ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2014.078.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57.° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2014/C 078/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/1 |
2014/C 78/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon (Grecia) il 2 luglio2013 — Warner-Lambert Company LLC e Pfizer Ellas AE/Sieger Pharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia
(Causa C-372/13)
2014/C 78/02
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Polymeles Protodikeio Athinon
Parti
Ricorrenti: Warner-Lambert Company LLC e Pfizer Ellas AE
Convenuta: SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia
La Corte (Terza Sezione) ha statuito con ordinanza motivata il 30 gennaio 2014.
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon (Grecia) il 6 agosto 2013 — Warner-Lambert Company LLC e Pfizer Ellas AE/Minerva Farmakeftiki AE
(Causa C-462/13)
2014/C 78/03
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Polymeles Protodikeio Athinon.
Parti
Ricorrenti: Warner-Lambert Company LLC e Pfizer Ellas AE
Convenuta: Minerva Farmakeftiki AE
La Corte (Terza Sezione) ha statuito con ordinanza motivata il 30 gennaio 2014.
15.3.2014 |
IT |
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C 78/2 |
Ricorso proposto il 4 dicembre 2013 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-640/13)
2014/C 78/04
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Roels, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che il Regno Unito, limitando retroattivamente il diritto dei contribuenti alla restituzione dell’imposta riscossa in violazione del diritto dell’Unione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, del TUE; |
— |
condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese. |
Normativa nazionale di cui trattasi
L’articolo 107 della legge finanziaria del 2007 (Finance Act 2007) che priva retroattivamente i contribuenti del diritto alla restituzione dell’imposta illegittimamente riscossa.
Argomento principale
In assenza di disposizioni di diritto dell’Unione in materia, spetta alla normativa nazionale di ogni Stato membro determinare i requisiti procedurali riguardanti i ricorsi intesi a far valere i diritti di cui i cittadini godono in forza del diritto dell’Unione. Tuttavia, tale autonomia procedurale è subordinata all’osservanza dei principi di effettività e di equivalenza e di altri principi di diritto generalmente applicabili, come quelli della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. L’articolo 107 della legge finanziaria del 2007 non rispetta tali principi ed è, pertanto, incompatibile con l’articolo 4, paragrafo 3, del TUE.
15.3.2014 |
IT |
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C 78/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 12 dicembre 2013 — H. J. Mertens/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
(Causa C-655/13)
2014/C 78/05
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti
Ricorrente: H. J. Mertens
Convenuto: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 71, paragrafo 1, lettera a-i, del regolamento n. 1408/71 (1), debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un lavoratore frontaliero, il quale subito dopo la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno presso un datore di lavoro in uno Stato membro venga assunto da un altro datore di lavoro nello stesso Stato membro per un numero di ore inferiore, sia considerato come un lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale.
(1) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
15.3.2014 |
IT |
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C 78/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 13 dicembre 2013 — Surgicare — Unidades de Saúde SA/Fazenda Pública
(Causa C-662/13)
2014/C 78/06
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti
Ricorrente: Surgicare — Unidades de Saúde SA
Convenuta: Fazenda Pública
Questione pregiudiziale
Se, in un contesto in cui l’amministrazione fiscale sospetti l’esistenza di una pratica abusiva ai fini di ottenere il rimborso dell’IVA e in cui il diritto portoghese preveda un previo procedimento obbligatorio applicabile alle pratiche abusive in materia tributaria, debba o meno considerarsi che detto procedimento non si applica in materia di IVA, data l’origine comunitaria di tale imposta.
15.3.2014 |
IT |
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C 78/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 30 dicembre 2013 — Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH/Hauptzollamt Regensburg
(Causa C-687/13)
2014/C 78/07
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht München
Parti
Ricorrente: Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH
Resistente: Hauptzollamt Regensburg
Questione pregiudiziale
Se il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (1), sia valido.
(1) GU L 238, pag. 1.
15.3.2014 |
IT |
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C 78/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona (Spagna) il 27 dicembre 2013 — Gimnasio Deportivo San Andrés, S.L., altre parti: Gemma Atarés París e Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(Causa C-688/13)
2014/C 78/08
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado Mercantil de Barcelona
Parti
Ricorrente: Gimnasio Deportivo San Andrés, S.L.
Convenuti: Gemma Atarés París e Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la garanzia che al cessionario acquirente di un’impresa assoggettata a procedura concorsuale o di un’unità produttiva dell’impresa non siano posti a carico debiti previdenziali o debiti da lavoro maturati prima dell’aggiudicazione dell’unità produttiva, quando la procedura d’insolvenza dia adito ad una protezione almeno equivalente a quella prevista dalle direttive comunitarie, debba essere considerata come riguardante unicamente ed esclusivamente gli obblighi direttamente connessi ai contratti o ai rapporti di lavoro, oppure se, nel contesto di una protezione globale dei diritti dei lavoratori e del mantenimento dell’occupazione, questa stessa garanzia debba estendersi ai debiti da lavoro o previdenziali anteriori all’aggiudicazione in favore di terzi. |
2) |
Se in questo stesso contesto di salvaguardia dei diritti dei lavoratori l’acquirente dell’unità produttiva possa ottenere da parte del giudice che vigila sulla procedura concorsuale e decide l’aggiudicazione la garanzia, non solo relativamente ai diritti derivanti dai contratti di lavoro, ma altresì relativamente ad eventuali debiti maturati prima dell’aggiudicazione a carico dell’insolvente nei confronti di lavoratori il cui rapporto di lavoro era già stato risolto o a debiti previdenziali pregressi. |
3) |
Se chi acquisisce un’impresa assoggettata a procedura concorsuale o un’unità produttiva impegnandosi a mantenere in essere tutti i contratti di lavoro o parte di essi, surrogandosi negli stessi, ottenga la garanzia che non si potranno far valere nei suoi confronti o non gli saranno trasferiti altri obblighi del cedente connessi ai contratti o [OR 11] rapporti nei quali si surroga, in particolare rischi connessi a rapporti di lavoro anteriori e debiti previdenziali. |
4) |
Se, in conclusione, con riferimento al trasferimento di unità produttive o imprese dichiarate insolventi in sede giudiziaria o amministrativa ed in liquidazione, la direttiva 2001/23 (1) possa essere interpretata nel senso che essa non solo consente la tutela dei contratti di lavoro, ma altresì fornisce la certezza che l’acquirente non dovrà rispondere di debiti anteriori all’acquisizione di detta unità produttiva. |
5) |
Se il tenore letterale dell’articolo 149, paragrafo 2, della legge fallimentare spagnola, laddove menziona la successione nell’impresa, costituisca la misura di diritto interno richiesta dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della menzionata direttiva 23/2001 perché operi l’eccezione. |
6) |
In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se il provvedimento di aggiudicazione emanato dal giudice della procedura concorsuale con tali garanzie e tutele debba essere in ogni caso vincolante per gli altri giudici o nei procedimenti amministrativi eventualmente promossi contro il nuovo acquirente per debiti anteriori all’acquisizione, di modo che l’articolo 44 dello Statuto dei lavoratori non possa privare di effetti l’articolo 149, paragrafi 2 e 3, della legge fallimentare. |
7) |
Qualora si ritenesse invece che l’articolo 149, paragrafi 2 e 3, della legge fallimentare non operi come eccezione ai sensi dell’articolo 5 della direttiva, si chiede alla Corte di chiarire se il regime previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della menzionata direttiva incida solo sui diritti e sugli obblighi strettamente attinenti ai contratti di lavoro in vigore, di modo che non si possano in alcun caso considerare trasferiti all’acquirente diritti o obblighi come quelli derivanti da debiti previdenziali, né altri obblighi connessi a contratti di lavoro già risolti prima dell’avvio della procedura di insolvenza. |
(1) Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Efeteio Thrakis (Grecia) il 27 dicembre 2013 — Trapeza Eurobank Ergasias AE/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE) e Pavlos Sidiropoulos
(Causa C-690/13)
2014/C 78/09
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Efeteio Thrakis
Parti
Appellante: Trapeza Eurobank Ergasias AE
Appellati: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE) e Pavlos Sidiropoulos
Questioni pregiudiziali
1) |
|
2) |
In caso di riposta affermativa alle questioni «1.a» e «1.b», se la Grecia fosse tenuta a seguire la procedura prevista dall’articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato per poter mantenere in vigore i privilegi di cui trattasi; |
3) |
Se, nel caso di specie, la presente Corte d’appello debba disapplicare le disposizioni degli articoli 12 e 13, paragrafo 1, della legge n. 4332/1929 in quanto eventualmente contrarie alle disposizioni di cui agli articoli 107, paragrafo 1 e 108, paragrafo 3, del TFUE. |
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsret (Danimarca) il 16 gennaio 2014 — Post Danmark A/S/Konkurrenceråd
(Causa C-23/14)
2014/C 78/10
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Sø- og Handelsret
Parti
Ricorrente: Post Danmark A/S.
Resistente: Konkurrenceråd
Con l’intervento di: Bring Citymail Denmark A/S
Questioni pregiudiziali
1) |
Quali criteri guida si debbano applicare per stabilire se l’applicazione da parte di un’impresa dominante di un sistema di sconti con una soglia quantitativa standardizzata (…) avente le caratteristiche menzionate nell’ordinanza di rinvio costituisca abuso di posizione dominante in contrasto con l’articolo 82 del Trattato CE. Si chiede inoltre alla Corte di pronunciarsi su quale rilevanza abbia per la valutazione il fatto che la soglia del sistema di sconti sia stabilita in modo tale che il sistema di sconti si applica alla maggioranza degli utenti sul mercato. Si chiede inoltre alla Corte di pronunciarsi su quale rilevanza, se ve ne sia, i prezzi e i costi dell’impresa dominante abbiano per la valutazione di tale sistema di sconti in base all’articolo 82 del Trattato CE (rilevanza dell’esame «competitor as efficient»). Al tempo stesso si chiede alla Corte di chiarire quale rilevanza abbiano al riguardo le caratteristiche del mercato, ivi compreso se le caratteristiche del mercato possano giustificare che si possa dimostrare l’effetto di chiusura del mercato con esami ed analisi diversi da quelli di un esame «competitor as efficient» (v., al riguardo, il punto 24 della comunicazione della Commissione sull’articolo 82). |
2) |
Quanto probabile e grave debba essere l’effetto anticoncorrenziale di un sistema di sconti avente le caratteristiche menzionate nell’(…) ordinanza di rinvio perché si applichi l’articolo 82 del Trattato CE. |
3) |
Alla luce delle risposte fornite alle questioni 1 e 2, quali circostanze specifiche il giudice nazionale debba prendere in considerazione nel valutare se un sistema di sconti nelle circostanze come quelle descritte nell’ordinanza (caratteristiche del mercato e sistema di sconti) abbia in concreto o sia in grado di avere un effetto di chiusura dei mercati tale da costituire un abuso cui si applica l’articolo 82 del Trattato CE. Al riguardo se rilevi che l’effetto di chiusura del mercato sia notevole. |
Tribunale
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/6 |
Sentenza del Tribunale 6 febbraio 2014 — Arkema France/Commissione
(Causa T-23/10 e T-24/10) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato europeo degli stabilizzatori termici di zinco e ESBO/Ester - Decisione che accerta due infrazioni dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE - Ammende - Durata dell’infrazione - Prescrizione - Interesse legittimo ad accertare un’infrazione - Domanda di riforma - Importo delle ammende - Durata delle infrazioni - Competenze estese al merito)
2014/C 78/11
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Arkema France (Colombes, Francia) (rappresentanti: inizialmente J. Joshua, barrister, e E. Aliende Rodríguez, avvocato, poi J.-P. Gunther e C. Breuvart, avvocato) (causa T-23/10); e CECA SA (La Garenne-Colombes, Francia) (rappresentanti: inizialmente J. Joshua, barrister, e E. Aliende Rodríguez, avvocato, poi J.-P. Gunther e C. Breuvart, avvocati) (causa T-24/10)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Mojzesowicz, F. Ronkes Agerbeek e J. Bourke, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)
Oggetto
Domande di annullamento della decisione C(2009) 8682 def. della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.589 — Stabilizzatori termici), o, in subordine, domanda di riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti.
Dispositivo
1) |
I ricorsi sono respinti. |
2) |
L’Arkema France e la CECA SA sono condannate alle spese. |
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/6 |
Sentenza del Tribunale 6 febbraio 2014 — AC-Treuhand/Commissione
(Causa T-27/10) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato degli stabilizzatori termici di zinco e ESBO/Ester - Decisione che accerta due infrazioni dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE - Impresa di consulenza che non opera nel mercato di riferimento - Ammende - Domanda di annullamento - Nozione d’impresa - Principio di legalità dei diritti e delle pene - Durata dell’infrazione - Prescrizione - Durata del procedimento amministrativo - Termine ragionevole - Diritti della difesa - Informazione tardiva del procedimento istruttorio - Limite massimo del 10 % del fatturato - Sanzione di due infrazioni in una sola decisione - Nozione di infrazione unica - Domanda di riforma - Importo delle ammende - Durata delle infrazioni - Durata del procedimento amministrativo - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 - Valore delle vendite - Ammenda simbolica - Competenze estese al merito)
2014/C 78/12
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: AC-Treuhand AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: C. Steinle e I. Bodenstein, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Ronkes Agerbeek e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Böhlke, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2009) 8682 def. della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.589 — Stabilizzatori termici), o, in subordine, domanda di riduzione dell’importo delle ammende inflitte.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’AC-Treuhand AG è condannata alle spese. |
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/7 |
Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2014 — Elf Aquitaine/Commissione
(Causa T-40/10) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercati europei degli stabilizzatori termici a base di stagno e degli stabilizzatori termici ESBO/esteri - Decisione che constata due violazioni dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE - Ammende - Domanda di annullamento - Diritti della difesa - Informazione tardiva dell’indagine della Commissione - Durata del procedimento amministrativo - Responsabilità di una società controllante per le infrazioni alle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate - Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante - Durata delle infrazioni - Prescrizione - Interesse legittimo a constatare un’infrazione pregressa - Ammende inflitte alla società controllante di importo differente rispetto a quelle inflitte alla controllata - Competenze estese al merito)
2014/C 78/13
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Elf Aquitaine SA (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: É. Morgan de Rivery, S. Thibault-Liger, A. Noël-Baron, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel, J. Bourke e A. Biolan, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2009) 8682 def. della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38.589 — Stabilizzatori termici) o, in subordine, domanda di riduzione dell’importo delle ammende inflitte.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Elf Aquitaine SA è condannata alle spese. |
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/7 |
Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2014 — CEEES e Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio/Commissione
(Causa T-342/11) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato spagnolo delle stazioni di servizio - Decisione di rigetto di una denuncia - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Mancata esecuzione degli impegni resi obbligatori da una decisione della Commissione - Riapertura del procedimento - Ammende - Penalità di mora)
2014/C 78/14
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) (Madrid, Spagna) e Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio (Madrid) (rappresentanti: A. Hernández Pardo e B. Marín Corral, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Ronkes Agerbeek, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Muñoz Pérez, successivamente S. Centeno Huerta e infine A. Rubio González, abogados del Estado); e Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (rappresentanti: J. Jiménez-Laiglesia Oñate e S. Rivero Mena, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2011) 2994 def. della Commissione, del 28 aprile 2011, che respinge la denuncia presentata dalle ricorrenti in merito alle infrazioni alle norme concorrenziali commesse dalla Repsol (caso COMP/39.461).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) e l’Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese. |
4) |
La Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA sopporterà le proprie spese. |
15.3.2014 |
IT |
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C 78/8 |
Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2014 — Mega Brands/UAMI — Diset (MAGNEXT)
(Causa T-604/11 e T-292/12) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchi comunitari figurativo MAGNEXT e denominativo MAGNEXT - Marchio nazionale denominativo anteriore MAGNET 4 - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CE n. 207/2009)
2014/C 78/15
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug (Zugo, Svizzera) [rappresentanti: A. Nordemann, avvocato (causa T-604/11) e T. Boddien, avvocato (causa T-292/12)]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Diset, SA (Barcellona, Spagna)
Oggetto
Due ricorsi diretti contro le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 27 settembre 2011 (procedimento R 1695/2010-4) e del 24 aprile 2012, (procedimento R 1722/2011-4), relative a due procedimenti d’opposizione tra la Diset, SA e la Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug.
Dispositivo
1) |
Le cause T-604/11 e T-292/12 sono riunite ai fini della presente sentenza. |
2) |
Nella causa T-604/11, la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI,) del 27 settembre 2011 (procedimento R 1695/2010-4) è annullata. |
3) |
Nella causa T-604/11, il ricorso è respinto per il resto. |
4) |
Nella causa T-292/12, il ricorso è respinto. |
5) |
Nella causa T-604/11, l’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug. |
6) |
Nella causa T-292/12, la Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’UAMI. |
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/8 |
Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2014 — Free/UAMI — Noble Gaming (FREEVOLUTION TM)
(Causa T-127/12) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo FREEVOLUTION TM - Marchio nazionale figurativo anteriore free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX e marchi nazionali denominativi anteriori FREE e FREE MOBILE - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009)
2014/C 78/16
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Free SAS (Parigi, Francia) (rappresentante: Y. Coursin, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Noble Gaming Ltd (Praga, Repubblica ceca)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 13 dicembre 2011 (procedimento R 2326/2010-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Free SAS e la Noble Gaming Ltd.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Free SAS è condannata alle spese. |
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/9 |
Sentenza del Tribunale 4 febbraio 2014 — Syrian Lebanese Commercial Bank/Consiglio
(Causa T-174/12 e T-80/13) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento dei fondi - Adattamento delle conclusioni - Termine - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Diritti della difesa)
2014/C 78/17
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Syrian Lebanese Commercial Bank SAL (Beirut, Libano) (rappresentanti: P. Vanderveeren, L. Defalque e T. Bontinck, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e S. Cook, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale, in primo luogo del regolamento di esecuzione n. 55/2012 del Consiglio del 23 gennaio 2012, che attua l’articolo [32], paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 19, pag. 6), in secondo luogo, la decisione di esecuzione 2012/37/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 19, pag. 33), in terzo luogo, della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330, pag. 21), in quarto luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2012 del Consiglio, del 29 novembre 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 330, pag. 9), in quinto luogo, delle «lettere-decisione» del Consiglio del 24 gennaio 2012 e del 30 novembre 2012, che notificano alla ricorrente le misure restrittive che la riguardano, in sesto luogo, della decisione 2013/109/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2013, che modifica la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 58, pag. 8), in settimo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 111, pag. 1), in ottavo luogo, della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), nella parte in cui tali atti incidono sulla situazione della ricorrente.
Dispositivo
1) |
I ricorsi sono respinti. |
2) |
La Syrian Lebanese Commercial Bank SAL è condannata alle spese |
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/9 |
Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2014 — Gandia Blasco/UAMI — Sachi Premium-Outdoor Furniture (poltrona cubica)
(Causa T-339/12) (1)
(Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante una poltrona cubica - Disegno o modello anteriore - Motivo di nullità - Carattere individuale - Impressione generale diversa - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) no. 6/2002)
2014/C 78/18
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Gandia Blasco, SA (Valencia, Spagna) (rappresentante: avv. I. Sempere Massa)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sachi Premium-Outdoor Furniture, Lda (Estarreja, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti M. Oehen Mendes e M. Paes)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI, del 25 maggio 2012 (procedimento R 970/2011-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Gandia Blasco, SA e la Sachi Premium-Outdoor Furniture, Lda.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Gandia Blasco, SA è condannata alle spese. |
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/10 |
Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2014 — Sachi Premium-Outdoor Furniture/UAMI — Gandia Blasco (Poltrona)
(Causa T-357/12) (1)
(Disegno o modello comunitario - Procedimento di nullità - Disegno o modello comunitario registrato rappresentante una poltrona - Disegno o modello anteriore - Motivo di nullità - Assenza di carattere individuale - Articoli 6 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002)
2014/C 78/19
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sachi Premium-Outdoor Furniture, Lda (Estarreja, Portogallo) (rappresentante: M. Oehen Mendes, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Gandia Blasco, SA (Valencia, Spagna) (rappresentante: I. Massa, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI, del 27 aprile 2012 (procedimento R 969/2011-3), relativa ad un procedimento di nullità tra la Gandia Blasco SA e la Sachi Premium-Outdoor Furniture, Lda.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Sachi Premium-Outdoor Furniture, Lda è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
3) |
La Gandia Blasco, SA è condannata alle proprie spese. |
15.3.2014 |
IT |
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C 78/10 |
Ordinanza del Tribunale del 23 gennaio 2014 — Confederación de Cooperativas Agrarias de España e CEPES/Commissione
(Causa T-156/10) (1)
(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Legislazione spagnola che prevede misure a favore di cooperative agricole in seguito all’aumento del costo del carburante - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno - Associazioni professionali - Difetto di incidenza individuale - Assenza di restituzione - Sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire - Irricevibilità)
2014/C 78/20
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Confederación de Cooperativas Agrarias de España (Madrid, Spagna); e Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) (Madrid) (rappresentanti: M. Araujo Boyd e M. Muñoz de Juan, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e C. Urraca Caviedes, agenti)
Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid (Aeescam) (rappresentanti: R. Ortega Bueno e M. Delgado Echevarría, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2010/473/UE della Commissione, del 15 dicembre 2009, riguardante le misure di sostegno al settore agricolo cui la Spagna ha dato esecuzione in seguito all’aumento del costo del carburante (GU 2010, L 235, pag. 1)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La Confederación de Cooperativas Agrarias de España e la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
L’Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid (Aeescam) sopporterà le proprie spese. |
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/11 |
Ordinanza del Tribunale del 21 gennaio 2014 — Bricmate/Consiglio
(Causa T-596/11) (1)
(Ricorso di annullamento - Dumping - Importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina - Dazio antidumping definitivo - Insussistenza di incidenza individuale - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Irricevibilità)
2014/C 78/21
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bricmate AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentanti: C. Dackö, A. Willems e S. De Knop, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti inizialmente da G. Berrisch e A. Polcyn, successivamente da A. Polcyn, avvocati)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti); Cerame-Unie AISBL (Bruxelles, Belgio); Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) (Castellón de la Plana, Spagna); Confindustria Ceramica (Sassuolo, Italia); Casalgrande Padana SpA (Casalgrande, Italia); e Etruria Design Srl (Modena, Italia) (rappresentanti: V. Akritidis e Y. Melin, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 238, pag. 1)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La Bricmate AB sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
4) |
La Cerame-Unie AISBL, L’Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), La Confindustria Ceramica, La Casalgrande Padana SpA e l’Etruria Design Srl sopporteranno le proprie spese. |
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/11 |
Ordinanza del Tribunale del 23 gennaio 2014 — Pro-Duo/UAMI — El Corte Inglés (GO!)
(Causa T-141/12) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a provvedere)
2014/C 78/22
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pro-Duo NV (Gand, Belgio) (rappresentanti: inizialmente T. G. Alkin, in seguito T. G. Alkin e C. Hall, barristers)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J.L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela e I. Munilla Muñoz, avvocati)
Oggetto
Ricorso diretto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 19 gennaio 2012 (procedimento R 1373/2011-4), riguardante un procedimento d’opposizione tra El Corte Inglés, SA e la Pro-Duo NV.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso |
2) |
La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna di esse, la metà di quelle sostenute dal convenuto. |
15.3.2014 |
IT |
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C 78/11 |
Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2014 — Faktor, B. i W. Gęsina/Commissione
(Causa T-468/12) (1)
(Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Tardività - Assenza di forza maggiore o caso fortuito - Irricevibilità manifesta)
2014/C 78/23
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina, Gęsina Wojciech (Varsavia, Polonia) (rappresentante: H. Mackiewicz, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Keppenne e M. Owsiany-Hornung, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 554/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 166, pag. 20).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina, Gęsina Wojciech è condannata alle spese. |
15.3.2014 |
IT |
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C 78/12 |
Ordinanza del Tribunale del 21 gennaio 2014 — EPAW/Commissione
(Causa T-168/13) (1)
(Ricorso di annullamento - Persona giuridica di diritto privato - Assenza di prova dell’esistenza giuridica - Articolo 44, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale - Irricevibilità manifesta)
2014/C 78/24
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: European Platform Against Windfarms (EPAW) (rappresentante: C. Kiss, avvocato).
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente K. Herrmann e P. Oliver e, successivamente, L. Pignataro Nolin, K. Herrmann e J. Tomkin, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, intitolata «Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo», del 6 giugno 2012, nonché della decisione della Commissione del 21 gennaio 2013 che respinge in quanto irricevibile la richiesta della ricorrente volta al riesame di tale comunicazione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La European Platform Against Windfarms (EPAW) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
15.3.2014 |
IT |
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C 78/12 |
Impugnazione proposta il 18 dicembre 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 23 ottobre 2013, causa F-93/12, D'Agostino/Commissione
(Causa T-670/13 P)
2014/C 78/25
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)
Controinteressato nel procedimento: Luigi D'Agostino (Lussemburgo, Lussemburgo)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 23 ottobre 2013, nella causa F-93/12, D’Agostino/Commissione; |
— |
respingere il ricorso proposto dal sig. D’Agostino nella causa F-93/12 in quanto infondato; |
— |
decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese relative alla presente istanza; |
— |
condannare il sig. D’Agostino alle spese dell'istanza avviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica; |
— |
sospendere il procedimento fino alla pronuncia della sentenza nella causa T-368/12 P, Commissione/Macchia. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1) |
Primo motivo, vertente su un errore materiale e su uno snaturamento dei fatti, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (TFP) avrebbe applicato la sua sentenza del 13 giugno 2012, Macchia/Commissione (F-63/11, non ancora pubblicata nella Raccolta) alla situazione di un agente contrattuale che non ha sollecitato il rinnovo del suo contratto. |
2) |
Secondo motivo, vertente su errori di diritto, che si suddivide in tre parti, basate:
|
3) |
Terzo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione (con riferimento ai punti 57 e 59 della sentenza impugnata). |
15.3.2014 |
IT |
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C 78/13 |
Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — Colomer Italy/UAMI — Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO)
(Causa T-681/13)
2014/C 78/26
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Colomer Italy SpA (Sala Bolognese, Italia) (rappresentanti: M. Ricolfi, F. Tarocco e C. Mezzetti, avocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Farmaca International SpA (Torino, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Accogliere il presente ricorso, con il conseguente annullamento della decisione della prima Commissione di ricorso del 3 ottobre 2013, notificata il 17 ottobre 2013, resa nel procedimento R 1186/2012-1; |
— |
Rigettare l’opposizione di Farmaca International SpA. alla registrazione del marchio «INTERCOSMO ESTRO», così che la medesima registrazione sia concessa; |
— |
Disporre la rifusione integrale delle spese del presente procedimento a favore della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo con elemento verbale «INTERCOSMO ESTRO» per prodotti nella classe 3
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Farmaca International SpA
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio figurativo non registrato «ESTRO» per prodotti di «cosmetici per capelli»
Decisione della divisione d'opposizione: L’opposizione è accolta
Decisione della commissione di ricorso: Il ricorso è rigettato
Motivi dedotti: Violazione e incorretta applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 75 del Regolamento (CE) n. 207/2009.
15.3.2014 |
IT |
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C 78/13 |
Ricorso proposto il 24 dicembre 2013 — Lidl Stiftung/UAMI — Horno del Espinar (Castello)
(Causa T-715/13)
2014/C 78/27
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: inglese
Parti
Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: M. Wolter, M. Kefferpütz e A. Marx, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Horno del Espinar, SL (El Espinar, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1o ottobre 2013 nel procedimento R 2338/2012-2; |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento verbale «Castello» per prodotti delle classi 29, 30 e 31 — domanda di marchio comunitario n. 6 819 941
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario n. 4 199 907 per beni e servizi delle classi 30, 35 e 39 e marchio spagnolo per prodotti e servizi delle classi 30, 35 e 39
Decisione della divisione d'opposizione: accolta l’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: respinto il ricorso
Motivi dedotti: violazione degli articoli 75, 79 e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.
15.3.2014 |
IT |
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C 78/14 |
Ricorso proposto il 14 gennaio 2014 — José Manuel Baena Grupo/UAMI — Neuman y Galdeano del Sel (Rappresentazione di un personaggio seduto)
(Causa T-28/14)
2014/C 78/28
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: José Manuel Baena Grupo, SA (Santa Perpètua de Mogoda, Spagna) (rappresentante: A. Canela Giménez, abogado)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Herbert Neuman e Andoni Galdeano del Sel (Tarifa, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione dell’UAMI; |
— |
condannare l’UAMI alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: disegno o modello comunitario registrato n. 426 895-002 per «ornamento per magliette, ornamento per berretti a visiera, ornamento per autoadesivi, ornamento per stampati, compreso materiale pubblicitario».
Titolare del marchio comunitario: Ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Herbert Neuman e Andoni Galdeano del Sel
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Marchio figurativo comunitario n. 1 312 651, per prodotti delle classi 25, 28 e 32 della Classificazione di Nizza
Decisione della divisione di annullamento: Accoglimento del ricorso e dichiarazione della nullità del disegno
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto parziale del ricorso
Motivi dedotti: Interpretazione errata del regolamento n. 6/2002
15.3.2014 |
IT |
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C 78/14 |
Ricorso proposto il 20 gennaio 2014 — Sales & Solutions/UAMI — Wattline (WATTLINE)
(Causa T-46/14)
2014/C 78/29
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sales & Solutions GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: K. Gründig-Schnelle, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wattline GmbH (Ruderting, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
modificare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 18 novembre 2013, procedimento R 1668/2012-4, in senso integralmente integralmente conforme all’opposizione e nel senso di respingere la domanda di marchio comunitario; |
— |
condannare l’interveniente alle spese del procedimento, incluse quelle del procedimento di opposizione |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la Wattline GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «WATTLINE» per servizi delle classi 35, 36 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 8 908 345
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi tedeschi, denominativo e figurativo, e marchi comunitari, denominativo e figurativo, «WATT» per servizi delle classi 35, 39 e 42
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell’opposizione;
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 e violazione della regola 20, paragrafo 7, lettera c), e della regola 50, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione.
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/15 |
Ricorso proposto il 21 gennaio 2014 — Pfizer/Commissione e EMA
(Causa T-48/14)
2014/C 78/30
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Pfizer Ltd (Sandwich, Regno Unito) (rappresentanti: K. Bacon e M. Schaefer, barristers, I. Dodds-Smith, C. Stothers e J. Mulryne, solicitors)
Convenute: Commissione europea e Agenzia europea dei medicinali
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione e dell’EMA, contenuta nelle lettere delll’11 novembre 2013 e del 15 novembre 2013, di non rilasciare l’attestato di conformità; e |
— |
condannare la Commissione e l’EMA alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo, vertente sul fatto che, sostenendo che l’attestato di conformità per l’autorizzazione della ricorrente all’immissione in commercio del prodotto Vfend come medicinale non può essere rilasciato finché gli studi illustrati nel piano di indagine pediatrica («PIP») non siano stati valutati ai fini della nuova indicazione profilattica, l’EMA ha interpretato erroneamente l’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento pediatrico (1).
(1) Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378, pag. 1).
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/15 |
Ricorso proposto il 20 gennaio 2014 — Demp/UAMI (TURBO DRILL)
(Causa T-50/14)
2014/C 78/31
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Demp BV (Vianen, Paesi Bassi) (rappresentante: C. Gehweiler, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 22 novembre 2013, procedimento R 1254/2013-4, con riferimento ai prodotti della classe 6 (materiale da costruzione in metallo, serrami, chincaglieria metallica, materiale di fissaggio, materiale di montaggio, viti, parti e accessori in relazione a tutti i suddetti prodotti, tutti i prodotti suddetti in metallo); classe 19 (materiale da costruzione, materiale di fissaggio, materiale di montaggio, viti; parti e accessori in relazione a tutti i suddetti prodotti; tutti i prodotti suddetti non in metallo) e prodotti della classe 20 (materiale di fissaggio, materiale di montaggio, viti); |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «TURBO DRILL» per prodotti delle classi 6, 7, 8, 19 e 20 — domanda di marchio comunitario n. 11 695 145
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 207/2009.
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/16 |
Ricorso proposto il 21 gennaio 2014 — Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen/UAMI (Lembergerland)
(Causa T-55/14)
2014/C 78/32
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen eG (Vaihingen an der Enz, Germania) (rappresentante: H. Steffan, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della commissione di ricorso del 14 novembre 2013, procedimento R 566/2013-1, relativa alla domanda di marchio comunitario n. 11 134 947; |
— |
con riferimento alla decisione della commissione di ricorso del 14 novembre 2013, procedimento R 566/2013-1, imporre al convenuto di registrare il marchio richiesto; |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Lembergerland» per prodotti della classe 33 — domanda di marchio comunitario n. 11 134 947
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 207/2009.
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/16 |
Ricorso proposto il 29 gennaio 2014 — Iran Insurance/Consiglio
(Causa T-63/14)
2014/C 78/33
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Iran Insurance Company (Tehran, Iran) (rappresentante: D. Luff, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione Europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare il paragrafo 2 dell’allegato alla decisione 2013/661/PESC del Consiglio del 15 novembre 2013 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 18); |
— |
Annullare il paragrafo 2 dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 3); |
— |
Dichiarare inapplicabile alla ricorrente l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c)della decisione del Consiglio 2010/413/PESC (1), come modificata dall’articolo 1, paragrafo 7, della decisione 2012/35/PESC (2) del Consiglio, del 23 gennaio 2012 e gli articoli 23, paragrafo 2, lettera d), e 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 (3) del 23 marzo 2012; |
— |
Condannare il convenuto al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla mancata dimostrazione della ragione specifica dell’inclusione negli elenchi dell’Iran Insurance Company. La ricorrente avrebbe negato chiaramente di aver fornito supporto al governo iraniano. Inoltre, la ricorrente non avrebbe fornito supporto nucleare all’Iran. Non sarebbero, quindi, soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c) della decisione 2010/413/PESC del Consiglio (come modificata dall’articolo 1, paragrafo 7 della decisione 2012/35/PESC del Consiglio del 23 gennaio 2012, dall’articolo1, paragrafo 8 della decisione 2012/635/PESC del Consiglio del 15 ottobre 2012 e dall’articolo 1, paragrafo 2 della decisione 2012/829/PESC del 21 dicembre 2012) nonché i requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (come modificato dall’articolo 1, paragrafo 11 del regolamento n. 1263/2012 del Consiglio del 21 dicembre 2012). |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il Consiglio, sanzionando l’Iran Insurance Company per il solo motivo di essere una società di proprietà statale, avrebbe operato una discriminazione nei confronti della ricorrente rispetto ad altre società pubbliche iraniane non oggetto di sanzioni. In tal modo il Consiglio avrebbe violato i principi di eguaglianza, non discriminazione e buona amministrazione. |
3) |
Terzo motivo, vertente sull’inadeguata esposizione da parte del Consiglio delle motivazioni della sua decisione di mantenere la ricorrente nell’elenco delle entità sanzionate. Facendo riferimento all’«impatto dei provvedimenti nel contesto degli obiettivi politici dell’Unione», avrebbe omesso di specificare il tipo di impatto a cui si riferisce e come i provvedimenti affrontino tale impatto. |
4) |
Quarto motivo, vertente sull’abuso di potere operato dal Consiglio nel mantenere la ricorrente nell’elenco delle entità sanzionate. Il Consiglio, di fatto, si sarebbe rifiutato di adeguarsi alla sentenza del Tribunale nella causa T-12/11. Il Consiglio avrebbe minato la struttura istituzionale dell’Unione Europea e leso il diritto della ricorrente di ottenere giustizia e di vederne l’attuazione. Il Consiglio avrebbe inoltre eluso le proprie responsabilità e i propri obblighi di cui alla decisione 2013/661/PESC del Consiglio del 15 novembre 2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 come chiaramente specificati al Consiglio dal Tribunale nella succitata sentenza. |
5) |
Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del principio del legittimo affidamento, non essendosi conformato ad una sentenza del Tribunale in cui esso era parte soccombente nei confronti della ricorrente, avendo mancato persino di rispettare i fondamenti e le motivazioni della sentenza, essendo incorso in un errore di fatto riguardo all’attività economica della ricorrente e il suo presunto ruolo nei confronti del governo iraniano, avendo omesso di intraprendere la benché minima indagine sul ruolo effettivo e sull’attività economica svolta dalla ricorrente, sebbene ciò fosse stato indicato dal Tribunale come un aspetto importante del regime sanzionatorio dell’UE nei confronti dell’Iran, e avendo mantenuto le sanzioni oltre il 20 gennaio 2014, data in cui l’UE ha trovato un accordo sulle attività che producono reddito per l’Iran, poiché tale paese non è più considerato impegnato in attività di proliferazione nucleare. |
6) |
Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del principio di proporzionalità. |
(1) Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39)
(2) Decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 19, pag. 22)
(3) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1)
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/17 |
Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2014 — Gap granen & producten/Commissione
(Causa T-437/10) (1)
2014/C 78/34
Lingua processuale: il neerlandese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/18 |
Ordinanza del Tribunale del 27 gennaio 2014 — Commissione/UAMI — Ten ewiv (TEN)
(Causa T-658/11) (1)
2014/C 78/35
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/18 |
Ordinanza del Tribunale del 27 gennaio 2014 — Commissione/UAMI — European Alliance for Solutions and Innovations (EASI European Alliance Solutions Innovations)
(Causa T-659/11) (1)
2014/C 78/36
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/18 |
Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2014 — EDF/Commissione
(Causa T-389/12) (1)
2014/C 78/37
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/18 |
Ordinanza del Tribunale del 21 gennaio 2014 — Xeda International e altri/Commissione
(Causa T-415/12) (1)
2014/C 78/38
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/19 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 21 gennaio 2014 — Van Asbroeck/Parlamento
(Causa F-102/12) (1)
(Funzione pubblica - Inquadramento nel grado - Candidati iscritti nella lista di riserva di concorsi di passaggio di categoria prima dell’entrata in vigore della riforma della riforma statutaria del 2004 - Indennità compensativa - Decisione di reinquadrare i funzionari che beneficiano di tale indennità compensativa)
2014/C 78/39
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Van Asbroeck (Dilbeek, Belgio) (rappresentanti: C. Bernard-Glanz e S. Rodrigues, avvocati)
Convenuto: Parlamento (rappresentanti: V. Montebello-Demogeot e S. Seyr, in qualità di agenti, e successivamente V. Montebello-Demogeot e M. Ecker, in qualità di agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di reinquadrare il ricorrente nel grado AST5, scatto 3, con effetto retroattivo.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. Van Asbroeck. |
(1) GU C 366 del 24.11.12, pag. 41.
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/19 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 21 gennaio 2014 — Jelenkowska-Luca/Commissione
(Causa F-114/12) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto - Cittadinanza dello Stato sul cui territorio si trova la sede di servizio - Residenza abituale)
2014/C 78/40
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Jelenkowska-Luca (Roma, Italia) (rappresentante: P. K. Rosiak, avocat)
Convenuta: Commissione (rappresentanti: K. Herrmann e V. Joris, in qualità di agenti)
Oggetto
Domanda di annullare la decisione di non accordare alla ricorrente l’indennità di dislocazione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La sig.ra Jelenkowska-Luca sopporta le proprie spese ed è condannata a pagare le spese sostenute dalla Commissione europea. |
(1) GU C 26 del 26.1.2013, pag. 71