ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 112

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
14 aprile 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2014/C 112/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 102 del 7.4.2014

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2014/C 112/02

Causa C-656/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale — Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone — Decisione del Consiglio — Scelta della base giuridica — Articolo 48 TFUE — Articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE)

2

2014/C 112/03

Causa C-82/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Spagna) — Transportes Jordi Besora, SL/Generalitat de Catalunya (Imposte indirette — Accise — Direttiva 92/12/CEE — Articolo 3, paragrafo 2 — Oli minerali — Imposta sulle vendite al dettaglio — Nozione di finalità specifica — Trasferimento di competenze alle Comunità autonome — Finanziamento — Assegnazione predeterminata — Spese per l’assistenza sanitaria e ambientali)

3

2014/C 112/04

Causa C-132/12 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2014 — Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, già Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl/Commissione europea (Impugnazione — Aiuti di Stato — Regimi di aiuti concessi in favore delle società di edilizia residenziale sociale — Decisione di compatibilità — Impegni assunti dalle autorità nazionali per conformarsi al diritto dell’Unione — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Ricorso di annullamento — Presupposti per la ricevibilità — Interesse ad agire — Legittimazione ad agire — Beneficiari individualmente e direttamente interessati — Nozione di cerchia chiusa)

3

2014/C 112/05

Causa C-133/12 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2014 — Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest, Stichting Woonstede/Commissione europea (Impugnazione — Aiuti di Stato — Regimi di aiuti concessi in favore delle società di edilizia residenziale sociale — Decisione di compatibilità — Impegni assunti dalle autorità nazionali per conformarsi al diritto dell’Unione — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Ricorso di annullamento — Presupposti per la ricevibilità — Interesse ad agire — Legittimazione ad agire — Beneficiari individualmente e direttamente interessati — Nozione di cerchia chiusa)

4

2014/C 112/06

Causa C-351/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Plzni — Repubblica ceca) — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA)/Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. (Direttiva 2001/29/CE — Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione — Nozione di comunicazione al pubblico — Diffusione di opere nelle stanze di un istituto termale — Effetti diretti delle disposizioni della direttiva — Articoli 56 TFUE e 102 TFUE — Direttiva 2006/123/CE — Libera prestazione dei servizi — Concorrenza — Diritto esclusivo di gestione collettiva dei diritti d’autore)

5

2014/C 112/07

Causa C-365/12 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 — Commissione europea/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Regno di Svezia, Siemens AG, ABB Ltd [Impugnazione — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Accesso ai documenti delle istituzioni — Documenti afferenti a un procedimento relativo all’applicazione dell’articolo 81 CE — Regolamenti (CE) n. 1/2003 e (CE) n. 773/2004 — Rifiuto di accesso — Eccezioni relative alla tutela delle attività di indagine, degli interessi commerciali e del processo decisionale delle istituzioni — Obbligo dell’istituzione interessata di procedere ad un esame concreto e specifico del contenuto dei documenti oggetto della domanda di accesso]

6

2014/C 112/08

Causa C-396/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — A.M. van der Ham, A.H. van der Ham-Reijersen van Buuren/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEASR — Sostegno allo sviluppo rurale — Riduzione o soppressione dei pagamenti in caso di inadempienza alle regole di condizionalità — Nozione di inadempienza intenzionale)

7

2014/C 112/09

Cause riunite C-454/12 e C-455/12: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Pro Med Logistik GmbH (C-454/12)/Finanzamt Dresden-Süd, e Eckard Pongratz in qualità di curatore fallimentare di Karin Oertel/Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt (Rinvio pregiudiziale — IVA — Sesta direttiva IVA — Articolo 12, paragrafo 3 — Allegato H, categoria 5 — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 98, paragrafi 1 e 2 — Allegato III, punto 5 — Principio di neutralità — Trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito — Normativa di uno Stato membro che applica un’aliquota IVA differente al trasporto in taxi e al trasporto in autoveicolo da noleggio con conducente)

8

2014/C 112/10

Causa C-470/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Svidník — Slovacchia) — Pohotovosť s. r. o./Miroslav Vašuta (Rinvio pregiudiziale — Contratto di credito al consumo — Clausole abusive — Direttiva 93/13/CEE — Esecuzione forzata di un lodo arbitrale — Domanda di intervento in un procedimento di esecuzione — Associazione per la tutela dei consumatori — Legislazione nazionale che non permette un tale intervento — Autonomia procedurale degli Stati membri)

9

2014/C 112/11

Causa C-571/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Greencarrier Freight Services Latvia/Valsts ieņēmumu dienests (Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Articoli 70, paragrafo 1, e 78 — Dichiarazioni in dogana — Visita parziale delle merci — Prelievo di campioni — Codice errato — Estensione dei risultati a merci identiche comprese in dichiarazioni in dogana precedenti dopo la concessione dello svincolo — Controllo a posteriori — Impossibilità di chiedere una visita supplementare delle merci)

10

2014/C 112/12

Causa C-588/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’arbeidshof te Antwerpen — Belgio) — Lyreco Belgium NV/Sophie Rogiers (Politica sociale — Direttiva 96/34/CE — Accordo quadro sul congedo parentale — Clausole 1 e 2, punto 4 — Congedo parentale a tempo parziale — Licenziamento del lavoratore senza motivo grave o adeguato — Indennità forfettaria di tutela per fruizione di un congedo parentale — Base di calcolo dell’indennità)

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2014/C 112/13

Causa C-601/12 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 febbraio 2014 — Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Impugnazione — Dumping — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma — Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina — Status di impresa operante in economia di mercato — Superamento del termine per l’adozione della decisione relativa a tale status — Effetto)

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2014/C 112/14

Causa C-1/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Cour de cassation — Francia) — Cartier parfums — lunettes SAS, Axa Corporate Solutions Assurance SA/Ziegler France SA, Montgomery transports Sàrl, Inko Trade s.r.o., Jaroslav Mateja, Groupama transport [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 27, paragrafo 2 — Litispendenza — Articolo 24 — Proroga di competenza — Accertamento della competenza del primo giudice adito per effetto della comparizione senza contestazione delle parti o dell’adozione di una decisione definitiva]

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2014/C 112/15

Causa C-32/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Nürnberg — Germania) — Petra Würker/Familienkasse Nürnberg [Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Assegni familiari — Articoli 77 e 78 — Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Prestazioni familiari — Articolo 67 — Familiari residenti in un altro Stato membro — Nozione di pensione — Titolare di una pensione concessa, in forza della normativa tedesca, per l’educazione dei figli dopo il decesso dell’ex coniuge (Erziehungsrente)]

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2014/C 112/16

Causa C-79/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel — Belgio) — Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Danjel Saciri rappresentato da Selver Saciri e Danijela Dordevic, Sanela Saciri rappresentata da Selver Saciri e Danijela Dordevic, Denis Saciri rappresentato da Selver Saciri e Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest (Direttiva 2003/9/CE — Norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri — Articolo 13, paragrafo 1 — Termini di concessione di condizioni materiali di accoglienza — Articolo 13, paragrafo 2 — Misure relative alle condizioni materiali di accoglienza — Garanzie — Articolo 13, paragrafo 5 — Fissazione e concessione di condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo — Importo dell’aiuto concesso — Articolo 14 — Modalità delle condizioni materiali di accoglienza — Saturazione delle strutture di accoglienza — Rinvio ai sistemi nazionali di protezione sociale — Fornitura delle condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici)

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2014/C 112/17

Causa C-110/13: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — HaTeFo GmbH/Finanzamt Haldensleben (Rinvio pregiudiziale — Diritto delle imprese — Raccomandazione 2003/361/CE — Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese — Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari — Imprese collegate — Nozione di gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto)

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2014/C 112/18

Causa C-422/12 P: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 30 gennaio 2014 — Industrias Alen SA de CV/The Clorox Company, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo CLORALEX — Marchio nazionale denominativo anteriore CLOROX — Rischio di confusione — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Impugnazione incidentale — Articolo 176 del regolamento di procedura — Onere di proporre l’impugnazione incidentale con atto separato)

16

2014/C 112/19

Causa C-614/12 e C-10/13: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Munkaügyi Bíróság, Fővárosi Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Dutka József (C-614/12), Csilla Sajtos (C-10/13)/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (C-614/12), Budapest Főváros VI. Ker. Önkormányzata (C-10/13) (Rinvio pregiudiziale — Articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Attuazione del diritto dell’Unione — Assenza — Manifesta incompetenza della Corte)

16

2014/C 112/20

Causa C-24/13: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft/Vidékfejlesztési Miniszter (Agricoltura — Regolamento (CE) n. 1698/2005 — FEASR — Requisiti relativi alla forma giuridica dei gruppi di azione locale — Modifica di detti requisiti — Competenza degli Stati membri — Limiti)

17

2014/C 112/21

Causa C-25/13: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 30 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 17 de Barcelona — Spagna) — France Telecom España, SA/Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona (Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Tassa sull’uso esclusivo o sulla gestione speciale del demanio pubblico locale imposta agli operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Risposta che può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza)

18

2014/C 112/22

Causa C-122/13: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 30 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Firenze — Italia) — Paola C./Presidenza del Consiglio dei Ministri (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Direttiva 2004/80/CE — Articolo 12 — Indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti — Situazione puramente interna — Manifesta incompetenza della Corte)

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2014/C 112/23

Causa C-193/13 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 gennaio 2014 — nfon AG/: Fon Wireless Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo nfon — Opposizione del titolare del marchio figurativo comunitario contenente l’elemento denominativo fon e del marchio denominativo nazionale FON — Rigetto dell’opposizione da parte della commissione di ricorso dell’UAMI)

19

2014/C 112/24

Causa C-332/13: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Ferenc Weigl/Nemzeti Innovációs Hivatal (Rinvio pregiudiziale — Articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Attuazione del diritto dell’Unione — Insussistenza — Manifesta incompetenza della Corte)

20

2014/C 112/25

Causa C-430/13: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla — Ungheria) –Ilona Baradics e a./QBE Insurance (Europe) Ltd Magyarországi Fióktelepe, Magyar Állam (Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso — Normativa nazionale che fissa percentuali minime per la garanzia che un organizzatore di viaggi deve costituire al fine di rimborsare i fondi depositati dai consumatori in caso d’insolvenza)

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2014/C 112/26

Causa C-651/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 dicembre 2013 — Lb Group Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze e a.

21

2014/C 112/27

Causa C-652/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Cagliari (Italia) il 9 dicembre 2013 — procedimento penale a carico di Mirko Saba

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2014/C 112/28

Causa C-689/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italia) il 24 dicembre 2013 — PFE/Airgest

22

2014/C 112/29

Causa C-18/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 16 gennaio 2014 — CO Sociedad de Gestion y Participación SA e a./De Nederlandsche Bank NV, De Nederlandsche Bank NV/CO Sociedad de Gestion y Participación SA e a.

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2014/C 112/30

Causa C-27/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Duisburg (Germania) il 20 gennaio 2014 — Elfriede Stermann, Hans Gerd Stermann/Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG

24

2014/C 112/31

Causa C-99/14 P: Impugnazione proposta il 28 febbraio 2014 dalla Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 dicembre 2013, causa T-176/11: Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión)/Consiglio dell'Unione europea

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2014/C 112/32

Causa C-477/12: Ordinanza del presidente della Corte del 17 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Hogan Lovells International LLP/Bayer CropScience K.K.

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2014/C 112/33

Causa C-259/13: Ordinanza del presidente della Corte del 6 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Elena Recinto-Pfingsten/Swiss International Air Lines AG

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Tribunale

2014/C 112/34

Causa T-91/11: Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 — InnoLux/Commissione [Concorrenza — Intese — Mercato mondiale degli schermi a cristalli liquidi (LCD) — Accordi e pratiche concordate riguardanti prezzi e capacità di produzione — Competenza territoriale — Vendite interne — Vendite di prodotti finiti che incorporano i prodotti oggetto del cartello — Infrazione unica e continuata — Ammende — Metodo di arrotondamento — Competenza giurisdizionale estesa al merito]

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2014/C 112/35

Causa T-520/11: Sentenza del Tribunale 28 febbraio 2014 — Genebre/UAMI — General Electric (GE) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo GE — Marchio nazionale denominativo anteriore GE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

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2014/C 112/36

Causa T-602/11: Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 — Pêra-Grave/UAMI — Fundação Eugénio de Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA — Marchi nazionali figurativi anteriori VINHO PERA-MANCA TINTO, VINHO PERA-MANCA BRANCO e PÊRA-MANCA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

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2014/C 112/37

Causa T-229/12: Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 — Advance Magazine Publishers/UAMI — López Cabré (VOGUE) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo VOGUE — Marchio comunitario denominativo anteriore VOGUE — Rischio di confusione — Identità o somiglianza dei prodotti — Identità o somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Imprecisione della domanda di marchio — Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 — Regola 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Diniego parziale di registrazione)

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2014/C 112/38

Causa T-416/12: Sentenza del Tribunale del 5 marzo 2014 — HP Health Clubs Iberia/UAMI — Shiseido (ZENSATIONS) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo ZENSATIONS — Marchio comunitario denominativo anteriore ZEN — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricevibilità delle conclusioni dell’interveniente — Articolo 46 del regolamento di procedura — Obbligo di motivazione — Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 — Esame d’ufficio dei fatti — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009]

29

2014/C 112/39

Causa T-25/13: Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 — Mäurer & Wirtz/UAMI — Sacra (4711 Aqua Mirabilis) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo 4711 Aqua Mirabilis — Marchio comunitario denominativo anteriore AQUA ADMIRABILIS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Carattere distintivo del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

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2014/C 112/40

Causa T-71/13: Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2014 — Anapurna/UAMI — Annapurna (ANNAPURNA) [Marchio comunitario — Procedura di decadenza — Marchio comunitario denominativo ANNAPURNA — Domanda di annullamento proposta dall’interveniente — Articolo 134, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura del Tribunale — Uso effettivo del marchio — Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Forma dell’utilizzo del marchio — Prova dell’uso per i prodotti registrati]

31

2014/C 112/41

Causa T-79/09: Ordinanza del Tribunale 31 gennaio 2014 — Francia/Commissione (Aiuti di Stato — Regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore dei membri delle filiere agricole rappresentate — Finanziamento mediante contributi volontari resi obbligatori — Decisione con cui si qualifica il regime di aiuti compatibile con il mercato comune — Revoca della decisione — Non luogo a provvedere)

31

2014/C 112/42

Cause riunite T-162/11 e T-163/11: Ordinanza del Tribunale del 12 febbraio 2014 — Cofra/UAMI — O2 (can do) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire)

32

2014/C 112/43

Causa T-87/12: Ordinanza del Tribunale del 6 febbraio 2014 — Duff Beer/UAMI — Twentieth Century Fox Film (Duff) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a provvedere)

33

2014/C 112/44

Causa T-470/12: Ordinanza del Tribunale 29 gennaio 2014 — Sothys Auriac/UAMI – Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN) (Marco comunitario — Domanda di dichiarazione di nullità — Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a statuire)

33

2014/C 112/45

Causa T-180/13: Ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2014 — Pesquerias Riveirenses e a./Consiglio [Ricorso di annullamento — Politica della pesca — Regolamento(UE) n. 40/2013 — Presa in considerazione congiunta delle componenti nord e sud dello stock di melù nell’Atlantico nord-orientale ai fini della determinazione del TAC — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità manifesta]

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2014/C 112/46

Causa T-646/13: Ricorso proposto il 25 novembre 2013 — Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe e a./Commissione

34

2014/C 112/47

Causa T-664/13: Ricorso proposto il 10 dicembre 2013 — Petco Animal Supplies Stores/UAMI — Gutiérrez Ariza (PETCO)

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2014/C 112/48

Causa T-673/13: Ricorso proposto il 9 dicembre 2013 — European Coalition to End Animal Experiments/ECHA

36

2014/C 112/49

Causa T-711/13: Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — Harrys Pubar/UAMI — Harry’s New York Bar (HARRY’S BAR)

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2014/C 112/50

Causa T-716/13: Ricorso proposto il 27 dicembre 2013 — Harry’s New York Bar/UAMI — Harrys Pubar (HARRY’S BAR)

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2014/C 112/51

Causa T-721/13: Ricorso proposto il 31 dicembre 2013 — The Directv Group/UAMI — Bolloré (DIRECTV)

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2014/C 112/52

Causa T-722/13: Ricorso proposto il 31 dicembre 2013 — The Directv Group/UAMI — Bolloré (DIRECTV)

39

2014/C 112/53

Causa T-7/14 P: Impugnazione proposta il 2 gennaio 2014 da BQ avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 23 ottobre 2013, causa F-39/12, BQ/Corte dei conti

40

2014/C 112/54

Causa T-17/14: Ricorso proposto l’8 gennaio 2014 — U4U e a./Parlamento e Consiglio

41

2014/C 112/55

Causa T-20/14: Ricorso proposto l’8 gennaio 2014 — Nguyen/Parlamento e Consiglio

42

2014/C 112/56

Causa T-22/14: Ricorso proposto l’8 gennaio 2014 — Bergallou/Parlamento e Consiglio

43

2014/C 112/57

Causa T-23/14: Ricorso proposto il 6 gennaio 2014 — Bos e a./Parlamento e Consiglio

44

2014/C 112/58

Causa T-40/14: Ricorso proposto il 10 gennaio 2014 — Electrabel e Dunamenti Erőmű/Commissione

45

2014/C 112/59

Causa T-49/14: Ricorso proposto il 17 gennaio 2014 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Commissione

46

2014/C 112/60

Causa T-66/14: Ricorso proposto il 24 gennaio 2014 — Bredenkamp e a./Consiglio e Commissione

47

2014/C 112/61

Causa T-67/14: Ricorso proposto l’1 febbraio 2014 — Viraj Profiles/Consiglio

48

2014/C 112/62

Causa T-69/14: Ricorso proposto il 27 gennaio 2014 — UAB MELT WATER/UAMI (MELT WATER Original)

48

2014/C 112/63

Causa T-70/14: Ricorso proposto il 27 gennaio 2014 — UAB MELT WATER/UAMI (Forma di una bottiglia)

49

2014/C 112/64

Causa T-82/14: Ricorso proposto il 4 febbraio 2014 — Copernicus-Trademarks/UAMI — Maquet (LUCEO)

50

2014/C 112/65

Causa T-83/14: Ricorso proposto il 4 febbraio 2014 — LTJ Diffusion/UAMI — Arthur e Aston (ARTHUR & ASTON)

51

2014/C 112/66

Causa T-100/14: Ricorso proposto il 12 febbraio 2014 — Tecalan/UAMI — Ensinger (TECALAN)

51

2014/C 112/67

Causa T-101/14: Ricorso proposto il 10 febbraio 2014 — British Aggregates/Commissione

52

2014/C 112/68

Causa T-102/14: Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Deutsche Post/UAMI — PostNL (TPG POST)

53

2014/C 112/69

Causa T-103/14: Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Frucona Košice/Commissione

53

2014/C 112/70

Causa T-105/14: Ricorso proposto il 12 febbraio 2014 — TrekStor/UAMI — Scanlab (iDrive)

54

2014/C 112/71

Causa T-111/14: Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Unitec Bio/Consiglio

55

2014/C 112/72

Causa T-112/14: Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Molinos Río de la Plata/Consiglio

55

2014/C 112/73

Causa T-113/14: Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Oleaginosa Moreno Hermanos/Consiglio

56

2014/C 112/74

Causa T-114/14: Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Vicentin/Consiglio

57

2014/C 112/75

Causa T-115/14: Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Aceitera General Deheza/Consiglio

58

2014/C 112/76

Causa T-120/14: Ricorso proposto il 18 febbraio 2014 — PT Ciliandra Perkasa/Consiglio

58

2014/C 112/77

Causa T-121/14: Ricorso proposto il 18 febbraio 2014 — PT Pelita Agung Agrindustri/Consiglio

60

2014/C 112/78

Causa T-126/14: Ricorso proposto il 21 febbraio 2014 — Paesi Bassi/Commissione

61

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

14.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/1


2014/C 112/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 102 del 7.4.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 93 del 29.3.2014

GU C 85 del 22.3.2014

GU C 78 del 15.3.2014

GU C 71 dell'8.3.2014

GU C 61 del 1.3.2014

GU C 52 del 22.2.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

14.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-656/11) (1)

((Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Decisione del Consiglio - Scelta della base giuridica - Articolo 48 TFUE - Articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE))

2014/C 112/02

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente C. Murrell, successivamente M. Holt, agenti, assistiti da A. Dashwood, QC)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon e L. Williams, nonché J. Stanley, agenti, assistiti da N. J. Travers, BL)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente G. Marhic e M. Veiga, successivamente A. De Elera, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Kreuschitz, successivamente S. Pardo Quintillán e J. Enegren, agenti)

Oggetto

Ricorso di annullamento — Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2011, relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 341, pag. 1) — Scelta della base giuridica — Articolo 48 TFUE (adozione, nel settore previdenziale e assistenziale, dei provvedimenti necessari alla realizzazione della libera circolazione dei lavoratori) oppure articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE (diritti dei cittadini dei paesi terzi regolarmente residenti in uno Stato membro) — Rilievo pratico di tale scelta sui diritti e obblighi del Regno Unito, a causa del protocollo n. 21 sulla posizione di tale Stato e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

3)

L’Irlanda, la Repubblica francese e la Commissione europea sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 49 del 18.2.2012.


14.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Spagna) — Transportes Jordi Besora, SL/Generalitat de Catalunya

(Causa C-82/12) (1)

((Imposte indirette - Accise - Direttiva 92/12/CEE - Articolo 3, paragrafo 2 - Oli minerali - Imposta sulle vendite al dettaglio - Nozione di «finalità specifica» - Trasferimento di competenze alle Comunità autonome - Finanziamento - Assegnazione predeterminata - Spese per l’assistenza sanitaria e ambientali))

2014/C 112/03

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parti

Ricorrente: Transportes Jordi Besora, SL

Convenuta: Generalitat de Catalunya

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) — Oli minerali — Accisa sulle vendite al dettaglio di determinati idrocarburi — Imposte indirette diverse dalle accise che perseguono finalità specifiche — Imposta che persegue uno scopo idoneo ad essere realizzato mediante un’altra imposta armonizzata — Imposta stabilita in concomitanza con il trasferimento di talune competenze alle Comunidades Autónomas e finalizzata, parzialmente, a coprire i costi generati a queste ultime dalle nuove competenze trasferite — Scopo di puro bilancio.

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che istituisce un’imposta sulle vendite al dettaglio di oli minerali, quale l’imposta sulle vendite al dettaglio di determinati idrocarburi (Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos) in discussione nel procedimento principale, in quanto non si può considerare che un’imposta siffatta persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, allorché detta imposta, destinata a finanziare l’esercizio da parte delle collettività territoriali interessate delle rispettive competenze in materia di salute e di ambiente, non mira, di per sé, a garantire la tutela della salute e dell’ambiente.


(1)  GU C 138 del 12.5.2012


14.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2014 — Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, già Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl/Commissione europea

(Causa C-132/12 P) (1)

((Impugnazione - Aiuti di Stato - Regimi di aiuti concessi in favore delle società di edilizia residenziale sociale - Decisione di compatibilità - Impegni assunti dalle autorità nazionali per conformarsi al diritto dell’Unione - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Ricorso di annullamento - Presupposti per la ricevibilità - Interesse ad agire - Legittimazione ad agire - Beneficiari individualmente e direttamente interessati - Nozione di «cerchia chiusa»))

2014/C 112/04

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, già Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (rappresentanti: P. Glazener ed E. Henny, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, S. Noë e S. Thomas, agenti)

Oggetto

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, Stichting Woonpunt e a./Commissione (T-203/10) con la quale il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile una domanda di annullamento della decisione C (2009) 9963 def. della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa agli aiuti di Stato E 2/2005 e N 642/2009 — Paesi Bassi — Aiuto esistente e aiuto specifico per progetti a favore delle società di edilizia residenziale

Dispositivo

1)

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2011, Stichting Woonpunt e a./Commissione (T-203/10), è annullata nella parte in cui dichiara irricevibile il ricorso di annullamento della Stichting Woonpunt, della Stichting Havensteder, della Woningstichting Haag Wonen e della Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl avverso la decisione C(2009) 9963 def. della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa agli aiuti di Stato E 2/2005 e N 642/2009 — Paesi Bassi — Aiuto esistente e aiuto specifico per progetti a vantaggio delle società di edilizia residenziale, nella parte in cui tale decisione riguarda l’aiuto E 2/2005.

2)

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

3)

Il ricorso di annullamento indicato al punto 1 del presente dispositivo è ricevibile.

4)

La causa è rimessa al Tribunale dell’Unione europea affinché si pronunci sul merito del ricorso di annullamento indicato al punto 1 del presente dispositivo.

5)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 138 del 12.5.2012.


14.4.2014   

IT

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C 112/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2014 — Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest, Stichting Woonstede/Commissione europea

(Causa C-133/12 P) (1)

((Impugnazione - Aiuti di Stato - Regimi di aiuti concessi in favore delle società di edilizia residenziale sociale - Decisione di compatibilità - Impegni assunti dalle autorità nazionali per conformarsi al diritto dell’Unione - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Ricorso di annullamento - Presupposti per la ricevibilità - Interesse ad agire - Legittimazione ad agire - Beneficiari individualmente e direttamente interessati - Nozione di «cerchia chiusa»))

2014/C 112/05

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest, Stichting Woonstede (rappresentanti: P. Glazener ed E. Henny, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, S. Noë e S. Thomas, agenti)

Oggetto

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, Stichting Woonlinie e a./Commissione (T-202/10) con la quale il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile una domanda di annullamento parziale della decisione C (2009) 9963 def. della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa agli aiuti di Stato E 2/2005 e N 642/2009 — Paesi Bassi — Aiuto esistente e aiuto specifico per progetti a favore delle società di edilizia residenziale

Dispositivo

1)

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2011, Stichting Woonlinie e a./Commissione (T-202/10), è annullata nella parte in cui dichiara irricevibile il ricorso di annullamento della Stichting Woonlinie, della Stichting Allee Wonen, della Woningstichting Volksbelang, della Stichting WoonInvest e della Stichting Woonstede avverso la decisione C(2009) 9963 def. della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa agli aiuti di Stato E 2/2005 e N 642/2009 — Paesi Bassi — Aiuto esistente e aiuto specifico per progetti a vantaggio delle società di edilizia residenziale, nella parte in cui tale decisione riguarda l’aiuto E 2/2005.

2)

Il ricorso di annullamento indicato al punto 1 del presente dispositivo è ricevibile.

3)

La causa è rimessa al Tribunale dell’Unione europea affinché si pronunci sul merito del ricorso di annullamento indicato al punto 1 del presente dispositivo.

4)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 138 del 12.5.2012.


14.4.2014   

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C 112/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Plzni — Repubblica ceca) — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA)/Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

(Causa C-351/12) (1)

((Direttiva 2001/29/CE - Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione - Nozione di «comunicazione al pubblico» - Diffusione di opere nelle stanze di un istituto termale - Effetti diretti delle disposizioni della direttiva - Articoli 56 TFUE e 102 TFUE - Direttiva 2006/123/CE - Libera prestazione dei servizi - Concorrenza - Diritto esclusivo di gestione collettiva dei diritti d’autore))

2014/C 112/06

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Plzni

Parti

Ricorrente: Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA)

Convenuta: Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Krajský soud v Plzni — Interpretazione degli articoli 3 e 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10), degli articoli 56, 101 e 102 TFUE, e degli articoli 14 e 16, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36) — Eccezioni e limiti ai diritti di riproduzione e di comunicazione — Opere diffuse mediante apparecchi televisivi e radiofonici installati nelle stanze di pazienti di un istituto termale — Effetto diretto delle disposizioni della direttiva — Normativa nazionale che conferisce al ricorrente un diritto esclusivo di gestione collettiva dei diritti d’autore nel territorio nazionale

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro la quale esclude il diritto degli autori di autorizzare o di vietare la comunicazione delle loro opere, da parte di un istituto termale operante come un’impresa commerciale, mediante la distribuzione deliberata di un segnale nelle stanze dei pazienti di tale istituto a mezzo di un apparecchio televisivo o radiofonico. L’articolo 5, paragrafi 2, lettera e), 3, lettera b), e 5, della medesima direttiva non è tale da incidere su detta interpretazione.

2)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che non può essere fatto valere da un ente di gestione collettiva dei diritti d’autore in una controversia tra privati ai fini della disapplicazione della normativa di uno Stato membro contraria a tale disposizione. Il giudice cui venga sottoposta una tale controversia è tuttavia obbligato ad interpretare la suddetta regolamentazione quanto più possibile alla luce del testo e della finalità della medesima disposizione per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo perseguito da quest’ultima.

3)

L’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché gli articoli 56 TFUE e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che riservi l’esercizio della gestione collettiva dei diritti d’autore relativi a talune opere protette, nel proprio territorio, ad un unico ente di gestione collettiva dei diritti d’autore e, così facendo, impedisca all’utilizzatore di tali opere, quale l’istituto termale di cui trattasi nel procedimento principale, di beneficiare dei servizi forniti da un ente di gestione stabilito in un altro Stato membro.

Tuttavia, l’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che costituiscono indizi di un abuso di posizione dominante il fatto che il suddetto ente di gestione imponga, per i servizi da esso prestati, tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri, purché il confronto dei livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea, o che pratichi prezzi eccessivi, privi di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita.


(1)  GU C 295 del 29.9.2012.


14.4.2014   

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C 112/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 — Commissione europea/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Regno di Svezia, Siemens AG, ABB Ltd

(Causa C-365/12 P) (1)

([Impugnazione - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Accesso ai documenti delle istituzioni - Documenti afferenti a un procedimento relativo all’applicazione dell’articolo 81 CE - Regolamenti (CE) n. 1/2003 e (CE) n. 773/2004 - Rifiuto di accesso - Eccezioni relative alla tutela delle attività di indagine, degli interessi commerciali e del processo decisionale delle istituzioni - Obbligo dell’istituzione interessata di procedere ad un esame concreto e specifico del contenuto dei documenti oggetto della domanda di accesso])

2014/C 112/07

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, P. Costa de Oliveira e A. Antoniadis, agenti)

Altre parti nel procedimento: EnBW Energie Baden-Württemberg AG (rappresentanti: A. Hahn e A. Bach, Rechtsanwälte), Regno di Svezia (rappresentante: C. Meyer-Seitz, agente), Siemens AG (rappresentanti: I. Brinker, C. Steinle, e M. Holm-Hadulla, Rechtsanwälte), ABB Ltd (rappresentanti: J. Lawrence, solicitor, H. Bergmann e A. Huttenlauch, Rechtsanwälte)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 maggio 2012, Enbw Energie Baden-Württemberg/Commissione (T-344/08), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione SG.E.3/MV/psi D (2008) 4931 della Commissione, del 16 giugno 2008, che negava accesso al fascicolo del procedimento COMP/F/38.899 — Commutatori a isolamento gassoso — Interpretazione errata del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43) e, segnatamente, del suo articolo 4, paragrafi 2 e 3

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 maggio 2012, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissione (T-344/08), è annullata.

2)

La decisione SG.E.3/MV/psi D (2008) 4931 della Commissione, del 16 giugno 2008, che respinge la domanda dell’EnBW Energie Baden-Württemberg AG diretta ad ottenere l’accesso al fascicolo del procedimento COMP/F/38.899 — Commutatori a isolamento gassoso, è annullata in quanto, con quest’ultima, la Commissione europea ha omesso di statuire sulla domanda dell’EnBW Energie Baden-Württemberg AG nella parte in cui essa mirava ad ottenere l’accesso ai documenti rientranti nella categoria 5, lettera b), del fascicolo.

3)

Il ricorso proposto dall’EnBW Energie Baden-Württemberg AG dinanzi al Tribunale nella causa T-344/08 è respinto per il resto.

4)

La Commissione europea e l’EnBW Energie Baden-Württemberg AG sopporteranno le proprie spese.

5)

Il Regno di Svezia, la Siemens AG e l’ABB Ltd sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 287 del 22.9.2012.


14.4.2014   

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C 112/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — A.M. van der Ham, A.H. van der Ham-Reijersen van Buuren/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

(Causa C-396/12) (1)

((Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEASR - Sostegno allo sviluppo rurale - Riduzione o soppressione dei pagamenti in caso di inadempienza alle regole di condizionalità - Nozione di «inadempienza intenzionale»))

2014/C 112/08

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: A.M. van der Ham, A.H. van der Ham-Reijersen van Buuren

Convenuto: College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Paesi Bassi — Interpretazione dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 (GU L 30, pag. 100), dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 368, pag. 74) e dall’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18) — Sostegno allo sviluppo rurale — Riduzione o soppressione dei pagamenti nel caso di inosservanza delle norme — Nozione di inadempienza intenzionale

Dispositivo

1)

La nozione di «infrazione intenzionale», ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e di «inadempienza intenzionale», ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, dev’essere interpretata nel senso che essa richiede la violazione delle regole relative alla condizionalità da parte del beneficiario di un aiuto che persegua una situazione di inadempienza a dette regole o che, senza perseguire una tale situazione, accetti l’eventualità che essa possa verificarsi. Il diritto dell’Unione non osta a una disposizione nazionale che, al pari di quella di cui al procedimento principale, conferisce un valore probatorio elevato al criterio dell’esistenza di una politica stabile di lunga durata, purché il beneficiario dell’aiuto abbia la possibilità, se del caso, di fornire la prova dell’assenza di elementi intenzionali nel suo comportamento.

2)

Gli articoli 67, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 e 23 del regolamento n. 1975/2006 devono essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi di una violazione dei requisiti relativi alla condizionalità da parte di un terzo che esegue lavori su incarico di un beneficiario dell’aiuto, detto beneficiario può essere ritenuto responsabile di tale violazione qualora abbia agito intenzionalmente o con negligenza in sede di scelta del terzo, di controllo esercitato su quest’ultimo oppure di istruzioni che gli sono state fornite, e ciò a prescindere dall’intenzionalità o dalla negligenza del comportamento di detto terzo.


(1)  GU C 379 dell’8.12.2012.


14.4.2014   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/8


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Pro Med Logistik GmbH (C-454/12)/Finanzamt Dresden-Süd, e Eckard Pongratz in qualità di curatore fallimentare di Karin Oertel/Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

(Cause riunite C-454/12 e C-455/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - IVA - Sesta direttiva IVA - Articolo 12, paragrafo 3 - Allegato H, categoria 5 - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 98, paragrafi 1 e 2 - Allegato III, punto 5 - Principio di neutralità - Trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito - Normativa di uno Stato membro che applica un’aliquota IVA differente al trasporto in taxi e al trasporto in autoveicolo da noleggio con conducente))

2014/C 112/09

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Pro Med Logistik GmbH (C-454/12), Eckard Pongratz in qualità di curatore fallimentare di Karin Oertel, (C-455/12)

Resistente: Finanzamt Dresden-Süd (C-454/12), Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt (C-455/12)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Germania — Interpretazione dell’articolo 98, paragrafo 1, nel combinato disposto con il punto 5 dell’allegato III, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, in combinato disposto con il punto 5 dell’allegato H, della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata — Principio di neutralità — Normativa di uno Stato membro che prevede una differenza di trattamento, quanto all’IVA, tra prestazioni di servizi identiche dal punto di vista del consumatore e rispondenti alle stesse esigenze — Trattamento differenziato tra trasporti di malati effettuati a mezzo taxi e quelli effettuati a mezzo di autovettura noleggiata con autista.

Dispositivo

1)

L’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2001, nel combinato disposto con l’allegato H, categoria 5, della medesima, e l’articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nel combinato disposto con l’allegato III, punto 5, della medesima, alla luce del principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che due tipi di servizi di trasporto urbano di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, vale a dire, da un lato, in taxi e, dall’altro, in autoveicolo da noleggio con conducente, siano assoggettati ad aliquote di imposta sul valore aggiunto distinte, l’una ridotta, l’altra ordinaria, sempreché, da un lato, in considerazione dei diversi requisiti giuridici cui sono soggetti questi due tipi di trasporto, l’attività di trasporto urbano di persone a mezzo taxi costituisca un aspetto concreto e specifico della categoria di servizi di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, di cui alla categoria 5 ed al punto 5 dei menzionati allegati delle direttive stesse e, dall’altro, tali differenze presentino un’influenza determinante sulla decisione dell’utente medio di ricorrere all’uno o all’altro tipo di trasporto. Spetta al giudice nazionale verificare se tale ipotesi ricorra nelle controversie principali.

2)

Per contro, l’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2001/4, nel combinato disposto con l’allegato H, categoria 5, della medesima, e l’articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112, nel combinato disposto con l’allegato III, punto 5, della stessa, tenuto conto del principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che ostano a che questi due tipi di servizi di trasporto urbano di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, vale a dire, da un lato, in taxi e, dall’altro, in autoveicolo da noleggio con conducente, siano assoggettati ad aliquote di imposta sul valore aggiunto distinte, laddove, in virtù di una convenzione specifica applicabile indistintamente alle imprese di taxi ed alle imprese di autonoleggio con conducente ad essa aderenti, il trasporto di persone a mezzo taxi non costituisca un aspetto concreto e specifico del trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito e tale attività, realizzata nell’ambito della convenzione medesima, risulti analoga, dal punto di vista dell’utente medio, all’attività di trasporto urbano di persone in autoveicolo da noleggio con conducente, ciò che spetta al giudice nazionale verificare.


(1)  GU C 399 del 22.12.2012


14.4.2014   

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C 112/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Svidník — Slovacchia) — Pohotovosť s. r. o./Miroslav Vašuta

(Causa C-470/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Contratto di credito al consumo - Clausole abusive - Direttiva 93/13/CEE - Esecuzione forzata di un lodo arbitrale - Domanda di intervento in un procedimento di esecuzione - Associazione per la tutela dei consumatori - Legislazione nazionale che non permette un tale intervento - Autonomia procedurale degli Stati membri))

2014/C 112/10

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Svidník

Parti

Ricorrente: Pohotovosť s. r. o.

Convenuto: Miroslav Vašuta

con l’intervento di: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Okresný súd vo Svidníku — Interpretazione degli articoli 6, paragrafo 1, e 8 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), nonché degli articoli 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Contratto di credito al consumo — Esecuzione forzata di una sentenza arbitrale — Domanda d’intervento di un’associazione per la tutela dei diritti dei consumatori nel procedimento esecutivo — Normativa nazionale che non prevede la possibilità di un intervento dei terzi — Possibilità per il giudice nazionale di ammettere un siffatto intervento

Dispositivo

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in particolare gli articoli 6, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 8 di tale direttiva, letti in combinato disposto con gli articoli 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale non è ammesso l’intervento di un’associazione per la tutela dei consumatori a sostegno di un determinato consumatore, in un procedimento di esecuzione, avviato contro quest’ultimo, di un lodo arbitrale definitivo.


(1)  GU C 46 del 16.2.2013.


14.4.2014   

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C 112/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Greencarrier Freight Services Latvia/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-571/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Codice doganale comunitario - Articoli 70, paragrafo 1, e 78 - Dichiarazioni in dogana - Visita parziale delle merci - Prelievo di campioni - Codice errato - Estensione dei risultati a merci identiche comprese in dichiarazioni in dogana precedenti dopo la concessione dello svincolo - Controllo a posteriori - Impossibilità di chiedere una visita supplementare delle merci))

2014/C 112/11

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Greencarrier Freight Services Latvia SIA

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 1, primo comma, e dell’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Applicazione dei risultati di visite parziali delle merci incluse nelle dichiarazioni doganali a merci identiche incluse in altre dichiarazioni — Ammissibilità di una prassi siffatta delle autorità doganali — Verifica a posteriori — Estensione dei risultati delle visite a dichiarazioni che non possono essere più controllate

Dispositivo

L’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che, essendo applicabile solamente alle merci oggetto di un’«unica dichiarazione», quando tali merci siano controllate dall’autorità doganale durante il periodo che precede la concessione da parte di quest’ultima dello svincolo di tali merci, tale disposizione non consente a detta autorità, in circostanze come quelle del procedimento principale, di estendere i risultati di una visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana a merci indicate in dichiarazioni in dogana precedenti a cui la medesima autorità abbia già concesso lo svincolo.

Per contro, l’articolo 78 di detto regolamento deve essere interpretato nel senso che consente all’autorità doganale di estendere i risultati della visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana, effettuata a partire da campioni prelevati da queste ultime, a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti effettuate dal medesimo dichiarante in dogana, che non sono state, e non possono più essere, oggetto di tale visita essendo già stato concesso lo svincolo, qualora tali merci siano identiche, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 38 del 9.2.2013.


14.4.2014   

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C 112/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’arbeidshof te Antwerpen — Belgio) — Lyreco Belgium NV/Sophie Rogiers

(Causa C-588/12) (1)

((Politica sociale - Direttiva 96/34/CE - Accordo quadro sul congedo parentale - Clausole 1 e 2, punto 4 - Congedo parentale a tempo parziale - Licenziamento del lavoratore senza motivo grave o adeguato - Indennità forfettaria di tutela per fruizione di un congedo parentale - Base di calcolo dell’indennità))

2014/C 112/12

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Lyreco Belgium NV

Convenuta: Sophie Rogiers

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeidshof te Antwerpen — Belgio — Interpretazione delle clausole 1 e 2, punto 4, dell’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES, allegato alla direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996 (GU L 145, pag. 4) — Congedo parentale a tempo parziale — Riduzione delle prestazioni — Licenziamento del lavoratore prima della fine del periodo del congedo parentale, in mancanza di motivo grave — Metodo di calcolo dell’importo dell’indennità di licenziamento

Dispositivo

La clausola 2, punto 4, dell’accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, contenuto nell’allegato della direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 97/75/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, esaminata alla luce tanto degli obiettivi perseguiti da tale accordo quadro quanto del punto 6 della medesima clausola, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che l’indennità forfettaria di tutela dovuta ad un lavoratore che fruisce di un congedo parentale a tempo parziale, in caso di risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro, senza motivo grave o adeguato, del contratto di tale lavoratore assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, sia determinata sulla base della retribuzione diminuita percepita da quest’ultimo alla data del suo licenziamento.


(1)  GU C 79 del 16.3.2013.


14.4.2014   

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C 112/12


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 febbraio 2014 — Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)

(Causa C-601/12 P) (1)

((Impugnazione - Dumping - Regolamento (CE) n. 384/96 - Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma - Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina - Status di impresa operante in economia di mercato - Superamento del termine per l’adozione della decisione relativa a tale status - Effetto))

2014/C 112/13

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd (rappresentanti: F. Graafsma e J. Cornelis, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e S. Boelaert, agenti, assistiti da G. Berrisch, Rechtsanwalt), Commissione europea (rappresentanti: M. França e T. Maxian Rusche, agenti), European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (rappresentante: J. Bourgeois, avocat)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2012 (Settima Sezione) nella causa T-150/09, Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd/Consiglio, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) no 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd è condannata alle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nel contesto del presente procedimento.

3)

La Commissione europea e l’European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 71 del 09/03/2013.


14.4.2014   

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C 112/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Cour de cassation — Francia) — Cartier parfums — lunettes SAS, Axa Corporate Solutions Assurance SA/Ziegler France SA, Montgomery transports Sàrl, Inko Trade s.r.o., Jaroslav Mateja, Groupama transport

(Causa C-1/13) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 27, paragrafo 2 - Litispendenza - Articolo 24 - Proroga di competenza - Accertamento della competenza del primo giudice adito per effetto della comparizione senza contestazione delle parti o dell’adozione di una decisione definitiva])

2014/C 112/14

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Cartier parfums — lunettes SAS, Axa Corporate Solutions Assurance SA

Convenute: Ziegler France SA, Montgomery transports Sàrl, Inko Trade s.r.o., Jaroslav Mateja, Groupama transport

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de Cassation (Francia) — Interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Litispendenza — Determinazione della competenza del giudice adito per primo o per mancata contestazione delle parti della competenza del primo giudice oppure a causa dell’adozione, da parte del primo giudice, di una decisione irrevocabile per qualsivoglia motivo

Dispositivo

L’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, fatta salva l’ipotesi in cui il giudice successivamente adito disponga di competenza esclusiva in forza di tale regolamento, la competenza del giudice precedentemente adito deve essere considerata accertata, ai sensi di detta disposizione, qualora detto giudice non abbia declinato d’ufficio la propria competenza e nessuna delle parti l’abbia contestata anteriormente o fino al momento della presa di posizione considerata, dal rispettivo ordinamento processuale nazionale, quale primo atto difensivo nel merito, presentato dinanzi al giudice medesimo.


(1)  GU C 63 del 2.3.2013.


14.4.2014   

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C 112/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Nürnberg — Germania) — Petra Würker/Familienkasse Nürnberg

(Causa C-32/13) (1)

([Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Assegni familiari - Articoli 77 e 78 - Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Prestazioni familiari - Articolo 67 - Familiari residenti in un altro Stato membro - Nozione di «pensione» - Titolare di una pensione concessa, in forza della normativa tedesca, per l’educazione dei figli dopo il decesso dell’ex coniuge («Erziehungsrente»)])

2014/C 112/15

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Nürnberg

Parti

Ricorrente: Petra Würker

Convenuta: Familienkasse Nürnberg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sozialgericht Nürnberg — Interpretazione degli articoli 77 e 78 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) nonché dell’articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1) — Diritto del titolare di una pensione alle prestazioni familiari — Nozione di pensione — Pensione concessa per l’educazione dei figli dopo il decesso dell’ex coniuge («Erziehungsrente»)

Dispositivo

1)

L’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, deve essere interpretato nel senso che una prestazione come la pensione per l’educazione dei figli prevista all’articolo 47, paragrafo 1, del sesto libro del codice della sicurezza sociale (Sozialgesetzbuch, Sechstes Buch), concessa, in caso di decesso, all’ex coniuge del defunto ai fini dell’educazione dei figli di questo ex coniuge, non può essere assimilata a una «pensione o [a] una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale», ai sensi di detta disposizione del medesimo regolamento.

2)

L’articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che una prestazione come la pensione per l’educazione dei figli prevista all’articolo 47, paragrafo 1, del sesto libro del codice della sicurezza sociale rientra nella nozione di «pensione», ai sensi di detto articolo 67.


(1)  GU C 147 del 25.5.2013.


14.4.2014   

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C 112/14


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel — Belgio) — Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Danjel Saciri rappresentato da Selver Saciri e Danijela Dordevic, Sanela Saciri rappresentata da Selver Saciri e Danijela Dordevic, Denis Saciri rappresentato da Selver Saciri e Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest

(Causa C-79/13) (1)

((Direttiva 2003/9/CE - Norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri - Articolo 13, paragrafo 1 - Termini di concessione di condizioni materiali di accoglienza - Articolo 13, paragrafo 2 - Misure relative alle condizioni materiali di accoglienza - Garanzie - Articolo 13, paragrafo 5 - Fissazione e concessione di condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo - Importo dell’aiuto concesso - Articolo 14 - Modalità delle condizioni materiali di accoglienza - Saturazione delle strutture di accoglienza - Rinvio ai sistemi nazionali di protezione sociale - Fornitura delle condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici))

2014/C 112/16

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Brussel

Parti

Ricorrente: Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers

Convenuti: Selver Saciri, Danijela Dordevic, Danjel Saciri rappresentato da Selver Saciri e Danijela Dordevic, Sanela Saciri rappresentata da Selver Saciri e Danijela Dordevic, Denis Saciri rappresentato da Selver Saciri e Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeidshof te Brussel — Interpretazione degli articoli 13, paragrafi 1, 2 e 5, e 14, paragrafi 1, 3, 5 e 8 della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18) — Concessione di sussidi economici — Obblighi degli Stati membri — Saturazione delle strutture di accoglienza nazionali previste allo scopo di ospitare i richiedenti asilo

Dispositivo

1)

L’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia scelto di concedere le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, questi sussidi devono essere forniti dal momento di presentazione della domanda di asilo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva, e rispondere alle norme minime sancite dalle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, della medesima direttiva. Tale Stato membro deve assicurare che l’importo totale dei sussidi economici che coprono le condizioni materiali di accoglienza sia sufficiente a garantire un livello di vita dignitoso e adeguato per la salute nonché il sostentamento dei richiedenti asilo, consentendo loro, in particolare, di disporre di un alloggio, tenendo conto eventualmente della salvaguardia dell’interesse delle persone portatrici di particolari esigenze, in forza delle disposizioni dell’articolo 17 della medesima direttiva. Le condizioni materiali di accoglienza previste all’articolo 14, paragrafi 1, 3, 5 e 8, della direttiva 2003/9 non sono imposte agli Stati membri qualora essi abbiano scelto di concedere tali condizioni unicamente in forma di sussidi economici. Tuttavia, l’importo di questi sussidi deve essere sufficiente a consentire ai figli minori di convivere con i genitori in modo da poter mantenere l’unità familiare dei richiedenti asilo.

2)

La direttiva 2003/9 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che gli Stati membri, in caso di saturazione delle strutture d’alloggio destinate ai richiedenti asilo, possano rinviare questi ultimi verso organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica, purché tale sistema garantisca ai richiedenti asilo il rispetto delle norme minime previste da detta direttiva.


(1)  GU C 114 del 20.4.2013.


14.4.2014   

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C 112/15


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — HaTeFo GmbH/Finanzamt Haldensleben

(Causa C-110/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Diritto delle imprese - Raccomandazione 2003/361/CE - Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese - Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari - Imprese collegate - Nozione di «gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto»))

2014/C 112/17

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: HaTeFo GmbH

Convenuto: Finanzamt Haldensleben

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell’allegato alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124, pag. 36) — Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari — Imprese collegate — Nozione di gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, deve essere interpretato nel senso che possono essere considerate «collegate», ai sensi di detto articolo, le imprese per le quali l’analisi delle reciproche relazioni giuridiche ed economiche riveli che costituiscono, tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, un’entità economica unica, anche qualora non intrattengano formalmente nessuna delle relazioni elencate all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dello stesso allegato.

Sono ritenute agire di concerto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, del medesimo allegato le persone fisiche che si coordinano per esercitare sulle decisioni commerciali delle imprese interessate un’influenza che esclude che queste ultime possano essere considerate economicamente indipendenti l’una dall’altra. La realizzazione di questa condizione dipende dalle circostanze di specie, senza essere necessariamente subordinata alla sussistenza di rapporti contrattuali tra tali persone e neppure alla constatazione dell’intento, da parte loro, di aggirare la definizione di microimprese, piccole e medie imprese contenuta nella raccomandazione in parola.


(1)  GU C 147 del 25.5.2013.


14.4.2014   

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C 112/16


Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 30 gennaio 2014 — Industrias Alen SA de CV/The Clorox Company, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-422/12 P) (1)

((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura - Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo CLORALEX - Marchio nazionale denominativo anteriore CLOROX - Rischio di confusione - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Impugnazione incidentale - Articolo 176 del regolamento di procedura - Onere di proporre l’impugnazione incidentale con atto separato))

2014/C 112/18

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Industrias Alen SA de CV (rappresentante: A. Padial Martinez, abogada)

Altre parti nel procedimento: The Clorox Company (rappresentante: S. Malynicz, barrister), Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 10 luglio 2012, Clorox/UAMI — Industrias Alen (CLORALEX) (T-135/11), con cui il Tribunale ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 16 dicembre 2010 (procedimento R 521/2009-4)

Dispositivo

1)

L’impugnazione principale e quella incidentale sono respinte.

2)

L’Industrias Alen SA de CV è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla The Clorox Company.

3)

L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 379 dell’8.12.12.


14.4.2014   

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Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Munkaügyi Bíróság, Fővárosi Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Dutka József (C-614/12), Csilla Sajtos (C-10/13)/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (C-614/12), Budapest Főváros VI. Ker. Önkormányzata (C-10/13)

(Causa C-614/12 e C-10/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Attuazione del diritto dell’Unione - Assenza - Manifesta incompetenza della Corte))

2014/C 112/19

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Debreceni Munkaügyi Bíróság, Fővárosi Munkaügyi Bíróság

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Dutka József (C-614/12), Csilla Sajtos (C-10/13)

Convenuti: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (C-614/12), Budapest Főváros VI. Ker. Önkormányzata (C-10/13)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Debreceni Munkaügyi Bíróság, Fővárosi Munkaügyi Bíróság — Interpretazione dell’articolo 6 TUE e degli articoli 30 e 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Protezione dei lavoratori in caso di licenziamento ingiustificato — Licenziamento senza indicazione dei motivi — Funzionario di un organo dell’amministrazione pubblica che è stato licenziato sulla base di una disposizione della normativa nazionale che disciplina lo statuto dei funzionari

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni proposte dal Debreceni Munkaügyi Bíróság (Ungheria), con decisione del 6 dicembre 2012, e dal Fővárosi Munkaügyi Bíróság (Ungheria), con decisione del 21 settembre 2012.


(1)  GU C 114 del 20.04.2013.


14.4.2014   

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Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft/Vidékfejlesztési Miniszter

(Causa C-24/13) (1)

((Agricoltura - Regolamento (CE) n. 1698/2005 - FEASR - Requisiti relativi alla forma giuridica dei gruppi di azione locale - Modifica di detti requisiti - Competenza degli Stati membri - Limiti))

2014/C 112/20

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft

Convenuto: Vidékfejlesztési Miniszter

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Interpretazione del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368, pag. 15) e dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag. 1) — Società senza scopo di lucro che è stata dichiarata gruppo di azione locale Leader, istituito in relazione agli aiuti agricoli — Revoca della denominazione di gruppo di azione locale in quanto soltanto le associazioni possono essere qualificate come tali

Dispositivo

1)

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare gli articoli 61 e 62, devono essere interpretati nel senso che non esigono, né, in linea di principio, vietano, l’adozione di disposizioni nazionali in base alle quali un gruppo d’azione locale che soddisfi la totalità dei requisiti enunciati all’articolo 62, paragrafo 1, di tale regolamento possa esercitare la propria attività solamente adottando una forma giuridica determinata. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare se, tenuto conto dell’insieme delle sue caratteristiche pertinenti, una tale normativa non ostacoli l’applicabilità diretta di detto regolamento e se precisi l’esercizio del margine discrezionale conferito da tale regolamento agli Stati membri pur rimanendo nei limiti delle sue disposizioni. Al giudice del rinvio spetta, inoltre, assicurarsi che tale normativa nazionale rispetti le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e i principi generali del diritto dell’Unione.

2)

Il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a che una normativa nazionale ai sensi della quale i gruppi d’azione locale possono esercitare la propria attività solamente adottando una forma giuridica determinata sia applicabile, allo scadere di un periodo transitorio di un anno, a gruppi d’azione locale validamente costituiti con un’altra forma giuridica nel vigore della normativa nazionale previgente, anche qualora i programmi di aiuto e il periodo di programmazione ad essi relativo siano in corso. Ciò vale tuttavia esclusivamente a condizione che, con riferimento, in particolare, alle caratteristiche proprie di dette normative nazionali successive e ai loro effetti concreti, l’applicazione della nuova normativa a tali gruppi di azione locale precisi l’esercizio del margine discrezionale che il regolamento n. 1698/2005 conferisce agli Stati membri, pur restando entro i limiti delle disposizioni di quest’ultimo, e che intervenga nel rispetto delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dei principi generali del diritto dell’Unione, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 156 del 1o.6.2013.


14.4.2014   

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Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 30 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 17 de Barcelona — Spagna) — France Telecom España, SA/Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona

(Causa C-25/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/20/CE - Tassa sull’uso esclusivo o sulla gestione speciale del demanio pubblico locale imposta agli operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Risposta che può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza))

2014/C 112/21

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 17 de Barcelona — Spagna

Parti

Ricorrente: France Telecom España, SA

Convenuto: Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona — Interpretazione dell'articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») (GU L 108, pag. 21) — Canoni per i diritti di uso e i diritti di istallare strutture — Demanio pubblico locale — Cessione di diritti e cessione della gestione dell'uso

Dispositivo

Il diritto dell'Unione deve essere interpretato, alla luce della sentenza del 12 luglio 2012, Vodafone España e France Telecom España (C-55/11, C-57/11 e C-58/11, non ancora pubblicata nella Raccolta), nel senso che osta all'applicazione di una tassa, prelevata a titolo di uso e di gestione di risorse attivate sopra o sotto proprietà pubbliche o private, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»), dagli operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica che non sono proprietari di tali risorse.


(1)  GU C 108 del 13 aprile 2013.


14.4.2014   

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C 112/19


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 30 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Firenze — Italia) — Paola C./Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-122/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2004/80/CE - Articolo 12 - Indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti - Situazione puramente interna - Manifesta incompetenza della Corte))

2014/C 112/22

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Firenze

Parti

Ricorrente: Paola C.

Convenuto: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Ordinario di Firenze –Interpretazione dell’articolo 12 della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato (GU L 261, pag. 15) — Ambito di applicazione — Normativa che non prevede un sistema di risarcimento per le vittime di reati intenzionali commessi nel territorio nazionale che garantisca un risarcimento giusto e adeguato a tutte le vittime di reati violenti

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione posta dal Tribunale ordinario di Firenze (Italia).


(1)  GU C 141 del 18.5.2013.


14.4.2014   

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Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 gennaio 2014 — nfon AG/: Fon Wireless Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-193/13 P) (1)

((Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «nfon» - Opposizione del titolare del marchio figurativo comunitario contenente l’elemento denominativo «fon» e del marchio denominativo nazionale FON - Rigetto dell’opposizione da parte della commissione di ricorso dell’UAMI))

2014/C 112/23

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: nfon AG (rappresentante: V. von Bomhard, avvocato)

Altre parti del procedimento: Fon Wireless Ltd (rappresentante: L. Montoya Terán, avvocato), Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2013, Fon Wireless/UAMI — Nfon (Nfon) (T-283/11), con la quale quest’ultimo ha riformato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 18 marzo 2011 (procedimento R 1017/2009-4), nel senso che il ricorso proposto dalla nfon AG dinanzi alla commissione di ricorso è respinto — Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La nfon AG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Fon Wireless Ltd.

3)

L’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 189 del 29.06.2013.


14.4.2014   

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C 112/20


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Ferenc Weigl/Nemzeti Innovációs Hivatal

(Causa C-332/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Attuazione del diritto dell’Unione - Insussistenza - Manifesta incompetenza della Corte))

2014/C 112/24

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Ferenc Weigl

Convenuta: Nemzeti Innovációs Hivatal

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Kúria — Interpretazione dell’articolo 6 TUE e degli articoli 30 e 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Tutela dei lavoratori in caso di licenziamento ingiustificato — Licenziamento senza motivazione addotta — Funzionario di un organo dell’amministrazione pubblica licenziato sulla base di una disposizione della normativa nazionale recante lo statuto dei funzionari

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dalla Kúria (Ungheria), con decisione del 5 giugno 2013, come integrata da una decisione complementare del 18 luglio 2013.


(1)  GU C 274 del 21.09.2013..


14.4.2014   

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Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla — Ungheria) –Ilona Baradics e a./QBE Insurance (Europe) Ltd Magyarországi Fióktelepe, Magyar Állam

(Causa C-430/13) (1)

((Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso» - Normativa nazionale che fissa percentuali minime per la garanzia che un organizzatore di viaggi deve costituire al fine di rimborsare i fondi depositati dai consumatori in caso d’insolvenza))

2014/C 112/25

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Ítélőtábla

Parti

Ricorrenti: Ilona Baradics, Adrienn Bóta, Éva Emberné Stál, Lászlóné György, Sándor Halász, Zita Harászi, Zsanett Hideg, Katalin Holtsuk, Gábor Jancsó, Mária Katona, Gergely Kézdi, László Korpás, Ferencné Kovács, Viola Kőrösi, Tamás Kuzsel, Attila Lajtai, Zsolt Lőrincz, Ákos Nagy, Attiláné Papp, Zsuzsanna Peller, Ágnes Petkovics, László Pongó, Zsolt Porpáczy, Zsuzsanna Rávai, László Román, Zsolt Schneck, Mihály Szabó, Péter Szabó, Zoltán Szalai, Erika Szemeréné Radó, Zsuzsanna Szigeti, Nikolett Szőke, Péter Tóth, Zsófia Várkonyi, Mónika Veress

Convenute: QBE Insurance (Europe) Ltd Magyarországi Fióktelepe, Magyar Állam

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Ítélőtábla — Interpretazione degli articoli 7 e 9 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59) — Consumatori che abbiano concluso, con un organizzatore di viaggi, contratti di viaggio in forza dei quali hanno versato acconti e, in taluni casi, ne hanno pagato il prezzo integrale — Organizzatore di viaggio divenuto insolvente prima dell’inizio del viaggio di detti consumatori — Compatibilità con detta direttiva di una normativa nazionale che fissa percentuali minime per la garanzia che un organizzatore di viaggi deve costituire al fine di rimborsare i fondi depositati da parte dei consumatori in caso di insolvenza

Dispositivo

1)

L’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale nei limiti in cui le modalità di quest’ultima non hanno il risultato di garantire effettivamente al consumatore il rimborso di tutti gli importi dei fondi versati e il rimpatrio in caso d’insolvenza dell’organizzatore di viaggi. Spetta al giudice del rinvio stabilire se ciò si verifichi nel caso della normativa nazionale oggetto della controversia che gli è stata sottoposta.

2)

L’articolo 7 della direttiva 90/314 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non dispone di alcun potere discrezionale riguardo alla portata dei rischi che devono essere coperti dalla garanzia dovuta dall’organizzatore o dall’intermediario di viaggi ai consumatori. Spetta al giudice del rinvio accertare se i criteri stabiliti dallo Stato membro interessato per la determinazione dell’importo di detta garanzia abbiano per oggetto o per effetto di limitare la portata dei rischi che quest’ultima deve coprire, nel qual caso essi sarebbero manifestamente incompatibili con gli obblighi derivanti da detta direttiva e costituirebbero una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione la quale, purché si constati l’esistenza di un nesso di causalità diretta, potrebbe far sorgere la responsabilità dello Stato membro interessato.


(1)  GU C 344 del 23.11.2013.


14.4.2014   

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C 112/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 dicembre 2013 — Lb Group Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze e a.

(Causa C-651/13)

2014/C 112/26

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Lb Group Ltd

Convenuto: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), Galassia Game Srl

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza 16 febbraio 2012 [cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare;

2)

se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella medesima sentenza 16 febbraio 2012 [cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione causale adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata dei rapporti concessori in passato attribuiti.


14.4.2014   

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C 112/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Cagliari (Italia) il 9 dicembre 2013 — procedimento penale a carico di Mirko Saba

(Causa C-652/13)

2014/C 112/27

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Cagliari

Parte nella causa principale

Mirko Saba

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza 16 febbraio 2012 [cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare;

2)

se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella medesima sentenza 16 febbraio 2012 [cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione causale adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata dei rapporti concessori in passato attribuiti.


14.4.2014   

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C 112/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italia) il 24 dicembre 2013 — PFE/Airgest

(Causa C-689/13)

2014/C 112/28

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Parti nella causa principale

Ricorrente: Puligienica Facility Esco SpA (PFE)

Convenuta: Airgest SpA

Questioni pregiudiziali

1)

Se i principi dichiarati dalla CGUE con la sentenza del 4 luglio 2013, in causa C-100/12, con riferimento alla specifica ipotesi, oggetto di quel rinvio pregiudiziale, in cui due soltanto erano le imprese partecipanti a una procedura di affidamento di appalti pubblici, siano anche applicabili, in ragione di un sostanziale isomorfismo della fattispecie contenziosa, anche nel caso sottoposto al vaglio di questo Consiglio in cui le imprese partecipanti alla procedura di gara, sebbene ammesse in numero maggiore di due, siano state tutte escluse dalla stazione appaltante, senza che risulti l’intervenuta impugnazione di detta esclusione da parte di imprese diverse da quelle coinvolte nel presente giudizio, di guisa che la controversia che ora occupa questo Consiglio risulta di fatto circoscritta soltanto a due imprese;

2)

se, limitatamente alle questioni suscettibili di essere decise mediante l’applicazione del diritto dell’Unione europea, osti con l’interpretazione di detto diritto e, segnatamente con l’art. 267 TFUE, l’art. 99, comma 3, c.p.a., nella parte in cui tale disposizione processuale stabilisce la vincolatività, per tutte le Sezioni e i Collegi del Consiglio di Stato, di ogni principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria, anche laddove consti in modo preclaro che detta Adunanza abbia affermato, o possa aver affermato, un principio contrastante o incompatibile con il diritto dell’Unione europea; e, in particolare,

3)

se la Sezione o il Collegio del Consiglio di Stato investiti della trattazione della causa, laddove dubitino della conformità o compatibilità con il diritto dell’Unione europea di un principio di diritto già enunciato dall’Adunanza plenaria, siano tenuti a rimettere a quest’ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso, in ipotesi ancor prima di poter effettuare un rinvio pregiudiziale alla CGUE per accertare la conformità e compatibilità europea del principio di diritto controverso, ovvero se invece la Sezione o il Collegio del Consiglio di Stato possano, o piuttosto debbano, in quanto giudici nazionali di ultima istanza, sollevare autonomamente, quali giudici comuni del diritto dell’Unione europea, una questione pregiudiziale alla CGUE per la corretta interpretazione del diritto dell’Unione europea;

4)

se — nell’ipotesi in cui la risposta alla domanda posta nel precedente alinea fosse nel senso di riconoscere a ogni Sezione e Collegio del Consiglio di Stato il potere/dovere di sollevare direttamente questioni pregiudiziali davanti alla CGUE ovvero, in ogni caso in cui la CGUE si sia comunque espressa, viepiù se successivamente all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, affermando la sussistenza di una difformità, o di una non completa conformità, tra la corretta interpretazione del diritto dell’Unione europea e il principio di diritto interno enunciato dall’Adunanza plenaria — ogni Sezione e ogni Collegio del Consiglio di Stato, quali giudici comuni di ultima istanza del diritto dell’Unione europea possano o debbano dare immediata applicazione alla corretta interpretazione del diritto dell’Unione europea per come interpretato dalla CGUE o se, invece, anche in tali casi siano tenuti a rimettere, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso all’Adunanza plenaria, con l’effetto di demandare all’esclusiva valutazione di quest’ultima, e alla sua discrezionalità giurisdizionale, l’applicazione del diritto dell’Unione europea, già vincolativamente dichiarato dalla CGUE;

5)

se, infine, un’esegesi del sistema processuale amministrativo della Repubblica italiana nel senso di rimandare all’esclusiva valutazione dell’Adunanza Plenaria l’eventuale decisione in ordine al rinvio pregiudiziale alla CGUE — ovvero anche soltanto la definizione della causa, allorché questa direttamente consegua all’applicazione di principi di diritto eurounitario già declinati dalla CGUE — non sia di ostacolo, oltre che con i principi di ragionevole durata del giudizio e di rapida proposizione di un ricorso in materia di procedure di affidamento degli appalti pubblici, anche con l’esigenza che il diritto dell’Unione europea riceva piena e sollecita attuazione da ogni giudice di ciascuno Stato membro, in modo vincolativamente conforme alla sua corretta interpretazione siccome stabilita dalla CGUE, anche ai fini della massima estensione dei principi del cd. «effetto utile» e del primato del diritto dell’Unione europea sul diritto (non solo sostanziale, ma anche processuale) interno del singolo Stato membro (nella specie: sull’art. 99, comma 3, del c.p.a. della Repubblica italiana).


14.4.2014   

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C 112/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 16 gennaio 2014 — CO Sociedad de Gestion y Participación SA e a./De Nederlandsche Bank NV, De Nederlandsche Bank NV/CO Sociedad de Gestion y Participación SA e a.

(Causa C-18/14)

2014/C 112/29

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrenti: CO Sociedad de Gestion y Participación SA, Depsa 96 SA, INOC SA, Corporación Catalana Occidente SA, La Previsión 96 SA, Grupo Catalana Occidente SA, Grupo Compañia Española de Crédito y Caución SL, Atradius NV, Atradius Insurance Holding NV, J.M. Serra Farré, M.A. Serra Farré, J. Serra Farré

Reistente: De Nederlandsche Bank NV

e

Ricorrente: De Nederlandsche Bank NV

Resistenti: CO Sociedad de Gestion y Participación SA, Depsa 96 SA, INOC SA, Corporación Catalana Occidente SA, La Previsión 96 SA, Grupo Catalana Occidente SA, Grupo Compañia Española de Crédito y Caución SL, Atradius NV, Atradius Insurance Holding NV, J.M. Serra Farré, M.A. Serra Farré, J. Serra Farré

Questioni pregiudiziali

1

Se sia consentito all’autorità competente, ove questa approvi esplicitamente un progetto di acquisizione, ai sensi dell’articolo 15 bis della direttiva Antonveneta (1), subordinare detta approvazione, sulla base della normativa nazionale, a restrizioni o condizioni. Se al riguardo incida la circostanza che dette restrizioni o condizioni siano basate su precedenti impegni assunti dal candidato acquirente, ai sensi del considerando 3 della direttiva.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se le restrizioni o le condizioni imposte dalle autorità competenti debbano essere necessarie, nel senso che in mancanza di queste l’autorità competente, sulla base della valutazione alla luce dei criteri formulati all’articolo 15 ter, paragrafo 1, della direttiva Antonveneta, sarebbe tenuta ad opporsi al progetto di acquisizione.

3)

Nel caso in cui sia consentito imporre restrizioni o condizioni, se l’articolo 15 ter, paragrafo 1, della direttiva offra un fondamento all’autorità competente per imporre condizioni, nell’ambito dell’acquisizione, relativamente alla «corporate governance» dell’impresa oggetto del progetto di acquisizione, come la composizione dell’RvC consistente in un «two tier board» (sistema dualistico).


(1)  Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 , che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (GU L 247, pag. 1).

* NB. Il riferimento è verosimilmente agli articoli 15 bis e ter delle direttive 92/49/CEE (GU L 228, pag. 1) e 2002/83/CE (GU L 345, pag. 1) invece che ai corrispondenti articoli della direttiva 2007/44/CE.


14.4.2014   

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C 112/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Duisburg (Germania) il 20 gennaio 2014 — Elfriede Stermann, Hans Gerd Stermann/Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG

(Causa C-27/14)

2014/C 112/30

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Duisburg

Parti

Ricorrenti: Elfriede Stermann, Hans Gerd Stermann

Convenuta: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG

Con ordinanza della Corte di giustizia del 14 febbraio 2014 la causa è stata cancellata dal ruolo.


14.4.2014   

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C 112/25


Impugnazione proposta il 28 febbraio 2014 dalla Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 dicembre 2013, causa T-176/11: Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión)/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-99/14 P)

2014/C 112/31

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) (rappresentanti: K. Desai, solicitor, S. Cisnal de Ugarte, abogada)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

dichiarare l’impugnazione fondata e ricevibile;

annullare l’ordinanza del Tribunale del 10 dicembre 2013 nella causa T-176/11, Carbunión/Consiglio, e annullare l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), f), e l’articolo 3, paragrafo 3 (in prosieguo: le «disposizioni impugnate») della decisione 2010/787 (1) (in prosieguo: la «decisione»), del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, e statuire definitivamente sul merito della causa, e

condannare il Consiglio alle spese sostenute dalla ricorrente in primo grado e in relazione all’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia, nell’aver considerato che le disposizioni impugnate non sono separabili dal resto della decisione.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che l’articolo 7 della decisione non avrebbe ragion d’essere senza le disposizioni impugnate.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione, non considerando che il termine contenuto nella stessa definisce un ambito di applicazione ratione temporis speciale della decisione.

In quarto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretazione delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della decisione, considerandole condizioni di compatibilità anziché modalità di concessione di aiuti per la chiusura.

In quinto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che la separabilità delle disposizioni impugnate altererebbe il senso e il contenuto della decisione.


(1)  GU L 336, pag. 24


14.4.2014   

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C 112/26


Ordinanza del presidente della Corte del 17 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Hogan Lovells International LLP/Bayer CropScience K.K.

(Causa C-477/12) (1)

2014/C 112/32

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


14.4.2014   

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C 112/26


Ordinanza del presidente della Corte del 6 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Elena Recinto-Pfingsten/Swiss International Air Lines AG

(Causa C-259/13) (1)

2014/C 112/33

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


Tribunale

14.4.2014   

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C 112/27


Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 — InnoLux/Commissione

(Causa T-91/11) (1)

([«Concorrenza - Intese - Mercato mondiale degli schermi a cristalli liquidi (LCD) - Accordi e pratiche concordate riguardanti prezzi e capacità di produzione - Competenza territoriale - Vendite interne - Vendite di prodotti finiti che incorporano i prodotti oggetto del cartello - Infrazione unica e continuata - Ammende - Metodo di arrotondamento - Competenza giurisdizionale estesa al merito»])

2014/C 112/34

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp. (Zhunan, Taiwan) (rappresentanti: J.-F. Bellis, avvocato, e R. Burton, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel, F. Ronkes Agerbeek e A. Biolan, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2010) 8761 def. della Commissione, dell’8 dicembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.309 — LCD) e di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente dalla medesima decisione.

Dispositivo

1)

L’importo dell’ammenda inflitta alla InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp., dall’articolo 2 della decisione C (2010) 8761 def. della Commissione, dell’8 dicembre 2010, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.309 — LCD), è fissato in EUR 288 000 000.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La InnoLux è condannata alle spese.


(1)  GU C 113 del 9.4.2011.


14.4.2014   

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C 112/27


Sentenza del Tribunale 28 febbraio 2014 — Genebre/UAMI — General Electric (GE)

(Causa T-520/11) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo GE - Marchio nazionale denominativo anteriore GE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

2014/C 112/35

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Genebre, SA (Hospitalet de Llobregat, Spagna) (rappresentante: D. Pellisé Urquiza, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: General Electric Company (Schenectady, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente S. Malynicz, barrister, poi E. Armijo Chávarri, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 26 luglio 2011 (procedimento R 20/2009-4), relativa à a un procedimento di opposizione tra la General Electric Company e la Genebre SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Genebre SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 13 del 14.1.2012.


14.4.2014   

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C 112/28


Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 — Pêra-Grave/UAMI — Fundação Eugénio de Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA)

(Causa T-602/11) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA - Marchi nazionali figurativi anteriori VINHO PERA-MANCA TINTO, VINHO PERA-MANCA BRANCO e PÊRA-MANCA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

2014/C 112/36

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pêra-Grave — Sociedade Agrícola, Unipessoal, Ld a (Evora, Portogallo) (rappresentante: J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Fundação Eugénio de Almeida (Evora) (rappresentanti: B. Braga da Cruz e J. Pimenta, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 19 settembre 2011 (procedimento R 1797/2010-2), relativa ad un’opposizione tra la Fundação Eugénio de Almeida e la Pêra-Grave — Sociedade Agrícola, Unipessoal Lda.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Pêra-Grave — Sociedade Agrícola, Unipessoal Lda è condannata alle spese, comprese quelle indispensabili sostenute dalla Fundação Eugénio de Almeida ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 32 del 4.2.2012.


14.4.2014   

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C 112/29


Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 — Advance Magazine Publishers/UAMI — López Cabré (VOGUE)

(Causa T-229/12) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo VOGUE - Marchio comunitario denominativo anteriore VOGUE - Rischio di confusione - Identità o somiglianza dei prodotti - Identità o somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Imprecisione della domanda di marchio - Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 - Regola 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 - Diniego parziale di registrazione»))

2014/C 112/37

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: C. Aikens, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Eduardo López Cabré (Barcellona, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 26 marzo 2012 (procedimento R 1170/2011-4), relativa ad un’opposizione tra il sig. Eduardo López Cabré e la Advance Magazine Publishers, Inc.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 26 marzo 2012 (procedimento R 1170/2011-4), relativa ad un’opposizione tra il sig. Eduardo López Cabré e la Advance Magazine Publishers, Inc., è annullata nella parte in cui ha confermato la decisione della divisione di opposizione del 18 marzo 2011, che ha accolto l’opposizione per gli accessori rientranti nella classe 18 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato.

2)

I restanti capi della domanda diretta all’annullamento della decisione menzionata al punto 1 del presente dispositivo sono respinti.

3)

Non occorre statuire sulla domanda diretta a che l’opposizione sia accolta unicamente nella parte relativa agli ombrelli, agli ombrelloni e agli accessori per ombrelli e ombrelloni.

4)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 227 del 28.7.2012.


14.4.2014   

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C 112/29


Sentenza del Tribunale del 5 marzo 2014 — HP Health Clubs Iberia/UAMI — Shiseido (ZENSATIONS)

(Causa T-416/12) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo ZENSATIONS - Marchio comunitario denominativo anteriore ZEN - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricevibilità delle conclusioni dell’interveniente - Articolo 46 del regolamento di procedura - Obbligo di motivazione - Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 - Esame d’ufficio dei fatti - Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»])

2014/C 112/38

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: HP Health Clubs Iberia, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. S. Serrat Viñas)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Shiseido Company Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentante: avv. B. Moreau-Margotin)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 6 giugno 2012 (procedimento R 2212/2010-1), relativa ad un’opposizione tra la Shiseido Company Ltd e la HP Health Clubs Iberia, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I capi delle conclusioni della Shiseido Company Ltd diversi da quello diretto sostanzialmente al rigetto del ricorso sono respinti come manifestamente irricevibili.

3)

La HP Health Clubs Iberia, SA sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

4)

La Shiseido Company sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 355 del 17.11.2012.


14.4.2014   

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C 112/30


Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 — Mäurer & Wirtz/UAMI — Sacra (4711 Aqua Mirabilis)

(Causa T-25/13) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo 4711 Aqua Mirabilis - Marchio comunitario denominativo anteriore AQUA ADMIRABILIS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Carattere distintivo del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

2014/C 112/39

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG (Stolberg, Germania) (rappresentanti: T. Schulte-Beckhausen e S. Hühner, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Sacra Srl (Venezia, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 13 novembre 2012 (procedimento R 1601/2011-2), relativa ad un’opposizione tra la Sacra Srl e la Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 71 del 9.3.2013.


14.4.2014   

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C 112/31


Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2014 — Anapurna/UAMI — Annapurna (ANNAPURNA)

(Causa T-71/13) (1)

([«Marchio comunitario - Procedura di decadenza - Marchio comunitario denominativo ANNAPURNA - Domanda di annullamento proposta dall’interveniente - Articolo 134, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura del Tribunale - Uso effettivo del marchio - Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Forma dell’utilizzo del marchio - Prova dell’uso per i prodotti registrati»])

2014/C 112/40

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Anapurna GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: P. Ehrlinger e T. Hagen, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Annapurna SpA (Prato, Italia) (rappresentanti: S. Verea, K. Muraro e M. Balestriero, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 dicembre 2012 (procedimento R 2409/2011-5), relativa a una procedura di decadenza tra la Anapurna GmbH e la Annapurna SpA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La domanda di annullamento della Annapurna SpA è respinta.

3)

La Anapurna GmbH è condannata alle spese, ad eccezione di quelle della Annapurna.

4)

La Annapurna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 101 del 6.4.2013.


14.4.2014   

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C 112/31


Ordinanza del Tribunale 31 gennaio 2014 — Francia/Commissione

(Causa T-79/09) (1)

((«Aiuti di Stato - Regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore dei membri delle filiere agricole rappresentate - Finanziamento mediante contributi volontari resi obbligatori - Decisione con cui si qualifica il regime di aiuti compatibile con il mercato comune - Revoca della decisione - Non luogo a provvedere»))

2014/C 112/41

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente E. Belliard, G. de Bergues e A.-L. Vendrolini, successivamente E. Belliard, G. de Bergues e J. Gstalter, e infine E. Belliard, G. de Bergues, D. Colas e J. Bousin, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Stromsky e C. Urraca Caviedes, successivamente B. Stromsky, agenti).

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione C (2008) 7846 def., del 10 dicembre 2008, riguardante l’aiuto di Stato n. 561/2008, relativo al regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore dei membri delle filiere agricole rappresentate.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 113 del 16.5.2009.


14.4.2014   

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C 112/32


Ordinanza del Tribunale del 12 febbraio 2014 — Cofra/UAMI — O2 (can do)

(Cause riunite T-162/11 e T-163/11) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»))

2014/C 112/42

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cofra Holding AG (Zug, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente K. U. Jonas e J. Bogatz, successivamente M. Viefhues, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente K. Klüpfel, successivamente A. Schifko, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: O2 Holdings Ltd (Slough, Regno Unito) (rappresentanti: M. Müller e A. Fottner, avvocati)

Oggetto

Due ricorsi proposti contro due decisioni della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 10 gennaio 2011 (procedimenti R 242/2009-4 e R 246/2009-4), relativi, rispettivamente, ad un’opposizione tra la ALDEMAR AG e la O2 Holdings Ltd e ad un’opposizione tra la C&A Mode KG e la O2 Holdings Ltd.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2)

La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese del convenuto.


(1)  GU C 139 del 7.5.2011.


14.4.2014   

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C 112/33


Ordinanza del Tribunale del 6 febbraio 2014 — Duff Beer/UAMI — Twentieth Century Fox Film (Duff)

(Causa T-87/12) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a provvedere»))

2014/C 112/43

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Duff Beer UG (haftungsbeschränkt) (Eschwege, Germania) (rappresentante: N. Schindler, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Twentieth Century Fox Film Corp. (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Böttger e M. Koch, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 12 dicembre 2011 (procedimento R 456/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Twentieth Century Fox Film Corp. e la Duff Beer UG (haftungsbeschränkt)

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a provvedere sul ricorso.

2)

La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, a sopportare la metà delle spese del convenuto.


(1)  GU C 109 del 14.4.2012.


14.4.2014   

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C 112/33


Ordinanza del Tribunale 29 gennaio 2014 — Sothys Auriac/UAMI – Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

(Causa T-470/12) (1)

((«Marco comunitario - Domanda di dichiarazione di nullità - Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire»))

2014/C 112/44

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sothys Auriac (Auriac, Francia) (rappresentante: A. Berthet, avocat)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Grand Hotel Primavera SA (Borgo Maggiore, San Marino)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 12 luglio 2012 (procedimento R 1419/2011-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Grand Hotel Primavera SA e la Sothys Auriac.

Dispositivo

1)

Non occorre statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute dal convenuto.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


14.4.2014   

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C 112/34


Ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2014 — Pesquerias Riveirenses e a./Consiglio

(Causa T-180/13) (1)

([«Ricorso di annullamento - Politica della pesca - Regolamento(UE) n. 40/2013 - Presa in considerazione congiunta delle componenti nord e sud dello stock di melù nell’Atlantico nord-orientale ai fini della determinazione del TAC - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità manifesta»])

2014/C 112/45

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Pesquerias Riveirenses, SL (Ribeira, Spagna); Pesquerias Campo de Marte, SL (Ribeira); Pesquera Anpajo, SL (Ribeira); Arrastreros del Barbanza, SA (Ribeira); Martinez Pardavila e Hijos, SL (Ribeira); Lijo Pesca, SL (Ribeira); Frigorificos Hermanos Vidal, SA (Ribeira); Pesquera Boteira, SL (Ribeira); Francisco Mariño Moss y Otros, CB (Ribeira); Pérez Vidal Juan Antonio y Hno, CB (Ribeira); Marina Nalda, SL (Ribeira); Portillo y Otros, SL (Ribeira); Vidiña Pesca, SL (Ribeira); Pesca Hermo, SL (Ribeira); Pescados Oubiña Pérez, SL (Ribeira); Manuel Pena Graña (Ribeira); Campo Eder, SL (Ribeira); Pesquera Laga, SL (Ribeira); Pesquera Jalisco, SL (Ribeira); Pesquera Jopitos, SL (Ribeira); e Pesca-Julimar, SL (Ribeira) (rappresentante: avv. J. Tojeiro Sierto)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Westerhof Löfflerová e A. de Gregorio Merino, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23, pag. 54), come modificato, nella parte in cui considera congiuntamente le componenti settentrionale e meridionale dello stock di melù dell’Atlantico nord-orientale ai fini della determinazione del totale ammissibile di catture di melù, di cui agli allegati I A e I B di tale regolamento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Le ricorrenti, Pesquerias Riveirenses, SL, e altre, sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 147 del 25.05.2013.


14.4.2014   

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C 112/34


Ricorso proposto il 25 novembre 2013 — Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe e a./Commissione

(Causa T-646/13)

2014/C 112/46

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe e a. (rappresentanti: E. Johansson, J. Lund e C. Lund, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C (2013) 5969 def., del 13 settembre 2013, notificata il 16 settembre 2013;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali

Le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata viola i requisiti di forma sanciti dagli articoli 296, paragrafo 2, TFUE e 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 211/2011 (1).

Le ricorrenti sostengono inoltre, in tale contesto, che la Commissione non indica quali degli undici temi oggetto dell’iniziativa dei cittadini, a suo avviso, esulano dall’ambito in cui essa è autorizzata a presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei Trattati. La Commissione non preciserebbe neppure perché tali temi dovrebbero esulare da tale ambito.

Inoltre, le ricorrenti fanno valere, nell’ambito di tale motivo, che la Commissione non indica il motivo per cui il regolamento n. 211/2011 non consentirebbe di registrare una o più parti di un progetto di iniziativa dei cittadini.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dei Trattati o di una norma applicabile per la loro attuazione

Le ricorrenti fanno valere, a tal riguardo, la violazione degli articoli 11 TUE, 24, paragrafo 1, TFUE e 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 211/2011.

Le ricorrenti sostengono, in tale contesto, che nessuno dei temi, in merito ai quali la Commissione dovrebbe essere invitata a presentare proposte, esula manifestamente dall’ambito in cui essa è autorizzata a presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei Trattati. Esse aggiungono che anche ove un siffatto tema esulasse da tale ambito, la Commissione avrebbe dovuto registrare l’iniziativa dei cittadini in programma, limitandola ai temi che, a suo giudizio, non esulano manifestamente da tale ambito.


(1)  Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU L 65, pag. 1).


14.4.2014   

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C 112/35


Ricorso proposto il 10 dicembre 2013 — Petco Animal Supplies Stores/UAMI — Gutiérrez Ariza (PETCO)

(Causa T-664/13)

2014/C 112/47

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Petco Animal Supplies Stores, Inc. (San Diego, Stati Uniti) (rappresentante: C. Aikens, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Domingo Gutiérrez Ariza (Malaga, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 7 ottobre 2013, procedimento R 347/2013-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PETCO» per prodotti e servizi delle classi 3, 31 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 10 114 081

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario n. 9 062 902 per il marchio figurativo di colore rosso e bianco contenente l’elemento denominativo «PETCO» per prodotti e servizi delle classi 31 e 35

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento sul marchio comunitario.


14.4.2014   

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C 112/36


Ricorso proposto il 9 dicembre 2013 — European Coalition to End Animal Experiments/ECHA

(Causa T-673/13)

2014/C 112/48

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Coalition to End Animal Experiments (Londra, Regno Unito) (rappresentante: D. Thomas, Solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, del 10 ottobre 2013, nel caso A-004-2012 relativo alla sezione 8.7.2 dell’allegato X del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) (studio sulla tossicità in fase di sviluppo su una seconda specie), nei limiti in cui si riferisce ad uno studio per lo sviluppo prenatale su una seconda specie;

rinviare il caso all’ECHA, disponendo che consideri la questione se sia necessario operare uno studio per lo sviluppo prenatale per la sostanza del dichiarante, basata sui risultati del primo studio e su tutti gli altri dati pertinenti disponibili.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore in cui è incorsa la commissione di ricorso nell’affermare che il principio cumulativo contenuto negli allegati sui test del REACH implicasse che la seconda specie fosse un requisito implicito attinente al livello di tonnellaggio di cui all’allegato X del regolamento (CE) N. 1907/2006. A sostegno di tale motivo la ricorrente evidenzia che:

il ragionamento seguito dalla commissione di ricorso è un non sequitur. I requisiti per i test non aumentano necessariamente quando si passa ad un allegato relativo ad un livello di tonnellaggio maggiore, in quanto il principio cumulativo è spesso irrilevante per determinati «end point», e lo è per la tossicità in fase di sviluppo;

la colonna 1 della sezione 8.7.2 dell’allegato X, secondo la sua stessa formulazione, richiede uno studio su «una specie», e non su due — come anche la colonna 1 della sezione 8.7.2 dell’allegato IX;

il ragionamento della commissione di ricorso non tiene in considerazione la lettera esplicita della colonna 2 della sezione 8.7.2 dell’allegato IX, la quale prevede che la decisione sulla necessità di effettuare uno studio su una seconda specie al livello di tonnellaggio dell’allegato IX o a quello dell’allegato X va basata sui risultati della prima prova e su tutti gli altri pertinenti dati disponibili: non è, quindi, automatica;

la conclusione della commissione di ricorso non ha alcun senso in termini politici in quanto attribuisce all’intenzione del legislatore REACH il fatto che, ad un livello inferiore (allegato IX), la necessità di uno studio sulla seconda specie dipenda dalla valutazione scientifica mentre, ad un livello superiore (allegato X), la scienza non sia rilevante.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore commesso dalla commissione di ricorso nell’affermare che il legislatore avrebbe esteso un requisito di cui all’allegato X — cioè lo studio sulla tossicità in fase di sviluppo su una seconda specie come requisito implicito — all’allegato IX. A sostegno di tale motivo la ricorrente solleva che:

il citato ragionamento si basa su una premessa errata, atteso che la colonna 1 della sezione 8.7.2 dell’allegato X non impone uno studio sulla seconda specie come requisito implicito (v. primo motivo); ne consegue che non vi è un requisito siffatto applicabile all’allegato IX (anche a voler supporre che quello sia invece l’approccio corretto).

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore commesso dalla commissione di ricorso nell’affermare che il requisito di cui alla colonna 2 della sezione 8.7.2 dell’allegato IX (per la valutazione della necessità di effettuare uno studio sulla seconda specie) non è applicabile all’allegato X. A sostegno di tale motivo la ricorrente solleva che:

secondo il testo stesso della disposizione, è esattamente quanto previsto dalla colonna 2 della sezione 8.7.2 dell’allegato IX mediante l’utilizzo dei termini «o al successivo». L’approccio dei due allegati è identico.

4.

Quarto motivo, vertente sull’errore commesso dalla commissione di ricorso nell’affermare che solo l’adattamento di cui alla colonna 2 della sezione 8.7 dell’allegato X o dell’allegato XI può ovviare alla necessità di effettuare uno studio sulla seconda specie al livello di tonnellaggio previsto dall’allegato X. A sostegno di tale motivo la ricorrente deduce che:

l’adeguamento, sia ai sensi della colonna 2 sia dell’allegato XI, diviene rilevante unicamente se vi è prima un requisito di test nella colonna 1. Nell’ambito della colonna 1 della sezione 8.7.2 dell’allegato X non vi è alcun requisito di studio sulla tossicità in fase di sviluppo su una seconda specie, a meno che dalla valutazione dello studio sulla prima specie e delle altre prove disponibili non derivi la necessità di effettuare uno studio sulla seconda specie (v. infra).


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).


14.4.2014   

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C 112/37


Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — Harrys Pubar/UAMI — Harry’s New York Bar (HARRY’S BAR)

(Causa T-711/13)

2014/C 112/49

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Harrys Pubar AB (Göteborg, Svezia) (rappresentante: L.-E. Ström, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Harry’s New York Bar SA (Parigi, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’8 ottobre 2013 relativa ai procedimenti R 946/2012-1 e R 995/2012-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HARRY’S BAR» per prodotti e servizi delle classi 25, 29, 30, 32, 33 e 43 — Domanda di marchio comunitario n. 3 378 031

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchi svedesi registrati con i nn. 356 009, 320 026, 315 142, 55 6513-1066 per prodotti e servizi delle classi 25 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso nel procedimento R 995/2012-1 e rigetto del ricorso nel procedimento R 946/2012-1

Motivi dedotti: Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 4 del regolamento sul marchio comunitario.


14.4.2014   

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C 112/38


Ricorso proposto il 27 dicembre 2013 — Harry’s New York Bar/UAMI — Harrys Pubar (HARRY’S BAR)

(Causa T-716/13)

2014/C 112/50

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Harry’s New York Bar SA (Parigi, Francia) (rappresentante: S. Arnaud, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Harrys Pubar AB (Göteborg, Svezia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’8 ottobre 2013 relativa ai procedimenti R 946/2012-1 e R 995/2012-1.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HARRY’S BAR» per prodotti e servizi delle classi 25, 29, 30, 32, 33 and 43 — domanda di marchio comunitario n. 3 378 031

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchi svedesi registrati con i nn. 356 009, 320 026, 315 142, 55 6513-1066 per prodotti e servizi delle classi 25 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso nel procedimento R 995/2012-1 e rigetto del ricorso nel procedimento R 946/2012-1

Motivi dedotti: Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 4 del regolamento sul marchio comunitario.


14.4.2014   

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C 112/39


Ricorso proposto il 31 dicembre 2013 — The Directv Group/UAMI — Bolloré (DIRECTV)

(Causa T-721/13)

2014/C 112/51

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Directv Group, Inc. (El Segundo, Stati Uniti) (rappresentante: F. Valentin, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bolloré SA (Érgue Gaberic, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 ottobre 2013, procedimento R 1961/2012-2.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «DIRECTV» per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 41– Registrazione di marchio comunitario n. 243 774

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di decadenza parziale della registrazione del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e dichiarazione di decadenza in toto della registrazione del marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a) del regolamento sul marchio comunitario.


14.4.2014   

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C 112/39


Ricorso proposto il 31 dicembre 2013 — The Directv Group/UAMI — Bolloré (DIRECTV)

(Causa T-722/13)

2014/C 112/52

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Directv Group, Inc. (El Segundo, Stati Uniti) (rappresentante: F. Valentin, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bolloré SA (Érgue Gaberic, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 ottobre 2013, procedimento R 1960/2012-2.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «DIRECTV» per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 41– Registrazione di marchio comunitario n. 100 750

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di decadenza parziale della registrazione del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e dichiarazione di decadenza in toto della registrazione del marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario.


14.4.2014   

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C 112/40


Impugnazione proposta il 2 gennaio 2014 da BQ avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 23 ottobre 2013, causa F-39/12, BQ/Corte dei conti

(Causa T-7/14 P)

2014/C 112/53

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BQ (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentanti: D. de Abreu Caldas e J.-N. Louis, avvocati)

Controinteressata nel procedimento: Corte dei conti dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 23 ottobre 2013 nella causa F-39/12 (BQ/Corte dei conti);

condannare la Corte dei conti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto quanto ai requisiti per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea nell’attuazione dell’articolo 24 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione, ove il Tribunale della funzione pubblica ha richiesto che l’incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio abbia un impatto sul funzionamento del servizio e sulla salute dei protagonisti, mentre quest’ultima condizione non sarebbe prevista né dallo Statuto né dalla giurisprudenza. La parte ricorrente fa inoltre valere che il Tribunale della funzione pubblica ha snaturato gli elementi di fatto nell’affermare, da una parte, che la Corte dei conti ha adottato tutte le misure necessarie per ristabilire il buon funzionamento del servizio e, dall’altra parte, che il disordine del servizio non ha inciso sulla salute dei protagonisti, mentre la Corte dei conti non avrebbe agito in modo sufficientemente rapido ed energico per porre termine alla situazione conflittuale che ha provocato un’invalidità permanente totale della parte ricorrente (relativo ai punti 67 e 68 della sentenza impugnata).

2.

Secondo motivo, attinente a un errore di diritto nel controllo di legittimità operato dal Tribunale della funzione pubblica nell’affermare che le valutazioni mediche da cui risultava l’esistenza di turbamenti psichici conseguenti a molestie psicologiche subite dalla parte ricorrente nel contesto della sua attività lavorativa non consentono di dichiarare che quest’ultima è stata effettivamente vittima di molestie psicologiche. La parte ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica non è competente quanto alla contestazione di valutazioni mediche traendone conclusioni opposte (relativo ai punti 69 e 70 della sentenza impugnata).

3.

Terzo motivo, attinente alla violazione del principio di proporzionalità ove il Tribunale della funzione pubblica ha valutato in EUR 2 000 il danno derivante dal ritardo di più di due anni nella trasmissione della relazione sull’indagine alla parte ricorrente senza fornire una motivazione tale da consentire alla parte ricorrente di comprendere le valutazioni che hanno portato a tale importo. La parte ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica non ha tenuto conto del contesto nel quale si è inserito tale danno.

4.

Quarto motivo, attinente a un errore di diritto nella ripartizione delle spese.


14.4.2014   

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C 112/41


Ricorso proposto l’8 gennaio 2014 — U4U e a./Parlamento e Consiglio

(Causa T-17/14)

2014/C 112/54

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Union pour l’Unité (U4U) (Bruxelles, Belgio); Unité & Solidarité — Hors Union (USHU) (Bruxelles); Regroupement Syndical (RS) (Saint Josse-ten-Noode, Belgio); e Georges Vlandas (Bruxelles) (rappresentante: F. Krenc, avocat)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza annullare il regolamento n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, nella parte in cui

1)

modifica l’allegato X di tale statuto (articolo 1, n. 70);

2)

modifica l’articolo 45 di tale statuto e l’allegato I, ed aggiunge una sezione 5 nell’allegato XIII [articolo 1, n. 27, n. 61 e n. 73, k)]

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso i ricorrenti invocano sei motivi.

I primi tre motivi vertono sulla modifica dell’allegato X dello statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «statuto dei funzionari»).

1.

Primo motivo desunto dalla violazione dell’articolo 10 dello statuto dei funzionari, degli articoli 12, 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell’articolo 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), segnatamente in ragione dell’assenza di consultazione del comitato dello statuto sulla riforma dell’allegato X.

2.

Secondo motivo tratto dalla violazione degli articoli 12, 27 e 28 della Carta e dell’articolo 11 della CEDU in ragione dell’assenza di informazione e di consultazione effettive ed adeguate dei sindacati, funzionari ed agenti quanto alla riforma dell’allegato X.

3.

Terzo motivo fondato sulla violazione dei principi di buona legislazione e, segnatamente, del dovere di minuziosità e del dovere di motivazione.

Gli ultimi tre motivi vertono sulla modifica dell’articolo 45 e dell’allegato I dello statuto dei funzionari, nonché sull’aggiunta di una sezione 5 nell’allegato XIII dello statuto.

4.

Quarto motivo desunto dalla violazione dell’articolo 10 dello statuto dei funzionari, degli articoli 12, 27 e 28 della Carta e dell’articolo 11 della CEDU, segnatamente in ragione dell’assenza di consultazione del comitato dello statuto quanto alla riforma delle carriere AD.

5.

Quinto motivo tratto dalla violazione degli articoli 12, 27 e 28 della Carta e dell’articolo 11 della CEDU in ragione dell’assenza di informazione e di consultazione effettive e adeguate dei sindacati, funzionari ed agenti circa la riforma delle carriere AD.

6.

Sesto motivo desunto dalla violazione dei principi di buona legislazione e segnatamente, del dovere di minuziosità e del dovere di motivazione.


14.4.2014   

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C 112/42


Ricorso proposto l’8 gennaio 2014 — Nguyen/Parlamento e Consiglio

(Causa T-20/14)

2014/C 112/55

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Huynh Duong Vi Nguyen (Woluwe-Saint-Lambert, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avocat)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare disposizioni tra cui l’articolo 7 (giorni per il viaggio) dell’allegato V dello statuto, nonché l’articolo 8 (spese di viaggio) dell’allegato VII dello statuto, modificate dal regolamento (EU, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 287 del 29 ottobre 2013, nei limiti in cui il diritto alle spese di viaggio ed ai giorni per il viaggio è connesso all’indennità di dislocazione o di espatrio;

condannare i convenuti a pagare alla ricorrente un importo di EUR 169 051,96 per il danno materiale subito nonché un importo di EUR 40 000 per il danno morale;

condannare i convenuti al pagamento dei danni e degli interessi di mora ed a titolo di indennizzo al tasso del 6,75 % per il danno morale e materiale subito;

condannare i convenuti alle spese sostenute dal ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente che ha il suo luogo di origine a New York ma non fruisce dell’indennità di dislocazione o di espatrio e perde di conseguenza, in seguito alla riforma dello statuto dei funzionari dell’Unione europea il diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio ed alla maggiorazione del congedo ordinario grazie ai giorni di congedo supplementare in quanto giorni per il viaggio — invoca cinque motivi desunti:

dalla violazione delle forme sostanziali e dell’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea concernente il diritto all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori, mentre il comitato dello statuto è stato messo fuori gioco in occasione della revisione dello statuto dei funzionari;

dalla violazione del principio dell’osservanza dei diritti acquisiti, dei principi in materia di diritto intertemporale e dal principio della certezza del diritto;

dalla violazione del legittimo affidamento;

dalla violazione del principio della parità di trattamento e

dalla violazione del principio di proporzionalità.


14.4.2014   

IT

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C 112/43


Ricorso proposto l’8 gennaio 2014 — Bergallou/Parlamento e Consiglio

(Causa T-22/14)

2014/C 112/56

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Amal Bergallou (Lot, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avocat)

Convenuti : Consiglio dell’Unione europea e Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare talune disposizioni, tra le quali l’articolo 7 (giorni per il viaggio) dell’allegato V dello Statuto nonché l’articolo 8 (spese di viaggio) dell’allegato VII dello Statuto, modificate dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 287 del 29 ottobre 2013, nei limiti in cui il diritto alle spese di viaggio e ai giorni per il viaggio è collegato all’indennità di dislocazione o di espatrio;

condannare i convenuti a versare al ricorrente un importo pari a EUR 165 596,42 per il danno materiale subito nonché EUR 40 000 per il danno morale;

condannare i convenuti al risarcimento dei danni e al pagamento degli interessi al tasso del 6,75 % per il danno morale e materiale subito;

condannare i convenuti alle spese sostenute dal ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente — il cui luogo d’origine è il Marocco, ma che non beneficia dell’indennità di dislocazione o di espatrio e che perde, pertanto, a seguito della riforma dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, il diritto al pagamento forfetario delle spese di viaggio e all’aumento del congedo annuale con giorni di congedo supplementari a titolo di giorni per il viaggio — deduce cinque motivi, i quali sono sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-20/14, Nguyen/Parlamento e Consiglio.


14.4.2014   

IT

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C 112/44


Ricorso proposto il 6 gennaio 2014 — Bos e a./Parlamento e Consiglio

(Causa T-23/14)

2014/C 112/57

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Mark Bos (Ankara, Turchia); Estelle Kadouch (Gerusalemme, Israele; Siegfried Krahl (Lago Sul, Brasile); e Eric Lunel (Dakar, Senegal (rappresentante: F. Krenc, avocat)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza annullare il regolamento n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, nella parte in cui modifica l’allegato X di tale statuto (articolo 1, n. 70);

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso i ricorrenti — agenti contrattuali e funzionari delle delegazioni dell’Unione europea –invocano sei motivi:

1.

Primo motivo desunto dalla violazione del principio della parità di trattamento nonché degli articoli 20, 21 e 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto la riforma dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti ridurrebbe in maniera drastica e brutale i diritti alle ferie annuali dei funzionari e agenti in servizio in un paese terzo. I ricorrenti fanno valere che il regolamento impugnato non tiene conto della situazione specifica dei suddetti funzionari ed agenti.

2.

Secondo motivo tratto dalla violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») e degli articoli 7 e 31, paragrafo 2, della Carta, nei limiti in cui la riforma dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti non rispetterebbe la vita privata e famigliare dei ricorrenti dato che i loro diritti alle ferie annuali sarebbero ridotti quasi della metà e tale riduzione ostacolerebbe indebitamente la loro vita privata e famigliare.

3.

Terzo motivo desunto dalla violazione del principio di proporzionalità.

4.

Quarto motivo tratto dalla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento nel senso che i vantaggi connessi alla destinazione in un paese terzo — che ha determinato la scelta dei ricorrenti — sarebbero brutalmente venute meno con la riforma dell’allegato X dello statuto dei funzionari.

5.

Quinto motivo desunto dalla violazione dell’articolo 10 dello statuto dei funzionari, degli articoli 12, 27 e 28 della Carta e dell’articolo 11 della CEDU in ragione dell’assenza di informazione, di consultazione e di concertazione durante il procedimento che ha condotto alla riforma dell’allegato X dello statuto dei funzionari.

6.

Sesto motivo desunto dalla violazione dei principi di buona legislazione, segnatamente, del dovere di minuziosità e dell’obbligo di motivazione sia in ragione dell’assenza di un’informazione e di una consultazione adeguate del comitato dello statuto e dei sindacati in occasione del procedimento che ha condotto alla riforma dell’allegato X dello statuto dei funzionari, che per l’assenza di motivazione delle decisioni relative al suddetto allegato.


14.4.2014   

IT

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C 112/45


Ricorso proposto il 10 gennaio 2014 — Electrabel e Dunamenti Erőmű/Commissione

(Causa T-40/14)

2014/C 112/58

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti : Electrabel (Bruxelles, Belgio) e Dunamenti Erőmű Zrt. (Százhalombatta, Ungheria) (rappresentante: J. Philippe, avvocato)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso;

dichiarare che si configura una responsabilità extracontrattuale della Commissione europea per l’adozione illegittima della decisione 2009/609/CE, del 4 giugno 2008, relativa agli aiuti di Stato C 41/2005 (GU 2009 L 225, pag. 53) (in prosieguo: la «decisione AAE»);

condannare la Commissione a risarcire pienamente e congiuntamente le ricorrenti per le perdite da esse subite a causa della cessazione anticipata ed erronea dell’accordo a lungo termine per l’acquisto di energia elettrica (in prosieguo: l’«AAE») del 10 ottobre tra la Magyar Villamos Művek («MVM») di proprietà statale e titolare del permesso di distribuzione di energia elettrica per la rete pubblica, e la Dunamenti, un produttore di energia elettrica, in applicazione della decisione 2009/609/CE, del 4 giugno 2008, relativa agli aiuti di Stato C 41/2005, e che ammontano ad almeno EUR 250 milioni, importo che deve essere aggiornato e modificato in funzione di dati che saranno disponibili in futuro;

condannare al pagamento di interessi sul suddetto risarcimento a partire dalla data della decisone che impone l’obbligo di risarcire i danni nel presente caso, a un tasso annuo dell’8% o a un tasso fissato dal Tribunale nell’esercizio del suo potere discrezionale; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla manifesta illegittimità dell’AAE.

Le ricorrenti sostengono che la decisione AAE (avverso la quale è attualmente pendente un’impugnazione dinanzi al Tribunale, causa T-179/09) è viziata da numerosi gravi errori incompatibili con la normale condotta di un’istituzione avente il compito di garantire l’applicazione di norme in materia di concorrenza e dovrebbe quindi far insorgere la responsabilità dell'Unione, in quanto:

i dati inclusi nella decisione AAE dimostrano chiaramente che l’AAE non ha conferito alcun vantaggio economico;

l’AAE faceva parte delle misure di privatizzazione della Dunamenti ed era anteriore a detta privatizzazione, per cui è stato valutato nel prezzo versato dalla Electrabel ma la Commissione si è rifiutata di tenerne conto, violando manifestamente il diritto dell'Unione;

l'ordine di recupero della decisione AAE è viziato in maniera così ampia che da un calcolo effettuato da affermati economisti è risultato un aiuto negativo, ovvero un non aiuto.

I ricorrenti fanno valere che un tale errore grossolano non può essere spiegato dalla complessità prima facie del caso o dai vincoli oggettivi cui è soggetta la Commissione quando esegue un controllo su un aiuto di stato. Piuttosto, tali errori sono dovuti in ampia misura al rifiuto della Commissione di valutare individualmente l’AAE e costituiscono una evidente dimostrazione del fatto che la Commissione ha ecceduto i limiti imposti al suo potere discrezionale.

2.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza le ricorrenti hanno subito un danno effettivo a causa della cessazione anticipata dell’AAE. A causa della condotta illegittima della Commissione, è stato posto fine all’AAE prima della scadenza del suo termine contrattuale. Le ricorrenti fanno valere che dalla cessazione anticipata sono derivate ad esse perdite molto rilevanti e che tale danno, che non può essere quantificato precisamente in questa fase, eccede EUR 250 milioni.

3.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che vi è un nesso causale diretto tra la condotta illegittima della Commissione e il danno subito dalle ricorrenti. Le ricorrenti sostengono che se la condotta della Commissione fosse stata conforme al diritto dell'Unione, non vi sarebbe stata una cessazione anticipata dell’AAE, per cui il danno derivante alle ricorrenti dall’erronea decisione AAE sarebbe stato evitato.


14.4.2014   

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C 112/46


Ricorso proposto il 17 gennaio 2014 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Commissione

(Causa T-49/14)

2014/C 112/59

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. (Berlino, Germania) (rappresentanti: I. Jung, M. Teworte-Vey, A. Renvert e J. Saatkamp, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione, del 14 novembre 2013, relativa al rigetto di una domanda di cancellazione di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [Kołocz śląski/kołacz śląski (IGP)] [notificata con il numero C(2013) 7626].

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: base giuridica errata

La ricorrente fa valere che la convenuta ha erroneamente basato la decisione impugnata sulla nuova versione del regolamento n. 1151/2012 vigente al momento dell’adozione di tale decisione, invece che sul vecchio regolamento (CE) n. 510/2006, in vigore all’epoca della presentazione della domanda da parte della ricorrente. In tal modo, la convenuta ha violato il principio «tempus regit actum».

La ricorrente sostiene, inoltre, che la domanda di cancellazione della registrazione ai sensi del regolamento n. 510/2006 è ammissibile e fondata. Essa afferma, a tale riguardo, che sussistono due motivi di cancellazione (la denominazione controversa costituisce una denominazione generica conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006; la zona geografica della Slesia è stata erroneamente delimitata nel disciplinare della registrazione) ex articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 510/2006, e che una diversa interpretazione ed applicazione di tale disposizione viola i diritti fondamentali dei panifici della Repubblica federale di Germania.

2.

Secondo motivo: violazione del regolamento n. 1151/2012

La ricorrente asserisce che la domanda sarebbe ammissibile e fondata anche qualora venisse valutata alla luce del regolamento n. 1151/2012.


14.4.2014   

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C 112/47


Ricorso proposto il 24 gennaio 2014 — Bredenkamp e a./Consiglio e Commissione

(Causa T-66/14)

2014/C 112/60

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: John Arnold Bredenkamp (Harare, Zimbabwe); Echo Delta (Holdings) PCC Ltd (Castletown, Isola di Man); Scottlee Holdings (Private) Ltd (Harare); e Fodya (Private) Ltd (Harare) (rappresentanti: P. Moser, Queen’s Counsel, e G. Martin, solicitor)

Convenuti: Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

adottare una misura di organizzazione del procedimento ordinando ai convenuti di produrre tutte le informazioni o prove che siano in loro possesso relative all’elenco dei ricorrenti;

condannare il Consiglio e/o la Commissione a risarcire ai ricorrenti il danno per le perdite materiali e non materiali subìte a causa dell’illegittima imposizione ai medesimi di sanzioni UE, a seguito dell’aggiunta (e del mantenimento fino al 2012) dei loro nominativi nell’allegato al regolamento del Consiglio n. 314/2004, disposta rispettivamente con la posizione comune del Consiglio 2009/68/PESC ed il regolamento (CE) della Commissione n. 77/2009, con la decisione del Consiglio 2010/92/PESC ed il regolamento (UE) della Commissione n. 173/2010, e con la decisione del Consiglio 2011/101/PESC ed il regolamento (UE) della Commissione n. 174/2011;

condannare i convenuti a corrispondere ai ricorrenti, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza, sull’importo dovuto a questi ultimi, gli interessi composti al tasso Euribor + 2 % (o al diverso tasso che verrà stabilito);

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di un’adeguata base giuridica per gli atti in questione, essendo questi stati adottati sulla sola base degli articoli 60 CE e 301 CE, i quali contengono esclusivamente disposizioni riferite a paesi terzi, e non a singoli e società private.

2.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che gli atti in questione sono manifestamente errati in fatto, in quanto non dimostrano i forti legami al governo dello Zimbabwe o il supporto finanziario o di altro tipo fornito al regime; di conseguenza, non è stato soddisfatto l’onere della prova gravante sui convenuti ed il processo decisionale risulta illegittimo.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che gli atti in questione violano le forme sostanziali, in quanto non è stata fornita alcuna motivazione o non sono stati esposti motivi sufficienti, ed è stata negata ai ricorrenti l’opportunità di essere sentiti e di rilasciare dichiarazioni a proprio discarico.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte degli atti in questione, dei principi fondamentali di diritto dell’Unione sanciti altresì dall’articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), in quanto sono stati illegittimamente violati i diritti di proprietà dei ricorrenti.


14.4.2014   

IT

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C 112/48


Ricorso proposto l’1 febbraio 2014 — Viraj Profiles/Consiglio

(Causa T-67/14)

2014/C 112/61

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Viraj Profiles Ltd (Maharashtra, India) (rappresentanti: V. Akritidis e Y. Melin, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013(GU L 298, p. 1), che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India, nella parte in cui si applica a Viraj Profiles Limited;

condannare il Consiglio ed ogni eventuale interveniente ammesso nel corso del procedimento a sostegno del Consiglio al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla circostanza che il costo di produzione calcolato nel regolamento impugnato sarebbe stato adeguato in maniera manifestamente erronea, in violazione dell’articolo 2, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 del regolamento di base. Le istituzioni dell’UE avrebbero applicato un adeguamento verso l’alto con un metodo, che se seguito, conduce ad un adeguamento inferiore a quello comunicato dalla Commissione. L’adeguamento, inoltre, comprenderebbe elementi che non dovrebbero essere inclusi nel costo di produzione della ricorrente. Il margine di dumping calcolato in base a tale metodo erroneo violerebbe l’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la constatazione che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia causato dalle importazioni indiane sarebbe manifestamente erronea, in quanto essa non considera l’impatto delle importazioni cinesi, che erano la principale fonte di pregiudizio nel periodo considerato e avrebbero interrotto il nesso di causalità tra le importazioni indiane oggetto di dumping e il pregiudizio, e le istituzioni dell’UE non avrebbero svolto alcuna analisi di non imputazione, in violazione dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe esaminato l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova relativi al nesso di causalità contenuti nella denuncia e atti a giustificare l’apertura dell’inchiesta, in violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, 3, e 7 e dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.


14.4.2014   

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C 112/48


Ricorso proposto il 27 gennaio 2014 — UAB MELT WATER/UAMI (MELT WATER Original)

(Causa T-69/14)

2014/C 112/62

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il lituano

Parti

Ricorrente: Research and Production Company MELT WATER UAB (Klaipėda, Lituania) (rappresentante: V. Viešūnaitė, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 26 novembre 2013, procedimento R 494/2013-5, e ordinare all’UAMI di registrare come marchio comunitario, il marchio «MELT WATER Original» di cui la Research and Production Company MELT WATER UAB, ha chiesto la registrazione (domanda di marchio n. 010 782 068);

condannare il convenuto alle spese;

ordinare all’UAMI di produrre il fascicolo riguardante la domanda di registrazione di marchio comunitario (domanda n. 010 782 068).

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione: il marchio figurativo celeste contenente gli elementi verbali «MELT WATER Original», per prodotti della classe 32 — domanda di marchio comunitario n. 010 782 068.

Decisione dell’esaminatore: diniego della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009, in combinato disposto con la giurisprudenza dell’Unione europea.


14.4.2014   

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C 112/49


Ricorso proposto il 27 gennaio 2014 — UAB MELT WATER/UAMI (Forma di una bottiglia)

(Causa T-70/14)

2014/C 112/63

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il lituano

Parti

Ricorrente: Research and Production Company MELT WATER UAB (Klaipėda, Lituania) (rappresentante: V. Viešūnaitė, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 26 novembre 2013, procedimento R 481/2013-5, e ordinare all’UAMI di registrare come marchio comunitario, il marchio consistente nella forma di una bottiglia, di cui la Research and Production Company MELT WATER UAB ha chiesto la registrazione (domanda di marchio n. 010 751 584);

condannare il convenuto alle spese;

ordinare all’UAMI di produrre il fascicolo riguardante la domanda di registrazione di marchio comunitario (domanda n. 010 751 584).

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione: un marchio tridimensionale consistente nella forma di una bottiglia, per prodotti della classe 32 — domanda di marchio comunitario n. 010 751 584.

Decisione dell’esaminatore: diniego della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009, in combinato disposto con la giurisprudenza dell’Unione europea.


14.4.2014   

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C 112/50


Ricorso proposto il 4 febbraio 2014 — Copernicus-Trademarks/UAMI — Maquet (LUCEO)

(Causa T-82/14)

2014/C 112/64

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Copernicus-Trademarks Ltd (Borehamwood, Regno Unito) (rappresentante: F. Henkel, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Maquet GmbH & co. KG (Rastatt, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 novembre 2013, procedimento R 2292/2012-4, e respingere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio denominativo comunitario LUCEO, n. 8 554 974;

in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo LUCEO, per prodotti delle classi 10, 12 e 28 — marchio comunitario n. 8 554 974

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Maquet GmbH & Co. KG

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 74 del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 75, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


14.4.2014   

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C 112/51


Ricorso proposto il 4 febbraio 2014 — LTJ Diffusion/UAMI — Arthur e Aston (ARTHUR & ASTON)

(Causa T-83/14)

2014/C 112/65

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: LTJ Diffusion (Colombes, Francia) (rappresentante: S. Lederman, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Arthur e Aston SAS (Giberville, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 2 dicembre 2013, procedimento R 1963/2012-1, nella parte in cui essa ha dichiarato che l’uso del marchio anteriore «ARTHUR» n. 17 731 non era conforme alle disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009;

nell’ipotesi in cui il Tribunale, conformemente alla sua giurisprudenza (TUE, 4 giugno 2013, T-514/11, «DECATHLON»), ritenesse di non avere il potere di statuire esso stesso sulla fondatezza dell’opposizione proposta dalla società LTJ DIFFUSION il 14 aprile 2011 perché la commissione di ricorso non ha ancora preso posizione, viene chiesto altresì: di rinviare la causa al collegio competente affinché si statuisca sulla fondatezza dell’opposizione proposta dalla società LTJ DIFFUSION il 14 aprile 2011 nei confronti della domanda di registrazione del marchio comunitario n. 9 509 911, vertente sul segno denominativo «ARTHUR & ASTON», per designare taluni prodotti delle classi 3, 9, 14 e 25 e, in particolare, le «calzature, gli stivali e le scarpe».

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Arthur e Aston SAS

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «ARTHUR & ASTON» per prodotti delle classi 3, 9, 14 e 25 (domanda di marchio comunitario n. 9 509 911)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio nazionale semi-figurativo contenente l’elemento denominativo «Arthur» per prodotti della classe 25

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009


14.4.2014   

IT

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C 112/51


Ricorso proposto il 12 febbraio 2014 — Tecalan/UAMI — Ensinger (TECALAN)

(Causa T-100/14)

2014/C 112/66

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Tecalan GmbH (Grünberg, Germania) (rappresentanti: S. Holthaus, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ensinger GmbH (Nufringen, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 dicembre 2013, procedimento R 2308/2012-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo TECALAN, per prodotti della classe 17 (domanda di registrazione di marchio comunitario n. 6 203 285)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Ensinger GmbH

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo TECADUR, per prodotti della classe 17

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


14.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/52


Ricorso proposto il 10 febbraio 2014 — British Aggregates/Commissione

(Causa T-101/14)

2014/C 112/67

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: British Aggregates Association (Lanark, Regno Unito) (rappresentanti: L. Van der Hende, avvocato, e L. Geary, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

disporre l’annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, della decisione C(2013) 4901 def., della Commissione, del 31 luglio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 28 novembre 2013 nel caso SA.34775 (ex N863/2001) — Tassa sugli aggregati;

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in cui sarebbe incorsa la Commissione nel decidere che tre esenzioni ai sensi del Finance Act 2001 (legge finanziaria per il 2001) non conferiscono vantaggi selettivi e che pertanto non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe motivato la decisione impugnata come prescritto dall’articolo 296 TFUE, in quanto la Commissione non avrebbe spiegato perché il trattamento diverso di situazioni simili non costituisce aiuto di Stato. Inoltre, il ragionamento esposto dalla Commissione sarebbe contraddittorio alla luce della decisione impugnata.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’obbligo di avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, in quanto nel caso di specie essa non sarebbe in grado di acquisire la convinzione che un misura non costituisce un aiuto di Stato senza procedere ad un esame approfondito della questione.


14.4.2014   

IT

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C 112/53


Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Deutsche Post/UAMI — PostNL (TPG POST)

(Causa T-102/14)

2014/C 112/68

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: K. Hamacher e C. Giersdorf, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: PostNL Holding BV (L’Aia, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 dicembre 2013, procedimento R 2108/2012-1, e

condannare il convenuto ed, eventualmente, gli altri controinteressati alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: PostNL Holding BV

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «TPG POST», per prodotti e servizi delle classi 6, 9, 16, 20, 35, 38 e 39 (domanda di registrazione di marchio comunitario n. 2 920 916)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi denominativi nazionali e comunitario «DP», «POST» e «Deutsche Post», per prodotti e servizi delle classi 9, 12, 14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 e 42

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


14.4.2014   

IT

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C 112/53


Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Frucona Košice/Commissione

(Causa T-103/14)

2014/C 112/69

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Frucona Košice a.s. (Košice, Slovacchia) (rappresentanti: K. Lasok, QC, B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, avvocato, e J. Holmes, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C (2013) 6261, della Commissione, del 16 ottobre 2013, relativa all’aiuto di Stato n. SA.18211 (C 25/2005) (ex NN 21/2005), indirizzata alla Repubblica Slovacca e

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione dei suoi diritti di difesa.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto che avrebbe commesso la Commissione nel considerando 83 della decisione impugnata.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore di fatto e di diritto in cui sarebbe incorsa la Commissione, nel concludere che sarebbe stato più vantaggioso per l’amministrazione delle finanze slovacca avviare una procedura di liquidazione giudiziaria (considerando da 88 a 119 della decisione impugnata).

4.

Quarto motivo, vertente sull’errore commesso dalla Commissione nel concludere che il procedimento di esecuzione fiscale avrebbe comportato più vantaggi rispetto al concordato preventivo.


14.4.2014   

IT

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C 112/54


Ricorso proposto il 12 febbraio 2014 — TrekStor/UAMI — Scanlab (iDrive)

(Causa T-105/14)

2014/C 112/70

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: TrekStor Ltd (Hong Kong, Hong Kong) (rappresentante: M. Alber, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Scanlab AG (Puchheim, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 2 dicembre 2013, procedimento R 2330/2012-1, in modo che venga consentita la registrazione integrale del marchio «iDrive» e che venga respinta l’opposizione dell’opponente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «iDrive», per prodotti della classe 9 (domanda di registrazione di marchio comunitario n. 10 267 573)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Scanlab AG

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo nazionale «IDRIVE», per prodotti e servizi delle classi 9 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 43, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.


14.4.2014   

IT

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C 112/55


Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Unitec Bio/Consiglio

(Causa T-111/14)

2014/C 112/71

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Unitec Bio SA (Buenos Aires, Argentina) (rappresentanti: J.-F. Bellis e R. Luff, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione Europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315, pag. 2), nella parte in cui esso riguarda la ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore manifesto commesso dalle Istituzioni nella valutazione dei fatti, nel ritenere che ci fosse una distorsione dei prezzi della soia e dell’olio di soia che giustificava l’applicazione del secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base (1).

2.

Secondo motivo, vertente sull’inapplicabilità del secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, come interpretato dalle Istituzioni nella presente fattispecie, alle importazioni provenienti da un membro dell’OMC, in quanto incompatibile con l’accordo antidumping dell’OMC.

3.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che l’accertamento del pregiudizio non prenderebbe in considerazione fattori che interrompono il nesso di causalità tra il preteso pregiudizio e le importazioni assertivamente oggetto di dumping, in violazione dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).


14.4.2014   

IT

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C 112/55


Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Molinos Río de la Plata/Consiglio

(Causa T-112/14)

2014/C 112/72

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Molinos Río de la Plata SA (Buenos Aires, Argentina) (rappresentanti: J.-F. Bellis e R. Luff, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione Europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315, pag. 2), nella parte in cui esso riguarda la ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore manifesto commesso dalle Istituzioni nella valutazione dei fatti, nel ritenere che ci fosse una distorsione dei prezzi della soia e dell’olio di soia che giustificava l’applicazione del secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base (1).

2.

Secondo motivo, vertente sull’inapplicabilità del secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, come interpretato dalle Istituzioni nella presente fattispecie, alle importazioni provenienti da un membro dell’OMC, in quanto incompatibile con l’accordo antidumping dell’OMC.

3.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che l’accertamento del pregiudizio non prenderebbe in considerazione fattori che interrompono il nesso di causalità tra il preteso pregiudizio e le importazioni assertivamente oggetto di dumping, in violazione dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51)


14.4.2014   

IT

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C 112/56


Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Oleaginosa Moreno Hermanos/Consiglio

(Causa T-113/14)

2014/C 112/73

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A (Bahia Blanca, Argentina) (rappresentanti: J.-F. Bellis e R. Luff, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione Europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315, pag. 2), nella parte in cui esso riguarda la ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore manifesto commesso dalle Istituzioni nella valutazione dei fatti, nel ritenere che ci fosse una distorsione dei prezzi della soia e dell’olio di soia che giustificava l’applicazione del secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base (1).

2.

Secondo motivo, vertente sull’inapplicabilità del secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, come interpretato dalle Istituzioni nella presente fattispecie, alle importazioni provenienti da un membro dell’OMC, in quanto incompatibile con l’accordo antidumping dell’OMC.

3.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che l’accertamento del pregiudizio non prenderebbe in considerazione fattori che interrompono il nesso di causalità tra il preteso pregiudizio e le importazioni assertivamente oggetto di dumping, in violazione dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51)


14.4.2014   

IT

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C 112/57


Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Vicentin/Consiglio

(Causa T-114/14)

2014/C 112/74

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vicentin SAIC (Avellaneda, Argentina) (rappresentanti: J.-F. Bellis e R. Luff, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione Europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315, pag. 2), nella parte in cui esso riguarda la ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore manifesto commesso dalle Istituzioni nella valutazione dei fatti, nel ritenere che ci fosse una distorsione dei prezzi della soia e dell’olio di soia che giustificava l’applicazione del secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base (1).

2.

Secondo motivo, vertente sull’inapplicabilità del secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, come interpretato dalle Istituzioni nella presente fattispecie, alle importazioni provenienti da un membro dell’OMC, in quanto incompatibile con l’accordo antidumping dell’OMC.

3.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che l’accertamento del pregiudizio non prenderebbe in considerazione fattori che interrompono il nesso di causalità tra il preteso pregiudizio e le importazioni assertivamente oggetto di dumping, in violazione dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).


14.4.2014   

IT

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C 112/58


Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Aceitera General Deheza/Consiglio

(Causa T-115/14)

2014/C 112/75

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aceitera General Deheza SA (General Deheza, Argentina) (rappresentata da: J. F. Bellis e R. Luff, lawyers)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315, pag. 2), nei limiti in cui riguarda la ricorrente, e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente si fonda su tre motivi:

1.

Primo motivo secondo il quale le istituzioni hanno commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti concludendo che si era in presenza di una distorsione dei prezzi dei semi di soia e dell’olio di semi di soia tale da giustificare l’applicazione dell’articolo 2, n. 5, secondo comma, del regolamento antidumping di base (1).

2.

Secondo motivo con il quale viene asserito che l’articolo 2, n. 5, secondo comma, come interpretato dalle Istituzioni nel presente caso, non può essere applicato alle importazioni provenienti da un membro dell’OIC poiché è incompatibile con l’Accordo antidumping dell’OIC.

3.

Terzo motivo con il quale si deduce che la valutazione del pregiudizio omette di prendere in considerazione fattori che rompono il nesso causale tra il pregiudizio affermato e le importazioni che si pretende siano oggetto di dumping in violazione dell’articolo 3, n. 7, del regolamento di base antidumping.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.


14.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/58


Ricorso proposto il 18 febbraio 2014 — PT Ciliandra Perkasa/Consiglio

(Causa T-120/14)

2014/C 112/76

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PT Ciliandra Perkasa (Giacarta occidentale, Indonesia) (rappresentanti: F. Graafsma e J. Cornelis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione Europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315, pag. 2), nella parte in cui esso impone un dazio antidumping alla ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, nel quale sarebbero incorsi il Consiglio e la Commissione (le «Istituzioni») nel ritenere che i prezzi di acquisto dell’olio di palma greggio («CPO») applicati alla ricorrente siano distorti. In particolare, le Istituzioni non avrebbero preso in considerazione la circostanza che la ricorrente è un produttore di biodiesel pienamente integrato verticalmente e che, pertanto, ogni presunto effetto del sistema della tassa all’esportazione differenziata («DET») non rileverebbe nei suoi confronti. Inoltre, le Istituzioni sarebbero incorse in un errore manifesto di valutazione 1) nel non aver considerato la ricorrente e i suoi fornitori di CPO come un unico soggetto giuridico per tutti i fini pratici e giuridici e, 2) nell’aver ritenuto che i prezzi di acquisto del CPO applicati alla ricorrente dalle società collegate non rispettassero il principio di piena concorrenza.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’accordo antidumping dell’OMC non consentirebbe di adeguare i costi per la semplice ragione che essi sono più bassi rispetto ad altri mercati o sono «distorti» dall’intervento governativo. L’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51; in prosieguo «il regolamento di base») dovrebbe pertanto essere dichiarato inapplicabile nella parte in cui fornisce tale possibilità di adeguare i costi.

3.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che l’adeguamento dei costi del CPO nella presente fattispecie costituirebbe una violazione dell’articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base. In particolare, la ricorrente ha fatto valere quanto segue:

mancherebbero gli elementi di prova in base ai quali si è giunti alla conclusione che i prezzi del CPO sul mercato indonesiano sono distorti e le Istituzioni avrebbero commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che tali prezzi siano distorti;

utilizzando il prezzo all’esportazione di riferimento («HPE») per l’adeguamento dei costi, le Istituzioni non avrebbero adeguato i costi sulla base di un «riferimento ragionevole» come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base e/o sulla base di «fonti che non hanno subito queste distorsioni»; e

l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base non consente di adeguare i costi in situazioni in cui i prezzi sono semplicemente e presumibilmente «bassi».

4.

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che nella determinazione dell’equo margine di profitto il Consiglio non avrebbe rispettato l’obbligo contenuto nell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. Tale articolo prescrive che l'importo del profitto equo non deve superare quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d'origine, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

5.

Quinto motivo, vertente sulla mancata considerazione, da parte delle Istituzioni, delle informazioni e degli argomenti forniti dalla ricorrente nel corso dell’inchiesta. Così facendo, esse avrebbero violato non solo gli obblighi di diligenza e buona amministrazione, per non aver esaminato attentamente ed in modo imparziale tutti gli elementi di prova forniti, ma non avrebbero neanche rispettato l’obbligo contenuto nell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, nonché l’obbligo di motivazione prescritto dall’articolo 253 TCE (articolo 296 TFUE).


14.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/60


Ricorso proposto il 18 febbraio 2014 — PT Pelita Agung Agrindustri/Consiglio

(Causa T-121/14)

2014/C 112/77

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PT Pelita Agung Agrindustri (Medan, Indonesia) (rappresentanti: F. Graafsma e J. Cornelis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione Europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315, pag. 2), nella parte in cui esso impone un dazio antidumping alla ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’accordo antidumping dell’OMC non consentirebbe di adeguare i costi per la semplice ragione che essi sono più bassi rispetto ad altri mercati o sono «distorti» dall’intervento governativo. L’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, p. 51; in prosieguo «il regolamento di base») dovrebbe pertanto essere dichiarato inapplicabile nella parte in fornisce tale possibilità di adeguare i costi.

2.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che l’adeguamento dei costi dell’olio di palma greggio («CPO») nella presente fattispecie costituirebbe una violazione dell’articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base. In particolare, la ricorrente fa valere quanto segue:

mancherebbero gli elementi di prova in base ai quali si è giunti alla conclusione che i prezzi del CPO sul mercato indonesiano sono distorti e il Consiglio e la Commissione (in prosieguo «le Istituzioni») avrebbero commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che tali prezzi siano distorti;

utilizzando il prezzo all’esportazione di riferimento («HPE») per l’adeguamento dei costi, le Istituzioni non avrebbero adeguato i costi sulla base di un «riferimento ragionevole» come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base e/o sulla base di «fonti che non hanno subito queste distorsioni»; e

l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base non consente di adeguare i costi in situazioni in cui i prezzi sono semplicemente e presumibilmente «bassi».

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione, nel quale sarebbero incorse le Istituzioni, nell’aver considerato che i prezzi di acquisto del CPO applicati alla ricorrente dai soggetti collegati siano distorti. In particolare, le Istituzioni avrebbero commesso un errore manifesto di valutazione nell’aver ritenuto che i prezzi di acquisto del CPO applicati alla ricorrente dalle società collegate non rispettassero il principio di piena concorrenza.

4.

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che nella determinazione dell’equo margine di profitto il Consiglio non avrebbe rispettato l’obbligo contenuto nell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. Tale articolo prescrive che l'importo del profitto equo non deve superare quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d'origine, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

5.

Quinto motivo, vertente sulla circostanza che le Istituzioni, rifiutando di effettuare un opportuno adeguamento in ragione della maggiorazione di prezzo associata alla certificazione di conformità alla RED, avrebbero manifestamente snaturato i fatti e violato l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, in quanto i prezzi di esportazione della ricorrente non erano oggettivamente paragonati al prezzo indicativo dell’industria dell’Unione. Inoltre, rifiutando di effettuare l’adeguamento necessario per la certificazione prevista dalla RED, le Istituzioni avrebbero indebitamente operato una discriminazione dei confronti della ricorrente rispetto ad altri produttori indonesiani.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base da parte delle Istituzioni e sull’errore manifesto di valutazione commesso da queste ultime nel ritenere che i regolamenti sul doppio conteggio non avessero contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

7.

Settimo motivo, vertente sulla mancata considerazione, da parte delle Istituzioni, delle informazioni e degli argomenti forniti dalla ricorrente nel corso dell’inchiesta. Così facendo, esse avrebbero non solo violato gli obblighi di diligenza e buona amministrazione, per non aver esaminato attentamente ed in modo imparziale tutti gli elementi di prova addotti, ma non avrebbero neanche rispettato l’obbligo contenuto nell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, nonché l’obbligo di motivazione prescritto dall’articolo 296 TFUE.


14.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/61


Ricorso proposto il 21 febbraio 2014 — Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-126/14)

2014/C 112/78

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e J. Langer, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare l’articolo 1 della decisione impugnata ed il suo allegato, nella parte in cui tale decisione e tale allegato riguardano interessi pari a EUR 4 703 231,78, che i Paesi Bassi a torto non avrebbero calcolato per una serie di crediti dovuti a prelievi supplementari pagati in ritardo e restituzioni all’esportazione pagate illegittimamente;

in subordine, annullare l’articolo 1 della decisione impugnata ed il suo allegato, nella parte in cui tale decisione e tale allegato riguardano interessi pari a EUR 3 208 935,04, che i Paesi Bassi a torto non avrebbero calcolato per una serie di crediti dovuti a prelievi supplementari pagati in ritardo;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso mira al parziale annullamento della decisione di esecuzione 2013/763/UE della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 338, pag. 81).

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, poiché la decisione impugnata non sarebbe motivata in modo coerente né comprensibile.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE tramite una rettifica finanziaria correlata al pagamento di interessi, senza che vi fosse al riguardo un fondamento giuridico nel diritto dell’Unione, e/o un’erronea applicazione del principio di equivalenza, avendo ritenuto che i Paesi Bassi, all’epoca dei fatti, avessero addebitato interessi per crediti nazionali comparabili.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di diligenza in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 (1) e con l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 595/91 (2), non essendo stata presa prima del 16 ottobre 2006 una decisione sui crediti esistenti.


(1)  Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13).

(2)  Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all’instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU L 67, pag. 11).