ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 144

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
14 maggio 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 144/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7170 — Discovery Communications/Eurosport) ( 1 )

1


 

III   Atti preparatori

 

 

Banca centrale europea

2014/C 144/02

Raccomandazione per un Regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) N. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/2014/19) (presentata dalla Banca centrale europea)

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 144/03

Tassi di cambio dell'euro

11

2014/C 144/04

Decisione della Commissione, del 13 maggio 2014, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato pediatrico, rappresentanti gli operatori sanitari e le associazioni dei pazienti ( 1 )

12


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2014/C 144/05

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese

14

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2014/C 144/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7235 — SPC/Cargill/Golden Compound JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

24

2014/C 144/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7225 — Allianz/Rei Investment/Fiumaranuova) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

25

2014/C 144/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7248 — Cinven/Skandia) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

26


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

14.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 144/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7170 — Discovery Communications/Eurosport)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 144/01)

L'8 aprile 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore;

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32014M7170. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


III Atti preparatori

Banca centrale europea

14.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 144/2


Raccomandazione per un Regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) N. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni

(BCE/2014/19)

(presentata dalla Banca centrale europea)

(2014/C 144/02)

RELAZIONE ESPLICATIVA

I.   INTRODUZIONE

Il 23 novembre 1998 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il Regolamento (CE) del Consiglio n. 2532/98 (1). Tenendo conto dell’esperienza conseguita a seguito della pluriennale applicazione del Regolamento (CE) n. 2532/98 nei vari settori di competenza della Banca centrale europea (BCE) e all’estensione dell’ambito di applicazione dei poteri della BCE di irrogare sanzioni ad opera del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (2), sarebbe opportuno prendere in considerazione la possibilità di apportare talune modifiche al Regolamento (CE) n. 2532/98. A tale scopo, deve osservata la procedura di cui all’articolo 129, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

II.   CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ai fini dell’assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE può, ai sensi dell’articolo 18, imporre sanzioni amministrative pecuniarie «in caso di violazione dolosa o colposa, da parte degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista, degli obblighi previsti dai pertinenti atti del diritto dell’Unione direttamente applicabili in relazione alle quali vengono messe a disposizione delle autorità competenti sanzioni amministrative pecuniarie conformemente al pertinente diritto dell’Unione» (3) e sanzioni «in caso di violazione di propri [della BCE] regolamenti o decisioni» (4) (di seguito, congiuntamente, «sanzioni amministrative»). Per quanto concerne la violazione del diritto nazionale nel contesto dell’MVU, le autorità nazionali competenti mantengono la propria competenza ad imporre sanzioni amministrative, ma possono irrogarle nei confronti di enti creditizi soggetti a vigilanza diretta da parte della BCE solo ove quest’ultima abbia richiesto loro di avviare procedimenti a tale effetto.

I principi e le procedure applicabili all’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del diritto dell’Unione direttamente applicabile ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento n. 1024/2013 sono dettati nel Regolamento (UE) n. 1024/2013 e nel Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (5). Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, in caso di violazione di propri regolamenti o decisioni, la BCE può imporre sanzioni a norma del regolamento (CE) n. 2532/98. L’articolo18, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che la BCE applica l’articolo 18 in combinato disposto con gli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, comprese le procedure previste nel regolamento (CE) n. 2532/98, se del caso.

In questo contesto, è di estrema importanza istituire un regime coerente per l’imposizione da parte della BCE di tutte le sanzioni amministrative relative all’assolvimento dei compiti in materia di vigilanza ad essa conferiti ai sensi del Regolamento n. 1024/2013.

Inoltre, alcune delle regole contenute nel Regolamento (CE) n. 2532/98 differiscono da quelle dettate dal Regolamento (UE) n. 1024/2013. Trattasi in particolare di quelle concernenti il limite massimo di ammende e penalità di mora, le regole procedurali e i limiti temporali di cui al Regolamento (CE) n. 2532/98.

Pertanto, si raccomanda di apportare al Regolamento (CE) n. 2532/98 le seguenti modifiche:

a)

Dovrebbe essere inserito un nuovo articolo 1 bis allo scopo di definire alcuni principi generali applicabili alle sanzioni amministrative irrogate dalla BCE in relazione ai propri compiti in materia di vigilanza e alle sanzioni irrogate in relazione a compiti diversi da quelli in materia di vigilanza e di specificare l’ambito di applicazione delle diverse disposizioni ad essi applicabili.

b)

Dovrebbero essere inseriti i nuovi articoli da 4 bis a 4 quater relativi al regime applicabile alle sanzioni amministrative irrogate dalla BCE nell’esercizio dei propri compiti in materia vigilanza. Lo scopo di tali nuovi articoli è quello di differenziare il regime applicabile all’imposizione di sanzioni amministrative da parte della BCE in relazione ai compiti ad essa attribuiti in materia di vigilanza dalle disposizioni applicabili alle sanzioni che la BCE può irrogare in relazione a compiti diversi da quelli in materia di vigilanza. Ciò mira ad assicurare l’applicazione di un regime unitario a tutte le sanzioni amministrative irrogate dalla BCE nel settore della vigilanza, al contempo tenendo altresì in considerazione le regole dettate nel Regolamento (UE) n. 1024/2013.

c)

Modifiche aggiuntive dovrebbero essere apportate per assicurare la compatibilità tra i principi e le procedure che regolano l’irrogazione di sanzioni previste dagli articoli da 2 a 4 del Regolamento (CE) n. 2532/1998 con quelle che regolano l’imposizione di sanzioni amministrative da parte della BCE nell’esercizio dei compiti in materia di vigilanza ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

III.   COMMENTO AGLI ARTICOLI

Articolo 1 – Definizioni

Definizione di penalità di mora

La definizione di penalità di mora dovrebbe essere modificata per due ragioni. In primo luogo, in linea con altre disposizioni legislative dell‘Unione in materia (6), dovrebbe essere chiaramente precisato che la BCE può utilizzare le penalità di mora non solo per sanzionare una violazione protratta, ma anche per indurre le imprese a conformarsi a regolamenti o decisioni della BCE. In secondo luogo, l’attuale definizione, per quanto attiene alla notifica di una decisione che impone di porre termine all’infrazione, fa riferimento all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2532/98. Poiché alle sanzioni imposte in relazione ai compiti della BCE in materia di vigilanza dovrebbe applicarsi una diversa procedura decisionale, la definizione dovrebbe essere integrata con un riferimento a tale procedura.

Di conseguenza, dalla definizione di «sanzione» dovrebbe essere espunto il riferimento all’inflizione di penalità di mora «a seguito di un’infrazione».

Articolo 1 bis – Principi generali e ambito di applicazione

Mentre il Regolamento (CE) n. 2532/98 detta, conformemente all’articolo 34.3 dello Statuto della BCE e del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, le condizioni alle quali è riconosciuto alla BCE il diritto di irrogare sanzioni nei confronti di imprese inadempienti agli obblighi imposti da regolamenti o decisioni della BCE, è necessario tenere in debita considerazione il Regolamento (UE) n. 1024/2013 che contiene un’ampia gamma di disposizioni dotate di rilevanza diretta in relazione al potere della BCE di imporre sanzioni amministrative collegate all’esercizio dei compiti ad essa conferiti in materia di vigilanza. Di conseguenza, mentre in linea di principio le disposizioni del Regolamento (CE) n. 2532/98 si applicano a tutte le sanzioni che la BCE ha diritto di irrogare per violazione di regolamenti o decisioni della BCE, talune disposizioni del Regolamento (CE) n. 2532/98 che confliggono con il Regolamento (UE) n. 1024/2013 per quanto attiene all’imposizione di sanzioni in relazione ai compiti in materia di vigilanza della BCE dovrebbero essere disapplicate o modificate.

La BCE ha diritto di pubblicare qualsiasi decisione irrogante una sanzione amministrativa in relazione ai propri compiti in materia di vigilanza ovvero una sanzione in relazione a compiti diversi a prescindere dal fatto che tale decisione sia soggetta o no a impugnazione, così che tutte le decisioni assunte dalla BCE siano assoggettate alla medesima disciplina in materia di pubblicazione. Per quanto concerne la pubblicazione, la BCE applica il pertinente diritto dell’Unione, prescindendo da leggi o regolamenti nazionali, ed è tenuta di conseguenza a valutare la proporzionalità della pubblicazione di una decisione rispetto al livello di gravità della sanzione o della sanzione amministrativa irrogata nonché le ripercussioni della pubblicazione sulla stabilità del sistema finanziario.

Articolo 2 – Sanzioni

L’articolo 2, paragrafo 4, richiama la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 2532/98, che non dovrebbe trovare applicazione all’imposizione di sanzioni amministrative relative ai compiti in materia di vigilanza della BCE. Dovrebbe pertanto aggiungersi un richiamo alla procedura decisionale di cui all’articolo 4 ter.

Articolo 3 – Regole procedurali

All’articolo 3, paragrafo 1, primo periodo, il riferimento al Comitato esecutivo quale organo competente a dare avvio ad una procedura di infrazione dovrebbe essere espunto per permettere alla BCE di determinare, mediante un proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, quale organo interno dovrebbe condurre l’indagine su una presunta infrazione. Salvo quanto disposto dal nuovo articolo 4 ter, il Comitato esecutivo rimane competente ad adottare le decisioni relative all’irrogazione di sanzioni.

L’articolo 3, paragrafo 10 dovrebbe essere modificato in modo che non siano richiamati i soli compiti affidati al Sistema europeo di banche centrali, ma anche quelli affidati alla BCE ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato. L’ultimo periodo dell’articolo 3, paragrafo 10, dovrebbe essere modificato in modo da rispecchiare le nuove competenze della BCE in materia di vigilanza.

Articolo 4 bis – Norme specifiche relative al limite massimo delle sanzioni imposte dalla BCE nell’esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza

Il limite massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie che la BCE può imporre ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 per violazione del diritto dell’Unione direttamente applicabile supera di gran lunga quello ammissibile ai sensi del Regolamento (CE) n. 2532/1998. Tale differenza è considerata priva di giustificazione poiché una violazione di un regolamento o di una decisione della BCE non è necessariamente meno grave di una violazione del diritto dell’Unione direttamente applicabile. Pertanto, tutte le sanzioni amministrative irrogate dalla BCE nei confronti degli enti creditizi soggetti alla sua supervisione nell’ambito dell’MVU dovrebbero essere soggette allo stesso limite massimo. Il limite massimo previsto per le penalità di mora imposte dalla BCE nel settore della vigilanza dovrebbe essere modificato in linea con quanto sopra specificato.

Di conseguenza, l’articolo 2, paragrafo 1, non dovrebbe trovare applicazione alle sanzioni amministrative imposte dalla BCE nell’esercizio dei compiti in materia di vigilanza.

Articolo 4 ter – Norme procedurali specifiche per le sanzioni irrogate dalla BCE nell’esercizio dei propri compiti in materia di vigilanza

L’articolo 25, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 sancisce il principio di separazione, in forza del quale i compiti attribuiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 sono assolti separatamente da quelli relativi alla politica monetaria e da qualsiasi altro compito. Ai sensi del presente articolo, il Regolamento (CE) n. 2532/98 dovrebbe essere modificato per prevedere una procedura decisionale che coinvolga il Consiglio di vigilanza e il Consiglio direttivo della BCE, in linea con l’articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 per quanto riguarda l’irrogazione di sanzioni amministrative in materia di vigilanza. Ciò risulterebbe in sintonia con i «Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria» (7) adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e con la necessità di assicurare che le autorità che impongono sanzioni nei confronti degli enti siano le stesse che esercitano la vigilanza su di essi.

Una decisione che irroga un sanziona amministrativa assunta dal Consiglio direttivo in materia di vigilanza è soggetta a riesame da parte della Commissione amministrativa del riesame, come previsto ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, ove ne faccia richiesta una persona fisica o giuridica purché la decisione sia ad essa indirizzata o la riguardi direttamente e individualmente. Pertanto, il Regolamento (CE) n. 2532/98 dovrebbe essere modificato per prevedere un procedimento di riesame che coinvolga la Commissione amministrativa del riesame della BCE in linea con l’articolo 24 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 per quanto riguarda l’irrogazione di sanzioni amministrative in materia di vigilanza.

Alla luce di quanto precede, l’articolo 3, paragrafi da 1 a 8 non dovrebbe trovare applicazione alle sanzioni amministrative in relazione all’esercizio da parte della BCE dei propri compiti in materia di vigilanza.

Articolo 4 quater – Limiti temporali specifici per sanzioni amministrative irrogate in materia di vigilanza

I limiti temporali per l’irrogazione e l’esecuzione di sanzioni relative a compiti della BCE diversi da quelli in materia di vigilanza si sono dimostrati adeguati grazie, in particolare alla relativa semplicità delle indagini necessarie all’accertamento dell’infrazione, come l’inadempimento di obbligo di riserva, la violazione di norme sull’idoneità delle garanzie o il mancato adempimento di obblighi di segnalazione statistica. Data la maggiore complessità delle indagini su presunte infrazioni in materia di vigilanza, il potere di irrogare ed eseguire una sanzione amministrativa in questa materia dovrebbe essere soggetto a limiti temporali più lunghi di quelli previsti per sanzioni in materie diverse dalla vigilanza. Ciò è anche in linea con i termini di prescrizione previsti dal Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio per la violazione delle norme in materia di concorrenza. Poiché tutte le sanzioni amministrative che la BCE può imporre nei confronti delle imprese in materia di vigilanza dovrebbero essere soggette agli stessi limiti temporali, siano esse correlate alla violazione di decisioni o regolamenti della BCE ovvero alla violazione del diritto dell’Unione direttamente applicabile, i limiti temporali previsti dall’articolo 4 quater dovrebbero applicarsi a tutte le sanzioni amministrative imposte dalla BCE nell’esercizio dei propri compiti in materia di vigilanza.

La sospensione e l’interruzione di detti limiti temporali dovrebbe essere disciplinata di conseguenza, tenendo altresì conto del fatto che le procedure di infrazione in materia di vigilanza potrebbero sovrapporsi a indagini e procedimenti penali basati sugli stessi fatti.

Alla luce di quanto precede, l’articolo 4 non dovrebbe trovare applicazione alle sanzioni amministrative in relazione all’esercizio da parte della BCE dei compiti in materia di vigilanza.

Raccomandazione per un:

«REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il Regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 132, paragrafo 3,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 34.3,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 129, paragrafo 4, del trattato e all’articolo 41 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue

(1)

Il Regolamento (CE) n. 2532/98 (8) precisa, conformemente all’articolo 34.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo “Statuto del SEBC”), i limiti e le condizioni alle quali la Banca centrale europea (BCE) ha diritto di irrogare ammende o penalità di mora nei confronti di imprese per l’inadempimento degli obblighi imposti dai suoi regolamenti e dalle sue decisioni.

(2)

La BCE ha applicato il Regolamento (CE) n. 2532/98 per irrogare sanzioni in vari settori di sua competenza, compresi, in particolare, l’attuazione della politica monetaria dell’Unione, il funzionamento dei sistemi di pagamento e la raccolta di informazioni statistiche.

(3)

Il Regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (9) legittima la BCE a irrogare nei confronti degli enti creditizi sui quali esercita la vigilanza: a) sanzioni amministrative pecuniarie, quando tali enti violano gli obblighi scaturenti dal diritto dell’Unione direttamente applicabile; e b) sanzioni in caso di violazione di regolamenti o decisioni della BCE (di seguito, congiuntamente “sanzioni amministrative”).

(4)

L’articolo 18, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che, ai fini dell’assolvimento dei compiti ad essa attribuiti da tale regolamento in caso di violazione di regolamenti o decisioni della BCE, questa può imporre sanzioni a norma del Regolamento (CE) n. 2532/98.

(5)

Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 comprende un’ampia gamma di disposizioni direttamente rilevanti rispetto al potere della BCE di imporre sanzioni amministrative in relazione ai compiti ad essa attribuiti in materia di vigilanza. A tale riguardo, talune disposizioni del Regolamento (CE) n. 2532/98 confliggono con il Regolamento (UE) n. 1024/2013. È necessario pertanto identificare le norme del Regolamento (CE) n. 2532/98 da modificare al fine di istituire un regime che regoli in modo coerente l’imposizione di sanzioni da parte della BCE nell’esercizio dei compiti in materia di vigilanza ad essa attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(6)

La BCE dovrebbe pubblicare le decisioni che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del diritto dell’Unione direttamente applicabile e sanzioni per la violazione di regolamenti o decisioni della BCE tanto in materia di vigilanza che in materie diverse, a meno che tale pubblicazione risulti sproporzionata in considerazione del livello di gravità della sanzione imposta nei confronti dell’impresa o ponga a rischio la stabilità dei mercati finanziari.

(7)

Il limite superiore dell’ammenda che la BCE può irrogare nei confronti di un’impresa inadempiente a regolamenti o decisioni della BCE in materia di vigilanza non dovrebbe differire dal limite superiore dell’ammenda che la BCE può imporre per la violazione del diritto dell’Unione direttamente applicabile, al fine di garantire che violazioni della stessa gravità siano trattate in modo coerente. Tutte le ammende imposte dalla BCE nell’esercizio dei propri compiti in materia di vigilanza dovrebbero pertanto essere soggette agli stessi limiti massimi.

(8)

La BCE dovrebbe poter irrogare penalità di mora nei confronti di imprese allo scopo di indurle a conformarsi a regolamenti e decisioni della BCE in materia di vigilanza o porre termine a una loro violazione protratta. Il limite massimo delle penalità di mora dovrebbe essere commisurato a quello stabilito per le ammende in materia di vigilanza.

(9)

L’articolo 25, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 sancisce il principio di separazione, in base al quale i compiti attribuiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 sono assolti senza recare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separandoli da questi ultimi. Al fine di rafforzare tale principio di separazione è stato istituito, ai sensi dell’articolo 26, un Consiglio di vigilanza responsabile, tra l’altro, della preparazione di progetti di decisione per il Consiglio direttivo della BCE in materia di vigilanza. Inoltre, le decisioni assunte dal Consiglio direttivo della BCE, alle condizioni stabilite dall’articolo 24, sono suscettibili di riesame da parte della Commissione amministrativa del riesame. Tenuto conto del principio di separazione e dell’istituzione del Consiglio di vigilanza e della Commissione amministrativa del riesame, dovrebbero applicarsi due procedure distinte: a) ove la BCE preveda l’irrogazione di sanzioni amministrative nell’esercizio dei propri compiti in materia di vigilanza, le decisioni in tal senso sono adottate dal Consiglio direttivo della BCE sulla base di un progetto di decisione completo elaborato dal Consiglio di vigilanza e soggetto a riesame da parte della Commissione amministrativa del riesame; e b) ove la BCE preveda l’irrogazione di sanzioni nell’esercizio di compiti diversi da quelli in materia di vigilanza, le decisioni in tal senso sono adottate dal Comitato esecutivo della BCE e soggette a riesame da parte del Consiglio direttivo della BCE.

(10)

In ragione della complessità delle indagini relative a infrazioni in materia di vigilanza, il potere di irrogare ed applicare una sanzione amministrativa in relazione ai compiti della BCE in materia di vigilanza dovrebbe essere soggetto a limiti temporali più lunghi di quelli previsti per le sanzioni relative a compiti diversi da quelli in materia di vigilanza. La sospensione e l’interruzione di detti limiti temporali dovrebbe essere disciplinata di conseguenza, tenendo altresì conto del fatto che le procedure per infrazione in materia di vigilanza possono sovrapporsi a indagini e procedimenti penali basati sugli stessi fatti.

(11)

È opportuno modificare di conseguenza il Regolamento (UE) n. 2532/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il Regolamento (CE) n. 2532/98 è modificato come segue:

1.

L’articolo 1 è modificato come segue

a)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

“‘penalità di mora periodica’, somme di denaro che un’impresa è tenuta a pagare in caso di violazioni protratte a titolo di sanzione ovvero per indurre i soggetti interessati a conformarsi ai regolamenti o alle decisioni della BCE in materia di vigilanza. Le penalità di mora sono calcolate per ciascun giorno di protratta infrazione a) a decorrere dalla notifica all’impresa della decisione che impone la cessazione dell’infrazione conformemente alla procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma; ovvero b) in conformità alla procedura prevista dall’articolo 4 ter del presente regolamento, quando l’infrazione protratta ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (10);

(10)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.;”"

b)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

“‘sanzioni’, ammende e penalità di mora periodiche.”

2.

è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

“Articolo 1 bis

Principi generali e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica all’irrogazione di sanzioni nei confronti di imprese per mancato inadempimento di obblighi sanciti da decisioni o regolamenti della BCE, salvo espressa contraria disposizione.

2.   Le norme applicabili all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte della BCE nell’esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza per violazioni del diritto dell’Unione direttamente applicabile e di sanzioni per violazioni di regolamenti e decisioni della BCE (di seguito, congiuntamente, ‘sanzioni amministrative’) derogano alle norme di cui agli articoli da 2 a 4 in quanto previsto dagli articoli da 4 bis a 4 quater.

3.   La BCE può pubblicare le decisioni irroganti sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di un’impresa per violazioni del diritto dell’Unione direttamente applicabile e sanzioni per violazioni di regolamenti o decisioni della BCE, sia in materia di vigilanza sia in materie diverse, impugnate o meno. La BCE procede alla pubblicazione conformemente al pertinente diritto dell’Unione, a prescindere da leggi e regolamenti nazionali e, ove il pertinente diritto dell’Unione sia costituito da direttive, dalla normativa nazionale di recepimento.”;

3.

all’articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4.   Laddove l’infrazione consista nel mancato adempimento di un obbligo, l’applicazione di una sanzione non esenta l’impresa dall’adempimento di tale obbligo, salvo che la decisione adottata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4 o dell’articolo 4 ter stabilisca espressamente il contrario.”;

4.

l’articolo 3 è modificato come segue:

a)

il primo periodo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“La decisione di avviare o meno una procedura per infrazione è adottata dalla BCE, d’ufficio o sulla base di una richiesta in tal senso ad essa indirizzata da parte della banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione.”;

b)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

“Nel caso in cui un’infrazione riguardi esclusivamente una funzione attribuita al SEBC o alla BCE in virtù del trattato e dello Statuto, una procedura per infrazione può essere avviata soltanto sulla base del presente regolamento, a prescindere dall’esistenza di leggi o regolamenti nazionali che prevedano una procedura distinta. Nel caso in cui un’infrazione riguardi anche una o più aree non di competenza del SEBC o della BCE, il diritto di avviare una procedura per infrazione ai sensi del presente regolamento è indipendente da ogni diritto che la competente autorità nazionale ha di avviare una distinta procedura in relazione a tali aree non di competenza del SEBC o della BCE. La presente disposizione non pregiudica l’applicazione del diritto penale e del diritto nazionale relativi alle competenze in materia di vigilanza prudenziale negli Stati membri partecipanti, conformemente al Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio.”;

5.

sono aggiunti i seguenti articoli da 4 bis e 4 quater:

“Articolo 4 bis

Norme specifiche relative al limite massimo delle sanzioni imposte dalla BCE nell’esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza

1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, in caso di infrazioni relative a decisioni e regolamenti adottati dalla BCE nell’esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza, i limiti entro i quali la BCE può irrogare ammende e penalità di mora sono i seguenti:

a)

Ammende: il limite massimo è pari al doppio dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie all’infrazione quando questi possono essere determinati, ovvero al 10 per cento del fatturato complessivo annuo dell’impresa.

b)

Penalità di mora: il limite massimo è pari al 5 per cento del fatturato medio giornaliero per ciascun giorno di infrazione. Penalità di mora possono essere irrogate per un periodo massimo di sei mesi dalla data indicata nella decisione che irroga la penalità di mora.

2.   Ai fini del paragrafo 1: a) il ‘fatturato annuo’ è il fatturato annuo della persona giuridica, come definito dalla pertinente normativa dell’Unione, determinato in base al bilancio annuale più recente disponibile. Se l’impresa è una filiazione di un’impresa madre, il fatturato complessivo annuo da prendere in considerazione è il fatturato complessivo annuo determinato in base al bilancio consolidato annuale più recente disponibile dell’impresa madre capogruppo nell’ambito del gruppo soggetto a vigilanza della BCE; b) il ‘fatturato medio giornaliero’ è il fatturato annuo, come definito ai sensi della lettera a) diviso per 365.

Articolo 4 ter

Norme procedurali specifiche per sanzioni irrogate dalla BCE nell’esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafi da 1 a 8, le norme dettate nel presente articolo si applicano alle infrazioni relative a decisioni e regolamenti adottati dalla BCE nell’esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza.

2.   Una volta conclusa la procedura per infrazione conformemente alle norme dettate dalla BCE ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, il Consiglio di vigilanza presenta al Consiglio direttivo un progetto completo di decisione per l’irrogazione di una sanzione nei confronti dell’impresa interessata, conformemente alla procedura dettata dall’articolo 26, paragrafo 8 del Regolamento (UE) n. 1024/2013. La presentazione del progetto completo di decisione al Consiglio direttivo da parte del Consiglio di vigilanza è preceduta dall’audizione dell’impresa interessata in merito alla presunta infrazione commessa.

3.   L’impresa interessata ha il diritto di richiedere che la decisione assunta dal Consiglio direttivo ai sensi del paragrafo 2 sia riesaminata dalla Commissione amministrativa del riesame secondo la procedura dettata dall’articolo 24 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

Articolo 4 quater

Limiti temporali specifici per le sanzioni amministrative irrogate dalla BCE nell’esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza

1.   In deroga all’articolo 4, il diritto di assumere una decisione di irrogazione di una sanzione amministrativa in relazione a infrazioni relative a pertinenti atti del diritto dell’Unione direttamente applicabili nonché a decisioni e regolamenti adottati dalla BCE nell’esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza si estingue allo scadere di cinque anni dalla data in cui è stata commessa l’infrazione ovvero, in caso di infrazione protratta, allo scadere di cinque anni dalla cessazione dell’infrazione.

2.   Le azioni intraprese dalla BCE ai fini dell’indagine o dei procedimenti in relazione a un’infrazione determinano l’interruzione del limite temporale di cui al paragrafo 1. Il limite temporale è interrotto con effetto dalla data nella quale l’azione è notificata all’ente interessato soggetto a vigilanza. Per effetto dell’interruzione inizia il decorso di un nuovo limite temporale. Tuttavia, il limite temporale non può superare i dieci anni dalla data in cui l’infrazione è stata commessa ovvero, in caso di infrazione protratta, i dieci anni dalla data in cui l’infrazione è cessata.

3.   I limiti temporali di cui al paragrafo che precede possono essere prorogati se: a) una decisione del Consiglio direttivo è soggetta a riesame dinanzi alla Commissione amministrativa del riesame o a impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea; ovvero b) risulta pendente un procedimento penale nei confronti dell’impresa interessata in connessione con gli stessi fatti. In tal caso, i limiti temporali di cui ai precedenti paragrafi sono prorogati per il periodo di tempo necessario alla Commissione amministrativa del riesame o alla Corte di giustizia per riesaminare la decisione ovvero fino alla conclusione del procedimento penale nei confronti dell’impresa interessata.

4.   Ogni azione intrapresa dalla BCE volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e alle condizioni del pagamento sulla base della sanzione amministrativa irrogata determina l’interruzione del limite temporale per l’esecuzione della sanzione. Il diritto della BCE di dare esecuzione a una decisione che irroga una sanzione amministrativa si estingue allo scadere di cinque anni dall’adozione della decisione. Il termine di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni amministrative è sospeso:

a)

fino allo spirare del termine per il pagamento della sanzione amministrativa irrogata;

b)

se l’esecuzione del pagamento della sanzione amministrativa irrogata è sospeso per effetto di una decisione del Consiglio direttivo o della Corte di giustizia.”

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il [data].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in conformità al trattato.»

Fatto a Francoforte sul Meno, 16 aprile 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Regolamento (CE) n. 2532/98 del 23 novembre 1998 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4). La Banca centrale europea aveva già sottoposto al Consiglio la propria Raccomandazione BCE/1998/9 per un regolamento del Consiglio (CE) sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni(GU C del 6.8.1998, pag. 9).

(2)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(3)  Articolo 18, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(4)  Articolo 18, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(5)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(6)  Si vedano, ad esempio, l’articolo 4, secondo comma, del Regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra il Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 282 del 16.10.2012, pag. 23); l’articolo 66, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1); l’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 646/2012 della Commissione, del 16 luglio 2012, che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 29); l’articolo 36 ter, punto 1), del Regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, recante modifica del Regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30); l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1592/2002 e la Direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1); l’articolo 15 del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 24 del 29.1.2004, pag. 1); l’articolo 24 Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(7)  Si vedano il principio 1, in particolare il criterio essenziale 6, lettera b e il principio 11, in particolare il criterio essenziale 7 dei «Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria» del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, del settembre 2012 in base ai quali un sistema efficace di vigilanza bancaria presuppone che a ciascuna delle autorità coinvolte nella vigilanza delle banche e dei gruppi bancari siano dati obiettivi chiari e attribuite responsabilità precise, ivi incluso il potere di imporre una gamma di sanzioni, nonché che l’autorità di vigilanza disponga di una gamma adeguata di strumenti prudenziali per consentire la tempestiva adozione di misure correttive, compreso il potere di imporre sanzioni nei confronti della banche. Disponibile sul sito Internet della Banca dei regolamenti internazionali (Bank for International Settlements, BIS) all’indirizzo http://www.bis.org.

(8)  Regolamento (CE) n. 2532/98, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).

(9)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

14.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 144/11


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 maggio 2014

(2014/C 144/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3703

JPY

yen giapponesi

140,25

DKK

corone danesi

7,4639

GBP

sterline inglesi

0,81395

SEK

corone svedesi

8,9910

CHF

franchi svizzeri

1,2201

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,1300

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,404

HUF

fiorini ungheresi

303,33

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,1854

RON

leu rumeni

4,4313

TRY

lire turche

2,8393

AUD

dollari australiani

1,4625

CAD

dollari canadesi

1,4935

HKD

dollari di Hong Kong

10,6222

NZD

dollari neozelandesi

1,5850

SGD

dollari di Singapore

1,7167

KRW

won sudcoreani

1 401,13

ZAR

rand sudafricani

14,1415

CNY

renminbi Yuan cinese

8,5375

HRK

kuna croata

7,5890

IDR

rupia indonesiana

15 783,63

MYR

ringgit malese

4,4377

PHP

peso filippino

59,984

RUB

rublo russo

47,8174

THB

baht thailandese

44,699

BRL

real brasiliano

3,0359

MXN

peso messicano

17,7166

INR

rupia indiana

81,7015


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


14.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 144/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2014

relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato pediatrico, rappresentanti gli operatori sanitari e le associazioni dei pazienti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 144/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1901/2006 prescrive che la Commissione nomini i rappresentanti degli operatori sanitari e delle associazioni dei pazienti al comitato pediatrico dell'Agenzia europea per i medicinali.

(2)

In conformità all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1901/2006, la Commissione ha indetto un invito pubblico a manifestare interesse. Il Parlamento europeo è stato consultato sull'esito della valutazione delle candidature pervenute nel quadro di tale invito a manifestare interesse.

(3)

I membri e i supplenti del comitato sono nominati per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o agosto 2014.

(4)

Qualora un membro o un supplente nominato dalla presente decisione in rappresentanza degli operatori sanitari non sia più in grado di contribuire efficacemente alle attività del comitato o si dimetta, la Commissione può sostituire tale membro dall'elenco di riserva per la restante durata del suo mandato,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Sono nominati membri titolari e membri supplenti del comitato pediatrico in rappresentanza degli operatori sanitari, per un periodo di tre anni dal 1o agosto 2014:

—   membro: Riccardo Riccardi,

—   supplente: Maria Grazia Valsecchi,

—   membro: Antje Neubert,

—   supplente: Paolo Paolucci,

—   membro: Johannes Taminiau,

—   supplente: Doina Plesca.

2.   Sono nominati membri titolari e membri supplenti del comitato in rappresentanza delle associazioni dei pazienti, per un periodo di tre anni dal 1o agosto 2014:

—   membro: Günther Auerswald,

—   supplente: Paola Baiardi,

—   membro: Michal Odermarsky,

—   supplente: Milena Stevanovic,

—   membro: Tsvetana Schyns-Liharska,

—   supplente: Kerry Leeson-Beevers.

Articolo 2

Sono inseriti in un elenco di riserva per gli operatori sanitari in ordine di merito:

Maurizio Scarpa,

Jorrit Gerritsen.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2014

Per la Commissione

A nome del presidente,

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

14.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 144/14


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese

(2014/C 144/05)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese, la Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 14 febbraio 2014 da produttori di candele dell’Unione («i richiedenti») che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili, diversi dai lumini cimiteriali e dalle altre candele da esterno («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con il codice NC ex 3406 00 00 e originari della Repubblica popolare cinese.

Ai fini del presente riesame, per «lumini cimiteriali e altre candele da esterno» si intendono le candele, i ceri e gli articoli simili, che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

a)

il loro combustibile contiene più di 500 ppm di toluene;

b)

il loro combustibile contiene più di 100 ppm di benzene;

c)

sono muniti di uno stoppino del diametro di almeno 5 mm;

d)

sono confezionati singolarmente in contenitori di plastica con pareti verticali alte almeno 5 cm.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 393/2009 del Consiglio (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza del dumping

Dato che a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese («il paese interessato») è considerato un paese non retto da un’economia di mercato, i richiedenti hanno stabilito il valore normale per le importazioni da tale paese in base al prezzo praticato in un paese terzo a economia di mercato, in questo caso il Brasile. L’asserzione del rischio di persistenza/reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale, così stabilito, e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto nell’Unione.

Alla luce di quanto precede, i margini di dumping calcolati per il paese interessato risultano significativi nel segmento caratterizzato da basso prezzo ed elevato volume del prodotto oggetto del riesame, così come in una parte importante del segmento medio-alto del prodotto oggetto del riesame.

4.2.    Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio

I richiedenti sostengono che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio.

A tale proposito essi hanno fornito elementi di prova del fatto che se le misure scadessero il livello attuale delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato all’Unione rischia di aumentare raggiungendo un livello di prezzo pregiudizievole. Ciò è dovuto all’esistenza di capacità inutilizzate e alla potenzialità degli impianti di produzione dei produttori esportatori del paese interessato. Altri fattori importanti sono l’esistenza di barriere commerciali negli Stati Uniti per il paese in questione, nonché il grado di attrattiva del mercato dell’Unione.

I richiedenti sostengono infine che il pregiudizio è stato parzialmente eliminato soprattutto grazie alle misure in vigore e che, se queste dovessero scadere, qualsiasi altro incremento significativo delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

I produttori esportatori (4) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori del paese interessato oggetto del presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Tutte le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori nonché alle autorità del paese interessato.

I produttori esportatori selezionati per costituire il campione, le associazioni note di produttori esportatori e le autorità del paese interessato dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.1.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un’economia di mercato

In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dal paese interessato, il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato.

Nell’inchiesta precedente i prezzi effettivamente pagati o pagabili nell’Unione per un simile prodotto sono stati utilizzati per stabilire il valore normale per il paese interessato. Ai fini della presente inchiesta la Commissione intende tuttavia utilizzare il Brasile quale paese terzo ad economia di mercato. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all’adeguatezza di tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In base alle informazioni in possesso della Commissione altri fornitori dell’Unione che operano in un’economia di mercato possono essere, tra l’altro, situati in Thailandia, negli USA, nella Repubblica dominicana e in Malaysia. La Commissione esaminerà se il prodotto oggetto dell’inchiesta venga prodotto e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato, per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta.

5.1.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (5)  (6)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione. entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Tutte le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

5.2.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio — produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

Al fine di stabilire se esista un rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tutte le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

La Commissione informerà tutti i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

5.3.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (7).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le scansioni di deleghe e certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che vanno presentate su CD-ROM o DVD, consegnato a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica di cui al documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale) pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono e un indirizzo e-mail valido e devono garantire che l’indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, controllato quotidianamente. Una volta che i recapiti sono stati forniti, la Commissione comunica con le parti interessate solo per posta elettronica, a meno che le parti non abbiano esplicitamente richiesto di ricevere tutti i documenti della Commissione tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda il ricorso all’invio per lettera raccomandata. Per ulteriori norme e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi validi per le comunicazioni mediante posta elettronica, le parti interessate possono consultare le istruzioni per le comunicazioni con le parti interessate menzionate sopra.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

E-mail

:

TRADE-CANDLES-REVIEW-INJURY@EC.EUROPA.EU

TRADE-CANDLES-REVIEW-DUMPING@EC.EUROPA.EU

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, sempre che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata deve contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il rischio della persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio e l’interesse dell’Unione.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, ma l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (aumentarlo o ridurlo), può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


(1)  GU C 270 del 19.9.2013, pag. 11.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  GU L 119 del 14.5.2009, pag. 1.

(4)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.

(5)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. Per la definizione delle «parti collegate» si vedano le note 5 e 8 degli allegati I e II del presente avviso.

(6)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(7)  Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

Image Image

ALLEGATO II

Image Image

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

14.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 144/24


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7235 — SPC/Cargill/Golden Compound JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 144/06)

1.

In data 2 maggio 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa SPC Sunflower Plastic Compound GmbH («SPC», Germania), controllata di U.S. Ukraine Support GmbH e Ulrich und Elke Meyer Invest GmbH (entrambe con sede in Germania) e l’impresa Cargill GmbH («Cargill», Germania), controllata del gruppo Cargill Incorporated (USA), acquisiscono ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni il controllo comune dell’impresa Golden Compound GmbH («GC», Germania) mediante acquisizione di quote di una società comune di nuova creazione.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   SPC: sviluppo, commercializzazione e utilizzo di processi e tecnologie per la fabbricazione di biomateriali,

—   Cargill: fabbricazione e fornitura di prodotti e servizi nei settori dei prodotti alimentari, agricoltura, finanza e industria tecnica,

—   GC: fabbricazione di una materia plastica compostabile a partire da granulati plastici e pula di semi di girasole, e ricerca in merito al perfezionamento del processo di fabbricazione.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea, indicando il riferimento M.7235 — SPC/Cargill/Golden Compound JV, per fax (+ 32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


14.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 144/25


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7225 — Allianz/Rei Investment/Fiumaranuova)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 144/07)

1.

In data 2 maggio 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Rei Investment I B.V. (Paesi Bassi), appartenente a ING Groep N.V. («ING», Paesi Bassi), e Allianz SpA (Italia), controllata in ultima istanza da Allianz SE («Allianz», Germania), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Fiumaranuova S.r.l. («Fiumaranuova», Italia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

ING è un ente finanziario che opera su scala mondiale offrendo servizi bancari, di investimento, assicurativi e pensionistici,

Allianz è un prestatore di servizi finanziari che opera su scala mondiale nelle assicurazioni e nella gestione patrimoniale,

Fiumaranuova è proprietaria del Centro Commerciale Fiumara e del Centro Divertimenti Fiumara, entrambi situati a Genova.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+ 32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7225 — ALLIANZ/REI INVESTMENT/FIUMARANUOVA, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


14.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 144/26


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7248 — Cinven/Skandia)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 144/08)

1.

In data 2 maggio 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Heidelberg Leben Holding AG (Germania), controllata da Cinven Capital Management (V) General Partner Limited («Cinven», Guernsey), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme delle imprese Skandia Lebensversicherung AG (Germania), Skandia Versicherung Management & Service GmbH (Germania), Skandia Portfolio Management GmbH (Germania), Skandia Pension Consulting GmbH (Germania) e Skandia Austria Holding AG (Austria), denominate collettivamente «Skandia», mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   Cinven: impresa di private equity che fornisce servizi per le gestione degli investimenti a diversi fondi d’investimento,

—   Skandia: fornitura di prodotti di assicurazione vita, in particolare prodotti unit-linked, in Germania e in Austria.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7248 — Cinven/Skandia, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.