ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 167

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57.° anno
4 giugno 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 167/01

Comunicazione della Commissione concernente il quantitativo per il quale non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2014 nell’ambito di taluni contingenti aperti dall’Unione per prodotti del settore delle carni di pollame

1

2014/C 167/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7223 — Danish Crown/Sokolow) ( 1 )

2

2014/C 167/03

Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7210 — Groupe Soufflet/Groupe Neuhauser) ( 1 )

2

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 167/04

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 0,25 % al 1o giugno 2014 — Tassi di cambio dell'euro

3

2014/C 167/05

Decisione della Commissione, del 3 giugno 2014, che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla lotta contro il cancro e abroga la decisione 96/469/CE

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2014/C 167/06

Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16; GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9; GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 10; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20; GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7; GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28; GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22; GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 17; GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13; GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17; GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34; GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22; GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12; GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8; GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14; GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30; GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18; GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12; GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3; GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7; GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11; GU C 394 del 20.12.2012, pag. 22; GU C 51 del 22.2.2013, pag. 9; GU C 167 del 13.6.2013, pag. 9; GU C 242 del 23.8.2013, pag. 2; GU C 275 del 24.9.2013, pag. 7; GU C 314 del 29.10.2013, pag. 5; GU C 324 del 9.11.2013, pag. 6; GU C 57 del 28.2.2014, pag. 4)

9

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2014/C 167/07

Decisione di chiudere il procedimento di indagine formale dopo il ritiro da parte dello Stato membro — Aiuto di Stato — Slovenia (Articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) — Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE — ritiro di notifica — Aiuto di Stato SA.33707 (2013/C) — Aiuto regionale a Revoz d.d. ( 1 )

14

2014/C 167/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7262 — Ageas/Ocidental Seguros/Médis) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

15

2014/C 167/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7226 — Carlyle/Traxys) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16

2014/C 167/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7244 — China Huaxin Post and Telecommunication Economy Development Center/Alcatel-Lucent Enterprise Business) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/1


Comunicazione della Commissione

concernente il quantitativo per il quale non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2014 nell’ambito di taluni contingenti aperti dall’Unione per prodotti del settore delle carni di pollame

2014/C 167/01

Il regolamento (CE) n. 616/2007 (1) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame. Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di aprile 2014 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2014 riguardano, per i contin genti 09.4217 e 09.4218, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (2), i quantitativi per i quali non sono state presentate domande vengono aggiunti al sottoperiodo successivo, dal 1o ottobre al 31 dicembre 2014, e figurano in allegato alla presente comunicazione.


(1)  GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.

(2)  GU L 238 dell’ 1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO

Numero del contingente

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2014 (in kg)

09.4217

8 980 400

09.4218

3 478 800


4.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7223 — Danish Crown/Sokolow)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 167/02

Il 28 maggio 2014, la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32014M7223. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


4.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/2


Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7210 — Groupe Soufflet/Groupe Neuhauser)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 167/03

Il 27 maggio 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32014M7210. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.6.2014   

IT

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C 167/3


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

0,25 % al 1o giugno 2014

Tassi di cambio dell'euro (2)

3 giugno 2014

2014/C 167/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3645

JPY

yen giapponesi

139,64

DKK

corone danesi

7,4638

GBP

sterline inglesi

0,81470

SEK

corone svedesi

9,1044

CHF

franchi svizzeri

1,2216

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,1815

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,463

HUF

fiorini ungheresi

304,93

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,1480

RON

leu rumeni

4,3968

TRY

lire turche

2,8765

AUD

dollari australiani

1,4731

CAD

dollari canadesi

1,4888

HKD

dollari di Hong Kong

10,5791

NZD

dollari neozelandesi

1,6122

SGD

dollari di Singapore

1,7135

KRW

won sudcoreani

1 396,84

ZAR

rand sudafricani

14,6422

CNY

renminbi Yuan cinese

8,5337

HRK

kuna croata

7,5715

IDR

rupia indonesiana

16 104,42

MYR

ringgit malese

4,4059

PHP

peso filippino

59,856

RUB

rublo russo

47,8104

THB

baht thailandese

44,571

BRL

real brasiliano

3,0909

MXN

peso messicano

17,6355

INR

rupia indiana

81,0630


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


4.6.2014   

IT

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C 167/4


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2014

che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla lotta contro il cancro e abroga la decisione 96/469/CE

2014/C 167/05

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 168, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri sono tenuti a coordinare tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all’organizzazione di scambi delle migliori pratiche e alla preparazione degli elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici.

(2)

Il libro bianco della Commissione «Un impegno comune per la salute: approccio strategico dell’UE per il periodo 2008-2013» (1), adottato dalla Commissione il 23 ottobre 2007, delinea la strategia dell’UE in materia di sanità includendo i tumori tra le priorità di azione.

(3)

Il 2 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato una raccomandazione sullo screening dei tumori (2).

(4)

Il 10 giugno 2008 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla «Riduzione dell’incidenza dei tumori» (3) e il 13 settembre 2010 sull’«Azione contro il cancro» (4).

(5)

Il 24 giugno 2009 la Commissione europea ha adottato la «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Lotta contro il cancro: un partenariato europeo» (5).

(6)

La comunicazione del presidente alla Commissione datata 10 novembre 2010 e intitolata Framework for Commission Expert Groups: Horizontal rules and public registe»  (6) («Inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione: norme orizzontali e registro pubblico») (di seguito «l’inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione») ha aggiornato la normativa concernente tutti i gruppi di esperti della Commissione.

(7)

L’elaborazione e l’attuazione di attività nel campo dei tumori richiedono la stretta collaborazione con gli organismi specializzati degli Stati membri e con le parti interessate. Ciò risponderebbe alle richieste di un migliore coordinamento presentate dai rappresentanti degli Stati membri e dai soggetti interessati visto il crescente impegno nel campo dei tumori. La condivisione di conoscenze e informazioni può inoltre contribuire a risolvere alcune difficoltà incontrate dagli Stati membri nella lotta contro il cancro e faciliterà la collaborazione con altri attori importanti come le organizzazioni che rappresentano i pazienti.

(8)

I pareri di esperti europei di alto livello nel campo dei tumori dovrebbero essere costantemente disponibili grazie a un gruppo di esperti istituito dalla Commissione. Il gruppo di esperti sulla lotta contro il cancro dovrebbe fornire alla Commissione, su sua richiesta, consulenze e competenze per l’elaborazione e l’attuazione delle attività dell’Unione nel campo dei tumori e favorire gli scambi di esperienze, politiche e pratiche tra gli Stati membri e le varie parti interessate.

(9)

Al fine di consentire un’ampia rappresentanza dei soggetti interessati e degli esperti nel campo dei tumori, tale gruppo di esperti dovrebbe essere composto da rappresentanti degli Stati membri, delle organizzazioni dei pazienti attive nel campo dei tumori, delle associazioni europee operanti nel settore della prevenzione del cancro, delle associazioni professionali europee o delle società scientifiche operanti nel campo dei tumori e da un rappresentante dei fabbricanti di prodotti o dei prestatori di servizi nel campo dei tumori e dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro.

(10)

Il gruppo di esperti sulla lotta contro il cancro non dovrebbe operare come un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (7).

(11)

Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).

(12)

È pertanto opportuno abrogare la decisione 96/469/CE della Commissione, del 30 luglio 1996, che istituisce un comitato consultivo per la prevenzione del cancro (9),

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione del gruppo di esperti

È istituito il gruppo di esperti della Commissione sulla lotta contro il cancro, di seguito denominato «gruppo di esperti».

Articolo 2

Compiti del gruppo di esperti

1.   Su richiesta della Commissione o dei servizi della Commissione, il gruppo di esperti svolge i seguenti compiti nel campo dei tumori:

a)

assiste la Commissione nell’elaborazione di strumenti giuridici e documenti programmatici, orientamenti e raccomandazioni sulla lotta contro il cancro, nonché sui dati relativi ai tumori comprendenti l’epidemiologia, l’individuazione precoce e lo screening dei tumori, sulle informazioni per il pubblico per la prevenzione dei tumori, sulla procedura di garanzia della qualità nella gestione dei tumori e sugli aspetti della prevenzione che possono essere elaborati in base ai risultati della ricerca fondamentale, traslazionale e clinica effettuata sui tumori nel quadro dei programmi di ricerca dell’UE e di altre iniziative di ricerca internazionali o nazionali nonché sulle tematiche trasversali connesse al cancro;

b)

fornisce pareri alla Commissione sull’attuazione degli interventi dell’Unione e propone miglioramenti delle misure adottate;

c)

fornisce pareri alla Commissione in merito al monitoraggio, alla valutazione e alla diffusione dei risultati delle misure adottate a livello dell’Unione e nazionale;

d)

fornisce pareri alla Commissione in materia di cooperazione internazionale;

e)

favorisce il coordinamento e lo scambio di informazioni tra Stati membri;

f)

presenta alla Commissione una panoramica delle politiche dell’Unione e nazionali;

g)

raccoglie informazioni sulle esperienze, politiche e pratiche pertinenti degli Stati membri e delle varie parti interessate.

2.   Per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1, il gruppo di esperti può, su richiesta dei servizi della Commissione, presentare pareri, raccomandazioni e relazioni.

3.   I compiti del gruppo di esperti non riguardano le questioni di competenza del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH) istituito dalla decisione 2003/C 218/01 del Consiglio (10), del comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici istituito dalla decisione 2014/113/UE della Commissione (11) o che rientrano nella direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (12), né le questioni che rientrano nell’ambito dei compiti del comitato farmaceutico istituito dalla decisione 75/320/CEE del Consiglio (13).

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo di esperti su qualsiasi questione relativa ai tumori.

Articolo 4

Nomina dei membri

1.   Il gruppo di esperti è composto dai seguenti membri:

a)

le autorità competenti degli Stati membri;

b)

tre rappresentanti di organizzazioni dei pazienti attive nel campo dei tumori;

c)

due rappresentanti di associazioni europee operanti nel campo della prevenzione dei tumori;

d)

tre rappresentanti di associazioni professionali europee o società scientifiche operanti nel campo dei tumori;

e)

un rappresentante dei fabbricanti di prodotti o dei prestatori di servizi nel campo dei tumori;

f)

un rappresentante dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro.

2.   Le autorità competenti degli Stati EFTA che aderiscono all’accordo sullo Spazio economico europeo possono anch’esse essere membri del gruppo di esperti, su richiesta degli Stati EFTA interessati.

3.   Le autorità competenti dei paesi candidati all’adesione all’Unione europea possono anch’esse essere membri del gruppo di esperti, su richiesta degli Stati interessati.

4.   I membri sono nominati dal direttore generale della DG Salute e consumatori.

5.   I membri di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), sono nominati da un elenco di candidati idonei compilato in seguito alla pubblicazione di un invito a manifestare interesse. Quest’ultimo specifica le qualifiche richieste e le condizioni per diventare membri del gruppo di esperti.

6.   I membri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), e ai paragrafi 2 e 3, nominano i rappresentanti e i supplenti che sostituiscono il rappresentante in caso di assenza o impedimento. I supplenti sono nominati alle stesse condizioni dei rappresentanti e li sostituiscono automaticamente in caso di assenza o impedimento.

7.   Il direttore generale della DG Salute e consumatori può respingere la nomina di un rappresentante o di un supplente proposti da un’organizzazione se la persona prescelta non corrisponde al profilo richiesto nell’invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 5. In tal caso l’organizzazione interessata è invitata a nominare un altro rappresentante o supplente.

8.   Il mandato dei membri del gruppo di esperti è di tre anni e può essere rinnovato previa risposta ad un ulteriore invito a manifestare interesse.

9.   Il mandato di un membro cessa prima dello scadere dei tre anni in caso di dimissioni.

10.   I membri di cui al paragrafo 1, lettere da b) a f), o i loro rappresentanti possono essere esclusi e sostituiti per il periodo restante del loro mandato nei seguenti casi:

a)

impossibilità permanente di partecipare alle riunioni;

b)

impossibilità di contribuire efficacemente alle delibere del gruppo;

c)

mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

d)

o qualora cessino di possedere le qualifiche e di soddisfare le condizioni precisate nell’invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 5.

11.   Il direttore generale della DG Salute e consumatori può chiedere a un membro di cui al paragrafo 1, lettere da b) a f), di nominare un altro rappresentante o un altro supplente nei casi previsti al paragrafo 10.

12.   I membri il cui mandato cessi prima dello scadere dei tre anni in conformità ai paragrafi 8 e 9 possono essere sostituiti per il periodo restante del loro mandato.

13.   I nomi dei membri e dei loro rappresentanti sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (di seguito «il registro») (14). I nomi delle autorità degli Stati membri possono essere pubblicati nel registro.

14.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo di esperti è presieduto dal direttore responsabile della politica sulla sanità pubblica della DG Salute e consumatori della Commissione. Il direttore può delegare la presidenza ad un altro funzionario della Commissione.

2.   In accordo con la Commissione, il gruppo di esperti può istituire sottogruppi per l’esame di questioni specifiche sulla base di un mandato definito dal gruppo stesso. Tali sottogruppi sono sciolti una volta espletato il loro mandato.

3.   La Commissione può invitare esperti esterni al gruppo e con competenze specifiche in una materia all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo. Essa può inoltre accordare lo status di osservatore a persone fisiche o ad organizzazioni, definite alla norma 8, punto 3, dell’inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione, nonché a paesi candidati all’adesione all’UE.

4.   I membri dei gruppi di esperti e i loro rappresentanti e supplenti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, rispettano gli obblighi del segreto professionale previsti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza relative alla protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (15). In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può prendere gli opportuni provvedimenti.

5.   Le riunioni del gruppo di esperti e dei sottogruppi si svolgono nei locali della Commissione, salvo nei casi in cui, in via eccezionale, le riunioni vengano organizzate altrove per ragioni debitamente motivate. La Commissione presta i servizi di segreteria e redige l’ordine del giorno e i verbali delle riunioni del gruppo di esperti. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo di esperti e dei relativi sottogruppi.

6.   Il gruppo di esperti adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno della Commissione per i gruppi di esperti.

7.   La Commissione pubblica tutti i documenti riguardanti le attività svolte dal gruppo di esperti (ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti), inserendoli nel registro o in appositi siti web accessibili dal registro, che possono essere consultati per reperire informazioni. Qualora la divulgazione di un documento possa compromettere la protezione di un interesse pubblico o privato, quale definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (16), tale documento non è pubblicato.

Articolo 6

Spese per le riunioni

1.   I partecipanti alle attività del gruppo di esperti non sono remunerati per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo di esperti in base alle disposizioni in vigore presso la Commissione.

3.   Le spese di cui al paragrafo 2 sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 96/469/CE è abrogata.

Articolo 8

La presente decisione si applica a decorrere dalla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  COM(2007) 630 definitivo del 23.10.2007.

(2)  GU L 327 del 16.12.2003, pag. 34.

(3)  2876a sessione del Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» del 10.6.2008.

(4)  3032a sessione del Consiglio «Affari generali» del 13.9.2010.

(5)  COM(2009) 291 definitivo del 24.6.2009.

(6)  C(2010) 7649 def. del 10.11.2010.

(7)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(8)  GU L 8, del 12.1.2001, pag. 1.

(9)  GU L 192 del 2.8.1996, pag. 31 e GU L 204 del 14.8.1996, pag. 20.

(10)  GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1.

(11)  GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18.

(12)  GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.

(13)  GU L 147 del 9.6.1975, pag. 23.

(14)  I membri che non desiderino che il loro nome venga pubblicato possono chiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non pubblicare il nome di un membro di un gruppo di esperti è considerata giustificata se la pubblicazione potrebbe mettere a rischio la sua sicurezza o integrità o pregiudicare indebitamente la sua vita privata.

(15)  Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).

(16)  Tali eccezioni sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, gli affari militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l’integrità delle persone, gli interessi commerciali, le procedure giudiziarie e le consulenze legali, le attività di ispezione, indagine o revisione contabile e il processo decisionale dell’istituzione.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

4.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/9


Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16; GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9; GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 10; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20; GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7; GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28; GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22; GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 17; GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13; GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17; GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34; GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22; GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12; GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8; GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14; GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30; GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18; GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12; GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3; GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7; GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11; GU C 394 del 20.12.2012, pag. 22; GU C 51 del 22.2.2013, pag. 9; GU C 167 del 13.6.2013, pag. 9; GU C 242 del 23.8.2013, pag. 2; GU C 275 del 24.9.2013, pag. 7; GU C 314 del 29.10.2013, pag. 5; GU C 324 del 9.11.2013, pag. 6; GU C 57 del 28.2.2014, pag. 4)

2014/C 167/06

La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della Direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento periodico.

FRANCIA

Modifica l'elenco pubblicato nella GU C 167 del 13.6.2013

ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA

Frontiere aeree

(1)

Abbeville

(2)

Agen-La Garenne

(3)

Ajaccio-Campo dell'Oro

(4)

Albert-Bray

(5)

Amiens-Glisy

(6)

Angers-Marcé

(7)

Angoulême-Brie-Champniers

(8)

Annecy-Methet

(9)

Annemasse

(10)

Auxerre-Branches

(11)

Avignon-Caumont

(12)

Bâle-Mulhouse

(13)

Bastia-Poretta

(14)

Beauvais-Tillé

(15)

Bergerac-Roumanière

(16)

Besançon-La Vèze

(17)

Béziers-Vias

(18)

Biarritz-Bayonne-Anglet

(19)

Bordeaux-Mérignac

(20)

Brest-Guipavas

(21)

Brive-Souillac

(22)

Caen-Carpiquet

(23)

Calais-Dunkerque

(24)

Calvi-Sainte-Catherine

(25)

Cannes-Mandelieu

(26)

Carcassonne-Salvaza

(27)

Châlons-Vatry

(28)

Chambéry-Aix-les-Bains

(29)

Châteauroux-Déols

(30)

Cherbourg-Maupertus

(31)

Clermont-Ferrand-Aulnat

(32)

Colmar-Houssen

(33)

Deauville-Saint-Gatien

(34)

Dijon-Longvic

(35)

Dinard-Pleurtuit

(36)

Dole-Tavaux

(37)

Épinal-Mirecourt

(38)

Figari-Sud Corse

(39)

Grenoble-Saint-Geoirs

(40)

Hyères-le Palyvestre

(41)

Issy-les-Moulineaux

(42)

La Môle

(43)

Lannion

(44)

La Rochelle-Laleu

(45)

Laval-Entrammes

(46)

Le Castelet

(47)

Le Havre-Octeville

(48)

Le Mans-Arnage

(49)

Le Touquet-Paris-Plage

(50)

Lille-Lesquin

(51)

Limoges-Bellegarde

(52)

Lognes-Emerainville

(53)

Lorient-Lann-Bihoué

(54)

Lyon-Bron

(55)

Lyon-Saint-Exupéry

(56)

Marseille-Provence

(57)

Metz-Nancy-Lorraine

(58)

Monaco-Héliport

(59)

Montbéliard-Courcelles

(60)

Montpellier-Méditerranée

(61)

Nantes-Atlantique

(62)

Nevers-Fourchambault

(63)

Nice-Côte d'Azur

(64)

Nîmes-Garons

(65)

Orléans-Bricy

(66)

Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel

(67)

Paris-Charles de Gaulle

(68)

Paris-Le Bourget

(69)

Paris-Orly

(70)

Pau-Pyrénées

(71)

Perpignan-Rivesaltes

(72)

Poitiers-Biard

(73)

Quimper-Cornouaille, a titolo temporaneo dal 22 maggio al 7 settembre 2014.

(74)

Rennes Saint-Jacques

(75)

Rodez-Marcillac

(76)

Rouen-Vallée de Seine

(77)

Saint-Brieuc-Armor

(78)

Saint-Étienne-Bouthéon

(79)

Saint-Nazaire-Montoir

(80)

Strasbourg-Entzheim

(81)

Tarbes-Ossun-Lourdes

(82)

Toulouse-Blagnac

(83)

Tours-Saint-Symphorien

(84)

Troyes-Barberey

(85)

Vichy-Charmeil

Frontiere marittime

(1)

Ajaccio

(2)

Bastia

(3)

Bayonne

(4)

Bonifacio

(5)

Bordeaux

(6)

Boulogne

(7)

Brest

(8)

Caen-Ouistreham

(9)

Calais

(10)

Calvi

(11)

Cannes-Vieux Port

(12)

Carteret

(13)

Cherbourg

(14)

Dieppe

(15)

Douvres

(16)

Dunkerque

(17)

Granville

(18)

Honfleur

(19)

La Rochelle-La Pallice

(20)

Le Havre

(21)

Les Sables-d'Olonne-Port

(22)

L'Ile-Rousse

(23)

Lorient

(24)

Marseille

(25)

Monaco-Port de la Condamine

(26)

Nantes-Saint-Nazaire

(27)

Nice

(28)

Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis

(29)

Port-la-Nouvelle

(30)

Porto-Vecchio

(31)

Port-Vendres

(32)

Roscoff

(33)

Rouen

(34)

Saint-Brieuc (maritime)

(35)

Saint-Malo

(36)

Sète

(37)

Toulon

Frontiere terrestri:

con il REGNO UNITO:

(collegamento fisso sotto la Manica)

(1)

Gare d’Ashford International

(2)

Gare d'Avignon-Centre

(3)

Cheriton/Coquelles

(4)

Gare de Chessy-Marne-la-Vallée

(5)

Gare de Fréthun

(6)

Gare de Lille-Europe

(7)

Gare de Paris-Nord

(8)

Gare de St-Pancras International

(9)

Gare d’Ebbsfleet International

con ANDORRA:

(1)

Pas de la Case


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

4.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/14


DECISIONE DI CHIUDERE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE DOPO IL RITIRO DA PARTE DELLO STATO MEMBRO

Aiuto di Stato — Slovenia

(Articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea)

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE — ritiro di notifica

Aiuto di Stato SA.33707 (2013/C) — Aiuto regionale a Revoz d.d.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 167/07

La Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di indagine formale a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, avviato il 2 luglio 2013 relativamente alla misura succitata, considerato che la Slovenia ha ritirato la sua notifica il 18 luglio 2013.


4.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/15


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7262 — Ageas/Ocidental Seguros/Médis)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 167/08

1.

In data 26 maggio 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Ageas Insurance International NV («Ageas», Paesi Bassi), appartenente al gruppo internazionale Ageas SA, acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Companhia Portuguesa de Seguros SA («Ocidental Seguros», Portogallo) e Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde SA («Médis», Portogallo) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   Ageas: prestazione di servizi assicurativi vita e non vita a privati, imprese e istituzioni;

—   Médis e Ocidental Seguros: prestazione di servizi assicurativi non vita.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione europea invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione europea entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7262 — Ageas/Ocidental Seguros/Médis, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


4.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/16


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7226 — Carlyle/Traxys)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 167/09

1.

In data 26 maggio 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione fondi gestiti da controllate di Carlyle Group L.P («Carlyle», Stati Uniti) acquisiscono indirettamente attraverso una società veicolo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di T-I Holdings S.à.R.L. («T-I Holdings», Lussemburgo), che detiene il 100 % di Traxys S.à.R.L. («Traxys», Stati Uniti), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   Carlyle: gestione alternativa degli attivi a livello mondiale. Carlyle gestisce fondi che investono su scala mondiale in vari ambiti di investimento (corporate private equity, attività reali, soluzioni e strategie globali di mercato),

—   Traxys: opera nel commercio di prodotti di base, in particolare nell’acquisto e nella vendita di metalli, materiali per acciaierie e fonderie e minerali industriali («materie prime»), e nella prestazione di servizi accessori.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione europea invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione europea entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7226 — Carlyle/Traxys, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


4.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/17


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7244 — China Huaxin Post and Telecommunication Economy Development Center/Alcatel-Lucent Enterprise Business)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 167/10

1.

In data 27 maggio 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa di Stato China Huaxin Post and Telecommunication Economy Development Center («China Huaxin», Cina) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo della divisione «Enterprise solutions» di Alcatel-Lucent («ALE», Francia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   China Huaxin: investimenti nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,

—   ALE: fornitura di hardware e software per comunicazioni aziendali e soluzioni di rete.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7244 — China Huaxin Post and Telecommunication Economy Development Center/Alcatel-Lucent Enterprise Business, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.