ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 142

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57.° anno
12 maggio 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2014/C 142/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione EuropeaGU C 135 del 5.5.2014

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2014/C 142/02

Causa C-628/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Braunschweig — Germania) — Procedimento penale a carico di International Jet Management GmbH (Rinvio pregiudiziale  — Articolo 18 TFUE  — Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità  — Voli commerciali da uno Stato terzo con destinazione in uno Stato membro  — Normativa di uno Stato membro che prevede che i vettori aerei dell’Unione che non dispongano di una licenza di esercizio rilasciata da tale Stato debbano ottenere un’autorizzazione per ciascun volo proveniente da uno Stato terzo)

2

2014/C 142/03

Causa C-639/11: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato  — Immatricolazione dei veicoli a motore  — Articoli 34 TFUE e 36 TFUE  — Direttiva 70/311/CEE  — Direttiva 2007/46/CE  — Guida a destra in uno Stato membro  — Obbligo, ai fini dell’immatricolazione, di spostare sul lato sinistro il dispositivo di sterzo delle autovetture situato sul lato destro)

3

2014/C 142/04

Causa C-61/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica di Lituania (Inadempimento di uno Stato  — Immatricolazione dei veicoli a motore  — Articoli 34 TFUE e 36 TFUE  — Direttiva 70/311/CEE  — Direttiva 2007/46/CE  — Guida a destra in uno Stato membro  — Obbligo, ai fini dell’immatricolazione, di spostare sul lato sinistro il dispositivo di sterzo delle autovetture situato sul lato destro)

4

2014/C 142/05

Causa C-139/12: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona/Generalidad de Cataluña (Rinvio pregiudiziale  — Sesta direttiva IVA  — Esenzioni  — Operazioni relative alla vendita di titoli e che comportano il trasferimento della proprietà di beni immobili  — Assoggettamento ad un’imposta indiretta diversa dall’IVA  — Articoli 49 TFUE e 63 TFUE  — Situazione puramente interna)

5

2014/C 142/06

Causa C-167/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne — Regno Unito) — C.D./S.T. (Rinvio pregiudiziale  — Politica sociale  — Direttiva 92/85/CEE  — Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento  — Articolo 8  — Madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata  — Rifiuto di riconoscerle un congedo di maternità  — Direttiva 2006/54/CE  — Parità di trattamento fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile  — Articolo 14  — Trattamento meno favorevole della madre committente riguardo alla concessione del congedo di maternità)

6

2014/C 142/07

Causa C-363/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Equality Tribunal — Irlanda) — Z/A Government Department, the Board of Management of a Community School (Rinvio pregiudiziale  — Politica sociale  — Direttiva 2006/54/CE  — Parità di trattamento fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile  — Madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata  — Rifiuto di riconoscerle un congedo retribuito equivalente a un congedo di maternità o a un congedo di adozione  — Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità  — Direttiva 2000/78/CE  — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro  — Divieto di qualsiasi discriminazione fondata su un handicap  — Madre committente che non può sostenere una gravidanza  — Sussistenza di un handicap  — Validità delle direttive 2006/54 e 2000/78)

7

2014/C 142/08

Causa C-427/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014 — Commissione europea/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento  — Scelta della base giuridica  — Articoli 290 TFUE e 291 TFUE  — Atto delegato e atto di esecuzione  — Regolamento (UE) n. 528/2012  — Articolo 80, paragrafo 1  — Biocidi  — Agenzia europea per le sostanze chimiche  — Determinazione delle tariffe da parte della Commissione)

8

2014/C 142/09

Causa C-271/13 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 20 marzo 2014 — Rousse Industry/Commissione europea (Impugnazione  — Aiuti di Stato  — Aiuto concesso dalla Repubblica di Bulgaria sotto forma di rinuncia ai crediti  — Decisione della Commissione che dichiara tale aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero  — Nozione di aiuto nuovo  — Obbligo di motivazione)

8

2014/C 142/10

Causa C-19/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Duisburg (Germania) il 16 gennaio 2014 — Ana-Maria Talasca, Angelina Marita Talasca/Comune di Kevelaer

9

2014/C 142/11

Causa C-43/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 18 dicembre 2013 — ŠKO-ENERGO, s.r.o. contro Odvolací finanční ředitelství

9

2014/C 142/12

Causa C-45/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla (Ungheria) il 27 gennaio 2014 — Procedimento penale, a carico di István Balázs e Dániel Papp

10

2014/C 142/13

Causa C-46/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 28 gennaio 2014 — Jürgen Kaiser/Condor Flugdienst GmbH

10

2014/C 142/14

Causa C-51/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein — Westfalen (Germania) il 4 febbraio 2014 — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

11

2014/C 142/15

Causa C-52/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein Westfalen (Germania) il 4 febbraio 2014 — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

12

2014/C 142/16

Causa C-58/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 6 febbraio 2014 — Hauptzollamt Hannover/Amazon EU Sàrl

13

2014/C 142/17

Causa C-59/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 7 febbraio 2014 — Firma Ernst Kollmer Fleischimport und –export/Hauptzollamt Hamburg–Jonas

13

2014/C 142/18

Causa C-66/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 10 febbraio 2014 — Finanzamt Linz /Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

14

2014/C 142/19

Causa C-67/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht (Germania) il 10 febbraio 2014 — Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic e a.

14

2014/C 142/20

Causa C-69/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) il 10 febbraio 2014 — Dragoș Constantin Târșia/Stato rumeno, tramite il Ministerul Finanțelor și Economiei, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor

15

2014/C 142/21

Causa C-72/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof 's Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 10 febbraio 2014 — X/Directeur van het onderdeel Belastingregio Belastingdienst/X van de rijksbelastingdienst

16

2014/C 142/22

Causa C-74/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 10 febbraio 2014 — UAB Eturas e a./Lietuvos Respublicos konkurencijos taryba

16

2014/C 142/23

Causa C-79/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover (Germania) il 14 febbraio 2014 — TUIfly GmbH/Harald Walter

17

2014/C 142/24

Causa C-81/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 17 febbraio 2014 — Nannoka Vulcanus Industries BV, altra parte: College van gedeputeerde staten van Gelderland

17

2014/C 142/25

Causa C-82/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 17 febbraio 2014 — Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile

18

2014/C 142/26

Causa C-83/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 17 febbraio 2014 — CEZ Razpredelenie Bulgaria AD/Komisia za zashtita ot diskriminatsia

18

2014/C 142/27

Causa C-86/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 1 de Granada (Spagna) il 18 febbraio 2014 — Marta León Medialdea/Ayuntamiento de Huetor Vega

20

2014/C 142/28

Causa C-89/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 21 febbraio 2014 — A2A SpA/Agenzia delle Entrate

20

2014/C 142/29

Causa C-92/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Câmpulung (Romania) il 25 febbraio 2014 — Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran/SC Suport Colect SRL

21

2014/C 142/30

Causa C-94/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 27 febbraio 2014 — Flight Refund Ltd/Deutsche Lufthansa AG

22

2014/C 142/31

Causa C-96/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de grande instance de Nîmes (Francia) il 28 febbraio 2014 — Jean-Claude Van Hove/CNP Assurance SA

23

2014/C 142/32

Causa C-97/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 3 marzo 2014 — SMK Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

23

2014/C 142/33

Causa C-98/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 3 marzo 2014 — Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft. e altri/Magyar Állam

24

2014/C 142/34

Causa C-103/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) il 4 marzo 2014 — Bronius Jakutis, Kretingalės kooperatinė ŽŪB/Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybė

26

2014/C 142/35

Causa C-106/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 6 marzo 2014 — FCD — Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, FMB -Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison/Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

28

2014/C 142/36

Causa C-111/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 7 marzo 2014 — GST — Sarviz AG Germania/Direktor na direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na NAP

28

 

Tribunale

2014/C 142/37

Causa T-46/10: Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2014 — Faci/Commissione (Concorrenza  — Intese  — Mercato europeo degli stabilizzatori termici ESBO/esteri  — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE  — Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati nonché dei clienti e scambio di informazioni commerciali sensibili  — Prova di una delle parti dell’infrazione  — Ammende  — Parità di trattamento  — Buona amministrazione  — Termine ragionevole  — Proporzionalità)

30

2014/C 142/38

Causa T-181/10: Sentenza del Tribunale 20 marzo 2014 — Reagens/Commissione [Accesso ai documenti  — Regolamento (CE) n. 1049/2001  — Documenti relativi alle domande di presa in considerazione dell’incapacità contributiva di talune imprese nell’ambito di un procedimento in materia di cartelli  — Rifiuto di accesso  — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo  — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile  — Interesse pubblico prevalente  — Obbligo di procedere ad un esame specifico e concreto  — Accesso parziale]

30

2014/C 142/39

Causa T-306/10: Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2014 — Yusef/Commissione (Politica estera e di sicurezza comune  — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani  — Regolamento (CE) n. 881/2002  — Congelamento dei capitali e delle ricorse economiche di una persona a seguito del suo inserimento in un elenco redatto da un organismo delle Nazioni Unite  — Comitato per le sanzioni  — Conseguente inserimento nell’allegato I al regolamento n. 881/2002  — Rifiuto della Commissione di cancellare tale inserimento  — Ricorso per carenza  — Diritti fondamentali  — Diritto al contraddittorio, diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo e diritto al rispetto della proprietà)

31

2014/C 142/40

Causa T-539/11: Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2014 — Deutsche Bank/UAMI (Leistung aus Leidenschaft) [Marchio comunitario  — Domanda di marchio comunitario denominativo Leistung aus Leidenschaft  — Marchio costituito da uno slogan pubblicitario  — Impedimenti assoluti alla registrazione  — Assenza di carattere distintivo  — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009  — Parità di trattamento  — Obbligo di motivazione  — Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale]

32

2014/C 142/41

Causa T-291/12: Sentenza del Tribunale 25 marzo 2014 — Deutsche Bank/UAMI (Passion to Perform) [Marchio comunitario  — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea  — Marchio denominativo Passion to Perform  — Marchio costituito da uno slogan pubblicitario  — Impedimenti assoluti alla registrazione  — Assenza di carattere distintivo  — Articolo 7, paragrafo 1,lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009  — Parità di trattamento]

33

2014/C 142/42

Causa T-534/12 e T-535/12: Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2014 — Still/UAMI (Fleet Data Services) [Marchio comunitario  — Domande di marchi comunitari figurativi Fleet Data Services e Truck Data Services  — Impedimento assoluto alla registrazione  — Carattere descrittivo  — Assenza di carattere distintivo  — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009  — Diritto al contraddittorio  — Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009]

33

2014/C 142/43

Causa T-81/13: Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2014 — FTI Touristik/UAMI (BigXtra) [Marchio comunitario  — Domanda di marchio comunitario denominativo BigXtra  — Impedimento assoluto alla registrazione  — Assenza di carattere distintivo  — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

34

2014/C 142/44

Causa T-46/12: Ordinanza del Tribunale del 5 marzo 2013 — Chrysamed Vertrieb/UAMI — Chrysal International (Chrysamed) (Marchio comunitario  — Opposizione  — Ritiro della domanda di registrazione  — Non luogo a statuire)

34

2014/C 142/45

Causa T-198/13: Ordinanza del Tribunale del 3 febbraio 2014 — Imax/UAMI — Himax Technologies (IMAX) (Marchio comunitario  — Opposizione  — Ritiro dell’opposizione  — Non luogo a provvedere)

35

2014/C 142/46

Causa T-62/14: Ricorso proposto il 27 gennaio 2014 — BR IP Holder/UAMI — Greyleg Investments (HOKEY POKEY)

35

2014/C 142/47

Causa T-98/14: Ricorso proposto il 14 febbraio 2014 — Société Générale/Commissione

36

2014/C 142/48

Causa T-106/14: Ricorso proposto il 14 febbraio 2014 — Universal Utility International/UAMI (Greenworld)

37

2014/C 142/49

Causa T-108/14: Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Burazer e altri/Unione europea

37

2014/C 142/50

Causa T-109/14: Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Škugor e altri/Unione europea

38

2014/C 142/51

Causa T-124/14: Ricorso proposto il 19 febbraio 2014 — Finlandia/Commissione

39

2014/C 142/52

Causa T-125/14: Ricorso proposto il 14 febbraio 2014 — Gappol Marzena Porczyńska/UAMI– Gap (ITM) (GAPPol)

40

2014/C 142/53

Causa T-134/14: Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — Germania/Commissione

40

2014/C 142/54

Causa T-141/14: Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — SolarWorld e a./Consiglio

41

2014/C 142/55

Causa T-142/14: Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — SolarWorld e a./Consiglio

42

2014/C 142/56

Causa T-160/14: Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — Yingli Energy (China) e a./Consiglio

43

2014/C 142/57

Causa T-161/14: Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — Yingli Energy (China) e a./Consiglio

44

2014/C 142/58

Causa T-166/14: Ricorso proposto il 3 marzo 2014 — PRS Mediterranean/UAMI — Reynolds Presto Products (NEOWEB)

45

2014/C 142/59

Causa T-172/14: Ricorso proposto il 20 marzo 2014 — Stahlwerk Bous/Commissione

46

2014/C 142/60

Causa T-173/14: Ricorso proposto il 20 marzo 2014 — WeserWind/Commissione

47

2014/C 142/61

Causa T-174/14: Ricorso proposto il 20 marzo 2014 — Dieckerhoff Guss/Commissione

47

2014/C 142/62

Causa T-175/14: Ricorso proposto il 20 marzo 2014 — Walter Hundhausen/Commissione

48

2014/C 142/63

Causa T-176/14: Ricorso proposto il 20 marzo 2014 — Georgsmarienhütte/Commissione

49

2014/C 142/64

Causa T-177/14: Ricorso proposto il 20 marzo 2014 — Harz Guss Zorge/Commissione

50

2014/C 142/65

Causa T-178/14: Ricorso proposto il 20 marzo 2014 — Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss/Commissione

51

2014/C 142/66

Causa T-179/14: Ricorso proposto il 20 marzo 2014 — Schmiedewerke Gröditz/Commissione

52

2014/C 142/67

Causa T-183/14: Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Schmiedag/Commissione

53

2014/C 142/68

Causa T-186/14: Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Atlantic Multipower Germany/UAMI — Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme)

53

2014/C 142/69

Causa T-522/12: Ordinanza del Tribunale del 14 febbraio 2014 — Alfa-Beta Vassilopoulos/UAMI — Henkel (AB terra Leaf)

54

2014/C 142/70

Causa T-142/13: Ordinanza del Tribunale del 10 febbraio 2014 — Jinko Solar e a./Parlamento e a.

54

2014/C 142/71

Causa T-435/13: Ordinanza del Tribunale del 5 marzo 2014 — Triarii/Commissione

55

2014/C 142/72

Causa T-439/13: Ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2014 — Fard e Sarkandi/Consiglio

55

2014/C 142/73

Causa T-466/13: Ordinanza del Tribunale del 5 febbraio 2014 — Hermann Trollius/ECHA

55

2014/C 142/74

Causa T-505/13: Ordinanza del Tribunale del 19 marzo 2014 — Stichting Sona e Nao/Commissione

55

 

Tribunale della funzione pubblica

2014/C 142/75

Causa F-8/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 marzo 2014 — CP/Parlamento (Funzione pubblica  — Funzionario  — Capo unità  — Periodo di prova  — Mancata conferma nelle funzioni di capo unità  — Riassegnazione in funzioni non direttive  — Norme interne del Parlamento)

56

2014/C 142/76

Causa F-32/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 — Walton/Commissione (Funzione pubblica  — Agente temporaneo  — Indennità una tantum  — Dimissioni constatate con sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee  — Determinazione della data delle dimissioni  — Autorità di cosa giudicata  — Decisioni dell’APN divenute definitive in assenza di ricorso contenzioso  — Inosservanza del previo procedimento amministrativo  — Irricevibilità manifesta)

56

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

12.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/1


2014/C 142/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

GU C 135 del 5.5.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 129 del 28.4.2014

GU C 112 del 14.4.2014

GU C 102 del 7.4.2014

GU C 93 del 29.3.2014

GU C 85 del 22.3.2014

GU C 78 del 15.3.2014

Questi testi sono disponibili su:

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

12.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Braunschweig — Germania) — Procedimento penale a carico di International Jet Management GmbH

(Causa C-628/11) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 18 TFUE - Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità - Voli commerciali da uno Stato terzo con destinazione in uno Stato membro - Normativa di uno Stato membro che prevede che i vettori aerei dell’Unione che non dispongano di una licenza di esercizio rilasciata da tale Stato debbano ottenere un’autorizzazione per ciascun volo proveniente da uno Stato terzo))

2014/C 142/02

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Braunschweig

Imputata nella causa principale

International Jet Management GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Braunschweig — Interpretazione dell’articolo 18 TFUE — Voli commerciali di uno Stato terzo verso uno Stato membro –Normativa di uno Stato membro secondo cui i vettori aerei che non dispongano di una licenza di esercizio rilasciata dallo Stato membro medesimo devono ottenere un’autorizzazione per ogni volo proveniente da uno Stato terzo — Sanzione inflitta ad un vettore aereo comunitario per violazione di tale normativa

Dispositivo

1)

L’articolo 18 TFUE, che sancisce il principio generale del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, è applicabile ad una fattispecie, come quella oggetto del procedimento principale, in cui un primo Stato membro imponga ad un vettore aereo, titolare di una licenza d’esercizio rilasciata da un secondo Stato membro, l’obbligo di conseguire un’autorizzazione ad entrare nello spazio aereo del primo Stato membro per effettuare voli privati non di linea in provenienza da un paese terzo e con destinazione in tale primo Stato membro, mentre una simile autorizzazione non è richiesta ai vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata dal suddetto primo Stato membro.

2)

L’articolo 18 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di un primo Stato membro che imponga, a pena di ammenda in caso di violazione della stessa, ad un vettore aereo titolare di una licenza di servizio rilasciata da un secondo Stato membro l’obbligo di conseguire un’autorizzazione ad entrare nello spazio aereo del primo Stato membro per effettuare voli privati non di linea in provenienza da un paese terzo e con destinazione in tale Stato membro, mentre una simile autorizzazione non è richiesta ai vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata dal suddetto primo Stato membro, e che subordini il rilascio di tale autorizzazione all’esibizione di una dichiarazione attestante che i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata dal primo Stato membro non siano disposti o non siano in grado di effettuare tali voli.


(1)  GU C 80 del 17.3.2012.


12.5.2014   

IT

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C 142/3


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-639/11) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Immatricolazione dei veicoli a motore - Articoli 34 TFUE e 36 TFUE - Direttiva 70/311/CEE - Direttiva 2007/46/CE - Guida a destra in uno Stato membro - Obbligo, ai fini dell’immatricolazione, di spostare sul lato sinistro il dispositivo di sterzo delle autovetture situato sul lato destro))

2014/C 142/03

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms, G. Zavvos e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Szpunar, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e R. Krasuckaitė, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 34 TFUE, dell’articolo 2 bis della direttiva 70/311/CEE del Consiglio dell’8 giugno 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come modificata (GU L 133, pag. 10), nonché dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263, pag. 1) — Normativa di uno Stato membro che vieta l’immatricolazione dei veicoli con guida a destra

Dispositivo

1)

La Repubblica di Polonia, subordinando l’immatricolazione sul proprio territorio di autovetture con dispositivo di sterzo collocato a destra, nuove o precedentemente immatricolate in altri Stati membri, allo spostamento del volante sul lato sinistro, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 2 bis della direttiva 70/311/CEE del Consiglio, dell’8 giugno 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), e dell’articolo 34 TFUE.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

3)

La Repubblica di Lituania sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 73 del 10.3.2012.


12.5.2014   

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C 142/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica di Lituania

(Causa C-61/12) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Immatricolazione dei veicoli a motore - Articoli 34 TFUE e 36 TFUE - Direttiva 70/311/CEE - Direttiva 2007/46/CE - Guida a destra in uno Stato membro - Obbligo, ai fini dell’immatricolazione, di spostare sul lato sinistro il dispositivo di sterzo delle autovetture situato sul lato destro))

2014/C 142/04

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė, G. Wilms e G. Zavvos, agenti)

Convenuta: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e R. Krasuckaitė, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Estonia (rappresentante: M. Linntam, agente), Repubblica di Lettonia (rappresentanti: I. Kalniņš e A. Nikolajeva, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Szpunar, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 34 TFUE e 2 bis della direttiva 70/311/CEE del Consiglio, dell’8 giugno 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 133, pag. 10), nonché dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263, pag. 1) — Legislazione nazionale che vieta l’immatricolazione di autovetture nuove con dispositivo di sterzo sul lato destro, sebbene esse soddisfino i requisiti stabiliti dalla direttiva quadro e dalle specifiche direttive — Diniego di immatricolazione delle autovetture con dispositivo di sterzo sul lato destro precedentemente immatricolate in un altro Stato membro

Dispositivo

1)

La Repubblica di Lituania, vietando l’immatricolazione delle autovetture con volante montato sul lato destro e/o esigendo, ai fini dell’immatricolazione delle autovetture con dispositivo di sterzo collocato a destra, nuove o precedentemente immatricolate in altri Stati membri, che il volante venga spostato sul lato sinistro, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 2 bis della direttiva 70/311/CEE del Consiglio, dell’8 giugno 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), e dell’articolo 34 TFUE.

2)

La Repubblica di Lituania è condannata alle spese.

3)

La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 118 del 21.4.2012.


12.5.2014   

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C 142/5


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona/Generalidad de Cataluña

(Causa C-139/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Operazioni relative alla vendita di titoli e che comportano il trasferimento della proprietà di beni immobili - Assoggettamento ad un’imposta indiretta diversa dall’IVA - Articoli 49 TFUE e 63 TFUE - Situazione puramente interna))

2014/C 142/05

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

Convenuto: Generalidad de Cataluña

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione delle operazioni relative a titoli considerati dall’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5) — Eccezione — Operazioni relative alla vendita di titoli e che comportano il trasferimento della proprietà di beni immobili — Normativa nazionale che assoggetta le acquisizioni della maggioranza del capitale di una società avente come attivo principalmente beni immobili ad un’imposta indiretta diversa dall’IVA

Dispositivo

La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, deve essere interpretata nel senso che non osta a una disposizione nazionale, quale l’articolo 108 della legge n. 24/1988 sul mercato dei valori mobiliari (Ley 24/1988 del Mercado de Valores), del 28 luglio 1988, come modificata dalla legge n. 18/1991, relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Ley 18/1991 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas), del 6 giugno 1991, che assoggetta l’acquisizione della maggioranza del capitale di una società il cui attivo è essenzialmente costituito da beni immobili ad un’imposta indiretta diversa dall’imposta sul valore aggiunto, quale quella in parola nel procedimento principale.


(1)  GU C 174 del 16.6.2012.


12.5.2014   

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C 142/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne — Regno Unito) — C.D./S.T.

(Causa C-167/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 92/85/CEE - Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - Articolo 8 - Madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata - Rifiuto di riconoscerle un congedo di maternità - Direttiva 2006/54/CE - Parità di trattamento fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Articolo 14 - Trattamento meno favorevole della madre committente riguardo alla concessione del congedo di maternità))

2014/C 142/06

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne

Parti

Ricorrente: C.D.

Convenuta: S.T.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Employment Tribunal Newcastle upon Tyne — Interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1, 2, lettera c), 8, paragrafo 1, e 11, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1) — Interpretazione degli articoli 14 e 2, paragrafi 1, lettere a) e b), e 2, lettera c), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204, pag. 23) — Divieto di trattamento meno favorevole di una donna in relazione a gravidanza o a congedo di maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE — Ambito di applicazione — Madre non biologica che abbia fatto ricorso a una maternità surrogata — Diritto a un congedo di maternità

Dispositivo

1)

La direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere un diritto al congedo di maternità ai sensi dell’articolo 8 di tale direttiva a una lavoratrice che, in qualità di madre committente, abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata, nemmeno quando, dopo la nascita, essa effettivamente allatti, o comunque possa allattare, al seno il bambino.

2)

Il combinato disposto dell’articolo 14 con l’articolo 2, paragrafi 1, lettere a) e b), e 2, lettera c), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, deve essere interpretato nel senso che non costituisce una discriminazione fondata sul sesso il rifiuto di un datore di lavoro di riconoscere un congedo di maternità a una madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata.


(1)  GU C 194 del 30.6.2012.


12.5.2014   

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C 142/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Equality Tribunal — Irlanda) — Z/A Government Department, the Board of Management of a Community School

(Causa C-363/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2006/54/CE - Parità di trattamento fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata - Rifiuto di riconoscerle un congedo retribuito equivalente a un congedo di maternità o a un congedo di adozione - Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Divieto di qualsiasi discriminazione fondata su un handicap - Madre committente che non può sostenere una gravidanza - Sussistenza di un handicap - Validità delle direttive 2006/54 e 2000/78))

2014/C 142/07

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Equality Tribunal

Parti

Ricorrente: Z

Convenuti: A Government Department, the Board of Management of a Community School

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Equality Tribunal (Irlanda) — Interpretazione degli articoli 4 e 14 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204, pag. 23) — Interpretazione degli articoli 3, paragrafo 1, e 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Madre biologica che si è avvalsa della maternità surrogata — Persona affetta da un’incapacità fisica a procreare — Diritto a un congedo di maternità

Dispositivo

1)

La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, in particolare agli articoli 4 e 14, deve essere interpretata nel senso che non costituisce una discriminazione fondata sul sesso il fatto di negare la concessione di un congedo retribuito equivalente a un congedo di maternità a una lavoratrice che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata, in qualità di madre committente.

La situazione di una simile madre committente in ordine al riconoscimento di un congedo di adozione non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

2)

La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che non costituisce una discriminazione fondata sull’handicap il fatto di negare la concessione di un congedo retribuito equivalente a un congedo di maternità o a un congedo di adozione a una lavoratrice che sia incapace di sostenere una gravidanza e si sia avvalsa di un contratto di maternità surrogata.

La validità di tale direttiva non può essere esaminata in riferimento alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ma la stessa direttiva deve essere oggetto, per quanto possibile, di un’interpretazione conforme a detta convenzione.


(1)  GU C 311 del 13.10.2012.


12.5.2014   

IT

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C 142/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014 — Commissione europea/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-427/12) (1)

((Ricorso di annullamento - Scelta della base giuridica - Articoli 290 TFUE e 291 TFUE - Atto delegato e atto di esecuzione - Regolamento (UE) n. 528/2012 - Articolo 80, paragrafo 1 - Biocidi - Agenzia europea per le sostanze chimiche - Determinazione delle tariffe da parte della Commissione))

2014/C 142/08

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, C. Zadra e E. Manhaeve, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio e A. Troupiotis, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Moore e I. Šulce, agenti)

Intervenienti a sostegno dei convenuti: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, E. Ruffer e D. Hadroušek, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: V. Pasternak Jørgensen e C. Thorning, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e N. Rouam, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e M. Noort, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: H. Leppo e J. Leppo, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Murrell e M. Holt, agenti, assistiti da B. Kennelly, barrister)

Oggetto

Ricorso di annullamento — Articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167, pag. 1), nella parte in cui prevede l’adozione di misure che stabiliscono le tariffe spettanti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) con atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE, e non con atto delegato conformemente all’articolo 290 TFUE — Scelta della base giuridica — Attribuzione dei poteri di regolamentazione che il legislatore dell’Unione può attribuire alla Commissione

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 355 del 17.11.2012.


12.5.2014   

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C 142/8


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 20 marzo 2014 — Rousse Industry/Commissione europea

(Causa C-271/13 P) (1)

((Impugnazione - Aiuti di Stato - Aiuto concesso dalla Repubblica di Bulgaria sotto forma di rinuncia ai crediti - Decisione della Commissione che dichiara tale aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero - Nozione di «aiuto nuovo» - Obbligo di motivazione))

2014/C 142/09

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Rousse Industry (rappresentanti: A. Angelov e S. Panov, advokati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Urraca Caviedes e D. Stefanov, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 marzo 2013, Rousse Industry/Commissione (T-489/11) con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente diretto al parziale annullamento della decisione 2012/706/UE della Commissione, del 13 luglio 2011, relativa all’aiuto di Stato SA.28903 (C 12/10) (ex N 389/09) al quale la Bulgaria ha dato esecuzione a favore di [Rousse] Industry (GU 2012, L 320, pag. 27) — Aiuto di Stato sotto forma di rinuncia ai crediti — Decisione che dichiara tale aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero — Violazione delle norme procedurali arrecante pregiudizio ai diritti della ricorrente — Violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Rousse Industry AD è condannata alle spese.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


12.5.2014   

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C 142/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Duisburg (Germania) il 16 gennaio 2014 — Ana-Maria Talasca, Angelina Marita Talasca/Comune di Kevelaer

(Causa C-19/14)

2014/C 142/10

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Duisburg

Parti

Ricorrenti: Ana-Maria Talasca, Angelina Marita Talasca

Convenuta: Comune di Kevelaer

Questioni pregiudiziali

a)

Se l’articolo 7, paragrafo 1, frase 2, SGB II sia compatibile con il diritto dell’Unione europea.

b)

In caso di risposta negativa, se la Repubblica federale di Germania debba modificare la situazione giuridica o se un’altra situazione giuridica risulti automaticamente e, in tal caso, come essa si configuri.

c)

Se l’articolo 7, paragrafo 1, frase 2, SGB II rimanga in vigore fino ad una (eventualmente) necessaria modifica giuridica da parte degli organi della Repubblica federale di Germania.


12.5.2014   

IT

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C 142/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 18 dicembre 2013 — ŠKO-ENERGO, s.r.o. contro Odvolací finanční ředitelství

(Causa C-43/14)

2014/C 142/11

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Resistente: Odvolací finanční ředitelství

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di disposizioni normative nazionali che assoggettano all’imposta sulle donazioni l’assegnazione gratuita di quote di emissioni nel periodo pertinente.


(1)  GU L 275, pag. 32.


12.5.2014   

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C 142/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla (Ungheria) il 27 gennaio 2014 — Procedimento penale, a carico di István Balázs e Dániel Papp

(Causa C-45/14)

2014/C 142/12

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Ítélőtábla

Imputati nella causa principale

István Balázs e Dániel Papp

Questioni pregiudiziali

Se la regolamentazione o la mancanza di regolamentazione della legittima imputazione, prevista nell’articolo 2 del codice di procedura penale

1)

sia contraria all’attuazione del «diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale» sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

2)

determini la violazione del «diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato» previsto all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’articolo 14, paragrafo 7, del Patto internazionale sui diritti civili e politici e all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950;

3)

e/o determini la violazione del «divieto dell’abuso di diritto», previsto all’articolo 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


12.5.2014   

IT

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C 142/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 28 gennaio 2014 — Jürgen Kaiser/Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-46/14)

2014/C 142/13

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Rüsselsheim

Parti

Ricorrente: Jürgen Kaiser

Resistente: Condor Flugdienst GmbH

Questioni pregiudiziali

Se un vettore aereo, per avvalersi dell’esclusione di responsabilità di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 (1), debba sostenere, e dimostrare, di aver adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione onde evitare le attese conseguenze di circostanze eccezionali, quali la cancellazione o un ritardo prolungato, oppure di non aver avuto a disposizione siffatte misure ragionevoli.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


12.5.2014   

IT

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C 142/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein — Westfalen (Germania) il 4 febbraio 2014 — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

(Causa C-51/14)

2014/C 142/14

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrente: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

Convenuto: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1998/78 (1) disciplini in modo esaustivo la sostituzione di zucchero nell’ambito del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio, e se tale disposizione non preveda la condizione che lo zucchero destinato alla sostituzione debba essere prodotto da un altro fabbricante stabilito nel territorio dello stesso Stato membro.

2)

In caso di risposta affermativa: se l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1998/78 presupponga, per poter beneficiare del rimborso delle spese di magazzinaggio, che lo zucchero C destinato alla sostituzione sia «effettivamente sostituito» presso il fabbricante di zucchero.

3)

Qualora l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2670/81 (2) si applichi alla sostituzione di zucchero: se l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2670/81 presupponga, per poter beneficiare del rimborso delle spese di magazzinaggio, che lo zucchero C destinato alla sostituzione sia «effettivamente sostituito» presso il fabbricante di zucchero.

4)

In subordine: se la disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2670/81 sia invalida nella misura in cui esige che lo zucchero destinato alla sostituzione «[sia] stat[o] prodott[o] da un altro fabbricante operante nel territorio dello stesso Stato membro».


(1)  Regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione, del 18 agosto 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero (GU L 231, pag. 5).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262, pag. 14).


12.5.2014   

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C 142/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein Westfalen (Germania) il 4 febbraio 2014 — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

(Causa C-52/14)

2014/C 142/15

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrente: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

Convenuto: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in relazione all’interruzione della prescrizione, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 (1) sia quella competente per gli atti aventi natura istruttoria o volti a perseguire l’irregolarità, a prescindere dal fatto che essa abbia erogato le risorse finanziarie. Se l’atto avente natura istruttoria o volto a perseguire l’irregolarità debba essere diretto all’adozione di una misura o di una sanzione amministrativa.

2)

Se la «persona interessata» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 possa essere anche un impiegato di un’impresa che è stato sentito come testimone.

3)

Se, con riferimento a «qualsiasi atto (...) portato a conoscenza (...) che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità» [articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (EG, EURATOM) n. 2988/95], tali atti debbano avere per oggetto specifici errori nel rilevamento della produzione di zucchero (fattispecie) da parte del fabbricante di zucchero, che di norma vengono ipotizzati o accertati soltanto nell’ambito di un’indagine regolarmente condotta riguardante l’organizzazione del mercato. Se anche una relazione conclusiva dell’indagine o una relazione di valutazione dei risultati dell’indagine, in cui non siano sollevati ulteriori quesiti su determinate fattispecie, possa integrare un «atto di natura istruttoria» portato a conoscenza.

4)

Se la fattispecie delle «irregolarità ripetute» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 presupponga che le azioni o le omissioni qualificate come irregolarità siano tra loro temporalmente vicine per poter continuare a essere valutate come «ripetizione». In caso di risposta affermativa: se tale prossimità temporale venga meno per il fatto che l’irregolarità, in sede di rilevamento dei quantitativi di zucchero, è compiuta soltanto una volta nell’arco di una campagna saccarifera e non si ripete fino alla campagna saccarifera successiva o a una delle seguenti.

5)

Se la fattispecie della ripetizione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 possa cessare per il fatto che l’autorità competente, a conoscenza della complessità della fattispecie, non abbia controllato l’impresa o, eventualmente, non l’abbia controllata con regolarità o accuratezza.

6)

Da quando decorra il termine di prescrizione doppio di otto anni previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 nel caso di irregolarità permanenti o ripetute. Se tale termine inizi a decorrere dalla cessazione di ciascuna azione qualificabile come irregolarità (articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento) o dalla cessazione dell’ultima azione ripetuta (articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento).

7)

Se il termine di prescrizione doppio di otto anni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 possa essere interrotto da un atto della competente autorità che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità.

8)

Se, in presenza di fattispecie diverse che incidono sull’entità delle sovvenzioni, i termini di prescrizione da calcolare in base alla disposizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 debbano essere stabiliti separatamente a seconda della fattispecie (irregolarità).

9)

Se, ai fini del decorso del termine di prescrizione doppio di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95, rilevi il fatto che l’irregolarità era nota all’autorità.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).


12.5.2014   

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C 142/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 6 febbraio 2014 — Hauptzollamt Hannover/Amazon EU Sàrl

(Causa C-58/14)

2014/C 142/16

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Convenuto e ricorrente in cassazione: Hauptzollamt Hannover

Ricorrente in primo grado e convenuto in cassazione: Amazon EU Sàrl

Questioni pregiudiziali

1)

Se la designazione dei prodotti della sottovoce 8543 7010 della nomenclatura combinata (1) debba essere intesa nel senso che possono esservi classificati solo apparecchi che hanno esclusivamente funzioni di traduzione o dizionario.

2)

Qualora si debba rispondere in senso negativo alla prima questione:

Se si debbano classificare nella sottovoce 8543 7010 della nomenclatura combinata anche apparecchi nei quali le funzioni di traduzione o dizionario sono irrilevanti rispetto alla loro funzione principale (nella fattispecie la funzione di lettura).


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione del regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (GU L 284, pag. 1).


12.5.2014   

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C 142/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 7 febbraio 2014 — Firma Ernst Kollmer Fleischimport und –export/Hauptzollamt Hamburg–Jonas

(Causa C-59/14)

2014/C 142/17

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Firma Ernst Kollmer Fleischimport und –export

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg–Jonas

Questioni pregiudiziali

1)

Qualora la violazione di una disposizione del diritto dell’Unione sia stata scoperta soltanto dopo l’insorgenza di un pregiudizio, se l’irregolarità, necessaria a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (1) affinché inizi a decorrere il termine di prescrizione e definita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, presupponga in via cumulativa, oltre a un’azione o a un’omissione dell’operatore economico, che sia stato arrecato un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, cosicché il termine di prescrizione inizia a decorrere soltanto dal momento in cui si è verificato il danno, o se il termine di prescrizione inizi a decorrere con l’azione o l’omissione dell’operatore economico che integra una violazione di una disposizione del diritto dell’Unione, a prescindere dal momento in cui è insorto il pregiudizio.

2)

Qualora si risponda alla prima questione nel senso che il termine di prescrizione inizia a decorre soltanto con l’insorgere del pregiudizio:

se — rispetto al rimborso di una restituzione all’esportazione concessa in via definitiva — un pregiudizio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 sussista già a fronte del pagamento a favore di un esportatore di un importo pari alla restituzione all’esportazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80, senza che sia stata già svincolata la cauzione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 565/80, o se un pregiudizio insorga soltanto nel momento dello svincolo della cauzione ovvero della definitiva concessione della restituzione all’esportazione.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).


12.5.2014   

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C 142/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 10 febbraio 2014 — Finanzamt Linz /Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

(Causa C-66/14)

2014/C 142/18

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Linz

Convenuto: Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

Interveniente: IFN-Holding AG, IFN Beteiligungs GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 107 TFUE (già articolo 87 CE), in combinato disposto con l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (già articolo 88, paragrafo 3, CE) osti a una misura nazionale secondo cui, nell’ambito dell’imposizione di gruppo, in caso di acquisizione di una partecipazione in una società residente deve portarsi in ammortamento l’avviamento — con conseguente riduzione della base imponibile e quindi dell’onere fiscale -, mentre in caso di acquisizione di una partecipazione nelle altre ipotesi di tassazione dei redditi e delle società un siffatto ammortamento dell’avviamento non è ammesso.

2)

Se l’articolo 49 TFUE (già articolo 43 CE), in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE (già art. 48 CE), osti alle disposizioni di uno Stato membro secondo cui, nell’ambito dell’imposizione di gruppo, in caso di acquisizione di una partecipazione in una società residente, deve portarsi in ammortamento l’avviamento, mentre in caso di acquisizione di una partecipazione in una società non residente (in particolare, in una società avente la propria sede in un altro Stato membro dell’Unione) un siffatto ammortamento dell’avviamento non è ammesso.


12.5.2014   

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C 142/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht (Germania) il 10 febbraio 2014 — Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic e a.

(Causa C-67/14)

2014/C 142/19

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundessozialgericht

Parti

Ricorrente in cassazione: Jobcenter Berlin Neukölln

Resistenti in cassazione: Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, Valentina Alimanovic, Valentino Alimanovic

Questioni pregiudiziali

1)

Se il principio della parità di trattamento di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 (1) valga — con l’eccezione della non esportabilità delle prestazioni di cui all’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 — anche per le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell’articolo 70, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se — ed eventualmente in che misura — sia possibile prevedere restrizioni al principio della parità di trattamento di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 mediante disposizioni delle legislazioni nazionali di attuazione dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE (2), in base alle quali l’accesso alle prestazioni in parola non sia garantito senza eccezioni qualora il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione nell’altro Stato membro sia giustificato unicamente dalla finalità di ricercare un lavoro.

3)

Se l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE in combinato disposto con l’articolo 18 TFUE osti a una disposizione di diritto nazionale che, per il periodo del diritto di soggiorno giustificato unicamente dalla finalità di ricercare un lavoro e a prescindere dal collegamento con lo Stato membro ospitante, neghi senza eccezioni a cittadini dell’Unione che, quali persone in cerca di occupazione, possono avvalersi del diritto alla libera circolazione, una prestazione sociale finalizzata a garantire la sussistenza e, allo stesso tempo, ad agevolare l’accesso al mercato del lavoro.


(1)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).

(2)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).


12.5.2014   

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C 142/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) il 10 febbraio 2014 — Dragoș Constantin Târșia/Stato rumeno, tramite il Ministerul Finanțelor și Economiei, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor

(Causa C-69/14)

2014/C 142/20

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Sibiu

Parti

Ricorrente: Dragoș Constantin Târșia

Convenuti: Stato rumeno, tramite il Ministerul Finanțelor și Economiei, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 17, 20, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, l’articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il principio della certezza del diritto sancito dal diritto [dell’Unione] e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia possano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa come l’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004 che prevede la possibilità di revocazione delle decisioni giurisdizionali nazionali esclusivamente nell’ambito del contenzioso amministrativo nell’ipotesi di violazione del principio del primato del diritto [dell’Unione] e che non permette la possibilità di revocazione delle decisioni giurisdizionali nazionali pronunciate in ambiti diversi dal contenzioso amministrativo (materia civile, penale) nell’ipotesi della violazione dello stesso principio del primato del diritto [dell’Unione] ad opera di tali decisioni.


12.5.2014   

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C 142/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof 's Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 10 febbraio 2014 — X/Directeur van het onderdeel Belastingregio Belastingdienst/X van de rijksbelastingdienst

(Causa C-72/14)

2014/C 142/21

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof 's Hertogenbosch

Parti

Ricorrente: X

Convenuti: Directeur van het onderdeel Belastingregio Belastingdienst/X van de rijksbelastingdienst

Questioni pregiudiziali

1)

Nella sentenza Fitzwilliam (1) la Corte di giustizia ha dichiarato che un certificato E101, rilasciato dall’ente designato dall’autorità competente di uno Stato membro, vincola gli enti previdenziali degli altri Stati membri, anche nel caso in cui il suo contenuto sia inesatto. Se detta decisione valga anche per casi come quello in esame, in cui non sono applicabili le regole di attribuzione del regolamento (2).

2)

Se, ai fini della risposta a questa questione, sia rilevante che l’organo competente non intendeva rilasciare un certificato E101, ma per motivi amministrativi abbia consapevolmente e volontariamente utilizzato documenti che, quanto a forma e contenuto, si presentavano come un certificato E101, mentre l’interessato riteneva, e poteva ragionevolmente ritenere, di aver ottenuto un certificato E101.


(1)  Sentenza del 10 febbraio 2000, FTS (C-202/97, Racc. pag. I-883).

(2)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149; pag. 2).


12.5.2014   

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C 142/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 10 febbraio 2014 — UAB «Eturas» e a./Lietuvos Respublicos konkurencijos taryba

(Causa C-74/14)

2014/C 142/22

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrenti: UAB «Eturas» e a.

Resistente: Lietuvos Respublicos konkurencijos taryba

Altre parti nel procedimento: UAB Aviaeuropa, UAB Grand Voyage, UAB Kalnų upė, UAB Keliautojų klubas, UAB Smaragdas travel, UAB 700LT, UAB Aljus ir Ko, UAB Gustus vitae, UAB Tropikai, UAB Vipauta, UAB Vistus

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui gli operatori economici partecipano ad un sistema elettronico comune di informazione del tipo descritto nella presente causa e l’Autorità per la Concorrenza ha dimostrato che erano stati introdotti in tale sistema un avviso di sistema sulle limitazioni degli sconti e una limitazione tecnica all’inserimento dei tassi degli sconti, si possa presumere che tali operatori economici fossero a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, dell’avviso di sistema introdotto nel sistema elettronico di informazioni e che, non opponendosi all’applicazione di tali limitazioni di sconto, abbiano espresso la loro tacita approvazione alla limitazione dello sconto sul prezzo e, per tale ragione, possano essere ritenuti responsabili dell’attuazione di pratiche concordate ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, quali elementi debbano essere presi in considerazione nel determinare se gli operatori economici che partecipano ad un sistema elettronico comune di informazioni, in circostanze quali quelle del procedimento principale, abbiano attuato pratiche concordate ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.


12.5.2014   

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C 142/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover (Germania) il 14 febbraio 2014 — TUIfly GmbH/Harald Walter

(Causa C-79/14)

2014/C 142/23

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hannover

Parti

Ricorrente: TUIfly GmbH

Convenuto: Harald Walter

Questioni pregiudiziali

I.

Se l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 debba essere interpretato nel senso che anche un «anticipo» non comunicato del volo, che determini l’impossibilità dei passeggeri di usufruire di quest’ultimo, rientri nell’ambito di applicazione del regolamento.

II.

Se il regolamento debba essere interpretato nel senso che, relativamente alla causa, eccezion fatta per l’articolo 5, i motivi del ritardo non risultino dirimenti.

III.

Se il regolamento persegua il suo obiettivo, ossia la compensazione del danno causato da una perdita di tempo, anche in caso di arrivo anticipato del passeggero e, dunque, di un’organizzazione del tempo prima del volo.

IV.

Se la mancata comunicazione dell’anticipazione del volo, che ha comportato un ritardo maggiore del previsto nel raggiungimento del luogo di villeggiatura, determini l’applicazione del regolamento.

V.

Se il regolamento debba garantire un elevato livello di protezione così da vietare ogni restrizione dell’organizzazione del tempo del passeggero e se ciò si verifichi anche con riguardo a un anticipo


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


12.5.2014   

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C 142/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 17 febbraio 2014 — Nannoka Vulcanus Industries BV, altra parte: College van gedeputeerde staten van Gelderland

(Causa C-81/14)

2014/C 142/24

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Nannoka Vulcanus Industries BV

Altra parte: College van gedeputeerde staten van Gelderland

Questioni pregiudiziali

1)

Se dall’allegato IIB della direttiva 1999/13/CE (1) (direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti) consegua che il gestore di impianti per i quali un tenore costante in materia solida del prodotto può essere ipotizzato e utilizzato per definire il punto di riferimento per le riduzioni di emissione, qualora i prodotti di sostituzione a tenore di solvente zero o ridotto siano ancora in fase di sviluppo, deve disporre di un periodo di proroga per attuare i suoi piani di riduzione di emissione, in deroga al calendario incluso nel citato allegato.

[In caso di soluzione affermativa della prima questione:]

2)

Se, per ottenere un periodo di proroga per l’attuazione del piano di riduzione, ai sensi dell’allegato IIB della direttiva 1999/13/CE, sia necessaria una determinata azione del gestore dell’impianto o un’autorizzazione di un’autorità competente.

3)

In base a quali criteri possa essere stabilita la durata del periodo di proroga, ai sensi dell’allegato IIB della direttiva 1999/13/CE.


(1)  GU L 85, pag. 1.


12.5.2014   

IT

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C 142/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 17 febbraio 2014 — Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile

(Causa C-82/14)

2014/C 142/25

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte Suprema di Cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Agenzia delle Entrate

Convenuta: Nuova Invincibile

Questione pregiudiziale

Se [una misura come il condono previsto dal comma 17o dell'art. 9 della legge 289/2002, che riguarda periodi temporali remoti e che mira a indennizzare in qualche misura coloro che sono stati coinvolti in eventi calamitosi,] venendo ad incidere sulle somme totali incassate (o da incassare) a seguito della applicazione dell'IVA[, cada] sotto il divieto che è alla base della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 17 luglio 2008 in causa C-132/06.


12.5.2014   

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C 142/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 17 febbraio 2014 — CEZ Razpredelenie Bulgaria AD/Komisia za zashtita ot diskriminatsia

(Causa C-83/14)

2014/C 142/26

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria)

Parti

Ricorrente: CEZ Razpredelenie Bulgaria AD

Convenuta: Komisia za zashtita ot diskriminatsia

Altre parti del procedimento: Anelia Nikolova e Darzhavna komisia za energiyno i vodno regulirane

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «origine etnica» utilizzata nella direttiva 2000/43/CЕ del Consiglio, del 29 giugno 2000 (1), che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, nonché nell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretata nel senso che ricomprenda un gruppo compatto di cittadini bulgari di origine Rom, quale quello che vive nel quartiere «Gizdova mahala» della città di Dupnitsa.

2)

Se la nozione di «situazione analoga», di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43, trovi applicazione nella presente fattispecie, in cui nei quartieri Rom gli strumenti di misura a fini commerciali sono installati a un’altezza di 6-7 metri, mentre in altri quartieri, dove la popolazione non è costituita da un gruppo compatto di popolazione Rom, sono di norma posizionati a un’altezza inferiore a 2 metri.

3)

Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43 debba essere interpretato nel senso che con l’installazione di strumenti di misura a fini commerciali nei quartieri Rom a un’altezza compresa tra 6 e 7 metri la popolazione di origine Rom è trattata meno favorevolmente rispetto alla popolazione di origine etnica diversa.

4)

Se, qualora si riconosca un trattamento meno favorevole, la suddetta disposizione debba essere interpretata nel senso che, nella fattispecie del procedimento principale, tale trattamento dipenda in tutto o in parte dalla circostanza che si tratti del gruppo etnico dei Rom.

5)

Se una normativa nazionale quale l’articolo 1, punto 7, delle disposizioni complementari dello Zakon za zashtita ot diskriminatsia (legge sulla tutela contro le discriminazioni, in prosieguo: lo «ZZD»), ai sensi del quale qualsiasi atto, azione o omissione che arreca pregiudizio direttamente o indirettamente a diritti o legittimi interessi è un «trattamento sfavorevole», sia compatibile con la direttiva 2000/43.

6)

Se la nozione di «prassi apparentemente neutra» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 sia applicabile alla prassi seguita dalla CEZ Razpredelenie Bulgaria AD di installare i contatori a un’altezza compresa tra 6 e 7 metri. Come si debba interpretare la nozione «apparentemente»: se nel senso che la prassi sia manifestamente neutra o nel senso che appaia solo a prima vista neutra, ovvero sia apparentemente neutra.

7)

Se, affinché sussista una discriminazione indiretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, sia necessario che la prassi neutra metta le persone in una posizione di particolare svantaggio a motivo della loro razza o origine etnica, o se sia sufficiente che tale prassi colpisca solo persone con una determinata origine etnica. Se in tale contesto sia ammissibile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 una disposizione nazionale quale l’articolo 4, paragrafo 3, del ZZD, secondo cui si è in presenza di una discriminazione indiretta quando una persona viene posta in una posizione meno favorevole sulla base di caratteristiche menzionate al paragrafo 1 (compresa l’etnia).

8)

Come si debba interpretare la nozione di «posizione di particolare svantaggio» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43. Se essa corrisponda alla nozione «meno favorevolmente», utilizzata nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della medesima direttiva, o se comprenda solo casi particolarmente rilevanti, evidenti e gravi di disparità di trattamento. Se la prassi descritta nella presente fattispecie rappresenti una situazione di particolare svantaggio. Qualora non si tratti di un caso rilevante, evidente e grave di persone poste in una posizione di svantaggio, se ciò sia sufficiente per escludere la presenza di una discriminazione indiretta (senza verificare se la corrispondente prassi risulti giustificata, appropriata e necessaria in relazione al conseguimento di una finalità legittima).

9)

Se, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/43 siano ammissibili disposizioni nazionali quali l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del ZZD, che ai fini della sussistenza di una discriminazione diretta richiedono un «trattamento più sfavorevole» e per considerare una discriminazione come indiretta presuppongono che si debba «collocare una persona (…) in una posizione più sfavorevole», senza differenziare come la direttiva in base alla gravità dello specifico trattamento meno favorevole.

10)

Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 debba essere interpretato nel senso che la prassi in discussione della CEZ Razpredelenie Bulgaria AD sia oggettivamente giustificata in considerazione della necessità di garantire la sicurezza della rete di elettricità e il corretto rilevamento del consumo di corrente. Se tale prassi sia appropriata anche tenuto conto dell’obbligo della resistente di consentire agli utenti il libero accesso ai display dei contatori. Se tale prassi risulti necessaria qualora, in base a pubblicazioni nei mezzi di informazione, siano noti altri strumenti accessibili tecnicamente e finanziariamente per garantire la sicurezza degli strumenti di misura a fini commerciali.


(1)  GU L 180, pag. 22.


12.5.2014   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 1 de Granada (Spagna) il 18 febbraio 2014 — Marta León Medialdea/Ayuntamiento de Huetor Vega

(Causa C-86/14)

2014/C 142/27

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n. 1 de Granada

Parti

Ricorrente: Marta León Medialdea

Convenuto: Ayuntamiento de Huetor Vega

Questioni pregiudiziali

1)

Se il lavoratore a tempo indeterminato non permanente [,] così come configurato dalla legge e dalla giurisprudenza, sia[,] conformemente alla definizione di cui alla direttiva 1999/70/CE (1)[,] un lavoratore con contratto a tempo determinato.

2)

Se sia compatibile con il diritto [dell’Unione] un’interpretazione e applicazione del diritto nazionale da parte del giudice nazionale secondo la quale[,] in caso di contratti di lavoro a tempo determinato fraudolenti nel settore pubblico trasformati in contratti a tempo indeterminato non permanenti, l’amministrazione può coprire o sopprimere il posto unilateralmente senza corrispondere alcun indennizzo al lavoratore e in assenza della previsione di altre misure che limitino l’uso abusivo dei contratti a tempo determinato.

3)

Se sia compatibile con il diritto [dell’Unione] il medesimo comportamento da parte dell’amministrazione qualora, procedendo alla copertura o alla soppressione, essa corrisponda l’indennizzo previsto per l’estinzione dei contratti a tempo determinato stipulati legittimamente.

4)

Se sia compatibile con il diritto [dell’Unione] il medesimo comportamento da parte dell’amministrazione qualora, procedendo alla copertura o alla soppressione, essa ricorra alle procedure e alle cause previste per i licenziamenti per motivi oggettivi con corresponsione del medesimo indennizzo.


(1)  Del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).


12.5.2014   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 21 febbraio 2014 — A2A SpA/Agenzia delle Entrate

(Causa C-89/14)

2014/C 142/28

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte Suprema di Cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: A2A SpA

Convenuta: Agenzia delle Entrate

Questione pregiudiziale

Se l’art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1), e gli articoli 9, 11 e 13 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento predetto (2), debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una legislazione nazionale che, in relazione ad un’azione di recupero di un aiuto di Stato conseguente ad una decisione della Commissione notificata in data 7 giugno 2002, stabilisca che gli interessi sono determinati in base alle disposizioni del capo V del citato regolamento n. 794/2004 (cioè, in particolare, agli articoli 9 e 11), e, quindi, con applicazione del tasso di interesse in base al regime degli interessi composti.


(1)  GU L 83, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140, pag. 1).


12.5.2014   

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C 142/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Câmpulung (Romania) il 25 febbraio 2014 — Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran/SC Suport Colect SRL

(Causa C-92/14)

2014/C 142/29

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Câmpulung

Parti

Ricorrenti: Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran

Convenuta: SC Suport Colect SRL

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1) e della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (2) siano applicabili anche a un contratto di credito stipulato il 5 ottobre 2006, prima dell’adesione della Romania all’Unione europea, ma i cui effetti continuano a prodursi nel presente, in quanto le sue disposizioni sono oggetto di esecuzione in questo momento, a seguito delle successive cessioni del credito da esso previsto.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se clausole come quelle sul «servizio del debito del mutuatario» che si riferiscono all’esistenza di ritardi nel pagamento da parte del debitore, nonché quelle relative all’aumento del tasso di interesse decorso un anno, oltre il quale il tasso risulta costituito dal tasso variabile di riferimento della Banca Comercială Română, affisso presso la sede della banca, maggiorato di 1,90 [punti percentuali], possano essere considerate abusive ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

3)

Se il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, quale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osti a una disposizione di diritto nazionale, come quella di cui all’articolo 120 del decreto legge n. 99 del dicembre 2006 concernente gli istituti di credito e l’adeguatezza patrimoniale, la quale riconosce il carattere di titolo esecutivo di un contratto di credito bancario, stipulato mediante scrittura privata e senza prevedere la possibilità che le clausole dello stesso siano negoziate con il debitore, in base al quale, con una verifica sommaria e dopo l’ottenimento dell’autorizzazione all’esecuzione forzata nell’ambito di un procedimento non contenzioso, con una possibilità limitata lasciata al giudice di valutare l’entità del credito, l’ufficiale giudiziario può procedere all’esecuzione forzata dei beni del debitore.

4)

Se la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretata nel senso che osta a che una normativa di uno Stato membro, quale l’articolo 372 e segg. del vecchio Codice di procedura civile, consenta al creditore di pretendere l’esecuzione di una prestazione derivata da clausole contrattuali abusive procedendo all’esecuzione sul bene dato in garanzia mediante la vendita del bene immobile malgrado l’opposizione del consumatore, senza che un giudice indipendente effettui un esame delle clausole contrattuali.

5)

Se l’esistenza nella normativa nazionale di una disposizione come quella di cui all’articolo 120 del decreto legge n. 99 del dicembre 2006, concernente gli istituti di credito e l’adeguatezza patrimoniale, che riconosce il carattere di titolo esecutivo al contratto di credito bancario, sia tale da pregiudicare il diritto alla libertà di stabilimento previsto dall’articolo 49 TFUE, nonché alla libera prestazione dei servizi, previsto dall’articolo 45 TFUE, in quanto scoraggia i cittadini dell’Unione a stabilirsi in uno Stato nel quale viene riconosciuto a un contratto bancario stipulato da un istituto privato lo stesso valore di un titolo esecutivo rappresentato da una sentenza.

6)

In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni, se il giudice nazionale possa rilevare d’ufficio il carattere non esecutivo di un siffatto titolo, mediante il quale si procede all’esecuzione forzata di un credito indicato in un tale contratto.


(1)  GU L 95, pag. 29.

(2)  GU L 133, pag. 66.


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C 142/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 27 febbraio 2014 — Flight Refund Ltd/Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-94/14)

2014/C 142/30

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Flight Refund Ltd

Resistente: Deutsche Lufthansa AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia possibile perseguire il recupero di un credito di natura risarcitoria fondato sull’articolo 19 della Convenzione di Montreal nell’ambito di un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

2)

Per quanto riguarda un credito di natura risarcitoria fondato sull’articolo 19 della Convenzione di Montreal, se la competenza del notaio — assimilato ad un giudice nazionale — abilitato ad emettere un’ingiunzione di pagamento europea e, dopo il passaggio al procedimento contenzioso in seguito all’opposizione del convenuto, la competenza giurisdizionale, siano determinate dalle norme relative alla competenza previste nel regolamento (CE) n. 1896/2006 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (in prosieguo: il «regolamento n. 1896/2006»), nel regolamento (CE) n. 44/2001 (2) del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001») e/o dalla convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999 (in prosieguo la «Convenzione di Montreal»). Come tali norme di diritto si rapportino le une alle altre.

3)

Nel caso in cui prevalgano le norme di competenza previste nella Convenzione di Montreal, se il ricorrente possa, anche in assenza di qualsiasi elemento di collegamento supplementare, perseguire il recupero del credito, a suo piacimento, dinanzi ad un giudice stabilito sul territorio di uno Stato parte, ovvero se il giudice dinanzi al quale persegue il recupero del credito debba essere territorialmente competente sulla base delle norme di procedura dello Stato membro in cui esso ha sede.

Inoltre, come sia opportuno interpretare la norma di competenza facoltativa prevista dalla Convenzione di Montreal, che fa riferimento al tribunale del luogo dove il vettore possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto.

4)

Se un’ingiunzione di pagamento europea emessa in violazione dell’oggetto del regolamento o da un’autorità materialmente incompetente possa essere oggetto di un riesame d’ufficio. Ovvero se il procedimento contenzioso che fa seguito ad un’opposizione debba, in assenza di competenza, essere archiviato d’ufficio o su domanda.

5)

Ove i giudici ungheresi siano competenti a conoscere del procedimento contenzioso, se le norme di diritto processuale nazionale debbano allora essere interpretate, in conformità con il diritto dell’Unione e con la Convenzione di Montreal, nel senso che designano necessariamente almeno un giudice che, anche in assenza di qualsiasi altro elemento di collegamento, è tenuto a conoscere nel merito del procedimento contenzioso che ha fatto seguito all’opposizione.


(1)  GU L 399, pag. 1.

(2)  GU L 12, pag. 1.


12.5.2014   

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C 142/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de grande instance de Nîmes (Francia) il 28 febbraio 2014 — Jean-Claude Van Hove/CNP Assurance SA

(Causa C-96/14)

2014/C 142/31

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Nîmes

Parti

Ricorrente: Jean-Claude Van Hove

Resistente: CNP Assurance SA

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), debba essere interpretato nel senso che la nozione di clausola vertente sulla definizione dell’oggetto principale del contratto di cui a tale disposizione ricomprenda una clausola, stipulata in un contratto di assicurazione inteso a garantire la presa a carico delle rate dovute al mutuante in caso di inabilità totale al lavoro del mutuatario, che esclude l’assicurato dal beneficio di tale garanzia se viene dichiarato idoneo ad esercitare un’attività non retribuita.


(1)  GU L 95, pag. 29.


12.5.2014   

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C 142/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 3 marzo 2014 — SMK Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

(Causa C-97/14)

2014/C 142/32

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: SMK Kft.

Convenute: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 55 della direttiva IVA (1) in vigore fino al 1o gennaio 2010 possa essere interpretato nel senso che il suddetto articolo si riferisce unicamente ai soggetti passivi destinatari di una prestazione di servizi che non abbiano o non siano tenuti ad avere un numero di identificazione ai fini dell’IVA nello Stato membro del luogo in cui i servizi sono materialmente resi.

2)

Nel caso in cui si risponda affermativamente alla prima questione, se, ai fini della determinazione del luogo di esecuzione dei servizi, sia applicabile esclusivamente l’articolo 52 della direttiva IVA.

3)

Nel caso in cui si risponda negativamente alla prima questione, se l’articolo 55 della direttiva IVA in vigore fino al 1o gennaio 2010 debba essere interpretato nel senso che quando il soggetto passivo destinatario di servizi oggetto di un contratto dispone o dovrebbe disporre di un numero di identificazione ai fini dell’IVA in più di uno Stato membro, spetti esclusivamente al suddetto destinatario determinare il numero di identificazione fiscale con il quale ricevere la prestazione di servizi (compreso il caso in cui il soggetto passivo destinatario della prestazione, pur considerandosi stabilito nello Stato membro del luogo di esecuzione materiale dei servizi, disponga anche di un numero di identificazione ai fini dell’IVA in un altro Stato membro).

4)

Nel caso in cui si risponda alla terza questione che il potere decisionale del destinatario della prestazione di servizi è illimitato, se l’articolo 55 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che:

può ritenersi, fino al 31 dicembre 2009, che la prestazione di servizi è stata eseguita con il numero di identificazione ai fini dell’IVA indicato dal destinatario della suddetta prestazione se esso è considerato anche soggetto passivo registrato (stabilito) in un altro Stato membro e i beni siano spediti o trasportati fuori dallo Stato membro in cui la prestazione è stata materialmente eseguita;

influisce sulla determinazione del luogo di esecuzione dei servizi il fatto che il destinatario della prestazione è un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro che cede i beni finiti spedendoli o trasportandoli fuori dallo Stato membro dove sono stati resi i servizi a un acquirente intermedio, che a sua volta rivende i beni in un terzo Stato membro della Comunità senza che il destinatario dei servizi oggetto del contratto ritrasporti i beni nella sua sede.

5)

Nel caso in cui il potere decisionale del destinatario della prestazione di servizi non sia illimitato, se influiscano sull’applicabilità dell’articolo 55 della direttiva IVA in vigore fino al 1o gennaio 2010:

le circostanze alle quali il destinatario di determinati lavori effettuati su un bene acquisisce e mette a disposizione di chi li realizza le relative materie prime,

da che Stato membro e con quale numero di identificazione fiscale il soggetto passivo destinatario dei servizi realizza la cessione dei beni finiti risultato dei suddetti lavori;

il fatto che — come nella fattispecie di cui al procedimento principale — i beni finiti risultato dei suddetti lavori siano oggetto di varie cessioni nel quadro di una serie di operazioni sempre all’interno del paese nel quale sono realizzati i lavori e che il trasporto degli stessi da questo paese all’acquirente finale sia effettuato direttamente.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


12.5.2014   

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C 142/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 3 marzo 2014 — Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft. e altri/Magyar Állam

(Causa C-98/14)

2014/C 142/33

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrenti: Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Lixus Szerencsejáték Szervező Kft., Lixus Projekt Szerencsejáték Szervező Kft., Lixus Invest Szerencsejáték Szervező Kft., Megapolis Terminal Szolgáltató Kft.

Convenuto: Magyar Állam

Questioni pregiudiziali

In relazione alle modifiche alla legge sui giochi d’azzardo apportate nel 2011, con le quali è maggiorata l’aliquota dell’imposta sul gioco

1)

Se sia compatibile con l’articolo 56 TFUE una normativa non discriminatoria di uno Stato membro che, mediante un atto unico e senza prevedere un periodo di adeguamento, quintuplica la precedente aliquota dell’imposta diretta da pagare per le slot machine gestite all’interno di sale da gioco, denominata imposta sul gioco, e istituisce, inoltre, un’imposta sul gioco con una determinata aliquota, il che comporta che sia limitata l’attività degli operatori di giochi d’azzardo che gestiscono sale da gioco.

2)

Se l’articolo 34 TFUE possa essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione una normativa non discriminatoria di uno Stato membro che, mediante un atto unico e senza prevedere un periodo di adeguamento, quintuplica la precedente aliquota dell’imposta diretta da pagare per le slot machine gestite all’interno di sale da gioco, denominata imposta sul gioco, e istituisce, inoltre, un’imposta sul gioco calcolata in base a una determinata aliquota, il che comporta che sia limitata l’importazione di slot machine in Ungheria dal territorio dell’Unione europea.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima e/o alla seconda questione, se uno Stato membro possa invocare esclusivamente la regolarizzazione della situazione di bilancio nell’[ambito della] applicazione degli articoli 36 TFUE, 52 TFUE, paragrafo 1, e 61 TFUE o [dell’esistenza di] ragioni imperative.

4)

In caso di risposta affermativa alla prima e/o alla seconda questione, se si debba tener conto dei principi generali del diritto, alla luce dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE, in relazione alle restrizioni stabilite da uno Stato membro e con la concessione di un periodo di adeguamento alla norma tributaria.

5)

In caso di risposta affermativa alla prima e/o alla seconda questione, se occorra interpretare la sentenza [del 5 marzo 1996] pronunciata nella causa Brasserie du Pêcheur [C-46/93 e C-48/93] nel senso che la violazione degli articoli 34 TFUE e/o 56 TFUE può far sorgere la responsabilità risarcitoria dello Stato membro per il fatto che tali disposizioni, grazie al loro effetto diretto, conferiscono diritti a favore degli individui degli Stati membri.

6)

Se la direttiva 98/34/CE (1) possa essere interpretata nel senso che costituisce una «regola tecnica de facto» una norma tributaria di uno Stato membro che quintuplica in un’unica soluzione l’aliquota di un’imposta diretta, l’imposta sul gioco da pagare per le slot machine gestite all’interno di sale da gioco, e istituisce, inoltre, un’imposta sul gioco calcolata in base a un’aliquota.

7)

In caso di risposta affermativa alla sesta questione, se gli individui di uno Stato membro possano invocare nei confronti di quest’ultimo la violazione da parte dello Stato membro dell’articolo 8, paragrafo 1, e/o dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE, in quanto omissione dello Stato membro che fa sorgere una responsabilità risarcitoria. Quali aspetti debba valutare il giudice nazionale per risolvere la questione se il convenuto abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata, e a quale tipo di risarcimento possa dare diritto tale violazione.

In relazione alla modifica della legge sui giochi d’azzardo apportata nel 2012, con cui è vietata la gestione di slot machine nelle sale da gioco (consentita unicamente nei casinò):

1)

Se sia compatibile con l’articolo 56 TFUE una normativa non discriminatoria di uno Stato membro che vieta con effetto immediato la gestione di slot machine nelle sale da gioco, senza concedere agli operatori di giochi d’azzardo interessati un periodo di transizione o di adeguamento né offrire loro un risarcimento adeguato, e stabilisce contemporaneamente un monopolio di gestione delle slot machine in favore dei casinò.

2)

Se l’articolo 34 TFUE possa essere interpretato nel senso che tale disposizione deve anche essere determinante e applicabile nel caso in cui uno Stato membro adotti una normativa non discriminatoria che, pur non vietando direttamente l’importazione di slot machine dal territorio dell’Unione europea, limita o vieta l’uso e la gestione effettivi di dette macchine attraverso l’organizzazione di giochi d’azzardo, senza concedere agli operatori di giochi d’azzardo interessati un periodo di transizione o di adeguamento né un risarcimento.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione, di quali criteri debba tener conto il giudice nazionale per risolvere la questione se la restrizione sia necessaria, opportuna e proporzionata nell’[ambito della] applicazione degli articoli 36 TFUE, 52 TFUE, paragrafo 1, e 61 TFUE o [dell’esistenza di] ragioni imperative.

4)

In caso di risposta affermativa alla prima e/o alla seconda questione, se si debba tener conto dei principi generali del diritto, alla luce dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE, in relazione ai divieti stabiliti da uno Stato membro e con la concessione di un periodo di adeguamento. Se si debbano prendere in considerazione i diritti fondamentali — come il diritto di proprietà e il divieto di spossessamento della proprietà senza prevedere un risarcimento — in relazione alla restrizione che si configura nella fattispecie e, in caso affermativo, con quali modalità.

5)

In caso di risposta affermativa alla prima e/o alla seconda questione, se occorra interpretare la sentenza [del 5 marzo 1996] pronunciata nella causa Brasserie du Pêcheur [C-46/93 e C-48/93] nel senso che la violazione degli articoli 34 TFUE e/o 56 TFUE può far sorgere la responsabilità risarcitoria dello Stato membro per il fatto che tali disposizioni, grazie al loro effetto diretto, conferiscono diritti a favore degli individui degli Stati membri.

6)

Se la direttiva 98/34/CE possa essere interpretata nel senso che costituisce «altro requisito» una norma di uno Stato membro che, limitando l’utilizzo di slot machine ai casinò, ne vieta la gestione nelle sale da gioco.

7)

In caso di risposta affermativa alla sesta questione, se gli individui di uno Stato membro possano invocare nei confronti di quest’ultimo la violazione da parte dello Stato membro degli articoli 8, paragrafo 1, e/o 9, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE, in quanto omissione dello Stato membro che fa sorgere una responsabilità risarcitoria. Quali aspetti debba valutare il giudice nazionale per risolvere la questione se il convenuto abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata, e a quale tipo di risarcimento possa dare adito tale violazione.

8)

Se risulti applicabile il principio del diritto comunitario secondo cui gli Stati membri sono tenuti a risarcire gli individui anche per i danni derivanti dalle violazioni del diritto comunitario imputabili agli Stati membri nel caso in cui lo Stato membro goda di sovranità nell’ambito al quale si riferisce la norma adottata. Se servano da orientamento in questo caso anche i diritti fondamentali e i principi generali del diritto risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.


(1)  Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37).


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C 142/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) il 4 marzo 2014 — Bronius Jakutis, Kretingalės kooperatinė ŽŪB/Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybė

(Causa C-103/14)

2014/C 142/34

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parti

Ricorrenti: Bronius Jakutis, Kretingalės kooperatinė ŽŪB

Resistenti: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybė

Intervenienti: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Questioni pregiudiziali

1.

Con riferimento alla valutazione del livello dei pagamenti diretti nei vecchi e nei nuovi Stati membri dell’Unione europea, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 (1), in combinato disposto con gli articoli 7 e 121:

a.

se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, in combinato disposto con gli articoli 10, paragrafo 1, e 121, debba essere interpretato nel senso che nel 2012 il livello dei pagamenti diretti nei vecchi Stati membri dell’Unione europea che superano EUR 5 000 sia pari al 90%;

b.

in caso di risposta affermativa alla prima questione, se ciò significhi che nel 2012 il livello dei pagamenti diretti nei vecchi e nei nuovi Stati membri dell’Unione europea non sia uguale, alla luce del contenuto e delle finalità di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e all’articolo 121 del regolamento n. 73/2009;

c.

se l’articolo 10, paragrafo 1, in fine, del regolamento n. 73/2009 [«(...) tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1»] e il documento di lavoro DS/2011/14/REV 2 della Commissione che, a fini comparatistici, prevedono criteri diversi per i pagamenti diretti — nei nuovi Stati membri dell’Unione europea il livello dei pagamenti diretti viene valutato senza l’applicazione di modulazione (90% a norma dell’articolo 121), mentre nei vecchi Stati membri dell’Unione europea è stata applicata la modulazione (100% meno il 10% a norma dell’articolo 7, paragrafo 1) — siano contrari all’atto di adesione e ai principi di diritto dell’Unione europea, inter alia, il principio di tutela del legittimo affidamento, di buona amministrazione, di concorrenza leale e di non discriminazione, nonché alle finalità della politica agricola comune, sanciti dall’articolo 39 TFUE.

2.

Con riferimento all’incompatibilità con l’atto di adesione e con i principi del diritto dell’Unione degli articoli 10, paragrafo 1, 132, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento n. 73/2009 e delle misure previste dal diritto dell’Unione sulla base di detta normativa:

a.

se l’articolo 10, paragrafo 1, in fine, del regolamento n. 73/2009 [«(...) tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1»] e l’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma [«(...) a decorrere dal 2012, tenuto conto dell’applicazione dell’articolo 7 in combinato disposto con l’articolo 10»], nonché il documento di lavoro DS/2011/14/REV 2 della Commissione e la decisione di esecuzione C(2012/4391) def. della Commissione adottati sulla base di questi ultimi, siano contrari all’atto di adesione, che non stabilisce la modulazione dei pagamenti diretti e la riduzione dei pagamenti diretti nazionali integrativi nei nuovi Stati membri dell’Unione europea e/o l’anno in cui si presume che i pagamenti diretti nei nuovi e nei vecchi Stati membri dell’Unione europea siano uguali;

b.

se l’articolo 10, paragrafo 1 e l’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento n. 73/2009, nonché il documento di lavoro DS/2011/14/REV 2 della Commissione e la decisione di esecuzione C(2012/4391) def. della Commissione, nella misura in cui, alla luce dei contenuti e delle finalità degli stessi, la modulazione dei pagamenti diretti e la riduzione dei pagamenti diretti nazionali integrativi sono applicati nel 2012 ai nuovi Stati membri dell’Unione europea che ricevono un sostegno di gran lunga inferiore rispetto ai vecchi Stati membri dell’Unione europea, siano contrari ai principi del diritto dell’Unione, inter alia il principio di tutela del legittimo affidamento, di concorrenza leale e di non discriminazione, nonché alle finalità della politica agricola comune, sanciti dall’articolo 39 TFUE, ed in particolare all’obiettivo di accrescere la produttività agricola;

c.

se la modifica dell’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento n. 73/2009 [«(...) a decorrere dal 2012, tenuto conto dell’applicazione dell’articolo 7 in combinato disposto con l’articolo 10»], eseguita in virtù della procedura di rettifica (GU 2010, L 43, pag. 7) (con tale rettifica è stata apportata una modifica di carattere non tecnico ed è stato sostanzialmente modificato il contenuto della disposizione posto che si prevedeva che il raggiungimento di un livello uguale dei pagamenti diretti nei nuovi e nei vecchi Stati membri dell’Unione europea si presumesse nel 2012), violi i principi di diritto dell’Unione europea, inter alia, il principio di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di buona amministrazione e di non discriminazione;

d.

se il termine «dydis» («livello») usato dall’articolo 1, lettera c), contenuto nel punto 27, lettera b), del capitolo 6.A («Agricoltura») dell’allegato II all’atto di adesione abbia lo stesso significato del termine «lygis» («livello») contenuto nell’articolo 132, paragrafo 2, fine ultimo comma, del regolamento n. 73/2009.

3.

Se la decisione di esecuzione della Commissione e il documento di lavoro DS/2011/14/REV 2 della Commissione, che non sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e non illustrano adeguati motivi (essi sono stati adottati solo sulla base della presunzione secondo la quale nel 2012 il livello dei pagamenti diretti nei nuovi e nei vecchi Stati membri dell’Unione europea fosse uguale), siano contrari all’atto di adesione e violino i principi del diritto dell’Unione, inter alia, il principio di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione. In caso di risposta affermativa, se l’articolo 1, paragrafo 4, della decisione di esecuzione della Commissione debba essere annullato poiché contrario al regolamento n. 73/2009 e all’atto di adesione.


(1)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).


12.5.2014   

IT

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C 142/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 6 marzo 2014 — FCD — Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, FMB -Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison/Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

(Causa C-106/14)

2014/C 142/35

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, FMB -Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison

Resistente: Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Questione pregiudiziale

Se gli obblighi derivanti dal paragrafo 2 dell’articolo 7 e dall’articolo 33 del regolamento n. 1907/2006 (Reach) (1) si applichino, qualora un «articolo» ai sensi di tale regolamento sia composto da più elementi rispondenti a loro volta alla definizione di «articolo» ivi contenuta, solamente nei confronti dell’articolo assemblato o nei confronti di ciascuno degli elementi che risponde alla definizione di «articolo».


(1)  Regolamento (CE) n . 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).


12.5.2014   

IT

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C 142/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 7 marzo 2014 — GST — Sarviz AG Germania/Direktor na direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na NAP

(Causa C-111/14)

2014/C 142/36

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente in Cassazione: GST — Sarviz AG Germania.

Resistente in Cassazione: Direktor na direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na NAP

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 193 della direttiva 2006/112/EG (1) sia da interpretare nel senso che l’IVA è dovuta, dal soggetto passivo d’imposta che effettui una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, o dalla persona che acquisisce i beni o riceve la prestazione, esclusivamente nei casi in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile vengano effettuate da un soggetto passivo d’imposta non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, se così previsto dallo Stato membro interessato, ma non contemporaneamente da entrambe le persone.

2)

Dovendosi presumere che l’IVA sia dovuta da una sola delle due persone — dal fornitore del bene o dal prestatore del servizio oppure dall’acquirente o dal destinatario di essi, se così sia previsto dallo Stato membro interessato, se il disposto dell’articolo 194 della direttiva valga anche per i casi in cui il destinatario delle prestazioni abbia applicato erroneamente la procedura del reverse charge perché convinto che il prestatore del servizio non disponesse di un’organizzazione stabile ai fini dell’IVA nel territorio della Repubblica bulgara, quando, invece, il prestatore del servizio disponeva di una tale organizzazione con riguardo alle prestazioni effettuate.

3)

Se il principio di neutralità fiscale, che è di fondamentale importanza per la costituzione e il funzionamento del sistema comune di imposta sul valore aggiunto, sia da interpretare nel senso di poter ritenere con esso compatibile una prassi di controllo fiscale come quella di cui al procedimento principale, secondo cui l’IVA, nonostante l’applicazione del meccanismo del reverse change da parte della destinataria della prestazione, è nuovamente calcolata anche a carico della prestatrice del servizio, tenedo presente che la destinataria aveva già provveduto al calcolo dell’IVA, che rischi di perdite di gettito fiscale sono esclusi e che la disciplina della rettifica dei documenti fiscali prevista dal diritto nazionale non è applicabile.

4)

Se il principio di neutralità dell’IVA sia da interpretare nel senso che osta a che l’amministrazione finanziaria, sulla base di una norma giuridica nazionale, neghi a colui che abbia eseguito una prestazione, per la quale il destinatario della stessa abbia calcolato l’IVA a norma dell’articolo 82, paragrafo 2, della ZDDS, il rimborso dell’imposta stessa calcolata più volte, quando l’amministrazione finanziaria abbia negato al destinatario il diritto alla detrazione dell’IVA più volte calcolata per difetto del corrispondente documento fiscale e la disciplina della rettifica prevista dal diritto nazionale non sia più applicabile poiché sussiste un avviso di accertamento fiscale definitivo.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


Tribunale

12.5.2014   

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C 142/30


Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2014 — Faci/Commissione

(Causa T-46/10) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo degli stabilizzatori termici ESBO/esteri - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati nonché dei clienti e scambio di informazioni commerciali sensibili - Prova di una delle parti dell’infrazione - Ammende - Parità di trattamento - Buona amministrazione - Termine ragionevole - Proporzionalità»))

2014/C 142/37

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Faci SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: S. Piccardo, avvocato, S.Crosby, solicitor, e S. Santoro, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente K. Mojzesowicz, F. Ronkes Agerbeek e J. Bourke, successivamente F. Ronkes Agerbeek, J. Bourke e F. Castilla Contreras e infine F. Ronkes Agerbeek, F. Castilla Contreras e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzanti al calore), o, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Faci SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 100 del 17.4.2010.


12.5.2014   

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C 142/30


Sentenza del Tribunale 20 marzo 2014 — Reagens/Commissione

(Causa T-181/10) (1)

([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi alle domande di presa in considerazione dell’incapacità contributiva di talune imprese nell’ambito di un procedimento in materia di cartelli - Rifiuto di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Interesse pubblico prevalente - Obbligo di procedere ad un esame specifico e concreto - Accesso parziale»])

2014/C 142/38

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Reagens SpA (San Giorgio di Piano, Italia) (rappresentanti: inizialmente B. O’Connor, solicitor, L. Toffoletti, E. De Giorgi e D. Gullo, avvocati, successivamente B. O’Connor, L. Toffoletti e E. De Giorgi)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Costa de Oliveira e J. Bourke, successivamente P. Costa de Oliveira e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione Gestdem 2009/5145 della Commissione, del 23 febbraio 2010, con cui si nega alla ricorrente l’accesso a taluni documenti del fascicolo del caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici, in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)

Dispositivo

1)

La decisione Gestdem 2009/5145 della Commissione, del 23 febbraio 2010, con cui si nega alla Reagens SpA l’accesso a taluni documenti del fascicolo del caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici, in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, è annullata in quanto ha negato l’accesso alle versioni non riservate delle domande delle imprese e al primo questionario della Commissione europea.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Reagens SpA è condannata a sopportare la metà delle proprie spese e la metà delle spese della Commissione.

4)

La Commissione è condannata a sopportare la metà delle proprie spese e la metà delle spese della Reagens.


(1)  GU C 179 del 3.7.2010.


12.5.2014   

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C 142/31


Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2014 — Yusef/Commissione

(Causa T-306/10) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Congelamento dei capitali e delle ricorse economiche di una persona a seguito del suo inserimento in un elenco redatto da un organismo delle Nazioni Unite - Comitato per le sanzioni - Conseguente inserimento nell’allegato I al regolamento n. 881/2002 - Rifiuto della Commissione di cancellare tale inserimento - Ricorso per carenza - Diritti fondamentali - Diritto al contraddittorio, diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo e diritto al rispetto della proprietà»))

2014/C 142/39

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hani El Sayyed Elsebai Yusef (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente E. Grieves, barrister, e H. Miller, solicitor, successivamente E. Grieves, H. Miller, P. Moser, QC, e R. Graham, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta, M. Konstantinidis e T. Scharf, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente E. Finnegan e R. Szostak, successivamente E. Finnegan, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a far dichiarare, conformemente all’articolo 265 TFUE, che la Commissione si è illegittimamente rifiutata di procedere all’abrogazione del regolamento (CE) n. 1629/2005 della Commissione, del 5 ottobre 2005, recante cinquantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio (GU L 260, pag. 9), nei limiti in cui tale atto riguarda il ricorrente.

Dispositivo

1)

La Commissione europea è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato FUE e del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, astenendosi dal sanare i vizi di procedura e le irregolarità di merito che hanno inficiato il congelamento dei fondi del sig. Hani El Sayyed Elsebai Yusef.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Yusef nonché le somme anticipate dalla cassa del Tribunale a titolo di gratuito patrocinio.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 260 del 25.9.2010.


12.5.2014   

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C 142/32


Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2014 — Deutsche Bank/UAMI (Leistung aus Leidenschaft)

(Causa T-539/11) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Leistung aus Leidenschaft - Marchio costituito da uno slogan pubblicitario - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione - Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»])

2014/C 142/40

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Bank AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: R. Lange, T Götting e G. Hild, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 agosto 2011 (procedimento R 188/2011-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Leistung aus Leidenschaft come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Deutsche Bank AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 13 del 14.1.2012.


12.5.2014   

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C 142/33


Sentenza del Tribunale 25 marzo 2014 — Deutsche Bank/UAMI (Passion to Perform)

(Causa T-291/12) (1)

([«Marchio comunitario - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo Passion to Perform - Marchio costituito da uno slogan pubblicitario - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1,lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Parità di trattamento»])

2014/C 142/41

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Bank AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: R. Lange, T. Götting e G. Hild, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 24 aprile 2012 (procedimento R 2233/2011-4), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo Passion to Perform come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Deutsche Bank AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 273 del 8.9.2012.


12.5.2014   

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C 142/33


Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2014 — Still/UAMI (Fleet Data Services)

(Causa T-534/12 e T-535/12) (1)

([«Marchio comunitario - Domande di marchi comunitari figurativi Fleet Data Services e Truck Data Services - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Diritto al contraddittorio - Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009»])

2014/C 142/42

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Still GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: S. Waller, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)

Oggetto

Due ricorsi proposti avverso due decisioni della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 10 settembre 2012 (procedimenti R 130/2012-1 e R 4/2012-1), relative alle domande di registrazione come marchi comunitari, da un lato, del segno figurativo Fleet Data Services e, dall’altro, del segno figurativo Truck Data Services

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Still GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C @@ del @@


12.5.2014   

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C 142/34


Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2014 — FTI Touristik/UAMI (BigXtra)

(Causa T-81/13) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo BigXtra - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

2014/C 142/43

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: FTI Touristik GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: A. Parr, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A . Pohlmann, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 29 novembre 2012 (procedimento R 2521/2011 1), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo BigXtra come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La FTI Touristik GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 108 del 13.4.2013.


12.5.2014   

IT

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C 142/34


Ordinanza del Tribunale del 5 marzo 2013 — Chrysamed Vertrieb/UAMI — Chrysal International (Chrysamed)

(Causa T-46/12) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»))

2014/C 142/44

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Chrysamed Vertrieb GmbH (Salisburgo, Austria) (rappresentanti: inizialmente T. Schneider, successivamente M. Koch e infine I. Rungg, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Chrysal International BV (Naarden, Paesi Bassi) (rappresentanti: A. Killan, M. Marell e M. Senftleben, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 22 novembre 2011 (procedimento R 64/2011-1), relativa ad un’opposizione tra la Chrysal International BV e la Chrysamed Vertrieb GmbH

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La Chrysamed Vertrieb GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 98 del 31.3.2012.


12.5.2014   

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C 142/35


Ordinanza del Tribunale del 3 febbraio 2014 — Imax/UAMI — Himax Technologies (IMAX)

(Causa T-198/13) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a provvedere»))

2014/C 142/45

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Imax Corporation (Mississauga, Canada) (rappresentanti: V. von Bomhard, avvocato, e K. Hughes, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Himax Technologies, Inc. (Hsinhua, Taiwan)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI, del 23 gennaio 2013 (procedimento R 740/2012-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Himax Technologies, Inc. e la Imax Corporation.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013.


12.5.2014   

IT

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C 142/35


Ricorso proposto il 27 gennaio 2014 — BR IP Holder/UAMI — Greyleg Investments (HOKEY POKEY)

(Causa T-62/14)

2014/C 142/46

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: BR IP Holder LLC (Canton, Stati Uniti) (rappresentanti: F. Traub, avvocato, e C. Rohsler, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Greyleg Investments Ltd (Baltonsborough, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 22 novembre 2013 nel procedimento R 1091/2012-4;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HOKEY POKEY» per «confetteria, prodotti di confetteria» della classe 30 — domanda di marchio comunitario n. 9 275 678

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio anteriore non registrato «HOKEY POKEY» asseritamente utilizzato nel Regno Unito per «confetteria, prodotti di confetteria, in particolare gelati»

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sul marchio comunitario


12.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/36


Ricorso proposto il 14 febbraio 2014 — Société Générale/Commissione

(Causa T-98/14)

2014/C 142/47

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société Générale SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Zelenko, J. Marthan e D. Kupka, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 2, lettera c), della decisione della Commissione europea COM (2013) 8512 final del 4 dicembre 2013 nel procedimento EIRD nella parte in cui essa infligge un’ammenda alla Société Générale;

ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla Société Générale con tale decisione ad un importo adeguato;

condannare, in ogni caso, la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione nella determinazione del metodo di calcolo dei valori di vendita, in quanto i valori presi in considerazione nella decisione impugnata sulla base di detto metodo non rifletterebbero le posizioni rispettive delle banche accusate dell’infrazione sul mercato interessato dall’infrazione durante il periodo di infrazione (prima parte). La parte ricorrente sostiene che la Commissione ha così violato il suo obbligo di diligenza (seconda parte) e ha leso i principi di parità di trattamento (terzo motivo) e del legittimo affidamento (quarta parte).

2.

Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione quanto alla scelta del metodo che la Commissione ha applicato al fine di calcolare il valore delle vendite delle banche accusate.

3.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che il Tribunale dovrebbe esercitare la sua competenza giurisdizionale estesa al merito per ridurre l’ammenda della ricorrente a un importo adeguato che rifletta le posizioni rispettive delle banche accusate sul mercato interessato.


12.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/37


Ricorso proposto il 14 febbraio 2014 — Universal Utility International/UAMI (Greenworld)

(Causa T-106/14)

2014/C 142/48

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Universal Utility International GmbH & Co.KG (Kaarst, Germania) (rappresentante: J. Mietzel, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 13 dicembre 2013, procedimento R 1658/2013-4;

in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha confermato il diniego della registrazione per i servizi delle classi 35 e 39 considerati nella domanda;

in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha confermato il diniego della registrazione per i servizi della classe 35 considerati nella domanda;

condannare l’UAMI alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute durante il procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo Greenworld per prodotti e servizi delle classi 4, 35 e 39 — Domanda di marchio comunitario n. 11 616 588

Decisione dell’esaminatore: diniego di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94


12.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/37


Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Burazer e altri/Unione europea

(Causa T-108/14)

2014/C 142/49

Lingua processuale: il croato

Parti

Ricorrenti: Drago Burazer (Zagabria, Croazia), Nikolina Nežić (Zagabria), Blaženka Bošnjak (Sv. Ivan Zelina, Croazia), Bosiljka Grbašić (Križevci, Croazia), Tea Tončić (Pola, Croazia), Milica Bijelić (Dubrovnik, Croazia), Marijana Kruhoberec (Varaždin, Croazia) (rappresentante: Mato Krmek, avvocato)

Convenuta: Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

emettere una sentenza che dichiari che l’Unione europea deve risarcire i ricorrenti per i danni causati dall’inadempimento, da parte della Commissione europea, dell’obbligo di vigilare sull’esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, ad essa incombente in forza dell’articolo 36 dell’Atto di adesione (allegato VII, punto 1), nella parte relativa all’introduzione del servizio degli agenti pubblici di esecuzione nell’ordinamento giuridico della Repubblica di Croazia;

sospendere le deliberazioni sopra l’ammontare della domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza emessa nella presente causa;

riservare la decisione sulle spese alla sentenza successiva.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi:

1.

Primo motivo, basato sul fatto che la Commissione europea ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 36 dell’Atto di adesione (allegato VII, punto 1), che forma parte integrante del Trattato di adesione all’Unione europea concluso tra la Repubblica di Croazia e gli Stati membri dell’Unione europea [Narodne novine — Međunarodni ugovori no 2/12 (Gazzetta Ufficiale — Trattati internazionali)], per non aver impedito l’abrogazione della normativa mediante la quale viene istituita e disciplinata la professione degli agenti pubblici di esecuzione, che la Repubblica di Croazia aveva adottato durante i negoziati di adesione all’Unione europea. L’articolo 36 dell’Atto di adesione conferisce alla Commissione la supervisione (monitoring) di tutti gli impegni assunti dalla Repubblica di Croazia durante i negoziati di adesione all’Unione europea e, pertanto, degli obblighi giuridici assunti dalla Repubblica di Croazia in vista dell’istituzione di un servizio di agenti pubblici di esecuzione e della creazione di tutte le condizioni necessarie per la piena attuazione di detto servizio nell’ordinamento giuridico croato al più tardi entro il 1o gennaio 2012. Ciò nonostante, la Commissione europea non è competente ad ammettere qualsiasi modifica unilaterale dell’obbligo così assunto dalla Repubblica di Croazia.

2.

Secondo motivo, basato sul fatto che, mediante la violazione denunciata, la Commissione europea ha causato direttamente un danno ai ricorrenti, che erano stati nominati per ricoprire i posti di agenti pubblici di esecuzione e che vantavano legittime aspettative di entrare in servizio il 1o gennaio 2012.

3.

Terzo motivo, basato sul fatto che, violando le obbligazioni ad essa incombenti, la Commissione ha ecceduto manifestamente e gravemente i limiti del suo potere discrezionale e, avendo frustrato le legittime aspettative dei ricorrenti (nominati agenti pubblici di esecuzione), ha causato a costoro danni materiali e morali considerevoli che l’Unione europea deve risarcire in conformità dell’articolo 340, secondo comma, TFUE.


12.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/38


Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Škugor e altri/Unione europea

(Causa T-109/14)

2014/C 142/50

Lingua processuale: il croato

Parti

Ricorrenti: Davor Škugor (Sisak, Croazia), Ivan Gerometa (Vrsar, Croazia), Kristina Samardžić (Spalato, Croazia), Sandra Cindrić (Karlovac, Croazia), Sunčica Gložinić (Varaždin, Croazia), Tomislav Polić (Kaštel Novi, Croazia), Vlatka Pižeta (Varaždin) (rappresentante: Mato Krmek, avvocato)

Convenuta: Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

emettere una sentenza che dichiari che l’Unione europea deve risarcire i ricorrenti per i danni causati dall’inadempimento, da parte della Commissione europea, dell’obbligo di vigilare sull’esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, ad essa incombente in forza dell’articolo 36 dell’Atto di adesione (allegato VII, punto 1), nella parte relativa all’introduzione del servizio degli agenti pubblici di esecuzione nell’ordinamento giuridico della Repubblica di Croazia;

sospendere le deliberazioni sopra l’ammontare della domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza emessa nella presente causa;

riservare la decisione sulle spese alla sentenza successiva.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi:

1.

Primo motivo, basato sul fatto che la Commissione europea ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 36 dell’Atto di adesione (allegato VII, punto 1), che forma parte integrante del Trattato di adesione all’Unione europea concluso tra la Repubblica di Croazia e gli Stati membri dell’Unione europea [Narodne novine — Međunarodni ugovori no 2/12 (Gazzetta Ufficiale — Trattati internazionali)], per non aver impedito l’abrogazione della normativa mediante la quale viene istituita e disciplinata la professione degli agenti pubblici di esecuzione, che la Repubblica di Croazia aveva adottato durante i negoziati di adesione all’Unione europea. L’articolo 36 dell’Atto di adesione conferisce alla Commissione la supervisione (monitoring) di tutti gli impegni assunti dalla Repubblica di Croazia durante i negoziati di adesione all’Unione europea e, pertanto, degli obblighi giuridici assunti dalla Repubblica di Croazia in vista dell’istituzione di un servizio di agenti pubblici di esecuzione e della creazione di tutte le condizioni necessarie per la piena attuazione di detto servizio nell’ordinamento giuridico croato al più tardi entro il 1o gennaio 2012. Ciò nonostante, la Commissione europea non è competente ad ammettere qualsiasi modifica unilaterale dell’obbligo così assunto dalla Repubblica di Croazia.

2.

Secondo motivo, basato sul fatto che, mediante la violazione denunciata, la Commissione europea ha causato direttamente un danno ai ricorrenti, che erano stati nominati per ricoprire i posti di agenti pubblici di esecuzione e che vantavano legittime aspettative di entrare in servizio il 1o gennaio 2012.

3.

Terzo motivo, basato sul fatto che, violando le obbligazioni ad essa incombenti, la Commissione ha ecceduto manifestamente e gravemente i limiti del suo potere discrezionale e, avendo frustrato le legittime aspettative dei ricorrenti (nominati agenti pubblici di esecuzione), ha causato a costoro danni materiali e morali considerevoli che l’Unione europea deve risarcire in conformità dell’articolo 340, secondo comma, TFUE.


12.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/39


Ricorso proposto il 19 febbraio 2014 — Finlandia/Commissione

(Causa T-124/14)

2014/C 142/51

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: (J. Heliskoski, S. Hartikainen))

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione C(2013) 8743 final della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 338 del 17 dicembre 2013, pag. 81), nella parte in cui procede, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia, ad una rettifica finanziaria pari ad EUR 927 827,58 per non aver osservato l’articolo 55 del regolamento n. 1974/2006;

condannare la Commissione a rimborsare le spese sostenute dalla Finlandia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente invoca un motivo di ricorso secondo il quale la Commissione ha interpretato ed applicato erroneamente l’articolo 55 del regolamento n. 1974/2006 (1). La Commissione ha ritenuto che le condizioni poste in Finlandia al fine di accordare un aiuto all’acquisto di macchine ed attrezzature non erano conformi all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1974/2006.


(1)  Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368, pag. 15).


12.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/40


Ricorso proposto il 14 febbraio 2014 — Gappol Marzena Porczyńska/UAMI– Gap (ITM) (GAPPol)

(Causa T-125/14)

2014/C 142/52

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: PP Gappol Marzena Porczyńska (Łódź, Polonia) (rappresentante: J. Gwiazdowska, consulente legale)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: GAP (ITM), Inc. (San Francisco, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 2 dicembre 2013, procedimento R 686/2013-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento verbale «GAPPol» per prodotti e servizi delle classi 20, 25 e 37, domanda di marchio comunitario n. 8 346 165

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchi comunitari denominativi «GAP», marchi comunitari figurativi contenenti l’elemento verbale «GAP», nonché marchi nazionali denominativi «GAP» e figurativi contenenti l’elemento verbale «GAP» per prodotti della classe 25

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009.


12.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/40


Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — Germania/Commissione

(Causa T-134/14)

2014/C 142/53

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller e T. Lübbig, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 264 TFUE, la decisione C (2013) 4424 final della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Germania, sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 (1) e dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE

La ricorrente sostiene al riguardo che la convenuta ha avviato il procedimento d’indagine formale senza rispettare il suo specifico dovere di diligenza nell’accertamento completo dei fatti. Se la Commissione avesse accertato i fatti in maniera completa, non avrebbe rilevato alcun motivo per avviare il procedimento d’indagine formale.

2.

Secondo motivo: errore manifesto di valutazione nell’apprezzamento dei fatti

Nell’ambito del secondo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione ha travisato i fatti sottostanti il caso di specie, ossia il funzionamento della legge sulla priorità alle energie rinnovabili, in particolare il sistema dei flussi finanziari sulla base di tale legge. Inoltre la Commissione avrebbe travisato il ruolo «dello Stato» come legislatore e come istituzione responsabile per le autorità di vigilanza e da ciò desunto erroneamente una situazione di controllo.

3.

Terzo motivo: nessun vantaggio conferito agli utenti a forte consumo di energia dal particolare regime compensativo.

La ricorrente rileva che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto ha ritenuto, in contrasto con la giurisprudenza del Tribunale, la sussistenza di un vantaggio a favore degli utenti a forte consumo di energia.

4.

Quarto motivo: nessun vantaggio conferito mediante risorse statali

La ricorrente rileva a tale riguardo che la Commissione ha inoltre applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto ha ritenuto che vi sia un controllo di autorità statali sul patrimonio delle varie imprese private coinvolte nel sistema della legge sulla priorità alle energie rinnovabili.

5.

Quinto motivo: erronea interpretazione e applicazione degli articoli 30 e 110 TFUE.

La ricorrente sostiene nell’ambito del quinto motivo che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione e del legittimo affidamento, in quanto ha esaminato la legge sulla priorità alle energie rinnovabili alla luce degli articoli 30 e 110 TFUE, sebbene conoscesse da oltre dieci anni il funzionamento di tale legge. Inoltre la Commissione avrebbe applicato erroneamente gli articoli 30 e 110 TFUE, in quanto non sussisterebbero né una tassa o imposizione ai sensi di tali disposizioni, né una situazione di discriminazione.


(1)  Regolamento (CE) n . 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 83, pag. 1)


12.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/41


Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — SolarWorld e a./Consiglio

(Causa T-141/14)

2014/C 142/54

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: SolarWorld AG (Bonn, Germania); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italia); e Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1238/2013 del Consiglio (1);

disporre la riunione della presente causa alla causa T-507/13; e

condannare il convenuto alla spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, secondo cui l’articolo 3 del regolamento impugnato costituisce errore manifesto di valutazione e viola l’articolo 8 del regolamento antidumping di base (2) nella parte in cui esenta dalle misure i produttori cinesi per i quali la Commissione ha accettato un impegno congiunto in violazione dei diritti dei ricorrenti ad un equo processo e del principio di corretta amministrazione, nonché in violazione del diritto di difesa dei ricorrenti e degli articoli 8, paragrafo 4, e 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base.

2.

Secondo motivo, secondo cui l’articolo 3 del regolamento impugnato costituisce errore manifesto di valutazione e viola l’articolo 8 del regolamento antidumping di base nella parte in cui esenta dalle misure i produttori cinesi per i quali la Commissione ha accettato un impegno congiunto illegittimo.

3.

Terzo motivo, secondo cui l’articolo 3 del regolamento impugnato viola l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, nella parte in cui concede a taluni produttori cinesi l’esenzione dalle misure di cui trattasi sulla base di un’offerta di impegno, accettata e confermata dalla decisione 2013/707/UE (3)nonché dalla decisione 2013/423/UE (4) della Commissione, laddove si tratta invece di un’intesa orizzontale sui prezzi.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).

(3)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 325, pag. 14).

(4)  Decisione della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 209, pag. 26).


12.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/42


Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — SolarWorld e a./Consiglio

(Causa T-142/14)

2014/C 142/55

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: SolarWorld AG (Bonn, Germania); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italia), nonché Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 1239/2013 (1);

riunire la presente causa alla causa T-507/13; nonché

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Con il primo motivo, esse asseriscono che l'articolo 2 del regolamento contestato riflette un manifesto errore di valutazione e viola l'articolo 13 del regolamento fondamentale antisovvenzioni (2), in quanto esenta da dette misure i produttori cinesi dei quali la Commissione ha accettato la joint venture, violando il diritto delle ricorrenti ad un equo processo e il principio di buona amministrazione, i diritti della difesa delle ricorrenti, nonché gli articoli 13, paragrafo 4, e 29, paragrafo 2, del regolamento fondamentale antisovvenzioni.

2.

Con il secondo motivo, esse asseriscono che l'articolo 2 del regolamento contestato riflette un manifesto errore di valutazione e viola l'articolo 13 del regolamento fondamentale antisovvenzioni, in quanto esenta da tali misure i produttori cinesi dei quali la Commissione ha accettato una joint venture illegittima.

3.

Con il terzo motivo, esse asseriscono che l'articolo 3 del regolamento contestato viola all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE in quanto accorda a taluni produttori cinesi l’esenzione dalle misure di cui trattasi sulla base di un impegno imprenditoriale, accettato e confermato dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE (3) e dalla decisione della Commissione 2013/423/UE (4), che costituisce un accordo di fissazione di un prezzo orizzontale.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 1239/2013, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 66).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188, pag. 93).

(3)  Decisione di esecuzione della Commissione, 2013/707/UE, del 4 dicembre 2013 , relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 325, pag. 214).

(4)  Decisione della Commissione, 2013/423/UE, del 2 agosto 2013 , che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 209, pag. 26).


12.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/43


Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — Yingli Energy (China) e a./Consiglio

(Causa T-160/14)

2014/C 142/56

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Yingli Energy (China) Co. Ltd (Baoding, Cina); Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Baoding); Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Haikou, Cina); Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Hengshui, Cina); Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Tianjin, Cina); Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Baoding); Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd (Baoding); Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Technology Co. Ltd (Pechino, Cina); Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd (Pechino); Yingli Green Energy Europe (Düsseldorf, Germania); Yingli Green Energy South East Europe GmbH (Grünwald, Germania); Yingli Green Energy France SAS (Lione, Francia); Yingli Green Energy Spain, SL (La Moraleja, Spagna); Yingli Green Energy Italia Srl (Roma, Italia); and Yingli Green Energy International AG (Kloten, Svizzera) (rappresentanti: A. Willems, S. De Knop e J. Charles, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 1), in quanto si applica alle ricorrenti;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

1.

Con il primo motivo, esse asseriscono che imponendo misure antidumping sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sulle loro componenti essenziali provenienti dalla Repubblica popolare cinese, laddove l’avviso di apertura d’inchiesta menzionava soltanto moduli fotovoltaici in silicio cristallino e loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, le istituzioni hanno violato gli articoli 5, paragrafo 10, e 5, paragrafo 11, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009 (1).

2.

Con il secondo motivo, esse asseriscono che imponendo misure antidumping su moduli fotovoltaici in silicio cristallino e su loro componenti essenziali che non erano soggetti ad un'inchiesta antidumping, le istituzioni hanno violato gli articoli 1 e 17 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009.

3.

Con il terzo motivo, esse asseriscono che applicando la metodologia di un'economia diversa dall'economia di mercato per calcolare il margine di dumping di prodotti derivanti da paesi aventi un'economia di mercato, le istituzioni hanno violato l'articolo 2 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009.

4.

Con il quarto motivo, esse asseriscono che svolgendo una singola inchiesta per due distinti prodotti (cioè i moduli fotovoltaici in silicio cristallino e le celle), le istituzioni hanno violato l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009.

5.

Con il quinto motivo, esse asseriscono che, determinando l'economia di mercato delle ricorrenti più di tre mesi dopo l'inizio dell'inchiesta e dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie a calcolare i margini di dumping, le istituzioni hanno violato l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009.

6.

Con il sesto motivo, esse asseriscono che, venendo meno all'obbligo di quantificare separatamente il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, causato sia dalle importazioni oggetto di dumping, sia da altri fattori noti e, di conseguenza, imponendo un’aliquota di dazio eccessivo rispetto a quanto necessario per eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping a danno dell'industria dell'Unione, le istituzioni hanno violato gli articoli 3 e 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009.

7.

Con il settimo motivo, esse asseriscono che le istituzioni, omettendo di comunicare i fatti essenziali e le considerazioni sulla base delle quali intendevano imporre misure antidumping definitive, hanno violato l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).


12.5.2014   

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C 142/44


Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — Yingli Energy (China) e a./Consiglio

(Causa T-161/14)

2014/C 142/57

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yingli Energy (China) Co. Ltd (Baoding, Cina); Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Baoding); Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Haikou, Cina); Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Hengshui, Cina); Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Tianjin, Cina); Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Baoding); Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd (Baoding); Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Technology Co. Ltd (Pechino, Cina); Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd (Pechino); Yingli Green Energy Europe (Düsseldorf, Germania); Yingli Green Energy South East Europe GmbH (Grünwald, Germania); Yingli Green Energy France SAS (Lione, Francia); Yingli Green Energy Spain, SL (La Moraleja, Spagna); Yingli Green Energy Italia Srl (Roma, Italia); and Yingli Green Energy International AG (Kloten, Svizzera) (rappresentanti: A. Willems, S. De Knop e J. Charles, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 66), in quanto si applica alle ricorrenti;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Con il primo motivo, esse asseriscono che, imponendo misure compensative sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sulle relative componenti chiave provenienti da Repubblica popolare cinese, laddove l'avviso di apertura di inchiesta menzionava soltanto moduli fotovoltaici in silicio cristallino e loro componenti chiave originari della Repubblica popolare cinese, le istituzioni hanno violato gli articoli 10, paragrafo 12, e 10, paragrafo 13, del regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009 (1).

2.

Con il secondo motivo, esse asseriscono che, imponendo misure compensative su moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sulle loro componenti chiave che non erano soggetti a inchiesta antisovvenzioni, le istituzioni hanno violato gli articoli 1 e 27 del regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009.

3.

Con il terzo motivo, esse asseriscono che svolgendo una singola inchiesta per due distinti prodotti (cioè i moduli fotovoltaici in silicio cristallino e le celle), le istituzioni hanno violato l'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188, pag. 93).


12.5.2014   

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C 142/45


Ricorso proposto il 3 marzo 2014 — PRS Mediterranean/UAMI — Reynolds Presto Products (NEOWEB)

(Causa T-166/14)

2014/C 142/58

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: PRS Mediterranean Ltd (Tel Aviv, Israele) (rappresentanti: A. Späth e V. Töbelmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Reynolds Presto Products, Inc. (Richmond, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 28 novembre 2013, procedimenti riuniti R 889/2012-2 e R 635/2012-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «NEOWEB» per prodotti della classe 19 — domanda di marchio comunitario n 6 184 568

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: vari marchi nazionali del marchio denominativo «GEOWEB» per prodotti delle classi 1, 17 e 19 e il marchio non registrato «GEOWEB» utilizzato nella normale prassi commerciale in tutti gli Stati membri dell’Unione europea

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), 3, 4 e 5 del regolamento sul marchio comunitario.


12.5.2014   

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C 142/46


Ricorso proposto il 20 marzo 2014 — Stahlwerk Bous/Commissione

(Causa T-172/14)

2014/C 142/59

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Stahlwerk Bous GmbH (Bous, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta di avvio del procedimento formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, pubblicata con invito a presentare osservazioni (GU 2014, C 37, pag. 73), nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) — Germania, Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce essenzialmente quanto segue.

1.

Violazione di forme sostanziali

La ricorrente sostiene al riguardo che la convenuta non ha sufficientemente motivato, ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, la decisione di avvio di un procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. La decisione di avvio del procedimento non conterrebbe alcuna specifica e sostanziale valutazione, fondata su elementi di fatto e di diritto, riguardo alla sussistenza di tutte le condizioni di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2.

Violazione dei Trattati

La ricorrente sostiene al riguardo che la decisione della Commissione di avviare il procedimento viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa rileva a tal proposito che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha già dichiarato nella sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C-379/98, Racc. pag. I-2099), che la legge tedesca sull’energia rinnovabile (Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: «EEG») non comporta aiuti di Stato. La EEG sarebbe rimasta sostanzialmente invariata. In particolare, sarebbero rimasti invariati gli elementi essenziali per la valutazione della legittimità dell’aiuto. Altrettanto varrebbe per la decisione del 22 maggio 2002 (GU C 164, pag. 5) con la quale la stessa convenuta ha constatato che la EEG non costituisce aiuto di Stato.

Inoltre, la ricorrente asserisce che la riduzione della sovrattassa EEG non soddisfa i presupposti per l’applicazione della disciplina degli aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A tale riguardo essa afferma, in particolare, che la riduzione della sovrattassa EEG non costituisce un vantaggio che un’impresa non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato, non presenta carattere selettivo, non integra un aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali e non conduce né a una distorsione della concorrenza né a un eventuale pregiudizio al commercio tra Stati membri.

3.

Compatibilità con il mercato comune

Nel caso in cui il Tribunale dovesse concludere per la sussistenza di un aiuto di Stato, esso sarebbe, secondo la ricorrente, compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), TFUE.


12.5.2014   

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C 142/47


Ricorso proposto il 20 marzo 2014 — WeserWind/Commissione

(Causa T-173/14)

2014/C 142/60

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: WeserWind GmbH Offshore Construction Georgsmarienhütte (Bremerhaven, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta di avvio del procedimento formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, pubblicata con invito a presentare osservazioni (GU 2014, C 37, pag. 73), nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) — Germania, Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce essenzialmente quanto segue.

1.

Violazione di forme sostanziali

La ricorrente sostiene al riguardo che la convenuta non ha sufficientemente motivato, ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, la decisione di avvio di un procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. La decisione di avvio del procedimento non conterrebbe alcuna specifica e sostanziale valutazione, fondata su elementi di fatto e di diritto, riguardo alla sussistenza di tutte le condizioni di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2.

Violazione dei Trattati

La ricorrente sostiene al riguardo che la decisione della Commissione di avviare il procedimento viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa rileva a tal proposito che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha già dichiarato, nella sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C-379/98, Racc. pag. I-2099), che la legge tedesca sull’energia rinnovabile (Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: «EEG») non comporta aiuti di Stato. La EEG sarebbe rimasta sostanzialmente invariata. In particolare, sarebbero rimasti invariati gli elementi essenziali per la valutazione della legittimità dell’aiuto. Altrettanto varrebbe per la decisione del 22 maggio 2002 (GU C 164, pag. 5) con la quale la stessa convenuta ha constatato che la EEG non costituisce aiuto di Stato.

Inoltre, la ricorrente asserisce che la riduzione della sovrattassa EEG non soddisfa i presupposti per l’applicazione della disciplina degli aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A tale riguardo essa afferma, in particolare, che la riduzione della sovrattassa EEG non costituisce un vantaggio che un’impresa non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato, non presenta carattere selettivo, non integra un aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali e non conduce né a una distorsione della concorrenza né a un eventuale pregiudizio al commercio tra Stati membri.

3.

Compatibilità con il mercato comune

Nel caso in cui il Tribunale dovesse concludere per la sussistenza di un aiuto di Stato, esso sarebbe, secondo la ricorrente, compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), TFUE.


12.5.2014   

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C 142/47


Ricorso proposto il 20 marzo 2014 — Dieckerhoff Guss/Commissione

(Causa T-174/14)

2014/C 142/61

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dieckerhoff Guss GmbH (Gevelsberg, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta di avvio del procedimento formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, pubblicata con invito a presentare osservazioni (GU 2014, C 37, pag. 73), nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) — Germania, Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce essenzialmente quanto segue.

1.

Violazione di forme sostanziali

La ricorrente sostiene al riguardo che la convenuta non ha sufficientemente motivato, ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, la decisione di avvio di un procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. La decisione di avvio del procedimento non conterrebbe alcuna specifica e sostanziale valutazione, fondata su elementi di fatto e di diritto, riguardo alla sussistenza di tutte le condizioni di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2.

Violazione dei Trattati

La ricorrente sostiene al riguardo che la decisione della Commissione di avviare il procedimento viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa rileva a tal proposito che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha già dichiarato nella sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C-379/98, Racc. pag. I-2099), che la legge tedesca sull’energia rinnovabile (Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: «EEG») non comporta aiuti di Stato. La EEG sarebbe rimasta sostanzialmente invariata. In particolare, sarebbero rimasti invariati gli elementi essenziali per la valutazione della legittimità dell’aiuto. Altrettanto varrebbe per la decisione del 22 maggio 2002 (GU C 164, pag. 5) con la quale la stessa convenuta ha constatato che la EEG non costituisce aiuto di Stato.

Inoltre, la ricorrente asserisce che la riduzione della sovrattassa EEG non soddisfa i presupposti per l’applicazione della disciplina degli aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A tale riguardo essa afferma, in particolare, che la riduzione della sovrattassa EEG non costituisce un vantaggio che un’impresa non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato, non presenta carattere selettivo, non integra un aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali e non conduce né a una distorsione della concorrenza né a un eventuale pregiudizio al commercio tra Stati membri.

3.

Compatibilità con il mercato comune

Nel caso in cui il Tribunale dovesse concludere per la sussistenza di un aiuto di Stato, esso sarebbe, secondo la ricorrente, compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), TFUE.


12.5.2014   

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C 142/48


Ricorso proposto il 20 marzo 2014 — Walter Hundhausen/Commissione

(Causa T-175/14)

2014/C 142/62

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Walter Hundhausen GmbH (Schwerte, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta di avvio del procedimento formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, pubblicata con invito a presentare osservazioni (GU 2014, C 37, pag. 73), nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) — Germania, Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce essenzialmente quanto segue.

1.

Violazione di forme sostanziali

La ricorrente sostiene al riguardo che la convenuta non ha sufficientemente motivato, ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, la decisione di avvio di un procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. La decisione di avvio del procedimento non conterrebbe alcuna specifica e sostanziale valutazione, fondata su elementi di fatto e di diritto, riguardo alla sussistenza di tutte le condizioni di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2.

Violazione dei Trattati

La ricorrente sostiene al riguardo che la decisione della Commissione di avviare il procedimento viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa rileva a tal proposito che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha già dichiarato nella sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C-379/98, Racc. pag. I-2099), che la legge tedesca sull’energia rinnovabile (Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: «EEG») non comporta aiuti di Stato. La EEG sarebbe rimasta sostanzialmente invariata. In particolare, sarebbero rimasti invariati gli elementi essenziali per la valutazione della legittimità dell’aiuto. Altrettanto varrebbe per la decisione del 22 maggio 2002 (GU C 164, pag. 5) con la quale la stessa convenuta ha constatato che la EEG non costituisce aiuto di Stato.

Inoltre, la ricorrente asserisce che la riduzione della sovrattassa EEG non soddisfa i presupposti per l’applicazione della disciplina degli aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A tale riguardo essa afferma, in particolare, che la riduzione della sovrattassa EEG non costituisce un vantaggio che un’impresa non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato, non presenta carattere selettivo, non integra un aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali e non conduce né a una distorsione della concorrenza né a un eventuale pregiudizio al commercio tra Stati membri.

3.

Compatibilità con il mercato comune

Nel caso in cui il Tribunale dovesse concludere per la sussistenza di un aiuto di Stato, esso sarebbe, secondo la ricorrente, compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), TFUE.


12.5.2014   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/49


Ricorso proposto il 20 marzo 2014 — Georgsmarienhütte/Commissione

(Causa T-176/14)

2014/C 142/63

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Georgsmarienhütte GmbH (Georgsmarienhütte, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta di avvio del procedimento formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, pubblicata con invito a presentare osservazioni (GU 2014, C 37, pag. 73), nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) — Germania, Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce essenzialmente quanto segue.

1.

Violazione di forme sostanziali

La ricorrente sostiene al riguardo che la convenuta non ha sufficientemente motivato, ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, la decisione di avvio di un procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. La decisione di avvio del procedimento non conterrebbe alcuna specifica e sostanziale valutazione, fondata su elementi di fatto e di diritto, riguardo alla sussistenza di tutte le condizioni di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2.

Violazione dei Trattati

La ricorrente sostiene al riguardo che la decisione della Commissione di avviare il procedimento viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa rileva a tal proposito che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha già dichiarato nella sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C-379/98, Racc. pag. I-2099), che la legge tedesca sull’energia rinnovabile (Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: «EEG») non comporta aiuti di Stato. La EEG sarebbe rimasta sostanzialmente invariata. In particolare, sarebbero rimasti invariati gli elementi essenziali per la valutazione della legittimità dell’aiuto. Altrettanto varrebbe per la decisione del 22 maggio 2002 (GU C 164, pag. 5) con la quale la stessa convenuta ha constatato che la EEG non costituisce aiuto di Stato.

Inoltre, la ricorrente asserisce che la riduzione della sovrattassa EEG non soddisfa i presupposti per l’applicazione della disciplina degli aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A tale riguardo essa afferma, in particolare, che la riduzione della sovrattassa EEG non costituisce un vantaggio che un’impresa non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato, non presenta carattere selettivo, non integra un aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali e non conduce né a una distorsione della concorrenza né a un eventuale pregiudizio al commercio tra Stati membri.

3.

Compatibilità con il mercato comune

Nel caso in cui il Tribunale dovesse concludere per la sussistenza di un aiuto di Stato, esso sarebbe, secondo la ricorrente, compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), TFUE.


12.5.2014   

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C 142/50


Ricorso proposto il 20 marzo 2014 — Harz Guss Zorge/Commissione

(Causa T-177/14)

2014/C 142/64

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Harz Guss Zorge GmbH (Zorge, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta di avvio del procedimento formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, pubblicata con invito a presentare osservazioni (GU 2014, C 37, pag. 73), nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) — Germania, Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce essenzialmente quanto segue.

1.

Violazione di forme sostanziali

La ricorrente sostiene al riguardo che la convenuta non ha sufficientemente motivato, ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, la decisione di avvio di un procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. La decisione di avvio del procedimento non conterrebbe alcuna specifica e sostanziale valutazione, fondata su elementi di fatto e di diritto, riguardo alla sussistenza di tutte le condizioni di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2.

Violazione dei Trattati

La ricorrente sostiene al riguardo che la decisione della Commissione di avviare il procedimento viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa rileva a tal proposito che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha già dichiarato nella sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C-379/98, Racc. pag. I-2099), che la legge tedesca sull’energia rinnovabile (Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: «EEG») non comporta aiuti di Stato. La EEG sarebbe rimasta sostanzialmente invariata. In particolare, sarebbero rimasti invariati gli elementi essenziali per la valutazione della legittimità dell’aiuto. Altrettanto varrebbe per la decisione del 22 maggio 2002 (GU C 164, pag. 5) con la quale la stessa convenuta ha constatato che la EEG non costituisce aiuto di Stato.

Inoltre, la ricorrente asserisce che la riduzione della sovrattassa EEG non soddisfa i presupposti per l’applicazione della disciplina degli aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A tale riguardo essa afferma, in particolare, che la riduzione della sovrattassa EEG non costituisce un vantaggio che un’impresa non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato, non presenta carattere selettivo, non integra un aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali e non conduce né a una distorsione della concorrenza né a un eventuale pregiudizio al commercio tra Stati membri.

3.

Compatibilità con il mercato comune

Nel caso in cui il Tribunale dovesse concludere per la sussistenza di un aiuto di Stato, esso sarebbe, secondo la ricorrente, compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), TFUE.


12.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/51


Ricorso proposto il 20 marzo 2014 — Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss/Commissione

(Causa T-178/14)

2014/C 142/65

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss GmbH (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta di avvio del procedimento formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, pubblicata con invito a presentare osservazioni (GU 2014, C 37, pag. 73), nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) — Germania, Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce essenzialmente quanto segue.

1.

Violazione di forme sostanziali

La ricorrente sostiene al riguardo che la convenuta non ha sufficientemente motivato, ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, la decisione di avvio di un procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. La decisione di avvio del procedimento non conterrebbe alcuna specifica e sostanziale valutazione, fondata su elementi di fatto e di diritto, riguardo alla sussistenza di tutte le condizioni di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2.

Violazione dei Trattati

La ricorrente sostiene al riguardo che la decisione della Commissione di avviare il procedimento viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa rileva a tal proposito che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha già dichiarato nella sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C-379/98, Racc. pag. I-2099), che la legge tedesca sull’energia rinnovabile (Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: «EEG») non comporta aiuti di Stato. La EEG sarebbe rimasta sostanzialmente invariata. In particolare, sarebbero rimasti invariati gli elementi essenziali per la valutazione della legittimità dell’aiuto. Altrettanto varrebbe per la decisione del 22 maggio 2002 (GU C 164, pag. 5) con la quale la stessa convenuta ha constatato che la EEG non costituisce aiuto di Stato.

Inoltre, la ricorrente asserisce che la riduzione della sovrattassa EEG non soddisfa i presupposti per l’applicazione della disciplina degli aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A tale riguardo essa afferma, in particolare, che la riduzione della sovrattassa EEG non costituisce un vantaggio che un’impresa non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato, non presenta carattere selettivo, non integra un aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali e non conduce né a una distorsione della concorrenza né a un eventuale pregiudizio al commercio tra Stati membri.

3.

Compatibilità con il mercato comune

Nel caso in cui il Tribunale dovesse concludere per la sussistenza di un aiuto di Stato, esso sarebbe, secondo la ricorrente, compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), TFUE.


12.5.2014   

IT

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C 142/52


Ricorso proposto il 20 marzo 2014 — Schmiedewerke Gröditz/Commissione

(Causa T-179/14)

2014/C 142/66

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schmiedewerke Gröditz GmbH (Gröditz, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta di avvio del procedimento formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, pubblicata con invito a presentare osservazioni (GU 2014, C 37, pag. 73), nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) — Germania, Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce essenzialmente quanto segue.

1.

Violazione di forme sostanziali

La ricorrente sostiene al riguardo che la convenuta non ha sufficientemente motivato, ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, la decisione di avvio di un procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. La decisione di avvio del procedimento non conterrebbe alcuna specifica e sostanziale valutazione, fondata su elementi di fatto e di diritto, riguardo alla sussistenza di tutte le condizioni di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2.

Violazione dei Trattati

La ricorrente sostiene al riguardo che la decisione della Commissione di avviare il procedimento viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa rileva a tal proposito che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha già dichiarato nella sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C-379/98, Racc. pag. I-2099), che la legge tedesca sull’energia rinnovabile (Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: «EEG») non comporta aiuti di Stato. La EEG sarebbe rimasta sostanzialmente invariata. In particolare, sarebbero rimasti invariati gli elementi essenziali per la valutazione della legittimità dell’aiuto. Altrettanto varrebbe per la decisione del 22 maggio 2002 (GU C 164, pag. 5) con la quale la stessa convenuta ha constatato che la EEG non costituisce aiuto di Stato.

Inoltre, la ricorrente asserisce che la riduzione della sovrattassa EEG non soddisfa i presupposti per l’applicazione della disciplina degli aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A tale riguardo essa afferma, in particolare, che la riduzione della sovrattassa EEG non costituisce un vantaggio che un’impresa non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato, non presenta carattere selettivo, non integra un aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali e non conduce né a una distorsione della concorrenza né a un eventuale pregiudizio al commercio tra Stati membri.

3.

Compatibilità con il mercato comune

Nel caso in cui il Tribunale dovesse concludere per la sussistenza di un aiuto di Stato, esso sarebbe, secondo la ricorrente, compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), TFUE.


12.5.2014   

IT

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C 142/53


Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Schmiedag/Commissione

(Causa T-183/14)

2014/C 142/67

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schmiedag GmbH (Hagen, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta di avvio del procedimento formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, pubblicata con invito a presentare osservazioni (GU 2014, C 37, pag. 73) nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) — Germania, Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce essenzialmente quanto segue.

1.

Violazione di forme sostanziali

La ricorrente sostiene al riguardo che la convenuta non ha sufficientemente motivato, ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, la decisione di avvio di un procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. La decisione di avvio del procedimento non conterrebbe alcuna specifica e sostanziale valutazione, fondata su elementi di fatto e di diritto, riguardo alla sussistenza di tutte le condizioni di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2.

Violazione dei Trattati

La ricorrente sostiene al riguardo che la decisione della Commissione di avviare il procedimento viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa rileva a tal proposito che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha già dichiarato nella sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C-379/98, Racc. pag. I-2099) che la legge tedesca sull’energia rinnovabile (Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: «EEG») non comporta aiuti di Stato. La EEG sarebbe rimasta sostanzialmente invariata. In particolare, sarebbero rimasti invariati gli elementi essenziali per la valutazione della legittimità dell’aiuto. Altrettanto varrebbe per la decisione del 22 maggio 2002 (GU C 164, pag. 5) con la quale la stessa convenuta ha constatato che la EEG non costituisce aiuto di Stato.

Inoltre, la ricorrente asserisce che la riduzione della sovrattassa EEG non soddisfa i presupposti per l’applicazione della disciplina degli aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A tale riguardo essa afferma, in particolare, che la riduzione della sovrattassa EEG non costituisce un vantaggio che un’impresa non avrebbe ottenuto a normali condizioni di mercato, non presenta carattere selettivo, non integra un aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali e non conduce né a una distorsione della concorrenza né a un eventuale pregiudizio al commercio tra Stati membri.

3.

Compatibilità con il mercato comune

Nel caso in cui il Tribunale dovesse concludere per la sussistenza di un aiuto di Stato, esso sarebbe, secondo la ricorrente, compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), TFUE.


12.5.2014   

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C 142/53


Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Atlantic Multipower Germany/UAMI — Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme)

(Causa T-186/14)

2014/C 142/68

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG (Amburgo, Germania) (rappresentante: W. Berlit, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nutrichem Diät + Pharma GmbH (Roth, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 gennaio 2014, procedimento R 764/2013-4;

annullare la decisione della divisione di annullamento del 12 aprile 2013 (n. di riferimento: 6333C);

condannare l’interveniente alle spese, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «NOxtreme» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32 — Marchio comunitario n. 10 177 889

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Nutrichem Diät + Pharma GmbH

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: marchi figurativi nazionale e comunitario, contenenti l’elemento denominativo «X-TREME» per prodotti delle classi 5, 29 e 32

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 57, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


12.5.2014   

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C 142/54


Ordinanza del Tribunale del 14 febbraio 2014 — Alfa-Beta Vassilopoulos/UAMI — Henkel (AB terra Leaf)

(Causa T-522/12) (1)

2014/C 142/69

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 32 del 2.2.2013.


12.5.2014   

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C 142/54


Ordinanza del Tribunale del 10 febbraio 2014 — Jinko Solar e a./Parlamento e a.

(Causa T-142/13) (1)

2014/C 142/70

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 123 del 27.4.2013.


12.5.2014   

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C 142/55


Ordinanza del Tribunale del 5 marzo 2014 — Triarii/Commissione

(Causa T-435/13) (1)

2014/C 142/71

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 304 del 19.10.2013.


12.5.2014   

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C 142/55


Ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2014 — Fard e Sarkandi/Consiglio

(Causa T-439/13) (1)

2014/C 142/72

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 367 del 14.12.2013.


12.5.2014   

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C 142/55


Ordinanza del Tribunale del 5 febbraio 2014 — Hermann Trollius/ECHA

(Causa T-466/13) (1)

2014/C 142/73

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


12.5.2014   

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C 142/55


Ordinanza del Tribunale del 19 marzo 2014 — Stichting Sona e Nao/Commissione

(Causa T-505/13) (1)

2014/C 142/74

Lingua processuale: il neerlandese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 344 del 23.11.2013.


Tribunale della funzione pubblica

12.5.2014   

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C 142/56


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 marzo 2014 — CP/Parlamento

(Causa F-8/13) (1)

((Funzione pubblica - Funzionario - Capo unità - Periodo di prova - Mancata conferma nelle funzioni di capo unità - Riassegnazione in funzioni non direttive - Norme interne del Parlamento))

2014/C 142/75

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CP (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Tymen)

Convenuto: Parlamento (rappresentanti: O. Caisou-Rousseau e V. Montebello-Demogeot, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di non confermare il ricorrente nelle sue funzioni di capo unità e di trasferirlo presso la Direzione generale delle politiche interne

Dispositivo

1)

La decisione del 23 marzo 2012 con cui il Parlamento europeo non ha confermato CP nelle funzioni di capo unità e lo ha trasferito, unitamente al suo impiego, presso la Direzione generale «Politiche interne dell’Unione» è annullata.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese di CP.


(1)  GU C 108 del 13/04/2013, pag. 39.


12.5.2014   

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C 142/56


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 — Walton/Commissione

(Causa F-32/13) (1)

((Funzione pubblica - Agente temporaneo - Indennità una tantum - Dimissioni constatate con sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee - Determinazione della data delle dimissioni - Autorità di cosa giudicata - Decisioni dell’APN divenute definitive in assenza di ricorso contenzioso - Inosservanza del previo procedimento amministrativo - Irricevibilità manifesta))

2014/C 142/76

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Robert Walton (Oxford, Regno Unito) (rappresentante: avv. F. Moyse)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e A.-C. Simon, agenti)

Oggetto

Domanda di annullare il rigetto della domanda diretta all’ottenimento del rimborso del saldo non pagato che la Commissione avrebbe dovuto versare al ricorrente a titolo di indennità una tantum

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Walton sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013, pag. 58.