ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2014/C 164/09 |
Comunicazione della Commissione relativa alla restituzione dei dazi antidumping |
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2014/C 164/10 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2014/C 164/11 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7247 — Fresenius SE & CO/Sistema JSFC/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2014/C 164/12 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
29.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/1 |
Avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2014/308/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2014 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
(2014/C 164/01)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione 2014/308/PESC del Consiglio (2) e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2014 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell’elenco di persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2014/145/PESC e dal regolamento (UE) n. 269/2014, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) GU L 160 del 29.5.2014, pag. 34.
(3) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.
(4) GU L 160 del 29.5.2014, pag. 7.
29.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/2 |
Avviso all’attenzione delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
(2014/C 164/02)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone ed entità designate nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione 2014/309/PESC del Consiglio (2), e nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2014 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
Il Consiglio dell’Unione europea, dopo aver riesaminato l’elenco delle persone ed entità designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC e al regolamento (UE) n. 36/2012 debbano continuare ad applicarsi a tali persone ed entità.
Si richiama l’attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II bis del regolamento (UE) n. 36/2012, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 16 del regolamento).
Le persone ed entità interessate possono presentare al Consiglio entro il 31 marzo 2015, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi, 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, in conformità all’articolo 34 della decisione 2013/255/PESC e dell’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 36/2012, dell’elenco delle persone ed entità designate.
(1) GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.
(2) GU L 160 del 29.5.2014, pag. 38.
(3) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(4) GU L 160 del 29.5.2014, pag. 11.
Commissione europea
29.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
28 maggio 2014
(2014/C 164/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3608 |
JPY |
yen giapponesi |
138,73 |
DKK |
corone danesi |
7,4631 |
GBP |
sterline inglesi |
0,81250 |
SEK |
corone svedesi |
9,0320 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2225 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,1020 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,442 |
HUF |
fiorini ungheresi |
304,00 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1564 |
RON |
leu rumeni |
4,3955 |
TRY |
lire turche |
2,8616 |
AUD |
dollari australiani |
1,4745 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4781 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,5497 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6039 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,7096 |
KRW |
won sudcoreani |
1 390,72 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,2843 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,5122 |
HRK |
kuna croata |
7,5960 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 836,99 |
MYR |
ringgit malese |
4,3861 |
PHP |
peso filippino |
59,825 |
RUB |
rublo russo |
46,9764 |
THB |
baht thailandese |
44,504 |
BRL |
real brasiliano |
3,0569 |
MXN |
peso messicano |
17,5298 |
INR |
rupia indiana |
80,1885 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
29.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/4 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 164/04)
Stato membro |
Grecia |
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Rotta interessata |
Atene - Kozani - Kastoria |
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Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico |
1o settembre 2014 |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere gratuitamente il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico |
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29.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/5 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 164/05)
Stato membro |
Grecia |
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Rotta interessata |
Atene-Kozani-Kastoria |
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Periodo di validità del contratto |
1o settembre 2014 - 31 agosto 2018 |
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Termine di presentazione delle offerte |
61 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso degli OSP |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere gratuitamente il testo del bando di gara e qualsiasi informazione pertinente correlata alla gara d’appalto e agli oneri di servizio pubblico |
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29.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/6 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 164/06)
Stato membro |
Grecia |
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Rotta interessata |
Salonicco-Limnos-Ikaria |
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Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico |
1o settembre 2014 |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere gratuitamente il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico |
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29.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/7 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 164/07)
Stato membro |
Grecia |
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Rotta interessata |
Salonicco‐Limnos‐Ikaria |
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Periodo di validità del contratto |
1o settembre 2014 ‐ 31 agosto 2018 |
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Termine di presentazione delle offerte |
61 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso degli OSP |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere gratuitamente il testo del bando di gara e qualsiasi informazione pertinente correlata alla gara d’appalto e agli oneri di servizio pubblico |
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29.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/8 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico
(2014/C 164/08)
Stato membro |
Spagna |
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Rotta interessata |
Minorca-Madrid |
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Periodo di validità del contratto |
Due periodi di otto mesi (da ottobre a maggio) dall’inizio dell’operazione |
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Termine di presentazione delle offerte |
2 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e agli oneri di servizio pubblico |
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V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
29.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/9 |
Comunicazione della Commissione
relativa alla restituzione dei dazi antidumping
(2014/C 164/09)
La presente comunicazione definisce gli orientamenti sulle modalità di presentazione di una domanda di restituzione dei dazi antidumping a norma dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (1) (il «regolamento di base»). Detti orientamenti abrogano e sostituiscono quelli pubblicati nel 2002 (2). Gli orientamenti mirano a chiarire alle diverse parti coinvolte in una procedura di restituzione le condizioni che la domanda deve soddisfare nonché a fornire una spiegazione esaustiva delle diverse fasi della procedura finalizzata alla restituzione.
1. Obiettivo
La procedura di restituzione è intesa a restituire i dazi antidumping già corrisposti, ove risulti che il margine di dumping in base a cui i dazi sono stati stabiliti è stato eliminato o ridotto ed implica un’inchiesta riguardo alle esportazioni nell’Unione del produttore esportatore e il calcolo di un nuovo margine di dumping.
2. Principi di base della procedura di restituzione
2.1. Condizioni da soddisfare
Le domande di restituzione presentate a norma dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base devono dimostrare che il margine di dumping in base a cui i dazi sono stati stabiliti è diminuito oppure è stato eliminato. In altre circostanze si possono applicare le disposizioni del titolo VII, capitolo 5, del codice doganale comunitario riguardanti il rimborso dei dazi all’importazione (3).
2.2. Chi ha diritto alla restituzione?
a) |
Possono chiedere una restituzione tutti gli importatori che abbiano importato nell’Unione merci per le quali le autorità doganali abbiano stabilito dazi antidumping. |
b) |
Qualora i dazi antidumping siano stati istituiti in seguito a un’inchiesta in cui la Commissione ha fatto ricorso ad un campione di produttori esportatori per valutare il dumping a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, gli importatori possono chiedere una restituzione a prescindere dal fatto che i produttori esportatori da cui gli importatori si riforniscono fossero o no inclusi nel campionamento. |
2.3. Termine per la richiesta di una restituzione
a) |
Le domande devono essere presentate entro un termine di sei mesi dalla data in cui l’importo del dazio antidumping è stato determinato dalle autorità doganali competenti, vale a dire dalla data di notifica dell’obbligazione doganale da parte delle autorità doganali, conformemente all’articolo 221 del codice doganale comunitario. Le domande devono essere presentate all’autorità competente dello Stato membro in cui le merci sono state sdoganate ai fini dell’immissione in libera pratica nell’Unione (cfr. i punti 3.2. e 3.3. in appresso). |
b) |
Anche nel caso in cui un importatore contesti la validità dei dazi antidumping applicati alle sue operazioni in forza delle disposizioni della normativa doganale dell’Unione, a prescindere dal fatto che tale azione sospenda o no il pagamento dei dazi, l’importatore deve comunque presentare una domanda di restituzione entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di determinazione dei dazi affinché la domanda sia ammissibile. La Commissione può, di concerto con il richiedente, decidere di sospendere l’inchiesta relativa alla restituzione fino all’avvenuta determinazione definitiva dell’assoggettabilità ai dazi antidumping. |
2.4. Determinazione del margine di dumping rivisto
a) |
La Commissione stabilirà, per un periodo rappresentativo, un margine di dumping in relazione a tutte le esportazioni del prodotto in esame effettuate dal produttore esportatore nei confronti di tutti gli importatori nell’Unione e non solo nei confronti dell’importatore che chiede la restituzione. |
b) |
L’inchiesta relativa alla restituzione riguarderà quindi tutti i codici di controllo del prodotto (4) che rientrano nella definizione del prodotto contenuta nel regolamento che istituisce i dazi antidumping e non solo quelli dei prodotti importati dal richiedente nell’Unione. |
c) |
Salvo che le circostanze siano cambiate, si seguono gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio. |
2.5. Collaborazione richiesta
Il buon esito di una domanda di restituzione dipende non solo dalla collaborazione posta in essere dal richiedente ma anche da quella offerta dal produttore esportatore. Il richiedente è tenuto a garantire che il produttore esportatore fornisca alla Commissione le informazioni pertinenti. Ciò comporta la compilazione di un questionario contenente una vasta gamma di dati commerciali riguardanti un determinato periodo rappresentativo del passato e la disponibilità ad accettare l’esame di tali informazioni, compresa una visita di verifica. Un produttore esportatore non può «collaborare parzialmente» operando una selezione nella fornitura dei dati. Così facendo indurrebbe la Commissione a concludere che egli non stia collaborando e che la domanda vada respinta.
2.6. Tutela delle informazioni riservate
Le norme sul trattamento riservato di cui all’articolo 19 del regolamento di base si applicano a tutte le informazioni ricevute in merito alle domande di restituzione dei dazi antidumping.
2.7. Entità della restituzione
Se la domanda viene giudicata ammissibile e giustificata, l’inchiesta può comportare:
— |
la mancata restituzione dei dazi antidumping pagati quando il margine di dumping risulta pari o superiore al dazio antidumping riscosso, oppure |
— |
la restituzione di una parte dei dazi antidumping pagati quando il margine di dumping è diminuito al di sotto del valore del dazio antidumping riscosso, oppure |
— |
la restituzione della totalità dei dazi antidumping pagati quando il margine di dumping è stato eliminato rispetto al dazio antidumping riscosso. |
2.8. Termine per la conclusione dell’inchiesta di restituzione
Di norma, la Commissione dovrebbe decidere in merito alla restituzione dei dazi entro 12 mesi e comunque non oltre 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di restituzione debitamente sostenuta da elementi di prova. A norma dell’articolo 11, paragrafo 8, quarto comma, del regolamento di base una domanda è debitamente sostenuta da elementi di prova se contiene informazioni precise sull’importo del dazio antidumping richiesto, tutti i documenti doganali relativi alla determinazione e al pagamento di tali dazi nonché le informazioni sui valori normali [compreso il valore normale in un paese di riferimento in caso di esportazioni in provenienza da un paese non retto da un’economia di mercato, qualora il produttore esportatore non sia in grado di dimostrare che prevalgono nel suo caso condizioni di economia di mercato - cfr. i punti 3.5. e 4., lettera d), in appresso] e sui prezzi all’esportazione per il produttore esportatore al quale si applica il dazio (cfr. il punto 4 in appresso).
Se una restituzione è concessa, le autorità degli Stati membri avranno 90 giorni di tempo per effettuare il pagamento, a decorrere dalla data in cui la decisione della Commissione viene loro notificata.
3. La domanda
3.1. Modulo della domanda
La domanda deve essere presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione, firmata da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente e redatta sul modulo accluso quale allegato I alla presente comunicazione.
La domanda deve indicare chiaramente l’importo totale dei dazi antidumping per i quali si chiede la restituzione nonché individuare le specifiche operazioni di importazione su cui si basa il summenzionato importo totale.
Deve altresì essere fondata su una riduzione o un’eliminazione del margine di dumping, comprendendo quindi una dichiarazione attestante che il margine di dumping del produttore esportatore da cui si rifornisce il richiedente, in base a cui sono stati stabiliti i dazi antidumping, è diminuito o è stato eliminato.
3.2. Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio è stato immesso in libera pratica il prodotto oggetto dei dazi antidumping. L’elenco delle autorità competenti è pubblicato sul sito web della DG Commercio.
Lo Stato membro dovrebbe trasmettere immediatamente alla Commissione la domanda e tutti i documenti pertinenti.
3.3. Termini per la presentazione di una domanda
a) |
Termine di sei mesi Tutte le domande di restituzione devono essere presentate alle autorità competenti dello Stato membro interessato entro il termine di sei mesi (5) di cui all’articolo 11, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento di base. Il termine di sei mesi deve essere rispettato anche nei casi in cui il regolamento che istituisce il dazio in questione sia impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea o qualora l’applicazione del regolamento sia impugnata dinanzi agli organi amministrativi o giudiziari nazionali [cfr. il punto 2.3., lettera b) che precede]. A seconda dei casi il termine di sei mesi decorre:
|
b) |
Data di presentazione della domanda All’atto della trasmissione della domanda alla Commissione, lo Stato membro deve indicare la data di presentazione della domanda, vale a dire la data in cui l’autorità competente dello Stato membro l’ha effettivamente ricevuta. Nel loro interesse, i richiedenti dovrebbero ottenere dagli uffici dello Stato membro interessato una ricevuta della presentazione della domanda. Ad esempio:
|
3.4. Elementi di prova chiesti al richiedente
Al fine di consentire alla Commissione di procedere, il richiedente dovrebbe, nei limiti del possibile (6), allegare alla domanda presentata allo Stato membro pertinente i seguenti elementi di prova:
a) |
tutte le fatture e gli altri documenti in base ai quali sono state espletate le procedure doganali; |
b) |
tutti i documenti doganali indicanti le operazioni di importazione per le quali si chiede la restituzione, specificando la base impiegata per determinare l’importo dei dazi da riscuotere (tipo, quantitativo e valore delle merci dichiarate e aliquota dei dazi antidumping applicati) nonché l’importo esatto dei dazi antidumping riscossi; |
c) |
dichiarazioni attestanti che:
|
d) |
informazioni sui valori normali e sui prezzi all’esportazione indicanti che il margine di dumping del produttore esportatore è diminuito al di sotto del livello del dazio in vigore o è stato eliminato. Ciò è particolarmente necessario nel caso in cui il richiedente sia collegato al produttore esportatore. Se il richiedente non è collegato al produttore esportatore e se le informazioni pertinenti non sono immediatamente disponibili, la domanda dovrebbe contenere una dichiarazione del produttore esportatore attestante che il margine di dumping è stato ridotto o eliminato e che verranno forniti alla Commissione tutti i dati giustificativi pertinenti. Si tratta dei dati sui valori normali e sui prezzi all’esportazione per un periodo rappresentativo durante il quale le merci sono state esportate nell’Unione. Tale periodo sarà successivamente determinato dalla Commissione [cfr. il punto 4.1, lettera a) in appresso]. Se il produttore esportatore ha sede in un paese non retto da un’economia di mercato, il valore normale sarà determinato a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, salvo che il produttore esportatore riceva un trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) (cfr. il punto 3.5. in appresso per maggiori informazioni sulla procedura relativa ai paesi non retti da economia di mercato); |
e) |
informazioni aziendali relative al richiedente; |
f) |
la procura, se la domanda è presentata da un terzo; |
g) |
un elenco delle operazioni di importazione per le quali è chiesta la restituzione (per comodità, un modulo prestampato contente le informazioni richieste è accluso alla presente comunicazione quale allegato II); |
h) |
la prova dell’avvenuto pagamento dei dazi antidumping di cui si chiede la restituzione. Il richiedente o il suo produttore esportatore, a seconda dei casi, deve allegare copie degli originali delle fatture, delle dichiarazioni in dogana e di altri documenti simili, corredate da una dichiarazione di autenticità. Tali documenti, o le loro traduzioni, dovrebbero inoltre essere redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione. |
La Commissione esaminerà la domanda per accertare che contenga tutte le informazioni necessarie. All’occorrenza, la Commissione comunicherà al richiedente le informazioni mancanti indicando un periodo di tempo rappresentativo entro il quale devono essere presentati gli elementi di prova richiesti. La Commissione si riserva il diritto di richiedere ulteriori elementi di prova a sostegno della domanda.
3.5. Elementi di prova in caso di esportazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato
Se è richiesta una restituzione dei dazi sulle esportazioni in provenienza da un paese non retto da un’economia di mercato e non si applica il TEM, il valore normale sarà determinato a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
Se il valore normale è accertato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato, il richiedente dovrebbe individuare un produttore in un paese di riferimento e chiedere la sua collaborazione.
Egli dovrebbe chiedere la collaborazione delle stesse società che hanno collaborato all’inchiesta originaria, salvo sia in grado di dimostrare che è più opportuno ricorrere ad altri produttori dello stesso paese o ai dati di un altro paese di riferimento.
Se il richiedente non riesce ad ottenere alcuna collaborazione, può proporre qualsiasi altro metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), e fornire i dati necessari per calcolare i valori normali sulla base di tale altro metodo. Il richiedente dovrebbe fornire elementi di prova idonei ad attestare la richiesta, senza esito, di collaborazione di tutti i produttori noti del prodotto in esame.
Se il richiedente omette di fornire, entro un periodo di tempo ragionevole, i dati per il calcolo dei valori normali conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione respinge la domanda per mancanza degli elementi di prova.
3.6. Domande ricorrenti
Il richiedente deve informare senza indugio la Commissione della sua intenzione di presentare più domande di restituzione dei dazi antidumping riscossi sul prodotto in esame, affinché la Commissione possa organizzare l’inchiesta con la massima efficienza.
4. Valutazione del merito di una domanda
La Commissione contatterà il produttore esportatore e gli chiederà informazioni sul suo valore normale e sui prezzi all’esportazione per un determinato periodo rappresentativo. La domanda sarà considerata debitamente sostenuta da elementi di prova (7) solo se tutte le informazioni richieste e i questionari debitamente compilati (comprese le risposte in merito a lacune sostanziali eventualmente emerse) saranno pervenuti alla Commissione.
a) |
Periodo rappresentativo Per determinare il margine di dumping rivisto la Commissione specificherà il periodo rappresentativo, che di norma comprenderà la data/le date di fatturazione dell’operazione/delle operazioni per cui si chiede la restituzione. Si tratterà solitamente di un periodo minimo di sei mesi, comprensivo di un breve periodo che precede la data di fatturazione della prima operazione da parte del produttore esportatore. |
b) |
Questionari sul dumping A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base al produttore esportatore da cui si rifornisce il richiedente e, se del caso, all’importatore collegato/agli importatori collegati si chiederanno informazioni su tutte le vendite all’Unione, e non solo sulle vendite al richiedente, effettuate durante il periodo rappresentativo. Le informazioni verranno chieste mediante un questionario inviato al produttore esportatore da cui si rifornisce il richiedente (e a tutti gli importatori collegati nell’Unione), da restituire debitamente compilato entro 37 giorni. Il produttore esportatore può inviare informazioni riservate direttamente alla Commissione e non tramite il richiedente. A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base dovrebbe essere trasmessa una versione non riservata delle risposte al questionario e di qualsiasi altra informazione riservata. Tali informazioni non riservate potranno essere consultate da tutte le parti interessate. |
c) |
Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato Se il produttore esportatore ha sede in un paese non retto da un’economia di mercato, può chiedere il TEM ai fini dell’inchiesta relativa alla restituzione. In tal caso dovrà presentare tutte le informazioni richieste a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Se al produttore esportatore è concesso il TEM, il valore normale sarà stabilito in base ai suoi prezzi e costi conformemente all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base. Se il TEM non è concesso, il valore normale verrà stabilito secondo quanto previsto all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base [cfr. la lettera d) in appresso]. La determinazione del TEM in un’inchiesta relativa alla restituzione non ha alcuna valenza futura e si applica solo ai fini dell’accertamento del margine di dumping durante il periodo rappresentativo riferito alla restituzione. La concessione del TEM ai fini dell’inchiesta relativa alla restituzione non dipende dal fatto che al produttore esportatore sia già stato concesso il TEM nell’ambito dell’inchiesta originaria o dalla sua collaborazione in sede di inchiesta originaria. |
d) |
Esportazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato Se è chiesta una restituzione di dazi su esportazioni in provenienza da un paese non retto da un’economia di mercato e non si applica il TEM, il valore normale è determinato a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base (cfr. il punto 3.5 per i necessari elementi di prova da fornire a cura del richiedente). |
e) |
Visite di verifica Le parti che comunicano informazioni dovrebbero essere consapevoli del fatto che la Commissione può verificare le informazioni ricevute effettuando una visita di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base. |
4.1. Analisi del merito della domanda
a) |
Metodologia generale Il margine di dumping rivisto sarà stabilito confrontando, per il periodo rappresentativo:
del prodotto esportato/dei prodotti esportati in esame, conformemente alle disposizioni pertinenti dell’articolo 2 del regolamento di base. L’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base dispone che si applicano «gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell’articolo 2 (Determinazione del dumping), in particolare dei paragrafi 11 e 12 (Utilizzo delle medie ponderate per il calcolo del margine di dumping) e dell’articolo 17 (Campionamento)». La Commissione può basare il calcolo del margine di dumping rivisto su un campione dei produttori esportatori, sui tipi di prodotto o sulle operazioni interessate dalla domanda/dalle domande, in base al disposto dell’articolo 17 del regolamento di base, in particolare del paragrafo 3. Il campionamento si applicherà qualora il numero di produttori esportatori, di tipi di prodotto o di operazioni in questione sia talmente elevato da rendere l’esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta. Ciò sarà determinato come minimo in rapporto a un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data di presentazione della prima richiesta o di 12 mesi a decorrere dalla data di istituzione delle misure definitive, se posteriore. |
b) |
Applicazione dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base Se il prezzo all’esportazione è costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, la Commissione lo calcola senza detrarre l’importo dei dazi antidumping pagati, quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione. La Commissione valuterà se un incremento dei prezzi di vendita applicati ad acquirenti indipendenti dell’Unione, registrato fra il periodo dell’inchiesta originaria e dell’inchiesta relativa alla restituzione, comprenda i dazi antidumping. |
c) |
Uso delle risultanze del riesame Nell’esaminare le domande di restituzione la Commissione può decidere in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La procedura relativa alla domanda di restituzione verrà sospesa fino al termine del riesame. Le risultanze dell’inchiesta di riesame possono essere usate solo per determinare il merito di una domanda di restituzione, purché la data di fatturazione delle operazioni per le quali si chiede la restituzione rientri nel periodo dell’inchiesta di riesame. |
d) |
Estrapolazione In deroga alla lettera c) che precede, ai fini dell’efficienza amministrativa il margine di dumping stabilito in qualsiasi inchiesta può essere estrapolato alle operazioni di importazione oggetto di una richiesta di restituzione che non hanno avuto luogo in tale periodo dell’inchiesta, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
4.2. Omessa collaborazione
Nei casi in cui il richiedente, il produttore esportatore o il produttore in un paese di riferimento (se del caso):
— |
forniscano informazioni false o fuorvianti, oppure |
— |
rifiutino l’accesso alle informazioni pertinenti o non le comunichino entro un periodo di tempo ragionevole, oppure |
— |
ostacolino gravemente l’inchiesta, impedendo tra l’altro la verifica delle informazioni nella misura ritenuta necessaria dalla Commissione, |
le informazioni non saranno prese in considerazione e la Commissione dovrà concludere che il richiedente non ha soddisfatto i suoi obblighi in materia di onere della prova.
4.3. Divulgazione di informazioni
Una volta completata l’inchiesta sul merito della domanda, il richiedente sarà informato dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intende adottare una decisione relativa alla domanda di restituzione. Il produttore esportatore che collabora/I produttori esportatori che collaborano può/possono ricevere informazioni solo sul trattamento dei propri dati particolari, segnatamente sui risultati del calcoli relativi al valore normale e ai prezzi all’esportazione.
5. Esito
5.1. Importo in eccesso da rimborsare
Di norma, l’importo in eccesso da restituire al richiedente equivale alla differenza tra il dazio riscosso e il margine di dumping stabilito nell’inchiesta relativa alla restituzione, calcolata come somma assoluta.
5.2. Pagamento
Il rimborso dovrebbe di norma essere versato dallo Stato membro in cui i dazi antidumping sono stati determinati e successivamente riscossi entro 90 giorni dalla data di notifica della decisione di restituzione.
La legislazione di ciascuno Stato membro stabilisce se debbano essere versati gli interessi maturati in relazione ai pagamenti effettuati dopo 90 giorni.
5.3. Revoca di una decisione di restituzione
Qualora venga successivamente accertato che una decisione relativa alla concessione di una restituzione sia stata adottata in base ad informazioni false o incomplete, tale decisione sarà revocata con effetto retroattivo. In effetti, il fatto che la decisione di restituzione sia stata fondata su informazioni false o incomplete implica l’assenza di una base giuridica obiettiva per tale decisione, il che priva pertanto ab initio il richiedente del diritto di ottenere una restituzione e giustifica la revoca della decisione stessa.
In seguito a detta revoca gli importi restituiti che corrispondono ai dazi antidumping originari saranno nuovamente riscossi.
Una volta che la Commissione abbia adottato la decisione che revoca la restituzione, lo Stato membro interessato provvede alla sua corretta applicazione, nell’ambito del suo territorio, recuperando gli importi indebitamente restituiti a norma dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base.
Le autorità nazionali dello Stato membro interessato, in sede di applicazione di tale decisione, agiscono conformemente alle norme procedurali e sostanziali del diritto nazionale. L’applicazione del diritto nazionale deve lasciare impregiudicata la portata e l’efficacia della decisione della Commissione che revoca la sua precedente decisione relativa alla concessione di una restituzione.
5.4. Trasparenza
La versione non riservata delle decisioni della Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base è pubblicata sul sito web della DG Commercio.
(1) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).
(2) Comunicazione della Commissione relativa alla restituzione dei dazi antidumping (GU C 127 del 29.5.2002, pag. 10).
(3) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(4) I codici di controllo del prodotto sono creati allo scopo di calcolare il margine di dumping per ogni singola tipologia e per ogni possibile combinazione di caratteristiche del prodotto, per tutti i prodotti fabbricati ed esportati nell’Unione europea nonché per quelli venduti sul mercato locale.
(5) Per il calcolo del termine si consulti il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).
(6) Qualora le informazioni non siano disponibili al momento della presentazione della domanda, tali informazioni devono essere trasmesse direttamente alla Commissione dopo la presentazione della summenzionata domanda.
(7) Cfr. l’articolo 11, paragrafo 8, quarto comma, del regolamento di base.
ALLEGATO I
ALLEGATO II
TABELLA DELLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE (1)
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
m |
n |
Operazione # |
Fattura di acquisto # |
Data della fattura di acquisto # |
Nome del fornitore/esportatore |
Nome del produttore nel paese di origine |
Paese di origine |
Tipo di prodotto (nome) |
Tipo di prodotto (n. riferimento o modello) |
Codice tariffario NC |
Quantità acquistata |
Valore della fattura |
Valuta |
Prezzo unitario |
Data di pagamento della fattura |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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o |
p |
q |
r |
s |
t |
u |
v |
w |
x |
y |
z |
aa |
ab |
Riferimento del pagamento |
Tasso di cambio |
Valore della fattura nella valuta dell’importatore |
Incoterms |
Data di spedizione |
Importo del nolo |
Registrazione doganale (DAU) # |
Data in cui i dazi sono stati debitamente stabiliti dalle dogane |
Valore in dogana (base per il dazio) |
Valuta |
Aliquota dazio antidumping (%) |
Importo dazio antidumping |
Data di pagamento dei dazi |
Riferimento del pagamento |
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Note esplicative della tabella:
a |
Operazione # |
Ogni operazione dovrebbe essere contrassegnata con un numero sequenziale, da apporre anche sui documenti giustificativi (ad esempio fattura) in questione. |
h |
Tipo di prodotto (n. riferimento o modello) |
Indicare il numero di riferimento o il codice commerciale del prodotto. |
s |
Data di spedizione |
Indicare la data in cui i prodotti sono stati spediti dal fornitore. |
w |
Valore in dogana (base per il dazio) |
Il valore in dogana indicato nei registri delle dogane. Di norma, il valore in dogana è basato sul valore della fattura, maggiorato delle spese di nolo e di assicurazione. |
v |
Data in cui i dazi sono stati debitamente stabiliti dalle dogane |
Data in cui i dazi sono determinati dalle dogane e che equivale, di norma, alla data di accettazione della dichiarazione in dogana. |
aa |
Data di pagamento dei dazi |
Data in cui i dazi sono stati effettivamente pagati alle dogane. Questa dovrebbe pertanto essere la data in cui l’importo in questione è stato trasferito dal conto bancario della società al conto bancario delle dogane. |
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Riferimento del pagamento |
Fornire un riferimento alle registrazioni di pagamento della fattura (ad esempio, numero e data dell’estratto conto). |
|
Valuta |
Si prega di utilizzare i codici ISO. Un elenco dei codici ISO è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000700.htm |
Incoterms
EXW |
Franco fabbrica |
FCA |
Franco vettore |
FAS |
Franco lungo bordo |
FOB |
Franco a bordo |
CFR |
Costo e nolo |
CIF |
Costo, assicurazione e nolo |
CPT |
Trasporto pagato fino a |
CIP |
Trasporto e assicurazione pagati fino a |
DAF |
Reso frontiera |
DES |
Reso franco nave |
DEQ |
Reso franco banchina (sdoganato) |
DDU |
Reso non sdoganato |
DDP |
Reso sdoganato |
(1) Una versione elettronica del presente modulo è disponibile sul sito web della Commissione europea, DG Commercio, al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/.
29.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/21 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2014/C 164/10)
1. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), la Commissione informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura descritta nel seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere elementi sufficienti atti a provare che lo scadere delle misure comporterebbe il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio.
Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare le questioni esposte nella domanda di riesame.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 8/20, 1049 Bruxelles, Belgio (2), in qualsiasi momento successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella seguente.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
Meccanismi per la legatura di fogli |
Repubblica popolare cinese |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2010 del Consiglio (GU L 49 del 26.2.2010, pag. 1) esteso alle importazioni spedite dal Vietnam con il regolamento (CE) n. 1208/2004 del Consiglio (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 1) e a quelle spedite dalla Repubblica democratica popolare del Laos con il regolamento (CE) n. 33/2006 del Consiglio (GU L 7 del 12.1.2006, pag. 1). |
27.2.2015 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Fax +32 22956505.
(3) Le misure scadono alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
29.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/22 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7247 — Fresenius SE & CO/Sistema JSFC/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 164/11)
1. |
In data 21 maggio 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Fresenius Kabi Deutschland GmbH, controllata indiretta al 100 % di Fresenius SE & Co. KGaA («Fresenius», Germania), e Sistema JSFC («Sistema», Federazione russa) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune, Fresenius Kabi Binnopharm GmbH & Co. KG («Fresenius Kabi Binnopharm»), mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Fresenius: gruppo del settore sanitario che opera su scala mondiale nello sviluppo, nella commercializzazione e nella vendita di medicinali e tecnologie per infusione, trasfusione e nutrizione clinica, specializzato nei trattamenti per dialisi (cure ospedaliere e domiciliari), — Sistema: gruppo d’investimento di private equity che opera in diversi settori tra cui le telecomunicazioni, il petrolio, l’energia elettrica, i beni di consumo e l’alta tecnologia, compresi la biotecnologia e i prodotti farmaceutici, principalmente nella Federazione russa, — Fresenius Kabi Binnopharm: opera nella produzione e nella distribuzione di prodotti farmaceutici, vaccini contro l’epatite B, diversi farmaci biotecnologici, soluzioni per infusione e trasfusione, nutrizione parenterale e enterale e trattamenti oncologici generici nella Federazione russa e nella Comunità degli Stati indipendenti. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax n. +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7247 — Fresenius SE & CO/Sistema JSFC/JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
29.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/23 |
Avviso destinato a Al-Nusrah Front for the People of the Levant e Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad, che sono stati aggiunti all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) n. 583/2014 della Commissione
(2014/C 164/12)
1. |
La posizione comune 2002/402/PESC (1) invita l'Unione a congelare i capitali e le risorse economiche dei membri dell'organizzazione Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essa associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999). L'elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:
Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è “associata/o a” Al-Qaeda consistono, tra l'altro, nel:
|
2. |
Il 22 maggio 2014 il Comitato delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere Jama'Atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad all'elenco corrispondente. Inoltre, il 14 maggio 2014 il Comitato ha deciso di modificare le voci dell'elenco aggiungendo Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Al-Nusrah Front for the People of the Levant e Jama'Atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad possono presentare in qualsiasi momento al mediatore dell'ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirli nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Per ulteriori informazioni consultare http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml |
3. |
Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 583/2014 (2), recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge Al-Nusrah Front for the People of the Levant e Jama'Atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad all'elenco dell'allegato I del regolamento (“allegato I”). Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell'allegato I:
|
4. |
L'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 (5) prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell'elenco formuli osservazioni circa i motivi dell'inserimento. Le persone e le entità aggiunte all'allegato I con il regolamento (UE) n. 583/2014 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell'elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
|
5. |
Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) n. 583/2014 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
6. |
Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento. |
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.
(2) GU L 160 del 29.5 2014, pag. 27.
(3) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
(4) L'articolo 2 bis è stato inserito con regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1).
(5) L'articolo 7 bis è stato inserito con regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).