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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57.° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2014/C 118/01 |
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2014/C 118/02 |
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2014/C 118/03 |
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2014/C 118/04 |
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Commissione europea |
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2014/C 118/05 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2014/C 118/06 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2014/C 118/07 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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17.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 aprile 2014
relativa alla nomina e sostituzione di membri del Consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
2014/C 118/01
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all’istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l’articolo 4 (1),
vista la candidatura presentata dal governo croato,
vista la candidatura presentata dalla Commissione nella categoria dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con decisione del 16 luglio 2012 il Consiglio ha nominato i membri del Consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (2), per il periodo dal 18 settembre 2012 al 17 settembre 2015. |
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(2) |
Il seggio del membro croato si è reso vacante. |
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(3) |
Un posto di membro del Consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori è vacante per la Spagna. |
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(4) |
Un posto di membro del Consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro si è reso vacante per la Lettonia in seguito alle dimissioni della sig.ra Marina SKLARA. |
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(5) |
Un posto di membro del Consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro si è reso vacante per la Croazia. |
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(6) |
Occorre nominare i membri del Consiglio di direzione del Centro per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 17 settembre 2015, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
Sono nominati membri del Consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 17 settembre 2015:
RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
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CROAZIA |
sig.ra Katarina GRGEC |
RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
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SPAGNA |
sig.ra Yolanda PONCE |
RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
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LETTONIA |
sig.ra Inga ŠīNA |
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CROAZIA |
sig. Ivica ZELIĆ |
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014
Per il Consiglio
Il presidente
A. TSAFTARIS
(1) GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.
(2) GU C 228 del 31.7.2012, pag. 3.
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17.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 aprile 2014
relativa alla nomina di un membro titolare e dei membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per la Croazia
2014/C 118/02
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2003/C 218/01 del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (1), in particolare l’articolo 3,
visto l’elenco di candidature presentate al Consiglio dai governi degli Stati membri,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con decisione del 22 aprile 2013 (2) il Consiglio ha nominato i membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo che va dal 22 aprile 2013 al 28 febbraio 2016. |
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(2) |
Il governo della Croazia ha presentato ulteriori candidature per vari seggi vacanti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo che si conclude il 28 febbraio 2016:
RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI:
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Paese |
Membro titolare |
Membro supplente |
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Croazia |
sig. Zdenko MUČNJAK |
sig.ra Gordana PALAJSA sig. Marko PALADA |
Articolo 2
Il Consiglio procederà successivamente alla nomina dei membri titolari e supplenti non ancora designati.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014
Per il Consiglio
Il presidente
A. TSAFTARIS
(1) GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1.
(2) GU C 120 del 26.4.2013, pag. 7.
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17.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/4 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 aprile 2014
relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per Grecia e Romania
2014/C 118/03
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2003/C 218/01 del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (1), in particolare l’articolo 3,
visti gli elenchi di candidature presentate al Consiglio dai governi degli Stati membri,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con decisione del 22 aprile 2013 (2) il Consiglio ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo che va dal 22 aprile 2013 al 28 febbraio 2016. |
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(2) |
I governi di Grecia e di Romania hanno presentato ulteriori candidature per vari seggi resisi vacanti. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri titolari e membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo che si conclude il 28 febbraio 2016:
I. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
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Paese |
Membro titolare |
Membro supplente |
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Romania |
Sig. Adrian CLIPII |
Sig. Corneliu CONSTANTINOAIA Sig. Dumitru FORNEA |
II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
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Paese |
Membro titolare |
Membro supplente |
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Grecia |
Sig. Christos KAVALOPOULOS |
Sig. Pavlos KYRIAKONGONAS Sig.ra Natassa AVLONITOU |
Articolo 2
Il Consiglio procederà in seguito alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti non ancora designati.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014
Per il Consiglio
Il presidente
A. TSAFTARIS
(1) GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1.
(2) GU C 120 del 26.4.2013, pag. 7.
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17.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/6 |
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di «Ala militare di Hezbollah «(«Hizballah Military Wing») [anche nota come «Hezbollah Military Wing», anche nota come «Hizbullah Military Wing», anche nota come «Hizbollah Military Wing», anche nota come «Hezballah Military Wing», anche nota come «Hisbollah Military Wing», anche nota come «Hizbu'llah Military Wing», anche nota come «Hizb Allah Military Wing», compreso il «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l’Organizzazione per la sicurezza esterna)], che figurano nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [cfr. elenco figurante nel regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio (1)]
2014/C 118/04
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (2), del 27 dicembre 2001, prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti al gruppo in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.
Sono state fornite al Consiglio nuove informazioni pertinenti al summenzionato gruppo. Dopo aver vagliato tali nuove informazioni, il Consiglio ha modificato le sue motivazioni di conseguenza.
Il gruppo in questione può presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell’elenco summenzionato (a meno che la motivazione sia già stata loro comunicata) al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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(all’attenzione di: CP 931 designations) |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Il gruppo in questione può presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che lo include e mantiene nell’elenco. Tali richieste saranno esaminate una volta pervenute. Al riguardo si attira l’attenzione del gruppo interessato sul periodico riesame dell’elenco da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 1, paragrafo 6 della posizione comune 2001/931/PESC (3). Affinché una siffatta richiesta possa essere valutata in occasione del prossimo riesame, essa dovrà essere presentata entro il 16o maggio 2014.
Si richiama inoltre l’attenzione del gruppo in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro il regolamento del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 263, commi quarto e sesto, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Si attira l’attenzione del gruppo in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencate nell’allegato del regolamento, al fine di ottenere un’autorizzazione ad utilizzare i capitali congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 5, paragrafo 2 di detto regolamento.
(1) GU L 40 dell’11.2.2014, pag. 9.
(2) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
(3) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.
Commissione europea
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17.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
16 aprile 2014
2014/C 118/05
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,3840 |
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JPY |
yen giapponesi |
141,55 |
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DKK |
corone danesi |
7,4664 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,82390 |
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SEK |
corone svedesi |
9,0920 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,2169 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
8,2400 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
27,463 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
308,38 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,1956 |
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RON |
leu rumeni |
4,4713 |
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TRY |
lire turche |
2,9588 |
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AUD |
dollari australiani |
1,4788 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5200 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
10,7320 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6098 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,7310 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 437,17 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
14,6138 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,6124 |
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HRK |
kuna croata |
7,6245 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
15 829,21 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,4871 |
|
PHP |
peso filippino |
61,511 |
|
RUB |
rublo russo |
49,8640 |
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THB |
baht thailandese |
44,641 |
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BRL |
real brasiliano |
3,0827 |
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MXN |
peso messicano |
18,0674 |
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INR |
rupia indiana |
83,5237 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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17.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/8 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
2014/C 118/06
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
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Data e ora della chiusura |
27.3.2014 |
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Durata |
27.3.2014 – 31.12.2014 |
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Stato membro |
Paesi Bassi |
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Stock o gruppo di stock |
SRX/07D. |
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Specie |
Razze (Rajiformes) |
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Zona |
Acque dell’Unione della zona VIId |
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Tipo(i) di pescherecci |
— |
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Numero di riferimento |
05/TQ43 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
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17.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/9 |
Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5; GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11; GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14; GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12; GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15; GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15; GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5; GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26; GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8; GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6; GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5; GU C 201 dell'8.7.2011, pag. 1; GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26; GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7; GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5; GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7; GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4; GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6; GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8; GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4)
2014/C 118/07
La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.
Oltre alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è possibile consultare l'aggiornamento mensile sul sito web della Direzione generale Affari interni.
REPUBBLICA D'AUSTRIA
Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 77 del 15.3.2014
Permessi di soggiorno ai sensi dell'articolo 2, punto 15, lettera a), del codice frontiere Schengen:
I. Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (2)
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Aufenthaltstitel „Niederlassungsnachweis" im Kartenformat ID1 entsprechend den Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1.1.2003 bis 31.12.2005) [Titolo di soggiorno con «prova di stabilimento» in formato ID1 conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (rilasciato in Austria dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005)] |
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Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend den Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1.1.2005 bis 31.12.2005) [Titolo di soggiorno sotto forma di autoadesivo conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (rilasciato in Austria dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005)] |
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Aufenthaltstitel „Niederlassungsbewilligung", „Familienangehöriger", „Daueraufenthalt- EG", „Daueraufenthalt-Familienangehöriger" und „Aufenthaltsbewilligung" im Kartenformat ID1 entsprechend den Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (in Österreich ausgegeben seit 1.1.2006). Titoli di soggiorno rientranti nella categoria «permesso di stabilimento» (Niederlassungsbewilligung), «familiare» (Familienangehörige), «soggiornante di lungo periodo — UE» (Daueraufenthalt- EG), «soggiornante di lungo periodo — familiare» (Daueraufenthalt-Familienangehöriger) e «permesso di soggiorno» (Aufenthaltsbewilligung), in formato ID1 conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi — emessi in Austria dal 1° gennaio 2003 al 1 gennaio 2006. Il titolo di soggiorno rientrante nella categoria «permesso di soggiorno» (Aufenthaltsbewilligung) indica lo specifico scopo per il quale è stato rilasciato. Il titolo di soggiorno rientrante nella categoria «permesso di soggiorno»(Aufenthaltsbewilligung) può essere rilasciato per i seguenti scopi: avvicendamento professionale, distacco aziendale, lavoro autonomo, artista, casi particolari di attività lucrative dipendenti, studente, studente universitario, volontario nel settore sociale, ricercatore, ricongiungimento familiare. Il titolo di soggiorno rientrante nella categoria «permesso di stabilimento» [Niederlassungsbewilligung] può essere rilasciato senza altre spiegazioni o per i fini seguenti: nessuna attività lucrativa e membro della famiglia. I titoli di soggiorno rientranti nella categoria «permesso di stabilimento» [Niederlassungsbewilligung] sono stati rilasciati in Austria fino al 30 giugno 2011 per le categorie lavoratori-chiave, illimitato e limitato. I titoli di soggiorno rientranti nella categoria «Soggiornante di lungo periodo — UE» (Daueraufenthalt-EG) e «Soggiornante di lungo periodo — Familiare» (Daueraufenthalt-Familienangehöriger) sono stati rilasciati in Austria fino al 31 dicembre 2013. Il titolo di soggiorno rientrante nella categoria «Permesso di soggiorno» (Aufenthaltsbewilligung) ai fini dell'articolo 69a della legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) è stato rilasciato in Austria fino al 31 dicembre 2013 |
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Der Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot - Karte", „Rot-Weiß-Rot - Karte plus" und „Blaue Karte EU" im Kartenformat ID1 entsprechend den Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (in Österreich ausgegeben seit 1.7.2011) [Carta «rossa-bianca-rossa»[Rot-Weiß-Rot-Karte], carta «rossa-bianca-rossa plus» [Rot-Weiß-Rot-Karte plus] e «carta blu UE» [Blaue Karte EU], in formato ID1 conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (emesse in Austria dal 1° luglio 2011)] |
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Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt-EU“ entsprechend den Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (in Österreich ausgegeben seit 1.1.2014) Titolo di soggiorno rientrante nella categoria «Soggiornante di lungo periodo — UE» (Daueraufenthalt-EG) conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (emesso in Austria dal 1° gennaio 2014). |
II. Carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE (3) (in formato non uniforme)
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„Aufenthaltskarte für Angehörige eines EWR-Bürgers" gemäß der Richtlinie 2004/38/EG für Drittstaatsangehörige, die Angehörige von unionsrechtlich aufenthaltsberechtigten EWR-Bürgern sind, zur Dokumentation des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts für mehr als drei Monate - entspricht nicht dem einheitlichen Format der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige. [Il titolo che accorda un diritto di soggiorno nell'Unione per un periodo superiore a tre mesi ai familiari di un cittadino del SEE in virtù della direttiva 2004/38/CE non corrisponde al modello standard del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi] |
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„Daueraufenthaltskarte" gemäß der Richtlinie 2004/38/EG für Drittstaatsangehörige, die Angehörige eines EWR-Bürgers sind und das Recht auf Daueraufenthalt erworben haben, zur Dokumentation des unionsrechtlichen Rechts auf Daueraufenthalt - entspricht nicht dem einheitlichen Format der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige. [La carta di soggiorno permanente per documentare il diritto comunitario di soggiorno permanente per un periodo superiore a tre mesi per un familiare di un cittadino del SEE ai sensi della direttiva 2004/38/CE non corrisponde al modello standard del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi] |
Altri documenti che autorizzano il soggiorno o il reingresso in Austria (a norma dell'articolo 2, punto 15, lettera b), del codice frontiere Schengen:
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Lichtbildausweis für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb und blau, ausgestellt vom Bundesministerium europäische und internationale Angelegenheiten (Documento d'identità munito di fotografia per titolari di privilegi e immunità, di colore rosso, giallo e blu, rilasciato dal ministero degli Affari europei e internazionali) |
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Lichtbildausweis im Kartenformat für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb, blau, grün, braun, grau und orange, ausgestellt vom Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten. (Documento d'identità munito di fotografia, in formato tessera, per titolari di privilegi e immunità, di colore rosso, giallo, blu, verde, marrone, grigio e arancione, rilasciato dal ministero degli Affari europei e internazionali) |
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«Status des Asylberechtigten» gemäß § 7 AsylG 1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 101/2003 (zuerkannt bis 31. Dezember 2005) - in der Regel dokumentiert durch einen Konventionsreisepass in Buchform im Format ID 3 (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1.1.1996 bis 27.8.2006) [«Status di avente diritto all'asilo» a norma dell'articolo 7 della legge sull'asilo del 1997 nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 101/2003 (accordato fino al 31 dicembre 2005) — comprovato di norma da un passaporto convenzionale sotto forma di libretto in formato ID 3 (rilasciato in Austria dal 1° gennaio 1996 al 27 agosto 2006)). |
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«Status des Asylberechtigten» gemäß § 3 AsylG 2005 (zuerkannt seit 1. 1. Jänner 2006) - in der Regel dokumentiert durch einen Fremdenpass in Buchform im Format ID 3 (in Österreich ausgegeben seit 28.8.2006] [«Status di avente diritto all'asilo» a norma dell'articolo 3 della legge sull'asilo del 2005 (accordato dal 1° gennaio 2006) — comprovato di norma da un passaporto per stranieri sotto forma di libretto in formato ID 3 (rilasciato in Austria dal 28 agosto 2006)] |
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«Status des subsidiär Schutzberechtigten» gemäß § 8 AsylG 1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 101/2003 (zuerkannt bis 31. Dezember 2005) - in der Regel dokumentiert durch Konventionsreisepass in Buchform im Format ID 3 mit integriertem elektronischen Mikrochip (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1.1.1996 bis 27.8.2006) [«Status di avente diritto alla protezione sussidiaria» a norma dell'articolo 8 della legge sull'asilo del 1997 nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 101/2003 (accordato fino al 31 dicembre 2005) — comprovato di norma da un passaporto convenzionale sotto forma di libretto in formato ID 3 munito di microchip elettronico (rilasciato in Austria dal 1° gennaio 1996 al 27 agosto 2006)] |
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«Status des subsidiär Schutzberechtigten» gemäß § 8 AsylG 2005 (zuerkannt seit 1. Jänner 2006) - in der Regel dokumentiert durch Fremdenpass in Buchform im Format ID 3 mit integriertem elektronischen Mikrochip (in Österreich ausgegeben seit 28.8.2006) oder durch eine Karte für subsidiär Schutzberechtigte gemäß § 52 AsylG 2005 [«Status di avente diritto alla protezione sussidiaria» a norma dell'articolo 8 della legge sull'asilo del 2005 (accordato dal 1° gennaio 2006) — comprovato di norma da un passaporto per stranieri sotto forma di libretto in formato ID 3 munito di microchip elettronico (rilasciato in Austria dal 28 agosto 2006) o da una tessera per gli aventi diritto allo «status di protezione sussidiaria» a norma dell'articolo 52 della legge sull'asilo del 2005] |
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Liste der Reisenden für Schülerreisen innerhalb der Europäischen Union im Sinne des Beschlusses des Rates vom 30. November 1994 über die gemeinsame Maßnahme über Reiseerleichterungen für Schüler von Drittstaaten mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat (Elenco di partecipanti a viaggi scolastici all'interno dell'Unione europea ai sensi della decisione del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un'azione comune in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da studenti di paesi terzi residenti in uno Stato membro) |
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«Beschäftigungsbewilligung» nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz mit einer Gültigkeitsdauer bis zu sechs Monaten in Verbindung mit einem gültigen Reisedokument. («Permesso di lavoro» a norma della legge sui lavoratori stranieri, con validità fino a sei mesi, corredato di un documento di viaggio in corso di validità) |
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Unbefristeter Aufenthaltstitel - erteilt in Form eines gewöhnlichen Sichtvermerks gemäß § 6 Abs. 1 Z. 1 FrG 1992 (von Inlandsbehörden sowie Vertretungsbehörden bis 31.12.1992 in Form eines Stempels ausgestellt) [Titolo di soggiorno di durata illimitata — Rilasciato sotto forma di visto ordinario ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, punto 1, della legge sugli stranieri del 1992 [FrG] (rilasciato dalle autorità nazionali austriache e dagli uffici di rappresentanza all'estero sotto forma di timbro fino al 31 dicembre 1992)] |
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Aufenthaltstitel in Form einer grünen Vignette bis Nr. 790 000 (Titolo di soggiorno sotto forma di autoadesivo verde fino al numero 790 000) |
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Aufenthaltstitel in Form einer grün-weißen Vignette ab Nr. 790 001 (Titolo di soggiorno sotto forma di autoadesivo verde e bianco dal numero 790 001) |
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Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme 97/11/JI des Rates vom 16. Dezember 1996, Amtsblatt L 7 vom 10.1.1997 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1.1.1998 bis 31.12.2004). [Titolo di soggiorno sotto forma di autoadesivo conforme all'azione comune 97/11/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 1996 (GU L 7 del 10.1.1997, pag. 1) relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno (rilasciato in Austria dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2004)] |
(1) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.
(3) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.