ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2014.051.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 51

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
22 febbraio 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Banca centrale europea

2014/C 051/01

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 23 gennaio 2014, che modifica la raccomandazione BCE/2011/24 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2014/2)

1


 

III   Atti preparatori

 

Banca centrale europea

2014/C 051/02

Parere della Banca centrale europea, del 19 novembre 2013, in merito a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (CON/2013/77)

3


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2014/C 051/03

Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2014, relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

9

 

Commissione europea

2014/C 051/04

Tassi di cambio dell'euro

10

2014/C 051/05

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

11

 

Garante europeo della protezione dei dati

2014/C 051/06

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle proposte di decisioni del Consiglio relative alla conclusione e alla firma dell’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR)

12

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

 

Commissione europea

2014/C 051/07

Comunicato del Ministero dell'Ambiente della Repubblica ceca a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

15


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2014/C 051/08

Invito a presentare proposte — EACEA/10/14 — Programma Erasmus+ — Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche — Iniziative emergenti — Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù: cooperazione transnazionale per l'attuazione di politiche innovative condotte da autorità pubbliche ad alto livello

17

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2014/C 051/09

Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche della Repubblica del Sud Africa

22


IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

22.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 gennaio 2014

che modifica la raccomandazione BCE/2011/24 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne

(BCE/2014/2)

(2014/C 51/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5.1 e il terzo trattino dell’articolo 34.1,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 5.1, primo periodo, dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «lo statuto del SEBC») dispone che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), raccoglie le informazioni statistiche necessarie a svolgere i compiti del SEBC dalle competenti autorità, diverse dalle BCN, o direttamente presso gli operatori economici. L’articolo 5.1, secondo periodo, prevede che, a questo fine, essa coopera con le istituzioni o gli organi dell’Unione, con le competenti autorità degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. L’articolo 5.2 stabilisce che le BCN svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all’articolo 5.1.

(2)

Nei casi in cui, conformemente alla normativa nazionale e alla prassi consolidate, gli operatori segnalanti forniscono le necessarie informazioni ad autorità competenti diverse dalle BCN, tali autorità e le rispettive BCN sono tenute a cooperare tra loro per adempiere agli obblighi di segnalazione nei confronti della BCE. Tale cooperazione dovrebbe includere l’istituzione una struttura permanente per la trasmissione dei dati, salvo che il medesimo risultato sia già stato conseguito dalla normativa nazionale. Al momento, tale obbligo riguarda la cooperazione tra il Central Statistics Office in Irlanda e la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland e il National Statistics Office di Malta e la Bank Ċentrali ta’ Malta/Cental Bank of Malta. Inoltre, in Finlandia, dal 1o gennaio 2014, Statistics Finland ha rilevato da Suomen Pankki — Finlands Bank il compito di raccogliere e compilare le informazioni statistiche necessarie nel settore delle statistiche esterne. Al fine di adempiere ai menzionati obblighi statistici, Suomen Pankki — Finlands Bank e Statistics Finland dovrebbero cooperare tra loro.

(3)

Attesa la necessità di indirizzare la raccomandazione BCE/2011/24 a Statistics Finland e il fatto che la BCE istituirà, aggiornerà e pubblicherà sul proprio sito una lista delle autorità competenti negli Stati membri il cui coinvolgimento nella raccolta e/o nella compilazione di statistiche esterne è stato notificato dalle rispettive BCN alla BCE e destinatarie in futuro della raccomandazione BCE/2011/24, quest’ultima deve essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SEZIONE I

Modifica

La Sezione IV della raccomandazione BCE/2011/24 è sostituita dalla seguente, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:

«SEZIONE IV

Disposizioni finali

1.

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione BCE/2004/16 dal 1o giugno 2014.

2.

Qualunque riferimento alla raccomandazione BCE/2004/16 è da interpretarsi come riferimento alla presente raccomandazione.

3.

Sono destinatari della presente raccomandazione il Central Statistics Office d’Irlanda, il National Statistics Office di Malta, Statistics Finland in Finlandia e le altre autorità competenti cui di volta in volta sia affidata la raccolta e/o la compilazione di statistiche esterne negli Stati membri e che risultano incluse in una lista di autorità competenti istituita, aggiornata e pubblicata dalla BCE sul proprio sito.

4.

Ai destinatari è richiesto di dare corso alla presente raccomandazione dal 1o giugno 2014 o dalla data della loro inclusione nella lista delle autorità competenti di cui al paragrafo 3, ove successiva.»

SEZIONE II

Destinatari

Sono destinatari della presente raccomandazione il Central Statistics Office d’Irlanda, il National Statistics Office di Malta, e Statistics Finland in Finlandia.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 gennaio 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.


III Atti preparatori

Banca centrale europea

22.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/3


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 novembre 2013

in merito a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

(CON/2013/77)

(2014/C 51/02)

Introduzione e base giuridica

Il 24 settembre 2013 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio una richiesta di parere in merito alla proposta di direttiva sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (1) (di seguito «la proposta di direttiva»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, poiché la proposta di direttiva prevede disposizioni che incidono sui compiti del Sistema europeo di banche centrali inerenti la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e il contributo a una buona conduzione delle politiche riguardanti la stabilità del sistema finanziario, come indicato all’articolo 127, paragrafo 2, quarto trattino, e 127, paragrafo 5, del trattato. In conformità del primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.    Finalità e contenuti della proposta di direttiva

La proposta di direttiva istituisce un quadro comune dell’UE per la tutela dei diritti dei consumatori legati all’accesso e all’uso dei conti di pagamento. Tale quadro comprenderà regole concernenti: a) la trasparenza e la comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per il conto di pagamento detenuto nell’Unione (2); b) i servizi per il trasferimento del conto di pagamento erogati ai consumatori dai prestatori di servizi di pagamento (3); c) il diritto dei consumatori residenti legalmente nell’Unione di aprire e servirsi di un conto di pagamento con caratteristiche di base nell’Unione indipendentemente dalla loro nazionalità o dallo Stato membro di residenza (4); d) le questioni correlate, quali designazione e funzioni delle autorità competenti e sanzioni in caso d’inadempimento da parte dei prestatori di servizi di pagamento (5).

2.    Osservazioni di carattere generale

La BCE appoggia con convinzione la proposta di direttiva. In passato, in altre circostanze, la BCE ha appoggiato l’imposizione di specifici obblighi di trasparenza per le operazioni finanziarie, unitamente a un effettivo monitoraggio della conformità agli stessi, al fine di facilitare la comparazione tra differenti prodotti e servizi e, quindi, di migliorare la concorrenza tra gli agenti finanziari (6). La BCE ha altresì promosso la definizione di norme volte a facilitare l’esecuzione dei pagamenti transfrontalieri (7). Infine, la proposta di direttiva dovrebbe garantire ai consumatori un più facile accesso ai conti di pagamento e contribuire alla creazione di un’area di pagamento estesa a tutta l’Unione — obiettivo che la BCE ha coerentemente sostenuto (8).

3.    Osservazioni di carattere specifico

3.1.   Definizioni

Le definizioni di cui alla proposta di direttiva (9) dovrebbero essere uniformate a quelle della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito la «direttiva sui servizi di pagamento» o «PSD»), e del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) (di seguito il «regolamento SEPA»), a meno che sussistano ragioni obiettive per non utilizzare le definizioni già in uso. Ciò vale, in particolare, per le definizioni dei termini «supporto durevole» e «addebito diretto». L’uso di terminologia standardizzata, fondata sulla vigente normativa dell’UE in materia di servizi di pagamento, migliorerà la coerenza e faciliterà la comprensione degli atti giuridici dell’Unione. Nell’interesse della chiarezza e della coerenza, appare altresì opportuno definire il «trasferimento» semplicemente nel senso dei servizi erogati a norma dell’articolo 10 della proposta di direttiva (11).

3.2.   Elenco dei servizi interessati e poteri delle autorità di ottenere informazioni

L’elenco dei servizi di pagamento di base oggetto della proposta di direttiva dovrebbe riportare i servizi di pagamento che rappresentano almeno l’80 % dei servizi di pagamento soggetti a spese più rappresentativi a livello nazionale. Potrebbe, tuttavia, rivelarsi eccessivo imporre condizioni più stringenti rendendo obbligatorio l’inserimento in tale elenco di un certo numero di servizi. Sarebbe inoltre opportuno chiarire che le autorità competenti hanno il potere di ottenere dai prestatori di servizi di pagamento informazioni sulla redditività dei singoli servizi erogati in relazione ai conti di pagamento, ai fini della compilazione dell’elenco dei servizi di pagamento più rappresentativi (12). Possono essere imposti a tale scopo specifici obblighi di segnalazione, che dovrebbero al contempo garantire il diritto dei prestatori di servizi di pagamento di proteggere i propri segreti commerciali dalla concorrenza (13).

3.3.   Diritto di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base — Limitazione sotto il profilo della valuta del conto

La proposta di direttiva introduce il diritto dei consumatori residenti legalmente nell’Unione di aprire e utilizzare un conto di pagamento con caratteristiche di base in qualsiasi Stato membro (14). La formulazione dell’articolo 15 della proposta di direttiva può, tuttavia, essere interpretata nel senso che i prestatori di servizi di pagamento potrebbero essere tenuti, su richiesta, ad aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base nella valuta di uno qualsiasi degli Stati membri. Considerato che l’osservanza di un requisito di così vasta portata può non essere sostenibile in termini economici, è sufficiente che il diritto di aprire e utilizzare un conto di pagamento sia limitato ai conti di pagamento nella valuta dello Stato membro in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento (15).

3.4.   Cooperazione transfrontaliera

Infine, l’obbligo di collaborare che la proposta di direttiva pone in capo alle autorità nazionali competenti all’interno di uno Stato membro, al fine di garantire l’effettiva osservanza della proposta stessa (16), dovrebbe essere ampliato e comprendere anche l’obbligo per le autorità competenti di Stati membri diversi di cooperare su base transfrontaliera. Ciò al fine di assicurare che le misure e le pratiche nazionali di attuazione non siano talmente divergenti tra loro da compromettere il conseguimento dello scopo della proposta di direttiva di ravvicinare legislazioni e misure per creare un mercato unico dei servizi relativi ai conti di pagamento nell’Unione (17).

Laddove la BCE raccomanda che la proposta di direttiva sia modificata, proposte redazionali specifiche sono contenute a tal fine nell’allegato, accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 novembre 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 266 final.

(2)  Si veda il capo II della proposta di direttiva.

(3)  Si veda il capo III della proposta di direttiva.

(4)  Si veda il capo IV della proposta di direttiva.

(5)  Si vedano i capi V e VI della proposta di direttiva.

(6)  Si vedano il punto 2.4 del parere CON/2007/29, il punto 1.1 del parere CON/2012/103 e il punto 3 delle osservazioni di carattere generale del parere CON/2012/10. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul suo sito web all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu

(7)  Si veda il punto 11 del parere CON/2001/34.

(8)  Si veda la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

(9)  Si veda l’articolo 2 della proposta di direttiva.

(10)  Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

(11)  Si vedano le proposte di modifica nn. da 1 a 3. Cfr. anche punto 3.3 del parere CON/2013/32.

(12)  Si veda l’articolo 3, paragrafo 2, punti 4) e 5), della proposta di direttiva.

(13)  Si veda la proposta di modifica n. 4.

(14)  Si veda l’articolo 15 della proposta di direttiva.

(15)  Si veda la proposta di modifica n. 5.

(16)  Si veda l’articolo 20, paragrafo 2, della proposta di direttiva.

(17)  Si veda la proposta di modifica n. 6.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica 1

Articolo 2, paragrafo l

«l)   supporto durevole: ogni strumento che consenta al consumatore o al prestatore di servizi di pagamento di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;»

«l)   supporto durevole: ogni strumento che consenta al consumatore o al prestatore di servizi di pagamento di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;»

Nota esplicativa

Questa definizione dovrebbe essere uniformata a quella di cui all’articolo 4, paragrafo 25, della PSD, che non menziona il prestatore di servizi di pagamento. Secondo tale definizione, il «supporto durevole» si riferisce unicamente agli strumenti a disposizione dell’utente dei servizi di pagamento, ossia, nel caso in questione, il consumatore.

Modifica 2

Articolo 2, lettera m)

«m)   trasferimento: trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento a un altro delle informazioni su tutti o alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento con o senza il trasferimento del saldo positivo da un conto di pagamento all’altro o la chiusura del precedente conto;»

«m)   trasferimento: trasferimento, il servizio erogato ai sensi dell’articolo 10 della presente direttiva su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro delle informazioni su tutti o alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento con o senza il trasferimento del saldo positivo da un conto di pagamento all’altro o la chiusura del precedente conto

Nota esplicativa

La definizione proposta per «trasferimento» potrebbe far pensare che a essere trasferito sia il conto di pagamento stesso, la qual cosa non sarebbe corretta. Se questa definizione è necessaria, dovrebbe contenere soltanto un semplice riferimento all’articolo 10, piuttosto che una descrizione sintetizzata.

Modifica 3

Articolo 2, lettera n)

«n)   “addebito diretto”: servizio di pagamento con addebito del conto di pagamento del pagatore, quando l'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario con il consenso del pagatore;»

«n)   “addebito diretto”: servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l’addebito del conto di pagamento del pagatore, quando l’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario con in base al consenso del pagatore;»

Nota esplicativa

Questa definizione dovrebbe essere uniformata alle definizioni di «addebito diretto» utilizzate nella PSD e nel regolamento SEPA che precisano come tale modalità di pagamento includa sia i servizi di pagamento nazionale sia quelli transfrontalieri per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore.

Modifica 4

Articolo 3

«Articolo 3

Elenco dei servizi di pagamento più rappresentativi soggetti a spese a livello nazionale, e terminologia standardizzata

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui all'articolo 20 stabiliscano l'elenco provvisorio di almeno 20 servizi di pagamento che rappresentino almeno l'80 % dei servizi di pagamento più rappresentativi soggetti a spese a livello nazionale. L'elenco contiene i termini e le definizioni relativi ad ognuno dei servizi individuati.

[…]

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi provvisori di cui al paragrafo 1 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 24, per stabilire, sulla base degli elenchi provvisori presentati ai sensi del paragrafo 3, una terminologia standardizzata a livello UE per i servizi di pagamento, che sia comune almeno alla maggioranza degli Stati membri. La terminologia standardizzata a livello UE include termini e definizioni comuni per i servizi comuni.

5.   Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea degli atti delegati di cui al paragrafo 4 ogni Stato membro integra senza indugio la terminologia standardizzata a livello UE, adottata ai sensi del paragrafo 4, nell'elenco provvisorio di cui al paragrafo 1 e pubblica l'elenco.»

«Articolo 3

Elenco dei servizi di pagamento più rappresentativi soggetti a spese a livello nazionale, e terminologia standardizzata

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui all'articolo 20 stabiliscano l'elenco provvisorio di almeno 20 servizi di pagamento che rappresentino almeno l'80 % dei servizi di pagamento più rappresentativi soggetti a spese a livello nazionale. L'elenco contiene i termini e le definizioni relativi ad ognuno dei servizi individuati.

[…]

3.   Le autorità competenti hanno diritto a ottenere dai prestatori di servizi di pagamento le informazioni necessarie a determinare gli indicatori di cui al paragrafo 2, punti da 1 a 5. Al riguardo, garantiscono la protezione d’informazioni commerciali riservate.

3.4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi provvisori di cui al paragrafo 1 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

45.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 24, per stabilire, sulla base degli elenchi provvisori presentati ai sensi del paragrafo 3 4, una terminologia standardizzata a livello UE per i servizi di pagamento, che sia comune almeno alla maggioranza degli Stati membri. La terminologia standardizzata a livello UE include termini e definizioni comuni per i servizi comuni.

56.   Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea degli atti delegati di cui al paragrafo 4 5 ogni Stato membro integra senza indugio la terminologia standardizzata a livello UE, adottata ai sensi del paragrafo 4 5, nell'elenco provvisorio di cui al paragrafo 1 e pubblica l'elenco.»

Nota esplicativa

È opportuno chiarire in quale modo le autorità competenti possono ottenere dati rilevanti ai fini della compilazione dell’elenco dei servizi di pagamento più rappresentativi, in particolare per quanto attiene agli indicatori citati all’articolo 3, paragrafo 2, punti 4 e 5. Poiché alcune categorie di questi dati riguardano, di solito, informazioni commerciali riservate, i prestatori di servizi di pagamento devono essere adeguatamente tutelati.

Modifica 5

Articolo 15, paragrafo 1

«1.   Gli Stati membri assicurano che nel loro territorio almeno un prestatore di servizi di pagamento offra ai consumatori il conto di pagamento con caratteristiche di base. Gli Stati membri assicurano che il conto di pagamento con caratteristiche di base non sia offerto unicamente da prestatori di servizi di pagamento che offrono il conto unicamente mediante funzioni di banca online.»

«1.   Gli Stati membri assicurano che almeno un prestatore di servizi di pagamento situato nel loro territorio offra ai consumatori il conto di pagamento con caratteristiche di base nella valuta dello Stato membro interessato ai consumatori. Gli Stati membri assicurano che il conto di pagamento con caratteristiche di base non sia offerto unicamente da prestatori di servizi di pagamento che offrono il conto unicamente mediante funzioni di banca online.»

Nota esplicativa

Per i prestatori di servizi di pagamento può non essere economicamente sostenibile aprire, su richiesta, un conto di pagamento nella valuta di uno qualsiasi degli Stati membri. È sufficiente che questo diritto di accesso comprenda il diritto di aprire e utilizzare un conto di pagamento con caratteristiche di base nella valuta dello Stato membro nel quale è situato il prestatore di servizi di pagamento.

Modifica 6

Articolo 20, paragrafo 2

«2.   Alle autorità di cui al paragrafo 1 sono conferiti tutti i poteri necessari all’esercizio delle loro funzioni. Quando più di un’autorità competente è incaricata di garantire e di sorvegliare l’effettiva osservanza della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che esse operino in stretta collaborazione per garantire l’efficace esercizio delle rispettive funzioni.»

«2.   Alle autorità di cui al paragrafo 1 sono conferiti tutti i poteri necessari all’esercizio delle loro funzioni. Quando più di un’autorità competente è incaricata di garantire e di sorvegliare l’effettiva osservanza della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che esse operino in stretta collaborazione per garantire l’efficace esercizio delle rispettive funzioni. Le autorità competenti cooperano tra loro come previsto all’articolo 24 della direttiva 2007/64/CE.»

Nota esplicativa

In linea con lo scopo della proposta di direttiva di rafforzare il mercato unico, alle autorità nazionali competenti si dovrebbe chiedere di cooperare anche su base transfrontaliera all’interno dell’Unione, come previsto attualmente ai sensi della PSD, al fine di garantire che siano limitate le divergenze tra le norme nazionali di recepimento della proposta di direttiva.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

22.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/9


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2014

relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

(2014/C 51/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l'articolo 4 (1),

vista la candidatura presentata al Consiglio dalla Commissione nella categoria dei rappresentanti dei datori di lavoro,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 16 luglio 2012 (2), il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2012 al 17 settembre 2015.

(2)

Un posto di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei datori di lavoro è vacante per la Bulgaria,

DECIDE:

Articolo unico

La persona seguente è nominata membro del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2015:

RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO:

BULGARIA

Yuliya SIMEONOVA (BG)

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)  GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

(2)  GU C 228 del 31.7.2012, pag. 3.


Commissione europea

22.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/10


Tassi di cambio dell'euro (1)

21 febbraio 2014

(2014/C 51/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3707

JPY

yen giapponesi

140,50

DKK

corone danesi

7,4625

GBP

sterline inglesi

0,82183

SEK

corone svedesi

8,9953

CHF

franchi svizzeri

1,2195

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,3670

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,368

HUF

fiorini ungheresi

311,89

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,1661

RON

leu rumeni

4,5222

TRY

lire turche

3,0097

AUD

dollari australiani

1,5283

CAD

dollari canadesi

1,5304

HKD

dollari di Hong Kong

10,6313

NZD

dollari neozelandesi

1,6558

SGD

dollari di Singapore

1,7376

KRW

won sudcoreani

1 469,53

ZAR

rand sudafricani

15,1355

CNY

renminbi Yuan cinese

8,3495

HRK

kuna croata

7,6685

IDR

rupia indonesiana

16 097,50

MYR

ringgit malese

4,5158

PHP

peso filippino

61,092

RUB

rublo russo

49,0415

THB

baht thailandese

44,603

BRL

real brasiliano

3,2577

MXN

peso messicano

18,2348

INR

rupia indiana

85,1580


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


22.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/11


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2014/C 51/05)

Image

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Spagna e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Spagna.

Oggetto della commemorazione: Patrimonio culturale e naturale mondiale dell'Unesco — Park Güell.

Descrizione del disegno: La moneta raffigura in primo piano la scultura di una lucertola, emblema del Park Güell, progettata dall'architetto Antoni Gaudí. Sullo sfondo compare un dettaglio di uno dei padiglioni situati all'entrata del Park Güell. In alto, in senso circolare e in stampatello, figurano la diciture «ESPAÑA» e «PARK GÜELL — GAUDÍ». A sinistra l'anno di emissione «2014» e a destra il marchio della zecca.

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura: 8 milioni.

Data di emissione: marzo 2014.


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


Garante europeo della protezione dei dati

22.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/12


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle proposte di decisioni del Consiglio relative alla conclusione e alla firma dell’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR)

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 51/06)

I.   Consultazione del GEPD

1.

Il 19 luglio 2013 la Commissione europea ha adottato le proposte di decisioni del Consiglio relative alla conclusione e alla firma dell’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) (1) (di seguito «le proposte»), che contengono il testo della proposta di accordo tra il Canada e l’Unione europea (di seguito «l’accordo»). Le proposte sono state trasmesse al GEPD il 23 luglio 2013.

2.

Il GEPD ha inoltre avuto la possibilità di fornire il proprio parere prima dell’adozione delle proposte. Il GEPD è lieto di essere stato previamente consultato. Tuttavia, poiché il parere del GEPD è stato richiesto a negoziati conclusi, non è stato possibile prendere in considerazione il suo contributo. Il presente parere si basa sulle osservazioni fornite in quell’occasione.

II.   Osservazioni generali

3.

Come affermato in precedenti occasioni (2), il GEPD mette in dubbio la necessità e la proporzionalità dei sistemi PNR e dei trasferimenti in massa di dati PNR a paesi terzi. Conformemente a quanto stabilito sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, devono essere soddisfatti entrambi i requisiti per eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali, tra cui il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale (3). Secondo la giurisprudenza, non solo le ragioni addotte dall’autorità pubblica per giustificare tale limitazione devono essere pertinenti e sufficienti (4), ma occorre altresì dimostrare che non è possibile utilizzare metodi meno invasivi (5). Fino ad oggi, il GEPD non ha rilevato elementi convincenti che dimostrino la necessità e la proporzionalità del trattamento massivo e sistematico dei dati di passeggeri non sospetti a fini di contrasto.

4.

Ciononostante, il GEPD accoglie con favore le garanzie di protezione dei dati fornite nell’accordo, pur rammaricandosi del fatto che il periodo di conservazione sia stato prorogato rispetto al precedente accordo sui PNR con il Canada.

5.

Il GEPD accoglie inoltre con favore gli sforzi intrapresi dalla Commissione in materia di supervisione e ricorso nell’ambito dei vincoli imposti dalla natura dell’accordo. Tuttavia, è preoccupato per le limitazioni del controllo giurisdizionale e per il fatto che, in alcuni casi, per il ricorso amministrativo sia possibile adire un’autorità interna che non è indipendente. Il GEPD mette altresì in dubbio che un accordo esecutivo sia lo strumento appropriato per conferire diritti adeguati ed effettivi agli interessati.

6.

L’accordo disciplina l’utilizzo, da parte della «autorità canadese competente», di dati PNR trasferiti da vettori aerei dell’UE e di paesi terzi che effettuano voli in partenza dall’Unione (6). Il GEPD raccomanda di esigere la conferma che nessun’altra autorità canadese possa accedere direttamente ai dati PNR o farne richiesta a tali vettori, aggirando in tal modo l’accordo.

IV.   Conclusioni

47.

Come precedentemente affermato, il GEPD mette in dubbio la necessità e la proporzionalità dei sistemi PNR e dei trasferimenti in massa di dati PNR a paesi terzi. Contesta inoltre la scelta della base giuridica e raccomanda che le proposte si basino sull’articolo 16 del TFUE, in combinato disposto con gli articoli 218, paragrafo 5, e 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE.

48.

Il GEPD è inoltre preoccupato per la limitata disponibilità del ricorso amministrativo indipendente e del pieno ricorso giudiziario per i cittadini dell’UE non presenti in Canada e mette in dubbio che un accordo esecutivo sia idoneo a garantire tali diritti. Il GEPD raccomanda altresì di esigere la conferma che nessun’altra autorità canadese possa accedere direttamente ai dati PNR o farne richiesta ai vettori contemplati dall’accordo.

49.

Per quanto riguarda le disposizioni specifiche dell’accordo, il GEPD accoglie con favore le garanzie fornite in materia di protezione dei dati. Ciononostante, l’accordo deve:

escludere completamente il trattamento di dati sensibili,

prevedere la cancellazione o l’anonimizzazione dei dati subito dopo l’analisi e al massimo entro 30 giorni dalla loro ricezione e, in ogni caso, ridurre e giustificare il periodo di conservazione proposto, che è stato prorogato rispetto al precedente accordo sui PNR con il Canada,

limitare le categorie di dati PNR da trattare,

indicare espressamente che sarà un’autorità indipendente ad avere la responsabilità della supervisione generale.

50.

Il GEPD raccomanda inoltre di specificare, nell’accordo o nei documenti annessi, quanto segue:

restringere e chiarire ulteriormente i concetti che definiscono le finalità dell’accordo,

precisare quali tipi di discriminazione «legittima» saranno possibili,

prevedere l’obbligo di notificare le violazioni dei dati alla Commissione europea e alle autorità di protezione dei dati,

completare le disposizioni sulla trasparenza,

estendere il divieto di decidere soltanto sulla base del trattamento automatizzato dei dati PNR a tutte le decisioni che danneggiano i passeggeri sulla base dell’accordo,

indicare a quali autorità canadesi possono essere ulteriormente trasferiti i dati PNR, aggiungendo il requisito della previa autorizzazione giudiziaria o dell’esistenza di una minaccia immediata, prevedendo l’obbligo di includere adeguate garanzie di protezione dei dati negli accordi o nelle intese con altri/e paesi o autorità destinatari/e nonché la loro notifica alla Commissione europea e alle autorità di protezione dei dati dell’UE,

nominare le autorità competenti e stabilire sanzioni dissuasive per il mancato rispetto dell’accordo,

indicare quali meccanismi hanno a disposizione le persone non residenti in Canada per chiedere il controllo giurisdizionale ai sensi del diritto canadese,

chiarire se il diritto al controllo giurisdizionale può essere esercitato anche se la decisione o azione pertinente non è stata comunicata alla persona interessata, in particolare qualora siano violate disposizioni dell’accordo diverse da quelle riguardanti l’accesso e la rettifica/l’annotazione,

specificare a quale «altro rimedio che consenta il risarcimento dei danni» si riferisce l’articolo 14, paragrafo 2,

indicare la frequenza delle verifiche dell’attuazione dell’accordo, il loro contenuto (che deve comprendere anche la valutazione della sua necessità e proporzionalità) e includere espressamente nel gruppo di verifica dell’Unione europea le autorità di protezione dei dati dell’UE.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2013

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  COM(2013) 529 final.

(2)  Cfr. il parere del GEPD del 9 dicembre 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e sul trasferimento del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, GU C 35 del 9.2.2012, pag. 16, il parere del GEPD del 15 luglio 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera, GU C 322 del 23.12.2011, pag. 1, il parere del GEPD del 25 marzo 2011 sulla proposta di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, il parere del GEPD del 19 ottobre 2010 sulla comunicazione della Commissione sull’approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi, il parere del GEPD del 20 dicembre 2007 relativo al progetto di decisione quadro del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto, GU C 110 dell’1.5.2008, pag. 1, il parere del GEPD del 15 giugno 2005 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri (Advance Passenger Information, API) e dei dati delle pratiche passeggeri (Passenger Name Record, PNR), GU C 218 del 6.9.2005, pag. 6 (tutti disponibili all’indirizzo http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/cache/bypass/Consultation/OpinionsC). Cfr. anche i pareri del gruppo di lavoro «articolo 29» sui dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR), disponibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/wpdocs/index_en.htm#data_transfers

(3)  Cfr. gli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 83 del 30.3.2010, pag. 389) e l’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (STE n. 5), Consiglio d’Europa, 4.11.1950.

(4)  Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 4 dicembre 2008, S. e Marper/Regno Unito.

(5)  Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 9 novembre 2010, causa C-92/09 Volker und Markus Schecke GbR/Land Hessen, e causa C-93/09 Eifert/Land Hessen e Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

(6)  Cfr. la relazione delle proposte e l’articolo 3, paragrafo 1, dell’accordo.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Commissione europea

22.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/15


Comunicato del Ministero dell'Ambiente della Repubblica ceca a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2014/C 51/07)

Il Ministero dell'Ambiente della Repubblica ceca comunica di aver ricevuto una domanda per la creazione di un'area di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella regione nordorientale della Repubblica ceca (Lhotka u Ostravy), indicata sulla cartina presentata come allegato.

Con riferimento alle disposizioni della direttiva di cui al titolo e all'articolo 11 della legge n. 44/1988 relativa alla tutela e allo sfruttamento delle risorse minerarie (legge mineraria) e successive modifiche, il ministero dell'Ambiente della Repubblica ceca invita le persone fisiche o giuridiche autorizzate a svolgere attività minerarie (appaltatori) a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla creazione di un'area di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella regione nordorientale della Repubblica ceca (Lhotka u Ostravy).

L'organo competente per la concessione dell'autorizzazione è il Ministero dell'Ambiente. I criteri, le condizioni e i requisiti stabiliti dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva di cui sopra sono riportati integralmente dalla legge n. 62/1988 relativa alle attività geologiche e successive modifiche.

Le domande devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e inviate al seguente indirizzo del Ministero dell'Ambiente:

RNDr. Martin Holý

Direttore del dipartimento di geologia

Ministero dell'Ambiente

Vršovická 65

100 10 Praha 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione. La decisione in merito alle domande sarà presa entro 12 mesi dalla data di cui sopra. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Tomáš SOBOTA: tel.: +420 267122651.


ALLEGATO

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V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

22.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/17


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/10/14

Programma Erasmus+

Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche — Iniziative emergenti

Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù: cooperazione transnazionale per l'attuazione di politiche innovative condotte da autorità pubbliche ad alto livello

(2014/C 51/08)

1.   Descrizione, obiettivi e temi prioritari

L'obiettivo generale dell'invito a presentare proposte è incoraggiare la valutazione dell'impatto sistemico di misure politiche innovative attraverso prove sul campo, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e delle politiche giovanili. Il presente invito mira a coinvolgere autorità pubbliche ad alto livello dei paesi ammissibili nella raccolta e nella valutazione di elementi di prova pertinenti per sostenere e monitorare la riforma delle politiche tramite metodi di valutazione validi e ampiamente riconosciuti, basati su prove sul campo svolte su vasta scala.

Gli obiettivi specifici del presente invito sono i seguenti:

promuovere la cooperazione transnazionale e l'apprendimento reciproco fra le autorità competenti al massimo livello per verificare e migliorare le strutture, i processi e i sistemi di attuazione delle politiche, con un impatto potenzialmente significativo,

agevolare la raccolta e l'analisi di elementi di prova sostanziali, consentendo alle autorità pubbliche responsabili di valutare e monitorare l'attuazione di politiche innovative,

individuare condizioni e criteri chiave per un'attuazione e un monitoraggio delle politiche efficaci,

facilitare la trasferibilità e la scalabilità.

I temi prioritari per il presente invito sono i seguenti:

valutazione di abilità trasversali nell'istruzione primaria e secondaria,

esperienze imprenditoriali pratiche a scuola,

cooperazione in materia di metodi innovativi per un riconoscimento accademico transfrontaliero rapido e omogeneo a livello di istruzione superiore,

riduzione del numero degli adulti poco qualificati,

incoraggiare lo sviluppo e l'internazionalizzazione del volontariato giovanile.

2.   Paesi ammissibili

Sono ammissibili le proposte provenienti da persone giuridiche aventi sede in uno dei seguenti paesi del programma:

i 28 Stati membri dell’Unione europea,

i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia (1),

i paesi candidati all'adesione all'UE: la Turchia, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (2),

la Confederazione svizzera (3).

3.   Candidati ammissibili

Il termine «candidati» si riferisce a tutte le organizzazioni e istituzioni che partecipano a una proposta, indipendentemente dal loro ruolo nel progetto.

I candidati ritenuti ammissibili a rispondere all'invito sono:

a)

autorità pubbliche (Ministero o equivalente) responsabili per l'istruzione, la formazione o la gioventù al massimo livello nel contesto nazionale o regionale pertinente (fare riferimento ai codici NUTS 1 o 2; nel caso di paesi in cui non siano disponibili i codici NUTS 1 o 2, applicare i codici NUTS più elevati disponibili (4)). Autorità pubbliche di massimo livello responsabili per settori diversi dall'istruzione, dalla formazione e dalla gioventù (p. es. occupazione, finanza, affari sociali, sanità, ecc.) sono ritenute ammissibili qualora dimostrino di possedere una competenza specifica nel settore in cui la sperimentazione dev'essere effettuata. Le autorità pubbliche possono delegare la loro rappresentanza ad altre organizzazioni pubbliche o private, nonché ad associazioni di autorità pubbliche oppure a reti legalmente costituite, sempreché la delega venga effettuata per iscritto e faccia esplicitamente riferimento alla proposta presentata;

b)

organizzazioni o istituzioni pubbliche o private attive nel campo dell'istruzione, della formazione o della gioventù;

c)

organizzazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgono attività legate all'istruzione, alla formazione e/o alla gioventù in altri settori socioeconomici (p. es. centri di riconoscimento, camere di commercio, organizzazioni commerciali, organizzazioni culturali, organismi di valutazione, organismi di ricerca, ecc.).

4.   Requisiti minimi di composizione dei partenariati

Il requisito minimo di composizione di un partenariato per il presente invito è di 4 persone giuridiche che rappresentino 3 paesi ammissibili. In particolare:

a)

almeno un'autorità pubblica (ministero o equivalente) o un organismo delegato, come descritto al punto 3, lettera a), di 3 paesi ammissibili diversi, o una rete legalmente costituita/associazione di autorità pubbliche che rappresentino almeno tre paesi ammissibili diversi. La rete o associazione deve avere un mandato di almeno 3 autorità pubbliche pertinenti, come descritto al punto 3, lettera a), per agire per loro conto relativamente alla proposta specifica.

Le proposte devono includere almeno un'autorità pubblica, come indicato al punto 3, lettera a), proveniente da uno Stato membro.

Le autorità pubbliche che partecipano alla proposta o sono rappresentate hanno la responsabilità di occuparsi della gestione strategica del progetto e di indirizzare la sperimentazione nella propria giurisdizione;

b)

almeno un organismo pubblico o privato con esperienza nella valutazione dell'impatto politico. Tale organismo è responsabile per gli aspetti metodologici e dei protocolli di valutazione. La proposta può coinvolgere più di un organismo di valutazione qualora il lavoro sia coordinato e coerente.

5.   Coordinamento

Una proposta può essere coordinata e presentata — per conto di tutti i candidati — esclusivamente da uno dei seguenti soggetti:

a)

un'autorità pubblica come descritto al punto 3, lettera a);

b)

una rete legalmente costituita o associazione di autorità pubbliche, come indicato al punto 3, lettera a);

c)

un organismo pubblico o privato delegato a rispondere all'invito da autorità pubbliche, come descritto al punto 3, lettera a). Gli organismi delegati devono avere un'autorizzazione espressa, rilasciata da un'autorità pubblica, come descritto al punto 3, lettera a), che li autorizzi a presentare e coordinare la proposta per conto dei candidati.

Le proposte devono essere presentate dal legale rappresentante dell'autorità di coordinamento a nome di tutti i candidati. Le persone fisiche non possono presentare la domanda di sovvenzione.

6.   Attività ammissibili

Le attività devono essere avviate tra il 1o dicembre 2014 e il 1o marzo 2015.

La durata del progetto deve essere compresa tra 24 e 36 mesi.

Le attività finanziabili nell’ambito del presente invito comprendono almeno:

sviluppo di prove sul campo relative all'attuazione di misure innovative. Occorre prestare opportuna attenzione allo sviluppo di una base di conoscenze comprovate e all'adozione di procedure affidabili di monitoraggio, valutazione e comunicazione basate su approcci metodologici riconosciuti, elaborati da un valutatore competente ed esperto in materia d’impatto politico, in consultazione con i relativi partner del progetto.

Tali procedure devono comprendere (l'elenco non è esaustivo): l'identificazione e la selezione della misura (delle misure) da verificare, dei campioni e della serie di azioni previste; la definizione dell'impatto previsto della misura in termini commensurabili e la valutazione della sua pertinenza rispetto ai risultati attesi, compresa una meticolosa ricerca di esempi d’interventi politici analoghi che siano stati condotti internamente o all'estero; la definizione di una solida metodologia e d’indicatori per valutare l'impatto della misura verificata a livello nazionale ed europeo,

attuazione parallela delle prove sul campo in diversi paesi che partecipano al progetto sotto la gestione delle rispettive autorità (ministero o equivalente). Occorre coinvolgere un numero sufficientemente rappresentativo di organismi/istituti partecipanti per raggiungere una massa critica ragionevole e rappresentativa e disporre di una base di conoscenze rilevante,

analisi e valutazione: efficacia, efficienza e impatto della misura verificata, ma anche della metodologia di sperimentazione, delle condizioni per la scalabilità e il trasferimento transnazionale delle lezioni apprese e delle buone prassi (apprendimento tra pari),

sensibilizzazione, divulgazione e utilizzo dell'impostazione del progetto e dei suoi risultati a livello regionale, nazionale ed europeo per tutta la sua durata e a più lungo termine, promuovendo la trasferibilità tra settori, sistemi e politiche differenti.

Si raccomanda l'elaborazione di un piano di utilizzo dei risultati della sperimentazione avvalendosi dei metodi aperti di coordinamento nell'ambito dell'istruzione, della formazione e della gioventù, in combinazione con gli obiettivi della strategia Europa 2020.

7.   Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione (vedasi la sezione 8 della Guida dei candidati) per il finanziamento di una proposta sono i seguenti:

1)

pertinenza (20 %);

2)

qualità della struttura progettuale e della sua attuazione (30 %);

3)

qualità del partenariato (20 %);

4)

impatto, divulgazione, utilizzazione (30 %).

Il presente invito è suddiviso in due fasi di presentazione/valutazione: 1) fase di proposta preliminare e 2) fase di proposta completa. Questa impostazione ha lo scopo di semplificare la procedura: nella prima fase vengono richieste esclusivamente informazioni di base sulla proposta. Solo le proposte preliminari conformi ai criteri di ammissibilità che raggiungano la soglia minima del 60 % nel punteggio per il criterio di aggiudicazione riguardante la pertinenza accederanno alla seconda fase, in cui verrà richiesto ai candidati di presentare un fascicolo di domanda completo.

Le proposte preliminari ammissibili saranno valutate sulla base del criterio della pertinenza. Le proposte complete saranno valutate sulla base dei criteri di esclusione, di selezione e dei tre criteri restanti di aggiudicazione: qualità della struttura progettuale e della sua attuazione (30 %); qualità del partenariato; impatto, divulgazione e utilizzazione.

Il punteggio finale di una proposta sarà il punteggio complessivo ottenuto in fase di proposta preliminare e in fase di proposta completa (applicando la ponderazione sopra indicata).

8.   Bilancio

Il bilancio totale disponibile per il cofinanziamento di progetti nell'ambito del presente invito è di 10 Mio EUR ed è suddiviso nel modo seguente tra i due settori operativi:

istruzione e formazione: 8 Mio EUR,

gioventù: 2 Mio EUR.

Il contributo finanziario dell'UE non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili.

La sovvenzione massima per progetto sarà di 2 Mio EUR.

L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili.

9.   Procedura per la presentazione e scadenze

Prima di presentare una domanda, i candidati dovranno registrare la loro organizzazione nel sistema unico d’iscrizione (Unique Registration Facility — URF) e ricevere un codice identificativo del partecipante (Participant Identification Code — PIC). Il PIC sarà richiesto nel modulo di candidatura.

Il sistema unico d’iscrizione è lo strumento attraverso cui verranno gestite tutte le informazioni legali e finanziarie relative alle organizzazioni. È accessibile tramite il portale per i partecipanti dell'istruzione, degli audiovisivi, della cultura, della cittadinanza e del volontariato. Le informazioni su come registrarsi sono disponibili sul portale al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Le domande di sovvenzione devono essere predisposte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, utilizzando il fascicolo di domanda ufficiale. Si prega di controllare che il modulo di candidatura utilizzato per la fase di proposta preliminare e la fase di proposta completa sia corretto.

Il fascicolo di domanda è disponibile al seguente indirizzo Internet:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/prospective-initiatives-eacea-102014_en

Saranno accettate solo le candidature presentate utilizzando il modulo corretto, debitamente completato, datato e firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni vincolanti per conto del coordinatore.

Scadenze:

proposte preliminari: 20 maggio 2014 — farà fede il timbro postale,

proposte complete: 2 ottobre 2014 — farà fede il timbro postale.

I moduli di candidatura devono essere inviati per posta sotto forma di fascicolo. Ciascun fascicolo dovrà contenere una sola versione cartacea completa, firmata dal rappresentante legale dell'organizzazione coordinatrice. Inoltre dovrà essere inviata per posta elettronica una versione scansionata completa della domanda debitamente firmata all'indirizzo sottostante immediatamente dopo l'invio della versione cartacea. Entrambe le versioni dovranno contenere tutti gli allegati pertinenti e applicabili, nonché i documenti giustificativi.

Il fascicolo dovrà essere inviato tramite corriere espresso (la ricevuta della raccomandata del servizio postale serve come prova) al seguente indirizzo:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Unit A.1 — Erasmus+: Schools, Prospective initiatives, Programme coordination

Call for Proposals EACEA/10/14

BOU2 02/109

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e per posta elettronica all'indirizzo: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

Le domande non contenenti tutti i documenti previsti e presentate oltre il termine ultimo non saranno prese in considerazione.

Per maggiori dettagli si rimanda alle linee guida per i candidati.

10.   Ulteriori informazioni

Le linee guida dettagliate per i candidati e il fascicolo di domanda completo sono disponibili sul seguente sito Internet:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/prospective-initiatives-eacea-102014_en


(1)  La partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia è soggetta a una decisione del Comitato misto SEE. Qualora al momento della decisione di attribuzione della sovvenzione il regolamento Erasmus+ non sia stato integrato nell'accordo SEE, i partecipanti di tali paesi non saranno finanziati né tenuti in considerazione per quanto riguarda la dimensione minima dei consorzi/partenariati.

(2)  La partecipazione della Turchia e dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel quadro del presente invito a presentare proposte è subordinata alla firma di un memorandum d'intesa tra la Commissione e le autorità competenti di ciascuno di tali paesi. Qualora al momento della decisione di attribuzione della sovvenzione non sia stato firmato il memorandum d'intesa, i partecipanti del paese in questione non saranno finanziati né tenuti in considerazione per quanto riguarda la dimensione minima dei consorzi/partenariati.

(3)  La partecipazione della Confederazione svizzera è subordinata alla conclusione di un accordo bilaterale con tale paese. Qualora detto accordo bilaterale non sia stato firmato al momento della decisione di attribuzione della sovvenzione, i partecipanti della Confederazione svizzera non saranno finanziati né tenuti in considerazione per quanto riguarda la dimensione minima dei consorzi/partenariati.

(4)  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/correspondence_tables/national_structures_eu


ALTRI ATTI

Commissione europea

22.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/22


AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

Indicazioni geografiche della Repubblica del Sud Africa

(2014/C 51/09)

Nell’ambito dei negoziati in corso con la Repubblica del Sud Africa, tesi a stipulare un protocollo relativo alla protezione delle indicazioni geografiche di prodotti agricoli e alimentari (in appresso «il protocollo»), le autorità sudafricane hanno presentato, in allegato al presente avviso, elenchi di indicazioni geografiche (IG) di prodotti agricoli e di vini perché siano protetti nell’ambito del protocollo. La Commissione europea sta attualmente valutando se tali IG debbano essere protette a norma del presente protocollo come IG in forza dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS.

La Commissione invita ogni Stato membro o paese terzo, oppure ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo o sia residente o stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo, ad opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata.

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro due mesi dalla data della presente pubblicazione e vanno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:

AGRI-A3-GI@ec.europa.eu

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui sopra le quali dimostrino che la protezione della denominazione proposta:

a)

è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

b)

è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già protetta nell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1) e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2) e il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (3), oppure è contenuta in accordi conclusi dall’Unione con i seguenti paesi:

Australia (4),

Cile (5),

Svizzera (6),

Messico (7),

Corea (8),

America centrale (9),

Colombia e Perù (10),

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (11),

Croazia (12),

Canada (13),

Stati Uniti (14),

Albania (15),

Montenegro (16),

Bosnia-Erzegovina (17),

Serbia (18),

Moldavia (19),

Georgia (20);

c)

tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata dell’uso di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

d)

danneggia l’esistenza di una denominazione omonima, anche solo parzialmente, o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;

e)

oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone la protezione è generica.

I criteri di cui sopra saranno valutati con riferimento al territorio dell’Unione europea che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. L’eventuale tutela definitiva delle denominazioni in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.

Elenco delle indicazioni geografiche di vini e prodotti agricoli e alimentari  (21)

Tipo di prodotto

Denominazione protetta in Sud Africa

Infusione

Honeybush/Heunningbos/Honeybush Tea/Heuningbos Tee

Infusione

Rooibos/Red Bush/Rooibos Tea/Rooitee/Rooibosch

Vini

Banghoek

Vini

Bot River

Vini

Breedekloof

Vini

Cape Agulhas

Vini

Cape South Coast

Vini

Central Orange River

Vini

Ceres Plateau

Vini

Citrusdal Mountain

Vini

Citrusdal Valley

Vini

Eastern Cape

Vini

Elandskloof

Vini

Franschhoek Valley

Vini

Greyton

Vini

Hemel-en-Aarde Ridge

Vini

Hemel-en-Aarde Valley

Vini

Hex River Valley

Vini

Hout Bay

Vini

Klein River

Vini

Kwazulu-Natal

Vini

Lamberts Bay

Vini

Langeberg-Garcia

Vini

Limpopo

Vini

Malgas

Vini

Napier

Vini

Northern Cape

Vini

Outeniqua

Vini

Philadelphia

Vini

Plettenberg Bay

Vini

Polkadraai Hills

Vini

St Francis Bay

Vini

Stanford Foothills

Vini

Stilbaai East

Vini

Sunday’s Glen

Vini

Sutherland-Karoo

Vini

Theewater

vini

Tradouw Highlands

Vini

Upper Hemel-en-Aarde Valley

Vini

Upper Langkloof

Vini

Voor Paardeberg

Vini

Western Cape


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(3)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(4)  Decisione 2009/49/CE del Consiglio, del 28 novembre 2008, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio di vino (GU L 28 del 30.1.2009, pag. 1).

(5)  Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

(6)  Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1), in particolare l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli — allegato 7.

(7)  Decisione 97/361/CE del Consiglio, del 27 maggio 1997, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (GU L 152 dell’11.6.1997, pag. 15).

(8)  Decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1).

(9)  Accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3).

(10)  Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3).

(11)  Decisione 2001/916/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 6).

(12)  Decisione 2001/918/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 42).

(13)  Decisione 2004/91/CE del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose (GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1).

(14)  Decisione 2006/232/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino (GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1).

(15)  Decisione 2006/580/CE del Consiglio, del 12 giugno 2006, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra — Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato (GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 1).

(16)  Decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1).

(17)  Decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10). — Protocollo 6.

(18)  Decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra - (GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1).

(19)  Decisione 2013/7/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2012, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 10 del 15.1.2013, pag. 3).

(20)  Decisione 2012/164/UE del Consiglio, del 14 febbraio 2012, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 30.3.2012, pag. 1).

(21)  Elenco fornito dalle autorità del Sud Africa nell’ambito dei negoziati in corso, protetto nella Repubblica del Sud Africa.