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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 178 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2014/C 178/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7212 — HML/MMC/MMC Superalloy Corporation) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2014/C 178/02 |
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2014/C 178/03 |
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Commissione europea |
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2014/C 178/04 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2014/C 178/05 |
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2014/C 178/06 |
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2014/C 178/07 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) |
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2014/C 178/08 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2014/C 178/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7188 — Remondis Nederland / SITA Recycling Services / JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2014/C 178/10 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7216 — Reggeborgh/Argos Energy Group) ( 1 ) |
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2014/C 178/11 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7301 — PAI partners/Euro Media Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2014/C 178/12 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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12.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 178/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7212 — HML/MMC/MMC Superalloy Corporation)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 178/01
Il 4 giugno 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32014M7212. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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12.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 178/2 |
Quindicesima relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi all’attuazione della strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni (2013/I)
2014/C 178/02
I. INTRODUZIONE
La quindicesima relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi all’attuazione della strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni riguarda le attività dell’UE durante il primo semestre del 2013 (dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2013). La relazione è stata redatta dalla divisione «Armi di distruzione di massa, armi convenzionali e spazio» del SEAE, di concerto con altri servizi competenti del SEAE e della Commissione europea. Nel periodo oggetto della relazione l’UE ha continuato a promuovere le questioni connesse alle SALW e relative munizioni in tutti i consessi multilaterali e nel dialogo politico con i paesi terzi nell’ambito dei pertinenti strumenti internazionali, quali il programma d’azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. In particolare l’UE ha partecipato attivamente alla conferenza diplomatica finale delle Nazioni Unite sull’ATT (18-28 marzo 2013, New York) e ha accolto con favore l’adozione dell’ATT stesso in sede di Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 2 aprile 2013. Inoltre, in tale periodo, l’UE ha continuato a porre in atto un’ampia gamma di progetti in materia di contrasto o prevenzione del commercio illecito e dell’accumulazione eccessiva di SALW e relative munizioni, e ha iniziato ad elaborare nuove iniziative da sviluppare nei prossimi mesi.
II. ATTUAZIONE DEL PIANO D’AZIONE CONTENUTO NELLA STRATEGIA DELL’UE IN MATERIA DI SALW
II.1. Un multilateralismo efficace per sviluppare meccanismi universali, regionali e nazionali contro l’offerta e la diffusione destabilizzante delle SALW e relative munizioni
a) Attuazione del programma d’azione del 2001 delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti
Nel quadro della decisione del Consiglio a sostegno delle attività dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo (UNODA) volte ad attuare il programma d’azione (decisione 2011/428/PESC del Consiglio del 18 luglio 2011), dal 10 all’11 giugno 2013 al Cairo è stata organizzata congiuntamente con il segretariato degli Stati della Lega araba — a beneficio degli Stati membri della stessa Lega — una riunione generale sull’attuazione del programma d’azione.
Si è trattato della prima riunione regionale sull’attuazione del piano d’azione da intraprendere dopo la conferenza di revisione del 2012, in cui tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno convenuto, per consenso, un documento finale al fine di rafforzare la piena ed effettiva attuazione del programma d’azione in futuro. Le discussioni sui risultati dalla conferenza di revisione hanno occupato una parte significativa della riunione del Cairo. Molti Stati della Lega araba hanno altresì espresso il desiderio di ricevere formazioni sulla gestione delle munizioni e hanno salutato con favore il fatto che gli orientamenti tecnici internazionali sulle munizioni (IATG) siano stati tradotti in arabo nel quadro dell’attuazione delle attività ai sensi della decisione del Consiglio. Gli Stati membri della Lega araba hanno altresì accolto positivamente il software delle Nazioni Unite per i SaferGuard IATG, sviluppato anche con il sostegno UE alle attività UNODA allo scopo di fornire agli esperti del settore uno strumento accurato ed efficiente per attuare le norme di sicurezza degli IAGT per le munizioni (v. http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/).
Nel primo semestre del 2013, relativamente all’attuazione della decisione 2011/428/PESC, si sono altresì realizzati importanti ulteriori progressi nel predisporre dispositivi di marcatura delle armi in tre paesi africani. Sulla scorta di ampie consultazioni autorità competenti in Burkina Faso, Togo e, significativamente, in Mali hanno chiesto di ricevere tali dispositivi. Il Mali sta procedendo al consolidamento delle forze armate (con l’assistenza del governo francese) e si prevede che avvierà un’importante iniziativa di approvvigionamento nei mesi a venire. Gli sforzi di riforma del paese sarebbero potenzialmente allineati con il programma di marcatura. L’UNODA sta lavorando con tutti e tre i paesi alla formalizzazione della fornitura dei dispositivi di marcatura, uno dei punti centrali dell’attuazione della decisione del Consiglio nei prossimi mesi. Nello stesso tempo, visto che i SaferGuard IATG delle Nazioni Unite e il relativo software di attuazione sono stati efficacemente ultimati, sarà organizzata, in novembre 2013, una riunione inaugurale della Technical Review Board (commissione di revisione tecnica) nell’ambito del programma SaferGuard delle Nazioni Unite per il prosieguo del programma stesso.
b) Trattato sul commercio delle armi
L’UE ha accolto molto favorevolmente l’adozione del trattato sul commercio delle armi (ATT) e ritiene fermamente che, se attuato in maniera estesa ed efficace, l’ATT possa svolgere un ruolo essenziale nel rendere i trasferimenti internazionali legali di armi più responsabili e trasparenti, come pure nel contrastare il commercio illecito di armi. A tale riguardo l’UE intende sostenere l’universalizzazione e la piena attuazione del trattato.
L’inclusione delle SALW nelle disposizioni di questo trattato ha rappresentato un passo importante. Controlli più rigorosi sui trasferimenti internazionali legali di SALW attraverso, ad esempio, garanzie e controlli più severi sugli utenti finali nonché misure per limitare la diversione possono ridurre ulteriormente il rischio che le SALW siano sviate sul mercato illecito. In tal senso l’ATT andrà a completare altri pertinenti strumenti delle Nazioni Unite, come il programma d’azione e il protocollo sulle armi da fuoco.
L’UE ha preso parte attivamente alla conferenza diplomatica finale delle Nazioni Unite sull’ATT (18-28 marzo 2013, New York), in conformità del suo statuto di osservatore alle Nazioni Unite. A causa della mancanza di consenso e dell’opposizione di solo tre paesi membri delle Nazioni Unite (Siria, RPDC e Iran) il testo del progetto di trattato elaborato dalla conferenza è stato ripreso dall’Assemblea generale che lo ha adottato mediante votazione il 2 aprile. Tutti gli Stati membri dell’UE hanno firmato l’ATT da quando è stato aperto alla firma il 3 giugno 2013; attualmente è in atto il processo di ratifica, che dipende dai relativi obblighi procedurali dell’UE e degli Stati membri.
A seguito del completamento dell’attuazione della decisione 2010/336/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010, che promuoveva il processo ATT con l’organizzazione di una serie di seminari regionali in tutto il mondo, il 22 gennaio 2013 è stata adottata la decisione 2013/43/PESC del Consiglio per proseguire con il sostegno dell’UE in questo settore. In marzo e giugno 2013, a Ginevra, si sono svolti due seminari che hanno visto la partecipazione dei principali soggetti interessati, rispettivamente in preparazione della conferenza diplomatica di marzo e per la valutazione delle future sfide di attuazione.
c) Attuazione del Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC)
Il 22 marzo 2013 è stato adottato un progetto di decisione del Consiglio per la conclusione del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (protocollo sulle armi da fuoco), addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Si prevede che il Consiglio, con l’approvazione del Parlamento europeo, lo adotti entro la fine dell’anno. La proposta legislativa è intesa a completare la procedura di recepimento delle disposizioni del protocollo nella legislazione UE. La conclusione del protocollo da parte dell’UE è ancora in sospeso e rappresenta un impegno internazionale per l’UE stessa.
Attraverso la componente a lungo termine dello strumento per la stabilità è proseguito nel primo semestre del 2013 un progetto della durata di tre anni (marzo 2011 - febbraio 2014) inteso a prevenire e a contrastare il commercio transnazionale illegale di armi da fuoco promuovendo la ratifica e l’attuazione del protocollo sulle armi da fuoco. La portata geografica del progetto comprende l’Africa occidentale (Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Mali, Mauritania, Senegal, Togo), l’America meridionale (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Paraguay, Uruguay) e i Caraibi (Giamaica). Si è continuato a fornire assistenza tecnica mirata sull’armonizzazione legislativa e la creazione di capacità riguardo alla gestione delle SALW, in linea con l’obiettivo di promuovere la ratifica e l’attuazione del protocollo sulle armi da fuoco in America Latina, nei Caraibi e in Africa occidentale. Il progetto sensibilizza inoltre sulle questioni relative alle SALW per accrescere la partecipazione e la supervisione della società civile in questo settore. Altre attività previste comprendono lo svolgimento di uno studio sul traffico transregionale di armi da fuoco che fornirà ai paesi partner documentazione a sostegno dell’elaborazione di politiche. Il progetto è attuato dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC).
Nel quadro della componente a lungo termine dello strumento per la stabilità, l’UE fornisce altresì assistenza finanziaria a INTERPOL per l’elaborazione e l’entrata in funzione di una base di dati sul rintracciamento e la localizzazione delle armi da fuoco smarrite, oggetto di traffico e contrabbandate (iARMS) tramite il sistema Interpol I24/7, al fine di agevolare lo scambio di informazioni a livello regionale e transregionale e la cooperazione investigativa tra le agenzie incaricate dell’applicazione della legge. L’entrata in funzione pilota (2011-2012) ha riguardato principalmente anche l’Africa occidentale (Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Mali, Mauritania, Senegal, Togo), l’America meridionale (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Paraguay, Uruguay) e i Caraibi (Giamaica), includendo inoltre altri paesi europei (Repubblica ceca, Croazia, Portogallo, Spagna). Il contratto per la seconda fase del sostegno a lungo termine dello strumento per la stabilità a favore del sistema iARMS di Interpol è iniziato in gennaio 2013 (2013-2014). La seconda fase mira ad accrescere la funzionalità del sistema e a rendere iARMS disponibile per tutti i 190 membri di Interpol. Il progetto prevede inoltre una correlata creazione di capacità, formazione e servizi di intelligence penale sul contrasto della criminalità connessa alle armi da fuoco.
Al fine di rafforzare ulteriormente l’approccio dell’UE alle questioni delle armi da fuoco la Commissione (DG Affari interni) sta elaborando una comunicazione, attesa per ottobre 2013, volta ad individuare altri settori d’intervento legislativo ed operativo. La comunicazione farà il punto, in termini di applicazione della legge, sulle azioni attuali dell’UE tese a ridurre il traffico di armi da fuoco e presenterà il punto di vista della Commissione stessa sui passi futuri da intraprendere in questo campo. La Commissione sta inoltre definendo un opportuno «Pacchetto armi da fuoco 2015» che potrebbe includere proposte legislative incentrate in primo luogo sulla disattivazione delle armi da fuoco e sulle procedure di marcatura, e in secondo luogo sul ravvicinamento delle sanzioni penali contro il traffico illecito di armi da fuoco.
In marzo 2013 è stata inoltre adottata una decisione della Commissione che istituisce un gruppo di esperti sul traffico delle armi da fuoco; la prima riunione di questo gruppo è prevista per la fine del 2013. Il gruppo dovrebbe essere costituito da esperti provenienti dal settore della sicurezza interna, compresi i produttori di armi da fuoco, i ricercatori e chiunque altro offra, ad avviso della Commissione, un’esperienza valida utile a quest’ultima per l’eventuale redazione di proposte legislative e iniziative politiche tese a migliorare le misure contro il traffico illecito di armi, allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna dell’Unione europea.
Il Consiglio ha inoltre incluso l’obiettivo strategico di ridurre il rischio rappresentato dalle armi da fuoco per i cittadini tra le priorità del ciclo programmatico 2014-17 inerenti alla lotta alla criminalità. È importante che l’UE assuma la guida operativa nel sostegno alle norme internazionali affrontando il persistente e arduo problema del traffico illecito di armi da fuoco. La decisione di includere queste ultime nel prossimo ciclo programmatico è un’opportunità ideale per fornire, agli Stati membri e a Europol, la spinta necessaria ad agire.
Infine è in preparazione un sondaggio di Eurobarometro per valutare i pareri sul ruolo dell’UE nell’affrontare i rischi delle armi da fuoco, con l’intento di raggiungere una gamma più vasta di soggetti interessati, comprese le organizzazioni delle vittime e altre organizzazioni della società civile.
d) Controlli delle esportazioni
Le attività di sensibilizzazione al controllo delle esportazioni di armi sono state ulteriormente sostenute dall’adozione della decisione 2012/711/PESC del Consiglio, che prevede una nuova gamma di attività a sostegno dei paesi terzi, compresi seminari regionali, visite di studio, scambi di personale e assistenza individuale. L’attuazione della decisione del Consiglio è iniziata nei primi mesi del 2013 con una revisione giuridica del progetto di legge montenegrino sul controllo delle esportazioni (marzo 2013), un seminario regionale sui controlli degli utenti finali a Skopje per i paesi dell’Europa sudorientale (giugno 2013) e una visita di studio, ospitata dalla Svezia, per funzionari della Georgia, dell’Azerbaigian e della Bielorussia (giugno 2013).
Nel primo semestre del 2013 si sono svolti dialoghi politici con la Norvegia e l’Ucraina su questioni inerenti ai controlli delle esportazioni di armi.
II.2. SALW nel quadro dei dialoghi politici con i paesi terzi e le organizzazioni regionali, clausole relative alle SALW
Le questioni relative alle SALW sono state inserite nel programma dei vari dialoghi politici periodici dell’UE con paesi terzi e della cooperazione con organizzazioni regionali. Sono state organizzate, a livello di gruppo di lavoro, riunioni di dialogo politico sulla non proliferazione, il disarmo e il controllo delle armi con la Russia (Mosca, 4 marzo 2013) e l’Ucraina (Bruxelles, 15 maggio 2013). Inoltre il consigliere principale e inviato speciale per la non proliferazione e il disarmo recentemente nominato ha svolto una serie di consultazioni informali con vari attori a margine di importanti eventi, tra cui la conferenza ATT svoltasi in marzo 2013 a New York (compresi Algeria, Brasile, Egitto, India, NATO, Nigeria, Messico, Pakistan, Stati Uniti, Venezuela, UNODA, Vietnam, Indonesia, Kazakhstan, Perù, Russia, Singapore, Sudafrica, Thailandia), il secondo comitato preparatorio del TNP tenutosi in aprile e maggio 2013 a Ginevra (compresi Egitto, Lega degli Stati arabi, Sudafrica, Perù), e la terza conferenza di revisione della CWC svoltasi in aprile 2013 all’Aia (compresi OPCW e Stati Uniti).
In linea con le conclusioni del Consiglio sull’inclusione di un elemento concernente le SALW negli accordi tra l’UE e i paesi terzi, adottate in dicembre 2008, elementi concernenti le SALW sono attualmente oggetto di negoziati con l’Afghanistan, l’Australia, il Brunei, il Canada, il Giappone, il Kazakhstan, la Malaysia, il Mercosur, la Nuova Zelanda e Singapore ai fini della loro inclusione nei rispettivi accordi con l’UE.
II.3. Progetto di assistenza specifica dell’UE ai paesi terzi e alle organizzazioni regionali
a) Balcani occidentali
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I. |
Il 1o aprile 2013 è stato avviato un programma di follow-up per continuare a migliorare, mediante la componente a breve termine dello strumento per la stabilità, la sicurezza e le prospettive di sviluppo per le persone e le comunità locali eventualmente colpite da esplosioni accidentali nei siti di deposito delle munizioni in Bosnia-Erzegovina (BiH). Il programma si incentrerà unicamente sulle munizioni molto pericolose e instabili dichiarate per la distruzione a motivo delle loro condizioni insoddisfacenti e migliorerà le norme di sicurezza dei depositi di munizioni. Quest’ultimo aspetto sarà realizzato in partenariato con la missione OSCE in BiH. Il programma fornirà altresì assistenza per migliorare i meccanismi d’ispezione e verifica delle munizioni del governo della Bosnia-Erzegovina e potenziare le competenze e le buone prassi giuridiche e amministrative in seno alle autorità. |
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II. |
In base agli impegni pronunciati nella dichiarazione di Tirana sulla lotta contro il traffico illecito di armi nei Balcani occidentali l’RSUE/delegazione dell’Unione in BiH ha cooperato strettamente con l’UNDP durante l’organizzazione e la realizzazione della conferenza ministeriale su «Controllo delle armi nel contesto dell’allargamento dell’UE», svoltasi il 18 e 19 giugno 2013. La conferenza era diretta a rappresentati ad alto livello delle autorità della Bosnia-Erzegovina che si occupano del controllo della armi, nonché ad organizzazioni internazionali coinvolte nella questione. Due fra i principali argomenti discussi alla conferenza sono stati la lotta efficace contro il traffico illecito di armi e la raccolta di armi illegali nell’intero territorio della Bosnia-Erzegovina. L’RSUE/delegazione dell’Unione in BiH si è presentato in collegamento con Europol facilitando, in sede di conferenza, i rispettivi interventi dedicati all’impatto delle armi illegali oggetto di traffico dai paesi dei Balcani occidentali all’UE. Inoltre l’RSUE/delegazione dell’UE ha presieduto il gruppo sul traffico illecito di armi e ha altresì presentato i requisiti e le norme principali dell’UE in questo settore. Le autorità della BiH sono state invitate a considerare di recepire le disposizioni pertinenti della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi e della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, nella legislazione nazionale in ordine a definizioni, categorie e sistema di marcatura, nonché la cooperazione rafforzata nel settore del traffico illecito di armi. I partecipanti alla conferenza hanno concluso che per contrastare il traffico illecito di armi occorre una cooperazione più spinta in ordine all’applicazione della legge, uno scambio di informazioni e intelligence nonché un ulteriore ravvicinamento del quadro legislativo alle norme internazionali e dell’UE. Si è altresì riconosciuto che occorrerebbe realizzare, nell’intero territorio del paese, una campagna di raccolta delle armi illegali in BiH coordinata nella tempistica e in conformità delle norme internazionali sul controllo delle armi di piccolo calibro. |
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III. |
L’UE sta inoltre considerando di continuare a prestare il suo sostegno al Centro dell’Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) al fine di ridurre ulteriormente la minaccia del traffico illecito di SALW nell’Europa sudorientale. Sulla scorta dell’efficace attuazione della decisione 2010/179/PESC del Consiglio un eventuale progetto di follow-up potrebbe ampliare il campo di applicazione e includere la Repubblica di Moldova e il Kosovo (1), rafforzando nel contempo la cooperazione regionale, che rappresenta il veicolo più efficiente per assicurare impatto e sostenibilità a lungo termine. |
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IV. |
Infine EUFOR Althea ha continuato a partecipare agli sforzi della comunità internazionale volti ad affrontare la questione delle scorte in eccedenza di munizioni convenzionali detenute dal ministero della difesa della BiH. |
b) Regione dell’OSCE
Nel quadro della decisione 2012/662/PESC del Consiglio a sostegno delle attività per la riduzione del rischio di traffico illegale ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro nella regione coperta dall’Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), nel periodo oggetto della relazione sono state effettuate le attività indicate qui di seguito:
una formazione a livello di esperti concernente l’applicazione dei controlli sulle intermediazioni di SALW, tenutasi a Vienna dal 24 al 26 aprile 2013 per 12 paesi dell’Europa sudorientale, dell’Europa orientale e del Caucaso. La formazione si è incentrata sulle tecniche investigative e repressive. É stata organizzata dall’OSCE insieme con esperti del Regno Unito e condotta anche con la partecipazione di UNODA, UNODC nonché del programma statunitense sul controllo delle esportazioni e relativa assistenza per la sicurezza delle frontiere. I partecipanti hanno appreso legislazione, procedure e tecniche investigative e repressive e si sono anche impegnati in due studi di casi concreti. La formazione ha tra l’altro sottolineato l’esigenza di rafforzare la legislazione sull’intermediazione vigente in alcuni paesi, soprattutto dal punto di vista penale. Sul tema sono all’esame eventuali interventi di follow-up.
A seguito della presentazione di un software per la registrazione elettronica di SALW e munizioni, indirizzata a Stati partecipanti all’OSCE e tenutasi a Minsk dal 28 al 30 maggio 2013, è stato avviato un periodo di test di sei mesi presso i ministeri della difesa di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kazakhstan, Kirghizistan, Repubblica di Moldova, Montenegro, Serbia e Tagikistan che partecipano attivamente al processo. Questi hanno ricevuto laptop con software installato e manuale utente. Alcuni altri Stati partecipanti all’OSCE hanno espresso il desiderio di ottenere ulteriori informazioni sul software, nella prospettiva di unirsi al progetto in una fase successiva. Il software sarà anche tradotto in inglese, serbo-croato e moldovo.
Le attività di cui alla decisione del Consiglio intese a migliorare la sicurezza fisica per i depositi e la distruzione di SALW in Bielorussia e Kirghizistan si sono incentrate sullo sviluppo del necessario quadro giuridico e sulla pianificazione iniziale di misure di attuazione concrete.
c) Africa
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I. |
Nel primo semestre del 2013 è continuata l’attuazione della decisione 2012/121/PESC del Consiglio a sostegno delle attività intese a promuovere il dialogo e la cooperazione UE-Cina-Africa sul controllo delle armi convenzionali. Sinora il progetto ha dato alcuni risultati tangibili in termini di sviluppo di una consapevolezza maggiore e di un dialogo più intenso tra società civile, industria e rappresentanti del governo della Cina, dell’UE e degli Stati africani sulla lotta al commercio illegale e all’accumulazione eccessiva di SALW in Africa, soprattutto l’Africa orientale. Ad oggi si sono tenute più di trenta riunioni bilaterali in Africa, Cina e negli Stati membri dell’UE, nonché tre riunioni del gruppo di esperti Africa-UE-Cina sulle armi convenzionali (EWG), una visita di studio in Sud Sudan e una conferenza regionale sulla lotta alle SALW e alle munizioni illegali in Africa orientale, tenutasi a Nairobi il 2 e 3 luglio 2013. Quest’ultima si è svolta sotto l’egida dell’EWG ed è stata ospitata dall’Africa Peace Forum and Saferworld, in cooperazione con il Punto focale nazionale del Kenya sulle armi di piccolo calibro (KNFP) e il Centro regionale sulle armi di piccolo calibro nella regione dei Grandi laghi, Corno d’Africa e Stati confinanti (RECSA). Si è così utilmente integrato l’attuale sostegno dello strumento per la stabilità al RECSA (cfr. oltre, punto II). Tutte queste attività hanno mostrato un maggior coinvolgimento della parte cinese, compresi alti esperti militari. La stampa ha iniziato ad interessarsi alla questione delle SALW illegali in Africa e ad avanzare proposte su ciò che la Cina dovrebbe fare per affrontarla. Il seminario di Nairobi ha anche goduto di un’ampia copertura mediatica in Cina. Inoltre la traduzione di documenti pertinenti sta contribuendo ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza del problema delle SALW in Africa ed ha creato occasioni di dialogo e discussione su controlli affidabili dei trasferimenti di SALW tra studiosi, gruppi di riflessione di esperti e studenti. Tra i membri dell’EWG, che stanno mantenendo dialoghi politici, procedendo a consultazioni con funzionari e rappresentanti della società civili e unendosi a visite esplorative sul campo, si sono sviluppate dinamiche di cooperazione efficaci. I membri del gruppo si appoggiano su un ventaglio sostanziale e diversificato di esperienze e di reti a cui il progetto attinge per realizzare gli obiettivi stabiliti. Si annoverano tra gli altri le forze armate cinesi, il ministero cinese degli affari esteri, le forze armate olandesi, le missioni delle Nazioni Unite per il disarmo, le squadre investigative delle Nazioni Uniti per l’embargo sulle armi, le forze armate sud-sudanesi, l’ufficio sud-sudanese per le armi di piccolo calibro, la polizia ugandese, il Punto focale nazionale dell’Uganda sulle SALW, il ministero keniota degli affari esteri, il Centro regionale sulle armi di piccolo calibro con sede a Nairobi (RECSA), parecchi progetti governativi e non connessi alle SALW e numerosi legami con diplomatici, funzionari e rappresentanti della società civile in Europa, Cina e Africa. Il dialogo politico e le attività di promozione del progetto sono stati altresì strumentali per il ritorno della questione SALW nell’agenda del Forum per la cooperazione Cina-Africa (FOCAC). In sede di quinta conferenza ministeriale FOCAC la Cina si è impegnata a sostenere le iniziative africane tese a combattere il commercio e la circolazione illegali delle armi leggere e di piccolo calibro (v. punto 2.6, Quinta conferenza ministeriale FOCAC, Piano d’azione di Pechino 2013-2015). |
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II. |
Nel contesto della componente a lungo termine dello strumento per la stabilità, l’UE ha proseguito l’attuazione di un progetto a sostegno della lotta contro l’accumulazione e il commercio illegali di armi da fuoco e relative munizioni in Africa, tramite il Centro regionale sulle armi leggere e di piccolo calibro (RECSA) situato a Nairobi. Il progetto contribuisce all’attuazione della componente «pace e sicurezza» della strategia comune Africa-UE. Tra le principali attività rientrano il rafforzamento istituzionale dei paesi bersaglio e del RECSA, la promozione di una gestione efficace delle SALW (marcatura delle armi, registrazione, gestione e distruzione delle scorte) e l’elaborazione di informazioni sulle SALW. L’attuale sostegno al RECSA è scaduto in giugno 2013, dopo il completamento di uno studio che esaminava il livello di attuazione degli impegni regionali e internazionali in materia di SALW nei paesi subsahariani. La seconda fase del sostegno UE al RECSA è stata approvata in dicembre 2012 ed è iniziata in luglio 2013 al completamento della prima fase del progetto. |
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III. |
Il 24 giugno 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/320/PESC allo scopo di fornire fino a 5 milioni di EUR di assistenza dell’UE per aiutare le autorità libiche a mettere in sicurezza il loro ingente volume di scorte di armi e munizioni convenzionali, un compito di portata eccezionale. L’UE offre questa assistenza per aiutare le autorità responsabili in Libia a frenare l’ulteriore diffusione incontrollata di armi e munizioni convenzionali che continua ad alimentare l’insicurezza in Libia, nei paesi vicini e nella regione in senso lato. L’assistenza rientra nell’approccio globale dell’UE a sostegno del processo di transizione verso la democrazia e una pace e una sicurezza durature in Libia. La decisione del Consiglio integra gli sforzi della missione dell’UE di assistenza alle frontiere in Libia tesi a sviluppare le capacità del paese di rafforzare la sicurezza delle proprie frontiere terrestri, marittime e aeree nel breve periodo, nonché a sviluppare una strategia più ampia di gestione integrata delle frontiere nel lungo periodo. |
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IV. |
Un progetto congiunto della DanChurchAid (DCA) e del Consiglio danese per i rifugiati (DRC), finanziato dalla componente a breve termine dello strumento per la stabilità, fornisce inoltre alla popolazione civile in Libia, dal mese di settembre 2012, insegnamenti sui rischi inerenti alle SALW. Il progetto mira a ridurre il numero di incidenti connessi alle SALW, nonché la presenza visiva di queste ultime. La DCA caldeggia inoltre politiche da parte delle amministrazioni locali sulla gestione sicura delle SALW per contribuire alla prevenzione della violenza armata. Sinora si sono svolti 11 corsi di formazione sulle attività di bonifica delle mine/materiale militare inesploso (UXO) all’indirizzo dei ministeri dell’interno e della difesa. Nella regione di Tripoli sono stati bonificati 96 800 m2 di territorio. Nella zona meridionale di Sabha è stato firmato un accordo per la formazione di addetti alla bonifica di ordigni esplosivi, mentre 2 452 persone appartenenti a comunità di migranti, servizi antincendio e scuole sono state formate sul rischio derivante dalle mine/UXO. |
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V. |
Altri due progetti in Stati africani, entrambi finanziati dalla componente a breve termine dello strumento per la stabilità, continuano a sostenere l’assistenza 1) al governo del Sud Sudan per quanto riguarda il controllo delle armi, in particolare mediante misure di creazione di capacità volte a ridurre pacificamente il numero di SALW incontrollate nelle mani dei civili in tale paese e 2) al governo del Niger nell’attuazione efficace dei suoi impegni risultanti dalla convenzione ECOWAS sulle SALW e dal programma d’azione delle Nazioni Unite. Entrambi i progetti sono attuati dall’UNDP. |
d) America centrale
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I. |
L’UE ha inoltre proseguito l’attuazione di un progetto a sostegno del programma centroamericano di controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (CASAC). Attraverso la componente a lungo termine dello strumento per la stabilità il progetto, precedentemente attuato dall’UNDP, è entrato nella seconda fase del sostegno in settembre 2012 con la Commissione di sicurezza del Sistema di integrazione centroamericano (SICA) quale partner esecutivo. Il contributo del progetto dell’UE all’iniziativa del CASAC intende stabilire il fondamento di una struttura regionale e di una strategia a lungo termine per combattere il traffico illecito di armi in America centrale, sia a livello nazionale che regionale. Il progetto è attuato in America centrale e nei paesi vicini, compresa la regione caraibica (ponendo un accento particolare su Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica e Panama). Tra le principali attività rientrano campagne e conferenze di sensibilizzazione del pubblico a livello regionale e nazionale, il rafforzamento dei meccanismi di coordinamento e dei sistemi di registrazione nazionali, progetti transfrontalieri nonché formazioni in vari settori. |
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II. |
Parallelamente l’UE sta elaborando una possibile decisione del Consiglio a sostegno di ulteriori attività complementari sul controllo delle SALW in America centrale per far fronte nello specifico, agli obiettivi PESC relativi ai lavori necessari che devono essere intrapresi congiuntamente dal Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell’America latina e nei Caraibi (UNLIREC) e dal CASAC, al fine di contrastare efficacemente l’accumulazione e il traffico illeciti di SALW e munizioni in questa regione. |
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III. |
Inoltre la componente a breve termine dello strumento per la stabilità sta sostenendo anche l’Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES) nell’attuazione delle parti relative alle SALW della strategia per la sicurezza dell’America centrale, segnatamente sostenendo la società civile nell’opera di contrasto e prevenzione dei reati connessi alle armi leggere e di piccolo calibro e della violenza armata. |
(1) Tale denominazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
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12.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 178/9 |
Sedicesima relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi all’attuazione della strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni — (2013/II)
2014/C 178/03
I. INTRODUZIONE
La sedicesima relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi all’attuazione della strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni riguarda le attività dell’UE durante la seconda metà del 2013 (dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2013). La relazione è stata redatta dalla divisione «Armi di distruzione di massa, armi convenzionali e spazio» del SEAE, di concerto con altri servizi competenti del SEAE e della Commissione europea. Nel periodo oggetto della relazione l’UE ha continuato a promuovere le questioni inerenti alle SALW e alle relative munizioni in tutti i consessi multilaterali e nel dialogo politico con i paesi terzi nell’ambito dei pertinenti strumenti internazionali, quali il programma d’azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (programma d’azione) e lo strumento internazionale che permette agli Stati di identificare e rintracciare, in maniera tempestiva e affidabile, le armi leggere e di piccolo calibro illegali (strumento internazionale per il rintracciamento). L’adozione di un trattato sul commercio delle armi (ATT) nel 2013 promette di integrare e rafforzare il lavoro svolto dagli strumenti delle Nazioni Unite come il piano d’azione e il protocollo relativo alle armi da fuoco. L’inclusione delle SALW nell’ambito d’applicazione dell’ATT introduce obblighi giuridicamente vincolanti e nuove regole per la disciplina dei trasferimenti legali di SALW, cosa che contribuirà a ridurre ulteriormente il rischio che le SALW vengano dirottate verso il mercato illegale. Inoltre, in tale periodo, l’UE ha continuato a porre in atto un’ampia gamma di progetti in materia di prevenzione o contrasto del commercio illecito e dell’accumulazione eccessiva di SALW e relative munizioni, e ha adottato nuove decisioni del Consiglio relative a iniziative supplementari per il raggiungimento di tali obiettivi.
II. ATTUAZIONE DEL PIANO D’AZIONE CONTENUTO NELLA STRATEGIA DELL’UE IN MATERIA DI SALW
II.1. Un multilateralismo efficace per sviluppare meccanismi universali, regionali e nazionali contro l’offerta e la diffusione destabilizzante delle SALW e relative munizioni
a) Primo Comitato della 68a Assemblea generale delle Nazioni Unite
La sessione del 2013 del primo comitato dell’Assemblea generale dell’ONU ha fornito all’UE un’opportunità di sostenere l’effettiva e piena attuazione del documento finale della seconda conferenza di revisione del programma di azione relativo al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e la tempestiva entrata in vigore, l’universalizzazione e la piena esecuzione del trattato sul commercio delle armi (ATT). Sono state adottate numerose risoluzioni che hanno disposto, tra l’altro, l’attuazione del programma d’azione delle Nazioni Unite. Il trattato sul commercio delle armi si è rivelato una delle questioni più controverse in relazione a un certo numero di risoluzioni: il forte linguaggio utilizzato per sostenere l’ATT e la sua tempestiva entrata in vigore ha generato accesi dibattiti. L’UE e i suoi Stati membri, unitamente ad altre delegazioni, hanno espresso pieno sostegno al trattato e hanno manifestato l’intenzione di includere riferimenti chiari nei pertinenti progetti di risoluzione al riguardo. Tali sforzi hanno incontrato una ferma opposizione da parte di alcuni e nella maggior parte dei casi le risoluzioni sono state caratterizzate da un’attenuazione del linguaggio.
Le risoluzioni «Assistenza agli Stati ai fini della riduzione del traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro e della raccolta di siffatte armi» (Mali), «Commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti» (Colombia) e «Problemi derivanti dall’accumulazione di scorte di munizioni convenzionali in eccedenza» (Germania/Francia) sono state adottate senza votazione in quanto erano state in precedenza oggetto di ampie discussioni e consultazioni, anche all’interno dell’UE, a causa del linguaggio relativo all’ATT in esse contenuto. Seguendo la linea adottata negli anni precedenti, tutti gli Stati membri dell’UE hanno copatrocinato tali risoluzioni. L’Unione europea ha rilasciato una dichiarazione generale esplicativa prima di intervenire sulle risoluzioni riguardanti le armi convenzionali e ha evidenziato l’importanza da essa attribuita all’ATT e alla risoluzione 2117 del Consiglio di sicurezza sulle armi leggere e di piccolo calibro, la prima su questo tema. Ha inoltre sottolineato le conseguenze umanitarie e in termini di diritti umani e l’impatto in materia di violenza contro donne e bambini, facendo riferimento anche alla risoluzione relativa alle donne, al disarmo e al controllo delle armi presentata dai promotori senza effettuare consultazioni preliminari. La dichiarazione è stata appoggiata da 25 paesi terzi.
Le risoluzioni «Trasparenza in materia di armamenti» e «Legislazione nazionale sul trasferimento di armi, di attrezzature militari e di beni e tecnologie a duplice uso» (Paesi Bassi), contenenti un linguaggio forte a sostegno dell’ATT, sono state messe in discussione da alcuni e infine approvate rispettivamente con 145 voti favorevoli, zero contrari e 28 astenuti, e 171 voti favorevoli, zero contrari e 4 astenuti.
Una risoluzione separata concernente il trattato sul commercio delle armi è stata approvata con 141 voti favorevoli, zero contrari e 28 astenuti.
In linea con l’importanza da essa attribuita all’ATT, l’UE ha presentato osservazioni e quesiti in una sessione introduttiva del presidente della conferenza finale dell’ONU sull’ATT.
Ai margini del primo comitato, l’UE ha inoltre partecipato a un incontro informale sulla quinta riunione biennale degli Statiche partecipano al programma d’azione sulle SALW, nel corso del quale ha ribadito le sue priorità in preparazione della riunione del 16-20 giugno 2014.
b) Attuazione del programma d’azione del 2001 delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti
L’UE ha partecipato attivamente a tutte le tornate delle consultazioni informali in preparazione della 5a riunione biennale degli Stati per valutare l’attuazione del programma d’azione (16-20 giugno 2014, New York), che costituirà la prossima grande riunione delle Nazioni Unite in tema di SALW nel quadro del programma d’azione a seguito della seconda conferenza di revisione, tenutasi in agosto-settembre 2012. Durante le suddette consultazioni e nel contesto dei documenti finali sostanziali, adottati per consenso dalla seconda conferenza di revisione, l’UE ha promosso la necessità di una discussione mirata sulle esperienze e le opportunità fornite dalle operazioni di sostegno alla pace e altri attori interessati ai fini del rintracciamento di SALW illecite nelle zone di conflitto e postbelliche. L’UE è convinta che un rintracciamento potenziato e più sistematico nelle zone di conflitto possa contribuire significativamente a migliorare le nostre capacità di contrastare il commercio illecito di SALW e la loro diversione verso utenti finali non autorizzati, rafforzando ad esempio le nostre conoscenze sui canali di diversione, sulle sottrazioni dalle scorte non sufficientemente protette o sulle rotte del contrabbando. L’UE ritiene inoltre che la 5a riunione biennale degli Stati potrebbe contribuire significativamente alla lotta contro il commercio illecito di SALW esaminando le opportunità e le sfide derivanti dai recenti sviluppi nella fabbricazione, nella tecnologia e nella progettazione di tali armi ai fini della marchiatura, della registrazione, del rintracciamento e della messa in sicurezza efficaci. Tra gli altri importanti temi della 5a riunione biennale degli Stati vi sono, a parere dell’UE, la sicurezza delle scorte e l’efficacia della cooperazione e dell’assistenza internazionali.
Al fine di integrare l’impegno politico dell’UE a livello delle Nazioni Unite per la promozione di un rintracciamento più sistematico delle SALW nelle zone di conflitto e postbelliche con un progetto concreto volto a migliorare nella pratica la capacità di monitoraggio della comunità internazionale in quest’ambito e a fornire informazioni pertinenti per l’elaborazione e l’attuazione, in futuro, di strategie e progetti contro la diffusione e la diversione illecite di SALW maggiormente fondati su elementi concreti, il 25 novembre 2013 è stata adottata la decisione 2013/698/PESC del Consiglio al fine di istituire un meccanismo mondiale di segnalazione accessibile e di facile impiego sulle SALW illecite e su altre armi e munizioni convenzionali illegali («iTrace») con l’obiettivo di ridurre il rischio del loro traffico illecito (1).
Il sistema mira a rintracciare SALW e altre armi e munizioni convenzionali illecite, rilevando armi di tipo specifico, fornitori, vettori dei trasferimenti e destinatari illegali. Concentrandosi sulle regioni colpite da conflitti e ricevendo informazioni da ricerche sul campo e dalla documentazione di rilevanza politica esistente sui trasferimenti di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali, iTrace dovrebbe essere il primo meccanismo globale a monitorare sistematicamente il traffico di armi. Esso ha inoltre l’obiettivo di contribuire a sorvegliare l’attuazione dell’ATT, fornire informazioni complete a sostegno del riesame di tale attuazione e rafforzare la capacità dei governi nazionali di prevedere l’impatto delle decisioni di rilascio delle licenze di esportazione di armi.
Nel periodo oggetto della relazione, si è dato inizio allo sviluppo del sistema e a una serie di indagini sul campo volte ad alimentare iTrace con dati in tempo reale. Concentrandosi inizialmente sull’Africa subsahariana - compresi la Repubblica centrafricana, la Libia e il Sud Sudan -, la portata delle indagini dovrebbe estendersi al Medio Oriente e, potenzialmente, all’America meridionale e all’Asia orientale nel 2014-2015. L’agenzia esecutiva Conflict Armament Research Ltd. (CAR) lancerà iTrace in occasione della 5a riunione biennale degli Stati che si terrà a New York nel giugno 2014.
Nel quadro della decisione del Consiglio a sostegno delle attività dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo (UNODA) volte ad attuare il programma d’azione (decisione 2011/428/PESC del Consiglio del 18 luglio 2011) (2), una valutazione intermedia relativa all’attuazione delle attività sostenute ha dimostrato i seguenti risultati concreti: a livello globale, i vari workshop regionali sul programma d’azione per gli Stati dell’Asia, dell’Africa e dell’America latina e dei Caraibi hanno avuto un impatto significativo sulla seconda conferenza di revisione del 2012 relativa al programma d’azione. Gli Stati partecipanti hanno indicato che i workshop regionali hanno notevolmente aumentato la conoscenza e la consapevolezza in materia di SALW nell’ambito del programma d’azione in vista della seconda conferenza di revisione del 2012 relativa al programma d’azione. Durante queste riunioni regionali sono stati concordati documenti finali concreti che hanno individuato le questioni prioritarie regionali e subregionali in materia di SALW. È stato inoltre favorito un maggior coordinamento tra le differenti entità nazionali sulla questione delle SALW mediante lo sforzo strategico messo in atto per garantire che un rappresentante della capitale e un rappresentante della missione permanente presso le Nazioni Unite di ciascun paese partecipante assistesse alle riunioni regionali. Infine, nel quadro del sistema di sostegno all’attuazione del programma d’azione (PoA-ISS), si è concluso con esito positivo lo sviluppo di un modello di segnalazione online inteso a facilitare la presentazione di relazioni nazionali concernenti l’attuazione del programma d’azione.
Nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2013, il lavoro globale svolto sulle SALW nonché i lavori della seconda conferenza di revisione del 2012 si sono altresì tradotti in un concreto operato di creazione di capacità in singoli paesi terzi. Per quanto riguarda lo strumento internazionale per il rintracciamento, è stata fornita assistenza ai potenziali Stati beneficiari del Burkina Faso, del Niger e della Sierra Leone in vista della ricezione di macchine per la marcatura delle armi per far sì che detti paesi possano iniziare a contrassegnare e a registrare le armi detenute a livello nazionale conformemente alle norme previste nell’ambito del suddetto strumento. Il progetto di orientamenti sulla pianificazione e sull’attuazione di programmi di marcatura, registrazione e rintracciamento nazionali è stato inoltre condiviso con gli Stati dell’Africa occidentale affinché contribuiscano a garantire l’adesione nazionale e a sostenere la messa in atto di pratiche efficaci e sostenibili di marcatura delle armi. Le attività previste per il 2014 includeranno la fornitura di macchine per la marcatura ai tre Stati beneficiari, formazioni organizzate a livello nazionale sull’utilizzo delle macchine per questi tre paesi nonché workshop regionali di formazione dei formatori.
Nel periodo oggetto della relazione sono state altresì create sul campo capacità inerenti alla gestione delle scorte di munizioni. Si sta svolgendo presso l’Associazione dei centri di formazione dell’America latina per il mantenimento della pace (ALCOPAZ) un’intensiva attività di sensibilizzazione e diffusione della versione ultimata degli orientamenti tecnici internazionali sulle munizioni delle Nazioni Unite (UN SaferGuard International Ammunition Technical Guidelines – IATG) e del relativo strumento di supporto online all’attuazione (http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/).
Tale attività ha spinto l’ALCOPAZ ad avvalersi degli orientamenti IATG nei suoi sforzi di mantenimento della pace. Le autorità nazionali brasiliane, in particolare, si sono inoltre impegnate a tradurre gli orientamenti IATG (700 pagine) in portoghese. Campagne di sensibilizzazione sono in fase di avvio anche nei paesi africani. Nell’ambito della riunione regionale dei membri della Lega degli Stati arabi per discutere dell’impatto della seconda conferenza di revisione del 2012 relativa al programma d’azione (10-11 giugno 2013, Il Cairo), molti Stati della Lega araba hanno espresso il desiderio di ricevere formazioni sulla gestione delle munizioni e hanno salutato con favore il fatto che gli orientamenti IATG siano stati tradotti in arabo nel quadro dell’attuazione delle attività ai sensi della decisione del Consiglio. Nel 2014 si terrà in America latina e in Africa una formazione avanzata sugli orientamenti IATG, mentre una consulenza sul campo relativa a detti orientamenti è prevista per tre paesi dell’America latina e tre paesi dell’Africa.
c) Trattato sul commercio delle armi
L’UE ha accolto molto favorevolmente l’adozione, nel 2013, del trattato sul commercio delle armi (ATT) e ritiene fermamente che, se attuato in maniera estesa ed efficace, l’ATT possa svolgere un ruolo essenziale nel rendere i trasferimenti internazionali di armi legali più responsabili e trasparenti, come pure nel contrastare il commercio illecito di armi convenzionali. A tale scopo l’UE intende appoggiare l’universalizzazione nonché la piena ed efficace attuazione del trattato e ha adottato, a sostegno di tali obiettivi, la decisione 2013/768/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alle attività dell’UE a sostegno dell’attuazione dell’ATT (3). La decisione del Consiglio fornirà un finanziamento considerevole a sostegno dell’ATT oltre a conferire una notevole influenza diplomatica all’UE nelle sue interazioni con i paesi terzi in merito all’adesione all’ATT.
L’inclusione delle SALW nell’ambito di applicazione dell’ATT ha rappresentato un passo importante. Inoltre, verifiche più rigorose sui trasferimenti internazionali legali di SALW attraverso, ad esempio, garanzie e controlli più severi sugli utenti finali nonché misure per limitare la diversione possono ridurre ulteriormente il rischio che le SALW siano sviate sul mercato illecito. In questo modo l’ATT andrà ad integrare e a rafforzare altri strumenti dell’ONU pertinenti, ad esempio il programma d’azione e il Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni («protocollo sulle armi da fuoco»).
Tutti gli Stati membri dell’UE hanno firmato l’ATT da quando è stato aperto alla firma il 3 giugno 2013 e il 2 aprile 2014 diciassette Stati membri dell’UE hanno depositato insieme i propri strumenti di ratifica, in tal modo contribuendo significativamente al raggiungimento della soglia di 50 ratifiche necessarie per l’entrata in vigore. Altri Stati membri dell’UE depositeranno a breve i loro strumenti di ratifica, dato che le loro procedure nazionali di ratifica sono ben avviate.
d) Attuazione del Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC)
Il 22 marzo 2013 la Commissione europea ha adottato una proposta di decisione del Consiglio per la conclusione del Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Il 10 dicembre 2013 il Parlamento europeo ha approvato la proposta e l’11 febbraio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione. La decisione completa la procedura di recepimento delle disposizioni del Protocollo nella legislazione UE. La conclusione del Protocollo da parte dell’UE era ancora in sospeso e ha rappresentato un impegno internazionale per l’UE.
Attraverso la componente a lungo termine dello strumento per la stabilità, che si occupa di minacce globali e transregionali, è proseguito nel secondo semestre del 2013 un progetto della durata di tre anni (marzo 2011 - febbraio 2014) inteso a prevenire e a contrastare il commercio transnazionale illegale di armi da fuoco promuovendo la ratifica e l’attuazione del Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni. Il progetto è attuato dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e la sua portata geografica comprende l’Africa occidentale (Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Mali, Mauritania, Senegal, Togo) e l’America meridionale (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Paraguay, Uruguay). Si è continuato a fornire assistenza tecnica mirata sull’armonizzazione legislativa e la creazione di capacità riguardo alla gestione delle SALW a livello nazionale e regionale (in particolare con il gruppo Mercosur su armi da fuoco ed esplosivi) in linea con l’obiettivo di promuovere la ratifica e l’attuazione del Protocollo in America latina e in Africa occidentale. Nello specifico, nel secondo semestre del 2013, è stata ultimata una serie di relazioni globali sulla valutazione legislativa e sono state condotte analisi delle lacune in 13 paesi aderenti al progetto su 15, mentre consulenza legislativa su misura e sostegno alla stesura di testi giuridici sono stati forniti a 7 paesi per lo sviluppo dei loro disegni di legge nazionali sulle armi da fuoco. Un programma di formazione globale sulle armi da fuoco, sviluppato in cooperazione con INTERPOL e la Regia polizia a cavallo canadese, è in fase conclusiva di finalizzazione, mentre gli esperti del progetto hanno rivisto la legge tipo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco dell’UNODC in modo che rifletta le sinergie con il trattato ATT, adottato di recente. Il progetto ha cercato inoltre di aprire il dialogo con gli organismi della società civile e i parlamentari a livello regionale e ha permesso l’organizzazione di workshop sulla creazione di capacità al fine di accrescere la consapevolezza sulle questioni relative alle SALW e rafforzare la partecipazione e la supervisione della società civile nell’attuazione delle strategie sulle armi da fuoco.
Nel quadro della componente a lungo termine dello strumento per la stabilità, l’UE ha altresì continuato a fornire assistenza finanziaria a INTERPOL per l’elaborazione e l’entrata in funzione di una base di dati sul rintracciamento e la localizzazione delle armi da fuoco smarrite, rubate, trafficate e contrabbandate (iARMS) tramite il sistema Interpol I24/7 al fine di agevolare lo scambio di informazioni a livello regionale e transregionale e la cooperazione investigativa tra le autorità incaricate dell’applicazione della legge. La prima fase (2011-2012) è stata imperniata sulla creazione della base di dati e sulla sperimentazione del sistema in paesi selezionati in Africa occidentale (Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo), America meridionale (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Paraguay, Perù, Uruguay), Caraibi (Giamaica), Europa (Repubblica ceca, Croazia, Portogallo, Spagna) e Australia. Il mese di gennaio 2013 ha segnato l’inizio della seconda fase del progetto nonché l’entrata in funzione a livello globale a seguito dell’esito positivo della fase di sperimentazione. Obiettivo della seconda fase, della durata di due anni (2013-2014), è potenziare la funzionalità del sistema e rendere iARMS disponibile per tutti i 190 membri di INTERPOL. Il progetto prevede inoltre una correlata creazione di capacità, formazione e servizi di informazione sulla criminalità ai fini della lotta alla criminalità connessa alle armi da fuoco. Ad oggi, iARMS contiene circa 300 000 dati forniti dai 107 paesi che si sono registrati al sistema. Nel novembre 2013 iARMS ha messo a segno un primo risultato positivo stabilendo un legame tra il furto di un’arma da fuoco e altri casi avvenuti in Costa Rica e a Panama, precedentemente non correlati. È in preparazione una terza fase per l’inizio del 2015 con l’obiettivo di consolidare i traguardi raggiunti durante le prime due fasi, promuovere l’utilizzo di iARMS in tutto il mondo e sfruttare le sinergie con sistemi correlati, all’interno e all’esterno dell’UE.
Il 21 ottobre 2013 la Commissione ha adottato la comunicazione «Le armi da fuoco e la sicurezza interna dell’UE: proteggere i cittadini e smantellare il traffico illecito» (4). La comunicazione fa il punto, in termini di applicazione della legge, sulle azioni attuali dell’UE tese a ridurre il traffico di armi da fuoco e presenta il punto di vista della Commissione sui passi futuri da intraprendere in questo campo. La comunicazione fa il punto, in termini di applicazione della legge, sulle azioni attuali dell’UE tese a ridurre il traffico di armi da fuoco e presenta il punto di vista della Commissione sui passi futuri da intraprendere in questo campo. La comunicazione delinea un piano globale affinché l’Europa agisca congiuntamente per proteggere la vendita e la detenzione legali di armi e prevenire i reati da arma da fuoco. Nel testo vengono prese in esame alcune idee su come, eventualmente, rafforzare la legislazione, potenziare la cooperazione operativa tra i servizi incaricati dell’applicazione della legge e lavorare meglio nei e con i paesi terzi per arginare l’afflusso di armi illegali. La comunicazione valuta altresì come ridurre il rischio di sviamento delle armi da fuoco in mani criminali elaborando norme efficaci su come disattivare le armi da fuoco civili e militari e impegnandosi maggiormente per ridurre il traffico illecito di armi da fuoco (sia civili che militari) provenienti dall’esterno dell’UE.
La Commissione sta inoltre definendo un opportuno «Pacchetto armi da fuoco 2015» che potrebbe includere proposte legislative incentrate in primo luogo sulla disattivazione delle armi da fuoco e sulle procedure di marcatura, e in secondo luogo sul ravvicinamento delle sanzioni penali contro il traffico illecito di armi da fuoco.
L’11 aprile 2013 è stata adottata una decisione della Commissione che istituisce un gruppo di esperti sulle misure contro il traffico illecito di armi da fuoco per la salvaguardia della sicurezza interna dell’Unione europea, mentre il 10 dicembre 2013 si è svolta la prima riunione del gruppo di esperti «Armi da fuoco» (5). Il gruppo è costituito da esperti provenienti dal settore della sicurezza interna, compresi i produttori di armi da fuoco, i ricercatori e chiunque altro offra, ad avviso della Commissione, un’esperienza valida utile a quest’ultima per l’eventuale redazione di proposte legislative e iniziative politiche tese a migliorare le misure contro il traffico illecito di armi, allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna dell’Unione europea. Dalla prima riunione sono emersi importanti suggerimenti sulle priorità politiche di due studi preparatori su nuove proposte legislative.
Anche il Consiglio ha incluso l’obiettivo strategico di ridurre il rischio rappresentato dalle armi da fuoco per i cittadini, compresa la lotta contro il traffico illecito di armi da fuoco, tra le priorità dell’UE nella lotta alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità nel periodo 2014-2017 e ha pertanto adottato un piano d’azione operativo che fornisce agli Stati membri e ad Europol la spinta necessaria ad agire.
Infine, ad ottobre 2013, è stato pubblicato un sondaggio Eurobarometro sulle armi da fuoco nell’Unione europea (6). Il sondaggio indica che la maggior parte dei cittadini dell’UE è favorevole a controlli più severi sulle armi da fuoco e che due terzi dei cittadini appoggiano l’azione dell’UE - in cooperazione con le autorità nazionali - contro il traffico di armi da fuoco.
e) Controlli delle esportazioni
Durante il secondo semestre del 2013, le attività di sensibilizzazione al controllo delle esportazioni di armi si sono ulteriormente sviluppate ai sensi della decisione 2012/711/PESC del Consiglio, che prevede seminari regionali, visite di studio, mobilità del personale e workshop sull’assistenza individuale. (7) La decisione del Consiglio ha consentito lo svolgimento di due seminari regionali rispettivamente per i partner dell’Europa orientale e del Caucaso della politica europea di vicinato a Tbilisi, Georgia, nell’ottobre 2013, e per i partner mediterranei nordafricani della politica europea di vicinato a Tunisi, Tunisia, nel novembre 2013. Inoltre, nel settembre 2013, si è svolto in Serbia un workshop sul riesame giuridico per fornire assistenza in occasione del riesame del disegno di legge serbo sul controllo delle esportazioni, mentre il Portogallo ha ospitato una visita di studio per i funzionari di Albania, Bosnia-Erzegovina e Serbia nell’ottobre 2013.
Nel secondo semestre del 2013 si sono svolti dialoghi politici con la Norvegia e gli Stati Uniti su questioni inerenti ai controlli delle esportazioni di armi.
II.2. SALW nel quadro dei dialoghi politici con i paesi terzi e le organizzazioni regionali, clausole relative alle SALW
Le questioni relative alle SALW sono state inserite nel programma di vari dialoghi politici periodici dell’UE con paesi terzi e della cooperazione con organizzazioni regionali. Riunioni di dialogo politico sulla non proliferazione, il disarmo e il controllo delle armi, per lo più avviate dal consulente principale e inviato speciale dell’UE sulla non proliferazione e il disarmo, sono state organizzate con la Russia (a Mosca), il Brasile (a Bruxelles) e la Cina (a Pechino). L’inviato speciale ha inoltre svolto una serie di consultazioni informali con vari attori, anche a margine di eventi internazionali come la conferenza generale dell’AIEA di Vienna (Repubblica di Corea), il primo comitato dell’UNGA a New York (tra gli altri India, Stati Uniti, Russia, segretariato ONU, Sud Africa), il gruppo dei direttori sulla non proliferazione del G8 a Londra (Canada) e con il Kazakhstan (ad Astana). L’UE ha inoltre coordinato le sue posizioni con gli Stati Uniti in occasione del dialogo annuale ad alto livello UE28-USA sulla non proliferazione, il disarmo, il controllo delle armi e l’attenuazione del rischio CBRN tenutosi a Bruxelles il 13 dicembre 2013.
In linea con le conclusioni del Consiglio sull’inclusione di un elemento concernente le SALW negli accordi tra l’UE e i paesi terzi, adottate nel dicembre 2008, si sono svolti ulteriori negoziati sull’inclusione degli elementi concernenti le SALW negli accordi pertinenti, in particolare con Brunei, Giappone e Kazakhstan. Tali negoziati, tra l’altro, contribuiscono efficacemente a sensibilizzare sulla politica dell’UE in materia di SALW, forniscono un forum per aumentare la comprensione reciproca sulle pertinenti posizioni, individuano possibili settori di cooperazione futura e incoraggiano i paesi partner a compiere progressi concreti riguardo all’effettiva attuazione dei pertinenti strumenti internazionali sul controllo delle SALW.
II.3. Progetto di assistenza specifica dell’UE ai paesi terzi e alle organizzazioni regionali
a) Balcani occidentali
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I. |
Il 9 dicembre 2013, il Consiglio ha adottato la decisione 2013/730/PESC del Consiglio per il sostegno delle attività del SEESAC (Centro dell’Europa sudorientale e orientale per il controllo delle SALW) relative al disarmo e al controllo delle armi nell’Europa sudorientale (8). Le attività previste si fonderanno sui lavori completati dal SEESAC nel periodo 2010-2012 nel quadro della decisione 2010/179/PESC del Consiglio. La decisione del Consiglio sosterrà le attività in Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Kosovo (9), Repubblica di Moldova, Montenegro e Serbia. Tra l’altro, essa contribuirà a rendere più sicure le scorte, a distruggere le SALW e relative munizioni, a migliorare la marchiatura e il rintracciamento di tali armi, a incoraggiare una cooperazione più stretta a livello regionale sulle questioni inerenti alle SALW e a sostenere la raccolta di SALW illegali detenute dalla popolazione dei paesi dell’Europa sudorientale. Anche se l’attuazione su vasta scala della decisione del Consiglio inizierà a gennaio 2014, si sono già svolte alcune attività preliminari a fine 2013. In particolare, al fine di facilitare la creazione di una rete regionale di esperti di armi da fuoco nell’Europa sudorientale, il SEESAC, l’unità regionale contro la criminalità organizzata nell’Europa sudorientale dell’Ambasciata francese di Belgrado e l’addetto alla sicurezza interna francese hanno organizzato congiuntamente un seminario regionale sulla lotta al traffico illecito di armi da fuoco nell’Europa sudorientale che si è svolto a Podgorica, in Montenegro, il 26-28 novembre 2013. Tale seminario ha consentito scambi profondi, senza precedenti, operativi e strategici tra esperti dei settori doganale, di polizia e giudiziario provenienti da Francia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Kosovo (10), Montenegro, Serbia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia. In seguito alle discussioni, i partecipanti hanno convenuto sull’utilità della cooperazione regionale nella lotta al traffico illecito di armi da fuoco. Si è deciso di avviare un processo di consultazioni con le autorità nazionali competenti quale tappa verso l’istituzione di una rete regionale di esperti, volta a contrastare il traffico illecito di armi da fuoco, all’interno della quale saranno rappresentati i servizi di polizia, del settore giudiziario e doganale. Si è convenuto che il SEESAC coordinerà il processo di consultazione e fungerà da segretariato provvisorio. La prima riunione della rete dovrebbe tenersi a metà 2014. |
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II. |
Il 1o aprile 2013 è stato avviato un progetto di follow-up per continuare a migliorare, mediante la componente a breve termine dello strumento per la stabilità, la sicurezza e le prospettive di sviluppo per le persone e le comunità locali eventualmente colpite da esplosioni accidentali nei siti di deposito delle munizioni in Bosnia-Erzegovina (BiH). Si stima che la BiH detenga oltre 24 000 tonnellate di scorte di munizioni militari, di cui oltre 17 000 tonnellate sono chimicamente instabili e presentano un elevato rischio di esplosioni incontrollate che potrebbero portare a perdite umane e avere conseguenze negative per la regione. Il ministero della difesa della BiH non possiede capacità, mezzi e risorse finanziarie sufficienti a garantire l’adozione di norme adeguate presso le strutture di deposito. L’attuazione del progetto avviene tramite il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo in partenariato con la missione OSCE in Bosnia-Erzegovina e il ministero della difesa e si concentra unicamente sulla distruzione delle munizioni instabili, sul miglioramento delle norme di sicurezza dei depositi di munizioni e sullo sviluppo della capacità di controllo delle munizioni. Il progetto si fonda, portandoli avanti, sui lavori e sui progressi già realizzati nell’ambito del progetto dedicato agli ordigni e ai residuati bellici esplosivi, sostenuto e finanziato in due fasi dall’UE nel periodo 2008-2011 tramite lo strumento per la stabilità per un importo pari a circa 4,5 milioni di EUR. Le attività del progetto sono state convenute con il principale soggetto interessato — il ministero della difesa della BiH — tenendo conto delle politiche e dei piani di tale ministero per il medio termine e di altre iniziative intese a sostenere lo stesso ministero e le forze armate. Inoltre, le quantità di munizioni instabili destinate alla distruzione sono state approvate dalla presidenza della BiH. Già in questa fase, il progetto ha consentito progressi significativi riguardo al tasso di distruzione delle munizioni instabili. L’intervento si è inizialmente concentrato sul sito di distruzione di munizioni militari di TROM, Doboj, in cui sono intervenuti 13 esperti di munizioni e pirotecnica al fine di revisionare e mettere in funzione i macchinari di nuova installazione per lo smaltimento delle munizioni. I risultati hanno superato le previsioni in due attività, cioè la demilitarizzazione industriale delle munizioni di artiglieria instabili (36 000 unità previste, 70 000 unità completate) e la distruzione delle munizioni instabili di piccolo calibro (2 000 000 unità previste, 2 500 000 unità completate). Si è inoltre sviluppata una metodologia per lo smaltimento del fosforo bianco e si è istituito un partenariato con altri partner internazionali per lo smaltimento di munizioni altamente pericolose e sistemi d’arma complessi, compresi bombe ad aria e sistemi a razzo. Sono state definite e approvate le priorità nell’ambito della componente riguardante il miglioramento delle norme di sicurezza dei depositi di munizioni e i lavori effettivi inizieranno nel maggio 2014. In merito alla componente dello sviluppo della capacità di controllo delle munizioni, una formazione dedicata alle tendenze attuali della gestione sicura delle scorte di armi e munizioni è stata organizzata dal 24 novembre al 13 dicembre 2013; vi hanno partecipato 47 alti ufficiali e funzionari del ministero della difesa e delle forze armate della Bosnia-Erzegovina. |
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III. |
Infine, nel periodo oggetto della relazione, EUFOR Althea ha continuato a partecipare agli sforzi della comunità internazionale volti ad affrontare la questione delle scorte in eccedenza di munizioni convenzionali detenute dal ministero della difesa della BiH. |
b) Regione dell’OSCE
Nel quadro della decisione 2012/662/PESC del Consiglio a sostegno delle attività per la riduzione del rischio di traffico illegale ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro nella regione coperta dall’Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (11), nel periodo oggetto della relazione sono state effettuate le attività indicate qui di seguito. Riguardo al miglioramento previsto nella sicurezza dei depositi di scorte di armi e munizioni convenzionali in Bielorussia e Kirghizistan, è stata avviata la fase di attuazione sul terreno volta a sviluppare sistemi e infrastrutture di sicurezza sostenibili ed efficaci presso siti di deposito di SALW selezionati. In Bielorussia è stata completata l’installazione di recinzioni perimetrali presso il sito di deposito di Gomel, mentre è in corso quella relativa al sistema di alimentazione elettrica e di illuminazione esterna ed interna a Gomel; nel dicembre 2013 è stata inoltre annunciata una gara d’appalto per l’installazione di sistemi antincendio e di sicurezza. Tali misure hanno immediatamente aumentato la sicurezza del sito di deposito, ubicato nelle periferie densamente popolate del centro urbano regionale di Gomel, in stretta vicinanza al confine tra Bielorussia e Ucraina.
Nel Kirghizistan si è svolta una gara a procedura aperta per la costruzione di impianti per il deposito di SALW e munizioni convenzionali nelle province di Buzhum/Batken, Koi-Tash/Chui e Gulcha/Osh. Una volta aggiudicato il contratto, il contraente avrà a disposizione 90 giorni di calendario per elaborare la documentazione del progetto di costruzione e/o ristrutturazione degli impianti per il deposito. In base a tale documentazione, all’inizio del 2014 sarà lanciata una gara d’appalto per i lavori di costruzione in coordinamento con gli enti pubblici competenti.
Nell’ottobre 2013, una valutazione relativa a un poligono di tiro/zona di brillamento nelle vicinanze di Bishkek è stata effettuata congiuntamente dall’OSCE e dal ministero della difesa kirghiso al fine di determinare la sua adeguatezza per la distruzione di 51 sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS) e 97 missili guidati anticarro mediante detonazione all’aperto. È stata individuata un’area adeguata al brillamento in grado di soddisfare il livelli necessari di attenuazione del rumore e sicurezza pubblica rispetto a esplosioni e frammenti. La distruzione è avvenuta tra il 6 e il 14 novembre 2013, compresa la preparazione delle zone di brillamento e le sessioni di formazione delle équipe di ingegneri. Per la prossima fase del processo di distruzione si prevede di sviluppare le capacità nazionali kirghise al fine di distruggere le eccedenze di SALW tramite deformazione meccanica irreversibile. Si prevede di annunciare una gara d’appalto internazionale all’inizio del 2014 per l’acquisto di speciali cesoie idrauliche. La creazione di capacità nazionali per lo smaltimento di eccedenze di SALW tramite metodi di distruzione efficaci in termini di costi dovrebbe inoltre mitigare notevolmente i rischi di sicurezza nell’Asia centrale nella situazione «post 2014», segnatamente nel fragile contesto di sicurezza del Kirghizistan meridionale.
Parallelamente alle prove in corso sulla versione pilota del software speciale relativo alla registrazione elettronica di SALW e munizioni da parte dei ministeri della difesa di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kazakhstan, Kirghizistan, Repubblica di Moldova, Montenegro, Serbia e Tagikistan, e i primi commenti positivi ricevuti da alcuni degli Stati summenzionati, il software è stato adeguato per essere impiegato nel sistema operativo Linux «Ubuntu 13.04». È ora disponibile in lingua russa, inglese, rumena/moldava e serbo-croata e può essere ulteriormente tradotto in qualsiasi altra lingua. Alcuni altri Stati partecipanti all’OSCE hanno espresso interesse a esplorare il software una volta disponibile nella lingua appropriata ed è stata rilasciata una licenza di utilizzo in Armenia per provarlo.
c) Africa
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I. |
Nella seconda metà del 2013, l’attuazione della decisione 2012/121/PESC del Consiglio a sostegno delle attività intese a promuovere il dialogo e la cooperazione UE-Cina-Africa sul controllo delle armi convenzionali ha contribuito a una maggiore sensibilizzazione e a un dialogo più approfondito tra la società civile, l’industria e i rappresentanti governativi di Cina, UE e Stati africani sulla lotta al commercio illecito e all’eccessiva accumulazione di SALW nell’Africa orientale e sul processo legato all’ATT. Si sono tenute oltre 30 riunioni bilaterali in Africa, Cina e negli Stati membri dell’UE, compresi incontri con i capi di 11 missioni diplomatiche africane a Pechino (Ruanda, Kenya, Etiopia, Tanzania, Togo, Burundi, Senegal, Gibuti, Nigeria, Sud Africa e Ghana) a cui hanno preso parte anche il direttore del punto focale nazionale del Kenya sulle SALW (KNFP) e il direttore esecutivo del Centro regionale sulle armi di piccolo calibro (RECSA). Le discussioni si sono incentrate sulla condivisione di esperienze e degli insegnamenti tratti nell’affrontare la diffusione delle SALW nell’Africa orientale tramite strumenti nazionali e regionali e sugli sviluppi che hanno interessato il processo ATT. Nel settembre 2013, le constatazioni preliminari della relazione interna sui rifornimenti di armi e munizioni alle forze ribelli nel Sud Sudan, elaborate in seguito alla missione di accertamento dei fatti del gruppo di lavoro di esperti Africa-UE-Cina svoltasi nel Sud Sudan nel giugno 2013, sono state presentate a Pechino durante gli incontri con gruppi di riflessione cinesi, esperti militari e rappresentanti dell’industria della difesa. La quarta riunione del gruppo di lavoro di esperti si è tenuta il 14 novembre 2013 a Bruxelles, in concomitanza con un seminario sul dialogo politico svoltosi il 13 novembre 2013. Quest’ultimo ha visto la partecipazione di 45 persone, tra cui membri del gruppo di lavoro di esperti, funzionari di UE, Cina, Stati membri dell’UE, Commissione dell’Unione africana e organizzazioni internazionali come il RECSA, nonché studiosi internazionali ed esperti di gruppi di riflessione e di ONG. Hanno condiviso prospettive sulle principali sfide e sulle opportunità di contrastare le SALW illecite nell’Africa orientale e hanno formulato raccomandazioni relative ad azioni di collaborazione Africa-Cina-UE sul campo. Il 27 settembre 2013 l’ambasciatore Ochieng Adala, membro del gruppo di esperti, ha tenuto una lezione presso l’università di Pechino sul commercio illecito di armi convenzionali e sulle misure introdotte dall’Africa e dalla comunità internazionale per prevenire l’accumulazione eccessiva e destabilizzante di armi convenzionali, in particolare di SALW. La lezione ha visto riuniti 40 studenti e professori ed è stata seguita da un acceso dibattito sull’efficacia dell’ATT, sulle lacune degli attuali sistemi di controllo delle esportazioni delle armi nonché sull’attentato perpetrato al Westgate Mall di Nairobi. Numerosi partecipanti africani, cinesi e dell’UE coinvolti nelle suddette attività hanno espresso il loro fermo appoggio al lavoro compiuto fino a quel momento, salutando con favore i traguardi raggiunti dal gruppo di esperti e reiterando l’importanza di far avanzare il progetto muovendo dai risultati già raggiunti e passando all’azione concreta sul campo. Sul fronte cinese c’è stata una maggiore apertura al dialogo, anche da parte di alti esperti militari che, insieme con le loro controparti africane, hanno avviato un dibattito diretto, franco e pragmatico su come cooperare al meglio per combattere le SALW e le munizioni illegali. Nella fattispecie, gli elementi di prova presentati riguardanti le SALW e le munizioni di produzione cinese che cadono nelle mani di gruppi ribelli che operano nel Sud Sudan hanno portato ad accesi dibattiti su come scongiurare la diversione delle armi dal mercato legale a quello illegale. Si è discusso inoltre di come migliorare le capacità della Cina in materia di controllo della destinazione finale e verifica delle spedizioni di armi, nonché dell’esperienza di altri esportatori di armi. Il progetto ha goduto di un’ampia copertura mediatica in Cina. È stato infine pubblicato, anche sui principali media cinesi tra cui Xinhuanet, Global Times e China Daily, un commento congiunto del gruppo di esperti che invita la Cina ed altri paesi a sostenere il processo ATT firmando rapidamente il trattato ATT e attuando iniziative concrete per la sua ratifica. |
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II. |
Nel contesto della componente a lungo termine dello strumento per la stabilità, l’UE ha proseguito l’attuazione di un progetto a sostegno della lotta contro l’accumulazione e il commercio illeciti di armi da fuoco e relative munizioni in Africa, tramite il Centro regionale sulle armi leggere e di piccolo calibro (RECSA), con sede a Nairobi. Il progetto contribuisce all’attuazione della componente «pace e sicurezza» della strategia comune Africa-UE. Durante la prima fase del progetto, da gennaio 2010 a giugno 2013, imperniata sui 12 Stati membri del RECSA, tra i principali traguardi figuravano: l’istituzione di commissioni nazionali in materia di SALW nella Repubblica del Congo, nella Repubblica centrafricana, nel Ciad e nel Camerun, lo sviluppo di piani d’azione nazionali in materia di SALW nella Repubblica del Congo, nella RDC e nel Malawi, nonché una rafforzata capacità legislativa in termini di armonizzazione con gli strumenti SALW in Zambia, Tanzania e Kenya. Altre attività comprendevano seminari regionali intesi a rafforzare la cooperazione e il coordinamento transregionali tra le organizzazioni della società civile, i parlamentari e i capi di polizia regionali. Il progetto ha promosso l’idea che sta alla base della creazione di un ente di coordinamento dei capi delle forze di polizia africane su scala continentale (AFRIPOL), svolgendo al contempo tutta una serie di attività per la gestione efficace delle SALW e l’elaborazione di informazioni. A seguito del completamento di uno studio che esamina lo stato di attuazione degli impegni regionali e internazionali in materia di SALW da parte dei paesi subsahariani, è iniziata a luglio 2013 una seconda fase del progetto della durata di tre anni tesa a consolidare i risultati della prima fase e ad avviare attività in tutto il continente africano. |
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III. |
Il 24 giugno 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/320/PESC allo scopo di fornire fino a 5 milioni di EUR di assistenza dell’UE per aiutare le autorità libiche a proteggere il loro ingente volume di scorte di armi e munizioni convenzionali, un compito di portata eccezionale (12). L’UE offre questa assistenza per aiutare le autorità responsabili in Libia a frenare l’ulteriore diffusione incontrollata di armi e munizioni convenzionali che continua ad alimentare l’insicurezza in Libia, nei paesi vicini e nella regione in senso lato. La concezione del progetto riconosce la complessa situazione politica e le relative sfide per la Libia, come pure la necessità di garantire la titolarità nazionale e la partecipazione dei partner locali alle decisioni. La durata prevista del progetto è di cinque anni. Parallelamente al lavoro intrapreso dall’agenzia di attuazione GIZ (agenzia tedesca per la cooperazione internazionale) e al co-finanziamento del ministero federale tedesco degli affari esteri, l’UE ha promosso gli obiettivi della decisione del Consiglio in varie riunioni internazionali e proseguirà la stretta cooperazione con altri donatori internazionali, con UNSMIL/UNMAS, con le organizzazioni della società civile e con altre parti interessate. L’assistenza fornita nel quadro della decisione del Consiglio fa parte dell’approccio globale dell’UE a sostegno del processo di transizione verso la democrazia e una pace e una sicurezza durature in Libia. La decisione del Consiglio integra gli sforzi della missione dell’UE di assistenza alle frontiere in Libia tesi a sviluppare le capacità del paese di rafforzare la sicurezza delle proprie frontiere terrestri, marittime e aeree nel breve periodo, nonché a sviluppare una strategia più ampia di gestione integrata delle frontiere nel lungo periodo. Verrà attuata da GIZ, l’agenzia tedesca per la cooperazione internazionale. Nel periodo oggetto della relazione, su richiesta dei partner libici, è stato organizzato un viaggio di studio in Germania per il ministero delle armi e delle munizioni, gli ingegneri dell’esercito e il Centro libico di azione antimine. Durante il viaggio di studio si sono svolti un workshop sul futuro delle attività in materia di sicurezza fisica e gestione delle scorte in Libia nonché dimostrazioni di possibili opzioni di distruzione industriale e riciclaggio di munizioni. Sono state inoltre presentate opportunità di formazione presso le forze armate tedesche ed istituzioni private nel settore della bonifica di ordigni esplosivi (EOD). A seguito del viaggio è stato siglato un memorandum d’intesa con il ministero delle armi e delle munizioni e con gli ingegneri dell’esercito. Rientra nel memorandum d’intesa la richiesta di aiutare i relativi ministeri nell’elaborazione di procedure operative standard (POS). Allo scopo di definire un quadro di formazione in materia di sicurezza fisica e gestione delle scorte, assieme ad un consulente della Danish Church Aid (DCA), dodici moduli di corso differenti sono stati riveduti e confrontati con varie POS internazionali in materia di bonifica di munizionamento convenzionale (Nazioni Unite, Gran Bretagna e Germania), EOD nonché norme e regole per la gestione dei depositi di munizioni. Il materiale formativo disponibile è ora conforme alle norme internazionali e rappresenta una base professionale per la formazione avanzata. Il memorandum d’intesa delinea inoltre l’assistenza con un piano di formazione preliminare. Il piano sarà finalizzato nel 2014 e si tradurrà in formazioni rivolte a ufficiali e, successivamente, a sottufficiali del ministero delle armi e delle munizioni e degli ingegneri dell’esercito. Tutte le parti coinvolte hanno convenuto sul fatto che le formazioni debbano basarsi sugli orientamenti tecnici internazionali sulle munizioni delle Nazioni Unite (IATG). Il ministero delle armi e delle munizioni e i pionieri dell’esercito libici hanno altresì convenuto di sviluppare una zona di formazione con varie opzioni per il deposito di munizioni temporaneo, tra cui l’erezione di tre diverse strutture utilizzate dalla NATO per lo stoccaggio sul campo. L’agenzia GIZ è stata ufficialmente incaricata di assistere il ministero delle armi e delle munizioni e gli ingegneri dell’esercito libici durante le consultazioni sulle attrezzature attuali e su quelle aggiuntive richieste. Sono stati inoltre firmati contratti con la DCA per la fornitura e la distribuzione di sicure e armadi portafucili a Misurata nonché contratti con il Mines Advisory Group (MAG) per sostenere la fornitura di siti di deposito di armi e munizioni temporanei, che comprende la formazione del personale alla gestione dei siti di deposito di armi e munizioni. |
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IV. |
Un progetto congiunto della DanChurchAid (DCA) e del Consiglio danese per i rifugiati (DRC), finanziato dalla componente a breve termine dello strumento per la stabilità, fornisce inoltre alla popolazione civile in Libia, dal mese di settembre 2012, insegnamenti sui rischi inerenti alle SALW. Il progetto mira a ridurre il numero di incidenti connessi alle SALW, nonché la presenza visiva di queste ultime. La DCA caldeggia inoltre politiche da parte delle amministrazioni locali sulla gestione sicura delle SALW per contribuire alla prevenzione della violenza armata. Ad oggi, le attività hanno riguardato il sostegno psicosociale in 28 scuole nella zona di Misurata, lo sminamento (di 96. 800 m) nella zona di Tripoli nonché l’organizzazione di 11 corsi di formazione per i ministeri degli interni e della difesa. Nella zona meridionale di Sabha è stato siglato un accordo teso a formare i cercatori addetti alla bonifica di ordigni esplosivi, mentre 2 452 persone appartenenti a comunità di migranti, servizi antincendio e scuole sono state formate sul rischio derivante dalle mine. A sostegno delle attività di sminamento del Mines Advisory Group è stato fornito un escavatore blindato per la bonifica degli ordigni esplosivi. È stato reclutato un operatore esperto, mentre i membri del personale nazionale sono stati formati all’utilizzo di questa macchina. Ad oggi, nella zona di Zintan, l’escavatore ha contribuito alla rimozione di 27 bombe da 250 kg e 9 bombe da 500 kg. Nel quadro di questa componente il Mines Advisory Group attuerà un altro progetto le cui attività inizieranno nel gennaio 2014 per aiutare a ridurre ulteriormente la minaccia umanitaria rappresentata dai residuati bellici esplosivi e a promuovere pratiche e comportamenti sicuri da parte delle comunità colpite dai residuati bellici esplosivi e dalle SALW. Infine, nel marzo 2014, lo «Small Arms Survey» (Inchiesta sulle armi di piccolo calibro) avvierà un altro progetto finanziato dalla componente a breve termine dello strumento per la stabilità per contribuire a sviluppare le capacità delle autorità libiche di salvaguardare la sicurezza interna e la sicurezza dei cittadini. Nello specifico il progetto mira a sviluppare le capacità nazionali per individuare, valutare e analizzare gli interventi nel settore della sicurezza e fornire sostegno allo sviluppo di strategie e piani operativi per affrontare la questione della sicurezza delle comunità, includendo eventualmente le minacce rappresentate dalle SALW per la sicurezza. |
d) America centrale
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I. |
L’UE ha inoltre proseguito l’attuazione di un progetto a sostegno del programma centroamericano di controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (CASAC). Attraverso la componente a lungo termine dello strumento per la stabilità, il progetto, precedentemente attuato dal PNUS, è entrato nella seconda fase del sostegno nel settembre 2012 con la commissione di sicurezza del Sistema di integrazione centroamericano (SICA) quale partner esecutivo. Il contributo del progetto dell’UE all’iniziativa del CASAC mira a stabilire il fondamento di una struttura regionale e di una strategia a lungo termine volte a combattere il traffico illecito di armi in America centrale, sia a livello nazionale che regionale. Il progetto è attuato in America centrale e nei paesi vicini, compresa la regione caraibica (ponendo un accento particolare su Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica e Panama). Tra le principali attività rientrano campagne e conferenze di sensibilizzazione del pubblico a livello regionale e nazionale, il rafforzamento dei meccanismi di coordinamento e dei sistemi di registrazione nazionali, progetti transfrontalieri nonché formazioni in vari settori. |
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II. |
Parallelamente, l’UE sta elaborando una possibile decisione del Consiglio a sostegno di ulteriori attività complementari sul controllo delle SALW in America centrale per far fronte nello specifico agli obiettivi PESC relativi ai lavori necessari che devono essere intrapresi congiuntamente dal Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell’America latina e nei Caraibi (UNLIREC) e dal CASAC al fine di contrastare efficacemente l’accumulazione e il traffico illeciti di SALW e munizioni in questa regione. |
(1) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:320:0034:0042:IT:PDF
(2) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:188:0037:0041:IT:PDF
(3) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0056:0067:IT:PDF
(4) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0716:FIN:it:PDF
(5) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:107:0004:0006:IT:PDF
(6) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_383_en.pdf
(7) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:321:0062:0067:IT:PDF
(8) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:332:0019:0030:IT:PDF
(9) Tale denominazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(10) Tale denominazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(11) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:297:0029:0033:IT:PDF
(12) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0054:0064:IT:PDF
Commissione europea
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12.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 178/20 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
11 giugno 2014
2014/C 178/04
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,3547 |
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JPY |
yen giapponesi |
138,19 |
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DKK |
corone danesi |
7,4615 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,80700 |
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SEK |
corone svedesi |
9,0467 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,2179 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
8,1085 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
27,445 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
305,62 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,1138 |
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RON |
leu rumeni |
4,3958 |
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TRY |
lire turche |
2,8460 |
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AUD |
dollari australiani |
1,4419 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4749 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
10,5012 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,5831 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,6936 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 377,96 |
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ZAR |
rand sudafricani |
14,5603 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,4376 |
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HRK |
kuna croata |
7,5810 |
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IDR |
rupia indonesiana |
16 000,89 |
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MYR |
ringgit malese |
4,3540 |
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peso filippino |
59,363 |
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RUB |
rublo russo |
46,5863 |
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THB |
baht thailandese |
44,041 |
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BRL |
real brasiliano |
3,0194 |
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MXN |
peso messicano |
17,6653 |
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INR |
rupia indiana |
80,3554 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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12.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 178/21 |
Comunicazione del ministero ungherese dello sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
2014/C 178/05
BANDO DI GARA PUBBLICO RELATIVO A UNA CONCESSIONE
PER LA PROSPEZIONE, L’ESTRAZIONE E LO SFRUTTAMENTO DELL’ENERGIA GEOTERMICA NELLA ZONA DI BATTONYA
Per conto dello Stato ungherese, il ministro dello Sviluppo nazionale (in appresso: «l’amministrazione aggiudicatrice» o «il ministro»), in qualità di ministro competente per le attività estrattive e la vigilanza dei beni di proprietà dello Stato, pubblica il presente bando di gara per la prospezione, l’estrazione e lo sfruttamento di energia geotermica con contratto di concessione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della legge XVI del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrattive (in appresso «la legge sulle attività estrattive»), alle condizioni di seguito specificate.
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1. |
Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione in collaborazione con l’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) ai sensi della legge sulle concessioni e della legge sulle attività estrattive. Le offerte conformi alle disposizioni del capitolato d’oneri sono esaminate da un comitato di valutazione istituito dal ministro. Su raccomandazione del comitato di valutazione, il ministro adotta la decisione di aggiudicazione della concessione, sulla cui base il ministro può successivamente concludere il contratto di concessione con l’aggiudicatario a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulle concessioni (1). La lingua della procedura è l’ungherese. |
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2. |
La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone fisiche ungheresi e straniere e a tutte le organizzazioni trasparenti ai sensi della legge sui beni nazionali, a condizione che rispettino le disposizioni del capitolato d’oneri. Sono ammesse anche offerte congiunte. In caso di offerte congiunte per l’attività in concessione, gli offerenti devono designare una delle parti come loro rappresentante. Essi sono tuttavia responsabili in solido dell’esecuzione del contratto di concessione. Nell’ambito della gara, gli offerenti ungheresi e stranieri sono trattati su un piano di parità. Ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto della concessione, l’offerente che firma il contratto di concessione (in appresso «il titolare della concessione») deve, entro 90 giorni dalla firma e utilizzando risorse proprie, istituire un’impresa con sede sociale in Ungheria (in appresso «l’impresa concessionaria»). Il titolare della concessione deve possedere la maggioranza delle azioni, delle attività e dei diritti di voto dell’impresa al momento della sua istituzione e per tutta la durata della sua esistenza e, in qualità di proprietario, deve impegnarsi ad applicare nell’impresa concessionaria i requisiti specificati nel contratto di concessione. L’impresa concessionaria, in quanto impresa di estrazione, gode dei diritti ed è soggetta agli obblighi previsti dal contratto di concessione. |
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3. |
Durata della concessione: 35 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria, se il titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini stabiliti. |
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4. |
Dati relativi alla zona designata per la concessione: Zona designata per la concessione: la zona in questione è situata tra i comuni della contea di Békés indicati nella seguente tabella. Superficie della zona: 358,5 km2. Strato superiore della zona designata per la concessione: 2 500 metri misurati dalla superficie; strato inferiore della zona designata per la concessione: 6 000 metri sotto il livello del Mar Baltico. Le coordinate dei punti limite della zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme) cliccando sulla scheda «Koncesszió» sul sito Internet dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium). |
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5. |
Canone di concessione netto minimo: 27 500 000 HUF (ventisette milioni cinquecentomila fiorini) più IVA; tuttavia, alla gara possono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risultato, l’aggiudicatario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati nel contratto di concessione. |
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6. |
La partecipazione alla gara per la concessione è subordinata al pagamento di una tassa di partecipazione di 1 500 000 HUF (un milione cinquecentomila fiorini) più IVA da versare secondo le modalità specificate nella documentazione di gara. |
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7. |
Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell’importo di 15 000 000 HUF (quindici milioni di fiorini) entro il termine di presentazione dell’offerta a garanzia del carattere vincolante dell’offerta. La cauzione versata è trattenuta dall’amministrazione aggiudicatrice se l’offerente si ritira oppure se si aggiudica la gara ma non conclude il contratto o non paga il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro il termine stabiliti nel contratto. La cauzione deve essere versata secondo le modalità specificate nella documentazione di gara. |
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8. |
Il canone minimo di concessione mineraria da versare sulla base del contratto di concessione è pari, secondo la decisione del ministro, al 2 %. Nell’offerta è possibile impegnarsi al pagamento di un canone più elevato che, in caso di accettazione, è registrato nel contratto di concessione e deve essere versato per tutta la durata della stessa. |
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9. |
Le condizioni giuridiche, finanziarie, tecniche e di altro tipo, nonché le informazioni relative alla procedura di gara, sono riportate nella documentazione di gara. |
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10. |
La documentazione di gara può essere ritirata presso l’ufficio di assistenza ai clienti dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria; telefono: +36 13012900) nei giorni lavorativi in orario compreso tra le ore 8 e le ore 14 fino al giorno che precede il termine per la presentazione esibendo un documento adeguato che attesti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di gara. L’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere rilascia all’acquirente un certificato a suo nome per confermare che ha ricevuto la documentazione di gara. Quando acquista la documentazione di gara, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, l’acquirente deve inoltre presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione che può essere scaricata dal sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla scheda «Koncessziós pályázatok közzététele» nel menù «Koncesszió». |
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11. |
Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare sul conto 10032000-01417179-00000000 dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere. Nella comunicazione del bonifico deve essere riportato il codice BATGTDV oltre al nome dell’acquirente. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara non può essere versato in contanti e non è rimborsabile né parzialmente né totalmente. |
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12. |
Le offerte possono essere presentate unicamente da coloro che hanno acquistato la documentazione di gara e che hanno versato la tassa di partecipazione e la cauzione. |
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13. |
Le offerte devono essere presentate di persona, tra le ore 10 e le ore 12, il primo giorno lavorativo successivo al novantesimo giorno dalla pubblicazione dell’invito a presentare proposte nei giornali ungheresi, all’ufficio di assistenza ai clienti dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (indirizzo: Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria) in ungherese, come specificato nella documentazione di gara. |
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14. |
L’offerta ha carattere vincolante a partire dalla sua presentazione e fino al termine della procedura di gara. L’offerente non può sottrarsi all’impegno assunto con la presentazione dell’offerta. |
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15. |
Il ministro si riserva il diritto di dichiarare la gara non aggiudicata. In questo caso, non è possibile presentare ricorso contro il ministro, lo Stato ungherese rappresentato dal ministro o il ministero dello Sviluppo nazionale in quanto sede di lavoro del ministro. |
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16. |
L’aggiudicatario acquisisce, attraverso l’impresa concessionaria obbligatoriamente istituita a tale scopo, il diritto esclusivo di prospezione, estrazione e sfruttamento dell’energia geotermica nella zona designata per la concessione, e per la durata della stessa. Una volta che la decisione che stabilisce il confine di protezione geotermica diventa definitiva ed esecutiva, il diritto di concessione per la zona di prospezione è limitato all’area del confine di protezione geotermica. |
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17. |
Ogni offerente può presentare una sola offerta. |
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18. |
Termine per l’aggiudicazione della gara relativa alla concessione: entro novanta giorni dal termine di presentazione delle offerte. |
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19. |
L’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento e non applica criteri preferenziali. |
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20. |
Criteri di aggiudicazione della gara
I criteri di aggiudicazione dettagliati e le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione dei lavori in concessione e le relative modalità di svolgimento e di completamento sono specificati nella documentazione di gara. |
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21. |
Contratto di concessione Il contratto di concessione deve essere concluso entro 60 giorni dalla comunicazione del risultato. Il termine può essere prorogato dal ministro una sola volta per un massimo di 60 giorni. L’aggiudicatario acquisisce il diritto di svolgere l’attività economica esclusiva controllata dallo Stato (prospezione, estrazione e sfruttamento dell’energia geotermica in una zona delimitata), autorizzata nell’ambito della concessione, e per la durata della medesima, in conformità alla normativa pertinente in vigore e al contratto di concessione. Il testo del progetto di contratto di concessione è allegato alla documentazione di gara. |
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22. |
Le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente in ungherese e per iscritto dopo l’acquisto della documentazione di gara, secondo le modalità stabilite in tale documentazione; le risposte saranno rese disponibili a tutte le parti dall’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere mediante l’indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda identificativa dell’offerta presentata all’acquisto della documentazione di gara. |
Budapest, giugno 2014
Lászlóné NÉMETH
ministro
(1) Alla data di pubblicazione del presente bando di gara, il ministro dello Sviluppo nazionale è il membro del governo responsabile della vigilanza dei beni di proprietà dello Stato e delle attività estrattive a norma dell’articolo 84, lettere d) e g), del decreto governativo 212/2010 del 1o luglio 2010, che disciplina le funzioni e i poteri di taluni ministri e del segretario di stato presso la presidenza del consiglio dei ministri.
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12.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 178/25 |
Comunicazione del ministero ungherese dello sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
2014/C 178/06
BANDO DI GARA PUBBLICO RELATIVO A UNA CONCESSIONE
PER LA PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NELLA ZONA DI NÁDUDVAR
Per conto dello Stato ungherese, il ministro dello Sviluppo nazionale (in appresso: «l’amministrazione aggiudicatrice» o «il ministro»), in qualità di ministro competente per le attività estrattive e la vigilanza dei beni di proprietà dello Stato, pubblica il presente bando di gara per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi con contratto di concessione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della legge XVI del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrattive (in appresso «la legge sulle attività estrattive»), alle condizioni di seguito specificate.
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1. |
Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione in collaborazione con l’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) ai sensi della legge sulle concessioni e della legge sulle attività estrattive. Le offerte conformi alle disposizioni del capitolato d’oneri sono esaminate da un comitato di valutazione istituito dal ministro. Su raccomandazione del comitato di valutazione, il ministro adotta la decisione di aggiudicazione della concessione, sulla cui base il ministro può successivamente concludere il contratto di concessione con l’aggiudicatario a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulle concessioni (1). La lingua della procedura è l’ungherese. |
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2. |
La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone fisiche ungheresi e straniere e a tutte le organizzazioni trasparenti ai sensi della legge sui beni nazionali, a condizione che rispettino le disposizioni del capitolato d’oneri. Sono ammesse anche offerte congiunte. In caso di offerte congiunte per l’attività in concessione, gli offerenti devono designare una delle parti come loro rappresentante. Essi sono tuttavia responsabili in solido dell’esecuzione del contratto di concessione. Nell’ambito della gara, gli offerenti ungheresi e stranieri sono trattati su un piano di parità. Ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto della concessione, l’offerente che firma il contratto di concessione (in appresso «il titolare della concessione») deve, entro 90 giorni dalla firma e utilizzando risorse proprie, istituire un’impresa con sede sociale in Ungheria (in appresso «l’impresa concessionaria»). Il titolare della concessione deve possedere la maggioranza delle azioni, delle attività e dei diritti di voto dell’impresa al momento della sua istituzione e per tutta la durata della sua esistenza e, in qualità di proprietario, deve impegnarsi ad applicare nell’impresa concessionaria i requisiti specificati nel contratto di concessione. L’impresa concessionaria, in quanto impresa di estrazione, gode dei diritti ed è soggetta agli obblighi previsti dal contratto di concessione. |
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3. |
Durata della concessione: 20 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria, se il titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini stabiliti. |
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4. |
Dati relativi alla zona designata per la concessione: Zona designata per la concessione: la zona in questione è situata tra i comuni della contea di Hajdú-Bihar indicati nella seguente tabella. Superficie della zona: 804,74 km2. Strato superiore della zona designata per la concessione: la superficie terrestre; strato inferiore della zona designata per la concessione: 6 000 metri sotto il livello del Mar Baltico. Le coordinate dei punti limite della zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme) cliccando sulla scheda «Koncesszió» sul sito Internet dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium). |
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5. |
Canone di concessione netto minimo: 204 000 000 HUF (duecentoquattro milioni di fiorini) più IVA; tuttavia, alla gara possono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risultato, l’aggiudicatario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati nel contratto di concessione. |
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6. |
La partecipazione alla gara per la concessione è subordinata al pagamento di una tassa di partecipazione di 10 000 000 HUF (dieci milioni di fiorini) più IVA, da versare secondo le modalità specificate nella documentazione di gara. |
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7. |
Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell’importo di 50 000 000 HUF (cinquanta milioni di fiorini) entro il termine di presentazione dell’offerta a garanzia del carattere vincolante dell’offerta. La cauzione versata è trattenuta dall’amministrazione aggiudicatrice se l’offerente si ritira oppure se si aggiudica la gara ma non conclude il contratto o non paga il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro il termine stabiliti nel contratto. La cauzione deve essere versata secondo le modalità specificate nella documentazione di gara. |
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8. |
Il canone minimo di concessione mineraria da versare sulla base del contratto di concessione è pari, secondo la decisione del ministro, al 19 %. Nell’offerta è possibile impegnarsi al pagamento di un canone più elevato che, in caso di accettazione, è registrato nel contratto di concessione e deve essere versato per tutta la durata della stessa. |
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9. |
Le condizioni giuridiche, finanziarie, tecniche e di altro tipo, nonché le informazioni relative alla procedura di gara, sono riportate nella documentazione di gara. |
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10. |
La documentazione di gara può essere ritirata presso l’ufficio di assistenza ai clienti dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria; telefono: +36 13012900) nei giorni lavorativi in orario compreso tra le ore 8 e le ore 14 fino al giorno che precede il termine per la presentazione esibendo un documento adeguato che attesti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di gara. L’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere rilascia all’acquirente un certificato a suo nome per confermare che ha ricevuto la documentazione di gara. Quando acquista la documentazione di gara, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, l’acquirente deve inoltre presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione che può essere scaricata dal sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla scheda «Koncessziós pályázatok közzététele» nel menù «Koncesszió». |
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11. |
Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare sul conto 10032000-01417179-00000000 dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere. Nella comunicazione del bonifico deve essere riportato il codice NDUCHDV oltre al nome dell’acquirente. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara non può essere versato in contanti e non è rimborsabile né parzialmente né totalmente. |
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12. |
Le offerte possono essere presentate unicamente da coloro che hanno acquistato la documentazione di gara e che hanno versato la tassa di partecipazione e la cauzione. |
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13. |
Le offerte devono essere presentate di persona tra le ore 10 e le ore 12 del 30 settembre 2014 all’ufficio di assistenza ai clienti dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (indirizzo: Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria) in ungherese, come specificato nella documentazione di gara. |
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14. |
L’offerta ha carattere vincolante a partire dalla sua presentazione e fino al termine della procedura di gara. L’offerente non può sottrarsi all’impegno assunto con la presentazione dell’offerta. |
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15. |
Il ministro si riserva il diritto di dichiarare la gara non aggiudicata. In questo caso, non è possibile presentare ricorso contro il ministro, lo Stato ungherese rappresentato dal ministro o il ministero dello Sviluppo nazionale in quanto sede di lavoro del ministro. |
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16. |
L’aggiudicatario acquisisce, attraverso l’impresa concessionaria obbligatoriamente istituita a tale scopo, il diritto esclusivo di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona designata per la concessione, e per la durata della stessa. Una volta che la decisione che stabilisce il sito di estrazione diventa definitiva ed esecutiva, il diritto di concessione per la zona di prospezione è limitato all’area del sito di estrazione. |
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17. |
Ogni offerente può presentare una sola offerta. |
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18. |
Termine per l’aggiudicazione della gara relativa alla concessione: entro novanta giorni dal termine di presentazione delle offerte. |
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19. |
L’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento e non applica criteri preferenziali. |
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20. |
Criteri di aggiudicazione della gara
I criteri di aggiudicazione dettagliati e le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione dei lavori in concessione e le relative modalità di svolgimento e di completamento sono specificati nella documentazione di gara. |
|
21. |
Contratto di concessione Il contratto di concessione deve essere concluso entro 60 giorni dalla comunicazione del risultato. Il termine può essere prorogato dal ministro una sola volta per un massimo di 60 giorni. L’aggiudicatario acquisisce il diritto di svolgere l’attività economica esclusiva controllata dallo Stato (prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in una zona delimitata), autorizzata nell’ambito della concessione, e per la durata della medesima, in conformità alla normativa pertinente in vigore e al contratto di concessione. Nel presentare l’offerta gli offerenti devono tenere conto delle disposizioni dell’articolo 22/A, paragrafo 13, della legge sulle attività estrattive, secondo cui un’impresa di estrazione acquisisce il diritto o l’autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per una zona di superficie totale non superiore a 15 000 km2. Quando si stabilisce il territorio di prospezione, deve essere preso in considerazione anche il territorio di prospezione dell’impresa di estrazione che controlla, ai sensi del codice civile, l’impresa di estrazione che intende ottenere il diritto o l’autorizzazione alla prospezione. In caso di offerta congiunta tutti gli offerenti sono tenuti al rispetto di tale criterio. Il testo del progetto di contratto di concessione è allegato alla documentazione di gara. |
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22. |
Le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente in ungherese e per iscritto dopo l’acquisto della documentazione di gara, secondo le modalità stabilite in tale documentazione; le risposte saranno rese disponibili a tutte le parti dall’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere mediante l’indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda identificativa dell’offerta presentata all’acquisto della documentazione di gara. |
Budapest, giugno 2014
Lászlóné NÉMETH
La ministro
(1) Alla data di pubblicazione del presente bando di gara, il ministro dello Sviluppo nazionale è il membro del governo responsabile della vigilanza dei beni di proprietà dello Stato e delle attività estrattive, ai sensi dell’articolo 84, lettere d) e g), del decreto governativo 212/2010 del 1o luglio 2010 che disciplina le funzioni e i poteri di taluni ministri e del segretario di Stato presso la presidenza del Consiglio dei ministri.
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12.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 178/29 |
Comunicazione del ministero ungherese dello sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
2014/C 178/07
BANDO DI GARA PUBBLICO RELATIVO A UNA CONCESSIONE
PER LA PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NELLA ZONA DI NAGYLENGYEL (PARTE OCCIDENTALE)
Per conto dello Stato ungherese, il ministro dello Sviluppo nazionale (in appresso: «l’amministrazione aggiudicatrice» o «il ministro»), in qualità di ministro competente per le attività estrattive e la vigilanza dei beni di proprietà dello Stato, pubblica il presente bando di gara per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi con contratto di concessione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della legge XVI del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrattive (in appresso «la legge sulle attività estrattive»), alle condizioni di seguito specificate.
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1. |
Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione in collaborazione con l’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) ai sensi della legge sulle concessioni e della legge sulle attività estrattive. Le offerte conformi alle disposizioni del capitolato d’oneri sono esaminate da un comitato di valutazione istituito dal ministro. Su raccomandazione del comitato di valutazione, il ministro adotta la decisione di aggiudicazione della concessione, sulla cui base il ministro può successivamente concludere il contratto di concessione con l’aggiudicatario a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulle concessioni (1). La lingua della procedura è l’ungherese. |
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2. |
La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone fisiche ungheresi e straniere e a tutte le organizzazioni trasparenti ai sensi della legge sui beni nazionali, a condizione che rispettino le disposizioni del capitolato d’oneri. Sono ammesse anche offerte congiunte. In caso di offerte congiunte per l’attività in concessione, gli offerenti devono designare una delle parti come loro rappresentante. Essi sono tuttavia responsabili in solido dell’esecuzione del contratto di concessione. Nell’ambito della gara, gli offerenti ungheresi e stranieri sono trattati su un piano di parità. Ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto della concessione, l’offerente che firma il contratto di concessione (in appresso «il titolare della concessione») deve, entro 90 giorni dalla firma e utilizzando risorse proprie, istituire un’impresa con sede sociale in Ungheria (in appresso «l’impresa concessionaria»). Il titolare della concessione deve possedere la maggioranza delle azioni, delle attività e dei diritti di voto dell’impresa al momento della sua istituzione e per tutta la durata della sua esistenza e, in qualità di proprietario, deve impegnarsi ad applicare nell’impresa concessionaria i requisiti specificati nel contratto di concessione. L’impresa concessionaria, in quanto impresa di estrazione, gode dei diritti ed è soggetta agli obblighi previsti dal contratto di concessione. |
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3. |
Durata della concessione: 20 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria, se il titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini stabiliti. |
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4. |
Dati relativi alla zona designata per la concessione: Zona designata per la concessione: è situata tra i comuni indicati nella seguente tabella, nelle contee di Zala e Vas: Superficie della zona: 907,6 km2. Strato superiore della zona designata per la concessione: la superficie terrestre; strato inferiore della zona designata per la concessione: 6 000 metri sotto il livello del Mar Baltico. Le coordinate dei punti limite della zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme) cliccando sulla scheda «Koncesszió» sul sito Internet dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium). |
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5. |
Canone di concessione netto minimo: 192 000 000 HUF (centonovantadue milioni di fiorini) più IVA; tuttavia, alla gara possono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risultato, l’aggiudicatario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati nel contratto di concessione. |
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6. |
La partecipazione alla gara per la concessione è subordinata al pagamento di una tassa di partecipazione di 10 000 000 HUF (dieci milioni di fiorini) più IVA, da versare secondo le modalità specificate nella documentazione di gara. |
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7. |
Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell’importo di 50 000 000 HUF (cinquanta milioni di fiorini) entro il termine di presentazione dell’offerta a garanzia del carattere vincolante dell’offerta. La cauzione versata è trattenuta dall’amministrazione aggiudicatrice se l’offerente si ritira oppure se si aggiudica la gara ma non conclude il contratto o non paga il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro il termine stabiliti nel contratto. La cauzione deve essere versata secondo le modalità specificate nella documentazione di gara. |
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8. |
Il canone minimo di concessione mineraria da versare sulla base del contratto di concessione è pari, secondo la decisione del ministro, al 19 %. Nell’offerta è possibile impegnarsi al pagamento di un canone più elevato che, in caso di accettazione, è registrato nel contratto di concessione e deve essere versato per tutta la durata della stessa. |
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9. |
Le condizioni giuridiche, finanziarie, tecniche e di altro tipo, nonché le informazioni relative alla procedura di gara, sono riportate nella documentazione di gara. |
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10. |
La documentazione di gara può essere ritirata presso l’ufficio di assistenza ai clienti dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria; telefono: +36 13012900) nei giorni lavorativi in orario compreso tra le ore 8 e le ore 14 fino al giorno che precede il termine per la presentazione esibendo un documento adeguato che attesti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di gara. L’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere rilascia all’acquirente un certificato a suo nome per confermare che ha ricevuto la documentazione di gara. Quando acquista la documentazione di gara, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, l’acquirente deve inoltre presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione che può essere scaricata dal sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla scheda «Koncessziós pályázatok közzététele» nel menù «Koncesszió». |
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11. |
Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare sul conto 10032000-01417179-00000000 dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere. Nella comunicazione del bonifico deve essere riportato il codice NNYCHDV oltre al nome dell’acquirente. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara non può essere versato in contanti e non è rimborsabile né parzialmente né totalmente. |
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12. |
Le offerte possono essere presentate unicamente da coloro che hanno acquistato la documentazione di gara e che hanno versato la tassa di partecipazione e la cauzione. |
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13. |
Le offerte devono essere presentate di persona tra le ore 10 e le ore 12 del 30 settembre 2014 all’ufficio di assistenza ai clienti dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (indirizzo: Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria) in ungherese, come specificato nella documentazione di gara. |
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14. |
L’offerta ha carattere vincolante a partire dalla sua presentazione e fino al termine della procedura di gara. L’offerente non può sottrarsi all’impegno assunto con la presentazione dell’offerta. |
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15. |
Il ministro si riserva il diritto di dichiarare la gara non aggiudicata. In questo caso, non è possibile presentare ricorso contro il ministro, lo Stato ungherese rappresentato dal ministro o il ministero dello Sviluppo nazionale in quanto sede di lavoro del ministro. |
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16. |
L’aggiudicatario acquisisce, attraverso l’impresa concessionaria obbligatoriamente istituita a tale scopo, il diritto esclusivo di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona designata per la concessione, e per la durata della stessa. Una volta che la decisione che stabilisce il sito di estrazione diventa definitiva ed esecutiva, il diritto di concessione per la zona di prospezione è limitato all’area del sito di estrazione. |
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17. |
Ogni offerente può presentare una sola offerta. |
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18. |
Termine per l’aggiudicazione della gara relativa alla concessione: entro novanta giorni dal termine di presentazione delle offerte. |
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19. |
L’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento e non applica criteri preferenziali. |
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20. |
Criteri di aggiudicazione della gara:
I criteri di aggiudicazione dettagliati e le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione dei lavori in concessione e le relative modalità di svolgimento e di completamento sono specificati nella documentazione di gara. |
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21. |
Contratto di concessione Il contratto di concessione deve essere concluso entro 60 giorni dalla comunicazione del risultato. Il termine può essere prorogato dal ministro una sola volta per un massimo di 60 giorni. L’aggiudicatario acquisisce il diritto di svolgere l’attività economica esclusiva controllata dallo Stato (prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in una zona delimitata), autorizzata nell’ambito della concessione, e per la durata della medesima, in conformità alla normativa pertinente in vigore e al contratto di concessione. Nel presentare l’offerta gli offerenti devono tenere conto delle disposizioni dell’articolo 22/A, paragrafo 13, della legge sulle attività estrattive, secondo cui un’impresa di estrazione acquisisce il diritto o l’autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per una zona di superficie totale non superiore a 15 000 km2. Quando si stabilisce il territorio di prospezione, deve essere preso in considerazione anche il territorio di prospezione dell’impresa di estrazione che controlla, ai sensi del codice civile, l’impresa di estrazione che intende ottenere il diritto o l’autorizzazione alla prospezione. In caso di offerta congiunta tutti gli offerenti sono tenuti al rispetto di tale criterio. Il testo del progetto di contratto di concessione è allegato alla documentazione di gara. |
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22. |
Le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente in ungherese e per iscritto dopo l’acquisto della documentazione di gara, secondo le modalità stabilite in tale documentazione; le risposte saranno rese disponibili a tutte le parti dall’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere mediante l’indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda identificativa dell’offerta presentata all’acquisto della documentazione di gara. |
Budapest, giugno 2014
Lászlóné NÉMETH
Ministro
(1) Alla data di pubblicazione del presente bando di gara, il ministro dello Sviluppo nazionale è il membro del governo responsabile della vigilanza dei beni di proprietà dello Stato e delle attività estrattive, ai sensi dell’articolo 84, lettere d) e g), del decreto governativo 212/2010 del 1o luglio 2010 che disciplina le funzioni e i poteri di taluni ministri e del segretario di Stato presso la presidenza del consiglio dei ministri.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)
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12.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 178/34 |
BANDO DI CONCORSO GENERALE
2014/C 178/08
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale:
EPSO/AST/133/14 — TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ICT) (AST 3)
Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale C 178 A del 12 giugno 2014.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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12.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 178/35 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7188 — Remondis Nederland / SITA Recycling Services / JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 178/09
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1. |
In data 4 giugno 2014, è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Remondis Nederland B.V. (Paesi Bassi), di proprietà di Remondis AG & Co («gruppo Remondis», Germania) e controllata in ultima istanza da Rethmann AG & Co. KG (Germania), e SITA Recycling Services B.V., («SITA», Paesi Bassi), controllata in ultima istanza da Suez Environnement Company SA (Francia), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («NewCo», Paesi Bassi). |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono: — gruppo Remondis: impresa internazionale che offre servizi idrici e ambientali, tra cui la raccolta, lo smistamento e il riciclaggio di rifiuti di plastica, — SITA: opera nei Paesi Bassi nella raccolta, nel trasporto e nel trattamento dei rifiuti industriali, speciali e domestici, nella manutenzione della rete fognaria e nella bonifica del suolo, — NewCo: opererà nei Paesi Bassi nello smistamento dei rifiuti domestici di plastica. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7188 — Remondis Nederland / SITA Recycling Services / JV, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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12.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 178/36 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7216 — Reggeborgh/Argos Energy Group)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 178/10
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1. |
In data 4 giugno 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Reggeborgh Invest B.V. («Reggeborgh», Paesi Bassi) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Argos Group Holding («Argos Holding», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono: — Reggeborgh: opera nel commercio e nella fornitura di prodotti petroliferi per uso terrestre e marittimo, nella promozione immobiliare, nei servizi di costruzione e nel noleggio di imbarcazioni, — Argos Holding: opera nell’Europa nord-occidentale nel commercio e nella fornitura di prodotti petroliferi per uso terrestre e marittimo. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
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4. |
La Commissione europea invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione europea entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7216 — Reggeborgh/Argos Energy Group, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
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12.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 178/37 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7301 — PAI partners/Euro Media Group)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 178/11
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1. |
In data 5 giugno 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa PAI partners (Francia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme dell'impresa Industrial Euro Media Group (Francia) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono: — PAI partners: gestione di portafoglio per conto terzi, — Euro Media Group: fornitura di mezzi e servizi tecnici per la produzione e la distribuzione di contenuti multimediali. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7301 — PAI partners/Euro Media Group, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
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12.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 178/38 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
2014/C 178/12
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
«SALAMA DA SUGO»
N. CE: IT-PGI-0005-01114 – 21.05.2013
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione
«Salama da sugo»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
La «Salama da sugo» è un prodotto composto da una miscela di carni suine aromatizzate e insaccate nella vescica naturale del suino, previo asciugamento e stagionatura, venduto come prodotto crudo o, con successivo trattamento termico, come prodotto cotto pronto per il consumo. La «Salama da sugo» al termine della stagionatura ha un peso tra 700 e 1 400 grammi; forma sferica, cosiddetta a «melone», legata tramite spago in 6/8 spicchi con strozzatura mediana al centro; superficie esterna irregolare, eventualmente ricoperta da tracce di muffe che si producono naturalmente durante la fase di stagionatura. Internamente il prodotto si presenta di colore roseo grazie alla maturazione delle parti trite magre e grasse unite all’alta percentuale di vino, ed una consistenza soda e compatta. Il profumo è aromatico, speziato e persistente. Ha un contenuto massimo di acqua del 30 %; di grassi del 50 %, (± 5 %) e di proteine: 20 %, (± 5 %). Il rapporto collagene/proteine è di 10 g/100 g, (± 3 g.). Il prodotto cotto ha colore bruno scuro, profumo intenso, fortemente aromatico, sapore sapido, pieno, con residui aromatici che persistono anche dopo il pasto e consistenza: morbida e granulosa.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
La «Salama da sugo» è prodotta solo con carne suina, con i tagli e nelle percentuali seguenti: goletta: 25 %, (± 15 %), capocollo: 25 %, (± 15 %), pancetta: 25 %, (± 15 %), spalla: 20 %, (± 15 %), lingua: 3 %, (± 2 %), fegato: 2 %, (± 1 %). È ammesso il trito di sottospalla in percentuale: 25 %, (± 15 %). Inoltre, per ogni kg. di carne, è previsto l’uso di vino rosso in quantità 15 cl., (± 5 cl.). Possono essere impiegati Fortana, Merlot del Bosco Eliceo, Sangiovese di Romagna, Lambrusco, Refosco. È previsto l’uso di pepe nero spezzato e/o macinato: 2,5 gr, (± 0,50 gr.); sale marino grosso: 26 gr, (± 4 gr.).
Eventuali ingredienti facoltativi sono cannella, noce moscata e chiodi di garofano impiegati insieme o singolarmente in quantità pari a 0,75 gr. per kg. di carne, (± 0,50 gr.); brandy, Grappa o Rhum impiegati singolarmente come parziali sostituti del vino rosso, in quantità fino ad 1 cl. per kg. di carne.
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
Gli alimenti dei suini destinati alla produzione della «Salama da sugo» dovranno essere presentatati preferibilmente sotto forma di broda o pastone e avere una presenza di sostanza secca non inferiore al 45 % del totale fino a 80 kg. di peso vivo e non inferiore al 55 % del totale nella fase di ingrasso. Il siero di latte (sottoprodotto di cagliate) e il latticello (sottoprodotto della lavorazione del burro) non dovranno superare i 15 l. capo/giorno)
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Le fasi della produzione della Salama da sugo che devono essere svolte nella zona delimitata al punto 4, sono la rifilatura, macinatura, impastatura, insaccatura, legatura, asciugatura e stagionatura. Nel caso della «Salama da sugo» cotta, anche il trattamento termico dopo la stagionatura.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.
Il prodotto viene commercializzato intero. Nel caso in cui abbia subito un trattamento termico in incarto sigillato, può essere commercializzato anche in spicchi, a condizione che il taglio sia effettuato prima di detto trattamento termico, e ciò al fine di evitare rischi igienici e organolettici derivanti da possibili sbalzi di temperatura e umidità.
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
Le etichette presenti sulle confezioni riportano il nome «Salama da sugo», seguito dalla abbreviazione IGP o dalla dicitura «Indicazione Geografica Protetta», dal logo della «Salama da sugo» e dal simbolo grafico comunitario. Lo stesso logo della denominazione si potrà adattare alle varie declinazioni di utilizzo, avendo come limite massimo di riduzione 2 cm. di base.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di lavorazione, condizionamento e confezionamento della «Salama da sugo» comprende il territorio della provincia di Ferrara con esclusione dei comuni di Goro, Codigoro, Lagosanto e Comacchio.
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
L’abbondanza di acqua nella zona ha influito e influisce sul tasso di umidità relativa locale, che è molto elevato sia nei livelli minimi che massimi, tanto in valori assoluti che in comparazione con quello delle province limitrofe, come dimostrano le serie storiche rilevate dalla Regione Emilia Romagna. Questa situazione è stata all’origine della nascita e diffusione di impianti di lavorazione del maiale, che per ragioni di igiene necessitano di grandi disponibilità di acqua, mentre il clima umido, ha sempre favorito la stagionatura ottimale dei prodotti trasformati. Ciò ha inoltre permesso che si consolidassero negli anni specifiche professionalità, che sono state riversate sul metodo tradizionale di produzione della «Salama da sugo».
La competenza degli operatori, rispettosa di una consuetudine consolidata, è particolarmente evidente in alcune operazioni fondamentali: la rifilatura delle carni, la scelta dei tagli più idonei, la loro tritatura differenziata, l’insaccatura manuale, nonché l’originale sistema di legatura del prodotto.
5.2. Specificità del prodotto
La «Salama da sugo» è un prodotto unico e non comparabile ad altri salumi, dai quali si differenzia:
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— |
per la composizione, che prevede l’utilizzo di vari tagli di carni suine, vino o liquori e spezie, |
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per l’aspetto: colorazione dell’impasto e la particolare forma «a melone» divisa in 6/8 spicchi, riprodotta anche nel logo identificativo della «Salama da sugo», |
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per le caratteristiche organolettiche (morbido e granuloso, vasta gamma di composti aromatici, sugo che trasuda dalla vescica). |
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
Il prodotto risale all’epoca rinascimentale, quando i Duchi d’Este a quel tempo al governo del territorio ferrarese, diedero un forte impulso all’intrattenimento conviviale. Ė a quell’epoca che risale la peculiare forma «a melone» con divisione in 6/8 spicchi e strozzatura mediana, riprodotta anche nella ceramica ferrarese di corte dello stesso periodo.
Il «saper fare» del territorio si riscontra in particolare nelle fasi di lavorazione del prodotto, alcune delle quali estremamente caratterizzanti perché tuttora svolte con una buona dose di manualità (la rifilatura delle carni, l’insaccatura, la legatura) o con occhio esperto (la valutazione della giusta stagionatura del prodotto).
L’assortimento degli ingredienti è funzionale ad alcune peculiarità del prodotto: la colorazione dell’impasto (che deriva dall’uso del fegato mescolato con il vino o i liquori) e la formazione del sugo (che deriva dall’uso di tagli come la goletta, il capocollo, la pancetta e la spalla, tutti ricchi di componenti lipidiche facili a sciogliersi, e dall’aggiunta del vino o liquori).
Quanto al profilo organolettico, le caratteristiche gelatinose dei tagli di carne impiegati fanno della «Salama da sugo» un prodotto che al palato si presenta morbido e granuloso. L’odore e il gusto, caratterizzati da una vasta gamma di composti aromatici, derivano dall’utilizzo originale di vino e spezie combinato con le trasformazioni soprattutto della parte lipidica, nonché da una stagionatura condotta in specifiche condizioni ambientali. Il sugo che trasuda dalla vescica durante la cottura è il risultato di una percentuale di vino o liquori non evaporati, aromatizzati dalla presenza delle spezie.
Il clima del territorio, con esclusione della zona rivierasca che risente dell’aria salmastra, esplica benefici effetti sulla maturazione della «Salama da sugo» e conseguentemente sulle sue caratteristiche organolettiche, poiché assicura, durante tutto il tempo della lunga stagionatura, una blanda e graduale asciugatura tanto nella parte superficiale che al cuore del prodotto, lasciandolo morbido e compatto in maniera uniforme. La medesima situazione ambientale è inoltre responsabile della particolare flora batterica che si sviluppa sulla superficie del prodotto e che contribuisce alla formazione del suo aroma.
Riferimenti alla reputazione del prodotto sono contenuti nella prima edizione (1931) della Guida Gastronomica d’Italia del Touring Club Italiano: «Rinomatissima specialità di pura marca ferrarese — che si fabbrica tanto in città quanto in parecchi centri della provincia — è la salama da sugo» e nell’edizione del 1967 del «Annuario dell’Accademia italiana della cucina» dove Ferrara viene ricordata come «la celebre città della Salama da sugo». Oggi tutte le guide gastronomiche italiane, a suggello di una fama ormai consolidata, contengono dei riferimenti alla «Salama da sugo».
Nella zona di produzione, inoltre, numerose fiere e manifestazioni folcloristiche dedicate alla «Salama da sugo» confermano il suo radicamento nel territorio, tra le quali quelle di Guarda Ferrarese e di Buonacompra (fine luglio); quest’ultima dal 1974 ricorda il consumo del prodotto collegato alla mietitura della canapa, che è stata per secoli una produzione tipica locale.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione per il riconoscimento della indicazione geografica protetta «Salama da sugo» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 272 del 21/11/2012.
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335 [Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (3)].
(1) GU L 343, del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93, del 31.3.2006, pag. 12. Sostituita dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(3) Cfr. nota 2.