ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 180 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2014/C 180/01 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7269 — Kallisto/CABB International) ( 1 ) |
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2014/C 180/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7245 — Katara Hospitality / InterContinental Hotels Group / Danube Holding) ( 1 ) |
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2014/C 180/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7203 — Unibail-Rodamco/CPPIB/CentrO) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2014/C 180/04 |
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Commissione europea |
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2014/C 180/05 |
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2014/C 180/06 |
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2014/C 180/07 |
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2014/C 180/08 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2014/C 180/09 |
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2014/C 180/10 |
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2014/C 180/11 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2014/C 180/12 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7265 — Zimmer/Biomet) ( 1 ) |
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2014/C 180/13 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7219 — Sonaci/DTS/Sonaci DT) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2014/C 180/14 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
13.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 180/1 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7269 — Kallisto/CABB International)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 180/01)
Il 5 giugno 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32014M7269. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
13.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 180/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7245 — Katara Hospitality / InterContinental Hotels Group / Danube Holding)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 180/02)
Il 5 giugno 2014, la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32014M7245. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
13.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 180/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7203 — Unibail-Rodamco/CPPIB/CentrO)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 180/03)
Il 6 maggio 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32014M7203. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
13.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 180/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 giugno 2014
relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
(2014/C 180/04)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all’istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l’articolo 4 (1),
vista la candidatura presentata dal governo francese,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione del 16 luglio 2012 (2), il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2012 al 17 settembre 2015. |
(2) |
Un posto di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei governi è vacante per la Francia a seguito delle dimissioni del sig. Jean-Marc HUART. |
(3) |
Occorre nominare i membri del consiglio di direzione del Centro per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 17 settembre 2015. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
È nominato membro del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 17 settembre 2015:
RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
FRANCIA |
Sig.ra Brigitte DORIATH |
Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2014
Per il Consiglio
Il presidente
Y. MANIATIS
(1) GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.
(2) GU C 228 del 31.7.2012, pag. 3.
Commissione europea
13.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 180/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
12 giugno 2014
(2014/C 180/05)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3528 |
JPY |
yen giapponesi |
138,12 |
DKK |
corone danesi |
7,4602 |
GBP |
sterline inglesi |
0,80390 |
SEK |
corone svedesi |
9,0637 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2174 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,1085 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,420 |
HUF |
fiorini ungheresi |
305,84 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1040 |
RON |
leu rumeni |
4,3910 |
TRY |
lire turche |
2,8498 |
AUD |
dollari australiani |
1,4383 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4690 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,4863 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5591 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6879 |
KRW |
won sudcoreani |
1 375,88 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,4648 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,4127 |
HRK |
kuna croata |
7,5875 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 945,61 |
MYR |
ringgit malese |
4,3493 |
PHP |
peso filippino |
59,164 |
RUB |
rublo russo |
46,4520 |
THB |
baht thailandese |
43,905 |
BRL |
real brasiliano |
3,0216 |
MXN |
peso messicano |
17,5769 |
INR |
rupia indiana |
80,0114 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
13.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 180/6 |
Avviso destinato a Al Mouakaoune Biddam, Al Moulathamoun e Al Mourabitoun, che sono stati aggiunti all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) n. 630/2014 della Commissione
(2014/C 180/06)
1. |
La posizione comune 2002/402/PESC (1) invita l’Unione a congelare i capitali e le risorse economiche dei membri dell’organizzazione Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essa associati, quali figurano nell’elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999). L’elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:
Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un’impresa o un’entità è «associata/o a» Al-Qaeda consistono, tra l’altro, nel:
|
2. |
Il 2 giugno 2014 il Comitato delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere Al Mouakaoune Biddam, Al Moulathamoun e Al Mourabitoun all’elenco corrispondente. Al Mouakaoune Biddam, Al Moulathamoun e Al Mourabitoun possono presentare in qualsiasi momento al mediatore dell’ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirli nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Per ulteriori informazioni consultare http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml |
3. |
Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 630/2014 (2), recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge Al Mouakaoune Biddam, Al Moulathamoun e Al Mourabitoun all’elenco dell’allegato I del regolamento («allegato I»). Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell’allegato I:
|
4. |
L’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 (5) prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell’elenco formuli osservazioni circa i motivi dell’inserimento. Le persone e le entità aggiunte all’allegato I con il regolamento (UE) n. 630/2014 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
|
5. |
Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) n. 630/2014 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
6. |
Per completezza, si richiama l’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 2 bis del medesimo regolamento. |
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.
(2) GU L 174 del 13.6.2014, pag. 35.
(3) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
(4) L'articolo 2 bis è stato inserito con regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1).
(5) L'articolo 7 bis è stato inserito con regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).
13.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 180/8 |
Attualizzazione intermedia
dei coefficienti correttori applicabili dal 1o gennaio 2014 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea
(2014/C 180/07)
Sede di servizio |
Coefficiente correttore per le retribuzioni |
|
CY |
Nicosia |
80,8 |
Stato |
Coefficiente correttore per le pensioni |
|
DK |
Danimarca |
126,3 |
13.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 180/9 |
Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi
(2014/C 180/08)
AGOSTO 2013
SEDE DI SERVIZIO |
Parità economica agosto 2013 |
Tasso di cambio agosto 2013 (1) |
Coefficiente correttore agosto 2013 (2) |
Bangladesh |
63,98 |
102,656 |
62,3 |
Bielorussia |
6 884 |
11 720,0 |
58,7 |
Burundi |
1 397 |
2 030,46 |
68,8 |
Repubblica centrafricana |
625,0 |
655,957 |
95,3 |
Cile |
392,3 |
671,413 |
58,4 |
Repubblica dominicana |
35,47 |
55,3824 |
64,0 |
Guyana |
193,3 |
271,450 |
71,2 |
Liberia |
1,416 |
1,32840 |
106,6 |
Filippine |
41,09 |
57,5860 |
71,4 |
Arabia Saudita |
3,442 |
4,98150 |
69,1 |
Tanzania |
1 388 |
2 131,33 |
65,1 |
Uzbekistan |
1 763 |
2 795,78 |
63,1 |
SETTEMBRE 2013
SEDE DI SERVIZIO |
Parità economica settembre 2013 |
Tasso di cambio settembre 2013 (3) |
Coefficiente correttore settembre 2013 (4) |
Bolivia |
6,559 |
9,16681 |
71,6 |
Nepal |
90,04 |
140,130 |
64,3 |
Venezuela |
7,719 |
8,34710 |
92,5 |
OTTOBRE 2013
SEDE DI SERVIZIO |
Parità economica ottobre 2013 |
Tasso di cambio ottobre 2013 (5) |
Coefficiente correttore ottobre 2013 (6) |
Sudan |
5,910 |
7,69687 |
76,8 |
Uzbekistan |
1 855 |
2 905,99 |
63,8 |
Vanuatu |
136,0 |
128,330 |
106,0 |
NOVEMBRE 2013
SEDE DI SERVIZIO |
Parità economica novembre 2013 |
Tasso di cambio novembre 2013 (7) |
Coefficiente correttore novembre 2013 (8) |
Benin |
616,6 |
655,957 |
94,0 |
Gibuti |
203,0 |
244,455 |
83,0 |
Etiopia |
23,07 |
26,0509 |
88,6 |
India |
52,29 |
84,2320 |
62,1 |
Giappone |
135,7 |
135,110 |
100,4 |
Pakistan |
69,11 |
147,147 |
47,0 |
Sudan |
6,918 |
7,93581 |
87,2 |
Venezuela |
8,180 |
8,65478 |
94,5 |
DICEMBRE 2013
SEDE DI SERVIZIO |
Parità economica dicembre 2013 |
Tasso di cambio dicembre 2013 (9) |
Coefficiente correttore dicembre 2013 (10) |
Bielorussia |
7 230 |
12 590,0 |
57,4 |
Repubblica democratica del Congo |
1,842 |
1,35920 |
135,5 |
Giamaica |
130,0 |
141,347 |
92,0 |
Uzbekistan |
1 952 |
2 977,56 |
65,6 |
GENNAIO 2014
SEDE DI SERVIZIO |
Parità economica gennaio 2014 |
Tasso di cambio gennaio 2014 (11) |
Coefficiente correttore gennaio 2014 (12) |
Comore |
336,1 |
491,968 |
68,3 |
Malawi |
272,2 |
595,810 |
45,7 |
Turkmenistan |
2,326 |
3,92816 |
59,2 |
Uruguay |
27,60 |
29,4570 |
93,7 |
Venezuela |
8,596 |
8,67240 |
99,1 |
NB: Per parità economica o parità di potere d’acquisto (PPA) si intende il numero di unità monetarie necessarie per acquistare un prodotto rispetto a Bruxelles e Lussemburgo (per ogni euro). Per il calcolo dei coefficienti correttori («CC»), la PPA (comunicata da Eurostat) viene divisa per il tasso di cambio. Le serie temporali mensili dei valori della PPA variano in funzione dell’andamento del costo della vita in ciascuna sede di servizio rispetto all’evoluzione a Bruxelles. Si richiama l’attenzione sul fatto che, a norma dell’articolo 63 dello statuto, per convertire nella moneta locale la retribuzione in euro si applica il tasso di cambio vigente a luglio 2013. Inoltre, se la retribuzione è corrisposta in moneta locale invece che in euro e il CC è applicato in un secondo momento, l’effetto del tasso di cambio si annulla per cui solo l’andamento della PPA è rilevante.
(1) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo e Timor Leste.
(2) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %.
(3) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo e Timor Leste.
(4) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %.
(5) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo e Timor Leste.
(6) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %.
(7) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo e Timor Leste.
(8) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %.
(9) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo e Timor Leste.
(10) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %.
(11) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo e Timor Leste.
(12) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
13.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 180/12 |
Comunicazione del ministero ungherese dello sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
(2014/C 180/09)
BANDO DI GARA PUBBLICO RELATIVO A UNA CONCESSIONE
PER LA PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NELLA ZONA DI OKÁNY-KELET
Per conto dello Stato ungherese, il ministro dello Sviluppo nazionale (in appresso: «l’amministrazione aggiudicatrice» o «il ministro»), in qualità di ministro competente per le attività estrattive e la vigilanza dei beni di proprietà dello Stato, pubblica il presente bando di gara per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi con contratto di concessione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della legge XVI del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrattive (in appresso «la legge sulle attività estrattive»), alle condizioni di seguito specificate.
1. |
Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione in collaborazione con l’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) ai sensi della legge sulle concessioni e della legge sulle attività estrattive. Le offerte conformi alle disposizioni del capitolato d’oneri sono esaminate da un comitato di valutazione istituito dal ministro. Su raccomandazione del comitato di valutazione, il ministro adotta la decisione di aggiudicazione della concessione, sulla cui base il ministro può successivamente concludere il contratto di concessione con l’aggiudicatario a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulle concessioni (1). La lingua della procedura è l’ungherese. |
2. |
La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone fisiche ungheresi e straniere e a tutte le organizzazioni trasparenti ai sensi della legge sui beni nazionali, a condizione che rispettino le disposizioni del capitolato d’oneri. Sono ammesse anche offerte congiunte. In caso di offerte congiunte per l’attività in concessione, gli offerenti devono designare una delle parti come loro rappresentante. Essi sono tuttavia responsabili in solido dell’esecuzione del contratto di concessione. Nell’ambito della gara, gli offerenti ungheresi e stranieri sono trattati su un piano di parità. Ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto della concessione, l’offerente che firma il contratto di concessione (in appresso «il titolare della concessione») deve, entro 90 giorni dalla firma e utilizzando risorse proprie, istituire un’impresa con sede sociale in Ungheria (in appresso «l’impresa concessionaria»). Il titolare della concessione deve possedere la maggioranza delle azioni, delle attività e dei diritti di voto dell’impresa al momento della sua istituzione e per tutta la durata della sua esistenza e, in qualità di proprietario, deve impegnarsi ad applicare nell’impresa concessionaria i requisiti specificati nel contratto di concessione. L’impresa concessionaria, in quanto impresa di estrazione, gode dei diritti ed è soggetta agli obblighi previsti dal contratto di concessione. |
3. |
Durata della concessione: 20 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria, se il titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini stabiliti. |
4. |
Dati relativi alla zona designata per la concessione: Zona designata per la concessione è situata tra i comuni indicati nella seguente tabella, nelle contee di Békés e Hajdú-Bihar: Superficie della zona 400,1 km2. Strato superiore della zona designata per la concessione la superficie terrestre; strato inferiore della zona designata per la concessione: 6 000 metri sotto il livello del Mar Baltico. Le coordinate dei punti limite della zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme) cliccando sulla scheda «Koncesszió» sul sito Internet dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium). |
5. |
Canone di concessione netto minimo: 288 000 000 HUF (duecentottantotto milioni di fiorini) più IVA; tuttavia, alla gara possono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risultato, l’aggiudicatario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati nel contratto di concessione. |
6. |
La partecipazione alla gara per la concessione è subordinata al pagamento di una tassa di partecipazione di 10 000 000 HUF (dieci milioni di fiorini) più IVA, da versare secondo le modalità specificate nella documentazione di gara. |
7. |
Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell’importo di 50 000 000 HUF (cinquanta milioni di fiorini) entro il termine di presentazione dell’offerta a garanzia del carattere vincolante dell’offerta. La cauzione versata è trattenuta dall’amministrazione aggiudicatrice se l’offerente si ritira oppure se si aggiudica la gara ma non conclude il contratto o non paga il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro il termine stabiliti nel contratto. La cauzione deve essere versata secondo le modalità specificate nella documentazione di gara. |
8. |
Il canone minimo di concessione mineraria da versare sulla base del contratto di concessione è pari, secondo la decisione del ministro, al 19 %. Nell’offerta è possibile impegnarsi al pagamento di un canone più elevato che, in caso di accettazione, è registrato nel contratto di concessione e deve essere versato per tutta la durata della stessa. |
9. |
Le condizioni giuridiche, finanziarie, tecniche e di altro tipo, nonché le informazioni relative alla procedura di gara, sono riportate nella documentazione di gara. |
10. |
La documentazione di gara può essere ritirata presso l’ufficio di assistenza ai clienti dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria; telefono: +36 13012900) nei giorni lavorativi in orario compreso tra le ore 8 e le ore 14 fino al giorno che precede il termine per la presentazione esibendo un documento adeguato che attesti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di gara. L’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere rilascia all’acquirente un certificato a suo nome per confermare che ha ricevuto la documentazione di gara. Quando acquista la documentazione di gara, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, l’acquirente deve inoltre presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione che può essere scaricata dal sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu)cliccando sulla scheda «Koncessziós pályázatok közzététele» nel menù «Koncesszió». |
11. |
Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare sul conto 10032000-01417179-00000000 dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere. Nella comunicazione del bonifico deve essere riportato il codice OKKCHDV oltre al nome dell’acquirente. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara non può essere versato in contanti e non è rimborsabile né parzialmente né totalmente. |
12. |
Le offerte possono essere presentate unicamente da coloro che hanno acquistato la documentazione di gara e che hanno versato la tassa di partecipazione e la cauzione. |
13. |
Le offerte devono essere presentate di persona tra le ore 10 e le ore 12 del 1o ottobre 2014 all’ufficio di assistenza ai clienti dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (indirizzo: Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria) in ungherese, come specificato nella documentazione di gara. |
14. |
L’offerta ha carattere vincolante a partire dalla sua presentazione e fino al termine della procedura di gara. L’offerente non può sottrarsi all’impegno assunto con la presentazione dell’offerta. |
15. |
Il ministro si riserva il diritto di dichiarare la gara non aggiudicata. In questo caso, non è possibile presentare ricorso contro il ministro, lo Stato ungherese rappresentato dal ministro o il ministero dello Sviluppo nazionale in quanto sede di lavoro del ministro. |
16. |
L’aggiudicatario acquisisce, attraverso l’impresa concessionaria obbligatoriamente istituita a tale scopo, il diritto esclusivo di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona designata per la concessione, e per la durata della stessa. Una volta che la decisione che stabilisce il sito di estrazione diventa definitiva ed esecutiva, il diritto di concessione per la zona di prospezione è limitato all’area del sito di estrazione. |
17. |
Ogni offerente può presentare una sola offerta. |
18. |
Termine per l’aggiudicazione della gara relativa alla concessione: entro novanta giorni dal termine di presentazione delle offerte. |
19. |
L’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento e non applica criteri preferenziali. |
20. |
Criteri di aggiudicazione della gara
I criteri di aggiudicazione dettagliati e le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione dei lavori in concessione e le relative modalità di svolgimento e di completamento sono specificati nella documentazione di gara. |
21. |
Contratto di concessione Il contratto di concessione deve essere concluso entro 60 giorni dalla comunicazione del risultato. Il termine può essere prorogato dal ministro una sola volta per un massimo di 60 giorni. L’aggiudicatario acquisisce il diritto di svolgere l’attività economica esclusiva controllata dallo Stato (prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in una zona delimitata), autorizzata nell’ambito della concessione, e per la durata della medesima, in conformità alla normativa pertinente in vigore e al contratto di concessione. Nel presentare l’offerta gli offerenti devono tenere conto delle disposizioni dell’articolo 22/A, paragrafo 13, della legge sulle attività estrattive, secondo cui un’impresa di estrazione acquisisce il diritto o l’autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per una zona di superficie totale non superiore a 15 000 km2. Quando si stabilisce il territorio di prospezione, deve essere preso in considerazione anche il territorio di prospezione dell’impresa di estrazione che controlla, ai sensi del codice civile, l’impresa di estrazione che intende ottenere il diritto o l’autorizzazione alla prospezione. In caso di offerta congiunta tutti gli offerenti sono tenuti al rispetto di tale criterio. Il testo del progetto di contratto di concessione è allegato alla documentazione di gara. |
22. |
Le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente in ungherese e per iscritto dopo l’acquisto della documentazione di gara, secondo le modalità stabilite in tale documentazione; le risposte saranno rese disponibili a tutte le parti dall’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere mediante l’indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda identificativa dell’offerta presentata all’acquisto della documentazione di gara. |
Budapest, giugno 2014
Lászlóné NÉMETH
Il ministro
(1) Alla data di pubblicazione del presente bando di gara, il ministro dello Sviluppo nazionale è il membro del governo responsabile della vigilanza dei beni di proprietà dello Stato e delle attività estrattive, ai sensi dell’articolo 84, lettere d) e g), del decreto governativo 212/2010 del 1o luglio 2010 che disciplina le funzioni e i poteri di taluni ministri e del segretario di Stato presso la presidenza del consiglio dei ministri.
13.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 180/16 |
Comunicazione del ministero ungherese dello sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
(2014/C 180/10)
BANDO DI GARA PUBBLICO RELATIVO A UNA CONCESSIONE
PER LA PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NELLA ZONA DI EBES
Per conto dello Stato ungherese, il ministro dello Sviluppo nazionale (in appresso: «l’amministrazione aggiudicatrice» o «il ministro»), in qualità di ministro competente per le attività estrattive e la vigilanza dei beni di proprietà dello Stato, pubblica il presente bando di gara per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi con contratto di concessione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della legge XVI del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrattive (in appresso «la legge sulle attività estrattive»), alle condizioni di seguito specificate.
1. |
Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione in collaborazione con l’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) ai sensi della legge sulle concessioni e della legge sulle attività estrattive. Le offerte conformi alle disposizioni del capitolato d’oneri sono esaminate da un comitato di valutazione istituito dal ministro. Su raccomandazione del comitato di valutazione, il ministro adotta la decisione di aggiudicazione della concessione, sulla cui base il ministro può successivamente concludere il contratto di concessione con l’aggiudicatario a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulle concessioni (1). La lingua della procedura è l’ungherese. |
2. |
La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone fisiche ungheresi e straniere e a tutte le organizzazioni trasparenti ai sensi della legge sui beni nazionali, a condizione che rispettino le disposizioni del capitolato d’oneri. Sono ammesse anche offerte congiunte. In caso di offerte congiunte per l’attività in concessione, gli offerenti devono designare una delle parti come loro rappresentante. Essi sono tuttavia responsabili in solido dell’esecuzione del contratto di concessione. Nell’ambito della gara, gli offerenti ungheresi e stranieri sono trattati su un piano di parità. Ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto della concessione, l’offerente che firma il contratto di concessione (in appresso «il titolare della concessione») deve, entro 90 giorni dalla firma e utilizzando risorse proprie, istituire un’impresa con sede sociale in Ungheria (in appresso «l’impresa concessionaria»). Il titolare della concessione deve possedere la maggioranza delle azioni, delle attività e dei diritti di voto dell’impresa al momento della sua istituzione e per tutta la durata della sua esistenza e, in qualità di proprietario, deve impegnarsi ad applicare nell’impresa concessionaria i requisiti specificati nel contratto di concessione. L’impresa concessionaria, in quanto impresa di estrazione, gode dei diritti ed è soggetta agli obblighi previsti dal contratto di concessione. |
3. |
Durata della concessione: 20 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria, se il titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini stabiliti. |
4. |
Dati relativi alla zona designata per la concessione: Zona designata per la concessione: è situata tra i comuni indicati nella seguente tabella, nelle contee di Hajdú-Bihar e Szabolcs-Szatmár-Bereg: Superficie della zona: 831,59 km2. Strato superiore della zona designata per la concessione: la superficie terrestre; strato inferiore della zona designata per la concessione: 6 000 metri sotto il livello del Mar Baltico. Le coordinate dei punti limite della zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme) cliccando sulla scheda «Koncesszió» sul sito Internet dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium). |
5. |
Canone di concessione netto minimo: 231 000 000 HUF (duecentotrentuno milioni di fiorini) più IVA; tuttavia, alla gara possono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risultato, l’aggiudicatario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati nel contratto di concessione. |
6. |
La partecipazione alla gara per la concessione è subordinata al pagamento di una tassa di partecipazione di 10 000 000 HUF (dieci milioni di fiorini) più IVA, da versare secondo le modalità specificate nella documentazione di gara. |
7. |
Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell’importo di 50 000 000 HUF (cinquanta milioni di fiorini) entro il termine di presentazione dell’offerta a garanzia del carattere vincolante dell’offerta. La cauzione versata è trattenuta dall’amministrazione aggiudicatrice se l’offerente si ritira oppure se si aggiudica la gara ma non conclude il contratto o non paga il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro il termine stabiliti nel contratto. La cauzione deve essere versata secondo le modalità specificate nella documentazione di gara. |
8. |
Il canone minimo di concessione mineraria da versare sulla base del contratto di concessione è pari, secondo la decisione del ministro, al 19 %. Nell’offerta è possibile impegnarsi al pagamento di un canone più elevato che, in caso di accettazione, è registrato nel contratto di concessione e deve essere versato per tutta la durata della stessa. |
9. |
Le condizioni giuridiche, finanziarie, tecniche e di altro tipo, nonché le informazioni relative alla procedura di gara, sono riportate nella documentazione di gara. |
10. |
La documentazione di gara può essere ritirata presso l’ufficio di assistenza ai clienti dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria; telefono: +36 13012900) nei giorni lavorativi in orario compreso tra le ore 8 e le ore 14 fino al giorno che precede il termine per la presentazione esibendo un documento adeguato che attesti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di gara. L’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere rilascia all’acquirente un certificato a suo nome per confermare che ha ricevuto la documentazione di gara. Quando acquista la documentazione di gara, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, l’acquirente deve inoltre presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione che può essere scaricata dal sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla scheda «Koncessziós pályázatok közzététele» nel menù «Koncesszió». |
11. |
Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare sul conto 10032000-01417179-00000000 dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere. Nella comunicazione del bonifico deve essere riportato il codice EBSCHDV oltre al nome dell’acquirente. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara non può essere versato in contanti e non è rimborsabile né parzialmente né totalmente. |
12. |
Le offerte possono essere presentate unicamente da coloro che hanno acquistato la documentazione di gara e che hanno versato la tassa di partecipazione e la cauzione. |
13. |
Le offerte devono essere presentate di persona tra le ore 10 e le ore 12 del 30 settembre 2014 all’ufficio di assistenza ai clienti dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (indirizzo: Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria) in ungherese, come specificato nella documentazione di gara. |
14. |
L’offerta ha carattere vincolante a partire dalla sua presentazione e fino al termine della procedura di gara. L’offerente non può sottrarsi all’impegno assunto con la presentazione dell’offerta. |
15. |
Il ministro si riserva il diritto di dichiarare la gara non aggiudicata. In questo caso, non è possibile presentare ricorso contro il ministro, lo Stato ungherese rappresentato dal ministro o il ministero dello Sviluppo nazionale in quanto sede di lavoro del ministro. |
16. |
L’aggiudicatario acquisisce, attraverso l’impresa concessionaria obbligatoriamente istituita a tale scopo, il diritto esclusivo di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona designata per la concessione, e per la durata della stessa. Una volta che la decisione che stabilisce il sito di estrazione diventa definitiva ed esecutiva, il diritto di concessione per la zona di prospezione è limitato all’area del sito di estrazione. |
17. |
Ogni offerente può presentare una sola offerta. |
18. |
Termine per l’aggiudicazione della gara relativa alla concessione: entro novanta giorni dal termine di presentazione delle offerte. |
19. |
L’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento e non applica criteri preferenziali. |
20. |
Criteri di aggiudicazione della gara
I criteri di aggiudicazione dettagliati e le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione dei lavori in concessione e le relative modalità di svolgimento e di completamento sono specificati nella documentazione di gara. |
21. |
Contratto di concessione Il contratto di concessione deve essere concluso entro 60 giorni dalla comunicazione del risultato. Il termine può essere prorogato dal ministro una sola volta per un massimo di 60 giorni. L’aggiudicatario acquisisce il diritto di svolgere l’attività economica esclusiva controllata dallo Stato (prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in una zona delimitata), autorizzata nell’ambito della concessione, e per la durata della medesima, in conformità alla normativa pertinente in vigore e al contratto di concessione. Nel presentare l’offerta gli offerenti devono tenere conto delle disposizioni dell’articolo 22/A, paragrafo 13, della legge sulle attività estrattive, secondo cui un’impresa di estrazione acquisisce il diritto o l’autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per una zona di superficie totale non superiore a 15 000 km2. Quando si stabilisce il territorio di prospezione, deve essere preso in considerazione anche il territorio di prospezione dell’impresa di estrazione che controlla, ai sensi del codice civile, l’impresa di estrazione che intende ottenere il diritto o l’autorizzazione alla prospezione. In caso di offerta congiunta tutti gli offerenti sono tenuti al rispetto di tale criterio. Il testo del progetto di contratto di concessione è allegato alla documentazione di gara. |
22. |
Le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente in ungherese e per iscritto dopo l’acquisto della documentazione di gara, secondo le modalità stabilite in tale documentazione; le risposte saranno rese disponibili a tutte le parti dall’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere mediante l’indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda identificativa dell’offerta presentata all’acquisto della documentazione di gara. |
Budapest, giugno 2014
Lászlóné NÉMETH
ministro
(1) Alla data di pubblicazione del presente bando di gara, il ministro dello Sviluppo nazionale è il membro del governo responsabile della vigilanza dei beni di proprietà dello Stato e delle attività estrattive, ai sensi dell’articolo 84, lettere d) e g), del decreto governativo 212/2010 del 1o luglio 2010 che disciplina le funzioni e i poteri di taluni ministri e del segretario di Stato presso la presidenza del consiglio dei ministri.
13.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 180/20 |
Comunicazione del ministero ungherese dello Sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
(2014/C 180/11)
BANDO DI GARA PUBBLICO RELATIVO A UNA CONCESSIONE
PER LA PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NELLA ZONA DI OKÁNY (PARTE OCCIDENTALE)
Per conto dello Stato ungherese, il ministro dello Sviluppo nazionale (in appresso: «l’amministrazione aggiudicatrice» o «il ministro»), in qualità di ministro competente per le attività estrattive e la vigilanza dei beni di proprietà dello Stato, pubblica il presente bando di gara per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi con contratto di concessione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della legge XVI del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrattive (in appresso «la legge sulle attività estrattive»), alle condizioni di seguito specificate.
1. |
Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione in collaborazione con l’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) ai sensi della legge sulle concessioni e della legge sulle attività estrattive. Le offerte conformi alle disposizioni del capitolato d’oneri sono esaminate da un comitato di valutazione istituito dal ministro. Su raccomandazione del comitato di valutazione, il ministro adotta la decisione di aggiudicazione della concessione, sulla cui base il ministro può successivamente concludere il contratto di concessione con l'aggiudicatario a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulle concessioni (1). La lingua della procedura è l’ungherese. |
2. |
La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone fisiche ungheresi e straniere e a tutte le organizzazioni trasparenti ai sensi della legge sui beni nazionali, a condizione che rispettino le disposizioni del capitolato d’oneri. Sono ammesse anche offerte congiunte. In caso di offerte congiunte per l’attività in concessione, gli offerenti devono designare una delle parti come loro rappresentante. Essi sono tuttavia responsabili in solido dell’esecuzione del contratto di concessione. Nell’ambito della gara, gli offerenti ungheresi e stranieri sono trattati su un piano di parità. Ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto della concessione, l’offerente che firma il contratto di concessione (in appresso «il titolare della concessione») deve, entro 90 giorni dalla firma e utilizzando risorse proprie, istituire un’impresa con sede sociale in Ungheria (in appresso «l’impresa concessionaria»). Il titolare della concessione deve possedere la maggioranza delle azioni, delle attività e dei diritti di voto dell’impresa al momento della sua istituzione e per tutta la durata della sua esistenza e, in qualità di proprietario, deve impegnarsi ad applicare nell’impresa concessionaria i requisiti specificati nel contratto di concessione. L’impresa concessionaria, in quanto impresa di estrazione, gode dei diritti ed è soggetta agli obblighi previsti dal contratto di concessione. |
3. |
Durata della concessione: 20 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria, se il titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini stabiliti. |
4. |
Dati relativi alla zona designata per la concessione: Zona designata per la concessione: è situata tra i comuni indicati nella seguente tabella, nelle contee di Békés e Hajdú-Bihar: Superficie della zona: 484,2 km2. Strato superiore della zona designata per la concessione: la superficie terrestre; strato inferiore della zona designata per la concessione: 6 000 metri sotto il livello del Mar Baltico. Le coordinate dei punti limite della zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme) cliccando sulla scheda «Koncesszió» sul sito Internet dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium). |
5. |
Canone di concessione netto minimo: 393 000 000 HUF (trecentonovantatre milioni di fiorini) più IVA; tuttavia, alla gara possono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risultato, l'aggiudicatario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati nel contratto di concessione. |
6. |
La partecipazione alla gara per la concessione è subordinata al pagamento di una tassa di partecipazione di 10 000 000 HUF (dieci milioni di fiorini) più IVA, da versare secondo le modalità specificate nella documentazione di gara. |
7. |
Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell'importo di 50 000 000 HUF (cinquanta milioni di fiorini) entro il termine di presentazione dell'offerta a garanzia del carattere vincolante dell'offerta. La cauzione versata è trattenuta dall’amministrazione aggiudicatrice se l’offerente si ritira oppure se si aggiudica la gara ma non conclude il contratto o non paga il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro il termine stabiliti nel contratto. La cauzione deve essere versata secondo le modalità specificate nella documentazione di gara. |
8. |
Il canone minimo di concessione mineraria da versare sulla base del contratto di concessione è pari, secondo la decisione del ministro, al 19 %. Nell'offerta è possibile impegnarsi al pagamento di un canone più elevato che, in caso di accettazione, è registrato nel contratto di concessione e deve essere versato per tutta la durata della stessa. |
9. |
Le condizioni giuridiche, finanziarie, tecniche e di altro tipo, nonché le informazioni relative alla procedura di gara, sono riportate nella documentazione di gara. |
10. |
La documentazione di gara può essere ritirata presso l'ufficio di assistenza ai clienti dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria; telefono: +36 13012900) nei giorni lavorativi in orario compreso tra le ore 8 e le ore 14 fino al giorno che precede il termine per la presentazione esibendo un documento adeguato che attesti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di gara. L’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere rilascia all’acquirente un certificato a suo nome per confermare che ha ricevuto la documentazione di gara. Quando acquista la documentazione di gara, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, l’acquirente deve inoltre presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione che può essere scaricata dal sito dell'Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla scheda «Koncessziós pályázatok közzététele» nel menù «Koncesszió». |
11. |
Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare sul conto 10032000-01417179-00000000 dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere. Nella comunicazione del bonifico deve essere riportato il codice ONYCHDV oltre al nome dell'acquirente. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara non può essere versato in contanti e non è rimborsabile né parzialmente né totalmente. |
12. |
Le offerte possono essere presentate unicamente da coloro che hanno acquistato la documentazione di gara e che hanno versato la tassa di partecipazione e la cauzione. |
13. |
Le offerte devono essere presentate di persona tra le ore 10 e le ore 12 del 1o ottobre 2014 all'ufficio di assistenza ai clienti dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (indirizzo: Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria) in ungherese, come specificato nella documentazione di gara. |
14. |
L'offerta ha carattere vincolante a partire dalla sua presentazione e fino al termine della procedura di gara. L'offerente non può sottrarsi all'impegno assunto con la presentazione dell'offerta. |
15. |
Il ministro si riserva il diritto di dichiarare la gara non aggiudicata. In questo caso, non è possibile presentare ricorso contro il ministro, lo Stato ungherese rappresentato dal ministro o il ministero dello Sviluppo nazionale in quanto sede di lavoro del ministro. |
16. |
L'aggiudicatario acquisisce, attraverso l'impresa concessionaria obbligatoriamente istituita a tale scopo, il diritto esclusivo di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona designata per la concessione, e per la durata della stessa. Una volta che la decisione che stabilisce il sito di estrazione diventa definitiva ed esecutiva, il diritto di concessione per la zona di prospezione è limitato all’area del sito di estrazione. |
17. |
Ogni offerente può presentare una sola offerta. |
18. |
Termine per l’aggiudicazione della gara relativa alla concessione: entro novanta giorni dal termine di presentazione delle offerte. |
19. |
L’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento e non applica criteri preferenziali. |
20. |
Criteri di aggiudicazione della gara
I criteri di aggiudicazione dettagliati e le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione dei lavori in concessione e le relative modalità di svolgimento e di completamento sono specificati nella documentazione di gara. |
21. |
Contratto di concessione Il contratto di concessione deve essere concluso entro 60 giorni dalla comunicazione del risultato. Il termine può essere prorogato dal ministro una sola volta per un massimo di 60 giorni. L'aggiudicatario acquisisce il diritto di svolgere l’attività economica esclusiva controllata dallo Stato (prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in una zona delimitata), autorizzata nell’ambito della concessione, e per la durata della medesima, in conformità alla normativa pertinente in vigore e al contratto di concessione. Nel presentare l'offerta gli offerenti devono tenere conto delle disposizioni dell'articolo 22/A, paragrafo 13, della legge sulle attività estrattive, secondo cui un’impresa di estrazione acquisisce il diritto o l’autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per una zona di superficie totale non superiore a 15 000 km2. Quando si stabilisce il territorio di prospezione, deve essere preso in considerazione anche il territorio di prospezione dell’impresa di estrazione che controlla, ai sensi del codice civile, l’impresa di estrazione che intende ottenere il diritto o l’autorizzazione alla prospezione. In caso di offerta congiunta tutti gli offerenti sono tenuti al rispetto di tale criterio. Il testo del progetto di contratto di concessione è allegato alla documentazione di gara. |
22. |
Le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente in ungherese e per iscritto dopo l'acquisto della documentazione di gara, secondo le modalità stabilite in tale documentazione; le risposte saranno rese disponibili a tutte le parti dall’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere mediante l’indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda identificativa dell’offerta presentata all'acquisto della documentazione di gara. |
Budapest, giugno 2014
Lászlóné NÉMETH
Ministro
(1) Alla data di pubblicazione del presente bando di gara, il ministro dello Sviluppo nazionale è il membro del governo responsabile della vigilanza dei beni di proprietà dello Stato e delle attività estrattive, ai sensi dell’articolo 84, lettere d) e g), del decreto governativo n. 212/2010 del 1o luglio 2010 che disciplina le funzioni e i poteri di taluni ministri e del segretario di Stato presso la presidenza del consiglio dei ministri.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
13.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 180/24 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7265 — Zimmer/Biomet)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 180/12)
1. |
In data 3 giugno 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Zimmer Holdings, Inc. («Zimmer», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme dell’impresa Biomet, Inc. («Biomet», Stati Uniti) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7265 — Zimmer/Biomet, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
13.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 180/25 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7219 — Sonaci/DTS/Sonaci DT)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 180/13)
1. |
In data 5 giugno 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Sonangol Comercializacao Internacional Ltd («Sonaci», Angola), controllata in ultima istanza dallo Stato angolano, e DTS Holdings (Singapore) Pte. Ltd («DTS», Singapore), impresa comune tra Trafigura Beheer B.V. (Paesi Bassi) e Cochan Ltd (Bahamas), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Sonaci DT Pte. Ltd («Sonaci DT», Singapore) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono:
|
— |
Sonaci:
opera come agente della Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola, Empresa Publica, per il commercio di petrolio greggio e gas naturale. Sonaci acquista questi prodotti e ne negozia l’acquisto e la vendita;
— |
DTS:
detiene un portafoglio diversificato di partecipazioni in attività nei settori commerciale, delle spedizioni, infrastrutturale, minerario, logistico, immobiliare e della distribuzione di prodotti petroliferi, principalmente in Angola e nell’Africa meridionale. Attualmente detiene anche un’attività per il commercio di GNL;
— |
Sonaci DT
opererà nel commercio internazionale di GNL.
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7219 — Sonaci/DTS/Sonaci DT, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
13.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 180/26 |
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2014/C 180/14)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOMANDA DI MODIFICA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9
«Sedano Bianco di Sperlonga»
N.CE: IT-PGI-0105-01187 – 13.12.2013
IGP ( X ) DOP ( )
1. Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica
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2. Tipo di modifica
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3. Modifica
Si modifica il contenuto minimo previsto per gli acidi organici totali e il contenuto in zuccheri totali:
— presenza di acidi organici totali: non inferiore a 100 mg/100 g,
— zuccheri totali: non inferiore a 10,00 mg/g.
I suddetti parametri devono essere determinati sulla parte edibile del Sedano Bianco di Sperlonga IGP, ossia sulla costa e secondo metodi ufficiali.
La richiesta di modifica è giustificata dai risultati emersi a seguito di uno studio tecnico-scientifico condotto dall’Università degli studi di Cassino che ha coinvolto un numero di piante e di aziende produttrici maggiormente rappresentativo rispetto a quello riportato nello studio utilizzato come riferimento al momento della stesura del disciplinare di produzione del Sedano Bianco di Sperlonga, unico studio disponibile all’epoca in bibliografia.
Lo studio è stato condotto cercando di garantire una maggiore rappresentatività del dato attraverso un ampliamento della dimensione dei campioni, minimizzando l’effetto delle variabili in campo, della variabili analitiche ed attraverso una preparazione del campione che ha coinvolto soltanto la parte edibile del Sedano Bianco di Sperlonga.
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (3)
«Sedano bianco di Sperlonga»
N.CE: IT-PGI-0105-01187 – 13.12.2013
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione
«Sedano Bianco di Sperlonga»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6. ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
L’I.G.P. «Sedano Bianco di Sperlonga» è riservata esclusivamente al sedano ecotipo di Sperlonga appartenente alla specie Apium graveolens L. var dulce Mill., ecotipo «Bianco di Sperlonga», con coste bianche o biancastre. Il caratteristico colore chiaro è un elemento intrinseco dell’ecotipo, che comunque può essere enfatizzato con densità di semina più fitta. All’atto dell’immissione al consumo il «Sedano Bianco di Sperlonga» a IGP deve rispondere alle seguenti caratteristiche specifiche dell’ecotipo locale «Bianco di Sperlonga»: la pianta di taglia media, forma compatta, recante 10-15 foglie di colore verde chiaro; i piccioli fogliari sono di colore bianco con leggera sfumatura verde chiaro, poco fibrosi, caratterizzati da costolature poco evidenti. Il peso varia in relazione al calibro: calibro medio, da 500 a 800 grammi; il calibro grosso oltre 800 grammi. Il gusto è dolce e solo moderatamente aromatico che lo rende particolarmente indicato ad essere consumato fresco. Inoltre il «Sedano Bianco di Sperlonga» presenta un contenuto in acidi organici totali non inferiore a 100,00 mg/100 g; resistenza alla frattura non inferiore a 20 N ed un contenuto in zuccheri totali non inferiore a 10,00 mg/g. I suddetti parametri devono essere determinati sulla parte edibile del Sedano Bianco di Sperlonga IGP, ossia sulla costa e secondo metodi ufficiali.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
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3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
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3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
La produzione del seme, la coltivazione e la raccolta del «Sedano Bianco di Sperlonga» devono avvenire nella zona geografica di produzione.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.
Il confezionamento viene svolto con cura nell’area geografica di produzione al fine di evitare che durante tale operazione si verifichino sfregamenti con conseguente rottura dei tessuti e fuoriuscita di succhi cellulari. Inoltre, dopo la raccolta va ridotta al minimo l’esposizione del prodotto al sole.
La confezione del sedano può essere fatta:
— |
in recipienti contenenti una fila di 4-5 di sedani, per un peso massimo di 5 Kg, |
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in recipienti contenenti due file di 8-10 di sedani, per un peso massimo di 10 Kg. |
Per le confezioni da 1 a 3 sedani è obbligatoria la bollatura dei singoli cespi.
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
La confezione reca obbligatoriamente sull'etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo dell’Unione e relative menzioni, il logo sotto riportato e le seguenti ulteriori indicazioni:
— |
«Sedano Bianco di Sperlonga» seguita dall’abbreviazione IGP (Indicazione Geografica Protetta) di dimensioni superiori rispetto a tutte le altre indicazioni che compongono l’etichetta; |
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Il nome, la ragione sociale, l’indirizzo dell’azienda produttrice e confezionatrice; |
È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l’utilizzo d'indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell’indicazione del nome dell’azienda dai cui appezzamenti di terra il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti della presente scheda.
La denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga» è intraducibile.
Il logo denominato «Sedano Bianco di Sperlonga» è costituito da un rettangolo all’interno del quale è posizionato un quadrato sul quale vengono raffigurati due sedani che a loro volta sovrastano quattro onde.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
Il «Sedano Bianco di Sperlonga» Indicazione Geografica Protetta (IGP) deve essere coltivato nel territorio del Comune di Fondi e del Comune di Sperlonga.
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
La zona di produzione del «Sedano Bianco di Sperlonga» è caratterizzata da una situazione pedoclimatica molto favorevole per la coltivazione del sedano. Tipico della zona di produzione è la presenza di terreni con falda pressoché affiorante, compresi tra l’area di bonifica ed il mare, denominati «pantano», sui quali storicamente si è sviluppata la coltura del sedano, prima in piena area e poi in coltura protetta. Questi terreni dunque sono caratterizzati da una soluzione circolante con un elevato grado di salinità.
Il clima della zona interessata alla IGP, di tipo marittimo temperato, è caratterizzato da: temperatura media compresa fra 17 e 18 °C; temperatura media mensile < a 10 °C, per 1-3 mesi; e media delle minime del mese più freddo di 6,9 °C; precipitazioni annuali medie di 727 e 1 133 mm, con precipitazioni estive da 61 a 83 mm. In particolare nella zona costiera si verifica uno stato di aridità intensa e prolungata da maggio ad agosto. Tutti questi parametri risultano essere ideali per la coltivazione del «Sedano Bianco di Sperlonga».
Particolare attenzione va rivolta ai produttori locali, spesso chiamati a gestire aziende di superficie media inferiore all’ettaro, che oltre ad adattare tecniche a basso impatto ambientale, hanno permesso la conservazione dell’ecotipo «Bianco di Sperlonga» autoriproducendosi il seme mediante selezione fenotipica (ossia ottenimento del seme dalle piante migliori), garantendo contestualmente la salvaguardia della tecnica produttiva e delle attitudini della pianta.
5.2. Specificità del prodotto
Il «Sedano Bianco di Sperlonga» ecotipo «Bianco di Sperlonga» si presenta con coste di caratteristico colore chiaro, elemento intrinseco dell’ecotipo, caratteristiche organolettiche peculiari quali la sapidità, un gusto dolce moderatamente aromatico arricchito da note acide, che lo rendono particolarmente indicato ad essere consumato fresco, nonché una minore resistenza alla rottura delle coste.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
La coltivazione del «Sedano Bianco di Sperlonga», realizzata mediante l’ecotipo locale «bianco di Sperlonga», si basa su un importante lavoro di selezione finalizzato soprattutto ad enfatizzare il colore chiaro dei piccioli (elemento intrinseco dell’ecotipo) e ad ottenere un ritardo nell’emissione dello scapo fiorale (aspetto botanico rilevante al fine di conservare una adeguata ampiezza del periodo di raccolta), nonché una forma compatta e taglia minore. Tali aspetti, oltre alle già definite qualità organolettiche, permettono di differenziare il «Sedano Bianco di Sperlonga» dagli altri sedani da coste presenti in commercio.
Il «Sedano Bianco di Sperlonga» è stato introdotto nelle zona di Fondi e Sperlonga intorno agli anni ‘60. La coltura di questo sedano si rivelò fin da subito una valida forma di utilizzazione dell’area dei «Pantani», compresa fra il Lago di Sperlonga ed il mar Tirreno, caratterizzate da falda affiorante, che oggi costituisce l’ambito di elezione della coltura. La presenza della coltura nell’areale del comune di Fondi e Sperlonga è comprovata da una ricca documentazione fiscale risalente ai primi anni ’60, fino ai giorni nostri, allorquando il «Sedano Bianco di Sperlonga», dopo una prima fase di introduzione, trova rapida valorizzazione commerciale e consumo sui mercati di Roma. Negli ultimi due decenni la coltura del sedano ha fatto registrare un trend di crescita costante.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4)]
Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGP «Sedano Bianco di Sperlonga» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 dell’11.10.2013.
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
Oppure
accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».
(1) GU L 343, del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93, del 31.3.2006, pag. 12. Sostituita dal Regolamento (UE) n. 1151/2012.
(3) Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(4) Cfr. nota 3.