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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57.° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2014/C 143/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7149 — La Banque Postale/SNCF/SOFIAP) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2014/C 143/02 |
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2014/C 143/03 |
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Commissione europea |
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2014/C 143/04 |
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2014/C 143/05 |
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2014/C 143/06 |
Avviso agli importatori — Importazioni nell'UE di tonno proveniente dalla Colombia e da El Salvador |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2014/C 143/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7207 — Clayton Dubilier & Rice/Ashland Water Technologies) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7149 — La Banque Postale/SNCF/SOFIAP)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 143/01
Il 30 aprile 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore; |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32014M7149. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/2 |
Avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2014/265/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 477/2014 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
2014/C 143/02
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione 2014/265/PESC del Consiglio (2) e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 477/2014 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone e le entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell’elenco di persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l’attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
Le persone e le entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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DG C 1C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
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indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu. |
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) GU L 137 del 12.5.2014, pag. 9.
(3) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.
(4) GU L 137 del 12.5.2014, pag. 3.
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13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/4 |
Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2014/271/PESC del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 479/2014 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità della Costa d’Avorio
2014/C 143/03
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato II della decisione 2010/656/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione 2014/271/PESC del Consiglio (2), e nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 479/2014 del Consiglio (4), che istituiscono misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità della Costa d’Avorio.
Il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che le persone figuranti nei summenzionati allegati dovranno continuare ad essere incluse nell’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio.
Si richiama l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 560/2005, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).
Ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, dell’elenco di persone oggetto di misure restrittive, anteriormente al 31 marzo 2015 le persone in questione possono presentare al Consiglio, al seguente indirizzo, una richiesta, corredata di documenti giustificativi, volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nel suddetto elenco:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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DG C 1C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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e-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.
(2) GU L 138 del 13.5.2014, pag. 108.
(3) GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.
(4) GU L 138 del 13.5.2014, pag. 3.
Commissione europea
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13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
9 maggio 2014
2014/C 143/04
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,3781 |
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JPY |
yen giapponesi |
140,14 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4640 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,81725 |
|
SEK |
corone svedesi |
9,0189 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,2186 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
8,1370 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
27,392 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
303,98 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,1823 |
|
RON |
leu rumeni |
4,4298 |
|
TRY |
lire turche |
2,8662 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,4714 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4925 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,6826 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5957 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,7215 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 413,41 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
14,2775 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,5821 |
|
HRK |
kuna croata |
7,5863 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
15 841,14 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,4492 |
|
PHP |
peso filippino |
60,161 |
|
RUB |
rublo russo |
48,5270 |
|
THB |
baht thailandese |
44,934 |
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BRL |
real brasiliano |
3,0506 |
|
MXN |
peso messicano |
17,8653 |
|
INR |
rupia indiana |
82,7205 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
12 maggio 2014
2014/C 143/05
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,3765 |
|
JPY |
yen giapponesi |
140,31 |
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DKK |
corone danesi |
7,4642 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,81515 |
|
SEK |
corone svedesi |
9,0155 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,2211 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
8,1395 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
27,396 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
303,71 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,1818 |
|
RON |
leu rumeni |
4,4303 |
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TRY |
lire turche |
2,8634 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,4684 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4976 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
10,6702 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5955 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,7215 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 410,66 |
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ZAR |
rand sudafricani |
14,2285 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,5851 |
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HRK |
kuna croata |
7,5803 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
15 858,49 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,4582 |
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PHP |
peso filippino |
60,144 |
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RUB |
rublo russo |
48,3860 |
|
THB |
baht thailandese |
44,899 |
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BRL |
real brasiliano |
3,0485 |
|
MXN |
peso messicano |
17,8126 |
|
INR |
rupia indiana |
82,6588 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/7 |
Avviso agli importatori
Importazioni nell'UE di tonno proveniente dalla Colombia e da El Salvador
2014/C 143/06
Con l'avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 132 del 21.5.2010, pag. 15, la Commissione ha informato gli operatori dell'Unione europea che presentavano prove documentali dell'origine allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per le conserve di tonno e i filetti di tonno congelati della sottovoce SA 1604 14 importati dalla Colombia e da El Salvador che dovevano prendere tutte le debite precauzioni, poiché l'immissione in libera pratica delle suddette merci poteva determinare l'insorgere di un'obbligazione doganale e dar luogo a una frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea.
Sono state nel frattempo introdotte alcune misure per ovviare a questa situazione.
Inoltre, le norme di origine SPG sono state modificate e rese meno stringenti in particolare per i prodotti della pesca. L'obbligo relativo alla composizione dell'equipaggio, la cui violazione è stata una delle cause che ha dato luogo alla suddetta pubblicazione, non è più applicabile.
Pertanto, l'avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 132 del 21.5.2010, pag. 15, è revocato.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/8 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7207 — Clayton Dubilier & Rice/Ashland Water Technologies)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 143/07
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1. |
In data 2 maggio 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Clayton, Dubilier & Rice Fund IX, L.P. («CD&R Fund IX», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di entità e attivi che comprendono Ashland Water Technologies («AWT», Stati Uniti) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono: — CD&R Fund IX: fondo di private equity che investe in vari settori; — AWT: fornitura di specialità chimiche e prestazione di diversi servizi quali sistemi di alimentazione e controllo basati sulle prestazioni, dispositivi di monitoraggio speciali, sistemi di sorveglianza a distanza e consulenza a diverse industrie per ridurre al minimo i costi energetici e idrici e altri costi operativi. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+ 32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7207 — Clayton Dubilier & Rice/Ashland Water Technologies, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).