ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2014.017.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 17

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57o anno
21 gennaio 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

 

Banca centrale europea

2014/C 017/01

Accordo, del 6 dicembre 2013, tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che modifica l’accordo, del 16 marzo 2006, tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria

1

2014/C 017/02

Accordo, del 31 dicembre 2013, tra la Latvijas Banka e la Banca centrale europea in relazione alla somma accreditata alla Latvijas Banka da parte della Banca centrale europea in virtù dell’articolo 30.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

5

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 017/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7079 — Bulgaria Airways Group/Swissport International/Swissport Bulgaria) ( 1 )

7

2014/C 017/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7089 — Ackermans & van Haaren/Aannemingsmaatschappij CFE) ( 1 )

7

2014/C 017/05

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

8

2014/C 017/06

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 )

9

2014/C 017/07

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

10

2014/C 017/08

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

11

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 017/09

Tassi di cambio dell'euro

12

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2014/C 017/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7117 — Archer Daniels Midland/ATR Landhandel/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

13

2014/C 017/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7159 — NEC/Mitsubishi/INFOSEC) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

IT

 


II Comunicazioni

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

Banca centrale europea

21.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 17/1


ACCORDO

del 6 dicembre 2013

tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che modifica l’accordo, del 16 marzo 2006, tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria

2014/C 17/01

1.

Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)

Knyaz Alexander I Sq. 1

1000 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Danmarks Nationalbank

Havnegade 5

1093 København K

DANMARK

Hrvatska narodna banka

Trg hrvatskih velikana 3

HR-10002 Zagreb

HRVATSKA

Latvijas Banka

K. Valdemāra iela 2a

Rīga, LV-1050

LATVIJA

Lietuvos bankas

Gedimino pr. 6

LT-01103 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Magyar Nemzeti Bank

Budapest

Szabadság tér 8–9.

1054

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Narodowy Bank Polski

ul. Świêtokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

POLSKA/POLAND

Banca Națională a României

Str. Lipscani nr. 25, sector 3

030031 București

ROMÂNIA

Sveriges Riksbank

Brunkebergstorg 11

SE-103 37 Stockholm

SVERIGE

Bank of England

Threadneedle Street

London

EC2R 8AH

UNITED KINGDOM

e

2.

Banca centrale europea (BCE)

(di seguito, le «Parti»),

considerando quanto segue:

(1)

Nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (di seguito, la «risoluzione»), il Consiglio europeo ha convenuto di istituire un meccanismo di cambio (di seguito «AEC II») in concomitanza con l’avvio della terza fase dell’unione economica e monetaria il 1o gennaio 1999.

(2)

Ai sensi della risoluzione, l’AEC II contribuisce a garantire che gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro ma partecipanti all’AEC II orientino le rispettive politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per l’adozione dell’euro.

(3)

La Lettonia, quale Stato membro con deroga, è parte dell’AEC II dal 2005; la Latvijas Banka è parte dell’accordo, del 16 marzo 2006, tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria (1), modificato dall’accordo del 21 dicembre 2006 (2), dall’accordo del 14 dicembre 2007 (3), dall’accordo dell’8 dicembre 2008 (4), dall’accordo del 13 dicembre 2010 (5) e dall’accordo del 21 giugno 2013 (6) (di seguito congiuntamente denominati «accordo tra le banche centrali sull’AEC II»).

(4)

Ai sensi dell’articolo 1 della decisione 2013/387/UE del Consiglio, del 9 luglio 2013, relativa all’adozione dell’euro da parte della Lettonia il 1o gennaio 2014 (7), la deroga ad essa concessa ai sensi dell’articolo 4 dell’Atto di adesione del 2003 è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2014. Dal 1o gennaio 2014 l’euro sarà la moneta della Lettonia e a decorrere dalla medesima data, la Latvijas Banka non sarà più parte dell’accordo tra le banche centrali sull’AEC II.

(5)

Si rende quindi necessario modificare l’accordo tra le banche centrali sull’AEC II, prendendo atto dell’abrogazione della deroga in favore della Lettonia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Modifiche all’accordo tra le banche centrali sull’AEC II in considerazione dell’abrogazione della deroga per la Lettonia

La Latvijas Banka cessa di essere parte all’accordo tra le banche centrali sull’AEC II a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 2

Sostituzione dell’allegato II all’accordo tra le banche centrali sull’AEC II

L’allegato II all’accordo tra le banche centrali sull’AEC II è sostituito dal testo contenuto nell’allegato al presente accordo.

Articolo 3

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo modifica l’accordo tra le banche centrali sull’AEC II con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.

2.   Il presente accordo è redatto in inglese e debitamente sottoscritto dai rappresentanti autorizzati delle Parti. La BCE, che conserva l’accordo originale, invia una copia dell’accordo conforme all’originale a tutte le BCN, appartenenti e non appartenenti all’area dell’euro. L’accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 dicembre 2013

A nome e per conto

della Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)

A nome e per conto

della Česká národní banka

A nome e per conto

della Danmarks Nationalbank

A nome e per conto

della Hrvatska narodna banka

A nome e per conto

della Latvijas Banka

A nome e per conto

della Lietuvos bankas

A nome e per conto

della Magyar Nemzeti Bank

A nome e per conto

della Narodowy Bank Polski

A nome e per conto

della Banca Națională a României

A nome e per conto

della Sveriges Riksbank

A nome e per conto

della Bank of England

A nome e per conto

della Banca centrale europea


(1)  GU C 73 del, 25.3.2006, pag. 21.

(2)  GU C 14 del, 20.1.2007, pag. 6.

(3)  GU C 319 del, 29.12.2007, pag. 7.

(4)  GU C 16 del, 22.1.2009, pag. 10.

(5)  GU C 5 dell'8.1.2011, pag. 3.

(6)  GU C 187 del, 29.6.2013, pag. 1.

(7)  GU L 195 del, 18.7.2013, pag. 24.


ALLEGATO

LIMITI MASSIMI PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI CREDITO DI BREVISSIMO TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 10 E 11 DELL'ACCORDO FRA BANCHE CENTRALI

con effetto dal 1o gennaio 2014

(in milioni di EUR)

Banche centrali aderenti al presente accordo

Limiti massimi (1)

Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)

520

Česká národní banka

760

Danmarks Nationalbank

720

Hrvatska narodna banka

440

Lietuvos bankas

380

Magyar Nemzeti Bank

690

Narodowy Bank Polski

1 870

Banca Națională a României

1 070

Sveriges riksbank

970

Bank of England

4 580

Banca centrale europea

nessuno


Banche centrali appartenenti all’area dell’euro

Limiti massimi

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

nessuno

Deutsche Bundesbank

nessuno

Eesti Pank

nessuno

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

nessuno

Bank of Greece

nessuno

Banco de España

nessuno

Banque de France

nessuno

Banca d’Italia

nessuno

Central Bank of Cyprus

nessuno

Latvijas Banka

nessuno

Banque centrale du Luxembourg

nessuno

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

nessuno

De Nederlandsche Bank

nessuno

Oesterreichische Nationalbank

nessuno

Banco de Portugal

nessuno

Banka Slovenije

nessuno

Národná banka Slovenska

nessuno

Suomen Pankki

nessuno


(1)  Gli importi riportati sono puramente indicative per le banche centrali che non partecipano all’AEC II.


21.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 17/5


ACCORDO

del 31 dicembre 2013

tra la Latvijas Banka e la Banca centrale europea in relazione alla somma accreditata alla Latvijas Banka da parte della Banca centrale europea in virtù dell’articolo 30.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

2014/C 17/02

LA LATVIJAS BANKA E LA BANCA CENTRALE EUROPEA

considerando quanto segue

(1)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 della Decisione BCE/2013/53 del 31 dicembre 2013 relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Latvijas Banka (1), l’equivalente in euro delle attività di riserva che la Latvijas Banka è tenuta a trasferire alla Banca centrale europea (BCE) a decorrere dal 1o gennaio 2014, in conformità all’articolo 48.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «lo Statuto del SEBC») è pari ad 205 272 581,13 EUR.

(2)

Ai sensi dell’articolo 30.3 dello Statuto del SEBC e all’articolo 4, paragrafo 1, della Decisione BCE/2013/53, a decorrere dal 1o gennaio 2014 la BCE è tenuta ad accreditare alla Latvijas Banka un importo denominato in euro equivalente alla somma complessiva in euro del contributo in attività di riserva della Latvijas Banka, fatte salve le specificazioni di cui all’articolo 3 della medesima decisione. La BCE e la Latvijas Banka concordano nel fissare in 163 479 892,24 EUR il credito della Latvijas Banka, al fine di assicurare che il rapporto tra l’ammontare in euro del credito della stessa e la somma complessiva in euro delle somme accreditate alle altre banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «altre BCN») sia pari al rapporto tra la ponderazione della Latvijas Banka nello schema di capitale della BCE e le ponderazioni complessive nel medesimo schema delle altre BCN.

(3)

La differenza tra gli importi di cui ai considerando 1 e 2 risulta: a) dall’applicazione al valore delle attività di riserva già trasferite dalla Latvijas Banka in virtù dell’articolo 30.1 dello Statuto del SEBC degli «attuali tassi di cambio», di cui all’articolo 48.1 dello Statuto del SEBC; e b) dall’effetto degli adeguamenti dello schema di capitale della BCE al 1o gennaio 2004, 1o gennaio 2009 e 1o gennaio 2014 in virtù dell’articolo 29.3 dello Statuto SEBC e dello schema di capitale esteso al 1o maggio 2004 e al 1o gennaio 2007 e 1o luglio 2013 in virtù dell’articolo 48.3 dello Statuto SEBC sui crediti detenuti dalle altre BCN in conformità dell’articolo 30.3 dello Statuto del SEBC.

(4)

Alla luce della differenza sopra menzionata, la BCE e la Latvijas Banka concordano che il credito di quest’ultima possa essere ridotto compensandolo con l’ammontare che la Latvijas Banka è tenuta a conferire alle riserve e agli accantonamenti della BCE conformemente all’articolo 48.2 dello Statuto e all’articolo 5, paragrafo 1, della Decisione BCE/2013/53, nel caso in cui il credito della Latvijas Banka sia maggiore di 163 479 892,24 EUR.

(5)

La BCE e la Latvijas Banka dovrebbero accordarsi su altre modalità per accreditare la somma a quest’ultima, tenendo conto del fatto che, a seconda degli andamenti dei tassi di cambio, potrebbe essere necessario aumentare, e non ridurre, il credito all’importo indicato nel considerando 2.

(6)

Il Consiglio direttivo ha approvato la conclusione da parte della BCE del presente accordo, che riguarda una decisione da adottarsi a norma dell’articolo 30 dello Statuto del SEBC, in conformità dell’articolo 10.3 dello Statuto del SEBC e della procedura in esso delineata,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Modalità di accreditamento delle somme alla Latvijas Banka

1.   Se la somma che la BCE deve accreditare alla Latvijas Banka in conformità dell’articolo 30.3 dello Statuto del SEBC e dell’articolo 4, paragrafo 1, della Decisione BCE/2013/53 (di seguito il «credito») è superiore a 163 479 892,24 EUR ad una qualunque delle date di regolamento in cui la BCE riceve attività di riserva dalla Latvijas Banka, in linea con l’articolo 3 della Decisione BCE/2013/53, allora il credito è ridotto a 163 479 892,24 EUR a partire dalla medesima data. Tale riduzione è effettuata compensando il credito con l’importo con il quale la Latvijas Banka è tenuta a contribuire alle riserve e agli accantonamenti della BCE a decorrere dal 1o gennaio 2014 conformemente all'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC e all’articolo 5, paragrafo 1, della Decisione BCE/2013/53. L’importo compensato è trattato come un contributo anticipato alle riserve e agli accantonamenti della BCE in linea con l’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC e l'articolo 5, paragrafo 1, della Decisione BCE/2013/53, che è da ritenersi come effettuato alla data in cui la compensazione ha avuto luogo.

2.   Se la somma con la quale la Latvijas Banka è tenuta a contribuire alle riserve e agli accantonamenti della BCE in conformità dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC e dell’articolo 5, paragrafo 1, della Decisione BCE/2013/53 è inferiore alla differenza tra l’importo del credito della Latvijas Banka e 163 479 892,24 EUR, allora l’importo di tale credito è ridotto a 163 479 892,24 EUR: a) effettuando una compensazione in linea con il paragrafo 1 di cui sopra; e b) effettuando un pagamento dalla BCE alla Latvijas Banka in euro pari alla differenza in meno derivante da tale compensazione. Qualunque importo che la BCE sia tenuta a pagare conformemente al presente paragrafo è dovuto con effetto dal 1o gennaio 2014. La BCE dà istruzioni, a tempo debito, affinché tale importo e i relativi interessi netti maturati, siano trasferiti mediante il Sistema di trasferimento espresso automatizzato di regolamento lordo in tempo reale trans-europeo (TARGET2). Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso di interesse marginale utilizzato dall’Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

3.   Se il credito della Latvijas Banka è inferiore a 163 479 892,24 EUR alla data finale nella quale la BCE riceve attività di riserva dalla Latvijas Banka conformemente all’articolo 3 della Decisione BCE/2013/53, allora il credito è aumentato a quella data a 163 479 892,24 EUR e la Latvijas Banka paga alla BCE un importo in euro pari alla differenza. Qualunque importo che la Latvijas Banka sia tenuta a pagare conformemente al presente paragrafo è dovuto con effetto dal 1o gennaio 2014 e deve essere pagato secondo le procedure specificate nell’articolo 5, paragrafi 4 e 5, della Decisione BCE/2013/53.

Articolo 2

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2014.

2.   Il presente accordo in duplice originale è redatto in inglese e debitamente sottoscritto dalle parti. La BCE e la Latvijas Banka detengono ciascuna un originale.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 dicembre 2013

Per la Latvijas Banka

Ilmars RIMŠĒVIČS

Governatore

Per la Banca centrale europea

Mario DRAGHI

Presidente


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.


COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

21.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 17/7


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.7079 — Bulgaria Airways Group/Swissport International/Swissport Bulgaria)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 17/03

In data 19 dicembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M7079. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


21.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 17/7


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.7089 — Ackermans & van Haaren/Aannemingsmaatschappij CFE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 17/04

In data 18 dicembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M7089. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


21.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 17/8


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 17/05

Data di adozione della decisione

14.11.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.36650 (13/N)

Stato membro

Spagna

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2

Base giuridica

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la creación de un mecanismo de compensación de costes indirectos de CO2 para empresas de determinados sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de «fuga de carbono»

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 5 000 000 EUR

Intensità

85 %

Durata

1.1.2013-31.12.2015

Settore economico

Attività estrattiva, attività manifatturiere

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerio de Industria, Energia y Turismo

Paseo de la Castellana, 160

28071 Madrid

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


21.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 17/9


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2014/C 17/06

Data di adozione della decisione

4.12.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35932 (13/N)

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Fonds teeltaangelegenheden

Base giuridica

Heffingsverordening PA fonds teeltaangelegenheden 2012

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Assistenza tecnica (AGRI), ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Servizi agevolati

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 11 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 3,6 milioni di EUR

Intensità

100 %

Durata

Fino al 30.6.2014

Settore economico

Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Hoofd Productschap Akkerbouw

Postbus 29739

2502 LS Den Haag

NEDERLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


21.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 17/10


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 17/07

Data di adozione della decisione

5.12.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.36866 (13/N)

Stato membro

Italia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative

Base giuridica

1)

decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 articolo 29, convertito con

2)

legge 17 dicembre 2012 n. 221

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Capitale di rischio, innovazione, PMI, ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Riduzione della base imponibile, riduzione dell’aliquota

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 112,5 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 37,5 milioni di EUR

Intensità

27 %

Durata

Fino al 31.12.2015

Settore economico

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministero dello Sviluppo Economico

Via Molise 2

00187 Roma RM

ITALIA

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Via XX settembre 97

00187 Roma RM

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


21.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 17/11


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 17/08

Data di adozione della decisione

12.12.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.37745 (13/N)

Stato membro

Finlandia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Hyväksytyn valtiontukiohjelman N 88/08 ”Muutokset alueelliseen kuljetustukijärjestelmään” voimassaolon pidentäminen 30. kesäkuuta 2014 saakka

Förlängning av den godkända statliga stödordningen N 88/08 (ändringar av regional transportstödordning) t.o.m. den 30 juni 2014

Base giuridica

Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta

Statsrådets förordning om regionalt transportstöd

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale, occupazione, PMI

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Intensità

Durata

1.1.2014-30.6.2014

Settore economico

Attività manifatturiere

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Kari Alanko

Työ- ja elinkeinoministeriö

PL 32

FI-00023 Valtioneuvosto

SUOMI/FINLAND

Kari Alanko

Arbets- och näringsministeriet

PB 32

FI-00023 Statsrådet

FINLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

21.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 17/12


Tassi di cambio dell'euro (1)

20 gennaio 2014

2014/C 17/09

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3566

JPY

yen giapponesi

141,05

DKK

corone danesi

7,4623

GBP

sterline inglesi

0,82620

SEK

corone svedesi

8,7830

CHF

franchi svizzeri

1,2337

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,3775

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,524

HUF

fiorini ungheresi

301,71

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,1578

RON

leu rumeni

4,5360

TRY

lire turche

3,0379

AUD

dollari australiani

1,5388

CAD

dollari canadesi

1,4838

HKD

dollari di Hong Kong

10,5225

NZD

dollari neozelandesi

1,6405

SGD

dollari di Singapore

1,7310

KRW

won sudcoreani

1 443,23

ZAR

rand sudafricani

14,6895

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2111

HRK

kuna croata

7,6320

IDR

rupia indonesiana

16 406,48

MYR

ringgit malese

4,5004

PHP

peso filippino

61,214

RUB

rublo russo

45,7878

THB

baht thailandese

44,518

BRL

real brasiliano

3,1637

MXN

peso messicano

17,9546

INR

rupia indiana

83,5380


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

21.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 17/13


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.7117 — Archer Daniels Midland/ATR Landhandel/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 17/10

1.

In data 14 gennaio 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione ADM Hamburg Aktiengesellschaft, Hamburg («ADM Hamburg», Germania), controllata da Archer Daniels Midland Company («ADM», Stati Uniti), e ATR Landhandel GmbH & Co. KG, Ratzeburg («ATR», Germania) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di RGL (Rostocker Getreide Lager) GmbH, Rostock («RGL», Germania) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

ADM: trasformazione di prodotti agricoli e produzione di ingredienti per prodotti alimentari e mangimi. ADM dispone anche di una rete mondiale di elevatori per cereali e di trasporto per l’acquisto, lo stoccaggio, la pulizia e il trasporto di prodotti agricoli quali semi oleosi, mais, frumento, miglio, avena e orzo e per i prodotti agricoli trasformati,

ATR: raccolta e commercializzazione di prodotti agricoli quali cereali e semi oleosi; vendita di forniture agricole quali sementi, fertilizzanti, pesticidi e mangimi composti,

RGL: gestione di un silo per lo stoccaggio e la manipolazione di prodotti agricoli nel porto marittimo di Rostock (Germania).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7117 — Archer Daniels Midland/ATR Landhandel/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


21.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 17/15


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.7159 — NEC/Mitsubishi/INFOSEC)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 17/11

1.

In data 15 gennaio 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione NEC Corporation («NEC», Giappone) e Mitsubishi Corporation («Mitsubishi», Giappone) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di INFOSEC Corporation (Giappone) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

NEC: fornitore multinazionale di servizi e prodotti nel campo delle tecnologie dell’informazione,

Mitsubishi: multinazionale operante nei seguenti settori: ambiente e infrastrutture, finanziamenti industriali, logistica e sviluppo, energia, metallurgia, macchinari, prodotti chimici e articoli di lusso,

INFOSEC: servizi informatici specializzati nel campo della sicurezza delle informazioni, soluzioni e servizi di gestione dei rischi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7159 — NEC/Mitsubishi/INFOSEC, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).