ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 182

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
14 giugno 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 182/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7225 — Allianz/ Rei Investment/ Fiumaranuova) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2014/C 182/02

Piano d’azione pluriennale 2014-2018 in materia di giustizia elettronica europea

2

2014/C 182/03

Decisione del Consiglio, del 12 giugno 2014, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per la Lituania e Malta

14

2014/C 182/04

Decisione del Consiglio, del 12 giugno 2014, relativa alla nomina di un membro supplente del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per la Lituania

16

 

Commissione europea

2014/C 182/05

Tassi di cambio dell'euro

17

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2014/C 182/06

Comunicazione del ministero ungherese dello sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

18

2014/C 182/07

Comunicato del governo di Danimarca riguardante l’invito a presentare domanda di autorizzazione per l’esplorazione e la coltivazione di idrocarburi in una zona del Mare del Nord — Settima tornata di autorizzazioni danesi ( 1 )

22

 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2014/C 182/08

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

23

 

Rettifiche

2014/C 182/09

Rettifica dell'invito rivolto agli esperti scientifici a manifestare interesse a aderire ai gruppi di esperti scientifici e al comitato scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Parma, Italia) (GU C 106 del 9.4.2014)

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 182/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7225 — Allianz/ Rei Investment/ Fiumaranuova)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 182/01

Il 5 giugno 2014, la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32014M7225. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 182/2


PIANO D’AZIONE PLURIENNALE 2014-2018 IN MATERIA DI GIUSTIZIA ELETTRONICA EUROPEA

2014/C 182/02

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 6 dicembre 2013 il Consiglio GAI ha adottato la nuova strategia in materia di giustizia elettronica europea 2014-2018 (1). La strategia definisce i principi generali e gli obiettivi della giustizia elettronica europea e fissa gli orientamenti generali per l’istituzione di un corrispondente nuovo piano d’azione pluriennale in materia di giustizia elettronica europea nel primo semestre 2014.

2.

Il presente piano d’azione, riportato in allegato, contiene l’elenco dei progetti presi in considerazione ai fini dell’attuazione nel periodo 2014-2018, con l’indicazione dei partecipanti, delle azioni per la loro attuazione pratica e di un calendario indicativo, ove possibile, per consentire al gruppo «Legislazione on line» (Giustizia elettronica) di dare un seguito concreto al piano d’azione.

3.

Il secondo piano d’azione pluriennale in materia di giustizia elettronica europea intende consolidare i lavori già intrapresi e portare avanti questo sviluppo positivo a livello nazionale ed europeo. Quest’opera dovrebbe essere inoltre considerata parte di un’evoluzione più ampia verso uno spazio europeo di giustizia nel contesto delle discussioni in corso sullo sviluppo futuro del settore della giustizia e degli affari interni.

4.

Nelle discussioni dell’autunno 2013 sotto presidenza lituana, proseguite sotto presidenza ellenica nel primo semestre 2014, tra gli Stati membri si è delineato un sostanziale consenso in ordine all’ulteriore sviluppo della giustizia elettronica come una delle pietre miliari del funzionamento efficace della giustizia negli Stati membri e a livello europeo.

II.   PIANO D’AZIONE

5.

L’attuazione della strategia richiede un piano d’azione globale inteso a migliorare il funzionamento complessivo dei sistemi di giustizia elettronica negli Stati membri e a livello europeo.

6.

Con riguardo alla strategia in materia di giustizia elettronica europea (2014-2018) (2) e fatti salvi progetti e sviluppi nazionali nel settore della giustizia elettronica, il portale europeo della giustizia elettronica — ospitato e gestito dalla Commissione in conformità alle linee guida del Consiglio — è un elemento fondamentale nell’erogazione della giustizia elettronica a livello europeo.

7.

Quest’obiettivo è rispecchiato nell’elenco allegato di progetti attinenti all’accesso all’informazione nel settore della giustizia, all’accesso alla giustizia e ai procedimenti stragiudiziali in situazioni transfrontaliere nonché alla comunicazione tra autorità giudiziarie.

Progetti

8.

Lo sviluppo della giustizia elettronica europea dovrebbe comprendere azioni a livello sia nazionale che europeo.

9.

Per tutti i progetti di giustizia elettronica, nuovi e in corso, ci si dovrebbe adoperare per ottenere la base di partecipazione più ampia possibile al fine di garantire che siano soddisfatte le aspettative degli utenti e che i progetti si caratterizzino per la fattibilità a lungo termine e l’efficienza in termini di costi. I nuovi progetti sviluppati nell’ambito della giustizia elettronica europea devono pertanto essere in grado di coinvolgere tutti gli Stati membri dell’Unione europea e tutti gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a partecipare a tutti i progetti su base volontaria.

10.

In questa prospettiva, i nuovi progetti con un possibile impatto sulla giustizia elettronica europea pianificati dagli Stati membri e non inclusi nell’allegato dovrebbero essere prima discussi, per quanto possibile, nell’ambito del gruppo «Legislazione on line» (Giustizia elettronica) per una valutazione globale degli aspetti pratici e di altri aspetti rilevanti del progetto interessato. In questo modo sarebbe inoltre possibile tenere adeguatamente conto delle esigenze e delle opinioni di altri Stati membri e della Commissione ed evitare duplicazioni.

11.

Nella pianificazione dei lavori futuri occorrerebbe ricercare un giusto equilibrio tra innovazione e consolidamento. Per ragioni di efficienza in termini di costi e tenuto conto delle limitate risorse disponibili, sarebbe opportuno proseguire i progetti in corso ed estenderli al numero più ampio possibile di Stati membri prima di avviarne di nuovi. Gli sviluppi notevoli registrati negli ultimi anni nel settore della giustizia negli Stati membri dimostrano tuttavia che dovrebbero essere incoraggiati nuovi progetti emergenti ed innovativi.

Finanziamento di progetti

12.

Gli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro su base volontaria per assicurare il finanziamento dei progetti proposti.

13.

La Commissione continuerà a finanziare lo sviluppo, la gestione e la traduzione del portale europeo della giustizia elettronica e a fornire opportunità di finanziamento per progetti di giustizia elettronica con un valore aggiunto, ad esempio nell’ambito del programma «Giustizia» per il periodo 2014-2020 (3) o di altri programmi come il meccanismo per collegare l’Europa (4) o l’ISA (5) o il programma che gli succederà.

A.    Accesso alle informazioni nel settore della giustizia

1.   Informazione attraverso il portale della giustizia elettronica

14.

Per assicurare un approccio coordinato, la Commissione dovrebbe continuare a presentare regolarmente un piano di lavoro all’inizio di ogni semestre.

15.

Il portale della giustizia elettronica dovrebbe continuare a fornire informazioni generali a cittadini, imprese, operatori della giustizia e amministrazioni della giustizia in merito alla legislazione e alla giurisprudenza dell’UE e degli Stati membri nonché fornire accesso a EUR-Lex e N-Lex.

16.

Il portale dovrebbe inoltre costituire un mezzo di accesso ad informazioni specifiche nel settore della giustizia a livello nazionale, europeo e internazionale.

17.

Inoltre, per migliorare l’efficacia del portale della giustizia elettronica verrà condotta un’indagine sulle esigenze degli utenti. Si dovrebbero anche intraprendere attività supplementari finalizzate ad una maggiore facilità d’uso del portale.

18.

Le informazioni su sistemi sviluppati nell’ambito di iniziative intraprese da membri delle professioni legali (ad esempio avvocati, notai e ufficiali giudiziari), o l’interconnessione con i medesimi, dovrebbero continuare ad essere considerate ai fini dell’inclusione nel portale della giustizia elettronica, in consultazione con i soggetti interessati. In futuro potrebbero essere prese in considerazione anche le iniziative di altri pertinenti soggetti interessati, come i mediatori o i periti giudiziari.

19.

Per quanto riguarda il contenuto informativo del portale, i fornitori di contenuti, compresi in particolare gli Stati membri e la Commissione, sono responsabili dell’esattezza e dell’aggiornamento delle informazioni delle rispettive pagine di contenuto. Almeno una volta all’anno i fornitori di contenuti dovrebbero riesaminare e, se necessario, aggiornare le informazioni da essi fornite.

2.   Registri

20.

Il portale europeo della giustizia elettronica dovrebbe anche offrire un punto di accesso unico, mediante interconnessioni, alle informazioni contenute nei registri nazionali pertinenti al settore della giustizia gestiti da organismi nazionali pubblici o professionali e aventi l’obiettivo di agevolare l’amministrazione della giustizia e l’accesso alla medesima, purché negli Stati membri ricorrano i necessari presupposti tecnici e legali per tali interconnessioni.

21.

L’azione in questo settore dovrebbe essere incentrata sull’interconnessione dei registri che presentino un interesse per i cittadini, le imprese, gli operatori della giustizia e i magistrati.

3.   Web semantico

22.

Si dovrebbe proseguire lo sviluppo di mezzi efficaci per lo scambio transfrontaliero di informazioni giuridiche, in particolare di dati relativi alla legislazione, alla giurisprudenza e ai glossari giuridici (ad esempio Legivoc) europei o nazionali.

23.

Diversi progetti possono affrontare tale questione e accrescere lo scambio e l’interoperabilità semantica dei dati giuridici in tutta l’Europa e oltre. Identificazione unica, metadati comuni e ontologie delle informazioni giuridiche sono gli elementi fondanti del web semantico giuridico europeo.

B.    Accesso alla giustizia e procedimenti stragiudiziali in situazioni transfrontaliere

1.   Aspetti generali

24.

L’esercizio dell’azione in giudizio e l’avvio di procedimenti stragiudiziali, in particolare in situazioni transfrontaliere, dovrebbero essere agevolati mediante la disponibilità della comunicazione con mezzi elettronici tra organi giurisdizionali e parti del procedimento nonché testimoni, periti e altri partecipanti.

25.

Inoltre, sarebbe opportuno ampliare il ricorso alla videoconferenza, alla teleconferenza o ad altri mezzi appropriati di comunicazione a distanza per le udienze, se opportuno, al fine di eliminare la necessità della comparizione personale dinanzi all’organo giurisdizionale per la partecipazione al procedimento giudiziario, segnatamente nei casi transfrontalieri.

2.   Cooperazione con i magistrati e gli operatori della giustizia

26.

I magistrati e i pertinenti operatori della giustizia degli Stati membri (quali avvocati, notai e ufficiali giudiziari) dovrebbero essere coinvolti nelle future discussioni nel settore della giustizia elettronica per assicurare che le soluzioni sviluppate soddisfino le reali esigenze dei loro potenziali destinatari.

27.

In tal modo si consentirebbe un contatto diretto con i settori professionali ai quali fondamentalmente si rivolge la giustizia elettronica, al fine di discutere questioni di interesse comune e sensibilizzare agli sviluppi più recenti nel settore della giustizia elettronica.

28.

La strategia in materia di giustizia elettronica europea prevede l’istituzione di un meccanismo di cooperazione con i magistrati e gli operatori della giustizia. In tale contesto, sarà organizzata una riunione annuale con i rappresentanti dei magistrati e degli operatori della giustizia (ad esempio avvocati, notai e ufficiali giudiziari) per consentire un regolare scambio di opinioni con tali gruppi professionali (6). Queste riunioni saranno organizzate sotto forma di punti specifici nell’ordine del giorno delle riunioni periodiche del gruppo «Legislazione on line» (Giustizia elettronica).

29.

I rappresentanti dei magistrati e degli operatori della giustizia dovrebbero essere associati quanto più possibile ai lavori dei gruppi informali e dei gruppi di esperti della Commissione per quanto riguarda i progetti di loro diretto interesse.

30.

Le reti giudiziarie europee in materia civile e commerciale nonché penale rivestono un ruolo importante nello sviluppo della giustizia elettronica e la stretta collaborazione con entrambe le reti dovrebbe essere continuata.

C.    Comunicazione tra autorità giudiziarie

31.

Lo sviluppo della comunicazione elettronica tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, più in particolare nel quadro degli atti adottati nell’ambito dello spazio giudiziario europeo in materia civile, penale e amministrativa, dovrebbe proseguire (ad esempio mediante videoconferenza o scambio elettronico sicuro di dati).

32.

In tale contesto si dovrebbe proseguire lo sviluppo del portale della giustizia elettronica quale efficace strumento di lavoro per operatori della giustizia e autorità giudiziarie fornendo una piattaforma e funzionalità individuali per uno scambio d’informazioni efficace e sicuro, anche attraverso la rete e-CODEX.

D.    Questioni orizzontali

1.   Aspetti generali

33.

Taluni aspetti attinenti all’azione futura sono di natura più generale e riguardano diversi settori della giustizia elettronica. Lo sviluppo di progetti informatici su vasta scala, come e-CODEX, è stato coronato da successo ed è opportuno assicurare l’integrazione e il seguito dei risultati del progetto e-CODEX nel portale della giustizia elettronica (7).

2.   Ordine di priorità dei lavori

34.

I progetti da includere nel piano d’azione, riportati nell’allegato, sono stati suddivisi in due diverse categorie: progetti «A» e «B» (8):

35.

L’elenco dei progetti «A» è prioritario. Si tratta di progetti che soddisfano uno dei seguenti criteri:

a)

progetti che derivano da un obbligo stabilito da un atto giuridico dell’Unione europea (9); o

b)

progetti in corso basati sul piano d’azione 2008-2013 che sono stati accettati dal gruppo «Legislazione on line» (Giustizia elettronica) (10).

36.

I progetti «B» corrispondono a quei progetti che non rientrano nella categoria «A», ma che

a)

perseguono gli obiettivi definiti nella strategia europea in materia di giustizia elettronica per il periodo 2014-2018; e che

b)

il gruppo «Legislazione on line» (Giustizia elettronica) ha considerato di importanza fondamentale, tenuto conto della materia che trattano, al fine di conseguire gli obiettivi definiti nella strategia europea in materia di giustizia elettronica.

37.

Durante il controllo del seguito dato all’attuazione del presente piano d’azione, il gruppo «Legislazione on line» (Giustizia elettronica) stabilirà quali dei progetti «B» di cui al punto 36 debbano essere attuati in via prioritaria, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie disponibili nonché dei principi d’azione enunciati al punto 9.

38.

Per consentire la necessaria flessibilità in sede di attuazione del presente piano d’azione, il gruppo «Legislazione on line» (Giustizia elettronica) può inoltre decidere di introdurre nuove iniziative o di spostare i progetti da una categoria all’altra per tener conto di nuovi sviluppi.

3.   Esame delle proposte legislative

39.

Al fine di assicurare un uso coerente delle moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel quadro dell’attuazione di nuovi atti legislativi dell’UE nel settore della giustizia, la giustizia elettronica dovrebbe essere integrata in tutti i futuri atti legislativi adottati in tale settore, senza pregiudicare il mandato del gruppo pertinente del Consiglio. A tal fine, tutti i futuri atti legislativi dovrebbero essere vagliati prima della loro adozione e il gruppo dovrebbe essere in grado di esprimere il proprio parere, se necessario, al fine di assicurare che sia sempre tenuta in conto la possibilità di usare sistemi di giustizia elettronica.

E.    Relazioni esterne

40.

Si dovrebbe portare avanti la cooperazione nel settore della giustizia elettronica con i paesi non appartenenti all’UE rispettando opportunamente le norme istituzionali stabilite a livello dell’UE. Questi paesi dovrebbero essere incoraggiati ad adottare soluzioni tecnologiche e modelli di informazione comparabili a quelli usati nell’UE in tale settore, così da creare un ambiente interoperabile per una futura cooperazione su base volontaria.

41.

I paesi aderenti e altri Stati non appartenenti all’UE interessati potrebbero anche essere coinvolti in merito a specifici punti da definirsi nell’ambito della giustizia elettronica, come le videoconferenze e le discussioni nell’ambito di e-CODEX.

42.

Il gruppo «Legislazione on line» (Giustizia elettronica) dovrebbe vagliare quali tipi di contatti stabilire con determinati paesi non appartenenti all’UE.

F.    Struttura di governance

43.

È opportuno esaminare ulteriormente una soluzione per il consolidamento dei risultati relativi all’attuazione del presente piano d’azione, quali i risultati del progetto e-CODEX. Inoltre si fa presente che la struttura di lavoro complessiva posta in essere nel piano d’azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica (punti da 57 a 63) è applicabile nell’ambito dell’attuazione del presente secondo piano d’azione.

G.    Seguito

44.

Il gruppo controllerà, almeno semestralmente, l’attuazione del piano d’azione che dovrebbe eventualmente essere adattato in funzione delle esigenze e degli sviluppi futuri. È opportuno tener presente che la realizzazione delle azioni indicate nell’allegato comporterà costi notevoli e/o oneri amministrativi aggiuntivi per gli Stati membri e per la Commissione. Il gruppo «Legislazione on line» (Giustizia elettronica) dovrebbe pertanto stabilire con cura l’ordine di priorità dei progetti.

45.

Gruppi informali degli Stati membri coinvolti in specifici progetti possono riunirsi per realizzare progressi nei pertinenti settori di attività. L’organizzazione dei lavori di questi gruppi informali sarà trattata in modo particolareggiato in un documento distinto.

46.

Il Consiglio valuterà le attività di attuazione nel primo semestre del 2016 e proporrà eventuali azioni per migliorare il funzionamento della giustizia elettronica.

III.   CONCLUSIONI

47.

Si invita il Coreper/Consiglio ad adottare il presente piano d’azione nella riunione del 6 giugno 2014.


(1)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 21 dicembre 2013 (2013/C 376/06).

(2)  Si rileva che il paragrafo 17 della strategia in materia di giustizia elettronica europea 2014-2018 indica che «La giustizia elettronica europea dovrebbe mirare ad una maggiore coerenza con il quadro generale della pubblica amministrazione elettronica, […].»

(3)  Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce il programma «Giustizia» per il periodo 2014-2020.

(4)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(5)  Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA).

(6)  Il gruppo dovrà preparare tali riunioni in anticipo, definendo in particolare i gruppi professionali di riferimento che dovrebbero partecipare a tali riunioni. Per quanto riguarda i rappresentanti dei magistrati, dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro l’indicazione del rappresentante per tali riunioni.

(7)  Queste tematiche potrebbero essere ulteriormente esplorate nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (CEF).

(8)  Il gruppo «Legislazione on line» (Giustizia elettronica) ha esaminato anche altri progetti di interesse che non sono stati selezionati come progetti A o B, ma che potrebbero essere riesaminati dal gruppo in una fase successiva.

(9)  Le scadenze stabilite da tali atti devono essere rispettate nell’ambito dell’attuazione dei medesimi.

(10)  Nella misura in cui i risultati di tali progetti siano da integrare nel portale europeo della giustizia elettronica, il gruppo «Legislazione on line» (Giustizia elettronica), dopo aver considerato il loro valore aggiunto in considerazione di altre iniziative e delle risorse disponibili, prenderà una decisione in merito alla priorità della loro integrazione.


ALLEGATO

A.   Accesso alle informazioni nel settore della giustizia

1.   Informazione attraverso il portale della giustizia elettronica

Progetto

Responsabili dell’azione

Azioni da intraprendere

Calendario

Categoria

1.

Portale europeo della giustizia elettronica

(aspetti generali)

Commissione e Stati membri

Gruppo «Legislazione on line» (Giustizia elettronica), se necessario

a)

aggiornamento dei contenuti statistici (1)

b)

ampliamento dei contenuti statistici (in base a piani di lavoro semestrali relativi ai contenuti)

c)

inclusione delle funzionalità definite nel presente piano d’azione

2014-2018 (in corso)

A

2.

Portale europeo della giustizia elettronica

Informazioni sui minori

(raccogliere informazioni sui minori nel contesto dei procedimenti giudiziari)

Stati membri e Commissione

gruppo informale

 

B

3.

Istituti penitenziari

(informazioni su competenza e ubicazione degli istituti penitenziari)

Stati membri

Commissione

gruppo informale

 

B

4.

Portale europeo della giustizia elettronica (2)

Giustizia elettronica per operatori di giustizia in materia penale: raccogliere le esperienze pratiche delle autorità giudiziarie nel settore della giustizia penale dell’UE e garantirne la disponibilità (Iniziativa per la gestione delle conoscenze in materia penale)

Stati membri, Commissione, Eurojust, membri dell’RGE, magistrati delle procure e altri rappresentanti degli Stati membri

Commissione

gruppo informale

 

B (non prioritario per la traduzione da parte della Commissione)

5.

Portale europeo della giustizia elettronica

Dati aperti sulla giustizia

Stati membri

Commissione

gruppo informale

 

B

6.

Portale europeo della giustizia elettronica

Informazione e assistenza ai cittadini per la soluzione di problemi relativi ai diritti fondamentali (linee guida destinate ai cittadini per la risoluzione di problemi giuridici)

Stati membri e Commissione

gruppo informale

2014-2015

B

(cfr. anche l’azione 36)

7.

Portale europeo della giustizia elettronica

Aste giudiziarie

Informazioni sulle aste giudiziarie

Stati membri e Commissione

gruppo informale

 

B

limitato ai collegamenti

8.

Portale europeo della giustizia elettronica

Annunci giudiziari ufficiali

Stati membri e Commissione

 

 

B

limitato ai collegamenti

9.

Banca dati sul diritto dei consumatori

Stati membri e Commissione

attuazione da parte della Commissione, in consultazione con gli Stati membri

 

B

2.   Registri

Progetto

Responsabili dell’azione

Azioni da intraprendere

Calendario

Categoria

10.

a)

interconnessione dei registri delle insolvenze disponibili (attualmente limitato ad alcuni Stati membri)

b)

interconnessione dei registri delle insolvenze di tutti gli Stati membri come conseguenza della futura modifica del regolamento relativo alle procedure d’insolvenza (obbligo giuridico)

Stati membri e Commissione

istituzione di registri elettronici nazionali

2014

A

Stati membri e Commissione

interconnessione di registri nazionali

2017-2018

 

11.

Registri delle imprese

(obbligo giuridico)

Commissione e Stati membri

procedura di comitato

2015

A (3)

12.

Registri catastali

Commissione

studio di fattibilità

2014

A

13.

Banche dati di interpreti e traduttori

Stati membri (4) e Commissione in cooperazione con EULITA

progetto in corso (5)

2016

B

14.

Aiuto per la traduzione di atti giudiziari (6)

Stati membri

progetto in corso (7)

2014-2016

B

15.

Registri dei periti giudiziari

Stati membri

progetto pilota in corso (8)

2016

B

16.

Trovare un perito giudiziario

Stati membri e in seguito Commissione

gruppo informale (9)

 

B

17.

Interconnessione dei registri dei testamenti (10)

Stati membri in cooperazione con i notai

gruppo informale

 

B

18.

Certificato successorio europeo elettronico

Commissione

[studio di fattibilità]

 

A

19.

Registro dei diritti di rappresentanza e dei poteri dei rappresentanti legali (11)

Stati membri

gruppo informale

 

B

20.

Trovare un ufficiale giudiziario

Stati membri e Commissione in cooperazione con gli ufficiali giudiziari

gruppo informale

 

A

3.   Web semantico

Progetto

Responsabili dell’azione

Azioni da intraprendere

Calendario

Categoria

21.

ECLI (Identificatore europeo della giurisprudenza)

introduzione dell’ECLI, sviluppo ed estensione dell’interfaccia ECLI

estrazione automatica dagli atti giuridici

migliorare l’accessibilità dei dati giuridici aperti

Stati membri e Commissione

Gruppo «Giustizia elettronica» e gruppo di esperti della Commissione

2014-2018

(in corso)

A

(B se vi è un’estensione delle funzionalità all’estrazione automatica dagli atti giuridici)

22.

ELI

(progetto rientrante nell’ambito della legislazione elettronica)

 

 

 

A

23.

Interoperabilità semantica

(glossari, come LEGIVOC)

Stati membri, Commissione e LEGICOOP

seguito a cura del gruppo «Giustizia elettronica»

2014

(progetto in corso)

A

B.   Accesso alla giustizia e procedimenti stragiudiziali in situazioni transfrontaliere

Progetto

Responsabili dell’azione

Azioni da intraprendere

Calendario

Categoria

24.

Banca dati degli organi giurisdizionali

 

 

 

 

identificazione unica di soggetti del settore giudiziario

Stati membri e Commissione

progetto in corso

2014

A

migliorare contenuti e funzionamento della banca dati degli organi giurisdizionali (estensione della portata agli strumenti europei e nazionali)

Stati membri e Commissione

gruppo di esperti della Commissione

 

B

interfacce di servizio che consentano la ricerca automatica della banca dati degli organi giurisdizionali tramite applicazioni di giustizia elettronica nazionali ed europee

Stati membri e Commissione

progetto in corso

2014

A

25.

Moduli dinamici

(OPE, controversie di modesta entità e assunzione delle prove)

Commissione e Stati membri/e- CODEX

Gruppo di esperti della Commissione

2014

A

26.

Risoluzione delle controversie online

Commissione e Stati membri

attuazione ed entrata in servizio

2015

A

27.

Trovare un Mediatore

Commissione e Stati membri

gruppo informale

 

B

28.

Notificazione elettronica degli atti (12)

Camera europea degli ufficiali giudiziari e Stati membri

progetto in corso

2015-2016

A

29.

Ordine europeo d’indagine (13)

Stati membri e Commissione

gruppo informale/e-CODEX: progetto pilota in corso da marzo 2014 tra alcuni Stati membri

 

A

C.   Comunicazione tra autorità giudiziarie

Progetto

Responsabili dell’azione

Azioni da intraprendere

Calendario

Categoria

30.

Videoconferenza

organizzare e tenere videoconferenze transfrontaliere (in tutti gli Stati membri)

strumenti IT atti a contribuire a supportare e organizzare videoconferenze

modulo di richiesta/migliorare l’interoperabilità per le videoconferenze

conferma di una videoconferenza transfrontaliera

rete per lo scambio di esperienze e migliori pratiche in materia di videoconferenze, inclusa la formazione

(partecipazione degli operatori della giustizia: giudici, magistrati della procura, avvocati, mediatori, interpreti giurati)

Stati membri e Commissione

gruppo informale

2014-2016

A

31.

e-APP (programma per l’apostille elettronica)

(compresi i corrispondenti registri elettronici)

Stati membri, Commissione in consultazione con la Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato

gruppo informale

 

B

32.

i-Support (obbligazioni alimentari)

Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato in consultazione con Stati membri e Commissione

progetto in corso (programma pilota nel contesto di e-SENS)

2014-2016

A

non destinato ad essere integrato nel portale della giustizia elettronica

33.

Cooperazione con il sito web della rete giudiziaria europea in materia penale

Consiglio, Commissione, rete giudiziaria ed Eurojust

progetto in corso

2014-2016

A

D.   Questioni orizzontali

Progetto

Responsabili dell’azione

Azioni da intraprendere

Calendario

Categoria

34.

Traduzione automatica

Commissione

1)

prima inclusione nel portale della giustizia elettronica

2014 e in corso

A

2)

migliorare la qualità della traduzione

introdurre la traduzione automatica in altri eventuali settori (ad esempio dati non strutturati ricevuti da registri nazionali)

2014 e in corso

A

35.

Promozione della giustizia elettronica (portale e giustizia elettronica in generale)

Stati membri, Consiglio e Commissione

Gruppo «Giustizia elettronica»

2014 e in corso

A

36.

Portale europeo della giustizia elettronica

Commissione

gruppo di esperti della Commissione

 

 

Aumentare la facilità d’uso del portale (14)

 

 

 

A

Indagine sulle esigenze degli utenti

 

 

 

B

37.

Strategia multicanale (15)

Stati membri e Commissione

gruppo informale

 

B

38.

Consegna elettronica (trasmissione sicura di informazioni tra Stati membri)

e-CODEX/e-SENS

Stati membri [e Commissione]

lavori preparatori e attuazione

2014- […]

A

39.

Firma elettronica (firma di documenti; verifica della validità di documenti firmati in entrata)

e-CODEX/e-SENS

Stati membri e Commissione

lavori preparatori e attuazione

2014- […]

A

40.

Pagamento elettronico (pagamento online degli oneri) (16)

Commissione/e- CODEX

Stati membri e Commissione

a)

studio di fattibilità

b)

lavori preparatori e attuazione

2014- […]

A

41.

Identificazione elettronica (accesso differenziato al portale della giustizia elettronica mediante autenticazione con uso di carte d’identità nazionali)

STORK 2.0/e-SENS

Stati membri e Commissione

lavori preparatori e attuazione

2014- […]

A

42.

Documento elettronico (conversione e semantica. Norme comuni per documenti scambiati mediante sistemi transfrontalieri)

e-CODEX/e-SENS

Stati membri e Commissione

lavori preparatori e attuazione

2014- […]

A


(1)  Includerà informazioni integrative sulle vittime di reato.

(2)  Raccogliere informazioni aggiornate nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale e garantirne la disponibilità.

(3)  Si deve ancora trovare una soluzione circa le modalità pratiche di attuazione.

(4)  Non tutti gli Stati membri riconoscono a livello nazionale la categoria dei traduttori o degli interpreti giurati.

(5)  Riguarda alcuni Stati membri.

(6)  Questa voce riguarda il progetto BABELLEX, che mira a rendere disponibili le banche dati esistenti dei traduttori/interpreti e a dare altresì accesso alle traduzioni esistenti di testi giuridici.

(7)  Riguarda alcuni Stati membri.

(8)  Riguarda alcuni Stati membri.

(9)  Progetto pilota in corso che riguarda alcuni Stati membri.

(10)  Progetto pilota in corso dei notai.

(11)  Questo progetto dovrebbe fornire informazioni sui diritti di rappresentanza, come in caso di detenzione (ad esempio per quanto riguarda i minori).

(12)  Il gruppo deve valutare e decidere, in un momento successivo, sull’eventuale estensione dell’ambito di questo progetto.

(13)  Sviluppare soluzioni tecniche per lo scambio elettronico di OEI tra le autorità degli Stati membri.

(14)  Segnatamente attraverso moduli di ricerca dinamica e interattiva.

(15)  Sviluppare, per le procedure civili transfrontaliere, soluzioni di comunicazione indipendente dal dispositivo utilizzato.

(16)  Oneri da versare in relazione a procedimenti giudiziari od oneri per l’accesso ai registri.


14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 182/14


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2014

relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per la Lituania e Malta

2014/C 182/03

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (1), in particolare l’articolo 8,

visto l’elenco dei candidati presentato al Consiglio dai governi degli Stati membri e dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori,

visti gli elenchi dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 2 dicembre 2013 (2) il Consiglio ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo che si conclude il 7 novembre 2016.

(2)

L’organizzazione dei lavoratori ETUC e l’organizzazione dei datori di lavoro BUSINESSEUROPE hanno presentato le candidature per vari seggi resisi vacanti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri titolari e membri supplenti del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo che si conclude il 7 novembre 2016:

II.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Paese

Membro titolare

Membro supplente

Lituania

Sig.ra Inga RUGINIENĖ

Sig. Petras GRĖBLIAUSKAS


III.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese

Membro titolare

Membro supplente

Lituania

Sig. Vaidotas LEVICKIS

Sig. Jonas GUZAVIČIUS

Malta

Sig. Andrew Agius MUSCAT

Sig. John SCICLUNA

Articolo 2

Il Consiglio nominerà in una data successiva i membri titolari e i membri supplenti non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

Y. MANIATIS


(1)  GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.

(2)  Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU C 360 del 10.12.2013, pag. 8).


14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 182/16


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2014

relativa alla nomina di un membro supplente del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per la Lituania

2014/C 182/04

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (1), in particolare l’articolo 3,

visto l’elenco di candidature presentate al Consiglio dai governi degli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisioni del 22 aprile 2013 (2) e del 2 dicembre 2013 (3) il Consiglio ha nominato i membri titolari e supplenti del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo che va dal 22 aprile 2013 al 28 febbraio 2016.

(2)

Il governo della Lituania ha presentato un’ulteriore candidatura per un seggio resosi vacante,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro supplente del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo che si conclude il 28 febbraio 2016:

III.   RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO

Paese

Membro titolare

Membro supplente

Lituania

 

Sig.ra Nadežda FILIPOVA

Articolo 2

Il Consiglio procederà ad una data successiva alla nomina dei membri titolari e supplenti non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

Y. MANIATIS


(1)  GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1.

(2)  Decisione del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 120 del 26.4.2013, pag. 7).

(3)  Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per Croazia, Ungheria, Portogallo e Regno Unito (GU C 358 del 7.12.2013, pag. 3).


Commissione europea

14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 182/17


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 giugno 2014

2014/C 182/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3534

JPY

yen giapponesi

138,08

DKK

corone danesi

7,4588

GBP

sterline inglesi

0,79790

SEK

corone svedesi

9,0232

CHF

franchi svizzeri

1,2178

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,1255

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,440

HUF

fiorini ungheresi

306,60

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,1265

RON

leu rumeni

4,3952

TRY

lire turche

2,8752

AUD

dollari australiani

1,4414

CAD

dollari canadesi

1,4683

HKD

dollari di Hong Kong

10,4909

NZD

dollari neozelandesi

1,5634

SGD

dollari di Singapore

1,6922

KRW

won sudcoreani

1 379,66

ZAR

rand sudafricani

14,5789

CNY

renminbi Yuan cinese

8,4018

HRK

kuna croata

7,5785

IDR

rupia indonesiana

15 962,62

MYR

ringgit malese

4,3576

PHP

peso filippino

59,382

RUB

rublo russo

46,6002

THB

baht thailandese

43,858

BRL

real brasiliano

3,0289

MXN

peso messicano

17,6047

INR

rupia indiana

80,9130


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 182/18


Comunicazione del ministero ungherese dello sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

2014/C 182/06

BANDO DI GARA PUBBLICO RELATIVO A UNA CONCESSIONE

PER LA PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NELLA ZONA DI ÚJLÉTA

Per conto dello Stato ungherese, il ministro dello Sviluppo nazionale (in appresso: «l’amministrazione aggiudicatrice» o «il ministro»), in qualità di ministro competente per le attività estrattive e la vigilanza dei beni di proprietà dello Stato, pubblica il presente bando di gara per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi con contratto di concessione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della legge XVI del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrattive (in appresso «la legge sulle attività estrattive»), alle condizioni di seguito specificate.

1.

Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione in collaborazione con l’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) ai sensi della legge sulle concessioni e della legge sulle attività estrattive. Le offerte conformi alle disposizioni del capitolato d’oneri sono esaminate da un comitato di valutazione istituito dal ministro.

Su raccomandazione del comitato di valutazione, il ministro adotta la decisione di aggiudicazione della concessione, sulla cui base il ministro può successivamente concludere il contratto di concessione con l’aggiudicatario a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulle concessioni (1).

La lingua della procedura è l’ungherese.

2.

La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone fisiche ungheresi e straniere e a tutte le organizzazioni trasparenti ai sensi della legge sui beni nazionali, a condizione che rispettino le disposizioni del capitolato d’oneri. Sono ammesse anche offerte congiunte. In caso di offerte congiunte per l’attività in concessione, gli offerenti devono designare una delle parti come loro rappresentante. Essi sono tuttavia responsabili in solido dell’esecuzione del contratto di concessione. Nell’ambito della gara, gli offerenti ungheresi e stranieri sono trattati su un piano di parità.

Ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto della concessione, l’offerente che firma il contratto di concessione (in appresso «il titolare della concessione») deve, entro 90 giorni dalla firma e utilizzando risorse proprie, istituire un’impresa con sede sociale in Ungheria (in appresso «l’impresa concessionaria»). Il titolare della concessione deve possedere la maggioranza delle azioni, delle attività e dei diritti di voto dell’impresa al momento della sua istituzione e per tutta la durata della sua esistenza e, in qualità di proprietario, deve impegnarsi ad applicare nell’impresa concessionaria i requisiti specificati nel contratto di concessione. L’impresa concessionaria, in quanto impresa di estrazione, gode dei diritti ed è soggetta agli obblighi previsti dal contratto di concessione.

3.

Durata della concessione: 20 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria, se il titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini stabiliti.

4.

Dati relativi alla zona designata per la concessione:

Zona designata per la concessione è situata tra i comuni indicati nella seguente tabella, nelle contee di Hajdú-Bihar e Szabolcs-Szatmár-Bereg:

Superficie della zona 882,8 Km2.

Strato superiore della zona designata per la concessione la superficie terrestre; strato inferiore della zona designata per la concessione: 6 000 metri sotto il livello del Mar Baltico.

Le coordinate dei punti limite della zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme) cliccando sulla scheda «Koncesszió» sul sito Internet dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

5.

Canone di concessione netto minimo: 300 000 000 HUF (trecento milioni di fiorini) più IVA; tuttavia, alla gara possono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risultato, l’aggiudicatario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati nel contratto di concessione.

6.

La partecipazione alla gara per la concessione è subordinata al pagamento di una tassa di partecipazione di 10 000 000 HUF (dieci milioni di fiorini) più IVA, da versare secondo le modalità specificate nella documentazione di gara.

7.

Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell’importo di 50 000 000 HUF (cinquanta milioni di fiorini) entro il termine di presentazione dell’offerta a garanzia del carattere vincolante dell’offerta. La cauzione versata è trattenuta dall’amministrazione aggiudicatrice se l’offerente si ritira oppure se si aggiudica la gara ma non conclude il contratto o non paga il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro il termine stabiliti nel contratto. La cauzione deve essere versata secondo le modalità specificate nella documentazione di gara.

8.

Il canone minimo di concessione mineraria da versare sulla base del contratto di concessione è pari, secondo la decisione del ministro, al -19 %. Nell’offerta è possibile impegnarsi al pagamento di un canone più elevato che, in caso di accettazione, è registrato nel contratto di concessione e deve essere versato per tutta la durata della stessa.

9.

Le condizioni giuridiche, finanziarie, tecniche e di altro tipo, nonché le informazioni relative alla procedura di gara, sono riportate nella documentazione di gara.

10.

La documentazione di gara può essere ritirata presso l’ufficio di assistenza ai clienti dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria; telefono: +36 13012900) nei giorni lavorativi in orario compreso tra le ore 8 e le ore 14 fino al giorno che precede il termine per la presentazione esibendo un documento adeguato che attesti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di gara. L’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere rilascia all’acquirente un certificato a suo nome per confermare che ha ricevuto la documentazione di gara.

Quando acquista la documentazione di gara, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, l’acquirente deve inoltre presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione che può essere scaricata dal sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla scheda «Koncessziós pályázatok közzététele» nel menù «Koncesszió».

11.

Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare sul conto 10032000-01417179-00000000 dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere. Nella comunicazione del bonifico deve essere riportato il codice UJLCHDV oltre al nome dell’acquirente. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara non può essere versato in contanti e non è rimborsabile né parzialmente né totalmente.

12.

Le offerte possono essere presentate unicamente da coloro che hanno acquistato la documentazione di gara e che hanno versato la tassa di partecipazione e la cauzione.

13.

Le offerte devono essere presentate di persona tra le ore 10 e le ore 12 del 1o ottobre 2014 all’ufficio di assistenza ai clienti dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (indirizzo: Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria) in ungherese, come specificato nella documentazione di gara.

14.

L’offerta ha carattere vincolante a partire dalla sua presentazione e fino al termine della procedura di gara. L’offerente non può sottrarsi all’impegno assunto con la presentazione dell’offerta.

15.

Il ministro si riserva il diritto di dichiarare la gara non aggiudicata. In questo caso, non è possibile presentare ricorso contro il ministro, lo Stato ungherese rappresentato dal ministro o il ministero dello Sviluppo nazionale in quanto sede di lavoro del ministro.

16.

L’aggiudicatario acquisisce, attraverso l’impresa concessionaria obbligatoriamente istituita a tale scopo, il diritto esclusivo di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona designata per la concessione, e per la durata della stessa. Una volta che la decisione che stabilisce il sito di estrazione diventa definitiva ed esecutiva, il diritto di concessione per la zona di prospezione è limitato all’area del sito di estrazione.

17.

Ogni offerente può presentare una sola offerta.

18.

Termine per l’aggiudicazione della gara relativa alla concessione: entro novanta giorni dal termine di presentazione delle offerte.

19.

L’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento e non applica criteri preferenziali.

20.

Criteri di aggiudicazione della gara

I)

Criteri di valutazione relativi al contenuto del programma di lavoro oggetto della concessione:

la capacità del programma di consentire il livello massimo di prospezione e coltivazione di idrocarburi, nonché l’effettuazione di una prospezione la più completa possibile e in un’area la più ampia possibile nel sito di concessione; l’importo destinato alle attività di prospezione; la durata prevista dei lavori di prospezione; la quantità prevista di idrocarburi che può essere estratta,

la modernità delle soluzioni tecniche previste,

le misure previste per proteggere l’ambiente e per prevenire e ridurre i danni nel corso dei lavori oggetto della concessione.

II)

Criteri di valutazione relativi alla capacità dell’offerente di eseguire il contratto di concessione:

la posizione finanziaria dell’offerente, la disponibilità delle risorse necessarie per finanziare i lavori da eseguire nell’ambito della concessione e la parte di esse costituita da risorse proprie,

il valore totale delle attività di estrazione di idrocarburi effettuate nei tre anni precedenti il bando di gara.

III)

Criteri di valutazione relativi agli obblighi di pagamento assunti in virtù del contratto di concessione:

la misura in cui il canone di concessione netto offerto è superiore al canone minimo di concessione fissato dal ministro,

la misura in cui il canone di concessione mineraria offerto è superiore al canone minimo di concessione mineraria fissato dal ministro.

I criteri di aggiudicazione dettagliati e le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione dei lavori in concessione e le relative modalità di svolgimento e di completamento sono specificati nella documentazione di gara.

21.

Contratto di concessione

Il contratto di concessione deve essere concluso entro 60 giorni dalla comunicazione del risultato. Il termine può essere prorogato dal ministro una sola volta per un massimo di 60 giorni.

L’aggiudicatario acquisisce il diritto di svolgere l’attività economica esclusiva controllata dallo Stato (prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in una zona delimitata), autorizzata nell’ambito della concessione, e per la durata della medesima, in conformità alla normativa pertinente in vigore e al contratto di concessione.

Nel presentare l’offerta gli offerenti devono tenere conto delle disposizioni dell’articolo 22/A, paragrafo 13, della legge sulle attività estrattive, secondo cui un’impresa di estrazione acquisisce il diritto o l’autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per una zona di superficie totale non superiore a 15 000 km2. Quando si stabilisce il territorio di prospezione, deve essere preso in considerazione anche il territorio di prospezione dell’impresa di estrazione che controlla, ai sensi del codice civile, l’impresa di estrazione che intende ottenere il diritto o l’autorizzazione alla prospezione. In caso di offerta congiunta tutti gli offerenti sono tenuti al rispetto di tale criterio.

Il testo del progetto di contratto di concessione è allegato alla documentazione di gara.

22.

Le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente in ungherese e per iscritto dopo l’acquisto della documentazione di gara, secondo le modalità stabilite in tale documentazione; le risposte saranno rese disponibili a tutte le parti dall’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere mediante l’indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda identificativa dell’offerta presentata all’acquisto della documentazione di gara.

Budapest, giugno 2014

Lászlóné NÉMETH

ministro


(1)  Alla data di pubblicazione del presente bando di gara, il ministro dello Sviluppo nazionale è il membro del governo responsabile della vigilanza dei beni di proprietà dello Stato e delle attività estrattive, ai sensi dell’articolo 84, lettere d) e g), del decreto governativo 212/2010 del 1o luglio 2010 che disciplina le funzioni e i poteri di taluni ministri e del segretario di Stato presso la presidenza del consiglio dei ministri.


14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 182/22


Comunicato del governo di Danimarca riguardante l’invito a presentare domanda di autorizzazione per l’esplorazione e la coltivazione di idrocarburi in una zona del Mare del Nord

Settima tornata di autorizzazioni danesi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 182/07

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, si informa che, ai sensi del punto 12, paragrafo 1, lettera a), della legge sull’utilizzo del sottosuolo danese, testo unico (lovbekendtgørelse) n. 960 del 13 settembre 2011, è possibile presentare domanda di autorizzazione per una zona nel Mare del Nord situata sulla piattaforma continentale danese a ovest dei 6° 15′ di longitudine E (graben centrale e zone adiacenti) fino alle ore 12.00 del 20 ottobre 2014. Nel caso in cui il presente comunicato sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea meno di 90 giorni prima del 20 ottobre 2014, le domande possono essere presentate fino alle ore 12.00 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, oppure, se il novantesimo giorno cade in un fine settimana, in un giorno festivo, il giorno della festa della costituzione, il 24 dicembre o il 31 dicembre, fino alle ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo.

È possibile presentare domanda di autorizzazione all’esplorazione e alla coltivazione d'idrocarburi per parti di una zona situata nel graben centrale del Mare del Nord e nelle aree circostanti per le quali non sono già state rilasciate autorizzazioni. Dette zone sono indicate sulla carta geografica disponibile sul sito Internet dell’Agenzia danese dell’energia (Energistyrelsen). In direzione nord, ovest e sud la zona è delimitata dai confini della piattaforma continentale con la Norvegia, la Gran Bretagna e la Germania, e verso est dai 6° 15′ di longitudine E (ED50).

È possibile presentare domanda di autorizzazione anche per l’esplorazione e la coltivazione di idrocarburi in strati più profondi, nel quadro di autorizzazioni che precisano i limiti di profondità.

È inoltre possibile presentare domanda per le zone coperte da autorizzazione che possono cambiare situazione, diventando non più coperte da autorizzazione prima del termine previsto per la presentazione delle domande.

Le decisioni e i criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 94/22/CEE (cfr. anche il testo unico n. 960 del 13 settembre 2011 sull’utilizzo del sottosuolo danese) sono stati pubblicati il 24 aprile 2014 nella Gazzetta ufficiale n. 78 nell’ambito di vari annunci, aggiudicazioni e bandi di gara.

Conformemente alla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, il ministero danese del Clima, dell’energia e dell’edilizia ha effettuato una valutazione ambientale del piano oggetto del bando di gara. Informazioni più dettagliate sul piano e sulla sua valutazione ambientale sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia danese dell’energia.

Le domande devono essere inviate al ministero del Clima, dell’energia e dell’edilizia al seguente indirizzo, presso il quale è possibile ottenere altre informazioni connesse alla direttiva 94/22/CE:

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Energistyrelsen

Amaliegade 44

1256 København K

DANMARK

Tel. +45 33926700

E-mail: ens@ens.dk

Internet: http://www.ens.dk, http://www.ens.dk/en/oil-gas/licences/licensing/rounds (informazioni in inglese sulla settima tornata di autorizzazioni e sulla valutazione ambientale)

Le autorizzazioni saranno rilasciate entro 6 mesi dal termine ultimo per la presentazione delle domande.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 182/23


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

2014/C 182/08

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

Domanda di modifica a norma dell'articolo 9

«EKSTRA DEVIŠKO OLJČNO OLJE SLOVENSKE ISTRE»

N. CE: SI-PDO-0105-01145 — 8.8.2013

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica

    Denominazione del prodotto

    Descrizione del prodotto

    Zona geografica

    Prova dell’origine

    Metodo di produzione

    Legame

    Etichettatura

    Requisiti nazionali

    Altro [da precisare]

2.   Tipo di modifica

    Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

    Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

    Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]

    Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifiche

3.1.   Descrizione del prodotto

Alla descrizione del prodotto è aggiunta la seguente frase: «Il contenuto di olive della varietà Istrska belica dev’essere almeno del 30 %». Questa frase è inclusa nell’attuale disciplinare, mentre era stata omessa nella scheda riepilogativa.

A tutela della qualità superiore dell’olio, sono stati introdotti ulteriori parametri più rigorosi, ossia:

acidità (tenore di acidi grassi liberi) (% p/p), espressa come acido oleico: ≤ 0,3

K232 ≤ 2,3

K268 ≤ 0,2

biofenoli totali (mg/kg), secondo il metodo HPLC: ≥ 150

valutazione organolettica ≥ 7

mediana del fruttato superiore a 2.

3.2.   Metodo di produzione

Al fine di migliorare la qualità del prodotto finito, è stato stabilito un parametro più rigoroso, per cui il tempo che trascorre dalla raccolta alla lavorazione è ridotto da 48 a 24 ore.

3.3.   Etichettatura

Questa frase è soppressa dalla scheda riepilogativa e dal disciplinare: «Per garantire la tracciabilità, l’associazione emetterà etichette recanti il numero di serie conforme al registro dei produttori di olio d’oliva a denominazione di origine.» Tutti i produttori dell’«Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre», siano essi membri o no dell’associazione, hanno la facoltà di produrre olio destinato a essere certificato. I produttori di «Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» non membri dell’associazione sono tenuti a etichettare ogni bottiglia di olio d’oliva in modo da garantire la tracciabilità del prodotto imbottigliato oltre ogni ragionevole dubbio.

Le disposizioni in materia di etichettatura stabiliscono che l’etichetta debba altresì indicare l’anno di produzione sulla confezione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (3)

«EKSTRA DEVIŠKO OLJČNO OLJE SLOVENSKE ISTRE»

N. CE: SI-PDO-0105-01145 — 8.8.2013

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione

«Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre»

2.   Stato membro o paese terzo

Slovenia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

1,5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’olio d’oliva extravergine «Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre», cui è stato assegnato il marchio «denominazione di origine protetta», è prodotto a partire dai frutti degli ulivi che crescono sul territorio dell’Istria slovena.

L’«Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» si distingue per l’elevato tenore di acido oleico (≥ 72), il basso tenore di acido linoleico (≤ 8,0) e l’elevato tenore di elementi antiossidanti.

Al momento del condizionamento l’«Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» deve presentare le seguenti informazioni:

acidità (tenore di acidi grassi liberi) (% p/p), espressa come acido oleico:

≤ 0,3

indice di perossido (mmol O2/kg): ≤ 7

K232 ≤ 2,3

K268 ≤ 0,2

tenore di biofenoli totali (mg/kg), secondo il metodo HPLC: ≥ 150

L’olio ha un caratteristico aroma fruttato che ricorda le olive e altri frutti. L’olio non può presentare difetti organolettici e il suo valore organolettico complessivo è pari a ≥ 7,0, mentre la sua mediana del fruttato è superiore a 2.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

L’«Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» è prodotto a partire dalle seguenti varietà di olive: Istrska belica, Leccino, Buga, Črnica, Maurino, Frantoio e Pendolino, con un contenuto di olive diverse massimo del 20 %. Il contenuto di olive della varietà Istrska belica è almeno pari al 30 %, tranne per l’olio prodotto a partire da un’unica varietà. che deve contenere almeno l’80 % della varietà dichiarata.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

/

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

I processi di coltura, raccolta, stoccaggio e spremitura delle olive, di lavorazione e stoccaggio dell’olio, di campionamento e dei controlli di qualità prima dell’imbottigliamento dell’«Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» devono avvenire nella zona geografica di cui al punto 4.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

L’«Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» dev’essere condizionato nella zona geografica per garantire un migliore controllo dell’olio a denominazione di origine protetta e per evitare che il trasporto e l’imbottigliamento incidano sulle caratteristiche dell’olio non confezionato. Se l’olio d’oliva è trasportato in condizioni inadeguate, per esempio è scosso, sottoposto a temperature inadatte o esposto alla luce solare e all’ossigeno, o stoccato scorrettamente, la qualità dell’olio, in particolare il suo contenuto di biofenoli e le sue caratteristiche aromatiche, può risentirne considerevolmente. L’imbottigliamento al di fuori della zona geografica, frequenti trasferimenti da un contenitore all’altro, il trasporto e la manipolazione nonché l’esposizione prolungata a condizioni climatiche inadeguate, possono causare la perdita delle caratteristiche precipue dell’olio d’oliva, quali stabilite al punto 3.2.

È ammesso il condizionamento in contenitori di vetro o metallo aventi una capienza fino a 5 litri volumetrici. L’imballaggio è munito di un sistema di apertura che non può essere sigillato nuovamente una volta aperto.

Non è consentito mescolare oli provenienti da diverse raccolte.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

L’imballaggio è etichettato in modo da garantire una tracciabilità del prodotto condizionato al di là di ogni dubbio. La denominazione «Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» è chiaramente visibile sull’etichetta. Si indica l’anno del raccolto.

Considerato che la temperatura di lavorazione non può superare 27 °C, l’etichetta può recare la seguente dicitura: «hladno stiskanje» (spremitura a freddo) o «prvo hladno stiskanje» (prima spremitura a freddo).

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

L’«Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» è prodotto nella zona geografica dell’Istria slovena. I confini dell’Istria slovena sono costituiti da:

a nord il confine nazionale con l’Italia,

a ovest il mare,

a sud il confine nazionale con la Croazia e

a est l’inizio della regione del Carso.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La costa slovena è situata nella parte del Mediterraneo dove il mare intercontinentale si insinua più profondamente verso l’Europa centrale. Il clima è submediterraneo. Le condizioni microclimatiche sono alquanto marcate e il clima è molto mutevole a causa dell’arrivo di intense correnti d’aria fredda.

La zona geografica è spazzata da diversi venti: bora (un vento freddo e secco che nei giorni limpidi soffia dalla costa adriatica orientale verso il mare), scirocco (o jugo, un vento caldo e umido che soffia da ESE verso SSE), maestrale (un vento di bassa quota che soffia dal mare), buriana, levante, tramontana e libeccio.

Le precipitazioni medie annue nell’Istria slovena (neve compresa) sono pari a 1 000 mm. Durante il periodo vegetativo (aprile-settembre) nella zona di Capodistria si registrano circa 500 mm di precipitazioni.

Il tipo di suolo predominante nell’Istria slovena è terreno bruno su rocce carbonatiche (la saturazione di base è superiore al 50 %).

Nell’Istria slovena la maggior parte degli oliveti è situata in modo tale da rendere impossibile la raccolta meccanica delle olive; le olive sono quindi raccolte manualmente direttamente dall’albero per garantire al massimo l’integrità del frutto e di conseguenza una più elevata qualità dell’olio.

5.2.   Specificità del prodotto

Le caratteristiche speciali degli oli di oliva dell’Istria slovena sono dovute agli oli prodotti dalle olive della varietà Istrska belica raccolte a una maturità ottimale. Questi oli hanno un contenuto notevolmente superiore di antiossidanti, i cosiddetti biofenoli. Si esige pertanto un contenuto minimo (almeno 30 %) di olive di questa varietà per gli oli extravergini dell’Istria slovena.

L’«Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» si caratterizza per un aroma fruttato che ricorda le olive e altri frutti, con un’intensità da delicata a media. L’intensità mediana del fruttato è superiore a 2. Per questo motivo l’«Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» si caratterizza per il suo tipico gusto amaro e piccante.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

L’Istria slovena gode di una situazione geografica molto propizia all’oleicoltura, poiché è il punto in cui il Mediterraneo, con il suo clima caratteristico, tocca il suo vertice settentrionale, consentendo la coltura di varietà locali che conferiscono all’olio il suo aroma caratteristico e l’elevato tenore di antiossidanti noti come biofenoli, derivati in massima parte dalle olive della varietà Istrska belica. La natura speciale del suolo contribuisce anch’essa al carattere delle olive: il suolo predominante dell’Istria slovena è terreno bruno su rocce carbonatiche, del tipo su cui l’ulivo prospera.

L’olio deve le sue caratteristiche al clima, alle varietà, alla rapidità di lavorazione (il frutto raccolto non può essere stoccato per oltre 24 ore dal momento della raccolta), alla tecnologia di spremitura (spremitura a freddo delle olive a una temperatura non superiore a 27 °C) e alla protezione antiparassitaria (conforme alle esigenze di produzione integrata o analoga o dell’oleicoltura biologica). Poiché gli oliveti sono strutturati a terrazze, la raccolta meccanizzata è complessa e quindi la raccolta manuale delle olive rappresenta un’ulteriore caratteristica precipua a garanzia di una migliore qualità dell’olio (frutto integro).

La produzione di olio d’oliva nell’Istria slovena è una tradizione che risale all’antichità. Lo storico greco Pausania (180-115 BC) menziona l’olio d’oliva istriano nella sua «Periegesi della Grecia» (paragrafo 10.32.19). Molte fonti risalenti a un periodo compreso fra il 1201 e il XVII secolo e fino ai giorni nostri fanno riferimento alla produzione olearia della regione. Queste fonti dimostrano che la produzione di olio d’oliva nell’Istria slovena si è sviluppata attraverso i secoli. I metodi tradizionali e le conoscenze acquisite nel corso dei secoli contribuiscono ancora oggi all’elevata qualità dell’olio d’oliva di questa regione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4)]

http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Varna_in_kakovostna_hrana_in_krma/zasciteni_kmetijski_pridelki/Specifikacije/EDOOSI.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(4)  Cfr. nota 3.


Rettifiche

14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 182/28


Rettifica dell'invito rivolto agli esperti scientifici a manifestare interesse a aderire ai gruppi di esperti scientifici e al comitato scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Parma, Italia)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 106 del 9 aprile 2014 )

2014/C 182/09

A pagina 26, al punto 11. Termine ultimo per l’invio delle candidature, al primo comma:

anziché:

«18 giugno 2014 a mezzanotte …»,

leggi:

«7 luglio 2014 a mezzanotte …».