ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2014.027.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 27

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
30 gennaio 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 027/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6962 — Renova Industries/Schmolz & Bickenbach) ( 1 )

1

2014/C 027/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7126 — Hellman & Friedman/Scout24) ( 1 )

1

2014/C 027/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7035 — Austevoll Seafood/Kvefi/JV) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 027/04

Tassi di cambio dell'euro

3

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Commissione europea

2014/C 027/05

Giorni festivi nel 2014: Stati SEE/EFTA e istituzioni SEE

4

 

Autorità di vigilanza EFTA

2014/C 027/06

Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell’atto di cui al punto 1j dell’allegato XV dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]

5

2014/C 027/07

Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell’atto di cui al punto 1j dell’allegato XV dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]

7

2014/C 027/08

Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell’atto di cui al punto 1j dell’allegato XV dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]

9

2014/C 027/09

Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell’atto di cui al punto 1j dell’allegato XV dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]

11


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2014/C 027/10

Pubblicazione a norma della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi e della legge n. 182/2006, in materia di insolvenza e delle modalità per la sua risoluzione (legge sull'insolvenza)

13

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2014/C 027/11

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese

15

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2014/C 027/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7157 — BPCE/GIMV/Veolia Transport Belgium) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

24


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

30.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6962 — Renova Industries/Schmolz & Bickenbach)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 27/01)

In data 19 dicembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6962. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


30.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.7126 — Hellman & Friedman/Scout24)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 27/02)

In data 23 gennaio 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32014M7126. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


30.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.7035 — Austevoll Seafood/Kvefi/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 27/03)

In data 19 dicembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M7035. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

30.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 gennaio 2014

(2014/C 27/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3608

JPY

yen giapponesi

139,73

DKK

corone danesi

7,4625

GBP

sterline inglesi

0,82210

SEK

corone svedesi

8,8005

CHF

franchi svizzeri

1,2255

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,4380

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,540

HUF

fiorini ungheresi

307,37

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,2130

RON

leu rumeni

4,5193

TRY

lire turche

3,0445

AUD

dollari australiani

1,5535

CAD

dollari canadesi

1,5173

HKD

dollari di Hong Kong

10,5653

NZD

dollari neozelandesi

1,6436

SGD

dollari di Singapore

1,7345

KRW

won sudcoreani

1 463,12

ZAR

rand sudafricani

15,1676

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2402

HRK

kuna croata

7,6465

IDR

rupia indonesiana

16 548,36

MYR

ringgit malese

4,5365

PHP

peso filippino

61,599

RUB

rublo russo

47,7235

THB

baht thailandese

44,791

BRL

real brasiliano

3,3172

MXN

peso messicano

18,1150

INR

rupia indiana

85,1110


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Commissione europea

30.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/4


Giorni festivi nel 2014: Stati SEE/EFTA e istituzioni SEE

(2014/C 27/05)

 

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Autorità di vigilanza EFTA

Corte di giustizia EFTA

1o gennaio

X

X

X

X

X

2 gennaio

 

X

 

X

 

3 gennaio

 

 

 

X

 

6 gennaio

 

X

 

 

 

2 febbraio

 

X

 

 

 

4 marzo

 

X

 

 

 

19 marzo

 

X

 

 

 

17 aprile

X

 

X

 

 

18 aprile

X

X

X

X

 

21 aprile

X

X

X

X

X

24 aprile

X

 

 

 

 

1o maggio

X

X

X

X

X

17 maggio

 

 

X

 

 

29 maggio

X

X

X

X

X

30 maggio

 

 

 

X

 

9 giugno

X

X

X

X

X

17 giugno

X

 

 

 

 

19 giugno

 

X

 

 

 

23 giugno

 

 

 

 

X

4 agosto

X

 

 

 

 

15 agosto

 

X

 

 

X

8 settembre

 

X

 

 

 

1o novembre

 

X

 

 

X

8 dicembre

 

X

 

 

 

22 dicembre

 

 

 

X

 

23 dicembre

 

 

 

X

 

24 dicembre

 

 

 

X

 

25 dicembre

X

X

X

X

X

26 dicembre

X

X

X

X

X

29 dicembre

 

 

 

X

 

30 dicembre

 

 

 

X

 

31 dicembre

 

X

 

X

 


Autorità di vigilanza EFTA

30.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/5


Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell’atto di cui al punto 1j dell’allegato XV dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]

(2014/C 27/06)

PARTE I

Aiuto n.

GBER 13/13/R&D

Stato EFTA

Norvegia

Regione

Denominazione della regione (NUTS)

Status dell’aiuto a finalità regionale

Municipalità di Vefsn

 

Autorità che concede l’aiuto

Denominazione

Ministero del Commercio e dell’Industria

Indirizzo

PO Box 8014 Dep.

0030 Oslo

NORWAY

Pagina web

http://www.nhd.no

Titolo della misura di aiuto

Næringsfond for Vefsn Kommune

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale rilevante)

Proposta n. 67 (2008-2009) al Parlamento «Indennità aggiuntive e nuove priorità del bilancio pubblico 2009», capitolo 932 «Misure straordinarie per lo sviluppo industriale» (1), punto 70 «Fondo per la preservazione del fiume Vefsna».

Link web al testo integrale della misura di aiuto

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/lover-og-regler/retningslinjer/2013/revidert-regelverk-for-naringsfond-for-k.html?id=738885

Tipo di misura

Regime

X

Modifica di una misura di aiuto esistente

 

 

Modifica

X

Durata

Regime

9.7.2009 — durata illimitata

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

X

Tipo di beneficiario

PMI

X

Grandi imprese

X

Dotazione di bilancio

Importo totale dell’aiuto ad hoc concesso all’impresa

7,5 milioni di NOK

Strumento di aiuto

(art. 5)

Sovvenzione

X

Contributo in conto interessi

X

Prestito

X

Garanzia/Riferimento alla decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA

X

PARTE II

Obiettivi generali (elenco)

Obiettivi (elenco)

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell’aiuto in NOK

Maggiorazione PMI in %

Aiuti regionali agli investimenti e all’occupazione

(art. 13)

Regime

15 %

10 %/20 %

Aiuti agli investimenti e all’occupazione a favore delle PMI

(art. 15)

 

20 %

10 % (piccole imprese)

Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile

(art. 16)

 

15 %

 

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere

(artt. 26-27)

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza

(art. 26)

50 %

 

Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere

(art. 27)

50 %

 

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

(artt. 30-37)

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

(art. 31)

Ricerca fondamentale

(art. 31, par. 2, lettera a))

100 %

 

Ricerca industriale

(art. 31, par. 2, lettera b))

80 %

10 %/20 %

Sviluppo sperimentale

(art. 31, par. 2, lettera c))

60 %

10 %/20 %

Aiuti per studi di fattibilità tecnica

(art. 32)

75 %

10 %

Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale

(art. 33)

75 %

10 %

Aiuti a nuove imprese innovative

(art. 35)

1 000 000 EUR

 

Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione

(art. 36)

200 000 EUR

 

Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato

(art. 37)

50 %

 

Aiuti alla formazione

(artt. 38-39)

Formazione specifica

(art. 38, par. 1)

80 %

10 %/20 %

Formazione generale

(art. 38, par. 2)

45 %

 


(1)  St. Prp. Nr. 67 (2008-2009) «Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2009», Kap. 932 «Ekstraordinære næringsutviklingstiltak», Post 70 «Næringsfond ved vern av Vefsnavassdraget».


30.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/7


Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell’atto di cui al punto 1j dell’allegato XV dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]

(2014/C 27/07)

PARTE I

Aiuto n.

GBER 12/13/R&D

Stato EFTA

Norvegia

Regione

Denominazione della regione (NUTS)

Status dell’aiuto a finalità regionale

Municipalità di Hattfjelldal

 

Autorità che concede l’aiuto

Denominazione

Ministero del Commercio e dell’Industria

Indirizzo

PO Box 8014 Dep.

0030 Oslo

NORWAY

Pagina web

http://www.nhd.no

Titolo della misura di aiuto

Næringsfond for Hattfjelldal Kommune

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale rilevante)

Proposta n. 67 (2008-2009) al Parlamento «Indennità aggiuntive e nuove priorità del bilancio pubblico 2009», capitolo 932 «Misure straordinarie per lo sviluppo industriale» (1), punto 70 «Fondo per la preservazione del fiume Vefsna».

Link Web al testo integrale della misura di aiuto

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/lover-og-regler/retningslinjer/2013/revidert-regelverk-for-naringsfond-for-k.html?id=738885

Tipo di misura

Regime

X

Modifica di una misura di aiuto esistente

 

 

Modifica

X

Durata

Regime

9.7.2009 — durata illimitata

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

X

Tipo di beneficiario

PMI

X

Grandi imprese

X

Dotazione di bilancio

Importo totale dell’aiuto ad hoc concesso all’impresa

60 milioni di NOK

Strumento di aiuto

(art. 5)

Sovvenzione

X

Contributo in conto interessi

X

Prestito

X

Garanzia/Riferimento alla decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA

X

PARTE II

Obiettivi generali (elenco)

Obiettivi (elenco)

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell’aiuto in NOK

Maggiorazione PMI in %

Aiuti regionali agli investimenti e all’occupazione

(art. 13)

Regime

15 %

10 %/20 %

Aiuti agli investimenti e all’occupazione a favore delle PMI

(art. 15)

 

20 %

10 % (piccole imprese)

Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile

(art. 16)

 

15 %

 

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere

(artt. 26-27)

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza

(art. 26)

50 %

 

Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere

(art. 27)

50 %

 

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

(artt. 30-37)

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

(art. 31)

Ricerca fondamentale

(art. 31, par. 2, lettera a))

100 %

 

Ricerca industriale

(art. 31, par. 2, lettera b))

80 %

10%/20%

Sviluppo sperimentale

(art. 31, par. 2, lettera c))

60 %

10 %/20 %

Aiuti per studi di fattibilità tecnica

(art. 32)

75 %

10 %

Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale

(art. 33)

75 %

10 %

Aiuti a nuove imprese innovative

(art. 35)

1 000 000 EUR

 

Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione

(art. 36)

200 000 EUR

 

Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato

(art. 37)

50 %

 

Aiuti alla formazione

(artt. 38-39)

Formazione specifica

(art. 38, par. 1)

80 %

10 %/20 %

Formazione generale

(art. 38, par. 2)

45 %

 


(1)  St. Prp. Nr. 67 (2008-2009) «Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2009», Kap. 932 «Ekstraordinære næringsutviklingstiltak», Post 70 «Næringsfond ved vern av Vefsnavassdraget».


30.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/9


Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell’atto di cui al punto 1j dell’allegato XV dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]

(2014/C 27/08)

PARTE I

Aiuto n.

GBER 14/13/R&D

Stato EFTA

Norvegia

Regione

Denominazione della regione (NUTS)

Status dell’aiuto a finalità regionale

Municipalità di Grane

 

Autorità che concede l’aiuto

Denominazione

Ministero del Commercio e dell’Industria

Indirizzo

PO Box 8014 Dep.

0030 Oslo

NORWAY

Pagina web

http://www.nhd.no

Titolo della misura di aiuto

Næringsfond for Grane Kommune

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale rilevante)

Proposta n. 67 (2008-2009) al Parlamento «Indennità aggiuntive e nuove priorità del bilancio pubblico 2009», capitolo 932 «Misure straordinarie per lo sviluppo industriale» (1), punto 70 «Fondo per la preservazione del fiume Vefsna».

Link web al testo integrale della misura di aiuto

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/lover-og-regler/retningslinjer/2013/revidert-regelverk-for-naringsfond-for-k.html?id=738885

Tipo di misura

Regime

X

Modifica di una misura di aiuto esistente

 

 

Modifica

X

Durata

Regime

9.7.2009 — durata illimitata

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

X

Tipo di beneficiario

PMI

X

Grandi imprese

X

Dotazione di bilancio

Importo totale dell’aiuto ad hoc concesso all’impresa

60 milioni di NOK

Strumento di aiuto

(articolo 5)

Sovvenzione

X

Contributo in conto interessi

X

Prestito

X

Garanzia/Riferimento alla decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA

X

PARTE II

Obiettivi generali (elenco)

Obiettivi (elenco)

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell’aiuto in NOK

Maggiorazione PMI in %

Aiuti regionali agli investimenti e all’occupazione

(articolo 13)

Regime

15 %

10 %/20 %

Aiuti agli investimenti e all’occupazione a favore delle PMI

(articolo 15)

 

20 %

10 % (piccole imprese)

Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile

(articolo 16)

 

15 %

 

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere

(articoli 26-27)

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza

(articoli 30-37)

50 %

 

Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere

(articolo 27)

50 %

 

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

(articoli 30-37)

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

(articolo 31)

Ricerca fondamentale

[articolo 31, paragrafo 2, lettera a)]

100 %

 

Ricerca industriale

[articolo 31, paragrafo 2, lettera b)]

80 %

10 %/20 %

Sviluppo sperimentale

[articolo 31, paragrafo 2, lettera c)]

60 %

10 %/20 %

Aiuti per studi di fattibilità tecnica

(articolo 32)

75 %

10 %

Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale

(articolo 33)

75 %

10 %

Aiuti a nuove imprese innovative

(articolo 35)

1 000 000 EUR

 

Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione

(articolo 36)

200 000 EUR

 

Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato

(articolo 37)

50 %

 

Aiuti alla formazione

(articoli 38-39)

Formazione specifica

(articolo 38, paragrafo 1)

80 %

10 %/20 %

Formazione generale

(articolo 38, paragrafo 2)

45 %

 


(1)  St. Prp. Nr. 67 (2008-2009) «Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2009», Kap. 932 «Ekstraordinære næringsutviklingstiltak», Post 70 «Næringsfond ved vern av Vefsnavassdraget».


30.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/11


Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell’atto di cui al punto 1j dell’allegato XV dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]

(2014/C 27/09)

PARTE I

Aiuto n.

GBER 15/13/R&D

Stato EFTA

Norvegia

Regione

Denominazione della regione (NUTS)

Status dell’aiuto a finalità regionale

Municipalità di Hemnes

 

Autorità che concede l’aiuto

Denominazione

Ministero del Commercio e dell’Industria

Indirizzo

PO Box 8014 Dep.

0030 Oslo

NORWAY

Pagina web

http://www.nhd.no

Titolo della misura di aiuto

Næringsfond for Hemnes Kommune

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale rilevante)

Proposta n. 67 (2008-2009) al Parlamento «Indennità aggiuntive e nuove priorità del bilancio pubblico 2009», capitolo 932 «Misure straordinarie per lo sviluppo industriale» (1), punto 70 «Fondo per la preservazione del fiume Vefsna».

Link web al testo integrale della misura di aiuto

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/lover-og-regler/retningslinjer/2013/revidert-regelverk-for-naringsfond-for-k.html?id=738885

Tipo di misura

Regime

X

Modifica di una misura di aiuto esistente

 

 

Modifica

X

Durata

Regime

9.7.2009 — durata illimitata

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

X

Tipo di beneficiario

PMI

X

Grandi imprese

X

Dotazione di bilancio

Importo totale dell’aiuto ad hoc concesso all’impresa

22,5 milioni di NOK

Strumento di aiuto

(articolo 5)

Sovvenzione

X

Contributo in conto interessi

X

Prestito

X

Garanzia/Riferimento alla decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA

X

PARTE II

Obiettivi generali (elenco)

Obiettivi (elenco)

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell’aiuto in NOK

Maggiorazione PMI in %

Aiuti regionali agli investimenti e all’occupazione

(articolo 13)

Regime

15 %

10 %/20 %

Aiuti agli investimenti e all’occupazione a favore delle PMI

(articolo 15)

 

20 %

10 % (piccole imprese)

Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile

(articolo 16)

 

15 %

 

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere

(articoli 26-27)

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza

(articolo 26)

50 %

 

Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere

(articolo 27)

50 %

 

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

(articoli 30-37)

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

(articolo 31)

Ricerca fondamentale

(articolo 31, paragrafo 2, lettera a))

100 %

 

Ricerca industriale

(articolo 31, paragrafo 2, lettera b))

80 %

10 %/20 %

Sviluppo sperimentale

(articolo 31, paragrafo 2, lettera c))

60 %

10 %/20 %

Aiuti per studi di fattibilità tecnica

(articolo 32)

75 %

10 %

Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale

(articolo 33)

75 %

10 %

Aiuti a nuove imprese innovative

(articolo 35)

1 000 000 EUR

 

Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione

(articolo 36)

200 000 EUR

 

Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato

(articolo 37)

50 %

 

Aiuti alla formazione

(articoli 38-39)

Formazione specifica

(articolo 38, paragrafo 1)

80 %

10 %/20 %

Formazione generale

(articolo 38, paragrafo 2)

45 %

 


(1)  St. Prp. Nr. 67 (2008-2009) «Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2009», Kap. 932 «Ekstraordinære næringsutviklingstiltak», Post 70 «Næringsfond ved vern av Vefsnavassdraget».


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

30.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/13


Pubblicazione a norma della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi e della legge n. 182/2006, in materia di insolvenza e delle modalità per la sua risoluzione (legge sull'insolvenza)

Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!

Výzva k předložení námitek ohledně pohledávky. Dodržte lhůty!

Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.

Покана за подаване на възражения по вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.

Opfordring til at indgive bemærkninger til en fordring. Angivne frister skal overholdes.

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!

Aufforderung zur Erläuterung einer Forderung. Fristen beachten!

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.

Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων για απαίτηση. Τηρητέες προθεσμίες.

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.

Invitation to oppose a claim. Time limits to be observed.

Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!

Convocatoria para la presentación de observaciones sobre créditos. ¡Plazos imperativos!

Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

Kutse nõude vaidlustamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.

Kehotus esittää saatavaa koskevia huomautuksia. Noudatettavat määräajat.

Invitation à produire une créance. Délais à respecter!

Invitation à présenter les observations relatives à une créance. Délais à respecter!

Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.

Poziv na osporavanje tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.

Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.

Felhívás követelés megtámadására. Betartandó határidők.

Invito all’insinuazione di un credito. Termini da osservare.

Invito alla contestazione di un credito. Termini da osservare.

Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.

Kvietimas paprieštarauti reikalavimui. Prieštaravimo pateikimo terminai.

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

Uzaicinājums apstrīdēt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.

Stedina għal oppożizzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.

Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!

Oproep tot het maken van opmerkingen bij schuldvorderingen. Let u op de termijn!

Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.

Zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących roszczeń. Obowiązują limity czasowe.

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Aviso de oposição a uma reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.

Invitație de a se opune unei creanțe. Termenele trebuie respectate.

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!

Výzva na predloženie námietok k pohľadávke. Dodržte lehoty!

Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.

Vabilo k zavrnitvi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.

Anmodan att motsätta sig en fordran. Tidsfrister.

(2014/C 27/10)

Con decisione del tribunale della città di Praga del 23 dicembre 2013 (n. di riferimento MSPH 98 INS 36628/2013-A-11), il debitore Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci (Associazione metropolitana di risparmio in liquidazione) con sede in Sokolovská 394/17, 180 00 Praga 8, Repubblica ceca, n. di id.: 25571150 (in appresso «il debitore»), conformemente al diritto ceco e segnatamente alla legge n. 182/2006 in materia di insolvenza e delle modalità per la sua risoluzione (legge sull’insolvenza) e successive modifiche, è stato dichiarato insolvente e in stato di fallimento.

Con la decisione di cui sopra il tribunale della città di Praga ha nominato esecutore fallimentare per il debitore l’ingegner Ivo Hala, con sede in Italská 1583/24, 120 00 Praga 2, Repubblica ceca.

L’esecutore fallimentare per il debitore informa i creditori del fatto che i crediti iscritti nella contabilità del debitore sono considerati insinuati al passivo e i creditori ne vengono informati individualmente entro 60 giorni dalla dichiarazione del fallimento, vale a dire entro il 21 febbraio 2014.

Se il creditore non è d’accordo sull’importo o la natura dei suoi crediti indicati nella notifica può contestare entro 4 mesi dalla data della dichiarazione del fallimento inviando le proprie obiezioni per iscritto al curatore fallimentare. Tale termine scade il 23 aprile 2014. Il creditore che abbia la propria sede, ufficio, domicilio o luogo abituale di residenza in uno Stato membro dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo può presentare l’obiezione nella lingua ufficiale di tale Stato. I creditori ne vengono informati individualmente dal curatore fallimentare entro 60 giorni dalla dichiarazione del fallimento, vale a dire entro il 21 febbraio 2014 mediante la notifica di cui sopra.

Indicazione del debitore: Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, con sede in Sokolovská 394/17, 180 00 Praga 8, Repubblica ceca, n. di id.: 25571150.

Indicazione del tribunale fallimentare: Tribunale della città di Praga, con sede in Slezská 9, 120 00 Praga 2, Repubblica ceca.

Indicazione del curatore fallimentare: ing. Ivo Hala, con sede in Italská 1583/24, 120 00 Praga 2, Repubblica ceca, n. di id.: 66255414, e-mail: (insolvence@akhala.cz), tel. +420 273190204.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

30.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/15


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese

(2014/C 27/11)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 1o ottobre 2013 dall'European Industrial Fasteners Institute («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, cioè viti per legno (tirafondi esclusi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni con capocchia (con rispettivi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute filettando barre, aste, profili o fili, a sezione piena, con stelo di spessore non superiore a 6 mm ed esclusi viti e bulloni destinati a fissare elementi delle strade ferrate) e rondelle, originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto del riesame»).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio (4), ed esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 693/2012 del Consiglio (6), alle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia.

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di reiterazione del dumping

Dato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese è considerata un paese non retto da un'economia di mercato, il richiedente ha stabilito il valore normale per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese in base al prezzo realmente pagato o pagabile in paesi terzi ad economia di mercato, in questo caso l'India e gli Stati Uniti d'America. Il richiedente afferma che i volumi delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame provenienti direttamente dalla Repubblica popolare cinese sono limitati e non sembrano essere oggetto di dumping poiché le esportazioni verso l'Unione sembrerebbero concentrarsi su tipi di prodotto di valore elevato e data l'esistenza di incoerenze tra i prezzi offerti e quelli effettivi. Il richiedente fonda pertanto la sua domanda sull'asserzione del rischio di reiterazione del dumping. L'asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto negli Stati Uniti d'America, e il prezzo offerto per l'esportazione nell'Unione quando il prodotto oggetto del riesame transita in paesi terzi.

In base ai confronti di cui sopra, che dimostrano il dumping, il richiedente sostiene che sussiste un rischio di reiterazione del dumping da parte del paese interessato.

4.2.    Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio

Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito egli ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento a livelli di prezzo pregiudizievoli dell'attuale livello delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato. Ciò è dovuto, in primo luogo, al potenziale degli impianti di fabbricazione dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese. In secondo luogo, il mercato dell'Unione è attraente in termini di volume e in altri paesi terzi sono in vigore misure di difesa commerciale nei confronti del prodotto oggetto del riesame, il che aumenta il rischio che i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese si concentrino sul mercato dell'Unione. Da ultimo, il livello attuale dei prezzi all'esportazione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato verso i mercati di altri paesi terzi è notevolmente inferiore rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione.

Il richiedente sostiene infine che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all'esistenza delle misure e che se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping sul prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

5.1.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

I produttori esportatori (7) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

5.1.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell'inchiesta nella Repubblica popolare cinese

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese oggetto del presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Tutte le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l'Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per costituire il campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese.

Tutti i produttori esportatori selezionati per costituire il campione, le associazioni note di produttori esportatori e le autorità della Repubblica popolare cinese dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria del produttore esportatore, le attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, il costo di produzione nonché le vendite del prodotto oggetto del riesame sul mercato nazionale del paese interessato e nell'Unione.

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.1.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

5.1.2.1.   Selezione di un paese terzo a economia di mercato

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese, il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato.

Nell'inchiesta precedente l'India è stata utilizzata come paese terzo a economia di mercato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Per la presente inchiesta la Commissione intende utilizzare nuovamente l'India. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.1.3.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (8)  (9)

Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Tutte le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame e le vendite del prodotto oggetto del riesame.

5.2.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell'Unione che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tutte le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse.

La Commissione informerà tutti i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria e la situazione finanziaria ed economica della/e società.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all'atto della presentazione.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (10).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo ed essere inviati per posta o consegnati a mano all'indirizzo sottoindicato. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet sul sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-FASTENERS-DUMPING@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, sempre che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata deve contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, il nesso causale e l'interesse dell'Unione.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Domande di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì la loro abrogazione o il loro mantenimento, in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato il riesame delle misure, così da consentirne la modifica, può chiedere detto riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (11).


(1)  GU C 148 del 28.5.2013, pag. 8.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1.

(4)  GU L 275 del 10.10.2012, pag. 1.

(5)  GU L 194 del 26.7.2011, pag. 6.

(6)  GU L 203 del 31.7.2012, pag. 23.

(7)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.

(8)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. Per la definizione delle parti collegate, si rinvia alla nota 5 nell'allegato I.

(9)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(10)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(11)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

30.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/24


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.7157 — BPCE/GIMV/Veolia Transport Belgium)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 27/12)

1.

In data 22 gennaio 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese European Transport Holding Sàrl («ETH», Lussemburgo), controllata al 100 % di Cube Transport SCA («Cube», Lussemburgo), il cui partner (e manager) generale è Natixis Environnement & Infrastructures Luxembourg SA («NEIL»), che a sua volta appartiene al gruppo Banques Populaires Caisses d’Epargne («BPCE», Francia), da una parte, e GIMV NV («GIMV», Belgio), dall’altra, intendono acquisire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Veolia Transport Belgium NV («VTB», Belgio) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

ETH: ETH è una controllata di Cube Infrastructure Fund, fondo di investimento specializzato nelle infrastrutture e nei servizi pubblici, in particolare nelle infrastrutture di trasporto, approvvigionamento energetico e comunicazione,

GIMV: GIMV è una società a responsabilità limitata di diritto belga, che investe in private equity e venture capital e ha un portafoglio di circa 85 imprese in diversi paesi europei e settori di attività,

VTB: VTB e le sue controllate operano sul mercato belga nel trasporto di passeggeri in autobus (autobus di linea, scuolabus, bus turistici e trasporto di personale). L’impresa offre anche servizi di agenzia di viaggio.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7157 — BPCE/GIMV/Veolia Transport Belgium, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).