ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2014.085.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 85 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57.° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2014/C 085/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
22.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 85/1 |
2014/C 85/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
22.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 85/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 gennaio 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-292/11 P) (1)
(Impugnazione - Esecuzione di una sentenza della Corte che ha constatato un inadempimento - Penalità - Domanda di pagamento - Abrogazione della normativa nazionale che ha dato origine all’inadempimento - Valutazione da parte della Commissione delle misure adottate dallo Stato membro per conformarsi alla sentenza della Corte - Limiti - Ripartizione delle competenze tra la Corte ed il Tribunale)
2014/C 85/02
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, P. Costa de Oliveira e M. Heller, agenti)
Altra parte nel procedimento: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e J. Arsénio de Oliveira, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e D. Hadroušek, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti), Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Bantou e I. Pouli, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, A. Adam e J. Rossi nonché N. Rouam, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e M. Noort, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar e B. Majczyna, agenti), Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente)
Oggetto
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 29 marzo 2011, Portogallo/Commissione (T-33/09), con cui il Tribunale ha annullato la decisione C(2008)7419 def. della Commissione, del 25 novembre 2008 — Domanda di pagamento delle penalità dovute in esecuzione della sentenza della Corte del 10 gennaio 2008, Commissione/Portogallo (C-70/06, Racc. pag. I-1)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica portoghese nel presente procedimento. |
3) |
La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia ed il Regno di Svezia sopportano le proprie spese. |
22.3.2014 |
IT |
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C 85/2 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 gennaio 2014 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-67/12) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/91/CE - Rendimento energetico nell’edilizia - Articoli 3, 7 e 8 - Trasposizione incompleta)
2014/C 85/03
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e I. Galindo Martin, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: A. Rubio González e S. Centeno Huerta, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, nel termine previsto, di tutte le misure necessarie per conformarsi agli articoli 3, 7 e 8 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia (GU L 1, pag. 65) in combinato disposto con l’articolo 29 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153, pag. 13)
Dispositivo
1) |
Il Regno di Spagna, non avendo emanato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 3, 7 e 8 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
22.3.2014 |
IT |
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C 85/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Association de médiation sociale/Union locale des syndicats CGT e a.
(Causa C-176/12) (1)
(Politica sociale - Direttiva 2002/14/CE - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 27 - Subordinazione della creazione di organismi di rappresentanza del personale al raggiungimento di determinate soglie di lavoratori impiegati - Calcolo delle soglie - Normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione - Ruolo del giudice nazionale)
2014/C 85/04
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Association de médiation sociale
Convenuti: Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, Confédération générale du travail (CGT)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione delle disposizioni della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80, pag. 29) — Interpretazione degli articoli 27, 51, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Interpretazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, TUE — Invocabilità delle succitate disposizioni in una controversia tra singoli al fine di verificare la conformità di una misura nazionale di recepimento della direttiva — Ammissibilità di una disposizione legislativa nazionale che, per stabilire in particolare le soglie legali di creazione degli organismi di rappresentanza del personale, esclude dal conteggio dei dipendenti in forza all’impresa i lavoratori titolari di talune categorie di contratti di lavoro
Dispositivo
L’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, da solo o in combinato disposto con le norme della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, deve essere interpretato nel senso che esso — ove una norma nazionale di trasposizione di detta direttiva, come l’articolo L. 1111-3 del code du travail francese, sia incompatibile con il diritto dell’Unione — non può essere invocato in una controversia tra privati al fine di disapplicare tale norma nazionale.
22.3.2014 |
IT |
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C 85/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Oviedo — Spagna) — Constructora Principado SA/José Ignacio Menéndez Álvarez
(Causa C-226/12) (1)
(Direttiva 93/13/CEE - Contratti stipulati con i consumatori - Contratto di compravendita immobiliare - Clausole abusive - Criteri di valutazione)
2014/C 85/05
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Oviedo
Parti
Ricorrente: Constructora Principado SA
Convenuto: José Ignacio Menéndez Álvarez
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Oviedo — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Nozione di squilibrio significativo — Criteri da prendere in considerazione
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che:
— |
la sussistenza di un «significativo squilibrio» non richiede necessariamente che i costi posti a carico del consumatore da una clausola contrattuale abbiano nei confronti dello stesso un’incidenza economica significativa rispetto al valore dell’operazione di cui trattasi, ma può risultare dal mero fatto di un pregiudizio sufficientemente grave alla situazione giuridica in cui il consumatore, quale parte del contratto, viene collocato in forza delle disposizioni nazionali applicabili, che si tratti di restrizione al contenuto dei diritti che, ai sensi di tali disposizioni, egli trae da tale contratto, o di ostacolo all’esercizio dei medesimi, oppure ancora di imposizione a quest’ultimo di un obbligo ulteriore, non previsto dalla disciplina nazionale; |
— |
al fine di valutare l’eventuale sussistenza di un significativo squilibrio, spetta al giudice del rinvio tenere conto della natura del bene o servizio oggetto del contratto, facendo riferimento a tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione di tale contratto, nonché a tutte le altre clausole del medesimo. |
22.3.2014 |
IT |
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C 85/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2014 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-270/12) (1)
(Regolamento (UE) n. 236/2012 - Vendite allo scoperto e taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) - Articolo 28 - Validità - Base giuridica - Poteri di intervento attribuiti all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in circostanze eccezionali)
2014/C 85/06
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: A. Robinson, agente, assistito da J. Stratford, QC, e A. Henshaw, barrister)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Neergaard, R. Van de Westelaken, D. Gauci e A. Gros-Tchorbadjiyska, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: H. Legal, A. De Elera e E. Dumitriu-Segnana, agenti)
Intervenienti a sostegno dei convenuti: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e E. Ranaivoson, agenti), Repubblica italiana (rappresentante: G. Palmieri, agente, assistita da F. Urbani Neri, avvocato dello Stato), Commissione europea (rappresentanti: T. van Rijn, B. Smulders, C. Zadra e R. Vasileva, agenti)
Oggetto
Ricorso di annullamento — Validità dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (GU L 86, pag. 1) — Equilibrio istituzionale — Violazione delle condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte per la delega dei poteri alle agenzie — Violazione degli articoli 290 e 291 TFUE — Violazione dell’articolo 114 TFUE — Attribuzione dei poteri di intervento all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) — Margine di discrezionalità conferito all’Aesfem per quanto riguarda la necessità del suo intervento e le misure da adottare — Carattere delle misure che possono essere adottate dall’Aesfem
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese. |
3) |
Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
22.3.2014 |
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C 85/4 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Düsseldorf Mitte/Ibero Tours GmbH
(Causa C-300/12) (1)
(Imposta sul valore aggiunto - Operazioni delle agenzie di viaggi - Concessione di sconti ai viaggiatori - Determinazione della base imponibile delle prestazioni di servizi fornite nell’ambito di un’attività di intermediazione)
2014/C 85/07
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt Düsseldorf-Mitte
Convenuta: Ibero Tours GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione degli articoli 11, parte C, paragrafo 1, e 26 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Operazioni di agenzie di viaggi — Concessione di sconti ai viaggiatori con conseguente riduzione della commissione spettante all’agenzia di viaggi — Determinazione della base imponibile del servizio di intermediazione
Dispositivo
Le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretate nel senso che i principi sanciti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 24 ottobre 1996, Elida Gibbs (C-317/94), relativi alla determinazione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, non trovano applicazione qualora un’agenzia di viaggi, operante in qualità di intermediario, di propria iniziativa e a proprie spese, conceda al consumatore finale una riduzione sul prezzo della prestazione principale fornita dal tour operator.
22.3.2014 |
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C 85/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Ralph Schmid agente in qualità di curatore nell’ambito della procedura di insolvenza relativa ai beni di Aletta Zimmermann/Lilly Hertel
(Causa C-328/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Procedure di insolvenza - Azione revocatoria fondata sull’insolvenza - Domicilio del convenuto in uno Stato terzo - Competenza del giudice dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore)
2014/C 85/08
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Ralph Schmid agente in qualità di curatore nell’ambito della procedura di insolvenza relativa ai beni di Aletta Zimmermann
Convenuta: Lilly Hertel
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) — Competenza del giudice dello Stato membro dove si trova il centro di interessi principali del debitore per decisioni derivanti direttamente dalla procedura d’insolvenza — Azione revocatoria, fondata sull’insolvenza (Insolvenzanfechtungsklage) e diretta contro un convenuto domiciliato in uno Stato terzo.
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato nel territorio del quale è stata aperta la procedura di insolvenza sono competenti a conoscere di un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza contro il convenuto non avente il suo domicilio sul territorio di uno Stato membro.
22.3.2014 |
IT |
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C 85/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli — Italia) — Enrico Petillo, Carlo Petillo/Unipol
(Causa C-371/12) (1)
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2009/103/CEE - Sinistro stradale - Danno morale - Risarcimento - Disposizioni nazionali che istituiscono per i sinistri stradali modalità di calcolo meno favorevoli alle vittime rispetto a quelle previste dal sistema comune della responsabilità civile - Compatibilità con tali direttive)
2014/C 85/09
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Tivoli
Parti
Ricorrenti: Enrico Petillo, Carlo Petillo
Convenuta: Unipol
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Tivoli — Interpretazione delle direttive 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1), 84/5/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33) e 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, pag. 11) — Assicurazione della responsabilità civile automobilistica — Determinazione dei danni obbligatoriamente coperti dall’assicurazione — Normativa nazionale che prevede, in caso di incidente stradale, un risarcimento del danno morale di importo inferiore a quello previsto dal regime comune di diritto civile
Dispositivo
Gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una legislazione nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, che limita il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in materia di risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse da detti sinistri.
22.3.2014 |
IT |
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C 85/6 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Regno Unito] — Nnamdi Onuekwere/Secretary of State for the Home Department
(Causa C-378/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 16, paragrafi 2 e 3 - Diritto di soggiorno permanente dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione - Considerazione dei periodi di detenzione di tali cittadini)
2014/C 85/10
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London
Parti
Ricorrente: Nnamdi Onuekwere
Convenuto: Secretary of State for the Home Department
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Interpretazione dell’articolo 16 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag 77) — Diritto di soggiorno permanente — Nozione di soggiorno legale durante un periodo di cinque anni sul territorio dello Stato membro ospitante — Possibilità di tenere conto di un periodo di detenzione
Dispositivo
1) |
L’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev’essere interpretato nel senso che i periodi di detenzione nello Stato membro ospitante di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in tale Stato membro durante detti periodi, non possono essere presi in considerazione ai fini dell’acquisizione, da parte di tale cittadino, del diritto di soggiorno permanente ai sensi di tale disposizione. |
2) |
L’articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/38 dev’essere interpretato nel senso che la continuità del soggiorno è interrotta da periodi di detenzione nello Stato membro ospitante di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in detto Stato membro durante tali periodi. |
22.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 85/7 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Regno Unito] — Secretary of State for the Home Department/M. G.
(Causa C-400/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) - Protezione contro l’allontanamento - Modalità di calcolo del periodo decennale - Presa in considerazione dei periodi di detenzione)
2014/C 85/11
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London
Parti
Ricorrente: Secretary of State for the Home Department
Convenuta: M. G.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Interpretazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Decisione di allontanamento adottata per gravi motivi di pubblica sicurezza nei confronti di un cittadino europeo che ha soggiornato i precedenti dieci anni nello Stato membro ospitante e che è stato condannato a una pena detentiva — Nozione di soggiorno per un periodo di dieci anni sul territorio dello Stato membro ospitante — Possibilità di prendere in considerazione un periodo di detenzione — Calcolo della durata del soggiorno necessaria a partire dal suo inizio ovvero, retroattivamente, a partire dalla decisione di allontanamento — Rilevanza, in questo secondo caso, di un precedente periodo di detenzione
Dispositivo
1) |
L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che il periodo di soggiorno decennale previsto da tale disposizione deve essere, in linea di principio, continuativo e calcolato a ritroso, a partire dalla data della decisione di allontanamento della persona di cui trattasi. |
2) |
L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che un periodo di detenzione della persona di cui trattasi è in linea di principio idoneo ad interrompere la continuità del soggiorno, ai sensi di tale disposizione, e ad incidere sulla concessione della protezione rafforzata da essa prevista, compreso il caso in cui tale persona abbia soggiornato nello Stato membro ospitante duranti i dieci anni precedenti la sua detenzione. Tuttavia, tale circostanza può essere presa in considerazione nella valutazione globale richiesta per determinare se i legami di integrazione precedentemente creatisi con lo Stato membro ospitante siano stati o meno infranti. |
22.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 85/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Svezia) — Flora May Reyes/Migrationsverket
(Causa C-423/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/38/CE - Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri - Diritto di soggiorno in uno Stato membro del cittadino di uno Stato terzo discendente diretto di una persona titolare di un diritto di soggiorno in tale Stato membro - Nozione di persona «a carico»)
2014/C 85/12
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen
Parti
Ricorrente: Flora May Reyes
Convenuto: Migrationsverket
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Diritto di soggiorno in uno Stato membro di un cittadino di uno Stato terzo di età maggiore di ventuno anni, discendente diretto di una persona che vanta il diritto di soggiorno in tale Stato membro — Nozione di familiare «a carico» — Obbligo per il discendente diretto di dimostrare di aver cercato senza successo un lavoro oppure di aver chiesto presso le amministrazioni dello Stato membro d’origine un sostegno finanziario per provvedere ai propri bisogni, oppure di aver cercato di guadagnarsi da vivere in altro modo
Dispositivo
1) |
L’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di esigere che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il discendente diretto di età pari o superiore a 21 anni dimostri, per poter essere considerato a carico e rientrare, quindi, nella nozione di «familiare» contenuta in tale disposizione, di avere inutilmente tentato di trovare un lavoro o di ricevere un aiuto per il proprio sostentamento dalle autorità del suo paese d’origine e/o di aver tentato con ogni altro mezzo di garantire il proprio sostentamento. |
2) |
L’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che il fatto che un familiare sia considerato, alla luce di circostanze personali quali l’età, le qualifiche professionali e lo stato di salute, dotato di ragionevoli possibilità di trovare un lavoro e, inoltre, intenda lavorare nello Stato membro ospitante resta irrilevante ai fini dell’interpretazione della condizione di essere «a carico», prevista da detta disposizione. |
22.3.2014 |
IT |
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C 85/8 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck — Austria) — Siegfried Pohl/ÖBB Infrastruktur AG
(Causa C-429/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 45 TFUE - Direttiva 2000/78/CE - Differenza di trattamento fondata sull’età - Determinazione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento nella fascia di retribuzione - Termine di prescrizione - Principio di effettività)
2014/C 85/13
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Innsbruck
Parti
Ricorrente: Siegfried Pohl
Resistente: ÖBB Infrastruktur AG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Innsbruck — Interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 45 TFUE nonché della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Ambito di applicazione ratione temporis — Periodo che precede l’adesione — Retribuzione dei dipendenti del settore del trasporto su rotaia — Normativa nazionale e contrattazione collettiva che esclude la considerazione di periodi di attività maturati precedentemente al compimento dei 18 anni di età ai fini della determinazione della retribuzione — Considerazione della metà dei periodi di attività maturati successivamente al diciottesimo anno di età del dipendente, fatto salvo il caso di esperienza professionale acquisita presso un’impresa nazionale «parastatale» o presso l’impresa nazionale del trasporto su rotaia — Termine di prescrizione
Dispositivo
Il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio di effettività, non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta a un termine di prescrizione trentennale — che inizia a decorrere dalla conclusione dell’accordo in forza del quale è stata fissata la data di riferimento ai fini dell’avanzamento o dall’inquadramento a un livello di retribuzione erroneo — il diritto del dipendente di chiedere una nuova valutazione dei periodi di servizio da prendere in considerazione ai fini della fissazione di tale data di riferimento.
22.3.2014 |
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C 85/9 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — UAB «Juvelta»/VĮ «Lietuvos prabavimo rūmai»
(Causa C-481/12) (1)
(Libera circolazione delle merci - Articolo 34 TFUE - Restrizioni quantitative all’importazione - Misure di effetto equivalente - Commercializzazione di oggetti in metalli preziosi - Punzonatura - Requisiti imposti dalla normativa dello Stato membro d’importazione)
2014/C 85/14
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti
Ricorrente: UAB «Juvelta»
Convenuto: VĮ «Lietuvos prabavimo rūmai»,
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Interpretazione degli articoli 34 e 36 TFUE — Misure di effetto equivalente — Punzonatura di oggetti in metalli preziosi — Normativa nazionale che richiede l’apposizione sugli oggetti di una punzonatura determinata dall’ufficio indipendente autorizzato — Tutela dei consumatori — Divieto di commercializzazione degli oggetti recanti la punzonatura del paese di origine non conforme ai requisiti nazionali — Presenza di una punzonatura supplementare che fornisce le informazioni necessarie, ma non apposta dall’Ufficio indipendente autorizzato
Dispositivo
1) |
L’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale, per poter essere commercializzati nel mercato di uno Stato membro, oggetti in metalli preziosi importati da un altro Stato membro, nel quale la loro commercializzazione è autorizzata e che sono stati marchiati con un punzone in conformità della normativa di tale secondo Stato membro, devono, quando le indicazioni relative al titolo di tali oggetti presenti su tale punzone non sono conformi alle prescrizioni della normativa del primo Stato membro, essere nuovamente marchiati, da un organismo di controllo indipendente autorizzato da quest’ultimo Stato membro, mediante un punzone che conferma che detti oggetti sono stati controllati e che indica il loro titolo conformemente alle citate prescrizioni. |
2) |
La circostanza che una marchiatura supplementare di oggetti in metalli preziosi importati, destinata a fornire indicazioni sul titolo di questi oggetti in una forma comprensibile per i consumatori dello Stato membro d’importazione, non sia stata apposta da un organismo di controllo indipendente autorizzato da uno Stato membro, non incide sulla risposta apportata alla prima questione, quando su tali oggetti sia stata preliminarmente apposta una punzonatura relativa al titolo da parte di un Ufficio del saggio dei metalli preziosi indipendente autorizzato dallo Stato membro d’esportazione e le indicazioni che tale marchiatura fornisce siano conformi a quelle che figurano in detta punzonatura. |
22.3.2014 |
IT |
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C 85/9 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 gennaio 2014 — Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)/riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (già Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG), Lidl Stiftung & Co. KG
(Causa C-558/12 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio denominativo WESTERN GOLD - Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionali, internazionale e comunitario WeserGold, Wesergold e WESERGOLD)
2014/C 85/15
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)
Altre parti nel procedimento: riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (già Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG) (rappresentante: T. Melchert, Rechtsanwalt), Lidl Stiftung & Co. KG (rappresentanti: M. Wolter e A. K. Marx, Rechtsanwälte)
Oggetto
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 settembre 2012, Wesergold Getränkeindustrie/UAMI — Lidl Stiftung (T-278/10), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 24 marzo 2010, (procedimento R 770/2009-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG e la Lidl Stiftung & Co. KG — Domanda di registrazione del segno denominativo «WESTERN GOLD» quale marchio comunitario — Rischio di confusione con i marchi denominativi nazionali, internazionale e comunitario «WeserGold», «Wesergold» e «WESERGOLD» — Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 settembre 2012, Wesergold Getränkeindustrie/UAMI — Lidl Stifung (WESTERN GOLD) (T-278/10), è annullata. |
2) |
La causa è rimessa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. |
3) |
Le spese sono riservate. |
22.3.2014 |
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C 85/10 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof Austria) — Andreas Kainz/Pantherwerke AG
(Causa C-45/13) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Competenza giudiziaria in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Responsabilità per prodotti difettosi - Merci prodotte in uno Stato membro e vendute in un altro Stato membro - Interpretazione della nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» - Luogo del fatto generatore del danno)
2014/C 85/16
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Andreas Kainz
Resistente: Pantherwerke AG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Responsabilità da prodotto difettoso — Merce prodotta in uno Stato membro e venduta in un altro Stato membro — Luogo in cui l’evento dannoso si è verificato o può verificarsi — Situazione nella quale il luogo in cui è avvenuto il danno («Erfolgsort») si trova nello Stato di produzione delle merce — Interpretazione della nozione di «luogo dell’evento causale» («Handlungsort»).
Dispositivo
L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di contestazione della responsabilità di un fabbricante per prodotti difettosi, il luogo del fatto generatore del danno è costituito dal luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi.
22.3.2014 |
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C 85/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) il 2 luglio 2013 — SC Schuster & Co Ecologic SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu
(Causa C-371/13)
2014/C 85/17
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Sibiu
Parti
Ricorrente: SC Schuster & Co Ecologic SRL
Convenuta: Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu
Con ordinanza del 7 novembre 2013 la Corte di giustizia (Sesta Sezione) si è dichiarata manifestamente incompetente a rispondere alla questione posta dal Tribunalul Sibiu (Roumania).
22.3.2014 |
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C 85/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 10 dicembre 2013 — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága
(Causa C-654/13)
2014/C 85/18
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft.
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si debbano interpretare la direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in particolare il suo articolo 183, e l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché i principi di equivalenza e di efficacia nel senso che essi ostano a una normativa e a una prassi nazionali che escludono il pagamento di interessi di mora sugli importi di imposta sul valore aggiunto di cui non era possibile richiedere il rimborso a motivo di una condizione prevista ex lege, nel frattempo dichiarata contraria al diritto comunitario in una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, per quanto tale normativa nazionale imponga di regola il pagamento di interessi di mora in caso di rimborso tardivo dell’imposta sul valore aggiunto recuperabile. |
2) |
Se si debba considerare come contraria ai principi di efficacia e di equivalenza una prassi dei giudici nazionali che escluda la possibilità di agire a tal fine in sede amministrativa — nel qual caso il soggetto passivo che abbia subìto un pregiudizio potrebbe ricorrere solo all’azione di risarcimento dei danni il cui impiego è tuttavia in pratica escluso nell’ordinamento giuridico interno — esclusivamente in quanto non esiste alcuna concreta disposizione che possa applicarsi, per il suo oggetto, a tale specifica ipotesi, sebbene [la gestione di] altri reclami simili in materia di interessi, nonché il pagamento riguardo a detti reclami, rientri nella competenza dell’amministrazione tributaria. |
3) |
Qualora la risposta data alla seconda questione sia affermativa, se i giudici nazionali siano tenuti ad interpretare e ad applicare le norme esistenti del diritto interno, in linea di principio non pertinenti in tale specifica fattispecie, in conformità al diritto comunitario onde garantire la possibilità di un ricorso equivalente ed efficace. |
4) |
Se si debbano interpretare le disposizioni del diritto comunitario menzionate nella prima questione nel senso che [il diritto] di percepire interessi su un tributo che sia stato percepito, trattenuto o non rimborsato in violazione delle norme del diritto comunitario sia un diritto del soggetto passivo che discende direttamente dal diritto comunitario stesso e che esso può far valere direttamente dinanzi ai giudici e alle autorità amministrative nazionali, altresì nell’ipotesi in cui il diritto interno non imponga il pagamento di interessi in tale caso concreto, e che sia sufficiente, al fine di fondare una tale istanza, comprovare la violazione del diritto comunitario, nonché la riscossione o il mancato rimborso del tributo. |
(1) GU L 347, pag. 1.
22.3.2014 |
IT |
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C 85/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 12 dicembre 2013 — L/M, R e K
(Causa C-656/13)
2014/C 85/19
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší soud České republiky
Parti
Ricorrente: L
Altre parti nel procedimento: M; R and K
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/2003 (1) del Consiglio del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II bis») debba essere interpretato nel senso che esso dà fondamento alla competenza a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale anche nel caso in cui non è pendente nessun altro procedimento connesso (ossia «procedimenti diversi da quelli menzionati nel paragrafo 1»). E in caso di risposta affermativa alla prima questione: |
2) |
Se l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles II bis debba essere interpretato nel senso che si intende che la competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco anche qualora la parte che non ha avviato il procedimento presenti un separato atto introduttivo del procedimento nella detta causa, ma immediatamente, in occasione del primo atto che le compete, eccepisca l’incompetenza del giudice nel procedimento già avviato su domanda dell’altra parte. |
(1) GU L 388, pag. 1.
22.3.2014 |
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C 85/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Hannover (Germania) il 12 dicembre 2013 — Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner/TUIfly GmbH
(Causa C-658/13)
2014/C 85/20
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgerichts Hannover
Parti
Ricorrenti: Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner
Convenuta: TUIfly GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che una circostanza eccezionale, alla quale è dovuto il ritardo di un volo, configuri una circostanza eccezionale ai sensi della disposizione in esame anche per un altro volo successivo, qualora l’effetto della circostanza eccezionale che comporta il ritardo si ripercuota sul volo successivo unicamente per motivi inerenti all’organizzazione operativa del vettore aereo. |
2) |
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che la nozione di evitabilità non si riferisca alle circostanze eccezionali in quanto tali, bensì al ritardo o alla cancellazione del volo che ne derivano. |
3) |
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che sia ragionevole che i vettori aerei che gestiscono i loro voli secondo un cosiddetto sistema di rotazione degli aeromobili prevedano un margine di tempo minimo tra i voli, corrispondente ai termini fissati all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (CE) n. 261/2004. |
4) |
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che sia ragionevole che i vettori aerei che gestiscono i loro voli secondo un cosiddetto sistema di rotazione degli aeromobili neghino o ritardino il trasporto dei passeggeri il cui volo abbia già accumulato un notevole ritardo a causa di una circostanza eccezionale, al fine di evitare un ritardo dei voli successivi. |
(1) GU L 46, pag. 1.
22.3.2014 |
IT |
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C 85/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portogallo) il 16 dicembre 2013 — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins/Via Directa — Companhia de Seguros SA
(Causa C-665/13)
2014/C 85/21
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal do Trabalho de Lisboa
Parti
Ricorrente: Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins
Convenuta: Via Directa — Companhia de Seguros SA
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il principio della parità di trattamento dal quale discende il divieto di discriminazione debba essere interpretato nel senso di essere applicabile ai lavoratori del settore pubblico. |
2) |
Se la decisione unilaterale dello Stato di sospendere il pagamento di quelle retribuzioni, se applicata soltanto ad una categoria specifica di lavoratori — quelli del settore pubblico — costituisca una discriminazione, fondata sul carattere pubblico del rapporto di lavoro. |
22.3.2014 |
IT |
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C 85/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 16 dicembre 2013 — Rohm Semiconductor GmbH/Hauptzollamt Krefeld
(Causa C-666/13)
2014/C 85/22
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Rohm Semiconductor GmbH
Convenuto: Hauptzollamt Krefeld
Questioni pregiudiziali (1)
1) |
Se la circostanza che un prodotto con una funzione specifica ai sensi della voce 8543 della nomenclatura combinata implichi che il prodotto stesso, malgrado la sua composizione, non possa più essere classificato nella voce 8541. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: in quali circostanze i moduli di trasmissione/ricevimento [per la trasmissione di dati a raggi infrarossi da un cellulare ad un altro cellulare o ad un altro apparecchio elettronico, quali un laptop, una stampante o una fotocamera digitale], che possiedono una funzione specifica ai sensi della voce 8543, debbano essere considerati quali parti di macchine ed apparecchi di cui alla voce 8543. |
(1) Per l’interpretazione del regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1o agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, GU L 290, pag. 1.
22.3.2014 |
IT |
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C 85/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava (Romania) il 16 dicembre 2013 — Casa Județeană de Pensii Botoșani/Evangeli Paraskevopoulou
(Causa C-668/13)
2014/C 85/23
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Suceava
Parti
Ricorrente: Casa Județeană de Pensii Botoșani
Convenuta: Evangeli Paraskevopoulou
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1) debbano essere interpretate nel senso che rientra nella loro sfera di applicazione un accordo bilaterale stipulato tra due Stati membri, prima della data di applicazione del regolamento, in base al quale questi hanno convenuto la cessazione dell’obbligo riguardante le prestazioni di sicurezza sociale dovute da uno Stato ai cittadini dell’altro Stato che hanno avuto lo status di rifugiati politici nel territorio del primo Stato e sono stati rimpatriati nel territorio del secondo Stato, in cambio del pagamento da parte del primo Stato di un importo forfettario per il pagamento delle pensioni e per la copertura del periodo per il quale nel primo Stato membro sono stati versati i contributi di sicurezza sociale.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
22.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 85/13 |
Impugnazione proposta il 16 dicembre 2013 dalla Mundipharma GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 ottobre 2013, causa T-328/12, Mundipharma GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-669/13 P)
2014/C 85/24
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mundipharma GmbH (rappresentante: F. Nielsen, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Terza Sezione) del 16 ottobre 2013 (causa T-328/12); |
— |
condannare il convenuto in primo grado e la controparte in sede di impugnazione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale avrebbe negato nella sentenza impugnata l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto OXYGESIC e Maxigesic e, in tal modo, la sussistenza dei presupposti dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) (in prosieguo: il «RMC»). La sentenza impugnata si baserebbe su uno snaturamento dei fatti e conterrebbe incoerenze contrarie ai principi della logica. Essa rappresenterebbe una violazione del diritto comunitario, in particolare dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMC. Nell’ambito di una corretta, effettiva e coerente valutazione dei fatti, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere sussistente un rischio di confusione tra i marchi in conflitto e, pertanto, accogliere il ricorso diretto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 23 maggio 2012.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
22.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 85/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma (Ungheria) il 17 dicembre 2013 — OTP Bank Nyrt./Magyar Állam, Magyar Államkincstár
(Causa C-672/13)
2014/C 85/25
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma
Parti
Ricorrente: OTP Bank Nyrt.
Convenuti: Magyar Állam, Magyar Államkincstár
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si debba considerare come aiuto di Stato e, in caso affermativo, come compatibile con il mercato interno, una garanzia statale accordata prima dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea nell’ambito del decreto governativo n. 12, del 31 gennaio 2001. |
2) |
Nell’ipotesi in cui la garanzia dello Stato accordata nell’ambito di detto decreto risultasse compatibile con il mercato interno, come si possa porre rimedio, sulla base del diritto comunitario, alle eventuali violazioni arrecate agli interessi delle persone coinvolte. |
22.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 85/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 20 dicembre 2013 — Condor Flugdienst GmbH/Andreas Plakolm
(Causa C-680/13)
2014/C 85/26
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Frankfurt am Main
Parti
Ricorrente: Condor Flugdienst GmbH
Convenuto: Andreas Plakolm.
Questione pregiudiziale
Se la nozione di cancellazione del volo di cui all’articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretata nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, essa comprenda anche il caso in cui il volo sia partito con il numero di volo originario ma sia stato operato non come volo non stop, come inizialmente previsto, ma con uno scalo programmato prima del decollo e con un aeromobile noleggiato da un’altra compagnia («subcharter»).
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
22.3.2014 |
IT |
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C 85/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 23 dicembre 2013 — Johannes Demmer/Fødevareministeriets Klagecenter
(Causa C-684/13)
2014/C 85/27
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Vestre Landsret
Parti
Ricorrente: Johannes Demmer
Resistente: Fødevareministeriets Klagecenter
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il requisito per cui le superfici agricole non sono destinate «ad usi non agricoli» (v. articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003 (1)), e il requisito per cui le superfici agricole sono «utilizzat[e] per un'attività agricola o (…) utilizzat[e] prevalentemente per attività agricole» (v. articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 73/2009 (2)) debbano essere interpretati nel senso che gli aiuti sono subordinati alla condizione che le superfici vengano usate principalmente per attività agricole:
|
2) |
Se il requisito per cui la superficie agricola deve essere compresa nell’«azienda» dell’agricoltore (v. articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003, e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 73/2009), debba essere interpretato nel senso che le zone di sicurezza intorno alle piste di atterraggio e alle piste di transito e di arresto nell’aeroporto — che costituiscano una parte dell’aeroporto e sono assoggettate a particolari regole e limitazioni rispetto alla loro utilizzazione, come nel caso di cui al procedimento principale, ma che sono contemporaneamente utilizzate per la coltivazione a prato per produrre foraggio — per le loro caratteristiche e la loro utilizzazione sono ammissibili agli aiuti ai sensi delle disposizioni precedentemente citate. |
3) |
In caso di risposta negativa alle questioni 1, lettera b) e/o 2, dal momento che le superfici, oltre ad essere utilizzate per la coltivazione a prato per produrre foraggio, costituiscono anche una zona di sicurezza intorno alle piste di atterraggio e alle piste di transito e di arresto nell’aeroporto se vi sia allora:
|
4) |
Quale periodo di tempo sia rilevante ai fini della valutazione:
|
5) |
Se la valutazione di cui alle questione 4 a)-c), sia effettuata per ogni singolo anno di programmazione o per i pagamenti nella loro totalità. |
(1) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).
(3) Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).
22.3.2014 |
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C 85/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 22 ottobre 2013 — Les Laboratoires Servier SA/Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l’Économie et des Finances
(Causa C-691/13)
2014/C 85/28
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Les Laboratoires Servier SA
Resistenti: Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l’Économie et des Finances
Questioni pregiudiziali
Se le disposizioni del punto 2 dell’articolo 6 della direttiva 89/105/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi di assicurazione malattia (1), esigano la motivazione delle decisioni di inclusione o di rinnovamento dell’inclusione nell’elenco delle specialità medicinali che danno diritto al rimborso da parte delle casse dell’assicurazione malattia che, o limitando, rispetto alla domanda presentata, le indicazioni terapeutiche che danno diritto al rimborso, o subordinando tale rimborso a condizioni relative, in particolare, alle qualifiche dei medici che prescrivono le specialità medicinali, all’organizzazione dei trattamenti o al controllo dei pazienti successivo al trattamento, o in qualsiasi altra maniera, concedono il diritto al rimborso da parte delle casse dell’assicurazione malattia esclusivamente ad una parte dei pazienti suscettibili di beneficiare della specialità medicinale o solamente in determinate circostanze.
(1) GU L 40, pag. 8.
22.3.2014 |
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C 85/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 7 gennaio 2014 — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH/Hauptzollamt Osnabrück
(Causa C-5/14)
2014/C 85/29
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH
Convenuto: Hauptzollamt Osnabrück
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 267, secondo comma e, in combinato disposto, primo comma, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) autorizzi il giudice di uno Stato membro a sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea delle questioni vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione dinanzi ad esso sollevate in relazione alla legittimità di una legge nazionale, anche nel caso in cui tale giudice non soltanto — da un lato — dubiti della conformità della legge nazionale al diritto dell’Unione, ma anche — dall’altro lato — sia giunto alla convinzione che la legge nazionale contrasta con la Costituzione nazionale ed abbia perciò, nel quadro di una causa parallela, già adito il giudice costituzionale competente in via esclusiva in base al diritto nazionale a statuire sull’illegittimità costituzionale delle leggi, il quale deve però ancora pronunciarsi. In caso di risposta affermativa alla prima questione: |
2) |
Se le direttive 2008/118/CE (1) e 2003/96/CE (2), emanate al fine di armonizzare le accise e la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità nell’Unione, ostino all’introduzione di un’imposta nazionale gravante sui combustibili nucleari utilizzati per la produzione commerciale di elettricità. Se abbia rilevanza, a tal fine, la questione se ci si possa attendere che l’imposta nazionale venga traslata sul consumatore attraverso il prezzo dell’elettricità, ed eventualmente cosa debba intendersi per traslazione. |
3) |
Se un’impresa possa opporsi a un’imposta che uno Stato membro applica, per ricavarne introiti, sull’impiego di combustibili nucleari ai fini della produzione commerciale di elettricità, adducendo che l’applicazione dell’imposta integra un aiuto di Stato contrario al diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 107 TFUE. In caso di risposta affermativa alla questione che precede: Se il Kernbrennstoffsteuergesetz [legge tedesca sull’imposta sui combustibili nucleari], a norma del quale, al fine di ricavare introiti, un’imposta viene applicata soltanto nei confronti delle imprese che producono elettricità per scopi commerciali utilizzando combustibili nucleari, costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Quali circostanze debbano essere prese in considerazione al fine di verificare se altre imprese, in capo alle quali l’imposta non è riscossa nello stesso modo, si trovino in una situazione paragonabile sotto il profilo di fatto e di diritto. |
4) |
Se l’applicazione dell’imposta tedesca sui combustibili nucleari violi il Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (Trattato CEEA). |
(1) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 2009, L 9, pag. 12).
(2) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51).
22.3.2014 |
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C 85/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 20 gennaio 2014 — Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) e a.
(Causa C-25/14)
2014/C 85/30
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Union des syndicats de l'immobilier (UNIS).
Resistente: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) e a.
Questioni pregiudiziali
Se il rispetto dell'obbligo di trasparenza derivante dall'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia una previa condizione obbligatoria rispetto all'estensione a tutte le imprese di un settore, da parte di uno Stato membro, di un accordo collettivo che attribuisce a un unico operatore, scelto dalle parti sociali, la gestione di un regime di previdenza complementare obbligatoria istituito a favore dei lavoratori dipendenti.
22.3.2014 |
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C 85/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 20 gennaio 2014 — Beaudout Père et Fils SARL/Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT e a.
(Causa C-26/14)
2014/C 85/31
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Beaudout Père et Fils SARL
Resistente: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT e a.
Questioni pregiudiziali
Se il rispetto dell'obbligo di trasparenza derivante dall'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia una previa condizione obbligatoria rispetto all'estensione a tutte le imprese di un settore, da parte di uno Stato membro, di un accordo collettivo che attribuisce a un unico operatore, scelto dalle parti sociali, la gestione di un regime di previdenza complementare obbligatoria istituito a favore dei lavoratori dipendenti.
22.3.2014 |
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C 85/17 |
Ricorso proposto il 21 gennaio 2014 — Commissione europea/Polonia
(Causa C-29/14)
2014/C 85/32
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Georghiu e M. Owsiany-Hornung)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che la Repubblica di Polonia, avendo escluso le cellule riproduttive, i tessuti fetali e i tessuti embrionali dall’ambito di applicazione delle norme di diritto nazionale recanti trasposizione della direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (1), della direttiva della Commissione 2006/17/CE, dell’8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani (2), nonché della direttiva della Commissione 2006/86/CE, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (3), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 31 della direttiva 2004/23/CE, dell’articolo 3, lettera b), dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 7 e dell’allegato III della direttiva 2006/17/CE, nonché dell’articolo 11 della direttiva 2006/86/CE. |
— |
Condannare la Repubblica di Polonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La trasposizione, come realizzata dalla Polonia, delle direttive 2004/23, 2006/17 e 2006/87 nell’ordinamento giuridico polacco è incompleta, in quanto la legge del 1o luglio 2005 relativa all’approvvigionamento, allo stoccaggio e al trapianto di cellule, tessuti e organi, che traspone nell’ordinamento giuridico polacco tali direttive, e gli atti adottati sulla base della stessa non ricomprendono nel loro ambito di applicazione le cellule riproduttive, i tessuti fetali e i tessuti embrionali.
Di conseguenza, mancano nella normativa polacca disposizioni recanti trasposizione delle direttive 2004/23 e 2006/86 nella parte in cui queste ultime riguardano le cellule riproduttive, i tessuti fetali e i tessuti embrionali.
Manca inoltre una trasposizione delle norme della direttiva 2006/14 riguardanti le cellule riproduttive, in particolare dei suoi articoli 3, lettera b), 4, paragrafo 2 e dell’allegato III.
Nel corso del procedimento precontenzioso l’agente della Repubblica di Polonia ha confermato la mancanza nel diritto nazionale di disposizioni corrispondenti, sottolineando tuttavia che «in materia di cellule riproduttive, tessuti fetali e tessuti embrionali le disposizioni delle direttive sono in gran parte applicate nella pratica clinica quotidiana — sono state attuate a livelli di esperti».
La Commissione considera che le disposizioni in discussione devono essere attuate per intero, per mezzo di atti aventi forza di legge vincolante.
(1) GU L 102, pag. 48.
(2) GU L 38, pag. 40.
(3) GU L 294, pag. 32.
22.3.2014 |
IT |
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C 85/18 |
Ricorso proposto il 24 gennaio 2014 — Commissione europea/Polonia
(Causa C-36/14)
2014/C 85/33
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e M. Patakia)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che la Repubblica di Polonia, avendo proceduto ad un intervento dello Stato illimitato nel tempo, nella forma di obbligo per le imprese di energia di applicare alle forniture di gas naturale prezzi approvati dal Presidente dell’URE, considerato altresì che il diritto nazionale non obbliga gli organi amministrativi nazionali a verificare periodicamente la sua necessità e le sue modalità di applicazione nel settore del gas tenendo conto del grado di sviluppo del settore (i), nonché caratterizzato dall’applicazione nei confronti di una cerchia illimitata di utenti, senza distinguere tra i clienti o a seconda della situazione dei soggetti nell’ambito dei rispettivi gruppi (ii), ha istituito una misura sproporzionata e non conforme all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (1), e in tale contesto è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, della stessa direttiva. |
— |
condannare la Repubblica di Polonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
L’obbligo di ottenere da parte del Presidente dell’Autorità di regolamentazione dell’Energia (URE) un’autorizzazione per i prezzi di fornitura del gas naturale, a pena di ammenda, imposto a tutte le imprese di energia con riferimento alle forniture ai clienti diversi dai nuclei domestici, quale previsto dall’articolo 47 della Legge Energetica, costituisce un intervento dello Stato sotto forma di cd. prezzi regolamentati, incompatibile con il principio di proporzionalità e di conseguenza integra una violazione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/73/CE.
L’intervento statale di cui trattasi non soddisfa infatti i requisiti dettati dalla Corte di giustizia nella sentenza Federutility, C-265/08, poiché il diritto nazionale vigente (Legge Energetica del 10 aprile 1997) prevede l’obbligo di applicare prezzi regolamentati in modo che eccede quanto necessario al conseguimento dell’interesse economico generale (tutela contro prezzi del gas eccessivi). In particolare, l’obbligo di ottenere l’approvazione dei prezzi delle forniture di gas naturale non è limitato nel tempo e non è soggetto ad alcuna verifica della situazione esistente sul mercato del gas che giustifichi tale intervento. Inoltre, esso viene applicato allo stesso modo con riferimento a tutte le imprese energetiche che non rientrino espressamente nell’esenzione concessa dal presidente dell’URE, indipendentemente dalla loro posizione sul mercato del gas e senza distinguere per categoria i destinatari delle forniture: clienti industriali finali, clienti all’ingrosso e utenti domestici sono trattati allo stesso modo.
(1) GU L 211, pag. 94
Tribunale
22.3.2014 |
IT |
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C 85/20 |
Ricorso proposto il 2 dicembre 2013 — Wolverine International/UAMI — BH Stores (Cushe)
(Causa T-642/13)
2014/C 85/34
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Wolverine International, LP (Grand Cayman, Isole Cayman) (rappresentanti: avv. ti M. Plesser e R. Heine)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BH Stores BV (Curaçao, Antille olandesi)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 30 settembre 2013, procedimento R 1269/2012-4; |
— |
respingere la domanda di dichiarazione di nullità; |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo che contiene l’elemento verbale «cushe» per prodotti appartenenti alla classe 25 — registrazione internazionale n. 859 087 che designa l’Unione europea
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: rischio di confusione ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione controversa e dichiarazione di nullità della controversa registrazione internazionale che designa l’Unione europea
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento sul marchio comunitario
22.3.2014 |
IT |
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C 85/20 |
Ricorso proposto il 13 dicembre 2013 — AEMN/Parlamento
(Causa T-678/13)
2014/C 85/35
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Alliance européenne des mouvements nationaux (AEMN) (Matzenheim, Francia) (rappresentante: J.-P. Le Moigne, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la decisione n. 110655 del Parlamento europeo del 14 ottobre 2013, che ha fissato a EUR 186 292,12 lo stanziamento definitivo accordato dal Parlamento europeo all’Alliance Européenne des Mouvements Nationaux per l’anno 2012 e di conseguenza ha deciso che l’Alliance Européenne des Mouvements Nationaux doveva rimborsare l’importo di EUR 45 476,00, tenuto conto del fatto che era già stata attribuita all’associazione ricorrente la somma di EUR 231 412,80; |
— |
Condannare il Parlamento europeo all’integralità delle spese e a versare a tal titolo all’Alliance Européenne des Mouvements Nationaux la somma di EUR 20 000,00. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sull’incompetenza dell’autore dell’atto, il cui firmatario non avrebbe disposto di alcuna delega ad adottare, firmare e notificare la decisione impugnata; |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali, in quanto il Parlamento non avrebbe dato alla parte ricorrente la possibilità di prendere posizione sulle irregolarità constatate; |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione di legge, in quanto:
|
4) |
Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere, in quanto il Parlamento si sarebbe avvalso di taluni vincoli finanziari per limitare l’azione di un partito politico del quale un certo numero di suoi membri non condividono gli ideali. |
22.3.2014 |
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C 85/21 |
Ricorso proposto il 16 dicembre 2013 — AEMN/Parlamento
(Causa T-679/13)
2014/C 85/36
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Alliance européenne des mouvements nationaux (AEMN) (Matzenheim, Francia) (rappresentante: J.-P. Le Moigne, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la decisione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2013, ritrascritta parzialmente dalla decisione del 14 ottobre 2013, che ha fissato a EUR 186 292,12 lo stanziamento definitivo accordato dal Parlamento europeo all’Alliance Européenne des Mouvements Nationaux per l’anno 2012 e di conseguenza ha deciso che l’Alliance Européenne des Mouvements Nationaux doveva rimborsare l’importo di EUR 45 476,00, tenuto conto del fatto che era già stata attribuita all’associazione ricorrente la somma di EUR 231 412,80; |
— |
Condannare il Parlamento europeo all’integralità delle spese e a versare a tal titolo all’Alliance Européenne des Mouvements Nationaux la somma di EUR 20 000,00. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-678/13, AEMN/Parlamento.
22.3.2014 |
IT |
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C 85/21 |
Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione
(Causa T-689/13)
2014/C 85/37
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Barakaldo, Biscaglia, Spagna); Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica Ceca); Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Spagna); Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danimarca); Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Regno Unito); Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Paesi Bassi); Rütgers basic aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Germania); Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgio); Rütgers Poland Sp. z o.o. (Kędzierzyn-Koźle, Polonia); Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Regno Unito); Grupo Ferroatlántica, SA (Madrid, Spagna); SGL Carbon GmbH (Meitingen, Germania); SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Austria); SGL Carbon (Passy, Francia); SGL Carbon, SA (La Coruña, Spagna); SGL Carbon Polska S.A. (Racibórz, Polonia); e ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania) (rappresentanti: K. Van Maldegem e C. Mereu, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
annullare la decisione impugnata, nella parte in cui classifica il CTPHT come H400 e H410; |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti chiedono l’annullamento parziale del regolamento (EU) n. 944/2013 della Commissione del 2 ottobre 2013 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele («il regolamento CLP») (GU L 261, pag. 5), in quanto classifica il pitch, coal tar, high temp (pece, catrame di carbone, alta temperatura), numero CAS 65996-93-2 («CTPHT») come Aquatic Acute 1 (H400) e Aquatic Chronic 1 (H410) (la «decisione impugnata»).
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi:
1) |
Primo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata per violazione di quanto disposto dai regolamenti REACH e CLP, sulla classificazione di sostanze come tossiche per l’ambiente acquatico, e di studi che devono essere accettati a questo fine, nonché del principio della parità di trattamento, nella misura in cui respinge gli studi eseguiti in conformità agli orientamenti del REACH e dell’OCSE e richiede test senza alcun metodo standardizzato accettato. |
2) |
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata, essendo questa fondata su un errore manifesto di valutazione, in quanto non ha tenuto conto delle proprietà intrinseche inerti del CTPHT che hanno un impatto rilevante sui test dei raggi UV e dell’applicazione del metodo della sommatoria; ha previsto fattori M per i costituenti IPA senza un’adeguata valutazione degli studi di riferimento e ha respinto le informazioni fornite dalle ricorrenti senza una valida giustificazione. |
3) |
Terzo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata per violazione dei principi della trasparenza e del diritto di difesa previsti dal diritto dell’Unione. |
22.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 85/22 |
Ricorso proposto il 10 gennaio 2014 — Repubblica ceca/Commissione europea
(Causa T-27/14)
2014/C 85/38
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’invito della Commissione europea del 4 novembre 2013, C(2013)7221 def. a ritirare la decisione del Ministero dell’Industria e del Commercio della Repubblica ceca che accorda all’impianto di immagazzinamento del gas a Dambořice una deroga rispetto alle norme nazionali di trasposizione della direttiva 2003/55/CE (1) sulle regole per l’accesso dei terzi e |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce due motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266, paragrafo 1, TFUE A tale proposito la ricorrente sostiene che la Commissione adottando la decisione impugnata ha agito in diretto contrasto con la sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013, Globula/Commissione, T-465/11. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2003/55/CE A tal proposito la ricorrente afferma che la Commissione ha adottato la decisione impugnata dopo la scadenza del termine previsto all’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2003/55/CE. |
(1) Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).
22.3.2014 |
IT |
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C 85/22 |
Ricorso proposto il 13 gennaio 2014 — Laverana/UAMI (BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION)
(Causa T-30/14)
2014/C 85/39
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger e M. Zöbisch, Rechtsanwälte)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 novembre 2013 (procedimento R 1749/2013-4) e autorizzare la pubblicazione della domanda di registrazione n. 11 642 527 per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35; |
— |
in subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 novembre 2013 (procedimento R 1749/2013-4) e rinviare il procedimento all’UAMI perché adotti una nuova decisione; |
— |
in ulteriore subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 novembre 2013 (procedimento R 1749/2013-4); |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo in bianco e nero contenente gli elementi denominativi «BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 11 642 527
Decisione dell’esaminatore: rigetto parziale della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.
22.3.2014 |
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C 85/23 |
Ricorso proposto il 5 febbraio 2014 — Secop/Commissione
(Causa T-79/14)
2014/C 85/40
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Secop GmbH (Flensburgo, Germania) (rappresentanti: U. Schnelle e C. Aufdermauer)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione, Aiuto di Stato SA.37640, C(2013) 9119 def. — Aiuti per il salvataggio a favore di ACC Compressors S.p.A., Italia, del 18 dicembre 2013, ai sensi dell’articolo 264, paragrafo 1, del TFUE; |
— |
ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 del TFUE
|
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati.
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3) |
Terzo motivo, vertente su un eccesso di potere.
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Tribunale della funzione pubblica
22.3.2014 |
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C 85/25 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) dell’11 febbraio 2014 — Armani/Commissione
(Causa F-65/12) (1)
(Funzione pubblica - Retribuzione - Assegni familiari - Diritto al beneficio dell’assegno per figli a carico - Figli a carico - Figlio della moglie del ricorrente)
2014/C 85/41
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Enrico Maria Armani (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e V. Joris, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione della Commissione di non concedere al ricorrente un assegno familiare per il figlio di sua moglie, nato da un precedente matrimonio.
Dispositivo
1) |
La decisione del 17 agosto 2011, con cui la Commissione europea ha rifiutato di riconoscere al sig. Armani il diritto a un assegno per figli a carico, per il figlio di sua moglie, è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Armani. |
(1) GU C 243 dell’11 agosto 2012, pag. 34.
22.3.2014 |
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C 85/25 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (3a Sezione) del 12 febbraio 2014 — Bodson e a./BEI
(Causa F-73/12) (1)
(Funzione pubblica - Personale della BEI - Natura contrattuale del rapporto di lavoro - Riforma del sistema di retribuzione e di progressione salariale della BEI)
2014/C 85/42
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jean-Pierre Bodson e a. (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Banca europea degli investimenti (rappresentanti: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams e G. Nuvoli, agenti, e P. E. Partsch, avvocato)
Oggetto
Da un lato, la domanda volta all’annullamento delle decisioni contenute nei fogli paga con le quali si applicano la decisione generale della Banca europea per gli investimenti di stabilire un incremento salariale limitato al 2,8% per tutto il personale e la decisione che stabilisce una griglia di merito che comporta la perdita dell’1% dello stipendio e, dall’altro, la conseguente domanda volta alla condanna di quest’ultima al pagamento della differenza di stipendio nonché al risarcimento dei danni.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Bodson e gli altri sette ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopportano le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese sostenute dalla Banca europea degli investimenti. |
(1) GU C 295 del 29.9.2012, pag. 33.
22.3.2014 |
IT |
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C 85/26 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (3a Sezione) del 12 febbraio 2014 — Bodson e a./BEI
(Causa F-83/12) (1)
(Funzione pubblica - Personale della BEI - Natura contrattuale del rapporto di lavoro - Retribuzione - Riforma del regime dei premi della BEI)
2014/C 85/43
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Bodson e a. (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Banca europea degli investimenti (rappresentanti: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams e G. Nuvoli, agenti, nonché P. E. Partsch, avvocato)
Oggetto
Da un lato, la domanda volta all'annullamento delle decisioni di attribuire ai ricorrenti un premio in applicazione del nuovo sistema di valutazione delle prestazioni come derivante dalla decisione del Consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2010 e dalle decisioni del Comitato direttivo del 9 novembre 2010 e del 16 novembre 2011 e, dall'altro, la conseguente domanda di condannare la convenuta a versare la differenza di retribuzione nonché a pagare danni e interessi.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Bodson e gli altri sette ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopportano le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese sostenute dalla Banca europea degli investimenti. |
(1) GU C 295 del 29.9.2012, pag. 34.
22.3.2014 |
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C 85/26 |
Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — ZZ/FRA
(Causa F-97/13)
2014/C 85/44
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Laure, M. Vandenbussche, lawyer)
Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di nominare un altro candidato sul posto di Senior Programme Manager presso la FRA e della decisione implicita di non nominare il ricorrente su un altro posto di Senior Programme Manager, menzionato nell’avviso di posto vacante.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione del Direttore, del 5 febbraio 2013, con la quale il ricorrente veniva informato del fatto che il Direttore del FRA aveva scelto di nominare un altro candidato sul posto di Senior Programme Manager — Social Research (AD8) e, di conseguenza, di non nominarlo su detto posto; |
— |
annullare la decisione implicita di non nominare il ricorrente sull’altro posto di Senior Programme Manager indicato nell’avviso di posto vacante; |
— |
annullare ogni altra decisione adottata sulla base delle citate decisioni illegittime; |
— |
annullare la decisione dell’11 luglio 2013 nei limiti in cui respinge il reclamo del ricorrente e rifiuta di avviare un’indagine amministrativa, condotta da una persona incontestabilmente corretta, imparziale ed obiettiva, al fine di fare luce sui fatti; |
— |
risarcire il danno materiale subito dal ricorrente dell’importo stimato di EUR 550651; |
— |
risarcire il danno morale subito dal ricorrente dell’importo stimato di EUR 70000; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
22.3.2014 |
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C 85/26 |
Ricorso proposto il 27 novembre 2013 — ZZ/ENISA
(Causa F-112/13)
2014/C 85/45
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. V. Christianos)
Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione del direttore esecutivo dell’ENISA di risolvere il contratto di lavoro a tempo indeterminato del ricorrente.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione implicita di rigetto del suo reclamo amministrativo nonché ogni ulteriore atto illecito, ivi compreso l’atto con il quale l’ENISA ha licenziato il ricorrente; |
— |
disporre il versamento al ricorrente della somma di EUR 50000 a titolo di risarcimento del danno morale subito; |
— |
condannare l’ENISA alle spese. |
22.3.2014 |
IT |
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C 85/27 |
Ricorso proposto il 10 gennaio 2014 — ZZ/Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)
(Causa F-3/14)
2014/C 85/46
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti T. Bontinck, A. Guillerme)
Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione dell’AESA di prorogare il contratto del ricorrente per un anno soltanto e non per cinque anni, in violazione dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 216/2008/CE.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione del consiglio di amministrazione del 12 marzo 2013 di prorogare il contratto per un anno soltanto; |
— |
di conseguenza, annullare la seconda clausola di modifica di detto contratto di lavoro con la quale il contratto è prorogato per un periodo di un solo anno; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
22.3.2014 |
IT |
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C 85/27 |
Ricorso proposto il 17 gennaio 2014 — ZZ/Commissione
(Causa F-5/14)
2014/C 85/47
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)
Convenuta: Commissione
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione della Commissione di destituire il ricorrente a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell'allegato IX dello Statuto, senza riduzione dei diritti a pensione, in seguito a un’inchiesta interna che fa seguito a un'inchiesta dell’OLAF avviata contro un'impresa, nonché domanda di risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subìti.
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione adottata il 16 ottobre 2013, notificata al domicilio del ricorrente il 18 ottobre successivo dal Servizio di Sicurezza della Commissione, presa dall’AIPN nella sua composizione tripartita, nel fascicolo CMS 12/042, ai sensi della quale «il Sig. ZZ è destituito a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell’allegato IX dello Statuto senza riduzione del diritto a pensione», e che prende «effetto il mese successivo alla data della sua sottoscrizione»; |
— |
condannare la Commissione al pagamento, a titolo d'indennizzo per il danno morale, alla salute, familiare, professionale e materiale, nonché per il pregiudizio alla carriera del ricorrente, provvisoriamente valutati ad un euro provvisionale su un importo stimato, fatto salvo l'eventuale aumento o diminuzione in corso di causa, ad EUR 33 000; |
— |
in ogni caso, condannare la convenuta all'integralità delle spese, in conformità all'articolo 87, paragrafo 1, del Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica. |
22.3.2014 |
IT |
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C 85/28 |
Ricorso proposto il 28 gennaio 2014 — ZZ/Commissione
(Causa F-6/14)
2014/C 85/48
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. F. Van der Schueren)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione che nega alla ricorrente la concessione di una pensione di reversibilità a seguito del decesso del suo ex marito.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione del 29 ottobre 2013 della Commissione europea, in risposta al reclamo della ricorrente (n. R/485/13), recante rifiuto di concederle la pensione di reversibilità legata all’assegno alimentare a seguito del decesso del suo ex marito; |
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condannare la Commissione alle spese. |
22.3.2014 |
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C 85/28 |
Ricorso proposto il 29 gennaio 2014 — ZZ/Commissione
(Causa F-7/14)
2014/C 85/49
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. A. Salerno)
Convenuta: Commissione
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione della Commissione di ridurre da tre a due anni la prolungazione del contratto di agente temporaneo della ricorrente.
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della Commissione europea del 18 luglio 2013, con la quale si riduce da tre a due anni la prolungazione del contratto di agente temporaneo della ricorrente accordata con decisione del 23 novembre 2011; |
— |
fissare a EUR 45000, più gli interessi di mora, l’importo del risarcimento che sarebbe dovuto alla ricorrente nel caso in cui la Commissione si trovasse, dal punto di vista giuridico, nell’impossibilità di impiegare la ricorrente per un periodo di due anni; |
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condannare la Commissione alla totalità delle spese. |
22.3.2014 |
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C 85/28 |
Ricorso proposto il 31 gennaio 2014 — ZZ/BEI
(Causa F-8/14)
2014/C 85/50
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti A. Senes e L. Payot)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione recante diniego di promuovere la ricorrente dalla funzione F alla funzione E
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione del Comitato d’aggiudicazione del 23 ottobre 2013; |
— |
condannare la BEI alle spese. |