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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2014.044.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2014/C 044/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7136 — Marubeni/INCJ/AGS) ( 1 ) |
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2014/C 044/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7047 — Microsoft/Nokia) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2014/C 044/03 |
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2014/C 044/04 |
Atto del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativo alla nomina di un vicedirettore di Europol |
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Commissione europea |
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2014/C 044/05 |
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2014/C 044/06 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2014/C 044/07 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2014/C 044/08 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2014/C 044/09 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2014/C 044/10 |
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2014/C 044/11 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2014/C 044/12 |
Ritiro di notifica di concentrazione (Caso COMP/M.7144 — Apollo/Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito/Synergy) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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15.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.7136 — Marubeni/INCJ/AGS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 44/01)
In data 7 febbraio 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32014M7136. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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15.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.7047 — Microsoft/Nokia)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 44/02)
In data 4 dicembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M7047. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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15.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/2 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 gennaio 2014
relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
(2014/C 44/03)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l'articolo 4 (1),
vista la candidatura presentata al Consiglio dalla Commissione nella categoria dei rappresentanti dei datori di lavoro,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con decisione del 16 luglio 2012 (2), il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2012 al 17 settembre 2015. |
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(2) |
Un posto di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei datori di lavoro è vacante per la Spagna, |
DECIDE:
Articolo unico
La persona seguente è nominata membro del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2015:
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RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO: |
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SPAGNA |
Gema TORRES (ES) |
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
G. STOURNARAS
(1) GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.
(2) GU C 228 del 31.7.2012, pag. 3.
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15.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/3 |
ATTO DEL CONSIGLIO
dell'11 febbraio 2014
relativo alla nomina di un vicedirettore di Europol
(2014/C 44/04)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la decisione del Consiglio che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (1), in particolare l’articolo 38,
deliberando quale autorità che ha il potere di nomina dei vicedirettori di Europol,
visto il parere del consiglio di amministrazione,
visto il piano pluriennale in materia di politica del personale di Europol per il periodo 2014-2016, e in particolare i punti 2.2 e 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
A causa della scadenza del mandato del vicedirettore di Europol nominato mediante atto del Consiglio del 9 ottobre 2009 (2), è necessario nominare un vicedirettore. |
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(2) |
La decisione del consiglio di amministrazione di Europol che fissa le norme per la selezione, la proroga del mandato e la revoca del direttore e dei vicedirettori di Europol (3), stabilisce disposizioni speciali sulle procedure di selezione del direttore o di un vicedirettore di Europol. |
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(3) |
Il consiglio di amministrazione ha presentato al Consiglio un elenco ristretto di candidati idonei, corredato del fascicolo di domanda completo di ciascuno di detti candidati, nonché dell'elenco di tutti i candidati ammissibili. |
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(4) |
Sulla base di tutte le informazioni pertinenti fornite dal consiglio di amministrazione, il Consiglio intende nominare il candidato che, secondo il Consiglio, soddisfa tutti i requisiti per il posto vacante di vicedirettore, |
DECIDE:
Articolo 1
Il sig. Wilhelmus Martinus VAN GEMERT è nominato vicedirettore di Europol dal 1o maggio 2014 al 30 aprile 2018 nel grado AD 13, 1o scatto.
Articolo 2
Il presente atto ha effetto dal giorno della sua adozione.
Esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
E. VENIZELOS
(1) GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.
(2) GU C 249 del 17.10.2009, pag. 5.
(3) GU L 348 del 29.12.2009, pag. 3.
Commissione europea
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15.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
14 febbraio 2014
(2014/C 44/05)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,3707 |
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JPY |
yen giapponesi |
139,48 |
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DKK |
corone danesi |
7,4620 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,82035 |
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SEK |
corone svedesi |
8,8486 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,2221 |
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ISK |
corone islandesi |
|
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NOK |
corone norvegesi |
8,3550 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
27,436 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
309,05 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,1495 |
|
RON |
leu rumeni |
4,4850 |
|
TRY |
lire turche |
2,9962 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,5176 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5017 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
10,6306 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6379 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,7289 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 453,10 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
14,9803 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,3162 |
|
HRK |
kuna croata |
7,6560 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
16 208,53 |
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MYR |
ringgit malese |
4,5160 |
|
PHP |
peso filippino |
61,102 |
|
RUB |
rublo russo |
48,0840 |
|
THB |
baht thailandese |
44,296 |
|
BRL |
real brasiliano |
3,2837 |
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MXN |
peso messicano |
18,1673 |
|
INR |
rupia indiana |
84,9080 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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15.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/5 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2014
relativa ai giorni festivi del 2015 per le istituzioni dell'Unione europea
(2014/C 44/06)
GIORNI FESTIVI DEL 2015
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1o gennaio |
Giovedì, Capodanno |
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2 gennaio |
Venerdì, giorno dopo Capodanno |
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2 aprile |
Giovedì santo |
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3 aprile |
Venerdì santo |
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6 aprile |
Lunedì dell'Angelo |
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1o maggio |
Venerdì, Festa del lavoro |
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14 maggio |
Giovedì, Ascensione |
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15 maggio |
Venerdì, giorno dopo l'Ascensione |
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25 maggio |
Lunedì di Pentecoste |
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21 luglio |
Martedì, festa nazionale del Belgio |
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2 novembre |
Lunedì, Commemorazione dei defunti |
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dal 24 dicembre al 31 dicembre |
Giovedì 6 giorni per le feste di fine anno Giovedì |
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TOTALE |
17 giorni |
Lussemburgo: stessi giorni di Bruxelles, tranne martedì 21 luglio che è sostituito da martedì 23 giugno, festa nazionale del Lussemburgo.
L'attività lavorativa riprenderà normalmente lunedì 4 gennaio 2016.
Fatta salva la definizione del calendario dei giorni festivi del 2016, venerdì 1o gennaio 2016 sarà considerato giorno festivo per quell'anno.
La Commissione si riserva la facoltà di modificare le decisioni in funzione delle esigenze di servizio.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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15.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/6 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2014/C 44/07)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
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Data e ora della chiusura |
19.12.2013 |
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Durata |
19.12.2013-31.12.2013 |
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Stato membro |
Unione europea (tutti gli Stati membri) |
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Stock o gruppo di stock |
YEL/N3LNO. |
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Specie |
Limanda (Limanda ferruginea) |
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Zona |
NAFO 3LNO |
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Tipo(i) di pescherecci |
— |
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Numero di riferimento |
87/TQ40 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
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15.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/6 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2014/C 44/08)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
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Data e ora della chiusura |
17.12.2013 |
|
Durata |
17.12.2013-31.12.2013 |
|
Stato membro |
Belgio |
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Stock o gruppo di stock |
SRX/2AC4-C |
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Specie |
Razze (Rajiformes) |
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Zona |
Acque UE delle zone IIa e IV |
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Tipo(i) di pescherecci |
— |
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Numero di riferimento |
86/TQ39 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
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15.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/7 |
Avviso del Ministero dello sviluppo economico della Repubblica italiana a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
(2014/C 44/09)
Il Ministero dello sviluppo economico, rende noto che è pervenuta una istanza di permesso di ricerca di idrocarburi della società Global MED, LLC, convenzionalmente denominata «d 85 F.R-.GM», per un’area ubicata nella Zona marina F (Mare Ionio), delimitata da archi di meridiano e parallelo, i cui vertici sono indicati dalle seguenti coordinate geografiche:
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Vertici |
Coordinate geografiche |
|
|
Longitudine E Greenwich |
Latitudine N |
|
|
a |
17°44′ |
39°21′ |
|
b |
17°50′ |
39°21′ |
|
c |
17°50′ |
39°19′ |
|
d |
17°52′ |
39°19′ |
|
e |
17°52′ |
39°16′ |
|
f |
17°54′ |
39°16′ |
|
g |
17°54′ |
39°13′ |
|
h |
17°56′ |
39°13′ |
|
i |
17°56′ |
39°08′ |
|
l |
17°58′ |
39°08′ |
|
m |
17°58′ |
39°03′ |
|
n |
18°01′ |
39°03′ |
|
o |
18°01′ |
38°58′ |
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p |
17°44′ |
38°58′ |
Le coordinate suindicate sono determinate secondo la carta nautica delle coste d’Italia a cura dell’Istituto Idrografico della Marina Militare alla scala 1:250 000 — Foglio n. 919.
Sulla base di questa delimitazione, la superficie risulta pari a 748,60 km2.
Conformemente alla direttiva summenzionata; all’art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; al decreto ministeriale 4 marzo 2011 ed al decreto direttoriale 22 marzo 2011, il Ministero dello sviluppo economico pubblica un avviso per permettere agli enti interessati di presentare istanze di permesso di ricerca di idrocarburi in concorrenza sulla stessa area, delimitata dai punti e dalle coordinate di cui sopra.
L’autorità competente per il rilascio del relativo permesso di ricerca, è il Ministero dello sviluppo economico — Dipartimento per l’Energia — Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche — Divisione VI.
La disciplina per il rilascio del titolo minerario è meglio specificata nella seguente normativa:
legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; decreto ministeriale 4 marzo 2011 e decreto direttoriale 22 marzo 2011.
Il termine per la presentazione delle candidature è di 3 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le candidature presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.
Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:
|
Ministero dello sviluppo economico |
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Dipartimento per l’energia |
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Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche |
|
Divisione VI |
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Via Molise 2 |
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00187 Roma RM |
|
ITALIA |
L’istanza può essere presentata anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata (PEC) ene.rme.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it presso la quale recapitare, con il solo impiego della firma digitale da parte di un legale rappresentante della società richiedente, la documentazione in formato elettronico.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 22, allegato A, punto 2, il procedimento unico per il conferimento del permesso di ricerca ha la durata complessiva massima di 180 giorni.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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15.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/9 |
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di trote arcobaleno originarie della Turchia
(2014/C 44/10)
Alla Commissione europea (di seguito «la Commissione») è stata presentata una denuncia a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale importazioni di trote arcobaleno originarie della Turchia sarebbero oggetto di sovvenzioni e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 3 gennaio 2014 dalla Danish Aquaculture Association («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di trote arcobaleno.
2. Prodotto oggetto dell'inchiesta
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è la trota iridea o trota arcobaleno (Oncorhynchus mykiss) viva, fresca, refrigerata, congelata o affumicata, intera (con testa e branchie, eviscerata, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure decapitata, senza branchie o eviscerata, di peso uguale o inferiore a 1 kg l'una), o in filetti (di peso uguale o inferiore a 400 grammi l'uno).
3. Denuncia di sovvenzioni
Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di sovvenzione è il prodotto oggetto dell'inchiesta, originario della Turchia («il paese interessato»), attualmente classificato ai codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 ed ex 0305 43 00. I codici NC sono forniti a titolo puramente indicativo.
Dagli elementi di prova presentati dal denunziante risulta che i produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta in Turchia hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dal governo turco.
Le sovvenzioni consistono, tra l’altro, in aiuti pubblici agli investimenti nel settore dell’acquacoltura, sovvenzioni dirette concesse ai produttori di trote, prestiti e assicurazioni agevolati per i produttori di trote, sovvenzioni per le navi da pesca. La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre sovvenzioni eventualmente riscontrate nel corso dell’inchiesta.
Secondo la denuncia i suddetti regimi sono sovvenzioni perché comportano un contributo finanziario del governo della Turchia o di altre amministrazioni regionali (compresi enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai beneficiari. Essi sarebbero limitati a determinate imprese del settore dell'acquacoltura e/o a determinate regioni, perciò specifici e compensabili.
4. Denuncia di pregiudizio e nesso di causalità
Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dal paese interessato sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.
Gli elementi di prova presentati dal denunziante dimostrano che i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sull'andamento complessivo di tale industria.
5. Procedura
Dopo aver sentito il comitato consultivo e stabilito che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 10 del regolamento di base.
L'inchiesta determinerà se il prodotto oggetto dell'inchiesta originario del paese interessato sia oggetto di sovvenzioni e se le importazioni sovvenzionate abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Se tali fatti saranno accertati, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure sia contraria o meno all'interesse dell'Unione.
Il governo turco è stato invitato a prendere parte alle consultazioni.
5.1. Procedura di determinazione delle sovvenzioni
I produttori esportatori (2) del prodotto oggetto dell'inchiesta proveniente dalla Turchia e le autorità del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta
a)
In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori in Turchia interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità dell'articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato I del presente avviso.
Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato e potrà contattare anche le associazioni note di produttori esportatori.
Tutte le parti interessate che desiderino fornire qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione (diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l'Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà, se del caso tramite le autorità del paese interessato, tutti i produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori in merito alle società selezionate per essere inserite nel campione.
Al fine di raccogliere le informazioni sui produttori esportatori ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori da includere nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.
Tutti i produttori esportatori da includere nel campione sono tenuti a trasmettere un questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo altrimenti disposto.
Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione ma non sono state selezionate saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»), senza che ciò pregiudichi l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base. Fatto salvo quanto disposto di seguito alla lettera b), il dazio compensativo che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supera la media ponderata del margine di sovvenzione stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione (3).
b)
I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere, conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per essi margini di sovvenzione individuali. I produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di sovvenzione individuale devono richiedere un questionario e restituirlo, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.
Si informano tuttavia i produttori esportatori che richiedono un margine di sovvenzione individuale che la Commissione può comunque decidere di non determinare, per essi, tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori è talmente elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
5.1.2. Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta (4) (5)
Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della Turchia sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
Visto il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità dell'articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato II del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.
Tutte le parti interessate che desiderino fornire qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione (diverse da quelle sopraelencate), devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto.
Ove si rivelasse necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al maggior volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni di importatori in merito alle società incluse nel campione.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti sono tenute a trasmettere un questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo altrimenti disposto.
5.2. Procedura di accertamento del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta
L'accertamento del pregiudizio si basa su prove dirette e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un grave pregiudizio, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta
In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tutte le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse.
La Commissione informerà tutti i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti sono tenute a trasmettere il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo altrimenti disposto.
5.3. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione
Qualora venisse accertata l'esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio si deciderà, a norma dell'articolo 31 del regolamento di base, se l'adozione di misure antisovvenzioni sia contraria all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare entro lo stesso termine che esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta.
Le parti che si manifestino entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.
5.4. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto.
5.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta
Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.6. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le parti interessate sono invitate a presentare ogni comunicazione e richiesta per posta elettronica, comprese le copie scannerizzate di procure e documenti relativi alla certificazione, eccetto le risposte voluminose, che devono essere trasmesse su CD-ROM o su DVD a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDANCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale) pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf
Le parti interessate devono indicare il loro nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail valido e devono garantire che l’indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro che è controllato quotidianamente. Una volta che i recapiti sono stati forniti, la Commissione comunica con le parti interessate solo per posta elettronica, a meno che le parti non abbiano esplicitamente richiesto di ricevere tutti i documenti della Commissione tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda il ricorso all'invio raccomandato. Per ulteriori regole e informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni di comunicazione con le parti interessate di cui sopra.
Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste dal presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «diffusione limitata» e, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 597/2009, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: N105 08/020 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGÏE |
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Indirizzo e-mail «sovvenzioni»: Trade-Trout-Subsidy@ec.europa.eu |
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Indirizzo e-mail «pregiudizio»: Trade-Trout-Injury@ec.europa.eu |
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate, in base ai dati disponibili, conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà risultare per tale parte meno favorevole di quanto non sarebbe stato se essa avesse collaborato.
L’assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, sempre che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata deve contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere-auditore
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Il consigliere-auditore può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere-auditore offrirà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza delle sovvenzioni, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/
8. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(2) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto dell'inchiesta e lo esporti sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
(3) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, non si terrà conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi determinati nelle circostanze di cui all'articolo 28 del regolamento di base.
(4) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.
(5) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione delle sovvenzioni.
(6) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
ALLEGATO II
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15.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/18 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati tipi di trota iridea originaria della Turchia
(2014/C 44/11)
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di determinati tipi di trota iridea originaria della Turchia sono oggetto di dumping e causano pertanto un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 3 gennaio 2014 dalla Danish Aquaculture Association («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati tipi di trota iridea.
2. Prodotto in esame
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da trota iridea (Oncorhynchus mykiss) viva, fresca, refrigerata, congelata o affumicata, sia sotto forma di pesce intero (non decapitato e completo di branchie, eviscerato, di peso unitario pari o inferiore a 1,2 kg) o decapitato, senza branche o eviscerato (di peso unitario pari o inferiore a 1 kg), sia sotto forma di filetti (di peso unitario pari o inferiore a 400 grammi).
3. Asserzione di dumping
Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Turchia («il paese interessato»), attualmente classificabile ai codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 e ex 0305 43 00. Tali codici NC sono forniti a titolo puramente indicativo.
L'asserzione di dumping messo in atto dalla Turchia si basa su un confronto tra il prezzo sul mercato nazionale e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione.
I margini di dumping così calcolati sono considerevoli per il paese interessato.
4. Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità
Il denunciante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.
Gli elementi indicativi addotti dal denunciante dimostrano che i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sull'andamento complessivo di tale industria.
5. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.
L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso affermativo l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure sia contraria o meno all'interesse dell'Unione.
5.1. Procedura di determinazione del dumping
I produttori esportatori (2) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta
a)
In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori in Turchia interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Le parti devono manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato I del presente avviso.
Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato e potrà contattare anche le associazioni note di produttori esportatori.
Tutte le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l'Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.
Tutti i produttori esportatori selezionati per essere inseriti nel campione sono tenuti a presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.
Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto alla lettera b) di seguito, il dazio antidumping che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (3).
b)
I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di dumping individuale devono richiedere un questionario e restituirlo, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. La Commissione esaminerà se può essere loro concesso un dazio individuale in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
Si informano tuttavia i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per essi tale margine qualora, ad esempio, il numero di produttori esportatori sia così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
5.1.2. Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta (4) (5)
Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto in esame originario della Turchia sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Tali parti devono manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo alla Commissione le informazioni sulla loro società richieste nell'allegato II del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Tutte le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.
5.2. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta
La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe ed implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell'Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengono di dover essere inclusi nel campione, devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tutte le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.
La Commissione informerà tutti i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.
5.3. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione
Qualora venga accertata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare entro lo stesso termine l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.
Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.
5.4. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indicazione, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta
Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.6. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («A diffusione limitata») (6).
A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate che comunicano informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare anche un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Si invitano le parti interessate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le scansioni di deleghe e certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che vanno presentate su CD-ROM o DVD, consegnato a mano o per posta raccomandata. L'uso della posta elettronica varrà come accettazione delle parti interessate delle norme applicabili alle comunicazioni elettroniche contenute nel documento «CORRESPONDANCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la commissione europea nei casi di difesa commerciale), pubblicato sul sito web della direzione generale del Commercio all'indirizzo http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf
Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo, telefono ed un indirizzo valido di posta elettronica e accertarsi che l'indirizzo comunicato corrisponda ad una casella di posta elettronica di lavoro, ufficiale e funzionante, che viene controllata quotidianamente. Ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate solo per posta elettronica, a meno che tali parti richiedano esplicitamente di ricevere tutti i documenti dalla Commissione mediante un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da spedire imponga l'uso della posta raccomandata. Per ulteriori norme e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi validi per le comunicazioni mediante posta elettronica, le parti interessate possono consultare le istruzioni per le comunicazioni con le parti interessate menzionate sopra.
Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: N105 08/020 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
E-mail dumping: Trade-Trout-Dumping@ec.europa.eu
E-mail pregiudizio: Trade-Trout-Injury@ec.europa.eu
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L'omessa risposta su supporto informatico non viene considerata omessa collaborazione, sempre che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata dovrebbe contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere auditore
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza del dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. Tale audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/
8. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto in esame.
(3) A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto di margini nulli o minimi, né di margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.
(4) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate collegate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.
(5) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(6) Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(7) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
ALLEGATO II
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
|
15.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/27 |
Ritiro di notifica di concentrazione
(Caso COMP/M.7144 — Apollo/Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito/Synergy)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 44/12)
[Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio]
In data 24 gennaio 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione tra Apollo Management LP (USA), Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (Spain) e Synergy Industry and Technology, SA (Spain). In data 7 febbraio 2014 la parte notificante/le parti notificanti ha/hanno informato la Commissione di aver ritirato la notifica.