ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2014.061.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 61

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57.° anno
1 marzo 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2014/C 061/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 52 del 22.2.2014

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2014/C 061/02

Causa C-593/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 20 novembre 2013 — Presidenza del Consiglio dei Ministri e a./Rina Services SpA e a.

2

2014/C 061/03

Causa C-596/13 P: Impugnazione proposta il 21 novembre 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 settembre 2013, Globula/Commissione europea, T-465/11

2

2014/C 061/04

Causa C-607/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 25 novembre 2013 — Ministero dell’Economia e delle Finanze e a./Francesco Cimmino e a.

3

2014/C 061/05

Causa C-620/13 P: Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 dalla British Telecommunications plc avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013, British Telecommunications plc/Commissione europea, T-226/09

3

2014/C 061/06

Causa C-631/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Patent- und Markensenat (Austria) il 2 dicembre 2013 — Arne Forsgren/Österreichisches Patentamt

4

2014/C 061/07

Causa C-647/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 6 dicembre 2013 — Office national de l’emploi/Marie-Rose Melchior

5

2014/C 061/08

Causa C-678/13: Ricorso proposto il del 19 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

5

2014/C 061/09

Causa C-685/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 27 dicembre 2013 — Belgacom SA/Commune de Fléron

6

2014/C 061/10

Causa C-15/14 P: Impugnazione proposta il 15 gennaio 2014 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 novembre 2013, causa T-499/10, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt./Commissione europea

6

2014/C 061/11

Causa C-21/14 P: Impugnazione proposta il 16 gennaio 2014 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 5 novembre 2013, causa T-512/09, Rusal Armenal ZAO/Consiglio dell’Unione europea

7

 

Tribunale

2014/C 061/12

Causa T-309/10: Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2014 — Klein/Commissione (Responsabilità extracontrattuale — Dispositivi medici — Articoli 8 e 18 della direttiva 93/42/CEE — Inerzia della Commissione in seguito alla notifica di una decisione di divieto d’immissione in commercio — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli)

8

2014/C 061/13

Causa T-113/12: Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2014 — Bial-Portela/UAMI — Probiotical (PROBIAL) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo PROBIAL — Marchi nazionali, internazionale, comunitario denominativi e figurativi anteriori, insegna, nome commerciale e logo Bial — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]

8

2014/C 061/14

Causa T-232/12: Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2014 — Wilmar Trading/UAMI — Agroekola (ULTRA CHOCO) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ULTRA CHOCO — Marchio nazionale denominativo anteriore ultra choco — Marchio utilizzato nella prassi commerciale nell’Unione europea e in Bulgaria non registrato anteriore ULTRA CHOCO — Articolo 60 del regolamento (CE) n. 20/2009 — Mancato rispetto dell’obbligo di versare la tassa di ricorso entro il termine — Decisione della commissione di ricorso che dichiara il ricorso non proposto]

9

2014/C 061/15

Causa T-645/13: Ricorso proposto il 29 novembre 2013 — Nezi/UAMI — Etam (E)

9

2014/C 061/16

Causa T-648/13: Ricorso proposto il 3 dicembre 2013 — IOIP Holdings/UAMI (GLISTEN)

10

2014/C 061/17

Causa T-651/13: Ricorso proposto il 12 dicembre 2013 — Time/UAMI (InSTyle)

10

2014/C 061/18

Causa T-656/13: Ricorso proposto il 10 dicembre 2013 — The Smiley Company/UAMI (Forma di un biscotto)

10

2014/C 061/19

Causa T-657/13: Ricorso proposto l’11 dicembre 2013 — BH Stores/UAMI — Alex Toys (ALEX)

11

2014/C 061/20

Causa T-658/13 P: Impugnazione proposta il 10 dicembre 2013 da BP avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 settembre 2013, causa F-38/12, BP/FRA

11

2014/C 061/21

Causa T-662/13: Ricorso proposto il 12 dicembre 2013 — dm-drogerie markt/UAMI — Diseños Mireia (D e M)

12

2014/C 061/22

Causa T-665/13: Ricorso proposto il 16 dicembre 2013 — Zitro IP/UAMI — Gamepoint (SPIN BINGO)

13

2014/C 061/23

Causa T-674/13: Ricorso proposto il 18 dicembre 2013 — Gugler France/UAMI — Gugler (GUGLER)

13

2014/C 061/24

Causa T-683/13: Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — Brammer/UAMI — Office Ernest T. Freylinger (EUROMARKER)

14

2014/C 061/25

Causa T-706/13: Ricorso proposto il 24 dicembre 2013 — TUI Deutschland/UAMI Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)

14

2014/C 061/26

Causa T-707/13: Ricorso proposto il 27 dicembre 2013 — Steinbeck/UAMI — Alfred Sternjakob (BE HAPPY)

15

2014/C 061/27

Causa T-709/13: Ricorso proposto il 27 dicembre 2013 — Steinbeck/UAMI — Alfred Sternjakob (BE HAPPY)

15

2014/C 061/28

Causa T-710/13: Ricorso proposto il 23 dicembre 2013 — Bundesverband Deutsche Tafel/UAMI — Tiertafel Deutschland (Tafel)

16

2014/C 061/29

Causa T-712/13: Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — Monster Energy/UAMI (REHABILITATE)

16

2014/C 061/30

Causa T-713/13: Ricorso proposto il 30 dicembre 2013 — 9Flats/UAMI — Tibesoca (9flats.com)

17

2014/C 061/31

Causa T-714/13: Ricorso proposto il 23 dicembre 2013 — Gold Crest/UAMI (MIGHTY BRIGHT)

17

2014/C 061/32

Causa T-16/14: Ricorso proposto il 6 gennaio 2014 — Banco Mare Nostrum/Commissione

18

2014/C 061/33

Causa T-18/14: Ricorso proposto il 6 gennaio 2014 — Aguas de Valencia/Commissione

18

2014/C 061/34

Causa T-21/14: Ricorso proposto l’8 gennaio 2014 — NetMed/UAMI — Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik (SANDTER 1953)

19

2014/C 061/35

Causa T-24/14: Ricorso proposto il 7 gennaio 2014 — NCG Banco/Commissione

19

2014/C 061/36

Causa T-25/14: Ricorso proposto il 9 gennaio 2014 — Spagna/Commissione

20

2014/C 061/37

Causa T-29/14: Ricorso proposto il 7 gennaio 2014 — Taetel/Commissione

20

2014/C 061/38

Causa T-31/14: Ricorso proposto il 7 gennaio 2014 — Banco Popular Español/Commissione

21

 

Tribunale della funzione pubblica

2014/C 061/39

Causa F-2/14: Ricorso proposto il 9 gennaio 2014 — ZZ e ZZ/Corte dei conti

22

2014/C 061/40

Causa F-4/14: Ricorso proposto il 13 gennaio 2014 — ZZ/Parlamento

22

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

1.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 61/1


2014/C 61/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 52 del 22.2.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 45 del 15.2.2014

GU C 39 del 8.2.2014

GU C 31 del 1.2.2014

GU C 24 del 25.1.2014

GU C 15 del 18.1.2014

GU C 9 del 11.1.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

1.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 61/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 20 novembre 2013 — Presidenza del Consiglio dei Ministri e a./Rina Services SpA e a.

(Causa C-593/13)

2014/C 61/02

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri e a.

Convenute: Rina Services SpA e a.

Questioni pregiudiziali

1)

Se i principi del Trattato sulla libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) e sulla libera prestazione di servizi (art. 56 TFUE), nonché quelli di cui alla direttiva 2006/123/CE (1), ostino all’adozione ed applicazione di una normativa nazionale che sancisce che per le SOA, costituite nella forma delle società per azioni, «la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica»;

2)

se la deroga di cui all’art. 51 TFUE debba essere interpretata nel senso di ricomprendere un’attività come quella di attestazione svolta da organismi di diritto privato, i quali, per un verso, devono essere costituiti nella forma delle società per azioni ed operano in un mercato concorrenziale; per altro verso, partecipano dell’esercizio di pubblici poteri e, per questo, sono sottoposti ad autorizzazione e a stringenti controlli da parte dell’Autorità di vigilanza.


(1)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, GU L 376, pag. 36.


1.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 61/2


Impugnazione proposta il 21 novembre 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 settembre 2013, Globula/Commissione europea, T-465/11

(Causa C-596/13 P)

2014/C 61/03

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, L. Armati, agenti)

Altre parti nel procedimento: Globula a.s., Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 settembre 2013, notificata alla Commissione l’11 settembre 2013, Globula/Commissione europe, T-465/11;

dichiarare che il primo motivo del ricorso di primo grado è infondato e rinviare la causa al Tribunale ai fini dell’esame dei motivi secondo e terzo del ricorso di primo grado; e

riservare le spese del procedimento di primo grado e del procedimento d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A parere della Commissione la sentenza impugnata deve essere annullata sulla base dei motivi seguenti:

 

In primo luogo, violazione degli articoli 288 e 297, paragrafo 1, TFUE nell’affermare che le norme della seconda direttiva sul gas (1) si applicano al caso in esame: tale prima serie di argomenti dedotti dalla Commissione tratterà la questione se il Tribunale sia stato nel giusto nel considerare (implicitamente) che la Commissione applicava la terza direttiva sul gas (2) retroattivamente.

 

In secondo luogo, erronea qualificazione giuridica dei fatti da parte del Tribunale e mancata adeguata applicazione del criterio normativo che esso stesso aveva richiamato: supponendo corretta la valutazione del Tribunale consistente nel considerare che l’applicazione delle norme sostanziali della terza direttiva sul gas sarebbe stata retroattiva (quod non), la questione se le norme di cui all’articolo 36 della terza direttiva sul gas costituiscano un tutt’uno inscindibile dal punto di vista della loro efficacia nel tempo è sollevata al fine di determinare se il Tribunale sia stato altresì nel giusto nel considerare parimenti vietata l’applicazione retroattiva delle norme procedurali contenute in tale direttiva.

 

A parere della Commissione, la valutazione della decisione di esenzione notificata di cui trattasi sulla base delle norme procedurali e sostanziali di cui alla terza direttiva sul gas non comportava un’applicazione retroattiva di tale atto ed è invece conforme al principio di applicazione immediata, in forza del quale una disposizione del diritto dell’Unione si applica fin dalla sua entrata in vigore agli effetti futuri di una situazione sorta sotto l’impero della precedente norma.


(1)  Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).

(2)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211, pag. 94).


1.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 61/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 25 novembre 2013 — Ministero dell’Economia e delle Finanze e a./Francesco Cimmino e a.

(Causa C-607/13)

2014/C 61/04

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte Suprema di Cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ministero dell’Economia e delle Finanze e a.

Convenuto: Francesco Cimmino e a.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 11 del Regolamento CE n. 2362/98 (1), il quale prevede a carico degli Stati membri l’onere di accertare se gli operatori che esercitano un’attività di importazione per proprio conto come entità economica autonoma quanto alla direzione, al personale e all’esercizio, debba essere interpretato nel senso che sono escluse dal benefici doganali accordati tutte le attività di importazione eseguite per conto di un operatore tradizionale qualora queste siano svolte da soggetti solo formalmente in possesso dei requisiti previsti per i «nuovi operatori» dallo stesso Regolamento;

2)

se il Regolamento CE n. 2362/98 consenta ad un operatore tradizionale di vendere banane che si trovano al di fuori del territorio dell’Unione ad un operatore nuovo arrivato accordandosi con quest’ultimo perché provveda a far entrare nel territorio dell’Unione le banane a dazio agevolato e le rivenda allo stesso operatore tradizionale ad un prezzo concordato prima dell’intera operazione, senza sopportare alcun effettivo rischio d’impresa e senza fornire alcuna organizzazione di mezzi quanto a tale operazione;

3)

se l’accordo di cui al precedente punto 2 integri una violazione del divieto di cessione di diritti dagli operatori nuovi agli operatori tradizionali di cui all’art. 21, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 2362/98, con la conseguenza che la cessione effettuata resta priva di effetto e il dazio risulta dovuto nella misura piena e non in quella agevolata, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 3, del Regolamento n. 2988/95 (2).


(1)  Regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità; GU L 293, pag. 32.

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, GU L 312, pag. 1.


1.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 61/3


Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 dalla British Telecommunications plc avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013, British Telecommunications plc/Commissione europea, T-226/09

(Causa C-620/13 P)

2014/C 61/05

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: British Telecommunications plc (rappresentanti: J. Holmes, barrister, H. Legge QC)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, BT Pension Scheme Trustees Ltd

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui riguarda i motivi primo e secondo del suo ricorso dinanzi al Tribunale;

accogliere tali motivi in quanto fondati;

annullare la decisione 2009/703/CE della Commissione dell’11 febbraio 2009 (1); e

rimborsare alla ricorrente le spese della presente impugnazione e del ricorso dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce tre motivi a sostegno della sua impugnazione.

Con il suo primo motivo la ricorrente sostiene che nella sentenza impugnata il Tribunale abbia sviluppato motivi propri, che non figurano nella decisione della Commissione, per non tener in considerazione taluni obblighi speciali nella sua valutazione del carattere selettivo. Il Tribunale ha in tal modo indebitamente tentato di sostituire la sua motivazione a quella della Commissione nella valutazione dell’esistenza di un vantaggio selettivo a favore della ricorrente.

Con il suo secondo motivo la ricorrente sostiene che, comunque, i motivi propri del Tribunale contengono errori di diritto, poiché, non tenendo in considerazione gli obblighi speciali, il Tribunale ha applicato un criterio giuridico non corretto e si è basato comunque su motivi o irrilevanti dal punto di vista giuridico o che distorcevano il significato evidente della prova.

Con il suo terzo motivo la ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’esaminare i motivi addotti dalla Commissione per non tenere in considerazione gli obblighi speciali, accogliendo tali motivi in quanto giuridicamente pertinenti e sufficienti a fondare la decisione della Commissione. Il controllo del Tribunale è inadeguato. In alcuni punti non è chiaro se Tribunale accolga o meno la motivazione della Commissione e, in caso positivo, su quali basi la accolga. In altri punti il Tribunale prende in considerazione elementi giuridicamente non pertinenti e sostituisce la propria motivazione a quella della Commissione.


(1)  Decisione della Commissione dell’11 febbraio 2009, concernente l’aiuto di Stato C-55/07 (ex NN 63/07, CP 106/06) al quale ha dato esecuzione il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord — Garanzia di Stato a favore di BT [notificata con il numero C(2009) 685]. (GU L 242, pag. 21).


1.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 61/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Patent- und Markensenat (Austria) il 2 dicembre 2013 — Arne Forsgren/Österreichisches Patentamt

(Causa C-631/13)

2014/C 61/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Patent- und Markensenat

Parti

Ricorrente: Arne Forsgren

Convenuto: Österreichisches Patentamt

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai sensi dell’articolo 1, lettera b), e dell’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (1), ove sussistano gli ulteriori requisiti, possa essere rilasciato un certificato protettivo per un principio attivo (nella specie: la proteina D) protetto da un brevetto di base, qualora tale principio attivo sia presente nel medicinale (nella specie: Synflorix) in legame covalente (molecolare) con altri principi attivi, ma mantenga i propri effetti.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione:

2.1.

Se, ai sensi dell’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 469/2009, possa essere rilasciato un certificato protettivo per la sostanza (nella specie: la proteina D) protetta dal brevetto di base, qualora essa sia munita di effetti terapeutici propri (nella specie, quale vaccino contro i batteri Haemophilus influenzae), ma l’autorizzazione del medicinale non si riferisca a tali effetti.

2.2.

Se, ai sensi dell’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 469/2009, possa essere rilasciato un certificato protettivo per la sostanza (nella specie: la proteina D) protetta dal brevetto di base, qualora l’autorizzazione indichi tale sostanza come «vettrice» per i principi attivi veri e propri (nella specie: i polisaccaridi pneumococcici), essa, quale «adiuvante», rafforzi gli effetti di tali principi, ma siffatti effetti non vengano menzionati espressamente nell’autorizzazione del medicinale.


(1)  GU L 152, pag. 1.


1.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 61/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 6 dicembre 2013 — Office national de l’emploi/Marie-Rose Melchior

(Causa C-647/13)

2014/C 61/07

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Office national de l’emploi.

Convenuta: Marie-Rose Melchior.

Questioni pregiudiziali

Se il principio di leale cooperazione e l’articolo 4, paragrafo 3, del TUE, da un lato, e l’articolo 34, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, dall’altro, ostino a che uno Stato membro, per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione, rifiuti:

di tenere conto dei periodi di lavoro svolti in qualità di agente contrattuale al servizio di un’istituzione dell’Unione europea stabilita in tale Stato membro, in particolare qualora, sia prima che dopo il periodo di occupazione in qualità di agente contrattuale, siano state effettuate delle prestazioni in qualità di lavoratore dipendente in forza della normativa di suddetto Stato membro;

di equiparare ai giorni di lavoro i giorni di disoccupazione indennizzati nell’ambito del «Regime applicabile ad altri agenti delle Comunità europee», mentre i giorni di disoccupazione indennizzati in conformità della normativa di suddetto Stato membro beneficiano di una siffatta equiparazione.


1.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 61/5


Ricorso proposto il del 19 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-678/13)

2014/C 61/08

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e D. Milanowska)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare, ai sensi dell’articolo 258, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che la Repubblica di Polonia, avendo applicato un’aliquota IVA ridotta, tra l’altro, alle cessioni di:

apparecchi medici, materiale ausiliario e altri strumenti medici non esclusivamente destinati all’uso personale degli invalidi e/o non normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità;

prodotti quali, tra gli altri, agenti disinfettanti, prodotti o preparati ad uso farmaceutico e prodotti sanitari, che non siano prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie o per trattamenti medici e veterinari, inclusi i prodotti utilizzati per fini di contraccezione e di protezione dell’igiene femminile;

elencati nell’allegato 3 della legge polacca sull’IVA, relativo ai dispositivi medici e ai prodotti medici e farmaceutici, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 96 a 98 della direttiva IVA (1), in combinato disposto con l’allegato III della stessa;

Condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la Commissione sostiene che la Repubblica di Polonia applica un’aliquota IVA ridotta a beni non appartenenti alla categoria di beni menzionati nell’allegato III della direttiva IVA. Tali beni dovrebbero essere assoggettati all’aliquota normale, non potendo rientrare nell’ambito della deroga di cui all’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva.

Secondo la Commissione, i beni controversi non sono qualificabili né come prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie o per trattamenti medici e veterinari, né come apparecchi normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità, destinati esclusivamente all’uso personale degli invalidi. Inoltre, molte delle categorie di beni cui si applica l’aliquota IVA ridotta in forza delle disposizioni polacche sono vaghe o formulate in modo impreciso, il che rende impossibile accertare quali beni effettivamente vi rientrino.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


1.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 61/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 27 dicembre 2013 — Belgacom SA/Commune de Fléron

(Causa C-685/13)

2014/C 61/09

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Ricorrente: Belgacom SA

Convenuto: Commune de Fléron.

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni della direttiva «autorizzazioni» (1) e, in particolare, il suo articolo 13 riguardante le modalità di imposizione di contributi sui diritti d'uso delle frequenze radio e sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, ostino a che le autorità amministrative comunali di uno Stato membro, attraverso un regolamento comunale, impongano agli operatori di telecomunicazioni mobili, un prelievo fiscale, che costituisce una tassa unica e forfettaria di EUR 2 500 per pilone o traliccio, il cui fatto generatore è la presenza sul territorio del comune, al 1o gennaio del periodo d’imposta, senza carattere remunerativo e senza essere motivata da finalità di bilancio e ambientali. s


(1)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21).


1.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 61/6


Impugnazione proposta il 15 gennaio 2014 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 novembre 2013, causa T-499/10, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt./Commissione europea

(Causa C-15/14 P)

2014/C 61/10

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, K. Talabér-Ritz, agenti)

Altra parte nel procedimento: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 novembre 2013, causa T-499/10, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt./Commissione europea;

respingere la domanda di annullamento della decisione della Commissione C(2010) 3553 def., del 9 giugno 2010, relativa all’aiuto di Stato C-1/09 (ex NN 69/08) a cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore di MOL Nyrt (1);

condannare la ricorrente in primo grado alle spese;

in subordine,

rinviare la causa al Tribunale per un riesame;

riservare la decisione sulle spese relative al giudizio di primo grado e all’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata in quanto, sotto diversi profili, interpreta o applica erroneamente la nozione di carattere selettivo.

In primo luogo, la sentenza non applica correttamente la giurisprudenza in materia di selettività relativamente a misure per le quali le autorità nazionali dispongono di un potere discrezionale riguardo al trattamento che riservano alle imprese.

In secondo luogo, il Tribunale illustra erroneamente il diritto applicabile affermando che la presenza di criteri oggettivi esclude necessariamente il carattere selettivo.

In terzo luogo, la sentenza collega erroneamente la presenza del carattere selettivo all’intenzione dello Stato membro di proteggere uno o più operatori da un nuovo regime di tasse minerarie e, in tal modo, non ha tenuto conto del requisito in base al quale la presenza di un aiuto di Stato dipende dagli effetti della misura esaminata.

In quarto luogo, le considerazioni esposte nella sentenza riguardo alla «successiva modifica delle condizioni esterne a [un contratto che mantiene un determinato livello di tasse minerarie]» non erano pertinenti nel caso di specie, in quanto la successiva modifica delle condizioni esterne all’accordo esaminato dalla Commissione consisteva in una modifica nel regime legislativo.


(1)  GU L 34, pag. 55.


1.3.2014   

IT

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C 61/7


Impugnazione proposta il 16 gennaio 2014 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 5 novembre 2013, causa T-512/09, Rusal Armenal ZAO/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-21/14 P)

2014/C 61/11

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Brakeland, M. França e T. Maxian Rusche, agenti)

Altre parti nel procedimento: Rusal Armenal ZAO, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 5 novembre 2013, notificata alla Commissione il 6 novembre 2013, causa T-512/09, Rusal Armenal ZAO/Consiglio;

respingere il primo motivo del ricorso in primo grado, in quanto infondato in diritto;

rinviare la causa al Tribunale ai fini di un riesame degli altri motivi;

riservare le spese dei giudizi di primo grado e di appello.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che la sentenza impugnata debba essere annullata sulla base dei seguenti motivi.

Primo, il Tribunale avrebbe deciso ultra petita.

Secondo, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), nella versione applicabile all’epoca dell’adozione del regolamento oggetto di controversia, nonché l’intenzione del legislatore comunitario, intesa nel senso di cui alla giurisprudenza Nakajima (2), all’epoca dell’emanazione di tale norma.

Terzo, il Tribunale avrebbe violato il principio generale di diritto comunitario dell’equilibrio istituzionale.


(1)  GU 1996 L 56, pag. 1.

(2)  Causa Nakajima/Consiglio, C-69/89, Racc. 1991, pag. I–2069, punti da 28 a 32; in senso conforme, causa Portogallo/Consiglio, C-149/96, Racc. 1999, pag. I-8395, punto 49; v. anche causa Petrotub e Republica/Consiglio, C-76/00 P, Racc. 2003, pag. I-79, punti da 53 a 56.


Tribunale

1.3.2014   

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C 61/8


Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2014 — Klein/Commissione

(Causa T-309/10) (1)

(Responsabilità extracontrattuale - Dispositivi medici - Articoli 8 e 18 della direttiva 93/42/CEE - Inerzia della Commissione in seguito alla notifica di una decisione di divieto d’immissione in commercio - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli)

2014/C 61/12

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Christoph Klein (Groβgmain, Austria) (rappresentante: D. Schneider-Addae-Mensah, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e G. von Rintelen, agenti, assistiti da C. Winkler, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze e N. Graf Vitzthum, successivamente M. Henze e J. Möller, agenti)

Oggetto

Ricorso per risarcimento dei danni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 268 TFUE e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, volto ad ottenere la rifusione del preteso danno subito dal ricorrente a causa della violazione da parte della Commissione degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8 della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Christoph Klein è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011.


1.3.2014   

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C 61/8


Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2014 — Bial-Portela/UAMI — Probiotical (PROBIAL)

(Causa T-113/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo PROBIAL - Marchi nazionali, internazionale, comunitario denominativi e figurativi anteriori, insegna, nome commerciale e logo Bial - Impedimenti relativi alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009)

2014/C 61/13

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bial-Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portogallo) (rappresentanti: B. Braga da Cruz e J. Pimenta, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Probiotical SpA (Novara, Italia) (rappresentante: I. Kuschel, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 20 dicembre 2011 (procedimento R 1925/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Portela & Ca, SA e la Probiotical SpA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bial-Portela & Ca, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 165 del 9.6.2012.


1.3.2014   

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C 61/9


Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2014 — Wilmar Trading/UAMI — Agroekola (ULTRA CHOCO)

(Causa T-232/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ULTRA CHOCO - Marchio nazionale denominativo anteriore ultra choco - Marchio utilizzato nella prassi commerciale nell’Unione europea e in Bulgaria non registrato anteriore ULTRA CHOCO - Articolo 60 del regolamento (CE) n. 20/2009 - Mancato rispetto dell’obbligo di versare la tassa di ricorso entro il termine - Decisione della commissione di ricorso che dichiara il ricorso non proposto)

2014/C 61/14

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Wilmar Trading Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentante: E. Miller, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: C. Negro e D. Botis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Agroekola EOOD (Sofia, Bulgaria)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 27 marzo 2012 (procedimento R 87/2012-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Wilmar Trading Pte Ltd e la Agroekola EOOD.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Wilmar Trading Pte Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 243 dell’11.8.2012.


1.3.2014   

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C 61/9


Ricorso proposto il 29 novembre 2013 — Nezi/UAMI — Etam (E)

(Causa T-645/13)

2014/C 61/15

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il greco

Parti

Ricorrente: Efcharis Nezi (Mykonos, Grecia) (rappresentante: avv. A. Salkitzoglou)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Etam SAS (Clichy, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 ottobre 2013, procedimento R 329/2013-4;

riformare la decisione in questione al fine di registrare il marchio della ricorrente per tutti i prodotti e servizi di cui trattasi; e

condannare la controinteressata alle spese della ricorrente incluse tutte le spese delle eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «E» per prodotti e servizi delle classi 14, 16, 18, 25, 26, 35 e 40 — domanda di registrazione a titolo di marchio comunitario con il numero 8701138

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo comunitario «E» per prodotti delle classi 3, 18 e 25

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione della divisione d’opposizione

Motivi dedotti:

violazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

violazione dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009; e

violazione degli articoli 15 e 42 del regolamento n. 207/2009.


1.3.2014   

IT

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C 61/10


Ricorso proposto il 3 dicembre 2013 — IOIP Holdings/UAMI (GLISTEN)

(Causa T-648/13)

2014/C 61/16

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: IOIP Holdings LLC (Fort Wayne, Stati Uniti d’America) (rappresentanti: avv.ti H. Dhondt e S. Kinar)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 settembre 2013 nel procedimento R 1028/2013-2;

ordinare all’Ufficio di registrare il marchio comunitario richiesto;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «GLISTEN» per prodotti appartenenti alla classe 3 — marchio registrato comunitario n. 11 305 273

Decisione dell’esaminatore: rigetto della richiesta

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, paragrafo 1, lettere b e c del regolamento sul marchio comunitario


1.3.2014   

IT

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C 61/10


Ricorso proposto il 12 dicembre 2013 — Time/UAMI (InSTyle)

(Causa T-651/13)

2014/C 61/17

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Time Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: avv.: D. Cañadas Arcas)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 20 settembre 2013, nel procedimento R 827/2013-2;

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo per beni e servizi delle classi 9, 16 e 41 — Domanda di registrazione di marchio comunitario n. 11 264 223.

Decisione dell’esaminatore: parziale diniego della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (regolamento sul marchio comunitario).


1.3.2014   

IT

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C 61/10


Ricorso proposto il 10 dicembre 2013 — The Smiley Company/UAMI (Forma di un biscotto)

(Causa T-656/13)

2014/C 61/18

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: A. Freitag, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’8 ottobre 2013, procedimento R 997/2013-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio tridimensionale rappresentante la forma di un biscotto con una faccia sorridente per prodotti delle classi 29 e 30 — domanda di marchio comunitario n. 11 133 683

Decisione dell’esaminatore: rigetto parziale della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


1.3.2014   

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C 61/11


Ricorso proposto l’11 dicembre 2013 — BH Stores/UAMI — Alex Toys (ALEX)

(Causa T-657/13)

2014/C 61/19

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: BH Stores BV (Curaçao) (rappresentanti: T. Dolde e M. Hawkins, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alex Toys LLC (Greenwich, Stati Uniti d’America)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 16 settembre 2013, procedimento R 1950/2012-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ALEX», per prodotti delle classi 16, 20 e 28 — domanda di marchio comunitario n. 6 540 173

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione di marchio tedesco nn. 1 049 274 e 648 968 per il marchio denominativo «ALEX» e la registrazione di marchio tedesco n. 39 925 705 per il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «ALEX», per prodotti della classe 28

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 75 e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


1.3.2014   

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C 61/11


Impugnazione proposta il 10 dicembre 2013 da BP avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 settembre 2013, causa F-38/12, BP/FRA

(Causa T-658/13 P)

2014/C 61/20

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BP (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: L.Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Controinteressata nel procedimento: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 30 settembre 2013, F-38/12;

di conseguenza, annullare la decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente e di trasferirla ad un altro servizio, datata 27 febbraio 2012; condannare la convenuta a risarcire al ricorrente il danno materiale stimato in un importo mensile di EUR 1 320 a decorrere dal settembre 2012, maggiorato dell’interesse di mora calcolato al tasso di riferimento della Banca centrale europea, aumentato di due punti; condannare la convenuta al risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente stimato ex aequo et bono in EUR 50 000; e

condannare la convenuta alle spese del procedimento di primo grado e d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente

In primo luogo, la ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica ha violato il principio dei diritti della difesa e del diritto ad essere sentiti e di accesso alle informazioni rilevanti sancito dall’articolo 41 della Carta europea dei diritti fondamentali e ha snaturato le prove;

In secondo luogo, la ricorrente deduce che rifiutando di autorizzare un secondo scambio di memorie e la produzione di prove rilevanti in risposta alle osservazioni della convenuta e in udienza, il Tribunale della funzione pubblica ha violato i diritti della difesa della ricorrente, ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha negato alla ricorrente un equo processo;

In terzo luogo, la ricorrente invoca un errore manifesto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nella valutazione del primo motivo deducendo un manifesto errore di valutazione nella decisione della convenuta e uno snaturamento dei fatto e delle prove;

In quarto luogo, la ricorrente deduce un manifesto errore nella valutazione dei motivi vertenti sulla rappresaglia e sull’abuso di poteri, nonché lo snaturamento dei fatti e delle prove.

2)

Secondo motivo, vertente sulla decisione di riassegnazione

In primo luogo, la ricorrente fa valere una valutazione illegittima del secondo motivo da parte del Tribunale della funzione pubblica, deducendo una modifica irregolare e unilaterale di un elemento essenziale del contratto di servizio e una discrepanza tra la funzione e il grado e uno snaturamento delle prove;

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto nella valutazione dell’argomento della ricorrente concernente il fatto che la medesima non era stata sentita dalla convenuta prima della decisione di trasferimento e deduce una violazione dei diritti della difesa.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 87, paragrafo 2 e 88 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica quanto alle spese e violazione dell’obbligo di motivazione.


1.3.2014   

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C 61/12


Ricorso proposto il 12 dicembre 2013 — dm-drogerie markt/UAMI — Diseños Mireia (D e M)

(Causa T-662/13)

2014/C 61/21

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: O. Bludovsky e C. Mellein, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Diseños Mireia, SL (Barcellona, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 settembre 2013, procedimento R 911/2012-1, e disporre la cancellazione del marchio in questione;

in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 settembre 2013, procedimento R 911/2012-1, e rinviare al medesimo la causa;

in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 settembre 2013, procedimento R 911/2012-1.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo costituito dalle lettere «D» e «M», per prodotti della classe 14 — domanda di marchio comunitario n. 9 737 917

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione di marchio comunitario n. 3 984 044 per il marchio denominativo «dm», per prodotti della classe 14

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


1.3.2014   

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C 61/13


Ricorso proposto il 16 dicembre 2013 — Zitro IP/UAMI — Gamepoint (SPIN BINGO)

(Causa T-665/13)

2014/C 61/22

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zitro IP Sàrl. (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gamepoint BV (L'Aia, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14 ottobre 2013, procedimento R 1388/2012-4;

condannare il convenuto e la controinteressata, qualora dovesse intervenire, alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo a colori contenente l’elemento denominativo «SPIN BINGO» per prodotti e servizi delle classi 9, 41 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 9 545 658

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «ZITRO SPIN BINGO» per prodotti e servizi delle classi 9, 28 e 41 — registrazione di marchio comunitario n. 9 058 868

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell’opposizione

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


1.3.2014   

IT

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C 61/13


Ricorso proposto il 18 dicembre 2013 — Gugler France/UAMI — Gugler (GUGLER)

(Causa T-674/13)

2014/C 61/23

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gugler France SA (Besançon, Francia) (rappresentante: avv. A. Grolée)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Alexander Gugler (Maxdorf, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 16 ottobre 2013, nel procedimento R 356/2012-4;

annullare il marchio registrato controverso;

condannare alle spese del procedimento il convenuto e, in caso di intervento, il controinteressato.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «GUGLER» per prodotti e servizi delle classi 6, 17, 19, 22, 37, 39 e 42 — marchio comunitario n. 3 324 902

Titolare del marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i motivi indicati negli articoli 52, paragrafo 1, lettera b), e 53, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sul marchio comunitario

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario controverso

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione controversa e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Motivi dedotti: violazione degli articoli 52, paragrafo 1, lettera b) e 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sul marchio comunitario


1.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 61/14


Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — Brammer/UAMI — Office Ernest T. Freylinger (EUROMARKER)

(Causa T-683/13)

2014/C 61/24

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Brammer GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: R. Kornfeld, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Office Ernest T. Freylinger SA (Strassen, Lussemburgo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

considerato che la prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ha confermato la decisione della divisione d’opposizione del 4 luglio 2012 anche nella misura in cui è stata accolta l’opposizione anche per i servizi della classe 38 nonché della classe 42,

rilevare che l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è incorso in errore;

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’8 ottobre 2013, procedimento R 1653/2012-1;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «EUROMARKER» per servizi delle classi 38, 42 e 45 — registrazione di marchio comunitario n. 9 852 849

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Office Ernest T. Freylinger SA

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «EURIMARK» per servizi delle classi 35, 41, 42 e 45 — marchio comunitario n. 5 850 111

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


1.3.2014   

IT

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C 61/14


Ricorso proposto il 24 dicembre 2013 — TUI Deutschland/UAMI Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)

(Causa T-706/13)

2014/C 61/25

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: TUI Deutschland GmbH (Hannover, Germania) (rappresentanti: D. von Schultz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Infinity Real Estate & Project Development GmbH (Rantum/Sylt, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 ottobre 2013, procedimento R 1476/2012-1;

respingere l’opposizione alla domanda di marchio comunitario n. 7 212 889 della ricorrente;

condannare il convenuto alle spese relative ai procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento, alla commissione di ricorso e al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Sensimar» per prodotti e servizi delle classi 16, 25, 35 e 44 — Domanda di marchio comunitario n. 7 212 889.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Infinity Real Estate & Project Development GmbH.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi denominativi nazionali «SANSIBAR» per prodotti e servizi delle classi 16, 25, 35 e 44.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, e con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


1.3.2014   

IT

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C 61/15


Ricorso proposto il 27 dicembre 2013 — Steinbeck/UAMI — Alfred Sternjakob (BE HAPPY)

(Causa T-707/13)

2014/C 61/26

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Steinbeck GmbH (Fulda, Germania) (rappresentanti: M. Heinrich e M. Fischer, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG (Frankenthal, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 ottobre 2013, procedimento R 31/2013-1;

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle del procedimento di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «BE HAPPY» per prodotti delle classi 9, 11 e 18 — marchio comunitario n. 8 666 083

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: motivi di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


1.3.2014   

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C 61/15


Ricorso proposto il 27 dicembre 2013 — Steinbeck/UAMI — Alfred Sternjakob (BE HAPPY)

(Causa T-709/13)

2014/C 61/27

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Steinbeck GmbH (Fulda, Germania) (rappresentanti: M. Heinrich e M. Fischer, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG (Frankenthal, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 ottobre 2013, procedimento R 32/2013-1;

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle del procedimento di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «BE HAPPY» per prodotti delle classi 16, 21, 28 e 30 — marchio comunitario n. 5 310 057

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: motivi di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


1.3.2014   

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C 61/16


Ricorso proposto il 23 dicembre 2013 — Bundesverband Deutsche Tafel/UAMI — Tiertafel Deutschland (Tafel)

(Causa T-710/13)

2014/C 61/28

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bundesverband Deutsche Tafel eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti T. Koerl, E. Celenk e S. Vollmer)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tiertafel Deutschland eV (Rathenow, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 ottobre 2013, procedimento R 1074/2012-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «Tafel» per servizi delle classi 39 e 45 — Marchio comunitario n. 8 985 541.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Tiertafel Deutschland e.V

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: motivi di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, e malafede della ricorrente a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e dichiarazione di nullità del marchio.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.


1.3.2014   

IT

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C 61/16


Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — Monster Energy/UAMI (REHABILITATE)

(Causa T-712/13)

2014/C 61/29

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Monster Energy Company (Corona, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 ottobre 2013, procedimento R 609/2013-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «REHABILITATE» per prodotti delle classi 5, 30 e 32 — domanda di marchio comunitario n. 10 834 802

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) e dell’articolo 4 del regolamento sul marchio comunitario.


1.3.2014   

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C 61/17


Ricorso proposto il 30 dicembre 2013 — 9Flats/UAMI — Tibesoca (9flats.com)

(Causa T-713/13)

2014/C 61/30

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: 9Flats Gmbh (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. H. Stoffregen)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tibesoca, SL (Valencia, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 ottobre 2013 nel procedimento R 1671/2012-2;

annullare la decisione della divisione di opposizione dell’UAMI del 13 luglio 2012 nel procedimento di opposizione No B 1 898 686;

respingere l’opposizione dell’UAMI contro la registrazione del marchio «9flats.com» — marchio comunitario n. 9 832 635.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «9flats.com» per servizi delle classi 36, 38, 39 e 43 — marchio comunitario n. 9 832 635

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Tibesoca, SL

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo spagnolo che contiene i numeri e gli elementi denominativi «40 flats apartments» per servizi della classe 43, il marchio figurativo spagnolo che contiene i numeri e gli elementi denominativi «11 flats apartments», per servizi della classe 43 e il marchio figurativo spagnolo che contiene i numeri e l’elemento denominativo «50 flats», per servizi della classe 43

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione della divisione d’opposizione

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009


1.3.2014   

IT

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C 61/17


Ricorso proposto il 23 dicembre 2013 — Gold Crest/UAMI (MIGHTY BRIGHT)

(Causa T-714/13)

2014/C 61/31

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Gold Crest LLC (Santa Barbara, Stati Uniti) (rappresentanti: P. Rath e W. Festl-Wietek, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’8 ottobre 2013, procedimento R 2038/2012-2;

dichiarare che il marchio comunitario richiesto può essere ammesso alla registrazione;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MIGHTY BRIGHT» per prodotti e servizi della classe 11 — domanda di marchio comunitario n. 10 853 141

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario.


1.3.2014   

IT

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C 61/18


Ricorso proposto il 6 gennaio 2014 — Banco Mare Nostrum/Commissione

(Causa T-16/14)

2014/C 61/32

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Banco Mare Nostrum SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo e A. Biondi, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella misura in cui qualifica il complesso di misure che a suo avviso costituisce il cosiddetto regime spagnolo di leasing fiscale quale aiuto di Stato nuovo ed incompatibile con il mercato interno;

in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che identificano gli investitori delle AIE come beneficiari dei supposti aiuti e come unici destinatari dell’ordine di recupero;

in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione mpugnata, nella misura in cui ordina il recupero dei presunti aiuti;

annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella misura in cui si pronuncia sulla legittimità dei contratti privati tra gli investituori e altre entità, e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono gli stessi invocati nella causa T-700/13, Bankia/Comissione.


1.3.2014   

IT

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C 61/18


Ricorso proposto il 6 gennaio 2014 — Aguas de Valencia/Commissione

(Causa T-18/14)

2014/C 61/33

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Aguas de Valencia, SA (Valencia, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui qualifica il pacchetto di misure che essa ritiene costituiscano il cosiddetto sistema spagnolo di locazione finanziaria come un aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;

in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, i quali identificano gli investitori dei gruppi spagnoli di interesse economico («GIE») come beneficiari degli asseriti aiuti e unici destinatari dell’ordine di recupero;

in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero degli asseriti aiuti;

annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla legittimità dei contratti privati tra gli investitori e altri enti, e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.


1.3.2014   

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C 61/19


Ricorso proposto l’8 gennaio 2014 — NetMed/UAMI — Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik (SANDTER 1953)

(Causa T-21/14)

2014/C 61/34

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: NetMed Sàrl (Wasserbillig, Lussemburgo) (rappresentante: avv. S. Schafhaus)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH (Baden-Baden, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 24 ottobre 2013 nel procedimento R 1846/2012-1;

condannare l’UAMI alle spese processuali, comprensive delle spese sostenute per il procedimento di opposizione e per il procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SANDTER 1953» per prodotti delle classi 3, 5 e 10 — Marchio comunitario n. 9 448 887

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco «Sander» per prodotti delle classi 5, 10 e 25; il marchio figurativo internazionale tutelato in Benelux, Austria e Francia, che contiene l’elemento verbale «SANDER», per prodotti delle classi 5, 10 e 25

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo, 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


1.3.2014   

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C 61/19


Ricorso proposto il 7 gennaio 2014 — NCG Banco/Commissione

(Causa T-24/14)

2014/C 61/35

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: NCG Banco, SA (La Coruña, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, in quanto qualifica il complesso di misure che a suo avviso configurano il cosiddetto sistema spagnolo di leasing fiscale quale aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;

in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che identificano gli investitori delle AIE quali beneficiari degli asseriti aiuti e come unici destinatari dell’ordine di recupero;

in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, in quanto ordina il recupero degli asseriti aiuti;

annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella misura in cui si pronuncia sulla legittimità dei contratti privati tra gli investitori e altre entità, e

condannare la Commissione alle spese del procedimento

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono gli stessi invocati nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.


1.3.2014   

IT

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C 61/20


Ricorso proposto il 9 gennaio 2014 — Spagna/Commissione

(Causa T-25/14)

2014/C 61/36

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. García-Valdecasas Dorrego, Abogado del Estado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2013, relativa alla conformità dei tassi unitari del 2014 per le zone tariffarie a norma dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, per quanto riguarda la fissazione di una tariffa per la Spagna di EUR 71,69 (Spagna continentale) e di EUR 58,36 (Spagna, Isole Canarie), e

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2013 relativa alla conformità dei tassi unitari del 2014 per le zone tariffarie a norma dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, per quanto riguarda la fissazione di una tariffa per la Spagna di EUR 71,69 (Spagna continentale) e di EUR 58,36 (Spagna, Isole Canarie).

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1)

Violazione di quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1191/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, in combinato disposto con l’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1794/2006, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea, in quanto tali articoli dispongono che i fornitori di servizi non debbano farsi carico di, nel primo periodo di riferimento 2012-2014, gli scostamenti che non eccedano del +/-2 % il traffico previsto nel caso degli Stati membri le cui normative nazionali, in vigore anteriormente all’8 luglio 2010, stabiliscono una riduzione del coefficiente unitario che va oltre gli obiettivi fissati a livello di Unione.

2)

Violazione del principio della gerarchia delle fonti, in quanto una decisione non può modificare un regolamento dell’Unione, né può decidere che «si applichi già» una ripartizione dei rischi a partire da una differenza dello 0 %, in luogo del 2 %, quando il regolamento di applicazione non lo ha espressamente previsto.

3)

Scostamento dalla procedura stabilita, in quanto, prevedendo ex novo un criterio di ripartizione dei rischi nel sistema di tariffazione, non sarebbe stata seguita la procedura prevista all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo, cui rinvia il paragrafo 4 dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo. Ad avviso del ricorrente questi articoli dispongono che la Commissione debba adottare misure di esecuzione per determinare il sistema di tariffazione, col sostegno del comitato per il cielo unico, e parimenti si applicherà la procedura di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

In subordine, la ricorrente deduce parimenti la violazione dell’obbligo di motivazione degli atti, nonché dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004, poiché la Commissione non ha previamente consultato il comitato per il cielo unico sulla conformità della posizione della Spagna ai principi e alle disposizioni attinenti alla tariffazione.


1.3.2014   

IT

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C 61/20


Ricorso proposto il 7 gennaio 2014 — Taetel/Commissione

(Causa T-29/14)

2014/C 61/37

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Taetel SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: E. Navarro Varona, P. Vidal Martínez, J. López-Quiroga Teijero e G. Canalejo Lasarte, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 263 TFUE, in quanto dichiara l’esistenza di un aiuto di Stato e ne ordina il recupero presso gli investitori:

in subordine, annullare gli articoli 1, 2 e 4.1 della decisione in quanto identificano gli investitori come beneficiari che devono rimborsare l’aiuto presunto;

in subordine, privare di effetti l’ordine di recupero dell’aiuto dagli investitori di cui all’articolo 4.1 in fine, per violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento poiché non si può ordinare il recupero anteriormente alla pubblicazione della decisione di apertura del procedimento;

in subordine, annullare l’articolo 2 della decisione e dichiarare non conforme al diritto il metodo di determinazione dei presunti benefici che gli investitori devono rimborsare;

dichiarare l’inesistenza o, in alternativa, l’annullamento parziale dell’articolo 4.1 della decisione concernente il divieto di «trasferire l’onere del recupero ad altre persone» in quanto ciò comporta una dichiarazione di divieto o di presunta nullità delle clausole contrattuali di regresso nei confronti di terzi per gli importi che gli investitori devono rimborsare allo Stato spagnolo, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente controversia è la medesima decisione a cui si riferiscono le cause T-700/13, Bankia/Commissione, T-719/13, Lico Leasing e Pequeños y Medianos Astilleros de Reconverción/Commissione e T-3/14, Anudal Industrial/Commissione.

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli già invocati in dette cause.

Viene dedotta, in particolare, una violazione dell’articolo 107 TFUE in quanto la decisione impugnata ha dichiarato che il regime fiscale di cui trattasi, applicabile a determinati accordi di leasing per l’acquisto di navi nuove, costituisce nel suo complesso un aiuto di Stato.

Secondo la ricorrente, la decisione fiscale viola altresì l’articolo 107 TFUE poiché considera le misure costitutive di detto regime fiscale aiuti di Stato «nuovi».

In subordine, la ricorrente deduce la violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, nonchè degli articoli 107, 108 e 206 TFUE a causa di una errata identificazione dei beneficiari e una erronea determinazione degli importi da recuperare, e degli articoli 108, paragrafo 3, TFUE, 19 del regolamento n. 659/1999, 3, paragrafo 6, del Trattato sull’Unione e 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in quanto l’articolo 4, parágrafo 1, della decisione impugnata vieta o considera nulle le clausole contrattuali in virtù delle quali gli investitori possono reclamare dai terzi gli importi che hanno dovuto rimborsare alle autorità spagnole.


1.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 61/21


Ricorso proposto il 7 gennaio 2014 — Banco Popular Español/Commissione

(Causa T-31/14)

2014/C 61/38

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Banco Popular Español, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Navarro Varona, P. Vidal Martínez, J. López-Quiroga Teijero e G. Canalejo Lasarte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 263 TFUE, nella parte in cui dichiara la sussistenza di un aiuto di Stato e ordina il suo recupero nei confronti degli investitori;

in subordine, annullare gli articoli 1, 2 e 4.1 della decisione, nella parte in cui identificano gli investitori come i beneficiari che devono rimborsare l’asserito aiuto;

in subordine, disapplicare l’ordine di recupero degli aiuti dagli investitori di cui all’articolo 4.1, in fine, in quanto viola i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento, non essendo possibile ordinare il recupero in una data anteriore alla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento;

in subordine, annullare l’articolo 2 della decisione e dichiarare illegittimo il metodo di determinazione del presunto vantaggio che deve essere rimborsato da parte degli investitori;

dichiarare l’assoluta inefficacia, o, in subordine, annullare parzialmente l’articolo 4.1 della decisione, relativo al divieto di «trasferire l’onere della restituzione ad altri soggetti», nella misura in cui comporta una dichiarazione sul divieto o sull’asserita nullità delle clausole contrattuali di rivalsa verso terzi per gli importi che gli investitori devono rimborsare allo Stato spagnolo. e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente controversia è la stessa impugnata nella causa T-29/14, Taetel/Commissione.

I motivi e i principali argomenti sono gli stessi già dedotti nella suddetta causa.


Tribunale della funzione pubblica

1.3.2014   

IT

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C 61/22


Ricorso proposto il 9 gennaio 2014 — ZZ e ZZ/Corte dei conti

(Causa F-2/14)

2014/C 61/39

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e ZZ (rappresentanti: D. de Abreu Caldas e J.-N. Louis, avvocati)

Convenuta: Corte dei conti europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della Corte dei conti di non valutare il seguito da dare alla denuncia presentata dai ricorrenti contro due dei loro colleghi a causa della loro dichiarazione calunniosa congiunta e di considerare che non occorresse adottare le misure imposte dall’adempimento del suo dovere di assistenza.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione del 13 dicembre 2012 della Corte dei conti di archiviare senza seguito la domanda dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 24 nei confronti di di due dei loro colleghi;

condannare la Corte dei conti a versare ai ricorrenti, come risarcimento del danno morale, un euro a titolo provvisorio, con riguardo ad un danno valutato in centomila euro;

condannare la Corte dei conti alle spese.


1.3.2014   

IT

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C 61/22


Ricorso proposto il 13 gennaio 2014 — ZZ/Parlamento

(Causa F-4/14)

2014/C 61/40

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: A. Salerno e B. Cortese, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di licenziamento del ricorrente al termine del periodo di prova.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 26 febbraio 2013 con la quale si pronuncia il suo licenziamento;

fissare in EUR 35 000, oltre a interessi di mora, l’importo che il Parlamento europeo sarebbe tenuto a versargli qualora alla sua reintegrazione si opponesse un ostacolo giuridico insormontabile;

condannare il Parlamento alle spese.