpretato nel senso che un contratto in vigore al 31 maggio 2000, che includa una clausola di non concorrenza e che soddisfi le condizioni di esenzione del regolamento (CEE) n. 1984/83, della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo, come modificato dal regolamento (CE) n. 1582/97 della Commissione, del 30 luglio 1997, ma non quelle del regolamento n. 2790/1999 continua ad essere escluso ai sensi di detto articolo 12, paragrafo 2, dall’ambito di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE solo fino al 31 dicembre 2001.
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16.6.2014 |
IT |
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C 184/5 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2014 — Marek Marszałkowski/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG
(Causa C-177/13 P) (1)
((Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Domanda di marchio comunitario figurativo contenente gli elementi denominativi «Walichnowy» e «Marko» - Opposizione del titolare del marchio comunitario denominativo MAR-KO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione))
2014/C 184/06
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Marek Marszałkowski (rappresentante: C. Sadkowski, consigliere giuridico)
Controinteressato: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente), Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co.
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Prima Sezione), del 4 febbraio 2013, Marszałkowski/UAMI — Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO) (T-159/11), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso presentato contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, dell’11 gennaio 2011 (caso R 760/2010-4), la quale aveva annullato la decisione della divisione di opposizione recante rigetto dell’opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo comunitario «Mar-Ko», per prodotti rientranti nella classe 29 dell’Accordo di Nizza — Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) e dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il sig. Marek Marszałkowski è condannato alle spese. |
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16.6.2014 |
IT |
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C 184/5 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Latina — Italia) — Francesco Acanfora/Equitalia Sud SpA — Agente di Riscossione Latina, Agenzia delle Entrate — Ufficio di Latina
(Causa C-181/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 107 TFUE - Nozione di «aiuto di Stato» - Normativa nazionale che prevede, in caso di omesso pagamento dell’imposta, l’obbligo per il contribuente di versare alla società concessionaria del servizio di riscossione, a titolo di remunerazione del servizio, il 9% delle somme iscritte a ruolo - Descrizione del contesto di fatto - Insufficienza - Irricevibilità manifesta))
2014/C 184/07
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale di Latina
Parti
Ricorrente: Francesco Acanfora
Convenute: Equitalia Sud SpA — Agente di Riscossione Latina, Agenzia delle Entrate — Ufficio di Latina
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria provinciale di Latina — Interpretazione dell’articolo 107 TFUE — Nozione di aiuto di Stato — Normativa nazionale che prevede, in caso di mancato pagamento della cartella, l’obbligo per il contribuente di versare, alla società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, un importo pari al 9% delle somme iscritte a ruolo a titolo di spese di riscossione
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Latina (Italia), con decisione del 5 dicembre 2012, è manifestamente irricevibile.
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/6 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 27 marzo 2014 — Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL/Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi
(Causa C-199/13 P) (1)
((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura - Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) - Restrizioni applicabili all’immissione in commercio e all’utilizzo di acrilammide - Regolamento (UE) n. 366/2011 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006))
2014/C 184/08
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL (rappresentanti: K. Van Maldegem e R. Cana, avocats)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e P. Oliver, agenti, assistiti da J. Stuyck e A.-M. Vandromme, advocaten), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e B. Koopman, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Settima sezione) del 1o febbraio 2013, Polyelectrolyte Producers Group e a./Commissione (T-368/11), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento del regolamento (UE) n. 366/2011 della Commissione, del 14 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 101, pag. 12), nella misura in cui esso prevede restrizioni all’immissione in commercio di acrilammide per applicazioni di consolidamento del suolo
Dispositivo
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1. |
L’impugnazione è respinta. |
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2. |
La Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS e la Travetanche Injection SPRL sono condannate alle spese. |
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3. |
Il Regno dei Paesi Bassi sopporta le proprie spese. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/7 |
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2014 — Lord Inglewood e a./Parlamento europeo
(Causa C-281/13 P) (1)
((Impugnazione - Fondo pensioni integrativo dei deputati al Parlamento europeo - Modifica del fondo pensioni integrativo nel 2009 - Decisioni recanti rigetto di domande intese a beneficiare di disposizioni vigenti precedentemente alla modifica del fondo - Errori di diritto - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Parità di trattamento - Principio di proporzionalità))
2014/C 184/09
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Lord Inglewood, Georges Berthu, Guy Bono, David Robert Bowe, Brendan Donnelly, Catherine Guy-Quint, Christine Margaret Oddy, Nicole Thomas-Mauro, Gary Titley, Maartje van Putten, Vincenzo Viola, (rappresentante: S. Orlandi, avocat)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Windisch e S. Seyr, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 marzo 2013, Inglewood e a./Parlamento (T-229/11 e T-276/11) con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso dei ricorrenti avente ad oggetto l’annullamento delle decisioni del Parlamento europeo con le quali è stato negato di accordare loro il beneficio del vitalizio integrativo volontario vuoi anticipato, vuoi all’età di 60 anni, vuoi in parte sotto forma di capitale — Errori di diritto — Violazione dei diritti quesiti — Violazione dei principi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di parità di trattamento e di proporzionalità
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Lord Inglewood, i sigg. Georges Berthu, Guy Bono, David Robert Bowe, Brendan Donnelly, le sig.re Catherine Guy-Quint, Christine Margaret Oddy, Nicole Thomas-Mauro, il sig. Gary Titley, la sig.ra Maartje van Putten e il sig. Vincenzo Viola sono condannati alle spese. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/7 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 30 gennaio 2014 — Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-324/13 P) (1)
((Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio denominativo PATRICIA ROCHA - Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale ROCHAS - Diniego di registrazione da parte della divisione d’opposizione dell’UAMI - Irricevibilità del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI))
2014/C 184/10
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda (rappresentante: A. J. Rodrigues, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 10 aprile 2013, Fercal — Consultadoria e Serviços/UAMI — Parfums Rochas (PATRIZIA ROCHA) (T-360/11), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 aprile 2011 (procedimento R 2355/2010-2), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Parfums Rochas SAS e la Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Fercal — Consultadoria e Serviços Lda è condannata alle spese. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/8 |
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Törvényszék Ungheria) — Katalin Sebestyén/Zsolt Csaba Kővári, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt, Raiffeisen Bank Zrt
(Causa C-342/13) (1)
((Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Contratto di mutuo ipotecario concluso con una banca - Clausola che prevede la competenza esclusiva di un’istanza arbitrale - Informazioni concernenti la procedura di arbitrato fornite dalla banca in occasione della conclusione del contratto - Clausole abusive - Criteri di valutazione))
2014/C 184/11
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Szombathelyi Törvényszék
Parti
Ricorrente: Katalin Sebestyén
Convenute: Zsolt Csaba Kővári, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt, Raiffeisen Bank Zrt
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal do Trabalho do Leiria — Interpretazione dell’articolo 19 della direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 110, pag. 1) — Trasmissione universale di tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante — Trasmissione della responsabilità contravvenzionale — Normativa nazionale che, in caso di fusione mediante l’incorporazione in una società di un’altra, non prevede l’estensione di un procedimento relativo ad una contravvenzione commessa dalla prima anteriormente alla fusione
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché il punto 1, lettera q), dell’allegato di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che spetta al giudice nazionale interessato appurare se la clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario concluso tra una banca ed un consumatore, la quale attribuisce ad un tribunale arbitrale permanente, le cui decisioni non sono impugnabili in diritto interno, la competenza a conoscere di qualsiasi controversia sorta nell’ambito di tale contratto, debba, in rapporto all’insieme delle circostanze che accompagnano la conclusione del suddetto contratto, essere considerata abusiva ai sensi delle suddette disposizioni. Nell’ambito di tale valutazione il giudice nazionale interessato deve in particolare:
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— |
verificare se la clausola in questione abbia per oggetto o per effetto di sopprimere o di ostacolare l’esercizio di azioni in giustizia o di mezzi di ricorso da parte del consumatore, e |
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tener conto del fatto che la comunicazione al consumatore, prima della conclusione del contratto, di informazioni generali sulle differenze esistenti tra il procedimento arbitrale ed il procedimento giurisdizionale ordinario non può, da sola, permettere di escludere il carattere abusivo di tale clausola. In caso di soluzione affermativa, incombe pertanto al suddetto giudice trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché tale consumatore non sia vincolato a detta clausola. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/9 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 13 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral — Portogallo) — Merck Canada Inc./Accord Healthcare Limited, Alter SA, Labochem Ltd, Synthon BV, Ranbaxy Portugal — Comércio e Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos, Unipessoal Lda
(Causa C-555/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Nozione di «organo giurisdizionale nazionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE - Tribunal Arbitral necessário - Ricevibilità - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Articolo 13 - Certificato protettivo complementare per i medicinali - Durata di un certificato - Periodo massimo di esclusiva))
2014/C 184/12
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral
Parti
Ricorrente: Merck Canada Inc.
Convenute: Accord Healthcare Limited, Alter SA, Labochem Ltd, Synthon BV, Ranbaxy Portugal — Comércio e Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos, Unipessoal Lda
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Arbitral — Interpretazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) (GU L 152, pag. 1) — Durata del certificato — Periodo di esclusiva che può eccedere una durata totale di quindici anni a partire dalla prima autorizzazione di immissione in commercio nell’Unione del medicinale in questione
Dispositivo
L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, in combinato disposto con il considerando 9 di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il titolare che disponga contemporaneamente di un brevetto e di un certificato protettivo complementare possa far valere l’intera durata di validità di un siffatto certificato calcolata applicando detto articolo 13, in una situazione in cui, in forza di una simile durata, esso beneficerebbe di un periodo di esclusiva su un principio attivo superiore a quindici anni a decorrere dalla prima autorizzazione di immissione in commercio, nell’Unione europea, del medicinale che consiste in tale principio attivo o che lo contiene.
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 5 marzo 2014 — Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali/Federazione Italiana Consorzi Agrari e a.
(Causa C-104/14)
2014/C 184/13
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte Suprema di Cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Convenute: Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc.coop.arl — Federconsorzi in concordato preventivo e Liquidazione Giudiziale dei Beni Ceduti ai Creditori della Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il rapporto di mandato ex lege intercorrente tra l’Amministrazione statale ed i Consorzi agrari (rapporto dal quale è nato il credito successivamente ceduto dai Consorzi alla Federconsorzi e da questa ai suoi creditori nell’ambito di una procedura concorsuale) per l’approvvigionamento e la distribuzione di prodotti agricoli, quale risultante dal d. lgs. n. 169/1948 e dalla legge n. 1294/1957, rientri nella definizione di transazione commerciale, come definita dall’art. 2 della direttiva 2000/35/CE (1) e dall’art. 2 della direttiva 2011/7/UE (2); |
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2) |
nel caso di positiva risposta al quesito sub 1), se l’obbligo di recepimento delle direttive 2000/35/CE (art. 6 par. 2) e 2011/7/UE (art. 12 par. 3), con la possibilità di lasciare in vigore norme più favorevoli, implichi l’obbligo di non mutare in peius, o addirittura escludere, il tasso di mora applicabile ai rapporti già in corso al momento della entrata in vigore delle direttive; |
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3) |
nel caso di positiva risposta al quesito sub 2), se l’obbligo di non mutare in peius il tasso di mora applicabile ai rapporti già in corso debba essere valutato come operante rispetto ad una regolazione unitaria degli interessi, che preveda fino ad un certo momento (nella specie dal 31 gennaio 1982 al 31 dicembre 1995) il riconoscimento di un saggio extralegale e di una capitalizzazione, sia pure annuale e non semestrale come richiesta dal creditore, e dopo il predetto momento soltanto la corresponsione di un interesse legale, con una disciplina che, attesi gli estremi della controversia in atto, non è necessariamente sfavorevole per il creditore; |
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4) |
se l’obbligo di recepimento delle direttive 2000/35/CE (art. 6) e 2011/7/UE (art. 12), nella parte in cui, in relazione alla proibizione dell’abuso della libertà contrattuale in danno del creditore, prevedono, rispettivamente agli artt. 3, par. 3, e 7, l’inefficacia di clausole contrattuali o prassi inique, implichi il divieto per lo Stato di intervenire con norme che, con riferimento a rapporti di cui lo Stato è parte e che sono in corso al momento di entrata in vigore delle direttive, escludano la corresponsione di interessi moratori; |
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5) |
nel caso di positiva risposta al quesito sub 4, se l’obbligo di non intervenire in rapporti in corso, e nei quali lo Stato sia parte, con norma di esclusione degli interessi di mora sia operante rispetto ad una regolazione unitaria degli interessi, che preveda fino ad un certo momento (nella specie dal 31 gennaio 1982 al 31 dicembre 1995) il riconoscimento di un saggio extralegale e di una capitalizzazione, sia pure annuale e non semestrale come richiesta dal creditore, e dopo il predetto momento soltanto la corresponsione di un interesse legale, con una disciplina, che, attesi gli estremi della controversia in atto, non è necessariamente sfavorevole per il creditore. |
(1) Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, GU L 200, pag. 35.
(2) Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 , relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, GU L 48, pag. 1.
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/11 |
Ricorso proposto il 7 marzo 2014 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-112/14)
2014/C 184/14
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, L. Armati, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che, adottando e mantenendo una normativa fiscale riguardante la distribuzione di utili a membri di società non residenti che prevede una differenza di trattamento tra attività interne e transfrontaliere, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 SEE o, in subordine, dell’articolo 49 TFUE e dell’articolo 31 SEE; |
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— |
condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La normativa nazionale di cui trattasi
L’articolo 13 del Taxation of Chargeable Gains Act 1992 (legge sulla tassazione degli utili del 1992) prevede che quando alcuni tipi di società non residenti realizzano profitti, questi sono immediatamente tassati in capo agli azionisti e agli altri partecipanti che risiedono nel Regno Unito, indipendentemente dal fatto che questi ultimi percepiscano effettivamente un reddito.
Argomento principale
I cittadini del Regno Unito sono debitori dell’imposta sui profitti di talune società non residenti in cui detengono partecipazioni, mentre non sarebbero debitori di tale imposta se le società di cui trattasi fossero residenti nel Regno Unito. Tale differenza a livello di tassazione è idonea a dissuadere i contribuenti del Regno Unito dall’investire in tali società non residenti, in violazione dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 SEE.
Il provvedimento di cui trattasi può impedire alcuni tipi di evasione fiscale e di abusi. Tuttavia, la sua applicazione non è limitata ai casi di evasione fiscale o di abusi e il provvedimento è pertanto ingiustificato.
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16.6.2014 |
IT |
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C 184/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 12 marzo 2014 — Peggy Kieck/Condor Flugdienst GmbH
(Causa C-118/14)
2014/C 184/15
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Rüsselsheim
Parti
Ricorrente: Peggy Kieck
Resistente: Condor Flugdienst GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se sussista il diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (1) anche qualora la partenza del volo prenotato sia ritardata di più di 3 ore e il passeggero modifichi la propria prenotazione con un’altra compagnia aerea e, pertanto, il ritardo all’arrivo del volo originario sia ridotto considerevolmente, giungendo comunque sia il volo originario che quello sostitutivo alla destinazione originaria con un ritardo ben superiore a 3 ore. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se al riguardo sia determinante che il termine di 5 ore di cui all’articolo 6, paragrafo 1, punto iii), sia decorso o meno ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento. |
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3) |
Se abbia un’incidenza il fatto che la modifica della prenotazione sia stata effettuata autonomamente dal passeggero o con l’aiuto della resistente. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
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16.6.2014 |
IT |
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C 184/12 |
Impugnazione proposta il 29 marzo 2014 da Christoph Klein avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 gennaio 2014, causa T-309/10, Christoph Klein/Commissione europea
(Causa C-120/14 P)
2014/C 184/16
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Christoph Klein (rappresentanti: avv.ti H.-J. Ahlt e M. Ahlt)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale del 21.01.2014 nella causa T-309/10; |
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— |
dichiarare che la Commissione, non avendo adottato alcuna decisione inerente alla procedura di salvaguardia in corso dal 1998 relativamente ai prodotti medicinali controversi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 93/42, violando il diritto dell’Unione e causando con ciò al ricorrente un danno diretto; |
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— |
condannare la Commissione a riparare il danno causato al ricorrente, la cui entità deve ancora essere quantificata; |
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— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento; |
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— |
in subordine: annullare la decisione del Tribunale del 21.01.2014 nella causa T-309/10 e rinviare la causa al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale avrebbe violato l’articolo 46 dello Statuto per erronea applicazione delle norme relative alla prescrizione delle azioni in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, poiché non avrebbe tenuto conto del fatto che una domanda di patrocinio, se accolta, sarebbe equiparabile, per quanto riguarda l’interruzione della prescrizione, alla proposizione dell’azione giudiziaria.
Il Tribunale avrebbe poi violato gli articoli 8 e18 della direttiva 93/42 (1), essendo partito dal presupposto che essi si escludessero a vicenda. Sarebbe piuttosto corretto ritenere che entrambe le disposizioni siano applicabili congiuntamente. Tale assunto del Tribunale non sarebbe stato inoltre sufficientemente motivato.
Il Tribunale avrebbe inoltre violato il diritto dell’Unione, non avendo a torto considerato una procedura di salvaguardia la procedura avviata dalle autorità tedesche.
La durata del procedimento della Commissione, di oltre 10 anni, costituirebbe una violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali nonché del principio di buona amministrazione. A torto ciò non sarebbe stato eccepito dal Tribunale.
Infine il procedimento dinanzi al Tribunale sarebbe viziato da errori procedurali. In tal senso, non sarebbe stati presi in considerazione diversi documenti che confermano gli argomenti del ricorrente. Allo stesso modo, sarebbero stati semplicemente tralasciati l’intervento e gli argomenti giuridici del Parlamento europeo, che il ricorrente avrebbe fatto propri.
(1) Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici; GU L 169.
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16.6.2014 |
IT |
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C 184/13 |
Ricorso proposto il 24 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia
(Causa C-140/14)
2014/C 184/17
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Sanfrutos Cano e M. Žebre)
Convenuta: Repubblica di Slovenia
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che la Repubblica di Slovenia, non avendo adottato dall’aprile 2009 misure sufficienti per prevenire e rimuovere il deposito di 13 600 m3 di terreno di escavazione, di cui 7 605,73 m3 classificabili come rifiuti di cui al numero 17 05 06 (materiale di escavazione non ricadente sotto il numero 17 05 05) e circa 6 000 m3 classificabili come rifiuti di cui al numero 17 05 05* (materiale di escavazione contenente sostanze pericolose), sul sito dei lavori di costruzione dell’infrastruttura comunale per la zona commerciale di Gaberje-jug, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 12, 13, 15, paragrafo 1, 17 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE (1), e degli articoli 5, paragrafo 3, lettera e), 6 — in combinato disposto con la decisione del Consiglio 2003/33/CE (2) –, 7, 8, 9, 11 e 12 della direttiva 1999/31/CE (3), nonché degli allegati I, II, III di quest'ultima; |
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— |
dichiarare che la Repubblica di Slovenia, autorizzando il deposito di terreno di escavazione — ossia un’attività che configura recupero di rifiuti — sulla parcella n. 115/1 del cat. com. di Teharje, senza garantire che in tale sito non fossero stati precedentemente o contemporaneamente depositati altri rifiuti, e omettendo di adottare misure per la rimozione dei rifiuti non coperti da autorizzazione da tale sito, qualificabile come discarica illegittima, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 13 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, e degli articoli 5, paragrafo 3, lettera e), 6 — in combinato disposto con la decisione del Consiglio 2003/33/CE –, 7, 8, 9, 11 e 12 della direttiva 1999/31/CE, nonché degli allegati I, II, III di quest'ultima; |
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— |
condannare la Repubblica di Slovenia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Repubblica di Slovenia, non avendo adottato dall’aprile 2009 misure sufficienti per prevenire e rimuovere il deposito di 13 600 m3 di terreno di escavazione, di cui 7 605,73 m3 classificabili come rifiuti di cui al numero 17 05 06 (materiale di escavazione non ricadente sotto il numero 17 05 05) e circa 6 000 m3 classificabili come rifiuti di cui al numero 17 05 05* (materiale di escavazione contenente sostanze pericolose), sul sito dei lavori di costruzione dell’infrastruttura comunale per la zona commerciale di Gaberje-jug, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 12, 13, 15, paragrafo 1, 17 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e degli articoli 5, paragrafo 3, lettera e), 6 — in combinato disposto con la decisione del Consiglio 2003/33/CE –, 7, 8, 9, 11 e 12 della direttiva 1999/31/CE, nonché degli allegati I, II, III di quest'ultima. Inoltre, la Repubblica di Slovenia, autorizzando il deposito di terreno di escavazione — ossia un’attività che configura recupero di rifiuti — sulla parcella n. 115/1 del cat. com. di Teharje, senza garantire che in tale sito non fossero stati precedentemente o contemporaneamente depositati altri rifiuti, e omettendo di adottare misure per la rimozione dei rifiuti non coperti da autorizzazione da tale sito, qualificabile come discarica illegittima, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 13 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, e degli articoli 5, paragrafo 3, lettera e), 6 — in combinato disposto con la decisione del Consiglio 2003/33/CE –, 7, 8, 9, 11 e 12 della direttiva 1999/31/CE, nonché degli allegati I, II, III di quest'ultima.
(1) GU L 312, del 22.11.2008, pag. 3.
(3) GU L 182, del 16.7.1999, pag. 1.
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16.6.2014 |
IT |
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C 184/14 |
Ricorso proposto il 31 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-149/14)
2014/C 184/18
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakià ed E. Manhaeve)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
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— |
Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo designato zone caratterizzate dalla presenza di corsi d'acqua sotterranei o di superficie — danneggiati o che rischiano di essere danneggiati da una concentrazione eccessiva di nitrati e/o dal fenomeno dell’eutrofizzazione — come «zone vulnerabili all’inquinamento provocato dai nitrati» (ZVI), designazione necessaria in base ai dati disponibili, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/676/CEE (1) del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e che, inoltre, la Repubblica ellenica, non avendo realizzato i programmi d’azione cui si fa riferimento nell’articolo 5 della stessa direttiva entro un anno dalle designazioni previste dall’articolo 3, paragrafo 4 della direttiva, ha violato del pari quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. |
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— |
Condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
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1. |
La direttiva sull’inquinamento da nitrati è volta alla riduzione dell’inquinamento delle acque che viene provocato direttamente o indirettamente da nitrati di fonte agricola e, inoltre, alla prevenzione dello stesso genere di inquinamento. La direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di adottare diverse misure per il conseguimento di tale obiettivo. Tra i relativi obblighi è inclusa “la designazione delle zone che si trovano nel territorio degli Stati membri e le cui acque:
Le zone summenzionate sono definite «Zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati» o ZVI. |
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2. |
La Commissione ha effettuato l’analisi tecnica della designazione delle ZVI effettuata dalla Repubblica ellenica nel contesto della direttiva e, sulla base della sua analisi, ha concluso che occorreva che la designazione ZVI fosse ampliata, affinché fossero completamente soddisfatte le disposizioni della direttiva. |
|
3. |
Dagli elementi sulla concentrazione di nitrati che la Repubblica ellenica ha sottoposto alla Commissione (in base all’articolo 10 della direttiva, per il periodo 2004-2007, e anche per il periodo 2008-2011) e, ugualmente, in base ai dati relativi ai valori medi e massimi di concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee e ai relativi dati nelle acque di superficie eutrofizzate (tabelle 3 e 4), la Commissione ha fissato 9 zone che dovranno essere designate come ZVI e/o per le quali occorrerà ampliare la zona attualmente designata. |
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4. |
Dopo aver svolto la sua analisi, zona per zona, la Commissione ha proposto ricorso dinanzi alla Corte per far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo designato zone caratterizzate dalla presenza di corsi d’acqua sotterranei o di superficie — danneggiati o a rischio di essere danneggiati da una concentrazione eccessiva di nitrati e/o dal fenomeno dell’eutrofizzazione — come «zone vulnerabili all’inquinamento provocato dai nitrati» (ZVI), designazione necessaria in base ai dati disponibili, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. |
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5. |
Per di più, la Repubblica ellenica, non avendo realizzato i programmi d’azione cui fa riferimento l’articolo 5 della stessa direttiva entro un anno dalle designazioni previste dall’articolo 3, paragrafo 4 della Direttiva, ha violato del pari quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/15 |
Impugnazione proposta il 3 aprile 2014 da Evonik Degussa GmbH e AlzChem AG, già AlzChem Trostberg GmbH, già AlzChem Hart GmbH, avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 gennaio 2014, causa T-391/09, Evonik Degussa GmbH e AlzChem AG, già AlzChem Trostberg GmbH, già AlzChem Hart GmbH/Commissione europea
(Causa C-155/14 P)
2014/C 184/19
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Evonik Degussa GmbH e AlzChem AG, già AlzChem Trostberg GmbH, già AlzChem Hart GmbH (rappresentanti: C. Steinle e I. Bodenstein, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
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1. |
annullare la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 gennaio 2014 (causa T-391/09), nella parte in cui arreca pregiudizio alle ricorrenti; |
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2. |
dichiarare nulla la decisione C(2009) 5791 def. della Commissione del 22 luglio 2009 (caso COMP/39.396 - Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas), nella parte relativa alle ricorrenti; in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti all’articolo 2, lettere g) e h), della suddetta decisione; in subordine, qualora la richiesta che precede non dovesse essere accolta, modificare l’articolo 2, lettere g) e h), della decisione nel senso che la SKW Stahl-Metallurgie GmbH risponda in solido per l’intero importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti; queste ultime intendono il presente capo delle conclusioni così come è stato inteso dal Tribunale ai punti 264 e 265 della sentenza, ovvero come richiesta in subordine di aumentare la quota dell’ammenda inflitta alle ricorrenti da considerarsi pagata nel momento in cui la SKW versa l’ammenda inflittale dalla Commissione; |
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3. |
in subordine alla precedente richiesta sub 2, rinviare la causa al Tribunale affinché decida in conformità della valutazione giuridica espressa nella sentenza della Corte; |
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4. |
in ogni caso condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalle ricorrenti nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte. |
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione si rivolge contro la sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2014 nella causa T-391/09, per la parte in cui arreca pregiudizio alle ricorrenti. Nella sentenza il Tribunale ha in parte accolto e in parte respinto i motivi dedotti dalle ricorrenti contro la decisione C(2009) 5791 def. della Commissione europea del 22 luglio 2009 in un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas).
Le ricorrenti deducono complessivamente cinque motivi.
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1. |
Con il primo motivo le ricorrenti contestano il fatto che il Tribunale abbia imputato loro la condotta lesiva della normativa in materia di intese della SKW Stahl-Technik GmbH & Co. KG («SKW»), respingendo la confutazione della presunzione di un’influenza decisiva, in violazione della portata dell’imputazione di responsabilità derivante dall’articolo 81 CE (divenuto articolo 101 TFUE), del principio della responsabilità personale, della presunzione di innocenza e del principio di colpevolezza. A partire dall’aprile 2004 la SKW, nel vuoto di potere che precedeva l’imminente cessione della società a terzi, avrebbe partecipato a un cartello di propria iniziativa e contro le espresse indicazioni specifiche delle ricorrenti. In questo caso eccezionale e particolare, che si distingue chiaramente dalla massa dei casi finora decisi, il Tribunale avrebbe a torto omesso di decidere secondo equità nel singolo caso. |
|
2. |
Con il secondo motivo le ricorrenti censurano il Tribunale per aver respinto, in violazione del diritto al contraddittorio e dell’obbligo di motivazione, il motivo con cui esse hanno chiesto di annullare la decisione della Commissione in quanto le quote di ripartizione della responsabilità nei rapporto interni tra i soggetti obbligati in solido non erano definite in conformità della sentenza del Tribunale nel frattempo emanata nella causa Siemens AG Österreich (del 3 marzo 2011, da T-122/07 a T-124/07, Racc. pag. II-793). Il ricorso non è stato presentato tardivamente né la motivazione era insufficiente. |
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3. |
Riguardo all’entità dell’ammenda, con il terzo motivo le ricorrenti fanno valere che il Tribunale, non riducendo l’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti — come nella causa parallela Gigaset — alla luce degli errori nel calcolo delle stesse, in particolare della mancata considerazione di una tassa di ingresso e dell’errata attribuzione di una riduzione dell’ammenda della SKW nell’ambito della politica di trattamento favorevole, ha violato il principio di parità di trattamento. |
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4. |
Le ricorrenti prendono atto con soddisfazione che il Tribunale, nella riformulazione delle ammende, ha ricalcolato anche la quota dell’ammenda che si considera che le ricorrenti «hanno pagato per un importo pari alle somme versate dalla SKW a titolo dell’ammenda inflittale dalla stessa decisione» (punto 2 del dispositivo, primo trattino). Tuttavia, con il quarto motivo in subordine, esse contestano che il Tribunale, in violazione del principio della certezza giuridica, nulla poena sine lege certa, e dell’obbligo di motivazione, non abbia espressamente stabilito un duplice effetto di estinzione per un pagamento effettuato dalla SKW, sia nei confronti di ARQUES Industries AG («Arques») (divenuta Gigaset AG [«Gigaset»]) sia nei confronti delle ricorrenti. |
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5. |
Con il quinto motivo in subordine, le ricorrenti contestano che il Tribunale, nella riformulazione delle ammende, in violazione dei principi per l’irrogazione di ammende in solido (articolo 81 CE, articolo 23 del regolamento n. 1/2003) (1), abbia dedotto la riduzione accordata nell’ambito della politica di trattamento favorevole dalla quota da considerarsi pagata con il versamento della SKW. Così facendo, con tale quota il Tribunale avrebbe posto a carico delle ricorrenti la suddetta riduzione, anche se la SKW non ha collaborato con la Commissione in conformità della comunicazione sulla cooperazione. |
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato; GU L 1, pag. 1.
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 4 aprile 2014 — Société Neptune Distribution/Ministère de l'Économie et des Finances
(Causa C-157/14)
2014/C 184/20
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Société Neptune Distribution
Resistente: Ministère de l'Économie et des Finances
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la base di calcolo dell’«equivalente di sale» della quantità di sodio presente in un prodotto alimentare, ai sensi dell’allegato al regolamento (CE) n. 1924/2006 (1), sia costituita unicamente dalla quantità di sodio che, associata a ioni di cloruro, forma cloruro di sodio, ovvero sale da tavola, oppure comprenda la quantità complessiva di sodio contenuto nel prodotto, in qualunque forma. |
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2) |
Nel secondo caso, se le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE e dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/54/CE (2), in combinato disposto con l’allegato III alla suddetta direttiva, lette alla luce del rapporto di equivalenza stabilito tra il sodio e il sale nell’allegato al regolamento (CE) n. 1924/2006, vietando a un distributore di acqua minerale di far figurare sulle sue etichette e sui suoi messaggi pubblicitari qualsiasi indicazione relativa al basso contenuto di sale che potrebbe essere quello del suo prodotto, peraltro ricco di bicarbonato di sodio, in quanto tale indicazione potrebbe indurre l’acquirente in errore circa il contenuto complessivo di sodio dell’acqua, violino l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1 (libertà di espressione e di informazione) e l’articolo 16 (libertà di impresa) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. |
(1) Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).
(2) Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164, pag. 45).
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/17 |
Ricorso proposto il 4 aprile 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-163/14)
2014/C 184/21
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e I. Martínez del Peral, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che, non concedendo alle istituzioni e organi dell’Unione, l’esenzione di cui all’articolo 3, secondo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, dei contributi disposti all’articolo 26 dell’Ordinanza recante organizzazione del mercato dell’elettricità nella regione di Bruxelles-Capitale, nonché all’articolo 20 dell’Ordinanza recante organizzazione del mercato del gas nella regione di Bruxelles-Capitale, come modificate, e opponendosi al rimborso di detti contributi in tal modo percepiti dalla Regione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea; |
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— |
condannare il Regno del Belgio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Le ordinanze del 19 luglio 2001, recante organizzazione del mercato dell’elettricità nella Regione di Bruxelles-Capitale, e del 1o aprile 2004, recante organizzazione del mercato del gas nella Regione di Bruxelles-Capitale, come modificate, prevedono la riscossione di diritti a carico dei fornitori di elettricità e di gas in favore della Regione di Bruxelles-Capitale. Tali contributi regionali sono poi fatturati ai consumatori finali e dunque alle istituzioni, in occasione della fornitura di elettricità o di gas in funzione della potenza tenuta a disposizione dei clienti finali (per l’elettricità) e del calibro dei contatori presso i clienti finali (per il gas).
La Commissione ritiene che tali contributi regionali debbano essere qualificati imposte indirette percepite dalle autorità belghe in occasione di acquisti considerevoli effettuati dalle istituzioni per il loro uso ufficiale e incorporate nel prezzo dell’elettricità o del gas loro fatturato. La Commissione sostiene che non è necessario, al fine dell’identificazione d un’imposta indiretta, che sia espressamente previsto dalla legislazione un obbligo di ripercussione sul cliente finale e che l’essenziale è che si tratti di un’imposta prelevata in occasione di una spesa o un consumo. Di conseguenza, essa ritiene che lo Stato belga sia tenuto ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, a rimborsare tali diritti indiretti o tasse sulla vendita alle istituzioni dell’Unione.
La Commissione sostiene che tali contributi regionali non possano essere considerati mere remunerazioni di un servizio di utilità generale e che non rientrino, pertanto, nell’eccezione all’esenzione prevista all’articolo 3, terzo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. Infatti, tali contributi intendono finanziare diverse missioni di servizio pubblico e finanziano parzialmente varie politiche condotte dai pubblici poteri a scopo sociale (tariffa sociale, forniture minime d’elettricità alle famiglie, per esempio) o ambientali (incentivo all’utilizzo razionale dell0’energia, per esempio). Non si tratta di pagare attraverso tali imposte, il corrispettivo di un servizio fornito specificamente alle istituzioni.
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/18 |
Impugnazione proposta l’8 aprile 2014 dalla European Dynamics Belgium SA e a. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 29 gennaio 2014, causa T-158/12, European Dynamics Belgium e a./EMA
(Causa C-173/14 P)
2014/C 184/22
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Εvropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics UK Ltd (rappresentante: V. Christianos, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali (EMA)
Conclusioni delle ricorrenti
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— |
annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-158/12 del 29 gennaio 2014 e rinviare la causa al Tribunale ai fini della decisione; |
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— |
condannare l’EMA alle spese. |
Motivi e principali argomenti
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1. |
Le ricorrenti sostengono che la sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014, nella causa T-158/12, contiene valutazioni giuridiche che violano manifestamente norme di diritto dell’Unione e che vengono contestate nell’atto d’impugnazione. |
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2. |
Secondo le ricorrenti la sentenza impugnata deve essere annullata a causa di manifesti errori di valutazione, di uno snaturamento delle loro argomentazioni, di un errore di motivazione nonché di un’erronea interpretazione e applicazione del diritto dell’Unione. |
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3. |
In particolare le ricorrenti fanno valere quattro motivi di annullamento:
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/19 |
Ricorso proposto l’11 aprile 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-180/14)
2014/C 184/23
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e M. van Beek)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che, non avendo previsto e/o applicato un orario di lavoro settimanale massimo non superiore a 48 ore e non avendo garantito un periodo minimo giornaliero e settimanale di riposo né un periodo di riposo compensativo immediatamente successivo alle ore lavorative che si presumono da compensare, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE (1); |
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— |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
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1. |
La direttiva 2003/88 ha stabilito norme minime comuni per l’organizzazione dell’orario di lavoro allo scopo di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori con la previsione di un limite massimo per l’orario di lavoro medio settimanale (articolo 6) e di un periodo minimo giornaliero e settimanale di riposo (articoli 3, 5 e 6 della medesima direttiva). |
|
2. |
La Grecia ha recepito la direttiva nel diritto interno, anche per i medici impiegati presso i servizi sanitari pubblici, con decreto del Presidente della Repubblica n. 88/1999. Per quanto riguarda i medici in formazione, la Grecia ha poi recepito la direttiva con decreto del Presidente della Repubblica n. 76/2005. |
|
3. |
Tuttavia, in seguito la Grecia ha adottato una serie di provvedimenti legislativi che hanno sospeso l’applicazione delle norme di recepimento in relazione ai medici salariati e ai medici in formazione dei servizi sanitari pubblici. |
|
4. |
Inoltre, dalle denunce presentate alla Commissione da dieci diverse federazioni di medici greci risulta che tali lavoratori erano obbligati in base alla normativa nazionale, ma anche nella prassi, a lavorare in media da 60 a 72 ore alla settimana (medici salariati) e da 71 a 93 ore (medici in formazione). In modo regolare, venivano altresì obbligati a lavorare ininterrottamente fino a 32 ore nei luoghi di lavoro. |
|
5. |
In seguito, è stato concluso un contratto collettivo di lavoro e sono state emanate le leggi nn. 37542009 e 3868/2010, che riprendono le disposizioni di detto contratto collettivo. La legge nazionale ha continuato a non stabilire un limite effettivo all’orario massimo durante il quale i predetti lavoratori possono essere obbligati a lavorare in quanto, fatta eccezione per il servizio ordinario, prevede che «i medici ospedalieri del sistema sanitario nazionale, i medici universitari e i medici in fase di specializzazione effettuano le guardie indispensabili per il regolare funzionamento degli ospedali e dei centri sanitari». |
|
6. |
Inoltre, affinché tali disposizioni si applichino anche nella prassi, non viene garantito il periodo minimo di riposo giornaliero e settimanale, poiché, da un lato, non sono riconosciute come tempo di lavoro tutte le tipologie di guardia e, dall’altro, non vengono istituiti periodi equivalenti di riposo compensativo, da effettuarsi immediatamente dopo il tempo supplementare di lavoro che si presume da compensare. |
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7. |
La normativa e la prassi di cui sopra si discostano gravemente dai requisiti minimi imposti dalla direttiva e costituiscono una violazione degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88. |
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pagg. da 9 a 19).
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16.6.2014 |
IT |
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C 184/20 |
Impugnazione proposta il 17 aprile 2014 da AC-Treuhand AG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 febbraio 2014 nella causa T-27/10, AC Treuhand AG/Commissione europea
(Causa C-194/14 P)
2014/C 184/24
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: AC-Treuhand AG (rappresentanti: C. Steinle e I. Bodenstein, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza impugnata; |
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— |
annullare la decisione C(2009) 8682 def. della Commissione, dell’11 novembre 2009 (Caso COMP/38.589 — Stabilizzanti termici), nella parte in cui riguarda la ricorrente; in subordine, ridurre l’importo delle ammende inflitte alla ricorrente ai sensi dell’articolo 2, punti 17 e 38, della menzionata decisione; |
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— |
in subordine rispetto alla conclusione esposta al precedente punto 2, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca conformemente alla valutazione giuridica effettuata nella sentenza della Corte, |
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— |
in ogni caso, condannare la Commissione a pagare le spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte. |
Motivi e principali argomenti
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1. |
La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 febbraio 2014, nella causa T-27/10. Con tale sentenza il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente il 27 gennaio 2010 contro la decisione C(2009) 8682 def. della Commissione, dell'11 novembre 2009, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici). |
|
2. |
La ricorrente deduce complessivamente quattro motivi di impugnazione: |
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3. |
Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente allega che il Tribunale è incorso in un errore di diritto interpretando in maniera estensiva l’articolo 81 CE (divenuto articolo 101 TFUE), in violazione del principio di legalità (nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege) sancito all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), con la conseguenza che i requisiti di precisione e prevedibilità, richiesti dallo Stato di diritto, degli elementi che integrano la fattispecie di cui all’articolo 81 CE nel caso di specie non sono più soddisfatti. Il Tribunale ha pertanto violato l’articolo 81 CE e l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta. |
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4. |
Con il secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha respinto il quarto motivo del ricorso in primo grado, disconoscendo i limiti che il principio di legalità (articolo 49, paragrafo 1, della Carta) e il principio della parità di trattamento imponevano nel caso di specie potere discrezionale della Commissione nella fissazione dell’importo delle ammende. |
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5. |
Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente allega che il Tribunale ha violato l’articolo 23, paragrafi 2 ed 3, del regolamento n. 1/2003 e gli orientamenti per il calcolo delle ammende. Essa avrebbe indicato che le ammende che le sono state inflitte avrebbero dovuto essere fissate non in modo forfettario, ma secondo le metodologie previste dagli orientamenti del 2006 e, quindi, in base agli onorari percepiti per la prestazione dei servizi e in rapporto alle infrazioni di cui trattasi. Il Tribunale ha a torto respinto tale argomento e considerato adeguato l’importo delle ammende. |
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6. |
Con il quarto motivo d’impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale abbia violato l’articolo 261 TFUE e gli articoli 23, paragrafo 3, e 31 del regolamento 1/2003, esercitando la sua competenza estesa anche al merito in modo insufficiente e contrario al diritto. Inoltre, nell’esercizio di tale competenza, il Tribunale ha violato i principi di legalità (articolo 49, paragrafo 1, della Carta), di parità di trattamento e di proporzionalità. |
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16.6.2014 |
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C 184/21 |
Ordinanza del presidente della Corte del 13 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — TVI Televisão Independente SA/Fazenda Pública
(Causa C-17/12) (1)
2014/C 184/25
Lingua processuale: il portoghese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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16.6.2014 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/21 |
Ordinanza del presidente della Corte del 25 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Argeş — Romania) — Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Argeş/SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA — Sucursala Piteşti, Alin Iulian Matei, Petruţa Florentina Matei
(Causa C-236/12) (1)
2014/C 184/26
Lingua processuale: il rumeno
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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16.6.2014 |
IT |
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C 184/21 |
Ordinanza del presidente della Corte del 26 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Karin Gawelczyk/Generali Lebensversicherung AG
(Causa C-439/12) (1)
2014/C 184/27
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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16.6.2014 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/21 |
Ordinanza del presidente della Corte del 26 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Werner Krieger/ERGO Lebensversicherung AG
(Causa C-459/12) (1)
2014/C 184/28
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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16.6.2014 |
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C 184/22 |
Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte del 7 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Prešov — Repubblica slovacca) — Peter Macinský, Eva Macinská/Getfin s.r.o., Financreal s.r.o.
(Causa C-482/12) (1)
2014/C 184/29
Lingua processuale: lo slovacco
Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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16.6.2014 |
IT |
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C 184/22 |
Ordinanza del presidente della Corte del 19 febbraio 2014 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-500/12) (1)
2014/C 184/30
Lingua processuale: il polacco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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16.6.2014 |
IT |
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C 184/22 |
Ordinanza del presidente della Corte dell’11 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Andrea Lange/ERGO Lebensversicherung AG
(Causa C-529/12) (1)
2014/C 184/31
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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16.6.2014 |
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C 184/22 |
Ordinanza del presidente della Corte del 10 marzo 2014 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Winsen (Luhe) — Germania] — Andrea Merten/ERGO Lebensversicherung AG
(Causa C-590/12) (1)
2014/C 184/32
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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16.6.2014 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/23 |
Ordinanza del presidente della Corte del 18 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover — Germania) — Pia Braun/Region Hannover
(Causa C-603/12) (1)
2014/C 184/33
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/23 |
Ordinanza del presidente della Corte del 13 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Norte — Portogallo) — Marina da Conceição Pacheco Almeida/Fundo de Garantia Salarial, IP, Instituto da Segurança Social, IP
(Causa C-57/13) (1)
2014/C 184/34
Lingua processuale: il portoghese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/23 |
Ordinanza del presidente della Corte del 6 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Quimper — Francia) — CA Consumer Finance/Francine Crouan, nata Weber, Tual Crouan
(Causa C-77/13) (1)
2014/C 184/35
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/23 |
Ordinanza del presidente della Decima Sezione della Corte del 10 febbraio 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-96/13) (1)
2014/C 184/36
Lingua processuale: il greco
Il presidente della Decima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/24 |
Ordinanza del presidente della Corte del 20 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia — Romania) — Claudiu Roşu/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu — Activitatea de Inspecție Fiscală
(Causa C-312/13) (1)
2014/C 184/37
Lingua processuale: il rumeno
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/24 |
Ordinanza del presidente della Corte del 20 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia — Romania) — Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Sibiu — Activitatea de Inspecţie Fiscală/Cătălin Ienciu
(Causa C-313/13) (1)
2014/C 184/38
Lingua processuale: il rumeno
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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16.6.2014 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/24 |
Ordinanza del presidente della Corte del 24 febbraio 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Amtsgericht Rüsselsheim — Germania) — Erich Pickert (C-347/13), Jürgen Hein (C-353/13), Hjördis Hein (C-353/13)/Condor Flugdienst GmbH
(Cause riunite C-347/13 e C-353/13) (1)
2014/C 184/39
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione delle cause dal ruolo.
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/24 |
Ordinanza del presidente della Corte del 19 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim — Germania) — Peter Link/Condor Flugdienst GmbH
(Causa C-471/13) (1)
2014/C 184/40
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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16.6.2014 |
IT |
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C 184/25 |
Ordinanza del presidente della Corte del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena — Spagna) — Caixabank SA/Antonio Galán Rodríguez
(Causa C-486/13) (1)
2014/C 184/41
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/25 |
Ordinanza del presidente della Corte del 25 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho de Lisboa — Portogallo) — Jorge Ítalo Assis dos Santos/Banco de Portugal
(Causa C-566/13) (1)
2014/C 184/42
Lingua processuale: il portoghese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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16.6.2014 |
IT |
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C 184/25 |
Ordinanza del presidente della Corte del 4 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim — Germania) — Thomas Etzold, Sandra Etzold, Toni Lennard Etzold/Condor Flugdienst GmbH
(Causa C-575/13) (1)
2014/C 184/43
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
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16.6.2014 |
IT |
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C 184/26 |
Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2014 — Longevity Health Products/UAMI — Weleda Trademark (MENOCHRON)
(Causa T-473/11) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo MENOCHRON - Marchio comunitario denominativo anteriore MENODORON - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
2014/C 184/44
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, Bahamas) (rappresentante: J. Korab, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Weleda Trademark AG (Arlesheim, Svizzera) (rappresentante: W. Haring, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 6 luglio 2010 (procedimento R 2345/2010-4), relativa al procedimento di opposizione tra la Weleda Trademark AG e la Longevity Health Products, Inc.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Longevity Health Products, Inc. è condannata alle spese. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/26 |
Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2014 — Asos/UAMI — Maier (ASOS)
(Causa T-647/11) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ASOS - Marchio comunitario denominativo anteriore ASSOS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
2014/C 184/45
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Asos plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: P. Kavanagh, solicitor, e A. Edwards-Stuart, barrister)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Roger Maier (San Pietro di Stabio, Svizzera) (rappresentante: U. Lüken, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 17 ottobre 2011 (procedimento R 2215/2010-4), relativa al procedimento di opposizione tra il sig. Roger Maier e la Asos plc.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La domanda del sig. Roger Maier è respinta. |
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3) |
La Asos plc è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)(UAMI). |
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4) |
Il sig. Maier è condannato a sopportare le proprie spese. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/27 |
Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2014 — Francia/Commissione
(Causa T-478/11) (1)
((«Aiuti di Stato - Azioni condotte da un comitato interprofessionale nazionale del settore suino - Finanziamento mediante contributi volontari resi obbligatori - Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno - Ritiro della decisione - Non luogo a statuire»))
2014/C 184/46
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter e J. Rossi, successivamente E. Belliard, G. de Bergues, D. Colas e J. Bousin, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Stromsky, C. Urraca Caviedes e S. Thomas, successivamente B. Stromsky e C. Urraca Caviedes, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2011) 4376 final della Commissione, del 29 giugno 2011, relativa all’aiuto di Stato NN 10/2010 — Francia — Tassa destinata a finanziare un comitato interprofessionale nazionale del settore suino.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso. |
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2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/27 |
Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2014 — Francia/Commissione
(Causa T-511/11) (1)
((«Aiuti di Stato - Azioni condotte da Interbev - Finanziamento mediante contributi volontari resi obbligatori - Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno - Ritiro della decisione - Non luogo a statuire»))
2014/C 184/47
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente E. Belliard, G. de Bergues, J. Rossi e J. Gstalter, successivamente E. Belliard, G. de Bergues, D. Colas e J. Bousin, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Stromsky, C. Urraca Caviedes e S. Thomas, successivamente B. Stromsky e C. Urraca Caviedes)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2012/131/UE della Commissione del 13 luglio 2011, relativa ai contributi a favore di Interbev (GU L 59, pag. 14).
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso. |
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2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/28 |
Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2014 — Inaporc/Commissione
(Causa T-575/11) (1)
((«Aiuti di Stato - Azioni intraprese da un comitato interprofessionale nazionale relativo ai suini - Finanziamento mediante contributi volontari resi obbligatori - Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno - Revoca della decisione - Non luogo a statuire»))
2014/C 184/48
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Interprofession nationale porcine (Inaporc) (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti H. Calvet, Y. Trifounovitch e C. Rexha)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Stromsky e S. Thomas, successivamente B. Stromsky, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C (2011) 4376 definitivo della Commissione, del 29 giugno 2011, relativa all’aiuto di Stato NN 10/2010 — Francia — Imposta diretta a finanziare un comitato interprofessionale nazionale relativo ai suini.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso. |
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2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/28 |
Ordinanza del Tribunale 2 aprile 2014 — Interbev/Commissione
(Causa T-18/12) (1)
((«Aiuti di Stato - Azioni condotte dalla Interbev - Finanziamento mediante contributi volontari resi obbligatori - Decisione che dichiara il regime di aiuto compatibile con il mercato interno - Revoca della decisione - Non luogo a statuire»))
2014/C 184/49
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (Interbev) (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Morrier e A. Bouviala, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Stromsky e S. Thomas, successivamente B. Stromsky, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2012/131/UE della Commissione, del 13 luglio 2011, relativa ai contributi a vantaggio di Interbev (GU L 59, pag. 14).
Dispositivo
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1) |
Non occorre più statuire sul presente ricorso. |
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2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/29 |
Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2014 — Wedi/UAMI — Mehlhose Bauelemente für Dachrand + Fassade (BALCO)
(Causa T-541/12) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a provvedere»))
2014/C 184/50
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Wedi GmbH (Emsdetten, Germania) (rappresentante: O. Bischof, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, successivamente A. Schifko, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Mehlhose Bauelemente für Dachrand + Fassade GmbH & Co. KG (Herford, Germania) (rappresentante: M. Wirtz, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, del 25 settembre 2012 (procedimento R 2255/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Mehlhose Bauelemente für Dachrand + Fassade GmbH & Co. KG e la Wedi GmbH.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
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2) |
La ricorrente e il convenuto sopporteranno le proprie spese. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/30 |
Ordinanza del Tribunale del 3 aprile 2014 — CFE-CGC France Télécom Orange/Commissione
(Causa T-2/13) (1)
((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno a talune condizioni - Sindacato di lavoratori - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»))
2014/C 184/51
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CFE-CGC France Télécom-Orange (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. L. Lefort des Ylouses e A. S. Gay, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Grespan e B. Stromsky, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2012/540/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, relativa all’aiuto di Stato C 25/08 (ex NN 23/08), riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di France Télécom, al quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore di France Télécom (GU 2012, L 279, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Non vi è luogo a statuire sulla domanda di intervento della Repubblica francese. |
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3) |
La CFE-CGC France Télécom-Orange sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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4) |
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/30 |
Ordinanza del Tribunale del 3 aprile 2014 — ADEAS/Commissione
(Causa T-7/13) (1)
((«Ricorso di annullamento - Aiuto di Stato - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno a talune condizioni - Associazione - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»))
2014/C 184/52
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Association pour la défense de l’épargne et de l’actionnariat des salariés de France Télécom-Orange (ADEAS) (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. L. Lefort des Ylouses e A. S. Gay, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Grespan e B. Stromsky, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2012/540/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, relativa all’aiuto di Stato C 25/08 (ex NN 23/08), riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di France Télécom, al quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore di France Télécom (GU 2012, L 279, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Non vi è luogo a statuire sulla domanda di intervento della Repubblica francese. |
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3) |
L’association pour la défense de l’épargne et de l’actionnariat des salariés de France Télécom-Orange (ADEAS) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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4) |
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/31 |
Impugnazione proposta il 21 febbraio 2014 da Alvaro Sesma Merino avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 dicembre 2013, causa F-125/12, Sesma Merino/UAMI
(Causa T-127/14 P)
2014/C 184/53
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Alvaro Sesma Merino (El Campello, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Controinteressato nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare integralmente la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’11 dicembre 2013, nella causa F-125/12, e statuire conformemente alle conclusioni del ricorrente in tale procedimento; |
|
— |
in subordine, dopo l’annullamento della succitata sentenza, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica; |
|
— |
dichiarare nulli il rapporto informativo (Appraisal Report) del ricorrente per il 2011, nella versione del 1o febbraio 2012, nonché le e-mail del convenuto del 2 febbraio 2012, ore 14:51, e del 2 febbraio 2012, ore 15:49, per la parte contenente gli obiettivi stabiliti dall’UAMI in capo al ricorrente per il periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012; |
|
— |
condannare l’UAMI a versare al ricorrente un risarcimento per i danni morali e immateriali da lui subiti, per un importo adeguato, fissato a discrezione del Tribunale; |
|
— |
condannare l’UAMI al pagamento delle spese complessive di giudizio, quindi al pagamento delle spese del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e di quelle del procedimento di impugnazione dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari
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|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi della logica
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/32 |
Ricorso proposto il 7 marzo 2014 — Calberson GE/Commissione
(Causa T-164/14)
2014/C 184/54
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Calberson GE (Villeneuve-la-Garenne, Francia) (rappresentanti: T. Gallois ed E. Dereviankine, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
condannare la Commissione europea a versarle le seguenti somme:
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Ai sensi dei regolamenti nn. 111/1999 (1) e 1799/1999 (2), la ricorrente è aggiudicataria di un appalto vertente sul trasporto di carne bovina alla Federazione russa nell’ambito del programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati a tale paese.
In seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 17 gennaio 2013, Geodis Calberson GE (C-623/11, non ancora pubblicata nella Raccolta), che attribuisce la competenza al giudice dell’Unione a conoscere delle domande di risarcimento danni risultanti da illeciti commessi dall’organismo nazionale d’intervento, la ricorrente chiede il risarcimento del danno che avrebbe subito nell’ambito dell’esecuzione di detto appalto.
Pertanto, la ricorrente fa valere che l’organismo nazionale d’intervento, FranceAgriMer, ha commesso illeciti — vale a dire i) lo svincolo tardivo delle garanzie di buona esecuzione dell’appalto fornite dalla ricorrente, ii) il pagamento tardivo di fatture non contestate, iii) il mancato pagamento di talune fatture non contestate, e iv) il pagamento di determinate fatture in una valuta diversa da quella prevista nell’appalto — che le hanno causato un danno.
(1) Regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione, del 18 gennaio 1999, recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (GU L 14, pag. 3).
(2) Regolamento (CE) n. 1799/1999 della Commissione, del 16 agosto 1999, relativo alla fornitura di carni bovine alla Russia (GU L 217, pag. 20).
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/33 |
Ricorso proposto il 14 marzo 2014 — Front Polisario/Consiglio
(Causa T-180/14)
2014/C 184/55
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (Laâyoune) (rappresentante: G. Devers, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare ricevibile il suo ricorso di annullamento; |
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— |
concludere per l’annullamento della decisione del Consiglio; |
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— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente deduce dodici motivi a sostegno del proprio ricorso contro la decisione 2013/785/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco (1).
Il ricorrente, in quanto rappresentante del popolo saharawi, ritiene di essere direttamente e individualmente interessato da detto atto.
|
1. |
Primo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione, poiché la decisione impugnata non consente di comprendere come il Consiglio abbia integrato nel suo processo decisionale il fatto che il Sahara occidentale sarebbe un territorio non autonomo occupato dal Regno del Marocco. |
|
2. |
Secondo motivo, relativo ad una violazione del principio di consultazione, in quanto il Consiglio ha adottato la decisione impugnata senza consultare il ricorrente, mentre il diritto internazionale imporrebbe che lo sfruttamento delle risorse naturali di un popolo di un territorio non autonomo sia condotto in consultazione con i suoi rappresentanti. Il ricorrente fa valere di essere il solo e unico rappresentante del popolo saharawi. |
|
3. |
Terzo motivo, relativo ad una violazione del principio di coerenza, nella misura in cui la decisione impugnata consentirebbe l’entrata in vigore di un accordo internazionale che si applicherebbe al territorio del Sahara occidentale, mentre nessuno Stato membro avrebbe riconosciuto la sovranità del Regno del Marocco sul Sahara occidentale. La decisione impugnata rafforzerebbe il controllo del Regno del Marocco sul territorio saharawi, il che sarebbe contrario all’aiuto fornito dalla Commissione ai rifugiati saharawi. Inoltre, la decisione impugnata non sarebbe coerente con la reazione abituale dell’Unione europea alle violazioni di obblighi derivanti da norme imperative del diritto internazionale e sarebbe contraria agli obiettivi della politica comune della pesca. |
|
4. |
Quarto motivo, relativo ad un inadempimento dell’obiettivo di uno sviluppo sostenibile. |
|
5. |
Quinto motivo, relativo ad una violazione del principio del legittimo affidamento, nella misura in cui la decisione impugnata violerebbe l’affidamento del ricorrente nei ripetuti annunci delle istituzioni dell’Unione europea sulla conformità con il diritto internazionale degli accordi conclusi con il Regno del Marocco. |
|
6. |
Sesto motivo, relativo ad una violazione dell’accordo di associazione concluso tra l’Unione europea e il Regno del Marocco, poiché la decisione impugnata è contraria all’articolo 2 di detto accordo di associazione, nella misura in cui essa violerebbe il diritto all’autodeterminazione. |
|
7. |
Settimo motivo, relativo ad una violazione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nella misura in cui la decisione impugnata consentirebbe l’entrata in vigore di un protocollo con il quale l’Unione europea e il Regno del Marocco fisserebbero contingenti di pesca in acque non soggette alla loro sovranità e autorizzerebbero le navi dell’Unione a sfruttare risorse alieutiche appartenenti alla sola sovranità del popolo saharawi. |
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8. |
Ottavo motivo, relativo ad una violazione del diritto all’autodeterminazione, dato che la decisione impugnata rafforza il controllo del Regno del Marocco sul Sahara occidentale. |
|
9. |
Nono motivo, relativo ad una violazione del principio di sovranità permanente sulle risorse naturali e dell’articolo 73 della Carta delle Nazioni unite, in quanto il ricorrente non è stato consultato, sebbene la decisione impugnata consentirebbe lo sfruttamento delle risorse naturali che appartengono solamente alla sovranità del popolo saharawi. |
|
10. |
Decimo motivo, relativo ad una violazione del principio dell’effetto relativo dei trattati, dato che la decisione impugnata stabilisce obblighi internazionali nei confronti del ricorrente senza il suo consenso. |
|
11. |
Undicesimo motivo, relativo ad una violazione del diritto internazionale umanitario, nella misura in cui la decisione impugnata fornirebbe un sostegno finanziario alla politica del Regno del Marocco di colonizzazione del Sahara occidentale. |
|
12. |
Dodicesimo motivo, relativo al diritto della responsabilità internazionale, in quanto la decisione impugnata genera la responsabilità internazionale dell’Unione europea. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/34 |
Ricorso proposto il 14 marzo 2014 — Freitas/Parlamento e Consiglio
(Causa T-185/14)
2014/C 184/56
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: José Freitas (Porto, Portogallo) (rappresentante: J.-P. Hordies, avvocato)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
|
— |
annullare l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 28 dicembre 2013 (L 354/132); |
|
— |
condannare i convenuti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
|
1. |
Primo motivo, relativo ad una violazione dell’articolo 49 TFUE, nella misura in cui la professione di notaio rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 TFUE concernente la libertà di stabilimento e non rientrerebbe nell’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’articolo 51 TFUE. Pertanto, la professione di notaio non può essere esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE (1). |
|
2. |
Secondo motivo, relativo ad una violazione del principio di proporzionalità, poiché i notai nominati da un atto ufficiale dei poteri pubblici sono esclusi in modo generale e assoluto dall’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE. |
(1) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/35 |
Ricorso proposto il 9 aprile 2014 — Ewald Dörken/UAMI — Schürmann (VENT ROLL)
(Causa T-223/14)
2014/C 184/57
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ewald Dörken AG (Herdecke, Germania) (rappresentante: N. Grüger, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Wolfram Schürmann (Neuhausen, Svizzera)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 30 gennaio 2014, nel procedimento R 2156/2012-4 e modificare la decisione impugnata nel senso che sia respinta integralmente la domanda di dichiarazione di nullità; |
|
— |
in subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 30 gennaio 2014, nel procedimento R 2156/2012-4 relativamente ai prodotti della classe 6: «manti in metallo per edilizia» nonché della classe 7: «guide a sollecitazione inferiore» e modificare la decisione impugnata nel senso che sia respinta la domanda di dichiarazione di nullità relativamente a tali prodotti; |
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— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «VENT ROLL» per prodotti delle classi 6, 17 e 19 — Marchio comunitario n. 3 817 491
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Wolfram Schürmann
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, malafede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 nonché motivo di nullità relativa della registrazione del marchio da parte dell’agente senza il consenso del titolare, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
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— |
Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009; |
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— |
Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009; |
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— |
Violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con la regola 40, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95; |
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— |
Violazione degli articoli 76 e 78 del regolamento n. 207/2009, della regola 37, lettera b), punto iv, e della regola 57 del regolamento n. 2868/95; |
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— |
Violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con la regola 37, lettera a), punto iii, del regolamento n. 2868/95 in combinato disposto con l’articolo 83 del regolamento n. 207/2009; |
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— |
Violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con la regola 37, lettera a), punto iii, e lettera b), punto i, del regolamento n. 2868/95. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/36 |
Ricorso proposto l'11 aprile 2014 — iNET24 Holding/UAMI (IDIRECT24)
(Causa T-225/14)
2014/C 184/58
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: iNET24 Holding AG (Feusisberg, Svizzera) (rappresentanti: S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger e V. Dalichau, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 4 febbraio 2014 nel procedimento R 1867/2013-5; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: designazione dell’Unione europea per la registrazione internazionale del marchio denominativo «IDIRECT24» per prodotti e servizi delle classi 9, 36, 38 e 42 — Registrazione internazionale n. 1 145 181
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
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— |
Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009; |
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009; |
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/37 |
Ricorso proposto l’11 aprile 2014 — Mammoet Salvage/Commissione
(Causa T-234/14)
2014/C 184/59
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Mammoet Salvage BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. Kuypers e A. Schadd, avvocati)
Convenuta: Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
in via principale, dichiarare l’inadempimento dell’Unione europea e/o della Commissione europea; |
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— |
in subordine, condannare l’Unione europea e/o la Commissione europea a pagare alla ricorrente gli importi dovuti; |
|
— |
in ulteriore subordine, condannare l’Unione europea e/o la Commissione europea a risarcire il danno alla ricorrente; |
|
— |
sia in via principale, sia in subordine ed ulteriore subordine, rinviare o sospendere il procedimento, ai sensi dell’articolo 77 del regolamento di procedura del Tribunale, sino a tre mesi dopo che la ricorrente ha ricevuto la sentenza arbitrale; |
|
— |
condannare l’Unione europea e/o la Commissione europea alle spese del procedimento e alle spese extragiudiziali. |
Motivi e principali argomenti
Nel 2010 la ricorrente ha vinto una gara d’appalto per la rimozione di 74 relitti in un porto in Mauritania, nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo. Il contratto, stipulato tra la Mauritania e la ricorrente, per quanto riguarda il finanziamento è stato autorizzato a nome della Commissione europea dall’ambasciatore e capo della delegazione dell’Unione europea in Mauritania. Con l’autorizzazione, la convenuta non è divenuta parte contrattuale, ma ha assunto l’obbligo di pagare i lavori effettuati.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sull’omissione della convenuta di compiere un atto. Il contratto tra la ricorrente e la Mauritania contiene una disposizione ai sensi della quale gli obblighi di pagamento dell’Unione cessano al più tardi 18 mesi dopo la fine del periodo di esecuzione dei compiti. Il 4 dicembre 2013 la ricorrente ha presentato alla Mauritania e alla delegazione dell’Unione europea domanda di proroga di detto termine. La convenuta ha omesso di rispondere alla domanda con cui le viene richiesto di agire. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’autorizzazione del finanziamento del contratto ad opera della Commissione europea La ricorrente ritiene che i lavori siano stati completati, e chiede al Tribunale di condannare la convenuta al pagamento delle fatture insolute, pari agli importi residui dovuti alla ricorrente per i lavori da essa eseguiti. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea Ove il Tribunale ritenesse che il termine di pagamento per l’Unione europea è scaduto, la ricorrente chiede al Tribunale di condannare la convenuta al risarcimento del danno per un importo pari alle fatture insolute. Inoltre la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare che la convenuta ha commesso illecito nei suoi confronti riguardo alla nomina di esperti, causando così un danno extracontrattuale. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/38 |
Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2014 — Elmaghraby/Consiglio
(Causa T-265/11) (1)
2014/C 184/60
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/38 |
Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2014 — El Gazaerly/Consiglio
(Causa T-266/11) (1)
2014/C 184/61
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/38 |
Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2014 — Energa Power Trading/Commissione
(Causa T-338/13) (1)
2014/C 184/62
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/39 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 30 aprile 2014 — López Cejudo/Commissione
(Causa F-28/13) (1)
((Funzione pubblica - Indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) - Indennità giornaliera - Articolo 10 dell’allegato VII dello Statuto - Ripetizione dell’indebito - Ritenute effettuate sulla retribuzione - Articolo 85 dello Statuto - Intento deliberato d’indurre l’amministrazione in errore - Termine ragionevole))
2014/C 184/63
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: José Manuel López Cejudo (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. É. Boigelot)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Ehrbar, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare le decisioni di effettuare diverse ritenute sulle retribuzioni del ricorrente per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2012.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. López Cejudo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea. |
(1) GU C 207 del 20/07/2013, pag. 57.
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/39 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 30 aprile 2014 — Kolarova/REA
(Causa F-88/13)
((Funzione pubblica - Personale dell’Agenzia esecutiva per la ricerca - Incidenti procedurali - Eccezione di irricevibilità - Poteri attribuiti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione - Delega all’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» [PMO] - Ricorso diretto contro le decisioni del PMO - Ricorso diretto contro l’istituzione delegante - Manifesta irricevibilità))
2014/C 184/64
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Desislava Kolarova (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: F. Frabetti, avvocato)
Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (rappresentanti: S. Payan-Lagrou, agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento del rigetto della richiesta della ricorrente riguardante l’assimilazione di sua madre al figlio a carico a titolo dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
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2) |
La sig.ra Kolarova sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dall’Agenzia esecutiva per la ricerca. |
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16.6.2014 |
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C 184/40 |
Ricorso proposto il 7 febbraio 2014 — ZZ/CdT
(Causa F-12/14)
2014/C 184/65
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti N. Cambonie, D. Ciolino e E. Macchi)
Convenuto: Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea recante rigetto della domanda del ricorrente, basata sull’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, di adottare una decisione di scuse nei suoi confronti e di riparazione dei danni che esso avrebbe subito.
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che il Tribunale della funzione pubblica voglia:
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— |
annullare la decisione di rigetto implicita del CdT, altrimenti la decisione di rigetto della lettera dell’avvocato che rappresenta il CdT recante decisione in data 10 aprile 2013, e, se del caso, la decisione di conferma del CdT in data 8 novembre 2013 recante rigetto della domanda di processo decisionale del ricorrente; |
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— |
dichiarare il CdT responsabile dei danni subiti dal ricorrente e pertanto riconoscere a quest’ultimo un risarcimento pari a EUR 306 733,60 a titolo di danno materiale e a EUR 130 000 a titolo di danno morale, o ogni altro importo anche superiore stabilito dal Tribunale o da esperti; |
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— |
condannare il CdT alle spese. |
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16.6.2014 |
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C 184/40 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2014 — ZZ/Parlamento
(Causa F-15/14)
2014/C 184/66
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: A. Salerno, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione del Parlamento di risolvere il contratto di lavoro del ricorrente in esito al periodo di proroga del suo periodo di prova.
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione del Parlamento europeo del 12 aprile 2013 di licenziarlo con effetto a decorrere dal 15 luglio 2013; |
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— |
fissare a EUR 45 000, maggiorato di interessi moratori, l’importo del risarcimento che sarebbe dovuto al ricorrente nel caso in cui il Parlamento europeo facesse valere un’impossibilità giuridica di reintegrarlo titolarizzandolo; |
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— |
condannare il Parlamento alla totalità delle spese. |
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16.6.2014 |
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C 184/41 |
Ricorso proposto il 4 marzo 2014 — ZZ/Parlamento
(Causa F-17/14)
2014/C 184/67
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di non attribuire tre punti di merito al ricorrente a titolo dell’esercizio di promozione 2012.
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione dell’APN del 3 luglio 2013 concernente la decisione dei punti di merito per l’anno 2012; |
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— |
annullare, se necessario, la decisione del 6 dicembre 2013 di rigetto del reclamo; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
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16.6.2014 |
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C 184/41 |
Ricorso proposto il 7 marzo 2014 — ZZ/Commissione
(Causa F-19/14)
2014/C 184/68
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di bonificare i diritti alla pensione del ricorrente nel regime pensionistico dell’Unione in applicazione delle nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII allo statuto dei funzionari.
Conclusioni del ricorrente
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dichiarare illegittimo e, pertanto, inapplicabile l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo statuto; |
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— |
annullare la decisione del 24 maggio 2013 di bonificare i diritti alla pensione acquisiti dal ricorrente prima della sua entrata in servizio, nell’ambito del trasferimento di questi ultimi nel regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea (in prosieguo: il «RPIUE»), in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: le «DGE») dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo statuto del 3 marzo 2011; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
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16.6.2014 |
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C 184/42 |
Ricorso proposto l’11 marzo 2014 — ZZ/Europol
(Causa F-21/14)
2014/C 184/69
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: J.-J. Ghosez, avvocato)
Convenuto: Europol
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di non rinnovare, a tempo indeterminato, il contratto a tempo determinato della ricorrente e domanda di condanna dell’Europol a versarle la differenza tra l’importo della retribuzione che essa avrebbe potuto pretendere se avesse continuato a esercitare le sue funzioni e le indennità di disoccupazione o qualsiasi altra indennità sostitutiva da essa percepita.
Conclusioni della ricorrente
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— |
Annullare la decisione adottata dal convenuto il 13 maggio 2013 con cui quest’ultimo ha informato la ricorrente che non le avrebbe concesso un contratto a tempo indeterminato e che il suo contratto in corso sarebbe scaduto il 31 ottobre 2013, nonché la decisione implicita di rigetto del suo reclamo del 13 dicembre 2013; |
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— |
Condannare il convenuto a versare alla ricorrente la differenza tra, da un lato, l’importo della retribuzione che essa avrebbe potuto pretendere se avesse continuato a esercitare le sue funzioni presso il convenuto e, dall’altro, l’importo della retribuzione, degli emolumenti, delle indennità di disoccupazione o di qualsiasi altra indennità sostitutiva da essa effettivamente percepite dal 1onovembre 2013 in sostituzione della retribuzione che la stessa percepiva in qualità di agente temporaneo; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
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16.6.2014 |
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C 184/42 |
Ricorso proposto il 19 marzo 2014 — ZZ/CESE
(Causa F-23/14)
2014/C 184/70
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)
Convenuto: Comité économique et social européen (CESE)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento delle decisioni di riassegnare il ricorrente dal posto di capo unità al posto di consulente e di non versargli più l’indennità di direzione nonché domanda di procedere al risarcimento dei danni.
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione 326/13 A del Segretario generale del CESE del 26 giugno 2013, che riassegna il ricorrente a un posto di Consulente del Direttore della Direzione della Logistica, con effetto a decorrere dal 1o settembre 2013; |
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annullare la decisione 344/13 A del Segretario generale del CESE del 1o luglio 2013, che ordina di non versare più al ricorrente l’indennità di direzione a decorrere dal 1o settembre 2013; |
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disporre il risarcimento dei danni di importo pari a EUR 5 000 atto a compensare il danno del ricorrente; |
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in ogni caso, condannare il convenuto alla totalità delle spese. |
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16.6.2014 |
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C 184/43 |
Ricorso proposto il 24 marzo 2014 — ZZ/FRA
(Causa F-25/14)
2014/C 184/71
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)
Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di porre termine al contratto a tempo indeterminato del ricorrente, della decisione di rigetto del reclamo e domanda di risarcimento dei danni materiali e morali subiti.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione del direttore della FRA del 13 giugno 2013 con cui si pone termine al contratto a tempo indeterminato del ricorrente; |
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annullare la decisione del direttore della FRA del 20 dicembre 2013 recante rigetto del reclamo; |
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riconoscere al ricorrente il risarcimento del danno materiale nella misura della differenza tra, da un lato, l’indennità di disoccupazione percepita dall’aprile 2014 e, successivamente, qualsiasi eventuale reddito sostitutivo o assenza di reddito e, dall’altro, il suo intero stipendio, comprese tutte le indennità, per un importo di EUR 7 850,33 fino alla data della sua piena reintegrazione presso l’Agenzia (oltre agli interessi di mora a un tasso che superi di tre punti percentuali il tasso della Banca centrale europea); |
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riconoscere al ricorrente un equo risarcimento per il danno morale provocato dalla decisione, che non può essere riparato mediante l’annullamento della stessa. Tale danno morale è valutato ex aequo et bono in EUR 50 000; |
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condannare la convenuta alle spese. |
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16.6.2014 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/43 |
Ricorso proposto il 24 marzo 2014 — ZZ/SEAE
(Causa F-27/14)
2014/C 184/72
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)
Convenuto: Service européen pour l’action extérieure (SEAE)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione con la quale il ricorrente è stato sollevato dall’incarico senza riduzione dei suoi diritti alla pensione, con effetto a decorrere dal 1o febbraio 2014, in seguito ad un procedimento disciplinare avviato successivamente all’accusa del ricorrente da parte delle autorità nazionali per fatti relativi a frodi commesse nell’ambito di appalti pubblici europei, alla falsificazione di documenti e all’uso di documenti falsificati, al riciclaggio e alla corruzione.
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione del 16 gennaio 2014 con la quale il SEAE ha sollevato dall’incarico il ricorrente senza ridurre i suoi diritti alla pensione; |
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condannare il SEAE alle spese. |
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16.6.2014 |
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C 184/44 |
Ricorso proposto il 28 marzo 2014 — ZZ/SEAE
(Causa F-28/14)
2014/C 184/73
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: J.-N. Louis e D. de Abreu Caldas, avvocati)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento delle decisioni dell’Alto rappresentante dell’Unione europea di risolvere il contratto di agente temporaneo del ricorrente, di rifiutare di ascoltarlo per fatti configuranti molestie psicologiche, di respingere la sua domanda di designare un investigatore esterno e di far registrare la sua denuncia come domanda.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione del 20 dicembre 2013 dell’Alto rappresentante dell’Unione europea, Vicepresidente della Commissione europea (in prosieguo: l’«AR/VP») di porre fine al contratto di agente temporaneo del ricorrente, ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del RAA, con effetto dal 31 marzo 2014; |
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annullare la decisione della AR/VP di rifiutare di ascoltarlo nonostante il ricorrente l’avesse espressamente richiesto nella lettera di accompagnamento alla sua denuncia del 9 dicembre precedente nei confronti del Chief Operating Officer del SEAE per fatti configuranti molestie psicologiche; |
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annullare la decisione della AR/VP di respingere la sua domanda di designare un investigatore esterno di altissimo livello, con ampia esperienza in materia di condizioni di lavoro vigenti per le istituzioni dell’Unione europea e un’imparzialità ineccepibile, al fine di appurare i fatti, di trarne le conclusioni e di formulare raccomandazioni all’AR/VP in merito alle misure da adottare a seguito della suddetta denuncia; |
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annullare la decisione della AR/VP di far registrare la sua denuncia come domanda e di affidarne il trattamento alla DG HR.D.2 «Affari giuridici, comunicazione e relazioni con le parti interessate» tra i cui membri nessuno ha il grado e l’autorità del funzionario nei confronti del quale è presentata la denuncia; |
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condannare il SEAE alle spese. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/44 |
Ricorso proposto il 28 marzo 2014 — ZZ/Commissione
(Causa F-29/14)
2014/C 184/74
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: L. Vogel, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento delle decisioni del PMO che annullano e sostituiscono le proposte iniziali di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima di prendere servizio presso il Parlamento europeo, dopo il trasferimento del ricorrente alla Commissione
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione adottata dall’AIPN il 18 dicembre 2013, notificata al ricorrente con messaggio di posta elettronica del 19 dicembre 2013, con cui sono stati respinti i reclami presentati dal ricorrente il 9 settembre 2013 contro le decisioni del PMO del 10 giugno 2013; |
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ove necessario, annullare anche dette decisioni adottate dal PMO in data 10 giugno 2013, contro le quali erano rivolti i reclami del ricorrente; |
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condannare la convenuta alle spese del giudizio, in applicazione dell’articolo 87 del regolamento di procedura, nonché alle spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento e, in particolare, le spese di domiciliazione, di trasferimento e di soggiorno, oltre agli onorari degli avvocati in applicazione dell’articolo 91, B del medesimo regolamento. |
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16.6.2014 |
IT |
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C 184/45 |
Ricorso proposto il 29 marzo 2014 — ZZ e a./Parlamento
(Causa F-31/14)
2014/C 184/75
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ e a. (rappresentante: A. Salerno, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento delle elezioni del comitato del personale del Parlamento europeo che si sono svolte nell’autunno 2013 e i cui risultati sono stati pubblicati il 28 novembre 2013.
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare le elezioni del comitato del personale del Parlamento europeo che si sono svolte nell’autunno 2013 e i cui risultati sono stati pubblicati il 28 novembre 2013; |
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condannare il Parlamento alle spese. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/45 |
Ricorso proposto il 1o aprile 2014 — ZZ/ESMA
(Causa F-32/14)
2014/C 184/76
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuta: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo della ricorrente in conseguenza del rapporto informativo negativo, annullamento di tale rapporto informativo e domanda di risarcimento del danno.
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione ESMA/2013/ED/33, relativa al mancato rinnovo del contratto di lavoro, nonché i rapporti informativi riguardanti gli anni 2011 e 2012; |
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condannare la convenuta al pagamento della somma di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subìto; |
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condannare la convenuta alle spese. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/46 |
Ricorso proposto l’11 aprile 2014 — ZZ/ACER
(Causa F-34/14)
2014/C 184/77
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente contrattuale della ricorrente e domanda di risarcimento del danno.
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione del direttore dell’ACER di non rinnovare per la seconda volta il contratto di lavoro tra la ricorrente e l’ACER; |
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— |
condannare la convenuta al pagamento della somma di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno morale subìto dalla ricorrente; |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/46 |
Ricorso proposto il 14 aprile 2014 — ZZ/UAMI
(Causa F-35/14)
2014/C 184/78
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: A. Pappas, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione dell’UAMI, adottata in applicazione della decisione del presidente dell’UAMI del 29 marzo 2012 relativa al telelavoro, di non autorizzare la ricorrente a svolgere il telelavoro da Barcellona e, quindi, di obbligarla a ritornare ad Alicante.
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione impugnata; |
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condannare il convenuto alle spese. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/47 |
Ricorso proposto il 20 aprile 2014 — ZZ/Parlamento
(Causa F-37/14)
2014/C 184/79
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione del Parlamento di non concedere il riporto al 2013 di 16 giorni di ferie non presi nel 2012, dopo che il ricorrente era stato assente per malattia grave per un lungo periodo.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione di negare il riporto al 2013 dei giorni di ferie del 2012 del ricorrente, al di sopra del limite di 12 giorni; |
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se del caso, annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 21 gennaio 2014, che respinge il reclamo del ricorrente del 4 ottobre 2013; |
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condannare il convenuto alle spese. |
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16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/47 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 30 aprile 2014 — Michel/ETF
(Causa F-88/08 RENV)
2014/C 184/80
Lingua processuale: il francese
Il presidente della 2a Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.