ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2014.028.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 28

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57o anno
31 gennaio 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 028/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6857 — Crane Co./MEI Group) ( 1 )

1

2014/C 028/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7021 — Swissport/Servisair) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2014/C 028/03

Conclusioni del Consiglio sulla dimensione globale dell'istruzione superiore europea

2

2014/C 028/04

Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014, recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

6

2014/C 028/05

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2014/49/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2014 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

7

 

Commissione europea

2014/C 028/06

Tassi di cambio dell'euro

8

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2014/C 028/07

Comunicazione della Commissione ai sensi dell’art. 16(4) del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Abrogazione degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea ( 1 )

9

2014/C 028/08

Notifica da parte delle autorità francesi alla Commissione delle informazioni a norma dell’articolo 9, della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, che stabilisce l’obbligo degli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

10

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2014/C 028/09

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese

11

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2014/C 028/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7104 — Crown Holdings/Mivisa) ( 1 )

15

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2014/C 028/11

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

31.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6857 — Crane Co./MEI Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 28/01

In data 19 luglio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6857. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


31.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.7021 — Swissport/Servisair)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 28/02

In data 18 dicembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M7021. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

31.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/2


Conclusioni del Consiglio sulla dimensione globale dell'istruzione superiore europea

2014/C 28/03

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

1.

La dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 ha istituito un processo intergovernativo volto alla costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA) attivamente sostenuto dall'Unione europea e i ministri responsabili dell'istruzione superiore dei paesi partecipanti, riuniti a Bucarest nell'aprile 2012, hanno adottato la strategia 2020 Mobilità per un miglior apprendimento per lo spazio europeo dell'istruzione superiore come parte integrante degli sforzi atti a promuovere l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore (1).

2.

La direttiva 2004/114/CE del Consiglio (2), del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato riconosce che uno degli obiettivi dell'azione della Comunità nel settore dell'istruzione è promuovere l'immagine dell'Europa intera in quanto centro mondiale di eccellenza per gli studi e per la formazione professionale.

3.

La direttiva 2005/71/CE del Consiglio (3), del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica ha il similare scopo di rendere la Comunità più attraente per i ricercatori del mondo intero e promuovere la sua posizione di centro di ricerca internazionale.

4.

La strategia internazionale adottata durante l'incontro dei Ministri competenti per il processo di Bologna, tenutosi a Londra nel maggio 2007 (4), ha evidenziato la necessità che lo spazio europeo dell'istruzione superiore sia aperto e interessante per le altre parti del mondo, e che siano rafforzati la cooperazione in materia di istruzione superiore e il dialogo politico con i paesi extraeuropei.

5.

Le conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un nuovo quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione hanno messo in risalto l'importanza di sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a modernizzare l'istruzione superiore mediante una stretta sinergia con il processo di Bologna, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di garanzia della qualità, di riconoscimento, di mobilità e di trasparenza.

6.

La strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, adottata nel giugno 2010 (5), ha fissato l'obiettivo specifico del miglioramento dei livelli di istruzione, in particolare aumentando la percentuale di giovani che hanno completato con successo l'istruzione terziaria o equivalente almeno al 40 % entro il 2012.

7.

Le conclusioni del Consiglio, dell'11 maggio 2010, sull'internazionalizzazione dell'istruzione superiore (6) hanno sottolineato che i programmi di cooperazione internazionale e i dialoghi politici con i paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore non solo consentono una più libera diffusione delle conoscenze, ma contribuiscono altresì ad accrescere la qualità e il prestigio internazionale dell'istruzione superiore europea, a potenziare la ricerca e l’innovazione, a promuovere la mobilità e il dialogo interculturale, nonché a incentivare lo sviluppo internazionale conformemente agli obiettivi dell'UE in materia di politica esterna.

8.

Le conclusioni del Consiglio del 28-29 novembre 2011 su un criterio di riferimento nel settore della mobilità per l'apprendimento (7) hanno stabilito un criterio di riferimento mediante cui una media UE di almeno il 20 % di diplomati dell'istruzione superiore dovrebbe aver trascorso, entro il 2020, un periodo di studio o di formazione connesso all'istruzione superiore (compresi i tirocini) all'estero.

9.

Le conclusioni del Consiglio, del 28-29 novembre 2011, sulla modernizzazione dell'istruzione superiore hanno accolto con favore l'intenzione della Commissione di sviluppare una strategia internazionale dell'UE in materia d'istruzione superiore che miri ad aumentare la rilevanza internazionale e la visibilità, e ad instaurare un dialogo coi partner per rafforzare le relazioni e potenziare lo sviluppo di capacità nel settore dell'istruzione superiore,

E ALLA LUCE:

della conferenza della presidenza su L'istruzione superiore europea nel mondo, tenutasi a Vilnius il 5-6 settembre 2013, che ha sottolineato la necessità che gli Stati membri e gli istituti d'istruzione superiore sviluppino strategie globali di internazionalizzazione le quali:

migliorino la qualità e la competitività dell'istruzione superiore europea;

si spingano oltre la mobilità e tengano sempre più in considerazione la dimensione globale nella configurazione e nel contenuto dei programmi di studio e dei processi di insegnamento e di apprendimento (spesso definita «internazionalizzazione a livello nazionale»);

si rivolgano ad una più variegata gamma e ad un maggior numero di studenti tramite una combinazione di nuove risorse digitali e forme più tradizionali di insegnamento e di apprendimento, garantendo al tempo stesso un'alta qualità;

rafforzino la cooperazione allo sviluppo tramite partenariati strategici e il rafforzamento delle capacità,

PRENDE ATTO CON INTERESSE:

della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata L'istruzione superiore europea nel mondo  (8), nonché

della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata Aprire l'istruzione: tecniche innovative di insegnamento e di apprendimento per tutti grazie alle nuove tecnologie e alle risorse didattiche aperte  (9).

RICONOSCE QUANTO SEGUE:

1.

L'istruzione superiore svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo di cittadini impegnati, realizzati e partecipativi e rappresenta una forza trainante per società intelligenti, sostenibili ed inclusive, la prosperità individuale e la crescita economica. La mobilità internazionale delle persone e l'inclusione di una prospettiva globale nei programmi d'istruzione superiore possono ulteriormente contribuire a questo sviluppo.

2.

La forza dei sistemi di istruzione superiore europei risiede nell'offerta di istruzione e ricerca di alta qualità, nella diversità dei loro istituti, e nel sostegno che offrono alla cooperazione in settori in cui essa apporta un valore aggiunto, quali i programmi di diplomi di laurea comuni e doppi, le scuole e gli studi di dottorato e i partenariati internazionali.

3.

Nel contesto economico attuale, l'istruzione superiore, così come l'istruzione e la formazione professionale terziaria, svolgono un ruolo cruciale nel rafforzare la capacità di ricerca e di innovazione europea e nel fornire le risorse umane altamente qualificate di cui l'Europa necessita per assicurare lavoro, crescita economica e prosperità.

4.

Non sempre le competenze dei diplomati corrispondono alle necessità mutevoli del mercato del lavoro e della società, e i datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato segnalano squilibri e difficoltà nell'individuare candidati idonei alle esigenze di un'economia basata sulla conoscenza.

5.

L'invecchiamento della popolazione all'interno dell'UE potrebbe avere un forte impatto nei prossimi decenni in conseguenza del rischio, dovuto a tassi di natalità costantemente bassi, di un aggravamento del problema della carenza di diplomati competenti a disposizione dei datori di lavoro europei.

6.

Gli istituti d'istruzione superiore, essendo fonti di conoscenza ed innovazione, hanno anche una responsabilità sociale nel promuovere lo sviluppo umano ed il bene comune sia all'interno del contesto nazionale sia nel resto del mondo.

CONSIDERA QUANTO SEGUE:

1.

L'attivo impegno di personale, di ricercatori e di studenti internazionali negli istituti d'istruzione superiore europei, il sostegno finanziario ed organizzativo alla mobilità internazionale sia degli studenti che del personale, nonché un maggior impegno a favore dell'internazionalizzazione dei programmi di studio possono aiutare gli studenti ad acquisire competenze che rispondono alle esigenze del mercato del lavoro globale.

2.

Gli Stati membri e gli istituti d'istruzione superiore europei hanno compiuto — con il sostegno dell'UE — significativi passi in avanti nello sviluppo di meccanismi transfrontalieri di garanzia della qualità e nel riconoscimento delle qualifiche nell'ambito del processo di Bologna tramite reti come ENIC/NARIC, così come per mezzo di azioni quali i programmi Erasmus Mundus e Tempus.

3.

L'aumento globale di risorse educative aperte, di software di libero accesso e di corsi on-line aperti e di massa rappresenta uno sviluppo internazionale che può avere importanti implicazioni per i sistemi d'istruzione superiore e aprire opportunità di forme di cooperazione globale transfrontaliera innovative.

INVITA PERTANTO GLI STATI MEMBRI, OVE OPPORTUNO, A COLLABORARE CON GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE, PUR CON IL DEBITO RISPETTO DELLA LORO AUTONOMIA, IN MODO DA:

1.

Perseguire approcci strategici globali all'internazionalizzazione, in collaborazione con le parti interessate, a copertura di tre aree principali:

a)

la mobilità degli studenti e del personale;

b)

l'internazionalizzazione dei programmi di studio e dell'apprendimento digitale;

c)

la cooperazione strategica, i partenariati e lo sviluppo di capacità.

2.

Promuovere un grado di mobilità internazionale per gli studenti e per i crediti nei due sensi, nonché fornire opportunità di mobilità del personale tra l'Europa e i paesi terzi, anche:

i)

assicurando che le strategie di internazionalizzazione contengano una forte componente «mobilità» di studenti, ricercatori e membri del personale, con il sostegno di un quadro di qualità che possa comprendere, tra l'altro, servizi di orientamento e di consulenza;

ii)

istituendo programmi di mobilità di interesse reciproco nei due sensi con i paesi terzi, che raggiungano un equilibrio ragionevole tra mobilità fisica e virtuale, così come tra quella interna ed esterna, che abbraccino un'ampia gamma di discipline e, se del caso, che privilegino settori con carenza di competenze;

iii)

sostenendo il riconoscimento dei crediti, dei diplomi, delle qualifiche e delle competenze ottenuti all'estero da studenti, ricercatori e personale in mobilità internazionale, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali;

iv)

rafforzando la valorizzazione dei risultati dell'apprendimento e la coerenza con gli strumenti di trasparenza europei quali il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti, il supplemento al diploma ed il quadro europeo delle qualifiche, nonché con i meccanismi di garanzia della qualità; e

v)

accelerando i progressi sulle proposte di rifusione delle direttive relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca e studio.

3.

Promuovere l'internazionalizzazione a livello nazionale e l'apprendimento digitale per far sì che la grande maggioranza degli studenti europei che non partecipano alle azioni di mobilità fisica possano pure essi sviluppare competenze internazionali, anche:

i)

garantendo l'offerta di strutture e servizi agli studenti di alta qualità nell'istruzione terziaria che rispondano alle necessità degli studenti;

ii)

facendo un uso efficace dell'esperienza e delle competenze internazionali possedute dai membri del personale degli istituti d'istruzione superiore (IIS) ed incoraggiandoli a contribuire allo sviluppo di piani di studi di elevata qualità a orientamento internazionale a beneficio sia dei discenti in mobilità che di quelli non in mobilità;

iii)

creando per studenti, ricercatori e membri del personale maggiori possibilità di sviluppo delle rispettive competenze linguistiche, in particolare tramite corsi per l'apprendimento della lingua del paese di accoglienza per coloro che frequentano corsi in una lingua diversa dalla lingua madre, al fine di ottimizzare i vantaggi offerti dalla diversità linguistica europea e l'integrazione sociale di studenti, ricercatori e membri del personale nei rispettivi paesi ospiti;

iv)

offrendo maggiori opportunità internazionali di apprendimento on-line collaborativo ed esplorando l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e delle risorse educative aperte per promuovere nuove forme di insegnamento in vista di un maggior accesso, dell'internazionalizzazione dei programmi di studio e della creazione di condizioni favorevoli a nuove forme di partenariato.

4.

Promuovere la creazione di partenariati sia all'interno che al di fuori dell'Europa, al fine di rafforzare le capacità istituzionali in materia di istruzione, ricerca ed innovazione, anche:

i)

fornendo programmi di studio che stimolino l'imprenditorialità e l'innovazione e altresì promuovano lo sviluppo di competenze trasferibili, e creando opportunità di formazione internazionali tramite una stretta collaborazione con i datori di lavoro dell'Unione e dei paesi terzi;

ii)

promuovendo una valorizzazione dei punti di forza e delle priorità particolari di ciascun IIS quale mezzo per garantire l'uso efficiente ed efficace degli investimenti pubblici;

iii)

eliminando i rimanenti ostacoli che si frappongono allo sviluppo e all'attuazione di programmi di diplomi di laurea congiunti, doppi e multipli, e migliorando la garanzia della qualità ed il riconoscimento transfrontaliero;

iv)

incoraggiando la coerenza tra le strategie di internazionalizzazione degli Stati membri e le politiche di cooperazione allo sviluppo dell'UE, tenendo conto dei principi di equità e di titolarità dei paesi partner, così come delle esigenze degli IIS;

v)

attingendo alle esperienze degli studenti, dei ricercatori e dei membri del personale provenienti dai paesi terzi in qualità di ambasciatori della cooperazione con gli IIS di questi paesi;

vi)

incoraggiando gli IIS a sviluppare le proprie strategie globali di internazionalizzazione, riconoscendo la natura trasversale dell'internazionalizzazione, che riguarda tutti i settori della vita universitaria, ivi compresi la ricerca, l'insegnamento, la gestione, l'amministrazione e i servizi, e sostenendoli nei loro sforzi.

SI COMPIACE DELL'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI:

1.

Sostenere gli sforzi degli Stati membri e degli istituti d'istruzione superiore per perseguire approcci strategici globali orientati all'internazionalizzazione e sfruttare le possibilità di cooperazione nell'ambito dell'istruzione superiore nel quadro dei programmi Erasmus+ ed Orizzonte 2020, anche:

i)

destinando maggiori risorse finanziarie tramite Erasmus+ alla mobilità dei discenti e dei membri del personale da e verso i paesi terzi, e tramite le azioni Marie Skłodowska-Curie nell'ambito di Orizzonte 2020 per la mobilità dei ricercatori da e verso i paesi terzi;

ii)

sostenendo i consorzi di IIS internazionali nella messa a punto dei diplomi comuni di master e di dottorato nel quadro, rispettivamente, del programma Erasmus+ e delle azioni Marie Skłodowska-Curie, e fornendo agli studenti e ai dottorandi opportunità di beneficiare di borse di studio e di ricerca di alta qualità;

iii)

sostenendo partenariati strategici per la cooperazione e l'innovazione nell'istruzione superiore, ivi compresi i partenariati per il rafforzamento delle capacità tra gli IIS dell'UE e dei paesi terzi.

2.

In collaborazione con gli Stati membri compiere sforzi per incrementare l'attrattiva e per promuovere la diversità dell'istruzione superiore europea in tutto il mondo, anche:

i)

migliorando la qualità e la trasparenza, promuovendo meccanismi transfrontalieri di garanzia della qualità e favorendo la comparabilità delle qualifiche, dei crediti e dei sistemi di accreditamento attraverso la cooperazione e il dialogo su scala internazionale;

ii)

accrescendo la qualità della mobilità accademica attraverso l'aggiornamento della Carta Erasmus per l'istruzione superiore anche sotto forma di direttive per gli IIS in tema di autovalutazione e di monitoraggio;

iii)

promuovendo, ove opportuno e nel rispetto dell'autonomia degli istituti d'istruzione superiore, l'attuazione di U-Multirank, il nuovo strumento multidimensionale e internazionale di trasparenza finalizzato a migliorare la comparabilità tra gli IIS;

iv)

sostenendo la cooperazione tra gli Stati membri e tra gli organismi nazionali di promozione e le associazioni di ex studenti, scambiando informazioni, lanciando e coordinando azioni congiunte intese a pubblicizzare l'Europa come destinazione di studi e di ricerca di alta qualità, ad esempio in occasione di fiere dello studente e tramite strumenti promozionali comuni.

3.

Promuovere la cooperazione nell'ambito dell'istruzione superiore ai fini dell'innovazione e dello sviluppo tra l'UE ed i suoi partner globali, anche:

i)

avviando dialoghi politici bilaterali e multilaterali con i principali partner internazionali, conformemente alle politiche esterne dell'UE;

ii)

promuovendo l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia e le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione quali porte di accesso alla cooperazione internazionale nel campo dell'innovazione, della ricerca e dell'istruzione superiore per affrontare le sfide sociali;

iii)

promuovendo e migliorando l'elaborazione di politiche sulla base di elementi concreti nell'ambito dell'istruzione internazionale tramite la ricerca, la raccolta e l'analisi di statistiche e il dialogo con gli esperti.


(1)  Comunicato di Bucarest del 27 aprile 2012, pag. 3.

(2)  GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12.

(3)  GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15.

(4)  Lo spazio europeo dell'istruzione superiore nel contesto mondiale.

(5)  Doc. EUCO 13/10.

(6)  GU C 135 del 26.5.2010, pag. 12.

(7)  GU C 372 del 20.12.2011, pag. 31.

(8)  Doc. 12453/13.

(9)  Doc. 14116/13 + ADD 1.


31.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/6


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2014

recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

2014/C 28/04

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 79,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che il Consiglio nomini quali membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («consiglio di amministrazione») un rappresentante di ciascuno Stato membro.

(2)

Con decisione del 17 maggio 2011 (2), il Consiglio ha nominato quindici membri del consiglio di amministrazione.

(3)

Il governo di Cipro ha informato il Consiglio che intende sostituire il rappresentante cipriota del consiglio di amministrazione e ha proposto la nomina di un nuovo rappresentante, il quale dovrebbe essere nominato per il periodo che va fino al 31 maggio 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Anastassios YIANNAKI, di cittadinanza cipriota, nato il 27 settembre 1957, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, in sostituzione del sig. Leandros NICOLAIDES, per il periodo dal 28 gennaio 2014 al 31 maggio 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. STOURNARAS


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU C 151 del 21.5.2011, pag. 1.


31.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/7


Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2014/49/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2014 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

2014/C 28/05

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/72/PESC del Consiglio , modificata dalla decisione 2014/49/PESC del Consiglio (1), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2014 del Consiglio (2), concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati devono continuare ad essere incluse nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia.

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 28 del 31.1.2014, pag. 38.

(2)  GU L 28 del 31.1.2014, pag. 2.


Commissione europea

31.1.2014   

IT

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C 28/8


Tassi di cambio dell'euro (1)

30 gennaio 2014

2014/C 28/06

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3574

JPY

yen giapponesi

139,28

DKK

corone danesi

7,4622

GBP

sterline inglesi

0,82380

SEK

corone svedesi

8,8347

CHF

franchi svizzeri

1,2233

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,4680

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,594

HUF

fiorini ungheresi

310,97

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,2312

RON

leu rumeni

4,5110

TRY

lire turche

3,0808

AUD

dollari australiani

1,5459

CAD

dollari canadesi

1,5176

HKD

dollari di Hong Kong

10,5421

NZD

dollari neozelandesi

1,6624

SGD

dollari di Singapore

1,7323

KRW

won sudcoreani

1 469,53

ZAR

rand sudafricani

15,2700

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2302

HRK

kuna croata

7,6605

IDR

rupia indonesiana

16 551,39

MYR

ringgit malese

4,5417

PHP

peso filippino

61,527

RUB

rublo russo

47,8025

THB

baht thailandese

44,745

BRL

real brasiliano

3,2955

MXN

peso messicano

18,1111

INR

rupia indiana

85,0840


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

31.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/9


Comunicazione della Commissione ai sensi dell’art. 16(4) del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Abrogazione degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 28/07

Stato Membro

Italia

Rotte interessate

Alghero–Bologna e vv,

Alghero–Torino e vv.

Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

1o marzo 2007

Data di abrogazione

13 gennaio 2014

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsivoglia informazione e/o documentazione relativa agli oneri di servizio pubblico

Testo di riferimento: GU C 93 del 21.4.2006.

Per ulteriori informazioni mettersi in contatto con:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per Aeroporti e il Trasporto Aereo

Tel. +39 659084908 / 4041 / 4350

Fax +39 659083280

E-mail: segreteria_dgata@mit.gov.it

Internet: http://www.mit.gov.it


31.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/10


Notifica da parte delle autorità francesi alla Commissione delle informazioni a norma dell’articolo 9, della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, che stabilisce l’obbligo degli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

2014/C 28/08

A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo degli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, le autorità francesi trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni.

1.

Il livello delle scorte specifiche che la Francia si impegna a mantenere è equivalente a trenta giorni di consumo medio giornaliero.

2.

L’impegno si applica al periodo compreso tra il 1o febbraio 2014 e il 31 gennaio 2015.

3.

Le scorte specifiche saranno costituite dalle seguenti categorie di prodotti:

benzina per motori,

jet fuel del tipo cherosene,

gasolio (olio combustibile distillato).


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

31.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/11


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese

2014/C 28/09

1.   Apertura del riesame

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»). La domanda è stata presentata dalle società Foshan Gani Ceramica Co., Ltd e Qingyang Gani Ceramic CO., Ltd, produttori esportatori («il gruppo Gani» o «la società interessata») della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»).

Il riesame si limita all'analisi dell'assetto proprietario e, qualora giustificato, all'analisi d'ufficio del margine di dumping per quanto riguarda il gruppo Gani.

In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base la Commissione nel contempo avvia d’ufficio un riesame intermedio parziale avente il medesimo ambito di applicazione ma concernente le presunte ex consociate del gruppo Gani: la Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd e la Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd («il gruppo Wonderful» o «la società interessata»).

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non, di ceramica, cubi e articoli simili per mosaici, smaltati o non, di ceramica, anche su supporto («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 e 6908 90 99.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio (2). I gruppi Gani e Wonderful sono soggetti ad un unico dazio del 26,3 % in quarto parti collegate.

4.   Motivazione del riesame

La domanda si basa su elementi di prova prima facie addotti dal gruppo Gani, dai quali risulta che per quanto riguarda detto gruppo le circostanze in relazione alle quali sono state prese le misure in vigore sono cambiate e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo.

La partecipazione azionaria che legava il gruppo Gani al gruppo Wonderful è a detta dei richiedenti cessata. Ne risulterebbe che il mantenimento delle misure al livello attuale, ossia al livello di dumping precedentemente determinato per il gruppo di società del quale facevano parte sia il gruppo Gani che il gruppo Wonderful, apparentemente non risponde più alla situazione attuale al fine di compensare gli effetti del dumping pregiudizievole quale stabilito precedentemente. Detto presunto cambiamento delle circostanze desta pertanto preoccupazioni anche in seno al gruppo Wonderful e giustifica l’apertura d'ufficio di un riesame per quanto riguarda lo stesso gruppo.

Si presume che la cessazione della partecipazione tra le due società interessate produca un impatto economico sul funzionamento delle due società interessate e di conseguenza sui rispettivi margini di dumping. I margini di dumping delle due società interessate verranno quindi all'occorrenza sottoposti individualmente ad un riesame d'ufficio.

Il cambiamento intervenuto nell'assetto proprietario era stato comunicato alla Commissione in seguito alla comunicazione alle parti delle risultanze provvisorie dell'inchiesta (si veda il considerando 97 del regolamento (UE) n. 917/2011).

5.   Procedura

Avendo sentito il comitato consultivo e stabilito che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato all'esame dell'assetto proprietario e, qualora giustificato, del dumping, la Commissione avvia un riesame per quanto riguarda i gruppi Gani e Wonderful in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

L'inchiesta valuterà inoltre la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti limitatamente a quanto concerne le due società interessate.

5.1.    Procedura di determinazione del dumping

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà nella Repubblica popolare cinese questionari alle due società interessate.

Salvo disposizioni diverse, le due società interessate devono presentare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nel questionario saranno richieste, tra l'altro, informazioni sull'assetto della/e società dei produttori esportatori, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto oggetto del riesame nel mercato interno del paese interessato nonché sulle vendite di tale prodotto nell'Unione.

5.1.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

5.1.2.1.   Selezione di un paese terzo ad economia di mercato

Fatte salve le disposizioni del seguente punto 5.1.2.2 a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato.

Nell'inchiesta precedente gli Stati Uniti d'America sono stati utilizzati come paese terzo ad economia di mercato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Per la presente inchiesta la Commissione intende utilizzare nuovamente gli Stati Uniti d'America. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sull'adeguatezza di detta scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.1.2.2.   Trattamento dei produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base i singoli produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto oggetto del riesame possono presentare a tal fine una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM»). Il TEM sarà accordato se dalla valutazione della richiesta TEM risulterà che sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (3). Il margine di dumping dei produttori esportatori cui verrà accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e fatto salvo l'uso dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all'esportazione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

La Commissione invierà i moduli di richiesta TEM alle due società interessate. Salvo disposizioni diverse, in caso di richiesta del TEM i produttori esportatori devono inviare alla Commissione il formulario debitamente compilato entro il ventunesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.2.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.3.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.4.    Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (4).

In forza dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve risultare sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione laddove una parte interessata che le ha trasmesse non fornisca un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD) indicando il proprio nome, indirizzo, e-mail, numero di telefono e fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano i moduli di richiesta TEM o le risposte al questionario devono però essere presentati in forma cartacea, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano all'indirizzo sottoindicato. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet sul sito della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

E-mail: Trade-R586-Ceramic-Tiles@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni favorevoli o sfavorevoli in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Le informazioni fornite da una parte interessata che risultassero false o fuorvianti possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

La mancata risposta su supporto informatico non è considerata come una forma di omessa collaborazione purché la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. Occorre che la parte interessata contatti immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Il consigliere-auditore può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore vanno motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni riguardanti questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle sue comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza del dumping.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Calendario dell'inchiesta

In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 238 del 15.9.2011, pag. 1.

(3)  I produttori esportatori devono in particolare dimostrare quanto segue: (i) le decisioni di politica commerciale e sui costi vengono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali; ii) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, e di applicazione in ogni caso; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(4)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è protetto anche a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

31.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/15


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.7104 — Crown Holdings/Mivisa)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 28/10

1.

In data 24 gennaio 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Crown Holdings, Inc. («Crown», USA) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di S.A.U. («Mivisa», Spagna) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Crown: progettazione, fabbricazione e vendita di prodotti da imballaggio per beni di consumo, tra cui lattine per alimenti, coperchi e chiusure,

Mivisa: fabbricazione e vendita di lattine per alimenti, coperchi e chiusure.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7104 — Crown Holdings/Mivisa, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

31.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/16


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

2014/C 28/11

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi conformemente all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

«CHAROLAIS»

N. CE: FR-PDO-0005-0838-15.11.2010

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione

«Charolais»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3:

formaggi.

3.2.   Descrizione del prodotto la cui denominazione figura al punto 1

I formaggi «Charolais» sono fabbricati a partire da latte di capra crudo, intero, con poco caglio.

Il formaggio è ottenuto a partire da una cagliata di tipo lattico, è di forma cilindrica verticale, leggermente bombata, dalla pasta di color beige, soda e liscia. È ricoperto essenzialmente di geotrichum. Durante la fase di stagionatura possono comparire macchie azzurre, principalmente di penicillium.

Il peso, al termine del periodo minimo di stagionatura (ossia minimo 16 giorni dopo l'aggiunta del caglio) è compreso fra 250 e 310 grammi per le seguenti dimensioni:

diametro a mezz'altezza compreso fra 60 e 70 mm;

altezza compresa fra 70 e 85 mm.

Il formaggio «Charolais» contiene come minimo 45 grammi di materia secca per 100 grammi di formaggio.

3.3.   Materie prime (unicamente per i prodotti trasformati)

Senza oggetto.

3.4.   Alimenti per animali (unicamente per i prodotti di origine animale)

L'alimentazione delle capre si basa su un sistema di pascoli con foraggi provenienti al 100 % dalla zona geografica.

I foraggi sono costituiti da erba fresca (pascolata o somministrata in mangiatoia) o da fieno. I foraggi provenienti da prati temporanei monoculturali e da colture annuali sono vietati.

La superficie foraggera per azienda riservata alle greggi di capre è costituita almeno al 60 % da prati permanenti e/o temporanei di più di 4 anni.

La durata annua del pascolamento e/o del foraggiamento verde è di minimo 150 giorni, consecutivi o no, inclusa la fase di transizione alimentare:

 

In periodi di pascolamento:

Per un periodo minimo di 120 giorni di pascolamento, la parte di erba fresca pascolata rappresenta almeno un terzo dei foraggi ingeriti quotidianamente per capra, con una somministrazione di fieno che non può essere superiore a 1,2 kg di materia grezza.

 

In periodi di foraggiamento verde:

Per un periodo minimo di 120 giorni di foraggiamento verde, la razione di erba fresca somministrata in mangiatoia rappresenta come minimo due terzi dei foraggi distribuiti quotidianamente per capra, con una somministrazione di fieno che non può essere superiore a 1 kg di materia grezza. L'erba viene consumata entro 24 ore. Trascorso questo periodo, tutti gli avanzi sono ritirati dalle mangiatoie.

Gli alimenti complementari dei foraggi sono costituiti da materie prime incorporabili, definite in base ad un elenco positivo. Il siero di latte proveniente dalla fattoria può essere ridistribuito alle capre ma non è integrato nel calcolo della razione. La quantità annuale di alimenti complementari non può essere superiore ad un terzo della quantità ingerita annualmente da ogni capra (inclusa l'erba medica), valutata in kg di materia secca, e 600 grammi per litro di latte prodotto per capra e per anno.

Nell'alimentazione delle capre sono ammessi solo vegetali, prodotti secondari e alimenti complementari derivati da prodotti non transgenici. L'impianto di colture transgeniche è vietato sull'intera area delle aziende produttrici di latte destinato ad essere trasformato in Denominazione d'Origine Protetta «Charolais». Questo divieto di impianto vale per tutte le specie vegetali che possono essere somministrate agli animali dell'azienda agricola e a tutte le colture di specie che potrebbero contaminarle.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

La produzione del latte, la fabbricazione e la stagionatura dei formaggi avvengono nella zona geografica.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.

Senza oggetto.

3.7.   Norme specifiche relative all'etichettatura

Indipendentemente dalle indicazioni regolamentari applicabili a tutti i formaggi, ogni singola forma di formaggio «Charolais» è immessa in commercio munita di un'etichetta che comporta una parte personalizzata su cui figurano i dati dell'operatore ed una parte comune a tutti gli operatori in cui figurano i seguenti elementi:

la denominazione «Charolais», scritta a caratteri di dimensioni pari almeno a due terzi di quelle dei caratteri più grandi che figurano sull'etichettatura;

il simbolo «DOP» dell'Unione europea;

l'etichettatura può essere completata dalla dicitura «denominazione d'origine protetta».

Tuttavia, nel caso di vendita diretta da parte del produttore o di qualsiasi altra persona alle sue dirette dipendenze, nei locali dell'azienda o sui mercati, l'etichettatura individuale non è obbligatoria; le informazioni succitate devono essere riportate su un apposito cartello.

I modelli di etichetta e di cartello vengono stabiliti dall'associazione di produttori che provvede a metterli a disposizione degli interessati.

La denominazione «Charolais», seguita dalla dicitura «Appellation d'origine protégée» (denominazione d'origine protetta) o «AOP» (DOP) deve obbligatoriamente comparire sulle fatture e sui documenti commerciali a partire dal momento della registrazione a livello dell'Unione europea.

4.   Definizione concisa della zona geografica

La produzione del latte, la fabbricazione e la stagionatura dei formaggi avvengono nella zona geografica che comprende il territorio dei seguenti comuni:

Dipartimento dell'Allier (03):

i comuni o parti di comuni dei seguenti cantoni:

Le Donjon: Avrilly, Chassenard, Le Bouchaud, Le Donjon, Lenax, Loddes, Luneau, Montaiguët-en-Forez, Neuilly-en-Donjon, Le Pin, Saint-Didier-en-Donjon, Saint-Léger-sur-Vouzance.

Dompierre-sur-Besbre: Coulanges, Molinet, Monétay-sur-Loire.

Jaligny-sur-Besbre: Liernolles.

Dipartimento della Loira (42):

i cantoni di Belmont-de-la-Loire, Charlieu.

I comuni o parti di comuni dei seguenti cantoni:

La Pacaudière: Changy, La Pacaudière, Sail-les-Bains, Urbise, Vivans.

Perreux: Coutouvre, Montagny, Perreux.

Dipartimento del Rhône (69):

Il cantone di Monsols.

I comuni o parti di comuni dei cantoni di:

Beaujeu: Les Ardillats, Avenas, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Vernay.

Lamure-sur-Azergues: Chenelette, Claveisolles, Poule-les-Echarmeaux, Saint-Nizier-d'Azergues.

Dipartimento di Saône-et-Loire (71):

I cantoni di Charolles, Chauffailles, Digoin, Gueugnon, Issy-l'Evêque, La Clayette, La Guiche, Le Creusot-Est, Marcigny, Matour, Montcenis, Montchanin, Palinges, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Semur-en-Brionnais, Toulon-sur-Arroux.

I comuni o parti di comuni dei cantoni di:

Bourbon-Lancy: Bourbon-Lancy, Chalmoux, Gilly-sur-Loire, Maltat, Mont, Perrigny-sur-Loire, Saint-Aubin-sur-Loire.

Buxy: Bissy-sur-Fley, Cersot, Chenôves, Culles-les-Roches, Fley, Germagny, Marcilly-lès-Buxy, Saint-Boil, Saint-Martin-d'Auxy, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Privé, Saint-Vallerin, Saules, Savianges, Villeneuve-en-Montagne.

Cluny: Bergesserin, Buffières, Chérizet, Curtil-sous-Buffières, Donzy-le-National, Saint-André-le-Désert, Sainte-Cécile, Saint-Vincent-des-Prés.

Couches: Essertenne, Saint-Pierre-de-Varennes.

Mesvres: La Boulaye, La Chapelle-sous-Uchon, Charbonnat, Dettey, Saint-Eugène, Saint-Nizier-sur-Arroux, La Tagnière, Uchon.

Montceau-les-Mines: Montceau-les-Mines, Saint-Vallier.

Mont-Saint-Vincent: Genouilly, Gourdon, Marigny, Mary, Mont-Saint-Vincent, Le Puley, Saint-Micaud, Saint-Romain-sous-Gourdon.

Saint-Gengoux-Le-National: Sailly.

Saint-Léger-sous-Beuvray: Etang-sur-Arroux, Saint-Didier-sur-Arroux, Thil-sur-Arroux.

Tramayes: Clermain, Germolles-sur-Grosnes, Saint-Léger-sous-la-Bussière, Saint-Pierre-le-Vieux, Tramayes.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Sita in prossimità della città di Charolles, la zona geografica del formaggio «Charolais» è una regione collinare di transizione fra le montagne dell'Auvergne a sud e il massiccio del Morvan a nord; il rilievo è accidentato e l'altitudine varia da 200 a 900 metri circa.

Il clima della regione è un clima oceanico fresco, caratterizzato da una pluviometria compresa fra 750 e 950 millimetri all'anno, ben ripartita nel corso dell'anno ed un'escursione termica annua moderata, influenzata dal rilevo; le zone più elevate subiscono infatti l'influsso delle montagne (freddo invernale).

Il sottosuolo è composto essenzialmente da graniti e rocce acide. Formazioni sedimentarie talvolta calcaree, più spesso argillose o arenose, sono visibili localmente sui margini orientali e occidentali del massiccio charolais. Sull'insieme di queste rocce in cui prevalgono i silicati (graniti, argille, sabbie) si sono venuti a creare suoli acidi, spesso lisciviati e profondi.

Il paesaggio è di tipo prevalentemente boschivo (bocage). La particolarità di questa zona consiste nel non avere conosciuto il movimento di diminuzione dei pascoli a favore dello sviluppo di superfici di colture estensive; pertanto quasi il 90 % delle superfici agricole della zona geografica è costituito da pascoli, rispetto ad una percentuale inferiore al 50 % su scala nazionale. I prati sono caratterizzati da una grande ricchezza floreale che annovera numerose specie acidofile; la parte orientale della zona è del resto classificata come sito Natura 2000 (Sito di interesse comunitario «Bocage, forêts et milieux humides du bassin de la Grosne et du Clunysois»). La diversità floreale è favorita altresì nei prati temporanei dal divieto dei prati monospecifici e dall'obbligo di uno sviluppo minimo di 4 anni, il che consente di piantare diverse specie, in grado di resistere al calpestamento, specie erbacee e pratensi.

Alla fine del XIX secolo, l'allevamento di capre nella Saône-et-Loire assume grande importanza (40 000 capi nel 1892) e la produzione di formaggi caprini è molto sviluppata. Questi formaggi costituiscono «un alimento altamente apprezzato da tutti gli abitanti della regione Charolaise» (La fortune agricole du Charolais — Raymond Boivin — 1924).

Sotto il profilo storico, la produzione di formaggio «Charolais» è indissolubilmente connessa all'allevamento bovino in quanto attività complementare. La qualità del formaggio è quindi un fattore di riconoscimento della donna che ne garantisce la fabbricazione. La tecnologia lattica era la più idonea alla valorizzazione del latte, rendendo possibili rese di formaggi più elevate. Il caseificio era adiacente alla casa, il che permetteva, in particolare, di effettuare le aggiunte successive di caglio necessarie alla preparazione di questo formaggio di grandi dimensioni.

Questo formaggio è molto ricercato per il formato, la consistenza e la capacità di conservazione. Negli anni cinquanta, ad esempio, questi formaggi erano molto apprezzati dagli operai del bacino minerario della zona che partecipavano ai lavori stagionali agricoli. Essi li acquistavano freschi e li conservavano nelle dispense o in appositi locali consacrati, nella terminologia locale, come «tsézires» o «chazères», che ancor oggi continuano ad essere utilizzati dagli estimatori del formaggio «Charolais».

A partire dagli anni sessanta, la produzione di formaggi elaborati esclusivamente con latte caprino è agevolata dall'insediamento nella regione di allevatori caprini specializzati, senza mandria bovina allattante o da latte.

La commercializzazione del formaggio «Charolais» si sviluppò grazie agli «affineurs» (stagionatori) o ai «coquetiers» (commercianti di pollame) che procedevano a raccogliere i formaggi nelle fattorie per poi rivenderli ai formaggiai, ai macellai ed ai commercianti in generi alimentari delle vicine città di Lione e Roanne. Infine, è negli anni settanta che la notorietà del formaggio «Charolais», a lungo circoscritta alla Borgogna e al nord della regione Rhône-Alpes, si sviluppa con lo slancio commerciale del prodotto verso i grandi mercati della capitale. Si passa quindi da un formaggio destinato alla società rurale ad un formaggio destinato al commercio urbano.

Oggigiorno le tecniche di produzione assomigliano a quelle adoperate in passato. In effetti, i fermenti utilizzati nella preparazione del formaggio «Charolais» presentano la particolarità di provenire essenzialmente da produzioni anteriori di «Charolais». Inoltre, il latte destinato alla fabbricazione del formaggio continua ad essere crudo e intero, senza essere sottoposto ad alcun trattamento fisico. La cagliata è versata con l'apposito ramaiolo nelle fuscelle tipiche della regione, alte e di grande diametro. Le operazioni di salatura su tutte le facce del formaggio e di rivoltamento delle forme sono effettuate manualmente. La stagionatura avviene in locali freschi e umidi, propizi allo sviluppo del geotrichum e talvolta del penicillium.

5.2.   Specificità del prodotto

Il formaggio «Charolais» si contraddistingue per la complessità degli aromi, la densità della pasta di color avorio e la consistenza morbida, fine e liscia. Il sapore è pronunciato, con note vegetali, (di erba, fieno, paglia fresca, funghi …), di frutta secca (nocciola) e di burro, che si sprigionano nel corso del periodo minimo di sedici giorni necessario alla fabbricazione e alla stagionatura del formaggio «Charolais».

Durante la stagionatura, che avviene in un locale fresco e umido, la crosta, di colore beige-avorio nel formaggio ancora fresco, a causa soprattutto dal geotrichum, può evolvere fino a diventare azzurrina, a causa principalmente dello sviluppo del penicillium. Questo formaggio è grande se pensiamo che si tratta di un formaggio di capra e la forma è cilindrica verticale, lievemente bombata, di tipo bariletto.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP), o una qualità specifica, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto (per le IGP)

La zona geografica, a causa del suo clima oceanico fresco, privo di periodi di siccità d'estate, il rilievo poco accentuato e i suoli profondi, sviluppatisi su substrati siliciosi, sono tutti elementi che giocano a favore dello sviluppo di pascoli ricchi di varietà floreali e di grande qualità. La regolarità delle precipitazioni, abbinata alla fertilità dei suoli, favorisce la crescita uniforme dell'erba dei prati dalla primavera all'autunno. La pratica della fienagione e, in alcune zone, la raccolta di guaime, costituiscono risorse foraggere abbondanti. Il paesaggio della regione è strutturato in una rete di particelle che unisce il sistema dei boschetti (bocage) a prati per lo più permanenti.

Questi prati costituiscono la grande maggioranza delle superfici foraggere da cui provengono i foraggi consumati, freschi o essiccati, dalle capre. Queste caratteristiche fanno della zona geografica una zona di allevamento in cui l'attività caprina viene ad integrare la mandria bovina destinata all'ingrasso. Il formaggio «Charolais» è anche il prodotto della storia agricola locale, che ha assistito alla strutturazione delle aziende in seguito all'opposizione fra grandi tenute dedicate all'allevamento bovino (appartenenti, segnatamente, ai capitani d'industria della regione) e il gran numero di piccole aziende agricole che hanno finito per valorizzare le loro superfici ridotte mediante la specializzazione nell'allevamento di capre.

Le tecniche tradizionali e artigianali di fabbricazione si sono mantenute intatte grazie alla lunga esperienza di questi produttori, che sono riusciti a valorizzare in modo ottimale sia le condizioni naturali che la materia prima. Nell'ambito di questo processo, l'inoculazione di batteri lattici avviene di preferenza a partire dal siero di latte ricavato da una precedente cagliatura. La flora microbica importante che si sviluppa così naturalmente sulla superficie del formaggio si ripartisce omogeneamente grazie alle diverse manipolazioni manuali effettuate durante la stagionatura. Queste manipolazioni contribuiscono altresì all'ottenimento della tipica forma a bariletto del formaggio «Charolais».

Le grandi dimensioni del formaggio «Charolais» ne consentono una lunga conservazione in buone condizioni. Il periodo di stagionatura, lungo per un formaggio di capra, consente la formazione di una crosta leggermente increspata che protegge questo formaggio di grande formato dal disseccamento e gli conferisce una consistenza sottile, soffice e di grande qualità dal punto di vista gustativo. Nel corso della stagionatura, realizzata in un luogo fresco e umido, il colore beige-avorio del formaggio fresco, dovuto soprattutto al geotrichum, può evolvere fino a diventare azzurrino allorché compaiono macchie di penicillium.

L'alimentazione delle capre, a base di erba e di foraggi provenienti da prati caratterizzati da una grande diversità di specie vegetali all'interno della zona geografica, contribuisce alla ricchezza degli aromi e alla pasta del formaggio «Charolais».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCCharolais.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.