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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2014.017.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 17 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57o anno |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2014/C 017/09 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2014/C 017/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7117 — Archer Daniels Midland/ATR Landhandel/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2014/C 017/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7159 — NEC/Mitsubishi/INFOSEC) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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(2) Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato |
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IT |
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II Comunicazioni
ACCORDI INTERISTITUZIONALI
Banca centrale europea
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21.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 17/1 |
ACCORDO
del 6 dicembre 2013
tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che modifica l’accordo, del 16 marzo 2006, tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria
2014/C 17/01
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1. |
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e
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2. |
Banca centrale europea (BCE) |
(di seguito, le «Parti»),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (di seguito, la «risoluzione»), il Consiglio europeo ha convenuto di istituire un meccanismo di cambio (di seguito «AEC II») in concomitanza con l’avvio della terza fase dell’unione economica e monetaria il 1o gennaio 1999. |
|
(2) |
Ai sensi della risoluzione, l’AEC II contribuisce a garantire che gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro ma partecipanti all’AEC II orientino le rispettive politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per l’adozione dell’euro. |
|
(3) |
La Lettonia, quale Stato membro con deroga, è parte dell’AEC II dal 2005; la Latvijas Banka è parte dell’accordo, del 16 marzo 2006, tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria (1), modificato dall’accordo del 21 dicembre 2006 (2), dall’accordo del 14 dicembre 2007 (3), dall’accordo dell’8 dicembre 2008 (4), dall’accordo del 13 dicembre 2010 (5) e dall’accordo del 21 giugno 2013 (6) (di seguito congiuntamente denominati «accordo tra le banche centrali sull’AEC II»). |
|
(4) |
Ai sensi dell’articolo 1 della decisione 2013/387/UE del Consiglio, del 9 luglio 2013, relativa all’adozione dell’euro da parte della Lettonia il 1o gennaio 2014 (7), la deroga ad essa concessa ai sensi dell’articolo 4 dell’Atto di adesione del 2003 è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2014. Dal 1o gennaio 2014 l’euro sarà la moneta della Lettonia e a decorrere dalla medesima data, la Latvijas Banka non sarà più parte dell’accordo tra le banche centrali sull’AEC II. |
|
(5) |
Si rende quindi necessario modificare l’accordo tra le banche centrali sull’AEC II, prendendo atto dell’abrogazione della deroga in favore della Lettonia, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Modifiche all’accordo tra le banche centrali sull’AEC II in considerazione dell’abrogazione della deroga per la Lettonia
La Latvijas Banka cessa di essere parte all’accordo tra le banche centrali sull’AEC II a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Articolo 2
Sostituzione dell’allegato II all’accordo tra le banche centrali sull’AEC II
L’allegato II all’accordo tra le banche centrali sull’AEC II è sostituito dal testo contenuto nell’allegato al presente accordo.
Articolo 3
Disposizioni finali
1. Il presente accordo modifica l’accordo tra le banche centrali sull’AEC II con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.
2. Il presente accordo è redatto in inglese e debitamente sottoscritto dai rappresentanti autorizzati delle Parti. La BCE, che conserva l’accordo originale, invia una copia dell’accordo conforme all’originale a tutte le BCN, appartenenti e non appartenenti all’area dell’euro. L’accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 dicembre 2013
A nome e per conto
della Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)
…
A nome e per conto
della Česká národní banka
…
A nome e per conto
della Danmarks Nationalbank
…
A nome e per conto
della Hrvatska narodna banka
…
A nome e per conto
della Latvijas Banka
…
A nome e per conto
della Lietuvos bankas
…
A nome e per conto
della Magyar Nemzeti Bank
…
A nome e per conto
della Narodowy Bank Polski
…
A nome e per conto
della Banca Națională a României
…
A nome e per conto
della Sveriges Riksbank
…
A nome e per conto
della Bank of England
…
A nome e per conto
della Banca centrale europea
…
(1) GU C 73 del, 25.3.2006, pag. 21.
(2) GU C 14 del, 20.1.2007, pag. 6.
(3) GU C 319 del, 29.12.2007, pag. 7.
(4) GU C 16 del, 22.1.2009, pag. 10.
(5) GU C 5 dell'8.1.2011, pag. 3.
(6) GU C 187 del, 29.6.2013, pag. 1.
(7) GU L 195 del, 18.7.2013, pag. 24.
ALLEGATO
LIMITI MASSIMI PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI CREDITO DI BREVISSIMO TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 10 E 11 DELL'ACCORDO FRA BANCHE CENTRALI
con effetto dal 1o gennaio 2014
|
(in milioni di EUR) |
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Banche centrali aderenti al presente accordo |
Limiti massimi (1) |
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Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) |
520 |
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Česká národní banka |
760 |
|
Danmarks Nationalbank |
720 |
|
Hrvatska narodna banka |
440 |
|
Lietuvos bankas |
380 |
|
Magyar Nemzeti Bank |
690 |
|
Narodowy Bank Polski |
1 870 |
|
Banca Națională a României |
1 070 |
|
Sveriges riksbank |
970 |
|
Bank of England |
4 580 |
|
Banca centrale europea |
nessuno |
|
Banche centrali appartenenti all’area dell’euro |
Limiti massimi |
|
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
nessuno |
|
Deutsche Bundesbank |
nessuno |
|
Eesti Pank |
nessuno |
|
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland |
nessuno |
|
Bank of Greece |
nessuno |
|
Banco de España |
nessuno |
|
Banque de France |
nessuno |
|
Banca d’Italia |
nessuno |
|
Central Bank of Cyprus |
nessuno |
|
Latvijas Banka |
nessuno |
|
Banque centrale du Luxembourg |
nessuno |
|
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta |
nessuno |
|
De Nederlandsche Bank |
nessuno |
|
Oesterreichische Nationalbank |
nessuno |
|
Banco de Portugal |
nessuno |
|
Banka Slovenije |
nessuno |
|
Národná banka Slovenska |
nessuno |
|
Suomen Pankki |
nessuno |
(1) Gli importi riportati sono puramente indicative per le banche centrali che non partecipano all’AEC II.
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21.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 17/5 |
ACCORDO
del 31 dicembre 2013
tra la Latvijas Banka e la Banca centrale europea in relazione alla somma accreditata alla Latvijas Banka da parte della Banca centrale europea in virtù dell’articolo 30.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
2014/C 17/02
LA LATVIJAS BANKA E LA BANCA CENTRALE EUROPEA
considerando quanto segue
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 della Decisione BCE/2013/53 del 31 dicembre 2013 relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Latvijas Banka (1), l’equivalente in euro delle attività di riserva che la Latvijas Banka è tenuta a trasferire alla Banca centrale europea (BCE) a decorrere dal 1o gennaio 2014, in conformità all’articolo 48.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «lo Statuto del SEBC») è pari ad 205 272 581,13 EUR. |
|
(2) |
Ai sensi dell’articolo 30.3 dello Statuto del SEBC e all’articolo 4, paragrafo 1, della Decisione BCE/2013/53, a decorrere dal 1o gennaio 2014 la BCE è tenuta ad accreditare alla Latvijas Banka un importo denominato in euro equivalente alla somma complessiva in euro del contributo in attività di riserva della Latvijas Banka, fatte salve le specificazioni di cui all’articolo 3 della medesima decisione. La BCE e la Latvijas Banka concordano nel fissare in 163 479 892,24 EUR il credito della Latvijas Banka, al fine di assicurare che il rapporto tra l’ammontare in euro del credito della stessa e la somma complessiva in euro delle somme accreditate alle altre banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «altre BCN») sia pari al rapporto tra la ponderazione della Latvijas Banka nello schema di capitale della BCE e le ponderazioni complessive nel medesimo schema delle altre BCN. |
|
(3) |
La differenza tra gli importi di cui ai considerando 1 e 2 risulta: a) dall’applicazione al valore delle attività di riserva già trasferite dalla Latvijas Banka in virtù dell’articolo 30.1 dello Statuto del SEBC degli «attuali tassi di cambio», di cui all’articolo 48.1 dello Statuto del SEBC; e b) dall’effetto degli adeguamenti dello schema di capitale della BCE al 1o gennaio 2004, 1o gennaio 2009 e 1o gennaio 2014 in virtù dell’articolo 29.3 dello Statuto SEBC e dello schema di capitale esteso al 1o maggio 2004 e al 1o gennaio 2007 e 1o luglio 2013 in virtù dell’articolo 48.3 dello Statuto SEBC sui crediti detenuti dalle altre BCN in conformità dell’articolo 30.3 dello Statuto del SEBC. |
|
(4) |
Alla luce della differenza sopra menzionata, la BCE e la Latvijas Banka concordano che il credito di quest’ultima possa essere ridotto compensandolo con l’ammontare che la Latvijas Banka è tenuta a conferire alle riserve e agli accantonamenti della BCE conformemente all’articolo 48.2 dello Statuto e all’articolo 5, paragrafo 1, della Decisione BCE/2013/53, nel caso in cui il credito della Latvijas Banka sia maggiore di 163 479 892,24 EUR. |
|
(5) |
La BCE e la Latvijas Banka dovrebbero accordarsi su altre modalità per accreditare la somma a quest’ultima, tenendo conto del fatto che, a seconda degli andamenti dei tassi di cambio, potrebbe essere necessario aumentare, e non ridurre, il credito all’importo indicato nel considerando 2. |
|
(6) |
Il Consiglio direttivo ha approvato la conclusione da parte della BCE del presente accordo, che riguarda una decisione da adottarsi a norma dell’articolo 30 dello Statuto del SEBC, in conformità dell’articolo 10.3 dello Statuto del SEBC e della procedura in esso delineata, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Modalità di accreditamento delle somme alla Latvijas Banka
1. Se la somma che la BCE deve accreditare alla Latvijas Banka in conformità dell’articolo 30.3 dello Statuto del SEBC e dell’articolo 4, paragrafo 1, della Decisione BCE/2013/53 (di seguito il «credito») è superiore a 163 479 892,24 EUR ad una qualunque delle date di regolamento in cui la BCE riceve attività di riserva dalla Latvijas Banka, in linea con l’articolo 3 della Decisione BCE/2013/53, allora il credito è ridotto a 163 479 892,24 EUR a partire dalla medesima data. Tale riduzione è effettuata compensando il credito con l’importo con il quale la Latvijas Banka è tenuta a contribuire alle riserve e agli accantonamenti della BCE a decorrere dal 1o gennaio 2014 conformemente all'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC e all’articolo 5, paragrafo 1, della Decisione BCE/2013/53. L’importo compensato è trattato come un contributo anticipato alle riserve e agli accantonamenti della BCE in linea con l’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC e l'articolo 5, paragrafo 1, della Decisione BCE/2013/53, che è da ritenersi come effettuato alla data in cui la compensazione ha avuto luogo.
2. Se la somma con la quale la Latvijas Banka è tenuta a contribuire alle riserve e agli accantonamenti della BCE in conformità dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC e dell’articolo 5, paragrafo 1, della Decisione BCE/2013/53 è inferiore alla differenza tra l’importo del credito della Latvijas Banka e 163 479 892,24 EUR, allora l’importo di tale credito è ridotto a 163 479 892,24 EUR: a) effettuando una compensazione in linea con il paragrafo 1 di cui sopra; e b) effettuando un pagamento dalla BCE alla Latvijas Banka in euro pari alla differenza in meno derivante da tale compensazione. Qualunque importo che la BCE sia tenuta a pagare conformemente al presente paragrafo è dovuto con effetto dal 1o gennaio 2014. La BCE dà istruzioni, a tempo debito, affinché tale importo e i relativi interessi netti maturati, siano trasferiti mediante il Sistema di trasferimento espresso automatizzato di regolamento lordo in tempo reale trans-europeo (TARGET2). Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso di interesse marginale utilizzato dall’Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.
3. Se il credito della Latvijas Banka è inferiore a 163 479 892,24 EUR alla data finale nella quale la BCE riceve attività di riserva dalla Latvijas Banka conformemente all’articolo 3 della Decisione BCE/2013/53, allora il credito è aumentato a quella data a 163 479 892,24 EUR e la Latvijas Banka paga alla BCE un importo in euro pari alla differenza. Qualunque importo che la Latvijas Banka sia tenuta a pagare conformemente al presente paragrafo è dovuto con effetto dal 1o gennaio 2014 e deve essere pagato secondo le procedure specificate nell’articolo 5, paragrafi 4 e 5, della Decisione BCE/2013/53.
Articolo 2
Disposizioni finali
1. Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2014.
2. Il presente accordo in duplice originale è redatto in inglese e debitamente sottoscritto dalle parti. La BCE e la Latvijas Banka detengono ciascuna un originale.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 dicembre 2013
Per la Latvijas Banka
Ilmars RIMŠĒVIČS
Governatore
Per la Banca centrale europea
Mario DRAGHI
Presidente
(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
21.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 17/7 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.7079 — Bulgaria Airways Group/Swissport International/Swissport Bulgaria)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 17/03
In data 19 dicembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M7079. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
|
21.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 17/7 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.7089 — Ackermans & van Haaren/Aannemingsmaatschappij CFE)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 17/04
In data 18 dicembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M7089. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
|
21.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 17/8 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 17/05
|
Data di adozione della decisione |
14.11.2013 |
|||||
|
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.36650 (13/N) |
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|
Stato membro |
Spagna |
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|
Regione |
— |
— |
||||
|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2 |
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|
Base giuridica |
Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la creación de un mecanismo de compensación de costes indirectos de CO2 para empresas de determinados sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de «fuga de carbono» |
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|
Tipo di misura |
Regime |
— |
||||
|
Obiettivo |
Tutela dell'ambiente |
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|
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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|
Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 5 000 000 EUR |
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|
Intensità |
85 % |
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|
Durata |
1.1.2013-31.12.2015 |
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|
Settore economico |
Attività estrattiva, attività manifatturiere |
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|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||||
|
Altre informazioni |
— |
|||||
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
|
21.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 17/9 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)
2014/C 17/06
|
Data di adozione della decisione |
4.12.2013 |
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|
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35932 (13/N) |
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|
Stato membro |
Paesi Bassi |
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|
Regione |
— |
— |
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|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Fonds teeltaangelegenheden |
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|
Base giuridica |
Heffingsverordening PA fonds teeltaangelegenheden 2012 |
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|
Tipo di misura |
Regime |
— |
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|
Obiettivo |
Assistenza tecnica (AGRI), ricerca e sviluppo |
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|
Forma dell'aiuto |
Servizi agevolati |
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|
Dotazione di bilancio |
|
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|
Intensità |
100 % |
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|
Durata |
Fino al 30.6.2014 |
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|
Settore economico |
Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi |
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|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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|
Altre informazioni |
— |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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21.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 17/10 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 17/07
|
Data di adozione della decisione |
5.12.2013 |
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|
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.36866 (13/N) |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative |
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Base giuridica |
|
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Capitale di rischio, innovazione, PMI, ricerca e sviluppo |
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Forma dell'aiuto |
Riduzione della base imponibile, riduzione dell’aliquota |
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|
Dotazione di bilancio |
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Intensità |
27 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2015 |
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|
Settore economico |
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti |
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|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
— |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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21.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 17/11 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 17/08
|
Data di adozione della decisione |
12.12.2013 |
|||||||||||
|
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.37745 (13/N) |
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|
Stato membro |
Finlandia |
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|
Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Hyväksytyn valtiontukiohjelman N 88/08 ”Muutokset alueelliseen kuljetustukijärjestelmään” voimassaolon pidentäminen 30. kesäkuuta 2014 saakka Förlängning av den godkända statliga stödordningen N 88/08 (ändringar av regional transportstödordning) t.o.m. den 30 juni 2014 |
|||||||||||
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Base giuridica |
Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta Statsrådets förordning om regionalt transportstöd |
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|
Tipo di misura |
Regime |
— |
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|
Obiettivo |
Sviluppo regionale, occupazione, PMI |
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|
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
|||||||||||
|
Dotazione di bilancio |
— |
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|
Intensità |
— |
|||||||||||
|
Durata |
1.1.2014-30.6.2014 |
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|
Settore economico |
Attività manifatturiere |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
— |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
21.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 17/12 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
20 gennaio 2014
2014/C 17/09
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,3566 |
|
JPY |
yen giapponesi |
141,05 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4623 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,82620 |
|
SEK |
corone svedesi |
8,7830 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,2337 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
8,3775 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
27,524 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
301,71 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,1578 |
|
RON |
leu rumeni |
4,5360 |
|
TRY |
lire turche |
3,0379 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,5388 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4838 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,5225 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6405 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,7310 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 443,23 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
14,6895 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,2111 |
|
HRK |
kuna croata |
7,6320 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
16 406,48 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,5004 |
|
PHP |
peso filippino |
61,214 |
|
RUB |
rublo russo |
45,7878 |
|
THB |
baht thailandese |
44,518 |
|
BRL |
real brasiliano |
3,1637 |
|
MXN |
peso messicano |
17,9546 |
|
INR |
rupia indiana |
83,5380 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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21.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 17/13 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.7117 — Archer Daniels Midland/ATR Landhandel/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 17/10
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1. |
In data 14 gennaio 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione ADM Hamburg Aktiengesellschaft, Hamburg («ADM Hamburg», Germania), controllata da Archer Daniels Midland Company («ADM», Stati Uniti), e ATR Landhandel GmbH & Co. KG, Ratzeburg («ATR», Germania) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di RGL (Rostocker Getreide Lager) GmbH, Rostock («RGL», Germania) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7117 — Archer Daniels Midland/ATR Landhandel/JV, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
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21.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 17/15 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.7159 — NEC/Mitsubishi/INFOSEC)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 17/11
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1. |
In data 15 gennaio 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione NEC Corporation («NEC», Giappone) e Mitsubishi Corporation («Mitsubishi», Giappone) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di INFOSEC Corporation (Giappone) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7159 — NEC/Mitsubishi/INFOSEC, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).